Muratori e il Cinquecento. Il lessico del politico e del giurista in una fonte inedita
Note de l’auteur
Il presente lavoro nasce nell’ambito di una ricerca post-doc finanziata dal LabEx Comod (Université de Lyon), che ringrazio.
Texte intégral
Muratori e i manoscritti dell’Ambrosiana
1Nel febbraio del 1695, Lodovico Antonio Muratori varcava le soglie della Biblioteca Ambrosiana di Milano. Conseguito il dottorato in utroque, si accingeva a ricoprire la carica di “dottore” presso la biblioteca fondata da Federico Borromeo. Vi rimase cinque anni e, tra quelle carte, compilò svariati quaderni di appunti, oggi conservati nell’Archivio Muratoriano della Biblioteca Estense di Modena1. Pressoché ignorati dagli studiosi, questi quaderni costituiscono una preziosissima chiave per accedere alle fonti del pensiero di Muratori e di quanti, nel primo Settecento, tentarono di “riformare” la cultura italiana. Essi hanno, in particolare, permesso di comprendere che gli aspetti più innovativi del pensiero muratoriano dipesero direttamente dalla lettura di alcuni manoscritti del tardo Cinquecento, molto audaci per l’epoca, le cui idee, come si vedrà in queste pagine, furono riprese da Muratori nelle sue opere.
2Meditando sui tesori dell’Ambrosiana, Muratori elaborò il suo progetto di riforma, già chiaro nella dissertazione De grecae linguae ed espresso compiutamente negli scritti stilati all’indomani del suo rientro a Modena: la Perfetta Poesia (1706), i Primi disegni della Repubblica letteraria d’Italia (1703) e il Buon gusto (1708; 1715)2. Maturato nell’ambito della celebre querelle italo-francese, che ebbe per protagonisti anche l’Orsi e il Bouhours3, il progetto muratoriano era fondato sul consapevole recupero delle punte più avanzate della cultura del Cinquecento4, specialmente di quelle voci rimaste allora nell’ombra, in quanto sospette o condannate per motivi religiosi, o oggetto di prudente autocensura da parte di alcuni autori che, secondo uno schema consolidato, preferirono limitare la diffusione dei loro scritti ad una circolazione manoscritta5. Rispondendo all’appello muratoriano, molti fra i più noti rappresentanti della «Repubblica letteraria» tentarono di riappropriarsi di quella cultura, che divenne oggetto – non senza difficoltà – di numerosi progetti editoriali6.
Contra la sofistica disciplina de’ giureconsulti di Giovanni Ingegneri
3Lo studio dei manoscritti ambrosiani ebbe un ruolo di rilievo soprattutto nella formazione del pensiero giuridico e politico di Muratori, spesso interpretato facendo ricorso alla categoria del pre-illuminismo7. Muratori fu attratto da un codice in particolare, che riportava l’indice e i primi sette capitoli del trattato Contra la sofistica disciplina de’ giureconsulti, di Monsignor Giovanni Ingegneri, giurista e vescovo di Capodistria tra il 1576 e il 1600.
4Il trattato, inedito e sconosciuto fino ad ora, presenta svariati motivi d’interesse. Oltre a gettare nuova luce sul pensiero di Muratori, che nei suoi scritti giuridici ripropone molte delle riflessioni di Ingegneri, esso permette di indagare aspetti inesplorati nel pensiero giuridico e politico italiano di fine Cinquecento. Redatto da una figura di spicco della gerarchia ecclesiastica, il trattato fa proprie le posizioni più critiche verso il diritto romano giustinianeo presenti nelle opere dei giuristi ugonotti della seconda metà del secolo, in particolare negli scritti di François Hotman, in cui gli attacchi mossi al diritto romano si legavano agli scopi della Riforma8. Ma soprattutto, consente di sondare la fortuna, nell’Italia del tardo Cinquecento, di alcuni temi già presenti nei primi decenni del secolo, su cui insiste, in particolare, Francesco Guicciardini. Anche di questi temi troviamo traccia negli scritti giuridici e politici di Muratori. Se, infatti, è noto il debito del Muratori storico verso Guicciardini, al quale fu accomunato dai critici filopapali degli Annali9, meno nota è la vicinanza del Muratori giurista e politico al Guicciardini dei Ricordi, la cui riflessione circolò nell’Italia di fine Cinquecento accanto a quella dell’Aristotele politico, nutrendo certa letteratura giuridica e politica particolarmente apprezzata da Muratori10.
5L’Ambrosiana conserva ancora oggi il testimone incompleto dell’opera dell’Ingegneri, conservato nel codice S 86 sup, che Muratori vide e di cui prese nota11. Accanto all’indicazione dell’autore, del titolo e dell’antica collocazione nella biblioteca (il trattato doveva trovarsi sullo scaffale F 387 della sala Manoscritti)12, Muratori trascrisse anche degli ampi stralci del testo, che portò con se à Modena13. Ripensando a quelle pagine, scrisse le pungenti osservazioni, dedicate al diritto, del secondo volume del Buon Gusto (1715), in cui la critica ai difetti della giurisprudenza si accompagnava all’invito a seguire la via tracciata dal «vescovo di Capodistria»14. Il richiamo a quella fonte destò l’attenzione dei suoi corrispondenti, in particolare del giurista palermitano Agostino Pantò15. Fu, però, Muratori stesso a seguire l’Ingegneri, riportando nei Difetti della giurisprudenza (1742) gli spunti più interessanti dell’opera del Vescovo.
