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Langages, politique, histoire. Avec Jean-Claude Zancarini

 | 
Romain Descendre
, 
Jean-Louis Fournel

Première partie. Florence : la politique nouvelle XVe-XVIe siècles

Una «città che pecca». Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati e la lingua della giurisprudenza

Angela De Benedictis

Volltext

«Una città che pecca»

  • 1  N. Machiavelli, Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati, in J.‑J. Marchand, Nicc (...)

Io ho sentito dire che le historie sono la maestra delle actioni nostre, et maxime de’ principi, et il mondo fu sempre ad un modo habitato da huomini che hanno avute sempre le medesime passioni; et sempre fu chi serve et chi comanda, et chi serve mal volentieri, et chi serve volentieri, et chi si ribella et è ripreso.1

  • 2  D. Quaglioni, Machiavelli e la lingua della giurisprudenza, in Langue et écritures de la Républiqu (...)
  • 3  J.-J. Marchand, Niccolò Machiavelli. I primi scritti politici, cit.
  • 4  Cito qui solo, tra i molti, G. Inglese, Introduzione, in N. Machiavelli, La vita di Castruccio Cas (...)

1Ormai da più di un decennio si è potuto dire, del passo tratto da Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati, che quello scritto offre «com’è fin troppo noto, il primo riconoscimento dell’esistenza di una “costante” della politica, di una legge fondamentale e immutabile»2. Si tratta di una notorietà costruita, a partire dalla edizione sopra utilizzata e dal relativo commento3, sulle annotazioni e osservazioni di tutti i più recenti curatori dei primi scritti di Machiavelli e degli autori di sintesi su Machiavelli4.

  • 5  D. Quaglioni, Machiavelli e la lingua della giurisprudenza, art. cit., p. 185.

2Non mi pare, però, che una delle riflessioni dovute all’articolato studio di Jean-Jacques Marchand del 1975 sia mai entrata a far parte di tale notorietà, per quanto stia al centro di una fondamentale problematica machiavelliana e della sua dimensione culturale che, invece, sono state più recentemente poste all’attenzione degli studiosi: quella della maiestas del principe e, quindi, del fatto che il «diritto rappresenta e costituisce, per Machiavelli, una dimensione fondante della società»5.

  • 6  J.-J. Marchand, Niccolò Machiavelli. I primi scritti politici, cit., p. 318. «Chi si è limitato a (...)

3Osservava, Marchand, nella sezione dello «Studio diacronico» dedicata a Il rapporto signore-sudditi, che per quanto le misure pratiche ritenute da Machiavelli adeguate nei confronti dei popoli ribellati e, in specifico, nei confronti della ribellione di Arezzo del 1502, abbiano dato l’impressione di condurre «ad una politica di forza e di repressione» e persino di incitare ad «una politica di durezza e di violenza»6, si debba invece rilevare «che, in un’analisi prammatica delle misure da prendere in caso di ribellione dei sudditi contro il signore, il Machiavelli fin dai primi testi è conscio dei vantaggi che rappresentano le misure pacifiche e concilianti a confronto di quelle violente e repressive» (p. 319). Nello specifico del caso di Arezzo, poi, se «l’incitamento a prendere misure più energiche verso Arezzo è indiscutibile», si deve in ogni caso sottolineare che «in tutto lo scritto il Machiavelli insiste ancora molto più energicamente sul bisogno di scegliere un comportamento chiaro verso i ribelli» (p. 319). Il segretario fiorentino sollecitava a individuare quelle misure con le quali Firenze potesse «assicurarsi il controllo e la fedeltà della capitale della ribellione, piuttosto che provocare l’ira degli Aretini con continue piccole vessazioni» (p. 320).

  • 7  N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, Libro secondo, cap. 23, Opere, a cura (...)
  • 8  M. Sbriccoli, Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza p (...)

4Le annotazioni di Marchand fanno il centro su di una questione che porta direttamente, a mio parere, ad approfondire ulteriormente, nel solco già autorevolmente tracciato da Quaglioni, il problema della «lingua della giurisprudenza» in Machiavelli. Le ribellioni dei popoli e, come dirà più tardi il fiorentino, «una città tutta insieme che pecca»7, costituivano infatti da sempre nella storia problemi politici e giuridici, che fin dalla metà del xiv secolo la giurisprudenza di diritto comune aveva affrontato e continuava ad affrontare come fattispecie del crimen laesae maiestatis. Di quel crimen, cioè, nel cui sistema «si riflette grandissima parte dei meccanismi che muovono la struttura della società» e nel quale «confluiscono insieme (ed insieme da esso sono misurate, definite e rivelate) le preoccupazioni dei dominanti e la stabilità, la ‘propensione all’obbedienza’, la reattività dei dominati»8; e quindi centrale per la comprensione del rapporto signore-sudditi, anche quando il signore è quella repubblica i cui comportamenti Machiavelli analizza.

