Fra violenza e protezione: l’ambigua natura dell’immunità
Il caso della Repubblica di Venezia nella prima età moderna
p. 49-76
Résumés
Uno dei temi principali individuati dalla discussione dottrinale (quella dei giuristi dello ius commune) e dalla prassi dei tribunali dei primi Stati moderni è quello del «diritto d’asilo». Nel lungo periodo che va dalla nascita di un organismo statale tra il XV e l’inizio del XVI secolo alla definizione di un nuovo paradigma politico nel corso del XVIII secolo, le istituzioni civili ed ecclesiastiche si confrontano, da diverse prospettive, con le seguenti questioni di interesse: come si può individuare un luogo sacro? Quali sono i diritti di coloro che chiedono protezione ai tribunali del Principe per il semplice fatto di aver attraversato un confine, che garantisce loro l’immunità? Attraverso quali pratiche, retorica, discipline (pratiche criminalistiche, consiliari, trattati teologici) sono – nel lungo periodo di confessionalizzazione – individuati gli spazi territoriali, la classificazione del crimine, le posizioni istituzionali? Quali tipi di fonti sono più adatte ad affrontare queste domande? In questo saggio mi concentro sulle nozioni di «immunità», «asilo», «privilegio», analizzando il caso della Repubblica di Venezia.
L’un des principaux thèmes identifiés par la discussion doctrinale (celle des juristes du ius commune) et par la pratique des tribunaux des premiers États modernes est celui du « droit d’asile ». Au cours de la longue période menant de l’émergence d’un corps étatique, entre le XVe et le début du XVIe siècle, à la définition d’un nouveau paradigme politique au cours du XVIIIe siècle, les institutions civiles et ecclésiastiques ont abordé, sous des perspectives différentes, les questions suivantes : comment identifier un lieu sacré ? Quels sont les droits de ceux qui demandent la protection des tribunaux du Prince simplement parce qu’ils ont franchi une frontière, qui leur accorde l’immunité ? Par quelles pratiques, rhétoriques ou disciplines (pratiques criminelles, conseils, traités théologiques) sont identifiés – au cours de la longue période de confessionnalisation – les espaces territoriaux, la classification des crimes et les positions institutionnelles ? Quelles sont les sources les plus appropriées pour répondre à ces questions ? Dans cet essai, l’auteur se concentre sur les notions d’« immunité », d’« asile » et de « privilège », en analysant le cas de la République de Venise.
One of the major issues singled out by the doctrinal discussion (that of ius commune jurists) and the tribunals’ praxis of Early Modern States is that of the «right of asylum». In the long-run period ranging from the emergence of a state organism during the XV and the beginning of XVI century to the definition of a new political paradigm throughout the XVIII century, the civil and ecclesiastical institutions deal, from different perspectives, with the following questions of interest: how can a sacred site be pinned down? Which are the rights of those who claim protection from the Prince’s tribunals for the simple reason that they got across a border, which ensures them immunity? Through which practices, rhetoric, disciplines (criminalist’s practices, consilia, theological treatises) are – in the long-range period of confessionalization – territorial spaces, crime classification, institutional stances identified? Which kinds of sources are more suitable to address these questions? In this essay I will focus on the notions of «immunity», «asylum», «privilege», analysing the case of the Republic of Venice.
Entrées d’index
Mots-clés : République de Venise, légitimation, cultures politiques, violence, procédure pénale
Keywords : Republic of Venice, Legitimation, Political Culture, Violence, Criminal Procedure
Parole chiave : Repubblica di Venezia, legittimazione, culture politiche, violenza, procedura penale
Texte intégral
1La necessità di definire l’estensione dell’immunità ecclesiastica e di precisare i confini che marcano il diritto d’asilo costituisce una delle cure ricorrenti delle autorità civili e religiose e un settore privilegiato della riflessione giuridica e teologica della prima età moderna1. Nel lungo periodo che va dalla costruzione di organismi statuali più compatti nel corso del Quattrocento e del primo Cinquecento alla definizione di un nuovo modello politico nel corso della seconda metà del Settecento – le riforme del diritto, l’idea di ‘costituzione’ definite nel corso della seconda metà del Settecento – le istituzioni civili ed ecclesiastiche affrontano da una molteplicità di posizioni i nodi decisivi di una vera e propria emergenza: come si identifica un luogo ‘immune’? Come si articolano i diritti dei soggetti che pretendono di essere protetti dall’autorità ecclesiastica rispetto all’intromissione dei tribunali del Principe solo per il fatto di aver attraversato un confine sacro che li rende impermeabili ad ogni tentativo di intervento? Attraverso quali forme retoriche, tipologie di istanze e modalità di scrittura, culture politiche e giuridico-teologiche (‘pratiche’ dei criminalisti, consilia, trattati teologici, suppliche, procedimenti giudiziari, redazione di cronache e pubblicazioni storiografiche) è rappresentato, nel corso della lunga età della ‘confessionalizzazione’, l’ampio campo dell’immunità?
2In un saggio di grande importanza Barbara Rosenwein ha studiato la vicenda della definizione dell’immunità nel corso dell’alto medioevo2. Le scelte di metodo e il taglio interpretativo addottati dalla studiosa statunitense consentono di allargare notevolmente tradizionali prospettive ermeneutiche sul tema in questione, che soprattutto nella storiografia italiana sono state a lungo caratterizzate dalla schematica proposizione del conflitto fra Stato e Chiesa. La sovranità del Principe che si oppone alle rivendicazioni di autonomia attuate dai ‘preti’; la modernizzazione delle strutture politiche e una nuova definizione della cittadinanza combattono la loro battaglia contro i modi del controllo e della disciplina esercitati dall’antico regime degli ecclesiastici. Rosenwein, per l’età coperta dalla sua indagine, ma con proiezioni di grande interesse anche per l’età moderna, ha posto al cuore della sua indagine le tematiche della territorializzazione del potere, della colonizzazione dell’ambiente rurale. La lettura delle fonti ha messo in evidenza la natura negoziale, dialogica, dell’affermazione del privilegio: non dunque, come intende invece una linea interpretativa di cui indicherò in questo saggio una possibile fonte ‘repubblicana’, come atto arbitrario d’imposizione, o attestazione di un’usurpazione che disconosce diritti originari dati una volta per tutte.
