I negotiatores nell’Italia longobarda e carolingia
p. 393-403
Résumés
Lo studio dei mercanti nei primi secoli del medioevo italiano non è facile, perché le fonti sono poche e ci consentono soprattutto di seguire il commercio dei prodotti di lusso. Tuttavia le notizie che abbiamo, grazie anche al contributo fornito negli ultimi anni dall’archeologia (si veda ad esempio il caso di Comacchio), sono sufficienti per affermare che il ceto dei mercanti rivestiva un ruolo non marginale nella società. Questo è dimostrato dalle leggi longobarde – in particolare dalle leggi di Astolfo del 750 – e dai capitolari carolingi e, in maniera purtroppo sporadica, anche dalle carte private. Le notizie più importanti arrivano soprattutto dalla costa del mare Adriatico, dove i mercanti di Comacchio e Venezia, sfruttando il sistema dei fiumi padani, portavano sale e prodotti orientali fino nel cuore del regno longobardo e poi italico. I Veneziani, che erano destinati ad un grande avvenire, stipularono il loro primo importante accordo con l’impero occidentale proprio in questo periodo, con il patto di Lotario dell’840.
The study of merchants in the first centuries of the Early Middle Ages is not easy, because the sources are few and allow us above all to follow the trade of luxury products. However, the informations we have, thanks also to the contribution of the archaeology (see for example the case of Comacchio), are sufficient to affirm that the class of merchants played a non-marginal role in the society of early medieval Italy. This is demonstrated by the Lombard laws - in particular the laws of Astolfo of 750 - and by the Carolingian capitulars and, unfortunately sporadically, also by private charters. The most important sources refers to the coast of the Adriatic Sea, from where the merchants of Comacchio and Venice, sailing along the rivers of the Po valley, brought salt and oriental products to the heart of the Lombard (and then Italic) kingdom. The Venetians, who were destined for a great future, signed their first important agreement with the western empire in this very period, with the pact of Lothar in 840.
Entrées d’index
Keywords : merchants, markets, harbours, rivers, longobard laws, carolingian capitulars, duties, placitum
Parole chiave : mercanti, mercati, porti, fiumi, leggi longobarde, capitolari carolingi, dazi, placito
Texte intégral
1L’alto medioevo è stato a lungo ritenuto dalla storiografia un’epoca priva di un’attività mercantile significativa, tutta o quasi dedita all’agricoltura e al consumo di beni in un raggio molto vicino al luogo della loro produzione. È l’immagine proposta, e imposta, da un classico della storiografia mondiale qual è Mahomet et Charlemagne di Henri Pirenne, pubblicato nel 1937. Da qualche decennio però sappiamo che le cose non stavano affatto così, e che nel corso dei secoli altomedievali il commercio – e con esso i mercanti – ebbero un ruolo importante nella società1; anche se ovviamente non possiamo rovesciare il dato, indiscutibile, che la fonte principale di ricchezza, e al tempo stesso l’occupazione della stragrande maggoranza della popolazione, era la terra e il suo sfruttamento. Ad essa si collegavano in modo diretto l’esercizio del potere e l’autorità sugli uomini.
2Studiare il commercio e i mercanti all’interno del regno longobardo, e poi carolingio d’Italia – approssimativamente fra il VII e il IX secolo – rimane comunque un compito arduo, giacché le fonti poco se ne occupano. Dobbiamo rinunciare, ad esempio, a ricercare notizie riguardo all’organizzazione dei commerci o alla struttura dei mercati. Inoltre, le caratteristiche della documentazione in nostro possesso ci consentono soprattutto di seguire il commercio dei prodotti di lusso, molto meno quello delle materie prime; tuttavia i due circuiti non dovevano essere del tutto separati.
3Dal punto di vista delle fonti, ci sono delle novità positive portate dall’archeologia, che, in riferimento all’Italia, ci ha rivelato l’effettiva importanza di centri commerciali fino a quel momento largamente sottovalutati. Tra essi, spicca il caso di Comacchio, non lontano da Ravenna, scavato da un’équipe di Ca’ Foscari guidata da Sauro Gelichi2. Qui non mi occuperò direttamente dei dati archeologici, ma li terrò sempre presenti perché essi ci consentono di interpretare meglio il quadro generale.
