Se il diritto costruisce la storia delle donne
Una relazione nel campo della modernistica italiana
p. 247-263
Résumé
The article examines some relevant issues about the relationship between women and their legal status which may increase the research and methodological discussion: in particular, the nature of the legal sources, the investigative potential of legal feminism, the comparative approach and the global perspective. It highlights the very important role of researches on women’s rights in the specific context of Italian historiography on women and gender of the Middle Ages and Early modern periods. In particular, the topic of the dowry and of the property rights of women, on one hand, and the topic of the legal and religious regulation of marriage have been at the core of Italian researches, that have tried, using mainly legal and notarial sources, to highlight women’s ‘agency’, with the risk, in some cases, to get to conclusions that can be too optimistic. The agenda for further researches must put at the centre a comparative approach, not only in the Italian context, but more generally in the European one. The different legal traditions of European regions gave rise to specific legal contexts, in which gender relations and identities developed in different ways.
Texte intégral
«Nessuna donna mai è stata ammessa al sapere giuridico »1
1Nella Histoire des femmes en Occident, il rapporto tra la storia delle donne e la dimensione giuridica era fissato in modo alquanto tenue: il saggio magistrale di Yan Thomas nel volume sull’Antichità (La divisione dei sessi nel diritto romano), quello di Nicole Arnaud-Duc nel volume sull’Ottocento (Le contraddizioni del diritto). In mezzo, un vuoto o piuttosto l’insistenza su altre normatività (religiose, filosofiche, mediche e sociali) e, solo, il richiamo alla trasgressiva Criminale di Nicole Castan2.
2Non è qui il caso di ripercorrere le ragioni di tali scelte, centrate sul duplice asse «les femmes victimes»/ «la culture des femmes »3. Basti dire che la storiografia italiana che ha proseguito quella esperienza editoriale con contributi assai fini e innovativi, invece, ha preso in conto i sistemi normativi e giuridici4. Se la principale rivista di storia delle donne negli anni Ottanta, cioè Memoria, non ha mai dedicato un fascicolo al tema diritto e/o diritti, Quaderni Storici, all’interno del quale era presente un gruppo assai attivo di storiche, proprio dai primi anni Novanta dette alla luce diversi numeri incentrati sui diritti di proprietà delle donne e sulla cittadinanza, come vedremo meglio. E Genesis, che della Società Italiana delle Storiche (SIS) è la rivista ufficiale, si è soffermata su Diritti e privilegi nella sua prima annata (2002). Proprio nella SIS, d’altronde, la sensibilità per il diritto quale elemento definitore della condizione delle donne aveva trovato precocissima espressione in due settimane della Scuola estiva di storia delle donne: la prima tenutasi nel 1990 (l’anno di esordio della Scuola) su Dote e matrimonio in antico regime5 e la seconda nel 1993 su Diritto, diritti6.
3Anche solo questi pochi cenni dimostrano il rapporto intrinseco che in Italia quel particolare campo di studi femministi e/o di genere rappresentato dalla storiografia ha intrattenuto e intrattiene con la sfera del diritto. La natura e le forme di tale rapporto, tuttavia, coinvolgono chi studia e l’oggetto che osserva (ed anche me che guardo a entrambi) in cortocircuiti di cui è opportuno tenere conto (anche se resteranno sullo sfondo del mio discorso). Il primo riguarda la critica delle donne al diritto effettivo, del quale lungo tutto il percorso del femminismo, dalle origini tardosettecentesche all’odierna riflessione delle giuriste femministe, si svela il carattere sessuato e se ne addita il ruolo nella definizione delle asimmetrie di genere. La tradizione di denuncia ha condotto le donne a interrogarsi a più riprese sull’uso dello strumento giuridico, seppur contaminato, per incidere sulla realtà e modificarne gli assetti patriarcali7. In secondo luogo, nel corso degli anni Ottanta la relazione tra pratica storiografica e impegno politico è oggetto di un dibattito fitto e irrisolto interno ai gruppi di studiose e tra di essi, a cui si sommano – con esiti variabili – le riflessioni del «pensiero della differenza»8. Paola Di Cori ha colto «il distacco netto dalla politica» delle storiche italiane e ne ha indicato le ragioni programmatiche nella volontà di «imparare il mestiere e costruirsi un passato» senza sottostare ad ascendenze imposte. Tale attività fondativa del rapporto tra le donne e la propria storia ha contemplato o inglobato nel proprio oggetto di studio le diverse normatività, e quella legale per prima. Rispetto alla sfida femminista al diritto e alle sue connotazioni di genere, che si è levata nel corso dei decenni nei principali paesi occidentali in parte agendo contro in parte dentro il diritto, una buona parte della storiografia di genere italiana ha valorizzato la soggettività delle donne e la loro capacità di esprimersi nei contesti patriarcali del passato con e mediante (oltre che nonostante e talora avverso) il diritto. Una scelta di campo fondamentale, dal punto di vista personale e pubblico, politico e storiografico, seppure tale valenza non sia mai stata formulata in termini programmatici,9 e in grado di improntare l’attività di ricerca della propria generazione e di quelle successive, cioè di fare scuola.