3Nell’interpretazione di Rosenwein, che accompagna l’analisi filologico-giuridica delle fonti con una prospettiva antropologica, le rivendicazioni attuate da una molteplicità di soggetti – dai sovrani civili ai pontefici, dalle comunità monacali alle aristocrazie cavalleresche – non delimitano tanto spazi di separatezza, quanto piuttosto contraddistinguono un modo di intendere l’azione politica in cui ha un largo spazio la prassi della negoziazione, del compromesso. La marcatura di confini, di un’area di disponibilità del sacrum è allo stesso tempo mezzo per dichiarare la propria identità e insieme è uno strumento di riconoscimento delle ragioni dell’altro3. In questo senso, i caratteri originari dell’istituto, come sono prospettati dalla studiosa statunitense, non possono essere intesi come archeologica e remota strutturazione di rapporti di potere, destinati a tramontare con la nascita degli stati territoriali, nel XV e nel XVI secolo, con l’irruzione della ‘modernità’.
4Libertas, immunitas, privilegium: il volume di Rosenwein ci sollecita a considerare la stretta relazione fra lemmi che appartengono ad un medesimo ceppo semantico, che si inseriscono in una sorta di cluster lessicale che è necessario decifrare. La precisa localizzazione degli eventi, l’identificazione dei soggetti che usano quei termini e la precisa definizione degli ambiti spaziali in cui essi si dislocano può consentire di superare le rigidità e i formalismi che hanno caratterizzato la storia dei concetti della politica4. Di qui la necessità di spostare l’attenzione dalle articolazioni dei ‘discorsi’ alle azioni; dall’isolamento di paradigmi ai modi concreti in cui le parole diventano azioni e creano legittimità5. La critica esercitata nei confronti dei presupposti ermeneutici e metodologici della ‘Scuola di Cambridge, delle grandi opere di John A. Pocock e Quentin Skinner, e nei confronti della storiografia dedicata allo studio dei Grundbegriffe, consente di allargare lo spettro dell’indagine in molteplici direzioni6.
5Per comprendere meglio la circolazione degli idiomi politici, il loro utilizzo da parte degli attori sociali, e in determinate circostanze è opportuno considerare anche un più ampio ‘set’ di fonti: passare dalla lettura di trattati dedicati alle forme ideali di governo, o alla ragion di stato, su cui si sono esercitati gli autori sopra citati, a fonti della storia sociale del potere e delle istituzioni: processi, suppliche, rimostranze, cronache locali, agiografie, consilia elaborati dai giuristi a sostegno delle azioni di attori individuali, istituzionali (città, villaggi, corporazioni) o a tutela del potere giurisdizionale del Principe7.
6In un contesto politico in cui si addensano strutture insediative e morfologie sociali, istituzionali e di potere tanto differenziati e dotati di legittimità, appare evidente che le nozioni di ‘immunità’, ‘asilo’, ‘privilegio’ non possano essere comprese altrimenti che nella loro dimensione concreta, pragmatica: esse prendono forma nel modo della controversia, della disputa8. Si alimentano attraverso rivendicazioni, parole che assumono la forma di scritture. Si traducono in azioni che nel corso dell’età moderna trovano un immediato riflesso in una traduzione scritta: un procedimento civile o penale, la stesura di consilia da parte di giurisperiti; la redazione di un trattato agiografico (vite di santi, eventi miracolosi, storie di fondazioni monastiche); la pubblicazione di cronache cittadine; la diffusione di trattati dedicati al significato dell’immunità, del diritto d’asilo. Il rapporto fra atti di possesso, configurazioni sociali, idiomi politici allo stato nascente, ricerche di legittimazione è al centro di indagini che si sono articolate secondo una prospettiva antropologica e microanalitica9. A questo elenco di temi dedicati alla formazione di peculiari idiomi del privilegio potremmo aggiungere quello della circolazione degli stessi a diversi livelli di potere: i luoghi in cui vengono elaborati, i processi di trasformazione e manipolazione cui sono sottoposti, in cui vengono recepiti.
7Propongo in questo saggio di analizzare tre testi che mi sembra possano consentire una almeno parziale messa a fuoco del rapporto fra conflitti, atti di fondazione, legittimazione, o sacralizzazione di determinati luoghi, definizione di immunità. Il primo documento è il prodotto di una raccolta di casi realizzata, a metà Settecento, da un funzionario minore della giustizia periferica veneziana, Andrea Radi. Il secondo è rappresentato dalla pubblicazione, nei primi anni del Seicento, della storia dell’origine miracolosa del monastero dei padri olivetani di Lonigo, un centro minore del contado vicentino. Il suo autore, Gio. Domenico Bertani, è un oscuro archivista/bibliotecario ecclesiastico appartenente all’ordine dei padri di Monte Oliveto. La terza, più nota, scrittura che merita le nostre attenzioni è rappresentata dalla prima opera storiografica di Paolo Sarpi: l’Istoria dell’Interdetto.
Definire l’immunità. Tradizioni giuridiche e classificazioni
8Andrea Radi è autore di una silloge di testi che compongono cinque densissimi volumi manoscritti, muniti di indici e rubriche. Radi, cittadino veneziano, è stato occupato come giudice assessore in diverse corti pretorie di terraferma, a Bergamo, a Vicenza, a Verona, sebbene non in posizione di primo piano. I rettori veneziani, per svolgere i loro offici in materia di giustizia civile e nel campo della repressione dei crimini, erano coadiuvati nelle città minori da un ‘cancelliere’, nelle città più importanti da uno staff comprendeva un numero variabile di ministri, dipendente dalle dimensioni demografiche del luogo: da uno a quattro dottori in utroque, diplomati allo Studio di Padova. Se gli affari del banchum iuris di Cividale erano gestiti monocraticamente da un vicario, a Belluno erano due i togati cui era delegato il compito di amministrare la giustizia, mentre a Verona, a Brescia e a Padova le molteplici incombenze della giurisprudenza risultavano distribuite nelle mani di quattro differenti soggetti10.
9La ‘corte pretoria’ era costituita dall’insieme dei giurisperiti laureati e da un meno qualificato personale che raccoglieva testimonianze, si accollava la fatica del compimento delle cosiddette’ cavalcate’, nel caso di delitti compiuti nel contado che abbisognavano di un supplemento d’inchiesta, firmava a getto continuo ingiunzioni alle parti perché risolvessero le spese pecuniarie dovute, spedivano mandati di comparizione. Veri e propri ‘operai delle liti’, il dovere che maggiormente pesava sulle loro spalle era quello relativo alla stesura degli atti processuali. A loro era affidato il controllo e la supervisione delle fasi in cui si articolava il procedimento inquisitorio: l’informativa, l’offensiva, la difensiva. Mentre la storia della procedura inquisitoriale praticata nella Repubblica di Venezia è nota, soprattutto grazie ai lavori di Claudio Povolo11, la storia di questo corpo di stato ridotto quanto alle dimensioni, ma decisamente importante se consideriamo la funzione, è ancora tutta da scrivere. Un trattato redatto a inizio Seicento dal titolo L’Assessore racconta in modo suggestivo i travagli di chi esercita la carica. Bonifacio è uno dei più importanti giudici tempo, impegnato per oltre un ventennio ad assistere i nobili veneziani rettori a Vicenza, Verona, Brescia, Udine in veste di vicario o di giudice del Maleficio.
