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Male ablata

 | 
Jean-Louis Gaulin
, 
Giacomo Todeschini

Pro male ablatis et pro incertis

I lasciti di restituzione in area romana (e dintorni) nel tardo medioevo

Anna Esposito

Résumé

Da un ampio dossier di fonti (testamenti, codicilli, donazioni mortis causa, etc.) relativi all’area romana, si è potuto evidenziare una tendenza non omogenea per quanto riguarda i lasciti di restituzione, nonostante la grande diffusione delle pratiche creditizie spesso usuraie, tra ‘300 e inizio ‘500. Nella documentazione trecentesca i lasciti per i male ablata sono attestati seppure non frequentemente, sostanzialmente generici (non sono mai espressi i nomi delle persone beneficiarie), di scarsa entità, mentre più significativi sono quelli legati a casi concreti, come le piccole truffe e ogni tipo di esazione indebita. Ma nel pieno e tardo ‘400 la formula della restituzione del maltolto tende a scomparire del tutto dagli atti di ultima volontà con solo poche eccezioni e per lasciti pro exoneratione conscientie, mentre aumentano i lasciti di carità a sfondo sociale, come la fondazione di ospedali e domus pauperum, la dotazione di ragazze povere, etc.

Texte intégral

  • 1 P. Blastenbrei, I Romani tra violenza e giustizia nel tardo Cinquecento, in Roma moderna e contempo (...)
  • 2 Nel corso di questo studio, per i problemi attinenti al prestito, sono stati particolarmente utiliz (...)
  • 3 Quando questa non riusciva ad essere restituita, il creditore entrava in possesso del bene avuto in (...)

1Come per altre città, anche per Roma non c’è bisogno d’insistere sulla diffusione del ricorso al credito da parte di tutte le fasce sociali durante il periodo medievale e ancor più nel corso del ’400 e primo ’500, quando, come scrive Peter Blastenbrei, i romani erano «quasi tutti indebitati »1. Non stupisce quindi che nei protocolli dei notai cittadini del Tre-Quattrocento siano presenti in modo molto cospicuo (circa 1/3 degli atti) varie forme di scritture attinenti alle operazioni di credito: mutui, confessioni di deposito, quietanze per restituzione di denaro, vendite a credito di beni, vendite con pagamento anticipato del canone anche per diversi anni2, contratti di vendita con patto di retrovendita, che in realtà erano contratti di prestito con garanzia offerta dal bene immobile (case, vigne o casali) dato in godimento al creditore fino alla restituzione della somma dovuta3.

  • 4 I. Lori Sanfilippo, Operazioni di credito… cit. n. 2, p. 55. Invece le grandi operazioni finanziari (...)
  • 5 M. Procaccia, Il commercio del denaro… cit. n. 2, p. 685. Sono indicati negli atti notarili come me (...)
  • 6 M. Procaccia, Il commercio del denaro… cit. n. 2, p. 691; I. Ait, Elementi per la presenza della do (...)

2La tipologia prevalente è però quella costituita dai contratti di deposito, atti affini ai mutui ma senza l’obbligo di garanzie personali. Si tratta per lo più di prestito al consumo, relativo a somme non cospicue, chieste ed erogate da artigiani, mercanti, imprenditori agricoli, mentre con minor frequenza si incontrano le cifre molto più consistenti dei contratti stipulati tra gli appartenenti alle famiglie aristocratiche, che facevano debiti anche per migliaia di fiorini, cedendo in pegno castelli e casali di famiglia4. Peraltro, soprattutto nel Quattrocento, quando la vita economica cittadina riprende con rinnovata vivacità dopo il ritorno della corte pontificia, è possibile individuare numerosi mercanti – romani e forestieri – che svolgono in città l’attività di prestito a livello professionale, con un recapito costante nel loro «bancho» dove si redigono spesso i contratti che riguardano i loro affari, e «con una clientela di prestigio che richiede somme anche notevoli di denaro e che gliene affida altrettante nella forma legale del “deposito”»5. Costoro risultano ben distinti da numerosi altri personaggi che prestavano saltuariamente, ma che di solito svolgevano altri mestieri. Anche le donne sono attive nel campo creditizio: negli atti notarili compaiono sia in veste di creditrici che di debitrici: prestano somme anche di un certo rilievo, molto spesso ad altre donne, le quali pongono in pegno per lo più beni dotali, talvolta oggetti preziosi, soprattutto perle e coralli – gioielli tradizionali nei corredi nuziali romani –, ma anche vestiti e pellicce6.

  • 7 Per quanto attiene alla problematica delle pratiche assolutorie per i guadagni illeciti e male abla (...)
  • 8 Ad esempio Siena, per la quale si veda il saggio di Matthieu Allingri in questo volume.

3Proprio per l’ampia diffusione delle pratiche creditizie a tutti i livelli, che frequentemente sconfinavano in operazioni usuraie, condannate dalle norme canoniche e civili, mi sarei aspettata frequenti riferimenti negli atti di ultima volontà dei romani a lasciti di restituzione (i cosiddetti male ablata), e invece – come dirò tra poco – non è così o almeno non è così per tutto il periodo considerato7. I testamenti (dalla fine del ’200 al primo ’500) sono infatti la fonte principale da me utilizzata per questa ricerca, a cui si affiancano documenti affini, come codicilli, donationes causa mortis e atti relativi all’esecuzione di eredità, ovvero alla gestione dei lasciti testamentari, mentre non sono stati reperiti (se non per un unico caso) veri e propri atti di restituzione delle usure e dei guadagni illeciti, che invece, sotto forma di donazioni inter vivos o in forma di quietanza, per il ’300 sono attestati in buon numero per altre città8.

  • 9 Per molte indicazioni, in particolare di documenti conservati presso l’Archivio Segreto Vaticano e (...)
  • 10 M. Vendittelli, Mercanti romani del primo Duecento «in Urbe potentes», in E. Hubert (éd.), Roma nei (...)
  • 11 Per il sec. XIV ho consultato la seguente documentazione notarile: Paulus Serromani (1348-1355), Ro (...)
  • 12 Cfr. rispettivamente BAV, Archivio di S. Angelo in Pescheria, I/1, c. 84v-86r (testamento di Eunofr (...)
  • 13 Paolo Serromanni, vol. 649/1-3bis, nr. 34; vol. 469/6, nr. 12.
  • 14 Paolo Serromanni, vol. 649/6, nr. 11 (1363 giugno 11).
  • 15 Ivi, nr. 9 (1363 giugno 9).
  • 16 Paolo Serromanni, vol. 649/4, nr. 33.

