Langages, politique, histoire. Avec Jean-Claude Zancarini
| ,Première partie. Florence : la politique nouvelle XVe-XVIe siècles
«Giustitia il vuole et pietà mi ritiene». Machiavelli, il Principe e l’idea di giustizia
Note de l’auteur
Pubblico qui, in versione italiana e con l’opportuna aggiunta di un corredo di note, il testo della relazione su Machiavelli and the idea of justice, svolta alla International Conference «Machiavelli and Modern Politics. Quincentenary Celebration of The Prince», organizzata a Tianjin presso la Normal University dal Tianjin College of Politics and Public Administration, Institute of Political Culture and Political Civilization, in collaborazione con la Harvard University, il 25-26 maggio 2013.
Texte intégral
- 1 G. Ferroni, Premessa, in M. C. Figorilli, Machiavelli moralista. Ricerche su fonti, lessico e fortu (...)
Tra i luoghi comuni politico-culturali più inerti e resistenti, ancora largamente diffusi, c’è quello secondo cui Machiavelli avrebbe scoperto l’autonomia della politica, separandola nettamente dalla morale: egli sarebbe il creatore di una moderna scienza della politica, definita in una sfera separata, con leggi proprie non commensurabili con quelle dell’etica. Questa nozione risulta in realtà da una proiezione ideologica, costruita a partire dagli sviluppi della politica e del pensiero dell’età moderna, in seguito a letture disinvolte e frettolose delle opere del segretario fiorentino, senza nessuna considerazione del contesto storico e culturale da cui esse sono scaturite. E del resto i più convinti e intelligenti assertori di quella nozione di autonomia della politica si sono comunque trovati a constatare come anche le più audaci massime machiavelliane, di cui si suole sottolineare la spregiudicata e quasi ‘ferina’ tecnicità politica, trovano la loro radice proprio in una sottilissima e inquieta attenzione ai comportamenti umani, finiscono per inscriversi in un orizzonte morale.1
- 2 B. Paradisi, Diritto e potere nella storia europea, in Diritto e potere nella storia europea. Atti (...)
1Quel che Giulio Ferroni ha autorevolmente ed efficacemente scritto intorno a “Machiavelli moralista”, non senza una giustificata polemica verso la riproduzione di schemi interpretativi tanto abusati da apparire ormai stantii nella letteratura dei “machiavellisti” di ieri e di oggi, può essere ripetuto anche a proposito dell’idea di giustizia nel pensiero di Machiavelli. È accaduto anche a me, in tempi recenti e nell’ambito di un rinnovato tentativo di revisione di un perdurante cliché che vorrebbe Machiavelli ignaro tanto di diritto quanto di vera cultura umanistica, di richiamare la memoria di una delle più schiette e significative incomprensioni da parte della storiografia della generazione passata. Alludo al discorso introduttivo su Diritto e potere nella storia europea, svolto da Bruno Paradisi al congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, che si tenne a Villa Pignatelli, a Napoli, nell’autunno del 1980. Ricalcando moduli consueti alla letteratura convenzionale, Paradisi poteva indicare nell’opera di Machiavelli il turning point nella riflessione sulla relazione tra diritto e potere agli inizi della modernità, tratteggiandone un profilo radicalmente estraneo alla tradizione giuridica: «Può ben affermarsi» – egli proclamava – «che nel Machiavelli, nel Machiavelli del “Principe”, ma anche in quello dei “Discorsi”, si rivelò con straordinario vigore una valutazione della politica come potere del tutto indipendente da qualsiasi considerazione del diritto»; e aggiungeva, con inconsapevole e tranciante sicurezza: «Nei “Discorsi” la giustizia è ricordata poche volte e mai, se non erro, nel “Principe”.» 2
- 3 Si veda quanto argutamente scritto dal compianto C. Vasoli, Machiavel inventeur de la raison d’Éta (...)
2La migliore dottrina storica del nostro tempo ha ormai preso le distanze da molti di questi cliché, che hanno in gran parte la loro origine nella letteratura dell’età romantica e a causa della sua perdurante influenza nella prima metà del Novecento3. Si tratta di quelle resistenti deformazioni di natura ideologica, denunciate già nei primi anni Trenta da Antonio Gramsci nelle sue Noterelle su Machiavelli, dove si legge:
- 4 A. Gramsci, Quaderni del carcere, edizione critica dell’Istituto Gramsci, a cura di V. Gerratana, (...)
Accanto ai meriti della moderna “machiavellistica” derivata dal Croce, occorre segnalare anche le “esagerazioni” e le deviazioni cui ha dato luogo. Si è formata l’abitudine di considerare troppo il Machiavelli come il “politico in generale”, come lo “scienziato della politica”, attuale in tutti i tempi. Bisogna considerare maggiormente il Machiavelli come espressione necessaria del suo tempo e come strettamente legato alle condizioni e alle esigenze del tempo suo.4
- 5 E. Benner, Machiavelli’s Ethics, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 2009, p. 290. Il li (...)
3Recentemente, in un importante ed innovativo volume intitolato Machiavelli’s Ethics, Erica Benner ha tentato con successo di mostrare che, a dispetto di ogni apparenza, la riflessione sulla giustizia si colloca al cuore del pensiero etico-politico di Machiavelli: «Appearances notwithstanding, reasoning about justice is at the very center of Machiavelli’s ethics and political thought.»5 Insiste inoltre la Benner:
- 6 E. Benner, Machiavelli’s Ethics, cit., pp. 290-291.
Indeed, questions of justice and injustice arguably form the main, implicit subject-matter of all Machiavelli’s main political works. Although he uses the word “justice” more sparingly than more conventional republican writers, between the lines Machiavelli is always writing about justice and injustice. Even when he does not speak directly of giustizia or iniustizia, he often uses paraphrases or related words that signal a concern for justice, especially leggi, respetto, obligo, or termini (limits). Machiavelli employs these indirect modes of writing to discuss some of the most fundamental questions of political justice: how to define the limits of free action for individuals and sectional groups, how to regulate conflicts that ordinarily arise among free agents, and how to order various civil and judicial procedures under laws that everyone sees as fair. Moreover, Machiavelli does not set out standards for political justice that are separate from, and potentially competitive with, ethical principles [...]. He frequently invokes justice even in the Prince, though that work assumes that many readers are unlikely to be moved by appeals to justice unless these are concealed within arguments from self-interest.6
4Che l’idea di giustizia in Machiavelli sia espressa talvolta in maniera ambigua, tale da lasciare spazio ad interpretazioni tra loro molto diverse e da andar soggetta a fondamentali incomprensioni, è cosa che non sfugge all’autrice di Machiavelli’s Ethics. Scrive ancora la Benner:
- 7 Ibid., p. 290. Tra molti altri esempi, la Benner cita il libro, risalente ormai a quasi un decenni (...)
