Le societates amalfitane tra sistema normativo e prassi giuridica
p. 35-53
Résumé
La documentazione commerciale del territorio amalfitano è limitata, frammentaria e discontinua. Tuttavia, le pur scarse fonti collocabili tra l’età ducale e il primo periodo angioino possono fornire utili informazioni sulle modalità di partecipazione degli Amalfitani alle imprese commerciali e sui tipi di contratto che furono stipulati in tempi diversi. Un confronto effettuato con le compilazioni normative locali – la Tabula de Amalpha e le Consuetudines civitatis Amalphie – rivela una sostanziale corrispondenza tra la norma e la prassi. Le pur varie forme di contratto presentano gli stessi aspetti documentari: all’origine essi sono scritti dallo scriba di curia in curialesca amalfitana, poi, dalla metà del XIII secolo, sono redatti da un pubblico notaio in scrittura comune. Tali documenti presentano le medesime forme della locale documentazione privata e non mostrano elementi originali quanto a schemi compositivi e a sistemi di corroborazione. Durante il XIV secolo la charta amalfitana cade definitivamente in disuso e viene sostituita dall’instrumentum notarile. Aumentano considerevolmente i tipi di documento commerciale: ai contratti di commenda e di colonna si aggiungono documenti di procura, ricevute, apodixae, prestiti; tutti comunque, indipendentemente dalle modalità di redazione – instrumentum, documento in registro, imbreviatura o cedola – sono legati al circuito notarile.
The trading documentation of the Amalfi area is limited, fragmentary and discontinuous. There are a few specific sources dated between the Ducal age and the first period of the Angevin rule in Southern Italy. However, they can provide useful information about how the Amalfitans participated in trading enterprises and about the types of contracts that were stipulated at different times. The comparison with normative compilations of definite local origin, the Tabula de Amalpha and the Consuetudines civitatis Amalphie, is useful and establishes the stable correspondence between regulation and practice. The forms of commercial companies present the same documentary aspect : originally, they were written by the scribes of the curia in the “curialesca” of Amalfi, then, from the middle of the XIIIth century, they were also redacted by public notaries in common writing ; these documents follow the styles and forms of the local private document and they dont’s show original elements such as compositional scheme or validation systems. During the late XIVth century the definitive disuse of the charta “curialesca” and the exclusive use of notarial instrumentum took place. The range of commercial documents expanded considerably : are added documents of attorney, receipts, apodixae and mortgage and sale of goods contracts. This miscellaneous documentation is however bound, indipendently of its modality of redaction – that is instrumentum, document logged in a notarial register, imbreviatura and cedula – to the notarial circuit.
Texte intégral
Introduzione
1Il lavoro di Mario Del Treppo e Alfonso Leone su Amalfi medioevale è a tutt’oggi, pur a distanza di circa un quarantennio, un punto di riferimento obbligato per chi si accosti allo studio delle strutture economico-commerciali della realtà amalfitana nel Medioevo: e non solo perché ha inaugurato una nuova interpretazione storiografica della città costiera del tutto opposta a quella al tempo dominante, peraltro risalente e di tipo erudito, rivolta alla creazione del «mito» della sua grandezza mercantile, ma anche per il richiamo, ancora valido nonostante la pubblicazione di altri e più recenti contributi, alla inadeguatezza della documentazione pervenuta, penalizzante sia in termini statistici sia in relazione alla qualità e alla attendibilità di possibili proposte di ricostruzione1. E difatti, per l’intero periodo del Ducato e almeno fino alla prima età angioina – che è poi la fase aurea della città – sono davvero poche le testimonianze scritte relative alle attività commerciali amalfitane2 e scarsamente significative specie in rapporto allo specifico tema del nostro congresso e alla possibilità di definire uno o più modelli di documento «del commercio» o «dei mercanti», ben riconoscibile nelle sue forme e nelle sue funzioni3. Il che, a fronte dei numerosi studi di storia del diritto e delle istituzioni, di storia socio-economica e degli interscambi culturali4, condiziona negativamente e pesantemente il diplomatista rendendo ancora molto sfumati i contorni di un settore di ricerca che, sebbene solo recentemente abbia risvegliato l’interesse del dibattito storiografico, pur tuttavia in altre realtà territoriali analoghe – e penso, ad esempio, e solo per restare in ambito italiano, a Pisa, Genova, Venezia – ha dato notevoli ed apprezzabili esiti5. Ciò nonostante, e pur con i limiti di una campionatura episodica, frammentaria e discontinua, mi è parso comunque non inutile tentare una rilettura del materiale disponibile e trarre da esso le più significative evidenze sia in termini di organizzazione e partecipazione della società locale alle attività commerciali sia per ciò che riguarda le relative sistemazioni normative e le modalità di rappresentazione documentaria. Per l’esame comparato dei due piani – quello della norma e quello della prassi – che prelude, a sua volta, ad una pur cauta definizione dei modi con cui gli amalfitani risposero all’esigenza, comunque avvertita, di dare veste documentaria a fatti giuridici legati al mutevole mondo degli affari, sono state preliminarmente considerate le due più antiche compilazioni di sicura origine amalfitana che regolamentarono il commercio marittimo e i rapporti economici dei gruppi sociali cittadini: la cosiddetta Tabula de Amalpha e le Consuetudines civitatis Amalfie. La Tabula è, a detta di Antonio Guarino che ha curato la prefazione all’edizione critica, una raccolta di «massime giurisprudenziali e consuetudinarie» sedimentatesi intorno ad un nucleo originario: strutturata in 66 capitoli, ci è giunta in un codice tardo, miscellaneo6; le Consuetudines, tramandate insieme alla Tabula, costituiscono la formalizzazione scritta di mores e usus ab antiquissimis temporibus per maiores et antiquiores homines observati; esse si presentano sotto forma di un vero e proprio documento diplomatico nel quale il sindaco della città, Giovanni Augustariccio, nell’anno del Signore 1274, considerando che licet lex sit sanctio sancta, consuetudo est sanctio sanctior, e al fine di evitare in posterum discussiones, lites, quaestiones et causas, provvede a darne pubblicità e solenne conferma essendo presenti l’intera comunità e l’arcivescovo amalfitano7. Si tratta, in entrambi i casi e con tutta evidenza, di norme consuetudinarie – non «legge» ma più sante della legge – nelle quali la cittadinanza intera, nelle sue componenti civili e religiose, si riconosceva pienamente. Purtroppo, poco o nulla conosciamo circa i modi e i tempi della loro progressiva accumulazione; è, tuttavia, plausibile che proprio le più antiche forme organizzative documentate, nate da necessità pratiche e flessibili alle esigenze che la morfologia dei luoghi e le iniziative dei singoli andavano via via manifestando, abbiano costituito la base su cui andarono a stratificarsi le regole della convivenza civile in un complesso di norme definito e definitivo. Il che ci autorizza a percorrere una strada che, partendo dalla pur scarsa documentazione superstite, consenta poi di verificare quanto fu sistematizzato nelle tarde compilazioni scritte.
