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Langages, politique, histoire. Avec Jean-Claude Zancarini

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Romain Descendre
, 
Jean-Louis Fournel

Première partie. Florence : la politique nouvelle XVe-XVIe siècles

L’indizio famoso e il giudizio presuntivo. Una lettura di Discorsi III, 34

Giorgio Bottini

Testo integrale

  • 1  N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, a cura di G. Sasso e G. Inglese, Milan (...)

Giudicano, adunque, i popoli, nella elezione a’ magistrati, secondo quelli contrassegni che degli uomini si possono avere più veri; […] e quel cittadino che voglia cominciare a avere i favori del popolo, debbe con qualche fatto notabile, come fece Tito Manlio, guadagnarseli.1

  • 2  Fra queste, particolarmente illuminante per la costruzione dell’ipotesi ermeneutica che si proverà (...)

1Questa la conclusione di Discorsi III, 34. Un capitolo, tutto sommato, poco fortunato dell’opera machiavelliana, che è stato fatto oggetto di rare attenzioni da parte della critica2. Qui si trova condensato il senso dilemmatico dell’intero capitolo, il quale consiste in una riflessione intorno all’idoneità dei modi atti a giudicare delle qualità di un individuo, in assenza di dati certi su cui far affidamento e sulla base di ipotesi fondate su indizi verisimili (contrassegni più veri). Nel caso specifico, l’argomentazione è applicata ad un popolo, ma non sembra esser poi troppo lontana da quel ragionamento di tipo presuntivo che si vede all’opera nel corso di un quindicennio di legazioni diplomatiche svolte da Machiavelli presso le principali corti europee, dove si tratta di congetturare, sulla base di dati sempre provvisori e spesso ingannevoli, ciò che si muove nella mente di quei signori con i quali si rapporta.

2Una pratica di indagine in situazioni d’incertezza strutturale che vanta un illustre precedente nei dispositivi di sapere di tipo inquisitoriale messi a punto dalla tradizione giudiziaria medievale, con lo scopo dichiarato di disvelare una verità occulta attraverso il reperimento e la valutazione di tracce indiziarie. In questo luogo conclusivo pare, per altro, eclissarsi quello che era stato il nucleo tematico centrale dell’intero capitolo, anticipato in forma esplicita sin dal titolo, ovvero «quale fama o voce o opinione fa che il popolo comincia a favorire uno cittadino». Un’assenza che denota una presenza o, meglio, fa indovinare l’esito di una complessa argomentazione in virtù della quale le presunzioni, i dati indiziari, gli audita hanno ceduto il passo alla dimensione del vedere (qualche fatto notabile). Nella convinzione di esser in presenza di un’argomentazione epistemico-politica nella quale la “fama” è considerata principalmente in veste di elemento probatorio ed in ragione delle conseguenze che è in grado di produrre sul piano del giudizio, verrà seguito passo passo l’andamento dell’argomentazione machiavelliana, mettendola via via in relazione con brani tratti da fonti di ambito giuridico e con altri testi dell’autore. Il discorso, aperto ed intervallato, com’è abitudine nei Discorsi, da paradigmatici episodi tratti dalla storia romana (§ 2-4; 15-22; 27), è costruito intorno a tre assi principali, che sono rispettivamente: a) una tripartizione dei modi attraverso cui un individuo può costruirsi reputazione all’interno di un ordine repubblicano, sfruttando la fama di cui gode presso il popolo (§ 5-9); b) un tentativo di gerarchizzazione di tali modi (§ 10-14; 23); c) una stima in merito al grado di affidabilità del giudizio fondato sulla “fama” (§ 24-26).

Debet ergo cum iusta et clamorosa fama conscientia iudicis confirmari ex aliquibus coniecturis3

  • 3  B. de Ubaldiis, Commentaria elegantissima super Decretalibus, per Jacobum Sacon, Lyon, 1521, repit (...)
  • 4  Discorsi, III, 34, 5.

Dico, adunque, come il popolo nel suo distribuire va dietro a quello che si dice d’uno per publica voce e fama, quando per sue opere note non lo conosce altrimenti, o per presunzione o opinione che si ha di lui4.

  • 5  Il testo di riferimento sul tema, dedicato ad una ricostruzione della dottrina messa appunto dalla (...)

3Le endiadi «publica voce - fama», da un lato, e «presunzione - opinione», dall’altro, sono due delle coppie lessicali più frequentate dalla dottrina giudiziaria medievale5. Questa vi ricorre o nel caso in cui si trovi a fissare le condizioni necessarie all’istruzione di un processo di rito inquisitoriale o qualora debba definirne lo statuto probatorio. Un paradigma di discorso tradizionale e fortunato sembra, quindi, inclinare la scelta machiavelliana verso l’impiego di tali lemmi. A conferma di ciò, si sottopongono all’attenzione di chi legge, fra le molte possibili, tre definizioni del concetto di “fama” avanzate dai doctores del diritto comune, le quali sono state scelte in ragione della posizione autoritativa di primo piano che rivestivano al principio del xvi secolo. In apertura, si veda quella proposta da Tommaso da Piperata:

  • 6  T. de Piperata, Tractatus de fama, in Tractatus criminales, Venezia, 1563, rubrica I («Si definisc (...)

