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Les clercs et les princes

 | 
Patrick Arabeyre
, 
Brigitte Basdevant-Gaudemet

Première section. Les instances romaines

Conflitti d’autorità tra vescovi, papato e Sant’Ufficio

Elena Bonora

Résumé

Cet essai se propose de présenter les conflits qui traversent l’Église romaine dans les trente années après l’institution de la congrégation cardinalice du Saint-Office en 1542. On ne peut pas, à proprement parler, utiliser le concept de « pluralisme juridique » à propos de la relation entre le droit inquisitorial et le droit canonique de l’époque dans la mesure où le premier se fonde sur ce dernier. Cependant il est tout à fait légitime de parler de « conflits d’autorité » à propos des oppositions dans la définition des pouvoirs du Saint-Office entre les différents chefs de l’institution ecclésiastique. Ces conflits sont par ailleurs accompagnés du difficile établissement des normes juridiques fondamentales, lesquelles devraient être capables, pour leur part, de déterminer de manière pérenne la physionomie de l’Église post-tridentine.

Texte intégral

  • 1 Abbreviazioni: Bullarium = Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum, v (...)
  • 2 Sui conflitti tra Sant’Ufficio e congregazione dell’Indice in relazione alla censura e al controll (...)

1In via preliminare, vorrei sottolineare come l’adozione di una prospettiva interpretativa centrata sull’Inquisizione possa chiarire solo una parte delle complesse dinamiche che agivano nella Chiesa, trascurando ad esempio il ruolo svolto da altri centri istituzionali ai suoi vertici: tra questi, le congregazioni cardinalizie del Concilio, dei Vescovi e Regolari e, più avanti, di Propaganda Fide1. Nondimeno, ritengo che la definizione dei poteri dell’Inquisizione che ebbe luogo nei primi tre decenni dalla sua creazione sia stata in grado di influenzare in modo decisivo la fisionomia della Chiesa postridentina sancendo al suo interno una preminenza del Sant’Ufficio che si sarebbe dimostrata di lunga tenuta2.

  • 3 Sull’inquisizione romana in età moderna mi limito a segnalare: Adriano Prosperi, Tribunali della c (...)

2La congregazione dell’Inquisizione fu istituita nel 1542 con la bolla Licet ab initio che affidava la lotta contro l’eresia a sei cardinali nominati dal papa e ai loro delegati attribuendo loro il potere di perseguire i crimini contro la fede senza tener conto dei privilegi degli imputati, fossero essi nobili, principi, vescovi o cardinali. Ma prima di analizzare i conflitti che trovarono espressione e soluzione al centro, ossia a Roma, vorrei soffermarmi in maniera molto sintetica su quanto accadeva in periferia. Qui i cardinali del Sant’Ufficio utilizzarono la preesistente rete inquisitoriale medievale, ossia i frati degli ordini mendicanti, francescani e soprattutto domenicani3. Solitamente, nei secoli precedenti, nella maggior parte delle città italiane un convento si era imposto come sede del tribunale dell’inquisizione. Un cambiamento importante, dopo l’istituzione della congregazione cardinalizia, fu costituito dalla centralizzazione alla quale fu sottoposta questa rete. Il Sant’Ufficio romano assunse infatti progressivamente il controllo della struttura inquisitoriale peri ferica arrogandosi la scelta dei conventi dove installare i tribunali (quelli dei domenicani osservanti furono privilegiati a scapito del ramo conventuale); la nomina degli inquisitori precedentemente designati dai superiori degli ordini; il controllo delle loro carriere, e infine imponendo in maniera crescente la vigilanza del centro sui processi celebrati dai tribunali locali.

  • 4 Su questi aspetti mi permetto di rinviare a: Elena Bonora, «L’archivio dell’Inquisizione e gli stu (...)
  • 5 Sui rapporti tra confessori e inquisitori mi limito a segnalare: A. Prosperi, Tribunali…; G. Romeo (...)

3Questa rete inquisitoriale, che si stendeva sulla penisola italiana secondo una geografia differenziata, diede luogo ad antagonismi molteplici tra gli uomini dell’inquisizione, che erano frati, e il clero diocesano, vescovi inclusi4. Conflitti tra vescovi e inquisitori (o i loro rappresentanti) sulla rispettiva giurisdizione, dal momento che l’area di competenza dei tribunali inquisitoriali non coincideva sempre con i confini delle diocesi. Conflitti sulla pubblicazione degli editti e sulla precedenza nel corso delle cerimonie pubbliche. Conflitti riguardanti la gestione dei tribunali inquisitoriali di cui facevano parte anche i vescovi o i loro delegati-ad esempio, sulla conservazione degli archivi e dei processi, o sul luogo in cui questi ultimi dovevano essere celebrati. Conflitti sull’esercizio dell’attività censoria e sulle competenze dei tribunali episcopali e di quelli inquisitoriali in relazione a reati quali le pratiche superstiziose, i duelli, le bestemmie ereticali, i delitti sessuali. Conflitti tra confessori e inquisitori concernenti le rispettive facoltà d’assoluzione nei casi d’eresia5. Queste rivalità e scontri, la cui eco giungeva sino alla congregazione romana, s’intensificarono via via con l’allargarsi delle competenze degli inquisitori dalla persecuzione dell’eresia dottrinale al controllo della società.

  • 6 E. Bonora, «L’archivio…», p. 979-984.
  • 7 Sull’inadeguatezza del concetto di «disciplinamento sociale» nel render conto dell’impatto dei tri (...)

4Le lotte tra inquisitori e vescovi sono state molto aspre nelle città italiane, e spesso hanno visto l’equilibrio delle forze spostarsi a favore dei primi. Occorre anche tenere conto del fatto che il frequente mancato adempimento dell’obbligo della residenza da parte dei vescovi accresceva la subalternità dei rappresentanti diocesani all’inquisitore locale la cui preminenza rispetto al vicario episcopale nelle cerimonie pubbliche, nelle procedure di pubblicazione degli editti, nelle modalità di celebrazione dei processi era sancita dalla normativa vigente6. Ancora nel corso del Seicento i cardinali del Sant’Ufficio erano costretti a intervenire incessantemente nei contesti periferici per risolvere controversie e litigi che non riguardavano solo il rapporto con le autorità secolari7, ma erano anche interne al mondo ecclesiastico. Ed era sempre a Roma che trovava definizione il quadro normativo generale entro il quale quei conflitti dovevano ricevere composizione e soluzione.

5Se dalla periferia volgiamo lo sguardo al centro, dobbiamo constatare come, dopo la conclusione del concilio di Trento nel 1563, la distribuzione delle competenze tra vescovi e inquisitori nella lotta contro l’eresia abbia rappresentato una materia di conflitto decisiva. A chi spetta condurre la lotta antiereticale? Su questo terreno si svolse ai vertici della Chiesa un confronto assai duro.

  • 8 Sessio XXIV, canon VI.

6Il concilio di Trento aveva affidato ai vescovi il potere di assolvere gli eretici in foro conscientiae nei casi d’eresia occulta8. E’evidente come l’attribuzione di tale facoltà agli ordinari privasse gli inquisitori del loro monopolio nella lotta contro l’eresia; e soprattutto come questo genere di assoluzioni, accordate nel corso della confessione senza registrazione giudiziaria del delitto, potesse compromettere tutto il sistema di punizione dell’eretico messo in piedi dall’inquisizione. In questo modo, infatti, diventava impossibile stabilire la recidività dell’imputato, premessa necessaria per la sua condanna capitale, e inoltre egli poteva più agevolmente sottrarsi all’obbligo di denunciare i propri complici.

  • 9 Cf. Stefania Pastore, Il vangelo e la spada. L’Inquisizione di Castiglia e i suoi critici (1460-15 (...)
  • 10 Le facoltà conferite ai vescovi in materia d’eresia furono discusse a Roma nella congregazione dei (...)
  • 11 Sul decreto tridentino e la bolla di Pio V dal punto di vista giuridico, cf. E. Brambilla, Alle or (...)
  • 12 Nel 1568 l’inquisitore piacentino Umberto Locati consigliava cautela nell’assolvere gli eretici ne (...)