La documentazione dei secoli X-XII
2Il più antico documento utile ai nostri fini è una charta securitatis del dicembre 967 con cui si dà agio a Giovanni, della nobile famiglia dei comite Maurone, di prendere possesso di due quote di un mulino precedentemente dategli in pegno a fronte di due prestiti marittimi. Non avendo il capitalista ricevuto per uno dei due alcunché neque de capitania neque de labore (e, cioè, di capitale e di profitto), gli eredi del debitore sono costretti a rinunciare al loro bene a compensazione della somma8. I due memoratoria di obbligazione richiamati nel testo – e che sarebbero stati per noi più eloquenti del documento superstite – non ci sono pervenuti9; si può, tuttavia, presumere che registrassero un rapporto di commenda – non si sa se unilaterale o bilaterale – e, cioè, di partecipazione di un portatore di capitale, accomandante, e di un accomandatario, viaggiante, che si impegnava a trarre profitto dall’investimento. Il rapporto doveva prevedere, così come appare in altri documenti, pur successivi, di medesimo tenore, la restituzione del capitale con il lucro (¾ nell’unilaterale, metà nella bilaterale), la costituzione di un pegno a garanzia, la possibilità per il creditore di aggredire i beni del debitore insolvente10. I successivi tre documenti in ordine di tempo – di un quarto, del 1105, si dirà a parte – che vanno a coprire il periodo 1125-117711, lasciando silente l’intero XI secolo, confermano indirettamente, anche per la fase più inoltrata, un sistema d’impresa di modeste dimensioni – proprio dei tempi caratterizzati da scarsità di capitali – che poggia prevalentemente sul rapporto tra lo stans, finanziatore, e il procertans viaggiante, affidatario; e confermano, altresì, la difficoltà per quest’ultimo di assolvere il suo impegno al ritorno dal viaggio e la necessità per il capitalista di adire le vie legali per poter essere risarcito12. Non a caso, nei due giudicati dell’agosto 1150 e del maggio 1177, lo stratigoto cittadino, presidente del conventus plenarius, nel notificare la decisione dei giudici e dei boni homines, autorizza il creditore ad impossessarsi delle res del socio inadempiente, secondo quanto stabilito nell’obbligazione di affidamento. Ancora una volta, comunque, il riferimento è al prestito de capitania et ad laborem13. Di differente tenore è la charta placiti seu promissionis del marzo 1105 – il primo vero e proprio documento commerciale – che registra un altro tipo di organizzazione societaria, quella che è definita nella Tabula amalfitana il contratto di colonna14: qui il rapporto intercorre tra gli armatori di un nabidium e il nauclerius, Costantino Castaniola, al quale viene affidato il trasporto di merci lungo l’itinerario Amalfi-Sicilia-Ravenna o dove Dominus melius auxiliaberit15. Il nocchiero potrà imbarcare senza spese 60 cantari di lana – costituenti la parte sua, la parte del figlio e quella a lui dovuta per la prestazione d’opera – e avrà, a copertura di eventuali rischi de mari et de gente, 100 soldi d’oro da restituire al rientro in terra amalfitana16. Sembrerebbe altresì che l’intero equipaggio – i nautici citati nel testo – prendesse parte all’operazione commerciale. In tal modo il rapporto configurato – armatore, nocchiero-mercante, marinai – pur se nulla ci è detto nel testo documentario circa la ripartizione degli utili e degli eventuali danni –, andrebbe a delineare il contratto di colonna, così detto dall’abitudine di elencare i nomi dei partecipanti all’impresa marittima, i carichi viaggianti e le eventuali somme affidate in una lista che veniva poi registrata nella curia cittadina. I colonnisti, al ritorno in città, ricevevano le quote degli utili in proporzione alla somma impegnata o al lavoro svolto17. Come già detto, all’istituto della colonna è dedicato l’intero testo della Tabula che regolamenta aspetti anche minuti del rapporto di colleganza e obblighi inderogabili dei compartecipi con riferimento sia al patronus del nabidium – proprietario o capitano della nave – sia al personale di bordo sia al socio mercante. Su molti di essi incombe talora il silenzio delle già esigue fonti documentarie, specie per ciò che riguarda le quote di profitto e la ripartizione di eventuali danni; in questi casi, tuttavia, non è da escludere che si ritenesse superfluo citare elementi divenuti stabili nelle pratiche marittime di un certo tipo18; come, d’altra parte, potrebbe essere stata determinante la incapacità del redattore di tradurre in termini documentari i complessi rapporti che si esprimevano in tipologie contrattuali nuove e prive di precedenti modelli di riferimento. D’altronde, per le operazioni di scritturazione ci si avvaleva pur sempre degli scribi di curia che utilizzavano i tradizionali meccanismi di documentazione sia riguardo al formulario e alla struttura del testo19 sia ancora alla scrittura adoperata (quella curialesca amalfitana che nei ducati costieri campani, di tradizione romanico-bizantina, raccoglieva l’eredità della corsiva nuova, caratterizzandosi). Dunque, nessuna novità per esprimere situazioni giuridiche di recente sperimentazione, nessun tentativo di costruire i processi documentari al di fuori dei consueti circuiti di produzione con modalità corroborative più agili e in linea con «i tempi del mercante »20. Forse una debolissima traccia di distacco dai vecchi schemi è ravvisabile in una manifestazione del 1193, fatta a nome del mutuatario che si obbliga in prima persona; tuttavia ancora una volta il discorso diretto e il personale intervento del debitore si inseriscono nel quadro del tradizionale documento curialesco, scritto dallo scriba e corroborato dai testi21.
L’età angioina: antiche e nuove scritture
3Pur a distanza di un sessantennio la medesima struttura è rinvenibile in una charta securitatis rilasciata a conferma dell’avvenuta restituzione di 35 once d’oro versate per la costituzione di una societas; anche in questo caso – ed è significativa la persistenza nel tardo 1263 di una prassi redazionale antica quale è quella utilizzata da Petrus curialis – il documento, reso in forma soggettiva a nome del creditore, si articola secondo lo schema della charta prodotta ad Amalfi22. In verità il momento è quello in cui la documentazione privata amalfitana oscilla tra sistemi contrapposti: alla carta curialesca inizia ad affiancarsi il documento notarile, redatto nella scrittura comune dal pubblico notaio e sottoscritta da giudice e testi secondo quanto stabilito in proposito da Federico II nelle costituzioni del 123123. Tant’è che i cinque contratti pervenutici, riconducibili al periodo 1254-1263, attestano questa duplice pratica redazionale sebbene con una netta prevalenza del documento curialesco24. Ma ciò che qui interessa sottolineare è il ricorso, in qualsiasi forma e con qualunque funzione, allo schema del documento privato locale e la sostanziale assenza di qualsivoglia tentativo di affrancamento dalla tradizione. Anche il discorso diretto, introdotto dalle formule confiteor […] me accepisse, confiteor mihi vendidisse, che pare richiamare la forma chirografaria e che sembrerebbe segnare una certa discontinuità con le abitudini redazionali precedenti, alla fine, scritto com’è il documento dagli operatori di professione e privo della pur minima convalida autografa del garante, resta circoscritto nell’ambito dei consueti processi documentari. E ciò, anche quando il contenuto va progressivamente articolandosi in più definite forme di partecipazione e in una serie di condizioni e formule particolari che avrebbero forse richiesto modalità di rappresentazione e strumenti autenticatori nuovi, comunque giuridicamente efficaci. Così nel ben noto contratto di commenda che si arricchisce di più puntuali elementi di caratterizzazione quali l’affidamento del carico sotto forma di vendita25, l’impiego in merci del capitale investito (la cosiddetta implicita che dal Luzzatto era stata circoscritta alle esperienze di Genova e di Marsiglia)26, la precisazione delle quote di profitto per l’accomandatario – il quartum lucri nella unilaterale, il 50 % nella bilaterale – secondo una rigida proporzione che determina le modalità di partecipazione al rischio (a carico del capitalista nella unilaterale, a ciascuno per la propria parte nell’altra)27; la condizione propria della commenda bilaterale, secondo cui l’accomandatario, oltre a prestare la sua opera nell’impresa commerciale, pone in societate una somma corrispondente alla metà di quella conferita dall’accomandante, donde la conseguente pari ripartizione degli utili (fatto salvo il rientro dei capitali impegnati) e dei danni28. Come appare evidente, tutta una serie di dati tecnici che si intrecciano con altri, di natura più discorsiva, quali la descrizione della rotta con possibilità di deviazioni o itinerari alternativi secondo le opportunità29; la rinuncia del socio viaggiante alle eccezioni di legge e de consuetudinibus Amalfie e al privilegio del foro (di cui Amalfi godeva nei fondaci di propria pertinenza)30; il richiamo alle spese legali31; la speciale garanzia prestata da persona fededegna che così recita hec carta […] placet et pro mea parte firma permaneat con l’eventuale aggiunta della formula firmo et fide iuro vobis et constituo me vobis principalem pagatorem (ovviamente nel caso del mancato rispetto dei patti)32. Certamente di medesimo tenore il documento del 1244, richiamato nella già citata liberatoria del 1263: lì, con ogni verosimiglianza, il riferimento è a due contemporanee commende dal momento che il capitalista conferisce in societate una somma di pari importo – 35 once d’oro – a due diversi accomandatari uno dei quali risulta ancora insolvente pur a distanza di circa venti anni dalla costituzione del rapporto commerciale33.
