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Les cardinaux entre Cour et Curie

 | 
François Jankowiak
, 
Laura Pettinaroli

La protection cardinalice : relique d’une société de cour ?

« Gubernator, protector et corrector » : Il processo di nomina del cardinal protettore

Alejandro Mario Dieguez

Résumé

A partire dal pontificato di Gregorio XVI (1831-1846) la Segreteria di Stato inizia a conservare separatamente le pratiche di concessione di cardinali protettori per congregazioni religiose, enti associativi e città. Si è dato così origine ad uno specifico nucleo archivistico, in corso di inventariazione, che raccoglie i dossiers di 313 cardinali e di 5 pontefici. Dopo un breve excursus sull’origine e la cessazione di questa funzione o istituto, l’analisi dei documenti finora riordinati cercherà di rivelare come si sia evoluto il meccanismo di assegnazione di una protettoria : i criteri e i requisiti per la designazione dei cardinali proposti, le iniziative che partivano direttamente dai pontefici, le motivazioni per un eventuale diniego da parte del designato, le formalità da osservare nel processo di nomina e nella presa di possesso della protettoria.

Texte intégral

L’origine della protettoria cardinalizia

1La funzione della protettoria cardinalizia nasce probabilmente nel 1217, quando Francesco d’Assisi, incontrando a Perugia il cardinale di Ostia Ugolino di Segni gli affida la protezione della sua fraternitas, anche se il vero atto di nascita viene considerato il cap. XII della Regula bullata, approvata da Onorio III nel 1223, dove il Poverello dispone :

  • 1  La traduzione italiana è tratta da C. Andenna, Il cardinale protettore centro subalterno del poter (...)

Impongo per obbedienza ai ministri che chiedano al signor papa uno dei cardinali della santa Chiesa romana, il quale sia guida, protettore e correttore (gubernator, protector et corrector) di questa fraternità…1.

  • 2  Si veda in G. Piatti, De cardinalis dignitate et officio, Lione, 1623, p. 428-443, il capitolo XXX (...)

2Da allora, e durante i sette secoli e mezzo di esistenza, le protettorie cardinalizie sono state assegnate non solo agli ordini religiosi mendicanti e monastici, ma anche a comunità religiose femminili, chiese, associazioni laicali, luoghi pii, nonché a città, province e regni2.

  • 3  Per un esempio si veda la bolla Inter alias solecitudines, con cui Alessandro IV il 29 marzo 1257  (...)

3La loro funzione evolve dall’importante ruolo giurisdizionale iniziale3, quando il cardinale protettore non solo è un punto di riferimento presso la curia romana, quasi un centro subalterno del potere papale, ma anche un attivo e deciso interlocutore nel processo di correzione e riorganizzazione normativa delle nuove religiones. In questo periodo i cardinali protettori

  • 4  Ibid., p. 260.

furono dotati di una forte autorità e al tempo stesso capaci di esercitare sui religiosi una concreta, a volte persino invasiva potestas. Essi seppero imprimere all’ordine da loro difeso una ben precisa direzione istituzionale, poterono occuparsi della gestione patrimoniale e si intromisero in questioni interne con forza decisionale, soprattutto quando la direzione e gli organi superiori si trovavano in profonda difficoltà. Essi offrirono un contributo sostanziale nella correzione e nella interpretazione dei testi normativi, collaborando talvolta alla loro codificazione4.

  • 5  Ruolo ribadito e stabilito da Gregorio XI con la lettera Cunctos Christifideles del 27 maggio 1373 (...)

4Da questa iniziale potestas indiscriminata, si passerà prima ad un ruolo di protezione contro i pericoli esterni5, e infine a un compito di semplice protezione morale.

  • 6  Cfr. CIC 1917, can. 499, § 2 : « Cardinalis Protector cuiuslibet religionis, nisi aliud expresse c (...)

5È questo un passaggio sancito dal Codice di diritto canonico del 1917, il quale spoglia definitivamente le protettorie da ogni potestà giurisdizionale e dominativa, riconoscendo loro solo un debole compito di protezione morale, che si traduce ad intra con il consiglio e ad extra con il patrocinio6.

  • 7  Nel suo trattato sul cardinale protettore, anche Benedetto Melata lamentava : « difficile haud est (...)
  • 8  Cfr. A. Larraona, Commentarium Codicis… cit., p. 127-128.

6Ma il nostro approccio a questa « fonction méconnue »7 parte da metà Ottocento, quando la Segreteria di Stato inizia a conservare separatamente le pratiche di concessione di cardinali protettori a comunità religiose, città e pie associazioni, dando origine ad uno specifico nucleo archivistico, in corso di inventariazione, la busta separata 183, dedicata alle Protettorie cardinalizie, che raccoglie in 45 scatole i dossiers di 313 cardinali e di 5 pontefici : questi ultimi, per particolari motivi di benevolenza, potevano riservarsi alcune protettorie8.

La designazione del cardinal protettore

7La scelta del cardinale protettore avveniva secondo una semplice ma costante prassi generale : doveva essere scelto un cardinale di curia, la scelta doveva essere nominale e doveva essere preventivamente accettata dal diretto interessato.

  • 9  Cfr. A. Lucidi, De visitatione Sacrorum Liminum instructio S. C. Concilii edita iussu S. M. Benedi (...)

8La scelta di un cardinale di curia era il requisito fondamentale per rendere possibile al protettore il richiesto ruolo di intermediario tra la curia romana e l’istituzione protetta e la perdita di questi requisiti è stata all’origine delle poco frequenti rinunce dei cardinali o di alcuni interventi correttivi della Segreteria di Stato9.

  • 10  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 10, fasc. 5 (Corsi), f. 6r.

