Diritti e funzionari di passo. Per una lettura del sistema finanziario del regno
Résumés
La problematica dell'istituzione dei diritti di passo e della nomina degli ufficiali preposti al loro controllo e alla loro riscossione si inserisce nel novero delle ricerche sui cosiddetti uffici minori e periferici del Regno. La ricostruzione delle loro vicende tende ad individuare embrioni di un nuovo ceto dirigente formato da cavalieri transalpini chiamati da Carlo I d'Angiò che subì un lento processo di integrazione a partire dal regno di Carlo II. La tassa dei passi, sin dalla prima età angioina, rappresentò un’entrata tra le più cospicue del bilancio della Corona che veniva in parte utilizzata per la manutenzione e la vigilanza delle strade. Un programma amministrativo, quest’ultimo, che, sul piano pratico si rivelò sterile e privo di efficacia, in quanto le funzioni pubbliche su molti passi spesso venivano esercitate da funzionari corrotti o da baroni infedeli che facevano proliferare il numero dei passi. Il fenomeno divenne più evidente durante il governo di Giovanna I d’Angiò. Per l’età angioina non ci sono pervenuti tariffari e non sappiamo a quanto ammontassero le somme rivenienti dai diritti di passo o quanto incidessero sul bilancio della Corona. Sicuramente avevano notevole rilievo se si considerino le circolari dei primi sovrani tese a stroncare il fenomeno della riscossione arbitraria. Il viaggiatore inadempiente, comunque, doveva subire un procedimento di penalizzazione ad opera del gabelliere, al quale erano attribuite funzioni di giudice di passo. Ma solo Ferrante, promulgando l’editto super passibus il 28 settembre 1466, intese mettere ordine in una situazione di abusi e illegalità diffusa che era di nocumento al sistema di relazioni economiche e sociali del regno. Egli ingiunse a coloro (conti, baroni etc.) che detenevano a qualunque titolo i diritti di passo di rendere ragione alla Camera della Sommaria dell’entità delle tariffe di pedaggio da loro imposte e della legittimità giuridica sulle funzioni esercitate. Pertanto furono aboliti i passi istituiti illegalmente e soggetti a balzelli di pedaggio e ridotti ad equità quelli abusivamente maggiorati. Dei passi istituiti legittimamente per la tutela dei viandanti e dei mercanti dalle insidie dei grassatori e per la manutenzione di strade e ponti, furono riconosciuti la congruità del pedaggio. I numerosi tariffari testimoniano il volume di entrate in età aragonese.
La problématique de l'institution des droits de passage et de la nomination des officiers préposés à leur contrôle et à leur recouvrement s'insert dans les recherches sur les officiers mineurs en périphérie du Royaume. La reconstitution de leurs affaires tend à identifier des embryons d'une nouvelle classe dirigeante formée de chevaliers transalpins appelés par Charles Ier d'Anjou, qui subit un lent processus d'intégration à partir du royaume de Charles II. L'impôt des passages depuis le début de l'époque angevine représenta une des recettes les plus importantes du budget de la Couronne qui était en partie utilisée pour la manutention et la surveillance des routes. Un programme administratif qui sur le plan pratique se révéla stérile et inefficaces à cause de la corruption des officiers de nombreux péages, ou des barons infidèles qui faisaient se multiplier le nombre des péages. Le phénomène devint plus évident sous le gouvernement de Jeanne Ière d'Anjou. Pour l'époque angevine nous n'avons pas de barème et nous ne savons pas à combien s'élevaient les sommes issues des droits de passage, ni si et à quel point elles avaient une incidence sur le budget de la Couronne. Elles avaient certainement une incidence importante si l'on considère les circulaires des premiers souverains enclines à éradiquer le phénomène de la perception arbitraire. Le voyageur qui ne remplissait pas ses obligations devaient de toute façon subir un processus de pénalisation par le gabelou auquel étaient attribuées les fonctions de juge du passage. Mais seul Ferrante, promulguant l'édit super passibus le 28 septembre 1466, entendit mettre de l'ordre dans une situation faite d'abus et d'illégalité diffuse, obstacle aux systèmes de relations économiques et sociales du royaume. Celui-ci enjoint à ceux (comtes, barons etc.) qui détenaient à n'importe quel titre les droits de passage de s'en remettre à la « Camera della Sommaria » pour le montant des tarifs de péage qui leur était imposé, et la légitimité juridique sur les fonctions exercées. Par conséquent, les passages institués illégalement et sujets à taxes de péage furent abolis, et ceux qui étaient abusivement majorés furent réduits à l'équité. Les passages institués légitimement, pour la tutelle des voyageurs et des commerçants et pour la manutention des routes et des ponts, furent reconnue. Les nombreux barèmes témoignent du volume des entrées à l'époque aragonaise.
Note de l’auteur
Su questo argomento, se si eccettuano la trattatistica giusnaturalistica sull’abolizione dei pedaggi e alcune opere sette-ottocentesche come quella di Vincenzo Iacovetti (V. Iacovetti, Saggio storico-critico-legale sovra gli aboliti passi del Regno di Napoli, Napoli, 1792), vi sono pochi studi, tra cui si segnalano particolarmente quelli di Claudia Vultaggio (C. Vultaggio La viabilità, in Storia del Vallo di Diano [Età Medievale, vol. II], Salerno, 1982, p. 79-125 ; Ead., I passi del Regno di Napoli in età alfonsina attraverso il registro di Sangro, in La Corona d’Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli politico-istituzionali. La circolazione degli uomini, delle idee, delle merci. Gli influssi sulla società e sul costume, Atti del XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d’Aragona, Napoli-Caserta-Ischia 18-24 settembre 1997, Napoli, 2000, p. 773-806) e Pietro Dalena (P. Dalena, Passi, porti e dogane marittime. Dagli Angioini agli Aragonesi. Le Lictere passus. 1458-1469, Bari, 2007). Si segnala, inoltre, il sempre utile volume di L. Bianchini, Della storia delle finanze del Regno di Napoli, vol. I, Palermo, 1839.
Texte intégral
Qui fugerit vel fraudaverit dictum passagium perdit merces et bona fraudata et applicatur Curie.1
1Alla frontiera del Regno, a confine con lo Stato pontificio, venivano effettuate le prime verifiche di passo. Erano tassati i veicoli, le bestie da soma e le merci trasportate. Generalmente vi era un tariffario che determinava la somma per ciascun articolo, ma sovente i magistri passuum non ne tenevano conto e, cedendo alla tentazione di abusare della loro autorità, violavano le regole alterando arbitrariamente i listini o confiscando le merci2. Al viaggiatore inadempiente erano comminate severe sanzioni amministrative che prevedevano salatissime multe e in taluni casi il sequestro dei carichi. D’altra parte le contestazioni, sollevate dagli itineranti sul pagamento del pedaggio sia alla frontiera che all’interno del Regno, riguardavano la legittimità del diritto riscosso o gli abusi commessi dai funzionari regi nell’esercizio delle operazioni di verifica3. Dell’insolvenza, reale o pretesa, era competente il gabelliere, al quale erano attribuite funzioni di giudice di passo. Si tratta di una magistratura di origine longobarda (ricordata già nell’Editto di Rotari) presente, con funzioni simili, nei quadri amministrativi normanni e svevi.
