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Male ablata

 | 
Jean-Louis Gaulin
, 
Giacomo Todeschini

Restituire l’incalcolabile

La reintegrazione del buon nome sottratto (XIV-XV secolo)

Giacomo Todeschini

Résumé

La restituzione del «buon nome» perduto in conseguenza di una calunnia o di maldicenze diffuse all’interno di una comunità, ossia la reintegrazione di una reputazione sottratta con la diffamazione (una sottrazione paragonata, alla fine del Medioevo, al furto di una ricchezza invisibile) costituisce l’oggetto di molti ragionamenti e disquisizioni degli Scolastici fra tredicesimo e quindicesimo secolo. La difficoltà di rendere questo tipo di “bene” invisibile eppure fondamentale per la definizione dell’appartenenza civica indusse infatti giuristi e teologi a riflettere sistematicamente sulle conseguenze impreviste, politiche così come economiche, delle restituzioni dei beni acquisiti a torto e sugli effetti talvolta contraddittori di queste restituzioni.

Texte intégral

  • 1 Cfr. F. Migliorino, Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei sec (...)

1Il problema della reintegrazione di una reputazione, della restituzione di una fama sottratta, è presente all’interno di moltissimi testi giuridici e teologici bassomedievali. Le difficoltà e le cautele inerenti a questo procedimento di indennizzo mirato a ricostituire un equilibrio economico, ma anche sociale, sono, nei testi, in ogni caso molto evidenti. Giovanni Duns Scoto come Guillaume Durand, Francesco di Piazza come Angelo da Chivasso si soffermano a lungo sulle complicazioni che intervengono nell’atto di restituzione di un «oggetto» che come la fama è per sua natura immateriale, non tangibile, eppure denso di implicazioni e di conseguenze molto concretamente giudiziarie, socio-economiche e politiche1.

2Questo tipo di restituzione, infatti, assumeva un senso soltanto se si realizzava nell’ambito di un processo sociale finalizzato all’incremento della produttività complessiva della comunità politica ed economica: era davvero una reintegrazione e un indennizzo se, una volta compiuto, si poteva calcolare che il profitto complessivo guadagnato dalla collettività di mercato o da quella parte della collettività di mercato che teologi, giuristi e governanti ritenevano significativa, risultava infine aumentato, più che semplicemente ripristinato. La ricostruzione di un «buon nome», in altri termini, metteva in gioco una serie di ragionamenti riguardanti il livello ottimale di produttività complessiva del corpo sociale che faceva da sfondo al mercato.

3La restitutio, in questa prospettiva, doveva dunque in primo luogo salvaguardare gli instrumenta tanto di chi era stato danneggiato nella sua reputazione quanto di chi aveva operato questa offesa. Le fondamentali potenzialità professionali dell’uno e dell’altro dovevano essere salvaguardate, per evitare che il reintegro della fama mentre dichiarava la ridefinizione del buon nome rendesse pericolante la capacità economica e la credibilità sociale di soggetti in ogni caso, al di là della loro qualità di offensori ed offesi, intesi come utili all’equilibrio economico e sociale della comunità civica.

4I percorsi della restituzione disegnano dunque, nella tortuosità che li caratterizza stando ai giuristi e ai teologi, altrettanti profili e percorsi del valore sociale e produttivo. Restituire è utile e anzi fondamentale non soltanto nell’ipotesi di una equità astratta da ricomporre, ma anche, e forse soprattutto, per stabilire e definire verbalmente che cosa si può e si deve specificamente, di caso in caso, valutare come importante quando si abbia a che fare con l’appartenenza sociale e la funzione economica delle persone che interagiscono sui mercati e nelle città. Quando si debba, quindi, individuare che cosa sia decisivo e da salvaguardare principalmente, e pertanto che cosa e quando si debba restituire (ossia ricreare, ricostituire, indennizzare) perché l’insieme della macchina sociale funzioni, ben al di là del riequilibrio delle giustizie interpersonali.

  • 2 Iohannes Buridanus, Super decem libros ethicorum aristotelis ad nichomachum, Parigi, Nicolas des Pr (...)