4È bene premettere che per il ’200 e la prima metà del ’300 non rimangono molte testimonianze in quanto per Roma del tutto perduti sono i protocolli notarili e nei fondi pergamenacei – sia degli enti ecclesiastici sia degli archivi familiari – poco numerosi sono i testamenti conservati9. Ad esempio, non è pervenuto nessun testamento dei mercanti romani in Urbe potentes studiati da Marco Vendittelli10, sul cui giro d’affari internazionale rimangono molte lettere pontificie per lo più relative a crediti, concessi a vescovi e prelati di varie città, che essi dovevano riscuotere, documenti che molto avrebbero potuto rivelare sull’atteggiamento dei banchieri professionisti al momento di pensare all’aldilà. Comunque dall’insieme delle schede raccolte, soprattutto relative alla seconda metà del ’300 quando anche per Roma si può disporre dei registri notarili, peraltro in numero piuttosto contenuto11, emerge che in circa 1/12 di questi atti vi è un lascito pro male ablatis, a cui spesso si aggiunge et pro incertis, e talvolta anche pro anima mea (ma senza mai alcun riferimento ad usure), disposto sia da donne ma soprattutto da uomini di varia condizione sociale, tra i quali – e forse non è un caso – sono numerosi i notai. Invece non sono mai espressi i nomi delle persone a cui restituire il maltolto (tutt’al più si fa riferimento a dichiarazioni fornite dal testatore o per iscritto o a persone di fiducia in secreto12), ma per lo più si lascia il compito del risarcimento o agli esecutori testamentari che avrebbero dovuto indicare persone o istituzioni tra cui dividere il legato, oppure direttamente a confraternite, associazioni, chiese. A questo proposito, vorrei segnalare che tra le istituzioni ecclesiastiche a cui più di frequente è affidato questo compito nel secondo ’300 spiccano i frati degli Ordini mendicanti, in primo luogo i domenicani della Minerva13. Un unicum è invece rappresentato dalla nomina di un executor pro male ablatis certis nella persona di un prete, contenuta nel codicillo – dell’11 giugno 1363 – di Paolo di Nicola Marrone del rione Pigna14, che nel precedente testamento non aveva fatto cenno a questo tipo di legato15. A volte questa disposizione sembra fatta più per scrupolo di coscienza che per una restituzione vera e propria e in questi casi la somma predisposta pro male ablatis incertis è di modesta entità, in altri casi – come ad esempio nel testamento di Angelo di Pietro (1361)16 – si precisa che il lascito è solo pro male ablatis incertis et certis, si aliquid mihi petere posset, in altri ancora pro male ablatis, incertis et certis.

  • 17 Marino di Pietro Milzoni, nr. 44.

5 Non mancano – ma sono una minoranza – casi dove il lascito è più dettagliato: nel 1357, ad esempio, Giovanni Piche di Tivoli fa testamento a Roma e lascia pro male ablatis 8 libbre di provesini que a dictis meis executoribus dentur pauperibus et illis personis quibus sibi melius videbitur pro anima mea; inoltre lascia sempre pro male ablatis incolis de dicta civitate (Tivoli) una certa somma pro auxilio dotis nel giorno della festa dell’Assunta17: indubbiamente una chiara manifestazione di ridistribuire parte di ciò che è stato sottratto al bene comune.

  • 18 ASR, Pergamene, cass. 61, nr. 142, edita da P. Adinolfi, La Portica di S. Pietro ossia Borgo nell’E (...)
  • 19 Paolo Serromanni, vol. 469/10, nr. 79.

6Se passiamo ad esaminare la consistenza dei lasciti, la somma più ragguardevole è quella disposta dal barone Giacomo di Francesco Orsini nel suo testamento del 24 maggio 136318 : ben 800 fiorini d’oro, concessi alla fabbrica di S. Maria in Sassia (la chiesa dell’ospedale S. Spirito) pro animabus illorum a quibus habuit quedam male ablata et nescit qui sint et pro remissione peccatorum ipsius domini Jacobi. Anche il nobile Donato Ilperini del rione S. Eustachio lasciava nel 1369 pro male ablatis incertis ben 200 fiorini d’oro19, mentre di solito la somma per questo tipo di lascito è molto più contenuta.

  • 20 Cfr. I. Ait, I costi della morte: uno specchio della società cittadina bassomedievale, in F. Salves (...)
  • 21 Cfr. R. Mosti, Due quaderni superstiti… cit. n. 11, nr. 40, p. 802-803.
  • 22 I. Lori Sanfilippo (a cura di), I documenti dell’antico archivio di S. Andrea “de Aquariciariis”, R (...)

7Come ho prima accennato, anche le donne partecipavano alle attività creditizie, di solito rivolte alla sfera parentale e vicinale, come viene messo in rilevo dalle stesse indicazioni testamentarie con il ricordo dei crediti da riscuotere e dei pegni da restituire: così ad esempio nel 1330 Lucia Valentini, donna che anche altri atti mostrano come molto attiva nel campo del prestito su pegno, stabiliva nel suo testamento di distribuire pro male ablatis et male acquisitis il denaro ricavato dall’alienazione delle sue proprietà fra opere di carità e messe di suffragio20. Ugualmente nel marzo 1362 Renza vedova di Paluzzo Spoletino21, mentre disponeva una certa somma pro male ablatis incertis, dichiarava di avere in deposito 100 fiorini d’oro da Caterina di Cecco, dei quali mutuavi XVIIII florenos auri Andreotie Bonomine… et habeo in pingiore unam tunicam de infiamata fornitam argenti, unum parum çaganarum invalvatarum, quatuor cucclarios argentei et unum scaiale argentei. Nel 1295 Mabilia figlia del qd. Leonardi Petri Borlengui lasciava tre libbre di provesini si aliquis inveniretur posse legitime ostendere quod pater meus et ego teneremur in aliquo alicui, alioquin pro anima mea expendatur per manus dictorum executorum meorum22.

  • 23 R. Mosti (a cura di), I protocolli di Iohannes Nicolai Pauli… cit. n. 11, p. 13, nr. 23.
  • 24 ASR, CNC 1163, c. 497r-501v: 1420 luglio 14.

8Finora ho focalizzato l’attenzione solo su pratiche di credito che si potrebbero configurare come usurarie, ma con il termine male ablata erano comprese anche le piccole truffe, gli imbrogli praticati nel commercio al dettaglio, e ogni tipo di esazione indebita, di cui – seppur raramente – viene fatta menzione nei testamenti. Per il momento vorrei portare l’attenzione su quelle che si potrebbero definire «frodi dotali» ovvero sia gli escamotages per aggirare la normativa vigente in materia, sia le usurpazioni dei mariti nei confronti dei beni dotali delle mogli, dichiarate nei testamenti con la restituzione del maltolto alle consorti. È il caso ad esempio di Mattea moglie del notaio Nicolò di Matteo, che malata probabilmente di peste (siamo nel luglio 1348), non solo fa un lascito di 4 libbre di provesini pro male ablatis pro animabus quorum interest, ma confessa anche che suo marito Nicolò ha fatto per lei un atto dotale fittizio per 100 fiorini d’oro e che (riporto le sue parole dal testamento redatto in prima persona) non valere dico immo potius ad defensionem Curie Capitolii set vera dos mea est prout apparet in fidantiis scriptis per Petrum Scrinarii notarium tempore maritagii mee23, oppure quello del nobile Giovanni de Annibaldis, che lascia alla moglie, oltre alla dote, anche 18 fiorini, quos idem testator dixit… habuisse… ex quodam scaiale argenti deaurati… dicte eius uxoris pignorati… penes Pauli Stephanutii notarium, senza il consenso della moglie24.

9Dunque, solo una minima parte dei cives romani del ’300 (e anche del primo ’400) – pur implicati in vario modo nelle pratiche creditizie, chi a livello professionale, chi una tantum – sentiva il bisogno di esplicitare nel testamento il desiderio di scaricarsi la coscienza con un atto di restituzione formale. Come mai? Formuliamo alcune ipotesi.

