Il diritto d’asilo a Venezia e il trattato di Paolo Sarpi «Sopra le immunità delle chiese»
p. 149-168
Résumés
Al fine di uniformare per tutto il Dominio l’esercizio del diritto d’asilo sacro, il Senato veneziano nel 1620 commissiona al suo consultore in iure Paolo Sarpi un parere teologico-giuridico su questo istituto, occasione di continui contrasti giurisdizionali con il mondo ecclesiastico. Consegnato da Sarpi un ampio consulto-trattato con il titolo Sopra le immunità delle chiese, il governo veneziano invia nel maggio 1620 a tutti i rettori del Dominio, senza alcun preventivo accordo con Roma, un Capitolare di norme proposto dal consultore sulla franchigia ecclesiastica, ora drasticamente regolamentata e sottoposta alla sola giurisdizione secolare. Privo di quelle norme legislative e di quanto strettamente attinente all’ambito veneziano, nel 1622 il trattato sarpiano appare in stampa a Leida in traduzione latina con il titolo De iure asylorum, divenendo rapidamente in tutta Europa il testo per eccellenza contro quella franchigia, che Sarpi, con acute argomentazioni politiche e storiche, restituisce al potere sovrano dello Stato, negandone peraltro ogni fondamento di diritto divino o naturale o delle genti, e auspicandone di fatto una totale soppressione.
Dans le but d’uniformiser pour tout le territoire vénitien l’exercice du droit d’asile sacré, le Sénat vénitien chargea en 1620 son consultant in iure Paolo Sarpi de donner un avis théologico-juridique sur cette institution. Ce fut une source de continuelles discussions juridictionnelles avec le monde ecclésiastique. Après que Sarpi eut remis un traité de consultation détaillé intitulé Sur les immunités des églises, le gouvernement vénitien envoya en mai 1620 à tous les recteurs de l’État, sans aucun accord préalable avec Rome, un Récapitulatif de règles proposées par Sarpi sur la franchise ecclésiastique, désormais drastiquement réglementée et soumise à la seule juridiction séculière. En 1622, le traité de Sarpi parut à Leyde en traduction latine sous le titre De iure asylorum, devenant rapidement le texte de référence par excellence en Europe contre cette franchise. Sarpi, à l’aide d’arguments politiques et historiques aigus, la restituait au pouvoir souverain de l’État, niant toutefois qu’elle pût avoir un quelconque fondement de droit divin ou naturel ou du peuple, et souhaitant en fait sa suppression totale.
In order to standardize for the entire Venetian territory the exercise of the right of sacred asylum, the Venetian Senate in 1620 commissioned his consultant in iure Paolo Sarpi to give a theological-legal opinion on this institution. This was an occasion of continuous jurisdictional contrasts with the ecclesiastical world. After Sarpi delivered an extensive consultation-treaty with the title About the immunities of churches, the Venetian government sent in May 1620 to all the rectors of the Dominante, without any prior agreement with Rome, a Capitular of rules proposed by the consultant on the ecclesiastical franchise, now drastically regulated and subject only to secular jurisdiction. In 1622 the Sarpi treatise appeared in print in Leiden in Latin translation with the title De iure asylorum, quickly becoming the text par excellence in Europe against that franchise, which Sarpi, with acute political and historical arguments, returned to the sovereign power of the State, denying however that it could have any basis of divine or natural law or of the people, and hoping in fact its total suppression.
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Mots-clés : Sarpi, République de Venise, droit d’asile ecclésiastique, immunité
Keywords : Sarpi, Republic of Venice, ecclesiastical right of asylum, state
Parole chiave : Sarpi, Repubblica di Venezia, diritto d’asilo ecclesiastico, stato, immunità
Texte intégral
Il De iure asylorum e il trattato-consulto Sopra le immunità delle chiese
1L’istituto dell’asilo ecclesiastico (o sacro), di cui tratterò relativamente alla Repubblica veneta, va inteso come un ecclesiastico privilegium o una immunità (com’è inequivocabilmente precisato da Carlotta Latini anche in questo volume1); immunità, ormai, tra Cinque e Seicento, oggetto di ricorrenti controversie di giurisdizione tra Stato e Chiesa, con una Serenissima che, non diversamente da altri Stati europei, interviene sempre più spesso per limitare più o meno drasticamente sul proprio territorio la presenza di un altro potere sovrano, quello ecclesiastico, perché, come confidava Sarpi in una lettera del 29 settembre 1609 al giurista gallicano Jacques Gillot, si sarebbe finito per fare della christianam rempublicam un monstrum biceps (un mostro a due teste)2.
2È peraltro inevitabile che un volume che prenda in considerazione le trasformazioni del diritto d’asilo nell’età moderna rivolga l’attenzione a quel trattato De iure asylorum di Paolo Sarpi (1552-1623), storico, uomo di scienza e filosofo, che dopo oltre un quindicennio di servizio in qualità di consulente teologico e canonistico aveva lasciato alla Serenissima un diritto ecclesiastico «tra i più articolati e moderni d’Europa», compresa «la materia della franchigia o immunità della chiesa»3.
3De iure asylorum: un titolo che conferisce a questo lavoro sarpiano una patina di solennità nella sua formulazione latina, da vero e proprio trattato accademico, a differenza dell’intitolazione ben più prosaica Sopra le immunità delle chiese, che accompagna il manoscritto del testo originale steso in lingua italiana4, un consulto che solo per l’ampiezza dell’esposizione, non limitata a una consulenza occasionale, può essere considerato più propriamente un consulto-trattato o tout court un trattato, consegnato ufficialmente al Senato veneziano il 16 maggio 16205. Un’opera che sarebbe rimasta a lungo confinata nelle poco accessibili stanze della Secreta del Senato, tra gli arcana imperii, a disposizione quasi unicamente dei consultori in iure e di solerti segretari ducali, se non fosse stata fatta uscire dagli archivi pubblici, probabilmente per iniziativa di qualche autorevole patrizio veneziano (non sappiamo se consenziente l’autore), e mandato alle stampe, non dopo averlo fatto tradurre in latino6 e averne modificato parzialmente il contenuto con opportuni aggiustamenti e vistosi tagli per celarne anzitutto l’origine veneziana. In questa veste era uscito a Leida nel 1622 con il titolo appunto di De iure asylorum, ancora vivente Sarpi, per i torchi di Isaac Elzevier7.
4Nonostante la tempestiva messa all’Indice, il De iure asylorum, tanto ammirato quanto ancor più detestato almeno in Italia, si diffuse rapidamente per l’Europa, divenendo tra numerosi trattati de asylis o de immunitate ecclesiarum l’emblema del trattato, diremmo, contra ius asylorum, tanto da fare di Sarpi e, più avanti nel Seicento, di Zeger Bernard Van Espen, «i due massimi critici coevi dell’asilo ecclesiastico»8. Ancora nella seconda metà del Settecento e fin dentro all’Ottocento – è stato osservato – i giuristi che muovevano le più radicali critiche al diritto d’asilo ecclesiastico o ne auspicavano almeno un drastico restringimento venivano accusati di attingere i loro falsi e assurdi sofismi (falsis, et absurdis ratiunculis), pene omnes a Paulo Sarpio9.
