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Banditismo e diritto d’asilo nella Repubblica di Venezia (secoli XVII-XVIII)

p. 229-254

Résumés

Il saggio si sofferma sulle relazioni tra la pena del bando e il diritto di asilo. Alla persona bandita da una comunità o da un territorio era per lo più concessa una sorta di immunità al di fuori dei confini da cui era stata estromessa. A partire dal Cinquecento i poteri sovrani estesero la loro giurisdizione, rendendo assai più severa la pena del bando e la possibilità che il bandito potesse essere ucciso anche al di fuori dei confini territoriali. Dopo la pace di Westfalia e la creazione di una comunità di stati, ciascuno dei quali ambiva a possedere una propria sovranità, una nuova concezione del diritto d’asilo cominciò ad estendersi in tutta Europa. Nella Repubblica di Venezia il dibattito intorno all’immunità dei banditi emerse solo nella seconda metà del Settecento, rivelando comunque incertezze e contraddizioni.

Cet essai se concentre sur la relation entre le ban pénal et le droit d’asile. La personne expulsée d’une communauté ou d’un territoire bénéficiait généralement d’un certain degré d’immunité en dehors des frontières au-delà desquelles elle avait été chassée. À partir du XVIe siècle, les pouvoirs souverains étendirent leur juridiction, rendant le ban criminel beaucoup plus strict et augmentant la possibilité que les bandits soient tués en dehors des frontières. Après la paix de Westphalie et la création d’une communauté d’États, où chacun aspirait à disposer de sa propre souveraineté, une nouvelle conception du droit d’asile commença à se répandre en Europe. Dans la République de Venise, le débat sur l’immunité des bandits n’émergea que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, révélant toutefois des incertitudes et des contradictions.

The essay focuses on the relationship between the criminal ban and right to asylum. The person expelled from a community or territory was generally granted some degree of immunity outside the borders beyond which he or she had been driven out. From the 16th century onwards, the sovereign powers extended their jurisdiction, making the criminal ban much stricter and increasing the possibility that outlaws could be killed outside the borders. After the peace of Westphalia and the creation of a community of States, each of which aspired to have its own sovereignty, a new concept of the right to asylum began to spread throughout Europe. In the Republic of Venice, the debate about the immunity of bandits only emerged in the second half of the 18th century, revealing uncertainties and contradictions.

Entrées d’index

Mots-clés : droit d’asile, peine de bannissement, justice pénale, Vénétie

Keywords : right of asylum, penalty of the ban, criminal justice, Veneto

Parole chiave : diritto d’asilo, pena del bando, giustizia penale, Veneto


Texte intégral

Due storie di ordinaria violenza

L’attesa (paludi di Zelo, sera del 27 maggio 1610)

1Quegli uomini si erano accorti che l’imbarcazione dei banditi si aggirava tra le valli alla ricerca di una via di uscita. Si posero pazientemente in attesa, nascondendo il loro burchiello tra le canne che ricoprivano la riva. Di lì a non molto, scorsero l’imbarcazione che si avvicinava al loro nascondiglio. Tutti assieme, senza esitazione, fecero fuoco con i loro archibugi. Tre dei banditi caddero nell’acqua colpiti a morte. Si avvicinarono con il loro burchiello. Il quarto uomo, ferito, tentò inutilmente di rovesciarlo, ma lo stordirono a colpi di remo e poi lo finirono con delle pugnalate. Caricati i corpi sulla loro imbarcazione, si avviarono verso Zelo, dove tutta la popolazione accorse per vedere i banditi uccisi. Il giorno seguente, di buon mattino, si trasferirono a Trecenta per il formale riconoscimento dei corpi. Intendendo riscuotere i premi promessi dalla giustizia pontificia, si spostarono a Ferrara, portando con loro le teste mozzate dei banditi. Ma il legato pontificio si rifiutò di accogliere la loro istanza, affermando, disgustato, che la giustizia ferrarese aveva inteso che i banditi fossero presi vivi. Giovan Maria Spedo e gli uomini che, insieme a lui, avevano partecipato all’agguato si rivolsero allora alla giustizia veneziana. E, dopo aver chiesto alla cancelleria di Padova che fosse istruito il consueto fascicolo processuale, con il quale attestavano la dinamica dell’uccisione, ottennero dal Consiglio dei dieci ben tre voci liberar bandito.

2Così morì Cesare Carota, colpito da diverse sentenze di bando che prevedevano pure la sua uccisione in terre aliene. Divenuto bandito di seguito a violenze compiute nel natio villaggio di Megliadino nei confronti di famiglie rivali, il Carota, insieme ai suoi compagni, non aveva rinunciato, negli anni seguenti, a perseguitare i suoi nemici. Per sopravvivere, si era comunque dato ad un’intensa attività di rapine in un territorio in cui era agevole sconfinare o cercare rifugio1.

Morte di un patrizio (Maron, giurisdizione di Brugnera in Friuli, giugno del 1602)

3Qualcuno, evidentemente, si era spinto sino a Venezia per segnalare la sua presenza. Quei soldati erano infatti giunti dalla città lagunare alcuni giorni prima per accertarsi che Pietro Valier stesse effettivamente nel palazzo di Marin Tiepolo, suo parente in linea femminile. Erano poi ritornati l’11 giugno, armati e in buon numero, costringendo gli uomini della comunità a partecipare all’attacco, al fine di eseguire, come essi sostenevano, un ordine dei Capi del Consiglio dei dieci. Entrarono nel palazzo, forzando con una leva la porta d’entrata. Al loro ingresso il Valier, vestito della sola camicia, era fuggito nel cortile, impugnando una pistola e un archibugio. Si era scontrato con uno di quei soldati e, nel corpo a corpo, l’aveva ucciso. Vedendosi preclusa ogni via di fuga, si era allora rivolto agli inseguitori, chiedendo di essere risparmiato e consegnato alla giustizia. Senza proferir parola, costoro lo trafissero da parte a parte con un colpo di archibugio e poi, avvicinatisi, lo finirono con i coltelli e il calcio delle loro armi.

4Così morì ser Pietro Valier, raggiunto da più bandi pronunciati dal Consiglio dei dieci per le violenze e le minacce perpetrate nei confronti della madre e dei suoi famigliari. La sentenza più severa, inflitta nel 1597, prevedeva che egli potesse essere ucciso anche in terre aliene2.

Stato d’eccezione

5Nel corso degli ultimi decenni del Cinquecento la penisola italiana fu attraversata da sommovimenti sociali che si riflessero visibilmente nell’emergenza del banditismo e nella serie di provvedimenti straordinari assunti nei diversi stati per fronteggiarlo e contenerlo3. Provvedimenti che, seppure nei decenni precedenti erano stati assunti in maniera inframmettente, si contraddistinsero in questo periodo sia per il loro timbro severo, che per la loro reiterazione, in quanto diedero avvio ad un vero e proprio stato di emergenza, che, sotto diversi aspetti, mise in discussione gli antichi assetti costituzionali4.

6Nella Repubblica di Venezia i cambiamenti sono nettamente avvertibili sul piano dell’amministrazione della giustizia penale e, in particolare, nel diverso valore assegnato alla pena del bando5. Le trasformazioni non solo furono avvertite dai contemporanei, ma vennero pure colte, a distanza di quasi due secoli, da quegli esponenti politici che nell’incipiente periodo dei lumi, si trovarono a riflettere e a deliberare su questioni inerenti la giustizia penale e il rapporto che essa intesseva con i sudditi.

