Le confessioni relative a usure e male ablata
Struttura documentaria, relazioni sociali e uso politico (Asti, secolo XIII e inizio XIV)
p. 111-128
Résumé
Centrale, per comprendere l’azione della Chiesa nelle dinamiche creditizie, risulta il suo intervento valutativo su usure e male ablata, in seguito alle confessioni dei prestatori o a procedimenti giudiziari. Un quadro dal quale emerge la valenza sia politica sia economica del concetto di usura, che consente di valutare appunto i rapporti creditizi e di stabilire criteri di reinserimento per gli operatori “pentiti” mediante la restituzione che ridefinisce l’incerto discrimine tra inclusione ed esclusione sociale. Una categoria pervasiva, l’usura, che può anche essere usata strumentalmente come contenitore formale nel quale collocare relazioni conflittuali, al fine di trasferire alla Chiesa sia la gestione di controversie di natura patrimoniale sia il fittizio controllo su risorse finanziarie e immobiliari esposte al rischio di ritorsioni a causa dei conflitti tra le Partes.
Texte intégral
1Le fonti capitolari e vescovili astigiane – oltre 3000 carte per il periodo compreso tra il XIII secolo e gli inizi del successivo1 – consentono di ricostruire il ruolo regolativo esercitato dalla Chiesa e in particolare dal tribunale dei vicari sulle relazioni sociali. Emerge la funzionalità politica ed economica dei lessici che trovano una mediazione nella produzione notarile legata alle strutture ecclesiastiche2. Intorno al capitolo cattedrale si definiscono prassi scrittorie e modalità di registrazione: in questa prospettiva, come ha osservato Attilio Bartoli Langeli, a «farsi fonte sono non soltanto i contenuti oggettivi dei documenti ma la documentazione stessa in quanto risultato di una prassi, di un comportamento, di una strategia »3.
2Centrale, per comprendere la portata dell’azione della Chiesa nelle dinamiche creditizie, risulta l’intervento dei vicari sulla gestione di usure e male ablata. La documentazione pervenuta (confessioni di usure certe e incerte; processi per inadempienze rispetto agli obblighi di restituzione; quietanze nei confronti di chi rispetta gli impegni; processi per contratti che nascondono condizioni usurarie) permette di analizzare la valenza politica ed economica del concetto di usura, categoria che consente di valutare la correttezza dei rapporti creditizi e di definire criteri di inclusione ed esclusione sociale4.
3Questo contributo indagherà il tema dell’usura su diversi livelli5: sul piano generale sarà inquadrata la pervasiva opera di rimodellamento delle relazioni comunitarie esercitata dalla Chiesa attraverso il meccanismo delle confessioni. Sarà quindi esaminato l’uso del concetto di usura nella definizione dei rapporti economici. Infine, l’analisi si concentrerà su una fittizia restituzione di usure di inizio Trecento, mediante la quale il capo dei guelfi astigiani, Leonardo Solaro, dissimula il potenziale trasferimento di un ingente capitale al vescovo6: grazie all’uso accorto del formulario notarile viene attribuita nominalmente al presule la possibilità di rivalersi sul patrimonio immobiliare del magnate guelfo in caso di mancata restituzione delle pretese usure e in questo modo si configura una forte tutela delle proprietà di Solaro sottratte almeno formalmente a possibili confische o ritorsioni legate ai conflitti civili.
Le confessiones ai vicari: l’usura come categoria politica ed economica
4La definizione carta caucionis usurarum accomuna una serie di atti mediante i quali i prestatori riconoscono di aver operato pubblicamente come usurai e dispongono la restituzione dei male ablata7. In tali carte, il prestatore giura di osservare i mandati della Chiesa o dei vicari e quindi confessa il carattere usurario della sua attività. Seguono la quantificazione delle usure certe e incerte e l’impegno a cedere ai vicari una somma pari a queste ultime, garantito obbligando i beni dell’usuraio o mediante la fideiussione di terzi, in genere familiari.
5Le usure incerte sono affidate ai vicari, mentre quelle certe sono gestite direttamente dal prestatore: le carte caucionis, poiché sono registrate come titoli di credito per la Chiesa, regolano prevalentemente la restituzione delle usure incerte e in pochi atti compare una specificazione dell’ammontare delle usure certe e degli interessi applicati. In questi casi i rapporti risultano certificati da atti notarili e si prevede l’impegno a restituirle a tutti coloro che potranno dimostrare di averle corrisposte.
6Da tali documenti emergono tracce dell’organizzazione dell’attività di prestito: dalle modalità di registrazione dei crediti, annotati in appositi cartolari conservati dal prestatore; alla valutazione del rischio dimostrata dai diversi tassi applicati; alla stesura di instrumenta debiti contenenti una netta distinzione delle componenti del prestito – capitale e interesse usurario o lucro – messa in evidenza dalle clausole che indicano l’obbligo di cassare gli atti solo per la parte relativa a usure.
7Si delineano sistemi creditizi articolati, come suggerisce la dichiarazione di alcuni uomini d’affari di aver esercitato l’usura per se vel per alium, espressione che testimonia un’attività svolta non solo in prima persona, ma anche per conto di terzi. Le competenze dei prestatori rimandano a più complesse forme di mediazione. Nella rinuncia del vescovo Guido ai diritti che gli spettano ratione usurarum sull’eredità di Rufino Alfieri, le usure che Rufino ha percepito dal presule e dalla Chiesa sono collegate a un’articolata attività finanziaria definita mediante l’espressione «agendo, petendo, exigendo, compensando »8. Essa configura il ruolo sia di fiduciario in giudizio sia di responsabile di esazioni e transazioni e descrive pratiche professionali che mettono in luce una gestione del credito piuttosto ampia.
8Accanto al generico riferimento all’usura e all’ammissione di averla esercitata pubblicamente, compare una valutazione in termini finanziari delle prassi seguite dai prestatori che le connota in senso usurario. Ne costituisce un esempio la confessione di Bonifacio di Moncalieri nella quale si specificano i tassi applicati e i proventi percepiti, distinti nelle dizioni pro lucro et usura e pro usura: il 12 % annuo su un prestito di 200 lire, 2 denari per lira per un credito di 52 lire e 3 denari per lira per 25 lire9. I valori, di per sé, sarebbero riconducibili a normali interessi di mora, anche se non si può escludere che questo tasso si sommi a un interesse già computato; in ogni caso è importante rilevare come sia la competenza tecnica dei finanzieri a riconoscere la valenza usuraria del credito, verosimilmente in rapporto alla specificità delle singole operazioni.
