Proposta di rivisitazione del principio di capacità contributiva alla luce del principio di uguaglianza nei Paesi Euro-Mediterranei
p. 71-91
Texte intégral
1. Introduzione
1Dall’attenta analisi delle Costituzioni vigenti nei Paesi aderenti all’Unione Europea e del Bacino del Mediterraneo emerge, esplicitamente o implicitamente, che ogni sistema fiscale, tenendo conto delle differenze esistenti sia nei principi costituzionali chenelle specifiche norme tributarie nazionali, è orientato a garantire la coerenza, la ragionevolezza e l’uguaglianza nel prelievo tributario1 e quindi la redistribuzione equa delle risorse e la giustizia sociale2.
2Ordinamenti giuridici che si fondano su differenti concezioni della sovranità, della democrazia, dei diritti umani nei diversi contesti comportano differenti approcci al concetto di buon governo di ogni sistema legale e, specularmente, evidenziano il diverso ruolo attribuito alla legge, al sistema giudiziario e alla politica internazionale. Gli eterogenei modelli di intervento pubblico nell’economia e, di conseguenza nella politica della spesa pubblica e nel reperimento delle risorse finanziarie, hanno determinato un articolato dibattito socio-politico-culturale sui criteri di prelievo tributario.
3L’analisi comparata del principio di uguaglianza in ambito fiscale presenta notevoli difficoltà in quanto il diritto tributario è influenzato in primo luogo dal diverso contenuto dei principi costituzionali di garanzia e tutela dei diritti umani e sociali, in secondo luogo dalla differente disciplina degli istituti di diritto positivo, discipline strettamente connesse tra loro, dall’organizzazione amministrativo-politica del sistema Paese nonché dal ruolo che in alcuni sistemi giuridici riveste la religione3.
4In particolare tale principio, in stretta connessione con il principio di legalità e di capacità contributiva, rappresentano i punti cardine dei sistemi tributari nazionali al fine di garantire e tutelare i soggetti sottoposti a qualsiasi prestazione pecuniaria che comporti una diminuzione della ricchezza o interferiscano sulle relazioni personali o di carattere economico; il carico impositivo deve essere equo e ragionevole in maniera tale da poter differenziare le posizioni dei singoli contribuenti sulla base di elementi economicamente valutabili.
5L’obiettivo del presente lavoro, attraverso la comparazione dei principi costituzionali inerenti ai sistemi di prelievo fiscale dei diversi ordinamenti giuridici, è quello di tracciare una strada per la creazione di un’area di libero scambio nel Bacino del Mediterraneo che presenti sistemi tributari omogeneizzati senza alterare né l’i-dentità giuridica propria di ogni Stato e né perdere l’individualità. Gli sforzi di ravvicinamento e armonizzazione dei sistemi tributari4 dovranno essere coordinati in base a principi comuni che rispecchino gli obiettivi delle rispettive politiche economiche orientati alla creazione di un mercato molto più ampio, al raggiungimento di una coesione economico-sociale in coerenza con gli obiettivi espressi dal Documento di consultazione congiunto. Verso una nuova politica europea di vicinato del4 marzo 2015 che riprende il precedente tentativo rappresentato dal Processo di Barcellona del 1995 per rilanciare il Mediterraneo e alla convergenza delle normative interne dei vari istituti giuridici al fine di tutelare l’interesse superiore dello sviluppo economico generale.
2. Il dovere di contribuzione nelle Costituzioni dei Paesi dell’Unione Europea e del Bacino del Mediterraneo
6L’ordinamento tributario di ogni Paese si incentra sul rapporto tra cittadini-contribuenti, le Istituzioni Politiche e tra gli stessi, realizzando una interazione tra le entità che deve essere equa,5 efficiente 6 e imparziale (uguaglianza).7
7Nel concorrere al benessere comune il cittadino-contribuente deve essere considerato come soggetto attivo che partecipa alla produzione e crescita delle risorse economiche della collettività alla quale appartiene8 e, di conseguenza, assumere la responsabilità di appartenenza alla collettività stessa. In un ordinamento in cui viene a realizzarsi la relazione triangolare precedentemente menzionata, è possibile trovare anche la legittimazione alla contribuzione pro-quota alle spese pubbliche.9
8Nelle Costituzioni attualmente vigenti nei Paesi dell’Unione Europea risulta chiaramente il mutamento della concezione dell’imposizione attraverso proprio l’attenzione minuziosa rivolta alle garanzie a tutela della ricchezza dell’individuo e alla funzione pubblica del prelievo tributario. L’inversione di tendenza è soprattutto di ordine socio-economico e politico, il fine precipuo è operare, attraverso l’imposizione, una redistribuzione di carattere tributario. In seguito al prevalere di tale concezione del prelievo in tutti gli Stati moderni, è ovvio che la dottrina abbia posto l’attenzione sul rapporto tra finalità individualiste e finalità redistributive del prelievo, e, corrispondentemente, tra proporzionalità e progressività dell’imposizione.10
9A fini esemplificativi si richiamano la Costituzione tedesca del 1949, all’art. 106, 5o co. che, in forma implicita, ricalca questo orientamento, successivamente confermato dalle sentenze del Tribunale Costituzionale Federale che, partendo dal disposto dell’art. 3 che enuncia il principio di uguaglianza, ne desume il principio di proporzionalità. L’art. 53 della Costituzione italiana fa esplicitamente riferimento alla progressività e implicitamente alla proporzionalità del sistema tributario nonché, come la dottrina ha rilevato, la disposizione confusamente evidenzia propensioni equitative e redistributive intersecate ad intenti propriamente razionalistici o logici nell’individuazione dei parametri a cui rapportare i margini di esplicazione del potere impositivo11. Similmente l’art. 31.1 della Costituzione spagnola statuisce la progressività del sistema tributario nel suo complesso e il principio di uguaglianza. Il sistema tributario spagnolo pertanto si ispira al principio di giustizia e propone quale misura del prelievo la capacità economica12 che deve essere rispettata in tutte le fasi di applicazione del prelievo tributario (anche nella disciplina di infrazioni e sanzioni tributarie), principio che da un lato limita l’azione del legislatore e dall’altro tutela la effettiva e reale ricchezza e redditi di ogni contribuente.
10Nelle Carte Costituzionali moderne, che risentono della concezione dello Stato liberale di diritto, viene in netta evidenza l’affermazione del principio della riserva di legge sia in relazione all’ attribuzione e riconoscimento di posizioni di vantaggio per i soggetti privati sia in limiti posti a tali situazioni in termini di libertà e obblighi costituzionalmente prescritti che riguardano la sfera economica e patrimoniale dello stesso13 e del principio della ragionevo lezza (in ragione, en raion) della prestazione tributaria. Entrambi i richiamati principi hanno la funzione di salvaguardare le garanzie sia nella determinazione che nella commisurazione del prelievo tributario.
11Il criterio generalmente statuito nelle Costituzioni europee per la commisurazione e la ripartizione tra consociati dei tributi è la capacità contributiva14, anche se indicata con locuzioni differenti.15
12Dall’analisi dei principi generali nei Paesi dell’Unione Europea, si giunge a evidenziare l’esigenza comune di garantire la coerenza, la ragionevolezza e l’uguaglianza nel prelievo tributario.16
13Ovviamente non si può non tener conto delle differenze tra i sistemi fiscali, alcuni basati su principi generali, altri su specifiche norme tributarie; queste ultime risultano essere nette anche tra i Paesi aderenti all’Unione Europea in relazione non solo agli obiettivi ma anche ai soggetti. Di conseguenza, i principi generali dovrebbero essere principi generali da applicarsi in modo uniforme qualunque sia l’imposta o la situazione considerata.
14Pertanto anche le singole Corti nazionali dovrebbero tenere in maggior considerazione la funzione garantista dei disposti costituzionali, laddove sussistono, o degli altri atti normativi, rispondendo a un’esigenza di razionalizzazione del prelievo tributario.
15Il discorso assume un rilievo maggiore se, come si auspica, si arrivi alla elaborazione di un diritto tributario europeo con omogeneizzazione delle legislazioni nazionali dei singoli Stati.