5Questa nozione di restitutio come meccanismo sociale che reintegra quantità sul cui significato politico ed economico bisogna riflettere, ossia come meccanismo che induce a interrogarsi sul significato politico degli scambi e delle equivalenze intesi come cifra delle relazioni sociali concrete fra soggetti definiti da pesi sociali specifici molto diversi, è rilevabile non certo casualmente, prima ancora che in un contesto unicamente economico, in definizioni, solo apparentemente più astratte e filosofiche, della corretta ovvero «giusta» equivalenza, tipiche del secondo Duecento. Ne è buon testimone un celebre testo di Giovanni Buridano dedicato a chiarire che equivalenza fra oggetti diversi non significa uguaglianza quantitativa ma piuttosto proporzionalità2.

6 L’idea sempre più diffusa dall’inizio del Trecento stando alla quale non si deve restituire un maltolto se la fama viene intaccata dalla restitutio, partecipa di questa riconsiderazione politica rivestita di argomentazioni logico-formali. Proprio perché anche la fama può essere sottratta, ma proprio perché il suo valore è probabile ma difficilmente definibile, se da un lato ricostituirla è difficile, d’altro lato ogni tipo di restituzione di male ablatum contiene in se stesso l’eventualità di un’offesa alla fama in grado di annullare o ridurre di molto il significato del riequilibrio che si sta ricercando.

  • 3 J. Duns Scotus, Reportata Parisiensia, in G. Lauriola (a cura di), Opera omnia, II 2, Alberobello ( (...)
  • 4 Angelo Carletti da Chivasso, Summa de casibus consientiae, Venezia, Giorgio Arrivabene, 1504, resti (...)

7Giovanni Duns Scoto, sul principio del Trecento, offre un buon esempio del ragionare casistico che interveniva nei casi di restituzione, sottolineando con forza il dovere di tenere in conto al fine di evitare il possibile verificarsi di una lesione della fama che avrebbe svuotato di senso l’operazione di reintegro dell’equità3. Questo modo di ragionare culminerà nel Quattrocento nel più noto sommista della Scuola francescana, Angelo da Chivasso, che riassumerà due secoli di elaborazioni in materia, asserendo nitidamente che «la restituzione dev’essere differita se non può avvenire senza danno dell’anima, della reputazione o del corpo (di chi restituisce)»4.

  • 5 Franciscus de Platea, Opus restitutionum, Venezia, Bartolomeo da Cremona, 1472, I §§ 216 s. (de res (...)

8Francesco di Piazza, esponente bolognese della Scuola economica francescana quattrocentesco, nel suo Opus restitutionum, stampato a Venezia nel 1472 (I §§ 216 ss. [de restitutione fame] e IV § 1 [quando debet fieri restitutio]), porta avanti i ragionamenti di Scoto e dei Trecenteschi interessati a chiarire le dinamiche della restituzione come evento politico dalle ricadute generali. Poiché ogni atto economico ha un significato che va oltre quello particolare della relazione interindividuale, anche la restituzione dev’essere intesa, più che come comportamento mirato a ristabilire l’equilibrio astratto di un «corpo» sociale virtuale, come una prassi reale il cui obiettivo è di migliorare il sistema delle relazioni economiche e civiche all’interno di un «corpo» ben preciso che è quello di una res publica specifica. «Quando la restituzione potrebbe rivelarsi dannosa per lo Stato o per colui a cui dev’essere fatta, oppure costituisca una diffamazione di colui che restituisce e gli procura gran danno, non si deve restituire subito ma è sufficiente che si abbia l’intenzione di farlo»5. Restituere evidentemente, poiché rinvia di continuo a fama e alla sua reintegrazione, mantenimento o diminuzione, dunque di conseguenza a bonum commune in quanto sommatoria delle reputazioni di quanti costituiscono le comunità, appare con chiarezza, in pieno Quattrocento, più che un generico atto di giustizia compensativa, un indicatore sensibile del mutevole fluttuare di ciò che si poteva intendere per utilità generale ovvero, appunto, «bene comune». È questo significato del «restituire» come modo di valutare l’interesse reale, profondo e non sempre visibile, delle parti in causa, a segnalare nelle trattazioni concernenti la restitutio un percorso sociale ed economico in ogni caso strettamente connesso alla definizione della fama delle persone percepita e rappresentata come elemento fragile ma funzionale alla prosperità collettiva; da tutelarsi quindi, in primo luogo calcolandone per approssimazione il valore che la restituzione dei beni più facilmente computabili può mettere in luce, diminuendolo o aumentandolo. Il fatto stesso che chi si veda sottratto un bene, possa essere incolpato di «volere a torto la restituzione immediata» se non tiene conto delle lesioni alla fama e all’ordine pubblico che questa subitaneità comporta, appaia dunque ai trattatisti come un perturbatore dell’assetto economico contrassegnato dal gioco delle reputazioni, mostra con una certa evidenza che la questione si è ormai spostata sul terreno della convenienza generale, garantita in ogni caso più dal mantenimento dell’onore visibile di quanto compongono i mercati che non da un’equità al di sopra delle parti.

