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Le uguaglianze: diritti, risorse, sfide per il futuro

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Leda Rita Corrado

Uguaglianza e ragionevolezza

Natalina Stamile

Full text

Introduzione

1Il paper, senza alcuna pretesa di esaustività, tenta di porre in evidenza il rapporto tra la ragionevolezza ed il principio di uguaglianza, non solo al fine di stabilire la natura e le origini di tale legame, ma soprattutto puntando ad esplicitare la dualità insita in tale rapporto. La ragionevolezza, infatti, per quanto si presenti con contorni vaghi e non ben definiti, sembra dotata di “due anime”, una di elaborazione giurisprudenziale e l’altra di natura teorico-filosofica, e, proprio tale caratteristica, ha spinto, teorici e pratici, a sondare lo stretto legame tra questi due concetti basilari del diritto. Si possono individuare, per grandi linee, due tendenze inerenti il rapporto oggetto di studio: la prima si caratterizza per classificare il sindacato di ragionevolezza a struttura binaria, strettamente collegato e subordinato al principio di uguaglianza. Il secondo orientamento, invece, lo riconduce tra i giudizi a struttura ternaria i quali, pur ruotando sul rispetto del principio di uguaglianza, affermano l’indipendenza e l’autonomia della ragionevolezza. Lo studio ha l’ambizione di provare ad individuare, alla luce della giurisprudenza costituzione più incisiva e dei principali contributi offerti della dottrina nazionale e straniera, l’esistenza di un comune denominatore tra uguaglianza e ragionevolezza rappresentato dal principio di proporzionalità.

Varianti sul tema

2Il dibattito intorno alla ragionevolezza non sembra conoscere posizioni dottrinali e giurisprudenziali unanimi. Così, una possibile mossa di apertura della discussione sulla relazione tra ragionevolezza ed uguaglianza, può consistere nell’individuare una serie di usi teorici più o meno diffusi, e comunque rappresentativi e paradigmatici, formulati da parte dei maggiori esponenti della dottrina costituzionalista.

  • 1 D’Andrea, L. (2005) Ragionevolezza e Legittimazione del sistema. Milano: Giuffrè, 42.

3Fin dagli albori dell’utilizzo del generale sindacato di ragionevolezza, gli studiosi si sono cimentati sull’opportunità di classificarlo a struttura binaria o ternaria. Sono, così, andate generandosi due grandi aree tematiche, ad una, fa riferimento chi riconduce la ragionevolezza tra i giudizi a struttura ternaria, evidenziando la centralità del principio di uguaglianza; all’altra, invece, fanno riferimento coloro i quali sostengono l’esistenza di un legame tra la ragionevolezza e la tavola dei valori costituzionali, quest’ultima forma del modo di essere della ragionevolezza viene pure indicata come “giudizio di ragionevolezza in senso stretto”1.

  • 2 Casavola, F. P. [Online] Conferenza stampa di fine anno sulla giurisprudenza costituzionale, tenuta (...)

4Tale distinzione sembra emergere anche in seno alla Corte Costituzionale, infatti nella relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 1994, si legge che «è la Corte che manifesta la propria “autoconsapevolezza” in ordine alle modalità del sindacato quotidianamente operato […] il giudizio di uguaglianza comporta un controllo volto a stabilire se tra le varie manifestazioni normative nella stessa materia (tertium comparationis) e quella denunziata esiste una congruità dispositiva o, invece, vi siano contraddizioni insanabili, laddove il giudizio di ragionevolezza in senso stretto prescinde da raffronti con termini di paragone (i quali, al più, assumono valore sintomatico), per esaminare la rispondenza degli interessi tutelati dalla legge ai valori ricavabili dalla tavola costituzionale o al bilanciamento degli stessi, inferendo una contrarietà a Costituzione solo quando non sia possibile ricondurre la disciplina ad alcuna esigenza protetta in via primaria o vi sia una evidente sproporzione tra i mezzi approntati e il fine asseritamente perseguito»2.

  • 3 Anzon, A. (1991) Modi e tecniche del controllo di ragionevolezza. In Romboli, R. (ed.) La giustizia (...)
  • 4 Bin, R. (1992) Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzi (...)
  • 5 Romboli, R. (1991) Ragionevolezza e motivazione delle decisioni ed ampliamento del contraddittorio (...)
  • 6 Ibidem.
  • 7 Per un maggiore approfondimento si veda Cheli, E. (1996) Il giudice delle leggi. La Corte Costituzi (...)
  • 8 Cerri, A. (1994) Ragionevolezza delle leggi, in Enc. Giur., XXV, Roma: Treccani, 14.
  • 9 Luther, J. (1997) Ragionevolezza (delle leggi) in Dig. (Disc. Pubbl.), XII, Torino: Utet, 351.
  • 10 Paladin, L. (1997) Ragionevolezza (principio di), in Enc. Dir. Aggiornamenti, I, Milano: Giuffrè, 9 (...)