Attraverso venticinque anni
4Per cogliere appieno la fecondità storiografica (cioè tematica, metodologica e concettuale) di tale prospettiva, gli studi incentrati sull’età moderna rappresentano l’osservatorio migliore. Essi infatti prendono in conto la lunga stagione dell’indiscussa asimmetria dei generi, a cui il diritto – sedimento e strumento della cultura patriarcale – concorre in modo preponderante, prima che il profilarsi di un orizzonte di egualitarismo trasformi la grammatica e il lessico dei privilegi in diritti e induca anche le donne ad avanzare rivendicazioni di parità innanzitutto proprio sul piano giuridico. Non solo. Il connubio con la storia sociale ha consentito la permeabilità della “modernistica” alla storia delle donne e di genere che altri settori della disciplina non hanno sperimentato con la medesima tempistica10. Nell’impossibilità di dar conto in modo esaustivo della messe di studi, porto all’attenzione due filoni di indagine assai robusti: l’uno riguarda il matrimonio e la sessualità, l’altro i diritti di proprietà, cui si aggiungono, e in parte si ancorano, i temi della cittadinanza e della violenza.
5Nel corso dell’ultimo ventennio, gli studi sul matrimonio hanno affrontato la materia a tutto tondo. Sono stati presi in esame il definirsi e l’imporsi di un preciso rito stabilito dal decreto tridentino Tametsi; il diverso orientamento di Chiesa e Stato in ordine alla volontà dei nubendi e al consenso dei genitori; il ruolo dei comportamenti sessuali (e di atti come la deflorazione in particolare) nelle dinamiche familiari e sociali che presiedono alle unioni nuziali e alla costruzione del matrimonio; i disordini che talora segnano l’esperienza coniugale (come bigamia e adulterio) e i conflitti che conducono alla separazione della coppia e alla sua dissoluzione; le istituzioni chiamate, da un lato, ad accertare l’esistenza o meno del vincolo, dall’altra a regolare la conduzione della vita di coppia e soprattutto il suo scioglimento, formale o di fatto; e infine le procedure giudiziarie specifiche.
6La possibilità di affrontare in modo sistematico il tema del matrimonio è dipesa dal costituirsi nel 1996 (l’anno di uscita del volume Laterza sul medesimo tema11) di una grande ricerca collettiva dedicata ai processi matrimoniali, nella quale è confluito l’impegno di numerosi studiosi e studiose di diversa formazione scientifica, cioè storici e storici del diritto, che in parte avevano già lavorato su questi temi, in parte erano, invece, alle prime prove: e anche per questa eterogeneità, ritengo sia un osservatorio esemplare di questo settore di studi. Il lavoro del grande cantiere di ricerca si è sostanziato in seminari e atti degli incontri tra 2000 e 200612, e negli anni successivi sono poi germinate numerose monografie13.
7Nell’ambito degli studi sul matrimonio, il focus non è direttamente la condizione giuridica delle donne, anche se il medesimo contesto scientifico da cui è scaturita la ricerca sul matrimonio aveva promosso l’importante convegno Tempi e spazi di vita femminile tra Medioevo ed età moderna, a cui avevano partecipato alcuni noti storici del diritto statunitensi14. Tuttavia, l’essere le donne parte della coppia coniugale ha consentito di indagare con larghezza ruolo, posizione, prerogative che giuristi e magistrati riconoscono alle mogli, alle aspiranti tali, a coloro che lo sono di fatto e a quelle che non vogliono esserlo più15. Inoltre proprio la dimensione giudiziaria adottata dalla maggior parte delle indagini ha fissato l’analisi sui modi in cui le donne stesse hanno perseguito la ricerca della condizione matrimoniale o l’hanno rifiutata: in definitiva, come hanno costruito e difeso i propri percorsi biografici con l’ausilio dello strumentario giuridico e il ricorso agli apparati di giustizia16.