5Poniamo attenzione al frontespizio di quel liber singularis conservato nella «Senate House Library» che reca puntigliosi interventi a penna (fig. 1)10, dove sopra il nome dell’autore Petri Sarpi, si corregge con un Pauli e un Sarpii, con l’aggiunta di un vistoso Veneti. Orbene, già nella prima pagina di quel testo latino di 80 carte in 4°, ci imbattiamo nella lettera dedicatoria di tal Augerius Frikelburgius, il sedicente traduttore del testo italiano, a tal Gerardus Maldechemius (personaggi del tutto sconosciuti, ma da considerare almeno d’oltralpe), dove leggiamo che il nostro Frikelburgius informa il dedicatario Maldechemius d’aver avuto tra le mani (incidit nuper in manus meas) «itali cuiusdam tractatus De iure asylorum». Italus, non Venetus, come da aggiunta a penna del frontespizio. Inoltrandoci poi nella lettura del tractatus (si badi, non consulto, limitato cioè a una funzione di appoggio giuridico a un organo politico, ma trattato, rivolto al mondo accademico o almeno al di là dello stretto ambito governativo), prendiamo atto con sorpresa che quel Petrus Sarpi, italus, connotato come vir magnus, è un giureconsulto confinante con lo Stato veneziano (si parla infatti di Veneti nobis finitimi; o ancora, accennando al Senatus Venetus, si precisa: prout etiam e finitimis nostris11), e con crescente meraviglia scopriamo che il nostro Petrus Sarpus si rivolge non, come ci saremmo attesi, a un Senato o a un Consiglio dei Dieci, ma a un praesul sanctissimus e, più avanti, doctissimus, alle cui insistenze (tuo quidem imperio) ha ceduto, lui a lungo riottoso (diu repugnantem et invitum) a metter mano all’opera.
6Sia chiaro: non ho alcuna intenzione di addentrarmi (non è questa la sede) nel labirinto di quei messaggi, vistose fake news, che accompagnano, con intento depistante, le finalità del De iure asylorum. Al più merita almeno far notare che quel Sarpi non lo si trova accompagnare di regola il tradizionale «fra Paolo» se non decenni più tardi, con l’eccezione, appunto, di poche edizioni semiclandestine12 e che quel Pietro o Petrus era già stato usato, unito a un Soave Polano, quale pseudonimo anagrammato dell’autore dell’Istoria del concilio tridentino, il capolavoro sarpiano uscito a Londra nel 1619, che, dopo le tempestive edizioni, nei mesi seguenti, in traduzione latina, francese, inglese e tedesca e olandese, ricompare, in latino, nel 1622 senza luogo e senza note tipografiche, ma sicuramente uscito dai torchi di Isaac Elzevier a Leida proprio come il nostro De iure asylorum13.
7Lasciamo allora quell’inusitato Pietro Sarpi, ritornando al consueto fra Paulo servita, o fra Paolo di Vinetia, come generalmente si firma il consultore veneziano, e prendiamo almeno atto che quel lavoro sarpiano per uscire a stampa non solo emigra oltralpe (rifugiato?), ma emigra mascherato sotto falsi autore, traduttore, dedicatario, committente ecc., bisognoso di quel lasciapassare per valicare i confini italiani.
8Cosa invero non inusitata per il nostro frate veneziano. Sappiamo che le sue opere – dopo i pamphlet usciti a stampa a difesa della Serenissima durante la celebre contesa dell’Interdetto del 1606-1607, che gli avevano meritato una rapida fama in Europa e da Roma la scomunica latae sententiae14 – per disparati motivi (un tacito accordo tra Venezia e la Sede Apostolica in segno della ritrovata concordia o, non ultima, l’impossibilità di passare il vaglio della censura ecclesiastica e, probabilmente, anche statale?) escono tutte all’estero, in vita di Sarpi o postume o almeno anonime e con false note topiche e tipografiche. Opere però di cui si conoscono, grazie soprattutto a ricerche recenti, il percorso più o meno sotterraneo, e i promotori, i mittenti, i destinatari e i traduttori (per tutte l’Istoria del concilio tridentino15), a differenza del nostro De iure, su cui per ora non si possono che avanzare più o meno convincenti ipotesi.
9Quelle opere, inoltre, erano uscite, sia pur all’estero, nel testo originario italiano (e solo successivamente tradotte in più lingue, e da traduttori ben noti)16, senza vistosi rifacimenti o sostanziali tagli, come invece avviene per il De iure. A segnalare e a denunciare quelle drastiche operazioni viene quasi da subito in soccorso la Vita del padre Paolo (principiata appena dopo la morte di Sarpi, benché uscita a stampa anonima a Leida solo nel 1646) scritta da Fulgenzio Micanzio, frate servita collaboratore di Sarpi e suo primo biografo. Scrive Micanzio, elencando alcune opere di fra Paolo17:
L’opuscolo De jure asylorum […] è l’estratto d’una sua scrittura, d’ordine publico fatta, per dar regola uniforme di proceder in questa materia dell’immunità de’ luoghi sacri in tutto il serenissimo dominio, e però più ampla nel suo originale, e come fu presentata al publico [al governo, al Senato], contenendo leggi particolari e trattazioni in ciò passate co’ sommi pontefici et un capitulare per la prattica.
10Il passo, ricco di informazioni e nello stesso tempo vistosamente reticente sull’iter del manoscritto nonché sui fantasiosi personaggi sopra ricordati, meriterebbe una lunga sosta; ma importa, al momento, limitarci, oltre a osservare l’insistenza nel qualificare quel lavoro sarpiano non un trattato teorico, ma una «scrittura d’ordine publico fatta», «per dar regola uniforme […] in tutto il serenissimo dominio», soprattutto a sottolineare con forza il fatto che il testo latino è solo un «estratto» della scrittura consegnata al Senato, in realtà ben «più ampla nel suo originale». Tagli, fa capire Micanzio, operati al testo originario italiano con particolare attenzione a sopprimere i passi troppo connessi con la situazione veneziana, e conseguentemente a mettere in secondo piano la precipua finalità del consulto, scritto dietro commissione del Senato al fine di fissare «un Capitolare per la prattica», un complesso cioè di norme sull’immunità ecclesiastica reale.
