L’applicazione del principio di aequitas nella prassi giudiziaria dei mercanti (xiv-xv sec.)
p. 15-33
Résumé
Il mos mercatorum costituisce un paradigma della dialettica fra prassi, norma e dottrina: la prassi ispira la norma tipica del diritto dei mercanti, gli statuti corporativi, e viene poi da essa modellata e regolata; la dottrina riconduce entrambe nell’alveo del diritto giustinianeo, utilizzando l’ampia categoria dell’aequitas nella sua funzione di strumento di deroga allo ius civile. La sede di azione dell’aequitas è il momento processuale: esso deve essere indagato attraverso le fonti del diritto dei mercanti, le riflessioni e definizioni della dottrina, le applicazioni nella prassi giudiziaria, che determinano nel tempo la formazione di una giurisprudenza mercantile. La relazione si concentra sulla ricognizione di serie processuali fra XIV e XV secolo, allo scopo di verificare il funzionamento dell’applicazione del principio di aequitas nella concretezza della prassi giudiziaria.
The mos mercatorum may be considered a most significant instance of the relationship between practice, written law and legal science: merchants’ custom inspires their typical written law, the statutes, which in turn give it shape; the legal science strives to put both custom and statute in the frame of Roman law, mostly using the category of aequitas in order to justify exceptions to ius civile. Trial is the moment in which the reference to aequitas principally takes place, therefore it must be followed in the sources of merchants’ law, in the considerations and definitions of legal science, in the application of judicial practice, all of which create in time a commercial jurisprudence. This paper is focused on a recognition of judicial records in the second half of the XIVth century, in order to understand the actual effectiveness of the reference to aequitas in judicial practice.
Plan détaillé
Texte intégral
Un diritto nato dalla prassi e sistemato dalla dottrina nel bacino dell’aequitas
1Il diritto dei mercanti medievali offre un esempio molto significativo di interazione, e spesso dialettica, fra i diversi fattori di formazione del diritto, norma dottrina e giurisprudenza, a cui si aggiunge, in misura decisiva, la prassi: esso è infatti un diritto a matrice consuetudinaria, che si esprime nella formazione di istituti tipici, nello sviluppo di uno specifico sistema documentario e nella creazione di una procedura speciale1.
2La norma scritta che lo regola è costituita, in primo luogo e tipicamente, dagli statuti, sia comunali sia corporativi2, e poi dall’insieme delle norme giustinianee che vengono ad esso applicate attraverso l’intervento dell’interpretazione da parte della scienza giuridica, impegnata nell’opera di sistemazione del diritto dei mercanti sin dall’epoca della scuola dei glossatori3. Di una giurisprudenza mercantile si possono individuare gli inizi in quel tipico prodotto dell’attività giuridica medievale che è il consilium sapientis, a intersezione fra le moderne categorie della dottrina e della giurisprudenza: proprio nei consilia, peraltro, i doctores avevano l’occasione di riflettere e operare su materie non comprese nell’insegnamento universitario, come appunto quella mercantile4; celeberrimi sono i consilia in materia resi da Baldo degli Ubaldi e la sua autodefinizione di advocatus mercantiae5. L’altra anima della giurisprudenza del diritto comune è costituita dalle decisiones; un sistema compiuto di giurisprudenza mercantile di antico regime si avrà tuttavia solo a partire dal Cinquecento, con la creazione di grandi tribunali speciali, come la Rota civile genovese, e con l’opera di raccolta delle più importanti decisiones de mercatura6.
3Com’è a tutti noto, il complesso di pratiche che racchiudiamo nella definizione di mos mercatorum o consuetudo mercatoria comincia a formarsi nell’ambito delle scarne attività commerciali dell’alto medioevo e trova un suo primo momento di applicazione e sanzione durante le fiere7; tale complesso di regole, procedure e presto anche di pratiche documentarie diviene sempre più ricco e articolato, in conseguenza del risveglio economico e urbano che caratterizza la società medievale nel XII secolo.
4Nell’Italia centro-settentrionale l’acme del ceto mercantile si lega, in un rapporto di forte interdipendenza, all’esplosione del fenomeno comunale, e l’inizio dell’impetuoso sviluppo del diritto dei mercanti si verifica nel momento in cui lo studio del riscoperto diritto romano trionfa nelle università cittadine: la scienza giuridica si dedica a ricercare, all’interno dei ricchissimi materiali del corpus giustinianeo e nelle categorie dello ius civile, l’inquadramento teorico necessario a creare una intelaiatura di regole funzionali alla nuova vita del diritto, una nuova formulazione di regole dunque – che però si richiamino a una secolare tradizione – per un mondo sempre più complesso8; si avverte l’esigenza di trovare legittimazione per i vari filoni consuetudinari che si sono sviluppati a partire dall’alto medioevo, e così la centrale importanza assunta dall’attività commerciale e dal ceto mercantile inevitabilmente suscita l’interesse della dottrina e la porta ad affrontare il problema della sua sistemazione e definizione giuridica9.
5Infatti, diversi elementi tipici della prassi dei mercanti – negoziale, documentaria, giudiziaria – si allontanavano e, anzi, confliggevano con le norme di diritto romano: la scienza giuridica si impegnò allora nella loro riconduzione al modello complessivo che andava elaborando sulla base dei testi giustinianei, attraverso la lettura e l’interpretazione di quegli elementi come deroghe allo ius commune e dunque attraverso il loro inquadramento nelle categorie dell’aequitas e della bona fides10.
6Com’è ben noto, nell’ordinamento romano aequitas e bona fides erano i pilastri dello ius gentium e dello ius honorarium, i quali da sempre costituivano uno strumento di convivenza di tradizioni giuridiche diverse11.
7Per riprendere una bella espressione di Francesco Calasso, in alcune epoche storiche le maglie del cosiddetto rigor iuris hanno dovuto allentarsi, sotto la pressione di nuove esigenze della vita giuridica: così era successo quando la civitas romana aveva incontrato le tradizioni giuridiche degli altri popoli del Mediterraneo12, e così successe a partire dall’anno Mille, con la riapertura degli sbocchi commerciali a nord e a sud dell’Europa e la ripresa dei traffici all’interno delle regioni europee.
L’attività negoziale dei mercanti e la bona fides
8Infatti, nella sua evoluzione consuetudinaria, il diritto dei mercanti aveva elaborato regole e forme negoziali specifiche, funzionali alla propria natura e dunque volte a permettere un ordinato ed efficace svolgimento dei traffici, che in primo luogo richiedeva rapidità ed efficienza. Nel corso del basso medioevo erano così nate nuove figure, che non rientravano nel rigido sistema romano dei contractus ma che rispondevano all’intima natura dell’attività commerciale, come, ad esempio, l’assicurazione e i nuovi contratti di società quali la compagnia e la commenda; altri istituti erano invece considerati illegittimi al di fuori del campo commerciale, e quindi solo a questo destinati, perché in aperto conflitto con le regole di diritto comune: per esempio la vendita di cosa altrui o la lettera di cambio, il concorso dei creditori, la cessione di crediti, la rappresentanza e le clausole al portatore, e così via13.
9Per la tutela di questi istituti tipici del diritto mercantile si fece ricorso alla manipolazione della dottrina del pactum: essi vennero ricompresi nell’ordinamento e legittimati grazie al principio che, fra i mercanti e proprio in forza della bona fides, anche il semplice patto genera effetti obbligatori14. Per richiamare un caso notissimo, Baldo per esempio individuò la base giuridica della lettera di cambio nel constitutum debiti alieni15, che faceva parte dei pacta praetoria, negozi bilaterali tutelati nell’ordinamento romano dall’editto del pretore e caratterizzati da «libertà di forma e capacità di rispondere con elasticità agli interessi di volta in volta perseguiti dalle parti»16: l’equità significava appunto maggiore concretezza e aderenza alle circostanze dei singoli casi, e per questo era lo strumento che meglio di ogni altro poteva adattarsi alla variegata e complessa realtà dei rapporti commerciali.