  • 6 Martin Azpilcueta, Commentarius in cap. Inter verba 11 q. 3. In quo de gloria, honore, laude, ac bo (...)

9Questo tipo di definizione dell’atto di restituzione, che ne prevede l’utilità nella prospettiva di un accertamento ipotetica del valore della reputazione di quanti siano coinvolti nel gioco di scambi di cui la prassi restitutiva fa parte sostanziale, resisterà nel diritto della prima età moderna, come ben mostrano i passaggi di Martin Azpilcueta e di Juan de Medina riguardanti la possibilità di non restituire se la reputazione e l’equilibrio familiare o professionale siano messi in grave pericolo dalla logica dell’indennizzo6.

  • 7 Cfr. P. Prodi, Settimo non rubare. Furto e mercato nella soria dell’Occidente, Bologna, 2009.

10 Il dinamismo economico e giuridico di restitutio è dunque progressivamente costruito sino ad assumere la forma di operatore razionale, adatto ad esprimere la relazione variabile, sperimentabile sui mercati, fra giustizia commutativa ed eventualità dello sviluppo economico e politico delle comunità che contengono lo spazio del mercato. Bel lungi dal concettualizzare un assoluto dovere morale o un’istanza etica incontrovertibile come molti storici credono di poter ricavare dal dictum agostiniano (nella versione del Decretum Gratiani) ossessivamente ripetuto dai testi giuridico-economici (non remittitur peccatum nisi restituatur ablatum), restitutio e restituere hanno invece a che fare, come le questioni della restitutio fame o del mantenimento della fama in casi di restituzione indicano chiaramente, con la prescrizione dell’obbligo di elaborare costantemente e strettamente il nesso che intercorre fra l’atto di restituire ciò che è stato sottratto o di indennizzare un’offesa percepita come sottrazione o di reintegrare un ammanco, e la possibilità di cancellare il peccatum inteso qui come crimine perseguibile in sede giudiziaria a partire dalla sua valutazione in termini probabilistici7. Il dovere di restituire, in tutte le sue varianti, che prevedono anche il dovere di non restituire subito e di calcolare i tempi appropriati della restituzione, deve dunque essere stabilito e normato, da un lato in conseguenza della necessità di autoregolazione di mercati interni però a società politiche del tutto specifiche, ma dall’altro in ragione dell’esistenza di poteri capaci di remittere il peccatum, ossia di cancellare l’abuso economico costituito da una sottrazione indebita, una volta stabilita l’opportunità e i modi dell’indennizzo. Non è la meccanica improbabilmente fissa di una resitutio astratta a rappresentare un obbligo assoluto; è piuttosto il dovere di chi agisce in ambito sociale ed economico di considerare il percorso alquanto complesso e controverso della restituzione un elemento fondamentale sia dell’efficienza economica, sia della discrezionalità del potere, a costituirne l’importanza. Sarà in effetti il potere del giudice, del sovrano o del sacerdote (e in primis del pontefice romano) a poter decidere in ultima istanza se la restituzione sia soddisfacente ma anche se debba davvero avere luogo per ricostituire la sostanza di un ammanco o di una sottrazione senza per questo ledere l’immagine collettiva di una comunità fatta di persone ben reputate. Il problema, che è in fondo quello dell’equivalenza sostanziale e non apparente fra «beni» sottratti e restituiti, fra ciò che manca e ciò che ne definisce il valore in assenza (quanto vale un oggetto assente, impercettibile, dunque ipotetico?), rimanda del resto a una più generale problematica delle equivalenze e alla tendenza della normativa basso medievale di ambiente teologico e civilistico a risolverla in termini politici e autoritativi.

  • 8 Si veda ad esempio, Summa parisiensis ‘Magister Gratianus in hoc opere’, ed. McLaughlin, Toronto, 1 (...)

