Gli attori del commercio dell’allume in Mediterraneo alla fine del Quattrocento
p. 423-445
Résumés
L’objectif de cette contribution est de revisiter les formes d’organisation du marché de l’alun (d’alunite) à la fin du XVe siècle, au moment où les immenses gisements furent découverts à Tolfa (principalement sur l’actuelle commune d’Allumiere). Alors qu’il est communément admis que le commerce fut un monopole de quelques riches entrepreneurs choisis par la Chambre Apostolique, il s’agit de nuancer cette évidence en élargissant le point de vue.
Actors in the trade of alum in the Mediterranean at the end of the 15th century. The purpose of this article is to revisit the forms of organization of the market of alum (alunite) at the end of the fifteenth century, when the huge deposits were discovered in Tolfa (mainly on the current commune of Allumiere). While it is commonly accepted that trade was a monopoly of a few wealthy entrepreneurs chosen by the Apostolic Chamber, it is a matter of nuancing this evidence by broadening the point of view.
Entrées d’index
Keywords : alum, Quattrocento, trade, raw materials, Latium, enterprise
Parole chiave : allume, Quattrocento, commercio, materie prime, Lazio, impresa
Plan détaillé
Texte intégral
1L’allume è senza dubbio un prodotto ben noto agli storici. Utile all’industria tessile dell’Europa occidentale (in particolare come mordente) è diventato il paradigma di una materia prima intorno alla quale venne organizzato un monopolio commerciale alla fine del Medioevo1. In particolare già dalla seconda metà del XIII secolo l’allume divenne oggetto dei traffici commerciali dei mercanti genovesi (tra cui Benedetto Zaccaria2), i maggiori esportatori dell’importante produzione dell’Anatolia (di Focea principalmente) e di quella realizzata nel mare Egeo. Qualche tempo dopo la scoperta nel 1460 di rilevanti giacimenti di alunite nel Lazio, sui monti della Tolfa, all’interno dello Stato della Chiesa, permetteva di far fronte ai bisogni occidentali nel momento in cui la presenza degli Ottomani in Anatolia ostacolava gli scambi. In questo caso fu la Camera Apostolica a impadronirsi del controllo della produzione e commercializzazione dell’allume. Così solo pochi e potenti mercanti, fra cui i Medici, scelti dal papato (ricorrendo all’appalto) venivano autorizzati a vendere il prezioso mordente in Occidente3.
2Tuttavia l’azione della Camera Apostolica, diretta a proteggere la distribuzione dell’allume di Tolfa sui mercati europei, non ha impedito altri traffici. Appare indubbio che circolarono allumi di diversa provenienza e che il loro commercio fu più concorrenziale di quanto si creda comunemente4. Un’attenta e accurata analisi della situazione nel Mediterraneo occidentale permette di verificare la presenza di un elevato numero di imprenditori che commercializzavano o esportavano la loro produzione. Ed è il ruolo di questi attori che ci proponiamo di chiarire. Dopo aver ricostruito il quadro – più completo possibile – dei luoghi di produzione, l’attenzione sarà focalizzata sulle forme di organizzazione delle imprese produttive e soprattutto sui legami che queste avevano con le società commerciali responsabili dello smercio dell’allume. Solo a questo punto sarà possibile valutare meglio la distribuzione delle materie prime nei mercati occidentali. Senza pretesa di completezza ed esaustività, questo saggio è una delle tappe del nostro programma di ricerca.
Le allumiere del bacino mediterraneo (fig. 1)
3Volendo fare un bilancio dei siti di produzione, sono una quindicina quelli finora noti, presenti nel Mediterrano alla fine del Medioevo (dopo il 1450), indicati nelle fonti semplicemente come allumiere. Con il termine ‘allumiera’, per quanto si può capire, si designava il luogo ove si realizzavano una o più tappe del ciclo produttivo: possiamo considerarlo come il procedimento industriale5 che permette di produre un allume di qualità costante.
4Le allumiere più importanti si trovavano sui monti della Tolfa. L’attività cominciò intorno al 1460, è quanto fa ipotizzare il documento del 30 aprile del 1461, nel quale Giovanni di Paolo di Castro6 esponeva alle massime cariche del Comune di Corneto (attuale Tarquinia), di «trovare o havere trovato in questa ciptà et territorio habundantissime lumiere di sorte»7. Le condizioni previste nella concessione rilasciata da Corneto, ossia durata venticinquennale della privativa sullo sfruttamento dei giacimenti, libero approvvigionamento del combustile necessario all’impresa ricorrendo al legname estratto da boschi e selve di pertinenza della comunità cornetana, estese anche ai suoi eredi, furono confermate qualche mese più tardi dalla Camera Apostolica8. L’attività fu avviata da un gruppo di imprenditori di cui facevano parte, oltre al di Castro, Bartolomeo Framura e Carlo Gaetani9.
5All’inizio di questa impresa, i mercanti italiani (in particolare veneziani e fiorentini) importavano ancora l’allume orientale10, proveniente dai magazzini di Chio dove i Genovesi – la Mahona di Chio – dislocavano la produzione delle cave di Focea Nuova o dell’Egeo o del Mare di Marmara, che si sa che erano ancora attive, nonostante la nuova dominazione ottomana11. Infine dall’isola di Mitilene arrivava quella parte di allume che i Gattilusio – potentissima famiglia genovese – fabbricarono, almeno fino all’inzio degli anni settanta, in diverse miniere ma, al momento, non è possibile indicare i vari siti ove era collocata la loro attività12. Inoltre non sappiamo se questi luoghi del Mediterraneo orientale fossero i soli a essere sfruttati. Anche prima di Tolfa gli italiani hanno tentato, senza successo, di sviluppare l’attività in altre isole: i Veneziani (nel 1428-1429, 1454, 1476) a Creta13; un fiorentino, Bernardo di Marco Salviati, nel 1442, nei possessi dell‘Ordine dei cavalieri degli ospitalieri di san Giovanni sia nell’Egeo che a Rodi dove chiedeva il diritto di cavare alumen aut terram pro alumine faciendo14.
6Tali iniziative sembrano essere più proficue in Italia, in particolare nel Regno di Napoli e, soprattutto, ad Agnano. In effetti, già intorno alla metà del XV secolo, vi era almeno una allumiera sulle pendici orientali della Solfatara, vicino a Pozzuoli, dove nel 1452 si recava il re Alfonso V d’Aragona detto Il Magnanimo15. Anche se si trattò di una produzione poco abbondante, in questa località l’attività continuò fino alla fine del secolo16. Un’altra cava si trovava sull’isola di Ischia. Qui lo sfruttamento sarebbe iniziato già alla fine del Duecento17; ma la produzione fu ripresa durante il regno di Alfonso Il Magnanimo, come si apprende da un editto del 1460, emanato dal figlio Ferrante18. Il giacimento sarebbe stato riscoperto da un genovese Bartolomeo Pernice in occasione della guerra d’Ischia (1458-1464)19; una presenza, quella genovese, da collegarsi forse alla breve dominazione dell’isola da parte di Pietro Campofregoso20. Dal Trecento vi fu una produzione anche nelle isole Eolie21, attività che si tentò di avviare pure a Lipari, secondo quanto si apprende da una lettera del giugno del 1463, scritta dal fiorentino Piero Dietisalvi, forse membro della famiglia dei Neroni22. Parte di questo minerale era avviato verso la Sicilia23, dove, dopo il 1450, vennero sfruttati i giacimenti situati tra Caltanisetta e Castrogiovanni, l’attuale Enna. Infine nel 1461 un altro mercante genovese, Damiano Spinola24, prendeva in appalto la produzione di Paternò ma i modesti risultati portarono alla cessione dell’impresa intorno agli anni ‘7025.