8E ancora oggi, d’altronde, proprio le indagini sulle fonti delle magistrature ecclesiastiche offrono il principale bacino di informazioni per una storia della violenza domestica nell’Italia preunitaria17.
9Al filone di studi incentrato sul matrimonio, si correla, almeno in parte, un settore di ricerche dedicato ai temi della sessualità e dell’onore. Infatti, le pratiche della sessualità consenziente, ancorché al di fuori del vincolo nuziale, trovano nel matrimonio una sponda e un approdo decisivi per la loro liceità (come hanno mostrato, fin dagli esordi della storia di genere, i lavori di alcune studiose)18. Lo studio della “seduzione”, tuttavia, è stato anche un terreno di esercizio autonomo degli storici del diritto, che lo hanno reputato un osservatorio eccellente per ricostruire come la dottrina giuridica si sia espressa in ordine alla verginità femminile e alla volontà delle donne. Già allo sguardo del giurista del passato, dunque, la verginità femminile risulta essere un “bene”, una risorsa immateriale che può essere valutabile e all’occorrenza risarcibile con una dote o con il matrimonio19. E la volontà delle donne rispetto alla congiunzione soggiace, nelle analisi della dottrina, a una parabola interpretativa, di estremo interesse perché, nella sua vischiosità, interseca il grande tema delle presunzioni e delle prove e accompagna i mutamenti nei paradigmi interni alla scienza giuridica tra Sette e Ottocento20. Ma il tema dell’ “onore” femminile presenta anche un versante d’indagine relativo alla sua dissipazione nella circostanza dell’adulterio. Accanto alle ricognizioni del profilo del reato presentato dai criminalisti21, alcuni case-studies hanno consentito di verificare come la soppressione efferata della moglie segua una ritualità attenta ai requisiti giuridici che prospettano la causa d’onore e garantiscono una parziale impunità22.
10Gli studi sul secondo grande ambito di ricerca che permette di osservare il rapporto tra storia di genere e condizione giuridica delle donne coniugano ruoli familiari e diritti di proprietà e riguardano in modo puntuale le donne. Considerano, infatti, la posizione che il diritto assegna loro in famiglia secondo il ciclo di vita e la relazione con il pater familias (dunque, gli status di figlia, moglie, madre, vedova e tutrice...); i diritti che − in base a questi status − vantano sul patrimonio familiare e le risorse di cui effettivamente dispongono; l’uso che ne fanno e gli interessi che perseguono. Sulla scia degli antropologi, gli storici hanno lavorato sul rapporto tra famiglie e trasmissione della proprietà nella convinzione che fosse fondamentale per la riproduzione delle famiglie e decisivo per la comprensione dei suoi meccanismi. La storia delle donne ha contribuito a intensificare questo indirizzo di ricerca23. Numeri monografici di riviste – e penso a Quaderni storici, in particolare −24; incontri e convegni25; seminari di dottorato26 hanno costituito il filo rosso della ricerca e della formazione attorno a questi temi.
11L’analisi della documentazione relativa a doti, donazioni e testamenti, inscritta nei quadri normativi dei diversi contesti locali e meno nella costruzione sapienziale dei singoli istituti giuridici (lasciata con scarso dialogo reciproco agli storici del diritto), ha prodotto così una visione molto articolata della famiglia. Infatti, nell’uso delle loro risorse le donne compiono investimenti in cui aspetti economici e affettivi si intrecciano fittamente e mettono in atto scelte e strategie che interpretano le ragioni del lignaggio e/o quelle individuali, sostengono la patrilinearità sia supportando direttamente la primogenitura sia riequilibrando le disparità di trattamento inferte ai soggetti più deboli ed esposti, infine declinano la dialettica tra consanguinei e affini o tra unità coniugale e parentela di appartenenza in modo polimorfo.