11Operazione di revisione confermata dal confronto tra gli incipit del testo italiano e di quello latino, dove solo nel primo si evidenzia lo scopo peculiare della commissione del Senato a Sarpi di stendere «una breve e intiera considerazione […] sulla materia dell’immunità delle chiese» per «riuscir utile al publico servizio che sia con uniformità pratticata nello Stato della Serenissima Republica». Su questa finalità essenzialmente «pratica», il consultore insiste con particolare forza lungo tutto il Trattato, quasi a voler confinare l’aspetto più propriamente giuridico della materia, «lasciando – rassicura il Senato – le dispute e le opinioni nella sola speculazione» fatta di «controversie inestricabili» che ai «dottori» servono «più per essercizio scolastico che per dover esser tenute in conto alcuno nelli tribunali di giustizia». Non mancherà nel Trattato, e pour cause si vedrà, il ricorso a un’ampia letteratura giuridica di respiro europeo, ma come inglobata in una costante riconsiderazione storica e politica tutta rivolta alla concreta situazione veneziana. Che è quanto differenzia, sebbene con svariate sfumature, il testo italiano dall’«estratto» latino, dove la rivisitazione del traduttore tende a depurare il testo dai rimandi alla situazione veneziana, volendo presentarsi piuttosto come un lavoro con tutti i crismi di un sereno approccio accademico alla materia, operazione che aveva comportato anzitutto la soppressione dell’ampio testo del Capitolare normativo, momento culminante, come suggerito dallo stesso Micanzio, dell’intera scrittura sarpiana.
12Innegabile questa finalità volta al funzionamento dei «tribunali di giustizia» del Dominio, che tuttavia non esaurisce la complessità di questo lavoro di Sarpi, che mentre dichiara di trascurare le «controversie inestricabili» dei giuristi, di fatto affronta la giurisprudenza corrente con dovizia di allegazioni di auctoritates, inusitata negli altri consulti-trattati storico-giuridici di fra Paolo.
13Benché manchi finora una ricerca sulla genesi del nostro Trattato, al momento basti osservare come la commissione del Senato assegnata al suo consultore di fissare in un Capitolare le norme per procedere «tutti con uniformità secondo le leggi ordinate e approvate dalla Republica» giungeva solo nella primavera del 1620. Si era ormai quasi a fine carriera del nostro consultore, che aveva insistentemente sollecitato gli organi di governo ad affrontare nel suo complesso una materia gestita sino ad allora con il tradizionale pragmatismo veneziano, affidando i singoli casi, in sede centrale, al Collegio alle prese generalmente con il nunzio pontificio e, nel Dominio, ai buoni uffici dei rettori con vescovi o vicari episcopali. Una decisione che il Senato aveva a lungo rimandato, molto probabilmente per non aprire un contenzioso con Roma su questo ambito giurisdizionale non ritenuto poi tanto rilevante, ma che negli ultimi tempi (e lo provano i consulti sarpiani in materia a partire dal 1618) aveva creato più di un fastidioso contrasto con il mondo ecclesiastico, vescovi, superiori di ordini regolari e soprattutto il nunzio pontificio.
14Era proprio un ennesimo contrasto, sorto agli inizi del 1620, a far intervenire nel Collegio veneziano, dopo le rimostranze del vescovo di Treviso, il Nunzio a difesa della franchigia ecclesiastica, che metteva in imbarazzante difficoltà il Senato; un intervento particolarmente insidioso, perché oltre a menzionare le innumerevoli consuete allegazioni giuridiche contrarie alle pretese del potere secolare, il Nunzio aveva consegnato – osservava Sarpi in un allarmato consulto – un «memoriale […] molto artificioso», in cui avanzava con forza la pretesa di «introdurre osservazione della bolla di Gregorio XIV in questa materia, la qual nomina nel memoriale, e presuppone che abbia validità in questo Stato, e però dimanda che non li sia fatto pregiudicio, cosa che concessagli sarebbe di notabilissimo pregiudicio al publico»18.
15Con quel Senato messo alle strette dall’agguerrito nunzio pontificio, Sarpi coglieva l’occasione per convincere la classe dirigente a uscire dall’indecisione. Ammoniva il consultore: «Questa materia della franchigia o immunità della chiesa merita d’esser molto accuratamente osservata, perché gli ecclesiastici sempre mirano ad ampliarla, e se non gli fosse posto qualche freno, si empirebbono le città de malfattori». Era un esplicito richiamo al patriziato a prendere atto della inadeguatezza della prassi corrente e pertanto della necessità di munirsi di norme chiare e stabili (finora inesistenti) per tutto il Dominio: da parte sua il consultore forniva all’operazione politica un fondamento storico-giuridico, riesaminando «con la verità della storia» quell’istituto che gli ecclesiastici rivendicavano alla loro esclusiva giurisdizione.
16Quanto poi alle «repugnanti opinioni» dei dottori, che «sono causa che spesse volte tra le persone ecclesiastiche e li magistrati secolari nascono controversie inestricabili», il trattato avrebbe fatto fronte con un’aggiornata dottrina giuridica, garantita da Servilio Treo, il consultore in iure friulano (allievo del celebre giurista udinese Tiberio Deciani), che infatti aveva arricchito il Trattato con scelte auctoritates controllate sulle edizioni più sicure sul mercato19. Un’indispensabile collaborazione e forse anche una garanzia al patriziato, restio a lasciare tutto il compito al troppo “politico” fra Paolo. Opportuna, oltre che d’obbligo, quindi la sottoscrizione dell’originale del consulto-trattato anche da parte di Treo.
17Il Trattato sarpiano interveniva a mutare un’ondivaga prassi della Repubblica riguardo all’istituto dell’asilo ecclesiastico. Una prassi in verità dai contorni sfocati: non abbiamo infatti una ricerca in merito, e non l’abbiamo neppure, come potremmo attenderci, da Sarpi, visti altri suoi celebri excursus storici sull’Inquisizione o sul dominio veneziano sul mare Adriatico. Uno strano vuoto che risalta ancor più se mettiamo a confronto il Capitolare sull’asilo (di complessivi 24 articoli) con quello del trattato Sopra l’Officio dell’Inquisizione (di 39 articoli) consegnato al Senato nell’ottobre del 1613: ebbene, i 39 articoli si richiamano tutti a specifiche deliberazioni emanate lungo i secoli dal governo veneziano, mentre i 24 articoli sull’asilo ecclesiastico ignorano quasi del tutto precedenti interventi legislativi della Serenissima; interventi pur reperiti dal consultore nella sua ricerca negli archivi pubblici, ma da lui ritenuti inutili se non persino di inciampo alla sua trattazione e alla compilazione innovativa del Capitolare.