9Nel 1855 il cardinale Cosimo Corsi, « dovendo stabilmente lasciare Roma e lo Stato Pontificio », rinuncia alle sue protettorie sulla Confraternita di San Trifone di Roma e sulla Terra di Massatodina « affinché tanto l’una che l’altra abbiano un protettore che alla circostanza possa prestarsi ai loro rispettivi bisogni »10.

  • 11  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 4, fasc. 4 (Boggiani), f. 36rv.

10Nel 1923 la Segreteria di Stato, a proposito della richiesta di un protettore per le Figlie Minime di Maria Immacolata di León in Messico, scrive al vescovo diocesano che essendo stato il cardinale richiesto, Tommaso Boggiani, nominato arcivescovo di Genova « non è da considerarsi più come cardinale di curia. Fa d’uopo, pertanto che la suddetta comunità religiosa scelga un altro eminentissimo porporato residente in curia, onde implorarne dal Santo Padre la protettoria »11.

  • 12  Cfr. Bernardino da Siena, Il cardinale protettore… cit., p. 115-116.

11Si tratta comunque di un requisito dal quale Leone XIII, ad esempio, ha eccezionalmente dispensato a causa dei particolari rapporti che alcuni cardinali residenziali avevano con determinate comunità religiose12.

12Nel 1879 papa Pecci procede direttamente alla nomina del cardinale Luigi di Canossa a protettore delle Figlie della Carità Canossiane, perché

  • 13  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 6, fasc. 2 (Canossa), f. 4v.

Trattandosi di un istituto la cui fondatrice è una parente dell’Eminenza Vostra, mentre degnavasi Sua Santità di accogliere la dimanda, sicuro che tale disposizione le tornerebbe gradita, senza anche interpellarla preventivamente, mi ha ordinato spedirle l’analogo biglietto di nomina13.

13Nel 1884 ripete l’eccezione a favore del cardinale patriarca di Venezia Domenico Agostini, nominandolo protettore delle Suore di Carità della Venerabile Bartolomea Capitanio :

  • 14  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 1, fasc. 3 (Agostini), f. 6r.

Sebbene tali domande non sogliano farsi che a riguardo di cardinali residenti in curia, pure Sua Santità non ha voluto respingere la preghiera delle buone suore e mi ha quindi ordinato di spedire a V.E. il relativo biglietto di nomina14.

  • 15  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 3, fasc. 5 (Ascalesi), f. 20r.

14In mancanza di una esplicita deroga pontificia, tali richieste sono condannate al cestino, come avviene nel 1935 con quella delle Figlie di Nostra Signora del S. Cuore di Gesù di Arzano di avere come protettore il cardinale arcivescovo di Napoli Alessio Ascalesi, archiviata con la nota : « Mons. Sostituto ha risposto che si lasci cadere, non avendo le Suore chiesto un cardinale di curia »15.

  • 16  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 3, fasc. 20 (Billot), f. 235r.

15La richiesta del cardinale di curia doveva inoltre essere nominale. Alle richieste generiche, impersonali, di avere un cardinale protettore, la Segreteria di Stato ha sempre risposto demandando ai richiedenti la scelta della persona adatta. « Dicano chi vogliono » oppure « Occorre che Vostra Riverenza designi un eminentissimo porporato il quale accetti l’importante ufficio », sono alcune delle risposte date dalla Segreteria di Stato in questi casi16.

  • 17  Fino ai primi del Novecento, tuttavia, difficilmente venivano concessi protettori alle congregazio (...)

16Le motivazioni che portano i richiedenti a indicare un determinato cardinale spaziano dalle origini comuni a una particolare competenza in determinati campi d’azione o all’influsso benefico che l’azione del protettore poteva garantire. In questo modo, i comuni italiani dello Stato Pontificio ambiscono ad avere come protettore il cardinale conterraneo o quello che durante il trascorso ministero era stato a contatto con la popolazione. Analogamente, gli antichi ordini mendicanti o monastici preferiscono avere come protettore un porporato loro confratello. Gli istituti religiosi maschili e femminili di voti semplici preferiscono generalmente affidarsi alla protezione del prefetto della Congregazione dei Vescovi e Regolari (poi dei Religiosi) ; le congregazioni missionarie a quella del prefetto di Propaganda Fide17 ; le associazioni laicali a quella del prefetto della Congregazione del Concilio dalla quale dipendevano.

  • 18  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 3, fasc. 20 (Billot), f. 188r.

17Queste motivazioni nella scelta appaiono evidenti nelle suppliche delle congregazioni religiose tendenti ad avere come protettore il gesuita Louis Billot, un cardinale molto richiesto perché francese, perché gesuita o perché conoscitore degli istituti religiosi e della vita consacrata. Nel 1919, ad esempio, Billot, « Lorrain d’origine », viene richiesto come protettore della Congrégation de Sainte Chrétienne, con casa madre in Metz, « née en Lorraine, composée en grande partie de Lorraines »18.

  • 19  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 6, fasc. 6 (Casali del Drago), f. 4r.
  • 20  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 10, fasc. 7 (Cretoni), f. 26r.

18Un altro requisito ineludibile era la previa accettazione del cardinale designato alla protettoria. Ineludibile perché non sono mancate le occasioni in cui il biglietto di nomina, già preparato all’insaputa del cardinale designato, « non ebbe corso perché l’eminentissimo […] non volle » accettare la protettoria19. È quanto avviene, ad esempio, nel 1902, con la protettoria dell’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento in San Lorenzo in Lucina in Roma, pronta per la spedizione ma annullata perché, come spiega l’appunto del sostituto Giacomo Della Chiesa : « Il cardinale Cretoni interpellato non ha voluto accettare la protettoria »20. L’obbligo di ottenere il previo consenso del cardinale desiderato come protettore rispondeva quindi alla possiblità che questo declinasse la proposta. Eventualità tutt’altro che improbabile e che poteva rispondere a diverse motivazioni, come l’eccesso di incarichi o una situazione poco regolare da parte dell’ente richiedente. Il cardinale Lodovico Altieri nel 1852 ricusa la proposta del Comune di Cervia :

  • 21  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 1, fasc. 9 (Altieri), f. 15r.