5Che la descritta divisione sia quella maggiormente condivisa dalla dottrina emerge dalla posizione in merito di rilevanti autori. Secondo Anzon si distinguono «le ipotesi di verifica sul rispetto del principio di uguaglianza strettamente inteso implicante una valutazione comparativa delle situazioni e delle relative discipline legislative»3 da un controllo non avente ad oggetto la disparità/parità di trattamento ma piuttosto valutazioni di adeguatezza, pertinenza, congruenza, proporzionalità, coerenza interna e ragionevolezza intrinseca della legge. Del medesimo avviso è Bin che distingue «un controllo di ragionevolezza interno alle scelte del legislatore, riferibile a canoni di coerenza e congruità rispetto al fine che comunque allo stesso si impongono, dal bilanciamento, che si presenta piuttosto come un sindacato esterno alle opzioni del legislatore, cui pone limiti non già di metodo, ma di analisi»4. Ed ancora Romboli nota che la Corte fa riferimento alla ragionevolezza sostanziale in due modi, il primo strettamente legato all’art. 3 Cost., parametro rispetto al quale la ragionevolezza «appare come sinonimo di razionalità, logicità, coerenza, congruità»5, il secondo riferito a «quelle ipotesi in cui la Corte si trova a dover decidere una questione in cui sono coinvolti due diversi principi, entrambi garantiti a livello costituzionale, ma, almeno in quella fattispecie, non congiuntamente realizzabili»6. Sulla medesima linea di pensiero si pone Cheli, il quale distingue un sindacato avente ad oggetto il principio di uguaglianza, volto a mirare la coerenza tenuta dal legislatore rispetto a norme in fattispecie analoghe, da un giudizio in cui si valuta l’adeguatezza, la pertinenza, la congruità e la proporzionalità della legge7. Secondo Cerri, invece, «il sindacato di ragionevolezza opera sia con riguardo al principio di uguaglianza, sia con riguardo ad ulteriori norme formulate in modo elastico»8. Analoga è la posizione assunta da Luther il quale propone una bipartizione dei giudizi di ragionevolezza: per un verso, vi sarebbero tutti i giudizi in cui la Corte richiama la ragionevolezza in relazione alla violazione di regole, è questo il caso in cui si richiama l’art. 3 Cost., in quanto violato per le c.d. antinomie improprie, cioè di contrasto con le rationes delle norme; per altro verso, vi sarebbero tutti i giudizi in cui il sindacato verte tra le regole legislative ed i principi costituzionali, in questi casi si discute di bilanciamento tra due o più principi costituzionali rispetto alle esigenze del caso disciplinato dalla legge9. Infine, originale appare la posizione di Paladin che, pur convinto dell’inesistenza di un principio di ragionevolezza in quanto tale, sostiene l’eterogeneità dei giudizi che passano sotto il nome di ragionevolezza e che potrebbero differenziarsi i casi in cui «la Corte verifica la ragionevolezza interna delle leggi, rispetto alla ratio legis o alla complessiva ratio iuris ed i casi nei quali le decisioni realizzano un sindacato del rispetto di determinati principi o valori o esigenze di ordine costituzionale, che impongono valutazioni pertinenti alla ragionevolezza»10.

  • 11 Scaccia, G. (2000) Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale. Milano: Giuffr (...)
  • 12 Ibidem.
  • 13 Ivi, 189.
  • 14 Ivi, 14.
  • 15 Morrone, A. (2001) Il custode della ragionevolezza. Milano: Giuffrè, 386.
  • 16 Ivi, 24.
  • 17 Ivi, 454.

6Di diverso avviso è quella parte della dottrina che sembra restia ad operare delle classificazioni del principio di ragionevolezza in modo netto e statico tentando, piuttosto, di mettere in evidenza la sua dinamicità e fluidità mediante una costante analisi del suo manifestarsi nella giurisprudenza. A tal proposito appare opportuno evidenziare l’opinione di Scaccia, secondo cui vi sono giudizi in cui l’uguaglianza è intesa come mera disparità di trattamento, prestandosi così allo schema ternario, e giudizi di ragionevolezza in senso stretto, non riconducibili allo schema ternario11. In quest’ultima categoria di giudizi, la ragionevolezza, di volta in volta, potrebbe assumere le sembianze di “argomenti di razionalità sistematica (coerenza)”, di “argomenti di efficienza strumentali (congruenza, pertinenza, imperizia, proporzionalità ed evidenza)”, di “argomenti di giustizia-equità”12, venendo così a delinearsi quale “strumento” diretto ad accertare tanto la razionalità intrinseca, quanto quella estrinseca della legge13. Inoltre, la ragionevolezza sarebbe un criterio dotato di portata sistemica dato che essa «in seno alla giurisprudenza costituzionale trova la sua prima radice nella conformazione del sistema costituzionale come ordine materiale di valori»14. A dire di Morrone, invece, «il sindacato di ragionevolezza costituisce una forma di giudizio autonoma e generale rispetto alle sue particolari versioni applicative […] giudizio che media tra testi e contesto, come giudizio di valore finalizzato ad una scelta normativa adeguata alla realtà sociale»15. Si possono, così, distinguere tre forme di giudizio di ragionevolezza: giudizio di uguaglianza-ragionevolezza; giudizio di razionalità; giudizio in cui è coinvolto un bilanciamento di interessi16. Così come Scaccia, anche Morrone considera la ragionevolezza come un criterio di portata sistemica ma, a differenza del primo, rimarca che «l’interdipendenza e la coessenzialità tra ragionevolezza e diritto è sostenibile teoricamente solo se i tre elementi ratio, voluntas e factum vengono mantenuti tra loro strutturalmente distinti, anche se poi a fini definitori vengono collegati»17.