18C’è tuttavia, a far eccezione di quell’assenza, la data di una deliberazione, che ritorna ben tre volte nel Trattato, un 6 febbraio 1609 (more veneto, da intendersi quindi 1610), che non solo vede la prima volta fra Paolo affrontare la materia dell’asilo ecclesiastico, ma ci offre anche uno spaccato sulla incerta prassi seguita in merito dalla Repubblica veneta nel passato. In più, in quell’occasione assistiamo a un aperto tentativo, dietro stimolo di Sarpi, del cosiddetto patriziato dei «giovani» (quello che aveva nel non lontano 1606 promosso e sostenuto l’opposizione al papato di Paolo V nella celebre contesa dell’Interdetto) a metter mano radicalmente al diritto d’asilo; di riflesso, non era mancata la preoccupata presa d’atto della controparte ecclesiastica nel vedersi inusitatamente estromessa da quell’ambito giurisdizionale20.
19Momento ricco di movimentati eventi, ma incentrato particolarmente su un caso successo a Bergamo a inizio 1610, quello appunto richiamato da Sarpi nel Trattato, che qui mi limito a presentare in forma schematica al solo fine di documentare l’incerta prassi governativa, per poi evidenziare le allarmate voci degli ecclesiastici del tempo.
Bergamo 1610: un imbarazzante caso d’asilo tra vescovo, rettori e Senato veneziano
20Questi i momenti essenziali di quell’inizio del 1610.
– La notte del 10 gennaio 1610 (more veneto 1609) due militi del presidio di Bergamo, ingaggiati da Aurelio Rossetti, bergamasco, uccidono, dopo un appostamento, un mercante della città, Benedetto Carrera, nemico del Rossetti.
– Venuto a conoscenza del fatto, il podestà Vincenzo Barocci ordina di chiudere le porte della città: i tre, vista l’impossibilità di allontanarsi da Bergamo, si rifugiano nella chiesa di San Lorenzo.
– Il giorno seguente i tre per ordine del vescovo della città, il teatino Giambattista Milani, vengono fatti prelevare dalla chiesa e assicurati alle carceri episcopali.
– Su richiesta dei rettori, il vescovo consegna loro solo i due militi, non il Rossetti: il tutto in attesa che si decida, nelle due cancellerie, secolare ed ecclesiastica, se i tre possano godere del diritto d’asilo.
– Giorni dopo, la sentenza del palazzo pretorio stabilisce che i tre, dichiarati rei di omicidio proditorio, non possono godere del diritto d’asilo; nel contempo, maldestramente, i rettori esibiscono al vescovo gli atti del processo. Tutta opposta la sentenza del vicario episcopale, che giudica il delitto non premeditato, con la conseguente riconsegna dei tre nella chiesa, secondo la bolla Cum alias di Gregorio XIV.
– A seguito della sentenza del vicario episcopale, il Rossetti è riportato nella chiesa di San Lorenzo, ma nel tragitto tra le carceri e la chiesa viene prelevato da uomini armati e portato fuori della città.
– Il Senato veneziano, informato tardivamente dai rettori dell’accaduto, dopo una forte reprimenda soprattutto nei riguardi del podestà, chiede più dettagliati ragguagli, che giungono pochi giorni dopo accompagnati anche dalla sentenza del vicario episcopale, confortata da una dotta allegazione di costituzioni apostoliche, di sacri canoni e dei decreti del concilio di Trento.
– Chiamato a rispondere su tutta la faccenda, ma soprattutto sulle argomentazioni del vicario episcopale, Sarpi nei due consulti scritti a distanza di pochi giorni denuncia duramente i pregiudizi arrecati alla sovranità dello Stato dagli ecclesiastici e ancor più dalla remissività dei rettori bergamaschi, ma mostra un’evidente incertezza a controbattere al vicario, limitandosi, in mancanza di convincenti appigli giuridici, ad additare le esemplari consuetudini del regno di Francia in materia d’asilo e allegando il solo parere del giurista Pierre Rebuffi.
– La questione di Bergamo si conclude a fine febbraio con un atto di forza del potere secolare: il Senato ordina ai rettori di ingiungere al vescovo «d’annullare e stracciare tutti gli atti del suo tribunale, nel quale appariva questo successo», e il vescovo – informa la Segreteria di Stato il nunzio pontificio a Venezia Berlingerio Gessi – «gli ha compiaciuti, e ha levati via e credo stracciati detti atti» (27 febbraio 1610).
21Grande il disappunto del nunzio pontificio per il cedimento del vescovo. Ma lo stesso nunzio non poteva vantare migliori esiti alla sua indefessa difesa dell’immunità delle chiese. Proprio nei medesimi giorni del fatto di Bergamo, monsignor Gessi era alle prese con un caso di violazione dell’immunità ecclesiastica avvenuto nella chiesa veneziana di San Moisè, trovando irremovibile il governo veneziano; e pochi giorni dopo, in seguito a un analogo caso successo nella chiesa domenicana dei Santi Giovanni e Paolo, si era sentito dire in Collegio «che il Conseglio di Dieci […] è in possesso di far carcerare, secondo che gli pare bene, i rei nelle chiese» (12 marzo 1610). Va però detto che negli stessi mesi, a Rovigo e a Vicenza, i rappresentanti del governo avevano pienamente rispettato la bolla di Gregorio XIV.
22Ma il clima di maggiore intransigenza del governo veneziano nei confronti dell’immunità ecclesiastica in quel torno di tempo stava veramente cambiando. Era lo stesso papa Paolo V che di fronte a quelle violazioni al diritto d’asilo si diceva – come riferiva l’ambasciatore veneziano – «molto attristato [...], poiché vedeva che si portava così poco rispetto alle chiese»; che la Repubblica era ormai di scandalo agli altri prìncipi; che proprio Venezia avrebbe dovuto prendere esempio dagli stessi «etnici e li gentilli [che] avevano avuto per costume d’aver in riverenza li tempii de loro dii [dei] e che in essi li rei si riputavano sicuri». Come la Repubblica faceva un tempo – ammoniva il pontefice – «conveniva lasciar la giurisdizione delle chiese a quelli di chi era propria» e «la gravità del caso doveva essere conosciuta dall’ecclesiastico» non dal secolare (20 marzo 1610).
23A sua volta mons. Gessi scriveva a Roma a proposito dei veneziani:
Ho inteso che anco nel tempo passato sono talora occorsi casi che questi signori hanno fatto prendere essi rei nelle chiese, ma questo avveniva più di raro e con più modestia e riverenza. [...] Nel tempo presente la verità è che procedono in ciò assai liberamente, facendo pigliare rei in detti luoghi quando glien’è data denunzia; qualche volta gli rimettono e spesso anco non lo fanno; ma in modo alcuno non vogliono sentire che il giudice ecclesiastico abbia da giudicare se sia luogo all’immunità, il che si conosce dagli discorsi e risoluzioni fatte in Pregadi [il Senato] nel caso ultimamente seguito in Bergamo» (20 febbraio 1610).