16In un tale contesto si è posta la questione se il principio di capacità contributiva possa ancora sufficientemente svolgere un ruolo di garanzia nella futura Carta Costituzionale Europea oppure essere sostituito da altri principi. Difatti, ove venga accolta la tesi che il principio di capacità contributiva implichi una idoneità economica al netto delle spese indispensabili ad assicurare al soggetto passivo una vita dignitosa e libera per sé e la propria famiglia, deve necessariamente porsi, considerando che nel TFUE non si rinviene in materia fiscale alcun riferimento alla capacità contributiva ma solo ai principi di uguaglianza e non discriminazione fiscale, una necessaria e indispensabile omogeneizzazione delle norme base a connotazione costituzionale, perché se non si pervenisse alla risoluzione di tale esigenza potrebbero identificarsi diverse forme di capacità contributiva in riferimento alle diverse norme costituzionali degli Stati aderenti. È chiaro che la vaghezza del concetto di capacità contributiva consentirebbe di ricomprendere qualsiasi elemento che, direttamente o indirettamente, possa essere considerato espressione di ricchezza del contribuente senza considerare altri fattori che hanno contribuito alla formazione di quella determinata ricchezza.
17Tale problematica può essere risolta con l’entrata in vigore della Costituzione Europea che prevede la tutela di specifiche libertà individuali, familiari e sociali.
18Si ritiene che, in seguito all’introduzione del principio di sussidiarietà e di proporzionalità ripreso nel TFUE, alla maggiore liberalizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale, allo svilupparsi di una concezione di uno Stato meno centralizzato, all’affermarsi sempre più delle libertà economiche nello spazio economico europeo, il principio di capacità contributiva, considerato nel suo significato più evoluto rispetto all’originaria impostazione,17 non sia ancora idoneo a essere definito quale criterio di ripartizione delle spese pubbliche e quindi quale principio garantistico dei diritti dell’uomo, nonché criterio di giustizia e uguaglianza sostanziale tributaria.
19Per quanto attiene al sistema degli ordinamenti giuridici appartenenti all’Islamic law è opportuno fare un cenno alle loro peculiarità, partendo dagli eventi storico-politici18 dei Paesi dell’area Mediterranea (Algeria, Marocco, Egitto, Libia, Tunisia) e i conseguenti risvolti sul singolo ordinamento costituzionale sia della Rivoluzione Francese del 1789 che delle dominazioni che alcuni di questi Stati hanno sopportato da parte di Paesi europei quali la Spagna, la Francia e l’Inghilterra.19 Difatti, esaminando le Costituzioni, 20 tutte alquanto recenti, si rileva che esse sono ispirate ai principi democratici21: la sovranità22 e il suo esercizio spetta al popolo; esse affermano anche i principi di uguaglianza e di libertà dell’individuo nella società; tutelano le libertà individuali definite diritti «sacri ed inalienabili»; fanno riferimento alla Carta delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, ma allo stesso tempo rappresentano una realtà giuridico-costituzionale sui generis.23 Particolare enfasi viene posta sul principio di uguaglianza, uno dei pilastri fondamentali della società dei Paesi del Nord Africa.24 L’analisi non può tralasciare il ruolo svolto dalla religione in tutti gli ambiti della vita della comunità.
20Gli eventi recenti che stanno investendo le democrazie di tali ordinamenti hanno comportato una serie di modifiche alle rispettive Carte Costituzionali e in particolare nell’esercizio dei diritti fondamentali in esse statuiti. L’analisi pertanto si limiterà ad alcune delle attuali Costituzioni in vigore al fine di individuare la ripartizione dei carichi pubblici nei diversi Stati.
21L’approfondimento di alcuni aspetti del diritto costituzionale dei sistemi giuridici islamici quale complesso di norme che disciplinano l’agire politico di ogni Stato è necessario al fine di poter inquadrare la tematica della contribuzione alle spese pubbliche come dovere politico-sociale di solidarietà e quindi garanzia dei diritti di libertà dei singoli cittadini.
22I sistemi giuridici dei Paesi del Bacino del Mediterraneo se a livello teorico appaiono simili a quelli europei circa la tutela dei diritti umani e nell’accettazione del principio democratico, tuttavia, nella loro attuazione essi risultano essere estremamente diversi, non solo in riferimento agli Stati che non dispongono ancora di una Carta Costituzionale vera e propria, ma che sono Stati islamici in quanto il loro ordinamento è ispirato esclusivamente ai principi religiosi25, ma anche in riferimento a quelli che hanno adottato una Carta Costituzionale (laica o confessionale).
23Alla luce dei recenti avvenimenti nei Paesi del Nord Africa, la c.d. Primavera araba ha avuto quali parole chiave libertà, fratellanza e democrazia che ha portato all’approvazione di modifiche costituzionali che confermano le differenze intrinseche tra i valori affermati nelle rispettive Carte Costituzionali.
24Da quanto premesso si deve fare un’ulteriore notazione circa un elemento peculiare della legislazione di ispirazione islamica che si basa sui principi dell’universalità e dell’imparzialità, principi ribaditi più volte nel testo coranico al fine di garantire uno Stato giusto e legale; i rapporti di diritto pubblico intercorrenti tra lo Stato e i cittadini si incentrano su particolari relazioni politico-giuridiche. Dalla lettura delle Costituzioni emerge che i consociati sono considerati «cittadini», ma anche «musulmani a tutti gli effetti»26 e i «musulmani che lo Stato sia disposto a integrare, senza però assimilarli all’Occidente».27
25Rilevante ai fini dell’analisi del principio di uguaglianza in materia fiscale è il differente significato del concetto di cittadinanza inteso negli ordinamenti europei quale legame di chiunque con il territorio28 e non strettamente connesso alla cittadinanza quale Stato di nascita o di appartenenza religiosa, mentre negli ordinamenti ispirati all’Islamic law il principio di uguaglianza è inteso nel senso di appartenenza alla collettività, che costituisce un legame forte nella comunità islamica in quanto basata su concetti etico-religiosi-politici.29
26Il concetto di uguaglianza che emerge dalle Carte Costituzionali dei paesi del Nord-Africa risulta essere generalmente strettamente connesso alla politica di welfare state e alla distribuzione uguale delle risorse fra i cittadini30 evitando in tal modo qualsiasi conflitto31. Rilevante è la differente concezione dell’equità nei paesi che trovano le proprie fonti nel diritto islamico.
27La recente distinzione tra cittadini e non cittadini ed il corrispondente concetto di nazionalismo si presenta come una forma di discriminazione resa necessaria soprattutto a seguito della emanazione delle Costituzioni dei singoli Stati32 per delimitare l’applicazione delle garanzie, diritti e doveri ai cittadini appartenenti ad un determinato territorio e ad una confessione religiosa.33
28In tali ordinamenti emerge un sistema di solidarietà sociale particolare in quanto i diritti del singolo (come ad es. il diritto al lavoro, il diritto di proprietà) sono subordinati all’interesse della stessa comunità islamica (umma) perseguendo in tal modo la giustizia sociale.
29Nella maggior parte dei Paesi dell’area mediterranea la democrazia, l’economia e la politica si sono distaccate dalla religione (processo di secolarizzazione), percorso che ancora non è completato, alla luce degli eventi accaduti a partire dall’11 settembre 2001 ad oggi. Infatti allo stato attuale molte Costituzioni dei Paesi del Nord-Africa sono ancora chiaramente connotate da uno stretto legame con la religione essendo l’Islam uno stile di vita che investe lo svolgimento della vita pratica, sociale. Studiosi del primo novecento hanno comunque rilevato che a fondamento della democrazia si trova sempre una religione.
30Infine occorre ribadire, anche se non viene approfondita la tematica nel presente lavoro, che nel diritto islamico manca una matrice comune. Difatti le attuali Costituzioni dei Paesi del Nord Africa i principi ispiratori in materia fiscale non sono gli stessi34. Tale asserzione giustifica la differente disciplina di alcuni istituti di diritto positivo che influenzano anche il diritto tributario.