Interpellato secondo lo stile il signor cardinal Altieri per conoscere se avrebbe accettata la protettoria del comune di Cervia, il medesimo nel dichiararsi penetrato dai sentimenti di affetto e di fiducia esternati a suo favore da quel consiglio comunale, ha pregato di esserne dispensato in vista delle molteplici occupazioni che gli danno i diversi impegni ai quali si trova obbligato di soddisfare21.

19Le stesse ragioni sono alla base del rifiuto del cardinale Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte che, nel 1930, non accetta la protettoria della Chiesa e Collegio di San Girolamo degli Illirici :

  • 22  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 8, fasc. 1 (Cerretti), f. 300r.

Se con tanta degnazione mi si domanda se accetterei la protezione dell’Ospizio e Collegio di S. Girolamo degli Illirici, mi permetto pregare il Santo Padre di esonerarmene, perché il numero delle protettorie che ho è grande e volendomene occupare, come me ne occupo, mi accorgo che non potrei maggiormente aumentarne il numero22.

  • 23  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 6, fasc. 8 (Cassetta), f. 95r.

20Nel 1904, invece, a spedizione avvenuta del biglietto di nomina, il cardinale Francesco di Paola Cassetta rifiutò la protettoria del Monastero dei Santi Agostino e Rocco in Caprarola « per esser le monache in qualche urto col vescovo »23.

  • 24  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 1, fasc. 2 (Agliardi), f. 4r.
  • 25  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 4, fasc. 1 (Bisleti), f. 210r.

21Ciononostante, le carte in corso di inventariazione, riportano occasionalmente delle eccezioni a questa regola attestando la diretta iniziativa dei pontefici in alcune nomine. Generalmente è il pontefice a scegliere il cardinale protettore per gli ordini mendicanti e monastici. Secondo questo uso, ad esempio, nel 1896 Leone XIII risponde alla richiesta dei Cistercensi della comune osservanza nominando il cardinale Antonio Agliardi24. Anche in altri casi i papi erano liberi di assegnare direttamente il protettore. Nel 1919, ad esempio, Benedetto XV dispone con un biglietto : « Si faccia e si pubblichi oggi nell’Osservatore Romano la nomina del card. Bisleti a protettore della Primaria associazione della Santissima Croce eretta nella basilica Sessoriana »25.

  • 26  Cfr. A. Larraona, Commentarium Codicis… cit., p. 133.

22A questi requisiti di tipo generale se ne aggiungevano altri relativi alla natura dell’istituzione che richiedeva la protettoria. Nel caso degli istituti religiosi di voti semplici, sia maschili che femminili, era necessario che la congregazione avesse già ottenuta l’approvazione pontificia26. Questo prerequisito nel corso degli anni ha fatto sospendere e addirittura revocare alcune pratiche di concessione. Nel 1880, ad esempio, non fu dato corso alla domanda delle Suore Marcelline di Milano di avere come protettore il cardinale Gaetano Alimonda perché :

  • 27  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 1, fasc. 7 (Alimonda), f. 5r.

Non pontendo aver luogo la nomina di un eminentissimo protettore per un istituto non ancora approvato dalla S. Sede ne fu avvertito verbalmente il signor cardinal Alimonda il quale si assunse l’incarico di far ciò palese alla superiora, mostrandosi pronto ad assumere una protezione meramente officiosa27.

  • 28  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 4, fasc. 4 (Boggiani), f. 78r.

23In qualche altro caso, trattandosi di un istituto di imminente approvazione pontificia, come lo erano le Suore Missionarie Domenicane del Santissimo Rosario di Pamplona a metà del 1931, la richiesta fu tenuta in sospeso per qualche mese in attesa del decreto di lode dell’istituto28.

24Nel caso delle associazioni laicali, come le confraternite o altre leghe di azione cattolica, era richiesto non solo che fossero riconosciute dalla Santa Sede ma, a partire dal Novecento, si esige che avessero un carattere almeno nazionale e non locale. Nel 1926, in occasione della richiesta di un protettore per la Catholic Students’ Mission Crusade di Cincinnati, mons. Alberto Serafini dei Brevi Apostolici, redige una nota sulla convenienza di concedere la protettoria :

  • 29  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 43, fasc. 2 (Van Rossum), f. 212r.

Un cardinale protettore si può dare sempre alle pie associazioni di carattere interdiocesano e nazionale, purché le dette associazioni abbiano già avuto un vero e proprio riconoscimento della Santa Sede. Altrimenti la nomina del cardinale protettore è un mettere il carro avanti ai buoi. I cardinali protettori non sono ad pompam, ma per tutelare d’ufficio presso la curia romana gli interessi degli enti protetti. Sino a tanto che un ente non è riconosciuto può farsi una tutela ufficiosa, ma non d’ufficio29.

25Per quanto riguarda l’esigenza del carattere almeno nazionale delle associazioni, requisito non previsto nell’Ottocento quando venivano concesse protettorie a chiese, capitoli, ricoveri e pie associazioni locali, è stato Pio XI a formalizzarla nell’udienza concessa al cardinal vicario Francesco Marchetti Selvaggiani il 2 giugno 1934, manifestando

  • 30  Cfr. ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 10, fasc. 1 (Ciriaci), f. 30r.

essere sua volontà che alle confraternite ed alle pie unioni di Roma non si dessero eminentissimi cardinali come protettori. In seguito, com’è noto, si è più volte derogato a tale venerata disposizione in favore delle arciconfraternite nazionali…30.