7Gli studiosi hanno dimostrato, in relazione alla realtà spagnola, come la Suprema che durante il concilio si era fermamente opposta all’approvazione del decreto, sia riuscita alla lunga a bloccare l’inclusione dell’assoluzione degli eretici entro l’attività pastorale dei vescovi spagnoli9. Per quanto riguarda la situazione italiana, all’indomani della conclusione del concilio l’Inquisitor Maior Michele Ghislieri, cardinale domenicano, manifestò la propria opposizione al provvedimento, ma il pontefice impose comunque l’approvazione del decreto tridentino10. Divenuto papa con il nome di Pio V, il Ghislieri abrogò il decreto conciliare per mezzo della bolla In coena Domini del 156811. Anche in questo caso, non è restando sul piano normativo che possiamo capire se e come provvedimenti in contrasto tra loro siano stati effettivamente recepiti. E’certo comunque che il conflitto di carattere costituzionale tra un decreto del concilio e la bolla In coena Domini di Pio V non sfuggì ai vescovi, che erano nella maggioranza di formazione giuridica, suscitando incertezza e confusione nell’applicazione della norma12.

  • 13 Su questo tema e per quanto segue mi sia consentito rinviare con maggiore ampiezza di riferimenti (...)

8Un altro aspetto cruciale relativo alla definizione dei poteri ai vertici della Chiesa postridentina è stato il percorso travagliato attraverso il quale si giunse a stabilire chi avesse il diritto di giudicare l’eresia dei vescovi. Questo processo di definizione ebbe luogo tra gli anni quaranta e sessanta sviluppandosi non esclusivamente sul piano giuridico ma anche su quello politico. Da un lato, esso riguardò almeno due generazioni di vescovi: vescovi che avevano ricevuto un’educazione umanistica; che si erano formati in un’epoca caratterizzata dalla fluidità dottrinale; che avevano condiviso le aspirazioni di rinnovamento della Chiesa; che avevano partecipato al concilio di Trento e che ora si accingevano ad applicarlo esercitando i poteri che il concilio aveva loro conferito. Dall’altro lato, c’era l’Inquisizione, un potere recente che stava consolidando la propria fisionomia, il proprio ruolo e la propria preminenza entro la Chiesa13.

9Chi ha la facoltà di giudicare un vescovo? La bolla di Paolo III che aveva istituito il Sant’Ufficio accordava ai cardinali inquisitori e ai loro delegati la prerogativa di formare e celebrare i processi d’eresia contro qualsiasi membro della compagine ecclesiastica. Alla morte di Paolo III nel 1549, il suo successore Giulio III tentò di bloccare le inchieste avviate dal cardinale inquisitore Gian Pietro Carafa, rappresentante delle posizioni intransigenti entro il Sacro collegio sul piano religioso, e degli orientamenti antiasburgici sul piano politico. Giulio III, secondo la successiva testimonianza del Maestro del Sacro Palazzo, il domenicano Girolamo Muzzarelli, aveva cercato invano di essere tenuto al corrente dei procedimenti che il Sant’Ufficio andava istruendo contro autorevoli uomini di Chiesa coinvolti nel dissenso religioso e al tempo stesso fautori di orientamenti filoimperiali:

  • 14 Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone. Edizione critica, a cura di Massimo Firpo (...)

irritato continuamente contra l’officio della santa Inquisitione, [il papa] – racconta il Muzzarelli – me commandò più volte, et una in particolar, che non si dovesse ricever depositione alcuna nel Santo Officio contra cardinali o altri prelati superiori, cioè vescovi et cardinali, senza farlo sapere prima a Sua Santità, et io li dovessi riferire a Sua Santità ogni volta che fussero nominate simili persone14.

  • 15 Cf. M. Firpo, «Politica imperiale e vita religiosa in Italia nell’età di Carlo V», ora in id., «Di (...)
  • 16 Sull’uso dell’Inquisizione contro la feudalità dello Stato pontificio: Irene Fosi, «Nobili ribelli (...)

10Nel 1555, all’indomani dell’elevazione al papato del cardinal Carafa con il nome di Paolo IV, si moltiplicarono gli arresti e i processi nei confronti di vescovi e cardinali. Nello stesso tempo, la guerra contro l’imperatore rischiava di rinnovare l’esperienza traumatica del sacco di Roma del 1527. A partire da questi anni, l’Inquisizione diventò uno strumento prezioso nella lotta politica. Non solo contro Carlo V e il figlio, definiti dal Carafa «sangue misto d’hebrei battezzati da otto giorni», «marani figlioli del diavolo et della iniquità»15, e da lui scomunicati, ma anche contro principi italiani e contro l’aristocrazia romana di orientamenti filoimperiali che costituiva una persistente minaccia all’affermazione del potere temporale del pontefice nel suo Stato16.

  • 17 Sui disordini seguiti alla morte di Paolo IV, cf. Massimo Firpo, Fabrizio Biferali, «Navicula Petr (...)
  • 18 BAV, Urb. lat. 1039, ff. 90v-91v, Summa de li capitoli fermati tra li cardinali in sede vacante in (...)

11Alla morte di Paolo IV nel 1559 il popolo romano si ribellò: la sede del Sant’Ufficio fu incendiata e gli inquisitori bastonati, mentre violente manifestazioni iconoclaste avevano luogo in tutta la capitale oltrepassando, per il loro carattere di vendetta e rivalsa politica contro l’immagine e la memoria del papa inquisitore, i saccheggi rituali che solitamente si verificavano a Roma alla morte dei pontefici17. Prima di chiudersi in conclave per eleggere il nuovo papa, il collegio cardinalizio liberò di prigione il cardinal Giovanni Morone, il più autorevole membro del partito filoimperiale e avversario di papa Carafa, reintegrandolo nel Sacro Collegio. Contemporaneamente, i cardinali stesero le capitolazioni elettorali che il futuro papa avrebbe dovuto giurare di rispettare. Uno dei primi articoli delle capitolazioni prevedeva che, qualora un cardinale fosse accusato d’eresia, la facoltà di istruire il processo doveva spettare a una commissione eletta tramite scrutinio segreto dal Sacro Collegio, e non ai cardinali dell’Inquisizione18.

12Il nuovo papa, il milanese Pio IV, non proveniva dai ranghi dell’Inquisizione. Dopo la sua elezione iniziarono le assoluzioni di vescovi e cardinali che erano stati oggetto di inchieste e processi sotto il suo predecessore. Secondo quanto riferivano gli avvisi di Roma, il pontefice aveva infatti dichiarato

  • 19 Avviso del 6 aprile 1560 (BAV, Urb. lat. 1039, f. 145rv).

che nonostante ch’alcuni [vescovi] siano o potessero esser incorsi in censura, escomunicatione o altra condemnatione per causa d’alcuna imputatione d’heresia, che possin’essere reauditi et possono produrre le loro ragioni et saranno ispediti giuridicamente non ostante tutto quello che per li suoi anteccessori potesse esser stato giudicato19.

  • 20 Avviso del 6 gennaio 1560 (ibid., f. 117r). «Sua Santità ha pur voluto tenire in piedi l’Inquisiti (...)
  • 21 Avviso del 20 gennaio 1560 (BAV, Urb. lat. 1039, f. 120r). In linea con questi orientamenti, nella (...)
  • 22 «Giovedì [Sua Santità] fa congregatione generale per la reformatione generale, nella quale interve (...)

13Ma oltre a compiere scelte politiche clamorose e opposte rispetto al pontificato precedente, Pio IV introdusse anche profonde trasformazioni sul piano normativo. Anzitutto, egli limitò a vantaggio della giurisdizione dei vescovi le prerogative acquisite dall’inquisizione nel controllo della società. Già all’indomani della sua elezione, il verificarsi di una svolta anche sul piano legislativo era percepito da molti. Correva voce ad esempio che il papa volesse ridimensionare le competenze dell’Inquisizione, affinché «non si concernesse altro che peccati appartenenti solo all’heresia, et che delle cose fatte sotto le lenzuola non voleva rivederne conto alcuno»20. Generale era inoltre la convinzione che Pio IV avrebbe ripristinato il precedente stato di cose riattribuendo agli ordinari quelle prerogative che le «constitutioni stravaganti» di Paolo IV avevano affidato agli inquisitori21. E in effetti, qualche tempo dopo, Pio IV istituì una commissione cardinalizia incaricata di mettere a punto una riforma generale tenendo conto delle richieste presentate dai vescovi che si trovavano a Roma: una commissione che, tra l’altro, doveva riunirsi proprio il giovedì, sottraendo al Sant’Ufficio il tradizionale giorno di congregazione coram sanctissimo22.