10Gli Assessori, nel trattato di Bonifacio, appaiono sottoposti ad una duplice pressione, che tendeva a mettere in discussione la loro autorevolezza. Da un lato non era facile per loro svincolarsi dalla rete degli interessi locali, dai tentativi di intromissione nella loro attività perseguiti delle famiglie eminenti delle città suddite dai Collegi dei giuristi e degli avvocati che difendevano la validità degli statuti urbani. D’altra parte, l’esercizio della loro autorità doveva cercare di non urtare la suscettibilità delle magistrature di controllo veneziane – l’Avogaria di comun, il Consiglio di Dieci, con verdetti poco accorti, troppo deboli, o al contrario eccessivamente disinvolti nel mettere in atto il loro arbitrium12.
11Il pluralismo giuridico che dipendeva da un simile atto di fondazione non era certo esclusiva dei territori caduti sotto il controllo del patriziato veneziano. Ma la componente repubblicana dello stato veneziano – l’originale distribuzione, o frantumazione, della sovranità in un corpo di circa duemilacinquecento individui che sedevano in Maggior Consiglio – attribuiva una particolare coloritura alla gestione delle controversie. Secondo una lettura, che si può desumere da alcuni degli studi più accurati di storia della giustizia nello stado da terra della Serenissima, alla metà del Settecento era ormai netta, presso i settori più attivi del patriziato e presso intellettuali e uomini di legge della terraferma, la percezione di una frattura ormai definita fra la prassi consuetudinaria delle corti di giustizia, nella capitale e nelle province, da una parte, ed esigenze di disciplina sociale, di controllo sull’attività dei sudditi nel settore economico, di una più efficace gestione della leva fiscale13.
12La prima impressione che si deriva dalla lettura delle carte Radi è quella di uno zibaldone disordinato, la fotografia di un patchwork operativo che ribadisce l’arlecchinesca prassi della giurisprudenza veneta. Uno sguardo più ravvicinato riesce a scorgere una logica di sistemazione meno casuale. Di grande interesse è la vasta esemplificazione casistica delle urgenze più incalzanti per i tutori dell’ordine pubblico: attraverso lo spettro delle carte d’inchiesta si presentano ai nostri occhi individui accusati di il furto, stupro, incendio. Avvocati e giudici ne tracciano il profilo esistenziale e, con accanimento, si soffermano sui loro atti con l’intento di rendere gli uni e gli altri coerenti con il sistema delle norme e delle pene: il diritto veneto e la ricchissima tradizione del diritto comune, le consuetudini e il diritto canonico14.
13Per il tema che qui interessa più da vicino la ricognizione di Radi compone un arsenale pressoché completo delle tipologie dell’immunità ecclesiastica, tutte declinate attraverso apporti ‘narrativi’ decisamente suggestivi. Posti in stretta successione, quasi a creare una catena coerente di variazioni sul tema, gli exempla illustrano una gamma amplissima di situazioni: da eventi catalogabili come ribellione, da ‘tumulti’ che evocano la necessità dello stato di eccezione, a più modesti accadimenti che sembrano appena scalfire la routine quotidiana di sonnolenti rapporti di potere15. Un breve esempio:
1582. 21 luglio. Immunità ecclesiastica non gode il vescovado. Avogaria a Chioza (Chioggia), c. 473;
1587. 10 febraro. Immunità ecclesiastica non gode chi tenta o commette delitto in chiesa, né meno se fosse ecclesiastico, o frate, neppure nel proprio convento, Consiglio di X, c. 402;
1652. 6 marzo. Immunità ecclesiastica concessa a delator d’armi da fuoco. Consiglio di X a Rovigo, era seguito anche con sparo e ferite, c. 335;
1676. 27 agosto. Immunità di chiesa non gode, anzi ne è indegno che bestemmia in chiesa, e con sparo d’armi da fuoco vuol rifugiarsi in essa. Consiglio di X a Padova, c. 336;
1694. 22 novembre. Immunità ecclesiastica negata a fratricida con sparo d’arma da fuoco. Consiglio di X a Verona, c. 656;
1608. 17 giugno. Immunità di chiesa non godono delatori di pistole, benché in abito ecclesiastico. Consiglio di X a Padova, c. 375.
14Quello che abbiamo ora scorso è un frammento di una lista che si estende per quattro colonne di testo, e che comprende oltre cento exempla16. Al di là dell’evidente ricorrere di un’endemica emergenza che non colpisce solamente la Repubblica17, interessa evidenziare qui il senso di una modalità di organizzazione di un sapere. La discontinuità cronologica – le date dei documenti raccolti si susseguono senza ordine progressivo, dalla più remota alla più recente – impone una prima osservazione. La cultura particolare che qui si manifesta non è né ‘storicista’ o celebrativa (le parti che si succedono nel corso degli anni non obbediscono ad un criterio di incremento nel corso del tempo della precisione, di un progressivo rafforzamento dell’autorità centrale), né selettiva (secondo quanto si verifica invece nelle sillogi di diritto marittimo, feudale, civile e penale organizzate negli uffici della Cancelleria veneziana a metà Settecento18) il cui criterio era quello, quasi illuministico, di selezionare i testi più chiari, più razionali, più efficaci. La cultura della giustizia che si esprime nelle annotazioni di Andrea Radi non segue neppure linee tradizionali. Quella che emerge dai trattati e dai consulti di Paolo Sarpi, dov’è sancito il principio della superiorità di ciò che è ‘originario’, rispetto a tutto ciò che è derivato. Il ritorno alla saggezza dei padri della patria; la riattivazione delle sacre leze del Trecento e del Quattrocento come una risalita alle fonti della iustitia. Il singolo caso, nella nostra miscellanea, non si costituisce certo come eroe eponimo; come progenitore illuminato di una lunga sequenza di eredi. Si delinea qui la fisionomia di un’originale forma di conoscenza pratica19.
15Il tema dell’immunità è declinato nella raccolta di Radi secondo una pluralità di punti di vista, sociali, istituzionali, giurisprudenziali. Il pratico giurisperito non è posto di fronte a principi generali - magari seguiti da qualche breve esemplificazione – da cui può trarre indicazioni su quali prassi adottare. Assessori, cancellieri e avvocati sono messi in grado di attingere liberamente ad una quantità di indicazioni che applicheranno con altrettanta libertà. Fra la necessità di garantire il buon ordine della società e la definizione di rapporti di potere provvisori, prende forma la silhouette di un peculiarissimo sapere ‘casuistico’. È questo approccio, per le sue specifiche caratteristiche, che sembra più attrezzato ad intervenire sulla ‘contingenza’; sull’improvvisa emergenza che non rientra in griglie ermeneutiche predefinite o attraverso retoriche ereditate, riordinando il disordine20.