4Quanto alla documentazione trecentesca, che riprende nel 1320 dopo un ulteriore vuoto di attestazioni datato dal 1263, mi pare che vadano segnalati alcuni elementi minimi di un qualche rilievo:
- innanzitutto il progressivo aumento di scritture commerciali pur in corrispondenza di un sostanziale declino del ruolo mercantile di Amalfi, almeno in termini di traffici d’oltremare34. Ovviamente non è escluso che il numero più elevato di documenti rispetto alla situazione dei secoli X-XIII sia da ricondurre anche alla comparsa
e alla sempre più massiccia produzione e conservazione dei registri notarili che tramandano una documentazione che non è più prevalentemente monastica come quella pervenuta per i tempi più alti35. Anche se c’è da dire che il primo protocollo notarile amalfitano – e il più antico in assoluto di area campana – quello del notaio Sergio de Amoruczo risale pressoché alla fine del secolo, trattando degli anni 1388-138936. - Il definitivo abbandono del documento curialesco e il ricorso esclusivo al documento redatto dal pubblico notaio e corroborato dalle sottoscrizioni del giudice ai contratti e dei testi: il riferimento al loro intervento è elemento costante indipendentemente dalle tipologie di redazione (instrumentum, documento in registro, imbreviatura, scheda o breve appunto). Il che si traduce il più delle volte nella forma narrativa del discorso e nella notifica in prima persona dei tre responsabili della validità della documentazione.
- La comparsa di nuove tipologie di documenti e di contratti commerciali, complementari a quelli di antica tradizione o autonomi rispetto ad essi. E, quindi, certamente ancora societates ad quartum lucrum (cioè commende unilaterali)37 e contratti di colonna (definiti alternativamente accomandite o societates) con compartecipazione all’impresa dei detentori di quote parti corrispondenti al contributo di ciascun socio38. Ed ancora, società regolate da differenti condizioni nelle quali denaro e merci vengono conferiti in misura eguale dal capitalista e dal mercante, con conseguente ripartizione a metà dei profitti e dei danni39. E le cosiddette «società di terra» puntualmente richiamate nelle Consuetudini amalfitane in cui il rapporto tra capitalista e prestatore d’opera, associatisi in attività terrestri (si tratta in larga misura di conduzione di bestiame per il pascolo e l’allevamento), comporta, come nelle società bilaterali, la divisione annuale del guadagno e delle perdite ed eventualmente, dopo i primi cinque anni, la comproprietà degli animali tramite versamento da parte del lavoratore della metà del valore di quanto affidatogli40.
5In più, i primi e poi sempre più numerosi documenti di procura, nati dalla necessità per il socio capitalista di avvalersi, specie per le operazioni di recupero crediti e di aggressione dei beni del debitore insolvente, di persona fededegna procurator, negotiorum gestor, nuncius specialis. La delega, sempre formalizzata in un publicum instrumentum, sistematicamente esibito dal mandatario a conferma della legittimità del suo intervento, poteva estendersi al rilascio della quietanza dell’avvenuto versamento del capitale e del lucro, liberatoria per il debitore da qualsiasi obbligo conseguente alla sua prestazione41. L’uso di ricevute a quietanza mi sembra abbastanza pervasivo nella documentazione del tardo Trecento ed è attestato non solo a soddisfazione degli impegni assunti nelle società di mare e di terra ma anche nei casi di prestiti ex causa mutui, ex causa depositi o a qualsiasi altro titolo. Il relativo documento, ad estinzione parziale o totale del debito, impegna in prima persona il creditore che, dinanzi al giudice e ai testi, conferma di aver ricevuto quanto a lui dovuto e di non avanzare ulteriori pretese42. Il formulario prevede, altresì, che venga annullato l’instrumentum di obbligazione – solitamente con il taglio della pergamena – e cassato e reso vano ogni tipo di scrittura attestante il debito – instrumentum ipsum ac eius sedam, prothocollum et abreviaturam et omnem aliam scripturam ex inde apparentem43. E al pari delle quietanze, esplicitamente segnalate dal verbo quietare o dal sostantivo quietacio-tio, che definiscono prevalentemente la restituzione di somme di denaro versate a qualsiasi titolo, le cosiddette apodixae cui si affida la ricezione di oneri di diversa natura, dal versamento della pensio per l’affitto di una casa all’avvenuto conferimento di un lascito testamentario44. Comunque, a me pare che l’abbondante produzione di ricevute liberatorie sia da ricollegarsi, il più delle volte, a due specifiche forme contrattuali largamente utilizzate in area amalfitana nel tardo Trecento e, ancor prima, nell’intero bacino del Mediterraneo: le cessioni di mutui e le obbligazioni assunte negli scambi di merci. Quanto alle prime, Marta Calleri e Dino Puncuh, nella loro organica trattazione sul documento commerciale, ne hanno individuato caratteri e tipologie, differenziando il mutuo senza condizioni da quello aleatorio o prestito marittimo, diretto ascendente della commenda45. Di quest’ultimo si è già detto a proposito dei capitali dati in societate al tractator e assoggettati al rischio de mari et de gente. Va aggiunto, comunque, che ad Amalfi i prestiti espressamente conferiti ex causa mutui o nomine mutui ed anche quelli generici senza condizioni sembra siano stati particolarmente diffusi e che tali pratiche, non sempre volte all’incremento di attività imprenditoriali, denuncino povertà di mezzi e difficoltà di reperimento di liquidità. Nei casi di esplicita partecipazione ad investimenti marittimi rivelano altresì un aspetto di esclusiva marca amalfitana, messo opportunamente in luce da Mario Del Treppo: la presenza di nuclei familiari illustri, detentori di ingenti capitali e, quindi, il pieno coinvolgimento della nobiltà, comitale e non, in operazioni commerciali e creditizie. Significativo il riferimento ad un esponente della famiglia dei comite Maurone (ma lo stesso discorso può farsi per i del Giudice, i d’Afflitto, i Frezza) che lascia in legato ai suoi eredi una lunga serie di crediti vantati sia ex causa societatis sia ex causa mutui46.
6La cessione di mutuo è affidata ancora una volta all’instrumentum notarile, introdotto dalla forma narrativa e munito delle consuete sollemnitates: i responsabili della documentazione attestano che alla loro presenza il mutuatario ha ricevuto quanto richiesto obbligandosi a restituire il dovuto entro un termine stabilito (da pochi giorni a tre anni) sub pena dupli e impegnando i suoi beni, mobili e immobili, che deterrà precario nomine fino all’estinzione del debito. In caso di res mobiles – di solito oggetti preziosi – il pegno può essere affidato a persona fededegna che ne detiene il deposito47. Nel testo si precisa, altresì, che il versamento è avvenuto gratis gratia et amore anche se, come è stato giustamente osservato per analoghi formulari presenti in contratti di prestito marittimo di aree diverse, risulta poco convincente l’ipotesi che il mutuante rinunci ad un pur minimo guadagno. Il debitore, per garantire ulteriormente il creditore, può rinunciare al privilegio del foro e prestare giuramento di stabilità48; il documento, scritto a cautela del prestatore, viene richiesto da entrambi i contraenti49. Quanto, poi, ad altre transazioni commerciali, con assoluta prevalenza di movimentazioni di merci (panni, pelli, tessuti), non sono rari i casi in cui la contrattazione è svolta su piazza da persone che agiscono per conto del mercante fornitore del materiale, solitamente originario di altri luoghi e residente fuori Amalfi. Il ricavato della vendita può essere conferito dall’acquirente direttamente all’intermediario o, anche, al procuratore del mercante principale: l’uno e l’altro possono rilasciare quietanza liberatoria50. L’operazione prevede talora un pagamento dilazionato51 e il versamento al fornitore principale di un anticipo – pro arra – a conferma dell’obbligazione52.