Dicitur fama quod homines alicuius civitatis, villae, vel castri, vel vici, vel contratae alicuius communiter opinantur et aesistimant, sive sentiunt, illud verbis sive loquella asserendo, non tamen habet pro certo, et vero vel manifesto.6

  • 7  B. de Saxoferrato, In primam-secundam Digesti Novi Partem, Lyon, Compagnie des libraires, 1581, re (...)

4Due sembrano esser le peculiarità di questa definizione. Da un lato, l’imprescindibile dimensione comunicativa della fama; dall’altro, la sua estraneità rispetto al dominio epistemico del «certo, vero o manifesto». Bartolo, che trattando della medesima nozione, non manca di riconoscer il proprio debito nei confronti di Tommaso, dimostra maggior sinteticità: «Fama est communis opinio voce manifestata ex suspicione proveniens»7.

  • 8  «Per fama s’intendo ciò che viene detto dalla gente o dal popolo, sulla base di una loro opinione (...)

5Dove la dimensione dell’incertezza, ancora dispersa in Tommaso su più lemmi, è qui condensata in un termine tecnico centrale per la procedura giudiziaria: “suspicio”. Baldo, dal canto suo, quando si cimenta con il medesimo tema, preserva gli elementi ereditati dalla tradizione, integrandovi però alcune sostanziali variazioni, assai rilevanti per la nostra analisi: «Fama est dictum gentium seu vulgi ex imaginaria opinione vel credulitate gentium seu vulgi procedens. Haec est illa fama quae inquisitionis est praeparatoria»8.

  • 9  Non si vuole qui sostenere che la presenza di un tale uso tecnico sia da intendersi come prova di (...)

6Il soggetto della fama è qui identificato con il popolo, dalla cui opinione (credulitas) essa discende. Questa stessa dimensione del “dire” collettivo (sul conto di qualcuno), congiunta a quella della persuasione (immaginaria) in atto nel soggetto giudicante, si vedrà all’opera proprio nel capitolo in esame. Che Machiavelli possieda, poi, almeno una qualche cognizione dell’accezione tecnica in cui può esser assunta la nozione di “fama” sembra arguibile sulla base dell’impiego che ne fa nel corso della legazione lucchese per conto dei creditori fiorentini del Guinigi. Nel memoriale presentato al Consiglio degli Anziani di Lucca, per alluder ad una presupposta malafede del debitore insolvente e metter in rilievo come i libri contabili fossero stati truccati già ben prima del fallimento della compagnia, l’(ex) Segretario fa esplicito riferimento alla “pubblica fama”, intesa come strumento indiziario-probatorio9.

  • 10  N. Machiavelli, Legazioni. Commissarie. Scritti di governo, a cura di J.-J. Marchand, Roma, Salern (...)

Oltra di questo, secondo il sopradetto mobile, i beni stabili e masserizie e argenti di Giovanni vengono ad essere stimati circa 20 mila ducati, che ne tocca ragionevolmente manco 18 ai beni stabili, e è pubblica fama i suoi beni valere più di 26 mila ducati.10

7In Discorsi III, 34, dopo aver individuato le due suddette coppie concettuali, Machiavelli passa a considerarne le possibili cause d’origine, distinguendole in due gruppi. Da un lato, c’è la famiglia di provenienza, della quale si pensa che i singoli individui debban sempre serbare qualche tratto; dall’altro, ci sono i modi tenuti da ciascun cittadino nelle proprie pratiche.

  • 11  Discorsi, III, 34, 6.

Le quali due cose sono causate o da’ padri di quelli tali che, per essere stati grandi uomini e valenti nella città, si crede che i figliuoli debbeno essere simili a loro, infino a tanto che per le opere di quegli non s’intenda il contrario; o la è causata dai modi che tiene quello di chi si parla.11

8Fra i modi tenuti da colui di cui si parla, il mondo delle sue personali frequentazioni funge da indizio per congetturarne le qualità caratteriali, ma, come la prima, resta anche questa una via dimostrativa indiretta, in quanto poggiante soltanto sul principio dell’analogia. Le compagnie che un cittadino frequenta testimoniano, dunque, della sua natura con un grado probatorio più forte rispetto alla famiglia di provenienza, poiché si suppongono essere l’esito di una reciproca elezione fra simili; ma, ancora, non danno elementi validi a valutar il singolo in sé.

  • 12  Discorsi, III, 34, 7-8.