7Invece è proprio a questa data che iniziava lo sfruttamento dei giacimenti toscani, anche se le ricerche erano iniziate prima della metà del XV secolo. A questa epoca Bartolomeo Pernice, l’imprenditore che sembra aver rilanciato l’attività a Ischia, era in piena attività nella Maremma26. Tuttavia, bisogna aspettare il 1470 per osservare la realizzazione, nell’arco pochi mesi, di cinque allumiere27 . La più antica e la meno importante, anche se la più conosciuta, è quella situata nel dominio fiorentino a Sasso Pisano, nel contado volterrano28, un’altra si trovava nella signoria di Piombino, a Montioni (1471), e ben tre se ne contano nel territorio senese, nel Massano: a Monterotondo Marittimo (probabilmente quella di Monteleo), le altre due nei pressi di Massa Marittima, una sui beni del comune di Massa, l’altra all’Accesa nelle proprietà del vescovo. Più tardi, nel 1484, ne fu realizzata una sesta dai fiorentini a Campiglia Marittima, e infine nel 1491 a Pietra, vicino all’Accesa. In ogni caso non furono tutte attive nel periodo 1470-1500, ma negli anni ’90 del ‘400 la più importante fu verosimilmente quella di Massa. Queste miniere sembrano aver rappresentato la sola forma di concorrenza a Tolfa, ma in maniera moderata. Anche le iniziative intraprese nel territorio veneziano ebbero poca importanza29. Mentre nuovi siti di produzione si sviluppavano nella Penisola Iberica con l’evidente volontà di realizzare l’allume ma è soltanto a Mazarrón nel regno di Murcia che l’attività si avviò in modo sicuro. Nel 1462, il re Enrico IV concedeva al marchese di Villena, Juan Pacecho, tutti i diritti sulle scoperte; sicuramente i primi risultati si ebbero negli anni ’80 del 400, come rivela la formazione di un primo nucleo abitativo30, e le esportazioni attestate solo alla fine del decennio. In conclusione se si traccia un bilancio della produzione fino alla fine del XV secolo, pur di fronte alla sparizione di numerosi siti che in precedenza erano stati funzionanti, una mezza dozzina rimaneva ancora in attività. Siamo dunque lontani dall’esclusività laziale.
8Non si conosce ancora bene l’organizzazione di queste località poiché le allumiere sinora non hanno suscitato l’interesse degli storici e degli archeologi, contrariamente ad altri siti di produzione. Pertanto gli scavi effettuati in Toscana, a Monteleo, nella loro unicità appaiono ancor più notevoli31. Esse, infatti, segnalano un sistema di produzione complesso fondato principalmente sull’utilizzazione di strutture composte da due forni per la calcinazione e due per la liscivazione, ossia le cosiddette caldaie e un canale interpretato come il vettore del necessario approvvigionamento idrico. Tali impianti datano fine del Quattrocento - inizio Cinquecento e la loro organizzazione mostra il modo di produzione descritto dagli ingegneri rinascimentali (Vannoccio Biringucci, ripreso da Giorgio Agricola) e analizzato da Maurice Picon32. Il funzionamento può essere messo in relazione con l’attività di una compagnia mineraria conosciuta sotto il nome «dell’allumiera delle Crocichie», della quale rimane la contabilità per gli anni 1507-150833.
9Tale ampia documentazione permette di comprendere in modo eccezionale quella che era la produzione d’allume di alunite alla fine del Medioevo. Tuttavia va tenuto presente che la disposizione quasi ideale (ossia la vicinanza tra il giacimento e le altre strutture del ciclo produttivo) non è stata necessariamente la regola. Nei Monti della Tolfa, per esempio, almeno nella fase iniziale dell’impresa, i forni di calcinazione non erano vicini a quelli di liscivazione34. Il distretto minerario era, infatti, frazionato in tre settori distinti, autonomamente gestiti dai tre soci: la miniera grande, ovvero «La Bianca»35, a sud del Monte Elceto (affidata a Giovanni di Castro); le altre due situate nella località «La Concia» poi «Cave Vecchie» (assegnate a Carlo Gaetani che le gestì anche per Bartolomeo Framura)36.
10A questo punto è necessario passare all’analisi delle compagini imprenditoriali che consentirono la valorizzazione delle miniere, solo così si riuscirà a inquadrare in maniera più organica la commercializzazione di questa materia prima.
Società minerarie e imprenditori industriali
11In Toscana tra 1470 e 1500 i siti di produzione (qualunque fosse la loro ampiezza) erano gestiti da società minerarie che disponevano del capitale necessario per iniziare e assicurare l’andamento della produzione. La società o uno dei suoi membri otteneva la concessione dal detentore della iurisdictio per sfruttare non solo il minerale ma anche i boschi e i prati vicini, secondo modalità che conosciamo un pò ovunque nel mondo mediterraneo37. Si tratta di una ventina di siti almeno fino alla fine del Quattrocento. Sappiamo ancora poco della loro organizzazione interna perché è basata su accordi/contratti privati che non sono pervenuti. Solo le società che hanno incontrato difficoltà, finendo in contenziosi (processi, compromessi), hanno lasciato delle tracce; o quelle che, per avere l’appoggio della fides publica, hanno voluto far redigere i loro accordi da un notaio. È il caso della compagnia dell’allumiera dell’Accesa38. Invece sappiamo poco delle società concorrenti, come l’allumiera di Massa, creata da un consorzio di cittadini massetani ed esclusivamente massetani39.
12L’attività industriale era affidata a conductores che ingaggiavano un responsabile tecnico o lo scieglievano tra di loro. Così la direzione dell’allumiera dell’Accesa che aveva una dozzina di conductores sembra essere assegnata a un tecnico importante, anche se poco conosciuto, Francesco Germano, in realtà Francesco di Bartolomeo (detto Germano) e forse a un nobile, Ludovico Campofregoso40, che entrò nella società nel novembre del 1471. Quest’ultimo, esponente di una potentissima famiglia genovese, per tre volte rivestì la carica di doge anche se per breve tempo41. Visse parte della sua vita, quasi in esilio, a Siena (ne ottiene la cittadinanza nel 146842), ma era vicino alla corte napoletana e in vari momenti fu condottiero delle milizie al servizio degli Aragonesi. Sposato con Ginevra, figlia di Dorino I Gattilusio, signore di Mitilene, fu strettamente coinvolto nella Maona di Chio e gestì almeno fino al 1455 le allumiere di Focea43: poteva dunque avere avuto tramite la sua rete clientelare una buona conoscenza degli allumi.
13Invece la società, che nel 1471 diede avvio all’attività industriale a Monterotondo, prese a contratto il senese Bartolomeo Allegretti per assicurare la conduzione e il controllo della produzione44. Questo tipo di contrattualizzazione si può osservare anche altrove e specie nel caso di società a carattere pubblico, ossia laddove il potere si è interessato alla gestione della produzione. Un esempio è fornito da Agnano quando nel 1465 il re Ferrante decise di sviluppare l’attività dell’allumiera, affidando la responsabilità della produzione a Guglielmo Lo Monaco45, uno dei tecnici più importanti al servizio della corte46. Nel caso di Tolfa la situazione appare piuttosto complessa per diversi motivi47. La Camera Apostolica, divenuta proprietaria dell’area all’epoca di Paolo II, si intromise in maniera particolare nella gestione delle miniere. Agli inizi dell’attività, volendo assicurarsi il controllo diretto dell’andamento dell’impresa da parte dei tre soci conduttori48, metteva ai vertici della «fabrica delli allumi» un tecnico, il genovese magister Biagio di Centurione Spinola49. Lo Spinola, già alle dipendenze di Venezia50, aveva tali abilità e competenze nel settore minerario che per allettarlo il papa gli offrì un contratto particolarmente vantaggioso: durata ventennale, un salario annuo di 400 ducati d’oro e, in caso di morte prima della scadenza contrattuale, la garanzia che gli eredi avrebbero goduto del sussidio annuale di 100 ducati d’oro51. Fu chiamato a coadiuvarlo il commissario papale Nicolò da Fabriano che, dipendente dalla Camera Apostolica, aveva il compito precipuo di accertare ogni anno la produzione mineraria. Infatti, secondo le clausole contenute nel contratto rinnovato nel 1465, i tre soci erano obbligati a vendere alla Camera Apostolica 30 000 cantara di allume all’anno al prezzo concordato di 3/4 di fiorino il cantaro52. Questa parte della produzione – non tutta la produzione – andava a beneficio di un’istituzione nuova: la Depositeria Sancte Cruciate alla quale nel 1471 venne affiancato il collegio dei cardinali53.