16Il grande interesse che in anni recenti ha suscitato la ‘scienza dei casi’ ha favorito un allargamento delle nostre conoscenze. Ricerche dedicate alla storia del diritto e della medicina, dello sviluppo del metodo scientifico e delle nuove scienze pratiche – dalla chimica all’agronomia alla zootecnia – hanno evidenziato, accanto all’affermazione sempre più netta di un paradigma di razionalità ‘forte’, che possiamo definire ‘nomotetico’, che mira cioè a stabilire delle leggi generali attorno alle quali si articola un complesso sistema di riferimenti, gerarchicamente ordinato in senso verticale, l’emergere di un altro schema di ricerca della verità21. Al primo modello, a lungo ritenuto dominante, se ne affianca ora un altro più duttile, pluralistico, che cerca la soluzione all’intrigo delle vicende umane moltiplicando il numero delle domande e delle ipotesi, pur operando all’interno di un quadro di riferimento dato, confrontando continuamente norma ed eccezione, singolare e generale, straordinario ed ordinario, fatto e diritto22. Da questi principi dipende anche lo stile spesso rapsodico e narrativo attraverso cui si delinea la forma espressiva di cui ci stiamo occupando.
17La storia dell’immunità e del privilegio si presta benissimo ad un’analisi di questo tipo. Radi partecipa assieme ai giurisperiti attivi sul territorio della Repubblica di una crisi sistemica della politica del diritto della Serenissima23. Nella scelta di casi e nelle annotazioni che sovente li accompagnano emerge non soltanto l’indicazione rivolta ai componenti del suo ceto di cogliere coerenze fra un canone prestabilito di regole e la stilizzazione di un evento locale, quanto il suggerimento di allargare, ben oltre i limiti definiti dai trattati de iure, la prospettiva dell’arte dell’analogia24.
18La raccolta obbedisce certo anche a motivi congiunturali, offrendo una ricca collazione di casi adatti a sostenere le dispute in tribunale. Inclina anche alle regole del gusto erudito dell’accumulo di antichità, ma non mi sembra che risieda in questo il suo principale interesse. Nulla nel gioco di specchi praticato da Radi, di sottili ma estemporanei rimandi interni, richiama dunque la tradizione giuridica ‘culta’ che prevedeva, nelle maglie di una obbligata precettistica, un allenamento rigoroso per i suoi frequentatori. Costituirebbe allo stesso modo un errore interpretativo collocare l’antologia veneziana sullo stesso piano delle raccolte di sentenze e giudizi, dal forte carattere prescrittivo, che caratterizza la vicenda del common law inglese, e il suo fondamento sullo stare decisis25. La varietà dei modi in cui si presenta la questione dell’immunità si presta alla verifica.
19La raccolta di Radi indica, nella forma del repertorio, un esempio di ragionamento giuridico ‘dal basso’, dalla prospettiva dell’applicazione delle norme da parte degli operatori del diritto. Se, come ha affermato Clifford Geertz, ogni conoscenza è conoscenza locale, si presenta qui un interessante caso di studio26. Il carattere composito del diritto veneto – significativo esempio di legal pluralism – con la sovrapposizione di frammenti dell’antico ‘ius proprium’ della Serenissima, di una forte recezione, nelle podesterie venete e lombarde, del diritto comune, delle cosiddette Assise di Romanìa, dalla parte delle stato marittimo, rendeva nei fatti impensabile ogni tentativo di una risistemazione27. La classificazione naïve operata da Andrea Radi, secondo ordine alfabetico e tipologia di reato, nella sua pratica applicazione non trattiene nulla della ben strutturata tassonomia, che pretendeva di essere esemplare ed universale, al di là delle traduzioni vernacolari del diritto, operata a metà Cinquecento, da uno dei suoi più eminenti predecessori, l’assessore Tiberio Deciani, autore del Tractatus Criminalis: titoli, capitoli, paragrafi, parte generale e parte speciale, oltre che di una serie di elegantissimi Consilia28.
20Destinata a rimanere manoscritta – ma la mancanza della dignità della stampa, anche nel Settecento inoltrato, non significa che i testi non circolassero fra i componenti di una specifica comunità di discorso – la scrittura con cui Radi cerca di inquadrare la questione dell’immunità appare come il sintomo di uno stato di crisi di un intero sistema giuridico, che sembra essere sottoposto a un’accelerazione esponenziale della comunicazione sociale determinata dalla moltiplicazione delle istanze e dei conflitti, dall’emersione di nuovi sistemi morali e culturali. Chiamati a dover rimediare a tale cortocircuito gli esperti, i tecnici, non riescono più ad assorbire l’impatto, nei termini indicati da Niklas Luhmann, di spinte contrastanti29.
21La mancanza di una differenziazione fra testimonianze più antiche e testimonianze più recenti appare da questo punto di vista indicativa. Ma ancor più significativa è la tensione che si stabilisce fra legislazione e casistica, fra produzione normativa ‘generale’ che pretende di estendere la sua validità sopra l’intero spazio del ‘dominio’ e di circoscrivere nel suo dettato l’intera gamma dell’azione delittuosa, da una parte, e, dall’altra, sentenze che precisano, si adattano, completano il sistema30. Una sorta di gigantesco work in progress, di cantiere aperto in cui la questione dell’immunità, smarrendo progressivamente nel corso del tempo l’accezione teologico-politica delle origini, finirà per assumere una veste multicolore, adeguandosi duttilmente alle più diverse situazioni. Tale metamorfosi riflette una più generale trasformazione nel campo dell’ordine pubblico e delle politiche giudiziarie degli stati della prima età moderna.
22Le emergenze rappresentate dall’incidenza del banditismo aristocratico, della pratica della faida, e dalle conseguenze del conflitto fra le due autorità civile ed ecclesiastica hanno perso vigore nel corso del Settecento. Non sono scomparse del tutto, e possiamo trovarne tracce consistenti nella documentazione giudiziaria e nella storia dei rapporti diplomatici fra stati, ma perdendo di intensità si sono come frantumate in una miriade di situazioni locali, e appaiono come miniaturizzate nei contesti più vari. Le testimonianze settecentesche proposte da Radi consentono di intravedere come la riduzione di scala, la disseminazione di casi di immunità, e gli estenuanti esercizi ermeneutici che gli esperti del diritto tessevano attorno ad essa, abbiano conosciuto nel corso del Settecento un periodo di particolare fioritura. A questo proposito credo debba essere evidenziata l’insistenza su figure sociali decisamente marginali, quali servitori, soldati, vagabondi.