9Le confessioni, verbalizzate dal notaio di curia, sono rogate alla presenza di un vicario e talora di entrambi; più raramente intervengono sacerdoti delegati, cappellani del Duomo o di San Secondo o rettori di chiese cittadine. Il personale ecclesiastico che opera intorno alla Cattedrale compare spesso in qualità di testimone, in due casi affiancato da frati minori10. L’usuraio è dunque al centro di una rete di relazioni formata dai suoi clienti, dai fideiussori e da ecclesiastici o religiosi presenti alla confessione: quest’ultima si configura come il passaggio, sancito dalla partecipazione dei vicari e di esponenti del clero regolare o secolare, da una gestione usuraria del credito a una circolazione virtuosa del denaro, destinato in pios usus e in pauperum erogacionem a beneficio delle anime del prestatore e dei suoi debitori. Il punto di partenza, come si è ricordato, è il riconoscimento di essere stato usuraio manifesto: questo comportamento notorio e continuato definisce in senso negativo l’attività del prestatore. La confessione è strutturata in modo da sancire un superamento di tale condotta deprecabile, basato sia sulle garanzie economiche che assicurano la restituzione – quantificazione delle usure incerte, obbligo dei beni del creditore o fideiussione – sia sulla certificazione sociale di questi impegni in cui rivestono un ruolo importante il vicario o i suoi delegati e i testimoni.
10La definizione dei rapporti di natura usuraria grazie alla mediazione dei vicari non era probabilmente slegata dalla necessità di disporre in modo efficiente del proprio patrimonio: lo suggerisce il testamento di Baldizzone Saracco, nel quale si specifica che, per le usure e i male ablata, devono essere osservate le disposizioni di un precedente instrumentum stipulato in manibus vicariorum11. Emerge, dunque, una complementarità tra la definizione delle usure certe e incerte e la gestione dell’asse ereditario. La XXVII costituzione del II Concilio di Lione (1274) prevedeva, infatti, che testamenta quoque manifestorum usurariorum aliter facta non valeant sed sint irrita ipso iure12. Le disponibilità economiche destinate a eredi o a legati dovevano essere svincolate, dunque, da eventuali pendenze relative alla soluzione dei rapporti usurai; inoltre, sul piano della sanzione sociale, la strutturazione successoria del patrimonio acquistava – esaurite le obbligazioni legate all’attività usuraria – un’evidente legittimità.
11I vicari e il clero, accogliendo la delega alla gestione dei guadagni usurai, confermano la specializzazione della Chiesa nella regolazione delle relazioni economiche e sociali. Gli ecclesiastici, infatti, valutano i termini della confessione e in alcuni casi quantificano una penalità, definita taxatio, a carico dell’usuraio. Questi formalismi, nella sostanza, valgono a legittimare una sorta di reinserimento del prestatore e della sua famiglia entro una rete comunitaria. La collocazione sociale degli usurai confessi e dei loro discendenti sembra, infatti, il criterio sul quale la Chiesa basa il condono della restituzione dei male ablata, ridotta in alcuni atti a meno del 5 % di quanto dichiarato13. La sopravvenuta povertà degli eredi, l’esigenza di maritare le figlie o le nipoti del prestatore oppure decisioni non meglio specificate dei vicari giustificano la sostanziale riduzione degli impegni assunti dagli usurai con le loro confessioni. Si tratta, dunque, di un compromesso in cui la condanna di un comportamento economico è valutata nelle sue conseguenze sul sistema dei rapporti sociali. Il risultato dell’intervento dei vicari non è, in genere, rappresentato dall’esazione di taxationes o di ingenti somme provenienti da usura, ma dal controllo della collocazione delle famiglie dei prestatori nella rete delle relazioni comunitarie. Non si tratta di un esito scontato o di una pura formalità, ma di una prerogativa che i rappresentanti del vescovo si riservano, come dimostrano alcune cause intentate dai vicari contro gli eredi che rifiutano di restituire le usure indicate dal loro congiunto14. La sanzione di tali comportamenti è la scomunica che, in quanto esclusione dalla società dei fedeli, si configura come l’esito opposto rispetto al reinserimento sociale dell’usuraio notorio e della sua famiglia fondato sulla confessione e sull’affidamento delle usure incerte ai vicari vescovili15.
L’uso del concetto di usura (usura simulata?)
12Una causa relativa a un presunto contratto usurario, articolata in oltre 30 carte e protrattasi dal febbraio al giugno 1309, rivela la pervasività del concetto di usura nella definizione delle relazioni economiche. Nel caso di specie, il processo verte su una vendita che sarebbe stata compiuta in fraude usurarum e dissimulerebbe un contractus pignoraticius. Gandolfo di Asti aveva ceduto per 100 lire case e terreni successivamente da lui stesso presi in affitto16. In seguito era stato citato dall’acquirente-locatore presso il giudice comunale per una posizione debitoria di 25 lire; il maggior valore dei beni – secondo Gandolfo pari a 300 lire al momento della cessione – e l’obbligo a restituire per cui il venditore è stato citato inducono lo stesso Gandolfo a contestare all’avversario, presso la corte vescovile, un contratto usurario. In un primo tempo il vicario, sulla base della costituzione di Bonifacio De immunitate ecclesiarum, minaccia la scomunica al giudice comunale qualora proseguisse nel giudizio intrapreso; successivamente una consulenza richiesta dal tribunale ecclesiastico sottolinea come la cognitio della questione non riguardi il vicario, a meno che prima Gandolfo non dimostri che effettivamente il contratto fosse di tipo usurario. L’impostazione della controversia rivela un uso strumentale della categoria di usura, che si presta a sollevare conflitti di competenza tra tribunale civile e religioso e delinea un’interferenza potenzialmente in grado di mutare l’esito del processo civile.
