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Cittadini come domini, cittadini come patroni. Rapporti tra serui publici e città prima e dopo la manomissione
Note de l’auteur
Per i preziosi suggerimenti desidero ringraziare Giovannella Cresci Marrone, Tomaso Lucchelli, Silvia Maria Marengo e Françoise Sudi-Guiral.
Texte intégral
1Il volume di Alexander Weiss, pubblicato nel 2004 con il titolo Sklave der Stadt1, ha avuto il grande merito di riportare all’attenzione della comunità scientifica un tema che da troppo tempo era rimasto privo di studi specifici2. In effetti, dopo l’opera di Léon Halkin del 18973, che rimane ancora un valido strumento di lavoro4, sul soggetto della schiavitù pubblica erano stati prodotti solamente il contributo di Norbert Rouland, che rivedeva alcune delle conclusioni cui era giunto Halkin5, la monografia di Walter Eder, che affrontava il problema dell’origine storica dell’istituzione unicamente dalla prospettiva della città di Roma6, e pochi altri saggi, che prendevano le mosse dal rinvenimento della cosiddetta lex Irnitana7.
2La scoperta di nuovi documenti epigrafici e il riesame di testimonianze non contemplate o trascurate da Weiss consentono ora di ampliare ulteriormente le nostre conoscenze sul tema della schiavitù pubblica, come recenti studi hanno già dimostrato8. Sulla base di tali presupposti, ci si propone in questa sede di analizzare da una nuova prospettiva il rapporto che si instaurava tra i serui publici e le amministrazioni cittadine di cui erano al servizio ; in particolare, attraverso lo studio di fonti epigrafiche, letterarie e giuridiche si cercherà di mettere in luce i vincoli che legavano schiavi pubblici e città, prima e dopo l’ottenimento della libertà.
La manomissione dei serui publici
3A testimoniare la prassi giuridica obbligatoria per la manomissione dei serui publici è il paragrafo 72 della lex Irnitana, intitolato De seruis publicis manumittendis9 : esso attesta il procedimento in vigore nel municipio spagnolo di Irni in età flavia, ma, basandosi tale provvedimento su modelli legislativi italici di età augustea10, è probabile che il medesimo quadro regolamentare venisse applicato anche nelle altre città dell’Impero. Spettava al sommo magistrato, nel caso di Irni al duoviro iure dicundo, il compito di sottoporre la proposta di manomissione di uno schiavo pubblico al consiglio dei decuriones, in presenza di almeno 2/3 di questi ultimi. Toccava all’assemblea valutare la richiesta del magistrato ed eventualmente approvarla, con la maggioranza di minimo 2/3 dei presenti. Dovere dell’ordo era anche quello di stabilire l’ammontare della somma che lo schiavo pubblico era tenuto a versare nella cassa cittadina in cambio della sua manomissione ; solo nel momento in cui questi avesse « versato, pagato, o in altro modo adempiuto all’obbligo [...] di prestazione della somma »11 (pecuniam dare, soluere satisue facere), il duoviro avrebbe potuto liberare lo schiavo pubblico che sarebbe diventato un libero cittadino del municipio (liber et Latinus, municeps municipi Flaui Irnitani). La legge imponeva una clausola anche a tutela di quest’ultimo : proibiva infatti di esigere dal liberto pubblico più di quanto decretato dai decuriones. Il provvedimento stabiliva infine che il municipio di Irni avrebbe avuto gli stessi diritti di un municipio italico in ordine all’eredità (hereditas), al possesso dei beni (bonorum possessio), al lavoro (operae), alle donazioni (donum) e ai doveri (munus) del nuovo liberto12. I liberti publici sembrano essere stati dunque vincolati alla città dai medesimi obblighi che legavano i liberti privati ai loro patroni13.
4Come affermato da Juan Francisco Rodriguez Neila, la manomissione di uno schiavo pubblico non doveva connotarsi come un « mal negocio » per i domini, cioè l’amministrazione cittadina14. In effetti, liberando uno schiavo pubblico, la città si affrancava dagli obblighi legati al suo mantenimento, quali la fornitura di alloggio, vitto, e vestiario, nonché alla corresponsione di un salario15 ; per giunta, oltre a ricevere dallo schiavo pubblico manomesso una somma di denaro o eventualmente un’altra forma di pagamento, l’amministrazione cittadina si trovava a beneficiare, in qualità di patronus, di prestazioni professionali esercitate dal nuovo liberto pubblico a titolo di operae, che nella maggior parte dei casi erano le medesime che egli garantiva già da schiavo ; infine, al momento della morte del libertus publicus, le autorità cittadine potevano legalmente reclamare la bonorum possessio sulla metà del suo patrimonio16.
Operae di liberti publici in favore delle città
5Grazie ad alcune testimonianze epigrafiche è possibile ricostruire il passaggio da serui a liberti publici di quattro individui che, dopo l’emancipazione, continuarono a compiere per le rispettive città affrancatrici le medesime attività lavorative da essi svolte prima della manomissione. È il caso di un actor publicus della città di Pompei, menzionato in due diverse tavolette cerate rinvenute all’interno della casa del banchiere L. Caecilius Iucundus. Nella prima tavoletta, datata al 14 marzo del 53 d.C., egli figura, con il nome di Secundus colonorum coloniae Veneriae Corneliae seruos, quale actor publicus incaricato di registrare la ricezione a favore della colonia di una somma di denaro derivante da un uectigal publicum, specificamente l’affitto di un terreno chiamato fundus Audianus17. Nella seconda tavoletta, datata probabilmente al febbraio del 60 d.C. e verosimilmente relativa alla riscossione dell’affitto del medesimo fondo, è menzionato un actor publicus diverso, ma, tra i testimoni dell’operazione necessari affinché l’atto avesse validità legale, compare anche un M. Venerius Secundus, nel quale va riconosciuto il seruus publicus citato nella prima tavoletta, che nel frattempo aveva ottenuto la libertà18 : egli aveva infatti assunto il gentilizio Venerius derivato dalla titolatura della città affrancatrice, colonia Veneria Cornelia Pompeii19, secondo una prassi comune, testimoniata anche da Varrone20 ; in altri casi, al momento della manomissione i liberti pubblici assumevano il gentilizio Poblicius o Publicius, derivato dall’aggettivo publicus21. Con buona verosimiglianza si può dunque presumere che l’ex seruus publicus Secundus, divenuto dopo la manomissione M. Venerius Secundus, fosse rimasto in qualche maniera legato alla sua precedente attività di actor publicus e comunque a disposizione dei suoi ex domini, vale a dire i coloni della città di Pompeii22.
6Casi ancora più emblematici sono rappresentati da quei serui publici plumbarii che, anche dopo la manumissio, continuarono a svolgere la loro attività di produttori di fistulae aquariae plumbee23. Alcuni marchi di fabbrica impressi su tubi in piombo provenienti da Reate, Falerii e Aquileia consentono di tracciare il percorso di tre schiavi pubblici prima e dopo la loro manomissione. Si tratta rispettivamente di Sallustianus rei p(ublicae) R(eatinorum) s(eruus), il quale, una volta emancipato dalla città di Reate, divenne Q. Reatinus Sallustianus lib(ertus) r(ei) p(ublicae) R(eatinorum)24, di Felix ser(uus) municipi(i) Falisci, che con il nome di C. Faliscus Felix proseguì la sua attività di plumbarius per la città di Falerii anche dopo l’emancipazione25, e di Demetrius, menzionato in una fistula aquaria come col(onorum) A(quileiensium scil. seruus) e in un’altra come Aq(uileiensis) Demet(rius), con un gentilizio evidentemente derivato dalla città affrancatrice26. Si può peraltro ipotizzare che il medesimo percorso di Demetrius sia stato compiuto anche da Aq(uileiensis) Iuvenal(is), attestato sul marchio di fabbrica di altre due fistulae aquileiesi, benché non siano pervenute testimonianze che ne attestino lo status servile27.
7L’attività del plumbarius richiedeva evidentemente competenze molto specifiche e, stando a un passo di Vitruvio, comportava anche ingenti rischi per la salute28. Le città dovevano avere dunque tutto l’interesse a esigere dai serui publici plumbarii che andavano affrancando la prosecuzione della loro attività. Per tali ragioni, è verosimile individuare come ex schiavi pubblici anche quei plumbarii di Bononia, Ostia e Tibur che, pur non esplicitando la loro condizione di liberti publici, esibiscono il nome Publicius, o gentilizi quali Ostiensis e Tiburtius, evidentemente derivati dal toponimo della città in cui operavano29.