7Le due storie di ordinaria violenza con cui si è inteso aprire queste pagine sono emblematiche di una situazione che si era decisamente aperta nel corso degli anni ‘80 del Cinquecento. Storie cruente, tratte dai fascicoli delle voci liberar banditi, provviste di narrazioni diverse, ma tutte caratterizzate da una retorica della violenza che, almeno in apparenza, sembra priva di sfumature e dotata comunque di una medesima sintassi6. La vicenda di Cesare Carota e dei suoi compagni traeva origine dalla diffusa rete di inimicizie che, seppure con intensità diverse, investiva grandi e piccoli centri della Terraferma. La storia di Pietro Valier, membro del ceto dirigente lagunare, risaliva, all’inverso, a conflitti intrafamiliari. Situati all’opposto della rigida scala sociale, i protagonisti di queste due storie condivisero però una medesima sorte, la cui origine risaliva alla severa legislazione bannitoria dell’epoca. Una legislazione che aveva smarrito i suoi tratti originari e che aveva trasformato la figura del bandito dal suo essenziale profilo di esiliato a quello di vero e proprio oppositore politico, privato di quella sorta di immunità, che sempre le leggi sul bando avevano garantito alla persona allontanata dalla comunità. Una privazione che, come nel caso dei protagonisti delle due vicende poco sopra tratteggiate, era significativamente attestata dalla previsione che chiunque, in cambio di premi e benefici, avrebbe potuto ucciderli, anche al di fuori dei confini dello stato. Una previsione che comportava ovviamente non solo una sorta di deroga rispetto alla tradizionale normativa in tema di bandi, ma pure il riconoscimento formale di un uso legittimo della violenza da parte dei sudditi, nei confronti di chi veniva additato come nemico interno7. Il carattere di eccezione assegnato alle leggi emanate in questi decenni, per lo più provviste dell’apparente timbro della provvisorietà, diede luogo in realtà a trasformazioni che incisero infine sul piano sostanziale dei rapporti di forza e su quello della configurazione del potere sovrano. Quella violenza sovrana che, a detta di Giorgio Agamben, apre nello stato di eccezione una zona di indistinzione tra violenza e diritto8 si manifestò visibilmente nella legislazione bannitoria di fine Cinquecento9, laddove soprattutto la figura del bandito divenne a tutti gli effetti colui che, in base al nuovo imperativo del diritto di punire, poteva essere perseguito in ogni luogo e ricorrendo ad ogni mezzo10.

8Un percorso lungo e complesso, quello della pena del bando e del fenomeno del banditismo ad essa collegato, che si spinge per il corso di tutta l’età moderna e che può essere colto nella sua interezza avvalendosi delle interrelazioni complesse che la dimensione giuridica è in grado di manifestare attivamente nell’ambito di un processo interpretativo tramite cui la storia viene elaborata e scritta, facendo riemergere la memoria di eventi del passato, ma anche temi che, come il diritto di asilo, avrebbero via via assunto aspetti inediti11.

La pena del bando

9Presente in ogni luogo e in ogni tempo, laddove una comunità aveva tracciato, più o meno distintamente, i suoi confini, la pena del bando o dell’esilio ha sempre riflesso una molteplicità di istanze e di obbiettivi: timori di contaminazione, esigenze di controllo sociale, necessità di tracciare distintamente i valori culturali, conflitti politici interni. In ogni caso il bando e l’espulsione riflettono la struttura politica e sociale della comunità che li decreta e la definizione di specifici confini, simbolici e territoriali12. La pena del bando e, di conseguenza, il presumibile diritto di asilo concesso alla persona bandita al di fuori dei confini da cui era interdetta, sono indicativi della definizione di uno spazio politico che le realtà statuali europee costruirono faticosamente, a fronte di un sistema giurisdizionale ovunque frammentato13.

10Una complessità di interrelazioni che rende arduo qualsiasi tentativo di ricostruire storicamente, nel suo insieme, un fenomeno che, di certo, non si esaurisce nella sua dimensione giuridica e si avvale di una terminologia che è evidentemente il riflesso delle complesse trasformazioni sociali e, soprattutto, politiche individuabili nei diversi periodi storici14.

11Le ricerche condotte sul piano storico-giuridico hanno sottolineato un dato molto importante per il periodo repubblicano-imperiale romano e per i successivi secoli dell’Alto Medioevo: la sanzione del bando qualificava colui che riceveva l’interdizione dalla comunità come un uomo privato di ogni diritto politico, affidato alla sorte divina o all’ostilità della natura, ma non necessariamente uccidibile. Sia l’homo sacer, consacrato agli dei dall’ostracismo della civitas romana15, che l’uomo-lupo, costretto a vivere nelle foreste16, erano dunque essenzialmente colpiti dall’interdizione della comunità e, al di fuori dei confini, la loro sorte era contraddistinta da uno stato di indefinitezza, che implicava una sorta di immunità di cui, indirettamente, potevano godere laddove avevano trovato rifugio.

12Nel corso del Basso Medioevo, soprattutto nell’Italia centro-settentrionale, la pena del bando subì rilevanti trasformazioni all’insegna dell’estrema frammentazione politica. Come è stato osservato, in un primo momento il bando rifletteva le forti contrapposizioni politiche in una fase di definizione e di crescita del comune e si caratterizzò soprattutto per il timbro di esclusione nei confronti delle fazioni antagoniste. A partire dagli inizi del sec. XIV, a fronte della complessità e dello sviluppo raggiunti dai centri cittadini, il bando si caratterizzò soprattutto come pena che tendeva a qualificare sul piano penale taluni comportamenti che potevano minacciare la stabilità e l’immagine pubblica del comune17.

13La pena del bando, in questo periodo, esprimeva dunque una molteplicità di istanze: tradizioni e procedure consuetudinarie che riflettevano la persistenza delle inimicizie e della vendetta18; ma anche l’emergere della dimensione di una giustizia che tendeva a incorporarle e ad imporre un’immagine pubblica del potere politico19.

14Nel corso dell’età moderna l’applicazione della pena del bando si svolse all’insegna di una tradizione giuridica fortemente legata al passato ed evidentemente giustificata dalla permanenza di un sostrato sociale caratterizzato da parentele e da lignaggi, soprattutto nell’ambito dei ceti privilegiati20. Ma si trattò di un’applicazione che dovette inevitabilmente raffrontarsi con le trasformazioni politiche che contraddistinsero i diversi paesi europei21.

15Anche se, per certi versi, la pena del bando non sarebbe venuta meno che nel corso dell’Ottocento, con l’affermazione di realtà politiche e territoriali di larga scala22, l’esclusione tramite una sanzione penale si declinò a seconda della fisionomia di poteri sovrani il cui ius puniendi si esprimeva con modalità diverse, raffrontandosi comunque con la permanenza di antiche consuetudini23. In Spagna e in Catalogna il termine bandos era sostanzialmente sinonimo delle fazioni che, con le loro reti di relazioni, erano in grado di imbrigliare il potere regio. E la pena del bando sovrano era fortemente condizionata dal sistema conflittuale locale24.

16In Francia, come hanno attestato le ricerche giuridiche, il bando era sino al Cinquecento il solo mezzo «de débarrasser la contrée d’un individu dangereux sans cependant le tuer». I tribunali potevano bandire solo nell’ambito della propria giurisdizione, ma i parlamenti accettavano che la giurisdizione reale locale potesse bandire anche in maniera più estesa. I banditi che infrangevano i confini loro interdetti potevano essere impunemente uccisi25. Una situazione assai simile a quella italiana, anche se è presumibile che l’estensione della giustizia sovrana assegnasse infine una dimensione più severa alla pena del bando26.

17In realtà, come ha notato P. Spierenburg: «banishment from an entire country were probably rare throughout Europe, for court would have difficulty putting such a sentence into effect»27. La pena del bando, così come il diritto di asilo che, di conseguenza, era concesso alla persona bandita, si commisurava con il più complessivo sistema punitivo e, come vedremo, con una dimensione politica dello spazio che i poteri centrali avrebbero teso ad ampliare, raffrontandosi con un sistema giurisdizionale estremamente frammentato28. Una trasformazione che è nettamente individuabile in Inghilterra dove pure il potere centrale aveva esteso la sua influenza tramite le corti regie ed aveva a disposizione un sistema punitivo estremamente severo ed efficace. All’antica pena del bando si sostituì rapidamente già a partire dagli inizi del Seicento la prassi di inviare nelle colonie sia vagabondi che persone accusate di crimini29.