31Nella Costituzione algerina, all’art. 64, si rileva una uguaglianza tributaria dei cittadini e si individua un dovere di contribuzione alla finanza pubblica secondo la capacità contributiva. Nella Costituzione Egiziana, agli artt. 27 e 38, si evidenzia il concetto di giustizia sociale e il fine sociale del sistema tributario. Difatti, è statuito l’obiettivo del sistema fiscale di incoraggiare le attività economiche e lo sviluppo economico, sociale e culturale. Infine si evidenzia il compito dello Stato di migliorare il sistema fiscale attraverso «l’adoption de systèmes modernes permettant de réaliser la compétence, la commodité et la fermeté dans le recouvrement des impôts». Il sistema delle imposte dei redditi individuali è basato su un sistema «croissants et à tranches multiples selon la capacité du contribuable». Esplicita è la garanzia e tutela dei contribuenti con la previsione della riserva di legge. Interessante è il disposto costituzionale che l’evasione fiscale è un crimine. La Costituzione albanese (artt. 155 e 157) risulta essere molto più vaga sull’individuazione del dovere di contribuzione e pone maggior responsabilità alle autorità governative circa le entrate e le spese pubbliche. I contribuenti sono tutelati dalla riserva di legge in materia tributaria e in particolare dal principio costituzionalmente sancito della irretroattività della norma tributaria. Nella Costituzione tunisina lo Stato deve porre in essere i meccanismi necessari per lo sviluppo sociale ed economico. I contribuenti sono obbligati al pagamento delle imposte e il sistema fiscale deve essere equo. Molto esplicita è la Costituzione turca (artt. 84 e 85) circa la funzione delle imposte (w rgüē) come partecipazione del popolo alle spese generali dello Stato. La Turchia è uno dei Paesi che ha costituzionalmente proibito la percezione di tasse (rusüm), decime (a’sh rā) o altri oneri (tak l fā ī) da parte di persone fisiche o morali o in nome loro. Il sistema tributario deve essere equo, perseguire un obiettivo sociale e conforme al principio di una distribuzione equilibrata del carico fiscale in relazione alla propria capacità contributiva35 (art. 73). L’ordinamento tributario si basa sul principio di legalità per prevenire pratiche di prelievo fiscale arbitrari e discrezionali (principio di uguaglianza e di equità verticale e orizzontale – artt. 10, 13 e 73, co. 4)36. Nella Costituzione libanese (artt. 81 e 82) viene posto, quale corollario dell’imposizione, il principio di legalità al fine di tutelare i contribuenti da arbitrari prelievi tributari.
32Principio comune è la riserva di legge in materia tributaria sia per l’introduzione di nuovi tributi che nel caso di modifiche di quelli già statuiti.
33Il principio richiamato, congiuntamente al principio di uguaglianza e di giustizia sociale, devono essere sempre considerati nel quadro più generale della cultura islamica nella quale non sono posti sullo stesso piano i musulmani e i non musulmani. Posizione nettamente contrastante con la concezione costituzionale occidentale di uguaglianza e giustizia di tutti gli uomini davanti alla legge.
34Da quanto brevemente richiamato in merito ai principi fondamentali delle Costituzioni, riprendendo un’espressione utilizzata da Häberle37 per definire il diritto dell’Unione Europea quale diritto costituzionale comune europeo così come individua un diritto costituzionale comune americano, si ritiene che si potrebbe parlare anche di un diritto costituzionale comune dei Paesi di diritto islamico38 e forse in un futuro prossimo poter constatare un’evoluzione del quadro costituzionale del Bacino del Mediterraneo.
35Il sistema fiscale e la politica fiscale nel complesso, rappresentano due importanti indicatori rilevanti al fine dello sviluppo e delle decisioni delle politiche del mercato arabo e anche a livello globale. Inoltre i sempre più intensi rapporti con i mercati dell’area europea rappresentano la sfida dell’economia mediterranea al fine di raggiungere una reale integrazione.
36Il Trattato di Marrakesh, che rappresenta l’accordo per la creazione di una zona libero mercato tra Paesi arabi,39 all’art. 2 individua quale obiettivo fondamentale dell’Unione del Magreb arabo «il consolidamento dei rapporti di fraternità che legano gli Stati membri e i loro popoli; la realizzazione del progresso e del benessere delle loro comunità e la difesa dei loro diritti; il mantenimento di una pace basata sulla giustizia e sull’equità; la realizzazione progressiva della libertà di circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali tra i paesi membri».40
37L’ipotesi di un sistema omogeneo di prelievo fiscale nell’ambito dei Paesi di diritto islamico deve tendere alla coesistenza dei principi religiosi con quelli costituzionali esistenti nei diversi territori del Bacino del Mediterraneo.
38Difatti, mentre la tassazione basata su obblighi religiosi in un certo senso sono comuni, i prelievi fiscali dei singoli Paesi sono differenti e dipendenti dal grado di democrazia effettiva attuata e dal grado di secolarizzazione delle stesse Carte Costituzionali.
3. Conclusioni
39L’attuale configurazione dell’economia globale, la sempre maggiore convergenza, oramai necessaria, dei sistemi giuridici dei Paesi aderenti all’Unione Europea ed il suo allargamento verso i Paesi del Bacino del Mediterraneo, la crescita dei rapporti internazionali con i Paesi di diritto islamico pone in luce l’esigenza di dover adeguare i sistemi nazionali al nuovo scenario. In particolare, il diritto tributario assume un ruolo predominante nella realizzazione dell’area Euro-mediterranea. Difatti i differenti sistemi tributari interferiscono notevolmente sulla scelta di allocazione delle risorse finanziarie e dei capitali.
40In un tale contesto il dibattito sui criteri di prelievo tributario è molto acceso e risulta ancor più articolato in quanto viene ad essere strettamente collegato a questioni culturali, politiche e sociali. Infatti, i modelli di intervento pubblico nell’economia sono eterogenei tra i diversi Paesi del Bacino del Mediterraneo e, di conseguenza, la politica della spesa pubblica, e di contro il reperimento delle risorse finanziarie, è diversamente articolata.
41La comparazione dei criteri impositivi, istituti e regolamentazioni tra Stati appartenenti a sistemi giuridici differenti ha assunto un ruolo rilevante nelle contemporanee società a seguito della globalizzazione dei mercati che vanno oltre il processo di integrazione europea iniziato nel 1957 e tutt’oggi ancora in espansione, come si evince dal susseguirsi degli allargamenti.
42A tal fine risulta essenziale individuare un’univoca definizione di tributo e correlativamente di un criterio di ripartizione delle spese pubbliche in un’ottica di governance globale. Criterio di ripartizione che non sia esclusivamente basato su misure quantitative-monetarie, ma anche su un rapporto equità/efficacia del sistema fiscale per raggiungere un fine sociale. Interessante risulta la ridefinizione di criteri impositivi comuni basati su principi che al tempo stesso siano applicati con un margine di apprezzamento e bilanciamento di interessi statali e un diritto fiscale comune agli Stati rispettando le diversità.
43In altre parole il soggetto chiamato a concorrere alle spese pubbliche deve essere dotato di una capacità di contribuzione al netto delle spese individuali e familiari.41 Pertanto non è capacità contributiva qualsiasi fatto economico indicatore di ricchezza, ma solo quelli che dimostrano idoneità a contribuire ulteriormente non solo alla possidenza del requisito della sopravvivenza, ma anche di quelle che consentono ai genitori di istruire i figli (art. 36 Cost.) e quindi «assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa».
44Non può certo il dovere tributario incidere su disponibilità economiche considerate intoccabili in base a norme costituzionali pariordinate: la capacità economica, per essere capacità contributiva, dovrà dunque riferirsi ad una ricchezza che ecceda quanto necessario a garantire l’«esistenza libera e dignitosa» della famiglia (artt. 36 e 53 Cost.). Pertanto il concetto di capacità contributiva è la idoneità a contribuire desunta dalla forza economica qualificata alla luce di scelte di valore della Costituzione (uguaglianza in senso formale e sostanziale, libera iniziativa economica, dovere di contribuzione alle spese pubbliche).