  • 18 Razzano, G. (2002) Il parametro delle norme non scritte nella giurisprudenza costituzionale. Milano (...)
  • 19 Ruggeri, A. (2002) Ragionevolezza e valori, attraverso il prisma della giustizia costituzionale. In (...)

7Infine, vi sono coloro che considerano la ragionevolezza come “parametro”, cioè essa «si presenta […] ad un tempo, come concetto-mezzo e come concetto-fine; strumento per la soddisfazione dei valori e, esso stesso, un valore. Si tratta di una metodologia che è forma ma anche sostanza, in quanto procedimento logico che muove da dati ontologici e arriva a conclusioni assiologiche; della ragionevolezza come “concetto-mezzo” e “concetto-fine”, come “tecnica” […] alla quale può (e deve) costantemente farsi ricorso nei processi decisionali»18. Di analogo avviso sembra essere Ruggeri, allorquando sostiene che «in una prospettiva assiologicamente orientata, la ragionevolezza può esser vista, ad un tempo, e sia pure con un evidente, inevitabile semplificazione, quale concetto - mezzo e concetto - fine. È una “tecnica”, se così può dirsi, alla quale può (e deve) costantemente farsi ricorso nei processi decisionali, ma è anche una meta verso cui i processi stessi devono tendere: uno strumento per la soddisfazione di valori, ma anche, proprio per ciò, esso stesso un valore, senza il quale gli “altri” valori vedrebbero gravemente compromessa la possibilità di una loro apprezzabile (se non pure compiuta, nei limiti segnati dalla loro storicizzazione) realizzazione. Si coglie, in tal modo, la molteplicità dei fili che legano la ragionevolezza principalmente al valore (o al principio) democratico, la varietà dei reciproci rimandi di senso che tra l’u-na e l’altro si intrattengono»19.

  • 20 Bertea, S. (2002). Certezza del diritto e ragionevolezza delle decisioni nella teoria dell’argoment (...)
  • 21 Ibidem.

8In ultimo, un breve cenno meritano le riflessioni sul legame tra la ragionevolezza della decisione e la certezza del diritto nella teoria dell’argomentazione20. Infatti all’interno della teoria dell’argomentazione è possibile rinvenire una relazione tra certezza e ragionevolezza, garantita dal fatto che la controllabilità razionale dei processi che conducono alle decisioni sarebbe rilevante per la caratterizzazione della certezza del diritto. Per tal verso una procedura è razionalmente controllabile se ha rispettato i criteri della razionalità dialettica che delineano la ragionevolezza21.

Alcuni tentativi di schematizzare la ragionevolezza

  • 22 Ruggeri, A. e Spadaro, A. (2004) Lineamenti di giustizia costituzionale. Torino: Giappichelli, 116.

9La multiforme varietà che caratterizza il principio di ragionevolezza ha reso arduo, se non addirittura velleitario, il suo inquadramento in una sfera unitaria di significato. Pertanto, alcuni studiosi22, più che proporre una definizione di ragionevolezza, hanno tentato di individuare e/o indicare, alcune tecniche argomentative fondate su di essa. Il merito di tali sforzi consiste nel prendere le mosse dall’analisi delle diverse posizioni che si sono create in seno alla dottrina più accorta per tentare di proporre uno schema della ragionevolezza.

  • 23 Mortati, C. (1976) Istituzioni di diritto pubblico. Padova: Cedam, II, 1027.
  • 24 Paladin, L. (1985) Corte costituzionale e principio generale di uguaglianza: aprile 1979-dicembre 1 (...)
  • 25 Barile, P. (1994) Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, c (...)
  • 26 Zagrebelsky, G. (1988) Giustizia costituzionale. Bologna: Il Mulino. Ora anche Zagrebelsky, G. e Ma (...)
  • 27 Corasaniti, A. (1994) Introduzione ai lavori del seminario. In AA. VV. Il principio di ragionevolez (...)
  • 28 Anzon, A. (1991) Modi e tecniche del controllo di ragionevolezza, cit., 32
  • 29 Lavagna, C. (1973) Ragionevolezza e legittimità costituzionale in AA. VV., Studi in memoria di Carl (...)
  • 30 Romboli, R. (1991) Ragionevolezza e motivazione delle decisioni ed ampliamento del contraddittorio (...)