Machiavelli often uses the word “justice” (giustizia, iustizia) in his political and historical writings and correspondence. He seldom uses it, however, in the same way as many Christian political theorists and humanists. This leaves the impression that Machiavelli is uninterested in developing a more adequate account of justice as part of his political theory. The impression is reinforced by the overtly prudential form of his reasoning. He does, of course, frequently discuss topics that classical and humanist authors place under the heading of justice. The distribution of public goods and offices, appropriate punishments for bad conduct or rewards for good, and the value of keeping promises and pacts were among the most prominent themes in all Machiavelli’s best-known writings. But his arguments seem to treat self-interested prudence, not justice, as the touchstone for evaluating distributions, punishments, and rewards, and for deciding when obligations are binding. These appearances explain why so many perceptive and sympathetic readers conclude that Machiavelli wanted to separate judgements grounded in reflective prudence from ethical considerations, especially considerations of justice, and to limit – if not obviate– the role of justice in political deliberations.7
- 8 Su questo celebre (e canzonatorio) rimbrotto, che Francesco Guicciardini invia all’amico da Modena (...)
- 9 C. Vivanti, Niccolò Machiavelli. I tempi della politica, Roma, Donzelli, 2008, p. xii, n. 10.
- 10 Ibid., p. 218.
5Non ci si stancherà dunque di ripetere (gramscianamente) che occorre «considerare maggiormente il Machiavelli come espressione necessaria del suo tempo» (espressione necessaria, nel significato preciso della sua piena appartenenza ad un universo intellettuale e morale pur originalmente declinato, che è quello della tradizione umanistica). Per quanto egli possa essere stato «ut plurimum extravagante di opinione dalle commune et inventore di cose nuove et insolite»8, rispetto al sentire di molti dei suoi contemporanei circa le cose dello Stato, dalla sua concezione della politica non può essere esclusa radicalmente un’intiera tradizione di riflessioni e dibattiti intorno alla relazione tra potere e diritto, tra potere e giustizia. Uno dei migliori interpreti del pensiero politico del Cinquecento, il compianto Corrado Vivanti, ha scritto che è proprio l’adesione alla realtà che spinge Machiavelli «a cercare conferme nei testi giuridici, rispondenti alla vita vissuta»9, e a combinare tra loro quei due fondamenti dello Stato: le «buone armi» e le «buone legge»10. Basti citare a tale proposito il capitolo XII del Principe:
- 11 Il Principe, cap. XII, in N. Machiavelli, Opere, I, a cura di C. Vivanti, Torino, Einaudi-Gallimar (...)
Noi abbiamo detto di sopra come a uno principe è necessario avere e’ sua fondamenti buoni, altrimenti di necessità conviene che ruini. E’ principali fondamenti che abbino tutti li stati, cosí nuovi come vecchi o misti, sono le buone legge e le buone arme; e perché e’ non può essere buone legge dove non sono buone arme, e dove sono buone arme conviene sieno buone legge, io lascerò indietro el ragionare delle legge e parlerò delle arme.11
- 12 Per una riflessione su questo punto, si veda D. Quaglioni, Il modello del principe cristiano. Gli (...)
- 13 Esemplari, sotto questo riguardo, la trattatistica bartoliana e la tradizione che ne deriva, viva (...)
- 14 J. P. Canning, Introduction: politics, institutions and ideas, in The Cambridge History of Medieva (...)
- 15 Ho cercato di svolgere quanto qui succintamente esposto in D. Quaglioni, From medieval jurists to (...)
6Nessuno dubita che il Principe sia l’opera che meglio esprime, nel cupo orizzonte delle guerre d’Italia, il senso della crisi dei vecchi concetti della politica e del governo. La tradizione umanistica dei trattati sul buon governo e sul buon principe, originale rielaborazione della letteratura medievale degli specula principum, cede il posto ad una produzione dottrinale dal carattere maggiormente realistico e pragmatico, di cui Machiavelli è divenuto simbolo nella letteratura convenzionale12. Che il lascito della tradizione medioevale sia stato profondamente rielaborato dall’umanesimo politico non può tuttavia autorizzare a restringere il pensiero del primo rinascimento in un altrettanto convenzionale moto di ripudio della scolastica e in particolare della scolastica giuridica, con le sue analisi della natura del potere, dei suoi fondamenti, delle sue forme e delle sue patologie13. Ha scritto assai bene Joseph Canning: «A balanced interpretation reveals that scholasticism and humanism existed side-by-side in Renaissance Italy»14. Lungi dall’essere radicalmente estranea o addirittura avversa al diritto pubblico medievale, la “rivoluzione umanistica” ha perciò contribuito a rinnovare e rielaborare la concettualistica politica della prima modernità, fungendo da ponte verso le prime grandi trattazioni giuridico-politiche d’indole “sistematica” del pieno e tardo rinascimento europeo15.
- 16 Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Libro I [Proemio], 2, in N. Machiavelli, Opere, I, cit (...)
7Se è vero che il Principe costituisce per molti versi un provocatorio e paradossale rovesciamento dei moduli correnti in una letteratura umanistica ormai enervata, è vero anche che non c’è scritto di Machiavelli in cui non trapeli la conoscenza di una base ferma di concettualizzazione giuridico-politica tradizionale. È in questo senso che la “lingua della giurisprudenza” continua a fornire a Machiavelli la base fondamentale della riflessione politica. C’è una stretta relazione tra Machiavelli e la duplice tradizione umanistica e giuristica, relazione che si sostanzia nell’uso che Machiavelli fa dell’exemplum storico, rivolto alla ricerca del normativo nella storia («quel sapore che le [storie] hanno in sé»)16. Ha scritto felicemente Myron P. Gilmore:
- 17 M. P. Gilmore, The World of Humanism, 1453-1517, New York, Harper & Row, 19622, p. 131.
More than a century of humanist tradition had concentrated upon the glorification of the classical past, and therefore it was to Roman history that Machiavelli directed his analysis. Looking back over the centuries he was profoundly impressed with the long and successful course of the Roman republic and the Roman Empire. If any light could be shed on why the French and Spanish were defeating the Italians, and why Florence was failing in the sixteenth century, it could perhaps be found by asking why Rome succeeded. Could not historical rules, uniformities, be extracted from the history of Rome, and might these not be applicable to political success in all times and in all places? In his approach Machiavelli was following a good humanist example. Argument from classical precedent was decisive.17
8A chi sappia vederli, anche gli argomenti tratti dalla pagina della ragione scritta, il corpus iuris giustinianeo, o dalla Glossa così come dalla letteratura commentariale e consulente, non sono di minore importanza. Non si tratta solo delle formule curiali, di cui gli scritti machiavelliani sono costellati, ma dell’intero lessico della tradizione giuridica che fino a lui giunge come un ininterrotto flusso della “ragione civile”, e senza il quale il pensiero di Machiavelli non può essere interamente compreso.
- 18 B. Machiavelli, Libro di ricordi, a cura di C. Olschki, Firenze, Le Monnier, p. 207.