L’autore
6«Iurisconsultus celebris», Giovanni Ingegneri si formò presso lo Studio di Padova16. A partire dal 1570 fu procuratore e vicario del Vescovo di Padova Niccolò Ormaneto, di cui è nota la vicinanza agli ambienti evangelici italiani17. Come vicario dell’Ormaneto partecipò alla vita accademica, assistendo agli esami dottorali18. Una nota oscura sembra, però, caratterizzare questa parte della sua vita: nel 1576 fu accusato di omicidio. Il fatto sanguinoso entrò nelle discussioni del concistoro segreto del 3 dicembre ma non impedì la sua nomina a vescovo, per opera di papa Gregorio XIII, appoggiata dal cardinale Lodovico Madruzzo, al quale Ingegneri dedicò il suo trattato19.
7Durante l’episcopato a Capodistria, sede dell’Accademia Palladia, Ingegneri fu in contatto con i maggiori circoli intellettuali della Repubblica20. Fu, inoltre, molto vicino al nipote, Angelo, che ebbe una rilevante importanza nella vita culturale del Cinquecento21: realizzò, infatti, l’edizione di riferimento della Gerusalemme liberata del Tasso (1581), che avrebbe dovuto essere approntata proprio a Capodistria, con l’aiuto dello zio e del letterato veneziano Domenico Venier22.
Il testo
8Il trattato Contra la sofistica disciplina de’ giureconsulti fu concepito, dunque, in ambito veneziano. Esso rivela uno stretto legame con le idee giuridiche e politiche diffuse nella Repubblica. La riflessione dell’Ingegneri sul diritto, posto tradizionalmente al cuore della «Scienza Civile», vale a dire della filosofia morale, si colloca, innanzitutto, nella cornice aristotelica propria della scuola padovana del Rinascimento23. L’opera presenta, inoltre, numerosi punti di contatto con una delle accademie più rilevanti nella Venezia del tempo, l’Accademia della Fama, che aveva, tra i suoi membri più illustri, proprio Domenico Venier, accanto a Bernardo Tasso e a Sperone Speroni24. Oltre alla «giurisprudenza», anche la retorica figurava tra gli ambiti di interesse dell’Accademia, che promosse il volgarizzamento del De inventione dialectica di Rodolfo Agricola (1567)25. E proprio alla retorica, e al trattato dell’Agricola, Ingegneri riserva una posizione di rilievo. La partecipazione dell’autore alle discussioni sulla retorica degli ambienti veneziani e padovani, del resto, si coglie fin dal titolo: l’espressione “sofistica disciplina” richiama, infatti, il dialogo sui Sofisti contenuto nella terza parte dell’Apologia dei Dialogi di Sperone Speroni26.
9Come già accennato, la critica di Ingegneri alla pratica d’interpretazione e commento della legge è strettamente legata a una violenta polemica antiromana, e riprende, in piena Controriforma, le critiche formulate dall’Hotman27. Ciò s’intreccia col pensiero politico dell’autore: accanto all’apprezzamento del modello giuridico e politico spartano, l’autore presta grande attenzione agli effetti dannosi della «disciplina» dei giuristi sul governo del principe28: i «giureconsulti», infatti, interpretando le leggi a loro arbitrio, mutano le leggi, diventando essi stessi legislatori in luogo del sovrano, e ciò dispone i soggetti a non obbedirgli29.
10La conclusione di Ingegneri è radicale, unica nel panorama giuridico a lui contemporaneo: alla vita politica dello stato non era necessaria «una scola d’huomini», cui fosse lecito «far commentari» sopra alle leggi ed investigare «tutte le particolari spetie di fatti» possibili, decidendo «tutte le così fatte differenze, secondo i pareri et l’opinione loro»30. Il buon governo della Repubblica non richiedeva altro che la «legge universale» e «la prudenza del Magistrato» (Biblioteca Ambrosiana, f. 6v-7r). «Custode, conservatore, interprete et essecutore della legge», il magistrato era il solo chiamato a «custodire» e «mantenere» le leggi «con pubblica autorità» e a supplire «nelle cose contingenti, e particolari a quello ove non giungono le regole universali e necessarie» (ibid., f. 14v). Ingegneri sottolinea, piuttosto, l’importanza della retorica, necessaria alla «conservatione delle città» e al governo della «Republica»31, affermando, infine, che «il modo di haver nella Republica buoni magistrati consiste nella retta e virtuosa instrutione de i giovani»32.