45Il sistema tributario basato su un indicatore/misuratore di capacità contributiva consentirebbe di definire un rapporto equità/efficacia del sistema fiscale per raggiungere un fine sociale. Di conseguenza si potrebbe ipotizzare un sistema di aliquote decrescenti per alti livelli di redditi al fine di incoraggiare gli investimenti che concorrono alla determinazione del reddito nazionale (funzione sociale) e dall’altro garantire l’investitore che a maggior capitale di rischio investito corrisponda, oltre certi livelli, una minore imposizione fiscale (funzione di garanzia e tutela). Il discorso risulterebbe analogo per i redditi personali, individuali o familiari. Il sistema attuale di aliquote progressive per l’imposizione diretta andrebbe rivisto riducendo e ampliando gli scaglioni di reddito previsti con conseguente riduzione delle aliquote. Particolare attenzione dovrà essere posta ai redditi familiari e alle politiche di sostegno nelle situazioni di disagio sociale.
46Non si tratta, infatti, nel caso italiano, di dare un senso ad un concetto economico, ma ad una norma costituzionale, che, come tutte le norme, è tassello di un sistema e richiede dunque interpretazione logica e sistematica.
47In tale visione il tributo assume una funzione sociale secondo i principi comuni riscontrati nelle Costituzioni dei Paesi del Bacino del Mediterraneo, quale strumento di redistribuzione, disincentivante per l’evasione fiscale. In tale ottica anche le politiche di intervento pubblico dovranno essere razionalizzate42
Notes de bas de page
1 Qualsiasi ordinamento giuridico presenta quale principio basilare l’uguaglianza, uguaglianza in senso giuridico quale parità di ogni appartenente al gruppo davanti alla legge e in senso sostanziale quale tutela effettiva dei diritti dei singoli delle leggi di portata generale. L’interpretazione del principio in senso formale non intende svincolare il legislatore dall’attenersi a tale principio in senso sostanziale. Il principio di uguaglianza, pertanto, può essere sintetizzato, seguendo la formula di Thoma, quale «compito della legislazione… di trattare egualmente l’eguale e diversamente il diseguale, tendendo alla giustizia e servendo il bene comune».
2 La dottrina più risalente ha definito il dovere tributario quale «…precetto di uguaglianza di posizioni dei cittadini di fronte al dovere tributario per provvedere ai bisogni della collettività...».
3 Nei sistemi definibili di Islamic law, laddove il sistema giuridico è influenzato dalla religione, si rileva che tale rapporto ha evidenti ricadute sul concetto di democrazia e, di conseguenza, su quello di uguaglianza e non discriminazione. Per un approfondimento sull’argomento cfr.: Palermo, P. (28/05/2010) Islam e shari’a: tra libertà e diritto alla diversità religiosa. Una sintesi sulle possibili prospettive europee di convergenza, consultabile su www.forumcostituzionale.it. L’Autore afferma che «La complessità del rapporto con l’Islam risiede nel fatto che esso opera un ruolo unificante, sancendo non solo un unico messaggio religioso, ma anche un unico diritto (la Legge o Shari’a), rispetto al quale il potere politico ha un ruolo di mera applicazione (lo Stato non può legiferare oltre il Corano): di qui una commistione tra religione, Stato e diritto. Il Corano, è frutto, secondo la tradizione, della parola definitiva di Dio; così elaborata, la Shari’a («Legge di Dio») racchiude in sé un complesso di norme religiose, giuridiche e sociali direttamente fondate sulla dottrina coranica».
4 È da osservare che il Fiscal Compact e il Trattato sul Meccanismo di Stabilità, Coordinamento e Governance nell’Unione Europea e Monetaria, firmato il 2 marzo 2012, pone una rafforzata politica di bilancio e maggior coordinamento delle politiche economiche che hanno un rilevante impatto non solo sulla creazione dell’Unione Politica, ma anche sui sistemi fiscali nazionali. Difatti il rafforzamento dell’eurozona e il completamento del mercato interno sarà raggiungibile attraverso misure fiscali convergenti da parte dei sistemi nazionali riducendo la concorrenza fiscale sleale.
5 Secondo la teoria economica «l’equità consiste nel trasferire una quantità di benessere da un individuo ad un altro, pertanto risulta che il benessere complessivo della collettività aumenta, l’utilità che gode il non abbiente è meno importante di quello che subisce la perdita di benessere di cui gode il più abbiente». Un sistema fiscale equo e efficiente rappresenta un fattore di legittimità dell’assetto sociale e politico; nonché basato sul contemperamento del principio del beneficio e quello del sacrificio. Nel diritto inglese è rilevante la differenziazione fra equità esterna e equità interna; la prima si pone come alternativa al diritto e la seconda è invece funzionale all’applicazione del diritto. Cfr.: Barberis, M. (2008) The Concept of Equity. An Interdisciplinary Assesment, Ethics & Politics, X, 2008, 1, 143-150; D’Albergo, E. (1949) Proporzionalità e progressività dei tributi nella Carta Costituzionale italiana, in «Studi in memoria di G. De Francisci Gerbino», Palermo; Silli, P. (1991) Equità, voce del Digesto delle discipline privatistiche, IV ed., Torino: Utet, vol. VII, 477ss.; Bussani, M., Fiorentini, F. (2007) The Many Faces of Equity. A Comparative Survey of the European Civil Law Tradition, in Carpi, D., (ed.), The Concept of Equity. An Interdisciplinary Assessment, Universitätsverlag Winter, Heidelberg; Rastello, L. (1964) Sulla legittimità costituzionale delle leggi che derogano al principio della uguaglianza e della generalità dell’imposizione tributaria, Berliri, A. (1967) Principi di diritto tributario, Vol. II, tomo 1, Milano; La Rosa, S. (1968) Eguaglianza tributaria ed esenzioni fiscali, Milano; Muraro, G. (1998) Alla ricerca dell’equità tributaria: dalle sacre scritture ai problemi attuali, in Riv dir fin e sc fin., 3, I
6 Secondo l’impostazione della teoria economica una «vera efficienza, purché non ci sia diminuzione del reddito posseduto da ogni individuo, comporta un aumento del benessere complessivo».
7 Nella Carta Costituzionale italiana viene formalmente riconosciuto il principio di uguaglianza assegnando il compito alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano l’effettivo sviluppo della persona. Coniugando il dovere di solidarietà e il principio di uguaglianza si denota un sistema che si incentra sull’applicazione della solidarietà ai fini del raggiungimento dell’obiettivo dell’uguaglianza sostanziale, ma non sono definiti i limiti entro cui tali principi sono interconnessi.
8 È significativo sul punto un passo dell’ultimo discorso pronunciato da Ezio Vanoni il 16 febbraio 1956 in Senato. Cfr.: Forte, F. (2003) L’economia pubblica come scienza dell’amore della patria, Bergamo, 90.
9 Liccardo, G. (1962) Introduzione allo studio del diritto tributario, Vol. I, Napoli, differenziò il dovere politico sociale alla contribuzione coattiva pro-quota, dall’obbligo giuridico di adempiere al pagamento di uno specifico tributo, dall’obbligazione tributaria nonché dal debito tributario.
10 Cfr.: Gallo, F. (2011) Le ragioni del fisco. Etica e giustizia nella tassazione, Bologna: Il Mulino
11 Sul punto interessante sono le analisi sulla attualità della progressività del sistema tributario italiano cfr.÷ Stevanato, D. (2014) Progressività dell’imposta e federalismo fiscale, in www.forumcostituzionale.it; Stevanato, D. (2014) La giustificazione sociale dell’imposta. Tributi e determinabilità della ricchezza tra diritto e politica, Bologna, Il Mulino; Carpentieri, L. (2012) L’illusione della progressività, Contributo allo studio del principio di progressività nell’ordinamento tributario italiano, Dike Giuridica editrice; Gallo, F. (2013) Ancora in tema di uguaglianza tributaria, in Riv. Dir. Fin. e Sc. Fin., fasc. 4, 321ss. La Corte Costituzionale in diverse pronunce (155/1963; 120/1972; 400/1987; 513/1996) ha sostenuto che il primo comma dell’art. 53 costituisse una specifica applicazione, in materia tributaria, del principio di uguaglianza sancito all’art. 3 della Costituzione.