10Da tale schematizzazione emergono sei elementi: (i) la corrispondenza fra legge e prescrizione costituzionale nella determinazione del contesto umano disciplinato dalla norma. Sarebbe quindi ragionevole la deroga alla norma generale solo se conforme agli interessi costituzionali ed ai canoni della logica, del senso comune, dell’esperienza, delle nozioni elastiche e della coscienza sociale23. (ii) Il giudizio sulle finalità della legge rispetto allo scopo costituzionale. La ragionevolezza consisterebbe in un’estensione del giudizio di uguaglianza, attuata attraverso il ricorso tanto alla norma incriminata quanto all’art. 3 Cost., tertium comparationis24. Tuttavia, così operando, emergerebbe una relatività temporale, infatti una legge potrebbe divenire irragionevole a causa di un vizio sopravvenuto o, viceversa, una norma viziata, sanato il vizio, potrebbe tornare ragionevole25. (iii) La pertinenza dei mezzi ai fini ovvero l’“arbitrarietà della legge”, a sua volta articolata in a) irrazionalità o contraddittorietà intrinseca alle scelte del legislatore; b) irragionevolezza o contraddittorietà estrinseca, rilevabile attraverso un controllo interno ed esterno all’ordinamento; c) ingiustizia o incoerenza esterna all’ordinamento e, quindi, legata al caso concreto26. (iv) La congruità dei mezzi ai fini: la ragionevolezza diverrebbe uno snodo tra le discriminazioni soggettive e le discriminazioni oggettive. Le prime attengono alle differenze tra le persone, ex art. 3 Cost., “sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”, le seconde, invece, afferiscono ai modi contingenti di essere uomo e, solo accidentalmente, alle persone che si trovano coinvolte in quella determinata situazione. Pertanto, le discriminazioni soggettive toccando più da vicino i valori costituzionali potrebbero essere irragionevoli, mentre le discriminazioni oggettive potrebbero essere ragionevoli27. (v) La coerenza della legge, la ragionevolezza sarebbe espressione di una tendenziale bipartizione delle decisioni costituzionali. Da una parte, le decisioni tese a far rispettare alla lettera il principio di uguaglianza sotto il profilo della logicità e della coerenza e dall’altra, quelle volte a garantire l’adeguatezza della disciplina legislativa, sotto il profilo della pertinenza, della congruità e della proporzionalità, attraverso bilanciamenti e mediazioni di interessi, quali espressioni della ragionevolezza in senso stretto28. (vi) L’evidenza di errore della legge secondo nozioni comuni29: per un verso si formulerebbe una bipartizione tra razionalità, logica, coerenza e congruità e, per altro verso, bilanciamento, equilibrio e contemperamento anche di due diversi principi entrambi costituzionalmente garantiti30.

  • 31 Viola, F. (2002). Ragionevolezza, cooperazione e regola d’oro in AA. VV. Ars Interpretandi, Annuari (...)
  • 32 Ivi, 117.

11Invece, partendo dal presupposto che la ragionevolezza possa essere declinata in una pluralità di criteri ravvisabili nella pratica costituzionale, sono stati individuati: (i) il criterio della legittimità, secondo cui non è ragionevole una decisione legale che senza alcuna giustificazione accettabile danneggi un valore fondamentale o ne impedisca la realizzazione; (ii) il criterio della necessità, secondo cui è ragionevole limitare un diritto fondamentale nella misura in cui ciò sia giustificato dalla necessità di proteggere un interesse pubblico essenziale o un altro diritto fondamentale; (iii) il criterio del minor danno, secondo cui è ragionevole una misura restrittiva di diritti fondamentali, oltre che essere necessaria, in quanto rappresenti l’unica strada percorribile ovvero quella più mite fra quelle praticabili; (iv) il criterio della determinatezza, secondo cui è irragionevole formulare una misura restrittiva dei diritti fondamentali in termini vaghi e tali da sollevare interpretazioni estensive; (v) il criterio del contenuto essenziale, secondo cui è irragionevole limitare un diritto fondamentale sino al punto di vanificarlo nella sostanza; (vi) il criterio dell’idoneità, secondo cui è ragionevole esigere che i mezzi legislativi predisposti siano idonei ovvero non palesemente inadeguati al raggiungimento del fine31. Pertanto, Viola ha notato che: «la ragionevolezza va intesa come la disposizione a tenere conto delle conseguenze delle proprie azioni per il benessere degli altri, cioè come un atteggiamento che predispone a partecipare ad una cooperazione equa, rispettosa dell’altro come libero ed eguale e segnata dalla reciprocità. Essere ragionevoli significa riconoscere che gli altri hanno gli stessi diritti a perseguire i propri fini e che quindi, bisogna cercare condizioni tali che siano accettabili da “tutti”. La persona ragionevole percepisce come valore fondamentale e fine in sé un mondo sociale nel quale tutti possono cooperare da individui liberi ed eguali, a condizioni accettabili da tutti, in piena reciprocità e con mutuo beneficio»32.

  • 33 Per un maggiore approfondimento si vedano Troiano, S. (2005) La ragionevolezza nel diritto dei cont (...)
  • 34 Ricci, A. (2007) Il criterio di ragionevolezza nel diritto privato. Padova: Cedam, 9.
  • 35 Moscarini, A. (1996) Ratio legis e valutazione di ragionevolezza della legge. Torino: Giappichelli, (...)
  • 36 A tal proposito si vedano Corte Costituzionale, 28 marzo 1960, n. 15 nella quale si legge: «il prin (...)
  • 37 Si vedano La Torre, M., Spadaro A. (eds). (2002) La ragionevolezza nel diritto. Torino: Giappichell (...)
  • 38 A titolo esemplificativo cfr. Corte Cost., 30 gennaio 1980, n. 30, in cui i Giudici della Consulta (...)
  • 39 Zagrebelsky, G. (1987) Manuale di diritto costituzionale. Torino: Utet, 72.
  • 40 Ibidem.