11Una radice canonica, abitualmente non considerata ma non per questo meno rilevante, delle dinamiche di restitutio come meccanismo connesso politicamente a poteri che possono determinarla, e per il suo tramite, regolare indirettamente, il funzionamento di spazi economici, composti – come nel caso dei mercati bassomedievali – tanto di beni palpabili quanto di oggetti ambigui e impalpabili come la fama, è di fatto già ben visibile nel XII secolo, nelle discussioni fra canonisti sulla possibilità dei poteri consacrati di cancellare un’infamia e cioè di restituire o di costituire una fama8. Il ragionamento canonistico mirava evidentemente a sottolineare che la «restituzione» più difficile e ambigua, quella della fama, è in ogni caso possibile per poteri la cui discrezionalità e la cui autorevolezza sono in grado di prevalere sull’incertezza dell’equivalenza fra bene sottratto e bene restituito che è invece caratteristica di ambienti sociali che, come i mercati, promuovono relazioni determinate da logiche della valutazione probabile.

  • 9 Cfr. P. Prodi (a cura di), La fiducia secondo i linguaggi del potere, Bologna, 2008.

12L’ambiguità ossia la difficoltà della restituzione della fama da parte di chi partecipi al mercato da persona «comune» affermata da giuristi e teologi fra tredicesimo e quindicesimo secolo, ma anche la sicurezza con la quale la canonistica, sin dal dodicesimo, tende ad affermare la capacità dei poteri meno discutibili di reintegrare una reputazione in grado a sua volta di definire la possibilità di agire socialmente in modo credibile e di essere pertanto riconosciuti come membri effettivi della cittadinanza di fede, mostrano dunque chiaramente che restitutio funziona in ambiente giuridico come teologico ed economico al modo di un decisivo congegno di identificazione sociale. Analogamente ad altri meccanismi concettuali ed istituzionali quali, ad esempio, le modalità di condanna dell’usura manifesta e le precisazioni delle forme di appartenenza ai gruppi civici o professionali articolate dai criteri di definizione della cittadinanza o dell’identità corporativa e confraternale, le dinamiche della restituzione sembrano orientate a indicare quanto valga la reputazione e, nel complesso, l’identità civica tanto di chi deve restituire (il debitore) quanto di chi ha diritto alla restituzione (il creditore)9. Si tratta, come la casistica sulla restitutio fame rivela, di un percorso teorico e pratico il cui ultimo fine è la dimostrazione del prestigio ossia della collocazione sociale effettiva delle persone presenti sullo scacchiere del mercatum, della civitas o del regnum.

  • 10 Bernardinus Senensis, Quadragesimale de Evangelio Aeterno… cit. n. 5, Sermo XXXIII, I 1. Cfr. O. Ca (...)

13Abbastanza limpidamente, i casi nei quali la restitutio fame non può essere effettuata rinviano ad identità socio-professionali o cetuali che questo tipo di restituzione danneggerebbe: la restituzione, ovvero l’indennizzo, in questi casi funzionerebbero a rovescio, diminuendo un capitale reputazionale che si vorrebbe piuttosto, in linea di principio, reintegrare. Il potere del giudice o del confessore funziona in questi casi come ratio che afferma e insegna o decreta la logica delle equivalenze ragionevoli, distinguendo le equivalenze apparenti da quelle reali. Non per nulla il paragone normalmente utilizzato dalle fonti per chiarire il caso di restituzione impossibile perché insensata e controproducente, è quello dell’apparente tutela del diritto di proprietà che si manifesta restituendo le armi a un furiosus a cui di diritto e formalmente apparterrebbero. Anche in questo caso, come in quello frequentemente ricordato dell’assurdità di una restituzione che infama sia chi restituisce sia chi riceve la restituzione (tipico il caso dell’adultera che, per non infangare il nome della famiglia e l’organizzazione sociale, non deve rivelare l’illegittimità di un figlio al fine di restituire il diritto di ereditare ai figli legittimi, ma deve piuttosto indurre l’illegittimo a rinunciare a quanto non gli spetta), i testi teologici, canonistici, giuridici, amministrativi dell’ultimo medioevo, si dimostrano ben lontani dalla polarità oppositiva fra teoria e pratica che, secondo molta storiografia, li avrebbe caratterizzati. La labilità «teorica» di restitutio, così come l’estrema duttilità concettuale di usura, parlano evidentemente di un universo concettuale e politico nel quale l’affermazione di un principio è nient’altro che il punto di partenza di una articolazione concettuale e pratica organizzata e reimpostata di continuo dalle ragioni della politica, della religione istituzionale e dell’utilitas generalis10, ossia dell’economia governata dall’alto della piramide sociale.