2La figura del magister passuum, creata da Carlo I d’Angiò per un maggiore e ramificato controllo delle periferie finanziarie4, può essere assimilata, infatti, a quella del portonarius longobardo5, che nella successiva legislazione normanna viene genericamente indicato come pubblico ufficiale soggetto, in caso di sottrazione di denaro pubblico, a severe punizioni sino alla pena capitale come responsabile di criminis peculatus6. L’ufficio del magister passuum (in alcuni documenti ricordato come magister custodiae passuum)7, sovrintendente alle operazioni di custodia e di riscossione dei diritti di passo, prevedeva una categoria di ufficiali minori, i custodes passuum et stratarum (anch’essi provenienti dai ranghi militari della nobiltà locale convertitasi per opportunità politica alla causa angioina) che, stipendiati dalla Corona, erano addetti alla vigilanza dei tratti di strade loro assegnati con cavalieri e soldati armati forniti dalle Terre che ne avevano la giurisdizione8. I custodes passuum et stratarum, in alcune province erano rappresentati dallo stratigoto, una magistratura militare di origine bizantina, e dai locali baiuli che, ridotte le competenze giudiziarie, in età angioina costituirono una magistratura fiscale attraverso cui si caratterizzava l’azione finanziaria regia in periferia9. La provenienza autoctona dei funzionari intermedi dell’intelaiatura amministrativa sarebbe tra le ragioni perspicue delle frizioni con la Corona e alla base degli abusi che -come si vedrà- segnarono diffusamente la vicenda degli ufficiali di passo.
3La custodia dei passi, soprattutto nelle aree periferiche, rappresentò una delle questioni più spinose della politica fiscale e amministrativa angioina in quanto significava vigilare sul traffico di persone, animali e cose e sulla regolare riscossione dei diritti destinati all’erario. Un problema finanziario (e assieme di pubblica sicurezza) non sottovalutato da Carlo I d’Angiò (1266-1285), il quale, sin dai primi anni di governo (novembre 1268)10, per l’instabile equilibrio della vacillante burocrazia periferica, gli dedicò attenzioni riformatrici (nel quadro di una più ampia revisione della pubblica amministrazione) per ricondurlo entro schemi di lealtà e di rigore legale, onde assicurare all’erario giuste e regolari entrate e fornire un cammino meno incerto a mercanti e passeggeri.
4Il collegamento tra le periferie e la capitale del Regno nella sua delicata complessità era stato assunto come problema centrale dal governo subito dopo la morte di Federico II (il cui carisma e autorevolezza erano stati sufficienti per l’esercizio dei poteri particolari), quando le drammatiche vicende che ne scandirono la successione favorirono un clima di arbítrii, violenze e intrighi. Manfredi, alla fine, cercò di recuperarne il controllo chiedendo ai giustizieri una puntuale rendicontazione delle attività amministrative delle periferie, in particolare di quella finanziaria.
5Serena Morelli ha ben dimostrato come l’accentuarsi della tendenza a voler controllare i funzionari del Regno attraverso la rendicontazione dettagliata delle loro attività, soprattutto in materia di riscossione tributaria, servisse a scoraggiare o quanto meno a ridurre le truffe e gli abusi ai danni della Corona, frequenti nelle regioni periferiche per l’inefficacia dei controlli dei funzionari inclini alla corruzione e per l’arbitrio dei tassatori (almeno sino alla metà degli anni Settanta) che per iniquità accentuavano l’endemica avversione dei sudditi all’esercizio politico della Monarchia11. Pertanto Carlo I d’Angiò, anche per rispondere alle crescenti esigenze finanziarie della Corona, avviò un processo di normalizzazione del Regno con la riorganizzazione burocratica del sistema tributario, in particolare del prelievo fiscale, a cominciare dagli uffici delle dogane e dalla vigilanza dei passi con la nomina di ufficiali competenti che facessero avvertire anche in periferia e tra le popolazioni rurali la presenza e il senso dello Stato.
6Il notevole numero di ordinanze dirette agli ufficiali regi e di salvacondotti per il libero transito rilasciati alle autorità religiose, ai mercanti (specialmente toscani) e ai milites che avevano necessità di raggiungere la Curia, generalmente di validità limitata (dai tre mesi ad un anno) e a richiesta rinnovabili12, fa pensare ad un sistema di sorveglianza e di riscossione dei diritti fiscali indiretti codificato che veniva perfezionato con l’assunzione di funzionari regi leali ed esperti (magistri passuum e custodes passuum et stratarum) per vigilare « continue diligenter et bene » soprattutto i passi di frontiera, dove veniva filtrato il traffico in entrata e in uscita, per evitare l’esportazione di merci proibite (sale, armi, cavalli, animali di piccola e media taglia, frumento, legumi etc.)13, e dove usualmente si verificavano abusi e frodi.
7Alcune prescrizioni contenute nei Capitoli del 6 novembre e del 10 giugno 1282 diretti al maestro dei passi d’Abruzzo, Guglielmo de Joinville, consentono di conoscere meglio le funzioni dei maestri di passo e, in particolare, di avere qualche elemento ragionevole per valutare il flusso di traffico alla frontiera e l’entità dei diritti di passo incassati dall’erario. Infatti viene ribadito che chiunque, munito di lasciapassare con sigillo regio per merci lecite (ma anche proibite), per evitare la confisca degli animali era tenuto a versare alla Curia un diritto di uscita pari a un quinto del prezzo d’acquisto14. Le imposte indirette sui passi e sulle scafe, assieme alle imposte dirette delle collette determinate in base al patrimonio fondiario (poi subventio generalis), costituivano la base principale della rendita dello Stato che, sebbene fortemente indebitato con la Sede Apostolica, gli consentiva di sostenere il peso della politica militare e gli agi di corte15. Tuttavia non tutti i magistri custodie passum, tenuti periodicamente a presentare i conti alla Curia, si attenevano scrupolosamente ai regolamenti ; e alcuni, con vari pretesti, ne differivano la rendicontazione e i versamenti16.