12L’attenzione prestata ai beni e alle risorse patrimoniali delle donne, così come all’uso e alla valorizzazione che esse ne fanno sullo sfondo dei diritti di proprietà e della capacità di agire, ha investito anche il tema del lavoro. Se affrontarne la molteplicità di sfaccettature e soprattutto ricordarne i molti studi al riguardo mi porterebbe troppo lontano, è opportuno però sottolineare quanto l’attenzione posta al diverso statuto dei beni che potevano comporre il variegato insieme dei redditi a disposizione di una donna e al suo stesso profilo giuridico in ordine al lavoro corporato, nonché alla costruzione culturale delle attività di cura e di produzione abbiano arricchito, illuminato e complicato la nozione di “lavoro”27.
13L’analisi dei ruoli familiari ha dato modo di puntualizzare la condizione di quelle donne che, private del paravento della figura maritale, si ritrovano alla ribalta: donne sole e madri vedove, divenute in assenza di un paterfamilias capofamiglia elle stesse, responsabili di sé e dei propri figli, provviste di uno statuto privilegiato per la loro presunta «fragilità» e pertanto destinatarie di specifiche protezioni e garanzie e oggetto dell’attenzione e della cura delle istituzioni pubbliche28.
14Pensare i soggetti secondo i loro diversi e molteplici status e le identità sessuali, quindi, come un elemento definitorio debole (perché il diritto le disarticola per lo più nei ruoli familiari e secondo elementi connotanti capacità e azione) ha accompagnato anche la riflessione sulla cittadinanza. Questa è stata intesa appunto come costruzione plurale delle differenze e dell’ordine (familiare, comunitario, sociale), come una teoria di forme che identificano le appartenenze, tra le quali quella patentata e maschile non esprime necessariamente legami di proporzionale forza e veracità. Nella scansione della cittadinanza come privilegio o come invece diritto, le donne hanno parte importante, concorrendo in modo indiretto prima, diretto poi a metterne in luce gli aspetti di crisi e di contraddizione29. I doveri di cittadinanza ad esempio, seppure poco esplorati dalla ricerca italiana, sono l’indicatore più eloquente di una parzialità di genere nel riconoscimento di prerogative e diritti in continuità tra il prima e il dopo la cesura rivoluzionaria.
15Il consolidarsi nel tempo di questi campi di studio, dilatatisi e approfonditisi al tempo stesso, impone di interrogarsi sulle scelte metodologiche compiute, cioè sul rapporto stabilito con il “diritto”.
Intorno al binomio «donne e diritto»
16Le due principali direttrici di ricerca che ho illustrato presentano alcuni elementi di contiguità e altri invece di differenziazione, senza essere tra loro oppositivi. Il principale elemento di convergenza riguarda la preminenza riconosciuta alla famiglia. È la famiglia il filtro ordinatore che indica diritti e privilegi degli individui e dètta quei termini di virtù e onore che ne moltiplicano le sfaccettature. Pertanto non si dà storia della condizione delle donne, e tanto più della condizione giuridica, al di fuori del quadro familiare. In effetti nelle fonti del diritto il parlare genericamente di mulier cede il passo quasi sempre alle specificazioni dei diversi status e proprio per questo motivo la dialettica tra menzione di carattere generale e scansione per ruoli meriterebbe indagini più puntuali. Naturalmente un’analisi tanto ravvicinata e insistita sulla famiglia ha avuto come effetto una lettura meno acquiescente verso la retorica della famiglia corporata e la sua armoniosa composizione di affetti e interessi e più attenta a cogliere, specie attraverso le espressioni della negoziazione e della conflittualità, l’intreccio di interessi individuali, idiosincrasie e affetti, ruoli e destini30.
17In un caso così come nell’altro, sulla base delle esperienze storiche degli attori sociali e della loro reazione alle normazioni imposte, prevale una periodizzazione che include con naturalezza l’età medievale e quella moderna. Solo in apparenza ciò replica le scansioni cronologiche familiari agli storici del diritto. Per questi ultimi, infatti, il passaggio all’età dei codici è termine ad quem di un ordine giuridico omogeneo ancorché pluralistico, senza che sia possibile attribuire al diritto privato dell’età moderna una specificità analoga a quella che invece segna il diritto penale. È stata allora proprio l’analisi delle pratiche sociali intorno alla trasmissione e circolazione dei beni familiari nell’Ottocento che ha precocemente sottoposto a verifica critica la ricezione e gli effetti delle novità introdotte dalla codificazione31.