  • 23 Paolo IV, contrario alla riapertura del concilio, aveva invece affidato la riforma della Chiesa a (...)
  • 24 Angelo Massarelli lesse allora venticinque petitiones avanzate da una settantina di vescovi (Conci (...)
  • 25 D. Marcatto, «Questo passo»…, p. 135, Bernardino Pia a Ercole Gonzaga, 30 luglio 1561: parlando co (...)

14Il 7 marzo 1560 alla presenza del papa si riuniva la commissione de reformatione nella quale non sedeva alcun membro dell’Inquisizione23. Tra le prime richieste avanzate ci fu che un vescovo non potesse esser citato a comparire personalmente davanti ai tribunali romani se non per accuse gravi che implicassero la privazione dei suoi titoli; che i processi si tenessero alla presenza del papa cui doveva spettare la sentenza; che a carico degli ordinari diocesani si ammettessero solo testimoni affidabili e di buona reputazione24. Nel frattempo, dai primi mesi del 1560 sino all’inizio dell’estate, si susseguivano le clamorose assoluzioni di prelati, vescovi e cardinali già citati a Roma o processati per eresia sotto Paolo IV, ad alcuni dei quali il nuovo papa ebbe modo di esprimere il proprio rammarico per esser stati tormentati da quei «ribaldi», ossia dagli inquisitori25. Dopo il rafforzamento del Sant’Ufficio operato sul piano normativo e politico da Paolo IV, la questione che aveva alimentato l’appartata e sotterranea lotta tra Giulio III e l’allora cardinale inquisitore Carafa si traduceva ora, sotto Pio IV, nelle richieste ufficialmente avanzate da una parte consistente del corpo episcopale affinché nei casi concernenti l’eresia dei vescovi il nuovo pontefice facesse valere le sue prerogative contro le pretese dell’Inquisizione.

  • 26 Bullarium, vol. VII, p. 236-239,14 ottobre 1562; Pastor, vol. VII, p. 627-628,31 ottobre 1562.

15Queste proposte furono accolte da Pio IV che con le costituzioni del 14 e del 31 ottobre 1562 ridisegnò le competenze del Sant’Ufficio. Come già stabilito dalla Licet ab initio, la bolla istitutiva dell’Inquisizione, i cardinali inquisitori mantenevano la facoltà di istruire e celebrare i processi contro i vescovi accusati d’eresia, inclusi quelli d’oltralpe. Ma, a differenza del passato, e contrariamente a quanto aveva stabilito la Licet ab initio, il Sant’Ufficio fu privato della prerogativa di procedere, in questi casi, usque ad sententiam. Tale prerogativa era infatti riservata al papa. Anzi, nel motu proprio del 31 ottobre, nell’evidente tentativo di chiarificazione di un passaggio cruciale, si specificava come il potere di emanare la sentenza finale spettasse unicamente al concistoro segreto, ossia al pontefice e al collegio cardinalizio26.

  • 27 Pastor, vol. VII, p. 655. Sui rimaneggiamenti dell’opera del Panvinio a seguito di pressioni curia (...)

16All’epoca, un curiale molto vicino a Pio IV indirizzava allo storico e antiquario veronese Onofrio Panvinio, continuatore dell’Historia de vitis Pontificum Romanorum del Platina, il consiglio di sottolineare nella sua rielaborazione della biografia del pontefice milanese come questi non fosse un sovvertitore della disciplina ecclesiastica e delle leggi, ma piuttosto un capo della Chiesa che, dopo la politica temeraria e sconsiderata del suo predecessore era stato costretto a una sorta di rifondazione costituzionale (coactum [fuit] novum ius rescribere)27. Come già si è sottolineato, questo novum ius riguardò soprattutto l’Inquisizione.

  • 28 E. Bonora, Giudicare…, p. 165 ss.

17Con i decreti del 1562, Pio IV aveva adottato una soluzione moderata. Da un lato, aveva riportato il problema dell’eresia dei vescovi e dei cardinali sotto il controllo del papa contro le tendenze autonomistiche della congregazione del sant’Ufficio. Dall’altro, preservando la facoltà dell’Inquisizione d’istruire i processi in quei casi, si era riservato la possibilità di utilizzare uno strumento prezioso entro il gioco politico, come dimostrano i monitori di scomunica emanati qualche mese dopo in seguito a inchieste inquisitoriali contro sette vescovi francesi ai quali il papa voleva impedire di presentarsi al concilio di Trento28.

  • 29 La costituzione Qualiter et quando del IV concilio Lateranense è in Conciliorum Oecumenicorum Decr (...)

18Del resto, è possibile verificare a qual punto il problema della persecu zione dell’eresia dei vescovi fosse diventato un tema cruciale entro la Chiesa in quegli anni, se si prende in considerazione il dibattito che si svolse al concilio di Trento alla fine del 1563 sul quinto dei ventun articoli di riforma. L’articolo riguardava le cause criminali contro i vescovi, tra cui quelle per eresia. In quell’occasione i patriarchi di Venezia e di Gerusalemme fecero riferimento alla costituzione Qualtiter et quando del IV concilio Lateranense: un passaggio intenso dove si sottolineava la necessità di sbarrare la porta alle accuse false o solo maligne contro i vescovi, nel timore che, indebolite le colonne che lo sorreggevano, l’edificio della Chiesa crollasse29. L’appello dei padri tridentini al decreto lateranense era di grandissimo rilievo, se si considera come la preoccupazione che era all’origine dell’antica norma e le minuziose prescrizioni procedurali ivi menzionate volte a proteggere i vescovi contrastassero seriamente con l’esercizio del potere dell’Inquisizione romana e spagnola nell’ultimo ventennio.

  • 30 Voto dell’arcivescovo di Sens, ibid., p. 817.
  • 31 Voto del vescovo di Civita Castellana, ibid., p. 822.
  • 32 Voto del vescovo di Treviso, ibid., p. 823.
  • 33 Voto del vescovo di Marsico nuovo, ibid., p. 823.
  • 34 Voto del vescovo di Sulmona, ibid., p. 827. Alcuni vescovi si richiamarono esplicitamente al IV co (...)
  • 35 Il canone fu approvato l’11 novembre 1563 (Sessio XXIV, canon V).
  • 36 L’assoluzione fu solennemente proclamata il 17 novembre 1563 (Concilium Tridentinum…, vol. IX, p. (...)

19Uniti da convergenze che attraversavano trasversalmente i diversi gruppi nazionali, i vescovi domandarono allora una stretta vigilanza del papa sia sulla qualità dei testimoni d’accusa sia sugli inquisitori incaricati di formare i processi. Nec faciendum iudicium de episcopo per inquisitores30; tollatur inquisitorum rigorositas31; episcopi admoneantur, antequam contra eos procedatur32; quod inquisitores non possint procedere sine ordinaris33; commissiones fiant solis episcopis34, furono le richieste avanzate dai vescovi per proteggersi. Come è noto, il concilio confermò infine il principio che le cause criminali maggiori contro i vescovi erano riservate al papa35. Negli stessi giorni, il caso del patriarca di Aquileia Giovanni Grimani che, perseguito dall’Inquisizione, si era clamorosamente appellato al concilio, veniva esaminato a Trento da una commissione di vescovi, che infine assolsero il patriarca veneziano dall’accusa di eresia36.

  • 37 Sul Ghislieri, oltre alla voce di Simona Feci in Enciclopedia dei papi, vol. III, Roma, 2000, p. 1 (...)