Nel secolo dei lumi: la relazione degli Avogadori di comun (1767)

18Il 7 settembre 1767 il Consiglio dei dieci deliberò in merito alle taglie che solitamente si ponevano nei confronti dei banditi anche al di fuori dei territori della Repubblica. Dalle relazioni loro inoltrate dai Consultori in iure e, soprattutto, dagli Avogadori di comun, appariva:

non esservi leggi in tale proposito, se non che temporanee ed anche da molto tempo cadute ed estorte dalla violenza delle circostanze dei tempi nei quali sono emanate e dall’atrocità dei casi per incutere il possibile maggiore terrore.

19Inoltre, proseguiva la suprema magistratura veneziana, si era inteso

le sode e dimostrative ragioni per le quali dalle nazioni più colte e più illuminate non sia stato mai fatto uso di una tale condizione, perché non conforme alle buone regole del diritto; che non ha poi neppure prodotto mai l’effetto contemplato e che se le producesse, genererebbe altre conseguenze in offesa della giustizia e in danno dello stato.

20Si trattava di una prassi inutile, si aggiungeva infine, non in sintonia con i tempi presenti,

per le convenzioni che vi sono tra la Repubblica e i principi finitimi di ricercarsi e consegnarsi reciprocamente i rei di quei delitti che in esse sono stati dichiarati gravi e perciò non meritevoli di goder del privilegio dell’asilo e della sicurezza.

21In base a queste considerazioni il Consiglio deliberava così che i bandi pronunciati con la sua autorità.30 non avrebbero più dovuto contemplare la concessione di taglie e di benefici a coloro che avessero catturato e ucciso i banditi al di fuori dei confini dello stato31. La delibera in realtà non faceva che accogliere quanto era stato proposto dagli Avogadori di comun, i quali, anzi, a proposito di quanto si era praticato nei tempi passati, avevano sottolineato, con maggiore enfasi che,

il solo uso non infonde verun titolo, benché da lungo tempo introdotto e praticato, quando non sia conforme alla ragione e alla giustizia; che non è valevole a formare quella consuetudine, ove non è ragionevolezza e che abuso piuttosto che consuetudine possa chiamarsi quella che non ha per base questi principi e che è contro il gius delle genti, che la ragione e la giustizia essere devono le sole direzioni e la guida delle nostre operazioni e particolarmente di chi presiede e governa; e che le leggi stesse non hanno legittima autorità quando non siano appoggiate a tali fondamenti.

22Parole altisonanti che, tramite il tema del diritto di asilo e della figura del bandito, entravano direttamente nel tema della sovranità:

Ogni uomo particolarmente bandito dal suo principe naturale sia in libertà e diritto di natura che lo accompagna di scegliersi asilo e ricovero ove più gli aggrada […]. Sottoponendosi quel tale con volontaria soggezione ad altro principe, dal quale sia accolto, come ne deriva in lui l’obbligazione esteriore di eseguire i voleri di quello, diviene suo suddito, così quel sovrano acquista qualche potestà sopra il medesimo e quel diritto che tiene ogni principe sopra i sudditi suoi.

23E in realtà, il principe, infliggendo la pena del bando, ha privato la persona: «dell’asilo della propria casa e dei suoi beni» e di conseguenza ha rinunciato ad estendere nei suoi confronti la propria autorità.

24Gli avogadori proseguivano nel loro ragionamento, aggiungendo:

Si conferma che ogni qual volta avvenga in qualunque estero stato l’uccisione32 di alcun bandito dal veneto dominio, l’uccisione da quel principe nella giurisdizione del quale seguisse l’omicidio sarebbe per esso severamente punita. Il che dimostra l’aperto di lui dissenso e contraddizione nelle promesse di taglie e benefici come fatte da autorità incompetente e tanto appunto si praticherebbe nello stato nostro, né servirebbe all’uccisore di giustificazione alcuna e difesa che l’ucciso fosse bandito da altri stati. Segno che si reputa che il gius della vita e della morte su quel bandito appartenga a quel principe appresso il quale viveva e che non abbia il principe che lo bandì sopra di quello più autorità alcuna, altrimenti non si punirebbe l’omicida33.

25Si trattava di argomentazioni che riflettevano il mutato clima culturale e politico34, sorrette da un’analisi storica che individuava, seppur con qualche imprecisione, come l’emergere del banditismo in tutta la sua rilevanza sociale e politica risalisse alla fine del sedicesimo secolo35. E d’altronde gli Avogadori erano ben consapevoli come quanto era stato allora deliberato e successivamente reiterato, o comunque mai formalmente abolito, si potesse facilmente giustificare:

Se infine ben si rifletta alle indicate leggi, alla loro enunziativa ed alla facoltà in esse decretata di poter ammazzare i banditi in terre aliene, circoscritta in tutte a preciso stabilito breve termine, si deve ad evidenza dedurre che non erano ignoti alla prudenza dei savi nostri progenitori gli esposti principi di ragione e che se per forti motivi si sono indotti alla decretazione delle leggi stesse, tutte soltanto per un provvisionale provvedimento a riprova delle molestie che recavano in quei tempi i banditi alla quiete dello stato e dei sudditi (lecito e necessario essendo negli estremi mali far uso di violenti rimedi), ben però conoscevano che non competeva di fare sopra di tal punto una statutaria legge che servisse di norma per tutto il tempo a venire36.

26Un’archeologia trascendentale dell’ordine sociale, per ricorrere ai concetti elaborati da Michel Foucault37, veniva investita da una diversa trama narrativa, in cui il diritto d’asilo e, di conseguenza, la figura del bandito, assumevano significati inediti.

27La relazione avogaresca si concludeva però sostenendo esplicitamente come la questione del diritto di asilo non dovesse essere confusa con la politica criminale perseguita nei confronti dei banditi:

Non meritano però queste ragioni e questi riflessi nelle taglie e premi (quali si siano) che si promettono nelle sentenze con la sola condizione anco di morte contro quei banditi che con impudenza et ardire si fano lecito di introdursi nei confini da quali sono proscritti. Ogni principe essendo padrone legittimo nei suoi stati ha diritto di non volere nei medesimi chi ha offeso le sue leggi e può imporre qualunque pena a contraffattori.

28Gli Avogadori non nascondevano come la prassi repressiva contro i banditi non potesse rinunciare alla previsione della possibile loro uccisione tramite la concessione di premi e benefici. Era però compito delle autorità politiche, sollecitando comunità e forze di polizia, di ottenere innanzitutto il loro arresto e di provvedere rapidamente all’applicazione della pena alternativa prevista nella sentenza. Infatti, essi osservavano:

I preventivi discorsi che si fanno fra il basso popolo, quando sappia che debba eseguirsi qualche sentenza di morte, il patibolo esposto, il tetro apparato e tutte le mere esteriori concomitanze che accompagnano la ferale esecuzione, non possono non imprimere nell’animo degli uomini qualche terrore e non risvegliare in essi con la vista del castigo qualche giusta idea della pravità dei delitti38.

La trama dell’ordine e del controllo sociale

29La legge del settembre 1767 e la straordinaria relazione degli Avogadori di comun non devono trarre in inganno e indurre a ritenere che l’età dei lumi avesse improvvisamente rischiarato la trama ancora oscura della repressione del banditismo39. Solo alcuni pochi mesi prima, di seguito alle frequenti rapine compiute da chi s’introduceva «nelle case e botteghe della Terraferma col mentito nome di ministri di giustizia», lo stesso Consiglio dei dieci aveva deciso di ritornare sulla precedente deliberazione del 1763, che aveva previsto l’arresto di coloro che erano colti sul fatto40. Di fronte alla persistenza del fenomeno si era infatti deciso:

Se mai avverrà che alcuno, o solo o con insidia o in compagnia con altri andrà alla casa di alcuno a commettere omicidio o derubamento, immediatamente commesso il delitto medesimo e ritrovato in flagrante crimine, possa essere impunemente preso e ucciso, anche in dominio alieno, purché subito commesso il delitto fosse sin là perseguitato41.