9Machiavelli ha senz’altro letto le Istituzioni di Giustiniano, forse proprio su quel «volume di ragione civile intero con Instituta, 3 libri del Codico, Autentiche, usi di feudi, extravagante di Herrigo», acquistato dal padre Bernardo, avvocato e uomo di cultura giuridico-umanistica, insieme alle «Deche di messer Biondo», il 26 agosto 148518. La dimestichezza di Machiavelli con le basi normativo-dottrinali della tradizione giuridica è rivelata dall’uso ricorrente del già ricordato motivo giustinianeo giustizia-armi. Non c’è luogo più vulgato in tutta la tradizione romanistica, di quello che si legge in apertura delle Istituzioni, nella costituzione proemiale Imperatoriam maiestatem:
- 19 Corpus Iuris Civilis, I, Institutiones recognovit P. Krueger, Berolini, Apud Weidmannos, 1872, p. (...)
Imperatoriam maiestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam, ut utrumque tempus et bellorum et pacis recte possit gubernari et princeps Romanus victor existat non solum in hostilibus proeliis, sed etiam per legitimos tramites calumniantium iniquitates expellens, et fiat tam religiosissimus quam victis hostibus triumphator.19
10Si tratta dunque di un motivo non solo risalente, ma tradizionale (nel senso preciso della sua appartenenza ad una tradizione di simboli e concetti di ambito giuridico), motivo che Machiavelli trasforma in una regola necessitante. Così è nella Cagione dell’ordinanza, lo scritto del 1506 sulla milizia:
- 20 La cagione dell’ordinanza, dove la si truovi et quel che bisogni fare, in N. Machiavelli, Opere, I (...)
Io lascierò stare indreto el disputare se li era bene o no ordinare lo stato vostro alle armi: perché ognuno sa che chi dice imperio, regno, principato, repubblica, chi dice uomini che comandono, cominciandosi dal primo grado e descendendo infino al padrone d’uno brigantino, dice iustitia et armi.20
- 21 Institutionum Dn. Iustiniani Sacratiss. Principis Libri Quatuor, Lugduni, 1575, col. 2.
- 22 Ho segnalato tutto ciò già nel convegno parigino del 1998, promosso dal Centre de recherches sur l (...)
11Ad apertura delle Istituzioni, gli elementi primi della scientia civilis, nelle stampe cinquecentesche della vulgata giustinianea la rubrica della costituzione recita: «Pro sustentatione, et gubernatione Reipublicae, duo sunt necessaria: videlicet Leges, et Arma.»21 Machiavelli non ha bisogno di allegare il corpus iuris per ricordare costantemente che «iustitia et armi», «buone armi» e «buone legge», sono il primo e fondamentale principio della scienza dello Stato; ma l’appiglio autoritativo è del tutto evidente e direi quasi rafforzato dal suo essere sottinteso22. La giurisprudenza romana è proposta come modello di una scienza dello Stato. Il proemio del libro I dei Discorsi ritrova nell’imitazione degli antichi “ordini” la norma di una scienza della res publica fondata sull’esperienza, proprio come nella scientia civilis, nel “diritto dei dottori” col quale si pone rimedio alle controversie civili:
- 23 Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, in N. Machiavelli, Opere, I, cit., Libro I [Proemio], (...)
E tanto più, quanto io veggo nelle diferenzie che intra cittadini civilmente nascano, o nelle malattie nelle quali li uomini incorrono, essersi sempre ricorso a quelli iudizii o a quelli remedii che dagli antichi sono stati iudicati o ordinati: perché le leggi civili non sono altro che sentenze date dagli antiqui iureconsulti, le quali, ridutte in ordine, a’ presenti nostri iureconsulti iudicare insegnano. Né ancora la medicina è altro che esperienze fatte dagli antiqui medici, sopra le quali fondano e’ medici presenti e’ loro iudizii. Nondimanco, nello ordinare le republiche, nel mantenere li stati, nel governare e’ regni, nello ordinare la milizia ed amministrare la guerra, nel iudicare e’ sudditi, nello accrescere l’imperio, non si truova principe né republica che agli esempli delli antiqui ricorra.23
- 24 Cfr. D. Quaglioni, Sovranità. Un paradigma premoderno, in Filosofia del diritto. Concetti fondamen (...)
12Le leggi civili sono il Digesto, i cinquanta libri di «sentenze date dagli antiqui iureconsulti», dove quelle sententiae si trovano «ridutte in ordine», cioè in libri, titoli e leggi. Negli esempi degli antichi è la fonte normativa dell’«ordinare le republiche», del «mantenere li stati», del «governare e’ regni», dell’«ordinare la milizia e amministrare la guerra», del fare giustizia («iudicare e’ sudditi») e, infine, dell’«accrescere l’imperio». Sono tutte le prerogative della sovranità, disegnata nelle forme proprie della tradizione del diritto comune24. Viene di qui, insisto, l’ironia machiavelliana verso coloro che leggono le «storie» per il solo piacere
- 25 Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, in N. Machiavelli, Opere, I, cit., Libro I [Proemio], (...)
di udire quella varietà degli accidenti che in esse si contengono, senza pensare altrimenti di imitarle, iudicando la imitazione non solo difficile ma impossibile; come se il cielo, il sole, li elementi, li uomini, fussino variati di moto, di ordine e di potenza, da quello che gli erono antiquamente.25
- 26 È l’idea-chiave, già sviluppata a partire dal 1503 in Del modo di trattare i popoli della Valdichi (...)
- 27 La Glossa di Accursio alle Istituzioni definisce la sententia «firma, et indubitata responsio»; me (...)
- 28 G. Sasso, Introduzione, in N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. Introduzion (...)
- 29 R. Ridolfi, Vita di Niccolò Machiavelli, Firenze, Sansoni, 19787, p. 233.
13Dalla conoscenza storica giungono dunque, a chi li sappia leggere, exempla dai quali possono trarsi le “costanti” della politica, quasi alla stregua norme di universale validità26. Livio assume un ruolo autoritativo analogo a quello che le sententiae raccolte ed ordinate nei Digesti hanno per i giuristi: responsi in senso tecnico, vorrei sottolineare, “fermi e indubitati”, che costituiscono per Machiavelli le rationes decidendi anche nel giudizio politico27. Anche per questo, è stato magnificamente osservato, i Discorsi nascono da una meditazione che tende a strutturarsi «nella forma di una libera glossa» al testo di Livio28: «nato da chiose, il libro conserverà fino in fondo la forma di chiose»29.
- 30 La formula è di J.-J. Marchand, Niccolò Machiavelli. I primi scritti politici (1499-1512). Nascita (...)
- 31 Il Principe, cap. XV, 1 (De his rebus quibus homines et praesertim principes laudantur aut vituper (...)
- 32 Il Principe, cap. IX, 4 (De principatu civili), in N. Machiavelli, Opere, I, cit., p. 144.
- 33 Ibid., cap. XIX, 8 (De contemptu et odio fugiendo), p. 171.