Conclusioni
7Quali le conclusioni che si possono trarre da questo rapidissimo excursus. Innanzitutto la piena e completa corrispondenza tra norma e prassi: non mi sembra, infatti, che, almeno per quanto attiene il commercio marittimo e le forme pur tarde di associazionismo privato, ci siano casi di difformità tra quanto disciplinato nei testi normativi e quanto applicato nella pratica redazionale. E questo anche quando, con la costituzione del Regno e con il progressivo deterioramento dell’autonomia del Ducato, Amalfi entrò nel più ampio circuito della politica regia53. D’altra parte, è stato sufficientemente chiarito che gli interventi legislativi dei sovrani, pur susseguitisi nel tempo, tesero comunque a mantenere gli usus loci, sempre che questi non fossero in contrasto con le leggi vigenti54. E ciò significò persistenza di forme di organizzazione di antica tradizione anche quando altrove era diventato più forte il richiamo a nuovi sistemi di aggregazione e a tipologie contrattuali in linea con le rinnovate esigenze della politica commerciale. Ad Amalfi, e per restare nel limite cronologico del Trecento, non mi pare che siano ravvisabili attività di cambio e pratiche assicurative così come in altri centri che avevano sviluppato giri di affari di ben più ampie dimensioni55 né che si modifichi un quadro sostanzialmente legato a quelle che Del Treppo definisce «strutture produttive di tipo domestico»56.
8Questo forte legame con la tradizione coinvolge anche le prassi redazionali: e ciò è apparso evidente già nella adesione alle forme del documento privato locale – prima curialesco poi notarile – in verità in maniera non difforme da quella di altre realtà ancor più dinamiche di Amalfi (e penso alla stessa Genova dove le scritture dei mercanti solo tardi avrebbero acquistato una fides certa e incontestabile)57. Forse una qualche nuova forma di «pubblicità» potrebbe riconoscersi nei quaterni communes apotece o quaterni rationum apotege di cui riferisce il già citato inventario dei debiti redatto nel 1340 a proposito di due libri contabili che Giovanni e Filippo del Giudice, commercianti amalfitani, avevano tenuto rispettivamente negli anni 1326-1331 e 1338-134058. O, anche, nel ruolo «pubblico» riservato allo scriba di bordo cui la Tabula dedica un apposito capitolo che ne registra l’obbligo di giurare nella curia cittadina in modo che le scritture redatte durante il viaggio possano essere considerate come propria scrittura pubblica de notaro pubblico59. Ma si tratta di spunti isolati, privi di riscontri concreti e insufficienti a stabilire nuovi sistemi di rappresentazione documentaria. Da questo punto di vista Amalfi rivela una sua intrinseca debolezza e se anche i mercanti amalfitani – come le fonti rappresentano in modo efficace – continuarono a percorrere i mari e investire capitali e merci, benché in tono minore rispetto a quanto si è ritenuto, non furono ugualmente capaci di sperimentare soluzioni formali che traducessero in forma scritta e in maniera autonoma dall’apporto notarile situazioni giuridiche adeguate alla nuova realtà che il mondo dei commerci andava proponendo con forza60.
Notes de bas de page
1 M. Del Treppo, A. Leone, Amalfi medioevale, Napoli, 1977 (Biblioteca di studi meridionali, 5). In particolare, il Del Treppo, p. 71-88, ha ridimensionato il ruolo «mercantile» di Amalfi proponendo una lettura orientata prevalentemente su una struttura «agricola» dell’economia.
2 Per la decadenza del commercio marittimo napoletano nel X secolo e la contemporanea nascita di una nuova classe mercantile campana impegnata tra Salerno, Gaeta e, ancor di più, Amalfi, si vedano le lucide pagine di Giuseppe Galasso nel suo Le città campane nell’alto medioevo, in Id., Mezzogiorno medievale e moderno, Torino, 1965 (Saggi, 359), p. 61-135, in particolare p. 108 e
3 Sull’argomento specifico si veda, da ultima, C. Mantegna, I documenti dei mercanti nel quadro socio-economico del medioevo, in Charters in Medieval Society. Actes du colloque de la Commission Internationale de Diplomatique, Amsterdam, 24.-25. August 2010, in Archiv für Diplomatik Schriftgeschichte Siegel-und Wappenkunde, 57, 2011, p. 377-394 con la più aggiornata bibliografia.
4 In particolare, per gli studi di storia del diritto commerciale, estensibili anche alla realtà amalfitana, si vedano i rinvii bibliografici in M. Calleri, D. Puncuh, Il documento commerciale in area mediterranea, in F. Magistrale, C. Drago, P. Fioretti (a cura di), Libri, documenti, epigrafi medievali: possibilità di studi comparativi. Atti del Convegno internazionale di studio dell’Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Bari, 2-5 ottobre 2000, Spoleto, 2002 (Studi e ricerche, 2), p. 273-376 ripubblicato in D. Puncuh, All’ombra della Lanterna. Cinquant’anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006, Genova, 2006, donde in seguito le citazioni. Gerardo Sangermano, in una serie di contributi di storia istituzionale, ha definito i caratteri salienti della società amalfitana. Si veda, ad esempio, G. Sangermano, Istituzioni civili e sistema politico nei ducati di Amalfi e Sorrento (secc. VI-XII), in Schola Salernitana. Annali, X, 2005, p. 93-156. Sugli interscambi, J.-M. Martin, Amalfi e le città marinare del Mezzogiorno d’Italia, in Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana, n.s., 39-40, 2010, p. 31-51; D. Jacoby, Amalfi nell’XI secolo: commercio e navigazione nei documenti della Ghenizà del Cairo, ibid., n.s., 36, 2008, p. 81-90, interessante ai fini della ricostruzione degli itinerari commerciali e di alcuni tipi di merci trasportate via mare. Si veda anche il volume collettaneo B. Figliuolo e P. F. Simbula (a cura di), Interscambi socio-culturali ed economici fra le città marinare d’Italia e l’Occidente dagli osservatori mediterranei. Atti del Convegno internazionale di studi in memoria di Ezio Falcone (1938-2011), Amalfi, 14-16 maggio 2011, Amalfi, 2014 (Centro di Cultura e Storia amalfitana. Atti, 12) e, in particolare, le conclusioni di G. Petralia, Per una visione d’insieme: stagioni e congiunture amalfitane e campane nella storia del Mediterraneo medievale, p. 529-539.
5 Per le singole realtà v. M. Calleri, D. Puncuh, Il documento commerciale… cit., passim.
6 V. Giuffrè (ed.), Tabula de Amalpha, Cava dei Tirreni, 1965. La Prefazione di Antonio Guarino alle p. 13-26; la citazione a p. 20. La Tabula è tràdita da un codice del tardo XVI secolo, già nella allora Hofbibliothek di Vienna, ms. 184 della collezione Foscarini, contenente il Chronicon Amalfitanum, le Consuetudines civitatis Amalphie e il Chronicon omnium episcoporum et archiepiscoporum Amalfitanorum. Acquistato dallo Stato italiano nel 1929, esso è attualmente conservato nel Museo Civico del Comune di Amalfi.
7 A. De Leone, A. Piccirillo (ed.), Consuetudines civitatis Amalfie, Cava dei Tirreni, 1970. Delle Consuetudines sono pervenute più redazioni: oltre al già citato miscellaneo Foscarini, nel quale le norme sono inserite nella cornice documentaria come sopra riportato (per cui si veda anche M. Camera, Memorie storico-diplomatiche dell’antica Città e Ducato di Amalfi, 2 voll., Amalfi, 1881 [rist. anast. Amalfi, Centro di Cultura e Storia Amalfitana, 1999]: per le Consuetudini, I, p. 457-471, donde le citazioni di seguito), un’altra versione, incipiente direttamente con il testo delle Consuetudini, è tràdita in un esemplare forse più antico conservato nella Biblioteca Provinciale di Salerno, ms. 104 (R 1-6-18/II). Per la storia della tradizione si veda la Prefazione all’edizione a cura di A. Guarino, p. 12. In tale edizione sono riportate entrambe le versioni. Per il concetto di pubblicità e la funzione di «fissazione della legge» propria dei testi normativi v. G. Nicolaj, Lezioni di diplomatica generale. I. Istituzioni, Roma, 2007, specie p. 64-66.
8 La più recente edizione del documento è in U. Schwarz, Regesta amalfitana. Die älteren Urkunden Amalfis in ihrer Überlieferung. II. Teil, in Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken, 59, 1979, p. 1-157, in particolare n. 11, p. 53-56. Per la famiglia dei comite Maurone si veda anche Gherardo Ortalli, Spazi marittimi e presenze amalfitane nella prospettiva di Venezia, in Rassegna del Centro di Cultura e Storia amalfitana, n.s., 17, 1999, p. 25-42, specie p. 38-40 con particolare riguardo all’atto di investitura di parte dell’isola di Andros, emanato dal duca di Nasso nel 1251 in favore dei fratelli Matteo, Sergio e Maio.
