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Male ablata

 | 
Jean-Louis Gaulin
, 
Giacomo Todeschini

Il devetum Alexandrie e i genovesi tra scomuniche e licenze (sec. XII-inizio XV)

Giovanna Petti Balbi

Résumé

Si affronta qui un tipo particolare di male ablata, cioè i guadagni provenienti da commerci illeciti di materiali strategici con gli infedeli, proibiti dalla Chiesa e recepiti nella normativa locale mediante in devetum Alexandrie. A Genova coloro che violano in devetum, patroni di navi, mercanti, modesti operatori economici, sono chiamati alexandrini con un termine probabilmente coniato in loco e successivamente esteso a quanti praticano questi commerci, che possono essere riscattati con il pentimento e con il pagamento di una pena pecuniaria, inizialmente devoluta al riscatto dei Luoghi Santi. Da parte di papi sempre più compiacenti, perché bisognosi di danaro non solo per compiti istituzionali, soprattutto durante il grande scisma si concedono anche licenze preventive. Si sviluppa così un mercato assai redditizio tra i “beneficiati” che, sempre per danaro, cedono le licenze di cui sono in possesso ad altri interessati a questo stesso redditizio commercio. È comunque evidente che gli alexandrini, con successive richieste di assoluzione, pagamento di sanzioni, acquisto di licenze preventive, più che al perdono e alla salvezza dell’anima, mirano a mantenere onorabilità, rispetto e buona fama, per non essere assimilati agli usurai.

Texte intégral

  • 1  G. Pistarino, Genova e il Maghreb nel secolo XII, in R. Rainero (a cura di), Italia e Africa. Aspe (...)
  • 2  V. Piergiovanni, Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pira (...)
  • 3  J. Trenchs Odena, «De Alexandrinis» . El commercio prohibido con los musulmanos y el papato de Ave (...)
  • 4  D. Jacoby, The supply of war materials to Egypt in the crusader period, in Jerusalem. Studies in A (...)
  • 5  D. Coulon, «Ad partes Alexandrie»: les relations des Génois avec l’Égypte du XIe au XVe siècle, in (...)

1Il mitico animus mercantile e la vocazione marittima hanno precocemente indirizzato i genovesi dal secolo XI verso il Mediterraneo occidentale e le sue coste ancora in gran parte controllate dagli infedeli, con i quali attivano precoci scambi commerciali. Contemporaneamente Genova, da sola o in unione con Pisa e con altre potenze cristiane, combatte contro i mussulmani in difesa delle rotte e dei commerci più che della fede e della cristianità, con l’intento di instaurare nell’area occidentale una vera tallassocrazia a scapito di Pisa. A ragione è stato affermato che in quest’area guerra e pace sono le due facce di una stessa medaglia, perché con tregue e accordi stipulati dopo scontri dagli esiti alterni Genova riesce ad assicurare privilegi daziari e fondaci ai propri cittadini, che talora non esitano a cedere anche imbarcazioni agli infedeli o a traghettarli sulle loro galee1. La consuetudine con gli infedeli suscita apprensioni e sospetti da parte della Chiesa e dei governanti che temono di incorrere in sanzioni o scomuniche per colpa dei cittadini non disposti a rinunziare ai lucrosi commerci con gli infedeli, perché «la legislazione papale e la letteratura canonistica hanno sempre preso in considerazione i divieti di commercio tesi a impedire ai cristiani, sudditi di un principe cristiano, di prestare aiuto ai nemici infedeli, trasportando armi e vettovaglie»2. Armi e imbarcazioni, legno e ferro sono sempre considerati materiali proibiti, sottoposti a devetum, anche se in taluni frangenti il papato instaura un embargo totale a ogni operazione commerciale. Su queste problematiche, pur sempre evocate nella letteratura sui rapporti tra cristiani e mussulmani, mancano studi specifici dopo il pionieristico lavoro di José Trenchs Odena3 e le larghe citazioni in due più recenti contributi di David Jacoby4, e di Damien Coulon5.

  • 6  G. Todeschini, Eccezioni e usura nel Duecento. Osservazione sulla cultura economica medievale come (...)
  • 7  G. Petti Balbi, Fenomeni usurari e restituzioni: la situazione ligure (secoli XII-XV), in Archivio (...)

2Nella dottrina canonica, in cui il termine usura è «sfuggente dal punto di vista semantico», con sfaccettate sfumature6, come nella normativa locale i proventi del dampnato commercio con gli infedeli sono assimilati ai guadagni illeciti provenienti da altre pratiche economiche usurarie e possono essere riscattati con il pentimento e con la restituzione di quanto illecitamente acquisito7. Oltre pentimenti spesso tardivi in articulo mortis, a partire dal Trecento si registrano anche deroghe, licenze preventive contenenti autorizzazioni limitate nel tempo e nello spazio a praticare commerci leciti, concesse dalla Chiesa per danaro, per far fronte ai crescenti bisogni del papato, spesso definite doni, ma che in realtà si configurano come eccezioni al divieto di usura. A loro volta le licenze incrementano traffici di materiali proibiti e successive richieste di assoluzione, dando vita a Genova a un vero e proprio mercato.

  • 8  Per la difficile applicazione delle norme nei problemi in cui si prospetta usura, come nel caso de (...)

3Dopo un excursus sulla normativa canonica e genovese, questo lavoro punta sulla prassi, tenta di coniugare norma e pratica8, guarda a come nella società genovese si affronti e si aggiri il devetum, alla luce di un ricca documentazione notarile prodotta da notai specializzati in materia ecclesiastica che rogano per la locale curia arcivescovile e inseriscono nei loro atti interi documenti che promanano dalla curia papale, mentre discontinua è stata la consultazione diretta all’Archivio vaticano.

La normativa contro il dampnatum commercium

  • 9  Oltre le opere citate a nota 1, B. Kedar, Mercanti genovesi in Alessandria d’Egitto negli anni ses (...)
  • 10  I libri iurium della Repubblica di Genova, I/1, a cura di A. Rovere, Genova, 1992, n. 6, 1139. Già (...)
  • 11  D. Jacoby, Les Italiens en Égypte au XIIe et XIIIe siècles. Du comptoir à la colonie? in Coloniser (...)
  • 12  I libri iurium… cit. n. 10, I/1, n. 151, maggio 1151. Sembra che nel 1156 Genova abbia stipulato u (...)
  • 13  I libri iurium… cit. n. 10, I/1, n. 251, febbraio-dicembre 1179. L’estensione del devetum alla Pro (...)
  • 14  È questa l’opinione dello Jacoby il quale ricorda che, in considerazione delle buone relazioni tra (...)

4Prima ancora che dai numerosi trattati dell’inizio del secolo XII stipulati con vari detentori di potere attestati sulle coste dell’Africa settentrionale o della penisola iberica, prima ancora che dalla ricca produzione notarile, precoci relazioni mercantili dei genovesi con gli infedeli9 sono implicitamente attestate dalla normativa locale, in particolare la tariffa daziaria del 1139 in cui si cita bombace di Alessandria e di Antiochia10 e soprattutto la decima maris del 1143, in cui si indicano dazi differenziati per le merci provenienti da vari porti, tra cui Alessandria, Bugia, Almeria. Si prospetta altrettanto precocemente la necessità di disciplinare il commercio dei materiali di cui i mussulmani necessitano proprio per la lotta contro i cristiani, che diventano perciò proibiti, anche perché sempre più numerosi sono i mercanti che raggiungono Alessandria dove già nel 1165 dispongono di propri fondaci, come pare indicare Beniamino di Tudela che visita la città nel 116511. Nel maggio 1151 Genova legifera De deveto lignaminis et armorum ad sarracenos portandorum, giustificando il provvedimento come servicium Dei et omnium christianorum et comunis Ianue, estendendolo a tutti gli abitanti del distretto da Monaco a Portovenere e stabilendo che qui hoc fecerit, sit in deveto ipse et omnes res suas12. Il concetto è ribadito ancora nella convenzione con Albenga del 1179, in cui la città rivierasca si impegna a osservare devetum Provincie et Alexandrie13, anche se il devetum potrebbe essere stato temporaneamente abolito in precedenza14.

  • 15  Per la segnalazione delle fonti edite ed inedite e per lo spoglio dei registri della Collectoria a (...)
  • 16  V. Piergiovanni, Il mercante e il diritto canonico medievale: «Mercatores in itinere dicuntur mise (...)
  • 17  J. Trenchs Odena, «De Alexandrinis»… cit. n. 3, p. 261.
  • 18  Ibid., p. 246. Il commercio con la Barberia è sempre stato di vitale importanza per Maiorca, ove a (...)
  • 19  I libri iurium della Repubblica di Genova, a cura di M. Bibolini I/6, Genova, 2000, n. 950, 10 lug (...)
  • 20  D. Jacoby, The supply… cit. n. 4, p. 114.

5Non è casuale l’anno, il 1179, perché a quest’anno risale l’origine dei divieti apostolici con Alessandro III che nel III concilio lateranense commina la scomunica a quanti portano necessaria agli infedeli, cioè armi, ferro, legno, materiali per le costruzioni navali, vettovaglie. La stessa posizione viene ribadita da Innocenzo III nel IV concilio lateranense, anche per sostenere la Reconquista sul suolo spagnolo15. Il divieto sembra quindi inserirsi nella complessa dottrina creditizia e nelle condanne delle pratiche usurarie elaborate dalla Chiesa sotto questi due pontefici16. Secondo le disposizioni del IV concilio lateranense17 quanti hanno violato il devetum possono ottenere l’assoluzione dalla scomunica presentando personalmente una supplica al papa che impone pena spirituale e sanzione economica, quest’ultima consistente nella restituzione dell’intero guadagno illecito destinato al soccorso della Terrasanta. In particolare per la situazione genovese nel 1225 Onorio III esorta l’arcivescovo genovese a scomunicare quanti fanno commercio di armi e di ferro con i saraceni e nel ’29 estende la scomunica a tutti gli abitanti delle Riviere che hanno relazioni commerciali con i saraceni di Maiorca, includendo nel divieto anche vettovaglie e cavalli18. Nel 1233 Gregorio IX precisa però che devono essere scomunicati solo i genovesi che portano ad partes Ispanie et insule que Garbum dicitur materiali strategici proibiti da usare in guerra contro i cristiani, intimando di astenersi dal colpire indiscriminatamente quanti di loro praticano commerci leciti19. E il genovese papa Fieschi, Innocenzo IV, si limita a confermare il devetum per i materiali strategici20.

  • 21  Oltre le opere citate a nota 1, R. S. Lopez, Studi sull’economia genovese nel medioevo, Torino, 19 (...)
  • 22  La citazione è tratta da A. Ducellier, F. Menant, L’Islam nel medioevo, Bologna, 2004, p. 130 (éd. (...)
  • 23  I libri iurium della Repubblica di Genova, a cura di S. Dellacasa, I/4, Genova, 1998, n. 737, 12 a (...)
  • 24  D. Jacoby, The supply… cit. n. 4, p. 120-122.
  • 25  Nel 1287 il socio tractans si impegna a negoziare una somma di danaro ovunque fuorché ad Alessandr (...)
  • 26  Les registres de Grégoire X, éd. J. Guiraud, L. Cadier, Paris, 1892-1960, n. 351, 31 marzo 1272.

6La sempre più copiosa produzione notarile genovese duecentesca attesta l’intensificarsi degli scambi e l’assidua frequentazione degli scali egiziani e maghrebini, anche a seguito della partecipazione genovese alle crociate di Luigi IX, da parte sia di modesti o occasionali mercanti, sia di esponenti dell’aristocrazia anche politicamente eminenti21. Si incrementano così i commerci illeciti su Alessandria che Guglielmo di Tiro definisce «pubblico mercato dei due mondi» per la confluenza di cristiani e mussulmani che scambiano qui le loro merci22. Di questa situazione sembra prendere atto anche la Chiesa genovese. Infatti in un accordo stipulato nel 1258 tra il comune e l’arcivescovo Gualtieri in merito agli antichi dazi reclamati dalla curia vescovile sulle navi che entrano in porto si contempla pure la vendita di navi agli infedeli, là dove si recita che ogni nave partita da Genova verso Alessandria e venduta in quel porto deve pagare la decima come se fosse ritornata23. E dai cartolari notarili rogati fuori Genova, ad esempio a Laiazzo, pare che anche dai porti dell’Oriente navi genovesi trasportino verso Damietta ed Alessandria merci24, nonostante le minacce papali di scomunica e il devetum talora evocato in contratti di accomandita25. Ed è quindi comprensibile che nel 1272 Gregorio X intimi al comune genovese di applicare severamente le pene contro i contravventori, comprendendo nel divieto anche quanti assumono mansioni di pilota sulle loro navi piratice26.

  • 27  Sull’assedio, le vicende di San Giovanni d’Acri e il ruolo avuto dai genovesi G. Caro, Genova e la (...)
  • 28  Les registres de Nicolas IV, éd. E. Langlois, Paris, 1881-1893, n. 4403.
  • 29  Ibid., n. 6782-83, 13 agosto; 6784-6788, 23 agosto 1291.

7La questione ritorna di grande attualità durante il pontificato di Nicolò IV a causa anche dell’acuirsi della tensione con il sultano d’Egitto per San Giovanni d’Acri27. Dopo essersi mostrato piuttosto conciliante, concedendo ad esempio il 21 ottobre 1290 al patriarca di Gerusalemme di autorizzare il commercio di materiali non proibiti per la durata della tregua stipulata tra il patriarca e il sultano28, nell’agosto 1291 il papa ribadisce la propria intransigenza per ogni tipo di commercio con gli infedeli, emana nuove costituzioni e sollecita anche i governanti genovesi a inserirle nei loro statuti e i religiosi a leggerle pubblicamente nelle chiese. Si tratta di un embargo totale della durata di dieci anni che lascia al loro destino, in balia degli infedeli, anche i cristiani trasgressori eventualmente caduti prigionieri, dichiarati nemici della Chiesa, inabili a testare, a succedere come eredi, a ricoprire cariche pubbliche, privati dei loro beni, perpetuo infames, citati pubblicamente nelle domeniche e nei giorni festivi, con la possibilità tuttavia di essere assolti se devolvono in favore della Terrasanta l’ammontare degli illeciti guadagni29.

  • 30  C. Imperiale di Sant’Angelo (a cura di), Annali genovesi di Caffaro e de’suoi continuatori, V, Rom (...)
  • 31  Ibid., p. 140: «Verum cum de iure amisissent omnia per sententiam domini pape, qui sententiam duri (...)

8Queste costituzioni costituiscono una prima chiara definizione del problema. I governanti genovesi si affrettano a inserire nei loro statuti sententiam pape che reputano durissimam, in virtù delle quali condannano nel 1291 al pagamento di una multa di 1000 lire di genovini Manuele Lercari che con una galea aveva portato merci ad Alessandria in devetum factum per comune Ianue et etiam contra mandatum domini pape30. E quando nel giugno 1292 nelle acque prospicienti Cagliari una nave genovese cattura una nave pisana proveniente da Alessandria con merci appartenenti a mercanti amici di diversa nazionalità, le autorità genovesi che avrebbero dovuto confiscarle, le restituiscono ai proprietari, ma si affrettano a giustificare con la magnanimità verso i fratelli questo atto contrario alle severe disposizioni papali31, nell’intento di non compromettere ulteriormente le già difficili relazioni con Nicolò IV a causa del mancato sostegno alla riconquista di San Giovanni d’Acri.

  • 32  Il possesso di una chiesa e talora di un sacerdote è contemplato nella concessione del fondaco da (...)
  • 33  La conferma del 15 febbraio 1297 a precedenti decisioni del 1295 e del 1296 è inserta con altri do (...)
  • 34  Les registres de Boniface VIII, ed. G. Digard, M. Faucon, A. Thomas, F. Fawier, Rome, 1884-1939, n (...)
  • 35  Ibid., n. 4420, 20 novembre 1301; n. 5020, 31 maggio 1302: nel giorno dell’Ascensione il pontefice (...)

