Permessi per motivi di studio - Congedi formativi
p. 63-65
Texte intégral
1In ottemperanza all’art. 34 Cost., che tutela il diritto allo studio, ai lavoratori dipendenti sono riconosciuti una serie di permessi, di agevolazioni e di congedi per motivi di studio e/o di formazione. La normativa che disciplina i permessi per motivi di studio e i congedi formativi è delineata dall’art. 10 l. n. 300/1970, dall’art. 13 l. n. 845/1978 e dagli artt. 5 e 6 l. n. 53/2000.
2Tuttavia, le disposizioni fornite dalla legge devono essere integrate con le previsioni contenute nei contratti collettivi di settore. Occorre, pertanto, verificare quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al proprio rapporto di lavoro.
Permessi per motivi di studio
3I permessi per studio sono destinati ai lavoratori dipendenti studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali.
4In particolare, la definizione del monte ore retribuite (generalmente 150 ore nel triennio), del numero di lavoratori che possono contemporaneamente godere dei permessi nella stessa azienda, delle modalità e dei limiti di fruizione degli stessi permessi è affidata alla contrattazione collettiva di settore. I contratti collettivi possono altresì prevedere ulteriori permessi lavorativi per motivi di studio retribuiti e non retribuiti.
5A tal proposito, si riportano di seguito gli elementi fondamentali della disciplina prevista da alcuni fra i principali contratti collettivi di settore.
6Per ottenere i permessi di studio, il lavoratore interessato deve presentare una domanda scritta secondo le modalità e le tempistiche indicate nel contratto collettivo di settore applicabile nonché, se richiesto dal datore di lavoro, certificare la propria iscrizione e frequenza ai corsi.
7Ai sensi dell’art. 10, legge n. 300/1970, inoltre, i lavoratori studenti hanno diritto a una serie di agevolazioni e in particolare:
a lavorare in turni di lavoro che facilitino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami;
a essere esenti dall’obbligo di prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali;
a usufruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere le prove di esame: la concessione di tali permessi è indipendente sia dalla collocazione oraria dell’esame che dall’esito dello stesso.
Congedi formativi
8I lavoratori dipendenti che vantino almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro (privato o pubblico), possono usufruire di congedi formativi, ossia di periodi di sospensione del rapporto di lavoro finalizzati a concludere la scuola dell’obbligo, o a conseguire il titolo di studio di secondo grado, il diploma universitario o di laurea, o ancora a partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro (art. 5, legge n. 53/2000).
9La richiesta di congedo deve pervenire al datore di lavoro con un preavviso di almeno 30 giorni e può essere effettuata per un periodo massimo di 11 mesi (continuativi o frazionati), nell’arco dell’intera vita lavorativa. Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il proprio posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione né matura la relativa anzianità di servizio.
10Anche in questo caso sono i contratti collettivi a stabilire le modalità e i termini del preavviso per la proposizione della domanda, le ipotesi di differimento o di diniego da parte del datore di lavoro all’esercizio di tale facoltà, le modalità di fruizione del congedo e le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene.
11Diversi dai congedi formativi sono i congedi per la formazione continua previsti dall’art. 6, legge n. 53/2000 e destinati ai lavoratori che intendano - per scelta personale o su decisione aziendale-seguire corsi di formazione professionale.
Auteur
Dottoranda di ricerca in Diritto del Lavoro, Università degli Studi di Milano
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