12Infine, si segnala uno schema ulteriore, prospettato dagli studiosi di diritto civile che si approcciano, forse timidamente, al ruolo ricoperto dalla ragionevolezza nel mondo privatistico33. In base a quest’ultimo schema sarebbe possibile far riferimento, nell’esperienza costituzionale, ad alcune tecniche argomentative fondate sulla ragionevolezza34. Così, in una prima accezione, la ragionevolezza diventerebbe “giustificazione della differenza”35, come emergerebbe da quanto affermato dalla Corte Costituzionale, fin dagli albori del suo operato36. La dottrina maggioritaria, individuando una delle argomentazioni proprie e caratteristiche dei Giudici della Consulta, descrive la ragionevolezza come un predicato delle “disuguaglianze di trattamento”37. La Corte, infatti, sembra usare la tecnica del c.d. tertium comparationis quando si trova a giudicare questioni di legittimità costituzionale sollevate in contrasto all’art. 3 della Cost.38, cioè quando ha occasione di verificare che la comparazione tra la norma censurata ed il termine di raffronto sia mantenuta all’interno della logica del sindacato di legittimità costituzionale, dunque, che il tertium comparationis sia omogeneo con l’oggetto della norma censurata ed abbia in sé natura normativa; invece, “la ragionevole differenziazione” si basa sulla ratio intesa come “scopo o finalità ultima”39 della norma giuridica e, proprio a proposito di ciò, Zagrebelsky sostiene che «le regole di cui non esiste o non si riesce a scorgere una ratio, cioè un loro elemento logico politico e, occorre aggiungere, una ratio ragionevole, sono invalide, in quanto puramente arbitrarie»40.

  • 41 A titolo esemplificativo circa l’utilizzo della suddetta tecnica argomentativa fondata sulla ragion (...)

13Un ulteriore modo di intendere la ragionevolezza sarebbe quello secondo cui essa assumerebbe una valenza e/o un connotato intrinseco alla norma giuridica. Così intesa entrerebbe in gioco in quei giudizi in cui la Corte è chiamata a verificare se la disposizione posta alla sua attenzione sia o meno adeguata a risolvere il caso concreto a cui è diretta41.

  • 42 Ex multis Corte Cost. 23 gennaio 1997, n. 10; Corte Cost. 23 luglio 1991, n. 366; Corte Cost. 4 apr (...)
  • 43 Ricci A. (2007) Il criterio della ragionevolezza nel diritto privato, Padova: Cedam, 12.
  • 44 Luther, J. (1997) Voce Ragionevolezza (delle leggi), cit., 343.
  • 45 L’espressione è riportata da Ricci A. (2007) Il criterio della ragionevolezza nel diritto privato, (...)

14Una terza tecnica argomentativa fondata sulla ragionevolezza consiste nell’invocarla come sinonimo di coerenza, di logicità e di non contraddittorietà. I richiami alla ragionevolezza, così intesa, si ritroverebbero in tutti quei giudizi in cui la norma è qualificata in termini di conformità alla finalità perseguita dal legislatore e/o al sistema dei valori42. Sicché la ragionevolezza potrebbe essere letta, anche e non solo, quale indice di giustizia nell’applicazione delle leggi. Il bilanciamento degli interessi diverrebbe così un’attività determinante, infatti, solo attraverso tale operazione, i Giudici della Consulta, dopo aver ricostruito la ratio sottesa ad una norma limitatrice di diritti soggettivi ed aver individuato gli interessi che essa tutela, potrebbero decidere di contenerne l’operatività. Infatti, come rivela Ricci «il bilanciamento degli interessi, consentendo di concretizzare i valori e i diritti fondamentali dell’ordinamento e di individuare l’ambito di operatività, costituisce lo strumento più efficace per attribuire il connotato di effettività alle norme di principio […] dunque, l’esigenza di un bilanciamento degli interessi è avvertita oltre che dalla scienza del diritto costituzionale, anche da quella del diritto privato, laddove il giudice compie un’operazione di bilanciamento degli interessi ogniqualvolta è chiamato a verificare l’equilibrio delle prestazioni contrattuali ovvero il contenuto del regolamento contrattuale»43. Ne segue, come più volte sottolineato dalla dottrina, la consapevolezza della non infallibilità tanto delle leggi quanto della loro interpretazione. Per esempio, Luther rimarca che «l’uso della ragionevolezza come criterio di controllo delle decisioni dei giudici costituzionali lungi dal potere rappresentare un “rimedio a tutti i mali” contribuisce a diffondere quello che potremmo chiamare un “ethos” o una cultura dello Stato Costituzionale»44. Infatti, l’espressione ragionevolezza sembra imporre di motivare adeguatamente la decisione adottata. In merito a ciò è emblematica la metafora utilizzata da Windscheid che osserva: «la decisione giuridica è il prodotto di un calcolo»45. Il controllo sociale da parte dell’organo giudicante è quindi reso possibile attraverso la motivazione nella quale sono indicati i presupposti di fatto e di diritto alla luce dei quali si è pervenuti alla scelta della norma applicata al caso concreto.

  • 46 Criscuoli, G. (1984) Buona fede e ragionevolezza. In Riv. dir. Civ., I, 725.

15Ancora, non manca chi vede la ragionevolezza come un’espressione, meglio, un sapere da cui trarre dei consigli o ricavare la soluzione più appropriata al singolo caso giuridico manifestatosi. Sicché essa diventerebbe «strumento necessario per individuare nel pensiero giuridico il punto di equilibrio tra l’individualismo e il senso di socialità corrente»46.