9Il susseguirsi dei divieti durante il Trecento rivela come siano scarsamente rispettati anche perché gli stessi pontefici mostrano di avere posizioni non sempre coerenti, come nel caso di Bonifacio VIII che adotta nei confronti degli infedeli provvedimenti, talora in apparenza contradditori. Ora sembra invitare alla tolleranza e alla conversione, come nel 1297 quando conferma antichi privilegi dei genovesi autorizzati a disporre di cappelle e sacerdoti sottoposti alla giurisdizione del loro arcivescovo nelle terre di saraceni e greci32, ove frequenter oporteat pro ipsorum mercationibus commorari, con un duplice scopo: permettere ai genovesi di praticare la loro religione e sperare che ad devotionem et divini nominis cultum possint infidelium mentes etiam provocari33. Tuttavia per il commercio con gli infedeli il papa recepisce i drastici provvedimenti adottati da Nicolò IV e li prolunga per un altro decennio a partire dal 16 aprile 1299. Ribadisce che i contravventori del devetum, che include ogni tipo di merci come pure il comando di navi o di altre macchine degli infedeli, perpetuo esse infames, additati pubblicamente come tali e privati dei loro beni, con l’obbligo per le autorità civili ed ecclesiastiche di far osservare questi provvedimenti. Inoltre poiché non prodest iura condere si eadem non servantes pena debita non mulctarentur, ordina agli inquisitori dell’eresia di dar corso a queste disposizioni e di ricorrere, se necessario, anche al braccio secolare, senza alcuna eccezione34. Ripetutamente scaglia anatemi contro questi falsos et iniquos christianos, finendo per accomunarli ai Colonna, ai fautori di Federico III d’Aragona e a quanti sono dichiarati a vario titolo eretici; ma nel prosieguo del pontificato limita il divieto ai soli materiali strategici35, con una linea di condotta piuttosto oscillante tra condanna e clemenza, che riduce talora a metà talora a un quarto del guadagno la sanzione economica per i trasgressori.

Gli alexandrini

  • 36  Anonimo genovese, Poesie, a cura di L. Cocito, Roma, 1970, n. LXI; Anonimo genovese, Le poesie sto (...)
  • 37  Anche in un’altra poesia parla di «inimici saraxin chi guera ten con so vexin»: ibid., n. CXLIV, v (...)
  • 38  J. Trenchs Odena, «De Alexandrinis»… cit. n. 3, p. 240-241.
  • 39  Cfr. a nota 90.

10In sintonia con queste posizioni intransigenti è l’Anonimo poeta genovese, il più fedele cantore della società locale tra XIII e XIV secolo, che in una delle sue poesie moraleggianti tuona Contra eos in devetum Alexandrie, minacciando il castigo divino a quanti per avidità di danaro trafficano con gli infedeli36. L’Anonimo è assai severo nei confronti «de li Alexandrin» e per lui chi pratica questi commerci è «can renegao/e pezo asi che can sarraxin»37. Pare questa la prima attestazione del termine alexandrini per i contravventori del devetum, termine che si riteneva invece coniato in Catalogna tra il 1317 e il ’20, attestato per la prima volta in un manuale della Collettoria papale di Genova comunque del 1350-5138, ove alexandrini sono definiti laici qui res prohibitas ad partes Alexandrie detulerant seu deferri fecerant seu fecerant fieri. A favore della provenienza genovese del termine si potrebbe anche ricordare che è utilizzato soprattutto da Urbano VI, un papa in familiarità con mercanti ed ecclesiastici genovesi da lui largamente beneficiati, il quale emana nel 1382 nuove disposizioni super absolutione alexandrinorum39. In senso lato il termine alexandrino finisce per indicare quanti, mercanti, finanziatori, patroni di navi, marinai, hanno avuto rapporti di commercio proibiti, diretti o indiretti, con i saraceni.

  • 40  J. Trenchs Odena, «De Alexandrinis»… cit. n. 3, p. 261-261. Clemente V stabilisce la restituzione (...)
  • 41  M. Balard, Les républiques maritimes italiennes et les projets de croisade (1270- 1370), in N. Cou (...)
  • 42  Les registres de Benoît XI, éd. Ch. Grandjean, Paris, 1883-1905, n. 545-546, 2 marzo 1304: genoves (...)
  • 43  Ibid., n. 86, 9 dicembre 1303; n. 820, 12 maggio 1304.
  • 44  Ibid., n. 818-820, 12 maggio 1304.

11Riesce difficile indicare i meccanismi con cui vengono accertate le infrazioni al di là della confessione diretta del colpevole: senz’altro nei porti di partenza attraverso ispezioni e controlli dei registri di bordo tenuti dallo scriba, ma per il carico in altri porti o per le modalità di commercio sulle piazze mussulmane mancano indicatori precisi. Fino al Trecento, in conformità alle disposizione del IV concilio lateranense, la pena pecuniaria per l’assoluzione rimangono il pentimento e la restituzione dell’intero guadagno da destinarsi ai bisogni della Terrasanta, in seguito si oscilla tra totalità o metà del lucro40. Muta pure la destinazione di questi male ablata in conseguenza dell’abbandono – mai però dichiarato apertamente – dei progetti di riconquista di Gerusalemme41 da parte del papato che pensa di utilizzare per altri scopi questi proventi illeciti, come pure quelli provenienti dalle indulgenze per il giubileo. Anche la difficoltà di adire la Santa Sede e la volontà di traslare la sanzione economica dalle necessità della Terrasanta ad altri usi suggeriscono di snellire queste procedure, come si evince ad esempio dal comportamento nei confronti dei genovesi di Benedetto XI, che pure aveva confermato nel 1304 l’embargo totale emanato dal suo predecessore42. Nel 1304 Benedetto si rivolge ripetutamente ai genovesi anche allo scopo di liberarli dalle pesanti sanzioni e dalle scomuniche inflitte loro da Bonifacio VIII per essersi schierati durante la guerra del Vespro in favore di Federico III di Trinacria, ma ribadisce sia la condanna per i trasgressori del divieto, sia la possibilità di essere liberati dalla scomunica43. In particolare in considerazione del fatto che molti, incorsi in pene spirituali e temporali per aver trasportato verso le terre degli infedeli merci anche proibite, non possono adire la sede apostolica per essere liberati dalla scomunica propter paupertatem, accogliendo anche la supplica dei governanti genovesi, assolve marinai e poveri del distretto genovese, purché non siano né mercanti né patroni di navi, imposita ipsis pro modo culpe penitentia salutari, senza comminare sanzioni pecuniarie44.

  • 45  J. Trenchs Odena, «De Alexandrinis»… cit. n. 3, p. 257-258.
  • 46  Les registres de Benoît XI… cit. n. 42, n. 86, 9 dicembre 1303; n. 674, 14 aprile 1304.
  • 47  Ibid., n. 1234, 13 marzo 1304.
  • 48  A. Goria, Le lotte intestine in Genova tra il 1305 e il 1309, in Miscellanea di storia ligure in o (...)

12Sempre più spesso i papi delegano a queste pratiche religiosi di minor rango, quando non sono i confessori stessi dai quali si impetra l’assoluzione a stabilire l’ammontare della sanzione pecuniaria, in genere commisurata anche al numero delle violazioni commesse45. Eloquenti sono alcuni interventi di Benedetto XI nella situazione genovese. Nel 1303 il papa concede al priore locale dei Frati Minori di assolvere dalla scomunica ventidue persone a sua scelta che hanno violato il devetum imponendo, a sua discrezione, penitenza e pena pecuniaria da convertire in pios usus et lecitos e l’anno dopo autorizza l’abate del monastero di Capodimonte di Portofino ad assolvere con miti sanzioni spirituali ed economiche Pietro Malocello che nonnulla mercimonia in Alexandriam destinavit46. Diverso è il caso di Enrico Compagnono che, pro restitucione eorumque acquisierat ex damnato commercio contracto cum saracenis de Alexandria, ha lasciato alla chiesa la cospicua somma di 600 lire depositate presso il banchiere genovese Nicola David. Volendo avere a disposizione quel danaro, nel marzo 1304 Benedetto XI ordina agli esecutori testamentari di Enrico di farlo trasferire ai banchieri fiorentini accreditati presso la curia romana, e di far redigere due atti dell’avvenuta compensazione, uno per loro e l’altro da inviare alla curia apostolica47. Anche Clemente V è su questa linea e intima ripetutamente ai governanti genovesi nel 1307 e nell’11 di colpire severamente i trasgressori del divieto. Tuttavia di fronte alle richieste rivolte da Opizzino Spinola, capitano del popolo in favore di dodici genovesi colpevoli di aver commerciato illecitamente con gli infedeli, concede l’assoluzione nel maggio 130948.

  • 49  Statuti della colonia genovese di Pera, a cura di V. Promis, Miscellanea di storia italiana, XI, 1 (...)
  • 50  V. Vitale, Le fonti del diritto marittimo ligure, Genova, 1951, p. 149-154; G. Forcheri, Navi e na (...)
  • 51  All’inizio del Trecento protagonista di questo traffico verso Alessandria è soprattutto il genoves (...)

13La normativa genovese continua ad assecondare i dettami della Santa Sede. Gli statuti di Pera redatti tra il XIII e il XIV secolo, che sono la prima raccolta statutaria locale superstite, contemplano misure punitive contro quanti prestano danaro a chi fa commerci illeciti con i saraceni, a meno che i finanziatori non siano all’oscuro di questi traffici49. Norme più dettagliate compaiono nel Liber Gazarie (Gazaria è chiamata la Crimea e la zona circostante) che, nato per provvedere all’amministrazione delle colonie oltre Pera e ai problemi della navigazione ad partes orientis, finisce per disciplinare tutta la navigazione e l’attività mercantile genovese. In un primo e articolato provvedimento del 19 marzo 1316, dal titolo Devetum Alexandrie, la proibizione di trasportare o far trasportare ad Alessandria e verso le terre soggette al sultano merci e schiavi su navi genovesi viene esteso anche ai porti delle colonie, intimando al podestà di Pera e al console di Caffa di farlo rispettare50. Il divieto mira soprattutto a colpire il traffico degli schiavi dalla Crimea e dalle coste del mar d’Azov verso l’Egitto, largamente praticato e redditizio per mercanti e armatori genovesi dalla metà del Duecento51, perché per ogni uomo trasportato dirrecte vel per oblicum (sic) verso Alessandria si commina la multa di 100 lire di genovini, ridotta a 50 per una donna, mentre per i materiali proibiti si pagano 15 soldi per ogni lira del valore delle merci, equivalenti al 20 % del valore delle stesse.

  • 52  Protagonisti di ripetute violazioni sono catalani e maiorchini, mentre il sovrano Giacomo II viene (...)
  • 53  Ibid., n. 8774, 28 dicembre 1318; n. 20313, 5 settembre 1323. Per l’atteggiamento di Giovanni XXII (...)
  • 54  Ibid., n. 11081, 5 marzo 1320: licenza ai due fratelli; n. 21494, 29 gennaio 1325: licenza a Marti (...)
  • 55  J. Richard, Le compromis de 1330 entre Gênes et Chypre et la guerre de Corse dans les eaux chyprio (...)

14Misure meno severe paiono talora adottate dalla Santa Sede. Ad esempio Giovanni XXII, nonostante confermi le drastiche costituzioni di Nicolò IV, si mostra comprensivo con quanti sostengono di aver violato il devetum per povertà o per il riscatto dei prigionieri52 e arriva a chiedere al confessore di Giacomo II d’Aragona l’assoluzione per essersi mostrato troppo indulgente nei confronti di quanti trafficano con i saraceni53. Congiunture particolari gli suggeriscono clemenza, come nei confronti dei fratelli genovesi Benedetto e Martino Zaccaria, signori dell’isola di Chio e di Focea, autorizzati con licenze biennali o triennali a commerciare ad Alessandria il mastice che si produce nelle loro isole allo scopo di sostenerne la difesa contro la minaccia turca54. In questo clima si colloca anche il ruolo di mediatore assunto da Giovanni XXII per concludere un accordo tra Genova e il regno di Cipro, raggiunto il 13 febbraio 1331. Nell’accordo si contemplano risarcimenti per quanti genovesi o ciprioti erano stati depredati vicendevolmente di merci trasportate o provenienti dai paesi soggetti al sultano: ben ventisette sono i genovesi, tra patroni e mercanti, che hanno commerciato illecitamente e sono stati intercettati lungo la rotta dai ciprioti55. Compaiono Grimaldi, Cibo, Malocello, Ghisolfi, de Mari, Marabotto, Salvago – con il famigerato Segurano – che negoziano senza soluzione di continuità con gli infedeli: chiedono ora assoluzioni ora licenze preventive, ma che si segnalano anche come pirati o corsari, protagonisti di quel fenomeno endemico nella navigazione mediterranea a cui tentano di ovviare i ripetuti trattati di pace tra potenze cristiane e mussulmani, in cui si contempla sempre, almeno a parole, la repressione della pirateria e il riscatto dei prigionieri.

  • 56  Imposicio officii Gazarie, in Legese Genuenses, H.P.M., XVIII, Torino, 1838, col. 359, 376-77; V. (...)
  • 57  G. Petti Balbi, Simon Boccanegra e la Genova del Trecento, Genova, 1991, n. éd., Napoli, 1995, p.  (...)
  • 58  G. Petti Balbi, La massaria genovese di Alessandria d’Egitto nel Quattrocento, in Studi storici, 3 (...)

15Un secondo provvedimento contenuto nel Liber Gazarie è il Devetum Ispanie et Barberie emanato il 17 marzo 1340 dal primo doge Simon Boccanegra che riprende il precedente Devetum Alexandrie del 1316 e ne amplia i confini geografici estendendolo alla Spagna mussulmana a sostegno della Castiglia in lotta con gli infedeli e coprendo così tutto il Mediterraneo occidentale56. Pare però che, nonostante il sostegno del doge al sovrano di Castiglia, i genovesi non lo rispettino, perchè re Alfonso IX se ne lamenta e sollecita l’intervento del papa: nel giugno 1340 Benedetto XII si rivolge direttamente al doge lodandone lo zelo, ma osserva che aliqui subditi vestri, se constituentes falsos et empios christianos, saracenis contra christianos assistunt, portando arma, vasa navalia et alia57. E nonostante questi divieti, che costituiscono applicazione di normative canoniche, i genovesi continuano a frequentare soprattutto Alessandria, diventata la piazza commerciale strategica per l’approvvigionamento di spezie, grano e oro dopo la perdita delle posizioni costiere in Siria: per questo al pari delle altre potenze marittime cristiane i genovesi tentano di mantenere buoni rapporti politico-commerciali con i mussulmani e con il sultano tramite anche la concessione di un proprio consolato58.

  • 59  ASG, not. ignoti 4, frammento 59, 30 gennaio 1318, edito in G. Olgiati (a cura di), Mercanti. Gli (...)
  • 60  ASG, not. antichi 272, doc. 62, 30 gennaio 1325.
  • 61  I mercanti forniscono le loro deposizioni di fronte al vicario dell’arcivescovo: dovrebbe trattars (...)
  • 62  L. Liagre de Sturler, Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l’Outremont d’après l (...)

16Continuano a trasportare materiali proibiti, pur sapendo di incorrere in scomuniche dalle quali cercano poi di farsi assolvere, come Francesco Cantello che in punto di morte nel 1318 consegna a un frate domenicano, suo confessore, 80 lire di genovini per l’assoluzione dall’aver commerciato merci proibiti, somma messa a disposizione della Chiesa pro subsidio Terresancte59. Invece Martino Marabotto, più volte scomunicato per aver portato merci proibite verso le terre del sultano, nel 1325 chiede di essere assolto e dichiara di rimettersi alla misericordia divina, perché non dispone della somma riparatrice destinata al soccorso della Terrasanta impostagli dal suo penitenziere: promette però di non ripetere altre violazioni e di cedere tutto quanto possiede al papa o a chi per lui60. Emblematiche sono le deposizioni rese nel 1342 da quattro mercanti sui traffici svolti ad Alessandria da un tale indicato semplicemente come Saraceno, forse per la sua consuetudine con gli infedeli, che si era imbarcato con loro a Savona61. E il devetum sembra condizionare anche il settore delle assicurazioni, perché molti contratti tutelano l’assicuratore e contemplano la proibizione di navigare ad partes prohibitas silicet Alexandrie et partium terre Egipti: se l’imbarcazione non osserverà il divieto, l’assicuratore potrà riavere per intero la somma anticipata e una sorta di indennizzo, come Antonino Adorno che nel 1348, dopo aver sborsato 204 lire per l’assicurazione di una cocca, può richiedere al patrono, oltre il rimborso del capitale, 40 lire pro dampno et interesse62.