La nomina e pubblicazione del cardinal protettore

  • 31  Cfr. A. Larraona, Commentarium Codicis… cit., p. 132 ; Bernardino da Siena, Il cardinale protettor (...)
  • 32  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 4, fasc. 6 (Bonzano), f. 65r.

26Una volta ricevuta la richiesta e accertata la disponibilità del cardinale designato, in una procedura che si definisce e affina nella prima decade del Novecento, la Segreteria di Stato domanda il nulla osta del dicastero romano competente : quello dei Religiosi, di Propaganda Fide o del Concilio31. In qualche caso, il procedere senza attendere riscontro ha esposto la Segreteria di Stato a improvvise interruzioni della pratica, come quando nel 1925 fu sospesa la spedizione dei biglietti per il protettore del Monastero dell’Annunziata di Villeneuve-sur-Lot, in diocesi di Agen, dopo la tardiva comunicazione della Congregazione dei Religiosi « che circa la natura del medesimo e l’esistenza di altre case non si sono avute ancora risposte esaurienti »32.

  • 33  Cfr. ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 8, fasc. 1 (Cerretti), f. 26r.

27Solo quando venivano raccolti tutti gli elementi (richiesta, accettazione e nulla osta), la supplica poteva essere riferita in udienza al pontefice, il quale con la sua sanzione, dava il via alla spedizione dei biglietti di nomina, destinati sia al cardinale protettore che al richiedente, e alla comunicazione alla Segreteria o Cancelleria dei Brevi per la redazione del documento formale. La Cancelleria dei Brevi, una volta incassata la relativa tassa, era incaricata di dare partecipazione a L’Osservatore Romano per la pubblicazione della nomina33.

28Il fatto che la documentazione alla quale facciamo riferimento sia conservata per praticità in buste separate non deve trarre in inganno : non c’era niente di più pubblico della nomina di un cardinale protettore, che veniva prima divulgata dal giornale ufficiale della Santa Sede, poi riportata dagli Acta Sanctae Sedis o dagli Acta Apostolicae Sedis nonché dall’Annuario Pontificio. Solo in casi eccezionali la Segreteria di Stato ha imposto il silenzio sulla nomina avvenuta. Lo ha fatto nel 1913, su richiesta della superiora generale delle Suore degli Angeli di Vilna, viste « le condizioni tristissime della Chiesa sotto il governo Russo ». Precauzione comunicata al cardinale protettore Ottavio Cagiano De Azevedo nel biglietto di nomina :

  • 34  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 5, fasc. 10 (Cagiano De Azevedo), f. 41rv.

Attese, peraltro, le speciali circostanze presenti, conviene che siffatta nomina rimanga segreta. Aggiungo intanto, per sua norma, che la superiora generale della medesima congregazione, suor Bronislawa Stankowicz, trovasi attualmente in Roma (via Torino 44) sotto il nome di M.lle de Florence34.

  • 35  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 4, fasc. 1 (Bisleti), f. 214r, 216r. Su questa congregazione r (...)

29Un secondo caso è quello della nomina nel 1919 del protettore delle Umili Figlie del Monte Calvario di Nostro Signore Gesù di Parigi, che non fu pubblicata perché « Elles osent demander que cette faveur ne soit pas officiellement connue, à cause de la forme extérieure de leur vie religieuse », la quale consentiva a questa congregazione di compiere « beaucoup de bien dans l’enseignement, sous le voile du secret », escludendo l’uso di un abito particolare e annoverando alcuni membri esterni che vivevano fuori dalle case dell’istituto35.

Le formalità successive alla nomina

  • 36  Per gli aspetti cerimoniali, onori, preminenze e prerogative del cardinale protettore si veda anco (...)

30Solo in casi eccezionali le carte delle busta separata Protettorie tramandano notizie sulla presa di possesso, un atto solenne che segnava l’inizio della protettoria e che veniva sottolineato con un fastoso apparato esterno36. Tra queste eccezioni, due riguardano la presa di possesso delle protettorie del cardinale Giacomo Antonelli, che nella sua qualità di segretario di Stato deve servirsi di procuratori. Nel 1855 è il vescovo di Orvieto Giuseppe Maria Vespignani a prendere possesso della protettoria della città umbra, inviando questo dettagliato resoconto del « fausto giorno » :

Alle ore 101/2 antimeridiane pertanto io mi recai in forma pubblica al palazzo comunale ove al primo ingresso del medesimo venni ricevuto dalla Magistratura non che dall’intero Consiglio municipale ivi all’uopo riunito, e pervenuto nelle camere superiori ascesi il trono che erasi innalzato per la circostanza, e mi fecero corona d’attorno Sua Eccellenza il signor pro-delegato pontificio, la Magistratura, li signori consiglieri e moltissimi del Patriziato orvietano, in breve il fiore della nobiltà e cittadinanza di Orvieto. Si lesse quindi dal segretario comunale la nomina della Santità di nostro Signore del novello protettore di Orvieto nell’onoranda persona dell’Eminenza Vostra stessa e la procura in mio favore onde rappresentarla negli atti possessori della protettoria. Dissi io poi alcune brevi parole nel dichiarare che feci di assumere in nome dell’Eminenza Vostra la tutela della città di Orvieto, e alle mie parole rispose il signor gonfaloniere con altre pochissime, ma tutte di letizia, di riverenza, di gratitudine. […] Compiuto l’atto di possesso ed innalzate con pompa ed evviva l’arme dell’Eminenza Vostra al pubblico, dopo un sontuoso rinfresco che gentilmente apprestava il signor gonfaloniere, tutti con solenne pompa accompagnati dalla milizia e della banda musicale ci recammo al nostro illustre tempio della cattedrale, ove ricevuti alla porta dal Capitolo ci prostrammo innanzi all’ara del Dator di ogni bene e con l’inno ambrosiano rendemmo a Lui grazie pel beneficio singolare concesso alla nostra città nell’averci dato a protettore benefico l’Eminenza Vostra reverendissima, e in fine io compartii la trina benedizione alle comunali rappresentanze e suo seguito non che al divoto popolo accorso a quella sacra funzione in gran numero. Alle ore due pomeridiane Sua Eccellenza il signor delegato pontificio a festeggiare un giorno sì lieto ed in attestato di omaggio riverente verso l’Eminenza Vostra imbandiva più che splendido convito, al quale gli piaceva sedessero le autorità ecclesiastiche, governative, e militari della Provincia, municipali ed il fiore della nobiltà ; e posso assicurare l’Eminenza Vostra che in sì onorevole e lieta riunione mancò solo la vera presenza del nostro beneamato protettore amorevolissimo. Nelle ore prime poi della notte Orvieto diè spontanea mostra dell’universale sua gioja con una assai vaga e brillante illuminazione, a cura quindi della Magistratura venne incendiato un graziosissimo fuoco artificiale accompagnato dagli evviva ed acclamazioni di questo buonissimo popolo al suo novello protettore e padre. Finalmente si aprirono le sale comunali messe a festa con ogni vaghezza e magnificenza, ivi frà li drappi e li doppieri faceva bella mostra di se la venerata ed onorevole effigge dell’Eminenza Vostra a piè della quale leggevasi la seguente iscrizione :