  • 9  Peraltro presente in N. Machiavelli, La vita di Castruccio Castracani e altri scritti, cit., pp. 5 (...)
  • 10  A. De Benedictis, Tumulti. Moltitudini ribelli in età moderna, Bologna, Il Mulino (Studi e Ricerch (...)
  • 11  D. Quaglioni, Machiavelli e la lingua della giurisprudenza, art. cit., p. 178.

5L’approfondimento di cui in questa sede si vogliono suggerire alcuni primi e provvisori percorsi consente, tra l’altro, di esprimere una opzione preferenziale per uno dei due titoli con i quali lo scritto mutilo di Machiavelli è conosciuto, per quello certamente meno utilizzato: Del castigo si doveva dare alla città d’Arezzo et Valdichiana9. Qualunque suddito fosse stato dichiarato ribelle dal proprio principe, infatti, doveva essere punito, così come nessun crimine poteva rimanere impunito (ne crimina maneant impunita). Le attenuanti alla pena e i possibili rimedi per evitare quelle ribellioni che sempre danneggiavano ogni respublica e ogni stato del principe, fino ad essere esiziali per la loro esistenza, erano concepiti dalla giurisprudenza sempre all’interno del sistema della pena10. Anche in questo senso le pagine di Machiavelli – quindi, il rapporto tra politica e storia che lì si instaura – rivelano, come cercherò di mostrare, la conoscenza e l’utilizzazione del «patrimonio concettuale»11 della lingua della giurisprudenza.

«Peccato» e «giuditio»

  • 12  N. Machiavelli, Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati, cit., p. 429, 8-15.

Dunque se è vero che le historie sieno la maestra delle actioni nostre, non era male per chi haveva a punire et giudicare le terre di Valdichiana pigliare exemplo et imitare coloro che sono stati padroni del mondo, maxime in un caso dove e’ vi insegnano appunto come vi habbiate a governare: perché, come loro feciono giuditio differente per essere differente il peccato di quelli popoli, così dovevi fare voi, et trovando etiam ne’ vostri ribellati differentia di peccati.12

6Punire e giudicare, giuditio e peccato. C’è un peccato (la ribellione) che deve essere punito in base all’attività giudicante di chi dispone della scienza e del sapere per farlo. La qualità e la natura della pena dipende dalla valutazione delle diverse situazioni di fatto. Mi pare alquanto chiaro che qui Machiavelli abbia a mente l’attività giurisprudenziale delle magistrature fiorentine che dovevano giudicare la ribellione di Arezzo e della Valdichiana.

7Ma in che cosa consisteva il peccato di Arezzo, la sua ribellione?

  • 13  Quelle cronache che sono state oggetto di analisi da parte di E. Cutinelli Rendina, J.‑J. Marchand (...)

8Lo scritto di Machiavelli non lo dice espressamente. Né forniscono informazioni particolareggiate sulle specifiche circostanze fattuali le cronache coeve che pure ne parlano13. Una testimonianza di uno dei protagonisti aretini della ribellione, giunta attraverso una relazione successiva di ottanta anni, offre però una significativa narrazione di come la congiura di Vitellozzo Vitelli indusse il popolo di Arezzo e quelli della Valdichiana ad attraversare tutte le diverse fasi di comportamenti collettivi che Firenze giudicò come peccato di ribellione. Si tratta di una fonte degna di attenzione anche perché la relazione del 1583 cui è annessa la testimonianza riprende completamente la posizione espressa da Machiavelli nel suo scritto del 1503.

9Scriveva il governatore di Arezzo Giovanni Rondinelli al granduca Francesco I, dopo avere annotato come dal 1385 fino al 1502 la città fosse stata «assai quieta»:

  • 14  G. Rondinelli, Relazione sopra lo stato antico e moderno della Città di Arezzo al Serenissimo Gran (...)

La cagione, per la quale gli Aretini nella prima occasione si ribellassero, forse fu questa, che li Fiorentini, come amici, non beneficorno Arezzo, e come adirati non lo vollero rovinare: impararono bene, quanto il non tener un de’ due modi, nuocesse loro. Ma da una parte l’accrescer forze ad Arezzo, era un diminuir quelle di Firenze; e dall’altra il tener Pisa senza Pisani, e Arezzo senza denari, come diceva un de’ nostri Savj, quantunque per ragion di stato forse si debba fare, per debito di giustizia, & umanità si dee pur sfuggire.14

10E aggiungeva, poi, esaminato l’andamento del «sollevamento» successivo alla congiura:

[…] e bisogna spegner, potendo però, prima i Capi Popoli, che essi abbiano pur agio a pensar, che tu lo possi fare; ed è agevole, quando sono timidi, e separati; e per lo contrario e’ fu errore il pensare, a quietare con i prieghi un popolo che sia commosso. Si dee bene con esso usar dolcezza, ma mostrargli però sempre, che tu hai le forze; perché più vincono gli armati, che gli eloquenti. Né pensi alcuno, che non abbia arme, di aver seguito; né che la umiltà vinca l’altrui perfidia: dove per lo contrario chi è tremendo, e con subita esecuzione provvede prima con forze, e poi con ragion di legge, fa, che gli scandalosi sono a ubbidire i primieri. (p. 52)

  • 15  Racconto di messer Arcangelo Visdomini dei fatti della Città di Arezzo dell’anno MDII. Mss. tratto (...)