14La volontà di un controllo più stringente della commercializzazione al fine di trarne profitto per l’allestimento di una crociata contro i Turchi si accompagna alla creazione di una «maona». L’iniziativa va ascritta al pontefice veneziano, Paolo II, che, ispirandosi verosimilmente alle pratiche commerciali comuni sulle rive della laguna54, tentava così di evitare dannose concorrenze. A tal fine l’11 giugno del 1470 il papa proponeva al re di Napoli di costituire una compagnia et unione de tutte allumiere. Il contratto della durata di 25 anni era indirizzato alla formazione di un unico corpo industriale e commerciale: la maona (doc. 3)55. I profitti, le spese di trasporto e di assicurazione erano ripartite in parti uguali fra i membri del cartello così come le esportazioni di allume, di cui metà doveva essere romano e l’altra metà napoletano. A garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali un commissario papale doveva risiedere a Napoli e un rappresentante del re a Civitavecchia, con il compito di ispezionare le miniere e gli stabilimenti; in tale compartecipazione veniva inclusa anche l’eventuale fornitura ad una delle parti di quote di allume necessarie a raggiungere la quantità pattuita. Tale clausola favoriva le cave napoletane che non erano in grado di competere con quelle pontificie: la Camera Apostolica sarebbe intervenuta con materiale proprio, traendone un guadagno proporzionale. Ogni violazione dei patti avrebbe comportato una pena di ben 50 000 ducati d’oro. L’accordo non ebbe vita lunga: nel 1472 il nuovo pontefice Sisto IV (il genovese Francesco della Rovere) ottenne da Ferdinando I l’annullamento del contratto56. Tuttavia l’iniziativa pontificia dovette provocare il timore di eventuali perdite da parte degli attori, tanto più che proprio in questo periodo iniziavano a espandersi le allumiere toscane. Bisognerà attendere la fine del secolo XV perché lo sforzo congiunto degli Spannocchi e del Chigi portasse a un unico controllo, seppure imperfetto, dei siti produttivi57.
La circolazione dei prodotti
15Come nella maggior parte dei siti, le cave distavano dalle rive del mare alcuni chilometri. Era pertanto necessario predisporre il trasporto, il deposito e l’esportazione dell’allume. Ancora una volta l’organizzazione di Tolfa appare la più perfezionata. Dal 1465 la Camera Apostolica affidò il trasporto del prodotto da essa acquistato a un vetturale, Pietro Antonio da Macerata, che, con i suoi carri e bufali, per 9 anni si impegnava a effettuare i viaggi per il periodo abituale di produzione, ossia dal 1° marzo al 30 novembre (doc. 1). L’allume veniva quindi immagazzinato in ampi locali, in prossimità del porto, di proprietà della Camera Apostolica. Da qui il prezioso minerale sarebbe stato poi imbarcato su galee, brigantini58. In questo caso emerge in modo evidente l’ampio quanto variegato mondo di operatori (portoghesi o baschi) e mercanti che ruotava intorno a questa grande impresa, così come la circolazione a livello internazionale dell’allume da Civitavecchia diretta verso le Fiandre e l’Inghilterra, ma anche verso mercati più vicini (Aigues Mortes, Barcellona) che necessitavano di allume per la produzione locale dei panni.
16Tuttavia il commercio era soprattutto nelle mani degli appaltatori che avevano ottenuto il monopolio della vendita dell’allume papale. Di prassi la Camera Apostolica ricorreva a mercanti-banchieri di fiducia, i mercatores Romanam Curiam sequentes, ai quali, in cambio di prestiti di solito di entità elevata, dava il diritto di vendere l’allume, ma, come noto, i papi potevano revocare l’appalto. Nella lista dei mercanti coinvolti nella lucrosa impresa – i genovesi Centurioni e Cigala o i fiorentini Rucellai, Pazzi, Medici – sono questi ultimi i più famosi anche perché entrarono nell’affare dell’allume fin dagli inizi dell’impresa. Il 13 giugno del 1461, ossia un mese prima che fosse sottoscritto il contratto con Giovanni di Castro, la Camera Apostolica aveva concesso una littera passus al famoso mercante Piero di Cosimo de’ Medici59. Il prezioso salvacondotto assicurava a Piero la piena libertà di commerciare l’allume in ogni parte del mondo senza alcun impedimento e godendo dell’esonero dal pagamento dei dazi sugli ancoraggi, da parte sua il banchiere avrebbe investito ben 200 fiorini d’oro, somma necessaria a terminare un edificio nella rocca di S. Maria a Civitavecchia, ossia in quello che sarebbe divenuto il principale porto per il commercio marittimo di allume60. Il contratto fu rinnovato ma nel 1476 Sisto IV sostituì i Medici con la compagnia dei Pazzi sia nella società appaltatrice e sia nella Depositeria della Crociata61. Mentre per quanto riguarda l’appalto dell’attività commerciale legata all’ allume papale va notato come alla compagnia designata dalla camera Apostolica si affianchassero altri importanti operatori (Spannocchi, Gateani, Ruccelai).
17I profitti derivanti da questo affare erano alti. In una lettera del 3 novembre del 1464 Tommaso Portinari riferiva a Cosimo del naufragio presso Boulogne della nave che portava allume in Inghilterra, nel contempo sollecitava la spedizione di galee con più allume possibile in quanto si era saputo che il papa aveva iniziato a venderlo ad altri62, in particolare ai veneziani63. Un aspetto finora ignorato ma rilevante é il forte interesse all’attuazione del monopolio dell’allume papale. Tale indirizzo della politica commerciale medicea emerge dall’accordo, stipulato il 28 novembre del 1469, fra Giovanni Tornabuoni a nome della compagnia di Piero de Medici e compagnia di Roma e Tommaso Portinari a nome della compagnia di Piero de Medici e compagni di Bruges sopra il commercio degli allumi inviati a Bruges64. Ebbene al primo punto è posto il rilascio di un breve da parte del papa, Paolo II, che mettesse al bando gli allumi della Turchia e altri all’infuori di «quegli della lumiere dell papa ... ponendovi la sua santità la pena di schomunicha che ciaschuno gli posa prendere di buona ghuerra dove fusino trovati nel paese del prefatto monsigniore de Borgognia», ossia Carlo il Temerario. Non solo, oltre al breve era necessaria anche una bolla «chon pionbo dalla Santità di nostro signiore», indirizzata al commissario papale in Fiandra perché il duca di Borgognia non si intromettesse nel commercio di questo minerale. Senza entrare nei dettagli di questo importante documento, per ora vorremmo evidenziare il ricorso dei Medici di Roma sia alle galee del duca di Borgogna, sia al noleggio di navi portoghesi (doc. 2).
18A questo punto è necessario precisare che si tratta del movimento commerciale legato all’allume del papa, non compare, o forse meglio, non è possibile sapere se queste navi caricavano anche il minerale immesso sul mercato dai produttori. Come accennato, una parte dell’allume rimaneva nelle mani dei tre soci, in particolare di Giovanni di Castro e del Gaetani, i quali si preoccupavano di smerciarla per proprio conto ma non si può escludere al momento che si rivolgessero per questo ai mercanti ben inseriti in questi circuiti. Certo è che i profitti maggiori sembrano venire ai due soci proprio da quel surplus della produzione che, fino a un massimo di 21 000 cantara, potevano commercializzare liberamente65. Va inoltre notato che i Gaetani, per conto loro, si erano dotati di un magazzino, ove riporre l’allume a loro spettante, e almeno di una nave per il commercio di allume su lunga distanza, del valore di ben 11 000 ducati66. A questo punto appare verosimile la presenza di operatori, inseriti nel commercio dell’allume di Tolfa, più numerosi di quanto che per ora è possibile ricostruire.