10Nella prassi contrattuale dei mercanti medievali è quindi costante il richiamo alla bona fides – del resto, la fides era talmente centrale nel mondo mercantile che diede il nome a un documento tipico dei mercanti-banchieri, la fede di credito o di banco –, che trovava il proprio fondamento giuridico nel fatto che i rapporti del diritto commerciale esulavano dal sistema schiettamente romano e che quest’ultimo, per la tutela di rapporti non precisamente definiti dallo ius civile, usava accordare appunto le cosiddette azioni di buona fede.
11La bona fides è anche alla base delle peculiarità del sistema documentario che, sin dal XII secolo, si sviluppa nell’ambito del mos mercatorum17. È appena il caso di rammentare il ruolo centrale del documento nel diritto dei mercanti: in questo ambito «il processo dei testimoni […] diventa il processo dei documenti (libri, cambiali ecc.)»18, ed è stato giustamente messo in rilievo come, grazie alla padronanza posseduta dai notai dello strumentario tecnico-giuridico costituito dai formulari di stampo romanistico, anche la prassi documentaria, assieme alla dottrina, fu fondamentale nella diffusione di terminologie e di dispositivi tecnici atti a inquadrare e definire i rapporti commerciali19.
12Il riferimento alla buona fede è frequentissimo in quei tipici documenti di redazione mercantile, come gli ordini di pagamento, gli chèques bancari, le lettere di cambio, le polizze d’assicurazione, che, privi di formalità, spesso scritti su carta e in volgare, non avevano bisogno della garanzia offerta dalla publica fides notarile – e sin dall’inizio del XIII secolo ebbero in curia mercatorum carattere esecutivo e forza di prova20, come anche i registri contabili se tenuti regolarmente – proprio perché erano parte di un sistema fondato sulla buona fede dei membri della corporazione21.
13La buona fede era peraltro rinforzata dalle sanzioni durissime riservate a chi infrangesse tale vincolo di lealtà, danneggiando di conseguenza anche la reputazione e l’affidabilità di tutti gli altri: per l’inadempimento di obbligazioni di carattere commerciale erano previsti provvedimenti severi come l’imprigionamento che, negli stessi casi, non si applicavano invece a soggetti diversi dai mercanti22, ed è a tutti noto il rigore della legislazione fallimentare23.
14A questo proposito, è appena il caso di accennare al fatto che fra le gravissime conseguenze del fallimento, a lungo considerato come una colpa del mercante e come il risultato di una condotta irresponsabile e infida, v’erano l’espulsione dall’arte – l’obbligo di mantenere sempre la parola data era infatti un requisito dell’appartenenza stessa alla corporazione –, il bando, ossia l’esclusione dal corpo sociale, e l’infamia24. Non solo: Baldo, in genere piuttosto benevolo con i mercanti, ebbe a definire i falliti infames et infamosi25, attribuendo loro così la capacità di contaminare d’infamia, quasi per contatto, chi ancora perseverasse a concludere affari con loro; ma anche senza arrivare a queste pesanti sanzioni, socio-economiche ancor prima che giuridiche, degli inadempimenti in campo commerciale, basterà ricordare la preoccupazione di stringere relazioni d’affari solo con «mercatanti usati ovvero usevoli »26, evidentemente per avere una qualche garanzia di affidabilità, oppure il senso di vergogna che la dottrina connetteva al fatto di sollevare l’exceptio nudi pacti nelle corti mercantili27.
15Appare dunque evidente come la maggior libertà negoziale fra mercanti non significasse affatto minore severità, anzi: il riferimento all’aequitas nella curia mercatorum era utilizzato allo scopo precipuo di sottrarre ai debitori gli appigli legali eventualmente offerti dallo ius civile e di costringerli al rispetto della parola data.
16Un altro grande filone giuridico, generatore di aequitas e bona fides, era poi costituito dal diritto della Chiesa, che, per usare di una metafora di Ennio Cortese, in una visione «bipolare» dell’ordinamento medievale era un polo dalla «carica soprattutto etica ed equitativa», contrapposto all’altro, costituito dallo ius civile, dotato di «una vis formale particolarmente idonea a generare un rigor»28; alcune delle acquisizioni scaturite dall’alveo del diritto canonico vennero adottate dal mos mercatorum e a esso adattate, cosicché anche le dottrine canonistiche sull’equità e la buona fede finirono per costituire un appoggio per la cosiddetta aequitas mercatoria29, integrando nell’elaborazione della scienza giuridica i riferimenti teorici alle categorie del diritto romano; si determinarono così alcune convergenze di risultati fra gli ordinamenti canonico e mercantile che possono apparire curiose se si tenga conto dell’atteggiamento ambivalente e delle perplessità della Chiesa nei confronti della figura e dell’attività del mercante, principalmente in relazione al notissimo problema delle usure30.
17Una di queste convergenze si verifica, per esempio, per il problema già menzionato dell’efficacia del patto: dai tempi di Bartolo da Sassoferrato fino a oggi la dottrina ripete che il patto nudo aveva piena efficacia giuridica ed era tutelato sia in curia mercatorum sia nell’ordinamento canonico; questa affermazione corrente deve essere però precisata. In senso stretto, il patto nudo è una convenzione priva di forma e causa, pertanto inefficace sotto tutti i profili; come ha sottolineato Guido Astuti, partendo da questa definizione è ben difficile identificarne un esempio – anche la dottrina medievale aveva osservato che difficile est exempla ponere in pacto nudo31 –; quindi, per patto nudo nelle fonti deve intendersi quello nudum a sollemnitate ma provvisto di una causa, e di conseguenza «i nuovi contratti consuetudinari della pratica commerciale furono riconosciuti e classificati» dalla scienza giuridica perché appunto non erano patti nudi, ma avevano una causa32: come già avevano messo in rilievo proprio Bartolo e Baldo, si trattava di negozi privi delle sollemnitates previste dal diritto comune, ma pienamente efficaci nei rapporti commerciali, perché la buona fede a cui i mercanti erano sempre tenuti permetteva di sorvolare sull’omissione di formalità che però non toccassero la sostanza del negozio33.
18Partendo invece da premesse di tipo morale e teologico, la Chiesa considerava vincolante anche un patto privo di requisiti formali ma che impegnasse la coscienza e la buona fede di chi si fosse obbligato: anche la nuda promissio tutelata dal diritto canonico è dunque non un pactum privo di forma e di causa, ma semplicemente una convenzione non riconducibile al sistema romano dei contratti, o priva di una specifica actio prevista nelle fonti, oppure, di nuovo, un pactum nudum a sollemnitate soltanto, e non a causa34.
19L’ordinamento canonico, che utilizzava lo strumento della denunciatio evangelica per la sanzione dell’inosservanza del patto nudo35, vi faceva ricorso per costringere l’inadempiente a mantenere la parola data e salvare così la sua anima, ed essa aveva la funzione di salvaguardare non solo la salus animae dell’ (eventuale) peccatore, ma anche di preservare l’intera comunità dei fedeli, evitandone la corruzione. Una simile funzione ebbe anche la tutela del patto nudo presso i mercanti, perché anche in questo caso si trattava di preservare la bona fides di un membro della corporazione, salvaguardandolo contro l’infamia, e contemporaneamente di difendere l’intera comunità dei mercatores dalla macchia dell’inadempienza, che avrebbe portato a minare quell’affidamento così necessario alla buona riuscita delle pratiche e degli affari commerciali.
Il processo dei mercanti e l’aequitas
20Un altro importante ambito di convergenza fra il diritto dei mercanti e quello canonico è la materia processuale36: la procedura tipica del mos mercatorum si appoggiò infatti per la propria regolamentazione alle norme pontificie di inizio Trecento che disciplinavano il procedimento sommario37.