11La narrazione di come gli Aretini, «pronti alle ribellioni per la loro origine libera» (p. 21), avessero voluto rimettersi «in libertà» (p. 53) nel 1502, era lasciata al resoconto di chi aveva raccolto ricordi e testimonianze di concittadini che in vario modo avevano partecipato alla iniziale “congiura”, poi alla “sollevazione”, quindi al “tumulto” e infine alla “rivoluzione”: al Racconto di messer Arcangelo Visdomini dei fatti della Città di Arezzo dell’anno MDII15.

  • 16  I cui inizi sono narrati in Racconto di messer Arcangelo Visdomini dei fatti della Città di Arezzo(...)

12Nel pieno della costruzione della congiura da parte di Vitellozzo Vitelli16, il sacerdote aretino Presentino Visdomini si trovava a Siena, la città del congiurato Pandolfo Petrucci. Lì Visdomini e due altri illustri aretini giunti dopo di lui – Pierantonio Lambardi e Nofrio Roselli –, furono «accolti, accarezzati, e favoriti con finezze particolari» (p. 113), come Vitelli faceva con tutti gli Aretini che capitassero nelle città coinvolte nella congiura, «sebbene fossero state persone di bassa condizione» (p. 113). Per l’occasione veniva loro ricordato ciò che voltava «subito l’animo a muovere gli Aretini» (p. 112): «la grandezza della loro Città in tutti i tempi, ond’erano esortati all’antico valore dei loro Antecessori, ed alla libertà della lor Patria» (p. 113). Così Visdomini, Lambardi e Roselli furono da Petrucci «esortati, e mossi alla libertà» (p. 113). Furono poi mandati da Piero de’ Medici a Massa di Maremma, e lì «conclusero finalmente, con molti onorati Capitoli a favore della Città, e Patria loro, di ritornarla in libertà» (p. 114).

13Il primo dei capitoli con cui si stabiliva il «trattato» prevedeva che

Gio: Cardinale, e Pietro de’ Medici, Pandolfo Petrucci, Vitellozzo Vitelli, Gio: Paolo Baglioni, e loro successori dovessero difendere in perpetuo la Città, e libertà, e il libero governo dei cittadini di Arezzo, e che fra di loro si intendesse sempre, ed in perpetuo fatta la lega difensiva. (p. 114)

14L’impresa di liberare Arezzo doveva avere inizio, una volta che Vitellozzo fosse pronto con tutto quanto necessario, in base a un segnale dato da Roselli. Il cittadino aretino avrebbe dato fuoco a una casa accanto alla chiesa di San Michele, nel centro di Arezzo, e poi fatto suonare «a fuoco» (p. 115) le campane della chiesa, e anche quelle della pieve. I «compagni, e confidenti» (p. 116) dell’impresa sarebbero così accorsi per aprire le porte della città a Vitelli.

15Concluso il trattato con una serie di altri particolareggiati capitoli, Lambardi e Roselli tornarono ad Arezzo, dove Lambardi si fece eleggere gonfaloniere per poterlo mettere meglio in pratica (p. 118). Come era stato peraltro anche ipotizzato, il trattato venne scoperto dai Fiorentini.

16Un aretino che ve ne era stato coinvolto, allora membro del Magistrato del Collegio, fu catturato e imprigionato nella cittadella. Ciò «diede alla Città da dire assai» (p. 121), dal momento che il magistrato godeva l’immunità in base agli statuti cittadini e a diversi privilegi. Molta gente si era radunata nella strada in cui abitava il prigioniero. Da «ciascuno si diceva la sua» (p. 122) sulle cause dell’imprigionamento. Tra questi, il sacerdote Presentino Visdomini disse che era stato preso

e sarebbero stati presi degli altri ancora, perché essendo del Magistrato di Collegio aveva contraddetto [il governo fiorentino], che non si lasciassero cavare più grani, né vettovaglie, acciò il popolo di Arezzo non avesse a morire di fame. Questa voce essendosi sparsa fra la moltitudine per tutta la Città, si sollevò tutto il popolo, il quale corse al Palazzo de’ Priori esclamando, che non si dovesse sopportare tal cosa. (pp. 122-123)

