Giovanni da Capestrano exsecutor e inquisitor haeretice pravitatis
I libri dell’Inquisitore
p. 407-424
Résumés
Il contributo mira a inquadrare gli strumenti dell’inquisitore ed esecutore generale contro i Giudei, frate Giovanni da Capestrano della famiglia Osservante dei frati Minori. In particolare, dopo un’inquadratura del suo ufficio inquisitoriale, l’attenzione è posta su due manoscritti. Il primo, già noto e studiato, è il codice 21 della biblioteca di Capestrano. Il secondo è il ms. 32 della medesima biblioteca. Di essi si mostra il carattere codicologico miscellaneo e la presenza di raccolte di materiali per il suo lavoro di inquisitor: osservare questi volumi è un po’ come affacciarsi nell’officina di frate Giovanni.
The contribution aims to show the instruments of the inquisitor and general executor against the Jews, friar John of Capistrano of the Observant family of the Friars Minor. In particular, after an overview of his inquisitorial office, the paper focuses on two manuscripts: ms. 21 and 32 of the Capestrano library, the first one being already known and studied. Both contain collections of materials for his work as an inquisitor: observing these volumes is a bit like looking into the workshop of friar John of Capistrano.
Entrées d’index
Keywords : Inquisition, inquisitor’s books, Jews
Parole chiave : Inquisizione, libri dell’inquisitore, Giudei
Texte intégral
1Non è scontato parlare di inquisizione e di inquisitori nel XV secolo, anche perché la storiografia si è principalmente concentrata sul XIII secolo e poi sull’inquisizione moderna. Tuttavia, sono persuaso che concentrarsi sul microcosmo di frate Giovanni possa aiutare a descrivere il macrocosmo della prima metà del XV secolo, come ci insegna Grado Giovanni Merlo che
lo studio sui singoli inquisitori “papali” e sulla loro peculiare attività diviene fondamentale per riuscire a comprendere, in modo particolare e complessivo, come si pervenga a quella che [...] con Innocenzo IV diverrà effettivamente l’Inquisizione.1
2La stessa metodologia è stata assunta con grande profitto da Marina Benedetti, prima sugli inquisitori lombardi del Duecento,2 ma spingendosi fino a episodi inquisitoriali al volgere del XV secolo che toccano anche la zona mediana della penisola italica.3
3Sulla scia di questi lavori che fungono in qualche modo da apripista su un terreno ancora da dissodare, io stesso da alcuni anni mi sto occupando della figura di frate Giovanni da Capestrano (1386-1456) e in diverse occasioni ho introdotto le sue funzioni di inquisitore, ma soprattutto di exsecutor contro gli ebrei.4 In questa sede proporrò dunque una sintesi dei risultati raggiunti, per poi focalizzarmi sul tema dei libri che hanno accompagnato la sua opera di inquisitore e esecutore.
Giovanni inquisitor e exsecutor
4È noto che frate Giovanni da Capestrano rivestì anzitutto l’officium inquisitionis contro i fraticelli de opinione, come attestato dalla bolla Apostolica Sedes vigilantissime di Martino V del 27 maggio 1426. In essa è inequivocabile il lessico e i termini usati per indicare l’incarico affidato al frate Osservante:
Nos factam, locorum ordinariis, quominus ipsi inquisitionis officium super labe praefata prout volunt dictae canonicae sanctiones, exercere valeant et quibuslibet privilegiis tuo Ordini vel inquisitionibus haereticae pravitatis, si quas sint a dicta Sede concessis, nullum volumus praeiudicium generari.5
5Il linguaggio usato in questa lettera ricorre a termini come extirpare, acriter puniendi, brachium etiam saeculare, pestem reprimendam, radicitus extirpandam; al contrario, nella supplica inviata da frate Giovanni al pontefice Martino V prima del 7 giugno 1427,6 si nota un’importante distinzione lessicale operata dal giurista francescano rispetto ai due officia concessigli. Il primo è chiaramente inquisitoriale, per autorità del papa, inerente i fraticelli de opinione, di cui si afferma: placuit S. V. heretice pravitatis instituisse inquisitorem per totam Italiam, maxime contra Fraticellos de opinione; il secondo è un officium riguardante gli ebrei, datogli dai sovrani del regno partenopeo:
quatenus dignetur praedicta decreta et rescripta nedum in toto praedicto regno, sed eo amplius, quo S. V. placuerit, [...] confirmare praedictoque fr. Ioanni executionem committere, ut praedictos Iudaeos astringi facere possit ad omnia, quae observari debent secundum dispositionem ecclesiastici iuris ceterorumque iurium.
6Si noti che per indicare il secondo officium Giovanni non usa il termine inquisitor, ma quello di executio/executor.
7Non è un caso che, venti anni dopo, nella lettera Super gregem Dominicum, non si afferma mai che il pontefice conferisce a Giovanni l’officium inquisitionis contro gli ebrei, egli è piuttosto omnium predictorum executorem auctoritate Apostolica. Niccolò V (1447-1455) il 23 giugno 1447 promulgò la lettera Super gregem dominicum7 per il territorio italiano, come già nel 1442 Eugenio IV l’aveva emanata per il regno di Castiglia e Leon.8 Nell’esordio della lettera si giustifica anzitutto il fatto che il Papa possa intervenire a motivo del suo ufficio di custode del «gregge del Signore» «sia con la pubblicazione di nuovi diritti, sia con l’innovazione di quelli antichi» (nunc novorum editione iurium, nunc antiquorum innovatione). Infatti, il pontefice era stato informato (ad nostram audientiam deducto) che i privilegi (indultis et concessionibus) concessi agli Ebrei dai suoi predecessori e da altri, a causa del loro uso erroneo e perverso, recavano danno e scandalo alla comunità dei christifideles. Perciò si cassavano tutti i privilegi, indulti e concessioni dati agli Ebrei e ai Saraceni in quibuscumque dominiis, ottenuti in qualsiasi modalità e da qualunque autorità. Il Papa faceva quindi seguire tutte le disposizioni canoniche riguardanti gli Ebrei e i Saraceni, dettagliandole pedissequamente nel tenor della lettera, in una sintesi che si potrebbe definire una summa iuris iudaici.
8La normativa riguardante gli infideles, in verità, non prevedeva nulla di nuovo, ma solo l’applicazione di quanto già stabilito nel diritto canonico e in quello comune. La vera novità della lettera, anche rispetto a quella emanata nel 1442 da Eugenio IV per il regno di Castiglia e Leon, consiste nell’introduzione di un «esecutore generale» di tale normativa, proprio nella persona di Giovanni da Capestrano.9 Il frate ha potere di nominare altri frati del suo o di altri ordini religiosi, allo scopo di inquirendi, admonendi, exortandi et sollicitandi principes et prelatos ac dominos tam ecclesiasticos quam seculares. Più avanti si ripete per exsecutorem seu exsecutores vengano raccolti le pene pecuniarie. Ancora nel 1447 la cancelleria pontificia tiene volutamente distinto l’officium inquisitoriale, da quello del controllo sugli Ebrei per il rispetto delle normative canoniche ed ecclesiastiche.