La fortuna del Guicciardini giurista e politico
11La riflessione di Ingegneri s’incardina, dunque, in maniera del tutto originale, sulla ricerca dello statuto epistemologico del diritto. E proprio nelle pagine dedicate espressamente a questo tema, in cui più che in ogni altro luogo del testo emerge lo stretto legame con la riflessione aristotelica dell’Etica Nicomachea, è possibile cogliere la fortuna di alcuni motivi ricorrenti nei Ricordi guicciardiniani. A tal proposito la questione centrale è il rapporto tra universale e particolare nella definizione di scienza e dei suoi limiti. Tutte le scienze e arti hanno, infatti, dei «confini», «prescritti dal fine loro»: se trasportate oltre, «si corrompono», diventando «sofistice, et irragionevoli discipline»; per quanto concerne le scienze pratiche, tali confini sono segnati dall’«universalità»33.
12Come si è accennato il diritto, per Ingegneri, è intimamente legato alla «scienza civile», alla filosofia morale34. Il quadro concettuale di riferimento del trattato, sembra, in particolare, quello proposto in uno degli scritti morali e politici “aristotelici” più noti all’epoca, l’Universa philosophia de moribus (1583), di Francesco Piccolomini, stilato a partire dal 1576, negli anni di insegnamento patavino35.
13Seguendo la sua fonte, Ingegneri sottolinea, innanzitutto, che la «scienza civile», intesa nella sua accezione politica come «facoltà di reggere gli Imperi et di governare i regni e le città»36 s’identifica con «l’abito della prudenza»37. Come tutte le scienze pratiche, la «scienza civile» si divide, poi, in una «parte theorica» e in una «parte prattica» e ha per fine l’«atto prattico», vale a dire l’esecuzione e l’applicazione «della dottrina e dei precetti universali […] alle private e particolari materie soggette»38. L’atto pratico, però, esce dai confini della scienza e, in quanto tale, non può essere comunicato ad altri «per mezo d’alcuna dottrina scritta» (Biblioteca Ambrosiana, f. 23r).
14La relazione tra parte teorica e parte pratica della scienza civile è tratta dalla lettura del Piccolomini dell’ultimo capitolo del X libro dell’Etica Nicomachea39: la parte teorica, di cui parla la Nicomachea, mira indistintamente alla «civile felicità» del singolo come del consorzio sociale40; la parte pratica, invece, illustrata nella Politica, mostra «secondo la diversità delle forme delle Republiche […] quali ordini e quale leggi siano necessarie» (ibid., f. 23v. - 24r). Le leggi partecipano di entrambe le parti della scienza civile: sono «precetti della virtù considerata nella parte theorica» e attraverso il loro esercizio il popolo «acquista l’habito» delle virtù. Allo stesso tempo, la loro istituzione appartiene alla parte pratica, poiché esse sono «lo scopo e il fine dell’attiva filosofia» (ibid., f. 24r). Esse «non escono dai confini dell’universalità»: sono, infatti, «regole» e «principii» delle azioni dei sudditi, devono essere «certe» e, pertanto, «universali, verificabili per lo più, perché la moltiplicità dei particolari oscura la cognitione»41.
15Se le leggi, in quanto universali, appartengono alla scienza, non è così per la loro «essecuzione», che è mero «atto prattico»42, «pura attione», e poiché consiste «in un transito dalla cognitione universale all’uso et essercitio particolare», il quale è «fuori dai termini dell’universalità», rimane anche «fuori dell’arte et della scienza» (Biblioteca Ambrosiana, f. 24v). È qui, dunque, nell’atto pratico, e fuori dai confini delle scienze che, secondo Ingegneri, si colloca l’«arte de’ giureconsulti». Lungi dall’essere una vera scienza, è soltanto un’«arte temeraria», una «finta e sofistica filosofia» (ibid.).
16Oggetto della critica di Ingegneri è, innanzitutto, la pratica di redigere commenti scritti alle leggi. I giuristi, infatti, cercando, nei loro commentari, di «decider tutte le spezie dei fatti che si potero imaginare», non fecero altro che «investigare accidentali differenze di casi occorrenti, le quali sono infinite»: «lo studio loro» fu, dunque, «un’impostura» (ibid.). Essi si occuparono soltanto «di decisioni di casi particolari», contravvenendo, così «alla civile prudenza et allo stato di tutte le arti» (ibid., f. 1r.). Analogamente Ingegneri critica la prassi dei consilia, che egli ritiene «una congerie di casi seguiti», «puro atto prattico, il quale non cade sotto alcuna determinata dottrina» (ibid., f. 2r.). Pertanto, la così detta «ragion civile», ridotta alla mera ricerca di «autorità», appare «tanto remota dalla ragione», da non ammettere «ragione alcuna fuor che quella che mortifica l’uso dell’humana ragione» (ibid., f. 6r). La critica di Ingegneri si spinge, quindi, fino ad affermare l’inutilità e finanche la pericolosità della pratica dell’interpretazione e del commento scritto della legge nel buon governo dello Stato. Il compito di giudicare dei casi particolari non contemplati dalla legge generale, spettava, infatti, soltanto al magistrato e alla sua prudenza (ibid., f. 14v).