13Significativi sono gli elementi concettuali usati dalle parti: Gandolfo sostiene che l’impegno alla restituzione e il prezzo ridotto rispetto al valore al momento della vendita configurano nel contratto comportamenti usurai; gli accusati dichiarano, invece, che la tesi è infondata cum non sint usurarii nec tales contractus consueverunt exercere17. L’usura appare una categoria economica riconoscibile per mezzo di indicatori tecnici di carattere contrattuale – la sproporzione del prezzo e la restituzione – e di comportamenti sociali, valutati sul piano della credibilità, presupposto in base al quale chi non è usuraio e non è solito stipulare contratti usurari non può essere accusato di usura. Questa apparente tautologia prova che ci si trova di fronte a fattispecie sfumate, nella cui valutazione hanno molto spazio la visibilità e la considerazione sociale dei diversi soggetti. L’usura si configura, dunque, come un elemento variabile basato non solo su dati oggettivi bensì, forse in misura prevalente, sulla valutazione di fattori economici e della credibilità dei soggetti coinvolti, da effettuarsi caso per caso.
L’uso di una prassi documentaria e di una categoria economica: una fittizia restituzione di usure come strumento di tutela patrimoniale
14Se la pervasività della categoria di usura nel caso appena analizzato origina un tentativo di strumentalizzazione volto a indirizzare al foro ecclesiastico la soluzione di una pendenza patrimoniale, il caso che ora si proporrà mette in luce l’uso politico del contenitore formulare costituito dalla confessione. Nel novembre 1304, Leonardo Solaro18 – capo della Pars guelfa astigiana rientrato da pochi mesi in città dopo la cacciata della sua fazione a opera dei ghibellini – confessa al vescovo di aver percepito usure e male ablata. Si tratta di 300 lire di usure certe pagate dal vescovo e di 5000 lire di usure incerte, somma della quale è destinatario il presule stesso, che dovrà garantirne la restituzione in pios usus et inter pauperes. Leonardo, tuttavia, prima di trasferire al vescovo il denaro, dichiara che si aliquid ultra sortem recepit voluit quod in sorte seu capitali computetur: questa clausola verosimilmente regolarizza la posizione dell’usuraio, che, prima di restituire le usure incerte, ne modifica formalmente la qualità, «trasformando» l’interesse illegittimo in capitale. Si delinea un beneficio anticipato per Leonardo che, pur riconoscendo di aver ricevuto 5000 lire di usure incerte e senza averle ancora corrisposte al vescovo, si preoccupa di precisare che quanto percepito ultra sortem deve essere considerato come capitale e non come interesse usurario.
15Sulla base di questa evidente contraddizione si determinano le condizioni per un trasferimento patrimoniale da Solaro al vescovo basato su una donatio inter vivos di tutti i beni del magnate guelfo posti in garanzia per coprire le 5000 lire di usure incerte, un passaggio, però, solo potenziale, poiché Leonardo dichiara di possedere quanto donato in nome e per conto del donatario fino al momento in cui questi non intenda assicurarsene la corporalis possessio19. Per rendere operativa quest’ultima condizione, Solaro nomina, come suo procuratore, il vicario in nome del vescovo20.
16La confessione di Leonardo, oltre alla contraddizione già rilevata che ne infirma i presupposti dichiarando la qualità non usuraria del guadagno percepito, presenta una struttura tale da garantire – mediante la donacio che consente allo stesso Leonardo di gestire i propri beni in nome del cessionario e la procura al vicario attribuita (e revocabile) da Solaro – un forte controllo del magnate sul proprio patrimonio formalmente offerto come garanzia della restituzione.
17La funzionalità del documento dipende, dunque, dalla volontà di Leonardo piuttosto che da quella del presule: non solo per l’ambigua definizione della condizione usuraria dei crediti di Leonardo e per la difficoltà, per la Chiesa, di entrare nella disponibilità dei beni che egli ha posto in garanzia, ma anche per l’impossibilità oggettiva per il vescovo di rendere esigibile un credito contrapponendosi a una famiglia che, oltre a controllare il governo cittadino, per tradizione mantiene rapporti economici stretti proprio con le istituzioni ecclesiastiche.
18Questo atto formalmente dovrebbe costituire una garanzia per la Chiesa in modo da consentirle di immettere entro un circuito virtuoso somme indebitamente percepite mediante l’usura, ma in realtà congela tale disponibilità nelle mani del prestatore, legando a un suo atto di volontà l’efficacia degli impegni assunti.
19Proprio nella possibilità assicurata a Solaro di trasferire la gestione dei suoi beni al vescovo, occorre cercare l’effettivo valore della confessione. La sua formulazione esclude, per il presule, la facoltà di disporre liberamente delle risorse che garantiscono la restituzione di usure e male ablata, ma consente a Solaro di trasferirgliele qualora rinunciasse a valersi delle condizioni che gli assicurano il controllo su quanto donato. La confessione assume, dunque, il valore di un passaggio potenziale di denaro o beni al vescovo, la cui efficacia dipende da Leonardo o dai suoi eredi. Come si è ricordato, le confessiones sono in genere denominate carta caucionis usurarum, definizione che sottolinea la loro valenza di garanzia della corresponsione alla Chiesa della cifra fissata quale usura incerta. Nel caso di Leonardo Solaro, invece, solo in apparenza l’impianto del documento rispetta le formule che ricorrono nelle confessioni, mentre nella sostanza delinea un atto condizionato alla volontà di chi dichiara di aver percepito magnam quantitatem pecunie usurarie pravitatis. Significativa risulta l’intitolazione dell’atto De usuris. Leonardus de Solario restituit usuras: in essa manca cioè il cenno alla cauzione prestata, che in altre confessioni è l’elemento qualificante dell’operazione. Nella struttura del documento relativo a Leonardo, le condizioni che dovrebbero garantirla sono, infatti, presenti ma assemblate in modo tale da non risultare funzionali a un’effettiva restituzione.
20Tale elaborazione si lega verosimilmente alla situazione di instabilità interna alla civitas negli anni di più accesa conflittualità tra le fazioni. Nell’alternanza tra bandi e rientri in città, in un quadro di squilibrio costante nelle relazioni politiche che esercitava un riflesso anche sul piano economico, instaurare un canale patrimoniale privilegiato con il vescovo significava, per il capo del fronte guelfo, contenere il rischio cui andavano soggette ingenti risorse finanziarie e immobiliari. La confessione fittizia assume, in questa prospettiva, i connotati di una «cassaforte» affidata da Solaro al presule.