10Un primo fatto da considerare è la possibilità che il testatore sia stato preventivamente purgato dei suoi peccati con la confessione presso un religioso o ecclesiastico abilitato ad assolvere peccati pubblici, cosa di solito riservata ai papi o ai vescovi. Infatti questi peccati erano considerati impedimenta che il confessore – di solito il parroco – doveva individuare e chiarire prima di iniziare la confessione, visto che egli poteva procedere all’assoluzione solo dopo esser stato autorizzato da penitenzieri, vicari o – se necessario – dal papa e dalla Penitenzieria Apostolica. Come ha messo in luce Andreas Rehberg, questa prerogativa era rivendicata dall’ordine ospedaliero di S. Spirito e da altri enti religiosi già nel ’200, anche se

  • 25 Rehberg, Nuntii… cit. n. 18, p. 94-96.

ufficialmente solo Urbano IV nel 1263 aveva concesso al magister e ai frati di S. Spirito in Sassia di poter assolvere de usuris, rapinis et alias male ablatis ed aveva limitato questa concessione fino al valore di 1000 libbre perusine e alla sola provincia romana. Altri pontefici duecenteschi avevano rilasciato simili privilegi agli Ospedalieri di S. Giovanni di Gerusalemme (Gerosolimitani) e all’Ordine Teutonico e ad altri enti ospedalieri. […] I collettori degli ordini ospedalieri occuparono così alcuni campi di competenza mista sia del giudice ecclesiastico che secolare, confidando sul fatto che i fedeli temevano i rischi materiali e sociali collegati alla scomunica e alla penitenza pubblica, con il coinvolgimento del vescovo locale nonché con i costi di un ricorso alla Penitenzieria, e preferivano così farsi assolvere da loro se erano preti, o da un confessore operante al loro seguito, sperando in un compromesso più vantaggioso. Non c’è bisogno di aggiungere che l’indulgenza era concessa solo dietro adeguato compenso a favore dell’ente25.

  • 26 Ibidem, p. 97 nota 219, e p. 98.
  • 27 Cfr. I. Lori Sanfilippo, Morire a Roma, in M. Chiabò, G. D’Alessandro, P. Piacentini, C. Ranieri (a (...)

11Purtroppo non possiamo sapere come e quante volte i questores del S. Spirito o di altri enti concessero realmente questa remissione, perché ammende e assoluzioni per casi riservati erano accordate in sede confessionale (e dunque senza lasciare traccia) e ciò potrebbe forse spiegare anche la scarsità delle attestazioni di male ablata nei testamenti: fatta la confessione e pagata l’ammenda in favore dell’ente, visto che nella grande maggioranza dei casi i danneggiati non vivevano più oppure non potevano essere individuati, il peccatore-testatore si sentiva a posto con la coscienza per quanto atteneva al maltolto e quindi poteva non sentire la necessità di fare un lascito ad hoc. Da tenere presente che i casi di male ablata interessavano anche i penitenzieri minori delle basiliche romane che, dal 1368, con le rispettive ammende dovevano contribuire al restauro di S. Pietro e di S. Giovanni in Laterano26. Nel 1423 papa Martino V dispose invece che i lasciti incerti e i male ablata fossero a favore delle riparazioni al monastero di S. Paolo: che ciò effettivamente avvenisse è provato da un atto notarile del 1426 dal quale risulta come il cardinale Gabriele Condulmer, reformator del monastero di S. Paolo fuori le mura avesse richiesto pro reparatione dicti monasterii agli eredi di Lorenzo Tordoneri, un mercante-banchiere che in altri atti è definito bonus et legalis, i 200 fiorini che nel suo testamento aveva lasciato pro male ablatis. (Per la cronaca: non ebbe nulla perché il bonus et fidelis mercator et depositarius – che tanto bonus et fidelis non doveva essere – aveva dilapidato tutto il suo patrimonio, come dichiarava nell’atto notarile la sorella Paolozza, erede con beneficio d’inventario)27.

  • 28 E. Re (a cura di), Statuti della città di Roma, Roma, 1880, cap. 67, p. 45-46. A questo proposito c (...)
  • 29 Per quanto riguarda il ms. statutario cfr. Archivio Storico Capitolino, Camera Capitolina, cred. IV (...)

12Una seconda motivazione – da vedersi connessa alla prima – potrebbe essere data dal fatto che gli operatori del credito in gran parte agivano secondo le regole di mercato, appunto come boni et legales mercatores et depositarii (così nel ’300 e primo ’400 si definiscono a Roma quelli che più tardi saranno definiti bancherii) e dunque di norma nel rispetto dei tassi d’interesse in vigore sulla piazza di Roma, tassi che non è possibile indicare in quanto non sono resi espliciti né negli statuti dell’arte del cambio né in quelli cittadini. In quest’ultimi, anzi, il termine «usura» compare una sola volta in relazione ai contratti (e un’unica altra volta per vietare agli ebrei l’attività del prestito), nella rubrica 67 del libro primo degli statuti trecenteschi28 (riproposta letteralmente in quelli del 146929) che tratta de creditoribus negligentibus in petendo debitum. In questa rubrica si stabilisce una – a mio avviso – importante distinzione tra depositi (o mutui) e instrumentis usuraiis seu de duplo da una parte, e contratti e depositi non meglio specificati, quindi da considerarsi regolari, legali dall’altra. Mentre per questi ultimi il creditore aveva tempo 16 anni per richiederne il pagamento, per quelli usurai il periodo si riduceva a soli 8 anni. Mi sembra di un certo interesse che il legislatore romano abbia previsto che per gli atti presentati in giudizio (cito dalla rubrica) ad probandum quod instrumentum sit usurarium seu de duplo, sufficiat probatio quinque testium… de contrada contrahentium, qui omnes probent et testificentur… quod sit publica vox et fama et quod sic se habeat comunis opinio vicinorum et habitantium in contrada dicti creditoris quod dictum instrumentum sit usurarium vel de duplo.

  • 30 I. Lori Sanfilippo, La Roma dei Romani… cit. n. 27, p. 183.
  • 31 R.C. Mueller, Sull’establishment bancario veneziano. Il banchiere davanti a Dio (secoli XIV-XV), in (...)

13 Isa Sanfilippo – attraverso le scarne informazioni tratte dai pochi atti notarili in cui si accenna all’interesse – ha calcolato un tasso del 25 %, piuttosto alto soprattutto per restituzioni a breve termine30. Sono tuttavia convinta che i contratti registrati nei libri dei mercanti-banchieri romani (di cui purtroppo non rimane nessun testimone) – i quali potevano essere portati in giudizio –, fossero per la gran parte contratti di deposito a tasso legale. Infatti, nell’opinione corrente, «ricevere qualcosa oltre il capitale era permesso quando il tasso era moderato, un tasso di mercato; si trattava di usura quando il tasso era esorbitante o – nel senso più comune – quando il prestito era su pegno »31. Dunque, si potrebbe ritenere che per chi operava nel settore creditizio in modo valutato dalla comunis opinio corretto, la propria attività non dovesse comportare particolari scrupoli di coscienza al momento di pensare all’aldilà: da qui il silenzio sui male ablata, che peraltro potevano essere comunque risarciti tacitamente con cospicue donazioni ad enti assistenziali e a chiese. A questo proposito, interessanti elementi comparativi che confortano i dati «romani» sono forniti dalle ricerche di Reinhold Mueller sull’establishment bancario veneziano tra fine ’300 e il pieno ’400, dove su 50 testamenti di banchieri veneziani solo uno reca un riferimento a male ablatis incertis. Secondo Mueller,

non c’è un chiaro rapporto tra la professione… del maneggiatore di denaro e l’ansia per la sorte della propria anima nell’aldilà.… anzi il testatore più meticoloso nella definizione dei legati pii (Piero Benedetto) si presenta come uomo sicuro della liceità del suo operato di banchiere e dell’importanza di mantenere il banco in vita,

  • 32 Ibid., p. 95.