8Contrariamente a quanto si è pensato sin da Lodovico Bianchini, l’ufficio dei maestri di passo prevedeva un funzionario apicale (il magister passuum) e un livello intermedio di ufficiali, i custodes passuum et stratarum diretti da un sovrintendente (superastans)17, ai quali era affidato il compito di assicurare che le operazioni di riscossione e di transito avvenissero normalmente. L’ufficio di maestro dei passi (a volte con competenze sulla custodia delle strade)18 era tenuto a rendicontare le entrate e le uscite ai maestri razionali che esercitavano il controllo sull’attività contabile svolta dagli ufficiali19. Soprattutto i passi di Terra di Lavoro e d’Abruzzo, dove maggiormente si annidavano proditores e latrones20 (in particolare i passi di Capistrello, Rocca di Vivo, Tagliacozzo, Androdoco, Morano, Civitella, Casale, Acquaviva, Colonnella, Torre al Tronto, San Flaviano), avevano una funzione nevralgica nel sistema delle comunicazioni e un’incidenza notevole sulle relazioni commerciali e sociali tra il nord e il sud della Penisola. La via degli Abruzzi era molto frequentata dai mercanti toscani e raccordava il Regno allo Stato Pontificio e alla Toscana attraverso Sulmona e L’Aquila (sedi di importanti fiere e mercati)21. Ma anche all’interno del Regno il mercante e ogni altro tipo di passeggero erano soggetti ad altri, e più odiosi, balzelli per l’attraversamento di microterritori feudali (in prossimità di un ponte o di un valico) e per il guado di un fiume (scafaggio), spesso frutto di abusi del baronaggio e di feudatari di vario rango, Gallici provinciales et Latini che pretendevano arbitrariamente dai loro vassalli collectae et exactiones e a volte auctoritate propria requirant et extorquent etiam requisitas. Per stroncare questo fenomeno di malversazione abbastanza diffuso (motivo ricorrente di sofferenza e inquietudine delle periferie, dove era maggiormente avvertito il fenomeno di spopolamento e abbandono dei casali rurali)22, il 2 dicembre 1274 il sovrano proibì ai feudatari di esigere collectas vel exactiones seu taxactiones vel tallias e, soprattutto, d’imporre tributi e balzelli sine speciali mandato nostro, pena il pagamento del doppio dell’esatto23. Carlo, richiamandosi ai provvedimenti sanzionatori emessi dai suoi predecessori, fece applicare ubique per Regnum le norme promulgate nella Curia regia presso Venosa per evitare che i feudatari, pur di sottrarsi alla punizione stabilita, adducessero come pretesto l’ignoranza o i vuoti normativi24 ; e ribadiva che « nessun barone, soldato o qualsiasi feudatario del demanio poteva sfruttare o impadronirsi dei passi o dei diritti di passo pena la confisca dei beni »25 .
9I provvedimenti legislativi e le numerose circolari dimostrano la volontà del sovrano di stroncare gli abusi e le frodi in un settore molto delicato delle comunicazioni e del commercio che si ripercuotevano sul sistema delle relazioni sociali, sull’economia generale del Regno e sul bilancio della Monarchia, a cui erano destinati i diritti o quote di diritti della tassazione indiretta di cui non si conosce l’ammontare. Infatti, per l’età angioina non è pervenuto alcun tariffario o cedole che consentano di abbozzare un calcolo sull’ammontare delle entrate relative alle imposte indirette gravanti sui passi (a differenza della tassazione diretta, le collette, di cui si è meglio informati dagli anni Settanta) ; e solo dagli ultimi decenni del XV secolo, al tempo di Ferrante d’Aragona, si conservano tariffari con le somme da pagare per ciascuna sorta di articolo che consentono di stimare l’ammontare dei redditi della Corona provenienti dalla imposte indirette sui passi26.
10L’ufficio del magister passum divenne una struttura nevralgica nel sistema di sicurezza e di riscossione del Regno ; e gli ufficiali addetti alla custodia dei passi, delle scafe e delle strade rappresentarono una magistratura tra le più importanti e potenti, poiché era affidataria di notevoli responsabilità giurisdizionali e garante di forme di legalità la cui inosservanza era suscettibile di serie ripercussioni sull’economia e sull’assetto del paese legale.
11I funzionari dell’Ufficio di passo chiamati a comporre la prima intelaiatura tra il 1268 e il 1271 erano quasi tutti indigeni di rango militare (milites)27, qualcuno giudice (Dionisio de Magdalono), altri notaio, come quel Gentile di Sulmona custode, assieme a Savino di Domenico, delle strade e dei passi dal fiume Godano a Civitella del Tronto28. L’obbligo di provvedere al reclutamento dei fanti armati ricadeva sulle terre della contrada. Se i giustizieri – come si evince dagli studi di Serena Morelli29 – provenivano per lo più dalle fila della nobiltà d’Oltralpe giunta al seguito di Carlo I, la maggior parte dei magistri passuum e dei funzionari intermedi dell’amministrazione angioina veniva reclutata tra i rappresentanti dell’aristocrazia locale, anche se, come si vedrà, non mancavano esponenti della nobiltà francese.
12Dal 1272 Carlo procedette a far presidiare i passi più sensibili (Terra di Lavoro e d’Abruzzo) con il graduale inserimento nei quadri degli ufficiali di passo dei milites regnicoli (che si erano distinti nelle operazioni militari e nelle prime fasi di riorganizzazione del Regno, quando bisognava snidare i proditores) e di alcune figure rappresentative della nobiltà francese che, invece, nella maggior parte dei casi andavano ad occupare posizioni apicali nella gerarchia amministrativa e nei ranghi della burocrazia dello Stato. Tra il 1272 e il 1280 furono destinati alla custodia dei passi di Terra di Lavoro, Abruzzo e Molise, alcuni con lo status di magister, i milites, Guillelmo de Groleyo, Roberto di Brianzono, Hugo de Uvariis, Drogone Burdelli, Guillelmo de Malassisia, Iohannis de Sancto Felice30. La custodia dei passi della Calabria, terra che subirà direttamente le conseguenze della guerra del Vespro, venne affidata a milites di origine indigena, come Nicolaus de Marturano e Iohannes de Cutrone31.
13Un’indagine prosopografica delle « élites » del governo angioino, destinate ad occupare posizioni importanti negli uffici dei magistri passuum (dove erano collocati i tariffari di pedaggio con la tassa corrispondente ad ogni articolo), consente di delineare la storia personale di alcuni ufficiali regnicoli poco sensibili ai richiami della Corona, tranne qualche esponente francese, o di origini francesi, la cui fedeltà alla Monarchia gli consentì una brillante carriera. Lo riprova il curriculum di Lodovicus de Montibus o de Monte (Ludovico delli Monti) di origine francese, che in qualità di magister passum negli anni 1269-1270 fu a capo delle truppe poste a controllo dei confini settentrionali del Regno costituiti da Terra di Lavoro e Abruzzi32. Fu in seguito stratigoto di Messina e giustiziere di Terra d’Otranto, capitaneus a Faro Citra usque confinia Sanctae Romanae Ecclesiae e signore dei feudi di Umbriatico, Altavilla in Principato, Pozzuoli, Briatico, Persano e Agropoli33.
14A dimostrazione delle difficoltà che la Corona incontrava nelle periferie e dell’ostracismo di alcuni funzionari mal pagati e inclini alla corruzione valgano i provvedimenti del 10 giugno 1282 con cui Carlo I richiamava i suoi ufficiali (magistri e custodes passuum) alla rigorosa custodia dei passi e della grascia, poiché era diffusa la tendenza che officium ad iniquas damnationes extendunt, capiendo homines, equos et alia animalia et victualia ubique infra provinciam sine distinctione locorum et maxime in mercatis, stratis et pontibus, ubi predicti custodes morentur, cioè in prossimità dei confini del Regno e in altri luoghi fiscalmente sensibili, come Monte Cellio, Albo, Spernuca, Pontecorvo, Isola di Ponte Scelerato, Sora, Arpino, Capistrello, Rocca de Vivo, Fallococcio, Celio, Taranto, Monacilione, Monte Calvo, Sorbo, Morano, Civiltella, Casale, Acquaviva, Santo Omero, Conipuella, Contraguerra, Torre a Tronto e Santo Flaviano34. Ai custodes passuum veniva interdetto di avanzare pretese su homines, animalia seu quacumque victualia e di esercitare aliquid velamento sui officii prorsus o di impegnarsi pro alia redemptione35. La prima violazione delle disposizioni prevedeva per i magistri passuum et grassie la requisizione dei cavalli e delle armi ; e l’iterazione del reato comportava la condanna a tre anni nella regia Camera e la loro rimozione. Per i sostituti che incappavano nello stesso reato era prevista l’amputazione di un piede36.