4Il mio campo di lavoro dunque sono le fonti scritte, che in generale, in questi secoli, sono molto povere. Ad esempio, i mercanti sono totalmente assenti dalla Storia dei Longobardi di Paolo Diacono, la maggiore opera storica narrativa del periodo; per trovare mercanti nelle fonti narrative bisogna rivolgersi alla cronaca veneziana di Giovanni Diacono, che però è più tarda, essendo stata scritta intorno al Mille, oppure alle narrazioni legate alla traslazione (e al furto) di reliquie, le più famose delle quali sono le reliquie di s. Marco, giunte in laguna nell’829: queste narrazioni nominano dei mercanti veneziani attivi in Egitto, ad Alessandria3. Qualcosa, infine, ci dicono le fonti romane4.
5I mercanti, intesi come personaggi qualificati in questo modo, sono assenti anche nelle fonti documentarie fino alla fine dell’VIII – inizio del IX secolo, quando cominciano ad apparire nelle sottoscrizioni. Si tratta comunque di un dato non significativo, in quanto fino a quel periodo normalmente i personaggi laici menzionati nelle carte – attori e testimoni – erano indicati con antichi termini di tradizione romana, quali vir honestus, vir clarissimus, vir devotus, che ne indicavano la qualificazione sociale, il rango, ma non il mestiere. Il cambio di usi notarili nel corso del periodo carolingio farà invece emergere proprio i mestieri, e allora faranno la loro comparsa i negotiantes e con essi personaggi collegati alla loro attività come i monetarii. Ma, trattandosi appunto di un cambio di usi notarili, cade la possibilità di interpretare l’apparizione della qualifica di mercante nei documenti come un sintomo di aumento dell’attività commerciale.
6Al contrario di mercanti, e di commerci, si parla nelle leggi longobarde dell’VIII secolo. Nel 720 il re Liutprando stabilì che se qualcuno si allontanava dalla sua casa e non vi faceva ritorno entro tre anni, né dava notizia alcuna di sé, allora andava considerato morto e i suoi figli o eredi potevano appropriarsi di tutti i suoi beni. La norma, che è riferita espressamente a coloro che si mettono in viaggio per commerciare, oltre che ai maestri artigiani, pure costretti evidentemente a spostarsi per prestare la loro opera, non ha finalità legate al commercio, ma a garantire la stabilità patrimoniale e dunque sociale. Però è interessante il fatto che in essa si parli di viaggi «intra provincia vel extra provincia», giacché provincia è il termine con cui normalmente si indica il regno longobardo; e dunque qui si prefigura l’esistenza di mercanti (oltre che di artigiani specializzati) che per lavoro, nel caso che a noi interessa per commercio, si recassero molto lontano, addirittura fuori dal regno5.
7Già questa norma di Liutprando ci mette sull’avviso circa l’effettiva – e non trascurabile – presenza di mercanti nel regno longobardo del secolo VIII. Trent’anni dopo, nel 750, abbiamo una conferma clamorosa di questa presenza. I capitoli 2 e 3 delle leggi emanate in quell’anno da re Astolfo si occupano di una materia molto calda, quella militare: sono gli anni dell’attacco definitivo all’Esarcato bizantino, e la stessa capitale Ravenna cadrà nelle mani del re longobardo quell’anno o all’inizio del successivo. Astolfo stabilì le regole della mobilitazione: analogamente a quello che avveniva nel mondo franco, gli uomini liberi erano convocati all’esercito in ragione della loro ricchezza, che in primo luogo, nel capitolo 2 è indicata – come ci saremmo in effetti aspettato – come ricchezza fondiaria. Ma, diversamente stavolta dal mondo franco, nel capitolo 3 si replica la stessa tipologia di mobilitazione, questa volta riferita ai mercanti, i negotiantes. I più ricchi di tutti, sia proprietari fondiari che mercanti, costituivano una cavalleria pesante, quelli un po’ meno ricchi una cavalleria leggera, quelli più poveri una fanteria armata di lance, scudo e frecce6.
