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Il lavoro autonomo e il lavoro subordinato

p. 11-12


Texte intégral

1La distinzione tra lavoro “subordinato” (dipendenti), autonomo (le c. d. partite iva) e parasubordinato (es. collaboratori) influisce sui diritti e obblighi del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Ad esempio, un lavoratore subordinato ha diritto:

  • all’applicazione del CCNL di settore (minimi retributivi, ferie, permessi, maternità, tredicesima mensilità, ecc.);

  • all’applicazione della disciplina sul licenziamento illegittimo ex art. 18 dello statuto dei lavoratori, ovvero ex art. 8 l. 604/1966;

  • al TFR (Trattamento di Fine Rapporto);

  • alla possibilità di accesso a migliori strumenti di sostegno al reddito (quali l’ASPI);

  • a tassazione previdenziale e fiscale differente.

2Ai sensi dell’articolo 2094 del codice civile, il lavoratore subordinato è “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”, cioè è un lavoratore “eterodiretto e dipendente”.

3Eterodiretto e dipendente significa che il lavoratore deve rispettare precise direttive del datore di lavoro nello svolgimento della sua attività. Nel concreto (elenco non tassativo, né esaustivo):

  • il datore di lavoro dà istruzioni precise sulle modalità di svolgimento del lavoro e ha possibilità di sanzionare un diverso comportamento secondo le modalità del regolamento aziendale;

  • il dipendente può essere parte di un gruppo di lavoratori che insieme lavora per un risultato utile al datore di lavoro;

  • gli strumenti di produzione (es. macchinari) sono di proprietà del datore di lavoro;

  • il luogo di lavoro è un ambiente in uso al datore di lavoro;

  • il lavoratore

    • è retribuito indipendentemente dal risultato del suo lavoro o dell’attività economica;

    • è retribuito periodicamente;

    • è sottoposto a un orario di lavoro;

    • deve concordare con il datore di lavoro le ferie.

4La legge n. 92/2012 (la cosiddetta “Riforma Fornero”) ha introdotto una norma finalizzata a contrastare l’utilizzo illegittimo delle partite IVA per mascherare rapporti di lavoro subordinato. Sussiste una presunzione di subordinazione per il lavoratore che riscontra due di questi tre elementi:

  • durata del rapporto con il medesimo committente maggiore di 8 mesi annui per due anni consecutivi;

  • il corrispettivo erogato dallo stesso committente superiore all’80% del totale dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi;

  • il collaboratore dispone di una postazione fissa presso una delle sedi del committente.

5Questa norma però non si applica a tutti i casi. Essa non opera, infatti:

  • se la prestazione svolta da chi è titolare di Partita Iva, sia conotata competenze di “grado elevato” acquisite attraverso significativi percorsi formativi (eg. titoli rilasciati al termine del 2° ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione), ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso “rilevanti esperienze” maturate nell’esercizio concreto di attività (eg. diplomi di apprendistato);

  • se il titolare della partita iva ha un reddito lordo da lavoro autonomo superiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui alla Legge 233 del 1990 (per il 2012 è stato di 18.663 euro);

  • se per lo svolgimento dell’attività è richiesta l’iscrizione ad un ordine o collegio professionale, albi, registri, ruoli, elenchi professionali qualificati.

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