8Per quanto riguarda altre attività professionali, non sono poche le attestazioni sicure di liberti publici i quali, verosimilmente, anche dopo la manomissione continuarono a esercitare per la res publica le medesime attività che già svolgevano da schiavi30. Non stupisce il fatto che la maggior parte di esse facciano riferimento a liberti pubblici impiegati come tabularii31 : le mansioni dell’archivista municipale richiedevano infatti perizia, affidabilità e un buon livello di alfabetizzazione ; è plausibile dunque che le amministrazioni cittadine fossero propense a mantenere in tali ruoli persone esperte e che dunque vi fosse una tendenza generale ad accogliere le richieste di manomissione di serui publici tabularii, a patto che costoro seguitassero a esercitare la loro professione per la res publica a titolo di operae. Emblematico è il caso di [-] Volsinius Victorinus, liberto pubblico della città di Volsinii, che fu tabularius publicus non solo nella sua città affrancatrice, ma anche nella vicina Ferentium32.
9Molto rare risultano invece le attestazioni di liberti pubblici che continuarono a lavorare per le rispettive res publicae nell’ambito dell’amministrazione delle finanze cittadine, specialmente se paragonate al cospicuo numero di quelle che testimoniano omologhi serui publici33 : si contano finora solo i casi di Veientius Ianuarius, impiegato a Veii come custode della cassa pubblica (arkarius), e di (- Pollentius) col(onorum) Pol(ensium) lib(ertus) Valerianus che a Pola ricopriva la funzione di ufficiale pagatore (dispensator summarum)34. Per tentare di spiegare tale disparità nel numero di testimonianze si può forse ipotizzare che le città preferissero affidare mansioni delicate quali quelle relative alla gestione diretta del denaro pubblico a individui di condizione servile, sui quali potevano evidentemente esercitare una più stretta azione di controllo.
10Particolare affidabilità richiedeva anche il ruolo di clauicularius carceris publici affidato dall’ordo della colonia Copia Claudia Augusta Lugdunum al proprio liberto Tib. Cl(audius) [C]hrestus35. Si tratta dell’unica testimonianza epigrafica in tutto il mondo romano ad attestare l’impiego di membri della familia publica come guardie carcerarie. Tuttavia, da uno scambio di lettere tra Plinio il Giovane e l’imperatore Traiano si ricava che in Bitinia schiavi pubblici delle città (publici serui ciuitatium) erano di norma impiegati per servizi di custodia delle prigioni, sebbene non godessero della piena fiducia del governatore della provincia36. Tenendo conto di tali fonti, non è da escludere che anche altrove le amministrazioni pubbliche impiegassero schiavi di loro proprietà come guardie carcerarie, ma che la loro manomissione non fosse molto frequente, vista la delicatezza della loro funzione.
11Del tutto singolare sembra invece il caso di un liberto della provincia Baetica che, in qualità di marmorarius signuarius, aveva verosimilmente il compito di realizzare le statue per l’arredo urbano non solo della città di Corduba, capitale della Baetica da cui proviene l’epigrafe funeraria che lo documenta, ma anche di altre città della provincia37. Come l’espressione uerna urbicus lascia intendere, P. Publicius prouinc(iae) Baetic(ae) lib(ertus) Fortunatus era uno schiavo pubblico della città di Roma passato successivamente in proprietà della provincia spagnola38. Anche il mestiere di scultore di statue in marmo richiedeva abilità non comuni e non è dunque sorprendente che al momento della manomissione fosse stato richiesto al liberto pubblico di proseguire la sua attività39 ; non è noto se P. Publicius Fortunatus realizzasse statue per luoghi pubblici civili, quali foro e teatro, oppure sacri, come templi e santuari.
12Sicuramente legate alla sfera religiosa erano le mansioni di A. Ostiensis Asclepiades che operava a Ostia come aeditu(u)s Capitoli, vale a dire custode del tempio forense intitolato alla Triade Capitolina : egli si fece promotore della realizzazione di una statua di Marte per la salute di un imperatore, il cui nome è perduto in lacuna40. Benché nell’epigrafe non venga esplicitamente dichiarato il suo status di libertus publicus, il suo gentilizio e il fatto che il dedicante abbia offerto il monumento all’intero corpus della familia publica di Ostia, collegio che comprendeva tutti gli schiavi e i liberti pubblici della città, inducono a identificare l’aedituus quale ex seruus publicus41. Inoltre, l’incarico da lui svolto suggerisce di riconoscere come liberti publici anche altri sei aeditui, i quali, pur non dichiarandosi esplicitamente appartenenti al milieu della familia publica, presentano indizi onomastici che a essa riconducono : si tratta di Q. Ostiensis Felix, aedituus aedis Romae et Aug(ustorum) anch’egli a Ostia, di M. Tusculanius Amianthus, mag(ister) aeditu(um) Castoris Polluc(is aedis) a Tusculum, di [P]ublicius Eu[ty]chius e C. Publicius Hermes, rispettivamente aeditui a Brixia e Tergeste, infine di M. Publicius Campanus e Cl. Publicius Fortunatus, aeditui l’uno a Iader in Dalmatia, l’altro a Caesarea in Mauretania Caesarensis42. Al contrario di quanto si riscontra nell’ambito dell’amministrazione finanziaria cittadina, nel caso della custodia e della sorveglianza degli edifici pubblici di carattere sacro si riscontra una netta predominanza di liberti rispetto ai serui publici, tanto che è stato addirittura ipotizzato che le città non si servissero di manodopera servile per queste attività43. Un’iscrizione da Formia sembra tuttavia attestare un aedituus che può essere ragionevolmente identificato come uno schiavo pubblico : si tratta di un certo Dexter, il quale, insieme alla compagna Campania Albina, fece realizzare un’iscrizione funeraria per il figlio Dexter Duroni(an)us, menzionato con la qualifica di a basilica44. L’iscrizione, troppo prudentemente esclusa da Alexander Weiss nella sua disamina sui serui publici impiegati in ambito cultuale45, era stata ragionevolmente ricondotta all’ambito della familia publica di Capua già da Heikki Solin46 : il gentilizio Campanius portato dalla madre dell’aedituus è infatti il medesimo assunto dai liberti publici capuensi47, circostanza che induce a identificare la donna come un’ex schiava pubblica. Erano probabilmente serui publici anche il marito e il figlio, quest’ultimo evidentemente nato quando la madre era ancora schiava. Tenuto conto che entrambi erano impiegati nel servizio pubblico, l’uno in qualità di aedituus, l’altro come a basilica, con mansioni legate cioè all’edificio civile per antonomasia, si può ritenere che fossero tutti al servizio dell’amministrazione cittadina di Capua. Non pare dunque metodologicamente azzardato ricondurre tale testimonianza tra quelle relative alla familia publica48 ; al contrario, essa attesta che le città potevano servirsi di propri schiavi come aeditui, così come le precedenti provano che molto spesso veniva chiesto a essi di continuare a esercitare tale funzione anche dopo la manomissione49.
13Il recente rinvenimento di una stele centinata menzionante un seruus publicus saltuarius della città di Carsulae50 testimonia che nel mondo romano le amministrazioni cittadine potevano servirsi di propri schiavi anche per assicurarsi la cura e la sorveglianza di quei territori civici destinati a pascua publica, i cosiddetti saltus51. Alla luce di questo nuovo dato, è possibile riesaminare il caso di tre iscrizioni menzionanti altrettanti saltuarii, tutti caratterizzati nella propria onomastica dal gentilizio Publicius, e considerarli quali ex schiavi pubblici che continuarono a svolgere la loro attività anche dopo la manomissione. La prima è rappresentata da una lastra frammentaria in calcare, proveniente da Ajdovščina (Slovenia), località che in età romana doveva rientrare nell’ager della città di Aquileia, se non in quello di Tergeste : il monumento epigrafico venne fatto realizzare in vita da P. Publicius Ursio per sé e per la compagna Voltilia Satunna ; nelle righe 5-6 dell’epigrafe, mediante l’espressione saltus publicos curo, il dedicante dichiarava la sua attività di saltuarius publicus52. L’epigrafe sembra testimoniare che la comunità di Aquileia o di Tergeste aveva utilizzato un proprio liberto per la sorveglianza dei saltus publici53. La seconda testimonianza proviene da Vobarno, località situata nell’ager di Brixia ; grazie a una recente rilettura del testo, dovuta alla riscoperta dell’epigrafe, prima nota solo per tradizione manoscritta, si è potuto individuare un altro probabile liberto pubblico impiegato nella cura di saltus publici : si tratta di Ti. Public(ius) Primitiuos, il quale, in qualità di saltuarius, doveva evidentemente sorvegliare un territorio di proprietà del pagus Venerius tenuto a bosco o a pascolo54. Il pagus rientrava sotto la giurisdizione della città di Brixia, così come, con tutta evidenza, il liberto pubblico incaricato della cura di quel territorio. La terza testimonianza epigrafica proviene da Hedelsburg, nei pressi di Waldfischbach (Germania), il cui territorio in età romana rientrava all’interno della provincia della Gallia Belgica : si tratta di una lastra in arenaria menzionante T. Publicius Tertius, del quale è ricordata l’attività di saltuarius55. Il saltus da lui sorvegliato si trovava all’interno del territorio dei Mediomatrici ed era perciò probabilmente di pertinenza della città di Diuodurum Mediomatricorum, l’odierna Metz : si può dunque supporre che il saltuarius fosse un liberto pubblico di tale città56.