14anche se è sempre possibile che vi siano state delle disposizioni a parte, non ripetute nel testamento, per i «peccati del denaro» o che a questi peccati abbiano poi provveduto i figli/e di banchieri32. Bisogna del resto tener presente, come ricorda Philippe Braunstein,

  • 33 Ph. Braunstein, Il mercante davanti alla morte, in F. Salvestrini, G.M. Varanini, A. Zangarini (a c (...)

che in molti casi il testatore dispone dei beni ’residui’ e che ignoriamo tutto, se non ci sono altre fonti documentarie, di eventuali donazioni precedenti; fatto che deve temperare ogni giudizio sul comportamento morale di persone che valutiamo sulla base di scelte compiute alla fine della loro vita33.

  • 34 A. Paravicini Bagliani, I testamenti dei cardinali del Duecento, Roma, 1980, a p. CXIII-CXIV le oss (...)

15 Finora mi sono occupata solo dei laici. E gli ecclesiastici? Se il pagamento dei debiti e la restituzione del maltolto costituivano un preciso dovere per ogni testatore medievale, a maggior ragione ciò valeva per un ecclesiastico e soprattutto di un ecclesiastico del più alto livello. Dall’esame del corpus di testamenti cardinalizi studiato da Agostino Paravicini Bagliani34 (45 testamenti per trenta cardinali del ’200 e primo ’300) l’item dei male ablata si riscontra in solo otto casi.

Nell’ordinare che il pagamento di suoi eventuali debiti debba precedere l’esecuzione di ogni altra disposizione testamentaria, il card. Ottobono Fieschi nel 1275 non faceva altro che uniformarsi alla concezione allora comune, secondo la quale la distribuzione post mortem della propria sostanza era possibile soltanto se libera da qualsiasi debito.

  • 35 Ibid., p. 453, nr. XXIX, item nr. 9.

16Parravicini Bagliani sottolinea inoltre come le disposizioni sui male ablata avessero per il testatore una funzione liberatoria anche sul piano psicologico. Alcuni testatori infatti, pur dichiarando di non avere debiti o di non essersi resi colpevoli di male ablata, ordinano ai propri esecutori testamentari di procedere comunque alla restituzione. Ad esempio nel testamento del 1336 Luca Fieschi dispone che venga restituita una certa somma di denaro agli eredi del cardinale Guglielmo Longhi, benché questo denaro non spettasse loro di diritto35; ugualmente Francesco Orsini nel testamento del 1304 incarica gli esecutori testamentari di pagare un debito di 500 fiorini non obstante quod dominus papa ipsum dominum cardinalem absolvisse a solutione dictorum quingentorum florenorum auri; in un altro item però (ed è questa è l’unica volta in cui un cardinale nel testare menziona casi specifici di male ablata) l’Orsini ammette di aver commesso sottrazioni indebite (peraltro non meglio specificate) nei confronti della comunità di Licenza e di Vicovaro – feudi della sua famiglia – e ne dispone la completa restituzione.

  • 36 Ibid., p. 340-351, nr. XXI, item nr. 43,44, 45, 46; al nr. 31 la combustione dei libri di astronomi (...)

È del resto assai significativo – scrive Paravicini Bagliani – il fatto che una così rara testimonianza figuri proprio in un testamento nel quale già in altri item si erano riscontrate tracce di un profondo senso di colpa: come l’item in cui il testatore ordina che si brucino tutti i libri di alchimia e astronomia (astrologia) in suo possesso36.

  • 37 Su questo personaggio, cfr. A. Esposito, Estouteville, Guillaume, de, in Dizionario Biografico degl (...)

17 Sarebbe interessante procedere a un confronto con i testamenti cardinalizi del pieno ’300 e del ’400, ma non abbiamo a disposizione un corpus documentario dello stesso genere. Dalle non numerose testimonianze raccolte per il sec. XV, la formula male ablata non compare affatto, mentre nei testamenti dei cardinali più ricchi sono presenti remissioni di debiti a personalità di cui il prelato era creditore e legati pro exoneratione conscientie. Valga per tutti il caso del potente cardinale Guglielmo d’Estouteville, camerlengo di S.R.E. con papa Sisto IV, uomo ricchissimo e frequente elargitore di somme cospicue ad ecclesiastici e agli stessi pontefici, che nel lunghissimo testamento rogato nel gennaio 1483 – dove non è mai fatto cenno a male ablatis – dispone da una parte la remissione a papa Sisto dei 12.000 ducati d’oro iure pignoris sui castelli di Soriano, Gallese e Corchiano, e dall’altra la pronta restituzione fino a completa soddisfazione delle somme prestate a vario titolo ai suoi debitori si summarie, simpliciter et de plano verificata exstiterint37.

18Mi sono fermata a lungo sul ’300 perché con il secolo successivo la formula della restituzione del maltolto tende a scomparire dagli atti notarili con eccezioni che andrebbero valutate caso per caso, comunque sempre con disposizioni circostanziate, non generiche.

  • 38 Una ricerca esaustiva sui testamenti della Roma tardomedievale rimane ancora da fare. Per il moment (...)
  • 39 Oltre alle schedature di atti prima citate, la mia analisi si fonda in particolare su di un campion (...)
  • 40 Come ad esempio nel testamento del nobile Stefano De Rossi, cfr. CNC 1184, c. 747r-749v; 762r-765v (...)
  • 41 ASR, CNC 1764, c. 72v, cit. da I. Ait, I costi della morte… cit. n. 20, p. 286, nota 40.

19Se ancora nei testamenti rogati durante il pontificato di Martino V (poco più di 12 anni) troviamo ancora qualche legato di restituzione38, nei testamenti del pieno e tardo ’40039 la formula per la restituzione del maltolto compare molto di rado, tutt’al più si fanno lasciti pro exoneratione conscientie40, mentre aumentano i lasciti di carità a sfondo sociale, come la fondazione di ospedali, di case di donne sole, dotazione di fanciulle orfane o povere, elemosine ai poveri etc. Tra i diversi casi in cui compare un lascito di compensazione espressamente finalizzato alla dotazione di fanciulle indigenti, ricordo ad esempio il testamento del 9 giugno 1471 del conte Pandolfo de Comitibus de Anguillaria che pro incertis male ablatis et pro certis lasciava ben 50 ducati d’oro per maritare due orfane41.

  • 42 Ibid., p. 85.
  • 43 Su questo personaggio cfr. I. Ait, M. Vaquero Piñeiro, Dai casali alla fabbrica di San Pietro. I Le (...)
  • 44 I. Ait, M. Vaquero Piñeiro, Dai casali alla fabbrica di San Pietro. I Leni. Uomini d’affari del Rin (...)