Notes

1 Cfr. F. Migliorino, Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII, Catania, 1985; J. Théry, Fama: l’opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l’inquisitoire (XIIe-XVe siècle), in B. Lemesle (a cura di), La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, Rennes, 2003, p. 119-147; G. Todeschini, I mercanti e il tempio, Bologna, 2002; Id., Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque fra medioevo ed età moderna, Bologna, 2007; Id., Theological roots of the medieval/ modern merchants’ self-representation, in M.C. Jacob, C. Secretan (a cura di), The self-perception of early modern capitalists, New York, 2008, p. 17-46.

2 Iohannes Buridanus, Super decem libros ethicorum aristotelis ad nichomachum, Parigi, Nicolas des Prez expensis Jean Petit, 1513 = Francoforte, 1968, V 14: Utrum iustum sit idem et quod equale contra passum. […] tres conclusiones. Prima est quod iustum non semper sit per equale contrapassum equalitate quantitatis rerum commutabilium. Secunda st quod aliquando sed raro fit iustum per equale dictum contrapassum et videbitur quando sic sit et quando non. Tercia conclusio erit quod iustum semper sit per equale contrapassum equalitate proportionis ad aliquam mensuram, secundum quam estimari potest valor rerum commutabilium. Prima conclusio patet in voluntariis, quia percutiens principem vel primo alterum percutiens non debet repercuti solum equali percussione, neque equalitate puniri debet voluntarie et involuntarie percutiens. Sicut prius argutum fuit nec furtive rem tuam accipiens debet eam restituere solum, sed ultra puniri. Secundo idem patet in commutationibus voluntariis quam si domus tua valet centum solidos et unum calciamentum valet duos solidos iustum erit dare quinquaginta calciamenta pro una domo, sed calciamenta non sunt equalia uni domui neque secundum quantitatem ipsoru continuam, neque secundum discreta, domus enim est maior et calciamenta sunt plura, ergo etc. Item tam in voluntariis quam in involuntariis non potest quantitatis equalitas observari inter ea que non sunt secundum quantitatem commensurabilia, sed iustum invenitur ubi commutabilia non sunt commensurabilia secundum quantitatem ut si gratiarum actiones reddantur pro data pecunia vel si homo interficiatur pro pecunia furto accepta, igitur etc. Secunda conclusio potest evidenter probari si consideremus singulas species commutationum. Aristoteles enim voluntarias commutationes enumerat plures scilicet venditionem emptionem mutuationem fideiussionem usum depositionem et conductionem et potest addere liberalem donationem. Venditio est per quam vendens transfertur dominium sue rei in alterum recepto precio. Emptio […]. Et in istis commutationibus manifestum est quod non est servanda equalitas quantitatis […]. Mutuatio est per quam mutuans transfert dominium sue rei in alterum ut equalem et similem recipiat […]. Et in hac commutatione manifestum est ex terminis quod observanda est equalitas quantitatis, nisi forte quia mutuans facit gratiam alteri indigenti re sua in quo casu recipiens non solum tenetur reddere equale rei mutuate, sed adhuc tenetur ad gratiarum actiones propter gratiam sibi factam. Et sic iterum patet quod iustum hic non consistit in sola equalitate quantitatis. Aliquando tamen potest contingere quod huiusmodi mutuatio fiat ad utilitatem virtutis, quam ut si vinum habeas hoc anno in abundantia et michi deficiat et appareat quod anno sequenti contrarium debet evenire, mutuabis mihi dolium vini ad reddendum anno sequenti novum. Hic michi est utile quia indigeo, et tibi qia indigebis et vinum tuum servare non posses, et in isto casu forte sufficeret ad iustum equalitas quantitatis. Fideiussio est per quam quis se obligat pro debito alterius si ille defecerit et tunc manifestum est quod si solverit debitum alter tenetur sibi in tanto et in tali et ultra tenetur ei admultas gratiarum actiones; f. 104 r-v. Cf. J. Kaye, Economy and nature in the fourteenth century, Cambridge, 1998.