9Lo stesso frate Giovanni non si definisce inquisitor, quando in una predica di Lipsia del 29 ottobre 1452 dice: Accidit mihi, tempore Martini quinti, quando habui executoriam contra Iudeos.10 Come interpretare il termine executoria usato dal giurista? L’uso del lemma nella consuetudine della cancelleria pontificia necessiterebbe il sostantivo litterae (litterae executoriae) ad indicare una precisa tipologia documentaria. Invece, pare che nell’uso di Giovanni l’aggettivo venga sostantivato per assumere una connotazione più tecnica indicante la carta che lo rendeva exsecutor, ossia il funzionario incaricato di ogni potere per realizzare la volontà del legislatore.11 Si può dunque tranquillamente concludere che nel testo della supplica, come in quello della lettera di Niccolò V, si conserva una distinzione formale tra l’officium inquisitionis e ciò che può definirsi l’officium exsecutionis, ut Iudeos astringi facere possit ad omnia, quae observari debent.
10Un’altra riflessione scaturisce ancora dalla seconda parte della supplica sopracitata, inviata a Martino V nel 1427, quando Giovanni da Capestrano chiede una «conferma» della sua autorità di esecutore contro gli Ebrei sia nel regno di Napoli, ma anche, se è nella volontà del Pontefice, in una zona più ampia. Pare che qui il frate concepisca un’autorità sussidiaria dei sovrani napoletani rispetto a quella del Papa, per cui il suo officium ha necessità di essere confermato dal Pontefice, l’unico che ha pure l’autorità di estendere geograficamente tale potere. Si potrebbe, dunque, discutere sull’intrinseco potere giurisdizionale dell’ubique contenuto nell’approvazione della supplica: Fiat de utroque et gratis ubique. O. Datum Romae apud ss. Apostolos VII Idus Iunii anno decimo.12
11Tale ubique è da intendersi come un “ovunque” nel territorio pontificio, o ovunque nell’orbe terrarum, come indurrebbe a ritenere l’ecclesiologia basata sul primato del potere del papa sostenuta da Giovanni da Capestrano. Sulla questione si è soffermato anche Simonsohn in un paragrafo intitolato «Jurisdiction: lay and ecclesiastical»13 e in particolare nel paragrafo «Overlapping jurisdiction in the fifteenth century»14, dove lo studioso canadese mostra con diversi esempi tratti dai pontificati, che vanno da Martino V a Callisto III e Pio II, come la giurisdizione laica ed ecclesiastica soprattutto sugli Ebrei, spesso si scontrino e si sovrappongano, poiché la «overlap of judicial authority – ecclesiastical and lay, spiritual and civil – became particularly evident in the fifteenth century».15 L’inquisizione contro gli Ebrei è come un Giano bifronte, o per riprendere la metafora di Paola Nestola16 un grifone: nel suo seno si consuma l’incontro e lo scontro di due poteri e di due giurisdizioni.
12Strettamente connessa alla questione giurisdizionale è pure l’efficacia e l’attuazione pratica di tale legislazione antigiudaica, problema che ho già tentato di chiarire. Purtroppo la documentazione in tal senso non è abbondantissima, per cui è difficile poter argomentare in modo definitivo. Ma l’impressione che emerge nei casi che ho studiato rispetto a Giovanni da Capestrano è che ben poco il frate sia riuscito ad attuare delle misure repressive contro gli Ebrei. Sotto il pontificato di Martino V non ottenne risultati nel Regno di Napoli ed è emblematico il caso di Lanciano, la cui attribuzione della passata storiografia di aver persino istituito una Giudecca – un ghetto ante litteram – è assolutamente falso.17 Sotto Eugenio IV, frate Giovanni si è principalmente dedicato alla predicazione e ad altri uffici istituzionali nella sua famiglia Osservante. Solo sotto Niccolò V ha potuto vestire l’abito dell’“inquisitore generale” – o meglio sarebbe dire dell’esecutore generale –, grazie alla lettera Super gregem Dominicum. Con questa il frate si guadagnò il titolo di «flagello dei giudei»: quando la condizione del potere papale era cambiata, ricevette la legittimazione di inquisire gli Ebrei e di nominare altri esecutori, divenendo così una sorta di “inquisitore generale” contro gli Ebrei. Le fonti ebraiche infatti lo paragonano al biblico Aman, il luogotenente del re persiano Assuero, che attraverso i suoi servitori perseguitava il giusto Mardocheo e tutto il popolo ebraico in esilio (Libro di Ester). Fu sotto il pontificato di Niccolò V, infatti, che Giovanni riuscì ad ottenere i maggiori risultati contro gli Ebrei, divenendo protagonista di una pubblica disputa a Roma contro un noto esponente della universitas Iudeorum che alla fine si sarebbe fatto battezzare; ma tuttavia non bisogna dimenticare il caso di Rieti, che riequilibra l’ago della bilancia verso una difficile attuazione della legislazione antigiudaica.18
13Giovanni passava le Alpi per predicare e riformare le province orientali e anche le relazioni con il papato sembrano incrinarsi quando gli furono di fatto sospesi i poteri inquisitoriali di cui fino a pochi anni prima aveva goduto. La Super gregem Dominicum fu nuovamente emanata il 25 febbraio 1451,19 ma nominando come esecutore frate Lorenzo da Palermo,20 ex vicario provinciale della Sicilia, perché ormai i progetti di Niccolò V su Giovanni da Capestrano erano orientati verso l’Ungheria e la Boemia e la questione turca, che diveniva sempre più preoccupante. Il nuovo papa Callisto III nel 1456 riemanava nella lettera Si ad reprimendos i contenuti della Super gregem Dominicum, nominando come esecutori, un frate Minore e un Agostiniano.21
I libri di un inquisitore
14Tra i codici conservati nella biblioteca personale di frate Giovanni, quei codici che, dopo la sua morte a Iloc, lui stesso volle tornassero al suo paese natio di Capestrano (AQ), si conservano alcuni volumi che certamente sono riconducibili alla sua azione inquisitoriale.22 Tra questi ne ho individuati due che vorrei porre sotto la lente di ingrandimento di questo contributo: il ms. 21 e il ms. 32.