  • 37  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 1, fasc. 1 (Antonelli), ff. 121r-124r.

Al cardinale Giacomo Antonelli
dato
a protettore di Orvieto
Questa iscrizione con purissimo anagramma diceva :
Te
Gloria ed onore del trono romano
Ci dava
Pio
T’allieta città !!
In questa sala sì bene adobbata convenne una sceltissima udienza onde bearsi del canto delle Muse e delle armonie musicali ed in vero riuscì una dilettevolissima accademia, colla quale si diè termine ad un giorno che rimarrà sempre memorabile per la città di Orvieto, tanto ei fu bello e di comune esultanza37.

31Nell’agosto 1870 è il delegato apostolico di Frosinone Luigi Lasagni a prendere possesso per procura della protettoria della Città di Piperno, assegnata al cardinale Antonelli ben quattro anni prima, nel 1866 :

  • 38  Ibid., ff. 178v-179v.

[…] l’atto si eseguiva decorosamente in detta aula municipale, presenziandolo eziandio col privernate magistrato, quella locale autorità governativa, monsignor vescovo diocesano col suo clero, e dopo il medesimo, celebratasi solenne messa con iscelta musica nella cattedrale, assistita dal lodato monsignor vescovo, e col mio intervento, venne cantato dal popolo frequente l’inno solenne a Dio di ringraziamento. Nella sera poi, incendiato in segno di allegrezza un fuoco d’artificio, mi fu grato assistere ad un letterario accademico esercizio, nel quale, le bene dovute lodi all’Eminenza Vostra reverendissima, rilevando i molti titoli della sua mente, del suo cuore, non che gli egregi meriti nell’alta sua dignità e posizione, opportunamente vennero congiunte alla memoria dei patrii onorevoli fasti, fra’ quali precipuo quello di possedere come concittadino e protettore l’Eminenza Vostra reverendissima stessa.
Tutto ciò del restante inaugurava la festa religiosa del giorno successivo, sacro alla Beata Vergine Assunta in cielo proteggitrice dei Privernati, alla quale assistei ; ed ora, riserbandomi di trasmettere alla Eminenza Vostra reverendissima l’atto rogato da due notai locali del possesso anzidetto, appena me ne sarà rimessa l’autentica copia, rinnovando l’espressione della mia riconoscenza per l’onore concessomi [… ]38.

  • 39  Cfr. Ibid., ff. 181r-188r.

32Di questa presa di possesso, forse l’ultima prima della fine del potere temporale, si conserva anche la copia dell’atto notarile39.

  • 40  Per questi aspetti si veda Bernardino da Siena, Il cardinale protettore… cit., p. 119-124.
  • 41  Lo stesso autore afferma l’uso degli istituti religiosi di offrire al cardinale protettore « qualc (...)

33Le carte vaticane qui presentate si fermano generalmente al momento della nomina avvenuta e solo eccezionalmente riportano qualche dettaglio sulla presa di possesso o sullo svolgimento della protettoria40. Non vi è traccia, invece, di un qualche « stipendio » corrisposto al porporato per la sua protezione. È presumibile che, oltre a ragioni di prestigio (il cardinale Clemente Micara ne collezionò ben 129) ci fossero tornaconti materiali, regalie o altri vantaggi, che rendessero appetibili le nomine41. Secondo lo studio di padre Gutiérrez, nel 1953 si era sparsa voce che i cardinali protettori venissero a costare alle suore un milione all’anno.

  • 42  A. Gutiérrez, Studio su « Il cardinale protettore », dattiloscritto di p. 12, consegnato il 17 mar (...)

La cosa sembra inverosimile – afferma Gutiérrez – ma è vero che molte suore fanno spese straordinarie in occasione della presa di possesso, e che durante l’anno ossequiano splendidamente i loro protettori, che diventano, come diceva San Pio X, cardinali protetti. La cosa ha dei precedenti nel diritto antico. Clemente VIII vietò tassativamente ai religiosi di far qualsiasi presente ai protettori, e a questi di riceverli42.

  • 43  Si veda a tale proposito la richiesta nel 1928 di un nuovo protettore da parte del Suore di Nostra (...)
  • 44  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 6, fasc. 3 (Capalti), f. 2r.
  • 45  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 4, fasc. 2 (Bizzarri), f. 8r.