14In questo passaggio, passaggio «dalla storia alla regola politica»30, risaltano come niente affatto residuali gli elementi di un’esaltazione della giustizia, in termini non diversi da quelli della tradizione dell’umanesimo giuridico (a dispetto della paradossale giustificazione dell’uso del male, nel Principe, come medicina necessaria ad una natura umana irreparabilmente corrotta)31. Gli esempi che si possono portare a riprova di ciò sono numerosi, a cominciare da quei luoghi in cui Machiavelli, pur dichiarando che in simili materie «non se ne può dare certa regula»32, richiama la sorte infelice di molti «amatori della iustizia». Nel capitolo XIX del Principe questa formula – di innegabile, davidica assonanza – è riferita a quegli imperatori romani che, «sendo tutti di modesta vita, amatori della iustizia, inimici della crudeltà, umani, benigni, ebbono tutti [...] tristo fine»33. Giudico che non sia per caso che quella stessa espressione trovi posto nella legal comedy di Belfagor arcidiavolo, nella quale Plutone, principe degli Inferi, citando pressoché alla lettera due o tre ben noti luoghi del Digesto e del Codice Giustiniano, cioè la legge Princeps legibus solutus est (D. 1, 3, 31) e le costituzioni Digna vox (C. 1, 14, 4) e Humanum esse (C. 1, 14, 9), decide di promuovere un’approfondita indagine col consiglio dei principi dell’inferno, allo scopo di accertare se vi sia alcunché di veritiero nelle accuse di sapore calunnioso che le anime dei dannati rivolgono invariabilmente «contro il sesso femmineo»:
- 34 Favola [Belfagor arcidiavolo], in N. Machiavelli, Opere, III, a cura di C. Vivanti, Torino, Einaud (...)
Ancora che io, dilettissimi miei, per celeste disposizione e fatale sorte al tutto inrevocabile possegga questo regno, e che per questo io non possa essere obligato ad alcuno iudicio o celeste e mondano, nondimeno, perché gli è maggiore prudenza di quelli che possono più, sottomettersi più alle leggi e più stimare l’altrui iudizio, ho deliberato esser consigliato da voi come, in uno caso il quale potrebbe seguire con qualche infamia del nostro imperio, io mi debba governare. Perché, dicendo tutte l’anime degli uomini che vengono nel nostro regno, esserne stato cagione la moglie, e parendoci questo impossibile, dubitiamo che, dando iudizio sopra questa relazione, ne possiamo essere calunniati come troppo crudeli, e, non ne dando, come manco severi e poco amatori della iustizia.34
- 35 Sulla costituzione Digna vox e sul duplice sembiante della sovranità nella tradizione del diritto (...)
15Come si può vedere, si tratta di un ironico esempio di diabolico scrupolo per il principio “costituzionale” della legibus alligatio, cioè della volontaria sottomissione alle leggi in ragione della dipendenza stessa del potere dal diritto, come recita appunto la costituzione Digna vox, che la giurisprudenza medievale ha posto a freno e bilanciamento del principio assolutistico proclamato nel Digesto. Machiavelli non ha ancora perduto il senso della dialettica tra i due sembianti della sovranità, la potestas absoluta (la dimensione astratta del potere, giuridicamente incondizionata) e la potestas ordinaria et ordinata (la dimensione concreta del suo esercizio, sottomesso all’obbedienza alla legge)35. Perfino Plutone, principe degli Inferi, proprio in quanto principe sovrano non può sottrarsi alla preoccupazione per la conformità allo “stato di giustizia”, che è insieme preoccupazione per la propria reputazione (il timore di “apparire” da una parte «troppo crudeli» e dall’altra «manco severi e poco amatori della iustizia»):
- 36 Favola [Belfagor arcidiavolo], in N. Machiavelli, Opere, III, cit., p. 82. Per tutto ciò si veda l (...)
E perché l’uno peccato è da uomini leggieri e l’altro da ingiusti, e volendo fuggire quegli carichi che da l’uno e l’altro potrebbono dependere, e non trovandone il modo, vi abiamo chiamati acciò che consigliandone ci aiutiate e siate cagione che questo regno, come per lo passato è vivuto sanza infamia, così per lo advenire viva.36
- 37 Il Principe, cap. XXVI, 2 (Exhortatio ad capessendam Italiam in libertatemque a barbaris vindicand (...)
- 38 Dell’arte della guerra, VI, 7, in N. Machiavelli, Opere, I, cit., p. 665.
- 39 Ibid., VI, 6, p. 657.
16Tutto ciò potrebbe servire da corollario al capitolo XV del Principe. Comunque sia, sono molti i passaggi, nelle opere di Machiavelli, in cui il principio di giustizia è invocato seguendo i più tradizionali moduli della letteratura giuridico-politica. Tra le pagine in cui questo aspetto del suo pensiero si rivela con maggiore evidenza c’è proprio il capitolo finale del Principe, dove Machiavelli cita Livio al fine di sottolineare il ruolo dello stato di necessità nella giustificazione della guerra: «Qui è iustizia grande: iustum enim est bellum quibus necessarium»37. Più ancora, nell’Arte della guerra Machiavelli afferma che «tra tutte le cose con le quali i capitani si guadagnano i popoli, sono gli esempli di castità e di giustizia»38, e dove allude alla disciplina militare non si stanca di avvertire che non può sfuggire alla rovina «quello esercito che non è osservante di giustizia»39.
- 40 Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Libro II, 28 (Quanto sia pericoloso a una republica o (...)
- 41 Ibid., Libro III, 1 (A volere che una sètta o una republica viva lungamente, è necessario ritirarl (...)
17Anche nei Discorsi si può trovare frequentemente evocata la non osservanza della giustizia come causa di rovina degli Stati, a cominciare dalla ricostruzione, nel capitolo XXVIII del Libro II, dell’episodio dell’arroganza dei Fabii narrato da Livio (Ab U. c., V, 35-37). Il titolo del capitolo, Quanto sia pericoloso a una republica o a uno principe non vendicare una ingiuria fatta contro al publico o contro al privato, anticipa l’insegnamento contenuto nel testo, intorno alla rovina che «nacque ai romani solo per la inosservanza della giustizia; perché avendo peccato i loro ambasciatori “contra ius gentium”, e dovendo esserne gastigati, furono onorati»40. Questo stesso episodio è nuovamente richiamato nel capitolo I del Libro III, dove Machiavelli afferma, sull’esempio di Roma, che perché una setta religiosa o una comunità politica vivano a lungo «è necessario ritirarla spesso verso il suo principio», così come fu necessario che dopo l’irruzione dei Galli Roma «ripigliasse nuova vita e nuova virtù, e ripigliasse la osservanza della religione e della giustizia, le quali in lei cominciavano a macularsi»41.
- 42 Istorie fiorentine, VII, 23, in N. Machiavelli, Opere, III, cit., p. 660.
- 43 Allocuzione ad un magistrato, in N. Machiavelli, Opere, I, a cura di C. Vivanti cit., pp. 713-715 (...)