20I primi anni del pontificato di Pio IV rappresentarono dunque un momento di radicale ridefinizione dei poteri dell’inquisizione sul piano giuridico e su quello politico. Ma questo ordine precario fu ancora una volta infranto dal suo successore. Nel 1566 l’Inquisitor maior Michele Ghislieri fu eletto papa con il nome di Pio V. Ben noti sono lo zelo antiereticale del pontefice domenicano; la sua venerazione per Paolo IV; le sue campagne antiereticali nelle città italiane; la riattribuzione da lui operata di ampi poteri agli inquisitori nella sfera sociale e religiosa; la protezione loro accordata con la costituzione Si de protegendis del 1569; l’importanza conferita alle riunioni del Sant’Ufficio che divenne la sede istituzionale in cui il papa prendeva le decisioni politiche più importanti37.

  • 38 Se per i vescovi la riserva papale della sentenza definitiva nelle cause criminali maggiori, ossia (...)
  • 39 La bolla del 21 dicembre 1566 in Bullarium, vol. VII, p. 499-502.
  • 40 La bolla di Pio V invalidava anche le assoluzioni che erano state conferite dai suoi predecessori (...)
  • 41 ASV, Capi del consiglio dei Dieci, Lettere degli ambasciatori, Roma, b. 25, n. 82,30 marzo 1569.

21Per quanto concerne il problema dell’eresia dei vescovi, Pio V non osò mettere in discussione i decreti del suo predecessore e del concilio di Trento che riservavano al papa in concistoro la sentenza finale, anche perché teoricamente queste norme erano un modo per ribadire la giurisdizione romana sugli episcopati nazionali d’oltralpe38. Con la prospettiva di salvaguardare i poteri del Sant’Ufficio, Pio V escogitò un’altra soluzione di grande efficacia nel breve termine. Nella bolla Inter multiplices curas del 1566, egli si scagliava duramente contro quanti, già condannati dall’Inquisizione, avevano ricevuto sentenze assolutorie, e specificava che quelle assoluzioni accordate dal papa in concistoro (consistorialiter emanatas), persino quelle pubblicate in forma di motu proprio o di breve, potevano e dovevano essere giudicate nuovamente dall’Inquisizione, alla quale nella medesima bolla Pio V attribuiva la facoltà di riaprire i processi anche in mancanza di nuovi elementi d’accusa39. Se evidente era la volontà del papa domenicano di chiudere la parentesi moderata del pontificato di Pio IV procedendo ora contro quanti erano stati da lui assolti, del tutto inquietante era dal punto di vista giuridico l’annullamento di sentenze che il pontefice milanese aveva promulgato in forma solenne e nell’esercizio della plenitudo potestatis accompagnandole allora con l’esplicito divieto al Sant’Ufficio e agli inquisitori locali di riaprire in futuro quei quei processi40. Alla base del provvedimento del Ghislieri c’era il principio che i supremi giudici dell’ortodossia dovessero essere i cardinali inquisitori: conformemente a tale assioma, anche un’assoluzione conferita da un concilio universale come quella del patriarca d’Aquileia poteva essere cassata. Del resto, Pio V avrebbe avuto modo di liquidare sprezzantemente l’assoluzione pronunciata a favore del Grimani a Trento da una commissione di vescovi definendola «sentenza di folletto»41. Il dispregio di questo papa inquisitore nei confronti di sentenze promulgate sia dal suo predecessore sia dal concilio di Trento trovava dunque una chiara formulazione sul piano giuridico e un’utilizzazione immediata contro il dissenso religioso ai vertici della Chiesa, dissenso che sarebbe stato completamente annientato sotto il suo pontificato.

22La bolla Inter multiplices curas è un documento inquietante per la visione degli equilibri di potere entro la Chiesa che ne sta alla base, ma nello stesso tempo ha una nettezza cristallina che non lascia dubbi sui limiti e sugli ambiti della sua applicazione. Del tutto differente è l’altra costituzione papale nata dall’analoga volontà di un altro papa inquisitore di risolvere i conflitti d’autorità ai vertici della Chiesa. Mi riferisco alla bolla Cum ex apostolatus officio promulgata da Paolo IV il 15 febbraio 1559: una misura legislativa caratterizzata dall’ambiguità della sua interpretazione e dall’ampiezza e gravità delle sue implicazioni.

  • 42 Cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, et praeminentiae existant, etiamsi Episcopali, A (...)
  • 43 Qui hactenus a fide Catholica deviasse, aut in aliquam haeresim incidisse, seu schisma incurrisse, (...)
  • 44 Eo ipso, absque aliquo iuris aut facti ministerio (ibid.).

23La bolla nasceva dalla specifica volontà di Paolo IV di impedire l’ascesa al papato del cardinal Morone, ma era densa di potenziali sviluppi per il futuro. Essa stabiliva infatti che, qualora ecclesiastici o laici di ogni ordine e grado42 si fossero macchiati d’eresia43 anche prima di ascendere alla posizione da loro attualmente occupata, allora sarebbero incorsi nella privazione dalle loro dignità e cariche eo ipso, ossia in modo automatico44. Il documento ribadiva poi, con riferimento esclusivo agli ecclesiastici, che

  • 45 Sed omnia et singula per eos quomodolibet dicta, facta, gesta et administrata ac inde secuta quaec (...)

si ullo umquam tempore apparuerit aliquem episcopum etiam pro archiepiscopo seu patriarcha vel primate se gerentem aut praedictae Romanae Ecclesiae cardinalem, etiam, ut praefertur, legatum, seu etiam Romanum Pontificem, ante eius promotionem vel in cardinalem seu Romanum Pontificem assumptionem, a fide catholica deviasse aut in aliquam haeresim incidisse, promotio seu assumptio de eo, etiam in concordiam et de unanimi omnium cardinalium assensu facta, nulla, irrita et inanis existat45.

24La costituzione di Paolo IV, quindi, si estendeva alla persona del pontefice, soffermandosi sull’invalidità della sua elezione e sullo scioglimento dei fedeli dal vincolo dell’obbedienza nel caso questi fosse caduto nell’eresia prima dell’ascesa al Sacro soglio o, addirittura, avanti il conseguimento della porpora cardinalizia. Nel preambolo con il quale Paolo IV elencava le ragioni che l’avevano indotto a tale passo legislativo emergeva del resto con chiarezza come l’obiettivo del papa inquisitore fosse quello di affrontare senza mezzi termini il problema dell’eventuale eresia del pontefice, ossia di colui che entro la Chiesa era il giudice supremo in materia di fede:

  • 46 Ibid., p. 551. Il carattere cursivo è mio.

nos considerantes rem huiusmodi adeo gravem et periculosam esse, ut Romanus Pontifex, qui Dei et Domini nostri Jesu Christi vices gerit in terris et super gentes et regna plenitudinem obtinet potestatis, omnesque iudicat, a nemine in hoc saeculo iudicandus, possit, si deprehendatur a fide devius, redargui […]46.

  • 47 Bullarium, vol. V, p. 405-408; sull’haeresis simoniaca sarebbe tornato Paolo IV con la bolla del 1 (...)
  • 48 Pastor, vol. VI, p. 508.

25Nell’ammettere e nel prendere in esame la possibilità che l’elezione del papa, malgrado si fosse regolarmente svolta secondo le norme del conclave e i sacri canoni, potesse essere annullata, la costituzione di Paolo IV trovava un precedente nella bolla Cum tam divinis del 16 febbraio 1513 con la quale Giulio II aveva stabilito che in caso di simonia l’elezione del papa non era considerata valida47. Entrambi i provvedimenti erano dettati da valutazioni politiche contingenti: se infatti la bolla del Della Rovere traeva origine dall’esperienza del recente pontificato di Alessandro VI Borgia conseguito per mezzo di spregiudicate pratiche simoniache, la Cum ex apostolatus officio nasceva dall’urgenza di sbarrare la strada al pontificato a uomini di Chiesa che il Carafa considerava implicati nell’eresia. Ma una cosa era stabilire l’illegittimità dell’elezione di un papa simoniaco attraverso l’accertamento dei fatti, altra cosa era giudicarne l’eresia, che era sostanzialmente un reato d’opinione. A chi spettava l’assunzione di tale ruolo? Al concilio universale? Al collegio cardinalizio? Paolo IV non aveva alcuna fiducia nella capacità del concilio di risolvere i problemi della Chiesa, e si guardò bene dal convocarlo durante il suo pontificato. Per quanto riguarda il Sacro collegio, i suoi componenti si rivoltarono contro la promulgazione della bolla nel timore che, in questo modo, sarebbero stati tutti alla mercé dell’Inquisizione48: tale reazione mostra quale fosse, secondo i cardinali, l’autorità che più verosimilmente era in grado di candidarsi al ruolo di giudice supremo dell’eresia.