8Purtroppo, mentre per il gruppo di proprietari fondiari si indica il grado di ricchezza necessario per entrare nei vari ranghi – per esempio, i più ricchi dovevano possedere almeno sette importanti unità agrarie, le case massariciae –, per i mercanti ci si limita in modo sbrigativo a fare riferimento al capitolo precedente, dicendo semplicemente che, come avveniva per i proprietari terrieri, «quelli che sono maggiori e potenti» entrano nel primo gruppo, «quelli che vengono dopo» nel secondo e «quelli che sono minori» nel terzo. Ma, anche con questi limiti, il capitolo 3 delle leggi di Astolfo rimane una testimonianza straordinaria e inequivocabile, oltre che unica fra tutti i regni altomedievali. Essa ci dice che i mercanti nel regno longobardo del secolo VIII erano così importanti, oltre che numerosi, da poter essere presi in considerazione come gruppo autonomo e ben definito dalle leggi di mobilitazione all’esercito, al pari dei proprietari fondiari. Il testo parla con chiarezza di «coloro che sono mercanti e non hanno beni fondiari», anche se questa mancanza di proprietà terriere molto probabilmente non va presa del tutto alla lettera, ma come un riferimento al fatto che la fonte largamente prevalente della loro ricchezza era altrove, appunto nel commercio.
9Se prendiamo in considerazione, a questo punto, il caso di un gruppo familiare conosciuto singolarmente bene per il periodo, quello della famiglia di Totone di Campione, vediamo che anche nelle carte d’archivio che li riguardano possiamo rintracciare persone che svolgevano un’attività mercantile, a patto che non pretendiamo che esse abbiano la qualifica ufficiale di «mercanti»7. Totone e i suoi parenti, testimoniati nell’area padana, Lombardia ed Emilia, a partire dal 721 e per tutto l’VIII secolo e oltre, erano probabilmente dei mercanti di schiavi. Sappiamo infatti che essi acquistarono schiavi in diverse occasioni e, anche se è vero che non abbiamo la prova che li rivendessero, la loro stessa disponibilità di denaro, nonostante che essi partissero da una condizione sociale non eccelsa, suggerisce che i membri di quella famiglia molto probabilmente dovettero monetizzare questi acquisti con ulteriori movimenti di schiavi in uscita8. Le più antiche proprietà fondiarie della famiglia, inoltre, erano largamente dedicate all’olivo: e pure la scelta di puntare su una coltura specializzata parla forse di una vocazione alla commercializzazione di questo prodotto. Nel testamento di Totone II, nel 777, ben 250 libbre di olio l’anno venivano donati alle chiese milanesi per la loro illuminazione, come segno di devozione9. Si tratta di una cifra inferiore solo a quella dell’olio prodotto dai grandi monasteri padani10.
10La storia di Totone e dei suoi parenti, mercanti e al tempo stesso proprietari fondiari, corregge parzialmente, rendendola più concreta, l’informazione che risulta dal capitolo 3 di Astolfo: ma non la smentisce affatto, in quanto va nella stessa direzione che avevamo suggerito più sopra. Il dossier che abbiamo a disposizione però rimane sempre molto esile. Fanno pensare, tuttavia, alcuni accenni presenti nelle fonti documentarie al possesso da parte dei membri dell’élite longobarda di oggetti di valore, quali ad esempio le vesti preziose di Optileopa, moglie del gastaldo, cioè governatore, di Siena, testimoniate nel 730; vesti che dovevano comprendere (purtroppo il testo è giunto in copia tarda ed è molto scorretto) «mantelli di seta, pallii» – questi ultimi erano stoffe preziose di porpora e seta, talvolta intessute d’oro, di fabbricazione esclusivamente orientale –, e poi ancora «tuniche, fibule d’oro e una veste d’oro»11. E’ la testimonianza di una ricchezza sorprendente, ma che non doveva essere rarissima, se anche un personaggio che non ricopriva alcuna carica pubblica, quale Rottopert, vir magnificus di Agrate (vicino Monza), nel 745 poteva lasciare a sua figlia Gradane un «vestito vel ornamento [...] fabricato aureo», ossia un vestito intessuto e con ornamenti d’oro12. Ma è, soprattutto, la testimonianza della disponibilità e dell’interesse dell’éllite longobarda ad acquistare beni di lusso. Una disponibilità che doveva incontrarsi con la presenza di mercanti in grado di soddisfare queste esigenze.