  • 63  J. Trenchs Odena, «De Alexandrinis»… cit. n. 3, p. 264. Fino al 1346 i Malabaila di Asti sono tra (...)
  • 64  ASG, not. antichi 233, cc.131v-132, 1o aprile 1348. La madre pare non rispettare le norme abitudin (...)
  • 65  La vertenza è ancora in corso nel 1374 quando il giurisperito Andreolo de Mari, eletto arbitro con (...)

17Anche per la violazione del devetum, come per l’usura, esiste l’ereditarietà della colpa che grava sui congiunti, ad esempio sugli eredi di Soldano Cattaneo. Soldano è incorso in scomunica per aver ripetutamente trafficato con gli infedeli, ma in punto di morte ductus conscientia et recognoscens reatum suum si era pentito e aveva giurato di attenersi alle disposizioni canoniche. Venuto a morte, gli eredi impetrano per lui l’assoluzione, la riammissione nel grembo della Chiesa e si dichiarano disposti a versare alla camera apostolica i 300 fiorini lucrati da Soldano in questi traffici. Il pagamento viene effettuato tramite l’astigiano Iacopo Malabaila, uno dei mercanti accreditati in curia, e il 2 giugno 1344 ad Avignone il camerlengo approva il decreto di assoluzione63. Nel 1348 una vedova penalizza il figlio, al quale lascia solo 25 lire di genovini perché è scomunicato per aver commerciato con gli infedeli ad Alessandria, designando eredi i nipoti maschi e femmine64. Interessante è anche la vicenda del mercante genovese Ambrogio de Negro che nel 1372, in punto di morte, redige testamento confessando reiterati affari illeciti con i mussulmani da cui lo assolve un sacerdote in virtù della grazia papale concessa ai genovesi di essere assolti in articulo mortis a causa della peste dilagante in città. Il congiunto Babilano de Negro però impugna il testamento favorevole alla figlia del defunto, giudicandolo non valido, in quanto redatto da uno scomunicato che non poteva farlo come intestabilis active et passive e perché questo tipo di scomunica poteva essere tolta solo dal pontefice, previa restituzione di quanto Ambrogio aveva lucrato ex dampnato commercio, condizioni che non sono state osservate. I due giurisperiti incaricati di dirimere la controversia danno ragione a Babilano, sostenendo la non validità del testamento, perchè l’assoluzione riguardava solo la pena spirituale del reato e non la compensazione economica che non è avvenuta65. Questi episodi, insieme con altri ricordati qui di seguito, dimostrano che nel mondo genovese la violazione del devetum assume una valenza sociale oltre che economica, perché lo status di scomunicato può condizionare anche la trasmissione dei patrimoni e diventare motivo per essere escluso dall’eredità.

Le licenze

  • 66  Y. Renouard, Les relations des papes d’Avignon et des compagnies commerciales et bancaires de 1316 (...)
  • 67  G. Todeschini, Eccezioni e usura… cit., p. 448-450.

18Nel corso del Trecento i papi mostrano un’attenzione crescente verso il commercio con gli infedeli, per l’attrazione che questi redditizi traffici esercitano sui mercanti, desiderosi poi di essere assolti dalla scomunica, e per la necessità del papato di reperire nuovi cespiti di entrate66. La politica papale diventa così sempre più duttile, se non ambigua, nei confronti degli alexandrini, favorendo in un certo senso l’incremento dei traffici su Alessandria, anche di materiali proibiti, da parte di esponenti delle élites politiche ed economiche genovesi Lercari, Cattaneo, Salvago, Spinola, con operazioni che emergono dalle dispense papali più che dai documenti notarili sempre reticenti su questo tipo di contratti. Si intensificano le eccezioni al divieto mediante licenze preventive o deroghe assolutorie concesse per un viaggio o vita natural durante, soprattutto per fare cassa o per compiacere persone che per la loro identità civica sono riconosciute come operatori economici e non come trasgressori o usurai, diversi da chi consuevit esse usurarius, per usare l’espressione di Angelo da Chivasso67.

  • 68  A.S. Atiya, The crusade in the later middle ages, New York, 1965; M. Balard, Les républiques marit (...)
  • 69  Su questa prassi, sull’organizzazione della curia genovese e sugli influssi della cancelleria papa (...)

19Aumentano anche quanti sono autorizzati dall’autorità pontificia a concedere l’assoluzione, mentre la devoluzione dei guadagni ex huiusmodi dampnatis commerciis dall’originaria destinazione ai bisogni della Terrasanta, con una prospettiva di conquista solo conclamata68, passa a quella dell’utilizzazione per usi più generici in favore dei poveri, lasciando talora ampia discrezionalità ai religiosi. Occorre precisare che dal secondo Trecento le licenze papali per cittadini genovesi si trovano sempre più spesso inserte in documenti redatti da notai che rogano per la curia arcivescovile genovese, come Antonio de Inghebertis, Antonio Ferracanis, Paolo e Oberto Foglietta, Simone di Francesco de Compagnono, secondo una prassi piuttosto consueta anche altrove69. In genere l’inserimento del documento papale avviene al momento di utilizzare personalmente la licenza o di cederla ad altri.

  • 70  Urbain V, Lettres communes, éd. M. Hayez, Rome 1972-89, n. 11328, 15 febbraio 1364; n. 14681, 23 g (...)
  • 71  Ibid., n. 17649, 4 marzo 1366: licenza per due galee; 19800, ante 23 giugno 1367: licenza per tre (...)
  • 72  Urbani V, Lettres communes… cit., n. 26795-26796. In questi anni si fanno pressanti anche da parte (...)
  • 73  Altre licenze concesse ai genovesi Giannone Bosco, Domenico Lercari, Marino de Marini sono ricorda (...)
  • 74  Ibid., n. 21882, 13 agosto 1368; n. 26969, 3 febbraio 1370.
  • 75  J. Day, Les douanes de Gênes, 1376-77, Paris, 1963; G.G. Musso, Navigazione e commercio genovese c (...)

20Urbano V rilascia spesso licenze di commercio non tanto a singole persone quanto a comunità mediterranee, sovrani o dogi, che le possono utilizzare con ampia discrezionalità. A Genova e al doge Gabriele Adorno concede nel giugno 1365 licenza per sei navi e nel luglio 1366 licenza per quattro navi e otto galee, ridotte poi a una nave e una galea, previo giuramento di non caricare merci proibite70, indicando talora anche le finalità di questo gesto, come la prospettiva di avviare lo scambio dei prigionieri o la volontà di compensare le spese che i genovesi e i Giustiniani maonesi di Chio sostengono per la difesa delle isole dell’Egeo dall’avanzata turca71. È probabile che la prospettiva di raggiungere una tregua tra il sultano, Genova, Venezia e il re di Cipro, dopo il sacco di Alessandria perpetrato dal re di Cipro nell’ottobre 1365, induca il pontefice a concedere libertà di navigare per due anni verso Alessandria e una licenza per 4 navi al doge Domenico Campofregoso72. È interessante soprattutto osservare che le licenze di Urbano V73 contengono precise clausole restrittive per quanto riguarda la nazionalità di coloro che potranno utilizzarle, il divieto di venderle o di cederle ad altri ita tamen quod huiusmodi gratiam nulli vendant nec quovis titulo recipiant aliquid, la proibizione di fare accordi di qualsiasi tipo con i saraceni e l’obbligo per il diocesano di fronte al quale il beneficiato presta giuramento di accertarsi che il tutto avvenga in conformità alle direttive pontificie. Tuttavia, con la ormai tradizionale politica ambigua, il papa sollecita l’arcivescovo di Genova ad essere indulgente nei confronti di quanti dictis gratiis seu licentia abutentes chiedono ora di essere assolti, come Nicolò Baruffo che aveva commerciato merci proibite ad Alessandria, ma che, pur pentito, non è ora in grado di restituire gli oltre 250 fiorini che aveva illecitamente lucrato74. E che i genovesi frequentino intensamente Alessandria è dimostrato anche dalle frequenti voci relative all’importazione di spezie da quel porto contenute nei registri daziari del 1376-77, nonostante l’imposizione di una tassa particolare sui traffici con l’Egitto, il drictus Alexandrie75.

  • 76  Gregorii XI, Lettres communes II, n. 10492, 18 giugno; n. 10550, 9 luglio; n. 10558-61, 11 luglio; (...)
  • 77  Ibid., n. 10370, maggio 1371. Altrettanto particolare è la licenza concessa nel giugno 1371 agli a (...)

21Anche Gregorio XI nel 1371 si mostra generoso nei confronti di taluni genovesi autorizzati a condurre una nave o una galea ad Alessandria entro uno o due anni76 : i beneficiati, oltre la colonia genovese di Pera presso Costantinopoli, sono taluni Grimaldi, Malocello, Fieschi, Montaldo, Campofregoso, esponenti di famiglie autorevoli che esprimono in questi anni anche dogi e prelati e che potrebbero fornire sostegno al passagium generale, alla crociata bandita dal pontefice. Identica generosità il pontefice riserva ad un più modesto cittadino, Damiano Drago, che senza licenza ha commerciato con gli infedeli ad partes ultramarinas e che, scomunicato, pentito e ridotto in povertà, non è stato in grado di restituire il lucro. Ora nel maggio 1371 il papa intima all’arcivescovo di assolverlo, purché pro modo culpe Damiano visiti quattro chiese di Roma offrendo a ognuna un cero del valore di una lira, digiuni per un anno un giorno alla settimana, vada a piedi nudi per tre domeniche dal monastero di san Siro alla cattedrale di Genova con un cero del valore di due lire e versi ai poveri 100 fiorini, «si ipsum ad pinguiorem fortunam devenire contingat »77. Si tratta di una procedura di assoluzione piuttosto inconsueta che presume un miglioramento della condizione economica di Domenico, non solo per la somma da devolvere ai poveri, ma per la visita alle basiliche romane.

  • 78  Gli interessi di Annibaldo verso Alessandria sembrano ancora vivi nel 1393 quando assicura per 50  (...)
  • 79  ASG, not. antichi 395, c. 229 r-v, 27 settembre 1377.
  • 80  J. Favier, Les finances pontificales à l’époque du Grand Schisme d’Occident 1378-1409, Paris, 1966

22Nel prosieguo del tempo si dilata il periodo in cui è possibile utilizzare la licenza, come emerge ad esempio dalla licenza che nell’agosto 1376 Gregorio XI concede a tre cospicui mercanti genovesi, Isnardo de Guarco, Annibaldo Lomellini78 e Paolo Magnerri, valida cinque anni per portare o far portare ad Alessandria o in altre terre soggette al sultano merci non proibite fino a 20.000 fiorini. Il 30 gennaio 1377 i tre ne fanno dono – questa è la locuzione qui e altrove usata dal notaio – al concittadino Giovanni Imperiale che il 22 settembre, volendo utilizzarla, nomina a sua volta procuratore Paolo de Marini che potrà utilizzarla o donarla per intero o in parte ad altri79. In questo e in altri casi ricordati qui di seguito, le espressioni «donare» o «dono» sono eufemismi di comodo per mascherare un vero e proprio mercato, una transazione economica che porta alla vendita e alla patrimonializzazione delle licenze da parte di mercanti o di uomini d’affari che se ne appropriano per trarne profitti. Ma è durante il grande scisma, quando le curie papali sono alla ricerca di forme di finanziamento atte a sopperire alle necessità temporali di varia natura (mantenimento delle loro curie, frequenti spostamenti, arruolamento di compagnie di ventura), che i pontefici individuano un importante cespite di entrate nella concessione di licenze, dispense, assoluzioni in cambio di danaro80, con la conseguenza che si attiva a Genova un vero e proprio mercato specifico.

23Si possono ora meglio puntualizzare le peculiarità di queste licenze assai più larghe di quelle elargite in passato. La licenza concessa dal pontefice o da chi per lui è nominativa, ma il beneficiato può utilizzarla personalmente o farla utilizzare da altri, ad esempio il patrono della nave su cui imbarca merci proprie, o cederla a chi non gode di entrature presso la curia papale e desidera entrarne comunque in possesso e non esita a procurarsela con il danaro. Inoltre la decorrenza della licenza, utilizzata nel tempo continue vel interpollate, parte non dal giorno della donazione papale, ma da quello dell’effettivo utilizzo, consente di tenerla nel cassetto, di servirsene o di metterla su piazza nei momenti più propizi per il detentore, quando ad esempio si organizzano veri e propri convogli verso i porti africani, quando diminuiscono i dazi sulle navi in entrata e in uscita dal porto, quando le richieste e l’andamento del mercato sono favorevoli. Ancora, la licenza concessa per più viaggi o per un determinato valore in danaro può essere frazionata tra più persone, purché i quantitativi di merci trasportate non eccedano la somma consentita. Contempla solo merci non strategiche e chi l’utilizza deve giurare di attenersi alle disposizioni canoniche di fronte al diocesano del porto di partenza o, come accade spesso, di fronte all’arcivescovo o al suo vicario se intende caricare in porti non cristiani o soggetti all’obbedienza avignonese, avvalendosi della formula «non valens facere quod debet et volens facere quod potest», il tutto comprovato da due documenti, uno da inviare alle camera apostolica, l’altro in possesso del mercante per ogni eventuale contestazione. Tuttavia molto spesso vengono commerciati dai possessori di licenze anche materiali strategici proibiti, che devono poi essere riscattati con il pentimento (si fa per dire) e con la pena pecuniaria. In sostanza la licenza si configura come un’eccezione all’usura, un’escamotage per legalizzare preventivamente il devetum e i male ablata mediante un indennizzo economico o meglio mediante una sorta di rapporto contrattuale, quasi sempre indiretto, effettuato da un intermediario, tra il capo della Chiesa e il trasgressore, che in questo modo riscatta i guadagni illeciti, mantiene onorabilità e buona fama e riacquista la salvezza.

Il mercato delle licenze nel tardo Trecento

  • 81  Ibid., p. 518, 523-524, 597-598.
  • 82  Dopo un laborioso negoziato tra il doge Antoniotto Adorno e l’arcivescovo di Genova Giacomo Fiesch (...)
  • 83  ASG, not. antichi 446, c. 1 r-v, 5 gennaio 1387; cart. 468/I, c. 54, 7 maggio 1386; c. 58, 17 magg (...)
  • 84  L. Liagre de Sturler, Les relations commerciales… cit. n. 62, ad indicem.

24Proprio Urbano VI, il primo papa coinvolto nello scisma, individua nella restituzione delle pratiche usurarie una fonte di introiti per sostenere le ingenti spese della curia e per ingraziarsi persone di curia o mercanti banchieri ai quali ricorrere per ingenti prestiti81. Tra le misure escogitate per fare cassa rientrano le licenze preventive per commerciare con gli infedeli e l’assoluzione degli alexandrini che il papa, pesantemente indebitato e forse consigliato da taluni genovesi membri della sua «familia» o semplici mercanti banchieri, concede generosamente, prima ancora di trovare rifugio nella città ligure nel settembre 138582. Un esempio di questa generosità è la licenza che nel maggio 1379 ottengono Giannone Malocello e Oberto Sauli, cospicui esponenti dell’élites politiche ed economiche della città. La licenza vale dieci anni per trasportare o far trasportare verso le terre del sultano merci non proibite fino all’ammontare di 50.000 fiorini; ma rimane inutilizzata fino al 1386 quando inizia ad essere parcellizzata e ceduta, meglio sarebbe dire venduta, a mercanti o patroni di navi e utilizzata ancora nel 1389 quando, attraverso vari passaggi di proprietà, il valore della stessa sembra ben superiore alla cifra concessa83. L’incremento del valore è senz’altro spia dei guadagni che provengono da questo mercato. Gli acquirenti, ciascuno con quote che vanno da 4200 a 25.000 fiorini, sono sette mercanti banchieri, Battista Lomellini, Simone Vatacio, Antonio Salvago, Guglielmo e Antonio Centurione, Giuliano Cattaneo e Raffaele Vivaldi, che paiono solo interessati all’affare, e quattro patroni di navi, Pietro Dentuto, Raffaele Vatacio, Oberto de Roxano e Bartolomeo Campana, intenzionati a utilizzare subito la licenza e a caricare merci in porti soggetti al papa avignonese e perciò solleciti a prestare giuramento di attenersi alle disposizioni canoniche di fronte all’arcivescovo. Molti di questi beneficiati o acquirenti di licenze figurano anche come assicuratori di merci, soprattutto spezie, provenienti da Alessandria e dirette ai mercati del Nord Europa84, talora su navi di loro proprietà o di congiunti, in modo che si conferma lo stretto legame tra investimenti nel mercato delle licenze e in quello delle assicurazioni.