21Se, infatti, il documento fosse stato inteso come un’effettiva confessio e se Solaro avesse rinunciato a valersi delle clausole che gli assicuravano il controllo sul patrimonio, il vescovo si sarebbe sostituito alla famiglia guelfa nella gestione finanziaria e immobiliare. Nella situazione di violenta conflittualità interna, eventuali ritorsioni o aggressioni di avversari politici su quel patrimonio sarebbero state rivolte non a Solaro ma al capo della Chiesa astese, cioè a un’autorità connotata da indubbio prestigio e da una posizione di terzietà rispetto ai contrasti che investivano la città. Si delinea, dunque, una distorsione calibrata della struttura della confessio, basata sulla sovrapposizione di condizioni contraddittorie all’interno di un atto notarile dotato di riconosciuta capacità certificatoria e sullo squilibrio delle condizioni a favore di Leonardo Solaro.
22Questo processo mette in luce la valenza legittimante della Chiesa, il valore definitorio delle confessiones e l’uso di categorie economiche nel regolare le relazioni sociali21. Il vescovo si conferma depositario degli strumenti di controllo sulla materia economica e delle procedure in grado di validare una prassi documentaria; inoltre gli è riconosciuta una potestà regolativa che lo rende terzo rispetto alle contrapposizioni interne, poiché proprio la sua estraneità – certo formale e non sostanziale – rispetto ai contrasti permette di configurare un atto volto a distrarre il patrimonio di una delle famiglie più coinvolte nei conflitti civili. Esiste un modello di definizione dei rapporti economici che prevede, per il vescovo, il potere di ricondurre entro circuiti virtuosi pratiche finanziarie illecite: appunto sulla combinazione e sulla corrosione degli elementi che nella prassi usuale rendono efficaci le confessiones ed effettivo il potere della Chiesa, si struttura un atto «eccezionale» il quale – nella restituzione di usure delle quali è negata la valenza usuraria – costruisce un potenziale trasferimento di capitali e immobili al fine di sottrarli ai rischi causati dai conflitti civili22. È evidente, infine, come il lessico dell’usura e della restituzione, cioè dell’infrazione della norma economica e della legittimazione ex post da parte di un’autorità preposta, abbia caratteristiche di pervasività tali da consentirne un uso fittizio, finalizzato a coprire un potenziale passaggio di valori monetari e immobiliari.
23Il nodo centrale è il ruolo di garante che la Chiesa assume poiché gestisce strumenti procedurali e contrattuali di valenza economica. L’esame della documentazione dimostra che tale funzione di garanzia esercitata dal tribunale è basata sulla capacità della curia di valutare e riorganizzare le relazioni creditizie di incerta soluzione. La convergenza dei diversi attori del mercato – prestatori professionali o occasionali, chierici o laici – sul tribunale vescovile è proprio il segno della funzionalità della valutazione e degli strumenti usati. Una convergenza confermata dalle numerose confessioni di usure e male ablata; decisamente lontane dalla moralizzazione ipocrita di pratiche speculative23, le confessiones consentono di «certificare il bilancio» di articolate reti creditizie, legittimandone il funzionamento.
24Il quadro che si è ricostruito mette dunque in evidenza un filo rosso che unisce capacità regolativa, controllo degli strumenti contrattuali e giudiziari per rendere efficace la valutazione e convergenza di operatori sulla corte vescovile per «legittimare» le proprie pratiche creditizie. Emerge dunque un rapporto di osmosi tra un organismo – la corte vicariale – dalle spiccate competenze regolative e complessi circuiti politici e finanziari. Un’osmosi che è confermata anche in situazioni limite, nelle quali la valenza certificatoria della Chiesa è strumentalizzata: è il caso della fictio della confessione di usure di Leonardo Solaro, costruita per tutelare il patrimonio del casato guelfo, affidandolo al Vescovo. In questa operazione, la distorsione della categoria di usura e la sanzione «simulata» del Presule solo in apparenza smentiscono il funzionamento del sistema, dimostrando invece che la presenza di un quadro politico conflittuale induce a sperimentare forme nuove di bilanciamento nei rapporti tra Chiesa e Parti, fondate appunto sulla capacità negoziale dell’autorità ecclesiastica.
Annexe
Appendice documentaria
Tabella 2. – Valore delle singole confessioni relative a usure certe e incerte.
Usure certe | Usure incerte | Pagamento corrisposto | Contenzioso24 |
£ 200 | £ 40 | Non indicato | / |
Non indicate | £ 2500 | Non indicato | / |
Non indicate | £ 2500 | £ 300 (dopo il contenzioso accordo per sommare una cifra ulteriore non superiore a £ 300) | Si |
Documento 1. – Formulario standard di confessione relativa a usure e male ablata.
Carte astigiane del secolo XIV (1300-1308), a cura di P. Dacquino [e A.M Cotto Meluccio], Asti, 1983, doc. 86, p. 169-170.
Carta restitucionis usurarum Petrini de Solario
Anno Domini MCCCVI, indicione III, die XVII mensis iulii. Actum Ast, in domo Buniorum, presentibus testibus Iacobo Besusto, presbitero Dominico de Ast et presbitero Francisco Bocegio, capellano astensi. Quorum presentia dominus Petrinus de Solario infirmus corpore, tamen sane mentis existens, timens de futuris periculis, quia vita et mors in manu Dei sunt, volens saluti anime sue consulere in manibus domini Arnaldi prepositi astensis, vicarii reverendi patris domini Guidonis Dei gratia episcopi recipientis, nomine et vice dicti domini episcopi et nomine et vice omnium quorum interest vel interesse potest fuit confessus et recognovit se esse et fuisse publicum et manifestum usurarium et quod per se et per alios exercuit usurariam pravitatem et quod habuit usuras tam certas quam incertas et maleablata et quas usuras tam certas quam incertas voluit et iussit restitui de bonis suis omnibus illis quibus esset dicta restitucio facienda; et primo interrogatus de usuris certis, dixit et confessus fuit quod habuit et recepit de usuris a domino Frederico de Rippa libras quadringentas astensium; item a domino Georgio de Antegnano libras XI; item ab heredibus domini Antegnani libras V; item dixit quod habuit ab Obertino de Castagnolis libras V; item a Petro de Guiberto de Cellis usuras de qua quantitate non recordatur; item dixit quod habuit de usura a fratre Rodulfo de Cacayrano libras X astensium; item dixit quod debet habere a Lambertino Ysnardo pro quadam fideiussione domini Iohannis Ysnardi quoddam debitum de quo vult esse contentus solvi facere debiti predicti; et interrogatus de quantitate usurarum incertarum et maleablatarum dixit et confessus fuit quod habuit plus de usuris et maleablatis quam valent omnia sua bona mobilia et immobilia et interrogatus per dictum vicarium quantum valent dicta sua bona, qui Petrinus respondit quod possunt ascendere usque ad mille et quingentas libras astensium.