23Una serie fittissima di decreti che riguardano il mondo della terraferma, fra pronunce del Consiglio dei Dieci e scritture dei Consultori, fissa con precisione le sagome dell’illegalità. «Immunità ecclesiastica non gode»: con questa formula standard viene fissato sulla carta il sottile slittamento semantico del paradigma securitario. Anche se ancora localizzata in luoghi tipici – quelli consegnati dalla tradizione, oratori, chiese, monasteri – la questione dell’immunità si allarga al più ampio contesto dei rapporti sociali nel loro complesso, segnando una nuova linea discriminante fra il mondo dei benestanti e quello dei nullafacenti31. L’accento è ora posto sull’atto dell’esclusione dal consorzio sociale e sull’identificazione, potremmo dire prepoliziesca, dei rei. Da Brescia a Padova, da Verona a Vicenza, fra 1734 e 1740 sono esclusi dalla protezione: «soldati che disertano sia un pace che in guerra; persona serva e stipendiata; condannati che fuggono dalle prigioni; sentenziati o condannati alle carceri al remo; ladri che rubano in chiesa; soldato che fugge da una compagnia ad un’altra perché non è desertore, mentre non abbandona la piaza; rei di tentati omicidio e complici; chi si ricovra in chiesa con la roba rubata; rei di sodomia»32.
Ragioni di Stato. Immunità e tirannide in un feudo del Seicento
24La questione dell’immunità attraversa tutta la storia dello stato territoriale veneto fin dalle sue origini quattrocentesche. Ma è solo a inizio Seicento che il tema occuperà un ruolo centrale nella storia politica e costituzionale della Serenissima, fino ad assumere il significato di momento fondativo, per quella breve congiuntura, nella costruzione dell’identità patrizia. Le vicende relative al conflitto giurisdizionale della Repubblica di san Marco con il papato di Paolo V sono state indagate secondo diverse prospettive33. Ci interessa in questa sede di tornare sul scatenante la ‘guerra delle scritture’, rappresentato dalla clamorosa rilevanza di due casi giudiziari. I procedimenti inquisitori condotti dai tribunali dei rettori di Vicenza e di Treviso vedono in veste di accusati due nobili di famiglie eminenti dello Stado da Terra, che illustravano il nome della casa vestendo l’abito ecclesiastico.
25Le loro storie sono raccontate dal consultore in iure della Repubblica, eminenza grigia dello scontro con Roma e coautore assieme ad altri intellettuali e giuristi della capitale, di una specie di instant book di successo: L’Istoria dell’Interdetto34. Il pamphlet promuoverà la diffusione di notizie presso una cerchia di lettori non ristretta agli esclusivi tutori della segretezza della ‘ratio status’, traducendo nel linguaggio concreto e vivacissimo delle emozioni le più complesse ed esoteriche declinazioni giuridiche e teologiche relative al tema dell’immunità35.
26Per cercare di cogliere i tratti originali della versione veneziana della questione ‘immunità’ è opportuno richiamare per sommi capi i principali elementi di quelle due vicende. La prima vede occupare il banco degli imputati Scipione Saraceno, responsabile secondo la denuncia recepita dai rettori vicentini, di aver offeso una nobildonna sua concittadina: «s’era dato a molestare una gentildonna sua parente, la quale non potendo persuadere, dopo averla perseguitata e per le vie e per le chiese, sdegnato venne a deturparle la porta e faccia della casa»36. Anche Saraceno, come la sua vittima, apparteneva al ristretto numero della Case più autorevoli della città berica i cui componenti detenevano il privilegio di accesso al consiglio civico. La modalità dell’offesa descritta da Sarpi rientra con molte probabilità che connotano lo svolgimento di faide aristocratiche che, fra Cinquecento e primo Seicento, avevano raggiungo un livello endemico37.
27A Sarpi non interessa tuttavia decifrare lo specifico idioma con cui si esprime la rivendicazione dell’onore e del risentimento aristocratico, quanto individuare i tratti psicologici e il ruolo istituzionale dell’autore di atti tanto riprovevoli. La richiesta di protezione ecclesiastica avanzata da Scipione Saraceno è comprensibile solo se collocata nel tessuto urbano, all’intero di reti di solidarietà, che l’avevano favorita. Il nobile vicentino occupava infatti un seggio del Capitolo della cattedrale di Vicenza: una carica ambitissima, quella di canonico, dai cives delle città italiane per il suo prestigio – che aggiungeva un surplus di fama al curriculum della stirpe di appartenenza – e per l’opportunità che consegnava a chi la otteneva di controllo nella gestione di importanti risorse economiche della città38. Secondo la lezione di Marino Berengo, il Capitolo, proprio per le immunità di cui i suoi componenti fruiscono «non manca di assurgere talvolta, assai più dei mortificati consigli cittadini che si riuniscono sotto la presidenza del rettore veneziano, a vero polo dell’opposizione contro il governo»39.
28Nella costruzione narrativa della Istoria dell’Interdetto si può evidenziare una consapevole, strategica opzione del suo autore. Qui ad essere posti di fronte alla pubblica stigmatizzazione non sono i tratti, pur riprovabili, della violenza, delle incivili abitudini vendicatorie dei nobili di terraferma. Agli estensori del libretto importava piuttosto esprimere in un idioma meno ufficiale, emancipato dall’astratto vocabolario della controversia giuridica e teologica, il significato effettuale, pragmatico dell’immunità. La ‘casistica’ su cui si sofferma la Istoria intende raccontare due vicende in cui emerge con grande evidenza il volto del nemico del vivere repubblicano.
29Nella richiesta rivolta da Saraceno alla Curia romana di essere protetto nei confronti del procedimento iniziato a suo carico dal tribunale del rettore veneziano a Vicenza, si rende manifesta la coscienza di sfere di privilegio che si avviluppano l’una con l’altra, irrobustendo la loro legittimità: la prerogativa aristocratica si unisce alle franchigie previste per chi detiene un beneficio ecclesiastico. Il matrimonio fra due volti della separatezza – quella civile e quella religiosa – genera, nella prospettiva del libello, un monstrum. La rivendicazione immunitaria pone gli individui che la invocano al di fuori del sistema della ‘civil conversazione’. Se nelle vicende di Saracino questa specie di mise en abyme è parzialmente addolcita dalla cornice urbana che la ospita e dai formalismi rituali delle prassi della vendetta, nel secondo dei casi proposti da Sarpi, quello che vede protagonista Marcantonio Brandolini, il tema dell’antinomia fra privilegio e politica appare per così dire ad un grado zero, immerso nell’aspro habitat del feudo ecclesiastico.