  • 85  Creato cardinale da Urbano nel 1385, pare per le pressioni del doge Nicolò de Guarco, da taluni ri (...)
  • 86  Basilio da Levanto, amico di Bartolomeo Prignano, nipote di Urbano VI, assai temuto alla corte pap (...)
  • 87  ASG, not. antichi 468/I, c. 57 r-v, 16 maggio 1386; c. 57r.v, 16 maggio 1386; c. 62, 24 maggio 138 (...)
  • 88  Il realtà Francolino l’aveva ceduta a sua volta a Raffaele Vattaccio, Luchetto Grillo a Antonio Ce (...)
  • 89  Cfr. nota 73.

25Titolari di licenze non sono solo laici, ma anche religiosi genovesi legati al pontefice, come Giovanni di Cogorno, cardinale di San Lorenzo in Damaso85, o l’agostiniano Basilio da Levanto86, che non le gestiscono personalmente, ma tramite procuratori, come recita il dettato notarile per indicare quanti ne entrano in possesso per farne a loro volta mercato. Il 16 febbraio 1382 Urbano VI autorizza il cardinale a concedere una licenza valevole dieci anni dalla data effettiva di utilizzo a dieci mercanti genovesi scelti a suo piacimento, per condurre o far condurre ad Alessandria e nelle terre soggette al sultano una nave ciascuno con merci non proibite fino all’ammontare di 80.000 fiorini per ogni imbarcazione. Sulla licenza si appuntano le attenzioni di diversi connazionali, i quali avviano un mercato che si prolunga nel tempo. Sembra essersela aggiudicata l’8 giugno 1382 con la qualifica di procuratore Giovanni Imperiale che, anche dopo la morte del cardinale, continua a gestirla abilmente tra il 1386 e l’89 e individua gli ultimi tre connazionali che possono utilizzarla in Benedetto Fieschi, Aleramo Cibo e Filippo Imperiale87 che si aggiungono a Francolino Luciani e a Luchetto Grillo precedenti beneficiari tra i dieci88. Come per il passato molti di questi uomini d’affari non sono intenzionati a prendere il mare e giustificano il ricorso a un procuratore e i passaggi di proprietà con l’impossibilità di condurre personalmente la nave. Tuttavia taluni sembrano diventati veri professionisti nel mercato delle licenze, come Giovanni Imperiale già attivo in questo tipo di transazione nel 137789.

  • 90  G. Petti Balbi, Deroghe papali al «Devetum» sul commercio con l’Islam, in Rassegna degli archivi d (...)

26L’incremento delle licenze aumenta anche il trasporto di merci proibite e le richieste di assoluzioni, perché quasi sempre i mercanti che fanno affari con i saraceni non rispettano il devetum, salvo poi chiedere l’assoluzione al pontefice che pare ben disposto nei loro confronti, perché dalla loro assoluzione può trarre danaro. Il 16 giugno 1382 emana così nuove disposizioni Super absolutione alexandrinorum e delega il cardinale di San Lorenzo in Damaso a assolvere dalla scomunica persone delle province di Genova e di Milano e della diocesi di Piacenza che avessero avuto rapporti illeciti con i mussulmani e desiderassero ritornare nel grembo della chiesa. Il papa parla di azioni riprovevoli contra constitutiones et prohibitiones ac processus apostolice sedis da parte di quanti hanno portato o favorito il trasporto ad Alessandria di merci proibite e insiste sulla sua volontà di assolvere quanti si dichiarano pentiti e implorano umilmente il perdono, purchè giurino di fronte al diocesano dei porti di partenza di attenersi alle disposizioni della Santa Sede e versino al cardinale che rappresenta la Chiesa romana metà dei profitti ex dampnatis commerciis da destinarsi in pios usus90.

  • 91  G. Petti Balbi, Deroghe papali… cit. n. 90, p. 525-533.
  • 92  ASG, not. antichi 468/I, cc. 47v-48v.

27Il cardinale è autorizzato ad agire personalmente o attraverso alium vel alios, con una procedura che viene subito messa in atto. Infatti nel marzo 1383 nel convento di San Francesco in Genova Domenico Cattaneo ottiene dal francescano Simone de Morgano, cappellano del cardinale e da lui delegato ad hoc, l’assoluzione versando 80 fiorini tam occasione incertorum et male ablatorum quam de aliis rebus et mercibus non prohibitis ad Alexandrie partes et terras que per soldanum Babiloni detinentur destinatis, nonostante sostenga di essere già in possesso di un’assoluzione, ma di volerla reiterare ex habundanti cautela. Nell’aprile un altro genovese, Emanuele de Girardis, che non è in grado di provvedere alla restituzione omnium illecite acquisitorum nelle terre soggette al sultano, viene assolto dietro versamento di altri 80 fiorini e nel maggio un più modesto burgense della colonia di Pera, Giovanni de Moreno, forse un marinaio o un membro dell’equipaggio, ottiene l’assoluzione per aver commerciato merci proibite tramite un rappresentante che versa metà del lucro ammontante a 6 fiorini91. Più complesso è il caso di Gregorio Lercari che in possesso di una licenza propter lucrum sostiene di aver portato merci ad Alessandria ove animi levitate ductus aveva aiutato altri concittadini a vendere le loro merci, pur sapendoli privi di licenza. Inoltre, senza che lui ne fosse informato, un socio aveva venduto parte delle merci e del grano non in terre cristiane, ma in parte infidelium ubi illa cariori precio vendere posset e quindi chiede di essere liberato dalla scomunica. Il papa accoglie la supplica e scrive all’arcivescovo Giacomo Fieschi di concedere l’assoluzione, previo giuramento del Lercari di non ricadere in simili atti e il 26 aprile 1386 l’arcivescovo lo assolve comminandogli modo culpe penitentia salutari con una formula assai vaga92.

  • 93  Ibid., cc. 6 r-v, 11 gennaio 1386; cc. 77v-78v, 9 agosto 1386.
  • 94  Ibid., c. 59v., data della copia 21 maggio 1386.
  • 95  Famagosta, capitale del regno di Cipro, era stata ceduta ai genovesi a seguito del trattato di pac (...)
  • 96  L. Tacchella, Il pontificato di Urbano VI… cit. n. 85, p. 76-83.

28In concomitanza con il soggiorno di Urbano VI a Genova aumentano e si mettono sul mercato precedenti licenze, in genere scambiate tra genovesi, ma che si rivelano appetibili anche per altri. Infatti il domicello Galeotto Doria, beneficiario di tre licenze concesse in tre circostanze diverse per condurre altrettante navi verso Alessandria e le terre soggette al sultano, dichiarandosi occupato in altri affari e impossibilitato a prendere il mare, l’11 gennaio 1386 indica come procuratori, in realtà come acquirenti, i veneziani Giovanni e Nicolò de Cabalbi detti Balbi «chi son de Santa Andrea» e il 9 agosto il mercante anconetano Feliciano de Vanucio93. Assai generosa è l’autorizzazione valida cinque anni concessa nel gennaio 1386 da Urbano a tutti i genovesi residenti o che attraccheranno a Famagosta per trasportare da questo porto merci non proibite verso le terre del sultano94 : anche se chiama in causa la liberalità, è probabile che Urbano voglia ingraziarsi le autorità civili genovesi interessate a favorire il decollo di Famagosta da poco passata sotto la sovranità genovese95 e il clero locale, soprattutto l’arcivescovo Giacomo Fieschi e il suo potente casato da lui generosamente gratificato96.

  • 97  ASG, not. antichi 468/I, c. 57v, 16 maggio 1386; 469/II, f. 29v-30v, 72v, 8 aprile e 3 agosto 1400 (...)
  • 98  P. Piazza Toniolo, Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Chio da Gregorio Panissaro (1403-140 (...)
  • 99  ASG, not. antichi 469//II, c.108 r-v, 23 dicembre 1400.
  • 100  ASG, not. antichi 468/II, c. 21 r-v, 3 aprile 1387. Isnardo de Guarco è uno dei tre beneficiati da (...)
  • 101  ASG, not. antichi 425, cc. 194v-195, 25 febbraio 1398.

29Anche l’agostiniano Basilio da Levanto ottiene nel 1399 da Bonifacio IX una licenza per far condurre sei navi ad Alessandria o nelle terre soggette al sultano. La licenza passa a Basilio Cattaneo che nell’aprile 1400 la cede per una nave a Gabriele Grillo vigore donationis per i servizi da lui ricevuti e nell’agosto per un’altra nave a Megollo Lercari. Questa licenza ha un iter lungo e tortuoso perché passa più volte di mano, fino ad arrivare nel giugno 1399 a un drappiere che, in considerazione del fatto che la licenza è già stata utilizzata per quattro (sic) navi, nel 1410 la cede per l’ultima nave a tre soci, Gabriele Imperiale patrono della nave e i mercanti Urbano Centurione e Giovanni Cattaneo in procinto di navigare verso Alessandria97. Ancora più lungo e articolato è il percorso di un’altra licenza concessa a Basilio da Bonifacio IX nel 1394 per merci fino all’ammontare di 100.000 fiorini che arriva ad essere gestita a Chio. Nel 1404 il vescovo dell’isola intima al patrono di una nave diretta da Chio ad Alessandria di non caricare merci proibite a richiesta di tre mercanti genovesi Ilario Cattaneo, Agostino Usodimare e Agostino Giustiniani che stanno per imbarcarsi sulla nave con merci che valgono 15.000 ducati, utilizzando la licenza in questione98. È interessante sottolineare che alla morte dell’agostiniano questa licenza era passata alla figlia Luchina, che nel 1395 l’aveva ceduta a Federico Vivaldi, che a sua volta nel dicembre 1400 la passa a Pietro Italiano99. Luchina non è l’unica donna in possesso di licenze, perché nel 1387 anche Lino, moglie e procuratrice di Isnardo de Guarco, aveva donato a Bertolino Cattaneo una licenza in possesso del marito per condurre una nave ad Alessandria100. Il linguaggio notarile continua a mascherare queste operazioni con l’espressione vigore donationis o in cambio di servizi resi, come accade con Paolo Grillo, procuratore di David Lercari in possesso di una licenza concessa da Bonifacio IX per una nave diretta ad Alessandria, il quale nel febbraio 1398 la dona a Filippo Grimaldi per i molti servizi ricevuti101.

30Gli interessati a queste licenze, beneficiati, acquirenti, procuratori o gestori, sono quasi sempre gli stessi, patroni di navi, mercanti o uomini d’affari appartenenti a famiglie eminenti, forniti di una precisa identità civica, attivamente impegnati in operazioni mercantili e finanziarie, che se le passano dall’uno all’altro, sempre per danaro, con l’intento di incrementare i guadagni e nel contempo mantenere la propria rispettabilità, pur lucrando sul commercio con gli infedeli. Più che alla corte papale, da dove comunque promana, questo mercato si svolge sulla piazza genovese ove sono particolarmente attivi Cattaneo, Centurione, Grillo, Imperiale, Lomellini, Lercari, Vivaldi.

31Non vengono però mai in luce, come del resto è comprensibile, i meccanismi economici, la quantificazione pecuniaria, il prezzo a cui viene ceduta ogni licenza: ammesso pure che possa talora trattarsi di una concessione «graziosa» da parte dei pontefici, il beneficiato, se non la utilizza personalmente, la mette sul mercato e la cede per danaro. Dall’altro canto la concessione di licenze preventive consente ai pontefici di disporre immediatamente di danaro senza attendere le aleatorie e lente restituzioni dei male ablata provenienti ex dampnato commercio, mentre i beneficiati che anticipano il danaro commettono a loro volta usura, perché cercano di trarre dal possesso e dalla cessione delle licenze il maggior lucro possibile. Sembra che l’ammenda per l’assoluzione dalla violazione del devetum sia ormai fissata a metà dei profitti illeciti e talora alla cifra convenzionale di 80 fiorini, come una sorta di tassa sul peccato pagata da tutti gli alexandrini, sia quanti ottengono o utilizzano licenze preventive, sia quanti chiedono di essere assolti e riammessi nel grembo della Chiesa.

La contrattazione del devetum tra Genova e la chiesa di Roma all’inizio del ’400

  • 102  Cfr. da ultimo Il maresciallo Boucicaut governatore di Genova tra Banco di San Giorgio e Magistrat (...)
  • 103  G.G. Musso, Navigazione e commercio… cit. n. 75, p. 76-77; E. Asthor, Levant trade in the Later Mi (...)
  • 104  L’articolo 81, dal titolo Quod aliquis non immisceat nec societatem faciat cum aliquo saraceno, vi (...)
  • 105  Volumen magnum capitulorum civitatis Ianunesis a. MCCCCIII-VII, in Leges Genuenses… cit. n. 56, co (...)
  • 106  E. Ashtor, Il volume del commercio… cit. n. 75; G. Petti Balbi, La massaria genovese di Alessandri (...)
  • 107  Per oltre due mesi nel 1411 navi genovese e catalane si affrontano nelle acque prospicienti il por (...)

32La normativa genovese di inizio Quattrocento riprende e puntualizza le precedenti disposizioni sul divieto, anche per volontà del maresciallo Jean Le Meingre detto Boucicaut, governatore di Genova per conto del re di Francia, assai sensibile alla lotta contro gli infedeli per i suoi trascorsi di crociato e di campione della fede102. Il governatore istituisce un apposito officium Cipri et Alexandrie per meglio organizzare il prelievo fiscale sul commercio con l’Egitto103 ed è probabile che abbia anche sollecitato nuovi interventi in materia, imponendo che un articolo degli Statuti di Gazaria del 1403 relativo ai rapporti commerciali con i saraceni venga pubblicamente divulgato quattro volte all’anno in banchis, nella zona degli affari104. Nel corpus delle nuove leggi da lui volute ricompare anche l’articolo De deveto lignaminis et armorum non portandorum ad saracenos che elenca minuziosamente i tradizionali materiali proibiti e commina pene assai severe: in un primo tempo la totale confisca delle merci trasportate e in una seconda stesura un’ammenda pari al doppio di quanto commerciato o il bando e l’esilio105. Il governatore organizza anche una personale spedizione contro Alessandria, poi dirottata verso le coste della Siria che non interrompe comunque la frequentazione di quel porto da pare dei genovesi106, che qualche tempo dopo non esitano a portare sin qui una flotta per attaccare una flottiglia catalana che in precedenza aveva assalito Chio107.

  • 108  G. Jehel, L’Italie et le Maghreb au Moyen Âge. Conflits et échanges du VIIe au XVe siècle, Paris, (...)
  • 109  Suppliche di Martino V relative alla Liguria. I. Diocesi di Genova, a cura di B. Nogara, D. Puncuh (...)
  • 110  Suppliche… cit. n. 109, I, n. 21-22, 20 aprile 1418; n. 76-77, 24 agosto 1419.

33Come per il passato, il devetum continua ad essere eluso a Genova e altrove, ad esempio a Venezia, nonostante il traffico di materiali strategici sia ritenuto dalla chiesa un vero attentato, passibile non solo di scomunica, ma anche di tortura per i trasgressori108. Lo mostrano le dieci suppliche che tra il 1418 e il ’26 trenta genovesi individualmente o collegialmente rivolgono a papa Martino V per essere assolti o per impetrarne preventive licenze per commerciare con gli infedeli in Siria e in Egitto109: ventiquattro sono richieste di assoluzione a fronte di quattordici richieste di licenze, perchè nel 1414 tre mercanti, contestualmente all’assoluzione per pregressi commerci esercitati da loro e da altri sette connazionali, ottengono vita natural durante licenza di commerciare nelle terre del sultano. Un anno dopo analogo trattamento è riservato a otto tra undici mercanti che oltre l’assoluzione chiedono licenza per commerciare merci non proibite per tutta la vita110. Non credo però che lo scarto tra il numero delle richieste di assoluzione e delle licenze dipenda dalla volontà di non ripetere un’esperienza moralmente deprecabile, quanto dalla possibilità di venire in possesso di licenze acquistandole sul mercato o di godere di quelle cumulative che il papato è incline a concedere. In ogni caso anche questo fenomeno è spia della spregiudicatezza degli operatori economici genovesi, che mostrano una sorta di relativismo morale nei confronti dei dettami della Chiesa.