19In Toscana la situazione non è meno complessa: in base alla sua localizzazione il prezioso minerale veniva spedito in zone differenti del litorale. L’allume prodotto nelle miniere di Montioni (quella degli Appiani) e quello dell’allumiera di Monterotondo era depositato nel «magazzino del sale di Piombino»: un luogo posto al centro del borgo e allo stesso tempo vicino al porto67. L’allume della zona di Massa Marittima sembra essere stato immagazzinato a Talamone (il porto principale dello Stato Senese)68 o eventualmente a Grosseto69. Si dovette trattare di scelte politiche, perché era possibile imbarcare l’allume in un posto più vicino a Massa Marittima, per esempio nella baia di Follonica, dove una parte del minerale elbano veniva scaricato. Si tratta di aspetti della circolazione ancora poco conosciuti, era comunque responsabilità delle compagnie produttrici che dovevano consegnare l’allume «all’orlo di barca», ossia fino al bordo dell’imbarcazione.
20Le navi che trasportarono l’allume toscano non erano poche e la quantità di allume venduto, senza essere paragonabile a quella di Tolfa, non era per nulla modesta. Tra il 1480 e il 1487, quasi una decina di navi furono noleggiate a Porto Pisano per portare l’allume toscano nel nord dell’Europa: Fiandre, Inghilterra o Normandia70. In questi traffici furono i mercanti fiorentini a giocare un ruolo fondamentale. Tutte le navi in partenza da Porto Pisano erano noleggiate da esponenti dell’oligarchia fiorentina, in particolare da Simone di Ranieri Ricasoli che diverse volte caricò allume a Piombino. Egli prendeva anche l’allume senese: nel 1492 gli Spannocchi, che controllavano l’allumiera di Massa, promettevano di vendergli 30 000 cantari in quattro anni71. Non era il solo operatore a occuparsi di questa attività. Anche il banco Salviati trafficava l’allume di Piombino72 mentre altri mercanti fiorentini trattavano l’allume napoletano73. Se, come accennato, l’allume toscano andava anche nelle Fiandre come l’allume laziale, una parte finiva in Spagna: tra il 1485 e il 1489, Cesare de’ Barzi, un toscano stabilitosi a Valenza, talora in rapporti con i Medici, importava 15. 000 cantari d’allume74.
21Contrariamente a quanto finora ritenuto, sul finire del XV secolo, l’allume prodotto nella penisola italiana proveniva da diversi siti. Tuttavia se Tolfa non fu l’unica località di produzione, e circa una dozzina di allumiere lungo la costa tirrenica – dalla Toscana alla Sicilia –, furono attive, va osservato che non furono sfruttate nello stesso lungo periodo e con i risultati delle cave papali. La gestione delle miniere e la produzione di allume, il trasporto della materia prima verso i porti di imbarco e il commercio rappresentano le principali tappe di una catena75, animata essenzialmente da società di affari, ossia le compagnie industriali e commerciali. L’attività di queste ultime, talora sfuggente, dipendeva largamente dalle politiche attuate nei vari stati, in primo luogo dai papi. Tuttavia il numero e la varietà degli attori implicati evidenzia l’esistenza di una rete commerciale dell’allume. E, malgrado i tentativi di alcuni protagonisti76, appare difficile il controllo di tutte le fasi della catena in modo che le materie prime raggiungessero i mercati. Sarà proprio il reticolo, con tutte le sue ramificazioni, ad assicurare la distribuzione degli allumi italiani77, lasciando intravedere le caratteristiche e la complessità dei mercati delle materie prime.
Doc. 1 – 1465, 26 luglio. Patti e convenzioni tra la Camera Apostolica e Pierantonio di Andrea di Macerata78
22In nomine Domini amen. Anno a nativitate domini Millesimo quadrigentesimo sexagesimo quinto, indictione XIII, die vigesima sexta mensis iulii, pontificatus vero sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pauli divina providentia pape II, anno primo.
Infrascripta sunt pacta, conventiones et capitula inita, firmata et conclusa inter reverendum in Christo patrem dominum dominum Stefanum dei gratia archiepiscopi mediolanensem, sanctissimi domini nostri pape referendarium et in eiusdem camerariatus et thesaurariatus officiis commissarium, presentem ac pro sanctissimo domino nostro papa et Camera Apostolica agentem, stipulantem et recipientem ex una et providum virum Perantonium Andree de Macerata ibidem presentem ac pro se suisque heredibus et successoribus imposterum quibuscumque agentem, stipulantem et recipientem de et super conductione aluminum de locis Tolphe, ubi conficiuntur, ad Civitavetulam et ipsius occasione ex altera, quorum quidem capitulorum in ydiomate vulgari scriptorum tenor sequitur et est talis, videlicet:
In prima detto Perantonio per se et suoi heredi promisse e conviene al prefato monsignore arcivescovo di Milano, commissario predicto stipulante et recevente in nome di nostro signore Paulo papa II et de la Camera Apostolica e sancta Romana Ecclesia, portare a ogni sua spesa da lochi dove si fano li alumi nel tenimento de la Tolfa fino a Civitavechia tutte le quantità de li alumi che le serano consignati da li officiali a ciò deputati per la Camera fidelmente, senza alcuno dolo, fraude o malitia fino a Civitavechia, et tutte dette quantità consignare a l’uscio di magazeni a quelli chi serano deputati a riceverli di quello peso proprio, che a lui serano consignati ne lochi dove si fano detti alumi.
Item foro d’acordo dicte parte in nome predetto che la presente conducta dure et durare dega anni nove cominciando questo dì et come segue finendo, et che durante detto tempo de nove anni non sia altra persona qualuncha si sia che possa di dicto alume carrigiare per portare a detto locho di Civitavechia per la Camera Apostolica, si non esso Perantonio o chi per esso serà in ciò deputato.
Item promesse detto Perantonio a detto monsignore commissario come di sopra presente, stipulante o recevente di fare o far fare in questo tempo di nove anni a tutte sue spese la strada che va da locho de la Lumera a Civitavechia, in tal forma e modo spianare et disponere, che agevolmente li carri potterano carrigiare e portare li alumi, e di mantenere detta via a tutte sue spese durante questo tempo di detta sua conducta.
Item promesse detto Perantonio fra termine di due mese proximi sequenti haver in ordine tante carra et buffali, che seriano sufficienti a portare de dicta Lumera a Civitavecchia ogni quantità di alume che sia di bisogno, e promesse far fare le dette carra e mantenere a tutte sue spese durante detto tempo di locatione.
Item furo d’acordo dette parte che esso Perantonio e suoi deputati comincino a carrigiare e portare detto alume da loche de la Lumera a Civitavechia a dì primo di marzo proximo che seque e durare per tutto dì ultimo di novembre che sequirà, e così si intenda li altri anni sequente detta conducta. Inteso che se ne detti mesi di decembre, ienaro et febraro vacanti riccadessi che fussi per alcuno caso bisogno di carrigiare e portare detto alume a Civitavechia, che essendo rechesto sia tenuto portarlo, non obstante la detta vacatione allui concessa.
Item promesse detto Perantonio ogni anno durante detta locatione sementare nel tenimento e paesi de la Lumera almeno cinque rugia di ghiande per reparatione de le silve che se tagliano, a ciò che non manchano legna a detta Lumera.
Item promesse detto Perantonio fare suo debito e usare ogni sua debita diligentia in portare e far portare tutto lo alume se farà da dicto locho de la Lumera a Civitavechia et in caso che per sua negligentia se guastasse, perdesse o damnificasse alcuna quantità di detto alume per non aver levato et portato, sia obligato esso Perantonio del danno seguito per non haver a tempo carrigiato.