12 Cfr.: Sentenza del Tribunale Costituzionale 230/1984; 19/1987; 182/1997; 233/1999; 96/2002.
13 L’art. 110 della Costituzione del Belgio del 1848, che è stata considerata dalla dottrina la Carta Costituzionale per eccellenza di uno Stato liberale, pone a tutela dell’individuo la riserva di legge in materia tributaria. Statuizione che si riviene anche nell’art. 134 della Costituzione di Weimar e, precedentemente, nella Déclaration del 1789 riferendosi alle facultés. Nella Costituzione spagnola il principio risulta essere esplicitato secondo una formulazione più generale della prevalenza della legge espressione del principio politico di autoimposizione e dell’accettazione delle imposte dai rappresentanti dei contribuenti (artt. 31.1 e 133.1 e 3). Le sentenze nn. 6/1983 e 185/1995 affermano che la legalità dell’imposizione deve essere intesa nel senso più ampio del principio dalla definizione del fatto imponibile e degli altri elementi fondamentali dell’obbligo tributario
14 In Italia il concetto di capacità contributiva ha avuto un’interpretazione estensiva tale da ricomprendere qualsiasi elemento che possa essere considerato indice di ricchezza, e questo in seguito al mutamento che il sistema fiscale sta registrando per il mutato contesto sia europeo che nazionale. Tale principio è stato affermato anche nelle sentenze della Corte tedesca e spagnola, che dichiararono che nel determinare la forza economica di un soggetto, deve esistere una concreta possibilità di provarlo, essendo da escludere che le risultanze di medie di settore possano avere più che un valore meramente indiziario.
15 Nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 26 agosto 1789 della Francia, l’art. 13 statuisce «la necessità di una contribuzione comune ugualmente ripartita tra tutti i cittadini, in ragione alle loro capacità»; nella Costituzione di Weimar del 1919, art. 134 e nell’attuale Costituzione tedesca non vi è una disposizione esplicita riguardo all’imposizione secondo il principio della capacità contributiva «Mitteln» che viene invece dedotta dal principio di uguaglianza generale come misura del diritto costituzionale vincolante. In tale Costituzione però non viene espressamente statuito il principio della progressività; solo successivamente la decisione della Corte Costituzionale federale 8, 51, 68 ribadisce che «nell’ambito del diritto tributario…, nel rispetto dell’uguaglianza proporzionale, colui il quale è più capace economicamente deve corrispondere, sotto forma di imposta, una maggiore percentuale del suo reddito rispetto a chi è economicamente più debole…». La Costituzione spagnola, nell’affermare lo Stato sociale e democratico (art. 1.1), affida al sistema tributario non solo la funzione fondamentale di finanziamento della spesa pubblica, ma anche quella di redistribuire la ricchezza. Successivamente all’art. 31 si evidenzia in primo luogo la giustificazione del prelievo tributario quale dovere generale di contribuire alle spese pubbliche nonché i principi generali del sistema tributario sostanziali (il primo comma dell’art. 31 C.E.) per una giusta distribuzione del carico tributario e del principio di giustizia nel carico della spesa pubblica e formali. La Costituzione del Portogallo, mentre da un lato richiama il principio di uguaglianza proporzionale fiscale, non parla espressamente del principio di capacità contributiva (artt. 13 e 106) che sottace al principio di uguaglianza inteso in senso materiale. Interessante è la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2013 relativa alla Legge di bilancio dello Stato per il 2013che, rilevata l’e-mergenza finanziaria dovuta alla crisi economica, considera le misure adottate che comportano un aumento della pressione fiscale sui redditi personali non in contrasto con il principio costituzionale dell’uguaglianza proporzionale. La Costituzione dell’Irlanda fa riferimento all’impegno dello Stato ad assicurare e proteggere l’assetto sociale nel quale la giustizia e la carità informino tutti gli istituti della vita nazionale; per quanto concerne il Regno Unito, unico Stato membro dell’Unione Europea che non possiede una Carta Costituzionale, fonda il suo ordinamento costituzionale direttamente sui testi storici delle leggi fondamentali inglesi, in particolare la Magna Charta Libertatum del 1215, la Petition of rights del 1627 e il Habeas – Corpus – Act del 1679. Questi documenti non potevano già contenere i principi della solidarietà sociale sviluppati nel periodo dell’illuminismo francese, cosicché il diritto costituzionale inglese avvalora i diritti di libertà del singolo, nei confronti dello Stato, più che non gli ordinamenti costituzionali europei continentali. Si ravvisa un contenimento del potere di imporre tributi alla corona, richiedendo che qualsiasi prelievo coattivo abbia il consenso dei cittadini, mediante i propri rappresentanti parlamentari, principio sancito nel Bill of Rights (1689) con il quale viene imposta la supremazia del Parlamento nell’adottare i tributi. Nel Parliament Act del 1911, il governo agì per limitare i poteri della Camera dei Lord di emendare provvedimenti finanziari, concentrando in tal modo sulla Camera dei Comuni la supremazia in materia tributaria. Questa supremazia è stata peraltro assunta dalla Camera dei Comuni senza alcuno dei controlli e dei bilanciamenti (o principi costituzionali) rinvenibili negli altri ordinamenti, dove una Corte Costituzionale può svolgere un ruolo diretto anche in materia tributaria. In tal modo, senza alcuna Costituzione scritta e solo con il Bill of Rights come guida in questa materia, traccia di principi nell’ambito del diritto tributario del Regno Unito occorre trovarli altrove. Un’influenza duratura hanno avuto i cosiddetti quattro «canoni di tassazione» di Adam Smith (The Wealth of Nations, Oxford University Press, 1976, Libro quinto) segnatamente, che la tassazione deve essere proporzionata alla capacità contributiva, che deve essere certa e non arbitraria, che deve essere prelevata nel momento più opportuno per il contribuente ed infine che i costi dell’esazione dovrebbero essere i più bassi possibili. J. Meade, The Structure and Reform of Direct Taxation. Meade Committee Report, Allen & Unwin, London 1978 evidenzia come un sistema tributario ottimale dovrebbe tenere in considerazione gli effetti sugli incentivi economici, l’equità tra soggetti dotati di capacità contributiva similare, gli effetti sulla distribuzione tra ricchi e poveri nonché la sua compatibilità con le relazioni economiche internazionali auspicate. La Costituzione della Grecia, art. 4, co. 5, statuisce «I cittadini greci contribuiscono senza distinzione alle spese pubbliche in proporzione ai loro mezzi»; nelle Costituzioni del Belgio, della Svezia e della Danimarca non vi si riscontra un principio al quale collegare la prestazione pecuniaria, ma viene statuito in modo molto particolareggiato il divieto di qualsiasi discriminazione e la tutela dei diritti del soggetto. La costituzione Polacca, all’art. 84, sancisce l’obbligo a sottostare ai carichi pubblici e all’art. 217 prescrive che qualsiasi prelievo pubblico, determinazione della base imponibile, soggetti passivi e agevolazioni fiscali devono essere definite in via legislativa. La Costituzione della Bulgaria, all’art. 60 statuisce l’obbligo dei cittadini di pagare le imposte, fissate in base alla legge, in funzione dei loro redditi e dei loro beni.
16 Herrera-Molina, P.M. (1998) Capacidad económica y Sistema Fiscal, MP, Madrid; Manzoni, I. (1965) Il principio della capacità contributiva nell’ordinamento costituzionale italiano, Torino: Giappichelli; Giardina, E. (1961) Le basi teoriche del principio della capacità contributiva, Milano; Giannini, A.D. (1956) I concetti fondamentali del diritto tributario, Torino; Liccardo, G. (1994) Introduzione allo studio del diritto tributario, in Trattato di diritto tributario diretto da Amatucci, A., Vol. I, Tomo 1, Padova: CEDAM; Sauer O., Luger, F. (1997) Vereine und Steuern, 4a ed., München; Tipke, K. (2000) Die Steuerrechtsordnungsfähigkeit, I, 2a ed., Köln.
17 La recente dottrina ha spostato il quadro di riferimento del concetto di capacità contributiva dal criterio del sacrificio a quello del beneficio. Cfr.: Marongiu, G. (2002) La politica fiscale nella crisi di fine secolo, 1896-1901, Archivio Guido Izzi
18 Gli Stati di diritto Islamico, principalmente quelli del Nord Africa, negli anni `70-`80, a seguito della nuova situazione politico-economica globale, hanno dovuto modificare radicalmente le politiche economiche con particolare riguardo al ruolo svolto dallo Stato nell’economia. Si rileva una inversione di tendenza da un modello economico di tipo sovietico e con una politica protezionistica, con riferimento al settore tributario, verso modelli più aperti e orientati allo sviluppo. Cfr.: Musselli, L. (1996) Islam e ordinamenti giuridici europei: momenti di contrasto e momenti di possibile integrazione, in Quaderni della Scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico, Napoli, 4; Bausani, A. (1988) L’Islam, Milano; David, R. (1980) I grandi sistemi giuridici contemporanei, III ediz., Padova.