17Non si sa se il discorso di Visdomini fosse stato pronunciato

a caso, ovvero pensatamente, per essere stati mandati molti grani al Borgo per le Soldatesche, & altre genti, che vi erano adunate per sospetto, che aveva la Repubblica Fiorentina, di Vitellozzo, ovvero dicesse con arte, per incitare la moltitudine contro al Commissario, e alla Repubblica Fiorentina. (p. 122)

18In ogni caso il discorso «operò quello, che tante provvisioni di trattati non avevano operato» (p. 122). Come a dire: per quanto Vitelli e gli altri principali congiurati avessero voluto sfruttare a loro vantaggio l’amore degli aretini per la patria cittadina e per la sua libertà, il popolo e la moltitudine aretini non si sarebbero mossi, non si sarebbero sollevati se non per il timore che Firenze li privasse dei loro grani, che li potesse far morire di fame.

19E infatti la sequenza narrativa di Arcangelo Visdomini continua con quell’azione che fa cacciare il «timore» e fa prendere «animo» (p. 123) sia a chi la compie in prima persona (nel caso, il Gonfaloniere Lambardi) sia a chi ne è il destinatario. Il «suono della Campana pubblica del Palazzo all’armi» (p. 123) infonde ardore tanto nei diretti partecipanti alla congiura, nei «complici» (p. 123), quanto nel popolo che, «tumultuando» (p. 123), «si pensava che la Campana suonasse per la conservazione dei grani, e vettovaglie» (p. 123). Così «erano piene tutte le Contrade di armi» (p. 123).

20E le armi si moltiplicano quando anche l’altro congiurato aretino della prima ora, Nofrio Roselli, per quanto equivocando in parte sulle cause dell’accaduto, dice «a voce alta […] che quello era il tempo a proposito di farsi vivi, e difendere la salute della Patria, e difendere la città oppressa, onde prendessero le armi e lo seguissero» (p. 123). Un invito che seguono tutti, amici e moltitudine, tutti convinti che «ciò si facesse per difesa dei grani» (pp. 123-124). E anche quando il tumulto cresce, e con esso, indissolubilmente, «il concorso del popolo» (p. 125), nel conflitto con i rappresentanti di Firenze e i filo fiorentini, tutti pensano che «il tumulto [sia] per conto de’ grani, e vettovaglie» (p. 125), come aveva detto Presentino Visdomini. L’imprigionamento del cittadino membro del Magistrato di Collegio come motivo del tumulto è sì utilizzata dal gonfaloniere Lambardi nei confronti del commissario fiorentino, per lamentare l’offesa ai privilegi cittadini e per legittimarsi come unica autorità in grado di evitare il tumulto stesso, potendo punire autonomamente i cittadini di governo eventualmente colpevoli nei confronti di Firenze (ibid., p. 126).

21Non è possibile, in questa sede, seguire più particolareggiatamente la narrazione del Racconto nel susseguirsi di accadimenti che talvolta paiono echeggiare l’andamento di una commedia degli equivoci, per quanto gran parte vi possa avere la simulazione dei diversi attori del gioco politico. Ma vale invece la pena di sottolineare come la difesa tanto dei grani e delle vettovaglie quanto dei privilegi cittadini (in relazione all’imprigionamento del magistrato di Collegio) siano poi esplicitamente posti alla base del duplice grido di libertà che risuona nelle strade di Arezzo: i «Congiurati» (p. 130) urlando «Libertà Libertà, Palle Palle» (p. 130); la «moltitudine» (p. 130), sentendo i congiurati, ripetendo a sua volta «Libertà Libertà, Palle Palle» (p. 130).

22«Acceso al nome della libertà» (p. 131), «diventato per la libertà più animoso» (p. 131), il popolo non si può più contenere. Ferisce i rappresentanti fiorentini; ne saccheggia le case; dà le armi anche alla «plebe» (p. 131). E quando, nell’inestricabile evolversi di congiura e tumulto, vengono poi consegnate a Vitelli le chiavi della città di Arezzo, il 18 giugno 1502, il grido diventa «Vitellozzo, Vitellozzo, Libertà, Libertà, Palle Palle» (p. 137). E nel nome della riacquistata libertà, alla vigilia della formazione di un nuovo governo cittadino, viene celebrata una solenne processione (ibid., p. 153).

23La libertà di avere un nuovo governo cittadino, simboleggiata dall’arme del «Cavallo nero senza freno» (p. 146) al posto di quella della Repubblica fiorentina, segna anche quella che ora il memorialista definisce «rivoluzione» (p. 159). Una «rivoluzione» che si ripresenta quando, dopo l’arrivo del re di Francia Luigi XII in Italia e a Pavia, l’impresa di Vitellozzo e degli altri congiurati pare non avere più alcuno spazio politico. Di «rivoluzione», infatti, si parla allorquando, dopo varie trattative tra tutti i protagonisti di quel momento delle guerre d’Italia, l’accordo concluso comporta che il 27 luglio entri in Arezzo il viceré francese ed esca Vitellozzo Vitelli (pp.193-194). Non è ancora il mutamento del governo cittadino formato da poco più di un mese, ma ne è la evidente premessa.