18Gli studi sulla proprietà hanno impiegato soprattutto i protocolli notarili, nell’intento di ricostruire sia il reticolo degli atti dispositivi che donne e uomini hanno sottoscritto, sia i contorni della loro individualità che questo genere di fonti, e in specie i testamenti lascerebbero trapelare32. Gli statuti locali hanno offerto la cornice entro cui leggere i documenti e inquadrare diritti e privilegi delle donne, duttilità e limiti del loro agire: il dettato normativo, le varianti intercorse nel tempo, la ricezione e l’applicazione nella pratica hanno prevalso – negli studi sui patrimoni diversamente da quanto verificatosi in quelli sul matrimonio – sulla ricostruzione del pensiero dottrinale coevo e la stessa interpretazione dello statuto ha avuto un ruolo ancillare.
19Che consultino fonti giudiziarie oppure fonti notarili, gli studi fin qui richiamati guardano alle norme come insieme di “regole del gioco” a cui gli attori sociali devono o dovrebbero fare riferimento e al diritto come il “linguaggio” con cui i soggetti perseguono i propri interessi, avanzano o contrastano rivendicazioni e ne formulano le giustificazioni, articolano le rappresentazioni di sé e del proprio vissuto. In questa prospettiva, uomini e donne non solo partecipano di una mentalità cui non sono affatto estranee categorie giuridiche, ma padroneggiano cognizioni di diritto, sia pure rudimentali, che li rendono consapevoli di quanto è giusto e giuridicamente appropriato per ciascuno e “competenti” a muoversi negli interstizi dei sistemi normativi, nel pluralismo degli ordinamenti e nel territorio dell’infragiudiziale: in grado insomma di promuovere sé e i propri interessi. Così, la capacità individuale di “agency” delle donne sembra talora distorcere i rapporti di forza storicamente prodottisi, avere ragione delle asimmetrie di genere o virarle in vantaggio e far dimenticare la subalternità con il ricorso a quello strumento che pure sul piano generale tali assetti impari fonda e alimenta33.
20Nel diluirsi delle ricerche, tale sedimento non è venuto meno, né si è trasformato in modo significativo. L’assenza, lungo l’età medievale e moderna, di una esplicita contestazione del sistema patriarcale, con l’eccezione di qualche rara voce, sembra giustificare questo orientamento di analisi da parte della storiografia, che però non attiene solo al piano delle interpretazioni ma investe anche quello degli oggetti di studio. Mi domando, infatti, se non sia opportuna una rinnovata attenzione al “negato” o al “sottratto” (e penso alla esclusione dalla successione ereditaria, per diretti interessi di ricerca, ma anche ad altri ambiti cui il diritto si è applicato quali il corpo, il parto, il sapere, il potere) che ripensi e bilanci una narrazione forse troppo ottimistica.
21L’interlocuzione disciplinare tra la storia sociale e la storia del diritto è stata precoce, ancorché sbilanciata e, malgrado la volontà profusa, non priva di punti di reciproca impermeabilità34. Infatti, nel mettere insieme le donne e il diritto, studiosi/e delle due discipline non hanno inteso e non intendono sempre la stessa cosa. E la ragione di ciò non risiede nella pluralità di possibili declinazioni del binomio (che, in specie se voltato sull’età contemporanea, va dalla condizione giuridica alla rivendicazione dei diritti, al diritto di voto, ai diritti umani, al pensiero giuridico in ordine ai diversi aspetti, al femminismo giuridico etc.). La ragione è una diversa costruzione dell’oggetto di analisi, su cui ora mi soffermerò.
22Prima di assumere la prospettiva della storia del diritto, è opportuno ricordare che insigni maestri – in particolare Giorgia Alessi, Mario Sbriccoli e Pietro Costa, per rimanere in campo italiano – hanno formulato osservazioni acute verso quanti/e guardavano dalla sponda storica all’ambito giuridico di immediata attinenza alla storia delle donne, sottoponendo al vaglio critico la scelta delle fonti, il loro uso, la stessa definizione di “diritto”: osservazioni preziose anche per il loro assiduo coinvolgimento in discussioni comuni35.