24È quasi ossessivo questo ritornello sul «tempo presente», tanto deteriorato. «Nel tempo presente – è ancora il Nunzio – vogliono essi d’auttorità propria fare quello che gli piace e di concedere e di negare a’ rei presi in chiesa l’immunità ecclesiastica», «poiché la cosa camina de facto e non si considerano le disposizione de’ canoni, ma solo l’usi e volontà d’essi signori». D’altronde, era lo stesso doge Leonardo Donà, l’alleato di fra Paolo, a ripetere ogni volta al rappresentante pontificio che la Repubblica «in questa materia sempre si fonda nella consuetudine» (6 marzo 1610). E gli faceva eco mons. Gessi, sempre a proposito dei veneziani:
Si sono per il passato qualche volta presa facoltà di fare carcerare i rei nelle chiese, ma ora lo fanno quasi iure proprio […]; ora procedono con auttorità assoluta, e senza rispetto de’ canoni carcerano e rilasciano come gli piace, e della bolla di Gregorio XIV dicono non l’aver accettata, né volerla accettare, come pure nell’occorrenze dicono espressamente dell’altre bolle di non averle accettate. E da quello che si è trattato ultimamente nel Pregadi nel negozio occorso in Bergamo, si conosce apertamente quanto male intendono questo particolare dell’immunità delle chiese (6 marzo 1610).
25Un quadro a tinte fosche e, all’apparenza, irrimediabile, stando alle sconfortanti relazioni del nunzio pontificio. Toni eccessivi, però, perché la prassi nella Dominante e ancor più nel Dominio, continuava a essere poco omogenea e fin contraddittoria; e questo forse spiega perché, per trovare un nuovo intervento del nostro consultore in materia, bisognerà attendere il dicembre del 1618 e poi un altro anno abbondante per il consulto-trattato già ricordato: la consuetudine non necessitava di giureconsulti.
26Insomma, l’occasione in quel 1610 si era presentata e non era mancato l’invito del consultore, vista la favorevole disposizione in quei frangenti del gruppo dirigente in Senato, a intervenire con una chiara normativa. Ma non si era andati oltre: un’occasione mancata o anche solo rimandata.
27Con la nuova consulenza di fra Paolo, nel maggio del 1620, assistiamo a una radicale svolta in materia d’asilo: non più solo il ricorso all’arbitrium del politico, che si muove secondo le consuetudini e un generico ius proprium (secondo «solo l’usi e volontà d’essi signori»): ora si passava all’emanazione di un Capitolare di norme, a cui in tutto il Dominio ci si sarebbe dovuti attenere. Un atto sovrano, non concordato con la controparte ecclesiastica, che conseguentemente non veniva messa al corrente di quanto deliberato in Senato e mandato in vigore tramite comunicazione del Collegio agli organi amministrativi periferici21. E si noti: non solo quell’insieme organico di norme da applicare in tutto il Dominio non apparirà nel De iure asylorum, ma neppure nel testo italiano (esemplato sull’originale?), quando finalmente per la prima volta vedrà la stampa nel 1763, naturalmente anch’esso con false note tipografiche e di luogo22.
Legittimità del diritto d’asilo ecclesiastico?
28Tralascio una sia pur schematica sintesi del contenuto del consulto-trattato Sopra le immunità delle chiese e della sua traduzione-riduzione De iure asylorum, limitandomi a segnalare la struttura dell’opera, articolata in tre blocchi, come annuncia l’incipit italiano:
- «rifferir prima il contenuto delle leggi e canoni che in questa materia dispongono»;
- «narrare le cause di onde sia nata una tanta diversità, per non dire varietà infinita de opinioni contrarie e repugnanti, che si leggono nelli scritti de’ leggisti e canonisti che ne trattano»;
- «quello che si può tener per certo nella prattica».
29Questo il succo del consulto-trattato, chiaramente orientato, come denunciato già dai tre punti, a tener in scarsa considerazione la «varietà infinita de opinioni contrarie e repugnanti […] de’ leggisti e canonisti» e ad andar al sodo della «prattica» per uno Stato sovrano. Forse non proprio, come vorrebbe far credere il traduttore Frikelburgius, un’opera esaustiva, che affronta alla radice tutti i problemi che in mentem venire possunt, ma sicuramente un organico, ragionato prontuario per la gran parte dei casi che possono succedere in materia e che un magistrato secolare si trova quotidianamente ad affrontare.
30Il tutto, assicurava il consultore, rispettando «le leggi e canoni» vigenti, una volta levata «l’oscurità nata dalla varietà delle opinioni e interressi […] de’ leggisti e canonisti». A garantire il governo veneziano nei confronti della controparte ecclesiastica, ma anche a «certificare le conscienze», il Trattato esibiva, grazie, come già detto, alla collaborazione di Servilio Treo, un apparato giuridico attentamente vagliato, «facendo menzione solo delli più stimati» giuristi, con tanto di allegazione «nella margine» di auctoritates, «acciò li magistrati e li loro assessori possino, vedendo li fondamenti, certificare le conscienze loro in quello che per servizio della giustizia vederanno convenire».
31E tutto ciò, come dichiarato da Sarpi a introduzione del Trattato, perché «la materia dell’immunità delle chiese […] è in sé stessa chiarissima, quando si risguarda le leggi e canoni, sopra quali è fondata». Dichiarazione che può suscitare più di una perplessità, con un Trattato tutto costellato di denunce di dottori «così diversi e contrarii tra loro», di «repugnanti opinioni», di «controversie inestricabili». E, in realtà, a passare in rassegna nel Trattato «li luochi sacri che assicurano dalla giustizia» o «la sorte di persone e qualità di misfatti nei quali i malfattori sono assicurati o non assicurati nei luochi sacri», ci imbattiamo in soluzioni fornite da Sarpi con argomentazioni non di rado forzate e fin capziose sotto l’aspetto strettamente giuridico, sicuramente meno corrette di analoghi trattati ligi, questi sì, alle «leggi e canoni» e alla giurisprudenza corrente, proprio quelli esibiti dai nunzi pontifici e dai vescovi e loro vicari nel difendere i diritti ecclesiastici, peraltro recentemente riconfermati e ufficialmente definiti nella bolla di Gregorio XIV Cum alias del 24 maggio 1591.
32In realtà, se l’intera scrittura sarpiana aveva convinto la classe dirigente veneziana era perché insisteva, al di là di «leggi e canoni», su ben altri fondamenti storici e su ragioni pratiche, oltre che politiche, presentate come ormai inderogabili per uno Stato sovrano, quelle stesse che porteranno in tutta Europa in un futuro più o meno lontano alla totale scomparsa di quell’istituto da Sarpi dichiarato inequivocabilmente non solo anacronistico, ma negativo, perché il mantenerlo in vigore, come preteso da Roma, «la giustizia resterebbe oppressa e la publica tranquillità turbata».