15Dal notevole interesse per le carte e la loro conservazione sembra che Carlo I d’Angiò avesse ben presente le conseguenze negative sulle finanze del Regno di un tale stato di cose e che in alcune periferie, le più sensibili del Regno (Abruzzo e Calabria), si stava creando un perverso sistema di contropotere basato sulla connivenza tra elementi istituzionali infedeli, baronato centrifugo e alcune frange del banditismo organizzato, che, utilizzando la forza e la violenza, tentavano di azzerare ogni forma di legalità, anche con l’appoggio del contadiname più esasperato dalla pressione fiscale. Il potere di intimidazione fu uno strumento ricorrente in mano ai baroni per reprimere le rivolte contadine, per soggiogare le popolazioni rurali più deboli e per consolidare la loro autorità nelle province. Del resto, la difficile situazione orografica di certe periferie (in particolare Abruzzi e Calabria) non agevolava le relazioni e i controlli, e complicava l’esercizio delle funzioni degli ufficiali regi a cui spesso era fisicamente impedito l’accesso nei feudi, l’amministrazione della giustizia e la riscossione dei tributi. Ma queste periferie finanziarie spesso trascurate dalla Monarchia (che spremeva i sudditi con carichi fiscali eccessivi senza fornire servizi e stimolare la crescita culturale ed economica), pur rappresentando le realtà meno produttive del Regno, le più refrattarie e ostiche al controllo codificato dei dazieri, le meno docili all’attecchimento degli ordinamenti statali, concorrevano con proprie risorse economiche (minerarie e boschive) e finanziarie (rivenienti dalla tassazione) a sostenere la politica militare e gli sfarzi di corte. Il sovrano angioino cercò di porvi rimedio, ma senza riuscirvi non tanto per la scarsa disponibilità economica delle periferie37, quanto per le distonie tra le magistrature periferiche e la Curia, assorbita dai gravosi impegni militari della spedizione nei Balcani e dalla preparazione della Guerra del Vespro. Del resto l’ombra lunga della monarchia nelle periferie, dalla Calabria agli Abruzzi, si esauriva sulle barriere dei potentati locali, i quali non consentirono che certe forme di legalità si affermassero pienamente accentuando sempre più il distacco dalla capitale38.
16Gli sforzi legislativi e i provvedimenti di Carlo I d’Angiò vennero rinnovati e ampliati dai successori per un più efficace esercizio della pubblica amministrazione e per un più attento controllo del territorio periferico del Regno, maggiormente vulnerabile e suscettibile alle operazioni centrifughe del baronato tendenti ad accaparrarsi spazi inusitati da cui sottrarre risorse. Anche Carlo II d’Angiò (1285-1309) affidò i giustizierati prevalentemente a milites francesi o d’origine francese e l’ufficio dei magistri passuum ad esponenti della nobiltà locale, anche di origine francese, come Francesco di Loffredo, magister passuum in Terra di Lavoro e Contado di Molise agli inizi del XIV secolo, giustiziere in Capitanata nel 1292, in seguito (1299-1301) gabelliere del sale in Principato, Terra di Lavoro e Contea di Molise, di nuovo giustiziere in Principato Citra e Ultra (1302-1303), in Capitanata (1303-1304), ancora una volta in Principato (1304-1305) e l’anno successivo in Terra di Bari. La carriera di Francesco di Loffredo era iniziata tra i ranghi dell’amministrazione pubblica come secreto di Principato e di Puglia e collettore della dogana del sale di Napoli. Si tratta, in definitiva, di un esponente tipico di quei lignaggi il cui prestigio portava ad avere diversi membri a capo di importanti magistrature del Regno39.
17Rinnovati o registrati i quadri amministrativi e le magistrature contabili più importanti con personale di fiducia, Carlo II intensificò la vigilanza sui funzionari delle province ; ma, nonostante l’ossessivo controllo burocratico sulla loro attività contabile e sull’esercizio dei poteri locali, non riuscì ad avere il pieno governo sulle periferie per la loro complessità politica e culturale e per l’incapacità di individuare la miriade di passi illeciti a causa della subdola resistenza dei baroni, spesso in combutta con grassatori e funzionari inclini alla corruzione40. Lo dimostra il frequente richiamo di Roberto d’Angiò alla politica finanziaria dei suoi predecessori che, quantunque si fossero impegnati a risanare l’erario e a costruire la pace, non erano riusciti a conseguire risultati soddisfacenti e a ridurre la frattura tra periferie e capitale del Regno.
18Roberto d’Angiò, infatti, dopo aver confermato il 29 gennaio 1313 i capitoli e le costituzioni dei suoi predecessori, avviò la riforma di alcuni importanti settori dell’ordinamento giudiziario e amministrativo che riguardavano i reati commessi dai delinquenti di strada, lo spoglio e le violenze tra feudatari, il cattivo funzionamento della pubblica amministrazione41. In particolare, per reprimere le abusive esenzioni fiscali degli ecclesiastici e le immotivate gabelle baronali sui passi, intervenne in materia fiscale esasperandone la procedura burocratica e commutando la pena corporale di ogni reato in tributo per il fisco. Inoltre, avendo accertato l’avara protervitas di molti ufficiali regi (i quali, approfittando della carica ricoperta, erano soliti commettere frodi quotidiane a danno delle leggi, delle costituzioni e delle consuetudini del Regno), ritenendo opportuno che iuxta sanctione legitime puniantur, così come in passato avevano fatto i suoi predecessori, per la buona amministrazione del Regno accentuò il rigore e la complessità del sistema burocratico basato sulla rendicontazione severa di ogni attività amministrativa e sulla necessità di conservare le carte per consentirne i controlli ; e impose a tutti gli ufficiali del Regno stringenti obblighi cancellereschi e un severo controllo degli uffici erariali che sfuggivano al riscontro dell’autorità centrale. Il 3 luglio 1317, infatti, scrisse ai maestri razionali sostenendo la necessità di una riforma che a novis morbis, novis occurrit remediis imponesse agli ufficiali del Regno (giustizieri, capitani e stratigoti cui era riconosciuto l’esercizio del merum et mixtum imperium insieme ai notai d’atti e ai notai della camera) di annotare minuziosamente su un brogliaccio (quaternus) le entrate e le uscite quotidiane sia delle collette che dei vari proventi da tassazione indiretta e di consegnarli ai maestri razionali, ogni tre mesi, muniti del proprio sigillo42. Ma si trattava di un mondo politico sfilacciato il cui sistema amministrativo si fondava, ora, eccessivamente sulla rendicontazione cartacea il cui avvitamento centralistico intendeva coinvolgere le periferie non tanto nell’attività di governo, quanto nell’azione di controllo amministrativo che asfissiava le capacità reddituali delle comunità periferiche. E non per renderle partecipi di un complesso e moderno sistema burocratico innovativo, in quanto esso mostrò discrepanze e falle per la complessità dei poteri particolari e per l’avversione delle periferie verso uno Stato tiranno, conosciuto essenzialmente attraverso la burocrazia fiscale, distante dai problemi delle popolazioni che in esso non si riconoscevano per cultura e tradizioni, e che di quel sistema subivano solo conseguenze esiziali. D’altronde a collegare la periferia al centro del Regno angioino e a far avvertire il senso dello Stato era solo il complesso e mutevole mondo degli uffici e l’enorme quantità di scritture prodotte e inviate ai razionali della Sommaria che, in questo modo, potevano conoscere la situazione (a volte non corrispondente alla realtà) delle difficili periferie infiammate da continue violenze, da conflitti sociali e da gravi disordini43.