21Com’è intuitivo, un’esigenza tipica dell’agire giuridico dei mercanti era quella di definire procedure giudiziarie agili e prive delle formalità della giustizia ordinaria: nel contesto «sovranazionale» delle fiere si era diffuso già in precedenza un tipo di procedimento semplificato, caratterizzato da grande celerità nella definizione delle controversie e nell’esecuzione delle sentenze38; di qui l’adesione del processo mercantile – che appunto già tendeva a svolgersi in forme abbreviate e semplificate – alla figura, definita in sede normativa dal diritto canonico, del processo sommario.
22Tra il XII e il XIV secolo infatti il processo tradizionale, basato sulla romana cognitio extra ordinem, fu gradualmente soppiantato da una nuova procedura, che ebbe la sua sanzione normativa nelle clementine Dispendiosam (Clem. 2.2.1) e Saepe (Clem. 5.11.2) all’inizio del Trecento. La graduale formazione del procedimento sommario si era verificata contemporaneamente, in maniera analoga e parallela, sia in ambito canonistico sia nel diritto statutario: nel corso del XIII secolo molti statuti fanno riferimento a un rito accelerato, che inizialmente era riservato a specifiche cause, fra cui «le contestazioni mercantili d’ogni specie »39.
23Summarie, de plano, sine strepitu ac figura iudicii si svolgeva quindi il processo dei mercanti40: ossia con riduzione dei termini e delle prove e generalmente senza appello, con facoltà per il giudice di udire e decidere in qualsiasi momento, anche in giorni di festa non solenni e senza l’obbligo di sedere pro tribunali, con esclusione di avvocati e procuratori e limitazione del numero dei testimoni (invece che ai testimoni, come si è detto, un ruolo di primo piano era riservato ai documenti e ai libri di commercio); era insomma escluso tutto ciò che non riguardasse l’essenza del giudizio, mantenendosi intatto, per così dire, solo lo scheletro della procedura41.
24Quanto al modo di decidere nel merito delle cause, la corte dei mercanti era libera di giudicare secondo la veritas negotii, cioè le circostanze del caso in questione: infatti, la cognizione sommaria prevedeva generalmente che si procedesse solo iudicis officio e che questi decidesse sola facti veritate inspecta42.
25La giustizia mercantile era tutta imperniata sul principio di equità43: come nel campo della prassi negoziale il richiamo alla bona fides aveva la funzione di svincolare i tipici contratti commerciali dalle maglie rigide del formalismo giuridico romano, così per le esigenze peculiari del ceto mercantile emergenti nel processo, e sempre per l’esigenza di congegnare soluzioni a casi singoli non contemplati dallo ius civile, si rivelò efficace e risolutivo il ricorso alla categoria larghissima dell’aequitas44.
26È pacificamente accolto in dottrina che il significato dell’aequitas nella prassi dei tribunali mercantili fosse dato da un lato dal riferimento del diritto commerciale allo ius gentium, dall’altro dalla necessità di svincolare quel diritto dalle formalità dello ius commune e degli statuti generali; e questo valeva sia per la procedura sia per il diritto sostanziale45.
27Il modo di decidere le vertenze dei mercanti è infatti definito in maniera unanime dalla legislazione statutaria e dalla scienza giuridica coeva: per fare solo qualche minimo esempio, fra i moltissimi che si potrebbero citare46, lo statuto della Mercanzia di Siena degli anni 1342-1343 prescrive che i giudici «diffiniscano esse questioni […] secondo l’usanza de la Mercantia et secondo la buona equità»47, e le Leges Genuenses, a cavallo fra Trecento e Quattrocento, stabiliscono che la Mercanzia debba procedere
summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii et pignore laude, servato ordine iuris et non servato, oretenus et in scriptis, habendo semper intuitum ad Deum et veritatem negocii quomodocumque reperta ex actis et extra acta, per se solum sine conscilio iurisperiti nisi ad utriusque partis instanciam48.
28Sul versante dottrinario, la summa dell’esperienza del diritto comune nell’ambito del mos mercatorum, il già citato Tractatus de mercatura seu mercatore di Benvenuto Stracca, si occupa nella sua ultima parte proprio di Quomodo procedendum sit in causis mercatorum, e afferma, sulla scorta dell’autorità dei dottori del diritto comune, a partire da Bartolo e Baldo:
in curia mercatorum aequitatem praecipue spectandam, et ex bono et aequo causas dirimendas esse, et de apicibus iuris disputare minime congruere, nemo est profecto qui nesciat. Id enim in sexcentis locis recentiores iurisconsulti tradidere49.
L’inafferrabilità dell’aequitas mercatoria
29Questa posizione è talmente frequente da rischiare di apparire una massima tralatizia50, e non solo ai nostri occhi di moderni: gli stessi giuristi dell’età intermedia avevano espresso dubbi sull’effettiva consistenza dell’aequitas mercatorum.
30Anche se Bartolo, seguito da Baldo, aveva limitato il campo d’azione dell’aequitas mercatorum alla noncuranza nei confronti delle sole sollemnitates, quegli apices iuris che veritatem negotii non tangunt, è infatti notissima la critica espressa da Paolo di Castro nei confronti dei mercanti, gli idiotae mercatores che si definiscono magistros equitatis disprezzando i giuristi e i loro cavilli: questi ultimi infatti sanno che cosa sia l’aequitas molto meglio di quanto i mercanti sappiano che cos’è il rigor a cui sostengono di opporsi, finendo col pronunciare molte sentenze ingiuste51; e più tardi lo stesso Stracca esprimerà delle perplessità sul punto, riprendendo le osservazioni di Paolo di Castro52 e avanzando il sospetto che siano proprio i mercanti a non conoscere bene il significato di quell’aequitas da loro tanto sbandierata53.
31La diffidenza dei giuristi, ben consapevoli che equità non corrisponde a buon senso, arriva fino al XVII secolo con Giuseppe Maria Casaregi54, che nei suoi Discursus legales de commercio scriverà:
secondo quello, che [i mercanti] apprendono per equità, col solo lume naturale, pretendono di risolvere tutte le differenze, che spesse volte s’incontrano ne’ negozi […] mentre l’equità non è mai quella, che può suggerire il proprio cervello55.
32Qui sembra di sentire l’eco dell’antico glossatore Ugolino56, che aveva contrapposto la iustitia quae est a lege constituta ed ea, quam quis excogitat ex ingenio suo, e sebbene l’irritazione nei confronti dei profani che tirino in ballo l’aequitas sembri costituire una piccola tradizione fra i giuristi57, davanti a queste osservazioni viene spontaneo domandarsi quale fosse l’effettiva incidenza del richiamo all’aequitas nel momento processuale, e chiedersi come funzionassero le cose in concreto58.
33L’ aequitas mercatorum nel processo è stata finora indagata a partire dalle definizioni dottrinarie e dalle disposizioni statutarie; la prassi giudiziaria e la «giurisprudenza» non sono state ancora adeguatamente scandagliate ai fini di una verifica dell’affermazione, così generalmente condivisa, che in curia mercatorum proceditur de bono et aequo.
34Un recente studio di Charles Donahue, per esempio, ha mostrato che già nei consilia l’applicazione del principio non è così pacifica, e le soluzioni dei casi vengono proposte sulla base anche e soprattutto di argomenti diversi dal riferimento di prammatica all’aequitas, che dunque appare spesso come semplice argomento generico o aggiuntivo59.
Un sondaggio bolognese
35Soprattutto, devono essere ancora studiate in modo sistematico le applicazioni dell’aequitas mercatorum nella concreta prassi giudiziaria, attraverso lo spoglio delle tante serie di atti processuali presenti nei nostri archivi; essi costituiscono un materiale per molti versi impervio60, solo grazie all’esame del quale però si può sperare di avere un quadro più completo della specificità e specialità del processo mercantile.