  • 49 Il sospetto d’eresia si rivelava così un’efficace argomento per rifiutare l’investitura canonica d (...)
  • 50 Decretales, lib. V, tit. 34, cap. 10. Paul de Foix, candidato all’arcivescovato di Tolosa, sarebbe (...)

26Nel lungo termine, le ambigue formulazioni giuridiche della bolla finirono per spalancare la porta all’uso del semplice sospetto d’eresia nella sfera politica, entro la zona grigia e nelle situazioni d’impasse che si venivano a creare quando il sospetto non poteva essere confermato o rigettato attraverso il ricorso a un processo giudiziario. Per il futuro la bolla sanciva quindi il potere dei dossiers inquisitoriali, delle delazioni dei frati e, soprattutto, della congregazione del Sant’Ufficio entro un raggio d’azione che includeva tutti i livelli della gerarchia ecclesiastica, su su sino al vertice supremo. Il sospetto d’eresia si sarebbe dimostrato un mezzo efficace per bloccare carriere ecclesiastiche avversate dal Sant’Ufficio, come dimostrarono nei decenni successivi i casi di Filippo Mocenigo, di Paul de Foix, di Renaud de Beaune e di René Benoist, confessore di Enrico IV, tutti autorevoli candidati all’episcopato protetti dai loro principi, la cui ascesa alle più alte dignità della Chiesa fu ostacolata o definitivamente interrotta dall’Inquisizione senza sfociare in processi che i rispettivi sovrani non potevano accettare venissero celebrati di fronte alla congregazione romana contro i loro sudditi49. E ciò in contrasto con l’antica norma della purgazione canonica che prevedeva come un ecclesiastico sospetto d’eresia e sospeso dall’ufficio potesse comunque con il tempo purgarsi per mezzo delle buone opere, ut infamia convertatur in bonam famam50.

  • 51 Sull’uso dei dossiers inquisitoriali nei conclavi, cf. Paolo Simoncelli, Il caso Reginald Pole. Er (...)
  • 52 I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi (1557-1567). Edizione critica, a cura di Massimo F (...)
  • 53 La costituzione di Pio IV del 9 ottobre 1562 in Bullarium, vol. VII, p. 230-236, § 29. Devo la seg (...)

27Il provvedimento di Paolo IV avrebbe anche definitivamente legittimato l’uso dei dossiers inquisitoriali durante i conclavi per impedire candidature sgradite ai cardinali del Sant’Ufficio, consolidando una prassi già emersa all’indomani dell’istituzione dell’Inquisizione51. Ma la bolla era in grado di condizionare gli esiti dell’elezione papale anche in altro modo, dal momento che in via di principio impediva l’accesso in conclave ai cardinali che fossero incorsi nelle censure ivi previste; quando dopo la morte di papa Carafa il cardinal Morone già processato per eresia fu riammesso nel collegio cardinalizio e poi in conclave con voce attiva e passiva, il fatto fu percepito come una palese violazione della Cum ex apostolatus officio52. Fu quindi probabilmente con l’intenzione di limitare gli effetti della costituzione di Paolo IV e il suo spregiudicato uso politico che, nella bolla volta a disciplinare il conclave promulgata nel 1562, Pio IV introdusse una norma che stabiliva come i cardinali incorsi in censure e scomuniche potessero comunque entrare in conclave con voce attiva e passiva53.

  • 54 Bruno Neveu ha giustamente osservato come la storia dell’infallibilità pontificia in età moderna n (...)
  • 55 Sul sospetto d’eresia nei confronti di Pio IV: E. Bonora, Giudicare…, p. 250 ss. ; verso Clemente (...)

28Ma soprattutto, la Cum ex apostolatus officio rese possibile nel lungo periodo l’uso del sospetto d’eresia per mettere in discussione la legittimità del pontefice regnante ogni volta che le grandi scelte del capo della Chiesa si trovarono in conflitto con quelle della congregazione dell’Inquisizione54. E’quanto avvene negli anni sessanta del Cinquecento nel corso dello scontro contro la politica di concessioni religiose di Pio IV verso l’Impero; e nuovamente trent’anni più tardi nel corso del confronto tra Clemente VIII e il Sant’Ufficio che si opponeva all’assoluzione di Enrico IV di Francia55: né l’uno né l’altro dei due pontefici, del resto, proveniva dai ranghi dell’Inquisizione.

  • 56 Sul Peña teologo e canonista, editore e commentatore di trattati inquisitoriali, futuro consulente (...)
  • 57 La precisazione è nella Praxis iudiciaria inquisitorum di Umberto Locati, uscita con dedica a Pio (...)

29Se il sospetto d’eresia formulato sulla base della Cum ex apostolatus officio persino nei confronti del Sommo pontefice divenne un potenziale strumento della lotta politica all’interno della Chiesa nelle mani dell’Inquisizione, dal punto di vista teorico, ossia nell’ambito dei trattati inquisitoriali, la spinosa questione dell’eresia del pontefice continuò a essere posta, anche dopo la promulgazione della bolla, nei termini di quella teologia del primato papale che occorreva opporre verso l’esterno come granitico baluardo contro le tesi conciliariste e gli attacchi dei protestanti. Nondimeno, la costituzione di Paolo IV ebbe una ricezione significativa anche in questa trattatistica proprio in relazione all’ipotesi del papa eretico. La Praxis iudiciaria inquisitorum dell’inquisitore piacentino Umberto Locati del 1568 e il Directorium inquisitorum dell’aragonese Nicolás Eymerich, nella celebre edizione del 1578 curata e commentata dal teologo e canonista spagnolo Francisco Peña con la supervisione dei funzionari domenicani del Sant’Ufficio56, teorizzavano concordemente l’impossibilità del papa haereticus, in linea con la definizione ricevuta dalla questione dell’eresia del papa entro i dibattiti teologicogiuridici del secolo precedente e, più recentemente, nel corso dello scontro con i protestanti. Tuttavia, nell’affrontare questo tema delicato, entrambi gli scritti contenevano una succinta ma rilevante precisazione: il papa non poteva essere eretico, postquam legitime electus. E per chiarire quale fosse il significato di questo legitime, rinviavano entrambi alla bolla Cum ex apostolatus officio57.

  • 58 Sulla congiura contro Pio IV mi permetto di rinviare a: E. Bonora, Roma 1564. La congiura contro i (...)

30Qualche anno dopo la sua promulgazione, alla fine del 1564, fu sventata all’ultimo momento a Roma una congiura contro Pio IV. Armati di pugnale, i congiurati erano giunti molto vicini a colpire il pontefice. Per giustificare il loro gesto essi affermarono che Pio IV non era il «vero papa», ossia il papa legittimo. E per spiegare cosa intendessero con tale affermazione, utilizzarono le distinzioni e gli argomenti della bolla di Paolo IV58.

Notes

1 Abbreviazioni: Bullarium = Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum, vol. V-VII, Augustae Taurinorum, 1860-1862; Pastor = L. von Pastor, Storia dei papi dalla fine del medio evo, Roma, 1942 e ss., 16 vol. ; ACDF = Archivio della congregazione per la Dottrina della Fede; ASV = Archivio di Stato di Venezia; BAV = Biblioteca apostolica vaticana; SO = Archivio del Sant’Ufficio; St. St. = Stanza Storica. Con il termine «Inquisizione» in lettera maiuscola si intende la congregazione cardinalizia.
Su Propaganda Fide si veda il saggio di Giovanni Pizzorusso in questo volume. Sulla congregazione dei Vescovi e Regolari e quella del Concilio, con ampie analisi e innovative riflessioni sulla Chiesa del Seicento: Giovanni Romeo, «Confessione dei peccati e confessori nell’Italia della Controriforma: cosa dire del Seicento?», in Studi storici, vol. 51, n. 4, 2010, p. 967-1002; Michele Mancino, «La giustizia penale ecclesiastica nell’Italia del Seicento: linee di tendenza», ibid., p. 1003-1033, nonché il recente volume di Antonio Menniti Ippolito, 1664. Un anno della Chiesa universale. Saggio sull’italianità del papato in età moderna, Roma, 2011.