  • 47 R. Bin, (2002) Ragionevolezza e divisione dei poteri, AA.VV. La ragionevolezza nel diritto, cit., p (...)
  • 48 Emblematica è Corte Cost., 8 giugno 1988, n. 644, nonché Corte Cost., 2-21 aprile 1993, n. 179 e Co (...)
  • 49 R. Bin, (2002) Ragionevolezza e divisione dei poteri, cit., 79-80.
  • 50 Cfr. Corte Cost., 14 giugno 1956, n. 2.
  • 51 Cfr. Corte Cost., 3 luglio 1957, n. 121.

16Vi sarebbero poi quei casi in cui la Corte Costituzionale sembra discostarsi dal principio di ragionevolezza e giustifica la decisione presa in relazione ad una situazione di emergenza o eccezionale. Così, in dottrina è stato affermato che «una legge perfettamente giustificata per la gran normalità dei casi-per esempio perché la sua ratio rispecchia un equilibrio quasi “naturale” degli interessi-perde di senso se man mano che le fattispecie concrete che il giudice si trova di fronte si allontanano dalla “normalità”, cioè risultano paradossali»47. Il termine paradossale, quindi, diventerebbe sinonimo di irragionevole48 per indicare che, nonostante la legge per sua natura dovrebbe presentarsi sensata, equilibrata e pienamente giustificata per la normalità dei casi, potrebbe darsi che in relazione a circostanze del tutto particolari, sia da considerarsi irragionevole. Tuttavia, «non è un difetto della legge, ma l’effetto imprevedibile dell’infinita variabilità del reale con cui il giudice ordinario ha quotidianamente a che fare […] irragionevole è un carattere strutturale della stessa legge, carattere che si manifesta non appena il caso a cui essa deve essere applicato si trovi fuori dalla sua ratio: e che ciò possa accadere, appartiene alle poche certezze umane, è corollario della imprevedibilità […]»49. Tale ultima riflessione sembra essere corroborata da quanto afferma la Corte Costituzionale allorquando si trova a dover fronteggiare l’imprevedibilità, «non raggiungibile varietà del concreto»50 dell’umana impossibilità di «prevedere e disciplinare tutte le mutevoli situazioni di fatto»51.

  • 52 Luther, J. (1997) Voce Ragionevolezza (delle leggi), cit., 342.

17In ultimo, la ragionevolezza viene usata anche con riferimento al senso comune ma «qualora si definisse la ragionevolezza come mera conformità ai principi di senso comune, le questioni di diritto e di fatto si dissolverebbero inevitabilmente in questioni standard e in valutazioni di “buon senso” rispetto ai quali la scienza del diritto perderebbe ogni ragion d’essere»52. In questo modo, essa finirebbe per essere ricondotta alla categoria dei concetti fattuali e il giudice si limiterebbe semplicemente ad accertarla.

Conclusioni

  • 53 Vipiana, M. P. (1993) Introduzione al principio di ragionevolezza nel diritto pubblico, cit., 75. P (...)
  • 54 Barile, P. (1994) Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, c (...)
  • 55 Morrone, A. (2001) Il custode della ragionevolezza, cit., 5.
  • 56 Niro, R. (1998) Il controllo della ragionevolezza delle scelte del legislatore, cit., 359.

18Nonostante i ripetuti tentativi di schematizzazione, la ragionevolezza sembra sfuggire ad una categorizzazione rigida e statica. Quella dottrina che si limita a sostenere che vi sarebbero elementi “indefiniti” perché insuscettibili di divenire a priori oggetto di una rigida sistematicità ed altri “determinati”, quali l’idoneità, la necessarietà e la proporzionalità53, sembra tuttavia non tener conto dell’impossibilità di reductio ad unitatem del concetto di ragionevolezza54. Ci si ritrova, così, in presenza di più definizioni ma non “della” definizione ed, in generale, nei confronti di tutti questi tentativi si può muovere una comune critica: la palese inadattabilità del principio di ragionevolezza ad essere inquadrato in uno schema valido e certo per ogni dove con il rischio di trasformarla in “un’arma suicida”55 o di farla apparire come “un guscio vuoto”56.

Notes

1 D’Andrea, L. (2005) Ragionevolezza e Legittimazione del sistema. Milano: Giuffrè, 42.

2 Casavola, F. P. [Online] Conferenza stampa di fine anno sulla giurisprudenza costituzionale, tenuta dal Presidente della Corte Costituzionale, Casavola. Consultabile su http://www.cortecostituzionale.it/ActionPagina_489.do [ultimo accesso: 12/09/2015].

3 Anzon, A. (1991) Modi e tecniche del controllo di ragionevolezza. In Romboli, R. (ed.) La giustizia costituzionale a una svolta. Atti del seminario tenutosi a Pisa il 5 maggio 1990. Torino: Giappichelli, 32.

4 Bin, R. (1992) Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale. Milano: Giuffrè, 44.

5 Romboli, R. (1991) Ragionevolezza e motivazione delle decisioni ed ampliamento del contraddittorio nei giudizi costituzionali. In Romboli R. (ed) La giustizia costituzionale a una svolta, cit., 43. Ora anche in AA.VV. (1994) Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, riferimenti comparatistici. Atti del seminario di studio svoltosi a Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 13 e 14 ottobre 1992. Milano: Giuffrè.

6 Ibidem.

7 Per un maggiore approfondimento si veda Cheli, E. (1996) Il giudice delle leggi. La Corte Costituzionale nella dinamica dei poteri. Bologna: Il Mulino.