33Era su quei fondamenti e su quelle ragioni politiche che Sarpi affrontava la casistica dei crimini che potevano godere del diritto d’asilo, e se era impensabile per il consultore proporre una totale soppressione di quel diritto (tutt’altro era il compito affidatogli), di fatto il Capitolare, nel mentre regolava la gestione della franchigia, ne dichiarava la quasi totale scomparsa: su 24 “capitoli” solo i primi due contemplano la tutela del rifugiato: per debiti civili e per fallimento «senza però fraude», e per non ben specificati delitti cosiddetti «puri», «senza enormità o attrocità», insomma quei «casi che meritano compassione e che hanno ragionevole scusa, e con condizioni oneste e tolerabili».
34Sviluppando il primo punto, quello delle «leggi e canoni», il consultore invitava il governo veneziano a riappropriarsi dei diritti dello Stato secolare, tra cui quello dell’asilo sacro, che dimostrava essere originariamente di indubbia spettanza dei primi imperatori cristiani, e solo attraverso confuse vicissitudini a poco a poco divenuto appannaggio degli ecclesiastici.
35Tesi, in verità, fondata su una esigua documentazione storica, ma che Sarpi arricchiva con momenti di avvincente capacità narrativa e con una magistrale perizia filologica nell’accostare i documenti, saggiandone in alcuni casi la dubbia autenticità; o, ancora, a giustificazione dell’isolamento della sua voce in materia, con la sarcastica accusa ai numerosi libri castrati dalla censura ecclesiastica, tanto che a Roma «hanno fatto parlar il libro contra la mente di chi l’ha composto; cosa che non solo apparisce confrontando le varie impressioni, ma col solo leggere li indici espurgatorii, in quali in un’occhiata si vede le mutazioni».
36Che poi, a parte la denunciata censura, la giurisprudenza corrente gli fosse in gran parte contraria, non era un gran problema per il consultore che sapeva di rivolgersi a un consesso non di giuristi, ma di politici, facili da convincere mostrando gli eccessi di tanti «dottori» che «con le ampliazioni e con le eccezioni», «chiudendo gli occhi ad ogni debito di giustizia», sono giunti a sostenere vere e proprie assurdità, concedendo così incondizionata franchigia che:
non solo resterebbono deffese le sceleratezze commesse, ma anco dato commodo, fomento e incitamento al commetterne di nove e di peggiori, passando tant’oltre anco a dire che la giustizia non possi venir a condannar né formar processo criminale contra un reo salvatosi in luoco sacro, né mentre resta in quello, né doppo partitosi di là in qual si voglia tempo.
37Né meno perentorio era il giudizio sulla celebre bolla di Gregorio XIV Cum alias del 1591, perché «veramente, dove quella bolla si osservasse – scriveva, fin sprezzante, Sarpi – li luochi sacri sarebbono pieni di ogni sceleratezze, e si potrebbe disfar ogni tribunale di giustizia». Momenti di grande effetto sull’uditorio, che increspano un dettato in gran parte pacato, finemente didascalico, tutto concretezza. Ma ancor più efficace per quel consesso di uomini politici è il ricorso all’argomentazione, consueta nei consulti di fra Paolo, sulla poco comprensibile distinzione tra quanto dettato dal diritto e quanto dal suo esercizio concreto, dal iure facere non liceat, fieri tamen possit, come spesso rilevato da Sarpi nel colloquio epistolare con gli amici giuristi gallicani23. Di qui il rimando ai giuristi «più stimati» (anzitutto il vescovo spagnolo Diego de Covarrubias) che riconoscono come spesso di fronte alle ragioni de iure, ben diversamente de facto «è pratticato per uso di tutto il mondo cristiano»; anzi, portando la testimonianza di due celebri giuristi sulla prassi nella Roma pontificia, il consultore può osservare con una punta di velenosa ironia:
Testifica Prospero Farinacio non aver veduto osservarsi in Roma l’immunità delle chiese se non in delitti leggieri e per debiti civili. Martino Navarra afferma che nessuna chiesa in Roma gode privilegio d’immunità, e che li giudici eziandio secolari levano per forza li delinquenti d’ogni chiesa; il che dai sommi pontefici è stato et è consentito, essendo molto ben manifesto che senza di questo la giustizia resterebbe oppressa e la publica tranquillità turbata, e nessuno potrà mai credere che quelle Santità negassero agli altri prencipi quella potestà che al buon governo bisogna, la quale essi giudicano necessaria nello stato ecclesiastico.
38Dialettica di chiara valenza politica; ma ben più dirompente a minare le fondamenta giuridiche dell’istituto del diritto d’asilo ecclesiastico è un altro argomento, che tuttavia Sarpi sembra avanzare quasi in sordina. Lo troviamo nella terza conclusione intorno alle prime leggi in materia degli imperatori cristiani, quando il consultore osserva: «Che la immunità fu prima introdotta de facto e senza fondamento legitimo». Non certo un’osservazione di poco peso: quelle prime leggi emanate «per levare gli abusi introdotti de facto» appartengono dunque incontestabilmente al diritto positivo. «Senza fondamento legitimo» o, nella traduzione latina, sine ullo fundamento: una perentoria delegittimazione del diritto d’asilo, che si accompagna, in formulazioni meno icastiche, alla constatazione che mentre la giustizia «è un onor di Dio commandato da Sua divina Maestà», «la franchigia delle chiese è un onore che gli uomini li rendono senza divino commandamento»: il diritto d’asilo sacro, dunque, non è di diritto divino. Considerazioni, ripeto, come sommerse e frammiste a svariate altre argomentazioni, soprattutto politiche, e che rischiano pertanto di passare inosservate.
39È molto probabile che in un primo momento il Trattato-consulto sarpiano dovesse concludersi con il Capitolare di 24 articoli: lo suggerisce il passo introduttivo, che recita: «Per conclusione di questa trattazione […] se ne potrebbe cavar un capitulare»; capitolare che infatti viene esposto subito dopo, naturalmente da sottoporre alla «prudentissima censura e giudicio» del Senato.
40Poi Sarpi aveva avuto un ripensamento e aveva tracciato nella minuta (riportata anche nell’originale) una linea separatrice, a indicare che, assolto l’impegno più strettamente connesso al compito della consulenza legale, ora si prendeva uno spazio tutto per sé, quasi un’appendice; ed ecco il consultore o piuttosto lo storico ritornare su quei rapidi cenni volti a delegittimare il diritto d’asilo sacro e a negare che fosse di diritto divino naturale e stendere una densa erudita esemplificazione su quella franchigia presso i popoli antichi.
41Poche pagine, le più originali e sciolte da obblighi di consulenza giuridica e teologica, senza un interlocutore politico da educare e convincere. Un libero argomentare da opporre, con compiaciuta vis polemica, contro quanti fra Paolo aveva dovuto, immaginiamo anche con fastidio, leggere, analizzare e citare per dovere d’ufficio.