Capestrano, Biblioteca del Convento di S. Giovanni, 21
15Il codice 21 ha più volte suscitato l’attenzione degli studiosi a partire dai cataloghi di Vincenzo De Bartholomeis e Aniceto Chiappini, passando attraverso gli studi di Enrico Zimei, Felice Accrocca e Alessandra Bartolomei Romagnoli, che tuttavia si sono concentrati soprattutto sui contenuti; infine Antonio Montefusco che per occuparsi delle opere di Pietro di Giovanni Olivi si è soffermato anche sugli aspetti codicologici e materiali.23
16L’interesse per questo codice miscellaneo deriva dal fatto che esso sia appartenuto alla biblioteca originaria di Giovanni da Capestrano e sia ascrivibile – secondo la tripartizione suggerita da Marco Bartoli24 – ai codici «requisiti», ovvero quelli ottenuti per confisca, né comprati, né fatti scrivere dal frate. Ma soprattutto il codice «costituisce un ragionato dossier in merito all’attività inquisitoriale anti-fraticellesca e all’impegno omiletico e normativo antiebraico di Giovanni da Capestrano».25 Esso conferma, insieme a un vasto gruppo di codici conservato tra Capestrano e Napoli, la «continua cura nel raccogliere materiale probatorio, sia sul piano strettamente normativo, sia su quello più diffusamente letterario e teologico, che sarà una caratteristica propria di Giovanni».26
17Il ms. 21 è pergamenaceo di 245 fogli, dal formato minuto (misura 130 × 90 mm), rilegato con piatti lignei ricoperti di cuoio marrone.27 Ciò che in questa sede interessa peculiarmente è il suo contenuto, che può raccogliersi in 5 unità codicologiche:
- fol. 1r-109v: Tractatus contra Iudeos in 21 capitoli e una raccolta di auctoritates tratte da testi giudaici sull’avvento del Messia.28 Sul margine superiore del primo foglio si legge una scritta di modulo più grande Contra Iudeos, di mano di Giovanni.29
- fol. 110r-127v: opere ascetiche per lo più dell’Olivi e altre operette devozionali.30 Ai fol. 123v-125v sono trascritti degli excerpta di testi riconducibili ai fraticelli de opinione, come esplicitamente recita la scritta sul margine superiore del fol. 123v: Articuli fraticellorum ‘della opinione’, che a mio parere non è riconducibile alla mano del Capestranense.31
- fol. 128r-157v: diverse mani hanno vergato un contenuto vario: ai fol. 140r-143v è riportata una lettera di san Francesco a Bernardo; versi su Gesù ai fol. 144r-v; un frammento della quaestio VII de perfectione evangelica dell’Olivi al fol. 145v. A tutta evidenza si tratta di un accorpamento di testi piuttosto disomogeneo.
- fol. 158r-175v: anche in questa sezione si ravvisa una certa tumultuosità redazionale; i testi contenuti sono vari, tra cui una raccolta di pezzi inerenti alla querelle sulla povertà di Cristo e gli Apostoli, legati all’Appellatio michelista trasmesso nell’ultima unità.32
- fol. 176r-242r: l’ultima unità trasmette l’Appellatio Monacensis, che il ministro generale Michele da Cesena scrisse appunto da Monaco, il 26 marzo 1330, per confutare gli errori del papa Giovanni XXII e in particolare per replicare alla lettera Quia vir reprobus del 1329. A differenza del resto del manoscritto, scritto a tutta pagina, questo testo è disposto su due colonne, vergato da un’unica mano e con caratteristiche codicologiche che riportano ad un disegno unitario33: ad esempio la pergamena, in questi fascicoli, è ben levigata, di qualità diversa da quella impiegata nel resto del codice. A fol. 176r vi è un’altra scritta autografa di Giovanni da Capestrano come intestazione: Libellus hereticorum ‘de la opinione’. Infine, ai fol. 242v-243v, «di mano ulteriore […] un sunto dei punti principali dei testi della polemica michelista, un condensato dei principali argomenti atti a mostrare l’evidente eresia di Giovanni XXII, forse ad uso di qualcuno che avrebbe dovuto, poi, confutarli».34
18Pertanto, questo codice oltre ad essere miscellaneo, risulta anche composito, date le diverse mani, mise en page, tipi di pergamena e inchiostri. Ciò fa agevolmente supporre un dossier di raccolta di materiali eterogenei e di varia provenienza, successivamente legati in un unico volume. Il motivo che ha spinto Giovanni da Capestrano a rilegare insieme tali materiali così diversi è verosimilmente dovuto al suo contenuto: non può considerarsi una mera coincidenza il fatto di trovare nel medesimo volume sia materiali antigiudaici sia antifraticelleschi. Il codice doveva essere uno strumento per il Capestrano inquisitore e predicatore, da dove poteva attingere sia i suoi argomenti di accusa, sia argomenti di predicazione.
19In particolare la prima unità codicologica è costituita da materiale antigiudaico, su cui è necessario fugare un equivoco non ancora chiarito circa la paternità del Tractatus contra Iudeos. In passato questo doppio trattato è stato attribuito direttamente a Giovanni da Capestrano sia da Luca Wadding,35 che da Antonio Sessa da Palermo, che lo trascrisse nella sua raccolta manoscritta, la cosiddetta Collectio aracoelitana.36 Aniceto Chiappini ritiene invece che tale testo non possa essere di Capestrano:
in verità anziché due parti di un’unica opera sono due trattati distinti, ma nessuno dei due è del Capestrano, perché diversi toto coelo dal suo stile e dalla sua cultura specie in fatto di storia e di lingua orientali, che S. Giovanni in nessun altro luogo da prova di conoscere. Inoltre il codice Capestranense XXI, 1-2, donde il Sessa copiò, non mostra in alcun verso la paternità capestranense, né del resto potrebbe essere altrimenti essendo detto codice del secolo XIV o tutto al più del principio del XV. Sono probabilmente opere inedite del celebre francescano Nicola da Lira.37
20Più recentemente Alessandra Bartolomei Romagnoli propende invece per attribuire nuovamente i due trattati a Giovanni da Capestrano, ricorrendo ad argomentazione di carattere prevalentemente storico.38
21In realtà, durante una visita nel 2016 al gruppo di ricerca di “Islamolatina”, presso l’Universitad Autónoma de Barcelona, sotto la direzione di Alexander Fidora, ho scoperto che si tratta di un’opera antigiudaica del certosino Porchetus Selvaticus39 († 1315 ca.), edita a stampa nel 1520 con il titolo Victoria Porcheti adversus impios Hebreos.40 Il nostro Tractatus contra Iudeos è una sorta di centone costituito da excerpta tratti da quest’opera, motivo che ha reso fino ad oggi alquanto difficile poterla identificare.