8 Cerri, A. (1994) Ragionevolezza delle leggi, in Enc. Giur., XXV, Roma: Treccani, 14.

9 Luther, J. (1997) Ragionevolezza (delle leggi) in Dig. (Disc. Pubbl.), XII, Torino: Utet, 351.

10 Paladin, L. (1997) Ragionevolezza (principio di), in Enc. Dir. Aggiornamenti, I, Milano: Giuffrè, 906. Si veda, altresì Paladin, L. (1994). Esiste un “principio di ragionevolezza” nella giurisprudenza costituzionale? In AA.VV. (1994) Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, cit., 163.

11 Scaccia, G. (2000) Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale. Milano: Giuffrè, 106.

12 Ibidem.

13 Ivi, 189.

14 Ivi, 14.

15 Morrone, A. (2001) Il custode della ragionevolezza. Milano: Giuffrè, 386.

16 Ivi, 24.

17 Ivi, 454.

18 Razzano, G. (2002) Il parametro delle norme non scritte nella giurisprudenza costituzionale. Milano: Giuffrè, 168.

19 Ruggeri, A. (2002) Ragionevolezza e valori, attraverso il prisma della giustizia costituzionale. In La Torre M. e Spadaro A., La ragionevolezza nel diritto, Torino: Giappichelli, 99-100.

20 Bertea, S. (2002). Certezza del diritto e ragionevolezza delle decisioni nella teoria dell’argomentazione giuridica contemporanea. In La Torre, M. e Spadaro, A. La ragionevolezza nel diritto, cit., 161. Per un maggiore approfondimento si veda Bertea, S. (2002). Certezza del diritto e argomentazione giuridica, Soveria Mannelli: Rubbettino. Per le teorie dell’argomentazione giuridica valga per tutti Alexy, R. (1998). Teoria dell’argomentazione giuridica, trad. it. (a cura di) La Torre, M., Milano: Giuffrè.

21 Ibidem.

22 Ruggeri, A. e Spadaro, A. (2004) Lineamenti di giustizia costituzionale. Torino: Giappichelli, 116.

23 Mortati, C. (1976) Istituzioni di diritto pubblico. Padova: Cedam, II, 1027.

24 Paladin, L. (1985) Corte costituzionale e principio generale di uguaglianza: aprile 1979-dicembre 1983. In AA. VV. Scritti in onore di Vezio Crisafulli, Padova: Cedam, I, 608.

25 Barile, P. (1994) Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, cit., 28.

26 Zagrebelsky, G. (1988) Giustizia costituzionale. Bologna: Il Mulino. Ora anche Zagrebelsky, G. e Marcenò, V. (2012). Giustizia costituzionale. Bologna: Il Mulino.

27 Corasaniti, A. (1994) Introduzione ai lavori del seminario. In AA. VV. Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, cit., 1.

28 Anzon, A. (1991) Modi e tecniche del controllo di ragionevolezza, cit., 32

29 Lavagna, C. (1973) Ragionevolezza e legittimità costituzionale in AA. VV., Studi in memoria di Carlo Esposito. Padova: Cedam, III, 1580.

30 Romboli, R. (1991) Ragionevolezza e motivazione delle decisioni ed ampliamento del contraddittorio nei giudizi costituzionali, cit.; 229; Ruggeri, A. (2002) Ragionevolezza e valori, attraverso il prisma della giustizia costituzionale, cit., 97; Ruggeri, A. (2002) Principio di ragionevolezza e specificità dell’interpretazione costituzionale in AA. VV. Ars Interpretandi, Annuario di ermeneutica giuridica, 7, 261; Bin, R. (1992) Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, cit.; Scaccia, G., (2000) Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, cit., 309; Rauti, A. (2004) Bilanciamento e gerarchia dei valori tra tecniche giuridiche e fondamento costituzionale. In Pajno S., Verde, G. (eds). Alla ricerca “del diritto ragionevole”. Esperienze giuridiche a confronto. Atti del seminario di Palermo, 11 febbraio 2002, Torino: Giappichelli, 197.

31 Viola, F. (2002). Ragionevolezza, cooperazione e regola d’oro in AA. VV. Ars Interpretandi, Annuario di ermeneutica giuridica, 7, 115-116.

32 Ivi, 117.

33 Per un maggiore approfondimento si vedano Troiano, S. (2005) La ragionevolezza nel diritto dei contratti. Padova: Cedam; Nivarra, L. (2002) La ragionevolezza e il diritto privato in AA. VV. Ars interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica, 7, 383; Zorzetto, S. (2008) La ragionevolezza dei privati. Saggio di metagiurisprudenza applicativa. Milano: FrancoAngeli; Giorgini, E. (2010) La ragionevolezza e autonomia negoziale, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.

34 Ricci, A. (2007) Il criterio di ragionevolezza nel diritto privato. Padova: Cedam, 9.

35 Moscarini, A. (1996) Ratio legis e valutazione di ragionevolezza della legge. Torino: Giappichelli, 89.

36 A tal proposito si vedano Corte Costituzionale, 28 marzo 1960, n. 15 nella quale si legge: «il principio di eguaglianza è violato quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovano in una situazione eguale», e Corte Costituzionale, 13 luglio 1960, n. 56, in cui si fa espressamente riferimento alla circostanza che «un trattamento differenziato può trovare legittima applicazione solo ove siano presenti “ragionevoli motivi” ovvero “presupposti logici obiettivi”».