  • 111  J. Heers, Gênes et l’Afrique du Nord vers 1450: les voyages per costeriam, in Anuario de estudios (...)
  • 112  Questi atti sono rogati ad Alessandria tra il 1401 e il 1404 dal notaio-prete veneziano Leonardo d (...)
  • 113  Suppliche… cit. n. 109, I, n. 21, 30 aprile 1418; n. 75, 24 agosto 1419; n. 168, 13 settembre 1423 (...)
  • 114  Ibid., n. 22, 30 aprile 1418; n. 76, 24 agosto 1419; n. 87, 24 novembre 1419; n. 148, 11 maggio 14 (...)

34Pur nella parzialità delle documentazione, queste richieste confermano i persistenti rapporti con gli infedeli da parte dei genovesi che si spostano dall’ Oriente all’Occidente e viceversa senza risalire fino a Genova, toccando i principali scali dell’Africa settentrionale, con una navigazione lungo le coste del Maghreb definita per costeriam111. Di conseguenza assoluzioni e licenze preventive perdono la loro specifica connotazione geografica e finiscono per riferirsi a generici rapporti di natura commerciale con gli infedeli, anche se Alessandria rimane sempre centrale, assiduamente frequentata dagli operatori economici genovesi che talora temono di perdere qui la vita e redigono testamento per riscattare guadagni illeciti. È così probabile che le vaghe restituzioni pro anima che compaiono nelle disposizioni testamentarie raccolte nel 1402 da un notaio veneziano ad Alessandria o al Cairo da parte di parecchi mercanti genovesi, come Bartolomeo Centurione, Giusto Cattaneo, Leonardo Spinola, Pietro Lomellini, Bartolomeo Squarciafico e Babilano Ricio, mirino in realtà a riscattare male ablata provenienti dal commercio con gli infedeli112. Come per il passato nelle richieste di assoluzione per aver commerciato, trattato e vissuto con gli infedeli non è specificato il numero dei viaggi e se si siano trattate merci anche proibite113, mentre queste sono sempre escluse nelle licenze preventive, concesse vita natural durante o per uno o più viaggi114.

  • 115  G. Petti Balbi, Il sistema assistenziale genovese alle soglie dell’età moderna: l’Ufficio di Miser (...)
  • 116  Allo scopo di sostenere le spese per l’armamento di una piccola flotta destinata «ad reprimendum s (...)

35Nelle suppliche si ricordano operazioni compiute vendendo et emendo con gli infedeli in violazione dei decreti canonici, ragion per cui i mercanti dubitant Deum et Sanctam Ecclesiam offendisse et suas conscientias gravasse. Piuttosto stereotipe e pretestuose sono le giustificazioni addotte dai mercanti i quali ora attribuiscono a casi fortuiti, a fortune di mare, a condizioni di necessità come rifornirsi d’acqua e di viveri, l’approdo sulle coste degli infedeli, ora dichiarano di aver navigato verso la Siria o l’Egitto pro sustentacione vite et status, pro bono et utilitatis civitatis et patrie Ianuensis, una patria che per la sterilità dei luoghi non produce di che sostentare gli abitanti e li costringe a navigare e a procacciarsi il necessario ovunque, anche nelle terre soggette al sultano. Talora chiamano in causa anche la volontà di contribuire al riscatto dei prigionieri, un problema di grande attualità all’interno della cristianità che, spesso connesso a quello della pirateria, è diventato fenomeno endemico nel Mediterraneo. Poiché risultano vani i tentativi di risolverlo per via diplomatica attraverso trattati con gli infedeli che contemplano la restituzione dei prigionieri da ambo le parti, le autorità genovesi tentano altre soluzione, ricorrendo per pagare il riscatto ora ai dazi prelevati sulle operazioni commerciali compiute a Tunisi dai genovesi115, ora ai proventi dei lasciti ad pias causas116. E anche privati genovesi, uomini e donne, contemplano nei loro testamenti sempre più frequenti lasciti pii destinati al riscatto dei prigionieri.

  • 117  Suppliche… cit. n. 109, I, n. 168, 13 settembre 1423.
  • 118  Le autorità giustificano il provvedimento del 1486 con il timore che si allenti il senso civico e (...)
  • 119  Suppliche… cit. n. 109, I, n. 87, 148, 227.
  • 120  Carteggio di Pileo de Marini arcivescovo di Genova (1400-1429), a cura di D. Puncuh, 1971 (Atti de (...)
  • 121  L. Balletto, Famiglie genovesi nel Nord-Africa, in G. Pistarino (a cura di), Dibattito su grandi f (...)
  • 122  G. Petti Balbi, Gli insediamenti genovesi… cit. n. 32; D. Coulon, «Ad partes Alexandrie»… cit. n. (...)

36Riflette realisticamente la situazione la supplica di Raffaele Grillo che con atteggiamento pragmatico illustra la propria esperienza. È solito andare per mare ad diversas mundi partes con le sue merci e talora, spinto dalle avversità climatiche, approda nelle terre degli infedeli dove fa commercio ed è per così dire costretto a trattare e convivere con loro. Perciò, senza mostrare alcun imbarazzo o pentimento per quanto ha fatto in passato, con estrema naturalezza chiede, se si troverà ancora in simili circostanze, di venire preventivamente assolto con grazia speciale e di potere cibo, potu atque loquella et communibus actibus preterquam in crimine partecipare con gli infedeli117. Questo stato d’animo, condiviso da altri mercanti che comunicaverunt, conversaverunt et habitaverunt con gli infedeli, sembra giustificare le preoccupazioni delle autorità genovesi per la lunga frequentazione di questi mercati e la consuetudine con gli infedeli da parte dei propri cittadini, al punto da indurle nel 1486 a proibire ai mercanti di risiedere per più di due anni consecutivi ad Alessandria e a concedere di ritornarvi solo dopo aver trascorso almeno un anno in patria, comminando l’ammenda di 1000 aurei per i trasgressori118. Più circostanziate paiono alcune richieste individuali: Branca Doria chiede l’assoluzione per poter condurre o far condurre dieci navi cariche di merci non proibite, un genovese che abita a Chio per una nave senza materiali proibiti quociens sibi placuerit, mentre Lorenzo de Marini per precedenti commerci, temendo forse di non potersi avvalere della generale licenza quarantennale concessa dal papa nel 1423 ai genovesi e agli abitanti delle Riviere119. L’eccesso di zelo di Lorenzo dipende probabilmente dal fatto che è fratello dell’arcivescovo Pileo de Marini, in quegli anni in disgrazia presso le autorità civili e religiose120. Anche in questa circostanza i postulanti sono importanti operatori economici, appartenenti a casate cospicue, spesso ambasciatori o consoli delle nationes genovesi presenti a Tunisi, Alessandria e altre località del Maghreb, con un’evidente commistione tra pubblico e privato121. Cattaneo, Centurione, Grillo, Sauli, Lercari, Imperiale, Vivaldi, continuano a comparire con maggior frequenza come mercanti, consoli, ambasciatori, ragion per cui è ipotizzabile che il commercio con gli infedeli sia per loro consuetudinario, una delle fonti dei loro diversificati interessi commerciali122. Nel novero degli alexandrini non mancano comunque un fratello dell’arcivescovo e un fratello del doge.

  • 123  Su questa larga e importante famiglia G. Petti Balbi, Celebrazione e legittimazione di una famigli (...)
  • 124  Suppliche… cit. n. 109, I, n. 151, 18 marzo 1423.
  • 125  Ivi, n. 149, 151, 2 e 18 marzo 1423. Era comunque proibito l’utilizzo del danaro proveniente da us (...)

37Molto articolate, ciniche e ipocrite, sono le giustificazioni addotte nel marzo 1423 da Giovanni Campofregoso, fratello minore del più volte doge Tommaso123. Racconta Giovanni che, in qualità di capitano di una flotta allestita per dar la caccia ai nemici e per rifornire di vettovaglie la propria città assediata dai catalani, era giunto nel porto di Tunisi per trattare con il sultano l’approvvigionamento di grano, un nuovo trattato di pace e la liberazione di 500 prigionieri che per le tristi condizioni della prigionia erano giunti a calpestare la croce e a rinnegare la fede124. Giovanni sostiene che per il riscatto dei prigionieri il sultano di Tunisi pretendeva una somma esorbitante e che lui, essendogli capitati casualiter nelle mani armi e legname, materiali proibiti, ma assai ambiti dal sovrano, il cui valore ammontava a 1.000 ducati, glieli aveva donati, ottenendo la defalcazione di un quarto del prezzo richiesto per il riscatto. Perciò ritiene la propria azione maxime elemosinaria et opus piissimum, anche perché ha raggiunto gli altri due obiettivi; ma temendo di essere incorso in scomunica, chiede di essere assolto insieme con quanti erano con lui e di essere liberato dalla macchia di infamia. Martino V concede l’assoluzione a lui e a due altri genovesi che avevano fatto parte della flotta e che dichiarano di essere stati loro a indurre il capitano alla donazione del materiale proibito. La chiedono perché, sebbene non abbiano tratto dall’impresa alcun guadagno personale, conscientia ducti, temono di aver molto peccato125.

  • 126  Cfr. ad esempio le argomentazioni dell’Astesano in G. Ceccarelli, Usura e casistica creditizia nel (...)

38Interessante è in talune suppliche l’allusione al bene comune, il tentativo di mascherare il tornaconto e il guadagno personale con l’utilità sociale e con il soddisfacimento di bisogni collettivi, in linea con le argomentazioni dei trattatisti francescani favorevoli alla mercatura e alla circolazione del danaro in quanto necessari al bonum comune, al buon funzionamento della società cristiana126. In realtà per i genovesi il commercio con gli infedeli è stato in passato e rimane vitale, una sorta di necessità sociale: coinvolge non solo cospicui operatori economici o patroni di navi che possono entrare in possesso di una licenza, ma uomini di mare, piccoli mercanti che, una volta scomunicati, non sono in grado di adire la Santa Sede e di provvedere al pagamento della sanzione economica e manifestano un malessere non solo religioso contro «norme che dovevano apparire vessatorie e ispirate dalla politica fiscale della curia romana».

  • 127  Suppliche… cit. n. 109, I, p. 27. I collettori di decime non dovevano godere di simpatie anche tra (...)
  • 128  ASV, Reg. Vat. 355, c. 32v.
  • 129  Ibid., c. 171v-172.
  • 130  Suppliche… cit. n. 109, I, p. 27-28.
  • 131  ASV, Reg. Vat. 355, c. 95r-v, 163v, 9 ottobre 1423.

39Lo stesso arcivescovo de Marini sembra condividere queste posizioni se già a Costanza aveva proposto di sospendere i processi in corso contro i contravventori al devetum o di deferirli agli ordinari diocesani, con una realistica presa di coscienza della vastità del fenomeno e con un’escamotage che esclude di fatto i collettori apostolici e lascia in loco le sanzioni pecuniarie127. Di fronte a questo stato di cose, il 27 maggio 1423 Martino V autorizza il collettore apostolico in Liguria, Battistino da Rapallo, ad assolvere quanti senza licenza causa mercandi hanno portato nelle terre degli infedeli merci proibite e sono incorsi nella scomunica128. Il provvedimento suscita in loco malumori e l’aperta opposizione dell’arcivescovo che, con il parere di molti dottori di teologia, sostiene l’inidoneità di Battistino ad assolvere, in quanto non è nemmeno sacerdote. Martino V ribadisce che si tratta di frivole et vane obiectiones scaturite da rancori personali e intima al presule di non frapporre altri ostacoli che priverebbero molti dall’assoluzione129. Sia stata l’ostinazione dell’arcivescovo in netto contrasto con il collettore apostolico anche per altre questioni o il desiderio di voler allentare le tensioni con la Chiesa genovese130, il 9 ottobre il pontefice ritorna sulle proprie decisioni: venendo incontro alle richieste locali, concede agli abitanti di Genova e delle Riviere una licenza quarantennale per commerciare con gli infedeli merci non proibite, con l’obbligo di osservare le norme canoniche nelle mani dell’abate di Sant’Andrea di Sestri o del collettore apostolico131. C’è da osservare che in questa licenza e in quella precedente accordata a Battistino il pontefice ribadisce la proibizione per qualsiasi contatto che non sia quello mercantile cioè partecipandi, comunicandi e praticandi et quecumque alia faciendi et exercendi con gli infedeli, con quei rapporti che, ammessi talora dagli stessi trasgressori, suscitano preoccupazioni anche tra le autorità civili.

  • 132  G. Petti Balbi, Fenomeni usurari e restituzioni… cit. n. 7.
  • 133  G. Todeschini, Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico, Roma, 1994, p.  (...)

40In una città e in una società a vocazione eminentemente mercantile come quella genovese è insita, anche per la prossimità geografica, l’interscambio con altre regioni e altri uomini di fede, cristiani o mussulmani che si affacciano sul Mediterraneo. Nonostante divieti e sanzioni religiose e civili, inizialmente comminati a quanti frequentano Alessandria e le regioni soggette al sultano d’Egitto, successivamente estesi al regno di Granata, al Maghreb, e alle coste del Nord-Africa, gli operatori economici genovesi continuano a impegnarsi in questi commerci, leciti o illeciti che siano, per gli alti proventi economici che ne derivano. Numerosi sono i trasgressori del devetum, gli alexandrini che tentano di eludere le sanzioni della Chiesa con richieste o di assoluzione o di licenze preventive. Ritengo però che, oltre i casi esplicitamente indicati come violazioni del devetum, anche frequenti e generiche restituzioni di male ablata o desideri di exonerare conscientiam ricordati in testamenti di mercanti o di persone che hanno svolto attività commerciali lungo il Mediterraneo possano ricondursi a questi traffici. Il pagamento delle sanzioni economiche e delle licenze, come la restituzione dei male ablata provenienti da usure, atti di pirateria132, diventano dinamiche di mercato, alimentano fenomeni di portata socio-economica assai significativi, perchè contribuiscono a ripulire, a «riciclare» il danaro proveniente da guadagni illeciti per trasferirlo nel circolo virtuoso della moneta. E gli stessi trasgressori fanno sì cenno al timore delle pene e alla propria coscienza, ma tentano soprattutto di presentare queste operazioni commerciali attuate a scopo di lucro personale come necessità sociali o opere di pubblica utilità, trasferendo sul piano meramente individuale e religioso una problematica vitale nel quadro dell’agire economico e della riflessione cristiana che, soprattutto in età bassomedievale, si vede costretta a ratificare «tardivamente» e «a malincuore» guadagni illeciti, superando l’abisso che la separa dalla logica del profitto strutturalmente estranea al sistema dei valori cristiani133.

  • 134  G. Todeschini, La ricchezza come forma di inclusione sociale e religiosa in Italia alla fine del m (...)

41Le eccezioni al divieto, il fenomeno delle licenze, la restituzione degli illeciti guadagni consentono ai genovesi protagonisti di questi traffici di aggirare la normativa canonica e i veti papali, garantendosi con il danaro più che con un reale pentimento salvezza dell’anima e legittimazione dei guadagni, ma soprattutto onorabilità, rispetto, buona fama, con la possibilità di cancellare una situazione di infamia e di continuare a godere di considerazione sociale, senza essere esclusi dal novero dei cittadini virtuosi abilitati ad accedere alla gestione della cosa pubblica134. Ed è forse per questo che il pentimento assolutorio e la restituzione dei male ablata da parte degli alexandrini avvengano spesso non in punto di morte, ma prima, dopo o durante lo svolgimento di queste operazioni mercantili proibite, talora reiterate, che assumono una spiccata valenza sociale oltre che economica.