I modi migliori che si possino tenere, sono: avere compagnia di uomini gravi, di buoni costumi, e riputati savi da ciascuno. E perché nessuno indizio si può avere maggiore d’un uomo, che le compagnie con quali egli usa; meritamente uno che usa con compagnie oneste, acquista buono nome, perché è impossibile che non abbia qualche similitudine di quelle.12

  • 13  N. Machiavelli, Il Principe, a cura di G. Inglese, Torino, Einaudi, XXII, 2, 1995, p. 153-154.

9Si noti, anche se solo di sfuggita, che la funzione rivestita dalle personali frequentazioni come indizio volto ad indovinare le predisposizioni individuali è tema suggerito già nel Principe, dove, tuttavia, in luogo di “indizio”, la scelta dell’autore ricade sul lemma “coniettura”: «E la prima coniettura, che si fa del cervello d’uno signore, è vedere li uomini che lui ha d’intorno»13.

10“Diretta” è, invece, quella prova fatta di sé che sia a tutti i concittadini visibile e lo sia per testimonianza non mediata, la quale, pur conservando una struttura intimamente abduttiva, emerge, però, da una datità fattuale sulla base della quale può esser stabilito congetturalmente da chi giudica un rapporto di verisimiglianza con il procedere futuro del singolo. La portata probatoria dell’indizio famoso sembra, dunque, esser direttamente proporzionale al grado di visibilità con cui esso si offre al soggetto giudicante. Sembra esser tratteggiata, cioè, da Machiavelli una qualche centralità dell’atto di “vedere” come vero e proprio processo cognitivo:

  • 14  Discorsi, III, 34, 9-10.

O veramente si acquista questa publica fama per qualche azione istraordinaria e notabile ancora che privata, la quale ti sia riuscita onorevolmente. E di tutte a tre queste cose che danno nel principio buona riputazione ad uno, nessuna la dà maggiore che questa ultima.14

Ex probabilibus coniecturis credit id quod verum est15

  • 15  B. de Ubaldiis, Super VI libro Codicis, Lyon, apud Melchiorem et Gasparem Trechsel fratres, 1539, (...)
  • 16  Riguardo alla gerarchia probatoria medievale, si vedano A. Giuliani, Il concetto di prova, Napoli, (...)
  • 17  U. Zilletti, Sul valore probatorio della testimonianza nella “cognitio extra ordinem”, in Studia e (...)
  • 18  G. Durant, Speculum Iuris, Francoforte, 1612, vol. III, tit. de notoriis criminibus, cap. III («La (...)

11Dopo aver distinto i tre tipi di fama, l’autore passa a considerarne il rispettivo grado di efficacia politica, ovvero la differente capacità di persuasione che possono esercitare sul popolo. Non sarà ozioso osservare come il peso della fama, in qualità di strumento probatorio, sia dalla dottrina giuridica medievale fortemente limitato rispetto al ruolo che le viene, invece, riconosciuto come indizio sufficiente all’apertura di un procedimento inquisitorio16. La fama ingenera, certo, una “suspicio” (sufficiente all’istruzione del processo), ma, al suo interno, essa da sola non presenta le qualità necessarie per condurre alla formulazione di giudizio. La fama, considerata come prova, è ciò che i doctores definiscono una “probatio semiplena”, la quale, rappresentando ciò che è comunemente inteso per auditum, deve esser confermata da almeno un testimone de visu per costituire una probatio plena17. Come osserva lo Speculum: «Fama autem per se non probat, sicut nec suspicio. Sed si concurrat cum uno teste, bene probat»18.

12In questo gioco di sguardi incrociati tra quel singolo cittadino che, ambendo ad una pubblica carica, deve saper riconoscere i movimenti da cui prende forma la deliberazione collettiva, ed il popolo che raccoglie indizi alfine di elaborare un giudizio il più prossimo possibile alla verisimiglianza, la dimensione della testimonianza ricopre una funzione essenziale nel determinare la forza probatoria riconosciuta a ciascuna delle diverse tipologie di fama. Quella derivante dalla famiglia di provenienza, ad esempio, non poggia su un’azione individuale che sia visibile e valutabile da parte di chi osserva; pertanto, risulta la meno affidabile delle tre:

  • 19  Discorsi, III, 34, 11.

Perché quella prima de’ parenti e de’ padri è sì fallace, che gli uomini vi vanno a rilento; ed in poco si consuma, quando la virtù propria di colui che ha a essere giudicato non l’accompagna.19

13Ben diversa è, invece, la portata probatoria delle altre due specie di “fama”, le quali sono accomunate dal fatto di poggiare su degli “indizi” universalmente visibili; la differenza tra di esse, semmai, passa proprio per il grado di evidenza con cui tale visibilità si manifesta. Nel caso della fama derivata all’individuo dalle proprie frequentazioni, il margine d’incertezza non è dato tanto dall’insondabilità del dato (il quale è, per sua natura, da chiunque constatabile), quanto piuttosto dalla forma indiretta di testimonianza prodotta rispetto alle qualità del singolo. Le amicizie sono il miglior indizio per congetturare la natura di un individuo a partire dal contesto, ma ancora nulla dicono riguardo al comportamento che verosimilmente terrà in futuro, poiché non emanano direttamente da lui. Sono, cioè, un indizio, ma non ancora un segno. Se torniamo al testo baldiano visto in precedenza, troveremo infatti che, quando il giurista considera la natura dell’indizio, ne distingue due tipologie:

  • 20  B. de Ubaldiis, Super VII, VIII et IX libris Codicis, Lyon, apud Melchiorem et Gasparem Trechsel f (...)