23Le fonti necessarie per collocare le donne (o alcuni particolari gruppi di esse) in un sistema giuridico dato e indagarne la condizione sono molteplici e niente affatto esaurite da statuti e legislazioni locali, che pure restano imprescindibili (ma non esclusive) per buona parte dei secoli che ci precedono. Come è noto, le opere della dottrina concorrono in modo preminente all’orientamento giuridico in età medievale e moderna, le normative sono fornite da una pluralità di giurisdizioni fino all’età dei codici, sentenze e decisioni formulano diritto sub specie interpretationis e indirizzano magistrature e pratici con il loro stylus iudicandi. Dunque, questa pluralità pone il problema di individuare e definire di volta in volta dove si colloca il diritto “rilevante” e perché. Proprio le ragioni di una scelta e di una selezione – che possono condurre a esiti anche fortemente differenziati – sono alla base della difficile interlocuzione disciplinare.
24Tematizzare “donne e diritti” è comunque una operazione intellettuale niente affatto facile, perché presuppone l’inscrizione del genere nell’analisi del diritto: presuppone, cioè, una forzatura dello schema con cui guardiamo alle fonti. Una rassegna recente riporta un elenco lungo quasi tre pagine dei temi della storia del diritto affrontati negli ultimi quarant’anni e include la voce “donne” sotto “alterità”, insieme con i nemici, i forestieri, i miserabili,36 e questo malgrado un certo numero di indagini sul diritto di famiglia e sul diritto penale in specie del XIX secolo37. Ma, appunto, questo non basta. Un ancor più recente contributo sulla disciplina del lavoro domestico tra Otto e Novecento riesce a trattare l’argomento senza fare alcun riferimento alla identità di genere dei soggetti e alle sue ripercussioni sul piano della costruzione storica delle attività di servizio e dei rapporti di locatio operis38.
25Tutto ciò a poco a che fare con il diritto del passato, ma molto con lo sguardo dell’osservatore. Mario Sbriccoli – in un convegno che voleva fare il punto sui rapporti tra storia sociale e storia delle donne – dichiarava senza mezzi termini che il «giuridico» è territorio alieno e inaccessibile alle donne, diversamente da altri campi della costruzione del sociale, dell’esercizio del potere, della produzione culturale. L’esclusione dal sapere giuridico delle donne in quanto tali sarebbe allora l’elemento che ne segna l’identità di genere con una radicalità che prevale su qualunque contenuto di norme e di incapacità: causa recondita del modo in cui si è conformata nel tempo la condizione femminile39 e, a maggior ragione allora, proprio in virtù della sua persistenza quasi odierna, anche dello sguardo dello storico del diritto.
26Questa constatazione non è ragione per astenersi dagli studi. Tutt’altro. Potremmo dire, anzi, che dètta l’agenda delle future ricerche. Infatti, tematizzare consapevolmente il nesso donne-diritto ed esaminare la costruzione delle relazioni di genere a opera della cultura giuridica, insieme con la storia degli istituti e le letture fornite dai singoli giuristi, può fornire interessanti piste di ricerca alla storiografia giuridica nel suo complesso. Penso, ad esempio, al rapporto che intercorre tra le diverse fonti e la loro mobile gerarchia operativa; oppure alle narrative intorno alla preminenza del diritto romano e alle ragioni di legittimità degli assetti giuridici esistenti; o ancora alla possibilità di esplorare i contesti reali, cioè dottrinali e politici, della produzione del diritto. Se la cultura giuridica è una delle normatività più intimamente coinvolte nella definizione e perpetuazione del sistema patriarcale, dobbiamo esplorarne la fissità senza presupporla. Obiettivi e bersagli dei giuristi non sono quasi mai i diritti delle donne in quanto tali, comunque li si intenda, ma articolazioni di potere, soggetti specifici, posizioni teoriche, interessi concreti che li costringono a riflettere e argomentare in modo plastico. Inoltre, pur nella sua lunga durata, il sistema è esposto a slittamenti e mutamenti riconducibili al pensiero, alla legislazione, all’azione delle istituzioni: quelli pensati e mai perseguiti, quelli tentati e falliti, quelli approvati ed esperiti e quelli respinti. Da questa prospettiva, sono investiti inoltre il campo di adesione/contestazione del sistema giuridico dominante e i margini storicamente pensabili del dissenso, fino a quello che potremmo chiamare un “femminismo giuridico” ante litteram, vettore di contenuti robusti e consapevoli che innervano le pratiche e le lotte per la tutela di specifici interessi, la trasformazione del diritto prevalente e la conquista dei diritti.