20Nel testamento del 12 maggio 1468 del nobile Battista figlio di Lorenzo Martino Leni, un personaggio di primo piano nella vita economica romana, troviamo invece una delle poche testimonianze esplicite di restituzione di male ablata con l’indicazione – per quanto generica – dei soggetti colpiti, in questo caso indicati come luoghi pii, di cui almeno uno è stato possibile identificare nel monastero di S. Paolo fuori le mura, grazie alle ricerche condotte da Ivana Ait e Manuel Vaquero42 : Item voluit et mandavit quod dentur et distribuantur pauperibus mendicantibus florenos 50 in urbe currentes pro male ablatis piis locibus et quibuscumque aliis personis pro animabus illorum et ipsius testatoris43. Interessante anche il caso del più noto esponente della famiglia, l’imprenditore e uomo d’affari Giuliano Leni. Il 10 settembre 1530 fa una donatio inter vivos di ben 300 scudi in favore sia dell’ospedale di S. Giacomo degli Incurabili, sia alla chiesa della Trinità, sia alla chiesa delle Convertite dichiarando di farla pro anima sua et amore Dei quia sic sibi benefacere voluit et sibi placuit et propter aliquamdam restitutionem quam ipse conoscit debere facere e promette di non revocare la donazione ma di osservare le cose sopraddette, per cui si obbliga in ampliori forma Camere apostolice e giura. Non stupisce quindi che nel testamento, rogato il giorno successivo, sia assente qualsiasi tipo di lascito pio, tranne la disposizione per sovvenzionare gli studi di teologia per quattro giovani44.

  • 45 Per una più ampia informazione sul contributo della fonte notarile per questo periodo della storia (...)
  • 46 Sono stati schedati tutti i notai che rogarono in questo periodo.
  • 47 Cfr. ad esempio il testamento di domina Nicola de Boccatiis, che fa un lascito di 500 scudi per pag (...)
  • 48 Cfr. rispettivamente ASR, CNC 942, c. 326, 8 luglio 1527; CNC 725, c. 111r, 115r, e per il caso di (...)
  • 49 Cfr. rispettivamente ASR, CNC 594, c. 80r, 10 luglio 1527 e CNC 725, c. 105r, 9 luglio 1527.

21Da ultimo, vorrei ricordare che legati di restituzione si sono rinvenuti – e ciò non stupisce – in alcuni testamenti rogati nel particolare contesto dell’occupazione cittadina da parte dei Lanzichenecchi dopo il terribile Sacco di Roma del 152745. Tra i quarantadue testamenti schedati per il periodo dell’occupazione (ovvero da maggio 1527 a febbraio 1528)46 non mancano quelli dei soldati, che in diversi casi dispongono la restituzione di oggetti rubati e di denari avuti dalle taglie, le quali sono pure ricordate nei testamenti delle vittime, che contengono disposizioni per risarcire coloro che hanno anticipato i soldi per pagare il riscatto per loro o i propri congiunti47. Così, tanto per fare qualche esempio, nel testamento di Bartolomeo de Lucena hispanus, il testatore impone ai suoi compagni Caporale e Borgognone di restituire ad una certa Maria omnia bona per eum ablata in casa sua in sacco per eum facto; in quello del soldato imperiale Iohannes Pasqualis de Alicante si dispone la restituzione di 666 ducati avuti dal vescovo di Nicosia Livio Podocataro per custodirgli la casa. Di particolare interesse l’atto del valenciano Valentino Cabrjan di Alcala armiger Cesaree Maiestatis del 6 luglio 1527, in cui il testatore, appestato, non potendo avere un notaio, detta al confessore Luigi Diaz il suo testamento in cui restituisce al mercante fiorentino Bernardo Bracci e ad altre persone le taglie estorte48. Più rare sono le attestazioni di atti di pietà da parte degli occupanti ex exoneratione conscientie: si rivelano particolarmente compassionevoli Giovanni da Urbino, capitano dell’esercito spagnolo e il suo luogotenente il vescovo Antonio de Zamora. Il primo dota un’orfana undicenne con 30 ducati affidandola alle monache del rione Campitelli, il secondo restituisce pro salute anime sue ai canonici di S. Pietro oggetti d’argento di grande peso e un pallio di broccato sottratti dai soldati alla Basilica vaticana49.

  • 50 Desidero ringraziare di cuore l’amico Thomas Frank, che mi ha permesso di utilizzare la schedatura (...)
  • 51 L’atto è pubblicato da C. Buzzi, La “Margarita iurium cleri viterbiensis”, Roma, 1993, nr. 104.

22Come conclusione di una ricerca ancora alle prime battute, alcuni dati comparativi, tratti dal corpus dei testamenti viterbesi, raccolto da Thomas Frank50 e da sondaggi nei protocolli notarili di due località della vicina Umbria: Amelia e Narni. Per Viterbo, dallo spoglio di tutti i registri notarili dal 1315 al 1465, su 330 testamenti, 41 (di cui 12 di donne e 29 di uomini) presentano lasciti di restituzione del maltolto, di cui soltanto uno del ’400. Quindi in circa 1/9 dei testamenti trecenteschi si trova la formula pro male ablatis o simile, praticamente inesistente per il secolo successivo. Non mancano espressioni particolari, come pro male ablatis pro anima, e – oltre a generiche indicazioni di restituzione a pauperibus Christi – talvolta è indicata la persona che si vuole risarcire sia perché effettivamente defraudata sia come sostituta di questa, oppure l’ente a cui destinare la somma legata. Molto significativo l’item presente nel testamento di Colutia Bartholomei, del 1348, che fa riferimento a prelievi indebiti nel corso di azioni militari (pro satisfactione rerum… ablatarum in cavalcatis 100 sollos)51.

  • 52 Ringrazio Paolo Pellegrini per i dati inviatemi ed Emilio Lucci per la segnalazione del testamento (...)
  • 53 Si veda il notissimo volume Nolens intestatus decedere. Il testamento come fonte della storia relig (...)
  • 54 Archivio di Stato di Terni, Notarile di Narni, prot. 10.
  • 55 Archivio di Stato di Terni, Notarile di Amelia, prot. 1 (1307-1324): contiene 13 testamenti, di cui (...)
  • 56 Ibid., alle cc. 63v-65v.
  • 57 Per queste informazioni cfr. E. Lucci, I filii Terribilis tra Chia, Amelia e l’Europa, in Famiglie (...)
  • 58 L. Fumi, Eretici e ribelli nell’Umbria dal 1320 al 1330, Spoleto, 2011, ed. an. dell’ed. Perugia 18 (...)