42Andando oltre ai prediletti giureconsulti24, in questa appendice Sarpi affronta quanti sostengono che «appresso tutte le genti in tutti i secoli sia stato dato l’onor di franchigia alli tempii e luochi sacri» concludendo essi «che sia cosa naturale nella società umana, e come tutti gli altri precetti della legge naturale debbia esser osservata in tutti li casi semplicemente». Affermazioni, dichiara Sarpi, fondate su confuse analisi esegetiche del Vecchio e del Nuovo Testamento e su una maldestra conoscenza della storia antica, frutto insomma, come parafrasa il Frikelburgius, seu veterum scriptorum ignorantia […] seu calliditate nimia: giudizio sicuramente condiviso da Ugo Grozio, che teneva in alta considerazione il trattato sarpiano De ecclesiarum immunitate25.
43«Stupenda cosa», commenta polemicamente Sarpi, che su quei fondamenti, di cui «la verità dell’istoria» mostrerà «la insussistenza», essi si facciano paladini dell’«oppressione della giustizia e protezione delle sceleratezze con la coperta di zelo dell’onor divino». Quel diritto d’asilo – ribadisce – non è un diritto divino o naturale o delle genti, ma solo un diritto positivo, mutevole e passibile di estinzione. D’altronde, che la franchigia dei templi fosse consuetudine di «tutti li popoli» è «lontanissimo dalla verità», tanto che «delli popoli che nell’antichità si leggono aver avuto imperii, gli assirii e persiani non diedero alcuna franchigia alli tempii loro; dalli sciti, sarmati, galli e germani le franchigie d’i luochi sacri non si trovano usate», e così via con la rassegna di popoli e sovrani del mondo antico, in cui lo storico si muove con sicurezza, consapevole che di fronte alla «verità dell’istoria» quelle «fabriche caderano immediate». Lo storico che con ampia documentazione aveva illustrato la «disformazione» della Chiesa tridentina (è dell’anno precedente al nostro Trattato l’uscita a stampa a Londra dell’Istoria del concilio tridentino), si rivolge ora con sicura competenza alla storia antica per smentire «la commune opinione».
44Se il consulente giuridico aveva suggerito di contenere entro limiti ragionevoli la franchigia ecclesiastica, soprattutto riconducendola sotto la giurisdizione secolare, perché, come da sempre aveva insegnato, le cose temporali «sono aliene dalla cognizione ecclesiastica, che solo debbe esser delle cose spirituali», ora lo storico poteva senza timore affermare che quella franchigia era non solo un relitto d’altri tempi, ma priva di «sussistenza delli fondamenti» anche nei tempi passati.
45Tanto che, dopo aver ricordato, sulle orme di Tacito (Ann., III, 60.1), come il Senato romano avesse drasticamente limitato i luoghi di rifugio greci «fra li termini debiti dell’onestà», Sarpi concludeva: «E da questo fu mosso Svetonio a scrivere che allora fossero levate tutte le franchigie (Tib., 37.6); perché – annotava disarmante il consultore veneziano – il vietare le mal fondate e il restrigner le altre tra li termini dell’onestà è poco differente dal levarle afatto».[…
Bibliographie
Archivi
ASVat = Archivio Segreto Vaticano.
Nunziatura di Venezia, 40.
Minute di lettere scritte a monsignor nunzio in Venezia, b. 295.
ASVe = Archivio di Stato di Venezia.
Collegio, Esposizioni, Roma, regg. 16, 17.
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Bibl. Braid. = Biblioteca Nazionale Braidense, Milano AG.X.4
Bibliografia primaria
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Sarpi 1622 = De iure asylorum, liber singularis Petri Sarpi I. C., Lugduni Batavorum, ex Officina Elzeviriana, 1622.
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Sarpi 1961 = Paolo Sarpi, Lettere ai gallicani, a cura di B. Ulianich, Wiesbaden, 1961.
Sarpi 2001 = Paolo Sarpi, Consulti, vol. I (1606-1609), t. 1, I Consulti dell’Interdetto (1606-1607), a cura di C. Pin, Pisa-Roma, 2001.
Sarpi 2018 = Paolo Sarpi, Sopra l’Officio dell’Inquisizione, a cura di C. Pin, Venezia, 2018.
Bibliografia secondaria
Barzazi 2010 = A. Barzazi, Micanzio, Fulgenzio, in Dizionario biografico degli Italiani, Roma, 2010.
Cittadella 2009 = A. Cittadella, Treo, Servilio in Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei Friulani, 2, L’età veneta, Udine, 2009, p. 2501-2507.
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Latini 2002 = C. Latini, Il privilegio dell’immunità. Diritto d’asilo e giurisdizione nell’ordine giuridico dell’età moderna, Milano, 2002.
Pin 1971 = C. Pin, Consulti inediti di Paolo Sarpi sopra l’immunità delle chiese, in II pensiero politico, 1971-72, p. 205-222.
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Yates 1944 = F.A. Yates, Paolo Sarpi’s «History of the Council of Trent», in The Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, VII, 1944, p. 123-143.
Notes de bas de page
1 Oltre a Latini 2002, si rimanda al saggio di Carlotta Latini in questo volume.
2 Sarpi 1961, p. 137.
3 Cozzi 1992, p. 91.
4 Il presente intervento intende essere un primo approccio al trattato sarpiano Sopra le immunità delle chiese, in vista di una sua edizione critica, che richiederà naturalmente ampi apparati filologici e storico-giuridici con relativa bibliografia. In questa sede, limitando al massimo i rimandi a quegli apparati, colgo l’occasione per evidenziare alcuni elementi peculiari della scrittura di Paolo Sarpi su quell’istituto giuridico nell’ambito legislativo non solo veneziano, segnalando inoltre le inevitabili e non secondarie differenze della redazione originaria italiana con la traduzione-riduzione del più diffuso, e storicamente conosciuto in ambito europeo, De iure asylorum.
5 Solo un’edizione critica può offrire la dovizia di testimoni manoscritti decisivi per un testo definitivo. Qui mi limito a segnalare i dati essenziali per la costituzione del testo originale. Esiste una minuta in ASVe, Consultori in iure, 13, cc. 485r-503v, di mano di fra Marco Fanzano, l’amanuense ordinario di Sarpi a partire dal 1609, con ampi interventi di aggiunte e correzioni autografe di Sarpi (è il testimone utilizzato per l’edizione moderna, che ignora l’originale, in Sarpi 1958, con il titolo Su le immunità delle chiese, p. 259-301, la Nota al testo è alle p. 316-318); l’originale si legge in ASVe, Consultori in iure, 27a, cc. 272r-290v, olografo di Fanzano, con sottoscrizione autografa di Sarpi e del collega consultore in iure Servilio Treo. Si vedano pure gli apografi di mano di Fanzano: ASVe, Consultori in iure, 22, fasc. 30 (mod. 1), cc. 1-16 e Bibl. Braid., AG.X.4, cc. 160r-181v. Delle varie intitolazioni dei testimoni si è scelta quella in testa alla minuta, di mano del segretario ducale Agostino Dolce; l’originale manca di intitolazione: solo provvisorio, autografo, il titolo postergale: In materia delli rei che si salvano in chiesa. In questa sede, quando scrivo “Trattato” con la maiuscola intendo riferirmi al presente trattato sull’asilo ecclesiastico; le citazioni dal Trattato riproducono l’originale, inedito, seguendo i criteri di trascrizione formulati in Sarpi 2001, I, p. 167-172.