9 D’altronde, è molto probabile che gli originali, una volta conclusa l’operazione commerciale ed estinto il debito, venissero eliminati.
10 Sull’istituto della commenda nelle sue varie tipologie esiste una molto ampia bibliografia. Basti qui ricordare quanto è stato osservato per Amalfi in vari contributi, ormai risalenti ma non per questo superati nelle proposte interpretative, pubblicati in L. A. Senigallia (a cura di), Atti della Mostra bibliografica e Convegno internazionale di studi storici del diritto marittimo medievale, Amalfi, luglio-ottobre 1934. I. Relazioni e comunicazioni al Convegno, Napoli, 1934. Ma si veda anche V. Giuffrè (ed.), Tabula de Amalpha, ed. cit., glossario, voce Accomanda, p. 161-162. Sui precedenti dell’istituto, sulla diversità dei nomina iuris per la sua definizione, sul carattere feneratizio o associativo del rapporto e sulle sue implicazioni nel conseguente documento di quietanza (che dovrebbe essere duplice nel regime societario), si vedano M. Calleri, D. Puncuh, Il commercio marittimo… cit., p. 813-827, i quali rilevano, altresì, che la commenda rappresenta l’evoluzione del prestito marittimo di ascendenza greco-romana.
11 Nel testamento del 1125, edito in R. Filangieri di Candida, Codice Diplomatico Amalfitano, I, Napoli, 1917 (d’ora in avanti CDA), n. CXXVI, p. 213- 215, viene richiamata una chartula memoratorium relativa al conferimento, da parte di due diversi finanziatori, di una somma di pari entità che il mercante dovrà restituire al rientro dal viaggio cum ipso prode (il termine, equivalente a utile/profitto, non è quindi utilizzato nella sola Venezia per cui M. Calleri, D. Puncuh, Il documento commerciale… cit., p. 837 nota 238). Per gli altri documenti si veda infra.
12 Si veda il documento del 1150 alla successiva nota 13. Di solito l’autorità giudiziaria provvede ad inviare al debitore una epistola testata a manibus nostrorum iudicum o de nostris iudicibus per procedere poi, in caso di reiterata insoddisfazione, all’azione legale. Tale epistola è senz’altro cosa diversa dalle scritture private diffuse in area toscana, scritte in volgare e prodotte dal mercante: M. Calleri e D. Puncuh, Il documento commerciale… cit., p. 789.
13 Il giudicato del 1150 è edito in CDA, n. CLIII, p. 267-269; quello del 1177 in M. Camera, Memorie storico-diplomatiche… cit., I, p. 362-363 e in C. Salvati (ed.), Le pergamene degli archivi vescovili di Amalfi e Ravello (d’ora in avanti PAVAR). II. 998-1218. Le pergamene dell’archivio vescovile di Ravello, Napoli, 1974 (Università degli Studi di Napoli. Istituto di Paleografia e Diplomatica, VII), n. LXXXV, p. 81-82. Entrambi rinviano a due precedenti obbligazioni garantite da pegno.
14 In verità la Tabula, nonostante alcuni riferimenti al termine accomandum (nel senso di merce conferita), pare regolamenti esclusivamente il contratto di colonna nei suoi vari aspetti (cf. anche G. Astuti, Origini e svolgimento storico della commenda fino al XIII secolo, Torino, 1933 [Documenti e studi per la Storia del commercio e del diritto commerciale italiano, III], p. 133; E. Soprano, La “commenda” e la “colonna” nella Tavola di Amalfi, in A. Senigallia (a cura di), Atti della Mostra bibliografica e Convegno… cit., p. 207-216). Tanto che R. Zeno, Storia del diritto marittimo italiano nel Mediterraneo, Milano, 1946 (Pubblicazioni della Fondazione Vittorio Scialoja per gli studi giuridici, 3), p. 80 l’aveva ritenuta compilazione più antica delle Consuetudines che, invece, al cap. XVIII (XIX nella versione del Camera) definiscono negli aspetti giuridici e organizzativi i due tipi di commenda – l’unilaterale e la bilaterale – oltre alle società di terra.
15 J. Mazzoleni e R. Orefice (ed.), Il Codice Perris. Cartulario amalfitano. Sec. X-XV (d’ora in avanti CP), I, Amalfi, 1985 (Centro di Cultura e Storia amalfitana. Fonti, 1/I), n. XCVI, p. 161-162. Si veda anche M. Camera, Memorie storico-diplomatiche… cit., I, p. 208-209. Nel documento si precisa che gli armatori devono attrezzare il nabidium secondo quanto è necessario per una buona navigazione. Per quanto riguarda la formula ubi Dominus melius auxiliaberit, concordo pienamente con M. Calleri, D. Puncuh, Il documento commerciale… cit., p. 839-840 nel ritenere più convincente l’ipotesi che in tal modo si lasciava al mercante la possibilità di scegliere la piazza più fruttuosa piuttosto che quella, formulata da R. S. Lopez, Nuove luci sugli studi italiani in Estremo Oriente prima di Colombo, in Studi colombiani nel V Centenario della nascita, III, Genova, 1952, p. 346, secondo la quale veniva data al mercante l’opportunità di nascondere i reali vantaggi conseguiti.
16 Sulle formule di rischio de mare et de gente cf. Cap. 20 della Tabula e G. Bonolis, L’Associazione fra caricatori, armatori e marinai nel diritto marittimo medievale, in A Senigallia (a cura di), Atti della Mostra bibliografica e Convegno… cit., p. 59-72. Su queste e sulle garanzie impegnate dal capitalista, v. infra e M. Calleri e D. Puncuh, Il documento commerciale… cit., p. 843-844 che ne rilevano l’assenza nella maggior parte dei cartolari genovesi trattandosi, evidentemente, di «un principio generale consolidato». Sulla inutilità di citare aspetti impliciti di contrattazione, con riferimento all’assenza della formula ad quartum lucri sia nella produzione dei notai genovesi e savonesi sia nei documenti redatti a Marsiglia e in Sicilia, ibid., p. 830.
17 Si veda sempre E. Soprano, La “commenda” e la “colonna”… cit., passim e, ancora, la voce colonna nel glossario alla edizione della Tabula, p. 166-168.
18 Cf. nota 16. Per il testo della Tabula le osservazioni a nota 14.
19 Il rinvio è qui come altrove alla charta amalfitana esaustivamente definita nei suoi caratteri interni ed esterni da A. Pratesi, Spunti per una diplomatica della “charta amalfitana”, in Documenti e realtà nel Mezzogiorno italiano in età medievale e moderna. Atti delle Giornate di studio in memoria di Jole Mazzoleni, Amalfi, 10-12 dicembre 1993, Amalfi, 1995 (Centro di Cultura e Storia amalfitana. Atti, 6), p. 39-54.
20 Pur con altre sfumature di significato, il rinvio è a J. Le Goff, Tempo della Chiesa e tempo del mercante. Saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo, Milano, 1977 (Einaudi paperbacks, 78).
21 J. Mazzoleni (ed.), PAVAR. I. Le Pergamene degli archivi vescovili di Amalfi e Ravello, Napoli, 1972 (Università degli studi di Napoli. Istituto di Paleografia e Diplomatica, VI), n. LXVII, p. 104-105. L’originale, lacunoso, tratta di un generico prestito su pegno di durata annuale di cui è celata la finalità (forse prestito marittimo?). In caso di insolvenza fanno fede i beni ereditari del beneficiario che potranno essere venduti fino all’intero risarcimento del dovuto.
22 La quietanza del 1263 (CP, II, Amalfi, 1986 [Centro di Cultura e Storia amalfitana. Fonti, 1/II], n. CCCXV, p. 649-650) si riferisce ad un rapporto contratto nell’agosto 1244: il creditore afferma esplicitamente di non poter restituire al debitore l’instrumentum in quanto, vantando ancora un credito da parte del figlio, secondo accomandatario, corrispondente ad una somma pari a quella al momento ricevuta, la precedente obbligazione non era stata del tutto soddisfatta. Il che conferma quanto osservato da M. Calleri e D. Puncuh, Il documento commerciale… cit., p. 794 circa la distruzione o la restituzione del documento a conclusione del negozio.