17È in queste riflessioni che è possibile cogliere la fortuna di alcuni temi guicciardiniani, ripresi dal Muratori giurista e politico. Nell’ambito della fortuna cinquecentesca dell’Etica Nicomachea, nell’originale riflessione sui limiti del sapere scientifico, le pagine di Ingegneri restituiscono l’attenzione, tutta guicciardiniana, al «particulare» e alle «circostanze» nel rapporto con la «regula» generale e con la «discretione» del magistrato43. Spicca, inoltre, la contrapposizione tra la così detta «ragion civile», che si riduce nell’esclusivo abbondare di autorità, e la vera «ragione», tema diffuso nelle critiche dei giuristi umanisti e vivamente presente anche in uno dei più noti «ricordi» dedicati al diritto44.
La critica muratoriana ai difetti della giurisprudenza
18Pur attingendo a piene mani alla sua fonte, Muratori non giunge alle estreme conseguenze prospettate da Ingegneri45. La giurisprudenza era sì gravata da molti difetti ai quali era necessario e possibile, almeno in parte, porre rimedio, ma era pur sempre necessaria allo Stato. Tuttavia il trattato Dei difetti della giurisprudenza, edito a Venezia, nel 174246, riproponeva molte delle argomentazioni di Ingegneri: dalla critica alla definizione ulpianea di giurisprudenza47, alla constatazione della riduzione della scienza civile a mero «atto pratico»48 e della pericolosità dell’arte dei giuristi per l’autorità del principe49. In particolare, nella trattazione dei “difetti intrinseci” della giurisprudenza, Muratori riprendeva la riflessione legata al rapporto tra regola, caso particolare e circostanze.
19Uno dei difetti della giurisprudenza consisteva, infatti, nell’impossibilità per le «leggi» di «provvedere a tutti i casi, i quali possono essere moltissimi, per non dire infiniti»50. Si trattava di una caratteristica propria del diritto, oggetto costante dell’indagine dei giuristi del Cinquecento e strettamente legata al pensiero aristotelico51. L’impossibilità per i legislatori di prevedere «il concorso di varie circostanze», in grado di mutare l’«aspetto» delle cose, aveva dato origine a un «seminario di dispute» tra chi voleva ricomprendere il caso particolare sotto una determinata legge e chi sosteneva il contrario (Difetti, pp. 11-12). Le leggi non bastavano pertanto «a mostrarci, in tutti i casi particolari», quello che si era potuto osservare chiaramente «nella massima universale» (ibid., p. 42).
20Uno dei possibili rimedi a questo «difetto» si trovava, secondo Muratori, in una delle caratteristiche che i giudici dovevano possedere, il «giudizio scientifico», che consisteva nella capacità di «argomentare dagli universali ai particolari», di discernere «le differenze che passano fra un caso e l’altro» e di «conoscere la forza delle circostanze, capaci di far mutare l’aspetto delle cose»52. Anche qui Muratori faceva propria la lezione dell’Ingegneri che, in chiusura del suo trattato, si appellava alla «prudenza» del magistrato, che doveva essere «persona giusta e di buona mente»53.
21Ma tali caratteristiche non erano necessarie soltanto al giudice o al giurista. Si trattava, infatti, di qualità che, secondo Muratori, erano di particolare importanza anche per l’uomo politico. Ciò emerge chiaramente dalle pagine di un’altra opera muratoriana, la Filosofia Morale (1735)54. E proprio nel capitolo dedicato alla virtù fondamentale per il politico, la prudenza, troviamo una lunga riflessione sul rapporto tra la regola universale e le peculiarità di ciascun caso particolare. La «prudenza» muratoriana, è, infatti, quella virtù, che insegna «ne’ casi particolari, e nell’operare» a distinguere e a scegliere ciò che è «conforme alla Ragione» e può determinare «onestamente» il nostro bene ed evitare tutto ciò che è «riprovato dalla Ragione» e può causare nostro pregiudizio, sapendo, al contempo, scegliere «i mezzi conducenti a questo»55. Si trattava di una virtù particolarmente «difficile ad ottenersi» (Morale, p. 282). Infatti, «variando ad ogni caso le circostanze, ed entrando non di rado nel maneggio de gli affari le altrui Volontà e diversi accidenti», poteva accadere che anche il più «savjo» cadesse «in falli talvolta irrimediabili», benché si prefiggesse «varie Regole per operare con saviezza»56.
22Nella Morale, riecheggiano, dunque, temi presenti nelle fonti cinquecentesche di Muratori, in particolare nell’opera di Ingegneri e nei Ricordi guicciardiniani. E non è un caso. Anche le riflessioni della Morale erano, infatti, largamente ispirate a uno scritto di fine Cinquecento, di cui Muratori dava per la prima volta alle stampe un’accurata selezione proprio in calce al suo trattato, rinviandovi il giovane lettore per l’apprendimento della prudenza politica: gli Avvertimenti Morali di monsignor Cesare Speciano57. Così come il trattato d’Ingegneri, anche gli Avvertimenti di Speciano, stilati a partire dal 1585, sul paradigma guicciardiniano dei Ricordi, ebbero, per espressa volontà dell’autore, esclusivamente una circolazione manoscritta e come tali giunsero a Muratori58.
23I possibili legami tra lo scritto di Speciano e il trattato di Ingegneri, così come la diffusione del paradigma guicciardiniano nella letteratura politica ecclesiastica di fine Cinquecento restano ancora in buona parte da sondare. E l’attenzione, per questi scritti, da parte di uno dei protagonisti indiscussi de l’«Italie savante», costituisce, di certo, un interessante punto di partenza59.
