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Male ablata

 | 
Jean-Louis Gaulin
, 
Giacomo Todeschini

Résumés

Texte intégral

1Giacomo Todeschini, Restituire l’incalcolabile: la reintegrazione del buon nome sottratto (XIV-XV secolo), p. 15-23.

2La restituzione del «buon nome» perduto in conseguenza di una calunnia o di maldicenze diffuse all’interno di una comunità, ossia la reintegrazione di una reputazione sottratta con la diffamazione (una sottrazione paragonata, alla fine del Medioevo, al furto di una ricchezza invisibile) costituisce l’oggetto di molti ragionamenti e disquisizioni degli Scolastici fra tredicesimo e quindicesimo secolo. La difficoltà di rendere questo tipo di “bene” invisibile eppure fondamentale per la definizione dell’appartenenza civica indusse infatti giuristi e teologi a riflettere sistematicamente sulle conseguenze impreviste, politiche così come economiche, delle restituzioni dei beni acquisiti a torto e sugli effetti talvolta contraddittori di queste restituzioni.

3Giovanni Ceccarelli, Roberta Frigeni, Un inedito sulle restituzioni di metà Duecento: l’Opusculum di Manfredi da Tortona, p. 25-50.

4Questo articolo getta luce su uno scritto inedito dell’etica-economica bassomedievale: l’Opusculum de restitutione male ablatorum composto dal canonista francescano Manfredi da Tortona intorno alla metà del XIII secolo. Si tratta della prima opera dedicata esclusivamente al tema della restituzione dei male ablata, la quale stabilisce un modello per le trattazioni successive (e più note) di Egidio di Lessins, Pietro Olivi e Alessandro d’Alessandria. Oltre ai problemi di tradizione, attribuzione, datazione e trasmissione dell’opera, se ne analizzano in profondità linguaggi, contenuti, e l’evidente finalità procedurale. Scopo dell’Opusculum è assegnare il controllo delle infrazioni economiche al corpo ecclesiale e costruire una dimensione pubblica (e dunque esemplare) della restituzione. In appendice, una trascrizione integrale dell’Opusculum basata su un codice della Biblioteca Antoniana di Padova, alla luce di una collazione con altri cinque esemplari del testo.

5 Giovanna Petti Balbi, Il devetum Alexandrie e i genovesi tra scomuniche e licenze (sec. XII-inizio XV), p. 51-86.

6Si affronta qui un tipo particolare di male ablata, cioè i guadagni provenienti da commerci illeciti di materiali strategici con gli infedeli, proibiti dalla Chiesa e recepiti nella normativa locale mediante in devetum Alexandrie. A Genova coloro che violano in devetum, patroni di navi, mercanti, modesti operatori economici, sono chiamati alexandrini con un termine probabilmente coniato in loco e successivamente esteso a quanti praticano questi commerci, che possono essere riscattati con il pentimento e con il pagamento di una pena pecuniaria, inizialmente devoluta al riscatto dei Luoghi Santi. Da parte di papi sempre più compiacenti, perché bisognosi di danaro non solo per compiti istituzionali, soprattutto durante il grande scisma si concedono anche licenze preventive. Si sviluppa così un mercato assai redditizio tra i “beneficiati” che, sempre per danaro, cedono le licenze di cui sono in possesso ad altri interessati a questo stesso redditizio commercio. È comunque evidente che gli alexandrini, con successive richieste di assoluzione, pagamento di sanzioni, acquisto di licenze preventive, più che al perdono e alla salvezza dell’anima, mirano a mantenere onorabilità, rispetto e buona fama, per non essere assimilati agli usurai.

7Massimo Giansante, La restituzione del maltolto nei testamenti bolognesi dai documenti dell’Archivio di Stato, p. 87-109.

8L’articolo presenta i primi risultati di una ricerca in corso sul fenomeno delle restituzioni dei profitti illeciti, prevalentemente quelli di origine usuraria, disposte nei testamenti bolognesi del XIII e XIV secolo. Riassunte rapidamente le questioni dell’usura, dal punto di vista dell’etica economica medievale, e del contrasto fra normativa statutaria comunale e diritto canonico sulla liceità dell’interesse creditizio, si esamina la prassi testamentaria in materia di restituzione degli illeciti guadagni e si focalizza infine l’attenzione sul caso bolognese, documentato da un ricchissimo patrimonio di testamenti, provenienti dagli archivi conventuali di San Francesco e di San Domenico e oggi conservati presso l’Archivio di Stato di Bologna.

9Ezio Claudio Pia, Le confessioni relative a usure e male ablata: struttura documentaria, relazioni sociali e uso politico (Asti, secolo XIII e inizio XIV), p. 111-128.

10Centrale, per comprendere l’azione della Chiesa nelle dinamiche creditizie, risulta il suo intervento valutativo su usure e male ablata, in seguito alle confessioni dei prestatori o a procedimenti giudiziari. Un quadro dal quale emerge la valenza sia politica sia economica del concetto di usura, che consente di valutare appunto i rapporti creditizi e di stabilire criteri di reinserimento per gli operatori “pentiti” mediante la restituzione che ridefinisce l’incerto discrimine tra inclusione ed esclusione sociale. Una categoria pervasiva, l’usura, che può anche essere usata strumentalmente come contenitore formale nel quale collocare relazioni conflittuali, al fine di trasferire alla Chiesa sia la gestione di controversie di natura patrimoniale sia il fittizio controllo su risorse finanziarie e immobiliari esposte al rischio di ritorsioni a causa dei conflitti tra le Partes.