23 Ad un momento di sostanziale incertezza, che è incertezza nell’uso delle formule, nella qualifica del redattore, nei sistemi di convalida, accenna G. Capriolo, Documenti ravellesi di periodo angioino conservati nell’archivio vescovile di Ravello (aa. 1266-1280), in Rassegna del Centro di Cultura e Storia amalfitana, n.s., 23-24, 2002, p. 9-69, soprattutto p. 16-21.
24 In particolare: doc. 1254 maggio 3 concluso alla presenza di giudice, notaio e testi e scritto da Pietro de Felice publicus notarius; 1256 agosto 5, 1257 aprile 25, 1259 febbraio 20, 1263 scritti dal curiale e comunque sottoscritti dal giudice (per tutti cf. PAVAR. I. cit., n. LXXXVIII, XCIII, XCIV, p. 149-162; M. Camera, Memorie storico-diplomatiche… cit., II. Annotazioni e Documenti, p. XXXIX-XLI; CP, II cit., n. CCCXV, p. 649-650).
25 Documento del maggio 1254 in cui l’accomandatario confessa per scriptum che Filippo Frezza gli ha venduto trecento cupellos di nocciole al prezzo di 225 bisanti per svolgere commercio marittimo sulla rotta Amalfi-Calabria-Tunisi. Il capitale sarà investito in merci (per cui v. nota 26 e testo); al rientro il tractator dovrà versare il capitale con i ¾ del lucro e tratterrà pro labore et fatica mea la quarta parte. Il capitalista è tenuto a garantire il viaggio di andata e ritorno. Dello stesso tenore è il documento del 25 aprile 1257 in cui il capitalista vende 100 cognia di vino greco al socio viaggiante il quale si impegna a ripartire gli utili ad quartum. Per il conferimento di merci sotto forma di vendita cf. Tabula, cap. 31.
26 G. Luzzatto, La commenda nella vita economica dei secoli XIII e XIV con particolare riguardo a Venezia, in A. Senigallia (a cura di), Atti della Mostra bibliografica e Convegno… cit., p. 150.
27 Cf. anche nota 16.
28 Sulla commenda bilaterale, ritenuta da G. Astuti, Origini e svolgimento… cit., p. 133, forma associativa più antica rispetto alla unilaterale, si veda anche M. Calleri, D. Puncuh, Il documento commerciale… cit., p. 847-848 che, per Genova, ne ravvisano una prevalenza nel XII secolo ed una sensibile flessione, rispetto all’altra tipologia, nel secolo successivo. Lo stesso trend viene formulato per i casi veneziani e siciliani ed è imputato ai forti cambiamenti economici e ad una sopraggiunta maggiore disponibilità di capitali che ponevano il prestatore e il mercante in una situazione di reciproco vantaggio. Per Amalfi si vedano i due documenti dell’agosto 1256 e del febbraio 1259 richiamati a nota 24. Va segnalato che in entrambi i casi il mercante riferisce di aver ricevuto in societate la somma di danaro e di aver messo in eadem societate la sua parte.
29 Per cui si vedano i documenti citati alla nota 25. In tutti i casi restano l’obbligo della rendicontazione e la ripartizione del rischio ciascuno per la propria parte vos nobis habeatis quindenata ipsa predicta capitania vestra de mari et de gente et ego similiter habeam quindenata michi ipsa predicta capitania mea de mari et de gente. Sul significato del verbo quindeniare id est fideiubere, v. anche il glossario posto in Appendice all’edizione delle Consuetudines, s.v. quindemare.
30 Per il privilegio del foro in base al quale si poteva essere giudicati da un giudice cittadino anche nei paesi stranieri, G. P. Bognetti, La funzione di Amalfi nella formazione di un diritto comune del Medioevo, in A. Senigallia (a cura di), Atti della Mostra bibliografica e Convegno… cit., p. 29-58, specialmente p. 55.
31 Di generiche spese eventualmente fatte in adiunctis vel in quocumque modo si fa carico il tractator; delle spese legali in curia vel in advocatis garantisce il mallevadore.
32 Per le due formule, documenti del 1254 e del 1257 citati a nota 25 in cui il garante si fa carico della soddisfazione del debito de capitania et lucro e della composizione alla curia regia della eventuale penalità e presta giuramento a maggior cautela del capitalista.
33 Il documento (per cui cf. nota 22) parla esplicitamente di rimborso del capitale e di ricezione del lucro ma tace circa la proporzione degli utili e di eventuali garanzie. Talché è difficile risalire al tipo di istituto cui si fa riferimento; il termine di societas adoperato per entrambi e contestuali rapporti associativi non mi sembra dirimente in quanto utilizzato per contratti di vario tipo (cf. nota 28 e testo). Gli editori delle Consuetudines, nel glossario, s.v. società, riportano tale documento come esempio di un contratto di «società di terra». Ma su questa tipologia si veda oltre.
34 Non a caso si è detto che, specie in età angioina, la storia di Amalfi non fu la storia degli Amalfitani e che la presenza di questi ultimi sui mercati nazionali ed esteri non valse a promuovere la città ad un ruolo di crocevia di traffici ad ampio raggio. E ciò sia per le dimensioni dell’area portuale che impediva l’attracco di grosse imbarcazioni sia per le limitate capacità di investimenti a lungo termine. Si veda, ad esempio, D. Jacoby, Commercio e navigazione degli amalfitani nel Mediterraneo orientale: sviluppo e declino, in B. Figliuolo, P. F. Simbula (a cura di), Interscambi socio-culturali… cit., p. 89-128, in particolare p. 125 e s. ed anche le successive note 53 e 55.
35 A tal proposito M. Calleri, D. Puncuh, Il documento commerciale… cit., p. 794-795 rilevano, almeno per l’area genovese, l’esiguità degli originali superstiti rispetto ai documenti tràditi nei protocolli notarili e la loro totale scomparsa successivamente al 1344.
36 Nonostante contenga alcune inserzioni stravaganti di schede e imbreviature databili tra il 1361 e il 1398. Per l’edizione R. Pilone (ed.), Amalfi. Sergio de Amoruczo 1361-1398 (d’ora in avanti Amalfi), Napoli, 1994 (Cartulari notarili campani del XV secolo, 2).
37 Documento del 15 maggio 1381 (CP, IV, Amalfi, 1988 [Centro di Cultura e Storia amalfitana. Fonti, 1/IV], n. DLXXIII, p. 1294-1296: cf. anche M. Del Treppo, A. Leone [a cura di], Amalfi medioevale… cit., p. 68 con datazione al 1380) ove la somma ricevuta in societate servirà ad empticare e l’empticatio sarà portata con la nave ad quascumque partes il mercante vorrà andare. Dove mi pare vada sottolineato l’uso del termine empticare che penso si riferisca al commerciare/investire (e che ritroveremo anche nelle società di terra per cui v. più avanti) piuttosto che a quanto è stato postulato per l’entega di Ragusa che è associazione tra padrone della nave e mercante. Nel caso amalfitano la compartecipazione riguarda lo stans e il tractator con esplicito riferimento al quartum lucri come nella classica commenda unilaterale – della quale riprende altresì l’onere del danno a carico esclusivo del capitalista – ed esclusione del proprietario della nave. Forse più congruo l’accostamento all’emptica di Molfetta che prevedeva la ripartizione del guadagno secondo l’uso del luogo. Ma si veda anche il contratto del 29 settembre 1387 (Amalfi, n. 62, p. 125-126) contenente la promessa da parte del debitore di versare entro il successivo dicembre la terza parte del lucro (nell’edizione si riporta erroneamente la lezione totam partem lucri), la definizione degli obblighi e le conseguenti formule cautelative. Non saprei se possano riferirsi a commende quei contratti ove si parla genericamente di societates maris in cui il mercante si impegna, al rientro in terra amalfitana, a restituire il capitale e il lucro (ad quartum, a metà, ad partem?) o non si tratti, invece, di rapporti societari regolati da modalità di immissione dei capitali e di ripartizione degli utili meno rigidi di quelli previsti nella commenda. Si veda, a puro titolo esemplificativo, il documento contenente il riferimento a sedici operazioni contratte dal fu Ruggiero de comite Maurone i cui crediti, vantati ex causa societatis, vengono inventariati nel 1330 dagli esecutori testamentari degli eredi (CP, III, Amalfi, 1987 [Centro di Cultura e Storia amalfitana. Fonti, 1/III], n. CCCCLXVIII, p. 944-950) o, anche, l’inventario dei debiti redatto nel 1340 ove sono menzionate alcune societates che i fratelli del Giudice avevano contratto con privati (ibid., n. CCCCXCIX, p. 1037-1049).