11In mancanza di notizie sul fronte interno del regno, troviamo questi mercanti se ci spostiamo nell’area dell’Italia bizantina. E si tratta di una menzione molto precoce. Il riferimento è ad un testo famoso, il patto che sarebbe stato stretto fra il regno longobardo e gli abitanti di un centro dell’Esarcato bizantino, Comacchio. Comacchio era sull’Adriatico, in un’area lagunare protetta, non lontano dalla capitale dell’Esarcato, Ravenna, ed era un centro nuovo, privo di radici in età romana; è stato definito un emporio – in modo analogo agli emporia che sono stati efficacemente studiati sullle rive del Mare del Nord e del Baltico – per indicare la sua natura, che in origine doveva essere esclusivamente commerciale; solo in seguito dovettero aggiungersi le strutture ecclesiastiche e quelle politiche e militari13. Il patto, che affondava le sue radici in una prassi più antica, risalente probabilmente allla fine del VII secolo, è del 715. Esso ci dice che i mercanti di Comacchio, partendo dall’Adriatico, portavano all’interno del regno longobardo merci sia locali – il sale, l’olio (forse dalla Puglia) – che di importazione dall’oriente – il pepe, forse anche il garum –, risalendo i fiumi padani e arrivando a Parma, Piacenza, Mantova, Cremona; e non è escluso che arrivassero anche alla capitale Pavia, il testo infatti anche in questo caso è stato trascritto molto tardi, all’inizio del XIII secolo, ed è giunto mutilo14. I Comacchiesi potevano così venire incontro alle esigenze delle élites longobarde, tanto più che certamente trasportavano anche altre merci oltre a quelle indicate espressamente nel patto. Il peso e l’importanza del traffico commerciale di Comacchio, come ho detto all’inizio, sono stati messi bene in luce da importanti e recenti scoperte archeologiche, che, grazie allo studio dei ritrovamenti ceramici rinvenuti nell’area portuale, hanno pienamente confermato la provenienza dall’oriente di molte delle merci commerciate dai Comacchiesi15.
12I mercanti dell’Italia bizantina erano dunque profondamente integrati con lo spazio del regno longobardo. E non portavano solo il sale oppure merci di lusso: negli anni quaranta del secolo VIII infatti abbiamo le prime testimonianze dell’attività dei Veneziani, che appaiono in qualità di mercanti di schiavi sulla piazza di Roma, dove papa Zaccaria interviene per impedire che i Veneziani acquistino schiavi per rivenderli in Africa ad paganam gentem; accanto ai Veneziani, nel 776 lungo il Tirreno appaiono in azione anche altri mercanti che acquistano schiavi, chiamati «Greci». Questi ultimi probabilmente venivano dalla Sicilia piuttosto che dalla lontana area bizantina orientale, e approfittavano della grave carestia che aveva colpito l’Italia negli anni della conquista franca, che non solo aveva costretto molti abitanti del regno longobardo a vendere i loro schiavi, ma anche molti a divenire essi stessi schiavi per sfuggire alla morte per fame16.
13La chiara capacità di imporsi nel commercio a lunga distanza sottolinea la superiorità dei mercanti dell’area bizantina rispetto a quelli dell’area longobarda, per i quali possiamo pensare ad un ruolo subordinato, di ulteriore disseminazione delle merci sul territorio del regno, a partire da quei centri che erano raggiunti direttamente dai mercanti italo-bizantini. Un ruolo che possiamo pensare che sia rimasto a lungo in questi termini. Ce lo conferma un documento anch’esso molto particolare, che ci consente di passare ad esaminare le testimonianze in nostro possesso relative all’età carolingia.