36Benché poco numerosi, come si diceva prima, e non specificamente diretti a un’indagine sull’aequitas mercatoria, non mancano però alcuni studi sulla documentazione processuale mercantile, che permettono di operare confronti e riflettere su eventuali linee di tendenza comuni o soluzioni tipiche sul piano della prassi. Oltre alla vasta documentazione edita o regestata da Armand Grunzweig nei suoi lavori sul fondo archivistico della Mercanzia di Firenze61, che offre ampio materiale di riflessione per il nostro discorso, è particolarmente utile l’analisi compiuta da Karin Nehlsen-von Stryk sulla prassi giudiziaria della Curia di Petizion veneziana, sebbene Venezia costituisca una realtà politica e giuridica dai connotati del tutto peculiari62.
37Per sottoporre a una verifica empirica l’assunto che in curia mercatorum proceditur de bono et aequo, nonché l’effettiva consistenza dell’aequitas mercatorum, io ho scelto invece di compiere un primo sondaggio sulle serie processuali, finora poco o punto esplorate, del Foro dei mercanti, ossia dell’Universitas mercatorum, campsorum et artificum di Bologna63, istituzione per la quale è possibile avvalersi delle recentissime edizioni, curate da Alessia Legnani Annichini, degli statuti della prima metà del XV secolo64, e che è inoltre una realtà piuttosto circoscritta, sia per la minore rilevanza del ceto mercantile bolognese rispetto a quello per esempio di Firenze, Venezia o Genova, sia per la natura di città dotta della stessa Bologna, che rende interessante un’indagine dei rapporti fra il diritto dei giuristi e il mos mercatorum. Il fatto che in questo foro, a differenza che in altri tribunali mercantili, non fosse ammesso il ricorso al consilium sapientis forse è un indizio dell’atteggiamento di difesa che i mercanti tendevano ad assumere nei confronti della supremazia, e magari dell’ingerenza, dei doctores; benché sia anche notevole, come testimonianza della fluidità e dell’ambiguità di quei rapporti, che il giudice a capo del collegio dovesse però essere addottorato in diritto civile, diversamente da altre Mercanzie in cui a presiedere il collegio erano i consules dell’arte65.
38Le serie processuali utilizzate per questo sondaggio sono relative agli anni 1385-1440, dalla prima serie conservata, poco dopo l’istituzione del tribunale (risalente al 1381-1382), fino alle soglie della presa del potere a Bologna da parte di Annibale Bentivoglio; nei campioni esaminati sono dunque presenti atti processuali sia precedenti sia successivi all’emanazione degli statuti del 1400 e del 143666.
39Le norme statutarie relative al modo di procedere nelle cause mosse davanti al foro dei mercanti, con la loro insistenza sulla centralità dell’equità e, soprattutto, della ricerca della verità, presentano il consueto repertorio di immagini e concetti legati alla giustizia dei mercanti, più insistito nella redazione del 1436 rispetto a quella precedente: si stabilisce che
procedasse in le questione che se ventilarano in la detta corte sumariamente, et de piano, senza strepito et figura de iudicio, solamente notada la veritade, et remossa et reiecta omne cavilatione et a modo de merchadante et de bono et de iusto homo67;
40o si prescrive che il giudice debba conoscere di tutte le liti fra mercanti su materia commerciale
e quelle deffinire et terminare con consentimento delli dicti tri consuli sedenti over dui di loro chomo pensarano che sia equo et iusto, summariamente et de piano, sença strepito et figura de piado, omne tempo etiam feriado et considerata solamente la verità del facto68.
41Passando all’analisi della documentazione del tribunale, emerge in primo luogo che i procedimenti che giungono a sentenza sono una decisa minoranza, e per lo più sono celebrati in contumacia del convenuto; la maggior parte dei registri è occupata da confessiones in iure69 e dalla puntigliosa documentazione delle attività dei messi del tribunale, sempre su mandato del giudice, relative alle varie fasi del procedimento e ai sequestri giudiziali; pochi sono anche i compromessi, con la nomina in bonos viros et amichabiles degli arbitratores (diversa sarà la procedura dell’arbitrato, introdotta dallo statuto del 1436, ma anch’essa caratterizzata da maggiore celerità rispetto allo svolgimento dei processi davanti al giudice), mentre è più frequente la documentazione delle adprobationes librorum, sorta di ricognizione giudiziaria della correttezza nella tenuta delle scritture contabili, allo scopo di conferire loro forza probatoria.
42Dall’esame di questi atti processuali emerge soprattutto una scrupolosa attenzione nel seguire e documentare i singoli momenti della procedura70; nelle sentenze sono minuziosamente ricordati gli atti svolti in giudizio, mentre il dispositivo è lapidario e privo di motivazione se non come ricapitolazione degli atti e delle prove71; se il formulario delle sentenze usato nel 1385 offre solo un fugace accenno al modus iuris reddendi more mercatorum (sequentes et sequi volentes formam iuris et statutorum Universitatis predicte et omnem modum viam et formam iuris reddendi more merchatorum), nel più semplice formulario attestato a partire dal 1412, nel quale vengono introdotte anche alcune formule ceterate, anche questo breve cenno cade e resta soltanto il riferimento alla legislazione statutaria (in omnibus et per omnia secundum formam statutorum dicte universitatis); l’aequitas non è nominata.
43Così come i testi statutari tendono a disciplinare con estrema attenzione e puntigliosità il funzionamento degli uffici, le nomine dei magistrati, la procedura, e per quanto riguarda i criteri di decisione si limitano a indicare laconicamente che il giudizio deve tener conto della sola verità dei fatti, così anche nella documentazione processuale il merito delle controversie sembra lasciato in penombra, mentre i singoli passi procedurali sono minuziosamente rispettati, tanto da dare l’impressione che le cause vengano decise soprattutto sulla base di una corretta sequenza di atti.
44Anche quando si concede maggiore spazio al merito delle cause, ciò avviene solo sul piano della narrazione dei fatti, senza alcun riferimento ai punti di diritto coinvolti nelle questioni72.
45Per fare solo un esempio, in un processo celebrato nel 1424 fra Iacobus de Lutio e Martinus de Lino, relativo alla controversia sorta a proposito della compravendita di una partita di panni, di cui il venditore Martinus aveva mostrato al compratore Iacobus solo un campione, e che poi si erano rivelati macchiati e rovinati, il giudice semplicemente ordina la ripetizione delle prestazioni e la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, senza mai citare la disciplina del contratto di compravendita o il dolo del venditore; è evidente in questo caso che il giudice ha non solo proceduto, ma anche deciso secondo equità, pur senza richiamarla esplicitamente.
46Questo processo, come anche gli altri da me esaminati, si svolge con estremo rispetto della procedura disciplinata negli statuti, che infatti viene come sempre esposta in tutti i suoi momenti nella sentenza, ma l’apprezzamento delle circostanze e la conseguente decisione sembrano avvenire in modo concreto e quasi sbrigativo, molto lontano dai temuti apices iuris ma forse esposto al rischio di qualche ingiustizia73.
Notes de bas de page
1 La letteratura sul tema è molto ampia, ed esula dai limiti del presente intervento l’obiettivo di fornire una informazione bibliografica esauriente; nelle note saranno indicati esclusivamente i contributi qui utilizzati. Per un primo orientamento si vedano comunque le ottime voci di V. Piergiovanni, Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno, in Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione commerciale, IV, Torino, 1989, p. 333-345, e F. Migliorino, Diritto mercantile, in Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto, Roma, 2012, p. 129-136.
2 Sugli statuti mercantili, cf. A. Padoa Schioppa, Giurisdizione e statuti delle arti nella dottrina del diritto comune, in Studia et documenta historiae et iuris, 30, 1964, p. 179-234, ora anche in Id., Saggi di storia del diritto commerciale, Milano, 1992 (Studi e ricerche, 24), p. 11-62. Per le riflessioni della dottrina su di essi cf. V. Piergiovanni, Statuti, diritto comune e processo mercantile, in A. Iglesia Ferreirós (a cura di), El dret comú i Catalunya. Actes del VII Simposi Internacional, Barcelona, 23-24 de Maig de 1997, Barcelona, 1998 (Estudis, 15), p. 137-151, ora anche in Id., Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l’Occidente medievale e moderno, II, Genova, 2012, p. 1103-1116.