24È anche il possibile inizio di un nuovo «tumulto» (p. 198) e di una nuova «sollevazione» (p. 198) del popolo di Arezzo, già terrorizzato per la possibile distruzione della città (p. 184) alla prospettiva che l’accordo con i francesi comporti il ritorno sotto il dominio fiorentino. La disposizione del viceré a tutti gli Aretini di consegna delle armi «diede tanta alterazione a tutto il popolo, che come disperato apertamente, e non senza tumulto prese ardire di opporsi, affermando, voler prima morire con l’armi in mano, che depositarle» (pp.197-198). La disperazione e l’ardimento del popolo vengono acquietati solo dopo solenne promessa del viceré che la fedeltà degli Aretini alla corona di Francia, accompagnata da un considerevole contributo in danaro, non avrebbe comportato alcun saccheggio della città (ibid., p. 198). Ma certamente vengono di nuovo riaccesi dal comportamento di Firenze, che ignora la promessa del viceré, e fa procedere al saccheggio di terre degli Aretini (ibid., p. 199).

25Tra speranza per le promesse ricevute e paura per la realtà dei fatti si giunge infine al giorno, il 25 agosto, in cui il governo aretino (la maggior parte dei suoi componenti) della “rivoluzione” del 18 giugno abbandona Arezzo pur di non dover tornare sotto Firenze (ibid., p. 203), e si attua la “rivoluzione” conseguente alla presenza del viceré francese. Le chiavi della città vengono consegnate al deputato del re, che poi le dà pubblicamente a due commissari fiorentini (ibid., p. 204). Un gesto e un atto che sono seguiti da un ordine di pace e concordia tra Firenze e Arezzo (ibid., p. 205). Ma la speranza così suscitata è di brevissima durata: alla partenza dei commissari francesi da Arezzo, il 10 settembre, svanisce ogni promessa fatta dai commissari fiorentini. La città viene dichiarata ribelle; vengono confiscati i beni a tutti i cittadini che sapevano e o avevano partecipato alla congiura; trenta ostaggi aretini sono inviati a Firenze, imprigionati e torturati. Tra questi, il sacerdote Presentino Visdomini, autore dei ricordi che sono in gran parte alla base del Racconto di Arcangelo Visdomini (ibid., pp.205-206).

«Si chiarischino e’ rubelli».

26Il deputato di Luigi XII aveva fatto

dare il giuramento di fedeltà, e obbedienza, in nome di tutta la Città, da i Magistrati, con tutta la pace, e concordia d’ambe le parti, alla Repubblica Fiorentina; a nome della quale fu promesso a i Cittadini il perdono, e la dimenticanza del tutto, e l’assistenza, e protezione alla Città, ricevendone gli ostaggi, che furono moltissimi de i nostri Cittadini; e furono mandati a Fiorenza. (p. 205)

Ma poi, con la partenza dei francesi «svanì ogni promessa fatta da i Commissari Fiorentinj; imperciocché la città fu dichiarata ribelle» (p. 205).

27Se il Racconto testimonia come il comportamento dei fiorentini non sia chiaro e tenga Arezzo in sospeso tra speranza (di pace e concordia) e paura (per la dichiarazione di ribellione), le discussioni all’interno del governo fiorentino nei giorni immediatamente precedenti e successivi la partenza dei francesi mostrano come il problema della dichiarazione di ribellione fosse all’ordine del giorno, e affrontata con accenti diversi.

  • 17  Consulte e pratiche della Repubblica fiorentina 1498-1505, a cura di D. Fachard, Genève, Droz, 199 (...)

28Alcuni esempi: «et quelli che sono stati cagione della rebellione tractarli come ribelli, et li altri humanamente, et non dare loro causa di desputatione. Che le fortezze si rassettino, et la spesa si cavi de’ beni de’ principali rebelli»17; «et in primi, che li altri sieno puniti acremente, se non nelle persone ne’ beni; et che tucti sono in colpa, chi per uno et chi per un altro. Et se vi è chi non sia in colpa, tractarli humanamente: chi fussi sospetto, qualche punitione; quelli che hanno errato mandarli via, et levare loro im prima quello governo» (ibid., p. 843); «che quanto prima si chiarischino rubelli et disub<id>ienti per potere restaurare le fortezze, et il restante usare ne’ bisogni del publico» (ibid., 2 ottobre 1502, p. 849); «vendere e’ beni de’ rubelli di quella città. […] Et che quam primum si chiarischino e’ rubelli; quanto alle famiglie di quelli tali rebelli, quando si vengha dubio in alcuna, pare si lievino; delle altre stanno sospesi» (ibid.); «si chiarischino e’ rubelli di quella città; et perché vi è qualche uno che non ha errato, se non in genere colli altri, alcuno di loro pensava se era bene di prolunghare il tempo ad comparire» (ibid., p. 850).