Capestrano, Biblioteca del Convento di S. Giovanni, 32.
22Completando il nuovo catalogo del fondo manoscritto della Biblioteca di Capestrano, già disponibile sulla piattaforma Manus online, ho avuto modo di soffermarmi su un altro testimone che può essere considerato a pieno titolo un libro dell’inquisitore: il ms. 32.
23Si tratta di un codice, come il precedente, non semplicemente miscellaneo ma composito; dunque il risultato della giustapposizione di materiali eterogenei e di provenienza diversa. Il codice è già stato oggetto di studio di vari studiosi41.
24Le dimensioni sono medie (220 × 143 mm), appena più grande del codice precedente. Le carte sono 211 con 5 carte di guardia all’inizio e 5 alla fine (3 cartacee di restauro moderne + 2 pergamenacee antiche, contenente parti di un salterio).
25La legatura originaria, ma restaurata, è di assi di tavole di legno, ricoperte con pelle impressa con motivi geometrici. Sul dorso tre nervature ed un’etichetta moderna con su scritto «XXXII» (la medesima è applicata sulla coperta anteriore). Sulla coperta posteriore c’è invece un’etichetta antica oggi quasi illeggibile: Liber iste multa continet ut in fine libri patet, come desumiamo da Chiappini.42 Sempre sulla coperta posteriore a inchiostro è posta un’altra indicazione già presente a fol. 214v: «Quint. [21] [f.] 214». Si sono conservati due fermagli di chiusura, in cui sulla parte metallica attaccata alla coperta sono impressi elementi floreali.
26Circa il contenuto possono distinguersi almeno 4 unità codicologiche, che sintetizzo nella seguente tabella:
Tab. 1. Contenuto della 4 unità codicologiche.
Unità | Fogli | Fascicoli | Contenuto | Mani |
I | f. 1-24 | 2 senioni: fol. 1-12; 13-24; | Leonardi Aretini prefatio in Phedonem Platonis ad innocentium. | A Capestrano (23v-24v) |
II | f. 25-74 | 1+48+1 | Sermoni e schemi di fra Matteo di Agrigento | autografia Matteo d’Agrigento |
f. 75-124 | 30+20 | autografia Giovanni da Capestrano | ||
III | f. 125-175 | 10+12+12+16 | f. 125r-167r: Petri Alfonsi Dialogus 167v- 174r: bianchi f. 174v-175v: altri schemi di sermoni | B |
IV | f. 176-214 | 2 quinioni+1 ternione | f. 176r-191r: Epistola rabi Samuelis missa Ravi Ysaac tradotta in latino dal domenicano Alphonsus Hispanus († 1353) | C |
f. 191r-213r: Incipit questio contra Iudeos edita per reverendum patrem et magistrum in sacra theologia frater Nicolaum de Lira ordinis Minorum in qua probatur per scripturam a Iudeis receptam esse pluritatem in divinis et Christum fuisse verum deum et hominem – finis nicholaus de Lira contra Iudeos scriptus per fratem Paulum de Theramo anno domini 1446 die XXVII septembris | D |
27Il codice è certamente il risultato di una raccolta di materiali eterogenei come dimostra la diversa fattura materiale dei fogli e le diverse mani. Fu però Giovanni che mise insieme il dossier come dimostra il suo intervento autografo sul margine superiore che identifica ogni opera o sermone. Per quanto riguarda la numerazione, quella coeva apposta sul recto superiore del foglio, che potrebbe essere di mano di Capestrano, va dal fol. 1 al 124; il resto del codice è numerato da una mano seriore.
28La prima unità codicologica contiene la versione latina del Fedone di Platone con la relativa prefazione di Leonardo Aretino (fol. 1r-23v) vergato da un’unica mano e con note marginali di Giovanni. Nei fol. 24r e 23v è aggiunto, in spazi originariamente bianchi, lo schema di sermone De immortalitate anime autografo di Giovanni.
29La seconda unità codicologica comprende un primo fascicolo anomalo formato da 50 fogli, che contiene sermoni e schemi di predicazione di fra Matteo d’Agrigento43 († 1450). Agostino Amore si è dedicato in modo particolare allo studio di questo fascicolo, identificandone l’autore e proponendone l’attribuzione dei sermoni e persino l’autografia al frate siciliano.44 L’anomalia codicologica di questo fascicolo, come nota sempre Amore, è data dal fatto che «i primi quattro quinterni (fol. 25r-74v) non sono stati compaginati uno dopo o accanto all’altro, bensì uno dentro l’altro». In effetti si nota una contiguità tra i fol. 26-30 e 69-73 per il fatto che il sermone De septem verbis Virginis Marie inizia a fol. 30v e continua a fol. 69r, come indica pure la nota autografa di Giovanni «Vide infra carta 69». I fogli 25 e 74 invece hanno funto per un certo tempo da coperta45, come dimostrano i segni di usura e la scrittura sbiadita del fol. 25r. Pertanto questo fascicolo dovette viaggiare per un po’ come materiale assestante. Dentro questo quinterno con coperta vengono progressivamente inserti altri 3 fascicoli come si ricava da elementi di composizione materiale:
- fol. 31-35 + 64-68 (quinterno)
- fol. 36-39 + 60-63 (quaterno)
- fol. 40-59 (decanione)
30La stratificazione dei fascicoli dunque non è sempre di quinterni, come sostiene Amore.
31Anche nella seconda parte di questa unità (fol. 75-124) si osserva la stessa metodologia compositiva: si tratta di fascicoli giustapposti uno dentro l’altro e non uno dopo l’altro. Per cui il primo corrisponde ai fol. 75-103 (29 fogli con caduta dell’ultimo: fol. 104), il secondo fascicolo comprende i fol. 105-124 (un decanione). I testi per la predicazione ivi assemblati mostrano uno stadio primordiale di raccolta del materiale e di vari scrivani:
- nei fol. 89r-93v compare una mano che verga anche il testo del Dialogus di Pietro Alfonso;
- ai fol. 94r-103v, 113r-119r sermone In festo Omnium Sanctorum, autografo di frate Giovanni.46 Evidente il richiamo, sempre di mano del frate, in fondo a fol. 103v: vide residuum infra folio 113 e in alto a fol. 113r cadit supra fol. 103;
- altri richiami interni di mano di Capestrano anche tra il fol. 110v vide infra folio 2 e il fol. 112v cadit supra folio tertio proximo.