Item promesse detto Perantonio fra spatio di dui mesi dare sufficiente fermanza al thesauriere de la Marchia, che sotto pena di ducati duimilia, danni e spese et interessi se obligarano, che esso Perantonio observerà quanto ne presenti capituli e contracto si contene.
Et essi da l’altra parte il prefato reverendo monsignore lo arcivescovo di Milano, commissario predicto, per mandato come disse di nostro signore Paulo papa II, allui per viva voce facto, promisse a detto Perantonio presente e per se e soi heredi e successori stipulante e recevente dare o pagare, o vero far dare e pagare a esso Perantonio per sua mercede de dicta portatura e conductioni de dinari de la Camera Apostolica o vero di dicta fabrica d’alume a rasone di tre baiochi e mezzo per cantaro a rasone di libre centocinquanta lo cantaro di peso romano e farli far bono pagamento mese per mese secondo la quantità che porterà, sì che ad altra spesa non sia tenuta detta Camera Apostolica per detta portatura.
Item che buffali e tutti animali di detto Perantonio deputati a tirare detto Alume possino pasculare per tutto territorio di santa Chiesa senza pagamento di gabella, datio o altra exactione, ma sia ben tenuto a satisfare sì detti buffali e animali desseno danno alcuno ad alcuna persona in grano, biada e altre cose.
Item che detto Perantonio e sui deputati per delicti, debiti e qualunche altra cosa non possino essere presi e convenuti se non dal commissario de la Lumera o altro officiale, che quivi serà deputato da nostro Signore e sui successori, o chi altro piacesse a signori de la Camera Apostolica, e che sia licito a deto Perantonio e sui factori e ministri poter portar arme offendibile e defendibile, mentre serano in exercitio di portar detto alume senza pena alcuna. Et simile che esso Perantonio e tutti suoi predicti se intendano poter trare victuaglie per loro usu de loco circostanti senza pagare gabella, datio o passaggio alcuno, e simile dover godere tutti previlegii, indulti, exemptione, franchigie, libertadi e immunitade, che godano tutti li altri officiali deputati al fare detto alume, durante detta sua conducta.
Item che sia licito a detto Perantonio, mentre dura detta sua locatione poter edificare e dirizare in Civitavechia e ne luocho de la la Lumera et in ogni altro luocho case, capanne et ogni altro edifficio li piacessi per comodità di se e soi al portare e carrigiare detto alume, senza altra licentia di qualunche persona, e senza pena, contradictione alcuna, de le quali possa lui e soi heredi disponere come li piacerà e paria, senza alcuna contradictione.
Item furo d’acordo che nessuna altra persona fuor di detto Perantonio e soi factori e ministri non possino cum carro portar o far portare, o carrigiare per detta strada che esso dè aconziare, senza licentia expressa di nostro Signore o di monsignore lo camerlengo o vicecamerlengo, o chi tali luocho governasse, a pena di venticinque ducati da applicare a la Camera Apostolica per tante volte quante si troverà contrafare.
Item che tutte supradicte cuose se intendano a buona fide, senza dolo, fraude e malicia alcuna.
Pro quibus omnibus et singulis sic attendendis et inviolabiliter observandis prefate partes hinc inde, videlicet prefatus dominus commissarius omnia et singula Apostolice Camere bona mobilia et immobilia, presentia et futura, spiritualia et temporalia ubilibet constituta, dictus vero Perantonius se ipsum eiusque heredes, successores et bona omnia mobilia et immobilia, presentia et futura ubilibet constituta, tam sub refectione omnium et singulorum damnorum, expensarum et interesse ob non observationem predictorum quomodolibet incurrendorum ac penis Camere Apostolice consuetis, quam in omni alia maiori, meliori et strictiori forma solemniter obligarunt et ypothecarunt, cum submissionibus, renuntiationibus procuratorumque constitutionibus, aliisque modis, formis, tenoribus, solemnitatibus et clausulis in similibus contractibus de iure vel consuetudine poni et addi solitis et consuetis. Insuper prefate partes iuraverunt, videlicet ipse dominus commissarius supra pectus et conscientiam suam, prefatus vero Perantonius, sacrosanctis scripturis corporaliter manu tactis, iuravit predicta omnia et singula attendere et inviolabiliter observare, et contra non dicere etc…
Acta fuerunt hec Rome apud Sanctum Petrum in palatio apostolico in loco Camere Apostolice, assistentibus ibidem reverendis patribus dominis Sulimano et Falcone Apostolice Camere clericis et Iacobo de Mucciarellis generali auditore Camere Apostolice, consentientibus ac presentibus egregiis viris domino Francisco de Burgo scriptore bullarum et Lucha Nicolai de Senis sanctissimi domini nostri pape familiaribus, testibus ad predicta vocatis specialiter et rogatis.
Doc. 2 – Il 28 novembre 1469. Patti tra la compagnia Medici di Roma e la compagnia Medici di Bruges79
23Al nome di Dio amen.
Qui apresso si farà menzione de pacti et convenzione fane per Giovanni Tornabuoni a nome della chompagnia di Piero de Medici et compagni di Roma et di Tommaso Portinari a nome della compagnia di Piero de Medici et compagni di Brugia sopra alumi che detti Medici di Bruggia si truovono ho si debono trovare della santità di nostro signore ho a lui a chi s’appertenosi i quali Medici di Roma ànno mandato qua drito a Medici di Bruggia.
24Et prima che detti Medici di Roma debbino providere d’avere uno breve dalla santità di nostro signore adritto a monsigniore de Borgognia che di nuovo però che bandischi tutti gli alumi di Turchia et altri alumi da quegli della lumiere del papa in fuori; che in suo paese non ne possa venire ne vendere ne lavorare ponendovi la sua santità la pena di schomunicha che ciaschuno gli posa prendere di buona ghuerra dove fusino trovati nel paese del prefatto monsigniore de Borgognia et averne bolla ho breve.
Et più che i detti Medici di Roma proveghino d’avere una bolla chon pionbo dalla Santità di nostro signiore adritto a messer Lucha suo chomesario in Fiandra ho dove fusse che degli alumi del papa che sono di là nel paese di monsigniore lo ducha di Borgognia non si intrometti di vendita ne d’altro ma che liberamente ne facci et lasci la chura a chi i Medici di Roma ho Giovanni Tornabuoni ordinassi; che nostra intentione è et vogliamo che detti Medici di Roma abbino la chura di tutti detti alumi che quello ne sanno a stare chontenti solo che lui atendi a favorire detti alumi et che gli alumi del turcho et altri alumi da quegli del papa in fuori non posino entrare all paese del prefatto monsigniore lo ducha di Borgognia.
Item che i Medici s’obrighino di dare la chomesione a Medici di Bruggia di finire i detti alumi perfino a libre 3 e s. 2 di grosi moneta di Bruggia; la charicha di lib. 400 di Bruggia a bordo di nave e i Medici di Bruggia; però metono quello si vendesino più partite per metà chon detti Medici di Roma.
Et più prometono detti Medici di Roma a detti Medici di Bruggia che non n’andrà altri alumi in Fiandra o Inghilterra di quegli del papa ho d’altri alumi si fano alle lumiere della santità di nostro signore, salvo quegli ch’anchora vanno in Inghiltera per lle ghalee di Borghongnia et quegli che andranno per lla nave di Portoghallo che detti Medici di Roma dichono avere nolegiata per Fiandra ho Inghiltera dove parà loro et andando in Fiandra debbono indirizare a detti Medici di Bruggia chol medesimo hordine si disse di sopra et in Inghiltera gli debino dirizare a chi parrà a detti Medici di Roma.