30Marcantonio Brandolini appartiene ad una casa titolare di diritti signorili sopra una contea, quella di Valmareno, una sorta di piccolo stato nello stato, e allo stesso tempo amministra le cospicue rendite economiche di un beneficio ‘regolare’, che rappresenta per il titolare l’opportunità di sfruttare un canale di comunicazione con la curia pontificia40. Questi erano titoli sufficienti a collocare il soggetto che li vantava in un’area di ubbidienza bipolare, in cui il dovere il dovere di sudditanza nei confronti del Principe non era riconosciuto come esclusivo. In questo senso l’inclinazione al crimine dell’abate e feudatario Marcantonio Brandolini, insiste precisa la relazione di Sarpi, non doveva essere intesa come anomalia, metamorfosi della «civil conversazione», che deve contraddistinguere la vita del nobiluomo, nella violenza più efferata, ma piuttosto come prevedibilissima degenerazione antropologica di chi si era posto arbitrariamente al di fuori del vincolo di soggezione e deferenza al Principe:
[…] imputato che esercitasse una tirannide severissima nelle terre vicine della sua abitazione, volendo ricevere la roba di ciascuno a che prezzo li piaceva e commettendo stupri e violazioni d’ogni sorte di donne, per il che anco esercitasse strigarie e altre operazioni magiche; che professasse comporre sottilissimi veneni, con quali avesse levato di vita un fratello proprio dell’ordine di Sant’Agostino e un servitor suo, questi duo solo per esser consapevoli de’ suoi misfatti, quello per essergli emulo in casa; e che con l’istesso veneno avesse ridotto il padre proprio ad estremo pericolo della vita; che avesse commercio carnale continuato con una sorella sua naturale e avvelenasse una serva per non essere da quella scoperto; havesse fatto uccider un avversario suo.
31Sarpi, in questo ritratto degno di un Gilles de Rais o di un Barbablù alla veneta, mescola ampiamente i ‘capitoli’ d’accusa che il tribunale del rettore di Vicenza aveva istituito, in seguito alla delega del Consiglio di Dieci. La pretesa d’immunità non può prescindere dall’evidenza, dall’enormità dei gesti. Per comprendere il sottile intervento propagandistico realizzato da Sarpi disponiamo di un documento importante: una copia, ad uso degli avvocati, del procedimento giudiziario condotto contro Marcantonio Brandolini. Riscontri ravvicinati e minuziosi ci allontanerebbero dal tema di cui ci stiamo occupando. Consideriamo solo una delle questioni che maggiormente dovevano colpire i lettori contemporanei. La costruzione dell’immagine del mostro/tiranno intende qui esemplificare le conseguenze sul sistema politico repubblicano della rivendicazione di immunità. Il profilo tracciato da Sarpi del soggetto che la rivendica e la messa in luce della rete di protezione giurisdizionale che intende tutelarla sintetizzano in modo efficacissimo i tratti caratterizzanti dell’anomia. Il nobile Brandolini è allo stesso tempo eretico (pratica la negromanzia), anormale dal punto di vista comportamentale ed erotico e colpevole dei più gravi delitti: crimini di lesa maestà, la gamma articolatissima dei cosiddetti atrociora (stupro, incesto, parricidio, veneficio)41. Venivano così recuperati e in qualche modo armonizzati frammenti della tradizione giurisprudenziale e dottrinaria del diritto comune e del diritto veneto, e tale fusione definiva il nuovo confine che opponeva il sistema repubblicano, come cosmo della giustizia e trasparenza, e la sua antitesi, la proliferazione di contropoteri che pretendevano di essere immuni.
32La strumentale drammatizzazione realizzata da Sarpi obbedisce certo a necessità congiunturali: ad una ricerca di consenso nel mezzo di una crisi politico-diplomatica di dimensioni inusitate nei confronti del nuovo Papa Re, di Paolo V. Per descrivere il salto qualitativo nell’espressione di una volontà di supremazia da parte della curia - non era infatti la prima volta che la Serenissima era stata fulminata dall’Interdetto pontificio – Sarpi aveva coniato un nuovo termine che, nella sua radice etimologica, conoscerà una grande fortuna nel corso dei tragici eventi della storia contemporanea: il totato42. Ci interessa piuttosto notare un altro movimento, implicito, della Istoria, che rivela quanti fili potessero concorrere a tessere la tela del discorso sull’immunità.
33Il confronto fra la redazione a stampa dell’Istoria e il testo del processo da cui desume le sue notizie evidenzia anche la studiata censura di un aspetto della vicenda su cui invece i fascicoli processuali si erano mostrati loquaci. Sfogliando l’incartamento si nota che era stato un intervento deciso della comunità della contea riunita in pubblica vicinia a sollecitare l’intervento della Serenissima43. L’azione giudiziaria appariva quindi determinata dal ‘basso’. Era stato il ‘popolo’ a reclamare giustizia. Studi importanti hanno dimostrato l’importanza di questa figura nella costruzione degli stati europei fra medio evo e prima età moderna. La definizione del ruolo del ‘populus’ occupa uno spazio di prima importanza nei processi di legittimazione dei sistemi di potere, non solo di quelli repubblicani: da Machiavelli ad Harrington, dai Monarcomachi francesi ai ‘Levellers’ della Rivoluzione inglese44. Il lapsus del consultore non è involontario e meriterebbe un approfondimento che ci allontanerebbe troppo dal nostro sentiero. Il riconoscimento della forza di una richiesta esterna al nocciolo duro del potere avrebbe infatti comportano una lesione all’immagine compatta, che potremmo definire ‘neoassolutista’, della politica interna ed estera della Serenissima che Sarpi cercava di disegnare, agendo su diversi piani45. Era necessario resecare alla radice qualsiasi ambiguità sull’origine dell’autorità che potesse alludere a dottrine contrattualistiche: nessuna diarchia deve essere assunta a fondamento della stabilità della Repubblica. Per questo motivo, nella narrazione sarpiana, la giustizia veneziana deve apparire come nemesi inesorabile, come occhio onniveggente. Nel gioco incrociato delle valenze dell’immunità, è la potenza della Repubblica che risana il corpo comunitario infettato, rendendolo appunto esente dal contagio.
34Sarpi dedicherà un trattato specifico al tema dell’immunità ecclesiastica, che conoscerà nel corso del secolo una fortuna europea con il titolo De iure Asylorum46. In questo trattato il rapporto di tutela esercitato del Principe verso i suoi sudditi – il versante protettivo, positivo, dell’immunità – è descritto come una linea rettilinea tracciata da una freccia che scoccando dal centro del potere repubblicano raggiunge le periferie dello stato. Libertà particolari possono essere riconosciute, ma al tempo stesso viene delegittimata ogni eversiva pretesa di edificare isole di autonomia. Secondo questa lezione, il privilegio – nella sua estensione spaziale/territoriale – non appartiene come diritto naturale al suddito, non è un attributo originario che definisce una specie fondamentale prerogativa senza la quale non si darebbe ordine costituzionale.