3 J. Duns Scotus, Reportata Parisiensia, in G. Lauriola (a cura di), Opera omnia, II 2, Alberobello (Bari), 1999, d. 15, q. 4: ad secundam quaestionem (restitutio), 30: Verum tamen in casis aliquibus ex circumstantiis debitis potest quandoque differri restitutio facienda, ut circumstantia temporis, vel damnificationis nimiae personae restituentis vel damnificationis personae, cui est facienda restitutio; si enim tempore furiae aliquis restitueret furioso gladium, alias ab eo iniuste ablatum, non satisfaceret ei, quianon conservaret eum indemnem. Similiter si quis abstulisset rem alienam occulte non tenetur publice vel ipsemet in persona restituere, quia non tenetur reddere se infamem, sed restituat tantum per personas medias, certas et fideles, de quibus constat sibi quod restitutio fiat illi, cuius res est, ut per confessorem vel alium fidelem. Restitutio igitur semper est necessario facienda in facto, si possibile sit, vel in voto, si non possit, quia si non possit modo, et alias possit propter impotentiam priorem, non excusatur a restitutione, vel a satisfactione facienda. Simliter si auferens et detinens rem alienam multum damnificaretur, si statim satisfaceret de illa infra eumdem diem vel ad breve tempus, puta si rem ablatam cum bonis suis aliis in mercationibus posuit, et si illud redderet, multum perderet de bonis suis, et alius cui debetur restitutio fieri, in nullo damnificaretur, si differretur restitutio ad tantum tempus, potest iam rem licite ad tempus tantum, vel tantum tenere, quia hoc ex lege naturae debet quilibet velle sibi fieri in casu consimili. Et ideo presumitur istum, cui fieri debet restitutio, hoc velle, licet non actu sed habitu, quia naturalis inclinatio est cuiuslibet ad hoc volendum sibi in tali casu; semper tamen, ut dictum est, restitutio est facienda, quo commodius poterit in facto vel in voto (p. 1575); ad quartum ( «restitutio famae»), 48 s. (p. 1582 s.)

4 Angelo Carletti da Chivasso, Summa de casibus consientiae, Venezia, Giorgio Arrivabene, 1504, restitutio III, f. 442v: Utrum debitor qui non est in articulo extreme necessitatis sed tamen non potest restituere sine magno suo damno temporali, puta destructione artis ex quo vivit ipse et familia sua quia oporteret vendere instrumenta vel libros vel capitale, ex quibus victum lucratur, similiter statim teneatur restituere. respondeo secundum Scotum… quod si ille cui debetur est abundans ita quod competenter potest transire sine eo quod sibi debetur, tunc non tenetur statim restituere, sed debet petere licentiam differendi restitutionem per se vel per interpositam personam si fieri potest sine periculo, quam si dat potest differre secundum quod convenerunt. Si vero non vult dare tunc secundum Iohannem de Neapoli in quolibeto IX q. XXII, etiam differre potest annuatim aliquid restituendo prout melius poterit […] (glossa, ad v. invadere) ubi patet quod magna necessitas etiam si non sit extrema excusat a restitutione, debet tamen sibi cavere a superfluis, quia non potest vivere cum honore et cum decentia status quis de alieno, secundum Richardum in IV, di. XV art. V, q. IV, et si ipse in vita non poterit satisfacere iubeat heredibus ut ipsi compleant. Si vero ille cui debetur ita eget sicut et ipse, tunc statim tenetur restituere, quia non licet cum incommodo alieno meum commodum facere de alieno, quia prima critas incipit a se ipso, c. non satis, LXXVI di., nisi ille cui debetur liberaliter concederet licentiam differendi. Utrum restitutio sit differenda qundo non potest fieri sine damno anime alicuius aut corporis aut fame. Respondeo quod sic donec cessent predicta pericula, quia ordine charitatis anima et corpus et fama debent preponi rebus temporalibus (si sono evidenziati alcuni passaggi).