18Altri esempi possono agevolmente trovarsi nelle Istorie fiorentine, ad esempio nel Libro VII, capitolo 23, dove Machiavelli pone in bocca a Piero di Cosimo de’ Medici un’invettiva contro i suoi cittadini, colpevoli di profanare la giustizia: «Voi spogliate de’ suoi beni il vicino, voi vendete la giustizia, voi fuggite i giudicii civili, voi oppressate gli uomini pacifici e gli insolenti esaltate...»42 Non ci si deve perciò sorprendere di trovare tra le opere di Machiavelli anche pagine di schietta intonazione umanistica in lode della giustizia, come quella protestatio de iustitia, esposta in un discorso d’occasione risalente agli anni 1519-1520, nota come Allocuzione ad un magistrato43. Questa piccola opera preziosa costituisce una sintesi di modelli biblici e classici (le Georgiche di Virgilio e le Metamorfosi di Ovidio, da cui è tratto il mito umanistico di Astrea, la Giustizia divinizzata). È così che Machiavelli può declamare, esordendo con una delle sue più belle preterizioni:
- 44 Allocuzione ad un magistrato, in Niccolò Machiavelli, Opere, I, cit., pp. 713-714.
Né credo ancora che il parlare lungamente sia conveniente, perché, avendo ad parlare della iustitia davanti ad uomini giustissimi, pare cosa piú tosto superflua che necessaria. Pure, per satisfare a questa cerimonia et antica consuetudine, dico come gli antichi poeti, i quali furono quelli che, secondo i gentili, cominciorno a dare le leggi al mondo, referiscono che gli uomini erano nella prima età tanto buoni, che gli idei non si vergognorno di descendere di cielo et venire insieme con loro ad abitare la terra. Dipoi, mancando le virtú et surgendo i vitii, cominciorno a poco a poco a ritornarsene in cielo et l’ultimo che si partí di terra fu la Iustitia. Questo non mostra altro, se non la necessità che gli uomini hanno di vivere sotto le leggi di quella, mostrando che, benché gli uomini fussino diventati ripieni di tucti i vitii et col puzo di quegli avessino cacciati gl’altri idei, nondimanco si mantenevono giusti. Ma con il tempo, mancando ancora la Iustitia, mancò con quella la pace: donde ne nacquono le ruine de’ regni et delle republiche. Questa Iustitia, andatasene in cielo, non è mai poi tornata ad abitare universalmente in tra gli uomini, ma sí bene particularmente in qualche città, la quale, mentre ve è stata ricevuta, la ha facta grande e potente. Questa exaltò lo stato de’ greci et de’ romani; questa ha facto di molte republiche et regni felici; questa ancora ha qualche volta abitato la nostra patria et la ha acresciuta et mantenuta, et ora anche la mantiene et acresce. Questa genera nelli stati e ne’ regni unione; la unione, potenza et mantenimento di quelli; questa defende i poveri et gli impotenti, reprime i richi et i potenti, umilia i superbi et gli audaci, frena i rapaci et gli avari, gastiga gli insolenti, et i violenti disperge; questa genera negli stati quella equalità, che, ad volerli mantenere, è in uno stato desiderabile. Questa sola virtú è quella che in fra tucte l’altre piace a Dio...44
- 45 Ibid., p. 714. I versi di Dante si leggono in Pg x, 73-93. Nel Dante a lui così caro, anche se non (...)
19Machiavelli cita a memoria dal suo Dante, i cui «versi aurei et divini» su Traiano, l’imperatore romano il cui maggior merito fu lo zelo nell’esercizio della giustizia, introducono una laus iustitiae nella forma di un’altra favola umanistica. Scrive dunque Machiavelli45:
Et ne ha mostri particulari segni, come dimostrò nella persona di Traiano, il quale, ancora che pagàno et infedele, fu ricevuto, per intercessione di san Gregorio, innel numero degli electi suoi, non per altri meriti, che per avere, sanza alcuno rispecto, administrato iustitia. Di che Dante nostro, con versi aurei et divini, fa pienissima fede, dove dice: | |||||
Ivi era effigīata l’alta gloria | |||||
del principe romano, il cui valore | |||||
mosse Gregorio alla sua gran victoria. | |||||
Io dico di Traiano imperadore; | |||||
et una vedovella gl’era al freno, | |||||
di lacrime atteggiata et di dolore. | |||||
Intorno ad lui parea calcato et pieno | |||||
di cavalieri, et l’aquile dello oro | |||||
sovra esso al vento muover si vedièno. | |||||
La vedovella in fra tucti costoro | |||||
parea dicer: – Signor(e), fanne vendetta | |||||
del mio figliuol, che è morto, onde io m’accoro. | |||||
Et ei dicer a lei: – Ora ti aspecta | |||||
tanto ch’io torni. – Et ella: – O signor mio – | |||||
sícome donna, in cui dolor si affrecta | |||||
se tu non torni? – Et ei: – Chi fia dove io | |||||
la ti farà. – Et ella: – L’altrui bene | |||||
che giova ad te, se tu il metti in oblio? – | |||||
Et lui dicer allora: – Omai conviene | |||||
ch’io solva mio dovere anzi ch’io muoia: | |||||
giustitia il vuole et pietà mi ritiene. |
20Quel che Machiavelli pone in chiusa della sua Allocuzione è appunto una parenetica etico-politica, nella quale i modi della perversio iudicii tipizzati nella tradizione di diritto comune e “codificati” nel Decretum Gratiani (c. 78, C. XI, q. iii) sono enunciati senza che vi sia bisogno di allegazioni di sorta:
- 46 Ibid., p. 715.
Versi, come io dixi, veramente degni di essere scripti in oro; per i quali si vede quanto Idio ama et la iustitia et la pietà. Dovete pertanto, prestantissimi cittadini, et voi altri che sete preposti ad giudicare chiudervi gl’ochi, turarvi gl’orechi, legarvi le mani, quando voi abbiate ad vedere nel iudicio o amici o parenti, o a sentire preghi o persuasioni non ragionevoli, o ad ricevere cosa alcuna, che vi corrompa l’animo et vi devii da le pie et giuste operationi. Il che se farete, quando la Giustitia non ci sia, tornerà ad abitare in questa città; quando la ci sia, ci starà volentieri, né le verrà voglia di tornarsene in cielo: et cosí, insieme con lei, farete questa città et questo stato glorioso et perpetuo.46
21Si ricorderà che Traiano costituiva l’esempio dell’optimus princeps, celebrato come il vittorioso imperatore-soldato cui si doveva la maggiore espansione dell’Impero romano e lodato, allo stesso tempo, per la sua fama di imperatore giusto. Fonti risalenti celebravano Traiano come esempio di saggezza e di moralità. Una leggenda medievale ne fece un imperatore cristiano, tanto che per Tommaso d’Aquino Traiano forma l’esempio del principe virtuoso. Seguendo quella leggenda, Dante colloca Traiano tra le anime di coloro che hanno meritato la salvezza per essersi distinti per la loro giustizia, e ricorda che Traiano pospose la gloria militare solo per rendere giustizia ad una miserabilis persona, una povera vedova, proclamando di far ciò perché «giustitia il vuole et pietà mi ritiene». Citando il suo Dante, Machiavelli fa di Traiano il miglior esempio di principe giusto, un principe il cui potere è rettamente e saldamente fondato su «iustita et armi», ma per il quale la giustizia viene prima delle armi.