Notes de bas de page
1 M. Bragagnolo, Lodovico Antonio Muratori giurista e politico, tesi di dottorato, relatore prof. P. Carta, Università degli Studi di Trento, 2009. I manoscritti sono conservati in BEMo, Arch. mur. Filza III. Cfr. L. Vischi, Archivio Muratoriano […], Modena, per N. Zanichelli, 1872, p. 64.
2 C. Viola, Alle origini del metodo muratoriano: appunti sul De grecae linguae usu et praestantia, «Studi Settecenteschi», 2001 (XLII), pp. 299-356.
3 F. Waquet, Le modèle français et l’Italie savante (1660-1750), Roma, École française de Rome, 1989; C. Viola, Tradizioni letterarie a confronto. Italia e Francia nella polemica Orsi-Bouhours, Verona, Forni, 2001.
4 Si veda in particolare L. Pritanio, Primi disegni della repubblica letteraria d’Italia […], in Id., Delle Riflessioni sopra il buon gusto nelle scienze e nelle arti, I, Venezia, Pezzana, 1736, pp. 15-75 (p. 18). Sul disegno muratoriano di riforma del sapere, si veda A. Vecchi, La nuova accademia letteraria d’Italia, in Accademie e cultura, Atti del convegno internazionale di studi muratoriani, Modena, 1972, Firenze, Olschki, 1979, pp. 38-70.
5 Cfr. G. Cipriani, La mente di un inquisitore. Agostino Valier el’Opusculum De cautione adhibenda in edendis libris (1589-1604), Firenze, Nicomp, 2009.
6 È il caso, ad esempio, dell’edizione delle Opere Varie Critiche di Castelvetro (1727) e degli Opera Omnia del Sigonio (1732), entrambe precedute da una Vita scritta da Muratori. Mi permetto di rinviare al mio Muratori et Castelvetro. État des études et lignes de recherche, «Laboratoire italien», 14, 2014. Per quanto concerne l’importanza del Sigonio nel pensiero muratoriano, si veda P. Prodi, Storia sacra e Controriforma. Nota sulle censure al commento di Carlo Sigonio a Sulpicio Severo, «Annali dell’istituto storico italo-germanico in Trento», III (1977), pp. 75-104.
7 Questa categoria, messa in discussione dalla storiografia più recente (ad es. I. Birocchi, Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica dell’età moderna, Torino, Giappichelli, 2002), ha caratterizzato per anni lo studio del pensiero muratoriano. Cfr. in particolare F. Venturi, Settecento riformatore, I, Torino, Einaudi, 1969; G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna, II, Bologna, Il Mulino, 1976; C. Pecorella, Studi sul Settecento giuridico, Milano, Giuffrè, 1964.
8 V. Piano Mortari, L’humanisme juridique à Genève des origines jusqu'à Jacques Godefroy, in Jacques Godefroy (1597-1625) et l’humanisme juridique à Genève, Actes du colloque Jacques Godefroy, a cura di B. Schmidlin e A. Dufour, Faculté de Droit de Genève - Basel, Helbing, Lichtenhahn, 1991, pp. 27-46.
9 Si fa riferimento alle recensioni dell’abate Gaetano Cenni, apparse sul Giornale de’ letterati (1746-1750) e riedite da Giuseppe Catalani nelle Prefazioni Critiche all’edizione romana degli Annali (1752-1754). Cenni denunciò i toni critici utilizzati nei ritratti di Leone X e Clemente VII, condotti «colla scorta del Guicciardino, amante per avventura più la Repubblica, che il Principato, e perciò scorta non troppo fedele». G. Catalani, Prefazioni Critiche, in L. A. Muratori, Annali d’Italia, Monaco, nella stamperia di Agostino Olzati, 1764, t. X, p. viii. Cfr. V. Luciani, Francesco Guicciardini e la fortuna dell’opera sua, ed. it. a cura di P. Guicciardini, Firenze, Olschki, 1949, p. 202; M. Monaco, Critiche ed annotazioni del cardinale Neri Corsini (1685-1770) alla sezione settecentesca degli «Annali d’Italia» di Lodovico Antonio Muratori, «Muratoriana», 14 (1967-1968), pp. 59-99. Sull’importanza per Muratori dell’opera storiografica di Guicciardini, si veda S. Bertelli, Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori, Napoli, Istituto italiano per gli studi storici, 1960, pp. 422, 449, 453. Si veda, inoltre, il carteggio con Anton Francesco Marmi, L. A. Muratori, Carteggi con Mansi... Marmi, a cura di C. Viola, Firenze, Olschki, 1999, n. 59, 60, 61. Sul Marmi, si veda P. Provasi, Savonaroliani del Settecento, «Archivio Storico Italiano», XCVI (1938), vol. II, pp. 227-232.