19 Stramacci, M. (1963) Le Costituzioni degli Stati Africani, Giuffrè, 1963, il quale afferma che «La storia dei Paesi del Nord Africa è ricca di eventi quanto quella di ogni altro continente: è una storia che, finalmente non più considerata come riflesso di quella europea, si presenta tutt’altro che priva di culture e di civiltà, di fenomeni giuridici ed economici..». La civiltà egiziana è una delle più note tra quelle africane. L’invasione islamica di questi paesi, le relazioni commerciali soprattutto con i paesi europei hanno comportato notevoli influenze in campo socio-giuridico (i concetti di libertà e uguaglianza) nonché nella storia dei popoli africani, ma non hanno intaccato i fondamenti religiosi. Dopo il primo conflitto mondiale alcuni gruppi politici di Egitto, Tunisia, Libia, Algeria, Marocco ed altri Paesi dell’Africa iniziano la rivolta per ottenere l’indipendenza. A partire dal 1963 alcuni Paesi africani iniziano a dotarsi di una Carta Costituzionale consacrando i principi fondamentali della vita sociale.
20 L’ambito giuridico che ha risentito maggiormente l’influsso occidentale è il diritto pubblico così come si evidenzia dalle Costituzioni dei vari Paesi che prevedono forme di governo monarchico o repubblicano a regime parlamentare o presidenziale nonché sanciscono principi democratici. Solo gli Stati degli Emirati dell’Arabia sono rimasti in massima parte immune da tali influssi.
La locuzione Costituzione in arabo è tradotto dustûr, termine di derivazione persiana che tradotta letteralmente significa regola. Le attuali Costituzioni dei Paesi arabi e non arabi dell’area islamica, indipendenti per tradizione o a seguito delle rivolte e riaffermata solo in tempi recenti, sono analoghe a quelle dei Paesi Occidentali che sono servite loro quale modello. In definitiva la Carta Costituzionale nei Paesi islamici meno conservatori è stata introdotta soprattutto per la necessità di dover regolamentare aspetti dell’ordinamento non previsti dalla sharia; essa svolge quale funzione fondamentale la delimitazione dei poteri del sovrano, il regime di governo dello Stato. Nello Stato islamico la «loi musulmane dont il s’agissait d’affirmer la pérennité, mais bien souvent aussi de tempérer certain effects». Cfr.: Sourdel, D. et J. s.v. Constitution, Dictionnaire Historique de l’Islam. Infine si deve evidenziare che la maggior parte delle Costituzioni sono formalmente laiche, anche se tutte stabiliscono che l’islam è la religione dello Stato.
21 Il contenuto dell’espressione democrazia affermato nelle Costituzioni è del tutto estraneo a quello degli ordinamenti europei; ancora più precisamente la locuzione viene in risalto anche in documenti e leggi costituzionali noti con nomi quali Carta Nazionale o Decreto d’emirato, ma di democratico in senso stretto non posseggono nulla.
22 La nozione di sovranità ha diversi contenuti a seconda se viene fatto riferimento alla filosofia dei movimenti islamici oppure alla teologia islamica. Se si considera il termine secondo la connotazione laica, esso consiste nel riconoscimento alla nazione del potere esecutivo e legislativo. Nel secondo orientamento la sovranità si connota di caratteristiche particolari: la sacralità, assolutezza e la divinità. Nell’Islam la sovranità de jure appartiene a Dio e si è manifestata de facto nella creazione. Cfr.: Corano, Sura LXVII. Le Costituzioni di alcuni Paesi, come Algeria, Libano, Libia, Marocco, Tunisia, statuiscono esplicitamente, a volte implicitamente, che la sovranità assoluta appartiene a Dio, al di sopra del popolo, ma tale postulato non si contrappone all’esercizio della sovranità da parte degli organi parlamentari (individuati con i nomi majalis, majlis, shari’a al-majlis). In tal senso cfr.: Colombo, V., Gozzi, G. Tradizioni culturali, sistemi giuridici e diritti umani nell’area del Mediterraneo, op. cit., 277. L’individuazione degli elementi essenziali del concetto di sovranità nei Paesi islamici parte dalla definizione coranica di «comunità islamica» quale comunità di credenti e comunità spirituale. Per un approfondimento della comparazione del concetto di sovranità e di democrazia negli ordinamenti di diritto islamico e in quelli occidentali si richiama quanto scritto da Piccinelli «..Il principio di democrazia o sovranità popolare – caratterizzante la democrazia secondo il modello occidentale – richiede che,…, essi o i loro rappresentanti possano imporsi sul sistema generale in modo da aver diritto di parola sui principi, le regole e le procedure attraverso l’esercizio di pratiche pubbliche di dibattito e deliberazione. Diverso è il fondamento su cui poggia, nella sostanza, la democrazia secondo il modello di ispirazione islamica. Secondo la dottrina giuridica classica, alla ricerca di un’immagine virtuale che potesse rendere i fondamenti teorici dello stato islamico, ogni azione politica si poggia sul principio della wilāya, della delegazione di autorità da parte di Dio che è sede della sovranità assoluta e da cui ogni forma di autorità discende. Se Dio, l’Unico, ha rivelato la Sua Via, la šari’a, allora ogni uomo, sovrano o suddito, a qualunque titolo eserciti un’autorità, per potersi legittimamente considerare membro della Comunità fondata da Muhammad, deve sottomettere tutte le sue azioni a quell’unica Legge divina. L’unica e assoluta sovranità di Dio (lā hukm illa li-Allah) non richiede, infatti, di sacrificare la coerenza all’unità politica, ma, viceversa, di dare innanzitutto coerenza all’azione politica, secondo le regole fissate nella šari’a. Il termine wilāya, d’altronde, richiama esplicitamente l’istituto della rappresentanza con cui sovente, anche graficamente, si confonde: come il rappresentante non può eccedere i limiti fissati dal rappresentato e non può agire se non nell’interesse di quest’ultimo, così è del rapporto tra Dio e l’autorità da Egli stesso costituita». Cfr.: Piccinelli, G.M. Diritto musulmano e diritti dei paesi islamici: tra orientalismo e comparazione giuridica, op. cit.; Kaval Musa, (1994) Pouvoir et souveraineté chez les islamistes, in Les cahiers de l’Orient, 34; Qutb, S. (1964) Ma’alim fi al-Tariq, Kazi Publications, 151, 163-165; Abu’l-A’la Maududi, S. (1969) Islamic law and Constitution, Lahore, Islamic Publications LTD, 4th Edition
23 Colombo, V., Gozzi, G. (2003) Tradizioni culturali, sistemi giuridici e diritti umani nell’area del Mediterraneo, Il Mulino, Bologna. Sui diritti dell’uomo nell’i-slam, cfr. Cilardo, A., I diritti dell’uomo nell’islam, in Cilardo, A. Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano, op. cit., 119-163; Id., (giugno 2005) Il dibattito sulla democrazia e i diritti dell’uomo nel mondo islamico, in Quaderni europei e internazionali, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, n. 3, 135-153; Id.,(2006) I diritti dell’uomo, la concezione di sovranità e potere secondo il diritto islamico, in Il dialogo delle leggi. Ordinamento giuridico italiano e tradizione giuridica islamica, a cura di Zilio-Grandi, I., Venezia: Marsilio Editori, 99-112.