30Che la situazione non fosse ancor del tutto sotto controllo, lo si era constatato, con tutta evidenza, circa vent’anni prima. Nel luglio del 1742 il Consiglio dei dieci esprimeva pubblicamente il proprio orrore di fronte al «sangue di 307 innocenti miseramente uccisi nella sola Terraferma». A tal fine ordinava che un boia fosse inviato da Venezia nelle principali città, per eseguire immediatamente le sentenze capitali pronunciate dai rettori, «onde il pubblico castigo serva di orrido esempio e forte ritegno a delinquenti di tal natura». In realtà, si aggiungeva, la causa di tanti delitti non era solamente dovuta ai malviventi e ai banditi che si trattenevano nei territori loro proibiti, ma soprattutto alla connivenza degli ufficiali di campagna e degli stessi comuni, «che mai più si è veduto lo stato della Terraferma tanto invaso da malviventi e banditi come lo è al presente». Si stabiliva infine che i rettori pubblicassero un proclama in cui si ordinava ai comuni e alle forze di polizia di arrestare coloro che venivano colti in flagrante crimine. E poiché la concessione di taglie e benefici non sembrava cogliere il segno, si prevedevano pure pene severe per i trasgressori42.

Il banditismo nel Settecento

31Questi provvedimenti attestano come, nel corso del Settecento, il tema del banditismo fosse ben lungi dall’esser risolto e, soprattutto, che la questione del diritto d’asilo sollevata dal Consiglio dei dieci nel 1767 si costituisse come il lato visibile di un prisma, le cui sfaccettature erano molteplici e, talvolta, apparentemente dissonanti. Una di queste erano, ad esempio, le esplicite manifestazioni di disapprovazione nei confronti dell’uccisione proditoria dei banditi, che pure erano stati colti nei territori della Repubblica43, a fronte di una legislazione bannitoria che, come era stato osservato dagli avogadori, sembrava non aver subito sostanziali modifiche, a partire dal periodo di eccezione apertosi a fine Cinquecento.

32In realtà la legislazione settecentesca sul banditismo si muoveva essenzialmente nel solco dei precedenti giudiziari, che riflettono una casistica multiforme, ma sostanzialmente dissonante rispetto alla dura e severa politica criminale applicata nei confronti dei banditi ancora per buona parte del Seicento44. Banditi che erano considerati talvolta veri e propri nemici pubblici, privati pure di quel diritto d’asilo che il diritto comune e persino gli statuti municipali consideravano come una sorta di diritto incontrovertibile45.

33La possibile uccisione dei banditi penetrati nei territori loro interdetti, così come quella di coloro che, pur avendo ottenuta la loro liberazione, avevano trascurato di richiedere che il loro nome fosse depennato dai registri su cui era stato annotato il bando, era prassi ancora diffusa46. Ma la situazione era profondamente mutata, in quanto il procedimento giurisdizionale dell’accertamento relativo allo svolgimento dell’uccisione e del conseguente diritto a richiedere la voce, a diversità di quanto avveniva in precedenza, era prerogativa del tribunale competente47.

34All’origine di questi cambiamenti si erano posti i decisivi interventi del Consiglio dei dieci intrapresi negli ultimi due decenni del Seicento. Si era allora deliberato che i rettori e i giusdicenti dello stato di Terraferma, così come le diverse corti della città lagunare fossero tenuti a comunicare ogni caso di omicidio di cui fossero venuti a conoscenza. Lo stesso Consiglio avrebbe poi deciso se assumerlo o delegarlo al tribunale competente48. Anche l’uccisione di un bandito veniva così sottoposta all’istruzione di un processo; e il responsabile, sottoposto ad indagine, doveva necessariamente ricorrere all’Avogaria per dimostrare che l’ucciso era in realtà un bandito49.

35Le nuove procedure ebbero l’effetto di attenuare indubbiamente le interrelazioni tra banditismo e inimicizie, che in precedenza avevano contraddistinto in maniera significativa la concessione delle voci liberar bandito: una politica criminale assai efficace, ma che era apparsa potenzialmente suscitatrice di conflitti ulteriori e, considerato il suo esplicito timbro di eccezione, pure fonte di turbamento sociale. E che, pur di raggiungere i suoi obbiettivi, non aveva esitato a mettere in discussione lo stato di incolumità, di cui i banditi avrebbero dovuto godere al di fuori del territorio dello stato.

36La svolta di fine Seicento incise dunque sull’azione repressiva condotta nei confronti del banditismo. Uno degli effetti maggiormente visibili fu che i sudditi ritennero più agevole e utile procedere alla cattura dei banditi, che non alla loro uccisione50. Le antiche e severe previsioni nei confronti di chi era bandito non vennero comunque meno e, come si è costatato, erano destinate a riemergere in taluni momenti. E del resto la suprema magistratura veneziana, pur rifacendosi nei suoi provvedimenti quasi esclusivamente alla cattura dei banditi che violavano i confini loro interdetti, in più di un’occasione prevedeva che, in alternativa, ove necessario, fosse pure possibile la loro uccisione51.

37Una politica altalenante, ma che infine diede un impulso diverso alla repressione del banditismo. E del resto ad incidere su queste notevoli trasformazioni, stavano anche le implicazioni di carattere economico sottese all’uccisione del bandito. Il procedimento giurisdizionale avviato dal tribunale comportava che la concessione della voce fosse comunque sottoposta al previo pagamento delle spese processuali sostenute di seguito all’indagine. Un aspetto importante, e che sarebbe apparso visibile nel provvedimento assunto nel 1734 dal Consiglio dei dieci, in cui si riportava il decreto del camerlengo del Consiglio Pietro Antonio Dolfin:

Che dopo la necessaria formazione dei processi a delucidazione della verità e di quei riflessi, che meritassero i casi di omicidio puro in persone bandite o non depennate di raspa […], s’intendano sempre le persone processate o chiamate per tali cause all’ubbidienza della giustizia, al pagamento delle imposizioni e risarcimenti, che ve ne fossero della pubblica cassa, per occasione della formazione dei processi, non dovendo l’impunità che venisse concessa dalla giustizia assolverli dai pagamenti suddetti52.

38Una legge fondamentale, ma che in realtà non faceva che stabilire apertamente un precedente giudiziario rispetto ad una prassi diffusa, anche se, ovviamente, più volte contestata da coloro che intendevano riscuotere i benefici promessi per la cattura o l’uccisione di un bandito53.

39La legge si limitava a considerare i casi di omicidio puro, cioè non provvisti dell’aggravante della premeditazione, quasi a voler escludere le uccisioni dei banditi che potevano essere condotte con agguati e, assai frequentemente, con l’obiettivo di mettere fuori gioco i propri nemici. In realtà il fine precipuo della legge mirava a sottolineare gli aspetti economici della liberazione dei banditi. Come avrebbe sottolineato l’illustre giurista Bartolomeo Melchiorri nel 1741, «quanto ai banditi, niuna cosa è stata innovata». A suo giudizio, il provvedimento del 1734 non aboliva la consolidata prassi prevista dagli statuti municipali in merito all’uccisione dei banditi:

Io credo pertanto, che il bandito, nonostante l’addotto motivo, possa uccidersi in ogni guisa come una volta; e che sia parte del giudice […] dichiarare che nell’accennata terminazione si parla dell’omicidio puro come del più frequente a succedere, non come dell’unico che sia dal gius veneto tollerato54.

Spazio politico e diritto di asilo

40Nonostante le profonde trasformazioni avvenute a partire dalla fine del Seicento, i provvedimenti assunti contro il banditismo rivelano come il controllo sociale nella Repubblica di Venezia, ancora a Settecento inoltrato, fosse contraddistinto dalla dimensione di una giustizia penale incline a ricorrere all’uso di strumenti repressivi che facevano costantemente riaffiorare il loro timbro d’eccezionalità, in un contesto costituzionale fortemente ancorato alla tradizione.

41Pur richiamandosi ad un’incontestabile severa prassi repressiva interna contro il banditismo, i cui obiettivi erano essenzialmente di carattere intimidatorio, nella loro relazione gli Avogadori di comun non avevano esitazione a proclamare l’irrinunciabile diritto d’asilo che doveva comunque essere garantito ai banditi rifugiatisi nei territori di un altro stato. Un diritto che non poteva essere messo in discussione nemmeno dal loro principe naturale; e la cui legittimità si faceva risalire allo ius gentium e ai suoi principi di ragione e giustizia.