34La durata della protettoria era a vita, ma poteva essere interrotta per la rinuncia del cardinale alla sua funzione di protettore o, come ancora nel caso del Billot, per la rinuncia alla stessa porpora43. Nel 1869, ad esempio, il cardinale Francesco Pentini rassegna le dimissioni da protettore della Confraternita di Santa Maria della Quercia in Roma, dell’Università dei Macellai, in seguito allo sciopero di alcuni membri del sodalizio, trovando tale atto « incompatibile con li principi di regolarità, che ho sempre professato ». In sua vece sarà nominato il cardinale Annibale Capalti con la qualifica di visitatore apostolico44. Nel 1873, il cardinale Giuseppe Bizzarri rinuncia alla protettoria della Confraternita dei Cocchieri di Roma, accettata sei anni prima, riuscendogli « tale officio sommamente gravoso e per le altre mie occupazioni, e per lo stato attuale di mia salute »45.

Conclusione

35I casi finora esaminati permettono anzitutto di constatare una continuità nelle tappe fondamentali del processo di nomina dei cardinali protettori : con le inevitabili eccezioni che confermano la regola, la funzione di protettore veniva affidata a cardinali di curia, nominalmente richiesti da parte di istituti o aggregazioni dotati di un riconoscimento giuridico da parte della Santa Sede, espressamente disposti ad assumersi questo incarico di intermediari con la curia romana.

  • 46  Cfr. ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 8, fasc. 1 (Cerretti), f. 245r.

36Alcuni di questi elementi, tuttavia, sembrano rafforzarsi nel corso degli anni fino a diventare requisito sine qua non per procedere alla sanzione pontificia : il previo consenso o accettazione del cardinale richiesto come protettore, un passaggio che non sempre appare evidente in alcune pratiche dell’Ottocento, nel secolo successivo diventa il momento cruciale che schiude le porte allo svolgimento della pratica. Negli anni ’30 è un elemento talmente codificato da permettere al cardinale Bonaventura Cerretti una reazione, alquanto seccata, davanti alla richiesta di un’ulteriore conferma della sua adesione da parte del segretario di Stato Eugenio Pacelli : « Se la domanda […] è stata trasmessa alla Segreteria di Stato dalla S. Congregazione dei Religiosi il mio consenso è stato già dato. B. Card. Cerretti »46. Il che equivale a dire che senza il consenso del cardinale designato la pratica non si sarebbe neanche avviata.

  • 47  Cfr. AAS, 53 (1961), p. 122.
  • 48  Cfr. AAS, 51 (1959), p. 333, 779, 780 ; 52 (1960), p. 117 ; 54 (1962), p. 477.

37Venendo agli anni più recenti, un elemento di vistosa rottura con il passato sembra quello operato da papa Giovanni XXIII affidando ripetutamente questo incarico a cardinali residenziali e non di curia. Oltre alla protettoria delle Sœurs de Notre-Dame di Amersfoort, assegnata al cardinale Bernard Alfrink, arcivescovo di Utrecht47, papa Roncalli deputa il cardinale José Bueno y Monreal a protettore di ben sei istituti religiosi femminili sorti a Siviglia o nella sua provincia ecclesiastica48. Ma la rottura più radicale arriverà nel 1964, quando Paolo VI, accogliendo il parere che il tempo dei cardinali protettori fosse ormai tramontato, deciderà la graduale soppressione di questo istituto.

38Il ruolo dei cardinali protettori si era sempre più svuotato di contenuto, confinandosi nell’ambito simbolico. Già nel 1919 il cardinale Billot testimoniava questa consapevolezza rispondendo così alla richiesta del cardinal Gasparri di assumere la protettoria della Congregazione di Santa Cristiana di Metz :

  • 49  Cfr. ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 3, fasc. 20 (Billot), f. 191r.

E perché non ? Una sinecura di più o di meno, che importa ? Basta che non abbiano visioni, rivelazioni, ecc. ecc. Ma se sono monache buone buone, tranquille, calme, come tutto lo fa credere, non ho difficoltà49.

  • 50  Cfr. Bernardino da Siena, Il cardinale protettore… cit., p. 116-117 : « Prima della creazione dell (...)

39Tramontate le ragioni storiche di bisogno di patrocinio o protezione di fronte a persone o autorità non ecclesiastiche50, la funzione di protezione nei riguardi della Santa Sede e dei vescovi non era più necessaria, sovente poco gradita e neanche sembrava molto richiesta ai cardinali la loro funzione di consiglio. A questi aspetti negativi si sommarono le statistiche, le quali dimostravano come solo il 45 % degli istituti religiosi maschili e il 44 % dei simili femminili avesse un cardinale protettore.

40La proposta fu quindi di « orientare la giurisprudenza verso la graduale soppressione di questo istituto, nel modo seguente » :

  1. Non toccare le protettorie esistenti fino alla loro graduale estinzione ;

  2. Non pubblicare più le protettorie oggi esistenti nell’Annuario Pontificio ;

  3. Non nominare nuovi protettori ;

  4. Nel futuro Codice sopprimere il can. 499 § 2 ;

  5. Per i cardinali protettori degli ordini Francescani e forse di qualche altro ordine (Domenicani, Agostiniani…) la Sacra Congregazione dei Religiosi studierà caso per caso la convenienza o meno di conservarli.

41Una morte lenta, quasi per soffocamento, ma imposta dall’incalzare di nuove sfide per la Chiesa e per l’umanità.