Indicium vero est duplex semiplenum seu dubitatum et plenum seu indubitatum. Indicium semiplenum est praesumptio fortiter movens animum ad aliquid credendum vel discredendum. Indicium vero plenum est demonstratio rei per signa differentia per quae animus in aliquo tamquam in existente quiescit et plus investigare non curat.20

14Due manifestazioni dell’indiziarietà, dunque, che sembrano porsi in una speculare analogia con le altrettante categorie di fama individuate da Machiavelli. La prima, probante in maniera semiplena, inclina il popolo a rivolgere il proprio animo verso una credenza persuasiva, ma resta, al contempo, limitata all’ambito della presuntività – la quale è sempre sottoposta ad un processo di falsificazione. La seconda, invece, originante da una «dimostrazione della cosa per segni molteplici», può esser stimata probazione plena (e, di conseguenza, arrestare l’indagine), in quanto risulta fondata su un’evidenza di natura fattuale, la quale, oltre a darsi come universalmente riscontrabile, presenta la peculiarità di emanare direttamente dal soggetto, delle cui qualità porta, perciò, una testimonianza doppiamente vincolante:

  • 21  Discorsi, III, 34, 12-13.

La seconda, che ti fa conoscere per via delle pratiche tue, è meglio della prima, ma è molto inferiore alla terza, perché, infino a tanto che non si vede qualche segno che nasca da te sta la riputazione tua fondata in su l’opinione, la quale è facilissima a cancellarla. Ma quella terza, essendo principiata e fondata in sul fatto ed in su la opera tua, ti dà nel principio tanto nome, che bisogna bene che operi poi molte cose contrarie a questa, volendo annullarla.21

  • 22  LCSG, IV, 509, p. 550.

15Il rapporto posto in essere in quest’ultima tipologia risulta particolarmente complesso, poiché propone una struttura logica triadica. La più volte ricordata dimensione dell’evidenza fattuale (l’opera tua) viene, infatti, assunta da un ragionamento di natura presuntiva ad indizio (nel suo senso forte di segno) per poter avanzare una coniettura che, in forza della propria verisimiglianza, possa ambire ad un certo grado di credenza (almeno, provvisionale). Nella missiva inviata ai Dieci di Libertà il 17 luglio 1505, vediamo all’opera la medesima catena inferenziale. Il segno è propedeutico (o meno, com’è qui il caso) a fondare una credenza, che poggi su un ragionamento congetturale e miri alla formulazione di un giudizio. Dopo aver esposto l’andamento della discussione avuta con il Petrucci, signore di Siena, l’autore nota: «Neanche so giudicare se se gli ha a credere o no, perché di qua io non ho veduto segno, perché io possa meglio far coniettura che le Signorie vostre»22.

  • 23  Come ebbe a notare, in relazione alla nascita della cinquecentesca semiotica “gestuale”, A. Fontan (...)

16Sulla scorta di segni evidenti si congetturano, dunque, gli interni movimenti dell’animo e, in base a questi, l’intrinseca qualità dell’individuo. L’inquisitore, investigatore e testimone ad un tempo, popolo o diplomatico che sia, per interpretare e decidere l’incerto non ha niente di più chiaro fra le mani che la significatività parlante dei fatti – nonostante essi restino pur sempre dei semplici indizi, i quali soltanto nel corso del processo valutativo vengono rivestiti di una portata probante. Tuttavia, l’importante è riuscire ad orientarsi verso ciò che sembra più conforme al vero, pur tenendo ferma un’insondabilità di fondo, che può esser soltanto congetturata, ma mai risolta. Nei punti d’interstizio fra linguaggi diversi che soltanto il processo d’individuazione storica avrebbe in seguito nettamente isolato l’uno dall’altro sulla base di specifici codici disciplinari, prende così forma un dispositivo di sapere che ha, per assioma, l’insondabilità degli umani movimenti e, per tecnica, l’ermeneutica del segno. Come se, attraverso un percorso carsico d’incubazione genealogica che comprende, tra gli altri, Baldo e Machiavelli, si andasse progressivamente formulando un alfabeto della verisimiglianza, attraverso cui ridurre ad una grammatica di segni stabiliti quella dimensione strutturante dell’occulto che non si lascia prendere se non a partire dalle sue manifestazioni più epidermiche23. Ad esempio, quando Baldo tratta della nozione di “fama” sente, non a caso, la necessità di puntellare la propria argomentazione di definizioni di natura gnoseologica:

  • 24  B. de Ubaldiis, Super VII, VIII et IX libris Codicis, Lyon, apud Melchiorem et Gasparem Trechsel f (...)