Que bona dictus dominus Petrinus pro dictis usuris et maleablatis incertis restituendis et distribuendis in pios usus et pauperum erogationem dedit, cessit et tradidit in manibus dicti domini vicarii recipientis nomine et vice dicti domini episcopi et nomine omnium aliorum quorum interest vel interesse possit, tali modo quod dictus dominus episcopus dicta bona possit capere et habere ubicumque sint et in quibuscumque rebus consistunt ad eorum liberam voluntatem, sine contradictione dicti domini Petrini suorumque heredum et omnium aliarum personarum et sine licentia alicuius potestatis, iudicis vel magistratus et ipsa bona vendere et distrahere et pignori obligare ad eorum [voluntatem], prout eis videbitur et eis placuerit, iurans eciam in manibus dicti domini vicarii et ad mandatum ipsius, quod de cetero si dictus sibi prestiterit sanitatem non prestabat ad usuras, per se nec per alium et omnes usuras remisit et sibi delata relaxavit.
Documento 2. – Carta di restituzione relativa alle usure e ai male ablata di Leonardo Solaro.
Il Libro Verde della Chiesa d’Asti, a cura di G. Assandria, I, Pinerolo, 1904, doc. 124, p. 276-279.
De usuris
Leonardus de Solario restituit usuras
Anno Domini millesimo trecentesimo quarto indicione secunda die decimonono mensis septembris in presentia testium infrascriptorum Leonardus de Solario civis astensis gravi corpori sui infirmitate gravatus sanus tamen mentis existens volens saluti sue anime providere confessus fuit et recognovit in presentia et manibus venerabilis viri domini Arnaldi de Platea prepositi astensis vicari reverendi patris domini Guidonis Dei gracia episcopi astensis ac mei notarii infrascripti se fuisse peccatis suis exigentibus usurarium manifestum et exercuisse per se et per alios usurariam pravitatem ac extorsisse magnam quantitatem pecunie ex facinore usurarie pravitatis. Et interrogatus per dictum dominum vicarium nomine dicti domini episcopi et nomine omnium quorum interest vel interesse posset. Ac si presto esset a quibus habuit et extorsit dictas usuras. Qui Leonardus respondit de certis usuris de quibus recordatur se habuisse a dicto domino episcopo libras trescentas astenses nomine et occasione usurarum dicens quod de aliis personis a quibus habuerit non recordatur. Item interrogatus per dictum dominum vicarium quantum potuit recepisse de usuris de quibus et a quibus personis non recordatur. Qui Leonardus respondit se habuisse de usuris incertis libras quinque milia volens et precipiens et mandans in manibus dicti vicarii et coram me notario recipientibus nomine et vice dicti domini episcopi et omnium aliorum quorum interest vel intererit vel interesse posset ac si presentes essent quod de bonis dicti Leonardi mobilibus et immobilibus ubicumque sint et inveniri possent et in quibuscumque rebus consistant fiat restitutio plenarie et integre. Ante omnia dicto domino episcopo predictarum librarum trecentarum. Nec non omnibus aliis et singulis de usuris et male ablatis per ipsum habitis seu per alios eius nomine illis personis a quibus constaret ipsum Leonardum vel alium pro eo dictas usuras recepisse de bonis ipsius Leonardi. Mandans insuper et volens quod restitucio predictarum usurarum fiat sine iuris ordine et solempnitate iudiciorum et causarum strepitu. Absolvens predictum dominum episcopum et omnes alias personas ab omni eo et toto quod idem Leonardus vel alius pro eo possent petere cum carta et sine carta ab ipso domino episcopo vel aliis quibuscumque personis nomine et occasione usurarum. Et voluit et iussit quod si aliqua instrumenta vel scripturas ipsius Leonardi reperirentur penes ipsum vel alium que continerent usuram quod in eo quod usuras continerent sint casse et irrite et nullius valoris quo ad dictas usuras et quod in iudicio vel extra quo ad dictas usuras non possint conveniri vel molestari nisi quo ad sortem tantum.
Et si aliquid dictus Leonardus occaxione usurarum de debitis contentis in instrumentis vel scripturis ultra sortem recepit voluit quod in sorte vel capitali computetur insuper iussit et voluit quod de predictis libris quinque milibus fiat restitutio et dentur ac convertantur in pios usus et inter pauperes pro remedio anime sue et omnium aliorum a quibus dictus Leonardus habuit dictas usuras per predictum dominum episcopum vel alium prout dicto episcopo videbitur expedire pro saluti et remedio anime dicti Leonardi et ut possit fieri plena restitutio predictarum librarum CCC predicto domino episcopo et aliis personis quibuscumque a quibus constaret dictas usuras habuisset nec non dictarum librarum V M.a omnia sua bona mobilia et immobilia habita et habenda ubicumque sint et inveniri possent et in quibuscumque rebus consistant dedit et donavit pure et simpliciter et inrevocabiliter inter vivos dicto domino vicario et michi notario infrascripto recipientibus nominibus quibus supra. Que omnia bona et singula dictus Leonardus confessus fuit se tenere et possidere nomine dicti domini episcopi et omnium quorum interest seu interesse posset et ipsorum nomine se possessorem constituit vel quasi quousque idem dominus episcopus vel alius pro eo de predictis corporalem possessionem vel quasi acceperit quam quidem possessionem idem dominus episcopus vel alius pro eo accipere et ingredi et aprehendere possit et ei liceat quandocumque voluerit ad suam liberam voluntatem sine contradictione dicti Leonardi et eius heredum et omnium aliarum personarum et sine auctoritate alicuius iudicis vel magistratus ad quam possessionem aprehendendam dictum dominum vicarium nomine dicti domini episcopi procuratorem constituit suo et predicto nomine ut in rem suam et aliorum quorum interest vel interesse poterit voluit eciam dictus Leonardus quod dicta bona sua idem dominus episcopus per se vel alium possit libere vendere alienare distrahere pignori obligare et de ipsis quoscumque contractus facere arbitrio ipsius domini episcopi ut possit fieri et haberi plena restitucio dictarum usurarum tam certarum quam incertarum. Submittens se iurisdictioni dicti domini episcopi et eius vicarii. Et pro predictis omnibus et singulis attendendis idem Leonardus dicto domino vicario et michi notario infrascripto recipientibus nominibus quibus supra omnia sua bona pignori obligavit iurans insuper in manibus dicti vicarii stare mandatis ecclesie et contra predicta vel aliquod predictorum per se vel alium non contrafacere vel venire.