6 Finora, nulla sappiamo dell’iter del Trattato, da Venezia (dalla cella di fra Paolo o dagli archivi pubblici?) agli Elzevier di Leida. Qualcosa di analogo era successo per il trattatello di Sarpi Delle funzioni de’ ecclesiastici dell’ottobre 1611, inviato, contro la volontà di fra Paolo, agli amici parigini da Domenico Molin, patrizio veneziano molto vicino al servita; trattatello che il Molin, in un primo momento, intendeva far tradurre in latino dal giurista e poeta friulano Ottavio Menini. Per una prima contestualizzazione del trattatello, si veda Pin 2006, p. 375, nota; Sarpi 2018, p. 342 e nota 120.
7 De iure asylorum, liber singularis Petri Sarpi I.C., Lugduni Batavorum, ex Officina Elzeviriana, 1622, 80 p., 4°. Questa traduzione latina venne ristampata per oltre un secolo e mezzo con le stesse note tipografiche o di altri stampatori (pseudoMeietti, Lovisa, Mueller-Helmstat ecc.).
8 Latini 2002, p. 3.
9 Devoti 1816, to. II, sect. II, De immunitate ecclesiarum, § XXVII, p. 387.
10 Il frontespizio con interventi a penna appartiene a un esemplare della «Senate House Library».
11 Osservazioni per primo avanzate da Foscarini 1752, I, p. 88-89 e le due ampie note 239 e 240.
12 Per tutte, l’Historia particolare delle cose passate tra ‘l sommo pontefice Paolo V e la Serenissima Republica di Venezia gl’anni 1605, 1606, 1607, di Pietro Sarpi divisa in sette libri, in Lione, 1624.
13 Willems 1880, p. 58, n. 205; sulle edizioni sarpiane si veda Infelise 2006, p. 525-527; Id. 2014, passim.
14 Della vasta bibliografia sulla contesa dell’Interdetto mi limito a ricordare De Vivo 2012, con ampia bibliografia.
15 Qui basti ricordare le ricerche innovative di Yates 1944, p. 123-143 e di Cozzi 1956, p. 559-619.
16 Merita almeno ricordare, per il trattato sarpiano Sopra l’Officio dell’Inquisizione, il traduttore in inglese Robert Gentilis del 1639 e in latino Andreas Colvius, sui quali la Nota critica in Sarpi, Sopra l’Officio dell’Inquisizione, p. 137.
17 Micanzio 1974, p. 1336. Sull’edizione elzeviriana del 1646 e sulle precedenti versioni manoscritte e la loro circolazione in Europa, si veda Barzazi 2010. Sulle reticenze del testo micanziano, già aveva avanzato attente osservazioni Foscarini 1752, p. 88-89.
18 Per il testo di questo consulto si veda Pin 1971, p. 205-222: 219. Sulla bolla di Gregorio XIV Cum alias nonnulli del 24 maggio 1591 cfr. Latini 2002, passim. Va osservato che nel De iure asylorum tutta la trattativa del governo veneziano con il pontefice per impedire l’introduzione di quella bolla nel Dominio viene soppressa; su detta trattativa, che però vedeva la Repubblica veneta più attenta al tema dell’Inquisizione che a quello dell’asilo ecclesiastico, si veda Sarpi 2018, p. 292-294, nota 43.
19 Un ruolo, quello di Treo, qui sicuramente limitato alla consulenza giuridica, come testimoniano alcuni scambi epistolari con Sarpi e vari appunti, in ASVe, Consultori in iure, 25, cc. 133r e 148r sgg. (num. moderna). Su questo collega di Sarpi si veda Cittadella 2009, p. 2501-2507.
20 Per una prima contestualizzazione del consulto sarpiano e degli interventi della controparte ecclesiastica si veda Pin 1971, p. 212-214 e 217-218; per una più organica presentazione si rimanda al volume dei Consulti di Sarpi per gli anni 1610-1612, di prossima pubblicazione; qui mi limito a segnalare le principali fonti utilizzate per i passi più sotto riportati: ASVe, Dispacci, Rettori, Bergamo e Bergamasco, 6 (1608-1609); ASVe, Collegio, Esposizioni, Roma, rg. 16 (1608-1609) e rg. 17 (1610-1612); ASVe, Senato, Dispacci, Ambasciatori, Roma, 63 (1610); ASVat, Nunziatura di Venezia, 40; ASVat, Minute di lettere scritte a monsignor nunzio in Venezia, b. 295.
21 È curioso che sulla prima facciata (c. 271r) del bifolio che fa da copertina all’originale del Trattato sia riportata la deliberazione del Senato per l’invio del Capitolare ai rettori del Dominio esemplandola su analoga deliberazione circa il Capitolare del trattato Sopra l’Officio dell’Inquisizione; modalità da seguire «come si è fatto nelle cose spettanti all’Inquisitione con gran servitio publico e della giustizia»; insomma, un complesso di norme decretate senza alcun concordato con la controparte ecclesiastica, come invece faranno altri Stati, per es., per la Lombardia, v. Ichino Rossi 1982, p. 509-535.
22 La prima edizione italiana del Trattato con il titolo Della immunità delle chiese si legge in Opere di F. Paolo Sarpi servita…, tomo quinto, in Helmstat, per Jacopo Mulleri [ma Bortolo Baronchelli], 1763, p. 1-24; la Minuta di Capitolare per la immunità delle chiese, nel Supplimento all’Opere del P.M. Paolo Sarpi servita […]. Tomo secondo. L’Ottavo nella continuazione delle sue opere, in Verona, nella stamperia Moroni, 1768, p. 184-188.
23 Su questa contrapposizione de iure e de facto nell’epistolario sarpiano in particolare con i giuristi gallicani Jacques Leschassier e Jacques Gillot e con riferimento speciale al vescovo spagnolo Diego de Covarrubias cfr. Pin 2001, p. 96.
24 Sul tema del diritto divino naturale relativamente alla franchigia ecclesiastica in Diego de Covarrubias e soprattutto in Francisco Suárez si veda Latini 2002, p. 56 sgg.
25 Su Ugo Grozio, che nel 1635, ritornato a Parigi come ambasciatore della Svezia, disegnava di pubblicare, con altre opere di Sarpi, il «de ecclesiarum immunitate» e il «librum de Inquisitione», qui basti il rimando a Sarpi 2018, p. 13.
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