[VI] Quaero quid est praesumptio. Dico quod praesumptio hominis est quidam conceptus causatus in mente ab aliqua probabili coniectura. […] [XIII] Et coniectura vero sic diffinitur. Coniectura est acceptio seu reputatio veri ex aliquo alio sic verimiliter ordinato sicut per circulum coniecturarum tabernam per habitum meretricem.24

17In conclusione, si deve notare dunque come il fatto (assunto nella sua duplice dimensione di segno evidente e testimoniante di possibili verisimiglianze) rappresenti il solo strumento di probazione realmente efficace proposto da Machiavelli. Pertanto, quanto più la sua manifestazione si configurerà come «istraordinaria, notabile, nuova, rara, esemplare», tanto più il suo effetto sarà persuasivo rispetto alla formulazione di un giudizio. Nel processo che presiede alla formazione dell’opinione popolare, sono dall’autore posti l’uno accanto all’altro tanto quei Principi che vogliano mantenersi la reputazione, quanto quei cittadini che cerchino di crescer in onori, poiché il meccanismo cognitivo-passionale da cui discende l’opera di convincimento è, in ogni caso, sempre il medesimo. Perciò, il capoverso successivo, ovvero:

  • 25  Discorsi, III, 34, 23.

Questo modo del procedere non è necessario solamente a quelli cittadini che vogliono acquistare fama per ottenere gli onori nella loro republica, ma è ancora necessario ai principi per mantenersi la riputazione nel principato loro: perché nessuna cosa gli fa tanto stimare, quanto dare di sé rari esempli25

  • 26  Il Principe, XXI, 1, p. 146.

18sembra limitarsi a ripercorrere (in uno stato di sostanziale omologia prospettica, riguardante le funzioni di testimone e giudice simultaneamente rivestite dal popolo in un qualsivoglia ordine politico) l’incipit del XXI capitolo de Il Principe, nel quale la straordinarietà dell’esempio (al contempo, raro e grande) è l’espediente più efficace per il consolidamento della stima sociale: «Nessuna cosa fa tanto stimare uno principe, quanto fanno le grandi imprese e dare di sé rari esempli»26.

Fama erat nomen aequivocum27

  • 27  Additiones Iohannis Andraea in G. Durant, Speculum Iuris, Francoforte, 1612 [vol. III, tit. de not (...)

19Dopo aver distinto con sottigliezza i caratteri peculiari a ciascuna delle tre vie che danno accesso alla “fama” ed aver apparentemente convinto il lettore ad aderire alla terza come più efficace, è Machiavelli stesso, con il consueto processo di auto-confutazione che ne contraddistingue la prosa, a riportare in primo piano esplicitandoli i limiti propri alla nozione di “fama”, restituendone portata probatoria ed effetti politici ad una specifica qualità dei tempi, ovvero quella del principio dell’ascesa individuale all’interno di un ordine politico.

  • 28  Discorsi, III, 34, 24.

[…] il popolo, quando ei comincia a dare uno grado a uno suo cittadino, fondandosi sopra quelle tre cagioni soprascritte, non si fonda male; ma poi, quando gli assai esempli de’ buoni portamenti d’uno lo fanno più noto, si fonda meglio, perché in tale caso non può essere che quasi mai s’inganni.28

  • 29  C. Ghisalberti, La teoria del notorio nel diritto comune, in «Annali di Storia del Diritto», 1, 19 (...)

20La “fama”, sia che funga da movente per l’istruzione del processo inquisitorio, sia che funzioni al suo interno come probazione semiplena, estende il proprio dominio di efficacia soltanto fino a dove si giudichi super incerto. Quando, invece, una fattualità continua o reiterata si dispiega manifestamente sotto gli occhi del giudice, è segno che si è già passati al campo della notorietà, dove della verità è fatta un’esperienza talmente diretta che il giudizio ne consegue come una logica conseguenza29. Tenendosi a monte di tale spazio di notorietà, Machiavelli ha cura di delimitare un’area (logica e cronologica insieme) entro la quale valgono le leggi della verisimiglianza proprio perché non è (ancora) possibile fare una diretta esperienza del vero. L’autore sembra, infatti, ben conscio del fatto che la rilevanza della “fama” come fenomeno politico sia da stimarsi proprio sulla base della gamma di effetti che essa è in grado di produrre nello spazio di tempo antecedente al momento della sua verifica, quando qualsivoglia valutazione è, per sua natura, esposta al rischio epistemico del probabilismo (per ferma esperienza) e politico della simulazione (un’altra dissimile). Nel tentativo di render accorto il lettore sulla natura provvisoria del giudizio per fama, afferma:

  • 30  Discorsi, III, 34, 25.