19Anche Giovanna I (1343-1382) intervenne per impedire o quanto meno per ridurre gli arbitrii fiscali a danno della Curia, per reprimere le frodi doganali e le illegittime esazioni fiscali44. Ma nessun sovrano angioino riuscì a controllare radicalmente il settore della fiscalità indiretta riveniente dal complesso movimento economico che avrebbe potuto costituire la rendita principale dello Stato45. L’inosservanza degli iura pedagiorum divenne costume durante il governo di Giovanna I, che, per reintegrare la Curia dei corrispettivi tributi, ricorse all’autorità del pontefice e del legato apostolico46. Il 16 gennaio 1383, per esempio, Carlo III (1381-1385) riconobbe il « novum vectigal plateaticum seu ius passagium in terra Pollae » a Tommaso Sanseverino, conte di Marsico. Il Durazzesco adottò questo provvedimento relativo alle misure « ad augmentum regni et ad fisci compendia » per intralciare le « exquisitas astutias et tortuosas vias » escogitate dai baroni per usurpare iura Curie47.
20Le malversazioni baronali entrarono via via a far parte in modo organico di un sistema amministrativo sfilacciato sino a consolidarsi come costume, se la richiesta di conferma dei diritti di passo riscossi « secondo consuetudine », presentata nel parlamento del 1456 ad Alfonso il Magnanimo, venne subordinata alla verifica delle condizioni di legittimità. E solo i feudatari delle province d’Abruzzo e del contado di Molise ottennero subito la ratifica dei diritti sui passi della transumanza goduti sin dagli anni di Regno di Ladislao d’Angiò Durazzo (1389-1414) e di Giovanna II (1414-1435), anche se condizionati dagli accordi con il doganiere della regia dogana della mena delle pecore di Puglia48.
21Il problema delle tasse sulla circolazione venne affrontato decisamente e con risultati ben diversi solo da Ferdinando I d’Aragona (1458-1494) che, con l’editto Super passibus del 28 settembre 1466, ordinava ai baroni del Regno, che accampavano diritti sui passi, di presentarsi entro tre mesi presso il tribunale della Camera per produrre i documenti comprovanti le loro pretese onde evitare di perdere ogni eventuale diritto49. E, trascorsi due anni durante i quali nessun barone si presentò in tribunale, il sovrano nel 1469 ordinò la sospensione immediata di tutte le esazioni dei passi50.
22Le ricerche negli archivi acquisirono prove e testimonianze relative al tempo di istituzione di ciascun passo e accertarono situazioni diffuse di illegalità e di arbitrio che contrastavano con le linee di politica fiscale ed economica dei governi, a partire da quelli angioini. La maggior parte dei passi era stata istituita senza alcuna concessione negli ultimi anni di Regno della regina Giovanna II (1414-1435), in un momento di crisi istituzionale e politica, quando, come scrive Salvatore Tramontana, « la monarchia oscillava tra la Francia e il pontefice, le milizie si impastavano col baronaggio e la figura della regina scoloriva, nel groviglio di ambizioni e di interessi di avventurieri, in un continuo gioco di specchi che ammaliavano e confondevano »51. Pertanto furono aboliti 182 passi istituiti illegalmente e ridotti ad equità quelli abusivamente maggiorati. Quasi tutti erano posseduti dal gran siniscalco, dal principe di Salerno, dal principe di Bisignano, dal duca di Atri, dal duca di Gravina, dal duca di Amalfi, dal duca di Venosa, dal duca di Sora, dal duca di Ascoli, dal duca di Melfi, dal duca di Termoli, dal duca di Bojano, dal marchese di Pescara, dal conte di Altavilla, dal conte di Popoli, dal conte di Alvito, dal conte di Potenza, dal conte di Caserta, dal conte di Aversa e dal conte di Simmari52. Presso i passi resi franchi, una scritta sul muro ne ricordava il libero transito : « taliter quod per itinerantes bene legi possit »53.
23In conclusione, la custodia dei passi delle regioni periferiche e le difficoltà di riscossione dei tributi, diretti e soprattutto indiretti, costituirono un motivo ricorrente di frizione e di scollamento tra potere centrale, magistrature periferiche e baronaggio. I numerosi provvedimenti legislativi e sanzionatori emessi dalla Curia, dagli angioini agli aragonesi, ridussero solo occasionalmente gli abusi e temporaneamente il numero dei passi, ma non riuscirono a comporre la frattura tra le periferie e la capitale del Regno. Anzi, in alcune aree della regione calabro-lucana e degli Abruzzi, finirono con l’accentuare il « gap » sociale, economico e culturale. Tra la fine del Regno aragonese (quando le guerre permanenti e le devastanti lotte civili collassarono il sistema amministrativo e avviarono un lungo periodo di recessione economica) e l’età del Viceregno (quando esplosero il disagio sociale e i fermenti di dissenso antispagnolo per la grave congiuntura finanziaria e le incomprensioni tra la Corona spagnola e il viceré di Napoli)54 il baronaggio riprese con maggiore vigore e prepotenza ad alimentare le proprie ambizioni e gli affari, aumentando sempre arbitrariamente il numero dei passi e dei balzelli, scoraggiandone i controlli e accentuando via via le tensioni sociali e le distanze da Napoli. E se il baronato giustificava gli abusi col pretesto di dover sostenere il peso finanziario dei danni subiti per il transito di uomini e bestie, in concreto non vi furono investimenti di pubblico interesse (come la manutenzione di strade e ponti) e divennero il vero ostacolo allo sviluppo commerciale e alla crescita economica e culturale del Regno (e poi del Viceregno) limitata alla capitale e al suo « hinterland »55 . Le numerose e frammentate giurisdizioni e l’aumento indiscriminato dei passi interferirono negativamente sui processi culturali ed economici delle periferie del Regno e nella formazione stessa del sistema urbano, di cui accentuarono la dimensione agraria56.
Fig. 1 – Passi autorizzati al 1469.

Fig. 2 – Passi aboliti al 1469.

Fig. 3 – Passi autorizzati al 1569.

Fig. 4 – Passi aboliti al 1569.

Notes de bas de page
1 Sui diritti di passo in età angioina si v. le notazioni di G. Yver, Le commerce et les marchands dans l’Italie méridionale au XIIIe et au XIVe siècle, Paris, 1903, p. 45-49.
2 3 Risulta esemplare il caso di Polla nel 1489 (A. Silvestri, La popolazione di Polla e di Sala Consilina nel censimento del 1489, Napoli, 1980, p. 141).