42La reiterazione dei deveta, la moltiplicazione delle assoluzioni e delle licenze diventano così costanti della politica papale nei confronti delle negoziazioni con gli infedeli e rivelano l’inefficacia della politica ecclesiastica, come pure l’attenzione crescente della Chiesa verso le sanzioni economiche, verso i proventi del devetum o dei male ablata, con l’intento mai esplicitato di lucrare sulla paura dell’al di là e della giustizia divina, per fare cassa. Nel prosieguo del tempo i pontefici sembrano così privilegiare l’aspetto economico insito nella violazione del devetum attraverso la concessione di licenze che consentono il pagamento dell’ammenda prima e magari senza che sia intervenuto il pentimento, non esitando anche ad entrare in conflitto con la Chiesa genovese. Questo processo di reintegrazione degli alexandrini nella societas christiana spesso con procedure eccettuative riferite a casi contingenti evidenzia pure l’atteggiamento più duttile assunto dalla Chiesa in età bassomedievale nei confronti dell’attività mercantile e dell’uso del danaro, in conseguenza dei grandi mutamenti non solo economici intervenuti nella società con cui le istituzioni laiche ed ecclesiastiche hanno dovuto confrontarsi. D’altro canto evidenzia la capacità contrattuale raggiunta dagli uomini d’affari, dai mercanti banchieri che dettano i ritmi dell’economia, in grado di patteggiare, se non di aggirare del tutto, le stesse posizioni dottrinali della Chiesa in materia di usura. E con molta disinvoltura, in questa generale «secolarizzazione della moralità», come fa Giovanni Campofregoso appartenente alla famiglia dogale che ha retto quasi senza soluzione di continuità le sorti di Genova durante il Quattrocento, molti genovesi, giustificando commerci e guadagni illeciti come operazioni effettuate per il bene comune a vantaggio della societas cristiana, possono continuare a essere considerate persone pubblicamente e socialmente utili e onorate, ben inserite in quella civilitas dalla quale non intendono essere escluse.

Notes

1  G. Pistarino, Genova e il Maghreb nel secolo XII, in R. Rainero (a cura di), Italia e Africa. Aspetti storici di un’amicizia mediterranea, Milano, 1982, p. 23-68; B. Gari, Genova e i porti islamici del Mediterraneo. Secc. XI-XIII, in La storia dei genovesi, XII/2, Genova, 1994, p. 345-353; G. Jehel, Expéditions navales ou croisade? L’activité militaro-diplomatique de Gênes dans l’Occident méditerranéen (Xe-XVe siècle), in M. Balard, A. Ducellier (a cura di), Coloniser au Moyen Âge, Paris, 1995, p. 229-235; M. Tangheroni, Commercio e navigazione nel Mediterraneo, Roma-Bari, 1996; M. Meschini (a cura di), Mediterrraneo medievale. Cristiani, musulmani ed eretici tra Europa e Occidente, Milano, 2001; G. Petti Balbi, Genova e il Mediterraneo occidentale nei secoli XI-XIII, in D. Puncuh (a cura di), Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova (Atti della Società Ligure di storia patria), n.s. XLII, 2002, p. 503-526; D. Valerian, Gênes, l’Afrique et l’Orient: la place du Maghreb dans la politique génoise en Méditerranée (seconde moitié du XIIe siècle), in D. Coulon, C. Otten Froux, P. Pages, D. Valerian (a cura di), Chemins d’Outremer. Études d’histoire sur la Méditerranée médiévale offerts à Michel Balard, Paris, 2004, p. 827-838, E. Basso, Insediamenti e commercio nel Mediterraneo bassomedievale. I mercanti genovesi dal mar Nero all’Atlantico, Torino, 2008; C. Alzati (a cura di), Africa/Ifriquia. Il Maghreb nella storia religiosa di Cristianesimo e Islam, (Storia religiosa euro-mediterranea, 5), Città del Vaticano – Gazada (Varese), 2016.

2  V. Piergiovanni, Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII), in Studi in onore di Mario E. Viora, Roma, 1990, p. 591-603 (la citazione è a p. 593), ora anche in V. Piergiovanni, Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l’Occidente medievale e moderno, Atti della Società Ligure di storia patria, n.s., LII/1-2, 2012, p. 933-944.

3  J. Trenchs Odena, «De Alexandrinis» . El commercio prohibido con los musulmanos y el papato de Aveniòn durante la primera mitad del siglo XIV, in Anuario de estudios medievales, 10, 1980, p. 237-320. Cfr. anche J. Gilchrist, The papacy and war against the Saracens, 795-1216, in The International Historical Review, 10, 1988, p. 174-197.

4  D. Jacoby, The supply of war materials to Egypt in the crusader period, in Jerusalem. Studies in Arabic and Islam, XXV, 2001, p. 102-132.

5  D. Coulon, «Ad partes Alexandrie»: les relations des Génois avec l’Égypte du XIe au XVe siècle, in L. Gallinari (a cura di), Genova ‘una porta’ del Mediterraneo, Genova, 2005, p. 63-90. Utile, anche se non strettamente attinente all’argomento, D. Valerian, Le recours à l’écrit dans les pratiques marchandes en contexte interculturel: les contacts de commerce entre chrétiens et musulmans en Méditerranée, in L’autorité de l’écrit au Moyen Âge (Orient-Occident), Paris, 2009, p. 59-72.

6  G. Todeschini, Eccezioni e usura nel Duecento. Osservazione sulla cultura economica medievale come realtà non dottrinaria, in Quaderni storici, XLIV/131, 2009, p. 443-460: la citazione è a p. 444.

7  G. Petti Balbi, Fenomeni usurari e restituzioni: la situazione ligure (secoli XII-XV), in Archivio storico italiano, CLXIX, 2011, p. 199-220.

8  Per la difficile applicazione delle norme nei problemi in cui si prospetta usura, come nel caso delle licenze, C. Ceccarelli, Notai, confessori e usurai: concezioni del credito a confronto (secc. XIII-XV), in Quaderni/Cahiers del Centro studi sui lombardi, sul credito e sulla banca, 1, 2007, p. 113-153.

9  Oltre le opere citate a nota 1, B. Kedar, Mercanti genovesi in Alessandria d’Egitto negli anni sessanta del secolo XI, in Miscellanea di studi storici III, Genova, 1983, ora anche in B. Kedar, The Franks in the Levant, 11th to 14th centuries, Londino, 1983; G. Jehel, Les Génois en Méditerranée occidentale (fin XIe – début XIVe siècle). Ébauche d’une stratégie pour un empire, Paris, 1993.

10  I libri iurium della Repubblica di Genova, I/1, a cura di A. Rovere, Genova, 1992, n. 6, 1139. Già in occasione del saccheggio subito da Genova nel 935/36 si citano tela di lino e filati di lino e di seta greggia, ovviamente di provenienza islamica: B. Kedar, Una nuova fonte per l’incursione mussulmana del 934/35 e le sue implicazioni per la storia genovese, in L. Balletto (a cura di), Oriente e Occidente tra medioevo ed età moderna. Studi in onore di Geo Pistarino, Genova, 1997, p. 229-234 Nel 1146 una nave genovese è venduta ad Alessandria: D. Jacoby, The supply… cit. n. 4, p. 108.

11  D. Jacoby, Les Italiens en Égypte au XIIe et XIIIe siècles. Du comptoir à la colonie? in Coloniser au Moyen Âge… cit. n. 1, p. 78-79.

12  I libri iurium… cit. n. 10, I/1, n. 151, maggio 1151. Sembra che nel 1156 Genova abbia stipulato un trattato con l’emiro d’Egitto, il cui testo non è però pervenuto: D. Jacoby, Les Italiens en Égypte… cit. n. 11, p. 79. Sull’uso in ambito genovese del termine saraceni riservato genericamente a quanti praticano la religione musulmana: C. Othen Froux, Encore à propos des «saracenis», in Oriente e Occidente tra medioevo ed età moderna… cit. n. 10, p. 931-938.

13  I libri iurium… cit. n. 10, I/1, n. 251, febbraio-dicembre 1179. L’estensione del devetum alla Provenza si inserisce nei rapporti al momento conflittuali tra Genova, l’Occitania e Pisa: G. Pistarino, Genova e l’Occitania nel secolo XII, in Atti del 1o Convegno storico Liguria-Provenza, Bordighera-Marsiglia, 1986, p. 64-130, ora anche, con qualche aggiustamento, in G. Pistarino, La capitale del Mediterraneo. Genova nel medioevo, Genova, 1993, p. 185-248; E. Salvatori, Boni amici et vicini. Le relazioni tra Pisa e le città della Francia meridionale dall’XI alla fine del XIII secolo, Pisa, 2002.

14  È questa l’opinione dello Jacoby il quale ricorda che, in considerazione delle buone relazioni tra Genova e il Saladino, nel 1173 un’imbarcazione genovese aveva caricato ad Alessandria allume appartenente al fratello del sultano e che nello stesso anno un’altra imbarcazione aveva trasportato un inviato egiziano a Costantinopoli: D. Jacoby, The supply… cit. n. 4, p. 108.

15  Per la segnalazione delle fonti edite ed inedite e per lo spoglio dei registri della Collectoria apostolica inerenti il devetum rimane fondamentale J. Trenchs Odena, «De Alexandrinis»… cit. n. 3.

16  V. Piergiovanni, Il mercante e il diritto canonico medievale: «Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae», in Proceedings of the eighth international congres of medieval canon law, Città del Vaticano, 1992, p. 617-631, ora anche in V. Piergiovanni, Norma, scienza e pratiche giuridiche… cit. n. 2, p. 617-634; G. Todeschini, Date otiosam pecuniam et recipietis fructuosam gratiam (Ambrogio, De Tobia, 16, 56), in D. Quaglioni, G. Todeschini, G.M. Varanini (a cura di), Credito e usura tra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (sec. XII-XVI), Rome, 2005, p. 58-71. Sui materiali proibiti, I. Del Punta, Guerrieri, crociati, cristiani. I toscani in Levante in età pieno-medievale (secc. XI-XIII), Spoleto, 2010, p. 27-82.

17  J. Trenchs Odena, «De Alexandrinis»… cit. n. 3, p. 261.

18  Ibid., p. 246. Il commercio con la Barberia è sempre stato di vitale importanza per Maiorca, ove anche le restrizioni papali erano spesso attenuate: I. Houssaye Michienzi, La compagnia Datini di Maiorca e le città del Maghreb, in L. Tanzini, S. Tognetti (a cura di), «Mercatura è arte» . Uomini d’affari toscani in Europa e nel Mediterraneo tardomedievale, Roma, 2012, p. 149-178.

19  I libri iurium della Repubblica di Genova, a cura di M. Bibolini I/6, Genova, 2000, n. 950, 10 luglio 1233.

20  D. Jacoby, The supply… cit. n. 4, p. 114.

21  Oltre le opere citate a nota 1, R. S. Lopez, Studi sull’economia genovese nel medioevo, Torino, 1936, p. 3-61; G. Pistarino, Genova e l’Islam nel Mediterraneo occidentale (secc. XII-XIII), in Anuario de estudios medievales, 10, 1980, p. 189-194; M. Tangheroni, Les empires génois et vénitien au XIIIe siècle, in G. Dedeyan, J. Le Goff (dir.), La Méditerranée au temps de Saint Louis, Montpellier, 2001, p. 29-34.

22  La citazione è tratta da A. Ducellier, F. Menant, L’Islam nel medioevo, Bologna, 2004, p. 130 (éd. or. Les pays d’Islam VII-XVe siècles, Paris, 2000).

23  I libri iurium della Repubblica di Genova, a cura di S. Dellacasa, I/4, Genova, 1998, n. 737, 12 agosto 1258: «Unaquaque navis que de Ianua Alexandriam navigaverit et ibi vendita fuerit, dat curie archiepiscopi eque decimam veluti ille qui Ianuam inde venerit».

24  D. Jacoby, The supply… cit. n. 4, p. 120-122.

25  Nel 1287 il socio tractans si impegna a negoziare una somma di danaro ovunque fuorché ad Alessandria a causa del devetum: Archivio di Stato di Genova [= ASG], not. antichi 74, c. 144v e 151, 21-22 febbraio. Il documento ci è stato gentilmente segnalato dal dott. Antonio Musarra.

26  Les registres de Grégoire X, éd. J. Guiraud, L. Cadier, Paris, 1892-1960, n. 351, 31 marzo 1272.

27  Sull’assedio, le vicende di San Giovanni d’Acri e il ruolo avuto dai genovesi G. Caro, Genova e la supremazia sul Mediterraneo (1257-1311), Genova, 1975 (Atti della Società Ligure di storia patria, n.s., XV), p. 119-135; J. Prawer, Colonialismo medievale. Il regno latino di Gerusalemme, Roma, 1982 (éd. or. The latin kingdom of Jerusalem. European colonialism in the Middle Age, London, 1972); M. Balard, La Romanie génoise (XIIe-début du XVe s.), Roma-Genova, 1978 (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 235 et Atti della Società Ligure di storia patria, n.s., XVIII); A. Musarra, La caduta degli stati crociati, Bologna, 2017.

28  Les registres de Nicolas IV, éd. E. Langlois, Paris, 1881-1893, n. 4403.

29  Ibid., n. 6782-83, 13 agosto; 6784-6788, 23 agosto 1291.

30  C. Imperiale di Sant’Angelo (a cura di), Annali genovesi di Caffaro e de’suoi continuatori, V, Roma, 1929, p. 133.

31  Ibid., p. 140: «Verum cum de iure amisissent omnia per sententiam domini pape, qui sententiam durissimam anno precedenti protulerat in quoslibet et quoscumque euntes et redeuntes ad terram et de terra aliqua soldani Egipti; qui etiam statuit quod quilibet posset eos capere in personis et rebus et bona eorum tenere tanquam propria et personas vendere velud sclavos, tamen Ianue homines omnibus amicis fecerunt bona eorum restitui» .

32  Il possesso di una chiesa e talora di un sacerdote è contemplato nella concessione del fondaco da parte delle autorità musulmane: D. Jacoby, Les Italiens en Égypte… cit. n. 11, p. 76-89; G. Petti Balbi, Gli insediamenti genovesi nel Nord-Africa durante il medioevo, in G. Rossetti, G. Vitolo (a cura di), Medioevo, Mediterraneo, mezzogiorno. Studi in onore di Mario del Treppo (Quaderni dell’Europa mediterranea, 12-13), Napoli, 2002, p. 121-138, ora anche in G. Petti Balbi, Negoziare fuori patria. Nazioni e genovesi in età medievale, Bologna, 2005, p. 191-210.

33  La conferma del 15 febbraio 1297 a precedenti decisioni del 1295 e del 1296 è inserta con altri documenti papali autenticati dal notaio Simone di Francesco de Compagnono nel 1408 a richiesta dell’arcivescovo genovese Pileo de Marini: S. Macchiavello (a cura di), I cartolari del notaio Simone di Francesco de Compagnono (1408-1415), Genova, 2006 (Notai liguri dei secoli XII-XV, XI), doc. 1, 13 marzo 1408.

34  Les registres de Boniface VIII, ed. G. Digard, M. Faucon, A. Thomas, F. Fawier, Rome, 1884-1939, n. 1654, 20 novembre 1296; n. 3354, 16 maggio 1299; n. 3421, 30 ottobre 1299.

35  Ibid., n. 4420, 20 novembre 1301; n. 5020, 31 maggio 1302: nel giorno dell’Ascensione il pontefice ordina che il decreto per le merci proibite venga affisso nella chiesa maggiore di Anagni.

36  Anonimo genovese, Poesie, a cura di L. Cocito, Roma, 1970, n. LXI; Anonimo genovese, Le poesie storiche, ed. J. Nicolas, Genova, 1983, n. 61. Cfr. anche F. Croce, La letteratura dal Duecento al Quattrocento, in D. Puncuh (a cura di), Storia della cultura ligure, 4, Genova, 2005, p. 14-21.

37  Anche in un’altra poesia parla di «inimici saraxin chi guera ten con so vexin»: ibid., n. CXLIV, v. 62-63.

38  J. Trenchs Odena, «De Alexandrinis»… cit. n. 3, p. 240-241.

39  Cfr. a nota 90.

40  J. Trenchs Odena, «De Alexandrinis»… cit. n. 3, p. 261-261. Clemente V stabilisce la restituzione di un quinto per gli uomini e di un quarto del lucro per le donne mussulmane trasportate su navi genovesi.

41  M. Balard, Les républiques maritimes italiennes et les projets de croisade (1270- 1370), in N. Coureas, J. Riley Smith (a cura di), Cyprus and the crusades, Nicosia, 1995, p. 93-102; F. Cardini, I fiorentini e il Mediterraneo tra Tre e Quattrocento. Presupposti e fondamenti di una «politica marinara», in Nuova rivista storica, XCIIII, 2009, p. 733-784; M. Pellegrini, Le crociate dopo le crociate, Bologna, 2013; A. Musarra, In partibus ultramaris. I genovesi, la crociata e la Terrasanta (secc. XII-XIII), Roma, 2017.