Io parlo solamente di quelli gradi che si dànno agli uomini nel principio, avanti che per ferma isperienza siano conosciuti, o che passino da un’azione a un’altra dissimile: dove, e quanto alla falsa opinione, e quanto alla corrozione, sempre faranno minori errori che i principi.30

  • 31  L’espediente della simulazione è reso possibile proprio dalla stessa struttura logica del ragionam (...)

21Altrove, poi, è Machiavelli stesso a consigliare al proprio interlocutore di sfruttare a pieno le potenzialità ambivalenti offerte dalla “fama”, alfine di adottare una condotta simulatoria che consenta di non passare per la prova di fatto31. E’ il caso del consiglio rivolto l’8 settembre 1504 a Giovanni Berardi ed Antonio Giacomini, commissari delle truppe fiorentine in campo a Pisa, i quali domandano, per condurre la guerra contro la città ribelle, maggiori finanziamenti, che la Repubblica non può fornire loro. Di fronte a pressanti richieste, nota:

  • 32  LCSG, IV, 113, p. 156.

Né per altra cagione si eleggono nel condurre e’ soldati uomini di esperienza e di nome, se non perché la reputazione loro favorisca in modo le imprese che in tutte non si abbia a fare pruova né esperimento della forza.32

22Ed esprimendo un parere al tutto opposto, ma poggiando la propria argomentazione sulla medesima consapevolezza degli effetti determinanti che possono esser prodotti (nel mondo dell’instabilità bellica) dalla fama qualora non sia sottoposta al vaglio di una diretta verifica, suggerisce a capitani “savi” di contrapporre sempre alla reputazione la prova dell’esperienza:

  • 33  Discorsi, III, 37, 7-8.

Dall’altra parte io considero come i capitani savi, quando vengono allo incontro d’uno nuovo nimico e ch’e’ sia riputato, ei sono necessitati, prima che venghino alla giornata fare provare con leggieri zuffe ai loro soldati tali nimici; acciocché cominciandogli a conoscere e maneggiare perdino quel terrore che la fama e la riputazione aveva dato loro. E questa parte in uno capitano è importantissima; perché ella ha in sé quasi una necessità che ti costringe a farla, parendoti andare a una manifesta perdita, senza avere prima fatto, con piccole isperienze, di torre ai tuoi soldati quello terrore che la riputazione del nimico aveva messo negli animi loro.33

23“Fama nomen aequivocum”, si obbligava a notare il grande canonista Giovanni d’Andrea, prima di procederne alla trattazione, ricordando un'avvertenza già espressa in precedenza da Iacopo d'Arena. Nel dominio della guerra e della diplomazia, così come in quello del diritto – saperi esperienziali, per eccellenza – la fama costituisce, al tempo stesso, la lente privilegiata attraverso cui congetturare i sotterranei andamenti della realtà, ma anche una pericolosa trappola interpretativa, la quale, qualora non sia sottoposta alla prova dei fatti, può produrre illusioni ottiche fuorvianti. Il capitolo dedicato agli effetti prodotti dalla fama nelle repubbliche va, dunque, a chiudersi con un avvertimento esplicito intorno ai rischi di travisamento a cui essa può condurre, nonostante permanga nel parere dell’autore un’incondizionata fiducia nei confronti del giudizio popolare, il quale, esito di una pluralità di voci e meno soggetto al dominio delle passioni, sarà comunque contraddistinto da maggior prudenza rispetto a quello di un qualsivoglia principe. Come già era stato detto con chiarezza in un altro luogo dei Discorsi, proprio in riferimento al tema della distribuzione di cariche:

  • 34  Discorsi, I, 58, 26.

Vedesi ancora nelle sue elezioni ai magistrati fare di lunga migliore elezione che un principe, né mai si persuaderà a un popolo che sia bene tirare alle degnità uno uomo infame e di corrotti costumi.34

24Per deliberare della propria salute non è sufficiente, dunque, al popolo farsi testimone oculare d’imprese grandi e meravigliose, né può accontentarsi di attender la prova dei fatti per capire con l’ausilio del tempo se le congetture che lo portarono alla scelta fossero fondate o meno. Alfine di decidere, il popolo machiavelliano non può basarsi né sull’apriori della conoscenza presuntiva scaturente da un fatto preso ad indizio di possibili esiti futuri, né sull’aposteriori della verifica tramite esperienza. Nello spazio cognitivo e nel tempo politico dell’incertezza, non ci si può limitare a vedere, come un qualsiasi giudice, ma bisogna veder da vicino, come un inquisitore. In chiusura di capitolo, prima di formulare la conclusione da cui si è scelto di cominciare, Machiavelli loda, perciò, l’istituzione romana della pubblicazione di "concioni", la quale permetteva ai cittadini di avanzare, prima dell’elezione, dubbi sulla reputazione del potenziale candidato, stimolando il popolo ad ispezionarne il caso particolarmente, alfine d’indagare se tale attacco portato alla fama fosse fondato o meno su fatti reali. Per la mala fama (è forse superfluo notarlo), ogni qual volta insinuata, è previsto dalla dottrina giuridica medievale l’onus probandi a carico della parte chiamata in causa, com’era già, del resto, prassi comune nel diritto romano. Dall’opinione generale, ci si addentra, perciò, nel dominio del caso particolare, dove all’occhio indagatore non basta più muoversi nella cornice del giudizio comune, che ne altera sfumandola la prospettiva, ma è costretto a penetrare i lineamenti di dettaglio della persona, per poterne congetturare la mente. Tecnica bellica, diplomatica e giudiziaria, il vedere in viso è quella pratica di sapere che ispeziona cose e uomini da vicino, indagandone nel dettaglio i tratti peculiari e diffidando di cognizioni predefinite che altererebbero la percezione, alfine di cercar il vero, al disotto del verisimile.