24 Si richiamano alcune Costituzioni dei Paesi del Bacino del Mediterraneo; alcuni esempi sono la Carta Costituzionale del 1959, modificata nel 2014, della Repubblica di Tunisia, la quale all’art. 21 recita: «All citizens, male and female, have equal rights and duties, and are equal before the law without any discrimination. Equality regardless of gender. The state guarantees freedoms and individual and collective rights to all citizens, and provides all citizens the conditions for a dignified life». La Costituzione del Regno Unito di Libia del 1951 (la prima carta Costituzionale emanata nel secondo dopoguerra) e il Draft Constitutional charter for the Transitional Stage, emanato il 7 febbraio 2011, a seguito della Rivoluzione, riconoscono la protezione dei diritti dei cittadini e la distribuzione della ricchezza nazionale tra i cittadini. La Costituzione del 1958 della Repubblica Araba Unita, denominazione assunta all’epoca dall’Egitto, successivamente modificata con la Costituzione del 1962, e infine sostituita dalla Costituzione del 2013, stabilisce che la sovranità appartiene al popolo che la esercita e la protegge, e allo stesso tempo dichiarano che i principi della sharia islamica sono la fonte principale della legislazione. È evidente il ruolo che svolge la religione nella vita sociale poiché all’art. 3 è statuito: «Les principes des lois des Egyptiens chrétiens et juifs sont la source principale des législations régissant leur statut personnel, leurs affaires religieuses et le choix de leurs dirigeants spirituel». Molta enfasi viene posta sui principi della giustizia sociale e si garantiscono le diverse forme di proprietà (privata, pubblica e cooperativa). Cfr., per esempio, Cilardo, A. (2013) La Costituzione egiziana del 2012, in Diritto e Religioni, Anno VIII, n. 2, luglio-dicembre, Luigi Pellegrini Editore, 235-254. La Costituzione del Regno del Marocco è del 1961 e il 17 luglio 2011 è stato pubblicato il progetto di riforma della Costituzione. Nel preambolo si legge «Fidele a son choix irreversible de construire un Etat de droit democratique, le Royaume du Maroc poursuit resolument le processus de consolidation et de renforcement des institutions d’un Etat moderne, ayant pour fondements les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance. II developpe une societe solidaire ou tous jouissent de la securite, de la liberte, de l’egalite des chances, du respect de leur dignite et de la justice sociale, dans le cadre du principe de correlation entre les droits et les devoirs de la citoyennete.». All’art. 1 si definisce il Marocco quale monarchia costituzionale, democratica e sociale. Nella recente Costituzione della Repubblica di Albania del 1998 è ben espressa la volontà di costituire uno Stato democratico, garantista delle libertà fondamentali e la laicità dello Stato. La Repubblica democratica popolare di Algeria ha adottato la Costituzione nel 1976, successivamente modificata nel 1996 nella quale si legge che la democrazia appartiene esclusivamente al popolo e gli obiettivi fondamentali sono la tutela delle libertà fondamentali del cittadino e il progresso della Nazione. Il Libano viene definito nella Carta Costituzionale come Repubblica parlamentare democratica fondata sul rispetto delle libertà pubbliche, e sul rispetto della giustizia sociale e dell’uguaglianza dei diritti e dei doveri tra tutti i cittadini senza alcuna discriminazione. La Repubblica di Turchia, paese candidato all’entrata nell’Unione Europea, è una Repubblica (ģumhūriyyet) e la sovranità appartiene alla Nazione. La religione dello Stato è l’Islam.
25 Interessante è il contributo di Campanini, M. (2011) Diritto islamico o modelli islamici di diritto? Note su soggettività ed oggettività nella giurisprudenza islamica, Il Libro e la Bilancia. Studi in memoria di Francesco Castro, a cura di Papa, M., Piccinelli, G. M., Scolart, D. Napoli: ESI, Vol. I. L’Autore pone la questione principale se si possa parlare di un diritto islamico o sia più corretto parlare di modello islamico di diritto incentrando la problematica sulla oggettività e soggettività del diritto al fine di individuare gli elementi di uno Stato islamico. La tematica assume rilievo in quanto si fonda sulla contrapposizione tra la Volontà divina e l’attuazione da parte dell’uomo della volontà divina. L’adesione all’una o all’altra teoria ha riflessi anche sulla questione fiscale.
26 Come nel caso dell’Arabia Saudita.
27 Alcuni Stati, come la Turchia, nonostante il forte processo di laicizzazione, hanno conservato la c.d. identità islamica o quantomeno la cultura del paese di origine (c.d. integrazione senza assimilazione). In generale, il concetto di cittadinanza nel diritto islamico viene identificato come appartenenza alla comunità islamica. Il Corano, difatti, prescrive: «..We have made you into tribes and nations so that you may know one another. The most honoured of you in the eyes of God is the most righteous of you» (Q. 49:13). Si evidenzia lo stretto legame esistente tra Costituzione e Religione, nonostante il processo di laicizzazione delle moderne Carte costituzionali. Se da un lato risulta necessario e ineliminabile tale orientamento in presenza di Entità Sovranazionali, dall’altro è alquanto difficile separare la cittadinanza dalla religione nel senso di elemento di appartenenza. Cfr.÷ Taqī al-Dīn al-Nabhānī, Muqaddimat al-dustūr, (n.p., Kuwait 1964), 23-26.
28 Interessante è il contributo di Viola, F. (1996) I diritti umani tra cittadinanza e comunità internazionale, in Orientamenti Sociali, 1, 29-42
29 La cittadinanza è un concetto non definito e considerata da alcuni studiosi addirittura in contrasto con i principi fondamentali dell’Islam; altri studiosi sono concordi nel considerare che tale concetto nel diritto islamico possa trovare la sua radice nello stesso legame religioso della umma. Cfr.: Cilardo, A. (2002) Il diritto islamico, in Cilardo, A. Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano. Le bozze di intesa tra la Repubblica Italiana e le Associazioni islamiche italiane. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 31-61; Id., (2002) Configurabilità di un diritto islamico come sistema giuridico originario e relazioni con l’ordinamento italiano, in Annali, Università degli Studi del Molise, 2 vol., Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 7-17.
30 Il concetto di cittadinanza è stato introdotto solo alla fine del novecento, ma non è stato oggetto di approfondimento giuridico e quindi in generale viene considerato cittadino chiunque si converte all’Islam e risiede nella dār al-Islām (nei territori islamici). La motivazione di tale delimitazione del concetto di cittadinanza, nonostante l’attaccamento al territorio, trova nello stesso Corano una indeterminazione del termine mentre pone rilievo all’uguaglianza e alla non discriminazione.
31 Si richiama quanto affermato dal musulmano Suzanne Haneef «..L’Islam non permette discriminazioni nel trattamento di altri esseri umani sulla base della religione o altro criterio...sottolinea vicinato e il rispetto dei vincoli di parentela con i non musulmani... all’interno di questa famiglia umana, ebrei e cristiani, che condividono molte credenze e valori con i musulmani, costituiscono ciò che l’Islam termini Ahl al-Kitab, cioè Popolo della Scrittura, e quindi musulmani hanno un rapporto speciale a loro come compagni «Scriptuaries»
32 Si osserva che il concetto di costituzione assume caratteristiche peculiari nei vari ordinamenti e pertanto l’analisi comparata deve tener conto delle definizioni basate sulle tradizioni ideologiche e/o sull’impostazione contestuale del sistema giuridico. Inoltre deve evidenziarsi che il diritto islamico è in maggior parte diritto di derivazione dottrinale
33 Cfr.: Ahmad, W., Husband, C. (1993) Religious identity, citizenship and welfare: the case of Muslims, in Britain, American Journal of Islamic Social Science; Asad, M. (1966) Principles of State and Government in Islam, Berkley University of California Press; El-Fadl, K.A. (1994) Islam and Muslim minorities, in Islamic Law and Society; Ibn Taymiyya, Taqi al-Dīn Ahmad (1398 A.H.), Al-Siyāsah al-Shar’iyyah fī Iṣlāh al-Rā’i wa’l Ra’iyyah, ‘Abd al-Rahmān b. Qāsim (ed.), Beirut: Mu’ assasāt al-Risāla; Zainab Badawi, (2001) The Dilemma of Identity in a Multicultural Europe; Cilardo, A. Il diritto internazionale islamico. Le minoranze nel mondo islamico, in Cilardo, A., Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano, cit., 63-79; Id., Democrazia e šūrā, in Cilardo, A., Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano, cit., 165-210; Id., (2003) L’immigrazione musulmana. Comunità islamica e ordinamenti occidentali, in La libertà religiosa in Italia, in Europa e negli Ordinamenti sovranazionali, a cura di Macrì, G., Fisciano, 41-49; Id., (2006) La rappresentanza politica nell’Islam, in Atti del Convegno di Studi su: Identità, cultura, civiltà: Europa, America, Islam, Firenze, 171-185; Id., (2012) La visione dell’altro. Le minoranze nel diritto islamico, in Capys. Rivista di storia e scienze religiose, III, 2, 201-223.