14Non sono dunque poche le iscrizioni che testimoniano la permanenza di schiavi pubblici al servizio dell’amministrazione cittadina anche dopo il loro affrancamento57. Come si è detto, si può forse riconoscere in questo fenomeno l’esito dell’espletamento delle operae richieste dalle città, nella loro veste di patroni, ai propri liberti al momento della manomissione. La pratica di esigere dai liberti pubblici a titolo di operae le medesime attività che essi svolgevano da schiavi doveva essere evidentemente diffusa e sicuramente concordata con gli stessi soggetti emancipati, i quali, forse, potevano anche rifiutare la proposta : un rescritto promulgato da Alessandro Severo nella prima metà del III sec. d.C. intervenne infatti a tutela di un liberto pubblico che era stato costretto contro la sua volontà a svolgere mansioni solitamente affidate a schiavi58. Peraltro, il già citato libertus publicus arkarius Veientius Ianuarius, che nel 249 d.C. si occupò per conto dell’ordo decurionum della città di Veii di dedicare un’ara alla Vittoria, testimonia l’esistenza di liberti pubblici che anche dopo il rescritto severiano accettavano volontariamente di svolgere attività normalmente esercitate da schiavi59. È probabile che il mantenimento di un posto ben definito e ufficialmente riconosciuto all’interno dell’organigramma cittadino, quale per esempio quello del tabularius, fosse percepito positivamente dai futuri liberti pubblici, poiché rappresentava forse la loro unica possibilità di ascendere nella scala sociale della propria comunità60. A trarne maggiore vantaggio erano certamente le autorità cittadine, le quali continuavano a giovarsi di personale di sicura esperienza e affidabilità per l’esercizio di indispensabili funzioni di carattere amministrativo e gestionale.
Qui manumittitur a [...] ciuitate [...] rei publicae honorem habere debet : l’obbligo di obsequium
15Benché non se ne faccia menzione nel paragrafo 72 della lex Irnitana, oltre alla prestazione di operae il libertus publicus era verosimilmente tenuto anche all’obbligo di obsequium nei confronti del patronus, esattamente come avveniva nel caso dei liberti privati61. L’obsequium era il rispetto dovuto al patrono da parte del liberto, paragonabile a quello riservato al padre da un figlio62 ; esso implicava anche precisi obblighi giuridici63. Nel caso specifico del libertus ciuitatis, costui era obbligato a onorare la res publica (rei publicae honorem habere debet) e, qualora intendesse muovere un’azione giudiziaria contro di essa e non nei confronti di un solo cittadino, era tenuto a richiedere l’autorizzazione da parte di un magistrato64.
16Analizzando le dediche da parte di schiavi e liberti imperiali al principe, al suo genius, al suo numen oppure ad altre divinità, ma con la specifica pro salute, pro incolumitate, pro reditu dell’imperatore stesso o di altri membri della sua familia, Gérard Boulvert ha voluto riconoscervi l’espressione della devozione verso i domini, se approntate da schiavi, o dell’obsequium nei confronti dei patroni, se promosse da liberti65. Parimenti, si potrebbero interpretare anche le non rare dediche fatte realizzare da serui e liberti publici in onore del Genius di un locus della città, del populus, dell’ordo decurionum o per altre divinità pro salute dei decuriones o dei domini come atti volti a manifestare l’honos che erano obbligati a riservare ai loro rispettivi domini e patroni.
17Potrebbe essere il caso, per esempio, di Calomallus, seruus publicus tabularius di Vasio, in Gallia Narbonensis, che fece approntare una dedica al Genio del foro (Genius forensis) della città, luogo in cui verosimilmente sorgeva il tabularium all’interno del quale egli lavorava66. Il Genius di un locus è menzionato, in associazione al numen di Cerere, anche nella dedica di un certo Concordius, seruus horrearius della colonia di Beneuentum67. Come nella testimonianza precedente, lo schiavo pubblico intendeva manifestare la sua devozione a due divinità legate alla sua attività di horrearius publicus : il Genius del locus, identificabile probabilmente nell’horreum cittadino, e Cerere, divinità delle messi, alle quali erano evidentemente devoti tutti coloro le cui mansioni erano legate all’annona.
18Identificabili come dediche al Genius di collegi – e dunque non pienamente rientranti nel focus di questa ricerca – sono due epigrafi, l’una proveniente da Sauaria, in Pannonia superior, e intitolata al Genius candidatorum, nella quale il termine candidati indicherebbe i sacerdoti di un culto, l’altra da Sarmizegetusa, in Dacia, che menziona più genericamente il Genius lib(ertorum) et seruorum (scil. publicorum), inteso come il genio dell’intero gruppo di schiavi e liberti pubblici68.
19Più specificamente al Genius di una comunità sembra riferibile la dedica incisa su un’ara posta dal seruus publicus Sabinus a Titelberg (Lussemburgo), che in età romana faceva parte dell’ager di Augusta Treuerorum, nella provincia della Belgica69 : Sabinus, schiavo pubblico della ciuitas dei Treuiri, sembra aver onorato il Genius dei suoi domini70, identificabili in questo caso nei Vosugones, tribù gallica organizzata forse in un pagus o un uicus71, alla quale probabilmente egli stesso apparteneva. Una dedica al Genius del populus di un pagus figura anche su un’ara proveniente da Inzino (Brescia), nella Val Trompia72 : il pagus Iulius menzionato nell’epigrafe è di ignota ubicazione, ma va probabilmente collocato all’interno del territorio dei Trumplini, popolazione quasi certamente adtributa a Brixia73 ; del resto, il nome sembra fare riferimento alla prima famiglia imperiale e potrebbe trarre origine dal riassetto amministrativo della valle conseguente alle campagne militari di età augustea74. Il dedicante, Q. Pub(licius) Abascant(us), è stato interpretato da Albino Garzetti come un liberto pubblico75 : il gentilizio Publicius, assunto di norma dai liberti publici della città di Brixia76, e il cognome grecanico Abascantus77 non sono elementi di per se stessi sufficienti per sostenere che si tratti di un liberto pubblico ; tuttavia, se si interpreta la dedica al Genius del populus del pagus come l’espressione dell’honos verso la res publica alla quale egli probabilmente apparteneva, si potrebbe riconsiderare tale eventualità e non escludere dunque la possibilità che Q. Pub(licius) Abascant(us) fosse un liberto pubblico della città di Brixia, originario del pagus Iulius, all’interno del quale operava per conto della res publica bresciana ; peraltro, l’aggettivo bene merens riferito al populus medesimo potrebbe far pensare che il monumento sia stato realizzato in seguito alla sua manomissione.
20Un’altra dedica al Genius del populus, menzionato insieme a quello dei decuriones, venne approntata a Brundisium da T. Pollioniu[s] T. f. Laetitia(nus) in ringraziamento per aver ottenuto l’onore dell’augurato senza dover versare la summa honoraria78. Alla luce di quanto finora esposto, non sembra solo un caso che egli abbia promosso l’offerta in associazione cu[m] lib(ertis) et famil(ia) pub(lica), vale a dire insieme all’intero gruppo degli schiavi e dei liberti pubblici, che forse lo assisteva nell’esercizio di qualche carica istituzionale a livello cittadino e che poteva aver giocato un ruolo importante per l’assunzione del suo nuovo incarico.