32Cosa rappresentano questi fascicoli così peculiari, cosa ci dicono dell’operato di frate Giovanni? Certamente come sostiene Amore «i primi quattro quinterni dei sermoni, prima di essere incorporati nell’attuale codice ebbero vita separata, ciascuno per se: furono cioè adoperati ed utilizzati indipendentemente l’uno dall’altro».47 Tuttavia, come ho avuto modo di dimostrare per un altro codice autografo del frate abruzzese – il ms. Bologna, Archivio storico della Provincia dei frati Minori dell’Emilia Romagna, Sez. VII, mss. XV-XVI secc., Ms. 5, già noto come ms. Modena, San Cataldo48 – i frati della famiglia Osservante erano soliti non solo collaborare nella predicazione, ma passarsi i materiali. Per cui bisogna supporre che fu lo stesso frate Matteo a consegnare a Giovanni questi suoi appunti e schemi di predicazione. Secondo Amore questo sarebbe avvenuto tra la fine del 1443 e i primi mesi del 1444 quando frate Giovanni si recò in Sicilia come nunzio apostolico, quando ormai Matteo era stato nominato vescovo di Agrigento.49 Ma ci sarebbe una seria possibilità che questo scambio di quaterni sia avvenuto circa una ventina di anni prima, quando Matteo per circa otto anni (fino al 1425) fu al seguito di Bernardino, prima che iniziasse il suo ufficio di predicazione in Sicilia. Ma sappiamo che anche Giovanni, dal giugno 1424 al novembre 1425, seguì il Senese, di cui proprio nel ms. di Modena, S. Cataldo sono riportati i suoi sermoni vergati di mano del frate abruzzese. Era in questo periodo che frate Giovanni riempiva la sua faretra di frecce per la predicazione e niente di più plausibile che in questa fucina di costruzione del nuovo stile sermocinatorio dell’Osservanza i due confratelli si fossero scambiati i loro materiali. Basti, come esempio, il fol. 31, sul cui recto è vergato il sermone De Assumptione beate Marie Virginis nella prima colonna e per sette linee della seconda (fino alla parola exaltata) dalla mano che Amore attribuisce a frate Matteo; e poi il sermone continua senza soluzione di continuità vergato da frate Giovanni, che prosegue fino alla fine del fol. 31v con la descrizione dei 12 celi de virtute divina.
33La terza unità codicologica (fol. 125-175) contiene il Dialogus di Pietro Alfonso († 1140 ca.)50 vergata da un’unica mano, molto vicina a quella che verga i sermoni ai fol. 85-93. Il quarto fascicolo che chiude questà unità ha diversi fogli bianchi, tranne ai fol. 174v-175v dove un’altra mano aggiunge altri schemi di sermoni.
34La quarta unità codicologica (fol. 176-214), costituita da due quinioni e un ternione, contiene l’Epistola rabi Samuelis missa Ravi Ysaac, tradotta in latino dal domenicano Alphonsus Hispanus (fol. 176r-191r) e quindi la Quaestio contra Iudeos del frate Minore Niccolò da Lira, vergato da frate Paolo da Teramo nel 1446.
35Ritornando alla nostra indagine iniziale, resta da capire perché considerare questo codice un libro dell’inquisitore o meglio dell’esecutore contro gli Ebrei. Se è facile capire la prossimità delle ultime due unità codicologiche funzionali alla costruzione della polemica antigiudaica del frate abruzzese, bisogna porre un po’ di attenzione per giustificare la presenza delle altre unità.
36La traduzione di Leonardo Bruni, detto Aretino, del Fedone di Platone, compilata nel 1405 circa, si ascrive facilmente in questo dossier attraverso la prima nota vergata autografa da Giovanni al fol. 1r: De inmortalitate anime. Animadverte lector quia Plato multas hereses intermiscet, quotquot vera sit sententia de immortalitate anime. Il frate avverte il lettore come tra le tante eresie contenute in Platone vi siano anche delle verità come l’immortalità dell’anima. Pare che l’intento di Capestrano non sia semplicemente quello controversistico delle posizioni platoniche, ma piuttosto il recupero delle verità ivi contenute, nel pieno stile umanistico di recupero dei classici. Inoltre, poco più avanti al fol. 20v annota: Socrates vere hic velle referire qualitates Paradisi terrestris, e alla fine del secondo fascicolo, in cui restarono alcune carte bianche Giovanni, appunta uno schema di sermone riguardante l’immortalità dell’anima (fol. 24r e 23v).
37La seconda unità codicologica, contenente materiali vari per la predicazione, è stata aggiunta a questo dossier per la presenza di temi predicabili ai Giudei e contro i Giudei.51 Temi come la croce, la passione sono funzionali alla predicazione forzata verso i Giudei o quella anti-giudaica ai cristiani. Si tenga conto che uno dei primi testi, ai fol. 27ra-30rb, è l’Epistola de fine mundi52 del predicatore domenicano Vincent Ferrer, indirizzata Sanctissimo domino nostro papa Benedecto XIII e composta nel 1412.53 La fama della predicazione contro gli eretici e contro i Giudei del frate domenicano è rinomata. La tendenza in Spagna per tutto il Quattrocento fu assai incisiva contro i Giudei, che furono persino relegati in zone loro riservate54 a seguito di un decreto del re Giovanni II di Castiglia, emanato a Valladolid nel 1412.55 Dopo tale disposizione, la bolla Etsi doctoris gentium dell’antipapa Pedro de Luna, Benedetto XIII (1394-1422), dell’11 maggio 1415, formula una precisa normativa segregatrice riguardo alle comunità degli Ebrei. Simonsohn definisce questa bolla come «one of the most repressive Bulls on the Jews ever published by a medieval pope».56 Non si dimentichi inoltre che sia Pedro de Luna che gli eventi di Valladolid sono strettamente legati alla figura e alla predicazione del domenicano Vicent Ferrer.57 Non è certo un caso che vi siano chiare coincidenze testuali tra queste disposizioni antigiudaiche spagnole e quelle contenute nella Super gregem Dominicum, in cui Niccolò V rende frate Giovanni exsecutor contro i Giudei.58
38Anche il fol. 37 è emblematico. Si tratta di una carta “isolata”, contenente nella prima colonna sei strofe di una lauda in volgare composta da frate Matteo d’Agrigento59 e vergata autografa in due fasi come dimostra il cambio di inchiostro (prime 4 strofe e ultime due). Giovanni la titola Invitatio ad plantum dominice Passionis. Alla fine della sesta strofa è presente la nota verte folium, che rimanda al verso del medesimo fol. 37. Qui la lauda continua introdotta da un’altra nota «appresso de O martiri sancti», che richiama l’incipit della sesta strofa del recto. La disposizione della lauda fa intendere che essa fu progressivamente scritta nello spazio rimasto a disposizione già occupato da un elenco di dieci Argumenta fidei christiane o come lo chiama Giovanni Argumenta quod Messias venit, seguiti da alcune auctoritates (fol. 37r). Nella parte iniziale della prima colonna del fol. 37v vi è un sonetto in volgare titolato dalla mano Giovanni Proprietates equi, ripreso poi da frate Matteo nel sermone De equo spirituali (fol. 54ra-va).60