3 C. Vultaggio, La viabilità… cit., p. 80.
4 Serena Morelli ha ben dimostrato la ragione politica che spinse Carlo I d’Angiò verso un controllo ramificato dell’attività burocratica nelle periferie del Regno, con attenzione particolare al settore delle finanze (S. Morelli, Il controllo delle periferie nel Mezzogiorno angioino alla metà del XIII secolo : produzione e conservazione di carte, in Reti Medievali, IX-2008/1, p. 1-29, in part. p. 8 s., numero monografico a cura di I. Lazzarini, Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell’Italia tardo medievale (XIV-XV secolo).
5 Cfr. C. Azzara, S. Gasparri (a cura di), Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico, Milano, 1992, p. 75, n. 265 e 266.
6 Le Assise di Ariano, ed. O. Zecchino, Cava dei Tirreni, 1984, p. 45, tit. XXIII.
7 Ad es. si fa riferimento per l’anno 1279 ai beni di Rogerius de Archis magister custodiae passuum Aprutii : Syllabus membranarum ad Regiae Siclae Archivium pertinentium, I, Napoli, 1824, p. 186.
8 Per esempio, nel 1271 Carlo I d’Angiò nomina Randisio de Monticellis, miles e Gualtiero di Monte Ursello, custodi delle strade e dei passi da Machilone a Rieti e da Montereale a Rocca di Corno e Valle di Narni, col distretto di Matrice ed il passo di Radico nella forma prescritta contro i malfattori, con l’obbligo da parte delle terre della contrada di fornir loro i fanti armati nella seguente misura : Montereale 4 fanti, Matrice 4, Accumoli 4, Arquata 3, Machilone 8, Radico 4, Camponeschi 4, Corsano con Valle 4, Ripa di Corno con Rocca di Poggio e Rocca di Luco 4 (RCA, VI, 1270-1271, p. 259-260, n. 1400). Nello stesso anno, nomina il notaio Gentile di Sulmona e Savino di Domenico di Atri custodi delle strade e dei passi dal fiume Godano a Civitella del Tronto con l’obbligo da parte delle Terre della contrada di fornir loro i fanti armati nella seguente misura : S. Flaviano 4, Montepagano 3, Tortoreto 3, Torre al Tronto 1, Colonnella 2, Controguerra 2, S. Omero 3, Civitella 3, Campli 3, Teramo 4, Ripa Quartellaria con Acquaviva 2, Latorgia 3, Monana 2, Bellante 2, Melatino 3, Lamachia 3, Canzano 3, Locarisco 2, Morro 3, Castelvetere Monacesco 3. (Ibid., p. 259-260, n. 1401). E, ancora, nomina Andrea de Rogio e Guglielmo di Brenda custodi delle strade e dei passi da Aquila a Machilone e Valle di Corno con la Valle di S. Chirico ; con l’obbligo da parte delle terre della contrada di fornir loro i fanti armati nella seguente misura : Aquila 8, Rocca S. Silvestro 2, Villa di Rocca di Corno 2, Corno 3, Rocca di Fondo 3, Machilone 2, Chiusura 4, Pizzulo 3, Lavareto 3, Cagnano 3, Castiglione di Valva 2, Biscata 2, Cassina 3, Cinno 2 (Ibid., pp. 259-260, n. 1401). Per la distinzione delle funzioni gerarchiche dell’ufficio di passo si v. RCA, V, 1266-1272, p. 5 (n. 6) e p. 156 (n. 240) ; RCA, VI, 1270-1271, p. 66 (n. 152) ; 259 (n. 1403) ; 245 (n. 1307) ; 246 (n. 1308) ; 250 (n. 1334).
9 Per esempio nel 1270 al baiulo di Policastro venne affidata la strada a ponte Silarum usque Pollam ; allo stratigoto di Salerno le strade da Puccilli usque Salernum e a Salerno usque Tussanum ; al baiulo di Bitonto la strada a Botonto usque Aquavivam ; al baiulo di Matera la strada a Gravina usque Turrim maris (Metaponto) ; al baiulo di Potenza la strada da Potentia usque Burgentiam ; al baiulo di Troia la strada da Crepacordio usque Troiam, al baiulo di Melfi la strada a Tripaldo usque Melfiam ; al baiulo di Atripalda la strada da Sale maioris et a Serino usque ad pontem Nusci (RCA, VI, 1270-1271, p. 236, n. 1260).
10 Acta Imperii inedita, seculi XIII et XIV, ed. E. Winkelmann, vol. I, Innsbruck 1880, p. 744 s.
11 S. Morelli, Il controllo delle periferie nel Mezzogiorno angioino alla metà del XIII secolo… cit., p. 7 s.
12 Il 19 settembre 1268 Carlo I ordina ai custodi dei passi del Regno di lasciar transitare liberamente i nipoti del vescovo di Trani diretti a Roma (RCA, I, 1265-1269, p. 100, n. 100). Il 14 giugno dello stesso anno rilascia lictere de conductu (lasciapassare) al priore e ai fratri dell’Ospedale di Santa Maria Maddalena e di San Giorgio martire de Clarentia pro querendis elemosinis per Regnum Sicilie (Ibid., p. 155-156, n. 215). Di queste « lettere di sicurtà » a favore dei mercanti se ne incontrano molte nelle chartae angioine. Per esempio, già il 16 dicembre 1266 re Carlo emana una lettera di sicurtà a favore di alcuni mercanti di Ancona, di Prato e di Firenze per dimorare e transitare per il Regno con le loro merci, salvo i diritti di passaggio, di piazza, di vettura, ed altro spettante alla Curia del Re. E con diploma del 13 marzo 1267 concedette « sicurtà » a tutti i cittadini e mercanti romani per transitare e dimorare nel Regno di Sicilia a condizione che obbedissero alle vigenti leggi e ne rispondessero innanzi ai suoi ufficiali. Simile privilegio concede a favore dei cittadini di Rieti purché non aiutassero i nemici del Re (4 marzo 1267). Alle stesse condizioni le « lettere di sicurtà » venivano destinate a chi volesse uscire dal Regno o passarvi con cavalli ed altre cose, senza impedimento. Così, per esempio, nel febbraio 1267 Guglielmo di Villa-Arduino, principe d’Achaia, ebbe bisogno della lettera di Carlo per trasportare vasi presso il Pontefice. E il 21 dicembre 1266 consente ad alcuni frati ospitalieri che dovevano recarsi in Spagna di poter uscire liberamente dal Regno con 37 servitori e 31 cavalli, a condizione di non accompagnarsi a nemici della Corona (G. Del Giudice, Codice diplomatico del Regno di Carlo I e II d’Angiò, ossia collezioni di leggi, statuti e privilegi, mandati, lettere regie e pontificie, istrumenti, placiti ed altri documenti, la maggior parte inediti concernenti la storia ed il diritto politico, civile, finanziere, giudiziario, militare ed ecclesiastico delle provincie meridionali d’Italia dal 1265 al 1309 raccolti, annotati e publicati, vol. 1, Napoli, 1863, p. 235-238, doc. LXXIV). Un lasciapassare con validità annuale fu concesso il 6 settembre 1268 a Nicola Tuta, Riccardo de Carissano, Amore e Pietro Pelectani, cittadini e mercanti di Arezzo (RCA, I, 1265-1269, p. 155-156, n. 216). E simile lasciapassare venne accordato il 12 settembre 1268 a Pietro Rogerii, milite di Anagni, per consentire a Pietro Senescallo e Giovannino di Calabria valletto di Corrado di Antiochia, di giungere senza problemi alla Curiam nostram, morando in eadem Curia et redeundo recto itinere ad castrum Sarrascenia, diffidando chiunque volesse impedirne il viaggio (Ibid., n. 217).