Actum in Ast in domo Anthonii de Montilio et fratrum ubi ipse Leonardus morabatur. Interfuerunt testes vocati et rogati presbiter Domincus presbiter Fredericus de Favis Grossis Cremonensis cappellanus ecclesie maioris astensis, frater Iacobus Caçho, frater Jaconuns de Solario et dominus Bonifacius de Solario qui dicitur Podiusvarinus. Et ego Iacobus Sarrachus imperiali auctoritate notarius predictis omnibus interfui et rogatus hanc cartam scripsi.
Documento 3. – Quietanza per avvenuta restituzione relativa alle usure e ai male ablata di Daniele Gomundo (con abbuono rispetto all’ammontare dei valori confessati).
Cartolari notarili dell’Archivio Capitolare di Asti, a cura di A.M. Cotto Meluccio, G.G. Fissore, L. Franco, Torino, 2002, doc. 22, p. 135-137.
Carta Danielis Gomundi
Anno Domini millesimo trecentessimo decimo, indicione VIII, die VIII mensis augusti. Actum Ast in claustro maioris ecclesie, presentibus dominis Iacobo de Sancto Martino de Canapicio canonico Astensis ecclesie et domino Lancia Pelleta cantore dicte Astensis ecclesie. Quorum presencia, cum appareret per quodam publicum instrumentum scriptum manu mei Iacobi notarii infrascripti de presentibus anno et indicione, die XXVII mensis ianuarii quod Daniel Gomundi filius domini Oberti Gomundi condam, sanus mente (et sanus mente) et corpore, volens saluti anime sue providere quia vita et mors in manu Dei sunt, timens de futuris periculis, constitutus in presencia venerabilium virorum dominorum Petri Sybonengi archidiaconi et magistri Ruffini archipresbiteri Astensis vicariorum reverendi patris domini G (uidonis) Dei gratia episcopi Astensis, recipientium nomine et vice dicti domini episcopi et nomine omnium quorum interest seu interesse possit, dixit et confessus fuit in manibus dictorum vicariorum se fuisse usurarium manifestum, quod habuit usuras tam certas quam incertas et quas usuras voluit restitui de bonis suis; certas vero voluit restitui omnibus illis quibus fuerit dicta restitucio facienda. Et fuit confessus in manibus dictorum vicariorum quod habuit de usuris incertis de quibus nescit quibus sit restitucio pro parte sua libras LXX; quas libras LXX ex officio suo taxaverunt ad libras LXXX. Quas libras LXXX dictus Daniel voluit distribui in pios usus et pauperum erogacionem secundum providenciam dicti domini et suorum vicariorum pro anima sua et (et) illorum a quibus dictas usuras habuit et recepit etcetera, prout hec et alia in dicto instrumento continentur.
Ecce quod predicti vicarii habentes auctoritatem a dicto domino episcopo super usuris incertis nomine dicti domini episcopi fuerunt confessi et contenti sese habuisse et recepisse a dicto Daniele de predictis libris LXXX pro predictis usuris incertis libras XV Astensium; de residuo vero quantitatis predicte, considerantes condicionem et paupertatem dicti Danielis, intuitu pietatis fecerunt eidem donacionem et remissionem et omnimodam absolucionem. Et de predictis usuris incertis seu de dictis libris LXXX nomine dicti domini episcopi tenuerunt sese taciti et contenti et eis bene fore satisfactum, renunciando exceptioni (numerate) non habite, non numerate et non recepte pecunie et non habite et non recepte solucionis et satisfactionis predicte, liberans et absolvens ipsum Danielem nomine dicti domini episcopi ab omni eo et a toto quod ipsi et dictus dominus episcopus possent ipsi Danieli seu ab heredibus suis petere occasione dictarum librarum LXXX seu dictarum usurarum incertarum, facientes ipsi Danieli de predictis pacem, finem, quitacionem, remissionem et absolucionem et pactum et ulterius et in perpetuum non petendo, promitentes eidem eorum nominibus et nomine dicti domini episcopi ipsi Danieli ipsum de predictis libris LXXX seu de dictis usuris incertis non appellabunt, inquietabunt vel molestabunt, sub reffectione dampnorum et expensarum quas ipse faceret, incurreret vel sustineret occasione predicta, in iudicio vel extra. Predicta autem omnia et singula dicti domini vicarii eorum nomine et nomine dicti domini episcopi attendere et observare ipsi Danieli promiserunt sub obligacione omnium bonorum suorum et dicti domini episcopi et ecclesie astensis, renunciando in omnibus et singulis privilegio fori, epistule divi Adriani, nove constitucioni, exceptioni doli mali et in factum, condicioni sine causa et ex iniusta causa et omni alii exceptioni et iuri; precipientes de predictis michi notario infrascripto conficere publicum instrumentum. Actum etcetera.
