Le cooperative di lavoro e i soci di cooperativa
p. 39-43
Texte intégral
1Le cooperative di produzione e lavoro sono imprese che svolgono una determinata attività economica, la cui peculiarità consiste nel perseguire lo scopo di offrire occasioni di lavoro ai propri soci, possibilmente a condizioni più vantaggiose di quelle che essi otterrebbero dal mercato (c.d. finalità mutualistica), con l’utilizzazione del lavoro dei soci, ai quali spetta il diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa.
2La regolamentazione della cooperativa di lavoro è affidata a più fonti: in particolare vanno ricordati gli artt. 2511ssdel c.c. e la L. 142/2001, poi modificata e integrata dalla L. 30/2003.
3Esistono varie tipologie di cooperative, quali, ad esempio: cooperative di produzione e lavoro, cooperative agricole, cooperative edilizie di abitazione, cooperative della pesca, cooperative di consumo, cooperative di trasporto, cooperative sociali.
4Quest’ultime, molto diffuse anche perché possono beneficiare di apposite agevolazioni, sono disciplinate dalla L. 381/1991 ed hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (di tipo A), oppure lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all’inserimento al lavoro di persone svantaggiate (di tipo B).
La disciplina del socio lavoratore
5Per quanto riguarda la disciplina del socio lavoratore, la prima cosa da tener presente è che lo stesso instaura con la cooperativa due rapporti giuridici:
un rapporto associativo;
un rapporto di lavoro.
6Non si tratta di due rapporti paritari: il rapporto associativo prevale su quello di lavoro che viene considerato meramente strumentale al vincolo di natura associativa (Min. Lav. circ. 10/2004).
7Per quanto riguarda il rapporto associativo, i soci lavoratori sono “co-protagonisti” dell’andamento della società e ciò li differenzia da un normale rapporto di dipendenza da un’impresa con scopi di lucro. Hanno, infatti, i tipici poteri e doveri dello status di socio di cooperativa, ad esempio: potere gestionale mediante la partecipazione alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione, partecipazione al rischio d’impresa e obbligo di contribuire alla formazione del capitale sociale, obbligo di mettere a disposizione le proprie capacità professionali in relazione al tipo di attività svolta.
8Per quanto riguarda il rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa, esso può avere natura subordinata o autonoma (comprese le forme di collaborazione coordinata e continuativa non occasionale) nel rispetto delle condizioni fissate dal regolamento interno della cooperativa, approvato presso la DTL, documento che deve contenere la tipologia dei rapporti istituiti con i soci lavoratori, richiamando i contratti collettivi applicabili in caso di soci con rapporto di lavoro subordinato.
9Quando il rapporto di lavoro ha natura subordinata dovrebbe applicarsi totalmente la relativa disciplina di cui al codice civile e alla legislazione sociale. Tuttavia, per salvaguardare la particolare posizione del socio lavoratore, l’applicazione degli istituti propri del lavoro subordinato è solo parziale, pertanto:
si applicano tutte le disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro e gli istituti quali il TFR e le ferie, ma il menzionato regolamento interno della cooperativa può stabilire deroghe peggiorative rispetto alle condizioni di lavoro spettanti in base alla disciplina legislativa, con l’unica eccezione dei trattamenti economici minimi;
si applica lo Statuto dei Lavoratori ma l’esercizio dei diritti sindacali (Titolo III Stat. Lav.) deve avvenire con le modalità individuate in sede di appositi accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
le società cooperative sono tenute a corrispondere un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o della categoria affine.
10Ai soci che instaurino un rapporto di lavoro non subordinato si applica la tutela antinfortunistica (D. L.gs. 81/2008) e lo Statuto dei Lavoratori, limitatamente agli artt. 1, 8, 14 e 15 sempre che tali norme siano compatibili con le specifiche modalità della prestazione lavorativa. Essi hanno, inoltre, diritto a compensi non inferiori a quelli “medi in uso”.
Il trattamento economico
11Il trattamento economico dei soci lavoratori è costituito da un minimo, calcolato in modo diverso a seconda della tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti (socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato o con rapporto diverso da quello subordinato), e da eventuali compensi ulteriori, che possono essere deliberati dall’assemblea.
Estinzione del rapporto di lavoro
12Il principio di preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro, cui è informata l’intera L. 142/2001, appare evidente se si guardano le disposizioni che regolano le cause e le conseguenze del rapporto di lavoro. In specie:
se si ha recesso o esclusione del socio di cooperativa (deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con le disposizioni del codice civile di cui agli artt. 2526 e 2527 c.c.), si estingue anche il rapporto di lavoro, sia esso di natura subordinata o autonoma. In tal caso la tutela dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (tra cui il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di illegittimità del licenziamento) non trova applicazione; tuttavia, il giudice potrà applicare le sanzioni proprie del regime di stabilità obbligatoria (quelle previste per i licenziamenti illegittimi nel caso in cui non si applichi l’art. 18 S. L.), ossia condannare la società al risarcimento del danno. L’unico rimedio per il socio escluso, sussistendone i presupposti, è quello di ottenere l’annullamento della delibera di esclusione. L’annullamento della delibera comporta il ripristino della situazione precedente all’illegittima estromissione dal rapporto societario con conseguente ricostruzione dell’ulteriore rapporto di lavoro;
se si estingue il rapporto di lavoro con il socio, il rapporto associativo non decade automaticamente. In tal caso le garanzie di cui all’art. 18 St. Lav., per le ipotesi di illegittimità del licenziamento, trovano invece applicazione.
Il giudice competente per le controversie
13Le controversie inerenti al solo rapporto di lavoro sono di competenza del Giudice del Lavoro (art. 409, co. 3, c.p.c.; Cass. 18 gennaio 2005 n. 850; Trib. Bologna 7 luglio 2010).
14Si applica, invece, il rito ordinario alle controversie tra socio e cooperativa relative al rapporto associativo e alla “prestazione mutualistica”, vale a dire quelle prestazioni che la società cooperativa assicura ai suoi soci in termini più vantaggiosi rispetto a terzi. La disposizione è da intendersi in senso rigido e con impossibilità di estensione alle controversie riguardanti i diritti sostanziali e previdenziali del lavoratore (art. 5, co. 2, L. 142/2001; Ord. Cass. 18 gennaio 2005, n. 850).
15È importante rilevare che, nei casi in cui il lavoratore sia stato licenziato in conseguenza ad una delibera di esclusione dalla compagine sociale, la competenza spetta al c.d. Tribunale delle Imprese ed assorbe, secondo l’interpretazione che ne danno alcuni Tribunali, la competenza a conoscere e decidere sul licenziamento. Quest’estensione della competenza del Tribunale delle Imprese comporta un cospicuo aggravio dei costi per il lavoratore-attore e un allungamento dei tempi processuali, venendo a costituire un trattamento differenziato (e peggiorativo) del socio lavoratore di cooperativa rispetto agli altri lavoratori subordinati. Altri Tribunali, conformemente a quest’esigenza di parità di trattamento, ritengono competente il Giudice del Lavoro.
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Praticante abilitata al Patrocinio Legale presso studio specializzato in Diritto del Lavoro
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