42Le affermazioni degli Avogadori si rifacevano ad una elaborazione culturale e giuridica ormai affermatasi in gran parte d’Europa e che aveva incontrato ampia diffusione sulla scorta del pensiero di Ugo Grozio, Samuel Pufendorf e Christian Wolff, i quali, pur con tonalità diverse, avevano sostenuto che il diritto di asilo non potesse essere negato a coloro che avevano cercato rifugio in un altro stato. Come è stato sostenuto, Grozio interpretava il diritto d’asilo nella complessità del sistema giudiziario ancora prevalente nell’Europa del suo tempo:

Exiles had been expelled and were no longer counted as members of their states, often for having committed a crime. They needed to find somewhere else to live. But they did not necessarily flee from «unmerited persecution» since banishment was sometimes viewed as a justified punishment, and they were not wanted for extradition, as refugees or supplicants were. Thus, it was not “contrary to the relations of amity” between states to receive exiles who had been justly banished for crimes they committed, because such exiles were no longer wanted by their state of origin. They had been rightfully excommunicated, as it were. By contrast, receiving supplicants wanted for extradition was justified only if the punishment were «unmerited» – a determination that rested upon a controversial judgment about the requesting state’s exercise of authority and implied condemnation of that state55.

43Il nuovo discorso politico, ricorrendo a un diverso linguaggio giuridico e culturale, esprimeva le trasformazioni che avevano investito il diritto d’asilo nelle sue stesse tradizionali fondamenta religiose e sacrali. Per secoli, come è stato sostenuto, il luogo sacro aveva offerto una protezione illimitata a coloro che in esso avevano cercato rifugio:

In its medieval form, sanctuary law granted a wrongdoer who fled to a church protection from forcible removal as well as immunity from corporal or capital punishment. The fugitive might be required to pay a fine, forfeit his goods, perform penance, or go into exile, but almost without exception his body and his life were to be preserved56.

44Tale protezione aveva essenzialmente avuto il fine di attenuare il ciclo di violenze e di ritorsioni che derivavano dalle diffuse reti di inimicizie e di vendette. In contesti politici e sociali in cui la risoluzione dei conflitti era affidata alle strutture parentali e comunitarie, oppure era regolamentato da un sistema giudiziario debole, l’asilo sacro svolgeva una funzione di contenimento della violenza, agevolando una fase di tregua e di pace57. Una funzione che, come si è visto per la pena del bando, avrebbe interloquito con l’emergere di realtà politiche volte ad affermare la propria giurisdizione, incorporando nelle pratiche giudiziarie e nei riti procedurali le dinamiche delle inimicizie.

45La dimensione sacrale e parentale del diritto d’asilo, soprattutto a partire dal Cinquecento, venne erosa dai poteri secolari, i quali introdussero una serie rilevante di eccezioni che si riferivano in particolare ai crimini ritenuti particolarmente gravi58.

46Tale processo di espropriazione si accompagnò, come già si è notato, ad una vera e propria trasformazione semantica e politica59. La pace di Westfalia del 1648 ebbe l’effetto di creare in Europa una comunità di stati, ciascuno dei quali ambiva a possedere una propria piena sovranità60; e sancì pure nuove relazioni tra le diverse unità politiche, ognuna delle quali rivendicava il diritto di concedere asilo a chi l’avesse richiesto. Un diritto che lo stato si riservava di concedere sia rispetto alle pretese individuali, che ad eventuali richieste di estradizione da parte di un altro stato. Diritto d’asilo e trattati di estradizione si costituirono come i poli del nuovo equilibrio, sorretto apparentemente dal reciproco interesse61.

47In realtà il nuovo corso doveva necessariamente raffrontarsi con la capacità dei singoli stati di controllare fenomeni sociali percepiti come pericolosi e destabilizzanti e che si manifestavano in particolare con la diffusione endemica di un banditismo di confine che richiedeva l’adozione di leggi severe e provviste del timbro dell’eccezionalità. La relazione degli Avogadori di comun, nonostante la proposta innovativa, faceva scorgere una contraddizione di fondo. La persistenza del banditismo nei territori della Repubblica presupponeva sia l’esistenza di confini porosi ed insicuri, che un controllo sociale interno inefficace: entrambi richiedevano l’utilizzo di mezzi repressivi straordinari rifacendosi soprattutto alla severa legislazione bannitoria emanata sul finire del Cinquecento. La presunta immunità e il diritto d’asilo, concessi nel 1767 ai banditi rifugiatisi in altri stati, erano una sorta di dichiarazione d’intenti, peraltro poco convincente sia rispetto alla situazione interna, che a riferimenti costituzionali intensamente ancorati alla tradizione62. Quanto, pochi anni prima, aveva scritto Cesare Beccaria, appariva come una sorta di monito. L’illustre giurista, pur esprimendo la sua totale avversione nei confronti dell’asilo sacro, osservava a proposito del diritto d’asilo:

Se sia utile il rendersi reciprocamente i rei fra le nazioni, io non ardirei decidere questa questione finché le leggi più conformi ai bisogni dell’umanità, le pene più dolci ed estinta la dipendenza dall’arbitrio e dall’opinione, non rendasi sicura l’innocenza oppressa e la detestata virtù63.

48La permanenza del banditismo inteso nella sua tradizionale accezione, e la conseguente e necessaria adozione di una severa, anche se altalenante, politica repressiva, non erano elementi che potessero qualificare l’antica Repubblica come uno stato che potesse legittimamente affermare una sua piena collocazione politica e culturale nell’età dei lumi64. La relazione stesa nel 1767 dagli Avogadori di comun si costituiva in realtà come una sorta di proposizione d’intenti, che intendeva porsi nella realtà culturale dei tempi, ma che nel contempo doveva pagare lo scotto inevitabile di un immobilismo, che fatalmente inchiodava lo stato repubblicano in un passato mitico e improponibile sul piano delle relazioni internazionali.

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Notes de bas de page

1 La vicenda di Cesare Carota e dei suoi compagni è tratta dal fascicolo istruito di seguito alla richiesta di Giovan Maria Spedo e degli uomini che insieme a lui lo uccisero, ASVe, Consiglio dei dieci (=CX), Comuni, filza 276, 28 giu. 1610, con allegata sentenza di bando a stampa. Da una sentenza pronunciata nello stesso anno dal tribunale di Padova emerge che il Carota insieme al fratello era protetto ed aiutato dai conti veronesi Alessandro Pompei e Orazio San Bonifacio, cfr. Povolo 1997, p. 207. Zelo si trova in quella parte del Polesine che, posta nel territorio compreso tra il fiume Po e il corso del canale Tartaro-Canal Bianco (o Po di Levante) apparteneva alla legazione pontifica di Ferrara. Una zona essenzialmente paludosa che permetteva evidentemente facili sconfinamenti tra i territori veronese, mantovano e ferrarese. Si veda a tal proposito Bonazzi Passerini 1966, p. 27-42.

2 ASVe, CX, Comuni, filza 239, 21 ago. 1602: concessione di taglia e voce liberar bandito a Perin Dalla Patta. Rientrato nei territori della Repubblica, il patrizio veneziano era giunto nel villaggio di Maron nel dicembre 1601, alloggiando a periodi nel palazzo di Marino Tiepolo. Pietro Valier era stato ripetutamente bandito per violenze e minacce rivolte alla madre, al fratello e allo zio Alvise Tiepolo ; nel 1597 aveva compiuto una vera e propria devastazione nei beni di famiglia alle Gambarare. Dalle testimonianze riportate nel fascicolo si arguisce che la sua presenza era stata segnalata a Venezia da alcuni esponenti della comunità. La sua uccisione fu presumibilmente eseguita su commissione, o comunque con l’assenso, dei suoi parenti che ne temevano le possibili ritorsioni o comunque le inevitabili implicazioni giudiziarie. La voce concessa agli uccisori avrebbe permesso loro di liberare un bandito «di bando uguale» a quello ricevuto da Valier.