27Finora ho insistito sulla eterogeneità delle fonti del diritto e sulla tematizzazione, ma vorrei introdurre un problema che ritengo ormai urgente: quello della ricostruzione di quadri generali, di confronto e di sintesi. Senza il protettivo referente offerto dalla legislazione, segnatamente dai codici, che unifica e omogeneizza il diritto in un territorio nazionale (e che s’ispira o si collega a soluzioni adottate in altre realtà nazionali), come possiamo ordinare la varietà e la ricchezza dei contesti particolari? In altre parole, quale geografia storica della condizione giuridica delle donne siamo oggi in grado di fare? In effetti, la contestualizzazione che ha prodotto ricostruzioni approfondite di ambiti locali non ha trovato un’adeguata ricezione in ricostruzioni di ordine generale, che sono rare, difettose nella selezione dei materiali e fondamentalmente carenti, ancorché coraggiose40. Il problema è serio, vuoi che ci si misuri con prospettive occidentali, come quelle che assumeva per l’appunto la Storia delle donne, vuoi che invece che si miri a quadri d’insieme di scala più circoscritta. Sarebbe importante perciò, a mio giudizio, tentare un “Atlante storico della condizione giuridica delle donne” (o anche della storia tout court delle donne), per cimentarsi in un’esperienza intellettuale che permetta di ripensare e organizzare collettivamente le nostre conoscenze, individuare le lacune e sviluppare potenzialità euristiche inedite41.
Conclusioni
28Vorrei suggerire ancora un aspetto su cui riflettere: un invito a commisurarsi con una prospettiva globale. Negli ultimi anni molte riflessioni storico-giuridiche hanno proposto di superare quadri geografici e cronologici consolidati, di ripensare la dimensione nazionale del diritto, di contemplare l’esistenza e la possibilità di una pluralità di «storie del diritto». Inoltre hanno affrontato ed esplorato il problema dell’innesto di tradizioni giuridiche occidentali in aree non europee sia nel corso della storia, sia nel presente e, in particolare, hanno messo in luce le operazioni di “costruzione” della “tradizione giuridica locale”42. E questo, mentre sul piano del diritto attuale, in molti paesi si pone la questione della coesistenza di normative locali e consuetudinarie con il dettato delle carte costituzionali o con gli articoli di codici civili ispirati a principi giuridici di uguaglianza e al riconoscimento di diritti umani. Le donne sono, e sono state, investite da questa eterogeneità e spesso mancata conciliazione degli assetti giuridici in territori dati. Studi scientifici e rapporti delle agenzie internazionale denunciano che diritti autoctoni e consuetudini relativi alla ripartizione delle risorse, all’accesso al matrimonio, alla libera disposizione di sé, all’esercizio di diritti…, prevalgono su codici e costituzioni, i cui principi di eguaglianza pur affermati vengono dunque disattesi. Tutto ciò tocca anche la questione dei diritti delle donne come “diritti umani” (o “diritti umani delle donne”): un ulteriore aspetto di quella più generale ricchezza di questioni che la terminologia adottata nel coniugare donne e diritti comporta, in questo caso con un portato teorico assai complesso a partire dalla definizione di standard di uguaglianza.
29Questo ordine di problemi ha almeno due effetti: il primo riguarda l’implementazione del genere nelle politiche del diritto, l’impegno che è necessario profondere per modificare localmente le sperequazioni, lo strumentario concettuale che tutto ciò richiede nel rispetto della diversità culturale. Ancora una volta, riguarda il diritto del presente e del futuro. Ma elude effettivamente gli storici e gli storici del diritto? Molti dei temi al centro della ricerca storica e storico-giuridica sulle donne – come il disuguale accesso all’eredità o l’esclusione dalla successione, in specie delle terre, i matrimoni combinati e il fenomeno delle spose bambine, la violenza sessuale e domestica, la marginalizzazione dalla scena pubblica, il controllo del corpo, il mancato o l’impari accesso all’istruzione – sono stati posti all’ordine del giorno nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile dell’ONU, entrata in vigore il 1° gennaio 201643.