23Dai sondaggi condotti in alcuni fondi trecenteschi di Narni e di Amelia52, quel che colpisce è per Narni l’importanza della mediazione del notaio nella redazione del testamento, certamente non una novità53, ma particolarmente evidente nell’inserimento del legato pro male ablatis: non può essere un caso che nel protocollo del notaio Santurellus Francisci Vannelli de Narnea (9 maggio 1393 – 5 luglio 1395), tutti i 21 testamenti lì contenuti contengano un piccolo legato di restituzione (di 5, 10, 20 soldi cortonesi), sempre indicato con la formula pro incertis et rebus male ablatis ad eius manus perventis de quibus dixit se non recordari, dunque, senza ulteriori precisazioni54. Per Amelia, nel primo protocollo superstite (dal 1307 al 1324) del notaio Iacobus Lelli de Amelia55, non è tanto significativa la presenza di 8 testamenti recanti un item pro male ablatis su un totale di 13, quanto l’eccezionale e particolare presenza dei lasciti di restituzione nel testamento del 1323 di Ciolus Gherarducii de Amelia dictus Cioctus56, della famiglia di Terribile, una famiglia protagonista della storia locale, e non solo, tra la metà del Duecento e la fine del Trecento, i cui esponenti, o almeno alcuni di essi, furono spesso legati ad episodi politici di matrice popolare, anche in relazione alla redazione dello Statuto del Popolo di Amelia, come pure di altre città dello Stato Pontificio, specie durante il periodo avignonese57. Ebbene Ciolo – che detta le sue ultime volontà nella chiesa degli Agostiniani alla presenza di molti frati eremitani – dispone proprio nella parte iniziale dell’atto la restituzione di somme di denaro per diverse situazioni d’illecita esazione: pro male ablatis incertis per cui lascia 100 soldi per dotare due fanciulle povere e per fare elemosine; pro male ablatis certis, tra cui denari quos indebite recepit oppure quos recepit usurarum nomine ultra sortem a diverse persone di Spoleto, Orvieto, Ficulle, Sipicciano debitamente nominate, ma anche denari quos indebite recepit oppure quos recepit usurarum nomine ultra sortem per somme sostanziose, fino ai 100 fiorini d’oro che egli recepit ultra veram sortem sibi debitam da Giovannello Porcellini di Narni occasione reprehensaliarum factarum per ipsum Cioctum. Ma non era solo l’usura praticata a creare seri problemi di coscienza a Ciotto. Anche le dolorose conseguenze degli scontri politici tra guelfi e ghibellini, che durante i primi decenni del Trecento caratterizzarono la vita del comune umbro58, sono messe nel conto: a queste credo si riferiscano i lasciti ai figli di Angelone da Macchie qui fuerunt ceci, e a mastro Giovanni de Morris e socio et omnibus et singulis qui reperirentur ceci per extrinsecos guelfos de Amelia et cuilibet eorum: per ognuno di questi uomini menomati della vista sono lasciati 40 soldi cortonesi.

  • 59 Su questo si veda il saggio di A. Rigon, Orientamenti religiosi e pratica testamentaria a Padova ne (...)

24In mancanza di altre fonti, come libri di conti, diari familiari etc., è sempre la fonte notarile a restituire – per Roma come per altre località – una prima immagine del tema oggetto delle nostre ricerche: la restituzione del maltolto, che se riguarda in primo luogo il problema dei guadagni illeciti determinati dal ricorso a pratiche usurarie, non si limita a questo ma comprende una più articolata gamma di comportamenti devianti, come l’esemplare testamento di Ciotto mostra con chiarezza. Questo atto mostra anche un altro elemento, che andrebbe analizzato più a fondo: l’influenza nei confronti del testatore da parte degli ordini mendicanti, i cui frati spesso, sia in qualità di confessori, sia come testimoni, sono intorno a lui al momento di dettare il testamento e certamente lo guidano (e in parte lo condizionano) nelle disposizioni pro remedio anime e nei lasciti pii59.

Notes

1 P. Blastenbrei, I Romani tra violenza e giustizia nel tardo Cinquecento, in Roma moderna e contemporanea, 5.1, gennaio-aprile 1997, p. 67-79: 77.

2 Nel corso di questo studio, per i problemi attinenti al prestito, sono stati particolarmente utilizzati i seguenti saggi, tutti incentrati sulla documentazione notarile romana: M. Procaccia, Il commercio del denaro, in M. Miglio, et al. (a cura di), Un pontificato e una città. Sisto IV (1471-1484). Atti del Convegno, Roma 3-7 dicembre 1484, Roma, 1986, p. 684-693; I. Lori Sanfilippo, Operazioni di credito nei protocolli notarili romani del Trecento, in Credito e sviluppo economico in Italia dal Medio Evo all’Età Contemporanea. Atti del primo convegno nazionale, Verona 4-6 giugno 1987, Verona, 1988, p. 53-66; I. Ait, Aspetti del mercato del credito a Roma nelle fonti notarili, in M. Chiabò et al. (a cura di), Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431). Atti del Convegno, Roma, 2-5 marzo 1992, Roma, 1992, p. 479-500.

3 Quando questa non riusciva ad essere restituita, il creditore entrava in possesso del bene avuto in pegno, uno dei più comuni mezzi di arricchimento dei mercatores romani, sempre desiderosi di aumentare i loro possessi fondiari.

4 I. Lori Sanfilippo, Operazioni di credito… cit. n. 2, p. 55. Invece le grandi operazioni finanziarie – che avevano come protagonista la Curia pontificia e i suoi membri più eminenti, tra cui gli stessi pontefici – erano appannaggio delle grandi compagnie, in primo luogo toscane, in particolare senesi e fiorentine, e quindi venivano registrate nei loro libri mercantili o nei registri vaticani.

5 M. Procaccia, Il commercio del denaro… cit. n. 2, p. 685. Sono indicati negli atti notarili come mercatores et bancherii, molti dei quali iscritti alla potente arte del cambio.

6 M. Procaccia, Il commercio del denaro… cit. n. 2, p. 691; I. Ait, Elementi per la presenza della donna nel mercato del credito a Roma nel basso medioevo, in Roma donne libri tra medioevo e rinascimento. In ricordo di Pino Lombardi, Roma, 2004, p. 119-139. Per un esame più recente di questa problematica mi permetto di rinviare al mio saggio Perle e coralli: credito e investimenti delle donne a Roma (XV-inizio XVI secolo), in G. Petti Balbi, P. Guglielmotti (a cura di), Dare credito alle donne: presenze femminili nell’economia tra medioevo ed età moderna, Atti del convegno internazionale di studi, Asti 8-9 ottobre 2010, Asti, 2012, p. 247-258.

7 Per quanto attiene alla problematica delle pratiche assolutorie per i guadagni illeciti e male ablata cfr. G. Todeschini, I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza tra medioevo e età moderna, Bologna, 2002, p. 133-185: cap. IV: Restituire: indennizzare; M. Bacci, Investimenti per l’aldilà. Arte e raccomandazione dell’anima nel Medioevo, Roma-Bari, 2003, in particolare p. 73-77.

8 Ad esempio Siena, per la quale si veda il saggio di Matthieu Allingri in questo volume.

9 Per molte indicazioni, in particolare di documenti conservati presso l’Archivio Segreto Vaticano e la Biblioteca Vaticana desidero ringraziare Ivana Ait, Antonella Mazzon e James Palmer.

10 M. Vendittelli, Mercanti romani del primo Duecento «in Urbe potentes», in E. Hubert (éd.), Roma nei secoli XIII-XIV. Cinque saggi, Roma, 1993, p. 87-135; Id., «In partibus Anglie» . Cittadini romani alla corte inglese nel Duecento: la vicenda di Pietro Saraceno, Roma, 2001.