Notes
1 G. Ferroni, Premessa, in M. C. Figorilli, Machiavelli moralista. Ricerche su fonti, lessico e fortuna, Napoli, Liguori, 2006, p. xiii.
2 B. Paradisi, Diritto e potere nella storia europea, in Diritto e potere nella storia europea. Atti in onore di Bruno Paradisi, I, Firenze, Olschki, 1982, pp. xix-xxix (p. xxiii). Si veda a questo proposito D. Quaglioni, Machiavelli e la lingua della giurisprudenza. Una letteratura della crisi, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 11-12.
3 Si veda quanto argutamente scritto dal compianto C. Vasoli, Machiavel inventeur de la raison d’État?, in Raison et déraison d’État. Théoriciens et théories de la raison d’État aux xvie et xviie siècles, Y. C. Zarka éd., Paris, Presses universitaires de France, 1994, pp. 43-66 (p. 66); si veda inoltre R. Fubini, Politica e morale in Machiavelli. Una questione esaurita?, in Cultura e scrittura di Machiavelli. Atti del Convegno di Firenze-Pisa (27-30 ottobre 1997), Roma, Salerno, 1998, pp. 117-143 (p. 119). Sull’esito caricaturale di una riduzione al minimo del debito di Machiavelli verso la cultura di cui egli si era nutrito, si vedano ancora, nella medesima miscellanea, C. Vasoli, Machiavelli e la filosofia degli antichi, pp. 37-62; e G. C. Garfagnini, Machiavelli e la filosofia medievale, pp. 63-80. Da un diverso punto di vista sono altrettanto importanti le riflessioni del caro e compianto amico Alessandro Fontana: A. Fontana, De la vertu chez Machiavel, in Langues et écritures de la République et de la guerre. Études sur Machiavel, A. Fontana, J.-L. Fournel, X. Tabet e J.‑C. Zancarini éd., Genova, Name, 2004, pp. 195-208. Mi permetto di rinviare anche a qualche riflessione svolta nell’ambito di ricerche da me anni addietro avviate ed incoraggiate: cfr. D. Quaglioni, “L’italiano filo rosso del moderno”. Machiavelli e la cultura giuridica italiana tra Otto e Novecento, in Machiavelli nel xix e xx secolo –Machiavel aux xixe et xxe siècles, a cura di P. Carta e X. Tabet, Padova, Cedam, 2007 («Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Trento», 67), pp. 87-99.
4 A. Gramsci, Quaderni del carcere, edizione critica dell’Istituto Gramsci, a cura di V. Gerratana, Torino, Einaudi, 1975, III, Quaderno 13 (XXX), 1932-1934. Noterelle sulla politica del Machiavelli, § 13, p. 1572 (originariamente pubblicato in Id., Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno, Torino, Einaudi, 1949, 19666, p. 13).
5 E. Benner, Machiavelli’s Ethics, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 2009, p. 290. Il libro della Benner ha suscitato la viva reazione di quella parte della machiavellistica anglo-sassone più strettamente legata alla cosiddetta scuola di Cambridge. Esemplare, in questo senso, la rapida stroncatura di C. J. Nederman nella «Notre Dame Philosophical Review», 12 aprile 2010, secondo cui per il «casual reader», il titolo del libro della Benner, Machiavelli’s Ethics, «may seem ironic, oximoronic, or, worse still, a joke», perché «after all, Machiavelli is commonly regarded as the quintessential example of an amoral, even immoral proponent of Realpolitik, authorizing deception, and violence as legitimate political tools»; esemplare, in un senso affatto diverso, anche la replica della Benner in «Dikaiosis», 5 maggio 2010.
6 E. Benner, Machiavelli’s Ethics, cit., pp. 290-291.
7 Ibid., p. 290. Tra molti altri esempi, la Benner cita il libro, risalente ormai a quasi un decennio, di E. Nelson, The Greek Tradition in Republican Thought. Ideas in Context, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, dove a p. 85 l’autore aderisce alla più convenzionale delle visioni, scrivendo: «As has been noted repeatedly, Machiavelli is not at all interested in ‘justice’ [...]. In this respect Machiavelli’s account lacks the moral apparatus that would make real dialogue with the Roman or Greek tradition possible.»
8 Su questo celebre (e canzonatorio) rimbrotto, che Francesco Guicciardini invia all’amico da Modena il 18 maggio 1521, si veda da ultimo G. Masi, Saper «ragionare di questo mondo». Il carteggio fra Machiavelli e Guicciardini, in Cultura e scrittura di Machiavelli, cit., pp. 487-522 (p. 497).
9 C. Vivanti, Niccolò Machiavelli. I tempi della politica, Roma, Donzelli, 2008, p. xii, n. 10.
10 Ibid., p. 218.
11 Il Principe, cap. XII, in N. Machiavelli, Opere, I, a cura di C. Vivanti, Torino, Einaudi-Gallimard, 1997, p. 150.
12 Per una riflessione su questo punto, si veda D. Quaglioni, Il modello del principe cristiano. Gli “specula principum” fra Medio Evo e prima Età Moderna, in Modelli nella storia del pensiero politico, a cura di V. I. Comparato, Firenze, Olschki, 1987, pp. 103-122; si veda inoltre l’ampia ripresa della questione nella silloge Specula principum, a cura di A. De Benedictis con la collaborazione di A. Pisapia,
Frankfurt
am Main, Vittorio Klostermann, 1999 («Ius Commune. Sonderhefte», 117). Cfr. anche J. Dunbabin, Government, in The Cambridge History of Medieval Political Thought, c. 350-1450, a cura di J. H. Burns, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, pp. 477-519, in particolare pp. 482-488.13 Esemplari, sotto questo riguardo, la trattatistica bartoliana e la tradizione che ne deriva, viva ancora lungo tutto il Cinquecento: si veda quanto esposto da D. Quaglioni e F. Todescan, Introduzione. Dalla sapienza civile alla politica, in L. Sartorello, Le due Repubbliche. Bartolo e Machiavelli in un dialogo inedito di Francesco Sansovino. Con l’edizione del Dialogo della pratica della ragione, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2010, pp. 9-16. Per una visione d’insieme del rapporto tra umanesimo e diritto è indispensabile il ricorso a D. Maffei, Gli inizi dell’Umanesimo giuridico, Milano, Giuffrè, 1956. Ulteriori riflessioni in D. Quaglioni, Tra bartolisti e antibartolisti. L’Umanesimo giuridico e la tradizione italiana nella Methodus di Matteo Gribaldi Mofa (1541), in Studi di storia del diritto medioevale e moderno, a cura di F. Liotta, Bologna, Monduzzi, 1999, pp. 185-212.
14 J. P. Canning, Introduction: politics, institutions and ideas, in The Cambridge History of Medieval Political Thought, cit., pp. 341-366 (p. 366).