14Si tratta di un placito, ossia del resoconto di un’azione giudiziaria, che si svolse a Cremona nell’851. Davanti al tribunale, presieduto da un consigliere dell’imperatore carolingio Ludovico II, comparvero i rappresentanti della Chiesa cremonese e alcuni abitanti di Cremona. Questi ultimi si lamentavano perché la Chiesa cremonese, a loro dire ingiustamente, pretendeva che le navi che essi portavano al porto della città pagassero una serie di dazi, che erano quelli classici del commercio per via d’acqua: ripatico, palifittura e pasto; quest’ultimo, almeno in origine, doveva essere offerto ai funzionari portuali, ed è immaginabile che di frequente potesse essere commutato in una somma di denaro oppure in una quota delle merci trasportate. La Chiesa cremonese, lo si capisce dal testo del placito, era subentrata da tempo ai funzionari pubblici nel riscuotere tali dazi; e, come un tempo quei funzionari, pretendeva i tributi in nome del patto fra Liutprando e i Comacchiesi di cui abbiamo parlato prima, che era stato più volte confermato dai sovrani successivi, fra i quali lo stesso Carlo Magno17.
15La circostanza della lunga vita del patto del 715 ci fa comprendere la costante vitalità dei commerci fluviali. Ma il fatto davvero interessante è che, siccome i Cremonesi dicevano che loro non avevano mai pagato nessun tassa, allora si passò all’interrogazione dei testimoni, tutti o chierici cremonesi o antichi funzionari portuali: e dal racconto di costoro emerge con chiarezza quando era cominciata l’attività commerciale dei Cremonesi. Infatti i testimoni dicono che prima dell’età di Carlo Magno e di suo figlio Pipino (cioè prima del 781) i mercanti cremonesi «né loro, né i loro genitori erano proprietari di navi, né portarono sale da Comacchio a questo porto»; al tempo invece del regno di costoro (tra il 781 e l’810) portarono il sale e altre spezie a Cremona, ma utilizzando le navi dei Comacchiesi (e dunque pagando insieme a loro i dazi previsti dal patto del 715); infine un teste, Castabile, dice che da trent’anni in qua i Cremonesi avevano cominciato a navigare con le loro navi18.
16Da queste testimonianze si vede quindi, in maniera nitida, come l’attività commerciale autonoma dei mercanti cremonesi cominci solo intorno all’820; prima, per un’intera generazione (circa trent’anni), essi si erano associati ai Comacchiesi, in un ruolo subordinato; e prima ancora un gruppo di mercanti cremonesi non esisteva affatto, o quantomeno non esisteva un gruppo di mercanti che svolgesse un’attività a lungo raggio, qual era quella che dalla costa dell’Adriatico arrivava fino nella pianura padana: perché certamente coloro che cominciarono a commerciare insieme ai Comacchiesi dovevano essere già iniziati alla professione mercantile, sia pure sui mercati locali. Il placito dell’851, dunque, è una testimonianza straordinaria che ci consente di datare con esattezza, per una città importante qual era Cremona, l’inizio dell’attività su larga scala dei mercanti indigeni del regno italico, il momento cioè nel quale essi si resero autonomi dai mercanti dell’Italia di tradizione bizantina; una testimonianza, per di più, che può essere probabilmente allargata anche ad altri centri dell’Italia padana.
17Un altro fatto degno di considerazione è che, alla data del placito, la metà del secolo IX, i mercanti cremonesi – che pure alla fine dovranno cedere, in giudizio, davanti alla forza soperchiante della Chiesa della città – erano in grado di appellarsi direttamente all’imperatore, al quale inviarono una delegazione, dalla cui missione scaturirà poi il placito. E’ una prova della loro forza politica e – indirettamente – della ricchezza che essi dovevano avere accumulato e che si era tradotta in una sorta di rappresentanza dell’intera città: il placito infatti, nonostante che si tratti ovviamente di mercanti, li chiama solo cives, dando loro un ruolo di rappresentanti dell’intera popolazione19.