11 Per il sec. XIV ho consultato la seguente documentazione notarile: Paulus Serromani (1348-1355), Roma, Archivio Storico Capitolino (= ASC), Notai, Sezione I, vol. 649/1-3bis; Marinus Petri Milçonis (1357), Roma, Archivio di Stato (= ASR), Collegio dei Notai Capitolini (= CNC), vol. 1236, f. 254r- 323v; Paulus de Serromanis (1359-1387), ASC, Notai, Sezione I, vol. 649/4-14 e 650; Lellus Pauli de Serromanis (1387-1398), ASC, Notai, Sezione I, vol. 763/1-5 (vol. 6 [1427]): le trascrizioni degli atti presenti nei protocolli indicati si devono a Renzo Mosti e si possono consultare sul sito della Società romana di storia patria (www.srsp.it). Questi atti verranno citati con il nome del notaio, l’indicazione della segnatura archivistica (quando necessaria) e il numero d’ordine della trascrizione; ho inoltre consultato i seguenti protocolli editi: R. Mosti (a cura di), I protocolli di Iohannes Nicolai Pauli. Un notaio romano del ’300 (1348-1379), Roma, 1982; R. Mosti (a cura di), Il protocollo notarile di Anthonius Goioli Petri Scopte 1365, Roma, 1991; id. (a cura di), Un notaio romano del Trecento. I protocolli di Francesco di Stefano de Caputgallis (1374- 1386), Roma, 1994; id. (a cura di), Due quaderni superstiti dei protocolli del notaio romano Paulus Nicolai Pauli (1361-1362), in MEFRM, 106-2, 1994, p. 777-844; id., Un protocollo del notaio romano Iohannes Paulus Antonii Goyoli (1397), in Archivio della Società Romana di Storia Patria, 117, 1994, p. 119-169; I. Lori Sanfilippo (a cura di), Il protocollo notarile di Lorenzo Staglia (1372), Roma, 1986; id. (a cura di), Il protocollo notarile di Pietro di Nicola Astalli (1368), Roma, 1989. Diversi testamenti del ’200-300 in I. Lori Sanfilippo (a cura di), I documenti dell’antico archivio di S. Andrea “de Aquariciariis”, Roma, 1981. Devo alla cortesia di James Palmer le informazioni tratte dai testamenti presenti nei registri di Antonio e Lorenzo de Scambis, conservati in Biblioteca Apostolica Vaticana (= BAV), Archivio di S. Angelo in Pescheria, I/1-25, a. 1363-1409. Tra questi, 47 testamenti hanno un lascito per male ablatis. Per un’informazione più dettagliata sulla documentazione notarile romana del sec. XIV cfr. I. Lori Sanfilippo, I protocolli notarili romani del Trecento, in Archivio della Società Romana di Storia Patria, 110, 1987, p. 99-150.

12 Cfr. rispettivamente BAV, Archivio di S. Angelo in Pescheria, I/1, c. 84v-86r (testamento di Eunofrio qd. Iacobi magistri Luce); ivi, I/20, c. 43v-44r (testamento di domina Perna ux. Bonanni magistri Luce).

13 Paolo Serromanni, vol. 649/1-3bis, nr. 34; vol. 469/6, nr. 12.

14 Paolo Serromanni, vol. 649/6, nr. 11 (1363 giugno 11).

15 Ivi, nr. 9 (1363 giugno 9).

16 Paolo Serromanni, vol. 649/4, nr. 33.

17 Marino di Pietro Milzoni, nr. 44.

18 ASR, Pergamene, cass. 61, nr. 142, edita da P. Adinolfi, La Portica di S. Pietro ossia Borgo nell’Età di Mezzo, Roma 1859, p. 261-264, cit. in A. Rehberg, “Nuntii, questuarii, falsarii”. L’ospedale di S. Spirito in Sassia e la raccolta delle elemosine nel periodo avignonese, in MEFRM, 115-1, 2003, p. 41-132: 98.

19 Paolo Serromanni, vol. 469/10, nr. 79.

20 Cfr. I. Ait, I costi della morte: uno specchio della società cittadina bassomedievale, in F. Salvestrini, G.M. Varanini, A. Zangarini (a cura di), La morte e i suoi riti tra medioevo e prima età moderna, Atti del X Convegno internazionale del Centro studi sulla civiltà del tardo Medioevo, San Miniato 8-10 ottobre 2004, Firenze, 2007, p. 275-321: 281-282.

21 Cfr. R. Mosti, Due quaderni superstiti… cit. n. 11, nr. 40, p. 802-803.

22 I. Lori Sanfilippo (a cura di), I documenti dell’antico archivio di S. Andrea “de Aquariciariis”, Roma, 1981, nr. 25, p. 47-50.

23 R. Mosti (a cura di), I protocolli di Iohannes Nicolai Pauli… cit. n. 11, p. 13, nr. 23.

24 ASR, CNC 1163, c. 497r-501v: 1420 luglio 14.

25 Rehberg, Nuntii… cit. n. 18, p. 94-96.

26 Ibidem, p. 97 nota 219, e p. 98.

27 Cfr. I. Lori Sanfilippo, Morire a Roma, in M. Chiabò, G. D’Alessandro, P. Piacentini, C. Ranieri (a cura di), Alle origini della nuova Roma. Martino V, Atti del Convegno, Roma 25 marzo 1992, Roma, 1992, p. 611; Ead., La Roma dei Romani. Arti, mestieri e professioni nella Roma del Trecento, Roma, 2001, p. 185 per la definizione di Lorenzo, e a p. 324-326 per la famiglia Tordoneri.

28 E. Re (a cura di), Statuti della città di Roma, Roma, 1880, cap. 67, p. 45-46. A questo proposito cfr. I. Lori Sanfilippo, La Roma dei Romani… cit. n. 27, p. 182.

29 Per quanto riguarda il ms. statutario cfr. Archivio Storico Capitolino, Camera Capitolina, cred. IV, t. 88, Statuta Urbis Romae, rub. 86; per l’incunabolo Statuta Urbis Romae, Romae, Ulrich Han (Udalricus Gallus), 1471 ca., rub. 99.

30 I. Lori Sanfilippo, La Roma dei Romani… cit. n. 27, p. 183.

31 R.C. Mueller, Sull’establishment bancario veneziano. Il banchiere davanti a Dio (secoli XIV-XV), in G. Borelli (a cura di), Mercanti e vita economica nella Repubblica Veneta (secoli XIII-XVIII), Verona, 1985, p. 47-103: 52.

32 Ibid., p. 95.

33 Ph. Braunstein, Il mercante davanti alla morte, in F. Salvestrini, G.M. Varanini, A. Zangarini (a cura di), La morte e i suoi riti… cit. n. 20, p. 257-274: 264.

34 A. Paravicini Bagliani, I testamenti dei cardinali del Duecento, Roma, 1980, a p. CXIII-CXIV le osservazioni su «debiti e maltolto», da cui sono tratte le citazioni nel testo.

35 Ibid., p. 453, nr. XXIX, item nr. 9.

36 Ibid., p. 340-351, nr. XXI, item nr. 43,44, 45, 46; al nr. 31 la combustione dei libri di astronomia e alchimia.

37 Su questo personaggio, cfr. A. Esposito, Estouteville, Guillaume, de, in Dizionario Biografico degli Italiani, XLIII, Roma, 1993, p. 456-460.