10 Sullo “sfondo aristotelico” delle prime edizioni dei Ricordi (Paris, 1576; Venezia, 1582; Venezia, 1583), si veda P. Carta, I primi editori dei Ricordi, in Id., Francesco Guicciardini tra diritto e politica, Padova, Cedam, 2008, pp. 125-149; M. E. Severini, LaScientia PoliticaAristotelica, in V. Lepri e M. E. Severini, Viaggio e metamorfosi di un testo. I Ricordi di Francesco Guicciardini tra xvi e xvii secolo, Genève, Droz (Travaux d’Humanisme et Renaissance), 2011, pp. 253-285.
11 Milano, Biblioteca Ambrosiana, S 86 sup, f. 92r-115v; i f. 92r-115v sono numerate 1r-24v. Sulla disposizione dei manoscritti ambrosiani all’epoca di Muratori, si veda C. Pasini, Antichi cataloghi manoscritti dei codici della Biblioteca Ambrosiana, «Aevum», 69 (1995), pp. 665-695.
12 «Liber contra sophisticam Dialecticam iurisperitorum, Joannis Ingenerii episiscopo di Capo d’Istria. F. 387. Liber omnino videndus». BEMo, Arch. Murat., Filza III, fasc. 3, f. 12v. Cfr. L. Vischi, Archivio muratoriano, cit., p. 34; «Joannis Ingenierii episcopi Justinopolitani (Capo d’Istria) celebris Jurisconsulti contra sophisticam Jurisperitorum dialecticam, liber omnino videndus F. 387 in B. Mss». BEMo, Arch. Murat., Filza II, fasc. 12 (b), f. 1r. Cfr. L. Vischi, Archivio muratoriano, cit., p. 62.
13 BEMo, Arch. Murat., Filza III, fasc. 6, f. 7v.-9v. Cfr. L. Vischi, Archivio muratoriano, cit., p. 66.
14 L. A. Muratori, Delle riflessioni sopra il buon gusto, II, cit., pp. 244-246.
15 Lettera di Agostino Pantò, Palermo, 28 aprile 1722, edita in C. Pecorella, Studi sul settecento giuridico, cit., pp. 187-189. Muratori rispose il 10 luglio 1722. Epistolario, VI (n. 2104), pp. 2272-2274.
16 F. Ughelli, Italia sacra, t. V, editio secunda, Venetiis, Apud Sebastianum Coleti, 1720, vol. V., pp. 393; Acta graduum academicorum ab anno 1538 ad annum 1550, a cura di E. Martellozzo Forin, Padova, Antenore, 1971, pp. 266.
17 P. Preto, Un aspetto della Riforma Cattolica nel veneto: l’episcopato padovano di Niccolò Ormaneto, «Studi veneziani», XI (1969), pp. 235-363; P. F. M. Carini, Monsignor Niccolò Ormaneto veronese, vescovo di Padova, Nunzio apostolico alla corte di Filippo II re di Spagna (1572-1577), Roma, Tipografia A. Befani, 1894.
18 Acta graduum academicorum gymnasii patavini ab anno 1566 ad annum 1600 (1566-1575), a cura di E. Martellozzo Forin, Padova, Antenore, 2008, pp. 332-484.
19 Cfr. Acta Consistorialia n. 5, «Archeografo triestino», nuova serie, XXIV (1902), p. 9.
20 Sull’Accademia Palladia, si veda M. Mayender, Storia delle Accademie d’Italia, IV, Bologna, Cappelli, 1929, pp. 204-205; Id., Storia delle Accademie d’Italia, II, Bologna, Cappelli, 1927, pp. 169-171.
21 A. Siekiera, Ingegneri Angelo, in Dizionario Biografico degli Italiani, LII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004, pp. 358-361.
22 A. Ingegneri, A gl’intendenti lettori, in T. Tasso, Gerusalemme Liberata del Sign. Torquato Tasso […] in Casalmaggiore, appresso Antonio Canacci e Erasmo Viotti, 1581.
23 Sulle peculiarità dell’aristotelismo padovano del ’500, con particolare riguardo alla filosofia morale, si vedano A. Poppi, Il problema della filosofia morale nella scuola padovana del Rinascimento: platonismo e aristotelismo nella definizione del metodo dell’etica, a cura di M. d. Gandillac e J.-C. Margolin, Platon et Aristote à la Renaissance, Paris, Vrin, 1976, pp. 105-146; Id., Introduzione all’Aristotelismo padovano, Padova, Antenore, 1991; D. A. Lines, Aristotle’s Ethics in the Italian Renaissance (ca. 1300-1650), Leiden-Boston-Köln, Brill, 2002, pp. 247-288.
24 P. L. Rose, The Accademia Veneziana. Science and culture in Renaissance Venice, «Studi Veneziani», II, 1969, pp. 191-242; L. Bolzoni, L’Accademia Veneziana: splendore e decadenza di una utopia enciclopedica, in Università, Accademie e Società scientifiche in Italia e in Germania dal Cinquecento al Seicento, a cura di L. Boehm e E. Raimondi, «Annali dell’Istituto storico italo-germanico», Quaderno 9, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 117-167; C. Vasoli, Le Accademie fra Cinquecento e Seicento e il loro ruolo nella storia della tradizione enciclopedica, in Università, Accademie e Società scientifiche in Italia e in Germania, cit., pp. 81-115.