30Se le storiche europee, grazie ai loro temi di ricerca e alla profondità cronologica dello sguardo di analisi, possano entrare in risonanza con il presente e, al di là di un mero rispecchiamento, concorrere al dialogo tra donne attive in contesti che, pur nella loro contemporaneità, sono profondamente differenti è per me una questione aperta, ma nondimeno da esplorare.
Bibliographie
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Notes de bas de page
1 Sbriccoli 2004, p. 82.
2 Duby – Perrot 1991.
3 Rochefort – Thébaud 2010.
4 In particolare Groppi 1996.
5 Novarese 1991.
6 http://www.societadellestoriche.it/images/sisnew2013/ScuolaEstiva/passateEdizioni/1990_programma.pdf e http://www.societadellestoriche.it/images/sisnew2013/ScuolaEstiva/passateEdizioni/1993_programma.pdf.
7 Rossi Doria 2007.
8 Di Cori 1997, p. 816 e ss.
9 Ma v. su questo punto Baeri 2007.
10 Pomata 2003.
11 De Giorgio – Klapisch-Zuber 1996.
12 Quaglioni – Seidel Menchi 2000; Quaglioni – Seidel Menchi 2001; Quaglioni – Seidel Menchi 2004; Quaglioni – Seidel Menchi 2006.
13 Ad esempio: Lombardi 2001; Lombardi 2008; Arrivo 2006; Alfieri 2010.
14 Seidel Menchi – Jacobson Schutte – Kuehn 1999.
15 Ad esempio: Quaglioni 2000; Marchetto 2006; Alessi 2006.
16 Seidel Menchi 2000, p. 43, 54-55.
17 Feci – Schettini 2017.
18 Ferrante 1986; Ferrante 1987; Pelaja 1994.
19 Alessi 1989; Alessi 1990; Alessi 1995.
20 Cazzetta 1999.
21 Ad esempio, Marchisello 2004.
22 Niccoli 2005; Pelleriti 2007.
23 Ago 1995b.
24 Ago 1995a; Arru 1998; Fazio 2017.
25 Calvi – Chabot 1998; Ago – Borello 2008; Bellavitis – Chabot 2009.
26 Arru 2002 e 2009; De Clementi 2003, che ospitano Costa 2003; Holthöfer 2009; Thomas 2002 e 2009.
27 Groppi 1996; Bellavitis 2016.
28 Calvi 1994; Palazzi 1997.
29 Bonacchi – Groppi 1993; Cerutti – Descimon – Prak 1995; Bellavitis 2001; Bellavitis 2004.
30 Ad esempio Ago 1995b, p. 4; Fazio 2014.
31 Fazio 1992; Fazio 1998.
32 Faron – Levati 2000.
33 Ago 1995b; Ago 1995c; Seidel Menchi 2000, p. 23, 50, 55; Cerutti 2002; Groppi 1998.
34 A partire da Storia sociale 1986.
35 Alessi 1999 e 2002.
36 Storti 2013, p. 26.
37 Ad esempio, Di Simone 1993; Di Simone 2014; Garlati 2011; Cavina 2011; Cavina – Ribémont 2014; De Giudici 2016.
38 Passaniti 2008.
39 Sbriccoli 2004, p. 82: «Si può dire che l’intera condizione femminile è prodotta, condizionata, costituita, dal diritto non meno che dall’opinione e dalle ideologie sociali. […] Tutto ciò si deve non solo al semplice contenuto delle regole. Si deve al fatto che il diritto è stato tenuto lontano dalle donne e le donne lontane dal diritto fino a ieri» .
40 Wiesner 2003 (con la bella introduzione di Angela Groppi).
41 Su questo ha iniziato a lavorare un gruppo di ricerca coordinato da A. Bellavitis, S. Feci, S. Mass.
42 Halpérin 2010 e Écrire l’histoire 2012.
43 Il documento del Open working group of the general assembly on sustainable development goals è disponibile on line: http://undocs.org/A/68/970 (ultima consultazione 3 giugno 2019).
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Università degli Studi di Palermo
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