21Anche il Genius dell’ordo decurionale di Tifernum Mataurense beneficiò di una dedica da parte di un membro della familia publica79 : su autorizzazione dei decuriones (permissu decurionum), un seruus uilicus publicus, il cui nome è perduto nella lacuna di una lastra in calcare bianco, donò un piccolo tempio o un’edicola al Genius ordinis, a Fors Fortuna e ai Lares, intesi come pubblici80. Un confronto stringente per tale testimonianza può essere offerto da un’epigrafe proveniente dalla città di Patauium : si tratta di una dedica al Genius dominorum e a Cerere fatta incidere su una base in pietra d’Istria da T. Poblicius Crescens, il quale, per volontà testamentaria, donò ai Lares publici due statue d’argento del valore di 2000 sesterzi raffiguranti le divinità onorate ; tali imagines erano certamente collocate al di sopra della base, dal momento che sulla faccia superiore della base figurano tuttora due fori per il loro incasso81. Finora, i domini menzionati nell’iscrizione sono stati interpretati come una coppia di imperatori (o, alternativamente, come membri della famiglia imperiale) e i Lares publici identificati con i Lares Augusti : per tali ragioni, la testimonianza è stata ricondotta al culto imperiale82. Solo Ittai Gradel, nel suo lavoro inerente al culto imperiale, ha incluso la testimonianza patavina fra le « dedications from Italy to the Genius of living non-imperials »83. Va senza dubbio osservato che nelle dediche epigrafiche al Genio di uno o più imperatori la formula Genio domini o dominorum è di norma seguita dall’aggettivo nostri o nostrorum e dal nome del principe onorato o, al massimo, dall’epiteto Augusti o Augustorum84 ; nel caso dell’iscrizione patavina non solo manca la titolatura imperiale o un qualsiasi riferimento a uno o più Augusti, ma è assente anche l’aggettivo noster. Potrebbe piuttosto trattarsi di una dedica al Genius personale di più individui, genericamente definiti come domini. Lorenza Cesano ha identificato quelle testimonianze epigrafiche che, accanto al Genius personale di un individuo, menzionano anche i Lares, quali « dediche di servi o liberti al Genio del padrone ed ai Lari della casa [...] apposte presso l’edicola familiare »85. Alla luce di tali considerazioni, del confronto con il testo della precedente iscrizione da Tifernum Mataurense, e dell’onomastica del dedicante, che porta il gentilizio Poblicius e il cognomen Crescens diffuso anche in ambito servile e libertino86, è possibile avanzare una diversa interpretazione : potrebbe infatti trattarsi di un monumento fatto realizzare da un libertus publicus della città di Patauium in onore di Cerere e del Genius dei « suoi » domini, vale a dire i municipes Patauini87 ; l’opera sarebbe stata collocata presso il sacello dei Lares publici, che, in quanto tempio dei protettori della città, altro non era che la « sua » edicola familiare. È possibile che nel Lararium publicum di Patauium potessero essere venerate anche altre divinità, tra cui anche la dea Cerere. Inoltre, trattandosi di un legato testamentario, sembra verosimile che la donazione sia stata realizzata solo al momento della morte, ma che forse fosse stata promessa da Crescens in cambio della manomissione quando era ancora schiavo, come l’uso del termine dominus lascia intendere.
22Anche in un’altra epigrafe da Patauium si riscontra una dedica da parte di membri della familia publica a generici domini : si tratta di un monumento attualmente irreperibile dedicato pro salute et perpetuitate dominorum da un gruppo di schiavi pubblici impiegato nella gestione delle terme (familia thermensis)88. Sembra probabile che anche in questo caso i domini debbano essere interpretati come i municipes Patauini e che la dedica rappresenti dunque l’espressione della devozione nei loro confronti da parte di un gruppo di schiavi pubblici89.
23Un uso analogo del termine dominus si riscontra anche in un titulus da Asisium : Successus publicus municipum Asisinatium ser(uus) Amoenianus curò, a proprie spese e a titolo privato, la costruzione di un’aedes a Iuppiter Paganicus dotata di portici, di una mensa e di un’ara ; la donazione avvenne ex indulgentia dominorum, identificabili in questo caso con i municipes Asisinates90.
24Due dediche pro salute ordinis et populi vennero approntate nella seconda metà del II sec. d.C. anche da Apronianus, seruus publicus arcarius della città di Aequiculum ; tale formula accompagna infatti due diversi atti evergetici, effettuati interamente a spese dello schiavo pubblico e su autorizzazione dei decuriones (permittente ordine) : l’uno riguardava il restauro di un sacellum in onore di Mitra91, l’altro la donazione di due statue di Serapide e Iside con ergasteria, nonché di un’aedicula in una schola92. Degno di nota è senza dubbio il fatto che quest’ultima donazione sia stata realizzata insieme ai figli Aequicula Bassilla e Aequiculus Apronianus, che esibiscono un gentilizio evidentemente derivato dal toponimo della loro città93 : a differenza del padre, ricordato ancora nella sua condizione di seruus publicus, costoro erano stati verosimilmente emancipati dalla città. La liberalità di Apronianus non si limitò solo a questi due atti : altre due epigrafi, sempre da Aequiculum, ricordano che egli aveva provveduto, ancora una volta a proprie spese, a donare due rilievi in onore di Mitra94. Non sembra da escludere l’ipotesi che le quattro evergesie siano più o meno direttamente collegate con la manomissione dello schiavo stesso, qualora essa sia realmente avvenuta, o almeno con quella dei suoi figli, che sicuramente dovette essersi compiuta95.
25Analoga e probabilmente superiore a quella di Apronianus fu la liberalitas di Rufus, schiavo pubblico della colonia di Asculum impiegato nell’amministrazione finanziaria cittadina96 : come si evince da una lastra di marmo iscritta proveniente da Ascoli Piceno, egli pagò a sue spese la realizzazione di una statua in onore della Fortuna Redux e curò la costruzione dalle fondamenta di un tempio, probabilmente intitolato alla medesima divinità. L’opera fu finanziata grazie a una sottoscrizione pubblica, ma egli si riservò di offrire il contributo maggiore ; si fece infine promotore di una distribuzione di 20 sesterzi a favore di ciascuno dei membri di un collegio non specificato. La data di tale evergesia, il 21 luglio 172 d.C., potrebbe essere connessa alla richiesta di auspici per un felice ritorno dell’imperatore Marco Aurelio dalla campagna contro i Marcomanni97.
26Anche nella parte orientale grecofona dell’Impero sono testimoniati atti evergetici promossi da schiavi pubblici. Il caso più emblematico è senz’altro quello di Ὀνήσιμος schiavo pubblico (δημόσιος) della città di Balbura, nella provincia Lycia et Pamphylia : nella seconda metà del II sec. d.C. egli fece costruire nell’agorà cittadina un tempio dedicato a Nemesi e alcune statue, in onore della Boulé e del Demos, definiti ἑαυτοῦ δεσπόται, corrispettivo di eius domini98 ; in un’altra epigrafe, inoltre, egli fece una donazione di 352 modii di grano annuali a favore dei medesimi δεσπόται99.
27Tre diverse testimonianze epigrafiche provano che anche i liberti pubblici potevano farsi promotori di donazioni evergetiche : la prima documenta il rifacimento di un’ara intitolata a Giove Ottimo Massimo da parte di C. Interamnius Crescentio, liberto e tabularius della città di Interamna Lirenas100 ; la seconda attesta il dono di un altare dedicato al numen di due Augusti, verosimilmente identificabili negli imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero, effettuato a proprie spese da C. Publicius Fortunatus, liberto del municipium di Nescania101 ; la terza, infine, menziona l’offerta di un’ara, una statua e un’aedicula al dio Silvano da parte del già menzionato clauicularius publicus di Lugdunum102.
28Infine, a titolo di interessante ma non sicuro confronto, può essere affiancata a tali testimonianze anche un’iscrizione rinvenuta a Torre de’ Passeri (PE)103 : essa ricorda la ricostruzione integrale del ponderarium del pagus di Interpromium, crollato dopo un terremoto, a spese di C. Sulmonius Primus e C. Sulmonius Fortunatus, i quali portano un gentilizio evidentemente derivato dal toponimo della città di Sulmo104. Michael Crawford ha identificato i due soggetti come due ex-schiavi pubblici di Sulmona, adducendo il titulus tra le prove della probabile attribuzione del territorio del pagus Interpromium all’ager della colonia di Sulmo105. Il gentilizio non costituisce di per se stesso un elemento sufficiente per sostenere che si tratti di due liberti pubblici e pertanto si impone cautela nell’identificare i due individui come tali ; qualora lo fossero realmente stati, sarebbe senza dubbio significativo il fatto che abbiano fatto ricostruire un ponderarium publicum a proprie spese.
Pecuniam dare soluere satisue facere : un’ipotesi
29Come si evince dal testo di molte delle testimonianze appena ricordate, la manifestazione di deferenza da parte di serui e liberti publici verso i rispettivi domini e patroni non si limitava a dediche al loro Genius personale o alla loro salus e/o perpetuitas : si accompagnavano spesso anche atti di vero e proprio evergetismo, che potevano tradursi nell’offerta di templi, statue o altri edifici di carattere pubblico, per la cui realizzazione o per la concessione del locus stesso era senza dubbio richiesta l’autorizzazione da parte dell’ordo decurionum, talvolta esplicitata nel testo dell’epigrafe che accompagnava l’evergesia. Altrettanto significativo è il fatto che talora compaia anche l’entità della somma di denaro versata per il finanziamento di tali opere pubbliche. Queste – e altre – testimonianze di atti evergetici promossi da schiavi e liberti pubblici sono state interpretate da Weiss non solo come l’espressione delle reali condizioni economiche che alcuni tra i membri della familia publica potevano raggiungere, ma anche come prova della loro adesione ai valori sociali delle élites municipali : per lo studioso tedesco, più che di una dichiarazione di lealtà di uno schiavo municipale di fronte alla sua città, si trattava del tentativo di auto-rappresentazione di un individuo che cercava pubblica approvazione106.