18Se mettiamo da parte questo placito, la testimonianza delle altre fonti dell’Italia in età carolingia è ancora una volta deludente, anche se non contraddice il quadro fin qui delineato. Come si è detto, l’apparizione di negotiatores (o negotiantes) nelle sottoscrizioni di documenti – peraltro nemmeno particolarmente diffusa – non ci fornisce alcun indizio. Inoltre gli stessi capitolari emanati per l’Italia dai Carolingi sono molto avari di informazioni. Carlo Magno proibì che la domenica si svolgessero i mercati, in un giorno dedicato alla preghiera e alle funzioni sacre: qui il riferimento potrebbe essere più che altro ai mercati locali. Lo stesso sovrano inoltre aveva stabilito che i telonei, ossia i dazi sulle merci, dovevano essere pagati secondo le antiche usanze per evitare abusi20. Infine, Ludovico II, in due capitolari pavesi dello stesso anno, raccomandò ai conti di proteggere dalle violenze di bande di malfattori dapprima coloro che si recavano al mercato (qui sembra riferirsi agli utenti e non si mercanti), e poi, in modo esplicito, «coloro che si spostano attraverso il nostro regno per commerciare»21.
19Oltre a ciò, nei capitolari c’è solo un altro accenno a mercanti e commerci. Nell’822, l’imperatore Lotario ordinò che nessuno potesse commerciare per mare se non secondo le antiche consuetudini e nei porti legittimi, ossia quelli stabiliti dal potere22. Era il tentativo di controllare un commercio e dei mercanti che erano in crescita e che si proiettavano verso il mare. A questo proposito, sappiamo poco di cosa succedeva sul versante del Tirreno23; su quello dell’Adriatico, invece, sappiamo che lì i mercanti del regno italico incontravano l’agguerrita presenza dei loro omologhi veneziani. Qualche anno dopo, ma sulla base di normative più antiche, i rapporti fra i mercanti del regno e quelli veneziani trovarono la loro definizione nel cosiddetto Patto di Lotario dell’84024. Il testo è molto lungo e si occupa in prevalenza di problemi che nulla hanno a che fare con il commercio. Di commercio però si parla nel capitolo 17 del Patto, dove, rivolgendosi ai mercanti veneziani ed estendendo loro gli stessi obblighi dei mercanti del regno, da parte dell’imperatore si scrive che ripatico e dazio sul passaggio dei fiumi devono essere levati «nei nostri porti e sui nostri fiumi» secondo l’antica consuetudine, e poi si aggiunge: «e i vostri uomini» – i mercanti del duca Pietro Tradonico, cioè i Veneziani – «abbiano il permesso di viaggiare per terra e di navigare sui fiumi, dove vorranno; e lo stesso faranno i nostri uomini» – i mercanti del regno – «per mare»25. Si mettono cioè in campo delle regole di comportamento, che però non impedirono il prodursi, di lì a qualche anno, di conflitti quale quello cremonese che ho appena descritto.
20La presenza forte dei Veneziani all’interno del regno è dimostrata anche dal fatto che all’età di Ludovico il Pio essi coniarono denarii sul modello carolingio, nonostante che Venezia appartenesse formalmente all’area bizantina, secondo quanto era stato ribadito nella pace di Aquisgrana dell’812. Questi denarii erano di peso diverso da quello delle monete carolingie e con in più la scritta Venecias a rimarcare la peculiarità veneziana, tuttavia erano indubbiamente un mezzo che favoriva l’azione dei mercanti veneziani all’interno del regno italico26. Mercanti che erano presenti anche sulle terre dei grandi monasteri settentrionali, come S. Colombano di Bobbio o S. Giulia di Brescia: nell’862, nelle terre di Bobbio vicino Mantova attraccavano ogni anno, risalendo il Po, ben quindici navi veneziane, che portavano pepe, cumino, lino; e con esse arrivava una sola nave di Comacchio, che portava esclusivamente sale, ossia una merce locale, a riprova del fatto che Venezia aveva ormai preso il sopravvento sulla sua rivale più meridionale; circa vent’anni dopo, le naves militorum, provenienti forse da entrambi i centri, portavano sale nelle terre di S. Giulia situate presso Cremona (milites era il nome con il quale venivano indicati i mercanti provenienti dalle terre di tradizione bizantina)27.