Notes de bas de page
1 G. Assandria (a cura di), Il Libro Verde della Chiesa d’Asti, 2 vol., Pinerolo, 1904-1907; L. Vergano (a cura di), Le carte dell’Archivio Capitolare di Asti (1238-1272), Torino, 1942; P. Dacquino, A.M. Cotto Meluccio (a cura di), Carte astigiane del secolo XIV, Asti, 1983; A.M. Cotto Meluccio, G.G. Fissore, P. Gosetti, E. Rossanino (a cura di), Le carte dell’Archivio Capitolare di Asti (secoli XII-XIII), Torino, 1986; A.M. Cotto Meluccio, P. Dacquino (a cura di), Documenti capitolari del secolo XIII (1265-1266; 1285-1288; 1291; 1296-1298), Asti, 1987; A.M. Cotto Meluccio, P. Dacquino, L. Franco (a cura di), Carte astigiane del secolo XIV (1303; 1307-1310; 1310-1311), Asti, 1992; A.M. Cotto Meluccio, G.G. Fissore, L. Franco (a cura di), Cartolari notarili dell’Archivio Capitolare di Asti, Torino, 2002.
2 Cfr. E.C. Pia, Relazioni economiche intorno al capitolo cattedrale di Asti: una prima lettura a partire dai registri di Iacobus Sarrachus notarius et scopolanus Astensis ecclesie (1304-1316), in Il Platano, XXXIV, 2009, p. 99-105.
3 A. Bartoli Langeli, Prefazione a Notai e chiese. Le istituzioni ecclesiastiche e religiose e la loro documentazione in Italia dal XII al XV secolo, in Quaderni di storia religiosa, 11, 2004, p. 8.
4 G. Todeschini, I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna, Bologna, 2002, p. 89-185; Id., Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all’età moderna, Bologna, 2007, p. 44-46, 105 sg.; Id., Come Giuda. La gente comune e i giochi dell’economia all’inizio dell’epoca moderna, Bologna, 2011.
5 Utile il confronto con il caso senese: cfr. M. Pellegrini, Attorno all’economia della salvezza. Note su restituzione di usura, pratica pastorale ed esercizio della carità in una vicenda senese del primo Duecento, in G. Piccinni (a cura di), Fedeltà guelfa, affari ghibellini, Pisa, 2008, p. 395-446; per Bologna, cfr. M. Giansante, L’usuraio onorato. Credito e potere a Bologna in età comunale, Bologna, 2009; per Asti, E.C. Pia, I registri del chierico notaio astigiano Giacomo Saracco: principali tipologie documentarie per la definizione di relazioni economiche (1285-1316), in MEFRM, 122-2, 2010, p. 319-325. Per le particolarità dei casi genovese e romano, cfr., in questo volume, G. Petti Balbi, Il devetum Alexandrie e i male ablata nella società genovese (secoli XII-inizio XV) e A. Esposito, Pro male ablatis et pro incertis: i lasciti di restituzione in area romana (e dintorni) nel tardo medioevo. L’interpretazione della restituzione intesa dalla storiografia, secondo l’efficace definizione di G. Todeschini, come «moralizzazione ipocrita di atteggiamenti speculativi» – cfr. per esempio A. Sapori, Il mercante italiano dell’età eroica, in R. Bocciarelli, P. Ciocca (a cura di), Scrittori italiani di economia, Roma-Bari, 1994, p. 179-198; J. Gilchrist, L’applicazione pratica delle teorie, in O. Capitani (a cura di), L’etica economica medievale, Bologna, 1974, p. 167-183 – è stata innovata dallo stesso Todeschini: per un ampio quadro, cfr. G. Todeschini, Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico, Roma, 1994; Id., I mercanti e il tempio… cit. n. 4 (si veda anche Id., Ordini mendicanti e linguaggio etico-politico, in Etica e politica: le teorie dei frati mendicanti nel Due e nel Trecento, Atti del XXVI convegno internazionale [Assisi, 15-17 ottobre 1998], Spoleto, 1999, p. 16-17); Id., Come Giuda… cit. n. 4, p. 233-299. Cfr. anche R. Bordone, Tra credito e usura: il caso dei «Lombardi» e la loro collocazione nel panorama economico dell’Europa medievale, in G. Boschiero, B. Molina (a cura di), Politiche del credito. Investimento, consumo, solidarietà, Atti del Congresso internazionale, Asti, 20-22 marzo 2003, Asti, 2004, p. 141-161 e la revisione, proposta in tale contributo, delle posizioni di R.-H. Bautier e di R. de Roover (R.-H. Bautier, I Lombardi e il problema del credito nel Regno di Francia nei secoli XIII e XIV, in R. Bordone [a cura di], L’uomo del banco dei pegni. «Lombardi» e mercato del credito nell’Europa medievale, Torino, 1994, p. 23-56; R. de Roover, Denaro, operazioni finanziarie e credito a Bruges nel Medioevo, in L’uomo del banco dei pegni… cit., p. 99-170), oltre a L. Palermo, La banca e il credito nel Medioevo, Milano, 2008. Sulla figura dell’usuraio considerato come anticipatore del capitalismo ma non analizzato all’interno delle dinamiche relazionali comunitarie, cfr. J. Le Goff, La borsa e la vita. Dall’usuraio al banchiere, Roma-Bari, 1987; importanti puntualizzazioni in Id., Le Moyen Âge et l’argent. Essai d’anthropologie historique, Paris, 2010, p. 156-158.
6 Il Libro Verde… cit. n. 1, I, doc. 124, p. 276-279.
7 L’intitolazione degli atti, carta caucionis, mette in evidenza le forme di garanzia della restituzione e, dunque, la registrazione del notaio di curia è orientata soprattutto a fissare i diritti che la Chiesa astese acquisisce in seguito alla confessione degli usurai. Cfr. Carte astigiane del secolo XIV (seconda serie)… cit. n. 1, doc. 271, p. 179; doc. 309, p. 210. Sui legati per la restituzione di male ablata, cfr. G. Chiodi, Rolandino e il testamento, in G. Tamba (a cura di), Rolandino e l’ars notaria da Bologna all’Europa. Atti del Convegno internazionale di Studi storici sulla figura e l’opera di Rolandino (Roma, 9-10 ottobre 2000), Milano, 2002, p. 462-496; Rollandini Rodhulphini Bononiensis, Summa totius artis notarie, Flos, rubr. De legatis factis pro restitutione illicite acquisitorum, f. 260-261. Per quanto riguarda i formulari, cfr. Alexandri de Alexandria, Tractatus de usuris, éd. A.-M. Hamelin, Louvain-Montréal-Lille, 1962; Astesani de Ast, Summa de casibus, Lugduni, a Stephano Gueynard alias pinet prope sanctum Anthonium, 1519 (cfr. G. Ceccarelli, Usura e casistica creditizia nella Summa Astesana: un esempio delle concezioni etico-economiche francescane, in Ideologia del credito fra Tre e Quattrocento: dall’Astesano ad Angelo da Chivasso, Atti del convegno internazionale [Asti, 9-10 giugno 2000], Asti, 2001, p. 15-58).