30Non è tuttavia da escludere la possibilità che le dediche in onore del Genius della collettività e i non pochi atti evergetici effettuati da parte di serui e liberti publici in favore della comunità cittadina rappresentino da un lato l’espressione della deferenza o dell’obsequium dovuto ai domini o ai patroni, dall’altro la testimonianza indiretta dell’espletamento degli obblighi richiesti in cambio dell’ottenimento della libertà. A livello di ipotesi di lavoro, si propone di riconoscere nei vari atti di carattere evergetico promossi da serui e liberti publici l’esito di una pratica volta a sostituire il pagamento della somma stabilita dall’ordo decurionum, che lo schiavo pubblico era di norma tenuto a versare nella cassa cittadina in cambio della sua manomissione. L’espressione pecuniam satis facere, utilizzata nella lex Irnitana per indicare un’alternativa alla pratica del pecuniam dare o del pecuniam soluere, sembra del resto sottintendere la possibilità di provvedere al pagamento secondo altre modalità107 : la realizzazione a spese di un seruus publicus di edifici o strutture di pubblica utilità poteva rappresentare una condizione necessaria o sufficiente perché il suo obbligo economico nei confronti della città fosse considerato assolto e la sua manomissione potesse essere finalmente decretata.
Notes de bas de page
1 Weiss 2004a ; vd. anche Weiss 2004b.
2 A tal proposito, vd. Lenski 2005; Bricchi 2006a, p. 321-327.
3 Halkin 1897; vd. anche Halkin 1935.
4 Vd. anche Cébeillac Gervasoni 2009, p. 23, nt. 3.
5 Rouland 1977.
6 Eder 1980.
7 Giménez-Candela 1981 ; Fear 1990 ; Dardaine 1999.
8 Cimarosti 2005 ; Silvestrini 2005b ; Bricchi 2006b; Lensky 2006; Sudi-Guiral 2007 ; Bruun 2008 ; Sudi-Guiral 2008 ; Luciani 2010 ; Sudi-Guiral 2010a ; Sudi-Guiral 2010b ; Sudi-Guiral 2010c.
9 LIrn., 72 : AE, 1986, 333, in particolare p. 102, 128-129 (tr. fr. P. Le Roux) ; Giménez-Candela 1981, in particolare p. 43, 55 ; d’Ors 1986, p. 74 ; Gonzalez, Crawford 1986, p. 171, 192-193 ; d’Ors, d’Ors 1988, p. 54-55 ; Lamberti 1993, p. 332-335 ; Wolf 2011, p. 102-105.
10 Vd. Metzger 2013, p. 213-214 con bibliografia precedente.
11 Lamberti 1993, p. 333. Leggermente differenti le traduzioni in spagnolo (d’Ors, d’Ors 1988, p. 54 : « dado, pagado o satisfecho a la caja pública [...] aquella cantitad »), in francese (P. Le Roux in AE, 1986, 333, p. 129 : « versé ou acquitté [...] la somme [...] ou [...] fourni une caution »), in inglese (Gonzalez, Crawford 1986, p. 192-193 : « gives and pays [...] the sum [...] or gives security for it »), in tedesco (Wolf 2011, p. 103 : « den Geldbetrag [...] gezahlt, <in Erfüllung seiner oder ihrer Schuld> geleistet oder <stattdessen> Sicherheit gestellt »).
12 La testimonianza smentisce le teorie di Norbert Rouland e Walter Eder (che non poterono servirsi della lex Irnitana, scoperta dopo la pubblicazione dei loro rispettivi lavori), secondo le quali tra i privilegi degli schiavi pubblici ci sarebbe stata l’esenzione dall’adempimento di operae : Rouland 1977, p. 267-270 ; Eder 1980, p. 121-122.
13 Halkin 1897, p. 213-217. In generale, sugli obblighi del liberto verso il patrono, vd. Treggiari 1969, p. 68-81 ; Fabre 1981, p. 317-330 ; Boulvert, Morabito 1982, p. 123-124 ; Waldstein 1986, p. 214-217 ; Masi Doria 1993, p. 52-81 ; Mouritsen 2011a, p. 51-65 ; p. 201, nt. 361, dove si sottolinea l’importanza della regolamentazione delle operae nel caso dei liberti publici che avevano « ‘impersonal’ patrons ».
14 Rodríguez Neila 1997, p. 223, nt. 66.
15 Sugli obblighi delle città nei confronti degli schiavi pubblici, vd. Weiss 2004a, p. 163-166.
16 Halkin 1897, p. 214 ; Giménez-Candela 1981, p. 54-55 ; d’Ors 1986, p. 158 ; Rodríguez Neila 1997, p. 223, nota 66. Sulla bonorum possessio vd. Gimenez Candela 1981, p. 53-54 ; Lamberti 1993, p. 111. In tal senso, vd. anche Ulp. (49 ad ed.) D. 38.3.1 pr. : Municipibus plenum ius in bonis libertorum libertarum defertur, hoc est id quod etiam patrono, dove si assimilano i municipi a un patrono ordinario.
17 CIL, IV, 3340, 138, cfr. p. 454 = Andreau 1974, p. 331-332 (Pompeii, Regio I ; 14 marzo 53 d.C.) ; p. II, rr. 4-5 : Secundus [c]o[lonoru]m coloniae / Ven[e]riae Corneliae seruo[s] ; p. IV, col. sx, r. 17 : Secundus c(olonorum) c(oloniae) V(eneriae) C(orneliae) ser(uus) ; p. IV, col. dx, r. 23 : Secundi c(olonorum) c(oloniae) V(eneriae) s(erui). Sui serui publici actores, vd. Weiss 2004a, p. 59-69 ; Bricchi 2006b ; Sudi-Guiral 2008.
18 CIL, IV, 3340, 139, cfr. Andreau 1974, p. 57 (Pompeii, Regio I ; febbraio 60 d.C. ?) ; p. IV, col. dx, r. 10 : M(arci) Veneri Sec[undi].
19 Halkin 1935, p. 134.
20 Varro, Ling., 8, 83 : nomina habent ab oppidis [...] plerique libertini a municipio manumissi.
21 Halkin 1897, p. 150 ; Schulze 1904, p. 414, nt. 1 ; Halkin 1935, p. 127-128 ; RE, XXIII, 2, 1959, s.v. Publicius, c. 1896 ; Weiss 2004a, p. 191 ; TLL, X, 2, 2008, s.v. publicus, c. 2448.
22 Andreau 1974, p. 53-59 ; Weiss 2004a, p. 63, nt. 121.
23 Vd. anche Luciani 2010, p. 276-279.
24 Lanciani 1881, p. 271, n. 438 (Reate, Regio IV) : Sallustianus rei p(ublicae) R(eatinorum) s(eruus) ; CIL, IX, 4699a-e, cfr. p. 685 ; cfr. SupplIt., n.s. 18, 2000, p. 77 (Regio IV, Reate) : Q(uintus) Reatinus Sallustianus lib(ertus) r(ei) p(ublicae) R(eatinorum) f(ecit).
25 CIL, XI, 3155a-b = ILS, 8702a-b (Falerii, Regio VII) : Felix ser(uus) municipi(i) Falisci ; SupplIt., n.s. 1, 1981, p. 149-150, n. 29a-d = AE, 1982, 278 (Regio VII, Falerii) : C(aius) Faliscus Felix fec(it).
26 Maionica 1889, p. 294 (Aquileia, Regio X) : Deme(trius) col(onorum) A(quileiensium scil. seruus) f(ecit) ; Luciani 2010, p. 276-279 (Aquileia, Regio X) : Aq(uileiensis) Demet(rius) f(ecit).
27 SupplIt., I, 1082, 1 (Aquileia, Regio X) : Aq(uileiensis) Iuuenal(is) f(ecit). Vd. anche Luciani 2010, p. 276-278.
28 Vitr., 8, 11 : Exemplar autem ab artificibus plumbariis possumus accipere, quod palloribus occupatos habent corporis colores. Namque cum fundendo plumbum flatur, uapor ex eo insidens corporis artus et in dies exurens eripit ex membris eorum sanguinis uirtutes.