37 Si vedano La Torre, M., Spadaro A. (eds). (2002) La ragionevolezza nel diritto. Torino: Giappichelli; AA.VV. (2004). Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta. Milano: Giuffrè; Corasaniti, A. (1995) La Ragionevolezza come parametro del giudizio di legittimità costituzionale, in Dir. Soc., 1; D’Andrea, L. (2005) Ragionevolezza e legittimità del sistema, cit.; Lavagna, C. (1984) Ragionevolezza e legittimità costituzionale. In AA. VV. Ricerche sul sistema normativo, Milano: Giuffrè. Luther, J. (1997) Ragionevolezza (delle leggi), cit.; Morrone, A. (2001) Il custode della ragionevolezza, cit.; Moscarini, A. (1996) Ratio legis e valutazione di ragionevolezza della legge, cit; Niro, R. (1998) Il controllo della ragionevolezza delle scelte del legislatore. In Foro. it, V., 359; Paladin, L., (1997) Ragionevolezza (principio di), cit.; Ruggeri, A. (2000) Ragionevolezza e valori, attraverso il prisma della giustizia costituzionale, in Dir. Soc., 4; Sandulli, A. M. (1975) Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale. In Dir. Soc., 561; Scaccia, G. (2000) Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, cit.; Tosi, R. (1994) Spunti per una riflessione sui criteri di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale. In AA.VV. (2004) Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, cit., 277; Vipiana, M. P. (1993) Introduzione allo studio del principio di ragionevolezza nel diritto pubblico, Padova: Cedam; Saraceni, E. G. (2004) L’autorità ragionevole, Milano: Giuffrè.

38 A titolo esemplificativo cfr. Corte Cost., 30 gennaio 1980, n. 30, in cui i Giudici della Consulta adottano per la prima volta la tecnica del tertium comparationis ed affermano: «le valutazioni di legittimità costituzionale sul rispetto del principio di uguaglianza, sebbene operabili e concretamente operate nelle forme più diverse e nei più vari settori dell’ordinamento giuridico, comportano per definizione che la normativa impugnata venga posta a raffronto con un’altra o con altre normative […] per stabilire in tal modo […] se il legislatore abbia dettato disposizioni così poco ragionevoli da doversi ritenere costituzionalmente illegittime».

39 Zagrebelsky, G. (1987) Manuale di diritto costituzionale. Torino: Utet, 72.

40 Ibidem.

41 A titolo esemplificativo circa l’utilizzo della suddetta tecnica argomentativa fondata sulla ragionevolezza si veda Corte Cost., 14 gennaio 1982, n. 15. Altresì si veda il contributo di Donnarumma, M. R. (2000) Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale. In Dir. Soc., 2, 239.

42 Ex multis Corte Cost. 23 gennaio 1997, n. 10; Corte Cost. 23 luglio 1991, n. 366; Corte Cost. 4 aprile 1990, n. 155; Corte Cost., 30 novembre 1982, n. 204, le quali contengono un richiamo al concetto di “coerenza intrinseca”.

43 Ricci A. (2007) Il criterio della ragionevolezza nel diritto privato, Padova: Cedam, 12.

44 Luther, J. (1997) Voce Ragionevolezza (delle leggi), cit., 343.

45 L’espressione è riportata da Ricci A. (2007) Il criterio della ragionevolezza nel diritto privato, cit., 4.

46 Criscuoli, G. (1984) Buona fede e ragionevolezza. In Riv. dir. Civ., I, 725.

47 R. Bin, (2002) Ragionevolezza e divisione dei poteri, AA.VV. La ragionevolezza nel diritto, cit., p. 75.

48 Emblematica è Corte Cost., 8 giugno 1988, n. 644, nonché Corte Cost., 2-21 aprile 1993, n. 179 e Corte Cost. 14-21 aprile 1994, n. 150.

49 R. Bin, (2002) Ragionevolezza e divisione dei poteri, cit., 79-80.

50 Cfr. Corte Cost., 14 giugno 1956, n. 2.

51 Cfr. Corte Cost., 3 luglio 1957, n. 121.

52 Luther, J. (1997) Voce Ragionevolezza (delle leggi), cit., 342.

53 Vipiana, M. P. (1993) Introduzione al principio di ragionevolezza nel diritto pubblico, cit., 75. Per un maggiore approfondimento sulla proporzionalità si veda: Barak, A. (2012) Proportionality. Cambridge: Cambridge University Press.

54 Barile, P. (1994) Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, cit., 21.

55 Morrone, A. (2001) Il custode della ragionevolezza, cit., 5.

56 Niro, R. (1998) Il controllo della ragionevolezza delle scelte del legislatore, cit., 359.

Author

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza cum laude e il dottorato di ricerca in “Teoria del Diritto ed Ordine Giuridico Europeo” presso l’Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro, con una tesi su “La Ragionevolezza nel diritto”. Già assegnista di ricerca per il progetto “La ragionevolezza come criterio di decisione in questioni controverse di bioetica” presso la medesima Università. Ha partecipato a numerosi convegni internazionali e pubblicato svariati articoli in riviste scientifiche.– natalinastamile@unicz.it

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