Note

1  N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, a cura di G. Sasso e G. Inglese, Milano, Rizzoli, 1984.

2  Fra queste, particolarmente illuminante per la costruzione dell’ipotesi ermeneutica che si proverà ad avanzare nelle pagine successive è l’osservazione di J.-L. Fournel, il quale ha recentemente notato come, già nella scelta dei lemmi di cui si compone il titolo del presente capitolo, si possa riscontrare « une équivalence intéressante posée entre fama, voce et opinione » (Au-delà de l’expérience, la conjecture et l’opinion, in Catégories et mots de la politique à la Renaissance italienne, J.-L. Fournel, H. Miesse, P. Moreno e J.-C. Zancarini, Bruxelles, PIE Peter Lang, 2014, p. 241).

3  B. de Ubaldiis, Commentaria elegantissima super Decretalibus, per Jacobum Sacon, Lyon, 1521, repitio in “X 3.2.7”, rubrica IV («Deve, adunque, con una fama giusta e clamorosa la coscienza del giudice esser confermata attraverso qualche altra congettura»).

4  Discorsi, III, 34, 5.

5  Il testo di riferimento sul tema, dedicato ad una ricostruzione della dottrina messa appunto dalla Glossa, resta F. Migliorino, Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico dei secoli xii e xiii, Catania, Giannotta, 1985. Sull’intrinseca polisemia del lemma “fama” in epoca medievale, si veda C. Gauvard, La fama, une parole fondatrice, in “Médiévales”, XII, 24, 1993, pp. 5-13. Riguardo al suo rapporto con la nozione di rumor, si prenda in considerazione, della stessa autrice, Rumeurs et stéréotypes à la fin du Moyen Âge, in La circulation des nouvelles au Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1994. Sulle relazioni intercorrenti tra il concetto di fama e quello di voces, si rinvia al volume collettivo Pratiques du cri au Moyen Âge, a cura di D. Lett, N. Offenstadt e P. Collomb, Paris, Publications de la Sorbonne, 2003. Per una ricostruzione del valore probatorio della “fama” in ambito giudiziario, si segnala J. Théry, “Fama”: l’opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l’inquisitoire (xiie-xive siècles), in La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, a cura di B. Lemesle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003.

6  T. de Piperata, Tractatus de fama, in Tractatus criminales, Venezia, 1563, rubrica I («Si definisce fama ciò che le persone di una certa città, di un determinato borgo, o castello o villaggio comunemente pensano e stimano, o altrimenti detto sentono, nei confronti di qualcuno, asserendolo attraverso le parole o il linguaggio, senza perciò averlo per certo e vero, o manifesto.»)

7  B. de Saxoferrato, In primam-secundam Digesti Novi Partem, Lyon, Compagnie des libraires, 1581, repitio in “Dig. 48.18.10.5”, rubrica VII («La fama è un’opinione comune, manifestata attraverso la voce e proveniente dalla supiscio [lett. sospetto; gen. conoscenza incerta e dubbia]).

8  «Per fama s’intendo ciò che viene detto dalla gente o dal popolo, sulla base di una loro opinione immaginaria o della loro credulità di quella stessa gente o di quel popolo. E questa è quella fama che svolge una funzione preparatoria rispetto al procedimento inquisitorio» (B. de Ubaldiis, Super VII, VIII et IX libris Codicis,Lyon, apud Melchiorem et Gasparem Trechsel fratres, 1539, repitio in “Cod. 9.2.7”, rubrica III).

9  Non si vuole qui sostenere che la presenza di un tale uso tecnico sia da intendersi come prova di una presunta internità dell’autore al mondo del diritto, quanto piuttosto «mostrare come quel lessico appartenga ad un patrimonio concettuale, del quale Machiavelli, sia stato o no ignaro di studi giuridici, partecipa naturaliter». D. Quaglioni, Machiavelli e la lingua della giurisprudenza, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 61.

10  N. Machiavelli, Legazioni. Commissarie. Scritti di governo, a cura di J.-J. Marchand, Roma, Salerno, 2002, t. VII, l. 95, p. 149 (d’ora in poi, abbr. LCSG).