38 Una ricerca esaustiva sui testamenti della Roma tardomedievale rimane ancora da fare. Per il momento si dispone solo di ricerche parziali. Nell’ambito delle indagini sul pontificato di Martino V confluite nel citato volume Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431), da parte di alcuni ricercatori dell’Associazione Roma nel Rinascimento (di cui sono membro) sono stati schedati tutti i registri notarili superstiti e sono stati reperiti 38 testamenti, 22 di donne e 16 di uomini, e solo in 5 (di cui due di donne) c’è l’item pro male ablatis e precisamente: ASR, CNC 414, c. 19r-v, 1420 marzo 15; CNC 1163, c. 497r-501v, 1420 luglio 14; CNC 848, c. 350r-351v, 1425 maggio 12; CNC 848, c. 427r-428v, 1425 settembre 15; CNC 939, c. 141 bis r-v, 1429 luglio 12. Per il periodo successivo, sempre a cura dei ricercatori della predetta Associazione, si dispone solo di una schedatura di atti notarili relativi al rione Parione per il pontificato di Sisto IV. Sui testamenti rilevati in questo dossier una prima analisi si deve a D. Barbalarga, Gli atteggiamenti devozionali nei testamenti, in M. Miglio, F. Niutta, D. Quaglioni, C. Ranieri (a cura di), Il rione Parione durante il pontificato sistino: analisi di un’area campione, in Un pontificato e una città. Sisto IV (1471-1484). Atti del convegno (Roma 3-7 dicembre 1984), Roma, 1986, p. 694-705.

39 Oltre alle schedature di atti prima citate, la mia analisi si fonda in particolare su di un campione di 492 testamenti (tutti nuncupativi) rogati tra il 1470 e il 1527: di questi, 220 sono relativi a donne. Sono stati reperiti nel fondo del Collegio dei Notai capitolini (conservato per la maggior parte in ASR e nell’Archivio Storico Capitolino), dove sono conservati i protocolli e i registri d’imbreviature dei notai cives romani residenti e operanti un po’ in tutti i rioni cittadini, fondo che finora – vista la grande quantità di protocolli conservati – è stato esaminato per ampi sondaggi. Sono stati esaminati i seguenti protocolli: ASR, CNC, reg. 15, 113-114, 136, 138, 156, 175-176, 265, 414, 475-481, 484, 594, 641, 704-709, 725, 848, 921, 926, 938-939, 942, 1081-1083, 1106, 1109-1110, 1117, 1145, 1163-1165, 1174, 1181-1183, 1188, 1231, 1236-1239, 1255, 1257-1258, 1313-1314, 1319-1329, 1389, 1478, 1629, 1641-1643, 1651, 1661, 1687, 1726, 1729, 1763-1764, 1810, 1824, 1830; Archivio Storico Capitolino, sez. I, Notarile: reg. 57, 67-68, 122-127, 252-256, 590, 591.

40 Come ad esempio nel testamento del nobile Stefano De Rossi, cfr. CNC 1184, c. 747r-749v; 762r-765v (1514 genn. 1). Sulla famiglia De Rossi cfr. A. Esposito, L’eredità di Gabriele de’ Rossi, patritius romanus, comes palatinus e antiquario, in Roma donne libri… cit. n. 6, p. 317-341, in particolare su Stefano p. 332.

41 ASR, CNC 1764, c. 72v, cit. da I. Ait, I costi della morte… cit. n. 20, p. 286, nota 40.

42 Ibid., p. 85.

43 Su questo personaggio cfr. I. Ait, M. Vaquero Piñeiro, Dai casali alla fabbrica di San Pietro. I Leni. Uomini d’affari del Rinascimento, Roma, 2000, p. 35-37; il suo testamento è pubblicato alle p. 221-227, a p. 224 la citazione dell’item.

44 I. Ait, M. Vaquero Piñeiro, Dai casali alla fabbrica di San Pietro. I Leni. Uomini d’affari del Rinascimento, Roma, 2000, p. 239-241.

45 Per una più ampia informazione sul contributo della fonte notarile per questo periodo della storia cittadina cfr. A. Esposito, M. Vaquero Piñeiro, Rome during the sack: chronicles and testimonies from an occupied city, in K. Gouwens, S.E. Reiss (a cura di), The pontificate of Clement VII. History, politics, culture, Burlington, 2005, p. 125-142.

46 Sono stati schedati tutti i notai che rogarono in questo periodo.

47 Cfr. ad esempio il testamento di domina Nicola de Boccatiis, che fa un lascito di 500 scudi per pagare il residuo della taglia del marito ormai defunto (ASR, CNC 725, c. 106r, 9 luglio 1527) o quello del nobile fiorentino Giulio Alzatelli, che si dichiara debitore nei confronti di Tarquinio Santacroce, di Domenico de Massimi e di un suo inquilino per 50 ducati a testa, denari pagati per la taglia estortagli dagli spagnoli che avevano catturato suo fratello (ivi, fol. 126v, 24 luglio 1527).

48 Cfr. rispettivamente ASR, CNC 942, c. 326, 8 luglio 1527; CNC 725, c. 111r, 115r, e per il caso di Valentino cfr. D. Gnoli, La Roma di Leone X, Milano, 1938, p. 336.

49 Cfr. rispettivamente ASR, CNC 594, c. 80r, 10 luglio 1527 e CNC 725, c. 105r, 9 luglio 1527.

50 Desidero ringraziare di cuore l’amico Thomas Frank, che mi ha permesso di utilizzare la schedatura dei testamenti relativi a Viterbo, raccolti nell’ambito delle sue ricerche sulla vita religiosa di questa città, confluite nel suo volume Bruderschaften im spätmittelalterlichen Kirchenstaat. Viterbo, Orvieto, Assisi, Tübingen, 2002.

51 L’atto è pubblicato da C. Buzzi, La “Margarita iurium cleri viterbiensis”, Roma, 1993, nr. 104.

52 Ringrazio Paolo Pellegrini per i dati inviatemi ed Emilio Lucci per la segnalazione del testamento di Ciolo Gherarducci di Amelia.

53 Si veda il notissimo volume Nolens intestatus decedere. Il testamento come fonte della storia religiosa e sociale, Perugia 1985.

54 Archivio di Stato di Terni, Notarile di Narni, prot. 10.

55 Archivio di Stato di Terni, Notarile di Amelia, prot. 1 (1307-1324): contiene 13 testamenti, di cui 8 con male ablata.

56 Ibid., alle cc. 63v-65v.

57 Per queste informazioni cfr. E. Lucci, I filii Terribilis tra Chia, Amelia e l’Europa, in Famiglie nella Tuscia tardomedievale. Per una storia, Viterbo-Orte 18 e 19 dicembre 2009, Orte, 2011 (Atti delle Giornate di Studio per la Storia della Tuscia, XVI), p. 117-127.

58 L. Fumi, Eretici e ribelli nell’Umbria dal 1320 al 1330, Spoleto, 2011, ed. an. dell’ed. Perugia 1897-1899; R. Nanni, Amelia nel basso medioevo, in E. Menestò (a cura di), Amelia e i suoi statuti medievali. Atti della giornata di studio (Amelia, 15 marzo 2001), Spoleto, 2004, p. 3-41. I fuoriusciti guelfi cui si fa riferimento nel testamento potrebbero essere gli stessi cacciati da Amelia nel 1309, quando il comune risulta alleato con i ghibellini di Todi.

59 Su questo si veda il saggio di A. Rigon, Orientamenti religiosi e pratica testamentaria a Padova nei secoli XII-XIV (prime ricerche), in Nolens intestatus decedere… cit. n. 53, p. 41-63; G. Petti Balbi, Fenomeni usurari e restituzioni: la situazione ligure (secoli XII-XIV), in Archivio Storico italiano, CLXIX, 2011, p. 199-220.

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