13 C. Minieri Riccio, Saggio di Codice diplomatico formato sulle antiche scritture dell’Archivio di Stato di Napoli, vol. 1, Napoli, 1878, p. 178.
14 Ibid., p. 178-179. Inoltre, a proposito del commercio degli animali, si rimanda a G. Yver, Le commerce et les marchands dans l’Italie… cit., p. 102-103.
15 L’impegno finanziario della Corona per preparare la guerra contro i siculo-aragonesi fu imponente se, come ha dimostrato il Percy, le entrate complessive provenienti dalle tasse imposte da Carlo I d’Angiò erano due o tre volte maggiori di quelle su cui poteva contare suo fratello Luigi IX in un Regno più densamente popolato e di gran lunga più ricco (P. Dalena, Passi, porti e dogane marittime… cit., p. 19 e nota n. 30).
16 Per esempio, il 26 marzo 1290 il re dava tempo a Iacopo d’Aquino sino a tutto aprile per presentare i conti de officio custodie passuum Terre Laboris (RCA, XXX, 1289-1290, p. 10, n. 53).
17 Da un mandato regio al baiulo di Potenza del 7 luglio 1271 per pagare tale Pietro de Petrafixa superastans passuum et stratarum sulla custodia della strada da Potenza a Burgentia, si sa che un superastans percepiva mediamente la paga di tre tareni d’oro ponderis generalis al giorno (Syllabus membranarum ad Regiae Siclae Archivium pertinentium… cit., I, p. 65 e 70-71).
18 RCA, XII, 1273-1276, p. 211, n. 127.
19 Ibid., XV, 1266-1277, p. 93, n. 110.
20 L’1 ottobre 1270 il re ordina ai custodi dei passi di Terra di Lavoro e di Abruzzo di lasciar transitare liberamente gli ambasciatori di Milano e di Brescia, i quali, accompagnati dall’arcivescovo di Santa Severina, dovevano recarsi da lui, con dodici persone al seguito e coi loro cavalli. Raccomanda di vigilare affinché con essi non entrino nel Regno i nemici (RCA, V, 1266-1272, p. 156, n. 240).
21 P. Gasparinetti, La « Via degli Abruzzi » e l'attività commerciale di Aquila e Sulmona nei secoli XIII-XV, in Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria, 54-56, 1964-1966, p. 7-103.
22 P. Dalena, Da Matera a Casalrotto. Civiltà delle grotte e popolamento rupestre (secc. X-XV), Galatina, 1990, p. 33-34 e nota n. 58. Per la Calabria e la Basilicata si v. P. Dalena, Calabria medievale. Ambiente e Istituzioni (secc. XI-XV), Bari, 2015, p. 226 s. ; Id., Quadri ambientali, viabilità e popolamento, in G. De Rosa, A. Cestaro (a cura di), Storia della Basilicata, [C. D. Fonseca (a cura di), Il Medioevo], Bari, 2006, p. 5-48 : in part. p. 46, nota n. 159.
23 R. Trifone, La legislazione angioina, Napoli, 1921, p. 35-36 e 54-55.
24 Ibid., p. 47.
25 Ibid..
26 P. Dalena, Passi, porti e dogane marittime… cit., p. 62-65.
27 Tra il 1270 e il 1271 ricorrono numerosi i nomi dei milites nominati da Carlo I d’Angiò custodi di passi importanti, tra cui Ludovico de Monte custos passuum Terre Laboris et Aprutii, Sergius Siginulfus di Napoli, Roberto de Loria, Rogerio Sclavo di Avellino, Ioannes Lombardo di Padula, Guillelmus Pandono di Capua, Eliseo de Serra, Guillelmo de Moreliano, Petrucio e Iacobus Marchisano di Salerno, Randisio de Monticellis, Rogerius Baldino di Montefrediano (RCA, VI, 1270-1271, p. 65, n. 147 ; p. 197-198, n. 1036, 1037, 1040-1046, 1050 ; p. 246, n. 1308).
28 RCA, VI, 1270-1271, p. 197 (n. 1038) ; 259-260 (n. 1401).
29 S. Morelli, Per conservare la pace. I Giustizieri del regno di Sicilia da Carlo I a Carlo II d’Angiò, Napoli, 2012, p. 322-330.
30 RCA, IX, 1272-1273, p. 123 (n. 65) ; RCA, X, 1272-1273, p. 40 (n. 136) ; RCA, XI, 1273-1277, p. 2 (n. 2), 32 (n. 9), 37 (n. 40) ; RCA, XII, 1274-1275, p. 44 (n. 81), 191 (n. 6), 205 (n. 98) ; RCA, XIII, 1275-1277, p. 118 (n. 7) ; RCA, XVIII, 1277-1278, p. 207 (n. 425 e 426) ; RCA, XXI, 1279-1280, pp. 3 (n. 1) e 130 (n. 132).
31 RCA, XXVII, 1283-1285, p. 224 (n. 110) e 480 (n. 36).
32 Si v. il mandatum de exibenda pecunia Ludovico de Monte miles, custodi passuum Terre Laboris Laboris et Aprutii (RCA, VI, 1270-1271, p. 66, n. 152).
33 Sub voce Ludovico delli Monti, a cura di J. Göbbels, in DBI, XXXVI.
34 R. Trifone, La legislazione angioina… cit., p. 88.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Del resto le risorse minerarie della Calabria per lungo tempo riuscirono ad alimentare l’erario (P. Dalena, Calabria medievale… cit., p. 55 e 79 s.).
38 Cfr. E. Pontieri, Ricerche sulla crisi della monarchia siciliana nel secolo XIII, Napoli, 1958, p. 134 s.
39 S. Morelli, Per conservare la pace…cit., p. 306, 358-359.
40 È notevole l’attenzione di Carlo II sui funzionari delle province (maestri giustizieri e giudici della Magna Curia) che avevano il compito di amministrare la giustizia, di esigere i vari tributi e di evitare l’azione centrifuga dei proditores. Pertanto, statuì che magister justitiarius et judices Magne Curie sex hebdomadarum spatio anno quolibet in qualibet subscriptarum regni provinciarum, per nos denuo distinctarum, -videlicet, in toto Aprutio per se ; in Terra Laboris et Principatus per se ; in Capitinata et Basilicata per se ; in Terra Bari et Terra Hydrunti per se,- pro justitia ministranda morentur, provinciam discurrendo ac inquirendo et corrigendo justitiariorum et ceterorum officialium ac quorumlibet aliorum excessus. Et si justitiarios vel officiales eosdem viderint movendos, id statim nobis, vel locum nostrum tenenti, distinguendo particulariter omnia que invenerint, contra illos scribere non omittant (R. Trifone, La legislazione angioina… cit., p. 113).