25 L. Bolzoni, L’Accademia Veneziana, cit., p. 145.
26 Nella terza parte dell’Apologia dei dialogi, Speroni riporta una discussione sulla sofistica, avvenuta in casa del cardinale veneziano Marcantonio da Mula, a cui partecipò, tra gli altri, oltre allo stesso Speroni, anche Paolo Manuzio. Tra i dibattiti animati dall’«Amulio», ve ne fu anche uno sull’«ordine, sostanza, soggetto e fine della giurisprudenza», testimoniato da un trattato manoscritto, dedicato al Cardinal Madruzzo, e conservato tra i codici dell’Ambrosiana (R 121 sup). Il trattato presenta numerosi punti di contatto con l’opera di Ingegneri. Ai sofisti Speroni dedicò anche un trattatello (In difesa dei sofisti). Sullo Speroni e la sua difesa dei sofisti, si veda J.‑L. Fournel, Les dialogues de Sperone Speroni: libertés de la parole et règles de l’écriture, Marburg, Hitzeroth Verlag, 1990, pp. 216-223; C. Vasoli, Sperone Speroni: la retorica e le «repubbliche cittadinesche», in Id., Civitas Mundi. Studi sulla cultura del Cinquecento, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1996, pp. 279-295.
27 L’opera riprende le critiche espresse nell’Antitribonian (1603), già presenti nel trattato De legibus XII tabularum (1564), nel commentario De verbis juris (1563) e soprattutto nella Francogallia (1573). Cfr. D. Kelley, François Hotman. A Revolutionary’s Ordeal, Princeton, Princeton University Press, 1973.
28 Si tratta di un modello apprezzato nella trattatistica calvinista di fine ’500. Cfr. Stephanus Junius Brutus, Vindiciae Contra Tyrannos. Il potere legittimo del principe sul popolo e del popolo sul principe, a cura di e introduzione di S. Testoni Binetti, Torino, La Rosa, 1994, p. 3; P.-A. Mellet, Du passé au présent. Les sources du Droit des magistrats sur leur sujets, in Théodore de Bèze (1519-1605), Actes du colloque de Genève (septembre 2005), a cura di I. Backus (avec Institut d’histoire de la Réformation), Genève, Droz, 2007, pp. 537-551.
29 Milano, Biblioteca Ambrosiana, S 86 sup, f. 3r. Il tema della pericolosità della mutazione delle antiche leggi è presente nella pubblicistica francese del tardo ’500. Cfr. Jean Bodin, I sei libri dello stato, II, a cura di M. Isnardi Parente e D. Quaglioni, Torino, Utet, 1988, pp. 470-471; Michel de Montaigne, Les Essais, a cura di J. Balsamo, M. Magnien e C. Magnien-Simonin, Paris, Gallimard, 2007, pp. 111-127; Prefazione di C. Superantinus ai principi cristiani, in Stephanus Junius Brutus, Vindiciae contra tyrannos, cit., p. 5.
30 Milano, Biblioteca Ambrosiana, S 86 sup, f. 14v.
31 Ibid., f. 3r-3v. Ingegneri sembra riproporre la concezione della retorica come «arte civile» per eccellenza, espressa da Speroni nel Dialogo della retorica e nel trattatello Dell’arte oratoria. M. Pozzi, Sperone Speroni e il genere epidittico, in Sperone Speroni, «Filologia Veneta», II (1989), pp. 57-89.
32 Milano, Biblioteca Ambrosiana, S 86 sup, f. 7r.
33 Id., S 86 sup, f. 19r-19v. Cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, X, 10, 1180b (15-25).
34 Id., S 86 sup, f. 19v.
35 F. Piccolominei, Universa Philosophia de moribus, Venetiis, apud Franciscum de Francisci Senensem, 1583. Sul testo, si vedano A. E. Baldini, La politica “etica” di Francesco Piccolomini, «Il pensiero politico», XIII, n. 2, 1980, pp. 161-185; D. A. Lines, Aristotle’s Ethics in the Italian Renaissance (ca. 1300-1650), cit., pp. 264-288; A. Poppi, Il problema della filosofia morale nella scuola padovana del Rinascimento, cit., pp. 119-122.
36 Milano, Biblioteca Ambrosiana, S 86 sup, f. 19v; 21r.
37 Ibid., f. 19r, 21v. Cfr. F. Piccolominei, Universa Philosophia de moribus, cit., p. 8. Cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, VI, 8, 1141b (20-25); VI, 5, 1140b (1-5).
38 Milano, Biblioteca Ambrosiana, S 86 sup, f. 21v; 23r.
39 Cfr. F. Piccolominei, Universa Philosophia de moribus, cit., p. 15. Cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, X, 10, 1181b (15-25).