29Certo, c’era una colpa collettiva: l’aver voluto, in nome della libertà, sottrarsi al dominio fiorentino. Ma coloro che avevano causato la ribellione erano solo alcuni, e quelli andavano puniti. Dovevano essere confiscati i loro beni, anche per finanziare così la ricostruzione delle fortezze. Dovevano essere esiliati e esclusi dal governo cittadino. Ma chi non era colpevole doveva essere trattato umanamente. Chi era solo sospettato di avere partecipato alla ribellione doveva avere una pena minore di quella della ribellione.

  • 18  N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, Libro secondo, cap. 23, cit.

30Ciò di cui parlavano tanto Machiavelli nello scritto del 1503 (e che avrebbe poi ripreso, come è noto, nei Discorsi)18, quanto i membri della Repubblica fiorentina tra settembre e ottobre del 1502 non era null’altro che il problema di chi fosse ribelle, e del se e come una universitas delinquens potesse essere punita.

  • 19  D. Quaglioni, Rebellare idem est quam resistere. Obéissance et résistance dans les gloses de Barto (...)

31Alla prima questione la lingua della giurisprudenza aveva allora, e da qualche secolo, fornito risposte che avevano costruito il ‘sistema’ del crimen laesae maiestatis sul commento alle Constitutiones Pisanae di Enrico VII del 1313: lo Edictum de crimine laesae maiestatis e la Declaratio quis sit rebellis, l’uno e l’altra promulgati per punire le città italiane colpevoli di avere cospirato contro l’imperatore e l’impero e di essersi loro pubblicamente ribellate19. Le pene per la ribellione consistevano nella privazione del mero e misto imperio, della giurisdizione e del governo; possedimenti e beni interni e esterni alle città, loro introiti, redditi e proventi erano confiscati a favore dell’erario imperiale; le città e i cittadini giudicati colpevoli erano privati di tutte le franchigie, diritti e privilegi, libertà, immunità e onori, feudi e diritti concessi da Enrico stesso o dai suoi predecessori. Tutti, città e cittadini, incorrevano nei reati di fellonia, tradimento e crimine di lesa maestà contro l’imperatore e l’impero. Le pene prevedevano anche l’infamia perpetua, oltre che la pena di morte alla forca per singoli cittadini. I magistrati delle città non potevano più esercitare jurisdictio ed erano privati del loro officium. Potestà giudici e notai erano privati dell’ufficio di giudicare e sottoposti alla pena dell’infamia perpetua. Tutti i singoli cittadini e abitanti venivano banditi dall’impero come ribelli all’imperatore e all’impero. In quanto banditi, chiunque poteva catturarli e consegnarli in prigionia dell’imperatore, ed avere in seguito i loro beni. Mura, torri delle mura e porte delle città dovevano essere totalmente distrutte a spese dei cittadini, e mai più costruite se non con il permesso dell’imperatore. Le città venivano private dei loro statuti e consuetudini. Nessuno avrebbe potuto prestare aiuto alle città condannate, se non incorrendo nelle stesse pene.

  • 20  D. Quaglioni, Universi consentire non possunt. La punibilità dei corpi nella dottrina del diritto (...)

32La seconda questione, quella della universitas delinquens (la città che pecca, per Machiavelli) aveva una storia più risalente. Su di essa la dottrina canonistica e civilistica dibatteva almeno dal xii secolo: una universitas può delinquere? E in che modo? Se può delinquere, quali sono le pene da irrogare? Si possono/devono identificare i responsabili? Come già con il commento alla Declaratio di Enrico VII, anche in questo caso la dottrina di Bartolo da Sassoferrato aveva costituito un irrinunciabile punto di riferimento per la dottrina successiva. In sintesi: la universitas delinque se ha deliberato al riguardo della sedizione, dopo avere formalmente convocato il consiglio secondo il rito solito; se invece non vi è stata alcuna delibera consiliare, devono essere individuati i singoli responsabili della sedizione. Poiché la pena per una città sediziosa e ribelle era la più alta, come si è visto, poteva essere modificata nel caso che ad agire sediziosamente fosse stata una moltitudine. Irrogare la pena più alta a tutta la moltitudine avrebbe comportato la strage di molte persone, compresi innocenti, pupilli, furiosi: persone che non potevano delinquere perché non avevano capacità giuridica. In tal caso la pena capitale poteva essere modificata in pena pecuniaria. Il rigor iuris poteva essere addolcito per la moltitudine, per evitare lo scandalo che tutto il popolo di una città fosse ucciso e che in tal modo la città fosse spopolata, con grande detrimento della res publica20.