Notes

1  La traduzione italiana è tratta da C. Andenna, Il cardinale protettore centro subalterno del potere papale e intermediario della comunicazione con gli ordini religiosi, in C. Andenna, G. Blennemann, K. Herbers, G. Melville (a cura di), Die Ordnung der Kommunikation und die Kommunikation der Ordnungen, Band 2 : Zentralität : Papsttum und Orden im Europa des 12. und. 13. Jahrhunderts, Stoccarda, 2013, p. 233, ai cui particolareggiati studi si rimanda per i riferimenti alle origini di questo istituto nelle fonti francescane (in particolare, C. Andenna, Le cardinal protecteur dans les ordres mendiants : une personne d’autorité ?, in J.-F. Cottier, D.-O. Hurel, B.-M. Tock (a cura di), Les personnes d’autorité en milieu régulier : des origines de la vie régulière au XVIIIe siècle, Saint-Étienne, 2012 (Congrégations, ordres religieux et sociétés, XXII), p. 293-296) e per l’approfondimento relativo ai primi decenni di esistenza.

2  Si veda in G. Piatti, De cardinalis dignitate et officio, Lione, 1623, p. 428-443, il capitolo XXXIII : De protectionibus, quae Cardinalibus interdum committuntur, o in G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Venezia, MDCCCLII [1852], vol. LV, p. 319- 339, la voce Protettore, oltre a B. Melata, De cardinali protectore, Romae, 1902 (Ex Bibliotheca Romanae Ephemeridis Analecta Ecclesiastica, 17), p. 3-5.

3  Per un esempio si veda la bolla Inter alias solecitudines, con cui Alessandro IV il 29 marzo 1257 riconfermava al cardinale Riccardo Annibaldi la protettoria degli Eremiti di Sant’Agostino : « Ti affidiamo pienamente la cura, la disposizione e il governo di questo ordine e di tutti i suoi frati, affinché tu possa esercitare liberamente su di esso […] quella giurisdizione, quella potestà e quell’autorità che è riconosciuta al cardinale della Chiesa romana che è a capo dell’ordine dei Frati Minori […]. Stabiliamo inoltre che i priori e i frati dell’ordine degli Eremiti ti obbediscano in tutto e per tutto come il ministro generale e i ministri provinciali dell’ordine dei Frati Minori sono tenuti ad obbedire al predetto cardinale, poiché tu abbia la più grande giurisdizione, potestà e autorità su di essi dopo il pontefice romano » (citato e tradotto da C. Andenna, Il cardinale protettore centro subalterno… cit., p. 252).

4  Ibid., p. 260.

5  Ruolo ribadito e stabilito da Gregorio XI con la lettera Cunctos Christifideles del 27 maggio 1373, invitando i cardinali protettori « à une plus grande modération et à s’abstenir d’influencer les décisions prises par les supérieurs des ordres » (C. Andenna, Le cardinal protecteur dans les ordres mendiants… cit., p. 313).

6  Cfr. CIC 1917, can. 499, § 2 : « Cardinalis Protector cuiuslibet religionis, nisi aliud expresse cautum fuerit in peculiaribus casibus, iurisdictione in religionem aut in singulos sodales non pollet, nec potest se interiori disciplinae et bonorum administrationi immiscere, sed eius est tantummodo bonum religionis consilio et patrocinio promovere ». Un commento a questo canone in A. Larraona, Commentarium Codicis [Titulus X, can. 499 : de obedientia cardinali protectori], in Commentarium pro Religiosis, 1925 (VI/4), p. 127-135, e in Bernardino da Siena O.M.Cap., Il cardinale protettore negli istituti religiosi specialmente negli ordini francescani, Firenze, 1940, p. 110-121.

7  Nel suo trattato sul cardinale protettore, anche Benedetto Melata lamentava : « difficile haud est etiam nunc reperiri Scriptores rerum canonicarum qui minus accurate describant munera horum propria » (B. Melata, De cardinali protectore… cit., p. 3).

8  Cfr. A. Larraona, Commentarium Codicis… cit., p. 127-128.

9  Cfr. A. Lucidi, De visitatione Sacrorum Liminum instructio S. C. Concilii edita iussu S. M. Benedicti XIII exposita et illustrata, Romae, 1883, p. 312-313 ; B. Melata, De cardinali protectore… cit., p. 23 ; A. Larraona, Commentarium Codicis… cit., p. 132.

10  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 10, fasc. 5 (Corsi), f. 6r.

11  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 4, fasc. 4 (Boggiani), f. 36rv.

12  Cfr. Bernardino da Siena, Il cardinale protettore… cit., p. 115-116.

13  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 6, fasc. 2 (Canossa), f. 4v.

14  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 1, fasc. 3 (Agostini), f. 6r.

15  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 3, fasc. 5 (Ascalesi), f. 20r.

16  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 3, fasc. 20 (Billot), f. 235r.

17  Fino ai primi del Novecento, tuttavia, difficilmente venivano concessi protettori alle congregazioni missionarie perché il cardinale prefetto di Propaganda Fide era considerato protettore nato degli istituti posti sotto la sua giurisdizione (cfr. B. Melata, De cardinali protectore… cit., p. 23).

18  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 3, fasc. 20 (Billot), f. 188r.

19  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 6, fasc. 6 (Casali del Drago), f. 4r.

20  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 10, fasc. 7 (Cretoni), f. 26r.

21  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 1, fasc. 9 (Altieri), f. 15r.

22  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 8, fasc. 1 (Cerretti), f. 300r.

23  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 6, fasc. 8 (Cassetta), f. 95r.

24  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 1, fasc. 2 (Agliardi), f. 4r.

25  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 4, fasc. 1 (Bisleti), f. 210r.

26  Cfr. A. Larraona, Commentarium Codicis… cit., p. 133.

27  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 1, fasc. 7 (Alimonda), f. 5r.

28  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 4, fasc. 4 (Boggiani), f. 78r.

29  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 43, fasc. 2 (Van Rossum), f. 212r.

30  Cfr. ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 10, fasc. 1 (Ciriaci), f. 30r.

31  Cfr. A. Larraona, Commentarium Codicis… cit., p. 132 ; Bernardino da Siena, Il cardinale protettore… cit., p. 118.

32  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 4, fasc. 6 (Bonzano), f. 65r.