34 Le origini del diritto e della scienza giuridica nei Paesi islamici sono state oggetto di approfondimento da parte della dottrina ed in particolare è stata posta attenzione all’influenza esercitata dal diritto romano sui singoli istituti e principi giuridici. Ai fini della trattazione è importante evidenziare il processo di occidentalizzazione che ha investito l’ordinamento islamico nel complesso e sia quello dei singoli Paesi modificando alcuni principi cardine di tali sistemi. Cfr.: D’Emilia, A. (1972) Diritto islamico, in Scritti di diritto islamico, Roma; Cilardo, A. (1990) Teorie sulle origini del diritto islamico, Istituto per l’Oriente C. A. Nallino, Roma. L’Autore ha tentato di ricostruire le diverse soluzioni che sono state date al problema circa l’origine del diritto islamico prospettando le quattro scuole giuridiche. Inoltre cfr.: Goldziher, I. (1884) Die Zāhiriten, Leipzig, secondo il quale il diritto islamico nasce da una lunga evoluzione storica e dottrinale. Il Profeta aveva fissato le regole base, come la zakāt, «l’elemosina legale», per far fronte ai bisogni più immediati. Si deve evidenziare che alcuni Paesi, quali la Turchia e l’Albania, hanno abolito il diritto islamico a partire dall’inizio del 1900.
35 La Corte costituzionale turca ha individuato nel concetto di financial resources, la capacità fiscale del soggetto che comprende: patrimonio, reddito e consumo.
36 Particolare interessante è la destinazione dei prelievi coattivi imposti alla copertura delle spese pubbliche indicata nella costituzione. Cfr.: Kaneti Selim, Vergi Hukuku, Filiz Kitapevi, 2nd edition Istanbul, 1989; Basaran Funda, Anayasa Temelinde Mali Yukumluluk Kavrami, (1998) Oguz Imregune’e Armagan, İstanbul; Gülşen Gedik, (June 2015) Constitutıonal Lımıtatıons on the Legıslatıve Power to Tax in Turkey, in Journal of Law and Criminal Justice, Vol. 3, No 1, 120-123. Per la giurisprudenza cfr. : Constitutional Court, E. 1977/109, K. 1977/131, 29.11.1977; E. 1986/20, K. 1987/9, 31.3.1987; E. 2001/36, K. 2003/3, 16.1.2003
37 Häberle, P. (1991) Gemeineuropäisches Verfassungsrecht, in id., Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, Berlin. Häberle ha definito il «diritto costituzionale islamico come una sorte di diritto costituzionale comune europeo»,«... questo perché le diverse Costituzioni e i vari ordinamenti giuridici degli stati islamici sono riconducibili a un denominatore comune, ossia ad un’etica originaria (Urethik), propria solo del mondo musulmano e perciò stesso ardua a esplicitarsi. Tale etica sembra affatto peculiare, poiché dà consistenza ai singoli sistemi giuridico-costituzionali, senza frammettersi ad aspetti locali, tipo la varietà delle consuetudini e degli usi, che ogni paese islamico presenta….». Cfr.: Colombo, V., Gozzi, G. (a cura di), (2003) Tradizioni culturali, sistemi giuridici e diritti umani nell’area del Mediterraneo, Bologna: Il Mulino; Piccinelli, G. M. (2005) Diritto musulmano e diritti dei paesi islamici: tra orientalismo e comparazione giuridica, IURA ORIENTALIA I/1,131-143, consultabile su www.iuraorientalia.net
38 Nell’attuale contesto politico nell’area mediterranea, con gli sconvolgimenti causati dalla c.d. Primavera araba, risulta alquanto difficile parlare di diritto costituzionale comune islamico, ma si ritiene che possa essere un ulteriore passo verso la creazione di uno spazio giuridico comune non solo islamico ma dell’area mediterranea. Inoltre si deve tener presente che l’espressione utilizzata di Costituzione islamica non è riferita ad un documento sottoscritto da tutti gli Stati islamici, ma i principi fondamentali sono contenuti in varie fonti normative. In Europa si ha l’esempio della Gran Bretagna che non è dotata di una Carta Costituzionale scritta, ma le regole fondamentali dell’ordinamento sono contenuti in diverse fonti scritte. Per un approfondimento per tutti cfr.: Abula’la Maududi, (1955) Islamic law and Consitution, ed. e tr. Khurshid Ahmad, Lahore; Mikunda, E. (2001) Der Verfassungsstaat in der islamischen Welt, in Morlok, M. (ed.) Die Welt des Verfassungsstaates.
39 Il Trattato è stato siglato nel 1989 tra Marocco, Algeria, Tunisia, Libia e Mauritania con l’obiettivo di creare una integrazione regionale di un’area di libero scambio, unione doganale e mercato comune. Se da un lato il progetto da realizzare con il Trattato risulta essere alquanto ambizioso, dall’altro è purtroppo rimasto inattuato a causa anche del basso livello di scambi nell’area magrebina, mentre risultano essere rilevanti quelli con i Paesi extra Unione Europea. È interessante rilevare come tale accordo dia risalto agli aspetti istituzionali, politici e di sicurezza e pace rispetto a quelli economici, come invece è noto sia stato l’obiettivo principale del Trattato di Roma del 1957. L’attuale Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ha ripreso l’obiettivo di una unione più stretta tra i popoli e lo sviluppo e la coesione sociale e la pace (art. 3 TFUE). In una recente riunione del Secrétariat général de l’Union du maghreb Arabe del 22 maggio 2012 è stata ribadita la necessità di una intensificazione del coordinamento dei sistemi fiscali dei Paesi dell’Unione del Magreb arabo al fine di stimolare gli investimenti in tale area. Il coordinamento dei sistemi fiscali non riguarda esclusivamente il sistema delle imposte, ma anche gli obblighi tributari quali la dichiarazione tributaria, i controlli fiscali anche sull’applicazione della convenzione magrebina.
40 Netta risulta la differenza con l’obiettivo posto nel Trattato di Roma per la costituzione del mercato interno così come si rileva nella formulazione del recente TFUE all’art. 3.
41 Interessante è la sentenza della Suprema Corte di Israele del 30 Aprile 2009 che evidenzia il problema della differente capacità contributiva di una famiglia con dei figli. La Corte, seguendo l’orientamento della dottrina, ritiene che il prelievo fiscale deve considerare il nucleo familiare nel complesso (a parità di reddito familiare la pressione fiscale deve essere inferiore in relazione al numero dei figli).
42 Muraro, G. (2014) Ricordi di un economista applicato, in Riv. Dir. Fin. e Sc. Fin., 1, 64.
Auteur
Ricercatore di Diritto tributario presso il Dipartimento di Scienze politiche “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli e affidataria dell’insegnamento di Fiscalità e mercati globali nel corso di laurea in Scienze Politiche – floriana.santagata@unina2.it
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Le uguaglianze: diritti, risorse, sfide per il futuro
Giovani studiosi si confrontano sul conflitto intergenerazionale
Leda Rita Corrado (dir.)
2015
Famiglia, lavoro e istituzioni
Uno sguardo sul futuro
Riccardo Bonato et Giovanni Castiglioni (dir.)
2015
Sicurezza in città: pratiche di controllo all'interno dello spazio urbano
Sebastian Saborio (dir.)
2015
Società delle tecnologie esponenziali e General Data Protection Regulation
Profili critici nella protezione dei dati
Simone Bonavita (dir.)
2018
Violenza Politica
Una ridefinizione del concetto oltre la depoliticizzazione
Alessandro Senaldi et Xenia Chiaramonte (dir.)
2018
Un mondo logistico
Sguardi critici su lavoro, migrazioni, politica e globalizzazione
Niccolò Cuppini et Irene Peano (dir.)
2019