Il contratto di lavoro occasionale
p. 73-74
Texte intégral
1Per contratto di lavoro occasionale si intende un rapporto di lavoro di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, il cui compenso complessivo non sia superiore a 5.000 euro (D.Lgs. 276/03, art. 61).
2Per capire meglio le caratteristiche del contratto di lavoro occasionale occorre sottolineare ciò che lo differenzia dalla collaborazione a progetto:
l’assenza del coordinamento con l’attività del committente;
la mancanza dell’inserimento nell’organizzazione aziendale;
il carattere episodico dell’attività;
la completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione.
3Non è necessaria l’apertura di una partita IVA e nemmeno l’iscrizione ad un albo professionale: è sufficiente che il collaboratore presenti al datore di lavoro una ricevuta per prestazione occasionale. Dal punto di vista contributivo, l’iscrizione alla Gestione Separata INPS dei collaboratori è obbligatoria soltanto per redditi imponibili superiori a 5.000 euro: i collaboratori occasionali, quindi, sono esentati dall’obbligo di versare i contributi.
4Il D.lgs 276/2003 ha introdotto anche il lavoro occasionale accessorio, definendo così tutte le attività di natura occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori ai 5.000 euro nel corso dell’anno solare, facendo riferimento a quelle attività che vengono prestate in via saltuaria e si pongono in posizione ausiliaria rispetto a una situazione principale.
5Se il committente è un imprenditore commerciale o un professionista, il compenso percepito non può superare i 2.000 euro per ogni singolo committente.
6La disciplina dettata nel 2003 ha però negli anni subito forti cambiamenti, fino ad arrivare all’eliminazione dei requisiti oggettivi e soggettivi che limitavano il campo di applicazione; infatti la normativa ad oggi esistente è applicabile a tutti i settori produttivi, a qualunque committente e a qualunque lavoratore.
7L’unico parametro da considerare per la legittimità del ricorso al lavoro accessorio è il rispetto del limite economico.
8Colui che offre prestazioni di lavoro accessorio deve comunicarlo al Servizio per l’Impiego competente o alle Agenzie per il Lavoro accreditate.
9A sua volta, il privato o l’ente che ha intenzione di assumere lavoratori con questo tipo di contratto, acquisterà presso le rivendite autorizzate (di solito presso l’Inps) i cosiddetti “buoni lavoro”, che consegnerà al lavoratore come retribuzione.
10Il lavoratore potrà ritirare il compenso consegnando i buoni (voucher) a sportelli autorizzati e ricevendo, per ogni buono presentato 7,50 euro netti, cioè 10,00 euro meno il 25% che comprende i contributi alla Gestione Separata Inps (13%), i contributi all’INAIL (7%) e la percentuale per la gestione del servizio (5%).
Auteur
Laureanda in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano-Bicocca
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