29 CIL, XI, 736a-e (Bononia, Regio VIII) : L(ucio) Publicio Asclepio uilico (sull’identificazione di tale plumbarius quale liberto pubblico, vd. Aubert 1993, p. 175 ; Carlsen 1995, p. 38 ; Luciani 2010, p. 278-279 ; contra Weiss 2004a, p. 124 n. 377) ; CIL, XIV, 2002 = XV, 7766 ; CIL, XIV, 5309, 40 (Ostia Antica, Regio I) : Ex off(icina) M(arci) Ost(iensis) Asclepiad(is) ; CIL, XIV, 5309, 41 = AE, 1954, 176β (Ostia Antica, Regio I ; metà del II sec. d.C.) : Ex off(icina) M(arci) Ost(iensis) Eutychet(is) ; CIL, XIV, 2003 = XV, 7736aβ, c (Ostia Antica, Regio I) : C(aius) Ostiensius Felicissimus fec(it) ; CIL, XIV, 2004 = XV, 7767 (Ostia Antica, Regio I) : Ex of(f)icina Ost(i)ensis Praetorini ; AE, 1977, 168 (Ostia Antica, Regio I) : A(ulus) Ostiensis Trophimus fec(it) ; CIL, XIV, 3708 = XV, 7909b (Tibur, Regio I) : C(aius) Tiburtius Verna fec(it) ; CIL XV, 7909a (Tibur, Regio I) : C(aius) Tiburtius Verna fec(it), // Ti(berius) Sabinianus Elicho fec(it).
30 Si considerano attestazioni sicure di liberti publici solo quelle menzionanti individui che si dichiarino esplicitamente liberti pubblici o che, oltre a presentare il gentilizio Poblicius o Publicius oppure un nome derivato dal toponimo di una città, siano in stretta relazione con altri membri certi della familia publica : vd. Weiss 2004a, p. 191.
31 AE, 1911, 205 (Interamna Lirenas, Regio I ; I sec. d.C.) : Ioui Optimo / Maximo sacr(um) / C(aius) Interamnius Cres/centio libert(us) et tabu/lar(ius) r(ei) p(ublicae) aram ius(s)u / numin(is) restituit ; CIL, XIV, 255, cfr. p. 614 = ILS, 6153 = AE, 2007, 283 (Ostia, Regio I ; II sec. d.C.) : Ost(iensis) Hermes tab(ularius) ; CIL, III, 3851 (Iulia Emona, Regio X ; seconda metà del I sec. d.C.) : Diiṣ Man(ibus). / L(ucio) P̣ubl(icio) Apro, / lịb(erto) ẹṭ ṭạḅul(ario) / reị p̣ubl(icae), Aug(ustali) / gratuiṭọ. / Viuus fec(it) sịb(i) / --- ? ; CIL, III, 10408 = AE, 1941, 14 (Aelium Aquincum, Pannonia inferior ; seconda metà del II sec. d.C.) : Iunoni / Reginae / P(ublius) Ael(ius) Ma/ximinus, tab(ularius) c(iuitatis) {C}Er(auiscorum), / u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito).
32 CIL, XI, 2710a (Volsinii, Regio VII) : [- - -] Volsinio / [V]ictorino, / [q(uin)]q(uennali) coll(egii) fabr(um), / Augustal[i], / [ta]bul(ario) rei publ(icae) / [V]olsiniens(ium) / [i]t(em) Ferenti/ensium.
33 Le testimonianze di serui publici impiegati nell’amministrazione finanziaria cittadina ammontano a circa quaranta : vd. Weiss 2004a, p. 37-59 ; Silvestrini 2005b.
34 CIL, XI, 3780 = ILS, 6580 (Veii, Regio VII ; 3 gennaio 249 d.C.) : Dedicata / III Non(as) Ian(uarias), / Aemiliano II et Aquilino co(n)s(ulibus), / P(ublio) Sergio Maximo, / M(arco) Lollio Sabiniano / IIuir(is) q(uin)q(uennalibus), / cura agente / Veientio Ianuario, lib(erto) ark(ario). // Victoriae / August(ae) / sacrum / restitutae post anti/quissimam uetusta/tem / ordo Veientium ; CIL, V, 83 = ILS, 6677 = InscrIt., X, 1, 104 (Pola, Regio X ; fine del I – inizio del II sec. d.C.) : D(is) M(anibus) / Pollentiae / Processae / (- Pollentius) col(onorum) Pol(ensium) lib(ertae) / Valerianus, / summarum / dispensat(or), / collibertae / rarissimae / posuit ; il gentilizio dei liberti publici di Pola derivava da uno dei quattro epiteti della città, il cui nome completo era colonia Pietas Iulia Pola Pollentia Herculanea ; vd. anche Halkin 1935, p. 134.
35 CIL, XIII, 1780 = ILS, 3549 (Lugdunum, Lugdunensis) : Deo Siluano / Aug(usto) / Tib(erius) Cl(audius) [C]hres/tus, clauic(ularius) / carc(eris) p(ublici) Lug(uduni), / aram et sig/num inter / duos arbo/res cum ae/dicula ex uo/to posuit.
36 Plin., Epist., 10, 19-20 : Rogo, domine, consilio me regas haesitantem, utrum per publicos ciuitatium seruos, quod usque adhuc factum, an per milites adseruare custodias debeam. Vereor enim, ne et per seruos publicos parum fideliter custodiantur et non exiguum militum numerum haec cura distringat. Interim publicis seruis paucos milites addidi. [...] Nihil opus est, mi Secunde carissime, ad continendas custodias plures commilitones conuerti. Perseueremus in ea consuetudine, quae isti prouinciae est, ut per publicos seruos custodiantur.
37 CIL, II2, 7, 301 (Corduba, Baetica ; prima metà del II sec. d.C.) : P(ublius) Publicius / prouinc(iae) / Baetic(ae) lib(ertus) / Fortunatus, / marmorarius sig/nuarius, uerna ur/bicus, ann(orum) LXXV, / p(ius) i(n) s(uis) / [h(ic) s(itus)] e(st). S(it) t(ibi) t(erra) l(euis).
38 Gimeno Pascual 1988, p. 26.
39 Alonso Alonso 2010, p. 424.
40 CIL, XIV, 32 = VI, 479, cfr. p. 3005, 3757 = ILS, 6152 (Ostia, Regio I ; II-III sec. d.C.) : Pro salutem ( !) / Aug(usti)〚- - -〛 // A(ulus) Ostiensis / Asclepiades, / aeditu(u)s Capitoli, / signum Martis / corpori familiae / public(a)e / libertorum / et seruorum / d(onum) d(edit).
41 Luciani 2010, p. 284 ; Sudi-Guiral 2010b, p. 426-427.
42 CIL, XIV, 73 (Ostia, Regio I ; seconda metà del I sec. d.C.) : Imperio / Q(uintus) Ostiensis / Felix, / aedituus / aedis Romae et Aug(ustorum), / fecit ; CIL, XIV, 2637 = ILS, 6215 (Tusculum, Regio I) : M(arco) Tusculanio / Amiantho, / mag(istro) aeditu(um) / Castoris Polluc(is), / Augustalium h(onore) f(uncto), / M(arcus) Tusculanius / M(arci) f(ilius) / Receptus, / fratri ; AE, 1952, 133 = InscrIt., X, 5, 75 ; cfr. SupplIt., n.s. 8, 1991, p. 164 (Brixia, Regio X ; III sec. d.C.) : Victor(iae) Au[g(ustae)] / [P]ublicius Eu[ty]/chius, aeditu(u)s, / ex uoto ; CIL, V, 519 et p. 1022 = ILS, 4110 = InscrIt., X, 4, 11 ; cfr. SupplIt., n.s. 10, 1992, p. 211 (Tergeste, Regio X ; I-II sec. d.C.) : M(atri) d(eum) M(agnae). / Q(uintus) Publicius / Charito, / sacerdos, et / C(aius) Publicius / Hermes, / aedituus, / et / Secunda, / cymbalistria ; CIL, III, 2902 = ILS, 4050 (Iader, Dalmatia) : Apollini Lycio / M(arcus) Publicius / Campanus, ae/dituus, iussu / ipsius d(ecreto) d(ecurionum) ; CIL, VIII, 9425 et p. 1984 (Caesarea, Mauretania Caesariensis) : D(is) M(anibus). / Cl(audio) Publicio Fortu/nato, aedituo, uixit / annis LX / Attica uxor et Crescens Ianuarius / Fortunata fili(i) patri optimo / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(euis).
43 Weiss 2004a, p. 142-143.
44 AE, 1895, 156 = 1987, 243 = Chioffi 2005, p. 91-92, n. 85 (Formia, Regio I ; II-III sec. d.C.) : Dextro, Dextri / aeditui et Campaniae / Albinae filio, Duroni(an)o / a basilica / cum suis uixit annis / XXVI mensib(us) III diebus XIX.