2 Sui conflitti tra Sant’Ufficio e congregazione dell’Indice in relazione alla censura e al controllo della cultura: Gigliola Fragnito, La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605), Bologna, 1997; sulla lotta tra Sant’Ufficio, congregazione dei Riti e dell’Indice per il controllo della santità e delle devozioni: Miguel Gotor, I beati del papa. Santità, inquisizione e obbedienza in età moderna, Firenze, 2002.

3 Sull’inquisizione romana in età moderna mi limito a segnalare: Adriano Prosperi, Tribunali della coscienza, Torino, 1996; G. Romeo, «Note sull’Inquisizione romana tra il 1557 e il 1561», in Rivista di storia e letteratura religiosa, vol. 36, 2000, p. 115-141; id., L’inquisizione nell’Italia moderna, Roma/Bari, 2002 e il recente Dizionario storico dell’Inquisizione, dir. A. Prosperi, Pisa, 2010,4 vol. Ricco di spunti anche per l’età moderna: Grado Giovanni Merlo, Inquisitori e inquisizione del Medioevo, Bologna, 2008.

4 Su questi aspetti mi permetto di rinviare a: Elena Bonora, «L’archivio dell’Inquisizione e gli studi storici: primi bilanci e prospettive a dieci anni dall’apertura», in Rivista Storica Italiana, vol. 120, fasc. III, 2008, p. 968-1002. Sull’atipico assetto istituzionale dell’inquisizione nel Regno di Napoli: G. Romeo, «Una città, due inquisizioni. L’anomalia del Sant’Ufficio a Napoli nel tardo’600», in Rivista di storia e letteratura religiosa, vol. 24, 1988, p. 42-67.

5 Sui rapporti tra confessori e inquisitori mi limito a segnalare: A. Prosperi, Tribunali…; G. Romeo, Ricerche su confessione dei peccati e Inquisizione nell’Italia del Cinquecento, Napoli, 1997; id., «Confesseurs et inquisiteurs dans l’Italie moderne: un bilan», in Revue de l’histoire des religions, vol. 220/2, 2003, p. 153-165; id., «Pio V nelle fonti gesuite: le Epistolae generalium Italiae e le Epistolae Italiae», in Pio V nella società e nella politica del suo tempo, a cura di Maurilio Guasco e Angelo Torre, Bologna, 2005, p. 111-127; Elena Brambilla, Alle origini del Sant’Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo, Bologna, 2000.

6 E. Bonora, «L’archivio…», p. 979-984.

7 Sull’inadeguatezza del concetto di «disciplinamento sociale» nel render conto dell’impatto dei tribunali inquisitoriali nella società italiana e dell’entità dei conflitti che essi crearono con le autorità civili: G. Fragnito, «Istituzioni ecclesiastiche e costruzione dello Stato. Riflessioni e spunti», in Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, a cura di Giorgio Chittolini, Anthony Molho e Pierangelo Schiera, Bologna, 1993, p. 531-550.

8 Sessio XXIV, canon VI.

9 Cf. Stefania Pastore, Il vangelo e la spada. L’Inquisizione di Castiglia e i suoi critici (1460-1598), Roma, 2003, p. 349-368; Ignasi Fernández Terricabras, «Le pouvoir de l’Inquisition espagnole en débat? Le Saint-Office et la troisième étape du concile de Trente (1562-1563)», in Inquisition et pouvoir, dir. Gabriel Audisio, Aix-en-Provence, 2004, p. 133-146.

10 Le facoltà conferite ai vescovi in materia d’eresia furono discusse a Roma nella congregazione dei Deputati al concilio del 20 gennaio 1564 (Concilium Tridentinum, Friburgo in Brisgovia, vol. IX, a cura di Stephan Ehses, 1924, p. 1145). Nel concistoro del 26 gennaio 1564 nel corso del quale il cardinal Morone propose al papa l’approvazione dei decreti conciliari, il Ghislieri dixit, magnopere se vereri, ne magnorum causa malorum esset facultas haec episcopis concessa absolvendi super haeresim (ibid, p. 1152-1156).

11 Sul decreto tridentino e la bolla di Pio V dal punto di vista giuridico, cf. E. Brambilla, Alle origini…, p. 483-493,546 ss.

12 Nel 1568 l’inquisitore piacentino Umberto Locati consigliava cautela nell’assolvere gli eretici nel foro interiore raccomandandone il deferimento al foro giudiziario (Praxis iudiciaria inquisitorum, Venezia, 1583, p. 7: 1a ed. 1568). Il problema se i vescovi possedessero o meno la facoltà di assolvere in foro interiore gli eretici occulti come aveva previsto il concilio veniva posto ai cardinali dell’Inquisizione nei primi anni settanta del Cinquecento dal cardinale Gabriele Paleotti arcivescovo di Bologna (cf. Paolo Prodi, Il cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597), Roma, 1959 e 1967,2 vol. : vol. II, p. 233-234; G. Fragnito, «Vescovi “censori”: il tridentino alla prova», in Dai cantieri della storia. Liber amicorum per Paolo Prodi, a cura di Gian Paolo Brizzi e Giuseppe Olmi, Bologna, 2007, p. 30). Secondo Paolo Prodi la normativa tridentina creò «diffidenza» tra i vescovi e gli inquisitori (Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto, Bologna, 2000, p. 298-300). La questione suscitò a lungo dubbi dalla periferia, e nel secolo successivo l’Inquisizione dovette ribadire più volte che la facoltà d’assoluzione nel foro interiore era stata tolta ai vescovi: Nec possunt ex vi verborum concilii Tridentinii in cap. Licet ipsi episcopi dictos haereticos absolvere in foro conscientiae. 1609. Est enim sublata talis facultas per Bullam in Coena Domini prout declaravit sacra Congregatio super concilio et Rota coram Millino. 25 maii 1626 (ACDF, SO, St. St., E4-b). Altri interventi del Sant’Ufficio: ibid., Q2-n: 13 aprile 1608 (f. 8), 1617 (f. 203); 25 maggio 1620 (ibid.), 18 aprile e 2 maggio 1646 (f. 12).

13 Su questo tema e per quanto segue mi sia consentito rinviare con maggiore ampiezza di riferimenti a E. Bonora, Giudicare i vescovi. La definizione dei poteri nella Chiesa postridentina, Roma/Bari, 2007.

14 Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone. Edizione critica, a cura di Massimo Firpo e Dario Marcatto, Roma, 1981-1995,6 vol. : vol. II, p. 804-805. Il Muzzarelli, che in base alla sua carica partecipava ex officio alle congregazioni dell’Inquisizione, era solito consegnare al papa i sommari dei processi via via istruiti dal Sant’Ufficio tra cui quelli contro il cardinale Giovanni Morone, il patriarca d’Aquileia Giovanni Grimani e l’arcivescovo d’Otranto Pietro Antonio Di Capua, processi che Giulio III era solito riporre in una cassettina (ibid., vol. VI, p. 322). Sui rapporti tra Giulio III e l’Inquisizione, cf. Massimo Firpo, Inquisizione romana e Controriforma. Studi sul cardinal Giovanni Morone (1509-1580) e il suo processo d’eresia, Brescia, 2005 (1a ed. Bologna, 1992), in partic. p. 280-311; Dario Marcatto, «Questo passo dell’heresia». Pietro Antonio di Capua tra valdesiani, spirituali e Inquisizione, Napoli, 2003.

15 Cf. M. Firpo, «Politica imperiale e vita religiosa in Italia nell’età di Carlo V», ora in id., «Disputar di cose pertinenti alla fede». Studi sulla vita religiosa del Cinquecento italiano, Milano, 2003 p. 159-174, in partic. p. 170-171. La bolla contro Filippo II di privazione del Regno di Napoli in Johann J.I. von Döllinger, Beiträge zur politischen, kirchlichen und Cultur-Geschichte der sechs letzten Jahrhunderte, Regensburg, 1862, 2 vol. : vol. I, n. 57.

16 Sull’uso dell’Inquisizione contro la feudalità dello Stato pontificio: Irene Fosi, «Nobili ribelli, forse eretici», in Dai cantieri della storia…, p. 161-169.