39Il tema di questo foglio è strettamente legato alla predicazione verso e contro i Giudei. Infatti, la lauda si riferisce alla domenica di Passione, ossia la domenica che precede la Pasqua e inizia la Settimana santa e in cui si leggeva la pericope evangelica della Passio Christi: era questo un giorno in cui tradizionalmente gli argomenti della predicazione vertevano su temi antigiudaici, evidenziando l’accusa di deicidio in quanto furono proprio i Giudei a condannare a morte il Cristo. Anche se come osserva Paolo Evangelisti:
nella polemica antiebraica Giovanni utilizza la passio Christi non solo nel solco della tradizione del deicidio e della colpa permanente che ricadrebbe sugli ebrei ma insistendo su una incapacità ebraica di misurarsi con l’humilitas della Crocifissione.61
40Anche l’elenco in dieci punti riguardanti gli «argomenti della fede cristiana» o come scrive Giovanni «sulla venuta del Messia» sono con ogni evidenza funzionali alla predicazione antigiudaica. Per questo ne propongo in appendice una trascrizione. Pur nella loro stringatezza e forma di appunto veloce, con auctoritates appena abbozzate, si prospettano per il predicatore dieci argomenti utili per il suo sermone. La predicazione antigiudaica, infatti, si doveva svolgere intorno agli articoli di fede cristiana, come si ribadisce anche nella XIX sessione del Concilio di Basilea (7 settembre 1434), con il Decretum de Iudaeis et neophytis:
In primis statuimus, ut omnes dioecesani quosdam in litteris divinis bene eruditi aliquot vicibus annuatim deputent in locis, ubi Iudaei aut alii infideles degunt, ad praedicandum et explanandum taliter catholicae fidei veritatem, ut ipsi infideles qui audiunt, suos valeant errores recognoscere.62
Conclusione
41Potremo definire, dunque, questi due codici presi in esame come due libri di lavoro dell’inquisitor ed exsecutor Giovanni da Capestrano. Credo sia stato un po’ come affacciarsi nella sua bottega, osservando gli strumenti di cui disponeva e quelli di cui si serviva. Certo questa non pretende essere una disamina esaustiva, ma quantomeno vuole sollevare una questione metodologica: dietro il microcosmo di ogni inquisitore o esecutore contro i Giudei vi è un mondo da scoprire, che può aprire prospettive nuove e inaspettate. Una di queste è che l’inquisitore/esecutore non svolge unicamente una funzione giuridica processuale, appunto di inquisitio, ma il suo mondo è strettamente connesso anche alla predicazione. Quanto questo paradigma dell’Osservanza minoritica può per esempio essere esteso al macrocosmo quattrocentesco? Come questi due uffici, quello inquisitoriale e quello della predicazione, interagiscono e si influenzano a vicenda? Chi sono i rispettivi protagonisti?
Appendice
42I criteri adottati per questa edizione sono conservativi della grafia e del latino dello scrivente. Sono intervenuto per emendare solo nel caso in cui sia compromessa l’intellegibilità del testo come si da’ conto in nota.
43Le parentesi tonde sono usate per indicare gli scioglimenti dubbi; le quadre per le integrazioni dell’editore (come le citazioni bibliche riportate a testo in corsivo e con il rimando non espresso tra quadre); le graffe per indicare dislocazioni fuori sede di porzioni testuali.
44(fol. 37ra) Argumenta fidei Christiane {Argumenta quod Messias venit}63
45Primum, adimpletum est tempus Messie et iam venit et omnes prophete predixerunt quicduid de Christo adimpletum est: 1° de eius adventu Iacob: Non auferetur sceptrum etc. [Gen. 49,10]; Dan.: Cum venerit sanctus sanctorum64; 2° de eius concepcione Ysaia: Ecce virgo concipiet etc. [Is. 7,14]; 3° de eius nativitate Ys. 1°[,3]: Cognovit bos possessorem suum etc.; 4° dic omnes prophetias adimpletas usque ad mortem Christi.
46Secundum, si dicebat Iesus se esse Deum et non erat etc.
47Tertium, si Iesus non fuisset vere filius Dei, quomodo potuisset durare fides Christiana usque modo in tot persecucionibus. Et si obiciatur de Saracenis et Iudeis quomodo durant, respondit non sunt alia fides sicut Christiana tantis probata tribulacionibus.
48Quarto, si Iesus non esset etc., quomodo per piscatores convertisset mundum contra undecim imperatores. Iudei autem cum armis m(orta)libus non poterant se defendere quin idolatrarent65. Dic quare pocius voluit convertere mundum per piscatores quam per imperatores.
49(37rb) Quinto, si Iesus etc., quomodo tot homines amore ipsius sunt martiriczati66. Si fides Iudeorum esset bona non timerent mori, sed quia timent ergo etc., dic de puellis Lucia et Agata etc.
50Sextum, queratur a quacumque secta mundi que est melior fides post suam, omnes respondebunt Christiana.
51Septimo, si Iesus non est filius Dei etc., quomodo in nomine eius tot miracula facta sunt.
52Octavum, valentes Iudei et licterati conversi sunt ad fidem nostram, ut fuit Nicolaus de Lira. Numquam autem Christianus factus est Iudeus ergo etc.
53Nono, Iudeus quidam Parisius inductus a Christiano venit Romam etc. dic ystoriam.
54Decimum, auctoritate David Ps. 2° [,7]: Dominus dixit ad me: filius meus es tu, ego hodie genui te. Inter queritur aut Dominus pater, quem tu dicis, dixit hec verba David, aut non. Si dicis quod dixit, dicendum contra, inpo(ssibil)e est puram creaturam a Creatore generari, sed David fuit pura creatura ergo etc. V(eru)m et maior probatur quicumque generat ex propria substantia generat, sed Deus generat …
55{ 2 parte David ergo dicendum est ex propria substancia Dei et sic sequitur quod David est Deus et non fuit anima eius ex nichilo creata, quod est absurdum.}67
56Nota quod numquam dixit Deus alicui pure creature genui te, sed creavy, Deutero. 32[,6]: Nonne ipse est pater tuus qui possedit et fecit etc.
57Si dicis angelo, contra Deutero. 6[,4]: Dominus Deus tuus unus est; vel homini, contra: nullum dominum habebat Davit, nisi Deum.
58Alia auctoritas: dixit dominus domino meo [Ps. 109,1], idest Christo Iesu, David vocat servuum: inveni David servuum meum [Ps. 88,21].