3 Sul banditismo rinvio agli atti dei due grandi convegni internazionali che si sono tenuti sul tema: Ortalli 1986 ; Manconi 2003. Ed inoltre Fosi 1985 ; Fosi 2011, in particolare p. 78-89 ; Povolo 1997, p. 166-186 ; Gaudosio 2006 ; Black 2011, p. 189-191.

4 Povolo 2017, p. 21-56.

5 Povolo 1997, p. 147-227.

6 La concessione della voce ubbidiva a regole che nel corso degli anni ‘80 del Cinquecento vennero rese sempre più stringenti. L’uccisore presentava dei capitoli (punti argomentativi) inerenti l’identificazione del bandito e il luogo e le modalità della sua uccisione. Doveva inoltre produrre dei testimoni non coinvolti nell’agguato, i quali avrebbero dovuto attestare che quanto affermato corrispondesse a verità. La richiesta della concessione della voce liberar bandito avrebbe dovuto essere rivolta ai rettori con corte pretoria (cioè provvisti di almeno due giudici laureati) nel cui territorio il bandito era stato ucciso. Alla fine del loro incarico i rettori erano tenuti a depositare presso l’Avogaria di comun copia di tutti i fascicoli processuali istruiti per il rilascio delle voci, fascicoli che si caratterizzano in tal modo per la loro rituale drammaticità, ma anche per il genere di narrazione che, in un certo senso, possiamo definire artefatta e teatrale. La necessità di comprovare le uccisioni tramite alcune testimonianze costringeva i protagonisti a predisporre l’evento in modo che potesse poi essere successivamente rappresentato all’organo competente a rilasciare la voce ; rinvio su questo tema a Povolo 2018. Come avremo occasione di vedere, a partire dalla fine del Seicento, l’accertamento dell’uccisione di un bandito avrebbe dovuto essere di esclusiva competenza di una corte giudiziaria.

7 Il tema si inserisce in quello più ampio relativo alle origini dell’emergere del potere statuale: Tilly 1985, p. 171-172 ; Thomson 1994 ; Heyman 1999 e in particolare Heyman – Smart 1999 e Gallant 1999 ; Neocleous 2003. Sui vari significati attribuibili alla distinzione tra nemico interno e nemico esterno rinvio a Costa 2009.

8 Agamben 2003, in particolare p. 109-113.

9 E destinata a durare, con una certa intensità, ben oltre la prima metà del Seicento.

10 «La tesi […] secondo cui il rapporto giuridico-politico originario è il bando, non è soltanto una tesi nella struttura formale della sovranità, ma ha carattere sostanziale, perché ciò che il bando tiene insieme sono appunto la nuda vita e il potere sovrano» (Agamben 2005, p. 121). Un’ipotesi che il filosofo italiano estende concettualmente sino ad affermare: «Se nel nostro tempo, in un senso particolare ma realissimo, tutti i cittadini si presentano virtualmente come homines sacri, ciò è possibile solo perché la relazione di bando costituiva fin dall’origine la struttura propria del potere sovrano» (Agamben 2005, p. 123).

11 Su questo approccio interpretativo, rinvio soprattutto a Sarat – Kearns 2002. Nella loro introduzione i curatori rilevano: «Past decisions create standards or expectations whose gravitational force is not ironclad, but is instead a matter of judgement. Precedent creates a presumption, but a presumption that can be, and sometimes is, rebutted» (Sarat – Kearns 2002, p. 4). Un’osservazione che, come si vedrà, si può di certo applicare alla contraddittoria prassi giudiziaria settecentesca sul banditismo e soprattutto sulla nozione stessa di diritto d’asilo.

12 Non a caso M. Douglas ha sottolineato le interrelazioni tra il corpo fisico e quello sociale: «Four kind of social pollution seem worth distinguish. The first is danger pressing on external boundaries ; the second, danger from transgressing the internal lines of the system ; the third, danger in the margins of the lines. The fourth is danger from internal contradiction, when some of the basic postulates are denied by other basic postulates, so that at certain points the system seems to be at war with itself» (Douglas 2001, p. 122-123). Osservazioni che ben si attagliano, come si vedrà, al corpo politico della Serenissima nel corso del Settecento.

13 J. R. Ruggie, che si è soffermato con un approccio decisamente interdisciplinare sul rapporto tra spazio e dimensione politica, ha ripetutamente sottolineato come «the medieval system was a quintessential system of segmental territorial rule ; it was an anarchy. But it was a form of segmental rule that had none of the connotations of territorial exclusiveness conveyed by the modern concept of sovereignity. It was a heteronomous structure of territorial rights and claims» (Ruggie 2003, p. 147).

14 Rinvio soprattutto a van Houts 2004, XI-XII ; Napran 2004, 1-9. Interessante il tentativo di sintesi, contraddistinto da un approccio etnografico originale, di V. Knoll e M. Šejvl (Knoll – Šejvl 2010).

15 Eva Cantarella ha ben definito la sacratio, una sanzione di sacertà del reo che lo qualificava come homo sacer, separandolo dalla comunità con la sua messa al bando: «L’offerta al dio, fatta al momento della condanna, veniva eseguita facendo del reo un outlaw, una persona con cui la collettività interrompeva ogni contatto» (Cantarella 2011, p. 295-296). Nonostante le diverse posizioni interpretative, rinvio inoltre a Kelly 2006 ; Washburn 2013. E’ significativo come Washburn tenda a chiarire una questione terminologica che, soprattutto nella bibliografia anglosassone, ha reso incerta la figura di colui che era colpito dal bando: «The English words ‘banishment’ and ‘exile’ derive from different sources and present alternate difficulties. The former comes ultimately from the Teutonic ‘bann’, a ‘proclamation commanding or forbidding under threat or penalty’, mediated through late Latin (bannum) and French (‘ban’). ‘Exile’ descends from the Latin exilium and refers to the forced removal from a person’s homeland […]. ‘Banishment’ bears no resemblance to Greek or Latin terms and therefore will not inadvertently suggest any of them. However, I find myself obliged to retain the use of ‘exile’ to refer to the person subjected to this punishment ; English has no other single equivalent to designate the one banished» (Washburn 2013, p. 4).

16 L’istituto del bando subì comunque notevoli trasformazioni nel corso dell’Alto Medioevo, in quanto al potere di interdizione della comunità si sovrappose quello del sovrano. Come ha osservato M. Lupoi, inizialmente la nozione di friedlosigkeit o privazione della pace era la caratteristica distintiva delle comunità germaniche: «The worst punishment would therefore be to deprive an individual of his peace, since he thereby lost the protection of the law and became equivalent to any enemy who could be killed with impunity». Successivamente il termine bannum venne ad indicare un ordine che si poneva a protezione dei vassalli, laddove quello di forebannitus, cioè al di fuori del bando, decretò la privazione di questa protezione di seguito a comportamenti ritenuti penalmente rilevanti. Si trattò, continua Lupoi, di un cambiamento rilevante: «Everywhere in Europe, the advent of this notion of peace marked the passage from the private to the public in the sphere of repressive law ; its Christian foundation has often been disputed, but it was in fact pre-eminent. Early Germanic society had conceived the private house as a single unit surrounded by a buffer zone of respect and protection ; the early Christians transferred this notion to the atrium of the church, which was a special place of peace ; ultimately this ‘peace’ was theoretically extended to the whole community, the whole kingdom. It encompassed the peace of the public highways that protected all those who travelled to confer with the king. It had its source in the king, but spread throughout the community» (Lupoi 2006, p. 370 e 380 ; Knoll – Šejvl 2010, p. 144).

17 A questi temi ha dedicato ampiamente attenzione G. Milani, in particolare in Milani 2009. Si veda inoltre, per alcuni aspetti, come ad esempio l’impunità concessa agli uccisori dei banditi che infrangevano la pena loro inflitta, Blanshei 2010.

18 Nel corso del Trecento si affermò la prassi di bandire anche oltre la città e il territorio cui apparteneva la persona colpita dal bando: una misura che intendeva probabilmente allentare le tensioni conflittuali interne, ma che sarebbe comunque rimasta una costante anche nei periodi successivi. Su tale aspetto cfr. Heers 1997, p. 107-113.