17 Sui disordini seguiti alla morte di Paolo IV, cf. Massimo Firpo, Fabrizio Biferali, «Navicula Petri». L’arte dei papi nel Cinquecento, Roma/Bari, 2009, p. 262 ss. Sui saccheggi rituali alla morte dei papi: Agostino Paravicini Bagliani, Il corpo del Papa, Torino, 1994, in partic. p. 188-189. Sul periodo di sede vacante dal punto di vista politico-istituzionale: Laurie Nussdorfer, «The vacant see: ritual and protest in early modern Rome», in Sixteenth Century Journal, vol. 18, 1987, p. 173-189. Cf. anche le riflessioni finali in Maria Antonietta Visceglia, «Attentare al corpo del papa: sortilegi e complotti politici durante il pontificato di Urbano VIII», in Riti di passaggio e storie di giustizia. Per Adriano Prosperi, vol. III, a cura di Vincenzo Lavenia e Giovanna Paolin, Pisa, 2011, p. 243-257.

18 BAV, Urb. lat. 1039, ff. 90v-91v, Summa de li capitoli fermati tra li cardinali in sede vacante in conclave da osservarsi da chi serà papa. Le capitolazioni elettorali vennero fissate dai cardinali all’inizio del conclave l’8 settembre 1559 (Concilium Tridentinum, Friburgo in Brisgovia, vol. VIII, a cura di Stephan Ehses, 1919, p. 1). La Bulla capitulorum conclavis promulgata da Pio IV il 12 gennaio 1560 durante il primo concistoro pubblico dichiarava anche nullos et irritos […] quoscumque processus contra formam similis capituli in praecedenti conclavi editi et bullae illius confirmatoriae factos (ibid., p. 2-6, la citazione a p. 4).

19 Avviso del 6 aprile 1560 (BAV, Urb. lat. 1039, f. 145rv).

20 Avviso del 6 gennaio 1560 (ibid., f. 117r). «Sua Santità ha pur voluto tenire in piedi l’Inquisitione ma solo circa le cose della religione per mantenimento della Santa sede apostolica», riferiva un avviso del 13 gennaio 1560 (ibid.). Il 20 gennaio 1560 Guido Giannetti da Fano informava da Venezia William Cecil che il papa «non vuole che in cause de religione si proceda per via de spioni né si guarda certe cose minime» (cit. in Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone…, vol. V, p. 563).

21 Avviso del 20 gennaio 1560 (BAV, Urb. lat. 1039, f. 120r). In linea con questi orientamenti, nella bolla Dominici gregis custodiae del 24 marzo 1564 (la bolla che promulgava l’indice tridentino dei libri proibiti redatto dai vescovi che rimpiazzava quello del 1558 fatto dall’Inquisizione) Pio IV introdusse la distinzione tra libri eretici e libri proibiti non eretici sottomettendo alla giurisdizione vescovile chi avesse letto o tenuto consapevolmente questi ultimi (G. Fragnito, Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna, Bologna, 2005, p. 37 ss.).

22 «Giovedì [Sua Santità] fa congregatione generale per la reformatione generale, nella quale intervengono sedici cardinali et si farà ogni settimana, fin che sia determinata et stabilita, et ha detto a quelli dell’Inquisizione che si debbino pigliar un altro giorno ch’il giovedì per la loro congregatione» (avviso del 10 febbraio 1560, in Concilium Tridentinum…, vol. VIII, p. 6).

23 Paolo IV, contrario alla riapertura del concilio, aveva invece affidato la riforma della Chiesa a commissioni nominate dal papa presiedute da cardinali che facevano parte dell’Inquisizione. Cf. Alberto Aubert, Paolo IV Carafa nel giudizio della età della Controriforma, Città di Castello, 1990, p. 86-88; Giampiero Brunelli, Il Sacro Consiglio di Paolo IV, Roma, 2011, p. 33-37.

24 Angelo Massarelli lesse allora venticinque petitiones avanzate da una settantina di vescovi (Concilium Tridentinum…, vol. VIII, p. 9-10). La richiesta relativa alle cause criminali contro i vescovi sarebbe stata accolta nel decreto tridentino De reformatione, Sessio XXIV, canon V dell’11 novembre 1563 (cf. infra). Alla commissione gli ordinari chiesero anche che fossero attribuite loro facoltà d’assoluzione e privilegi pari a quelli di cui godevano i regolari e di poter essere assolti in foro conscientiae da qualsiasi crimine, scomunica o irregolarità. Sui lavori nei primi mesi del 1560 della commissione de reformatione, cf. anche Concilium Tridentinum…, vol. VIII, p. 33-35, 55.

25 D. Marcatto, «Questo passo»…, p. 135, Bernardino Pia a Ercole Gonzaga, 30 luglio 1561: parlando con l’ambasciatore mantovano, il papa si riferiva qui al caso dell’arcivescovo d’Otranto Pietro Antonio Di Capua, imparentato con i Gonzaga.

26 Bullarium, vol. VII, p. 236-239,14 ottobre 1562; Pastor, vol. VII, p. 627-628,31 ottobre 1562.

27 Pastor, vol. VII, p. 655. Sui rimaneggiamenti dell’opera del Panvinio a seguito di pressioni curiali cf. ibid., p. 652-664; A. Aubert, Paolo IV…, p. 191 ss.

28 E. Bonora, Giudicare…, p. 165 ss.

29 La costituzione Qualiter et quando del IV concilio Lateranense è in Conciliorum Oecumenicorum Decreta, a cura di G. Alberigo, G. Dossetti, P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi, Bologna, 1973 (1a ed. 1962), Conc. Lat. IV, Const. VIII, in partic. p. 238, righe 14-35; il voto dei patriarchi dell’11 settembre 1563 è in Concilium…, vol. IX, p. 798.

30 Voto dell’arcivescovo di Sens, ibid., p. 817.

31 Voto del vescovo di Civita Castellana, ibid., p. 822.

32 Voto del vescovo di Treviso, ibid., p. 823.

33 Voto del vescovo di Marsico nuovo, ibid., p. 823.

34 Voto del vescovo di Sulmona, ibid., p. 827. Alcuni vescovi si richiamarono esplicitamente al IV concilio Lateranense (ibid., p. 813, riga 38; p. 821, riga 34).

35 Il canone fu approvato l’11 novembre 1563 (Sessio XXIV, canon V).

36 L’assoluzione fu solennemente proclamata il 17 novembre 1563 (Concilium Tridentinum…, vol. IX, p. 828-829); della commissione fece parte anche il cardinale di Lorena. Sul caso Grimani: M. Firpo, «Le ambiguità della porpora e i “diavoli” del Sant’Ufficio. Identità e storia nel ritratto di Giovanni Grimani», in Rivista storica italiana, vol. 117, fasc. III: L’iconografia come problema storiografico, 2005, p. 825-871.

37 Sul Ghislieri, oltre alla voce di Simona Feci in Enciclopedia dei papi, vol. III, Roma, 2000, p. 160-180, si vedano A. Prosperi, Tribunali…, p. 146-153 e la raccolta di saggi Pio V nella società e nella politica del suo tempo

38 Se per i vescovi la riserva papale della sentenza definitiva nelle cause criminali maggiori, ossia implicanti la destituzione, costituiva una forma di garanzia contro l’operato delle inquisizioni, per i sovrani essa significava un’allargamento delle prerogative romane contro i privilegi delle loro Chiese nazionali. Sul discorso del cardinale di Lorena a Trento in difesa dei privilegi di Francia cf. Muzio Calini, Lettere conciliari, a cura di Alberto Marani, Brescia, 1963, p. 560: 11 novembre 1563; p. 565: 13 novembre 1563. Il 14 novembre il cardinale informava la regina dell’inserimento della clausola che salvaguardava i privilegi della Corona, la cui temuta violazione era servita di pretesto all’ambasciatore francese per abbandonare il concilio (Lettres du cardinal Charles de Lorraine (1525-1574), ed. Daniel Cuisiat, Ginevra, 1998, n. 889). Il dibattito giuridico sulle cause maggiori tra Roma e i sostenitori delle posizioni gallicane fu ricostruito dal punto di vista curiale nel 1719 dall’assessore del Sant’Ufficio Marc’Antonio Ansidei (ACDF, SO, UV 77, 62 Varia, n. 47).