38 Alla colonna, come già detto sopra, potevano partecipare anche i proprietari della nave, i cosiddetti caratisti che ricevevano i profitti in proporzione dei carati posseduti (cioè delle quote della nave). È questo il caso registrato nel documento del 13 maggio 1386 (M. Camera, Memorie storico-diplomatiche… cit., II, p. 595-596) in cui Bartolomeo Porco di Positano, scrivano della nave di proprietà del fratello Angelo e di altri patroni, riceve in accomanda et nomine accomande una somma di danaro da portare in Sicilia ad lucrandum et empticandum. La società, della durata di 4 mesi, prevede tra i patti speciali che il capitale possa essere sostituito da merce di egual valore. Questo documento, in verità citatissimo negli studi sul commercio amalfitano, è stato considerato impropriamente un «vero e proprio diario di bordo» redatto dallo scriba della nave e contenente la composizione dell’equipaggio (ad esempio, G. Gargano, La navigazione mercantile amalfitana: rotte, navi, leggi marittime, in B. Figliuolo, P. F. Simbula [a cura di], Interscambi socio-culturali… cit., p. 71-87, soprattutto p. 81). Ma si tratta del consueto instrumentum notarile per cui si vedano le osservazioni supra. Ancora più esplicito, quanto alla compartecipazione dei caratisti all’impresa commerciale, il contenuto di un testamento del gennaio 1383 (CP, IV cit., n. DLXXV, p. 1298-1314) in cui il testatore, Petrillo del Giudice, debitore nei confronti dei patroni della nave che era stata del quondam Pandone Sarcai di Conca, lega a ciascuno pro rata sua unumquemque ipsorum contingente pro dictis caratis. Per altri contratti associativi, con ripartizione degli utili per partes si veda, ad esempio, il documento del 7 novembre 1388 (Amalfi, n. 96, p. 161-162 con edizione lacunosa di un unico negozio. In realtà si tratta di due diverse azioni giuridiche: una quietanza relativa alla restituzione di un’oncia d’oro e la costituzione della società avvenuta eodem die) o, anche, 1388 aprile 27 (ibid., n. 46, p. 114-115) in cui il denaro conferito in societate deve servire ad empticare lungo l’itinerario Amalfi-Agropoli-Sicilia e ritorno con sosta in Calabria. In altri casi viene riportata la generica formula relativa alla pars lucri et dampni che non escluderei possa riferirsi a commenda unilaterale regolata, quanto agli utili e ai danni, da implicite norme consuetudinarie.
39 Un caso interessante è quello registrato in un instrumentum del gennaio 1325 (M. Camera, Memorie storico-diplomatiche… cit., II, p. 593-594) nel quale il socio viaggiante riceve una somma ad lucrandum in piratica contra inimicos et rebelles sacre Romane ecclesie et domini nostri regis. Al ritorno, previsto entro otto giorni, dovrà restituire il capitale e dividerà a metà con lo stans toto lucro et augmento (evidentemente il bottino dell’azione piratesca). In caso di insolvenza, potranno essere aggrediti i suoi beni e specialmente la galea con i suoi attrezzi e corredi, eventualmente da vendere fino alla copertura del debito. Altro caso significativo è quello documentato il 1 aprile 1388 in cui il socio viaggiante rivendica esplicitamente di aver messo in societate […] industriam persone sue; le due parti contraggono ad invicem, attestazione certa di un vero e proprio rapporto societario. Di società contratta ad invicem tratta anche una quietanza liberatoria di entrambe le parti che, reciprocamente impegnate in exercitio societatis, provvedono a redistribuire capitali e merci a soddisfazione dei rispettivi debiti (Amalfi, n. 109, p. 183-186, 1388 novembre 7). Il debitore principale nello stesso giorno si impegna a cedere crediti provenienti da attività di commercio e, insieme al socio, procede a stilare un elenco dei debiti pro certis rebus et mercantiis et pecunia cui si erano esposti sia in quadam societate contratta con il padre di uno di loro sia extra dictam societatem (ibid., n. 110, 111, 112, p. 187-189). Come appare evidente, le ultime tre azioni sono strettamente collegate tra loro: ciò nonostante, il notaio de Amoruczo le registra singolarmente: la prima, in un documento riportato in extenso, le altre due, in imbreviature di diversa lunghezza. È comunque da segnalare la scomparsa, stando almeno alla documentazione superstite, delle commende bilaterali.
40 Nel cap. XVIII delle Consuetudini De pecunia danda in societate si dice: Datur pecunia quandoque in societate terre quandoque in societate maris. Si datur in societate terre tunc tam de lucro quam de dampno debet habere creditor partem unam idest medietatem reliqua parte creditori altera debitori remanente (ed. cit., p. 60-61). Si veda anche M. Calleri, D. Puncuh, Il documento commerciale… cit., p. 826-827 sui caratteri dell’istituto e su una sua derivazione da forme di associazionismo nate prevalentemente per i traffici marittimi, p. 845-846 sulle esperienze genovesi e liguri. Per i casi amalfitani ove, come nelle società di mare, vengono dati in pegno i beni del socio debitore, detenuti fino alla durata del contratto, precario nomine, si veda, ad esempio, il documento redatto ad Amalfi nel settembre 1361 (Amalfi, n. 4, p. 43-45) in cui si precisa che il debitore è tenuto a rendicontare due volte l’anno nei mesi di aprile e settembre, che le spese, rigorosamente in comune, sono da dedurre dal lucro, che, in caso di morte dell’animale per negligenza del conduttore, va restituito al socio creditore l’intero capitale. Si esplicita, altresì, che il bestiame può essere restituito ad requisitionem del creditore propter aliquam rationabiliter causam vel defectum del conduttore. Tale clausola sembrerebbe prospettare in qualche misura un aspetto feneratizio del contratto che, previsto nelle commende, è del tutto da escludersi nei rapporti societari. Per il problema il rinvio è ancora a M. Calleri, D. Puncuh, Il documento commerciale… cit., p. 822 e nota 169. Qui, come in altri casi analoghi, ancora una volta le obbligazioni sono contratte sollempniter dinanzi a giudice, notaio e testi, previo giuramento sui Vangeli.
41 Per i veri e propri documenti di procura si vedano ad esempio: scheda del 23 dicembre 1388 (Amalfi, n. 153, p. 230-231) in cui un tal Petrillo de li Puczelli di Palermo conferisce delega a due abitanti in Amalfi che saranno responsabili in solidum ad petendum, exigendum, recipiendum et recolligendum ab omnibus et singulis debitoribus suis omnes et singulas pecuniarum quantitates e il corrispondente documento in extenso (ed. parziale, priva della parte finale: ibid., n. 154, p. 231-232); atto del 7 maggio 1389 (ibid., n. 132, p. 206-208), relativo alla costituzione fiducialiter di un legittimo procuratorem, curatorem, negociorum gestorem et nuntium specialem ove la procura è limitata al solo caso in oggetto. Sulla procura generale e sulla procura speciale, cf. M. Calleri, D. Puncuh, Il documento commerciale… cit., p. 865-868.
42 Per la restituzione di capitali conferiti ex causa societatis si veda la seda (non scripto come in Amalfi, n. 96, p. 161-162, prima parte [per cui cf. nota 38]) del 7 novembre 1388. Per l’estinzione di prestiti ricevuti ex causa mutui: 1386 giugno (ibid., n. 99, p. 166-167) in cui creditore e debitore si liberano reciprocamente dagli obblighi conseguenti alle situazioni debitorie; 1388 settembre 27 (ibid., n. 192, p. 271-273) ove la quietanza viene rilasciata al momento del pagamento del residuo del debito; 1388 novembre 25 (ibid., n. 127, p. 202) relativo ad un prestito conferito il 15 novembre (per cui si veda più avanti) da restituire entro la fine del mese; 1389 maggio 7 (ibid., n. 132, p. 206-208) in cui si specifica che il prestito era avvenuto ex causa primi mutui. Attestata in più casi l’estinzione in toto o in parte di debiti generici. Per merce data in deposito e restituita con quietanza, si veda il documento del 3 maggio 1388 (ibid., n. 79, p. 143-144).