45 Weiss 2004a, p. 143.
46 Solin 1985, p. 175-176 ( = AE, 1987, 243) = Solin 1998, p. 234-236.
47 Halkin 1935, p. 131.
48 Cfr. Weiss 2004a, p. 143 : « Es ist im Gegenteil noch einmal darauf hinzuweisen, daß bislang kein einziger unzweifelhafter Beleg für einen seruus publicus aedituus außerhalb Roms bekannt ist, und es erscheint daher methodisch gewagt, dies nun für den campanischen Dexter aedituus zu postulieren ».
49 Su questo, vd. Luciani 2010, p. 279-285 ; Sudi-Guiral 2010b, p. 426-429.
50 Roscini 2012-2013, p. 445-450, n. 4 (Carsulae, Regio VI ; II-III sec. d.C.) : D(is) M(anibus). / Primiti(u)us, p(ublicus) / saltuarius Car(sulanorum), / Q̣uịṇt(ae) R[e]stitu/taẹ, Car(sulanorum) / b(ene) m(erenti).
51 In generale sul saltus vd. Pupillo 1991 ; Soricelli 2004.
52 CIL, V, 715 = SupplIt., I, 1107 = ILS, 6682 = InscrIt., X, 4, 340 ; cfr. SupplIt., n.s. 10, 1990, p. 235-236 (Regio X, Aquileia ; I sec. d.C.) : P(ublius) Public(ius) Vrsio / u(iuus) s(ibi) f(ecit) et / coniug̣i kariss(imae) / Voltịliae Satụnn(ae). / Duṃ saltus p̣u/blicos ⌜c⌝uro ḍe/cidi ḥoc in pri/uatọ agellọ. Incerti nell’attribuzione del territorio di rinvenimento dell’epigrafe si sono mostrati Theodor Mommsen (CIL, V, 715), Ettore Pais (SupplIt., I, 1107) e, più di recente, Šašel Kos 2002, c. 255-256. A una sua pertinenza all’ager di Tergeste hanno pensato Hermann Dessau (ILS, 6682) e Piero Sticotti (InscrIt., X, 4, 340) ; a favore di un’attribuzione del titulus ad Aquileia si sono espressi invece Degrassi 1954, p. 25-26 ; Panciera 1979, p. 398, 404 = Panciera 2006, p. 794, 797 ; Zaccaria 2007, p. 324-325. È senza dubbio da notare che i liberti publici di Tergeste assumevano proprio il gentilizio Publicius, mentre gli ex schiavi pubblici di Aquileia il nomen Aquileiensis ; non è comunque da escludere l’eventualità che ad Aquileia esistessero due modi diversi per denominare gli ex-schiavi pubblici, come attestato a Saturnia in Etruria e a Venafrum nel Latium et Campania : vd. Halkin 1935, p. 131-132 ; Bruun 2008, p. 539 nt. 8.
53 Per un’identificazione di P. Public(ius) Ursio come liberto pubblico, vd. ILS, 6682 ; Calderini 1930, p. 279, nt. 7, cfr. anche p. CXXV, nt. 4 ; Degrassi 1954, p. 25 ; Ramilli 1975, p. 80 ; Chevallier 1983, p. 208, nt. 288 ; Carlsen 1996, p. 247-248 con nt. 10 ; Zaccaria 2007, p. 324-325 con nt. 83.
54 InscrIt., X, 5, 1124 ; SupplIt., n.s. 25, 2010, p. 297-298, n. 109 bis = AE, 2010, 592 (Regio X, Brixia ; I sec. d.C.) : Iuuentuti / Ti(berius) Public(ius) / Primitiuos, / saltuar(ius) pagi / Veneri, / d(ono) d(edit).
55 Finke 1928, p. 200, n. 328 = Lazzaro 1993, p. 106-107, n. 61, 407, con bibliografia precedente (Diuodurum Mediomatricorum ?, Gallia Belgica ; II sec. d.C. ?) : [D(is) M(anibus) ?] / T(iti) Publici(i) Terti(i), / saltuari(i).
56 Così anche Lazzaro 1993, p. 106 ; Carlsen 1996, p. 247 ; Lamoine 2009, p. 327.
57 Trattandosi di poco più di 30 occorrenze, esse rappresentano circa un terzo del numero complessivo delle testimonianze di liberti publici nel mondo romano ; infatti, a fronte di circa 300 attestazioni di serui publici, le testimonianze di liberti publici ammontano intorno alle 90 unità quelle di liberti publici : vd. Weiss 2004a, p. 194-245.
58 Cod. Iust., 11, 37, 1 : Imp. Alexander A. Vrbico. Si, ut proponis, decreto ordinis ad libertatem ductus es, non debere te inuitum actum rei publicae administrare curator rei publicae non ignorat, praesertim cum serui eiusmodi officia administrare debeant. Vd. anche Jacques 1984, p. 315-316.
59 Weiss 2004a, p. 165. Per la testimonianza epigrafica, vd. supra nt. 34.
60 Andreau, Descat 2009, p. 156. Contro la communis opinio, secondo la quale gli schiavi e i liberti pubblici godevano di una posizione privilegiata rispetto agli omologhi privati, vd. ora la convincente ipotesi di Bruun 2008, p. 551-553.
61 Halkin 1897, p. 216. Vd. anche supra nota 13.
62 Nella rubrica 15 del libro 37 del Digesto, intitolata De obsequiis parentibus et patronis praestandis, viene riportata la seguente sentenza : Liberto et filio semper honesta et sancta persona patris ac patroni uideri debet (Ulp., D., 37, 15, 9, 66 ed.) ; vd. anche Paul., D., 37, 14, 19 (1 sent.) : Ingratus libertus est, qui patrono obsequium non praestat.
63 Vd. Waldstein 1986, p. 51-69 ; Masi Doria 1993, p. 111-115.
64 Ulp., D., 2, 4, 10, 4 (5 ed.) : Qui manumittitur a corpore aliquo uel collegio uel ciuitate, singulos in ius uocabit : nam non est illorum libertus. Sed rei publicae honorem habere debet et si aduersus rem publicam uel uniuersitatem uelit experiri, ueniam edicti petere debet, quamuis actorem eorum constitutum in ius sit uocaturus. Vd. anche Halkin 1897, p. 216.
65 Boulvert 1974, p. 89-90, 101-102.
66 CIL, XII, 1283 (Vasio, Gallia Narbonensis) : Genio / forensi / Calomallus / Vas(iensis) tabul(arius).
67 CIL, IX, 1545 (Beneuentum, Regio II) : Genio / loci et / numini / C{a}ereris / Concordius, co[l(oniae)] horr(earius scil. seruus).
68 CIL, III, 4152 = ILS, 7119 (Sauaria, Pannonia superior ; II-III sec. d.C.) : Genio / candidat(orum) / Ven(eri) Vict(rici) / Daphnus / col(oniae) Sau(ariae) uil(icus) / kal(endarii) Septimi/ani sac(erdote) P(ublio) Ael(io) / [S]abiniano d(onum) d(edit) ; CIL, III, 7906 = ILS, 7138 (Sarmizegetusa, Dacia) : Genio / lib(ertorum) et seruorum / P(ublius) Publicius / Anthus et Publ(icius) / Cletus d(onum) d(ederunt) d(edicauerunt). Sulle dediche al Genio di collegi, vd. Cesano 1906, p. 473-474.
69 AE, 1934, 95 = 1939, 104 (Belgica, Treueri ; II sec. d.C.) : Genio / Vosu/gonum / Sabinus / ser(uus) p(ublicus). La lettura qui adottata è quella proposta nel 1938 da Oxé 1938, p. 239-240 ( = AE, 1939, 104), accettata da Ternes 1969, p. 146-147, n. VII ; Wilhelm 1974, p. 55, n. 345 ; Lazzaro 1993, p. 89-90, n. 30 ; Weiss 2004a, p. 219, n. 205. Per altre differenti interpretazioni, cfr. Keune 1933, p. 120 ; Forrer 1937, p. 155-160.
70 Così anche Oxé 1938, p. 240.
71 Raepsaet-Charlier 2002, p. 114.
72 CIL, V, 4911 = InscrIt., X, 5, 1134 ; cfr. SupplIt., n.s. 8, 1991, p. 184 ; SupplIt., n.s. 25, 2010, p. 224 (Brixia, Regio X ; I-II sec. d.C.) : Gen(io) pop(uli) pag(i) Iuḷ(ii), / bene mer(enti), / Q(uintus) Pub(licius) Abascant(us).
73 Vd. da ultimo Valvo 2007, p. 232, 239-240.
74 Gregori 1999, p. 147.
75 InscrIt., X, 5, 1134 : Libertus uidetur ex seruo publico.
76 Halkin 1935, p. 128.
77 Solin 20032, p. 913-916.
78 CIL, IX, 32 (Brundisium, Regio II) : Genio / decurion(um) / et populi / T(itus) Pollioniu[s] / T(iti) f(ilius) Laetitia(nus) ? / [ex a]u[r]i libra, / in augurat[u] / gratu[ito] sib[i] / del[ato] cu[m] lib(ertis) / et famil(ia) pub(lica). Per il cognomen del dedicante, vd. Kajanto 1965, p. 15.