35Il privilegio, che traduce nel concreto la volontà della suprema autorità che delega ai sudditi compiti di disciplina e di controllo che gli sono proprie, dev’essere pensato come concessione e pertanto appare sempre revocabile. La libertas, in questa radicale rivendicazione dell’unità del comando, è una delle qualità che definiscono la sovranità; per ricorrere al lemma analizzato da McIlwain nel suo celebre studio sul costituzionalismo medievale e dell’età moderna, essa si colloca nella sfera del «gubernaculum», non della «iurisdictio», ed essendo quindi nella totale disponibilità del sovrano secolare, non può quindi essere discussa o condivisa con i sudditi47. La “superiorità” del Principe, nei termini sarpiani, risiede nella capacità di governare le tensioni che necessariamente sorgono fra i sudditi, ma non si deve mai dimenticare che ogni istanza tesa a ribadire la vigenza di privilegi non ha fondamenti legittimi. Il De iure asylorum ha il suo centro argomentativo nella dimostrazione del carattere di usurpazione che ormai marchia l’immunitas: quella reclamata della Chiesa appare «sine ullo fundamento»48.
36Decreti conciliari dell’alto medioevo e leggi che risalgono a Carlo Magno e riprese nel corso dei secoli ribadiscono con evidenza che la cura dei luoghi destinati al ricovero del cristiano – «opus pietatis» – è stata per lunghissimo termine sottoposta alla volontà del «Sovrano Laico»; la sua mano protettiva si estendeva su luoghi quali «coemiteria, monasteria, oratoria, sacella, hospitalia»49.
37La deviazione da questa pratica virtuosa per cui l’immunità, che si doveva intendere come scudo offerto da sovrano a difesa dei più deboli, aveva assunto il volto dell’impunità dei colpevoli di delitti ‘atroci’. Il rischio evidente per i governanti veneziani era quello di quello di sottrarre alla sfera del controllo delle magistrature della Repubblica ambiti di costruzione del consenso e dell’identità locale. E proprio ad uno dei luoghi previsti dalla precisa enumerazione di Sarpi è dedicata l’ultima ricognizione di questo saggio.
Atti di fondazione. Miracolo e immunità: il caso della Madonna di Lonigo
38Lonigo, borgo del contado vicentino, ha ottenuto della Serenissima, fin dal 1405, il privilegio di essere governata da un nobilhomo veneziano. Intorno a quell’originario pactum era corso per tutto il Quattrocento un contenzioso fra Lonigo e Vicenza, frammentato in una miriade di piccoli episodi, che aveva preoccupato non poco i governanti veneziani50.
39Negli ultimi trent’anni del quindicesimo secolo la comunità di Lonigo era notevolmente cresciuta da un punto di vista demografico ed economico. Posta al confine fra le podesterie di Vicenza e di Verona doveva la sua fortuna all’istituzione di una commenda ecclesiastica, inizialmente di ridotte dimensioni. Nel corso del 1177 la chiesetta di san Pietro era stata concessa con bolla di Alessandro III ai monaci benedettini del grande complesso veronese di santa Maria in Organo. E alcune bolle pontificie, ancora più remote, ci raccontano della presenza isolata del minimo beneficio, isolato, quasi un avamposto per l’evangelizzazione di anime inquiete, posto ai bordi di una vasta area paludosa. A causa di una simile collocazione ambientale san Pietro era caduto in abbandono. Nel 1339 l’abate dei Benedettini decide di attribuire in commenda a tale Bartolomeo Nazario, prete secolare, san Pietro e l’ospizio contiguo, dedicato all’accoglienza di poveri e pellegrini, di san Pietro in Lamentese. L’obbligo per il beneficiato di versare all’abate commendatario due pernici all’anno, presto convertite in una libbra d’incenso, racconta meglio di qualsiasi analisi le dimensioni concrete di quel privilegio. Nel 1444 ai padri Benedettini succederanno gli Olivetani; e questa data rappresenta il vero turning point della nostra storia. Sappiamo che nel 1479 il commendatario è Francesco Pavini, dottore e uditore del Sacro Palazzo Apostolico e residente a Roma. La chiesa è ora frequentata da devoti che vengono da lontano.
40All’esterno del recinto del sacrum, è la messa a bonifica delle paludi e la crescita di una ben dotata fiera a richiamare soggetti non sempre animati da pie intenzioni. È proprio nell’area posta fra l’austero sito dedicato al raccoglimento dei fedeli e lo spazio profano degli scambi mercantili che si situa l’episodio da cui intendiamo iniziare la nostra indagine. La domenica del 30 aprile 1486, tre calzolai veronesi erano recati al mercato di Lonigo e avevano acquistato una certa quantità di panni. Decisi a tornare alle loro abitazioni, e giunti in prossimità della chiesa, uno dei tre, tale Gianpietro, era stato costretto ad allontanarsi per soddisfare un’impellente necessità. Il seguito del racconto cronachistico, il cui tono muta rapidamente dal picaresco al drammatico, sottolinea con efficacia il precipitare degli eventi. I due compagni di Gianpietro, Guglielmo e Gianantonio, decidono di sottrarre alla saccoccia che l’imprevidente complice ha lasciato alla loro vista la somma di cinquanta ducati. Per assicurarsi dal rischio di ritorsioni quando incrociano nuovamente Gianpietro, lo aggrediscono con reiterate pugnalate, abbandonandolo esanime alla porta della chiesa. Pochi istanti ancora e il malcapitato spirerà.
41Guglielmo e Gianantonio entrano nel luogo sacro per spartirsi il magro bottino. Ma in quell’attimo, quello che ci appare come un degradante e probabilmente inconsapevole gesto di sfida all’ordine divino, una di quelle manifestazioni di sacrilegio che agiteranno le coscienze di teologi e giuristi di lì a pochi anni, lascerà spazio al dispiegarsi del miracolo. Violenze e delitti perpetrati all’interno di chiese sono piuttosto comuni nelle carte di giustizia d’antico regime. Non è tanto questo l’aspetto della narrazione che merita di attirare la nostra attenzione, quanto piuttosto le sue conseguenze: la miracolosa interruzione dell’agape blasfema che si sta per compiere51. Guglielmo comunica al complice il suo sbigottimento: gli è sembrato che l’immagine dipinta della Madonna abbia manifestato cenni di riprovazione. La risposta configura ora come una volontaristica ribellione alla divinità: «s’io credesse che questa puttana Vergine Maria avesse tegnù mente a quel che io ho fatto, io gli darie diexe feride». Passa quindi ai fatti; cerca di colpire l’occhio della madre di Cristo con l’arma da taglio che possiede. Ci riesce. Un improvviso movimento agita allora la fissità della sacra icona: una mano della Madonna si leva a protezione dell’occhio vulnerato; dal suo petto stillano gocce di sangue. La fuga dei due pone fine alla sequenza del delitto. Il ritrovamento del cadavere darà l’avvio all’azione processuale.