8 Carte astigiane del secolo XIV (1983)… cit. n. 1, doc. 176, p. 288.
9 Carte astigiane del secolo XIV (1992)… cit. n. 1, doc. 439, p. 284 sg.; su Bonifacio di Moncalieri, cfr. in questo volume il contributo di R. Bordone, I male ablata dei Lombardi fra sanzione ecclesiastica e riconoscimento pubblico nei Paesi Bassi; cfr. anche Id., Il tempo e il denaro, in G. Archetti, A. Baronio (a cura di), Tempus mundi umbra aevi. Tempo e cultura tra Medioevo e Età Moderna, Atti dell’incontro nazionale di studio, Brescia, 29-30 marzo 2007, Brescia, 2008, p. 344-345.
10 Carte astigiane del secolo XIV (1983)… cit. n. 1, doc. 165, p. 275-276; Carte astigiane del secolo XIV (1992)… cit. n. 1, doc. 248, p. 160. Sul ruolo dei Francescani: G. Todeschini, Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla società di mercato, Bologna, 2004; cfr. anche C. Lenoble, L’exercice de la pauvreté. Économie et religion chez les franciscains d’Avignon (XIIIe-XVe siècles), Rennes, 2013; sull’uso di strumenti creditizi da parte dei Minori, cfr. A. Rigon, Frati minori, inquisizione e comune a Padova nel secondo Duecento, in E. Bonato (a cura di), Il «Liber contractuum» dei frati Minori di Padova e di Vicenza (1263-1302), Roma, 2002, p. XXIX.
11 Carte astigiane del secolo XIV (1992)… cit. n. 1, doc. 440, p. 285 sg.
12 Cfr. in questo volume il contributo di R. Bordone, I male ablata dei Lombardi… cit.
13 Cfr. per esempio Carte astigiane del secolo XIV (1992)… cit., n. 1, doc. 278, p. 184-186; doc. 325, p. 227-228.
14 Op. cit., docc. 512 e 513, p. 317 sg.; docc. 627 e 628, p. 376.
15 Non a caso in questi procedimenti, oltre all’espressione formulare che indica le pratiche sociali in riferimento alle quali è previsto l’obbligo di evitare gli scomunicati – «comedendo, bibendo, barbam tondendo, negocia faciendo, participando» –, compaiono elenchi minuziosi delle persone alle quali è vietato ogni contatto con i destinatari della sanzione ecclesiastica; essa, in questo modo, assume il carattere di una netta esclusione sociale che investe le reti parentali, ma anche i rapporti di tipo economico facenti capo agli scomunicati (op. cit., doc. 798, p. 443, doc. 911, p. 497). Sulla scomunica assai utili risultano E. Vodola, Excommunication in the Middle Ages, Berkeley-Los Angeles-London, 1986, e V. Beaulande, Le malheur d’être exclu? Excommunication, réconciliation et société à la fin du Moyen Âge, Paris, 2006. Sul nodo della «controversa appartenenza civica», cfr. G. Todeschini, Visibilmente crudeli… cit. n. 4, p. 127.
16 Carte astigiane del secolo XIV (1992)… cit., docc. 478-502, p. 304 sg.
17 G. Todeschini, Credito, credibilità e fiducia: il debito e la restituzione come forme della socialità tra Medioevo ed Età Moderna, in Politiche del credito… cit., p. 22-23; G. Todeschini, Visibilmente crudeli… cit. n. 4, p. 126-127; uno sviluppo di questa lettura in Id., The incivility of Judas: «manifes usury» as a metaphor for the «infamy of fact» (infamia facti), in J. Vitullo, D. Wolfthal (a cura di), Money, morality and culture in Late Medieval and Early Modern Europe, Farnham, 2010, p. 33-52; G. Todeschini, Come Giuda… cit. n. 4, p. 147-158.
18 Su Leonardo Solaro, cfr. L. Castellani, Gli uomini d’affari astigiani. Politica e denaro tra Piemonte ed Europa, Torino, 1998, p. 212-215; E.C. Pia, La giustizia del vescovo. Società, economia e Chiesa cittadina ad Asti tra XIII e XIV secolo, Roma, 2014, p. 185-189.
19 Sulla gestione, da parte degli eredi dei prestatori, delle somme confessate come usure e male ablata, cfr. M. Pellegrini, Attorno all’economia della salvezza, in Fedeltà guelfa, affari ghibellini… cit. n. 5, p. 395-446. Nel caso senese il conferimento a enti religioso-assistenziali di beni posti a garanzia delle somme confessate di fatto ne assicurava agli eredi il controllo e l’amministrazione.
20 In conclusione, Leonardo Solaro conferisce al presule la potestà di disporre liberamente dei beni posti in garanzia ut possit haberi plena restitucio… usurarum, si sottopone alla giurisdizione del capo della Chiesa e impegna nuovamente i suoi beni per assicurare il rispetto di quanto stabilito. Tuttavia, le condizioni esaminate sopra – sulle quali è costruito il documento – ridimensionano il valore delle clausole finali, volte almeno formalmente a tutelare il vescovo.
21 G. Todeschini, La riflessione etica sulle attività economiche, in R. Greci, G. Pinto, G. Todeschini (a cura di), Economie urbane ed etica economica nell’Italia medievale, Roma-Bari, 2004, p. 151-228; Id., I mercanti e il tempio… cit. n. 4, p. 89-185.
22 Id., Eccezioni e usura nel Duecento. Osservazioni sulla cultura economica medievale in Quaderni storici, 131, XLIV/2, 2009, p. 351-368.
23 Si rimanda all’articolata lettura di G. Todeschini, I mercanti e il tempio… cit. n. 4, p. 133-185.
24 Sono stati indicati solo i rapporti dei quali è documentato l’ammontare (2 su 5 controversie per mancata restituzione attestate).
Auteur
Centro Studi «Renato Bordone», Asti
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