E più prometono i detti Medici di Roma che gli alumi del papa di Civitavechia ho d’altri alumiere arennati alla sua santità che per lui ho per altri non n’andran altri alumi in Fiandra ho paise singniorie di monsigniore di Borgogna e a dì primo di marzo prosimo 1469 a anni tre apresso quelli si rendesino a Lione et in chaso ve ne vada debbono andare nelle mani de detti Medici di Bruggia e avergli in chustodia chol chomeso di nostro signiore o per chi vi fussi per lli Medici di Roma et che non si posino vendere né tochare per insino al tenpo sopradetto da dì primo di marzo prosimo a anni tre a venire che sarano a dì primo di marzo 1472 restando de detti alumi in loro mano gli debono chonsegniare a detti Medici di Roma ho chi loro hordinasino.
E più promectono detti Medici di Roma che detti alumi di Civitavechia ho d’altri alumiere atenente alla santità di nostro signiore che per lla sua santità non se ne venderà durante il detto tenpo de dì primo di marzo 1472 per mancho de ducati tre de chamera il chantaro di Civitavechia per lli danari chontanti.
E i sopradetti Medici di Bruggia sono chontenti prendere a chustodia e achomanda detti alumi che disse Giovanni Tornabuoni posono essere chantara 25 000 in circha e vendergli a più profitto et megliore pregio potrano nonnestante la chomesione di sopra non gli dando per mancho di lire tre s. 2 caricha di Bruggia come di sopra si dicie a bordo di nave et avuto che arano brevi a diretti a monsigniore di Borgognia della proibizione si disse di quegli di Turchia et d’altri et lla bolla con pionbo a dritta a messer Lucha di seghuire la volontà de Medici di Roma i detti Medici di Bruggia prometono tenegli e finigli pro nome e istanza di detti Medici di Roma e a loro asengniarne conto et cho loro interdersi et non chon altri.
Et prometono detti Medici di Bruggia di non chonperare ne vendere né procedere in chomanda né fare vendere per loro ho d’altri all paese di monsigniore di Borgogna altri alumi che quegli avessi da nostro singniore ho dalla chompagnia di Piero de Medici et compagni di Roma e di Giovanni Tornabuoni sanza licenza di detti Medici di Roma ho di Giovanni Tornabuoni la quale licenza debbi aparire per per iscritura.
E sono chontenti detti Medici di Bruggia et compagni che a tenpi che sarano paghamenti denari de sopra detti chantara 25 000 d’alumi in circha pagharli d’oro quale esi de ritratto de detti alumi senza che i detti Medici di Roma ho altri n’abino [...] interese alchuno.
/c. 56v/ Et più sono chontenti detti Medici di Bruggia chominciare a dì primo di novembre prosimo 1470 pachare a detti Medici di Roma in Firenze ho a Roma ducati 1250 d’oro di chamera alla valuta et chosì seghuire di in mese in mese per anni tre che viene esere la somma di ducati 15 000 di camera l’anno della qualle somma detti Medici di Bruggia si debino valere de ritratto di detti alumi sanza che detti Medici di Roma ho altri abino a servire interese alchuno.
E sono d’achordo che finito il sopradetto tenpo di 3 anni che saremo a dì primo di novembre 1473 che in chaso detti Medici di Bruggia non n’avesino venduto tanti alumi che fusino renbursati della somma avesino paghato chosì deno li chonti de duc. 1250 il mese ho altre spese avesino fare cho detti Medici di Roma debbino avere ranborsati detti Medici di Bruggia dela somma manchasi loro intra modo apresso.
25E in chaso che detti Medici di Roma achordino che gli alumi che debbono mandare sulla nave di Portoghallo gli voglino discharichare in Fiandra debono paghare loro inanti et altre spese dal dì armerano de là a uno anno apresso valersi degli alumi nel modo et forma degli altri se dise di sopra. Et promittono detti Medici di Bruggia tenere buono e leale chonto de prescritti alumi (tanto) quelli che venderano al paese di monsigniore di Borghongnia durante il detto tenpo d’anni tre, la metà sia per detto chonto de Medici di Roma e l’altra metà per chonto de detti Medici di Bruggia, e detti Medici di Bruggia debono fare buoni la loro mettà a detti Medici di Roma e invertigli in quelli detti Medici di Bruggia, a nesuno sborsare e avanzando debbono pagharlli e farli buoni a detti Medici di Roma o chi loro hordinasino.
26Et più sono chontenti detti Medici di Bruggia che se Medici di Roma vogliono mandare uno giovane che sarà presente e veghi le vendite si fanno di detti alumi che detti Medici di Bruggia sieno tenuti a mostraglli e rendersi cho lui delle vendite stando ... di mancho fanno il pregio di libbre tre s. 2 di grossi la charicha e che le credenze faranno sieno sopra detti Medici di Bruggia avendo oltre al… suta providigione due per cento di quello vendesimo.
A dì 28 novembre 1469 in Firenze
Doc. 3
2711 giugno 1470
28Societas minerarum aluminis seu aluminum inter papam et regem80
…exposuit omnes et singulos aluminis fructus et redditus ex miniera Tulphe Vetule sub temporali dominio ecclesie constituta per venturos omnipotenti Deo ad ipsius ecclesiam fidei atque fidelium et Sancte Crociate Opus utilitatemque prompto animo liberaliter dedicaverit, confirmaverit, concesserit applicaveritque, ac pro executione tante rei conservatione et distributione proventuum eorumdem reverendissimos in Christo patres et dominos (Bessarion, etc) attente considerans eiusdem aluminis precium eidem Sancto operi diratum ex eo diminui plurimum que alumen aliud ex minera Isclana ad Serenerissimum principem dominum Ferdinandum regem Sicilie pertinentem ad easdem mundi partes deferebatur comuniter ad quas Cruciate alumen delatum fuerat aut deferri sepius contingebat ita ut per concursum et habundantiam aluminis precium utriusque impediretur ac vilesceret ordinatumque ipsius Sancte Cruciate subsidium dictum minime proveniret; et prefatus Serenerissimus dominus rex cognoscens hec eadem requisiverit suam beatitudinem libenter suas Sanctitas annuit et consensit ac pro comuni utilitate aut verius comodo et utilitate cruciate ac rei publice predictarum ad conventiones pacta et capitula modo et forma infrascriptis per supra et infrascriptos reverendissimos cardinales deveniendum censuit laudavit et mandavit.Rappresentanti dei cardinali e il vescovo Seguono i nomi dei Anelus Perocius, cittadino napoletano e procuratore di Ferdinando.