3 Tuttavia, come è noto, il primo trattato sistematico della materia comparirà solo agli albori dell’età moderna, nel 1553 con il De mercatura seu mercatore tractatus di Benvenuto Stracca. Per un panorama sommario del contenuto del trattato cf. ora Ch. Donahue, Jr., Benvenuto Stracca’s De mercatura: was there a lex mercatoria in sixteenth-century Italy?, in V. Piergiovanni (a cura di), From lex mercatoria to commercial law, Berlino, 2005 (Comparative studies in continental and Anglo American legal history, 24), p. 69-120.
4 Per la recezione e normalizzazione dei diritti consuetudinari entro le maglie del diritto comune operata nei consilia, cf. M. Ascheri, Le fonti e la flessibilità del diritto comune: il paradosso del consilium sapientis, in M. Ascheri, I. Baumgärtner e J. Kirschner (a cura di), Legal consulting in the civil law tradition, Berkeley, 1999 (Studies in comparative legal history, 4), p. 11-53, in part. p. 35-36. Sul ruolo dei consilia nella definizione e legittimazione di nuovi tipi contrattuali tipici della prassi commerciale, come l’assicurazione e la lettera di cambio, cf. H. Angiolini, I consilia quale fonte per la vita economica: alcuni problemi, ibid., p. 293-315.
5 Cf. H. Lange, Die Consilien des Baldus de Ubaldis (+1400), Magonza, 1974, passim e p. 13 per l’autodefinizione di Baldo, che si trova, significativamente, nel commento alla rubrica di C. 4,18 de constituta pecunia (Baldi Ubaldi In quartum et quintum Codicis libros commentaria, Venezia, apud Iuntas, 1599, fol. 33rb: advocatus sum artis mercantie).
6 Il ruolo di tali corti nella disciplina del diritto commerciale all’inizio dell’età moderna è messo in rilievo da V. Piergiovanni, Courts and commercial law at the beginning of the modern age, in V. Piergiovanni (a cura di), The courts and the development of commercial law, Berlino, 1987 (Comparative studies in continental and Anglo American legal history, 10), p. 11-21, ora anche in Id., Norme, scienza e pratica giuridica… cit. II, p. 903-914; lo stesso Piergiovanni tratta della Rota civile genovese in The rise of the Genoese civil rota in the XVIth century: the “decisiones de mercatura” concerning insurance, in V. Piergiovanni (a cura di), The courts… cit., p. 23-38, ora anche in Id., Norme, scienza e pratica giuridica… cit. II, p. 915-932, e in Genoese civil Rota and mercantile customary law, in From lex mercatoria… cit., p. 191-206, ora anche in Id., Norme, scienza e pratica giuridica… cit. II, p. 1211-1229.
7 Un’introduzione al tema si può avere in Ch. Verlinden, Mercati e fiere, in M. M. Postan, E. E. Rich, E. Miller (a cura di), Storia economica Cambridge. III. La città e la politica economica nel Medioevo, ed. it., Torino, 1977, p. 137-175; un taglio più specificamente storico-giuridico si trova nel classico P. Huvelin, Essai historique sur le droit des marchés et des foires, Parigi, 1897, e ora nei lavori di M. Fortunati, in particolare The fairs between lex mercatoria and ius mercatorum, in From lex mercatoria… cit., p. 143-164, e “Mercanti in fiera”. Note su una giurisdizione speciale, in P. Bonacini, N. Sarti (a cura di), Diritto particolare e modelli universali nella giurisdizione mercantile (secoli XIV-XVI), Bologna, 2008 (Studi e memorie per la Storia dell’Università di Bologna, n.s., 12), p. 45-53.
8 Utili chiarimenti sul senso dell’operazione di recupero del diritto romano da parte della scienza giuridica in U. Santarelli, L’esperienza giuridica basso-medievale. Lezioni introduttive, Torino, 1977 (Corsi universitari, 66), passim.
9 9Per i rapporti fra prassi e dottrina in materia commercialistica, cf. V. Piergiovanni, Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i consilia di Bartolomeo Bosco, in I. Baumgärtner (a cura di), Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung, Sigmaringen, 1995, p. 65- 78, ora anche in Id., Norme, scienza e pratica giuridica… cit. II, p. 1047-1065, a p. 1065, nonché la sintesi di J. Hilaire, Introduction historique au droit commercial, Parigi, 1986 (Droit fondamental. Droit commercial, 5), p. 43-55, e anche Id., Réflexions sur l’héritage romain dans le droit du commerce au Moyen-Âge, in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 70/3-4, 2002, p. 213-228, in part. p. 213-214.
10 Il tema dell’aequitas e della bona fides è enorme, e qui si possono dare solo alcune indicazioni sui contributi che sono stati più utili per l’elaborazione del presente lavoro. Per l’aequitas nella storia giuridica medievale, un inquadramento generale si può avere nella voce Equità (storia) di F. Calasso, in Enciclopedia del diritto, XV, Milano, 1966, p. 65-69, e in Id., Il negozio giuridico. Lezioni di storia del diritto italiano, Milano, 19672, p. 246-249; sulla dinamica rigor-aequitas come strumento tecnico delle deroghe, cf. E. Cortese, Lex, aequitas, utrumque ius nella prima civilistica, in A. Ciani, G. Diurni (a cura di), “Lex et iustitia” nell’utrumque ius: radici antiche e prospettive attuali. Atti del VII colloquio internazionale romanistico-canonistico (12-14 maggio 1988), Città del Vaticano, 1989 (Utrumque ius, 20), p. 95-119, soprattutto p. 114-115; fondamentale per la corretta comprensione di tale dinamica nella scienza giuridica medievale Id., La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, II, Milano, 1964 (Ius nostrum, 6), p. 319-355. Per la nozione di aequitas al tempo dei commentatori e per il rapporto aequitas-diritto dei mercanti, cf. N. Horn, Aequitas in den Lehren des Baldus, Colonia-Graz, 1968 (Forschungen zur neueren Privatrechtsgeschichte, 11), in part. p. 88-91, e Ch. Donahue, Jr., Equity in the Courts of Merchants, in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 72, 2004, p. 1-35. Per una sintesi della nozione di bona fides nel diritto romano, cf. G. Grosso, Buona fede (premesse romanistiche), in Enciclopedia del Diritto, V, Milano, 1959, p. 661-664; per l’età medievale e moderna cf. G. P. Massetto, Buona fede nel diritto medievale e moderno, in Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione civile, II, Torino, 1988, p. 133- 154; per le varie accezioni del termine fides nel medioevo cf. V. Piergiovanni, Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale, in V. Piergiovanni (a cura di), Hinc publica fides: il notaio e l’amministrazione della giustizia. Atti del Convegno internazionale di studi storici, Genova, 8-9 ottobre 2004, Milano, 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, 7), p. 91- 107, ora anche in Id., Norme, scienza e pratica giuridica… cit. II, p. 1441-1453; specificamente sui rapporti fra bona fides e lex mercatoria R. Meyer, Bona fides und lex mercatoria in der europäischen Rechtstradition, Gottinga, 1994 (Quellen und Forschungen zum Recht und seiner Geschichte, 5), e V. Piergiovanni, La «bona fides» nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung, 91, 2005, p. 168- 179, ora anche in Id., Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l’Occidente medievale e moderno, I, Genova, 2012, p. 697-708; sono infine basilari F. Calasso, Il diritto comune come fatto spirituale, in Id., Introduzione al diritto comune, Milano, 1951, p. 137-180, e la Lezione diciottesima, in Id., Il negozio giuridico… cit., p. 311-328. Ovviamente, bona fides ed aequitas non possono essere considerate meccanicamente come elementi di unificazione fra la tradizione romana e lo sviluppo del diritto medievale: esse sono state usate come categorie interpretative, come la lente attraverso cui vennero lette prassi che non avevano nulla a che vedere con le regole del contesto in cui erano state originariamente elaborate l’aequitas e la bona fides; su questo cf. V. Piergiovanni, Genoese civil Rota… cit., p. 1224.