11Matthieu Allingri, Les rémissions d’usures, moyen d’ajustement d’un équilibre entre profit et réputation (Sienne, XIIIe-XIVe siècles), p. 129- 172.

12Les rémissions d’usures, par lesquelles un débiteur absout son créancier de toute usure, ont connu une certaine diffusion en Toscane depuis la fin du XIIIe siècle et traduisent une forme originale de restitution, entre personnes en bonne santé et non in articulo mortis, et surtout ponctuelle, accompagnant parfois le maintien d’une activité de crédit. Après avoir présenté les contours généraux du mouvement des restitutions de male ablata à Sienne et les formes documentaires variées élaborées par les notaires pour ces opérations, l’article analyse à partir d’un ample dossier documentaire les logiques sociales des rémissions. Celles-ci manifestent l’appropriation par les prêteurs d’une démarche de restitution à l’origine imposée par l’Église, pour soigner leur réputation au sein de la communauté sociale et politique tout en évitant d’être confrontés in extremis à un devoir de restitution.

13Nicolas Pluchot, Ad restituendas omnes injurias. Pratiques de la restitution des biens mal acquis à Manresa (Catalogne) au XIVe siècle autour de l’intermédiaire dominicain, p. 173-207.

14Partiellement conservés à partir de 1335, les riches registres notariés du couvent dominicain de Manresa (fondé en 1318) témoignent de l’intérêt des frères Prêcheurs de cette cité catalane pour la restitution effective des biens mal acquis par leurs concitoyens.
Déjà impliqués dans ce dossier via leur participation aux enquêtes sur les pratiques usuraires déployées par Jacques II dans la Couronne d’Aragon à la fin du XIIIe siècle, les Prêcheurs aragonais ne se sont donc pas cantonnés à une réflexion théologique et morale visant à l’élaboration d’une éthique économique d’inspiration chrétienne. Particulièrement entre 1335 et 1353, les registres du couvent de Manresa témoignent abondamment de leur implication dans le repérage (grâce notamment à la confession), l’estimation et la restitution effective des biens mal acquis par les marchands et artisans de l’industrieuse cité catalane auxquels ils offraient leurs services pastoraux.

15 Anna Esposito, Pro male ablatis et pro incertis, i lasciti di restituzione in area romana (e dintorni) nel tardo medioevo, p. 209-224.

16Da un ampio dossier di fonti (testamenti, codicilli, donazioni mortis causa, etc.) relativi all’area romana, si è potuto evidenziare una tendenza non omogenea per quanto riguarda i lasciti di restituzione, nonostante la grande diffusione delle pratiche creditizie spesso usuraie, tra ‘300 e inizio ‘500. Nella documentazione trecentesca i lasciti per i male ablata sono attestati seppure non frequentemente, sostanzialmente generici (non sono mai espressi i nomi delle persone beneficiarie), di scarsa entità, mentre più significativi sono quelli legati a casi concreti, come le piccole truffe e ogni tipo di esazione indebita. Ma nel pieno e tardo ‘400 la formula della restituzione del maltolto tende a scomparire del tutto dagli atti di ultima volontà con solo poche eccezioni e per lasciti pro exoneratione conscientie, mentre aumentano i lasciti di carità a sfondo sociale, come la fondazione di ospedali e domus pauperum, la dotazione di ragazze povere, etc.

17Franz-Josef Arlinghaus, L’usure dans une ville sainte. Dynamique d’un discours entre religion, politique et conscience communale (Cologne, XVe siècle), p. 225-241.

18À Cologne, au XVe siècle, la question de l’usure a développé une dynamique particulière parce qu’elle se trouvait à l’interface entre les revendications politico-religieuses du seigneur de la ville et les besoins politico-religieux de la commune. L’enjeu des débats n’était cependant pas une question de religion ou de politique, mais plutôt la capacité à décider de l’appartenance d’une personne à la communauté, qui découlait des accusations d’usures. Ainsi ces revendications concurrentielles du seigneur de la ville et de la commune étaient donc principalement de nature sociale et s’appuyaient sur les structures de socialisation prémodernes dans laquelle les communautés, si elles en avaient le pouvoir, cherchaient à régir tous les aspects de la vie de leurs membres. Cette discussion entre la ville et l’évêque a développé une dynamique qui a contribué de manière décisive au développement du concept de «commune» comme autorité responsable pour tous les domaines de la vie sociale et privée des habitants.

19† Renato Bordone, I male ablata dei Lombardi fra sanzione ecclesiastica e riconoscimento pubblico nei Paesi Bassi, p. 243-251.

20Il problema della restituzione dei male ablata nelle Fiandre e nei Paesi Bassi, dove assai diffusa era l’attività creditizia esercitata dai lombardi, mette in luce una ricorrente ambiguità nel comportamento delle autorità laiche o ecclesiastiche nei confronti dei prestatori che, di volta in volta, potevano essere condannati come usurai manifesti o considerati onesti mercanti ai quali legittimamente concedere l’esercizio del banco di pegno. A partire dalle decisioni del II Concilio di Lione (1274) e del successivo Concilio di Vienne (1311) – oltre che dei sinodi locali – la questione nodale era costituita appunto dalla definizione dello status di usuraio manifesto e dalle condizioni necessarie per ottenere sia la remissione della scomunica che da tale status derivava sia la successiva riammissione nella societas christiana.

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