42  Les registres de Benoît XI, éd. Ch. Grandjean, Paris, 1883-1905, n. 545-546, 2 marzo 1304: genovesi e pisani avevano chiesto di poter portare merci non proibite verso le terre dei saraceni, con l’esclusione di quelle soggette al sultano. Benedetto XI, pur ammettendo che in talune circostanze Bonifacio VIII aveva concesso deroghe, ribadisce il divieto e non concede la licenza.

43  Ibid., n. 86, 9 dicembre 1303; n. 820, 12 maggio 1304.

44  Ibid., n. 818-820, 12 maggio 1304.

45  J. Trenchs Odena, «De Alexandrinis»… cit. n. 3, p. 257-258.

46  Les registres de Benoît XI… cit. n. 42, n. 86, 9 dicembre 1303; n. 674, 14 aprile 1304.

47  Ibid., n. 1234, 13 marzo 1304.

48  A. Goria, Le lotte intestine in Genova tra il 1305 e il 1309, in Miscellanea di storia ligure in onore di Giorgio Falco, Milano, 1962, p. 277; G. Petti Balbi, Uno dei fallimenti di Enrico VII: la signoria di Genova 1311-1313, in Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s. LIV/2, 2014, p. 5-36.

49  Statuti della colonia genovese di Pera, a cura di V. Promis, Miscellanea di storia italiana, XI, 1871, lib. IV, cap. CC, De racione non facienda mutuantibus pecuniam deferentibus arma saracenis. Su questi statuti, V. Piergiovanni, Gli statuti civili e criminali di Genova nel medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni, Genova, 1980, p. 30-34.

50  V. Vitale, Le fonti del diritto marittimo ligure, Genova, 1951, p. 149-154; G. Forcheri, Navi e navigazione a Genova nel Trecento. Il Liber Gazarie, Genova, 1974, p. 47-50.

51  All’inizio del Trecento protagonista di questo traffico verso Alessandria è soprattutto il genovese Segurano Salvago, che si serve di navi genovesi che innalzano la bandiera del sultano, accusato anche dal domenicano Gugliemo Adam nel suo trattato De modo sarracenos extirpandi: B.Z. Kedar, Segurano-Sakran Salvago: un mercante genovese al servizio dei sultani mammalucchi 1303-1322, in Fatti e idee di storia economica nei secoli XII-XIX. Studi dedicati a Franco Borlandi, Bologna, 1977, p. 75-91. Cfr. anche D. Gioffrè, Il mercato degli schiavi a Genova nel secolo XV, Genova, 1971; D. Coulon, «Ad partes Alexandrie» cit. n. 5, p. 74-76; qui alle note 114 e 115.

52  Protagonisti di ripetute violazioni sono catalani e maiorchini, mentre il sovrano Giacomo II viene autorizzato con una licenza preventiva a inviare una nave ad Alessandria con mercanti e ambasciatori per trattare il riscatto dei prigionieri: Jean XXII, Lettres communes, éd. G. Mollat, Rome, 1921-1946, n. 2235, 13 dicembre 1316; n. 5742, 14 settembre 1317; n. 13267, 25 aprile 1321; n. 13422, 23 maggio 1321; n. 13699, 30 giugno 1321; n. 13991, 13 agosto 1331.

53  Ibid., n. 8774, 28 dicembre 1318; n. 20313, 5 settembre 1323. Per l’atteggiamento di Giovanni XXII nei confronti dei falsi cristiani che, come i veneziani, commerciavano in Egitto, F. Cardini, I fiorentini e il Mediterraneo… cit. n. 41, p. 744.

54  Ibid., n. 11081, 5 marzo 1320: licenza ai due fratelli; n. 21494, 29 gennaio 1325: licenza a Martino. In quest’ultima si precisa che a causa della guerra in atto a Genova i mercanti cristiani non possono approvvigionarsi del mastice e quindi Martino, privato di questi introiti, sarebbe costretto a licenziare i mercenari assoldati per la difesa delle isole. Sugli Zaccaria, ancora fondamentale, R.S. Lopez, Genova marinara nel Duecento. Benedetto Zaccaria ammiraglio e mercante, Milano-Messina, 1933, ora E. Basso, Gli Zaccaria, in G. Pistarino (a cura di), Dibattito su famiglie nobili del mondo coloniale genovese del Levante, Genova, 1994, p. 46-71.

55  J. Richard, Le compromis de 1330 entre Gênes et Chypre et la guerre de Corse dans les eaux chypriotes, in Atti della Società Ligure di storia patria, n.s., LIII/1, 2013, p. 17-36.

56  Imposicio officii Gazarie, in Legese Genuenses, H.P.M., XVIII, Torino, 1838, col. 359, 376-77; V. Vitale, Le fonti del diritto… cit. n. 50, p. 154-156; G. Forcheri, Navi e navigazione cit., p. 50. L’antica indicazione delle terre in cui deve essere applicato il «devetum Alexandrie de ultramare o ad aliquem alium locum subditum soldano Babilonie», viene sostituito dalla più vasta dizione «ad aliquas partes saraccenorum partium occidentalium et orientalium», in pratica contro tutte le località in cui risiedevano i mussulmani, turchi d’Asia, saraceni di Barberia, mori del regno di Granada.

57  G. Petti Balbi, Simon Boccanegra e la Genova del Trecento, Genova, 1991, n. éd., Napoli, 1995, p. 396-401. Una quindicina di galee genovesi, al comando di Egidio Boccanegra fratello del doge, passano al soldo di Alfonso di Castiglia e con altre imbarcazioni castigliane e portoghesi sconfiggono nel marzo 1342 la flotta marocchina a Puertos Bullones nello stretto di Gibilterra. In seguito Egidio diventa ammiraglio di Castiglia e viene investito di feudi nel regno: G. Petti Balbi, I Boccanegra e la Castiglia nel Trecento, in Actas III Jornadas de Historia Cardenal Portocarrero. El mundo mediterraneo ayer y hoy. Palma del Rio, islamica, genovesa y cristiana (= Ariadna, 20, 2009), p. 85-104.

58  G. Petti Balbi, La massaria genovese di Alessandria d’Egitto nel Quattrocento, in Studi storici, 38, 1997, p. 339-335 ora anche in G. Petti Balbi, Negoziare fuori patria… cit. n. 32, p. 210-225; G. Petti Balbi, Las ciudades maritimas italianas y el Norte de Africa en época medieval: relaciones politicas y economicas, in C. Trillo San Josè (a cura di), Relaciones entre el Mediterraneo cristiano y el Norte de Africa en época medieval y moderna, Granada, 2004, p. 17-52; D. Coulon, Négocier avec les sultans de Méditerranée orientale à la fin du Moyen Âge. Un domaine privilégié pour les hommes d’affaires?, in M.T. Ferrer I Mallol, J.M. Moeglin, S. Pequignot, M. Sanches Mertinez (a cura di), Negociar en la Edad Media. Négocier au Moyen Âge, Barcelona, 2005, p. 503-526; G. Petti Balbi, L’emirato hafside di Tunisi: contatti e scambi con il mondo cristiano (secc. XIII-XVI), in C. Alzati (dir.), Africa/Ifriquia cit. n. 1, p. 323-350.

59  ASG, not. ignoti 4, frammento 59, 30 gennaio 1318, edito in G. Olgiati (a cura di), Mercanti. Gli uomini d’affari a Genova nel medio evo, Genova, 2013, p. 131-132.

60  ASG, not. antichi 272, doc. 62, 30 gennaio 1325.

61  I mercanti forniscono le loro deposizioni di fronte al vicario dell’arcivescovo: dovrebbe trattarsi di un episodio di violazione del devetum, anche perché il notaio che raccoglie le deposizioni è Antonio de Inghebertis de Castro, notaio di curia: ASG, not. antichi 226, doc. 153-156, 1342, 28 febbraio. Ringrazio la dott. Valentina Ruzzin, che sta curando l’edizione del cartolare del notaio, per avermi fornito la notizia.

62  L. Liagre de Sturler, Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l’Outremont d’après les archives notariales génoises (1320-1400), Bruxelles-Roma, 1969, II, doc. 215, 17 ottobre 1347; 220, 27 febbraio 1348; 221, 3 marzo 1348; 231, 15 luglio 1348. In particolare sulle pratiche assicurative in Genova, D. Puncuh, M. Calleri, Il documento commerciale in area mediterranea, in F. Magistrale, C. Drago, P. Fioretti (a cura di), Libri, documenti, epigrafi medievali: possibilità di studi comparativi, Bari, 2002, p. 273-376, ora anche in D. Puncuh, All’ombra della Lanterna. Cinquant’anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006, Genova, 2006, p. 785-882.

63  J. Trenchs Odena, «De Alexandrinis»… cit. n. 3, p. 264. Fino al 1346 i Malabaila di Asti sono tra i maggiori banchieri accreditati in curia: B. Guillemain, Potere papale, potere politico e potere economico al tempo dei papi d’Avignone, in G. Petti Balbi (a cura di), Strutture del potere ed élites economiche nelle città europee dei secoli XII-XVI, Napoli, 1996 (Quaderni dell’Europa mediterranea, 19), p. 255-260.

64  ASG, not. antichi 233, cc.131v-132, 1o aprile 1348. La madre pare non rispettare le norme abitudinarie nella trasmissione dell’eredità ai figli prima che ai nipoti: G. Petti Balbi, Donna et domina: pratiche testamentarie e condizione femminile a Genova nel secolo XIV, in C. Rossi (a cura di), Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo, Verona, 2010, p. 153-182 (Biblioteca dei quaderni di storia religiosa, VII). G. Petti Balbi, Forme di credito femminile, in G. Petti Balbi, P. Guglielmotti (a cura di), Dare credito alle donne. Presenze femminili nell’economia tra medioevo ed età moderna, Asti, 2012, p. 9-24.

65  La vertenza è ancora in corso nel 1374 quando il giurisperito Andreolo de Mari, eletto arbitro con altri due colleghi tra Giano Fieschi procuratore della moglie, figlia del defunto e sua erede, e Matteo figlio di Babilano, dichiara nullo il testamento per gli stessi motivi, perché l’assoluzione si estendeva solo alla sanzione ecclesiastica e non a quella pecuniaria. Suggerisce però alle parti di cercare un ulteriore compromesso: ASG, not. ignoti XXII, 15 luglio 1374. La causa si conclude forse nel 1387 quando tramite un fidecommissario Manfredina figlia del fu Matteo lascia 88 lire ad pios usus che vengono ben distribuite a giudizio di Daniele Fieschi conte di Lavagna, procuratore dell’arcivescovo di Genova per ricevere incerta ablata ac relicta ad pios usus: ASG, not. antichi 468/II, cc. 3v-4, 4 maggio 1387.

66  Y. Renouard, Les relations des papes d’Avignon et des compagnies commerciales et bancaires de 1316 à 1378, Paris, 1941; B. Guillemain, Potere papale, potere politico… cit. n. 63.

67  G. Todeschini, Eccezioni e usura… cit., p. 448-450.

68  A.S. Atiya, The crusade in the later middle ages, New York, 1965; M. Balard, Les républiques maritimes italiennes et les projets de croisade (1274-1370), in Cyprus and the crusades… cit. n. 41, p. 93-102.

69  Su questa prassi, sull’organizzazione della curia genovese e sugli influssi della cancelleria papale, I cartulari del notaio Simone di Francesco de Compagnono… cit., p. VIII-X; M. Calleri, Gli acta di Ottone arcivescovo di Genova (1203-1239), in Atti della Società Ligure di storia patria, n.s. LIII/1, 2013, p. 5-16.

70  Urbain V, Lettres communes, éd. M. Hayez, Rome 1972-89, n. 11328, 15 febbraio 1364; n. 14681, 23 giugno 1365; n. 15108, ante 20 giugno 1365; n. 17808, 8 luglio 1366; n. 19661, 25 gennaio 1367.

71  Ibid., n. 17649, 4 marzo 1366: licenza per due galee; 19800, ante 23 giugno 1367: licenza per tre galee. Sulla maona e i maonesi, oltre il fondamentale Ph. Argenti, The occupation of Chios by the Genoese and their administration of the island 1347-1566, Cambridge, 1958, 2 vol.; L. Balletto, Tra Genova e l’isola di Cipro nel basso medioevo, in L. Gallinari (a cura di), Genova ‘una porta’… cit. n. 5, p. 31.

72  Urbani V, Lettres communes… cit., n. 26795-26796. In questi anni si fanno pressanti anche da parte di Venezia le richieste rivolte alla Santa Sede per eliminare ogni tipo di embargo nei confronti dell’Egitto e della Siria: F. Cardini, I fiorentini e il Mediterraneo… cit. n. 41, p. 783.

73  Altre licenze concesse ai genovesi Giannone Bosco, Domenico Lercari, Marino de Marini sono ricordate in D. Coulon, Barcelone et le grand commerce d’Orient. Un siècle de relations avec l’Égypte et la Syrie (ca. 1330-ca. 1430), Madrid-Barcelona, 2004, ad indicem.

74  Ibid., n. 21882, 13 agosto 1368; n. 26969, 3 febbraio 1370.

75  J. Day, Les douanes de Gênes, 1376-77, Paris, 1963; G.G. Musso, Navigazione e commercio genovese con il Levante nei documenti dell’Archivio di Stato di Genova (secc. XIV-XV), Roma, 1975, p. 76-77; E. Ashtor, Il volume del commercio levantino di Genova nel secondo Trecento, in Saggi e memorie del Civico Istituto Colombiano I, Genova, 1978, p. 389-432.

76  Gregorii XI, Lettres communes II, n. 10492, 18 giugno; n. 10550, 9 luglio; n. 10558-61, 11 luglio; n. 10830, 11 ottobre 1371; sono quasi tutte licenze valevoli un anno.

77  Ibid., n. 10370, maggio 1371. Altrettanto particolare è la licenza concessa nel giugno 1371 agli abitanti di Savona autorizzati ad inviare ad Alessandria e nelle località soggette al sultano due navi cariche di merci non proibite, purché il lucro sia destinato a riattare il porto e il molo della città: F. Noberasco, Le pergamene dell’Archivio comunale di Savona, Savona, 1919, I, doc. CCLXXII, 24 giugno 1371.

78  Gli interessi di Annibaldo verso Alessandria sembrano ancora vivi nel 1393 quando assicura per 50 fiorini merci di un altro genovese caricate ad Alessandria sulla nave patronizzata da Oberto de Roxano diretta all’Ecluse: L. Liagre de Sturler, Les relations commerciales… cit. n. 62, II, doc. 548, 2 aprile 1393. Su Oberto cfr. a nota 84.

79  ASG, not. antichi 395, c. 229 r-v, 27 settembre 1377.

80  J. Favier, Les finances pontificales à l’époque du Grand Schisme d’Occident 1378-1409, Paris, 1966.

81  Ibid., p. 518, 523-524, 597-598.

82  Dopo un laborioso negoziato tra il doge Antoniotto Adorno e l’arcivescovo di Genova Giacomo Fieschi, nominato commissario pontificio, Urbano VI, braccato dalle forze angioine, nel settembre 1385 raggiunge Genova ove risiede per 15 mesi, alloggiato nella commenda di Pre’. Su queste vicende, cfr. da ultimo S. Macchiavello, Sintomi di crisi e annunci di riforma (1321-1520), in D. Puncuh (a cura di), Il cammino della chiesa genovese dalle origini ai nostri giorni, Genova, 1999, p. 229-232.

83  ASG, not. antichi 446, c. 1 r-v, 5 gennaio 1387; cart. 468/I, c. 54, 7 maggio 1386; c. 58, 17 maggio 1386; c. 67 r-v, 7 giugno 1386; notaio antichi 468/II, c. 22v-23, 11 aprile 1387; c. 33, 17 aprile 1387; c. 61v-62, 10 luglio 1387; c. 63, 11 luglio 1387; c. 73 r-v, 23 luglio 1387; cart. 469/I, c. 64 r-v, 10 marzo 1389. Si tratta di una faccenda piuttosto intricata, perché le cessioni registrate dal notaio Paolo Foglietta avvengono per viaggi e per carichi che superano il valore dei 50.000 fiorini di merci contemplati dalla licenza e arrivano quasi a 60.000. È anche possibile ipotizzare qualche altro passaggio di proprietà o la dispersione del materiale archivistico. Taluni di questi documenti, con indicazioni spesso non corrispondenti all’attuale collocazione o irreperibili, sono citati in G.G. Musso, Navigazione e commercio genovese… cit. n. 75, p. 134-136.