21Infine, i Veneziani erano presenti a Pavia. Il ruolo di polo dell’attività commerciale rappresentato dal mercato di questa città doveva essere notevole. Pavia era la capitale, la sede della corte, del palazzo e dei funzionari; a Pavia affluivano numerose persone per partecipare alle assembleee che scandivano la vita politica: persone importanti, certo con seguiti numerosi; e si può supporre che a Pavia, già in età carolingia, avessero una casa tutti i maggiori monasteri, almeno quelli del nord, e così pure molti vescovi28. La loro presenza faceva di Pavia un centro di consumo molto attivo. Per soddisfare le esigenze basilari di sostentamento poteva bastare il flusso di derrate provenienti dai beni fondiari pubblici, le curtes dell’Italia del nord, che però alimentavano un circuito in parte almeno sottratto alle normali logiche di mercato. Ma per altri bisogni c’erano i mercanti che portavano prodotti di lusso: lo vediamo bene nel racconto di Notkero Balbulo, che descrive i nobili franchi che, passando per Pavia al seguito di Carlo Magno, avevano acquistato lì stoffe di lusso, pellicce e altre specialità orientali trasportate a Pavia dai Veneziani29.
22Tirando le conclusioni, possiamo dire che le testimonianze a nostra disposizione, pur scarse, ci fanno intravedere un ruolo dei mercanti, nella società italiana di questi secoli, che, a differenza di quanto si ritenesse un tempo, non era affatto secondario. La parte più evoluta di questi mercanti proveniva dalle terre italiane soggette a Bisanzio; i mercanti del regno tuttavia esistevano ed avevano un ruolo sociale di rilievo, che si rifletteva persino nella mobilitazione militare, come si vede dalle leggi longobarde dell’VIII secolo. Certo, l’avvio su larga scala dell’attività dei mercanti del regno fu più difficoltoso, ma in una prima fase essi poterono comunque sfruttare la coabitazione con i mercanti bizantini, per poi rendersi pian piano autonomi. Ciò fu tanto più facile a partire da quando, con la conquista franca del 774, le terre longobarde e bizantine si trovarono riunite nel regno italico sotto la dominazione franca, all’interno per di più di uno spazio politico unificato molto più vasto e in forte espansione economica e commerciale, l’impero carolingio: un impero che era in grado di mettere in collegamento, tramite la via del Reno, la rete dei fiumi padani e il Mediterraneo con il Mare del Nord e il Baltico.
Notes de bas de page
1 Il dibattito su questo tema, e la bibliografia relativa, sono vastissimi. Qui ricordo solo: Hodges – Whitehouse 1983; Hodges 2000; McCormicks 2001; Wickham 2005; Henning 2007; Gelichi – Hodges 2012.
2 Gelichi 2008, p. 81-117.
3 Il racconto del furto delle reliquie ad opera di mercanti veneziani è contenuto in un testo anonimo della fine del X secolo, edito in Colombi 2010, pp. 112-139. Del furto si parla anche in Johannes Diaconus, Istoria Veneticorum, a cura di L.A. Berto, Fonti per la storia dell’Italia medievale 2, l. II, 39, Bologna, 1999. La prima menzione di mercanti, nel medesimo testo, è poco più avanti (II, 46) ed è dunque riferibile agli anni immediatamente successivi all’829.
4 Vita Zachariae, in Le Liber pontificalis, I, éd. L. Duchesne, Paris 1886, p. 433: Porro eodem in tempore contigit plures Veneticorum hanc Romanan advenisse in urbem negotiatores; et mercimonii nundinas propagantes, multitudinem mancipiorum, virilis scilicet et feminini generis, emere visi sunt; quos et in Africam ad paganam gentem nitebantur deducere.
5 Liutprandi leges, in Azzara – Gasparri 2005, cap. 18 (anno 720): «De negotiatoribus vel magistris», p. 150-151.
6 Ahistulfi leges, in Azzara – Gasparri 2005, cap. 2-3, p. 280-281.
7 Le carte del dossier di Totone sono pubblicate in Gasparri – La Rocca 2005.
8 S. Gasparri, Mercanti o possessori? Profilo di un ceto dominante in un’età di transizione, in Gasparri – La Rocca 2005, p. 157-177.