33  Cfr. ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 8, fasc. 1 (Cerretti), f. 26r.

34  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 5, fasc. 10 (Cagiano De Azevedo), f. 41rv.

35  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 4, fasc. 1 (Bisleti), f. 214r, 216r. Su questa congregazione religiosa si veda la voce di M. L. Rameri in Dizionario degli istituti di perfezione, diretto da G. Pelliccia e da G. Rocca, Roma, 1997, vol. IX, c. 1508.

36  Per gli aspetti cerimoniali, onori, preminenze e prerogative del cardinale protettore si veda ancora B. Melata, De cardinali protectore… cit., p. 55-61.

37  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 1, fasc. 1 (Antonelli), ff. 121r-124r.

38  Ibid., ff. 178v-179v.

39  Cfr. Ibid., ff. 181r-188r.

40  Per questi aspetti si veda Bernardino da Siena, Il cardinale protettore… cit., p. 119-124.

41  Lo stesso autore afferma l’uso degli istituti religiosi di offrire al cardinale protettore « qualche piccola offerta » o « qualche piccolo dono » per dimostrare « riconoscenza e divozione ». Nel caso dell’ordine dei Cappuccini si trattava allora di due chilogrammi di caffè e uno di zucchero (Ibid., p. 125).

42  A. Gutiérrez, Studio su « Il cardinale protettore », dattiloscritto di p. 12, consegnato il 17 marzo 1964, in Biblioteca dell’Istituto Claretianum, Biblioteca Anastasio, vol. 6, n. 20, p. 10-11. Padre Gutiérrez si riferisce qui alla costituzione Religiosae congregationes, de largitione munerum utriusque sexus regularibus interdicta, del 19 giugno 1594, nn. 5, 7, in Bullarium romanum, X, p. 146-150. Anche B. Melata, De cardinali protectore… cit. riportava quanto scritto da altri autori : « Sibi vero nullam aliam mercedem expectent praeter eam, quae a Deo post mortem, interdum etiam in hac vita recte factis redditur » (p. 43) ; « Ob protectionem autem Ordinum religiosorum vetuit quiduam doni vel emolumenti proprii accedere, quamvis sponte offerrentur » (p. 48) ; per poi concludere molto realisticamente : « Quae quidem etsi cun granu salis et epickeia [sic] accipienda sunt maxime quia praedicta Constitutio non multum usu recepta est, laudabilis tamen est modestia plurium praeditorum dominorum protectorum, qui eam quasi ad unguem observant, et a propriis familiaribus observari faciunt, ut sic etiam religiosis proprietatis et ambitionis occasio omnino praecluditur » (p. 60-61).

43  Si veda a tale proposito la richiesta nel 1928 di un nuovo protettore da parte del Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore di Angers in ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 4, fasc. 1 (Bisleti), f. 272r. Ovviamente il pontefice poteva liberamente decretare la fine di una protettoria (cfr. D. Bouix, Tractatus de jure regularium ubi et de religiosis familiis, quae vota solemnia, vel etiam simplicia perpetua non habent, tomus secundus, Parisiis-Bruxellis, 1867, p. 165).

44  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 6, fasc. 3 (Capalti), f. 2r.

45  ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 4, fasc. 2 (Bizzarri), f. 8r.

46  Cfr. ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 8, fasc. 1 (Cerretti), f. 245r.

47  Cfr. AAS, 53 (1961), p. 122.

48  Cfr. AAS, 51 (1959), p. 333, 779, 780 ; 52 (1960), p. 117 ; 54 (1962), p. 477.

49  Cfr. ASV, Segr. Stato, b. s. Protettorie 3, fasc. 20 (Billot), f. 191r.

50  Cfr. Bernardino da Siena, Il cardinale protettore… cit., p. 116-117 : « Prima della creazione delle congregazioni romane e della loro perfetta organizzazione, l’ufficio del cardinale protettore era della massima importanza, sia per regolare le relazioni tra i religiosi e il romano pontefice, sia per difendere le religioni contro gli abusi dei tribunali, e contro le persecuzioni sia dei chierici come dei secolari, sia finalmente per fomentare la pace interna e l’osservanza regolare » Paradossalmente, proprio in quegli ultimi anni si verificava almeno un caso di condizionamento della vita interna dell’istituto protetto secondo le “attese” di un governo : un appunto della Farnesina del 28 giugno 1933 riferiva a Mussolini che il cardinale Dolci, protettore dei Frati Minori, « conscio dell’importanza della nazionalità del generale di un ordine così profondamente italiano per tradizioni e per reclutamento e che è tanto interessato alla divulgazione della cultura e civiltà italiana in tutte le terre d’Oriente », contrastando la corrente predominante nel Capitolo, era riuscito a scongiurare la nomina di un candidato americano e ad assicurare l’elezione, per un solo voto di maggioranza, del trevigiano Leonardo Bello (ASMAE, Gabinetto del Ministro e Segretario Generale 1923-1943, b 838, fasc. 2 ; ringrazio Giovanni Coco per la segnalazione).

Auteur

Travaille à l’Archivio Segreto Vaticano depuis 1999, où il s’occupe des fonds du XXe siècle, notamment les papiers privés des papes sur lesquels il a publié L’archivio particolare di Pio X. Cenni storici e inventario (ASV, 2003), Le carte del « sacro tavolo ». Aspetti del pontificato di Pio X dai documenti del suo archivio privato (avec Sergio Pagano, ASV, 2006) ; « Carte Pio X ». Scritti, omelie, conferenze e lettere di Giuseppe Sarto. Cenni storici, inventario e appendice documentaria (ASV, 2010) ; I « fogli di udienza » del cardinale Eugenio Pacelli segretario di Stato 1931 (avec Giovanni Coco, ASV, 2014).

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