41 Ibid., p. 158, 172-175.
42 Gli ufficiali del Regno dovevano consegnare ai maestri razionali : Quaternus quotidiani introiti et exitus cuiuscumque pecunie sive rerum, tam collectarum, quam proventuum ; Quaternus quoque ubi sunt conspricti tenore apodixarum, affinché potessero essere conteggiati i proventi delle apodisse (quietanze) ; quest’ultimo arbitrariamente abolito per prava consuetudines. Il Registro (quaternus) dei mandati pubblici e privati ; il Registro delle commissioni ; il Registro delle inquisizioni e dei processi ; il Registro dei residui, degli atti e dei mandati ancora pendenti, facendo attenzione che tali quaternos eosdem conficere, seu coscribere et componente post eorum depositione officii non expectent. Allo stesso modo anche i secreti, i portolani e gli altri ufficiali erano tenuti, a consegnare quaternis, apodixis, cautelis, monumenti quibuslibet secondo le modalità già indicate. Per tutti gli ufficiali che non si sarebbero attenuti a queste disposizioni, il sovrano, prevedeva le pene pecuniarie di 50 once d’oro per i giustizieri ; di 30 per i capitani e gli stratigoti ; di 25 per i giudici ; 15 per i notai d’atti e i notai della Curia. Inoltre, comminava una sanzione di 25 once d’oro per la mancata consegna dell’aggiornamento trimestrale dei quaderni di introito ed esito e dei relativi proventi stabilendo inoltre che, come per il passato, gli ufficiali provvedessero a versare nelle casse regie le somme riscosse non appena si raggiungeva la somma di 300 once. Nei casi in cui un ufficiale fosse stato rimosso dal proprio ufficio, prima della scadenza del mandato, questi era tenuto a consegnare i registri, anche se il trimestre non è ancora concluso, al proprio successore. E nel caso in cui aliquod mandatum fiscale in quaternus mandatorum omiserit scribere, pro quolibet mandato omisso era lui inflitta una pena di due once. Infine, in caso di discordia tra gli ufficiali in preparatione, scriptione, ordinatione, sigillatione et assignationem actorum et quaternorum si applicavano le stesse pene dopo che i razionali avevano convocato in pubblico del parti. Gli ufficiali rimossi che avessero avuto atti pendenti e stessero celebrando i processi dei prigionieri erano surrogati dal successore. Di queste vertenze, poi, lo stesso successore doveva predisporre un transunto (sommario) entro 8 giorni dalla presa di servizio il successore con pubblico strumento da inviare in archivio nei quindici giorni successivi, esigendo le penali dovute. L’appalto delle gabelle doveva essere fatto a prezzi vantaggiosi per la Curia perché come in passato, veniva ribadito che iura nostra integraliter exigant, non minuendo exactionem ipsum in aliquo, anzi le concessioni erano lecite per far aumentare commoda nostra et utilitate fiscales. Inoltre stabiliva che la riscossione dei tributi si dovesse effettuare ogni due mesi seguendo il computo indizionale, cominciando dal primo settembre di ciascun anno, pena il pagamento di un’ammenda di 25 once (si potevano fare patti per la riscossione purché non fossero discordati dal ritu dohane). Questi atti dovevano, poi, essere trasmessi in scriptis nobis sub eorum sigillis ad archivium, …, sub poena unciarum auri vigintiquinque. Si poteva cedere la riscossione di diritti e gabelle a eredi e parenti solo a prezzi convenienti per la Curia, evitando così il sospetto di collusione. Non era invece consentito il prestito di tale funzioni, specialmente ai mercanti extraregnicoli che ignoravano le disposizioni sovrane. Solitamente infatti questi tendevano ad aumentare le gabelle per un illecito arricchimento ai danni della Curia. In questi casi si presumeva che responsabile in solido col collettore fosse l’ufficiale che gestiva l’appalto (R. Trifone, La legislazione angioina… cit., p. 178-183. Sui nuovi dazi introdotti da re Roberto si rimanda a L. Bianchini, Della storia delle finanze del Regno di Napoli… cit., p. 122 s.).
43 S. Morelli, Il controllo delle periferie nel Mezzogiorno angioino alla metà del XIII secolo… cit., p. 26 s.. Inoltre per un profilo complessivo della situazione sociale ed economica delle periferie del Regno si rinvia all’opera di R. Caggese, Roberto d’Angiò e i suoi tempi, 2 voll. Firenze, 1922 [rist. anast., Napoli, 2001], in part., vol. I, p. 494 s.
44 S. Morelli, Per conservare la pace… cit., p. 285-286, 292-293, 305.
45 L. Bianchini, Della storia delle finanze del Regno di Napoli… cit., p. 122.
46 C. Vultaggio, La viabilità… cit., p. 105.
47 R. Trifone, La legislazione angioina… cit., p. 320-321, n. CCXIII e p. 314, n. CCX. C. Vultaggio, La viabilità… cit., p. 104-105.
48 C. Vultaggio, I passi del Regno di Napoli in età alfonsina… cit., p. 774.
49 Omnes et singuli Comites, Barones et feudatari huiusmodi vectigalia obtinentes, sive exigentes, aut exigi facientes intra trium mensium spatium de iure quod in illis praetendunt et in quibus vectigalia ipsa consistunt et quid pro una quaque re exigi debeat atque solvi in Camera nostra Summariae docere debent (F. D’Andrea, Notizia di tutte le proibizioni dell’esazione di passi, in Mantissa variarum recollectionem annotationibus, p. IV a N. Caietani Ageta, Annotationes pro regio aerario ad Supremi Regiae Camerae Summariae Senatus Regni Neapolis Decisiones ad rem fiscalem attinentes, t. III, Napoli 1692, pp. 121-122). Sullo stesso argomento si v. V. Iacovetti, Saggio storico-critico-legale sovra gli aboliti passi del Regno di Napoli… cit., p. 104.
50 Ibid., p. 106-107.
51 S. Tramontana, Il Mezzogiorno medievale. Normanni, svevi, angioini, aragonesi nei secoli XI-XV, Roma 2000, p. 166. Sui contrasti che alimentavano le vicende del Regno da Giovanna II in poi si rimanda a G. Galasso, Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494), Torino, 1992, p. 301-307. Per la Calabria cfr. E. Pontieri, La Calabria del secolo XV e le rivolte di Antonio Centelles, Napoli, 1963 (Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Collana Storica, IV), p. 31 s. e P. Dalena, Passi, porti e dogane marittime… cit., p. 34 s.
52 V. Iacovetti, Saggio storico-critico-legale sovra gli aboliti passi… cit., p. 108-110.
53 Si rimanda a M. Del Treppo, Il Regno aragonese, in Il Regno dagli Angioini ai Borboni, [Storia del Mezzogiorno, vol. IV, t. I] Roma, 1986, p. 163.
54 Archivio Generale di Simancas, E 1009/192, a. 1531 ; E 1032/52, a. 1540.
55 Sulle relazioni culturali tra Napoli e le periferie si rimanda all’analisi di C. Bruzelius, Le pietre di Napoli. L’architettura religiosa nell’Italia angioina, 1266-1343, Roma, 2005.
56 Cfr. G. Galasso, Il Regno di Napoli… cit., p. 912.
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