11 Sulla natura iuris gentium dei rapporti commerciali cf. da ultimo R. Meyer, Bona fides… cit., p. 50-51. Sulla funzione di integrare e correggere lo ius civile, tipica del diritto onorario, cf. F. Calasso, Equità… cit., p. 66; la sua essenza sarà in seguito colta dalla dottrina medievale, che saprà «enucleare dall’inattuale fenomeno del pretore romano il suo significato primo, quello d’un intervento equitativo del giudice-magistrato» (E. Cortese, La norma giuridica… cit. II, p. 326).
12 Cf. F. Calasso, Il negozio giuridico… cit., p. 283.
13 Cf. ibid., p. 316-320.
14 Per un primo orientamento sui pacta in diritto romano, cf. G. Grosso, Il sistema romano dei contratti, Torino, 19633, p. 171-194; G. Astuti, I contratti obbligatori nella storia del diritto italiano, Milano, 1952, p. 65-81 e 133-181; per la dottrina dei pacta nel diritto medievale, cf. F. Calasso, Il negozio giuridico… cit., p. 241-260; G. Astuti, Contratto (diritto intermedio), in Enciclopedia del diritto, IX, Milano, 1961, p. 759-784, in part. p. 770-777. Per una panoramica complessiva dell’evoluzione storica dei patti, cf. G. Melillo, Patti (storia), in Enciclopedia del diritto, XXXII, Milano, 1982, p. 479-496. Che il pactum fosse pienamente efficace nel diritto dei mercanti è posizione consolidata nella storiografia, cf. per esempio V. Piergiovanni, Fides e bona fides… cit., p. 1450.
15 Cf. N. Horn, Aequitas… cit., p. 163-164; V. Piergiovanni, Un trattatello sui mercanti di Baldo degli Ubaldi, in M. Ascheri (a cura di), Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei, Padova, 1991, p. 235-254, ora anche in Id., Norme, scienza e pratica giuridica… cit. II, p. 987-1003; sul constitutum nel diritto giustinianeo cf. G. Astuti, I contratti obbligatori… cit., p. 144-150; per la dottrina del patto nudo in Baldo cf. N. Horn, Aequitas… cit., p. 182-191.
16 G. Melillo, Patti… cit., p. 482.
17 Le peculiarità della documentazione mercantile sono state evidenziate da G. Nicolaj, Spazi di scrittura: cancellerie (e uffici) e curie mercantili, in C. Tristano, M. Calleri e L. Magionami (a cura di), I luoghi dello scrivere da Francesco Petrarca agli albori dell’età moderna. Atti del Convegno internazionale di studio dell’Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Arezzo, 8-11 ottobre 2003), Spoleto, 2006 (Studi e ricerche, 3), p. 21-36, ora anche in Ead., Storie di documenti, storie di libri. Quarant’anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell’età antica e medievale, a cura di C. Mantegna, Dietikon-Zurigo, 2013, p. 271- 278, in part. p. 271-272, ed Ead., Lezioni di diplomatica generale. I. Istituzioni, Roma, 2007, p. 148-150. Un ricco quadro della documentazione dei mercanti in C. Mantegna, I documenti dei mercanti nel quadro socio-economico del medioevo, in Archiv für Diplomatik Schriftgeschichte Siegel- und Wappenkunde, 57, 2011, p. 377-394.
18 V. Piergiovanni, La giustizia mercantile, in M. G. Di Renzo Villata (a cura di), Il diritto fra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile. Atti del Convegno internazionale della Società italiana di storia del diritto, Napoli, 18-20 ottobre 2001, Napoli, 2003, p. 409-430, ora anche in Id., Norme, scienza e pratica giuridica… cit. II, p. 1173-1189, a p. 1176.
19 Cf. J. Hilaire, Réflexions sur l’héritage… cit., p. 215.
20 La rilevanza processuale delle scritture mercantili e la loro funzione esecutiva, ribadite e dagli statuti e dalla dottrina medievale, sono state evidenziate in tutta la storiografia; fra gli studi più recenti, oltre al fondamentale saggio di C. Pecorella, Fides pro se, in Studi Parmensi, 22, 1978, p. 131-231, sono particolarmente significativi i due lavori di M. Fortunati, Scrittura e prova. I libri di commercio nel diritto medievale e moderno, Roma, 1996 (Biblioteca della Rivista di Storia del diritto italiano, 35), e C. Mantegna, I documenti dei mercanti… cit.
21 Cf. ibid., p. 384-385.
22 Cf. P. S. Leicht, Storia del diritto italiano. Il diritto privato. III. Le obbligazioni, Milano, 1948, p. 83; A. Sapori, Lezioni di storia economica. L’età della rinascita, Milano, 1955, p. 380.
23 Sul fallimento, cf. il classico U. Santarelli, Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell’età intermedia, Padova, 1964 (Studi di diritto privato italiano e straniero, n.s., 9), e più recentemente Id., Mercanti e società tra mercanti, Torino, 19983 (Il diritto nella storia, 1), p. 65-108; cf. anche F. Migliorino, Mysteria concursus. Itinerari premoderni del diritto commerciale, Milano, 1999 (Pubblicazioni della facoltà di Giurisprudenza, 161), in part. p. 67-125.
24 Per l’espulsione dalle società di mestiere cf. A. Lattes, Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane, Milano, 1884, p. 123, e U. Santarelli, Per la storia del fallimento… cit., p. 130-132; sul bando cf. ibid., p. 123-130, e Id., Mercanti e società… cit., in part. p. 74-78. Per l’infamia cf. F. Migliorino, Fama e infamia. Problemi della società medievale e del pensiero giuridico nei secoli XII e XIII, Catania, 1985; cf. anche Id., Mysteria concursus… cit., p. 121-123.
25 Baldi Ubaldi Consiliorum sive responsorum volumen primum, Venezia, apud Hieronymum Polum, 1575, cons. 249 n. 1, fol. 71vb; cf. U. Santarelli, Mercanti e società… cit., p. 70-71.
26 È questa l’espressione adoperata per esempio in un documento di costituzione di società del 1367, cf. E. Bensa, Francesco di Marco da Prato. Notizie e documenti sulla mercatura italiana del secolo XIV, Milano, 1928, p. 289-290. Si tratta di quella assiduitas nell’esercizio del commercio che, insieme al nomen e alla fama, è individuata da F. Migliorino, Mysteria concursus… cit., p. 63-64, come connotato dell’ «immagine sociale» del mercante (p. 63).
27 Cf. Ch. Donahue, Jr., Equity… cit., p. 8 (Bartolo), p. 9 (Baldo), p. 13 (Bartolomeo da Saliceto), p. 20-21 (Alessandro Tartagni).
28 E. Cortese, Lex, aequitas, utrumque ius… cit., p. 95.
29 Cf. V. Piergiovanni, La «bona fides» nel diritto dei mercanti… cit., e Id., La giustizia… cit., p. 1179.
30 Sui rapporti fra Chiesa e mercanti cf. soprattutto V. Piergiovanni, Il mercante e il diritto canonico medievale: ‘Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae’, in S. Chodorow (a cura di), Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law, San Diego, 21-27 August 1988, Città del Vaticano, 1992 (Monumenta iuris canonici, ser. C, Subsidia, 9), p. 617-631, ora anche in Id., Norme, scienza e pratica giuridica… cit. I, p. 617-634.