43 Cf. il documento del 7 maggio 1389 di cui alla nota precedente. Cassatum est de voluntate partium […] quia satisfecerunt si legge nell’aggiunta ad una scheda di mutuo del 6 febbraio 1389 (Amalfi, n. 177, p. 251-252). Per altre formule analoghe, 1388 settembre 27, 1388 settembre 30, con riferimento anche alla rottura della pergamena (ibid., n. 192 e 195, p. 271-273 e 275-277). Il rinvio alla sola seda notata in 1388 novembre 25 e 1388 novembre 7 (ibid., n. 127 e 96, p. 202 e 162 per il quale e per l’errata lettura si v. anche la nota 42). Per la restituzione dell’instrumentum incisum, si vedano le quietanze del marzo e dell’aprile 1388 (ibid., n. 31-32, p. 94-98). Circa l’annullamento dell’originale e la cassatura dell’imbreviatura, così come relativamente all’incisione della charta, interessanti le osservazioni in M. Calleri, D. Puncuh, Il documento commerciale… cit., p. 796-798 con riferimento ai casi riconducibili a varie zone, italiane e non. Non mi pare che tra questi siano state considerate le esperienze amalfitane.
44 Per la prima fattispecie cf. 1388 maggio 3, per la seconda, 1388 dicembre 21 (Amalfi, n. 45 e 152, p. 113-114 e 230).
45 M. Calleri, D. Puncuh, Il documento commerciale… cit., p. 801-813. In particolare, Puncuh (p. 801) assimila il mutuo senza condizioni al pagamento dilazionato delle merci (per Amalfi, si veda ad esempio la quietanza citata nella successiva nota 51) e condiziona quello aleatorio «al salvo arrivo di cosa esposta al rischio di mare».
46 Cf. il documento del 1330 citato alla nota 37 e, per i comite Maurone, anche nota 8.
47 Ad esempio, 1387 gennaio (Amalfi, n. 21, p. 83-85).
48 Numerosi sono gli esempi di contratti di mutuo. Va segnalato il caso singolare del febbraio 1389 (Amalfi, n. 176, p. 250-251) nel quale il mutuatario si obbliga a empticare (forse qui nel senso di investire piuttosto che di commerciare, per cui cf. le osservazioni a nota 37) nell’acquisto di beni stabili equivalenti alla dote della moglie. Per prestiti generici si veda il caso del dicembre 1388 (ibid., n. 143, p. 220-221) in cui il debitore, nel mentre promette di non più ludere ad aczardum (evidentemente a ciò era servito il prestito), si impegna a restituire la somma ad omnem requisitionem del creditore.
49 La formula adoperata è del tipo Que omnia ad cautelam dicti creditoris et eius heredum et rogatum contrahentium predictorum scripsi ego: 1388, in Amalfi, n. 194, p. 274-275; ma si integri primo mensis aprelis come da protocollo, fol. 113r.
50 Si vedano, ad esempio, i documenti del marzo e dell’aprile 1388 (ibid., n. 30, 31, 32, p. 93-98) in cui un tal Petrillo de Gulioso di Amalfi interviene per parte del mercante Tommaso de Mare di Genova, residente a Napoli – che istituisce suo procuratore generale Romeo Caczolino di Genova – per la vendita di alcune partite di pelli africane (de Barbaria). O, anche, il documento del 14 marzo 1388 in cui un tal Bartolomeo Reglis di Firenze, mercante e abitante in Amalfi, agendo per parte di Giovanni domini Zenobii di Firenze, riceve una certa somma a parziale copertura del prezzo della vendita di panni. È qui prevista la speciale condizione per cui, se l’acquirente, rappresentato dal suo delegato, dichiara di non essere soddisfatto, potrà chiedere la restituzione della somma. Dell’atto sono riportate una versione abbreviata e una redazione in extenso (ibid., n. 34- 35, p. 100-103). Per altre vendite di merci, cf.: 1387 ottobre 11, 1388 novembre (vendita di fustagni rossi, neri, bianchi e purpurei), 1388 dicembre 4 (vendita di tele e fustagni), 1388 dicembre 19 (vendita certe quantitatis bombicinis). Per tutti, ibid., rispettivamente n. 74, 106, 142, 149, p. 137, 181, 219-220, 228.
51 A rate mensili rinvia la quietanza del 14 marzo 1388 (ibid., n. 31, p. 94-95) che registra i versamenti dell’ottobre, novembre, dicembre 1387 e del febbraio 1388. Il 14 marzo, in occasione del saldo, viene rilasciata la liberatoria con la restituzione dell’instrumentum di obbligazione, preventivamente incisum (per cui si veda la precedente nota 43).
52 Documento dell’aprile 1388, di cui alla precedente nota 43 (n. 32 dell’edizione, ma collazionato sul protocollo, fol. 30r-v e in alcuni punti restituito).
53 L’inglobamento di Amalfi all’interno del Regnum avrebbe determinato, secondo G. Petralia, Per una visione d’insieme… cit., p. 530, un ridimensionamento del ruolo di città marinara e una trasformazione degli itinerari e dei sistemi commerciali: città non più aperta ai traffici euromediterranei (sui quali subì il sorpasso di Venezia e di Genova) ma limitata al più ristretto orizzonte regnicolo: «I mercanti di Amalfi non poterono trasformare […] la loro città in una città-stato commerciale, ma si trasformarono […] nei mercanti di uno stato, quello normanno e poi soprattutto svevo-angioino» . Sulla loro capacità «di proiezione esterna» nella piena età angioina, ibid., p. 537.
54 Si vedano, ad esempio, e in termini generali, le osservazioni di M. Caravale, Giustizia e legislazione nelle Assise di Ariano, in O. Zecchino (a cura di), Le Assise di Ariano. 1140-1990, Atti del Convegno internazionale di studi ad 850 anni dalla promulgazione, Ariano Irpino, 26-28 ottobre 1990, Ariano Irpino, 1994 (Centro europeo di Studi normanni, Ariano Irpino. Collana di fonti e studi, 1), p. 3-21, ripubblicato in Id., La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni, Bari, 1998 (Centro europeo di Studi normanni, Ariano Irpino. Collana di fonti e studi, 6), p. 3-23.
55 Sulla mancata «rivoluzione commerciale» amalfitana e sulla assenza di «società e compagnie di lunga durata» che investissero ingenti capitali su più piazze contemporaneamente e che, di conseguenza, si avvalessero di un’ampia gamma di scritture contabili, si veda ancora G. Petralia, Per una visione d’insieme… cit., p. 534-535.
56 M. Del Treppo, A. Leone, Amalfi medioevale… cit., p. 59 e s.
57 Ancora M. Calleri, D. Puncuh, Il documento commerciale… cit., p. 862- 863. Sull’accostamento alla realtà genovese, si veda, sia pure per il più tardo Quattrocento, quanto ha osservato Alfonso Leone, in M. Del Treppo, A. Leone, Amalfi medioevale… cit., p. 182, che attribuisce il fenomeno alla «solidità del notariato» .
58 I riferimenti a nota 37.
59 V. Giuffrè (ed.), Tabula de Amalpha, ed. cit., cap. 25.
60 Anche G. Ortalli, Spazi marittimi e presenze amalfitane… cit., p. 27-28, riprendendo le acute osservazioni di G. Sangermano, Caratteri e momenti di Amalfi medievale e del suo territorio, Salerno-Roma, 1981 (Quaderni del Centro di Cultura e Storia amalfitana, 3), p. 99, parla di una discrasia, datata dal XII secolo in poi, tra storia di Amalfi e storia di Amalfitani: molti di questi, espatriati, si mossero piuttosto a titolo personale che in funzione della madrepatria.
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Université de Salerne
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