15 Ho cercato di svolgere quanto qui succintamente esposto in D. Quaglioni, From medieval jurists to Machiavelli, in European Political Thought, 1450-1700. Religion, Law and Philosophy, a cura di H. A. Lloyd, G. Burgess e S. Hodson, New Haven-London, Yale University Press, 2007, pp. 57-74. Tutto ciò non fa di Machiavelli un “giurista”, ma è sufficiente a conferirgli cittadinanza in un panorama di idee e di relazioni che appartengono al mondo dei giuristi, come ho suggerito ancora nella ‘voce’ Machiavelli, Niccolò, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (xii-xx secolo), diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletti, a cura di M. L. Carlino, G. De Giudici, E. Fabbricatore, E. Mura e M. Sammarco, con la collaborazione della Biblioteca del Senato, Bologna, Il Mulino, 2013, II, pp. 1221-1222. Mi permetto di aggiungere l’indicazione di altre due mie ‘voci’, apparse nella Enciclopedia machiavelliana diretta da G. Sasso e G. Inglese, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014, I, pp. 181-184 e 646-648 (voci
Bodin, Jean e Giurisprudenza, scrittori di).
16 Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Libro I [Proemio], 2, in N. Machiavelli, Opere, I, cit., p. 198.
17 M. P. Gilmore, The World of Humanism, 1453-1517, New York, Harper & Row, 19622, p. 131.
18 B. Machiavelli, Libro di ricordi, a cura di C. Olschki, Firenze, Le Monnier, p. 207.
19 Corpus Iuris Civilis, I, Institutiones recognovit P. Krueger, Berolini, Apud Weidmannos, 1872, p. 1.
20 La cagione dell’ordinanza, dove la si truovi et quel che bisogni fare, in N. Machiavelli, Opere, I, cit., p. 26. Il luogo è esemplare di uno dei principali moduli teorici machiavelliani, tanto da essere più volte ripetuto con le varianti forze-prudenza e armi-senno, come nelle Parole da dirle sopra la provisione del danaio, o buoni ordini-militare aiuto, come nell’Arte della guerra. Machiavelli vi mostra «lo stretto nesso fra i problemi militari e l’ordinamento degli stati» (C. Vivanti, Introduzione, in N. Machiavelli, Opere, I, cit., p. xxxviii); cfr. Id., “Iustitia et armi” al tempo di Machiavelli, in Guerra e pace, a cura di W. Barberis, Torino, Einaudi, 2002, pp. 337-365; Id., Niccolò Machiavelli. I tempi della politica, cit., pp. 217-219.
21 Institutionum Dn. Iustiniani Sacratiss. Principis Libri Quatuor, Lugduni, 1575, col. 2.
22 Ho segnalato tutto ciò già nel convegno parigino del 1998, promosso dal Centre de recherches sur la pensée politique italienne (CERPPI) attivo presso l’École normale supérieure Lettres et sciences humaines allora a Fontenay-aux-Roses, su «Machiavel: la politique et la guerre», i cui Atti sono apparsi però solo nel 2004: D. Quaglioni, Machiavelli e la lingua della giurisprudenza, in Langues et écritures de la République et de la guerre. Études sur Machiavel, cit., pp. 177-192, ne avevo dato però anticipazione, con lo stesso titolo, in «Il Pensiero politico», XXXII (1999), pp. 171-185. Si tratta naturalmente del saggio dal quale prende il titolo il volume del 2011, cit. sopra a nota 2.
23 Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, in N. Machiavelli, Opere, I, cit., Libro I [Proemio], 2, p. 198. La nota qui apposta nell’eccellente traduzione francese del compianto Alessandro Fontana e di Xavier Tabet (Discours sur la première décade de Tite-Live par Machiavel, traduction d’A. Fontana et X. Tabet, préface d’A. Fontana, Paris, Gallimard, 2004, p. 50) ha recepito la sostanza di quanto da tempo sono venuto discorrendo: «Allusion aux codes et aux recueils de lois d’Ulpien et de Justinien, lus et commentés depuis le xiie siècle à Bologne à partir de ce qu’on appelle la réception du droit romain».
24 Cfr. D. Quaglioni, Sovranità. Un paradigma premoderno, in Filosofia del diritto. Concetti fondamentali, a cura di U. Pomarici, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 549-562, e Id., Sovranità, in Categorie politiche. Profili storici, a cura di M. L. Cicalese, Milano, Angeli, 2010, pp. 15-26; più ampiamente, Id., La sovranità, Roma-Bari, Laterza, 2004, sul quale si vedano R. Descendre, in «Laboratoire italien», 5 (2004), pp. 245-247; P. Costa, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXIII/XXXIV (2004/2005), pp. 1233-1236; M. Stolleis, Bürgersouveränität, «Rechtsgeschichte», 7 (2005), pp. 172-173; e A. Di Mauro, La sovranità fra ideologia e critica. Appunti in margine a un libro di Diego Quaglioni, «Nuova Rivista Storica», XC (2006), pp. 213-242.
25 Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, in N. Machiavelli, Opere, I, cit., Libro I [Proemio], 2, p. 198.
26 È l’idea-chiave, già sviluppata a partire dal 1503 in Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati, in N. Machiavelli, Opere, I, cit., pp. 22-26 (24): «Io ho sentito dire che le istorie sono la maestra delle actioni nostre, et maxime de’ principi; et il mondo fu sempre ad un modo abitato da uomini che hanno avute sempre le medexime passioni; et sempre fu chi serve et chi comanda, et chi serve malvolentieri et chi serve volentieri, et chi si ribella et è ripreso.»
27 La Glossa di Accursio alle Istituzioni definisce la sententia «firma, et indubitata responsio»; mentre l’opinio è solo «cum dubitatione responsio» (glo. «sententiae» e glo. «opiniones», ad tit. de iure naturali, gentium et civili, §. responsa prudentium [J. 1, 2, § 8], in Institutionum Dn. Iustiniani Sacratiss. Principis Libri Quatuor cit., col. 19).
28 G. Sasso, Introduzione, in N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. Introduzione di G. Sasso. Premessa al testo e Note di G. Inglese, Milano, Rizzoli, 1984, p. 5.
29 R. Ridolfi, Vita di Niccolò Machiavelli, Firenze, Sansoni, 19787, p. 233.
30 La formula è di J.-J. Marchand, Niccolò Machiavelli. I primi scritti politici (1499-1512). Nascita di un pensiero e di uno stile, Padova, Antenore, 1975, pp. 106-107 e 111.