seguono in italiano i patti
29Capitula societatis aluminum
Li deputati per nome dela Santità de nostro signore e della maiestà del Signore Ferdinando, re di Sicilia, contrageno insieme compagnia et unione de tutte Alumiere sono si de la Santità de nostro signore e de la Camera Apostolica come dela maiestà del Signore Re et similiter deli allumi facti et che si faranno cum pacti, modi et conventioni infrascripte; laquale compagnia et habia a durare del dì del presente contracto per anni vintecinqui (sic) proximi a venire;
Che le lumiere de la Santità del nostro Signore et Camera Apostolica e quelle dela maiestà del Signore Re, per el tempo supradicto s’entendano essere uno corpo overo maona;
Che tutto lo alumiere che nel sopradicto tempo se consumerà overo se navicharà per diverse parte del mundo per consumptione et uso de quello la mittà se intenda et debia essere de quelli alumi de le alumiere de la Santità del nostro Signore et de la Camera Apostolica et l’altra micta de quello de le alumiere de la maiestà del Signore Re; et de cetero quando se habbi a navicar alume per qualuncha parte del mundo la micta se habbia a levare da Civitavecchia per la parte de la Camera Apostolica et l’altra mictà da le alumiere de Signore Re per la parte sua;
Che dicti alumini dove se ordinarà, siano navichati in cadauno loco si habbino a vendere per altri et quello vendessi uno se intenda la micta de la vendita essere per conto de nostro Signore et de la Camera Apostolica etiam sel fussi facto per el deputato de la maiestà del Signore Re et ita converso, e l’altra mictà de la maiestà de Signore Re et dicti alumi non si possino vendere ne più ne meno de quello li serà deputato li precii da la Camera Apostolica et da la maiestà del Signore Re et si pur accadessi tale vendere che per minor pretio fosse vendito: per quello tale fussi facto tale vendità si habbi a refare di sui boni quello meno fussi venduto et per cadauno di quelli serano deputati a recevere et vendere dicti alumi; la Camera Apostolica per el suo e la maiestà del Signore Re per il suo promectino relevare l’altra parte senza damno et similiter de l’altre fraude o manchamenti fossino commessi per cadauno de li deputati videlicet cadauna de le parte per il suo;
El retracto veramenti de li alumi se habbia a dividere per mectà zoè la mittà sia de la Sanctità de nostro Signore et l’altra mittà de la maiestà de Signore Re;
Che cadauna de le parte per la sua mictà habbia a pagare seperamente le spese in fare fare le sui alumi navicare et ogni altra spesa occoresse et similiter tenire sui conti seperamente de intrata et spesa;
Che tutte vendite de alumi se faranno, se habbino a fare per quelli serano deputati a vendere a dinari contanti et non a·bbarato ne se posse vendere a più longo tempo de anno uno vel circa tamen cum idonea fideiussione et non aliter;
Et per havere la Santità de nostro Signore et la Camera Apostolica certa compositione per certo tempo cum lo illustrissime duca de Borgogna de retinere bene fornite le sue provincie et dominio de alumi et quelli non si possino vendere ad più pretio de libre quatro et meza a la charica;
La dicta compositione se debbia observare in omnibus suis partibus et similiter la compositione facta cum certi merchandanti de sopra sedere ad vendere de alumi navicato fin questo dì maxime a Bruza circa cantara sexanta millia a Venetia circa cantara venta millia neli quali loci la maiestà de Signore Re non ha suoi alumi se contenta la Santità prefata de nostro Signore et Camera Apostolica che ne li dicti lochi fino serà fornito vendersi dicti alumi la maiestà de Signore Re debbia participare per la sexta parte de l’utile detractone prima le vere spese costano dicti alumi de canedale ad epsa Camera Apostolica et fornito serà de vendere essi alumi se habbia a navicare in dicti lochi per mictà et similiter vendassi ut supra per mictà ne li altri lochi navigasse et ex nunc vendassi per mictà et questa compositione principia haver locho a die stipulati contractus.
Che non si possa da questo dì annate per alchuna de le parte vendere ne fare vendere a particulare persona alcuna quantità de alumi de quelli fossino fatti o se facesseno ne le allumiere de la Camera Apostolica et la maiestà de Signore Re; ma tutti allumi fatti et che se faranno nel dicto tempo de sopra se abbi a reservare et navicare et vendere per uso de la compagnia et per declaratione de cadaunade le parte nel Reame a la lumiere de la maiestà del Signore Re abbia arrestare per nome de la Camera Apostolica uno commissario et a Civitavecchia a le allumiere de nostro Signore uno altro per la maiestà del Signore Re, li quali cadauna habbia a tenire una de le chiave de cadauna de li magazini et bon conto de li allumi che se feranno et che se navigharano a li quali commissarii et similiter a tucti li altri commissarii se havesseno a mandare per diverse parte del mundo; cadauno habbia a li soi deputati providere de provisione commo meglo paierà et piacerà facendesse assecurare una de le parte per la sua mictà lo possi fare et utile et spesa sia de la parte se farà assecurare;
Ogni anno se habbi a fare generale prohibitione de li allumi de li Infideli et dicti allumi cum li navilii siano dati in preda a quelli li prendesseno: neli prenditori possino essere astrecti da niuna de le parte fare gracia ne alchuna misericordia a quelli fossino presi et volendo dare li allumi essendo boni et mercantili a la compagnia per la mictà meno de quello se venderà ne li lochi dove se condurano la compagnia li debbia acceptare, non volendo darli si possino tenire ma non vendere in quello locho dove capitareno sotto custodia de li deputati de la compagnia fin al fine de dicta compagnia; et finito el tempo li possino vendere;
Et per che de sopra è dicto che cadauno de le parte debia ponere la mictà de li alumi etiam si caso fusse che ad una de le parte li manchasse li allumi o non podesse supplire del suo allume fabricato ne sue allumiere fino a la mictà per qualuncha accidente podesse advenire l’altra parte possa supplire et per quella rata se ponesse più habea quella parte supplisse a tirare tanto più similiter si a caso fosse che o nel navicare o fabricare allume o per qualunche altro respecto esso alume recevesse fussero o non fussi bono et mercantili in modo che nel vendere ce havesse ad essere differentia di pretio et casi simile, el damno ne seguisse sia damno dele parte sono dicti allumi.
Notes de bas de page
1 Sapori 1967, p. 331-335.
2 Lopez 1933.
3 Delumeau 1962.
4 Boisseuil – Ait 2014.
5 Braunstein 1998.
6 Caravale 1979.
7 Ait 2014.
8 Il 23 agosto 1461, cfr. Sella 1944.
9 Per le vicende del mercante pisano Carlo Gaetani il cui figlio Alfonso sposerà la nobildonna romana Cristofora Margani si veda Ait 2010, p. 231-262.
10 Lo rivela in particolare la corrispondenza di Benedetto Dei, cfr. Orvieto 1969, p. 241-243.
11 Faroqhi 1979.
12 Jacoby 2005.
13 Jacoby 1987.
14 Wright 2010.
15 Feniello 2005, p. 197.
16 Feniello 2003, p. 158.
17 Pipino 2009.
18 Pipino 2009, p. 25.
19 Del Gaizo 1884.
20 Heid 1967, p. 568.
21 Campagna 2015.
22 Lettera di Piero di Dietisalvi a Giacomo Acciaiuoli [Maniscalco del Re di Napoli?]. «Io sono stato alla lumera parechi dì et ò voluto intendere in quello consisteva et di quello ò compreso non scripto alla M[aes]tà del Signor Re, ò trovato che perfino a questo dì ànno lavorato circa 60 cantara d’allume che è una fraschame, ò trovato che a detto allume abino dato credito nullo et non sanno loro se l’à avere», Biblioteca Nazionale di Firenze (BNF), manoscritti II-IV-416, c. 30r-v.
23 Pipino 2009.
24 Per questo personaggio si veda Ouerfelli 2007, p. 454.
25 Epstein 1996, p. 124. L’attività si sviluppa anche a Fiumedinisi (Roccalumera) alla fine del Quattrocento, si veda Conte 2012, p. 48.
26 Lisini 1935, p. 185-256. Il Pernice era già attivo a Talamone cfr. Piccinni 1999, p. 239-254.
27 Boisseuil 2005.
28 Fiumi 1948.
29 Vi fu una modesta produzione di allume nella Terraferma, cfr. Braunstein – Mueller 2015, p. 378.
30 Córdoba de la Llave – Franco Silva – Navarro Espinach 2005; Igual Luis 2014.
31 Bianchi – Bruttini – Dallai 2011; Dallai 2014.
32 Picon 2000.
33 Boisseuil – Chareille 2009.
34 Zippel 1907, p. 22; Stassola 2013.
35 Chiamata «La Silvia» nel registro ove è riportata la contabilità a partire dal 1463 cfr. Archivio di Stato di Roma (ASR), Camerale III 2378, cc. 70r-86v. Ognuno di loro aveva un proprio libro contabile.
36 In seguito alla morte di Bartolomeo Framura avvenuta intorno al 1466, i Gaetani ebbero il controllo dei due siti, cfr. Ait 2014, p. 197. Si trattava dei due siti «Montexana e Montexanella», come risulta dagli accordi conclusi nel 1492 tra Alfonso Gaetani, figlio ed erede di Carlo, e il mercante fiorentino Paolo Rucellai, ivi p. 198.