5 Franciscus de Platea, Opus restitutionum, Venezia, Bartolomeo da Cremona, 1472, I §§ 216 s. (de restitutione fame), IV § 1 quando debet fieri restitutio: Quero quando debeat fieri restitutio. Respondet Scotus in 4° distinctio 15, quod non licet aliquo tempore tenere alienum domino invito idest nolente, et secundum rectam rationem nolle vel velle debente et per consequens statim regulariter restitutio facienda est sicut statim cessandum est ab actu cuiuslibet peccati mortalis non tantum interius sed exterius, vel non tantum exterius sed interius. Sed in casibus quandoque licet differre restitutionem exteriorem posita iam tamen interiori scilicet voluntate restituendi cum occurrerint circumstantie opportune. Illi autem casus universaliter continentur sub hac maxima: non licet detinere rem alienam quando ille debet velle rationabiliter eam detineri, sed in quibusdam casibus debet quis velle rem suam ab alio detineri de facto posita tamen voluntate restituendi eam advenientibus circumstantiis opportunis. Deberet nam quilibet velle sibi restitutionem non fieri tunc quando est in preiudicio communitatis vel eius cui debet fieri restituio, quia debet diligere bonum suum et bonum commune et ita dilationem illius restitutionis utilis [est] ut salvetur maius bonum. Et similiter quando esset infamia restituenti statim, quia debet potius velle famam proximi quam illud modicum commodum de acceleratione restitutionis; consimiliter debet magis velle ut vitetur maius incommodum proximi restituentis quam modicum incommodum suum vel nullum in illa brevi dilatione restitutionis. Ex his sequitur quod quando restitutio esset damnosa reipublice vel ei cui facienda est, vel diffamatoria restituenti vel notabiliter damnosa, non tenetur ad statim restituendum sed sufficit quod statim ex affectu restituat cessantibus inconvenientibus hinc inde. Et si obiciatur [quod] restituere est actus precepti negativi, scilicet de non tenendo alienum. Ad observationem precepti negativi tenetur quilibet semper e per semper. Respondeo quod tenere alienum iniuste idest invito domino est semper prohibitum […] Sed quando aliquis habet voluntatem restituendi pro tempore opportuno et tunc tenet domino volente etsi non actu licito, tamen actu debito, quia dominus debet velle quod ille qui habet suum teneat illud quousque possit reddere opportunum opportune, quia si dicas dominus est invitus quia non vult pro quantumcumque tempus teneri suum. Respondeo domino male et inordinate volente statim habere suum et per consequens inordinate nolente proximum tenere illud, tenens non tenet iniuste quia etiam depositum de cuius restitutione est lex strictissima potest licite teneri domino invito volente inordinata. Et ad istam particulam, quando scilicet debeat fieri restitutio possunt reduci multi alii casus a predicto. Cfr. Bernardinus Senensis, Quadragesimale de Evangelio Aeterno, Sermo XXXVIII (De restitutione temporalium rerum), I 3; Sylvester Mazzolini a Prierio, Summa summarum, Restitutio V, Apud haeredes Melchioris Sessae, Lione, 1582, p. 382.

6 Martin Azpilcueta, Commentarius in cap. Inter verba 11 q. 3. In quo de gloria, honore, laude, ac bona fama, deque ingloria, vituperio, infamia, et detractione, praemisso nonnihil de silentio, et loquutione profunde, et resolute traditur, legato con Id., Commentarii quatuor, Roma, 1584, quarta conclusio, p. 46-59: neminem in foro conscientiae teneri alteri ad restitutionem bonorum pecuniariorum, si eam non potest facere absque suae famae honorisque sui iactura, bona enim famae et honoris sunt altioris ordinis, et ut ita dixerim, quidditatis, quam bona pecuniaria (esempio, già scotista, dell’adultera che non è tenuta a rivelare il suo crimine se questo comporta una crisi degli equilibri familiari), p. 55; Juan de Medina, De pœnitentia, restitutione, et contractibus, II De restitutione, q. III De duodecim causis debitorem ab obligatione restituendi liberantibus, Ingolstadt, 1581, p. 20 s., p. 28 s.

7 Cfr. P. Prodi, Settimo non rubare. Furto e mercato nella soria dell’Occidente, Bologna, 2009.

8 Si veda ad esempio, Summa parisiensis ‘Magister Gratianus in hoc opere’, ed. McLaughlin, Toronto, 1952 (1160), Sed possumus generaliter dicere quod dominus papa potest notatum infamia ab imperatore et depositum restituere in plenitudinem fame, quia potest illum facere monachum vel episcopum vel archiepiscopum. Ergo potest delere infamiam eius. Cfr. G. Todeschini, Visibilmente crudeli… cit. n. 1.

9 Cfr. P. Prodi (a cura di), La fiducia secondo i linguaggi del potere, Bologna, 2008.

10 Bernardinus Senensis, Quadragesimale de Evangelio Aeterno… cit. n. 5, Sermo XXXIII, I 1. Cfr. O. Capitani, San Bernardino e l’etica economica, in Una economia politica nel Medioevo, Bologna, 1987, p. 121-141; G. Todeschini, I mercanti e il tempio… cit. n. 1 (cap. VII).

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