11  Discorsi, III, 34, 6.

12  Discorsi, III, 34, 7-8.

13  N. Machiavelli, Il Principe, a cura di G. Inglese, Torino, Einaudi, XXII, 2, 1995, p. 153-154.

14  Discorsi, III, 34, 9-10.

15  B. de Ubaldiis, Super VI libro Codicis, Lyon, apud Melchiorem et Gasparem Trechsel fratres, 1539, repitio in “Cod. 5.30.19”, rubrica III («Sulla base di probabili congetture si crede ciò che è vero»).

16  Riguardo alla gerarchia probatoria medievale, si vedano A. Giuliani, Il concetto di prova, Napoli, Giuffrè, 1971 e G. A. Palazzolo, Prova legale e pena. La crisi del sistema tra Evo Medio e Moderno, Napoli, Jovene, 1987. Sempre attuale resta, poi, J.-PH. Lévy, La hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Âge, in “Annales de l’Université de Lyon”, Paris, Sirey, IIIe série, n. 5, 1939.

17  U. Zilletti, Sul valore probatorio della testimonianza nella “cognitio extra ordinem”, in Studia et Documenta Historiae et Juris, Città del Vaticano, Pontificia Università Lateranense, 1963.

18  G. Durant, Speculum Iuris, Francoforte, 1612, vol. III, tit. de notoriis criminibus, cap. III («La fama, peraltro, di per sé non costituisce una probazione, così come la suspicio [vedi sopra, nota n. 7]. Ma se concorre con un testimone, bene prova [idest, è sufficiente a costituire una probatio plena]).

19  Discorsi, III, 34, 11.

20  B. de Ubaldiis, Super VII, VIII et IX libris Codicis, Lyon, apud Melchiorem et Gasparem Trechsel fratres, 1539, repitio in “Cod. 9.2.7”, rubrica VII («Veramente, l’indizio è duplice: semipieno o dubitabile e pieno ed indubitabile. L’indizio semipieno è una presunzione che inclina fortemente l’animo a credere o non credere qualcosa. Invece, l’indizio pieno è la dimostrazione della cosa per segni molteplici, sulla base dei quali l’animo si conferma in qualcosa come esistente e non si cura d’investigare ulteriormente»).

21  Discorsi, III, 34, 12-13.

22  LCSG, IV, 509, p. 550.

23  Come ebbe a notare, in relazione alla nascita della cinquecentesca semiotica “gestuale”, A. Fontana: «Com’è possibile risalire in qualche modo da ciò che appare a ciò che si nasconde, e in quali segni e in quali siti sono localizzabili ed identificabili le manifestazioni visibili dell’occulto? E’ il problema stesso della verità; essa diventa tanto più insondabile quanto più il segreto si iscrive nel cuore dell’uomo e della natura, donde la necessità di più agguerrite tecniche e di più raffinati metodi per stanarla e decifrarla.» Le piccole verità. L’aurora della razionalità moderna, in Il vizio occulto, Ancona, Transeuropa, 1989, pp. 17-18.

24  B. de Ubaldiis, Super VII, VIII et IX libris Codicis, Lyon, apud Melchiorem et Gasparem Trechsel fratres, 1539, repitio in “Cod. 9.2.7”, rubricae VI et XIII («[VI] Mi domando cosa sia una presunzione. E rispondo che la presunzione dell’uomo è quel concetto causato nella mente da una qualche probabile congettura. [XIII] E, veramente, la congettura così si definisce. Congettura è l’accezione o la reputazione del vero, sulla base di qualcos’altro così verisimilmente ordinato che, per un circolo di congetture [si evince che siamo in un] bordello dall'abito di una meretrice»).

25  Discorsi, III, 34, 23.

26  Il Principe, XXI, 1, p. 146.

27  Additiones Iohannis Andraea in G. Durant, Speculum Iuris, Francoforte, 1612 [vol. III, tit. de notoriis criminibus, cap. III]. (trad. “Fama era un nome equivoco”).

28  Discorsi, III, 34, 24.

29  C. Ghisalberti, La teoria del notorio nel diritto comune, in «Annali di Storia del Diritto», 1, 1957.

30  Discorsi, III, 34, 25.

31  L’espediente della simulazione è reso possibile proprio dalla stessa struttura logica del ragionamento congetturale, il quale, avvalendosi d’inferenze a base indiziaria, assume un dato (soltanto apparente) come segno testimonante di una presupposta verità sottostante. E ciò funziona, nel territorio incerto della politica, poiché «della simulazione non si può mai dimostrare la falsità sino in fondo, se non altro perché, come dichiarano spesso le retoriche secentesche, il verosimile può essere più vero del vero: nessun criterio potrà mai discernere le apparenze del simulare e del dissimulare dalle realtà simulate e dissimulate ». A. Fontana, ibid., p. 22.

32  LCSG, IV, 113, p. 156.

33  Discorsi, III, 37, 7-8.

34  Discorsi, I, 58, 26.

Autore

ENS Lyon / Università Federico II di Napoli

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