37 Coulet 1993.
38 Anno domini 1473 indictione VIIa die vero primo mensis decembris. Dominus Borghesius domini Augustini de Burgensibus legum doctor, reverendus pater dominus Tommas de Picholominibus episcopus Pientinus, reverendus pater Andrea Ghinuccius episcopus Suanensis nomine suo et Stefani eius fratris carnalis per quo ad cautelas de rato etc. promisit etc. Magnificus dominus Lodovicus de Campo Fregoso de Ianua, dominus Guidantonius Boninsigne de Boninsignis doctor, Johannes Bactiste Marci mercator, Laurentius Antonii ser Laurentii de Venturinis, Antonius Boninsegnie de Boninsignis lanifex, Franciscus Germanus aurifex, Johannes Gorii ser Neroccii de Senis, decem ex conductoribus allumiere l’Accese diocesis Massane, cfr. Archivio di Stato di Siena (ASS), Notarile antecosimiano, 707, c. 70.
39 Il 7 dicembre del 1471: Quod dicta alumeria autoritate presentis consilii sit et esse intelligatur concessa originariis civibus massanis pro duobus annis sine aliquo affictu cum hoc quod faciant inter eos unum camerarium qui teneat bonum et resum computum de lucris et reddat rationem cfr. Biblioteca Comunale di Massa Marittima (BCMM), Archivio Storico pre-unitario 16, c. 221v.
40 Olgiati 1998.
41 Petti Balbi 2006.
42 ASS, Consiglio generale 232, cc. 116v-117r.
43 Per questo personaggio si veda Basso 2014.
44 Boisseuil 2005.
45 Il testo è pubblicato in Cestari 1790, p. 26-31 n. e. di Feniello 2003 alle p. 172-175.
46 Sarebbe stato il bombardiere di Ferdinando I cfr. Zippel 1907, p. 25; Barreto 2011.
47 Ait 2014.
48 La qualifica di «maestri manufattori» porta a ritenere che si trattasse di persone esperte del settore minerario. Essi si occupavano di seguire e controllare l’organizzazione dell’attività produttiva dallo scavo alle successive fasi di lavorazione del minerale. In pratica dovevano realizzare gli impianti – caldaie, forni –; ingaggiare i lavoratori, fra cui molte erano le maestranze, fornire le attrezzature necessarie alle diverse attività; pagare i salari, dare il vitto e costruire le case per gli operai, si vedano le ricevute rilasciate al Framura e al Gaetani «maestri manufattori dell’allume all’allumiera di Nostro Signore», ASR, Osp. del S. Salvatore, cass. 468, 80B.
49 Il 4 dicembre 1466, Blasius Spinule Ianuensis, minerarium aluminis principalis magister ebbe per tre mesi, cento fiorini, parte del suo salario, cfr. ASR, Camerale I 1235, c. 139v.
50 Venezia aveva esteso la ricerca dei minerali e metalli nelle montagne del Tirolo, Zippel 1907, p. 13-14.
51 Sono rimaste due carte riguardanti i pagamenti effettuati dalla Camera Apostolica per mano del Cigala e degli Spinola, cfr. ASR, Camerale I 1479, veda Ait 2014.
52 Il contratto, stilato il 20 marzo del 1465, in Archivio di Stato di Roma, Camerale I 1235, cc. 25r-27v, edito da Zippel 1907, p. 438-444.
53 Weber 2013.
54 Per il ruolo delle «moane» veneziane, cfr. Lane 1966a, p. 49; Lane 1996, p. 81.
55 Theiner 1862, p. 464-467.
56 Zippel 1907, p. 38 n. 1.
57 Boisseuil 2014.
58 Vaquero Piñeiro 2004.
59 Archivio Segreto Vaticano (ASV), Camera Apostolica, Div. Cam., 37, c. 195v, cfr. Ait 2014.
60 Secondo i calcoli del Delumeau su una produzione totale di 125 185 cantara, tra il 1 novembre 1462 e il 1 aprile 1466, ben 91 270 cantara furono vendute dai Medici, cfr. Delumeau 1962, p. 87.
61 Barbieri 1940, p. 24 25; Zippel 1907 p. 411, 412; J. Delumeau 1962, p. 88.
62 Archivio di Stato di Firenze (ASF), Mediceo avanti il Principato, filza 12, doc. 375.
63 Idem, doc. 379.
64 Ibidem, filza 84, doc. 27, c. 56r-v.
65 É quanto previsto nel cap. 17 del contratto per l’esercizio delle allumiere di Tolfa del 1465, si veda Zippel,1907, p. 80.
66 Si vedano gli accordi del 17 luglio 1487 fra Alfonso Gatani e Giacomo Gentili per una nave in ASR, Osp. S. Salvatore, cass. 468, 93 A, e l’inventario, alla morte di Alfonso, al cui interno compare l’imbarcazione di sua proprietà, ivi cass. 468, fasc. 101 Fb alla c. 1r.
67 Il 19 aprile del 1472 e il 23 maggio del 1474, Placido Placido e Fabrizio Sozzi chiesero di utilizzare Piombino per l’allume di Monterontondo, cfr. Archivio Storico di Piombino (ASP), Comune di Piombino 14, cc. 194-195 133v-134.
68 Il 17 dicembre 1472, i responsabili dell’allumiera vendeva a Benedetto di Bartholomeo Dallato Marsino da Genova, mille cantara di allume a 150 libbre il cantaro: «lo quale dicti venditori debbano dare condocto a la marina a orlo di barca cioè a la marina di Talamone, a spese d’essi venditori, per tempo di tutto febbraio proximo advenire, cantara CCC e lo resto infino a cantara mille per tutto el mese d’aprile proximo advenire, per prezo di libre octo de denari senesi el cantaro» ASS, Notarile antecosimiano 554, c. 106.
69 Il 10 dicembre 1492 data la lettera indirizzata a messer frate Tomaso dela Lumiera di Pietra, da parte di Giachoppo Petrucci in Siena «Arete mandato a Talamone l’alume, avete fatto, avisate quanto n’avete mandato et quello che avete mandatelo a Talamone subito e se no[n] potete a Talamone, mandatelo a Groseto a ser Pietro Domenecho», Biblioteca comunale di Siena (BCS), Autografi Porri 1, doc. 23.
70 ASF, Notarile antecosimiano 18575, cc. 80r-v, cc. 330r-v; 18577, cc. 9r-v, cc. 64v-65r, cc. 84v-85r, cc. 113v-114v; 18578, cc. 20v-21r, cc. 23v-24r; 18580, cc. 6r-v; 18581, cc. 17v-19v, cc. 109r-v, cc. 365r-v; 18583, c. 102r-v.
71 ASS, Notarile antecosimiano 1019, atto del 10 settembre 1494.
72 Archivio Storico dell’Università di Pisa (ASUP), archivio Salviati, 358, cc. 31r-v.
73 ASF, Notarile antecosimiano 18586, cc. 238r-v.
74 Igual Luis 2014.
75 Sulla nozione di «commodity chain», cfr. Hopkins – Wallerstein 1986. E su la sua critica, Dougherty 2008.
76 Oltre al papa, i Medici e forse più tardi i Rucellai, cfr. ASF, Notarile antecosimiano 18586, c. 329; 18581, atto del 10 maggio 1497.
77 Sappiamo per esempio attraverso un documento marsigliese del 1469 che i Martelli, famiglia fiorentina vicina ai Medici, participava alla distribuzione dell’allume, sacaricato a Aigues Mortes verso Lione, cfr. Archives Départementales des Bouches du Rhône (13), 404 E 75, c. 39v. Dobbiamo ringraziare Philippe Bernardi dell’indicazione.
78 ASR, Camerale III 2378; ASV, Camera Apostolica, Div. Cam. 34, c. 60r; Delumeau 1962, p. 80 e Barbieri 1940, p. 21.
79 ASF, Mediceo Avanti il Principato, filza 84, doc. 27, c. 56r-v.
80 ASR, Camerale I, 1234, cc. 2r-4v.
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