19 Su tali aspetti rinvio a Smail 2003, in particolare p. 171-177 ; Povolo 2015a, p. 212-213. Quella che è stata definita community law dovette raffrontarsi con le esigenze di sicurezza e di ordine della città. Cfr. Lenman – Parker 1980, p. 22-24 ; Sbriccoli 2009. Sulla distinzione tra le diverse forme di giustizia espresse da questi studiosi ho più volte espresso le mie riserve. Si veda, da ultimo, Povolo 2020. E’ interessante notare che il bandito, nonostante la sua eventuale liberazione, potesse comunque essere ucciso se non avesse provveduto a depennare il suo nome dalle raspe (i registri in cui venivano annotate le sentenze): una sorta di riconoscimento formale della giurisdizione della città rispetto alle interazioni tra i gruppi antagonisti.

20 Sulla complessità della situazione politica e giuridica italiana, riferendosi in particolare alla diversità di termini utilizzati per definire i banditi rinvio a De Luca 1673, p. 41-42.

21 Per il confronto con altri contesti europei si vedano Pomara Saverino 2011 ; Casey 1999, p. 165-191 ; Kamen 2000, p. 188-194 ; Ruff 2001, in particolare p. 216-247.

22 Nel corso dell’Ottocento, nell’ambito di stati provvisti di confini chiusi, alla classica pena del bando si sostituirono la deportazione e l’espulsione. Così come si venne ad affermare un diritto d’asilo dal chiaro timbro politico, provvisto di connotazioni umanitarie. Come è stato efficacemente sostenuto, «the focus of asylum had changed from criminal justice to political morality […] ; states began to grant asylum in order to protect those who were wanted abroad for political offences […] ; in a world of close borders, refusing admittance was functionally equivalent to extradition: in either case, the foreigner was returned to his state of origin» (Price 2009, p. 47-52).

23 Da qui la difficoltà nello stabilire una comparazione tra i diversi paesi europei. Una difficoltà che si riflette nella stessa terminologia. Ad esempio è significativo che in una nota Encyclopedia britannica il termine banditry non sia minimamente accostato a quello di banishment o comunque di exile e sia esaminato in quanto sinonimo di brigantaggio (Jütte 2004 ; qualche accenno anche in Brackett 2004).

24 Mi limito a rinviare a Lemeunier 2003. I bandos godevano di una sorta di qualificazione giuridica che probabilmente non avevano, nel contesto politico dell’Italia del centro-nord, i pur potenti lignaggi nobiliari, che dovevano raffrontarsi con il più accentuato profilo giurisdizionale raggiunto dalle città a partire dal tardo medioevo.

25 Carbasse 1990, p. 223-225.

26 Bercé – Soman 1995, p. 264.

27 Spierenburg 1998, p. 57.

28 Sulle relazioni tra spazio e potere politico rinvio a Rousseaux 1997, p. 102-107.

29 Morgan – Rushton 2013, p. 2 sqq. Diversamente, in Scozia la pena del bando mantenne le sue tradizionali caratteristiche di espulsione dalla comunità: «a common sentence by the burgh court was ‘banishment out of the town and or beyond the country’, while the judges at higher courts sentenced criminals for thefts ‘furth of Scotland’» (Morgan – Rushton 2013, p. 30).

30 Cioè i bandi che, non diversamente da quanto avveniva in altri stati, erano, teoricamente, perpetui e definitivi.

31 ASVe, CX, comuni, reg. 217, cc. 191v-192r.

32 Nel testo: interfezione.

33 La relazione degli avogadori è in ASVe, CX, Comuni, filza 1139, allegata alla parte del 7 settembre 1767, carte non numerate. Il loro parere, così come quello del Consultore in iure Trifone Wrachien, era stato richiesto l’11 febbraio precedente. Essi avrebbero dovuto riferire sul «metodo che si tiene nei casi criminali di non lasciar sicuri con la imposizione delle taglie nemmeno negli stati esteri i giudicati rei, col massimo oggetto di non lasciar modo di sottrarsi alla pena dovuta ai loro delitti ; riconoscano e riferiscano a lume e fondamento delle deliberazioni che convenissero, da quanto tempo un tal metodo sia stato introdotto, su quali basi e principi di giustizia e di potestà, quali sode ragioni vi siano per continuarlo o se altro metodo esser vi potesse più utile e più sicuro a tutti gli oggetti che intervengono nell’importante argomento». Una delibera che lasciava scorgere l’indirizzo politico che si intendeva seguire, anche se non si esplicitava chiaramente un eventuale diritto di asilo riservato ai banditi, come si sarebbe formulato a settembre.

34 Gli avogadori erano meno propensi, di quanto non avrebbe espresso il Consiglio dei dieci, a ritenere efficaci i trattati conclusi con gli stati confinanti per l’estradizione dei banditi: «la limitazione di tempo che in tutte esse si legge per la loro durata, prova altresì la somma gelosia con la quale riguardano la propria giurisdizione, perché non passasse col lungo tempo in pretesa consuetudine la reciproca obbligazione e da qualche parte se ne professasse diritto», ASVe, CX, Comuni, filza 1139.

35 «Le prime sentenze che ci è riuscito di vedere, nelle quali si legga promessa di taglie ai catturatori o uccisori di banditi in terre aliene, e di poter per tal modo liberarsi dal bando nel quale fossero incorsi i catturatori o uccisori, o di liberare altri banditi, sono nel fine del sedicesimo secolo, pubblicate per ordine dell’eccelso Consiglio dei dieci», ASVe, CX, Comuni, filza 1139.

36 ASVe, CX, Comuni, filza 1139.

37 Foucault 1966, in particolare p. 140-144. Sull’opera di M. Foucault rinvio a Sabot 2015.

38 ASVe, CX, Comuni, filza 1139, Un’argomentazione che veniva sottolineata dalla riflessione inerente la possibile liberazione che un bandito poteva ottenere uccidendo un altro bandito, poiché: «con la morte di un bandito, che ricerca molestia forse inferirebbe allo stato et a sudditi, non s’introduca un facinoroso, un sicario pronto e disposto a nuovi delitti».

39 Come osservavano gli avogadori, Venezia si era decisa ad assumere tali provvedimenti, solo dopo che erano già stati deliberati in altre realtà politiche: «Non si trova, infatti, che metodo tale di bandire con promessa di taglie e benefici in esteri stati sia praticato da alcun altro principe ; e se ben si rifletta se fosse universalmente tenuto questo modo di procedere, quanti sconcerti ne seguirebbero», ASVe, CX, Comuni, filza 1139.

40 Il fatto che gli autori delle rapine si travestissero soprattutto da sbirri è probabilmente un ulteriore segno di quelle trasformazioni che investirono nel suo complesso l’amministrazione della giustizia penale, cfr. Povolo 2004, p. 32-45.

41 ASVe, CX, Comuni, reg. 217, 11 maggio 1767, cc. 71v-73r ; 76r e v. Si stabiliva inoltre che i ministri di giustizia avrebbero dovuto ispezionare le case insieme con i rappresentanti delle comunità. Lo stesso giorno si ordinava ai rettori delle principali città di inviare informazioni sul numero dei condannati «per assassinamento alle case e alle strade».

42 ASVe, CX, Comuni, filza 1007, 31 lug. 1742. Il provvedimento del 1742, così come un analogo precedente del 1713, vennero utilizzati a fine Settecento dal noto criminalista Grecchi per sostenere che i banditi avrebbero potuto essere uccisi solamente qualora non si fosse ottenuto il loro arresto: «Ciò che non si trova concesso a chi perseguita simile sorta di persone per zelo di giustizia e per ubbidire ai pubblici comandi, non potrà invero arrogarsi giammai da quello che li perseguita per odio o vendetta» (Grecchi 1791, p. 9-10). In realtà, come si è visto, la porosità dei confini della Repubblica lasciava comunque adito all’antica e severa prassi repressiva.

