Il contratto a progetto
p. 29-33
Texte intégral
1Il contratto a progetto è disciplinato dagli artt. 61-69 d.lgs. 276/2003 (così come aggiornato dalla L. 92/2012 e dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76).
2Sono esclusi dall’applicazione della normativa:
gli agenti e i rappresentanti di commercio;
coloro che svolgono attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center “outbound”;
i lavoratori occasionali;
coloro che svolgono le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI;
i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni;
coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
a) Definizione e requisiti
3Il lavoro a progetto è una forma di contratto autonomo molto prossima al lavoro subordinato (ma diversa da quest’ultimo), definito lavoro parasubordinato, implicante da un lato l’intenzione del datore di lavoro di reclutare del personale da adibire ad attività di collaborazione coordinata e continuativa e, dall’altro lato, la volontà del collaboratore di svolgere la propria attività con modalità diverse da quelle del lavoro subordinato.
4L’unico sotto-tipo di lavoro parasubordinato ammesso dall’ordinamento, in seguito alle modifiche apportate dalla L. 92/2012, è proprio il lavoro a progetto, con la conseguenza che l’esistenza di un progetto diviene il requisito indispensabile ed imprescindibile per la validità e la legittimità del relativo contratto.
5Per rientrare in tale tipo di contratto, ai sensi dell’art. 61 del d. lgs 276/03, è necessario che sussistano i seguenti requisiti:
le collaborazioni coordinate e continuative devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici;
tali progetti specifici devono essere determinati dal committente;
tali progetti specifici devono essere gestiti autonomamente dal collaboratore;
il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa;
il progetto non deve comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
6In altre parole, affinché un contratto possa dirsi a progetto, è necessario non solo che sussista un progetto, indicato nel contratto e gestito in modo autonomo dal lavoratore, ma altresì che sia rivolto al conseguimento di un risultato, estraneo rispetto all’oggetto sociale della società (datrice di lavoro), e che dunque non si concreti nel solo svolgimento di un’attività ripetitiva ed esecutiva.
b) La forma
7il contratto a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
l’indicazione della durata della prestazione di lavoro;
la descrizione del progetto, di cui dovrà essere individuato il contenuto caratterizzante e il risultato finale che si intende conseguire;
il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
Inoltre, il contratto a progetto non può prevedere alcun periodo di prova.
c) Il compenso
8il lavoratore a progetto ha diritto ad un compenso proporzionato alla qualità e alla quantità della prestazione, non inferiore ai minimi stabiliti per i collaboratori a progetto dalla contrattazione collettiva per ciascun settore di attività e, in ogni caso, sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alla mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.
d) L’obbligo di fedelta’ e di riservatezza
9il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con il/i committente/i né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.
e) Le cause di sospensione del rapporto di lavoro: gravidanza, malattia e infortunio
10La gravidanza, la malattia e l’infortunio sospendono il rapporto di lavoro del lavoratore a progetto senza alcun diritto ad un compenso. Vi è da precisare che solo in caso di gravidanza è prevista una proroga della durata del contratto per un periodo di 180 giorni.
11In caso di malattia e infortunio, invece, il contratto si estingue alla scadenza (se previsto un termine di durata del contratto) e, in ogni caso, il committente (datore di lavoro) può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
f) Cause di estinzione del contratto a progetto
12Il contratto a progetto si estingue in caso di:
realizzazione del progetto;
scadenza del termine;
recesso anticipato (rispetto alla scadenza prevista dal contratto a progetto o prima della realizzazione del progetto stesso) per giusta causa;
recesso anticipato del committente in caso di inidoneità professionale del collaboratore tale da rendere impossibile la realizzazione del progetto;
recesso anticipato del collaboratore, salvo preavviso, solo se tale possibilità è prevista nel contratto di lavoro.
g) Conseguenze derivanti dalla violazione della normativa sul contratto a progetto
13L’art. 69 del d.lgs. 276/2003 sanziona i casi in cui il contratto a progetto non presenti i requisiti formali stabiliti dalla legge oppure mascheri un rapporto di lavoro subordinato.
14In entrambe i casi la normativa prevede la trasformazione del rapporto di lavoro in subordinato a tempo indeterminato.
15In particolare, per quel che concerne la violazione dei requisiti formali del contratto a progetto, tale articolo prevede che in caso di mancata individuazione di uno specifico progetto, i rapporti di collaborazione coordinata sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
16Qualora, poi, un contratto a progetto mascheri un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alle modalità di svolgimento dello stesso.
Auteur
Dottoranda di ricerca in Diritto del Lavoro, Università degli Studi di Milano
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