31 Il Principe, cap. XV, 1 (De his rebus quibus homines et praesertim principes laudantur aut vituperantur), in N. Machiavelli, Opere, I, cit., p. 159: «Perché gli è tanto discosto da come si vive a come si doverrebbe vivere, che colui che lascia quello che si fa, per quello che si doverrebbe fare, impara più presto la ruina che la preservazione sua: perché uno uomo che voglia fare in tutte le parte professione di buono, conviene che ruini in fra tanti che non sono buoni. Onde è necessario, volendosi uno principe mantenere, imparare a potere essere non buono e usarlo e non usarlo secondo la necessità.» In questo fin troppo celebre passaggio, che “estremizza”, per così dire, la tradizionale (da Cicerone a san Tommaso) eccezione riconosciuta allo stato di necessità nella mancata conformazione alle stesse norme inviolabili del diritto naturale e delle genti (tipico il caso della mancata restituzione del deposito, quando la cosa depositata sia resa al deponente a danno del pubblico), sta la resistenza a riconoscere in Machiavelli la presenza di princìpi etici “tradizionali”. Ne ho avuto io stesso l’esperienza nel dibattito svoltosi sulla mia relazione a Tianjin (e successivamente continuato alla Normal University di Shangai), attraverso la viva voce di un graduate student che ha creduto di percepire nel mio testo una «overestimation» di motivi non a caso negletti dalla machiavellistica anglo-sassone o che ad essa si ispira. Temo che un Machiavelli made simple non appartenga solo al «casual reader» evocato da Cary Nederman.
32 Il Principe, cap. IX, 4 (De principatu civili), in N. Machiavelli, Opere, I, cit., p. 144.
33 Ibid., cap. XIX, 8 (De contemptu et odio fugiendo), p. 171.
34 Favola [Belfagor arcidiavolo], in N. Machiavelli, Opere, III, a cura di C. Vivanti, Torino, Einaudi-Gallimard, 2005, pp. 81-82.
35 Sulla costituzione Digna vox e sul duplice sembiante della sovranità nella tradizione del diritto comune pubblico, si veda E. Cortese, Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale, Roma, Bulzoni, 1982, p. 147; Id., Sovranità (Storia), in Enciclopedia del diritto, XLIII, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 205-224 (p. 214); e inoltre D. Quaglioni, La sovranità, cit., pp. 27-28; Id., La souveraineté partagée au Moyen Âge, in Le gouvernement mixte. De l’idéal politique au monstre constitutionnel en Europe, M. Gaille-Nikodimov éd., Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2005, pp. 15-24; Id., Dal costituzionalismo medievale al costituzionalismo moderno, «Annali del Seminario giuridico dell’Università di Palermo», 52 (2008), pp. 55-67; Id., Costituzione e costituzionalismo nella tradizione giuridica occidentale, in La Costituzione Francese – La Constitution française, Atti del convegno biennale dell’Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo (Bari, Università degli Studi, 22-23 maggio 2008), a cura e con prefazione di M. Calamo Specchia, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 7-16.
36 Favola [Belfagor arcidiavolo], in N. Machiavelli, Opere, III, cit., p. 82. Per tutto ciò si veda la mia voce Giurisprudenza, scrittori di, Enciclopedia machiavelliana, op. cit. Giunge ora significativamente ad analoghe conclusioni Romain Descendre, che ringrazio per la segnalazione del suo eccellente contributo dal titolo La prudenza di Plutone. Principe, leggi e consiglio in Machiavelli, in stampa negli Atti di un convegno romano che nel titolo («Machiavelli, il pensiero della crisi») si richiama, volutamente o no poco importa di sapere, al mio volume Machiavelli e la lingua della giurisprudenza. Una letteratura della crisi, citato sopra a nota 2. Descendre corregge efficacemente i vari significati attribuiti al prologo infernale della Favola machiavelliana da molti critici, alcuni dei quali si sono spinti fino ad usare la parola “utopia”, e sottolinea che l’ironia è uno degli strumenti che l’ «istorico, comico et tragico» ha usato più volentieri per convincere della fondatezza delle sue idee serie, citando a questo proposito J.-C. Zancarini, “Ridere delli errori delli huomini”. Politique et comique chez Machiavel, in Il teatro di Machiavelli, a cura di G. Barbarisi e A. M. Cabrini, Milano, Cisalpino, 2005, pp. 99-124.
37 Il Principe, cap. XXVI, 2 (Exhortatio ad capessendam Italiam in libertatemque a barbaris vindicandam), in N. Machiavelli, Opere, I, cit., p. 190.
38 Dell’arte della guerra, VI, 7, in N. Machiavelli, Opere, I, cit., p. 665.
39 Ibid., VI, 6, p. 657.
40 Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Libro II, 28 (Quanto sia pericoloso a una republica o a uno principe non vendicare una ingiuria fatta contro al publico o contro al privato), in N. Machiavelli, Opere, I, cit., p. 403.
41 Ibid., Libro III, 1 (A volere che una sètta o una republica viva lungamente, è necessario ritirarla spesso verso il suo principio), p. 417: «Quanto al primo, si vede come egli era necessario che Roma fussi presa dai franciosi, a volere che la rinascesse e, rinascendo, ripigliasse nuova vita e nuova virtù, e ripigliasse la osservanza della religione e della giustizia, le quali in lei cominciavano a macularsi. Il che benissimo si comprende per la istoria di Livio, dove ei mostra che nel trar fuori lo esercito contro ai franciosi e nel creare e’ tribuni con la potestà consolare non osservorono alcuna religiosa cerimonia. Cosí medesimamente, non solamente non punirono i tre Fabii, i quali “contra ius gentium” avevano combattuto contro ai franciosi, ma gli crearono tribuni.»
42 Istorie fiorentine, VII, 23, in N. Machiavelli, Opere, III, cit., p. 660.
43 Allocuzione ad un magistrato, in N. Machiavelli, Opere, I, a cura di C. Vivanti cit., pp. 713-715 e, per il commento, pp. 1173-1174 (l'Allocuzione è datata dal Marchand agli anni 1519-1520 ed è perciò posta da Corrado Vivanti tra gli scritti politici machiavelliani post res perditas). Su questo genere letterario e sulla sua duplice derivazione dalla tradizione medievale e umanistica, si vedano le importanti riflessioni di R. M. Dessì, La giustizia in alcune forme di comunicazione medievale. Intorno ai protesti di Giannozzo Manetti e alle prediche di Bernardino da Siena, in Letteratura in forma di sermone. I rapporti tra predicazione e letteratura nei secoli xiii-xvi, a cura di G. Auzzas, G. Baffetti e C. Delcorno, Firenze, Olschki, 2003, pp. 201-232.
44 Allocuzione ad un magistrato, in Niccolò Machiavelli, Opere, I, cit., pp. 713-714.
45 Ibid., p. 714. I versi di Dante si leggono in Pg x, 73-93. Nel Dante a lui così caro, anche se non soprattutto nell’esilio dell’Albergaccio, Machiavelli avrà forse meditato sui versi del canto VI del Paradiso, sui quali si veda ora N. Borsellino, Giustiniano imperatore: la sovranità tra forza e diritto, «Dante», 5 (2008), pp. 21-29, lettura in cui si mostra come Dante, attraverso le parole di Giustiniano, ricordi che forza e diritto sono i due elementi che legittimano la sovranità (giustappunto nei termini della costituzione proemiale delle Istituzioni Imperatoriam maiestatem).
46 Ibid., p. 715.
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