79 AE, 2004, 539 (Tifernum Mataurense, Regio VI ; metà del I sec. a.C.) : [Geni]o ordinis, Fọrṭ[i] / [Fort]unae, Lar[i]bus / sacr(um). / [Perm]ịssú decurionum / [---]us uiḷịcus p[ub(licus ?)] / culto[ribus ? - - -] / [fecit ?].
80 Per queste interpretazioni, vd. la puntuale disamina in Catani 2004.
81 CIL, V, 2795 = ILS, 3625 (Patauium, Regio X ; I sec. d.C.) : Genio dom(i)nor(um) (et) Cereri. / T(itus) Poblicius Crescens Laribus / publicis dedit imagines argent(eas) duas / testamento ex HS ((milia)) ((milia)).
82 Cesano 1906, p. 459 ; Vitucci 1946, p. 404 ; Pascal 1964, p. 73 ; Bassignano 1981, p. 215-216 et 1987, p. 341-342 ; Modonesi 1995, p. 36 ; Zaccaria 2000, p. 180, nt. 88-89 ; Zaccaria 2008, p. 225, nt. 16, 227-228.
83 Gradel 2002, p. 372.
84 A titolo esemplificativo, vd. Cesano 1906, p. 458-462.
85 Cesano 1906, p. 454. Per un’analisi generale delle dediche servili al Genius dei padroni, cfr. infra Antolini, Marengo.
86 Kajanto 1965, p. 234. Non essendo finora pervenute testimonianze sicure di liberti publici da Patauium, non è noto quale gentilizio essi assumessero.
87 Anche Zaccaria 2008, p. 227-228 ha identificato T. Poblicius Crescens come « ex schiavo pubblico ».
88 CIL, V, 2886 (Patauium, Regio X) : [Pro salute et per/p]etuitate dominorum / familiae / thermensi(s) / thermarum urban{i}a[r(um)].
89 Così anche Weiss 2004a, p. 126.
90 CIL, XI, 5375 = ILS, 3039 ; cfr. SupplIt., n.s. 23, 2007, p. 270 (Asisium, Regio VI ; I sec. d.C.) : Ioui Paganico sacr(um). / Ex indulgentia dominorum, / Successus, publicus municipum / Asisinatium ser(uus) Amoenianus, / aedem cum porticibus a solo / sua pec(unia) fecit item mensam et aram / d(ono) d(edit). L’elemento onomastico Amoenianus indica che prima dell’acquisto da parte della comunità di Asisium lo schiavo Successus era appartenuto a un privato di nome Amoenus.
91 CIL, IX, 4110 (Aequiculum, Regio IV ; seconda metà del II sec. d.C.) : [- - - sacellu]m Solis Inuic[ti] / [Mithrae pro salut]e ordinis et pop[uli / Apronianus arca]rius rei p(ublicae) uetustate [collap]/sum / [perm(ittente) ordin(e) de s]ua pecunia restit[uit].
92 CIL, IX, 4112 = ILS, 4381 = RICIS, 2, 508/0601 (Aequiculum, Regio IV ; seconda metà del II sec. d.C.) : Pro salute ordinis et populi signa / Serapis et Isidis cum ergasteri(i)s suis / et aediculam in scholam permit/tente ordine / Apronianus r(ei) p(ublicae) Aequicul(anorum) ser(uus) ark(arius) / cum Aequicula Bassilla et Aequi/culo Aproniano fil(iis) pec(unia) sua fecit / l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum).
93 Halkin 1935, p. 133.
94 CIL, IX, 4109 = ILS, 4190 (Aequiculum, Regio IV ; 25 giugno 172 d.C.) : Inuicto Mithrae / Apronianus arkar(ius) / rei p(ublicae) d(onum) d(at), / dedicatum VII K(alendas) Iul(ias), / Maximo et Orfito co(n)s(ulibus), / per C(aium) Arennium Rea/tinum patrem ; Terme 2012, p. 640-641, n. IX, 50 (Aequiculum, Regio IV ; seconda metà del II sec. d.C.) : Apronianus rei p(ublicae) ark(arius) sua pecunia fecit.
95 Così anche Clauss 1992, p. 50 ; contra Weiss 2004a, p. 172 nt. 39. Sulla condizione amministrativa di Aequiculum, proprio in relazione alle iscrizioni qui menzionate, vd. Buonocore 2012, p. 298-300.
96 CIL, IX, 5177 = XI, *635 = ILS, 5450 = AE, 2001, 913 = Cancrini, Delplace, Marengo 2001, p. 63-66, n. ASC1 = Cristofori 2004, p. 123-137 (Regio V, Asculum ; 21 luglio 172 d.C.) : Fortunae Reduci. / Rufus, col(onorum) disp(ensator) arc(a)e summar(um), / omni cultu exornat(am statuam) de suo posu/it ; idemque, decret(o) ordin(is), templum / a solo sumptu suo maximo conlato / perficiendum curauit ; cuius dedicati/one singulis in collegio HS XX n(ummum) ded(it). / Dedicatum XII Kal(endas) Aug(ustas), Orfito et Maximo co(n)s(ulibus). / Si qui clipeum ponere uolet dabit arc(a)e HS II (milia) n(ummum).
97 Così anche Cristofori 2004, p. 129.
98 SEG, 38 (1988), 1444 : Τοῖς ἑαυτοῦ δεσπόταις Ὀνήσιμος δημόσιος | κατεσκεύασεν τὸν ναὸν τῆς Νεμέσεως | σὺν τοῖς ἀ̣γάλμασιν.
99 SEG, 38 (1988), 1445 : Βαλβουρέων | τὴν Βουλὴν | καὶ τὸν Δῆμον | τοῦς ἑαυτοῦ ‖ δεσπότας | Ὀνήσιμος δη|μόσιος δ(οῦλος) | οἷς καὶ προσ‖έθετο εἰς τὸ | σειτομέτρι|ον κατ’ ἔτος | μο(δίους) τνβʹ.
100 Vd. supra nt. 31.
101 CIL, II, 2009 = II2/5, 841 (Nescania, Baetica ; seconda metà del II sec. d.C.) : Numini diuorum Augg(ustorum) / C(aius) Publicius Fortunatus / libertus m(unicipii) F(laui) Nesca[n(iensis)] / aram solo pub(lico) / s(ua) p(ecunia) d(onum) d(edit) d(edicauitque).
102 Vd. supra nt. 35.
103 CIL, IX, 3046 = ILS, 5609 (Interpromium, Regio IV ; seconda metà del II sec. d.C.) : [CC.] Sụlmonii Primus et Fortunatus / [p]onḍerarium pagi Interpromini / [ui] terrạe motus dilapsum a solo / [s]ua pecuṇia restiṭuerunt. Il primo dedicante potrebbe essere menzionato anche in un signaculum rinvenuto ugualmente a Torre de’ Passeri, vd. CIL, IX, 6083, 142 (Interpromium, Regio IV) : C(ai) Sulm(oni) Fo/rtunati.
104 Halkin 1935, p. 136.
105 Crawford 2006, p. 142. L’esatta ubicazione del pagus Interpromium e l’attribuzione etnico-amministrativa del suo territorio sono problemi ancora aperti : vd. Buonocore 2002, p. 561, 578 con bibliografia precedente.
106 Weiss 2004a, p. 170-172, con altre testimonianze che, per ragioni di spazio, non sono state qui prese in esame.
107 Lamberti 1993, p. 333. Vd. anche LTL, IV, 1828, s.v. Satisfacere, p. 485 : Non tamen idem sunt semper satisfacere, et soluere. Nam soluit qui creditori pecuniam omnem numerat : satisfacit, qui quocumque modo creditorem placat. Sul significato di satisfacere quale « appagare il creditore », nel senso di adempiere per equivalente, vd. Melillo 1970, p. 35, 137-138 ; contra Saccoccio 2008, p. 3-20, con esame di tutta la dialettica tra soluere e satisfacere.
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Esclaves et maîtres dans le monde romain
Ce livre est cité par
- Acconcia, Valeria. (2022) Superare il guado. Riflessioni su archeologia, storia sociale e modelli di autorappresentazione delle disparità: alcuni esempi dalle comunità antiche e moderne. Ex Novo: Journal of Archaeology, 6. DOI: 10.32028/vol6isspp125-157
Ce chapitre est cité par
- Cohen, Edward E.. (2023) Roman Inequality. DOI: 10.1093/oso/9780197687345.001.0001
Esclaves et maîtres dans le monde romain
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