9 Il testo è in Gasparri – La Rocca 2005, p. 323-327 (ChLA, XXVIII, n. 855).
10 Castagnetti et al. 1979.
11 Schiaparelli 1929, n. 50.
12 Idem, n. 82.
13 Gelichi 2013, p. 41-60; per una discussione più ampia di questo tipo di evoluzione, in rapporto a Venezia, McCormick 2007, p. 41-61.
14 Il patto è edito in Hartmann 1904, p. 123-124.
15 Cfr. sopra, nota 2.
16 Cfr. sopra, nota 4, per l’intervento di papa Zaccaria, e Codex Carolinus in MGH, Epistolae, III, ed. W. Gundlach, Berolini 1892, p. 469-657, n. 59, per i Greci mercanti di schiavi, che sono menzionati all’interno di una lettera di papa Adriano I a Carlo Magno.
17 Manaresi 1955, n. 56.
18 Sul placito, cfr. Gasparri 1992, p. 3-18. Come si vede, nonostante l’autonomia raggiunta dai mercanti cremonesi, la Chiesa locale continuava a pretendere da loro il pagamento dei tributi un tempo dovuti dai Comacchiesi, perché questi tributi erano divenuti ormai usuali per tutti coloro che commerciavano sui fiumi padani.
19 Gasparri 1997, p. 61-82 (in part. p. 73-74).
20 Capitularia regum Francorum, in MGH, Legum sectio II, Capitularia regum Francorum, ed. A. Boretius, V. Krause, I-II, Hannoverae 1883-87, I, p. 187-212, nn. 90, c. 8 (anno 781), per i telonei, e 83, c. 2 (anno 813?), che non parla solo dei mercati: ut in ullo loco in diebus dominicis expectacula neque publica mercata seu placita non fiant.
21 Ibidem, nn. 212, c. 1 e 213, c. 1 (anno 850).
22 Ibidem, n. 158, c. 17: Ut nullus negotium suum infra mare exercere presumat, nisi ad portura legitima, secundum more e antiquo, propter iustitiam domni imperatoris et nostram; et si quis aliter fecerit, omnem negotium suum perdat.
23 Wickham 2005, p. 728-741.
24 Capitularia regum Francorum, I, n. 233.
25 Ibidem, cap. 17: De ripatico vero et transituris fluminum stetit, ut secundum antiquam consuetudinem debeamus tollere per portus nostros et flumina et nullum gravamen vel violentiam faciamus. Et si factum fuerit et ad nostram notitiam pervenerit, eis faciamus exinde iustitiam facere. Et homines vestri licentiam habeant per terram ambulandi vel flumina transeundi, ubi voluerint; similiter et homines nostri per mare.
26 Grierson – Blackburn 1986, p. 208 e 217 (dove si riporta anche l’esempio analogo di Roma, che pure coniò denarii in modo autonomo).
27 Castagnetti et al. 1979, p. 138 e 159: In Portu de Mantua [...] venit ad nostram partem XV navis, Veneticis navibus, unde debet venire solidos VI, piper libras III, cyminum similiter, linum libras IIII; et de Comaclense nave venit sal modia VIII, denarios IIII. De isto censo debet venire ad piscaria propter pisces sal sufficienter, linum libras XVI, et ad Garda sal sufficienter et ad olivas colligendum storias XII. (S. Colombano di Bobbio, a. 862 e 883); ibidem, p. 83-84: In Insula [presso Cremona] curte [...] est portus unus, quod reddidit in anno solidos X; et est piscaria una, qui redidit in anno solidos V; et de navis militorum veniunt in anno de sale modia XLVIII et solidi II cum denariis VIII. (S. Giulia di Brescia, 879-906).
28 Settia 1987, p. 69-156, in part. p. 108-112 e 114-124.
29 Notkerus Balbulus, Gesta Karoli Magni imperatoris, ed. H.F. Häfele, Berlin, 1962, p. 86-87.
Auteur
Università Ca’ Foscari Venezia
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