39 La bolla del 21 dicembre 1566 in Bullarium, vol. VII, p. 499-502.

40 La bolla di Pio V invalidava anche le assoluzioni che erano state conferite dai suoi predecessori cum perpetui silentii impositione ac inhibitione ne dictum Sanctissimum Officium, aut alii inquisitores ad ulteriora procedere possent (ibid., p. 499).

41 ASV, Capi del consiglio dei Dieci, Lettere degli ambasciatori, Roma, b. 25, n. 82,30 marzo 1569.

42 Cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, et praeminentiae existant, etiamsi Episcopali, Archiepiscopali, Patriarchali, Primatiali, aut alia maiori dignitate Ecclesiastica, seu Cardinalatus honore, et Apostolicae Sedis ubivis locorum, tam perpetuae quam temporalis Legationis munere, vel mundana etiam Comitali, Baronali, Marchionali, Ducali, Regia, et Imperiali auctoritate, seu excellentia praefulgeant (Bullarium, vol. VI, p. 552, il testo della bolla alle p. 551-556).

43 Qui hactenus a fide Catholica deviasse, aut in aliquam haeresim incidisse, seu schisma incurrisse, aut excitasse, seu commisisse comprehensi, aut confessi, vel convicti fuerint, ossia qualora avessero deviato dalla fede cattolica e fossero caduti nell’eresia, o fossero incorsi in scisma o l’avessero provocato, o fossero stati colti in flagrante crimine d’eresia, o l’avessero confessato, o ciò fosse risultato in base a prove (ibid., p. 552).

44 Eo ipso, absque aliquo iuris aut facti ministerio (ibid.).

45 Sed omnia et singula per eos quomodolibet dicta, facta, gesta et administrata ac inde secuta quaecumque viribus careant, et nullam prorsus firmitatem nec ius alicui tribuant (ibid., p. 554). Il carattere cursivo è mio.

46 Ibid., p. 551. Il carattere cursivo è mio.

47 Bullarium, vol. V, p. 405-408; sull’haeresis simoniaca sarebbe tornato Paolo IV con la bolla del 16 febbraio 1558 (ibid., p. 545-546).

48 Pastor, vol. VI, p. 508.

49 Il sospetto d’eresia si rivelava così un’efficace argomento per rifiutare l’investitura canonica del papa ai candidati ai benefici maggiori scelti dal re di Francia in base al concordato. Cf. i casi analizzati in G. Fragnito, «“Sa Saincteté se resoudra par l’advis des Cardinaux de l’Inquisition, sans lesquels il n’oseroit rien faire”: Clemente VIII, il Sant’Ufficio e Enrico IV di Borbone», in Schifanoia, vol. 38-39, 2010 (2011), p. 143-169. Sul veneziano Filippo Mocenigo e l’ambasciatore Paul de Foix cf. E. Bonora, Giudicare…, ad indicem.

50 Decretales, lib. V, tit. 34, cap. 10. Paul de Foix, candidato all’arcivescovato di Tolosa, sarebbe riuscito a conseguire la dignità episcopale piegandosi alla purgazione canonica solo dopo dieci anni di trattative della Corona francese con il papa e il Sant’Ufficio.

51 Sull’uso dei dossiers inquisitoriali nei conclavi, cf. Paolo Simoncelli, Il caso Reginald Pole. Eresia e santità nelle polemiche religiose del Cinquecento, Roma, 1977, p. 62-73; M. Firpo, Inquisizione romana e Controriforma…, p. 259 ss. ; id., «Eresia e Inquisizione in Italia (1542-1572)», ora in id., «Disputar…», p. 202-208. Per i conclavi di Pio IV e di Pio V, cf. anche E. Bonora, Giudicare…, p. 207-208; 251-252.

52 I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi (1557-1567). Edizione critica, a cura di Massimo Firpo e Dario Marcatto, 2 vol., Città del Vaticano, 1998-2000, vol. II/2, p. 693, Pietro Carnesecchi a Giulia Gonzaga, 6 settembre 1559. La liberazione del Morone avvenuta durante la sede vacante era un’iniziativa giuridicamente controversa secondo il parere di Pietro Belo, procuratore fiscale del Sant’Ufficio, che in un’inedita silloge di responsa dedicata nel 1572 a Gregorio XIII dal figlio Lorenzo, anche lui fiscale dell’Inquisizione, affrontava la questione an collegium cardinalium possit sede vacante excarcerare cardinalem per praedefunctum pontificem carceratum (BAV, Vat. lat. 5468, f. 153r).

53 La costituzione di Pio IV del 9 ottobre 1562 in Bullarium, vol. VII, p. 230-236, § 29. Devo la segnalazione della relazione tra il provvedimento di Pio IV e la Cum ex apostolatus officio a Maria Antonietta Visceglia che con Agostino Parravicini Bagliani sta preparando un ampio lavoro sui conclavi tra Medio Evo ed età moderna.

54 Bruno Neveu ha giustamente osservato come la storia dell’infallibilità pontificia in età moderna non possa prescindere dal ruolo istituzionale del papa come capo del Sant’Ufficio (Bruno Neveu, «Juge suprême et docteur infaillible: le pontificat romain de la bulle In eminenti (1643) à la bulle Auctorem fidei (1794)», in Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge-Temps modernes, vol. 93, 1981, p. 215-275. Egli partiva però dalla premessa che il Sant’Ufficio fosse un «tribunal pontifical suprême […] qui forme […] une même personne morale avec le chef de l’Église» (ibid., p. 228). È proprio questa scontata convergenza che si vorrebbe qui mettere in discussione dal punto di vista storico, mostrando come essa fosse piuttosto l’esito di lotte e di un doloroso processo di assestamento che nel secondo Cinquecento vide spesso Inquisizione e papato muoversi lungo fronti contrapposti.

55 Sul sospetto d’eresia nei confronti di Pio IV: E. Bonora, Giudicare…, p. 250 ss. ; verso Clemente VIII, ibid., p. 245 ss. ; G. Fragnito, «“Sa Saincteté…”». E’interessante notare come alla bolla di Paolo IV si richiamino oggi i sostenitori del «sedevacantismo», ossia i cattolici dissidenti tradizionalisti che rifiutano le innovazioni introdotte dal Concilio Vaticano II e non riconoscono l’autorità dei papi del post-concilio considerandoli eretici.

56 Sul Peña teologo e canonista, editore e commentatore di trattati inquisitoriali, futuro consulente del Sant’Ufficio, cf. Agostino Borromeo, «A proposito del Directorium inquisitorum di Nicolas Eymerich e delle sue edizioni cinquecentesche», in Critica storica, vol. 20, 1983, p. 499-547. Nelle successive edizioni il commento fu ampliato con l’assistenza del Maestro del Sacro Palazzo e del commissario generale del Sant’Ufficio (cf. la dedica del Peña al lettore del 1584); per la sua stesura furono utilizzati manoscritti prestati dal cardinale inquisitore Giulio Antonio Santoro (Saverio Ricci, Il sommo inquisitore. Giulio Antonio Santori tra autobiografia e storia (1532-1602), Roma, 2002, p. 330).

57 La precisazione è nella Praxis iudiciaria inquisitorum di Umberto Locati, uscita con dedica a Pio V nel 1568, dove l’inquisitore piacentino rinviava alla bolla di Paolo IV de tali materia diffuse loquentem (cito dall’ed. ampliata del 1583, p. [266-267]). Nel suo commento alla Quaestio XXV di Eymerich, An inquisitor vel quisquam alius procedere possit contra papam deprehensum in haeresi (Directorium inquisitorum, p. 554-555, cito dall’ed. veneziana del 1595), il Peña scriveva: Interim Locatus haec eadem, quae ab Eymerico dicuntur, refert in opere iudiciali verbo, papa, nu. 6 ubi addit extare bullam Pauli Quarto de hac materia diffuse loquentem (ivi, p. 555).

58 Sulla congiura contro Pio IV mi permetto di rinviare a: E. Bonora, Roma 1564. La congiura contro il papa, Roma/Bari, 2011.

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