31 G. Astuti, I contratti obbligatori… cit., p. 78-79; Id., Contratto… cit., p. 773.
32 Cf. ancora Id., I contratti obbligatori… cit., p. 18.
33 Cf. il commento di Bartolo a D. 17,1,29,4: nota quod in curia mercatorum debet iudicari de bono et aequo omissis iuris solennitatibus […] hoc non dico quod debeat intelligi non habito respectu ad iura civilia […] sed debet intelligi non inspectis solennitatibus iuris, hoc est non inspectis apicibus iuris qui veritatem negotii non tangunt (In secundam partem Digesti veteris Bartoli a Saxoferrato Commentaria, Basilea, Episcopius, 1588, p. 337).
34 Sulla dottrina canonistica del patto nudo cf. P. Fedele, Considerazioni sull’efficacia dei patti nudi nel diritto canonico, in Annali della R. Università di Macerata, 11, 1937, p. 115-200 (ed. separata Tolentino, 1937) – ma si vedano le osservazioni di G. Astuti, Contratto… cit., p. 774-776 –, e F. Calasso, Il negozio giuridico… cit., p. 263-283.
35 Cf. ibid., p. 278-279.
36 Sulla giurisdizione dei mercanti nel medioevo, cf. la classica sintesi di G. Salvioli, Storia della procedura civile e criminale, in P. Del Giudice (dir.), Storia del diritto italiano, III/2, Milano, 1927 (rist. anast. Francoforte sul Meno-Firenze, Sauer & Auvermann-Gozzini, 1969), p. 95-103; sulla giurisdizione corporativa cf. A. Padoa Schioppa, Giurisdizione e statuti delle arti… cit.; fra opere più recenti, cf. i citati saggi di V. Piergiovanni, Diritto commerciale… cit., p. 338-340; La giustizia mercantile… cit.; Diritto e giustizia mercantile… cit.
37 Per il processo sommario, cf. da ultimo A. Marchisello, Ordinata celeritas: il rito sommario nel Trecento tra lex e interpretatio, in P. Bonacini e N. Sarti (a cura di), Diritto particolare… cit., p. 13-43, e, per la procedura sommaria nelle curie ecclesiastiche, A. Santangelo Cordani, La giurisprudenza della Rota romana nel secolo XIV, Milano, 2001 (Università degli studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell’Istituto di Storia del diritto italiano, 26), p. 357-372.
38 La più antica raccolta di consuetudini delle fiere di Champagne prevedeva per esempio che si tenessero tre sedute giudiziarie al giorno e che le eccezioni da parte del convenuto fossero limitate al massimo: cf. F. Bourquelot, Études sur les foires de Champagne, sur la nature, l’étendue et les règles du commerce qui s’y faisait au XIIe, XIIIe et XIVe siècles, II, Parigi, 1865, p. 323; cf. anche M. Fortunati, The fairs, cit., p. 147; per la descrizione della procedura usata in quelle fiere, cf. J. Hilaire, Introduction historique… cit., p. 314-315.
39 Cf. A. Lattes, Studii di diritto statutario. I. Il procedimento sommario o planario negli statuti, Milano, 1887, in part. p. 8-13 e 20-45 (la citazione a p. 34-35); il più antico statuto a prescrivere la procedura accelerata per le cause mercantili sembra essere quello di Vercelli dell’anno 1241: cf. ibid., p. 35 nota 44.
40 Negli statuti il termine summarie è preferito al simpliciter usato nelle decretali. Per il significato da attribuirsi a queste formule o clausole, cf. A. Lattes, Il procedimento sommario… cit., p. 11-12, e ora A. Marchisello, Ordinata celeritas… cit., p. 28-37.
41 Cioè l’ «ossatura minima ma inderogabile che rende il giudizio tale»: A. Marchisello, Ordinata celeritas… cit., p. 37, a proposito dell’interpretazione di Bartolo.
42 Esempi risalenti di queste espressioni si trovano negli statuti di Pisa del 1286 e di Lucca del 1308, cf. A. Lattes, Il procedimento sommario… cit., p. 59 nota 18.
43 Efficaci sintesi sul punto in J. Hilaire, Réflexions sur l’héritage… cit., p. 225-227, e F. Migliorino, Mysteria concursus… cit., p. 93-96.
44 L’ aequitas mercatoria era uno strumento legato eminentemente alla materia processuale (cf. già L. Goldschmidt, Universalgeschichte des Handelsrechts, Stoccarda, 1891 [rist. anast. Aalen, Scientia Antiquariat, 1957], p. 303 nota 26), mentre la bona fides operava come struttura portante dell’attività negoziale fra mercanti, anche se non era del tutto appannata la consapevolezza dell’originaria appartenenza del principio alla sfera del processo: era massima corrente che in curia mercatorum agitur de fide bona, espressione forse di origine tecnica e legata alla romana actio ex fide bona.
45 N. Horn, Aequitas… cit., p. 90-91.
46 Cf. per esempio L. Goldschmidt, Universalgeschichte… cit., p. 173-174 e nota 105; quanto alla frequenza con cui tali formule si ritrovano negli statuti, essa è dovuta probabilmente anche al processo di imitazione testuale, frequente nella redazione di questo tipo di norme e segnalato già da A. Lattes, Il procedimento sommario… cit., p. 52-53.
47 Q. Senigaglia, Lo Statuto dell’Arte della Mercanzia senese (1342-1343), Siena, 1911, p. 103; cf. anche M. Ascheri, Giustizia ordinaria, giustizia di mercanti e la Mercanzia di Siena nel Tre-Quattrocento, in Id., Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all’età moderna, Bologna, 1989, p. 23-54 (presente anche in J. H. Baker [a cura di], Judicial records, law reports, and the growth of case law, Berlino, 1989, p. 101-122, con il titolo La decisione nelle corti giudiziarie italiane del Tre-Quattrocento e il caso della Mercanzia di Siena), in part. p. 31-32.
48 Historiae patriae Monumenta… XVIII/3. Leges Genuenses, Torino, 1901, col. 538; cf. C. Pecorella, Fides pro se… cit., p. 216-217.
49 Benvenuti Stracchae De mercatura… cit., fol. 244v.
50 V. Piergiovanni, Statuti… cit., p. 1110, definisce proprio «opinione tralatizia, quasi una ovvietà» le parole prima ricordate di Stracca.
51 Pauli Castrensis In primam Digesti veteris partem commentaria, Lione, Compagnie des libraires, 1585, fol. 2rb: nota contra idiotas mercatores, qui faciunt se magistros ęquitatis et contemnunt legistas, dicentes quod vadunt per cavillationes et ipsi per aequitatem: nam multo melius cognoscunt legistae quid sit aequitas quam ipsi cognoscunt quid sit rigor, qui est oppositum aequitatis, et unum contrarium melius cognoscitur per aliud […] Et habent notitiam tam per naturam quam etiam per artem, illi vero per naturam tantum; et proferunt aliquando multas iniquas sententias confidentes de se ipsis; il testo è citato per esempio da A. Padoa Schioppa, Giurisdizione e statuti delle arti… cit., p. 57 e nota 169, da M. Ascheri, Giustizia ordinaria… cit., p. 35, da M. Fortunati, Scrittura e prova… cit., p. 66.
52 Benvenuti Stracchae De mercatura… cit., fol. 284v. Cf. M. Fortunati, Scrittura e prova… cit., p. 66, e V. Piergiovanni, La giustizia… cit., p. 1183; è significativa anche l’ammonizione, parzialmente riportata anche da F. Calasso, Il negozio giuridico… cit., p. 324, di fol. 285r: vetus est enim illud, ne sutor ultra crepidam, et foelices [sic] essent artes, si de illis soli artifices iudicarent, et se lege ipsa clementiores aut aequiores ne putent.
53 Dopo il celebre attacco, sopra riportato, del titolo Quomodo procedendum sit in causis mercatorum, infatti, Stracca osserva: verum licet hoc verbum in ore omnium sit, sunt forsan multi, qui vim, ac potestatem relatorum verborum minime norunt, et praesertim mercatores (De mercatura… cit., fol. 245r).