40 Milano, Biblioteca Ambrosiana, S 86 sup, f. 23r.-23v.
41 Ibid. Cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, V, 14 (1137b 13-32).
42 Milano, Biblioteca Ambrosiana, S 86 sup, f. 24r.
43 F. Guicciardini, Ricordi, a cura di G. Masi, Milano, Mursia, 1994, A 43, C 113, p. 100; A 71, C 23, pp. 62-63; C 111, p. 99. P. Carta, L’origine dei «Ricordi»: «regulae, exempla, particulari» e il giudizio su Machiavelli, in Id., Francesco Guicciardini tra diritto e politica, cit., pp. 55-70; J.-L. Fournel, «Comment peut-on écrire des avertissements?», Introduction à F. Guicciardini, Avertissements politiques (Ricordi), a cura di J.-L. Fournel e J.-C. Zancarini, Paris, Cerf, 1988. Sulla fortuna di questi temi nel dibattito di fine ’500, si veda P. Carta, «Universale» e «particulare»: le regole nel dibattito di fine ’500, in Id., Francesco Guicciardini tra diritto e politica, cit., pp. 151-158.
44 F. Guicciardini, Ricordi, cit., C 208, p. 131.
45 Nel Buon Gusto Muratori esprime la necessità di mitigare «l’eccessivo rigore» del vescovo di Capodistria. L. A. Muratori, Delle riflessioni sopra il buon gusto, II, cit., pp. 244-246.
46 L. A. Muratori, Dei difetti della giurisprudenza, Venezia, Pasquali, 1742 (d’ora in poi: Difetti).
47 Difetti, p. 1. Cfr. Milano, Biblioteca Ambrosiana, S 86 sup, f. 1r-1v.
48 Id., p. 15. Cfr. ibid., S 86 sup, f. 2r.
49 Id., p. 23. Cfr. ibid., S 86 sup, f. 3r.
50 Id., p. 11. Cfr. F. Guicciardini, Ricordi, cit., p. 122. Ricordo C 111.
51 Aristotele, Etica Nicomachea, V, 1137b (13-32). Cfr. P. Carta, I primi editori dei «Ricordi», cit., p. 126 e nota.
52 Ibid., p. 52. Il «giudizio scientifico» riprendeva il concetto di «prudentia», espresso nella dissertazione De Codice Carolino (1726). Si tratta di una qualità che Muratori attribuiva solo ai veri giuristi. L. A. Muratori, De Codice Carolino, in Id., Scritti giuridici complementari del trattato del 1742 «Dei difetti della giurisprudenza», a cura di B. Donati, Modena, Società tipografica modenese, 1942, pp. 11-50 (p. 33).
53 Milano, Biblioteca Ambrosiana, S 86 sup, f. 7r.
54 L. A. Muratori, La filosofia morale, esposta e proposta ai giovani, seconda edizione, in Verona, nella stamperia di Angelo Targa, 1737 (d’ora in poi : Morale).
55 Morale, p. 281. Cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, 1141b (10-25).
56 Ibid. Muratori pare qui riproporre la riflessione guicciardiniana sulla difficoltà di «antivedere» il futuro espressa nel ricordo A71 (Francesco Guicciardini, Ricordi, A71, C23, cit., pp. 62-63) e riproposta nell’epistola dedicatoria della prima edizione italiana dei Ricordi, in cui l’editore sottolinea che la prudenza «riguarda le cose passate, considera le presenti e, conferendo le presenti alle passate, trae giudicio di quelle che hanno a venire» (R. Nannini, Al chlarissimo signor Alvise Michelle, in Id., Considerationi Civili sopra l’Historie di M. Francesco Guicciardini e d’altri Historici, […] e con CXLV Advertimenti di M. Francesco Guicciardini, Venezia, Damiano Zenaro, 1582. Cfr. P. Carta, I primi editori dei Ricordi, cit., p. 146). Analogamente Muratori afferma che l’uomo «prudente», deve «sapere il Passato», «conoscere il Presente» e «prevedere», per quanto possibile «l’Avvenire». Morale, p. 282.
57 Morale, p. 294. Sono di grande interesse gli Avvertimenti dedicati alla prudenza, in cui si avverte uno stretto legame con la ‘discretione’ guicciardiniana. Da essi Muratori prese certamente spunto. C. Speciano, Scelta d’alcuni Avvertimenti Morali sinora inediti di Monsignor Cesare Speziano, in Morale, p. i-xxx, n. 120, p. XX, n. 75, p. xiii, n. 181, p. xxx. Sull’opera di Speciano, e sull’importanza del testo nella fortuna dei Ricordi guicciardiniani, si veda P. Carta, Ricordi Politici. Le «Proposizioni civili» di Cesare Speciano e il pensiero politico del xvi secolo, Trento, Università degli Studi di Trento, Dipartimento di scienze giuridiche, 2003.
58 P. Carta, Ricordi Politici, cit. Muratori vide il manoscritto degli Avvertimenti presso Gilberto Borromeo. Cfr. L. A. Muratori, Al lettore, in C. Speciano, Scelta d’alcuni Avvertimenti Morali, cit., p. ii.
59 F. Waquet, Le modèle français et l’Italie savante (1660-1750), cit. Si veda D. Quaglioni, Prudenza politica e ragion di Stato nelle Proposizioni morali e civili di Cesare Speciano (1539-1607), «Odrodzenie i Reformacja w Polisce», XXXIX (1995), pp. 89-98 ora in Id., Machiavelli e la lingua della giurisprudenza, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 211-228.
Auteur
ENS Lyon, Triangle (UMR 5206)
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