  • 21  A. De Benedictis, Abbattere i tiranni, punire i ribelli. Diritto e violenza negli interdetti del R (...)

33Vale forse la pena sottolineare, proprio perché si sta parlando di come Firenze giudicasse Arezzo e con quali pene volesse punirla, che Firenze stessa si era avvalsa di tale dottrina quando aveva voluto difendersi dall’interdetto lanciatole da Sisto IV a seguito della congiura dei Pazzi21.

  • 22  A. De Benedictis, Tumulti, cit., pp. 138-140.
  • 23  E per questo si è ritenuto, anche molto recentemente, che a Machiavelli non interessi «stabilire s (...)

34E merita anche di rilevare che se i giuristi dibattevano la questione come communis opinio doctorum, ciò non impediva in alcun modo ad alcuni, poi, di non ammettere come praticabile la scusante della moltitudine in specifici casi22. Soluzione, quest’ultima, per la quale sembrerebbe propendere, nel caso di Arezzo, Machiavelli, che certamente non la menziona esplicitamente23, ma che la sua lingua della giurisprudenza può farci intendere.

Anmerkungen

1  N. Machiavelli, Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati, in J.‑J. Marchand, Niccolò Machiavelli. I primi scritti politici (1499-1512). Nascita di un pensiero e di uno stile, Padova, Antenore, 1975, p. 428, 35-38 e p. 429, 1-7 (tutto il testo è riportato alle pp. 427-431).

2  D. Quaglioni, Machiavelli e la lingua della giurisprudenza, in Langue et écritures de la République et de la guerre. Études sur Machiavel, a cura di A. Fontana, J.-L. Fournel, X. Tabet e J.‑C. Zancarini, Genova, Name (Storia delle idee e delle istituzioni politiche. Medioevo ed Età moderna. Studi e Testi), 2004, pp. 177-192 (p. 187). Si deve ricordare sia che precedentemente il saggio era stato pubblicato in Il Pensiero politico, XXXII, 2, 1999, pp. 171-185, sia che è successivamente confluito in D. Quaglioni, Machiavelli e la lingua della giurisprudenza: una letteratura della crisi, Bologna, Il Mulino (Studi e Ricerche), 2011, pp. 57-75.

3  J.-J. Marchand, Niccolò Machiavelli. I primi scritti politici, cit.

4  Cito qui solo, tra i molti, G. Inglese, Introduzione, in N. Machiavelli, La vita di Castruccio Castracani e altri scritti, a cura di G. Inglese, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1991, pp. 10-14, poi ripresa in G. Inglese, Per Machiavelli. L’arte dello stato, la cognizione delle storie, Roma, Carocci, 2006 (I «discorsi» del 1503, pp. 12-16); C. Vivanti, La riflessione storica di Machiavelli Ante res perditas, in Machiavelli senza i Medici (1498-1512). Scrittura del potere / Potere della scrittura, Atti del Convegno di Losanna 18-20 novembre 2004, a cura di J.-J. Marchand, Roma, Salerno, 2006, pp. 303-318 (p. 311); A. Montevecchi, Passato e presente in alcuni scritti politici minori di Machiavelli, in Machiavelli senza i Medici (1498-1512), cit., pp. 353-369 (p. 359); G. M. Barbuto, Machiavelli, Roma, Salerno, 2013, pp. 63-64.

5  D. Quaglioni, Machiavelli e la lingua della giurisprudenza, art. cit., p. 185.

6  J.-J. Marchand, Niccolò Machiavelli. I primi scritti politici, cit., p. 318. «Chi si è limitato a queste apparenze ha potuto accusare il Machiavelli di durezza, di crudeltà, di elogio della violenza: accuse che furono emesse non solo da ambienti controriformistici, ma anche – in modo più attenuato – da critici del Sette e dell’Ottocento».

7  N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, Libro secondo, cap. 23, Opere, a cura di C. Vivanti, I, Torino, Einaudi-Gallimard, 1997, p. 389: «E non veggono, questi tali che hanno simili opinioni, come gli uomini particularmente ed una città tutta insieme pecca tal volta contro a uno stato, che, per esemplo agli altri, per sicurtà di sé, non ha altro rimedio uno principe che spegnerla.»

8  M. Sbriccoli, Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna, Milano, Giuffrè, 1974, p. 4.

9  Peraltro presente in N. Machiavelli, La vita di Castruccio Castracani e altri scritti, cit., pp. 56-60. Sulla titolatura dei diversi manoscritti, rinvio qui alle note di Giorgio Inglese al testo, ibidem, p. 61.