84  L. Liagre de Sturler, Les relations commerciales… cit. n. 62, ad indicem.

85  Creato cardinale da Urbano nel 1385, pare per le pressioni del doge Nicolò de Guarco, da taluni ritenuto anche arcivescovo della città, finisce giustiziato a Genova nel dicembre 1386 con altri cinque cardinali accusati di tradimento: Georgii et Iohannnis Stellae, Annales Genuenses, a cura di G. Petti Balbi, Bologna, 1975 (RIS, II serie), p. 192. L’annalista che scrive a ridosso di questi eventi ricorda l’elezione a cardinale, l’intervento del doge, l’uccisione, ma non annovera Giovanni tra gli arcivescovi. Cfr. anche L. Tacchella, Il pontificato di Urbano VI a Genova (1385-86) e l’eccidio dei cardinali, Genova, 1976.

86  Basilio da Levanto, amico di Bartolomeo Prignano, nipote di Urbano VI, assai temuto alla corte papale, diventa governatore di Corneto e compie una brillante carriera all’interno dell’ordine di Malta, rimanendo nelle grazie anche di Bonifacio IX: G. Petti Balbi, I gerosolimitani in Liguria in età medievale tra tensioni politiche e compiti istituzionali, in J. Costa Restagno (a cura di), Cavalieri di San Giovanni e territorio. La Liguria tra Provenza e Lombardia nei secoli XIII-XVI, Bordichera, 1999, p. 165-190, ora anche in G. Petti Balbi, Governare la città. Pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale, Firenze, 2007, p. 145-168. Cfr. anche A. Esch, Bankiers der Kirche in grossen Schisme, in Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken, XLVI, 1966, p. 356.

87  ASG, not. antichi 468/I, c. 57 r-v, 16 maggio 1386; c. 57r.v, 16 maggio 1386; c. 62, 24 maggio 1386; not. antichi 469/I, cc. 76v-77, 2 aprile 1389. Aleramo si aggiudica due navi con merci fino a 40.000 fiorini.

88  Il realtà Francolino l’aveva ceduta a sua volta a Raffaele Vattaccio, Luchetto Grillo a Antonio Centurione e Antonio Centurione a Quilico Cattaneo: not. antichi 468/I, c. 56, 10 maggio 1386; not. antichi 468/II, c. 62 r-v, 10 luglio 1387.

89  Cfr. nota 73.

90  G. Petti Balbi, Deroghe papali al «Devetum» sul commercio con l’Islam, in Rassegna degli archivi di stato, XXXII, 1972, p. 521-533, ove sono pubblicati questi e altri documenti tratti dall’Archivio Segreto Vaticano: ASV, Reg. Vat. 310, cc. 214v- 215v, 250-251. In precedenza il 17 maggio il cardinale aveva ottenuto licenza di assolvere laici ed ecclesiastici delle stesse province che avessero acquistato beni o danari di illecita provenienza e che per motivi vari non fossero in grado di restituirli integralmente, dietro versamento di una somma a sua discrezione, proporzionata al loro stato e all’ammontare dei beni illecitamente acquisiti.

91  G. Petti Balbi, Deroghe papali… cit. n. 90, p. 525-533.

92  ASG, not. antichi 468/I, cc. 47v-48v.

93  Ibid., cc. 6 r-v, 11 gennaio 1386; cc. 77v-78v, 9 agosto 1386.

94  Ibid., c. 59v., data della copia 21 maggio 1386.

95  Famagosta, capitale del regno di Cipro, era stata ceduta ai genovesi a seguito del trattato di pace stipulato con Pietro II di Lusignano dopo la conquista dell’isola da parte della maona: G. Petti Balbi, La maona di Cipro del 1373, in Rassegna storica della Liguria, I, 1974, p. 269-285, ora anche in G. Petti Balbi, Una città e il suo mare. Genova nel medioevo, Bologna 1991, p. 187-199; C. Otten Froux, I maonesi e la maona vecchia di Cipro, in La storia dei genovesi XII, Genova, 1994, p. 95-118; M. Balard, Les marchands italiens à Chypre, Nicosie, 2007.

96  L. Tacchella, Il pontificato di Urbano VI… cit. n. 85, p. 76-83.

97  ASG, not. antichi 468/I, c. 57v, 16 maggio 1386; 469/II, f. 29v-30v, 72v, 8 aprile e 3 agosto 1400; not. antichi 521, doc. LXXIII, 12 novembre 1410. Non pare superfluo puntualizzare che l’ultima transazione della licenza avviene nel palazzo arcivescovile di Genova, con testi il canonico maggiore della stessa Giacomo Imperiale – futuro arcivescovo – e Nicolò Cattaneo, ambedue interessati a che la licenza finisca a membri delle loro famiglie.

98  P. Piazza Toniolo, Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Chio da Gregorio Panissaro (1403-1404), Genova, 1995, doc. 80, 24 marzo 1404.

99  ASG, not. antichi 469//II, c.108 r-v, 23 dicembre 1400.

100  ASG, not. antichi 468/II, c. 21 r-v, 3 aprile 1387. Isnardo de Guarco è uno dei tre beneficiati da un licenza concessa nel 1376 da Gregorio XI: cfr. nota 72.

101  ASG, not. antichi 425, cc. 194v-195, 25 febbraio 1398.

102  Cfr. da ultimo Il maresciallo Boucicaut governatore di Genova tra Banco di San Giorgio e Magistrato della Misericordia, Genova, 2002; G. Petti Balbi, Tra dogato e principato. Il Tre e il Quattrocento, in D. Puncuh (a cura di), Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico, Genova, 2003, p. 277-284; F. Levy, Gênes, ville de France? Aspects juridiques de la domination francaise à Gênes, in Atti della Società Ligure di storia patria, n.s., XLVII/1, 2007, p. 229-356.

103  G.G. Musso, Navigazione e commercio… cit. n. 75, p. 76-77; E. Asthor, Levant trade in the Later Middle-Ages, Princeton, 1983, p. 228.

104  L’articolo 81, dal titolo Quod aliquis non immisceat nec societatem faciat cum aliquo saraceno, vieta di entrare in società per quote di navi, di contrarre contratti di accomanda o di mutuo, pena la confisca di quanto impegnato; proibisce di prendere a bordo saraceni, fuorchè ambasciatori, comminando un’ammenda da 2000 a 4000 lire per ogni persona accolta a seconda della capacità della nave; autorizza il commercio solo per il periodo in cui un genovese starà nelle terre degli infedeli: V. Vitale, Le fonti del diritto marittimo… cit. n. 50, p. 202-204.

105  Volumen magnum capitulorum civitatis Ianunesis a. MCCCCIII-VII, in Leges Genuenses… cit. n. 56, col. 522-23, 528: sono proibiti remi, antenne, canapa, pece, ferro lavorato e non, cavalli, armi vettovaglie, legname, balestre, saette, frecce e qualsiasi altra arma.

106  E. Ashtor, Il volume del commercio… cit. n. 75; G. Petti Balbi, La massaria genovese di Alessandria… cit. n. 58.

107  Per oltre due mesi nel 1411 navi genovese e catalane si affrontano nelle acque prospicienti il porto e lo scontro si conclude in favore dei genovesi che devono però allontanarsi precipitosamente e bruciare le navi catalane catturate per il malumore suscitato da questo scontro tra gli abitanti di Alessandria: G. Stella, Annales Genuenses… cit. n. 85, p. 303-306; M.T. Ferrer y Mallol, Una flotta catalana contro i corsari nel Levante (1406-1409), in Oriente e Occidente… cit. n. 12, p. 325-325-355.

108  G. Jehel, L’Italie et le Maghreb au Moyen Âge. Conflits et échanges du VIIe au XVe siècle, Paris, 2001, p. 115 e 201.

109  Suppliche di Martino V relative alla Liguria. I. Diocesi di Genova, a cura di B. Nogara, D. Puncuh, A. Roncallo, 1973 (Atti della Società ligure di storia patria, n.s., XIII): tutte le suppliche sono accolte con il consueto fiat. Le date sono quelle di accoglienza delle suppliche, ma i fatti potrebbero essere accaduti anche parecchi anni prima. Su queste suppliche, L. Balletto, Genova, Mediterraneo, Mar Nero (secc. XIII-XIV), Genova, 1976, p. 35-43; L. Balletto, Norma e realtà nella marineria genovese nel basso medioevo, in Quaderni medievali, 38, 1994, p. 25-48; G. Petti Balbi, Gli insediamenti genovesi… cit. n. 32, ora anche in G. Petti Balbi, Negoziare fuori patria… cit. n. 32, p. 191-209.

110  Suppliche… cit. n. 109, I, n. 21-22, 20 aprile 1418; n. 76-77, 24 agosto 1419.

111  J. Heers, Gênes et l’Afrique du Nord vers 1450: les voyages per costeriam, in Anuario de estudios medievales, 21, 1991, p. 233-246, G. Petti Balbi, Un binomio indisoluble: navegación comercial y armamento público en Genova en los siglos XIV-XV, in R. González Arévalo (a cura di), Navegación institucional y navegación privada en el Mediterráneo medieval, Granada, 2016, p. 41-76.

112  Questi atti sono rogati ad Alessandria tra il 1401 e il 1404 dal notaio-prete veneziano Leonardo de Valle al quale, in assenza di un proprio notaio, ricorrono gli operatori genovesi su piazza: M. Mahmoud Helmy, «In omnibus locis subditis soldano Babilonie» . Prassi testamentaria e devozioni di mercanti occidentali ad Alessandria d’Egitto in un registro notarile del primo Quattrocento, in Arbor ramosa. Studi per Antonio Rigon da allievi e colleghi, Padova, 2011, p. 605-620.

113  Suppliche… cit. n. 109, I, n. 21, 30 aprile 1418; n. 75, 24 agosto 1419; n. 168, 13 settembre 1423; n. 227, 20 gennaio 1426.

114  Ibid., n. 22, 30 aprile 1418; n. 76, 24 agosto 1419; n. 87, 24 novembre 1419; n. 148, 11 maggio 1422.

115  G. Petti Balbi, Il sistema assistenziale genovese alle soglie dell’età moderna: l’Ufficio di Misericordia (secoli XIV-XV), in Reti medievali. Rivista, 14-2, 2013, p. 111-148.

116  Allo scopo di sostenere le spese per l’armamento di una piccola flotta destinata «ad reprimendum saracinorum audaciam et eorum artandos incursus captivosque fideles redimendos», prima del gennaio 1420 il savonese Giovanni Grassi e taluni genovesi supplicano Martino V perché conceda l’indulgenza di dieci anni a quanti sostengono economicamente la loro crociata, destinando a questa impresa la quarta parte di tutti i legati ad pias causas riscossi nelle diocesi di Genova e di Savona: D. Puncuh (a cura di), Suppliche di Martino V relative alla Liguria. II, Diocesi di Ponente, 1977 (Atti della Società Ligure di storia patria, n. s., XVII), n. 5-7, p. 402: la richiesta viene accolta il 12 gennaio 1420 dal pontefice con validità triennale. Su queste problematiche, soprattutto per l’età moderna, W. Kaiser (a cura di), Le commerce des captifs: les intermédiaires dans l’échange et le rachat des prisonniers en Méditerranée. XVe-XVIIIe siècle, Rome, 2008 (Collection de l’École française de Rome, 406); V. Piergiovanni (a cura di), Corsari e riscatto dei captivi. Garanzia notarile tra le due sponde del Mediterraneo, Milano, 2010 (Studi storici sul notariato italiano, 14). È impossibile quantificare l’ammontare dei riscatti: a mo’ di esempio si può ricordare il genovese Battista da Zoagli di Gottifredo che nel febbraio 1398 si dichiara debitore di 415 fiorini d’oro pagati per il suo riscatto, occasione redemptionis: ASG, not. antichi 425, cf. 196, 20 febbraio 1398.

117  Suppliche… cit. n. 109, I, n. 168, 13 settembre 1423.

118  Le autorità giustificano il provvedimento del 1486 con il timore che si allenti il senso civico e con il pericolo che per avarizia i mercanti dimentichino la solidarietà verso la patria e verso la Chiesa, nonostante i ricchi guadagni che traggono da queste frequentazioni: G. Petti Balbi, La massaria genovese… cit. n. 58, p. 175; G. Petti Balbi, Mala gubernatio massarie: la difficile gestione del consolato genovese di Alessandria d’Egitto alla fine del medioevo, in G. Chittolini, G. Petti Balbi, G. Vitolo (a cura di), Città e territori nell’Italia del medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti, Napoli, 2007 (Europa mediterranea, 20), p. 171-182.

119  Suppliche… cit. n. 109, I, n. 87, 148, 227.

120  Carteggio di Pileo de Marini arcivescovo di Genova (1400-1429), a cura di D. Puncuh, 1971 (Atti della Società Ligure di storia patria, n.s., XII); V. Polonio, Grande scisma, politiche ecclesiastiche e temporali: il linguaggio deciso e prudente all’arcivescovo di Genova (1400-1429), in G. Petti Balbi, G. Vitolo (a cura di), Linguaggi e pratiche del potere, Salerno, 2007, p. 207-240.

121  L. Balletto, Famiglie genovesi nel Nord-Africa, in G. Pistarino (a cura di), Dibattito su grandi famiglie del mondo genovese tra Mediterraneo e Atlantico, Genova, 1997, p. 49-71; G. Petti Balbi, Gli insediamenti genovesi… cit. n. 32.

122  G. Petti Balbi, Gli insediamenti genovesi… cit. n. 32; D. Coulon, «Ad partes Alexandrie»… cit. n. 5.

123  Su questa larga e importante famiglia G. Petti Balbi, Celebrazione e legittimazione di una famiglia dogale genovese: i Campofregoso nel Quattrocento, in G. Petti Balbi, G. Vitolo (a cura di), Linguaggi e pratiche del potere… cit. n. 120, p. 7-39.

124  Suppliche… cit. n. 109, I, n. 151, 18 marzo 1423.

125  Ivi, n. 149, 151, 2 e 18 marzo 1423. Era comunque proibito l’utilizzo del danaro proveniente da usura anche per il riscatto dei prigionieri: A. Spicciani, Capitale e interesse tra mercatura e povertà nei teologi e canonisti dei secoli XIII-XV, Roma, 1990, p. 20.

126  Cfr. ad esempio le argomentazioni dell’Astesano in G. Ceccarelli, Usura e casistica creditizia nella Summa astesana: un esempio di sintesi delle concezioni etico-economiche francescane, in B. Molina, G. Scarcia (a cura di), Ideologia del credito tra Tre e Quattrocento: dall’Astesano a Angelo di Chiasso, Asti, 2001, p. 46-50.

127  Suppliche… cit. n. 109, I, p. 27. I collettori di decime non dovevano godere di simpatie anche tra i fedeli se si considera ad esempio che Urbano VI ne aveva nominati per Genova ben 9 a fronte di 4 per Venezia, 8 per tutta la Lombardia e 5 per la Toscana, con il numero più alto superato solo da quelli dislocati nello stato della Chiesa: J. Favier, Les finances pontificales… cit., p. 156-157.

128  ASV, Reg. Vat. 355, c. 32v.

129  Ibid., c. 171v-172.

130  Suppliche… cit. n. 109, I, p. 27-28.

131  ASV, Reg. Vat. 355, c. 95r-v, 163v, 9 ottobre 1423.

132  G. Petti Balbi, Fenomeni usurari e restituzioni… cit. n. 7.

133  G. Todeschini, Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico, Roma, 1994, p. 16-17.

134  G. Todeschini, La ricchezza come forma di inclusione sociale e religiosa in Italia alla fine del medio evo, in Ricos y pobres: opulencia y desarraigo en el Occidente medieval, Pamplona, 2009 (XXXVI Semana de Estudios medievales de Estella), p. 105-125; G. Petti Balbi, «Accrescere, gestire, trasmettere»: percezione e uso della ricchezza nel mondo genovese (secoli XII-metà XIV), in La ricerca del benessere individuale e sociale. Ingredienti materiali e immateriali (Città italiane, XII-XV secolo), Atti del XXII Convegno internazionale del Centro italiano di studi storia e d’arte, Pistoia, 2011, p. 381-404.

Auteur

Université de Gênes

© Publications de l’École française de Rome, 2019

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