54 Su questo giurista, cf. V. Piergiovanni, Casaregi, Giuseppe Lorenzo Maria, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXI, Roma, 1978, p. 177-180, ora anche in Id., Norme, scienza e pratica giuridica… cit. I, p. 57-63.
55 Josephi Laurentii Mariae de Casaregis Discursus legales de commercio, t. I., Venezia, Balleoniana, 1740, Discursus LVI, p. 193b; cf. M. Fortunati, Scrittura e prova… cit., p. 66-67.
56 Hugolini Dissensiones dominorum, § 91, in G. Haenel (ed.), Dissensiones dominorum, Lipsia, 1834, p. 330; cf. E. M. Meijers, Le conflit entre l’équité et la loi chez les premiers glossateurs, in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 17, 1941, p. 146, ed H. Lange, Ius aequum und ius strictum bei den Glossatoren, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung, 71, 1954, p. 327.
57 Già Rogerio aveva condannato gli stolti che asserivano impudentemente di conoscere l’equità: stulti […] equitatem quoque, quam non noscunt, se scire inverecunde temereque asserentes (Rogerii Enodationes quaestionum super Codice, ed. in H. Kantorowicz, Studies in the Glossators of the Roman Law, Cambridge, 1938, p. 284); cf. E. M. Meijers, Le conflit… cit., p. 144; H. Lange, Ius aequum… cit., p. 327.
58 Proprio questo aspetto è sottolineato da M. Ascheri, Giustizia ordinaria… cit., p. 31-34.
59 Cf. Ch. Donahue, Jr., Equity… cit., p. 31-33.
60 Sui peculiari caratteri e sulle specifiche difficoltà di questo tipo di fonte, anche in campo diplomatistico, cf. G. Nicolaj (a cura di), La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV). Atti del X Congresso Internazionale della Commission Internationale de Diplomatique (Bologna, 12-15 settembre 2001), Città del Vaticano-Roma, 2004 (Littera antiqua, 11; Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 83); per indicazioni di metodo cf. soprattutto la relazione introduttiva della stessa G. Nicolaj, Gli acta giudiziarî (secc. XII-XIII): vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica, ibid., p. 1-24, ora anche in Ead., Storie di documenti… cit., p. 128-140.
61 A. Grunzweig, Le Fonds de la Mercanzia aux Archives d’État de Florence au point de vue de l’histoire de Belgique. I. De la fondation à 1320, in Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, 12, 1932, p. 61-119; Id., Le Fonds de la Mercanzia aux Archives d’État de Florence. II. Du 1er janvier 1320 au 22 mai 1322, in ibid., 13, 1933, p. 5-184; Id., Le Fonds de la Mercanzia aux Archives d’État de Florence, III. La correspondance de la Mercanzia (XIVe siècle), in ibid., 14, 1934, p. 23-56.
62 K. Nehlsen-von Stryk, “Ius commune”, “consuetudo” e “arbitrium iudicis” nella prassi giudiziaria veneziana del Quattrocento, in K. Nehlsen-von Stryk, D. Nörr (a cura di), Diritto comune, diritto commerciale, diritto veneziano, Venezia, 1985 (Centro tedesco di studi veneziani. Quaderni, 31), p. 107-139. L’ordinamento veneziano era caratterizzato dall’arbitrium iudicis e dall’esclusione del diritto comune: cf. G. Cassandro, Concetto caratteri e struttura dello stato veneziano, in Rivista di storia del diritto italiano, 36, 1963, p. 23-49.
63 Bologna, Archivio di Stato (d’ora in poi ASB), Foro dei mercanti (1385- 1499). Su questo fondo archivistico, cf. F. Boris, L’archivio del Foro dei Mercanti di Bologna. Problemi di riordinamento e prospettive di ricerca, in Archivi per la storia, 4/1-2, 1991, p. 279-289, ed Ead., L’attività del Foro dei Mercanti nei documenti del fondo archivistico, in P. Bonacini, N. Sarti (a cura di), Diritto particolare… cit., p. 57-71.
64 Un quadro completo del funzionamento dell’ente, nonché l’edizione degli statuti del 1400 e del 1436, appunto nei due lavori di A. Legnani, La giustizia dei mercanti. L’Universitas mercatorum, campsorum et artificum di Bologna e i suoi statuti del 1400, Bologna, 2005, ed A. Legnani Annichini, La Mercanzia di Bologna. Gli statuti del 1436 e le riformagioni quattrocentesche, Bologna, 2008, ai quali rimando per ogni informazione di dettaglio e per la bibliografia.
65 Cf. ibid., p. 23.
66 L’Universitas ebbe una prima normativa, oggi perduta, nel 1383; i primi statuti conservati sono quelli del 1400 (ASB, Codici miniati, n. 30). Questo è il dettaglio dei registri da me esaminati: ASB, Foro dei Mercanti, b. 1 (1385, agosto-dicembre); bb. 3-4 (1386 e 1391), di lettura estremamente ardua perché la scrittura è quasi del tutto svanita; b. 4 (1412, gennaio-settembre), la prima conservata successiva all’emanazione degli statuti del 1400: manca infatti ogni documentazione per gli anni 1391-1411; b. 5 (1424, gennaio-giugno); b. 15 (1436, gennaio-giugno); b. 16 (1436-1437, dicembre-dicembre); b. 24 (1440.2, gennaio-giugno); b. 26 (1440.4, luglio-dicembre).
67 Così nello statuto del 1436 sotto la rubrica 15 (De quilli che sono chiamati a rasone et compariscono), cf. A. Legnani Annichini, La Mercanzia di Bologna… cit., p. 170-171; la formulazione del 1400 è la seguente: «procedase in la question sumariamente e de piano, senza strepito e figura de piado, solamente notada la veritade, remosse et reiecte omne cavilationi e a modo de mercadante»: cf. A. Legnani, La giustizia dei mercanti… cit., p. 190.
68 Così nello statuto del 1436 sotto la rubrica 18 (In che modo se debia procedere in le questione che se moverano fra merchadanti, banchieri, compagni, maistri, discipuli over facturi), cf. A. Legnani Annichini, La Mercanzia di Bologna… cit., p. 177. La corrispondente norma del 1400 non contiene il riferimento al consenso dei consoli (cf. A. Legnani, La giustizia dei mercanti… cit., p. 197). Esclusive dello statuto del 1436 sono poi altre espressioni di simile tenore, che compaiono nelle norme che regolano le testimonianze (rubrica 20, A. Legnani Annichini, La Mercanzia di Bologna… cit., p. 186) e la presenza e la condotta in giudizio dei procuratori (rubrica 31, ibid., p. 219-220).
69 Per il valore della confessione in giudizio in questo tipo di atti processuali, cf. A. Grunzweig, Le Fonds de la Mercanzia… cit. II, p. 18-19.
70 La procedura stabilita negli statuti è meticolosamente illustrata nei lavori citati di A. Legnani Annichini: La giustizia dei mercanti… cit., p. 99-133, e La Mercanzia di Bologna… cit., p. 91-113.
71 Cf. M. Ascheri, Giustizia ordinaria… cit.: le sentenze della Mercanzia di Siena, a differenza di quelle bolognesi che sono piuttosto dettagliate nella ricapitolazione dei passi della procedura, contengono a volte, a mo’ di motivazione, solo un «richiamo generico agli atti e alle prove» (p. 40), richiamo che talvolta «era veramente minimo» (p. 52 nota 65).
72 È la stessa tendenza rilevata da K. Nehlsen-von Stryk, “Ius commune”… cit., p. 113-114 e 125, nei processi celebrati davanti alla Curia di Petizion veneziana, e riscontrabile anche dall’esame dei documenti presentati da A. Grunzweig nei citati lavori sul fondo della Mercanzia fiorentina.
73 Anche ibid., p. 138, sottolinea i «limiti della premura di rendere giustizia al singolo caso» per la Curia di Petizion di Venezia.
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Sapienza-Université de Rome
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