43 Nel 1731 l’assessore (giudice che operava al seguito dei rettori veneziani) Giovanni Guidozzi intervenne con una sua Dissertazione manifestando critiche assai pesanti nei confronti degli omicidi premeditati compiuti nei confronti dei banditi: una prassi che riteneva essere la diretta conseguenza delle inimicizie private, che venivano così ad alimentarsi e a produrre conseguenze assai negative sul piano giudiziario, cfr. Basaglia 1979-80, p. 1-16.

44 Una prima delineazione in Campion 2003-04.

45 G. B. De Luca osservava nel 1673: «Sebbene alcuni zelanti magistrati ed officiali sogliono procurare di fare uccidere o veramente di far prendere i banditi nel territorio alieno, per trasportarsi vivi nelle loro forze, all’effetto di punirli, ovvero di avere le loro teste per farle esporre, non castigando ma premiando quelli i quali ciò facciano ; nondimeno ciò sarà di fatto, ed il superiore di quel luogo, nel quale occorra il caso, se avrà in mano gli autori gli castigherà come delinquenti per un omicidio illecito» (De Luca 1673, p. 47). Ma si vedano pure le osservazioni del giudice Guidozzi, cfr. Basaglia 1979-80, p. 13.

46 Infra, nota 499.

47 I fascicoli delle voci liberar bandito sono infatti privi di quelle narrazioni dense e cruente di cui si è dato un esempio agli inizi di questo saggio. Narrazioni che erano costruite dagli stessi uccisori dei banditi al fine di ottenere i benefici promessi. Le richieste settecentesche, volte ad ottenere la voce, sono caratterizzate per lo più dalle attestazioni delle magistrature competenti che comprovano la legittimità della richiesta ; e da un elenco degli adempimenti di natura economica previsti dalle leggi.

48 Sulle profonde trasformazioni avvenute in questo periodo si veda Povolo 2004, p. 23-32.

49 Diversi casi, che assumono la rilevanza giuridica di precedenti, in ASVe, Inquisitori di stato, b. 1266: Francesco Radi. Raccolta di leggi del Senato e del Consiglio dei dieci in materia economica, politica, civile, criminale e mista…, cc. 562-571. Sulla raccolta di Francesco Radi, scritta nel 1737-38, rinvio a Povolo 2004, p. 38, 125. Ad esempio nel 1717 il Provveditore e capitano di Salò, dopo aver comunicato le prime informazioni al Consiglio dei dieci e averne ricevuto la delegazione, istruì un processo per l’uccisione di Francesco Turelli, avvenuta nel comune di Portese. L’uccisore, il dottor Girolamo Bertinzol, ricorse all’Avogaria di comun, dimostrando che l’ucciso era bandito. Tale procedura gli avrebbe poi permesso di ottenere la concessione della voce liberar bandito da parte dello stesso Consiglio.

50 Le concessioni settecentesche delle voci sono per lo più di seguito alla cattura dei banditi: ad esempio, il 31 luglio 1742 il comune di Parona nel Veronese utilizzò la voce ottenuta nel nov. 1740 per la cattura del bandito Francesco Pelizzaro che, di seguito all’alternativa prevista nella sua sentenza, era stato «condannato ad esser decapitato, e diviso il suo cadavere in quattro parti» (ASVe, CX, Comuni, filza 1007, alla data) ; il 14 novembre 1769, tre voci vennero concesse a Andrea Bergamo Capitano di campagna di Vicenza per la cattura di tre banditi in base a quanto previsto dalla legge del 1767 poco sopra ricordata (ASVe, CX, Comuni, filza 1153, alla data).

51 Un caso di certo non nuovo, ma che avrebbe assunto ben presto il valore di precedente giudiziario è quello di Bergamo, quando il 2 settembre 1720 il Consiglio dei dieci a proposito dei «malviventi che infestano le strade» scrisse ai rettori di incitare i comuni ad attivarsi contro di loro, aggiungendo che, qualora lo avesse ritenuto necessario, avrebbe potuto «accordargli la facoltà di prenderli anche morti, come altre volte, in casi di simile premura, si è procurato» (ASVe, CX, Comuni, filza 918, alla data).

52 ASVe, Compilazione leggi, I, b. 75, c. 904, 28 mag. 1734.

53 Nel marzo precedente il podestà di Treviso aveva comunicato due casi in cui era stata concessa l’impunità per l’uccisione di un bandito che non aveva curato di far depennare il proprio nome dalla raspa del tribunale. I due interessati avevano sostenuto che non erano tenuti al pagamento delle spese processuali, in virtù delle leggi che prevedevano l’impunità per casi analoghi. Richiesto di un parere, il camerlengo del Consiglio dei dieci Girolamo Diedo aveva sostenuto che, non trattandosi di assoluzione, i due interessati erano tenuti al pagamento delle spese. Egli aggiungeva che sarebbe stato necessario conoscere le cause che avevano condotto all’uccisione del bandito, in osservanza delle leggi, oppure «per altri riguardi». Nel primo caso, egli continuava, «sarebbe bastato all’omicida di porre sopra il cadavere del bandito la copia della sentenza, che indicherebbe ciò aver fatto in esecuzione della medesima» (ASVe, CX, Comuni, filza 973, 7 apr. 1734).

54 Melchiorri 1742, p. 243-244.

55 Price 2009, p. 63. La posizione di Grozio, che lasciava comunque ampi spazi alle richieste di estradizione (Price 2009, p. 36-37), non può stupire se solo si considera che la figura del bandito, ancora nella prima metà del Seicento, aveva assunto una forte connotazione politica. A diversità di Grozio, Pufendorf ampliò notevolmente le considerazioni sul diritto d’asilo: «For Grotius, asylum was a different matter than hospitality. Supplicants were wanted for extradition by their states of origin ; they were not simply sojourners seeking a new home. The relevant duty regarding supplicants was to extradite or punish – unless, of course, the punishment faced by the supplicant was undeserved. Because Pufendorf did not accept the duty to extradite or punish, he saw no need to differentiate between supplicants and other strangers seeking a new home» (Price 2009, p. 39).

56 Shoemaker 2011, p. IX. R. Price ha notato come «for the Church, the purpose of asylum was very different. Rather than being an instrument of justice, it was a vehicule for mercy» (Price 2009, p. 32). Un tema che, per quanto concerne il pensiero di Paolo Sarpi, è stato approfonditamente affrontato in questo volume da Corrado Pin.

57 Schuster 2003, p. 62-63.

58 Shoemaker 2011, p. 169-172. L’autore ricorda a tal proposito sia alcune affermazioni di Giulio Claro che la bolla emanata da Gregorio XIV nel 1591, la quale concedeva alle autorità secolari il potere di estrarre dai luoghi sacri persone accusate di crimini gravi.

59 Come è stato ben sintetizzato da L. Rabben «in contrast to sanctuary, a religious institution in Europe, asylum was and is a secular political institution, a part of the modern international system of sovereign states» (Rabben 2016, p. 57).

60 Tilly 1975, p. 45.

61 «Extradition could reasonably be demanded only when a supplicant was wanted for a crime that everyone could agree should be punished. In all other cases asylum was the appropriate response», Price 2009, p. 42.

62 Nel dicembre 1761 il Senato veneziano incaricò i consultori in iure di informarsi e di riferire su una questione ritenuta di estrema importanza. «Fatte essendosi da qualche tempo frequenti le istanze dei principi per il gratioso fermo e libera consegna dei rei che si rifugiano in questa Dominante, che è stata sempre riguardata asilo di libertà e di sicurezza», ASVe, Senato, Deliberazioni rettori, reg. 138, cc. 128v-129r.

63 Beccaria 1764, p. 90. Un’opinione, quella di Beccaria, ampiamente diffusa in gran parte dei paesi europei. Cfr. Price 2009, p. 25. Un pensiero che sarebbe prevalso a partire dagli inizi dell’Ottocento, con l’affermarsi di una concezione politica del diritto d’asilo concesso per motivi umanitari: «Asylum from now on would be more explicitly linked to the legitimacy of the state – or at least its appearance of legitimacy», cfr. Schuster 2003, p. 75.

64 Su Venezia nella seconda metà del Settecento cfr. Venturi 1990, in particolare p. 163 sqq.

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