59Alia: verbo Domini celi firmati sunt [Ps. 32,6].
Notes de bas de page
1Merlo 2008, p. 38. Per un inquadramento essenziale dell’inquisizione medievale si rimanda a Frati Minori e inquisizione 2006, in cui si veda in particolar il saggio introduttivo di Merlo 2006, e Benedetti 2011b; ma anche Mariano d’Alatri 1986, 1987 e 1996; Praedicatores, inquisitores 2004.
2Benedetti 2008.
3Benedetti 2013a e 2013b.
4Sedda 2012, 2013a e 2013b.
5L’originale di questa lettera papale è conservato nel fondo diplomatico del convento di Capestrano, con segnatura 6.I.6 secondo Aniceto Chiappini (Chiappini 1927a, p. 164, n. 6). Essa è edita in Annales minorum 1932, X, p. 119-120; Bullarium Franciscanum 1904, p. 655-656. Si conosce una precedente lettera papale concedente a frate Giovanni la medesima potestà inquisitoriale ed emanata a Mantova tra il 24 ottobre e l’11 novembre 1418, mentre il papa lasciata Costanza si recava a Roma, di cui però si è perduto l’originale: cf. Annales minorum 1932, XI, p. 156 e 259.
6Il testo della supplica si trova in Città del Vaticano, AAV, Liber supplicationum, 206, fol. 81; edito in Bullarium Franciscanum 1904, p. 654, nota 1, e Simonsohn 1989, p. 753-754, n. 646.
7La lettera è pubblicata in Annales minorum 1932, XI, p. 322-323; Bullarium Franciscanum 1929, p. 540-542; Simonsohn 1989, p. 915-917, n. 765.
8Simonsohn 1989, p. 866-870, n. 740. L’editore fa osservare nella nota al documento n. 741, p. 871: «The Bull is called Super gregem dominicum and not [D]udum ad nostram aiudientiam, as printed in Raynaldus, Annales Ecclesiastici, a. 1442, § 15, and quoted by Rodocanachi et al.»
9Johannes Hofer sostiene che la lettera in questione è stata emanata a seguito dell’incitamento di Giovanni da Capestrano, come risulterebbe anche da alcune fonti ebraiche: cf. Hofer 1955, p. 300 (ed. or. Hofer 1936).
10Copenaghen, Biblioteca Regia, Thott. 102, fol. 85r; cf. il repertorio dei sermoni di Łuszczki 1961, n. 518.
11Cf. la voce executores in Du Cange 1883, vol 3, col. 355, disponibile online: http://ducange.enc.sorbonne.fr/EXECUTORES: In libris Jurisconsultorum, dicuntur qui judicum mandata, et decreta exequuntur. Cf. anche la voce exsecutor in Niermeyer 1976, p. 400.
12Bullarium Franciscanum 1904, p. 654, nota 1.
13Simonsohn 1991, p. 102-105.
14Simonsohn 1991, p. 110-116.
15Simonsohn 1991, p. 113. Così conclude Simonsohn «In antiquity and for most of the Middle Ages, then, the Church neither claimed nor exercised jurisdiction over the Jews, even in spiritual matters. It exercised authority indirectly through the secular authorities. Only in the Papal States and in those areas where the Jews were directly subject to the Church could ecclesiastical courts, if they so wished, assume jurisdiction over the Jews. This changed in the thirteenth century, when the Church claimed the right to judge Jews. The formulation of this claim was so vague and at the same time comprehensive, that the Church could, and often did, Judge Jews on issues which had little if anything to do with ‘spiritual’ matters. In the last three centuries of the Middle Ages, this was often the case. Sometimes the claims of the Church were opposed by the lay authorities and the Jews; on the other hand, in some instances Jews found it advantageous to submit to Church jurisdiction even in civil litigation» (Simonsohn 1991, p. 115-116).
16Nestola 2008.
17Sedda 2011, p. 70-72.
18Sulla questione reatina, si veda Sedda 2013a, p. 309-313.
19Simonsohn 1989, p. 945-946, n. 783.
20Si ha notizia di frate Lorenzo da Palermo, appartenente alla famiglia Osservante, in una lettera pontificia del 1444; fu predicatore della crociata (1456-1458) e poi vescovo di Rossano (1460-1481): cf. Cenci 2002, p. 612, n. 1280, nota 131; Jorga 1899, p. 51.
21Dalla documentazione che ho consultato attraverso i lavori di Simonsohn, pare che i frati Predicatori nella prima metà del XV secolo siano assenti nel ruolo di inquisitori contro gli Ebrei, con una netta prevalenza dei Minori e in particolare degli Osservanti. Tale ipotesi di lavoro andrebbe supportata da uno spoglio più sistematico delle fonti, e qualora si dimostrasse fondata, ho il sospetto che molto sia dovuto all’operato di frate Vincent Ferrer.
22Sulla questione dei libri degli inquisitori cf. Benedetti 2006 e 2015.
23De Bartholomeis 1889, p. 77-113; Chiappini 1927a, p. 71-74; Zimei 1999, p. 81-145; Accrocca 1994, p. 329-341 (lo studioso propone una serie di precisazioni rispetto a Chiappini e l’identificazione di alcuni testi del codice, oltre che quella dell’Appellatio monacense di Michele da Cesena del 1330); Bartolomei Romagnoli 2003, p. 47-70; Montefusco 2006.
24Bartoli 2006.
25Montefusco 2006, p. 26.
26Angiolini 2000, p. 746. Montefusco (Montefusco 2006, p. 26, nota 83) servendosi di Oliger 1908, individua una serie di codici nel fondo di Capestrano di origine fraticellesca; essi sono: il ms. Capestrano, Biblioteca del Convento di San Giovanni dei frati Minori, 15; Napoli, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, VII. B. 39; XII. A. 13; XII. F. 32, per i quali si rimanda a Cenci 1971, n. 231, n. 539 e n. 567.
27Per una descrizione codicologica dettagliata, cf. Montefusco 2006, p. 21-29 e ora anche Manus online alla URL: www.manus.iccu.sbn.it.
28Secondo la descrizione di Aniceto Chiappini (Chiappini 1927a, p. 71), si possono distinguere due differenti testi: ai fol. 1-61 un Tractatus contra Iudeos in 21 capitoli con incipit: Legitur in libro Tehedrin I. ordinatorum in pereq. I. distinctione et .g. tradiderunt rabaman, idest magistri quattuor; explicit: ut rebus creatis principium durationis daret; ai fol. 69-109: Hic subscribuntur alique auctoritates extracte ex dictis sacris textus et ex dictis quorundarum rabinorum Judeorum contra eos, ad probandum qualiter messias sit Deus per nomen tetragrammaton .i. per nome IIIIor litterarum.