10  A. De Benedictis, Tumulti. Moltitudini ribelli in età moderna, Bologna, Il Mulino (Studi e Ricerche), 2013.

11  D. Quaglioni, Machiavelli e la lingua della giurisprudenza, art. cit., p. 178.

12  N. Machiavelli, Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati, cit., p. 429, 8-15.

13  Quelle cronache che sono state oggetto di analisi da parte di E. Cutinelli Rendina, J.‑J. Marchand e M. Melera-Morettini, Ipotesi per una ricerca. L’emergenza del discorso politico dalla storiografia toscana minore tra Quattro e Cinquecento, in Langue et écritures de la République et de la guerre. Études sur Machiavel, cit., pp. 29-50 (con un riferimento alla ribellione di Arezzo nella Storia fiorentina di Bartolomeo Cerretani, p. 40). Accenni alla ribellione del 1502 anche in R. Black, Arezzo, i Medici e il ceto dominante fiorentino, in Lo stato territoriale fiorentino (secoli xiv-xv). Ricerche, linguaggi, confronti, Atti del seminario internazionale di studi (San Miniato, 7-8 giugno 1996), a cura di A. Zorzi e W. J. Connell, Pisa, Pacini, 2001, pp. 329-357 (pp. 329-330 e 355-356).

14  G. Rondinelli, Relazione sopra lo stato antico e moderno della Città di Arezzo al Serenissimo Granduca Francesco I. L’anno MDLXXXIII. Illustrata con Note, e corredata con l’aggiunta di due racconti del 1502, e del 1530, spettanti alla medesima Città, in Arezzo, Per Michele Bellotti Stampatore Vescov., MDCCLV, pp. 52-53.

15  Racconto di messer Arcangelo Visdomini dei fatti della Città di Arezzo dell’anno MDII. Mss. tratto da diversi esemplari collezionati, in G. Rondinelli, Relazione, cit., pp. 109-206. Sulla congiura di Arezzo in Machiavelli, si vedano anche le osservazioni di E. Fasano Guarini, Congiure “contro alla patria” e “contro ad uno principe” nell’opera di Niccolò Machiavelli, in Complots et conjurations dans l’Europe moderne. Actes du colloque international organisé par l’École française de Rome, l’Institut de recherches sur les civilisations de l’Occident moderne de l’Université de Paris-Sorbonne et le Dipartimento di storia moderna e contemporanea dell’Università degli studi di Pisa, Rome, 30 septembre-2 octobre 1993, a cura di Y.-M. Bercé e E. Fasano Guarini, Roma, École française de Rome (Collection de l’École française de Rome), 1996, pp. 9-53 (pp. 29-31).

16  I cui inizi sono narrati in Racconto di messer Arcangelo Visdomini dei fatti della Città di Arezzo, cit., pp. 111-113.

17  Consulte e pratiche della Repubblica fiorentina 1498-1505, a cura di D. Fachard, Genève, Droz, 1993, 5 settembre 1502, p. 842.

18  N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, Libro secondo, cap. 23, cit.

19  D. Quaglioni, Rebellare idem est quam resistere. Obéissance et résistance dans les gloses de Bartolo à la constitution Quoniam nuper d’Henri VII (1355), in Le droit de résistance, XIIe-XXe siècle, a cura di J.-C. Zancarini, Fontenay/Saint-Cloud, ENS Éditions (Theoria), 1999, pp. 35-46 ; A. De Benedictis, Tumulti, cit., pp. 107-112; A. Zorzi, Révoltes et crimes politiques dans l’Italie communale et seigneuriale, in Revolten und politische Verbrechen zwischen dem 12. und 19. Jahrhundert. Rechtliche Reaktionen und juristisch-politische Diskurse, a cura di A. De Benedictis e K. Härter, Frankfurt am Main, Klostermann (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte), 2013, pp. 213-235 (pp. 224-226).

20  D. Quaglioni, Universi consentire non possunt. La punibilità dei corpi nella dottrina del diritto comune, in Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli xiv-xviii), a cura di C. Nubola e A. Würgler, Bologna, Il Mulino (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni), 2002, pp. 409-425; A. De Benedictis, Tumulti, cit., pp. 143-161.

21  A. De Benedictis, Abbattere i tiranni, punire i ribelli. Diritto e violenza negli interdetti del Rinascimento, in Rechtsgeschichte, 11, 2007, pp. 76-93 (pp. 76-81); A. De Benedictis, Tumulti, cit., pp. 124-129.

22  A. De Benedictis, Tumulti, cit., pp. 138-140.

23  E per questo si è ritenuto, anche molto recentemente, che a Machiavelli non interessi «stabilire se il caso configuri o meno le condizioni della punibilità dei corpi»: L. Arcangeli, Città punite tra riforme istituzionali e repressione: casi italiani del Cinque e Seicento, in Le châtiment des villes dans les espaces méditerranéens (Antiquité, Moyen Âge, Époque moderne), a cura di P. Gilli e J.-P. Guilhembet, Turnhout, Brepols (Studies in European Urban History 1100-1800), 2012, pp. 315-337 (p. 323).

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