29Si deve l’identificazione a Chiappini 1927a, p. 71.
30Sedda 2017.
31Si noti l’uso della forma mescidata latino-volgare con l’espressione “della opinione” per definire i fraticelli. Montefusco ritiene trattarsi della grafia di Giovanni.
32Dobbiamo l’esatta individuazione di questi pezzi a Accrocca 1994, p. 339: «alcune parti […] hanno attinenza con la questione della povertà, ai fol. 168r-175r e 242va-243vb: i fol. 168r-175r presentano larghi spazi ormai illeggibili ai fol. 168r, 169r, 175r, 175v (completamente illeggibile). I fol. 168r-173v sono di un’unica mano, ma ai fol. 169r-172r e 173r presentano ampie integrazioni ai margini laterali, superiori e inferiori, opera di un’unica mano, la stessa che ha copiato l’Appellatio Monacensis. I fol. 168r-169r, molto danneggiati, lasciano trasparire i resti di una raccolta di autorità patristiche e giuridiche da opporre alle prese di posizione papale [scil. di Giovanni XXII]; qualcosa di simile di ciò avviene ai fol. 170v-173v, o almeno così pensiamo di poter supporre dalla rubrica posta al fol. 170v.»
33Per una trattazione più sistematica sull’opera: Zimei 1999.
34Accrocca 1994, p. 341.
35Wadding 1650. Sull’interesse che il Capestrano suscitò in Wadding cf. Capezzali, 1991.
36Il Tractatus contra Iudaeos de adventu Messie eiusque divinitate è conservato nel cod. V. 2 dell’Archivio del convento francescano di Aracoeli di Roma. Esso è stato riprodotto in Opera Omnia Sancti Ioannis a Capistrano, XVII, fol. 5-305.
37Chiappini 1927b, p. 37.
38Bartolomei Romagnoli 2003, p. 58-61.
39Lercari 2016, disponibile online: https://www.treccani.it/enciclopedia/porchetus-salvaticus_(Dizionario-Biografico).
40Victoria Porcheti 1520. Una copia è disponibile online nella collezione digitale della Badische Landesbibliothek Karlsruhe: http://digital.blb-karlsruhe.de/id/33266. Si noti che questa copia porta le annotazioni autografe di Martin Lutero. Su questa edizione si veda anche Secret 1957, p. 322-323.
41De Bartholomaeis 1889, p. 99-100; più diffusamente ne scrisse Chiappini 1927a, p. 83-86; Chiappini 1927b, p. 123-129. Di alcuni sermoni si occupò Piana 1948, p. 358-361; Łuszczki 1956, p. 350-358; Łuszczki 1961, p. 46-47, che identifica solo tre sermoni attribuibili a Giovanni da Capestrano. Osservazioni rilevanti, soprattutto sulla seconda unità codicologica si devono a Amore 1960, p. 13-39.
42Chiappini 1927a.
43Evangelisti 2008.
44Amore 1960. Secondo Chiappini (Chiappini 1927b, p. 123-129, nn. 242-299) tra i sermoni copiati in questo codice cinquanta nove sono di Capestrano, pur non essendo tutti di suo pugno. Łuszczki 1961, p. 47 ne attribuisce solo tre a Giovanni.
45Oggi i due fogli originariamente esterni risultano sciolti, senza alcuna contiguità tra di loro.
46Łuszczki 1961, p. 47.
47Amore 1960, p. 15.
48Sedda 2016.
49Eugenio IV lo nominò con lettera del 17 settembre 1442, ma la sua consacrazione avvenne solo il 30 giugno 1443 nella chiesa madre di Sciacca.
50Cardelle de Hartmann 2012.
51Circa la distinzione tra prediche ai e contro i Giudei cf. Sedda 2015; Sedda 2018.
52Sempre Giovanni in alto al fol. 27r annota Epistula magistri Vincentii de fine mundi.
53Sulla predicazione di Ferrer in Italia e sull’importanza di questa epistola cf. Gaffuri 2006.
54Foa 2004, p. 97 e 159.
55Riguardo alla legislazione emanata dal re di Castiglia a Valladolid nel 1412, Singer – Kayserling 1906, vol. 12, p. 398. Il testo è pubblicato in Baer 1936, n. 275, p. 264-270.
56Simonsohn 1991, p. 32.
57Fritz Baer ha dimostrato il ruolo determinante di Vincent Ferrer nella pubblicazione dello statuto di Valladolid: cf. Baer 1926, vol. 2, p. 271-272; ma anche Poliakov 1974, p. 181-182. Vincent Ferrer non contento dei risultati ottenuti con la sua predicazione mentre risiedeva a Valladolid alla fine del 1411 fece pressioni sull’adunanza per relegare gli ebrei in un ghetto (cf. Foa 2004, p. 97-98). Su Vincent Ferrer: Rusconi 1990, p. 213-234; Parente 1996, p. 563, nota 80.
58Sedda 2011, p. 135-138.
59Giorgia Proietti si sta occupando di questa lauda come dell’uso del volgare in Giovanni da Capestrano attraverso il fondo dei manoscritti (Proietti 2021).
60L’edizione del sermone si trova in Amore 1960, p. 129-133.
61Evangelisti 2008, p. 163.
62Alberigo 1991, p. 483.
63Autografo di Capestrano, riportato in alto nella seconda colonna.
64Ms.: seculorum. La pericope del libro di Daniele a cui si allude è la profezia contenuta in Dan. 9, 24-27. Essa circolò attraverso un’omelia, attribuita nel medioevo ad Agostino, ma ora assegnata al vescovo di Cartagine Quodvultdeus, il sermo contra Iudaeos, paganos et Arrianos (XII, 2). Tra i testimoni autentici della venuta di Cristo sono richiamati alcuni profeti, tra i quali Daniele che pronuncia queste parole: Veniat et ille Danihel sanctus, iuvenis quidem aetate, senior vero scientia ac mansuetudine, et convincat omnes falsos testes et sicut convicit seniores impudicos, ita suo testimonio Christi conterat inimicos. Dic, sancte Danihel, dic de Christo quod nosti. “Cum venerit”, inquit, “Sanctus Sanctorum, cessabit unctio”. Il sermone fu anche usato come lettura del mattutino del Natale e fu la fonte di un dramma liturgico legato al Natale, l’Ordo prophetarum, le cui prime attestazioni risalgono al sec. XI. L’epigrafe si ritrova anche nelle espressioni pictae, ad esempio nella cappella di Teodolinda del Duomo di Monza o nella cupola del Battistero di Parma: cf. Petoletti 2016, p. 88.
65Ms: adolatrarent.
66Sic ms.
67Paragrafo inserto sotto con segno di rimando.
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