42L’inchiesta sarà condotta dai rettori di Verona. Il capitano della città atesina è infatti stato prontamente investito, direttamente dal Senato veneziano, del potere di formare processo e di comminare pene ‘straordinarie’, cioè non previste dalla normativa statutaria locale cui in forza del pactum stipulato fra Venezia e Verona avrebbe dovuto attenersi, ‘ad unguem’. Al rettore era infatti circoscritta la facoltà di ‘bandire’ solo entro i confini della podesteria assegnata alla sua giurisdizione; e, secondo aspetto non privo di importanza, il rappresentante veneziano non possedeva una facoltà ordinaria di concedere, come premio per chi avesse partecipato alla cattura, o all’uccisione di un bandito, la cosiddetta ‘facoltà di liberar’ bandito. Il Senato veneziano, che costituiva l’organo cui i rettori di terraferma si rivolgevano nei casi più gravi, poteva – e così sarà in quest’occasione – concedere in delega ai rappresentanti in terraferma di procedere con il suo ‘rito’.
43Sappiamo che questa particolare procedura, a differenza da quella adottata dal Consiglio dei Dieci che potremmo definire ‘inquisitoria’, prevedeva il rispetto di alcune formalità rigide in materia di escussione di testi, raccolta di prova, presenza di allegati difensivi.
44Le conseguenze operative della delega consistevano nel liberare l’organo giudicante che ne era investito – in questo caso la ‘curia pretoria di Verona – dal controllo esercitato su diverse fasi del processo penale, secondo la lettera degli statuti cittadini, dai notai del Maleficio locale. Sul terreno della gestione dell’ordine pubblico, e molto più strettamente intorno alla normativa bannitoria – sulla sua ‘ordinarietà’, sulla sua ‘straordinarietà’ – si giocavano importanti partite: la definizione dell’autorità dei rettori – il loro arbitrium, in primo luogo – e delle ‘curie’ da loro dipendenti di fronte ai tribunali delle città di terraferma; più complessivamente la necessità di tutelare la ‘pace e della quiete dei nostri sudditi’, come retoricamente ribadivano numerosissime leggi e sentenze, metteva in discussione la demarcazione degli ambiti di competenza fra città capitale, città soggette e contadi. Bertani descrive con attenzione gli effetti prodotti dal prodigioso evento: uno dei due assassini, Gianantonio, si dà alla macchia: «andò tanto lontano che più non si intese de lui», precisa la cronaca. Guglielmo è catturato dai birri del rettore all’interno dell’abbazia di san Zeno, dove si era rifugiato. Due strategie diffuse e complementari: oltrepassare il limes della giurisdizione civile, per chi era in grado di riconoscere il tracciato non certo lineare delle ‘podesterie’, nell’illusione di entrare in una specie di terra di nessuno; o trovare ricetto presso la giurisdizione ecclesiastica, e la protezione che in forza del sacrum questa poteva offrire.
45La cronaca da cui traiamo notizie dell’intricata vicenda è stata scritta all’inizio del Seicento, ed è sostanzialmente una sorta di agiografica narrazione della fabbrica e dei travolgenti successi del santuario, scritta dal padre Gio. Domenico Bertani, Historia della Gloriosa Immagine della Madonna di Lonigo52. Il suo autore afferma di aver voluto ricalcare con doverosa precisione le carte del processo. Un fascicolo trascritto in copia dal notaio del Maleficio, è stato conservato – e anche questo è dato di un certo interesse – presso l’archivio del monastero. Bertani è attivo come componente in diverse sedi appartenenti all’ordine dei padri della congregazione di Monte Oliveto. L’anno di pubblicazione dell’Historia merita qualche attenzione. A inizio Seicento, per restare al fronte interno, i privilegi fiscali e giurisdizionali di enti monastici disposti nella terraferma veneta sono messi in discussione da alcuni provvedimenti del Senato veneziano, ormai controllato dalla ‘fazione’ legata a Leonardo Donà e a Paolo Sarpi.
46Nel 1606 inizia la ‘guerra delle scritture’, che trasformerà il conflitto fra Venezia e Roma in una questione europea53. Come momento di una congiuntura dall’arco più ampio la vicenda dell’interdetto obbligava il clero regolare della terraferma a confrontarsi con le nuove regole disciplinari imposte dalla Chiesa post-tridentina. Il loro insieme definiva in senso burocratico relazioni di potere fra centro e periferie, attraverso la formalizzazione di legami clientelari. Il successo della figura del ‘cardinale protettore’ costituiva uno degli aspetti dell’attenuarsi di una secolare ‘libertà’ rivendicata da antiche istituzioni ecclesiastiche54. Come bilanciare l’obbligo di obbedienza nei confronti del pontefice con il rispetto dell’autorità del sovrano territoriale, quando la competizione fra le due potestà sembra essersi spinta verso un punto di non ritorno?
47Pur rappresentando solo il frammento di una storia interna alla costruzione della memoria dell’Ordine olivetano, la cronaca di Bertani si colloca in una congiuntura storica in cui la questione dell’immunità si palesava, parafrasando la distinzione che Isaiah Berlin dedicava alla ‘libertà’, nella sua duplice veste: attiva e passiva. Essa può essere imposta da una superiore autorità allo scopo di isolare elementi minacciosi per la tenuta dell’ordine costituito: il vagabondo, il bandito, l’eretico. Ma può essere anche attivamente reclamata dai sudditi e allora assume la valenza particolare di disponibilità al dialogo. È possibile riscontrare un simile movimento bipolare, in cui si intrecciano ragioni pratiche, interessi concretissimi e prospezioni ideologiche, in numerosissime vicende dell’età moderna55.
48L’atto di fondazione che poteva permettere di articolare in modo convincente la ricerca di autolegittimazione era da ricercarsi in un evento miracoloso. Quella di Bertani è l’epoca del successo editoriale di un nuovo genere bibliografico in cui l’edificazione di un luogo sacro è collegata all’evento miracoloso56. Un altro carattere della storia religiosa dell’età controriformistica, ribadita dall’insistenza di Bertani per la corretta localizzazione topografica degli edifici sacri e dei confini dei luoghi, è data dal carattere ‘rurale’ della storia della madonna in lacrime. Il mondo delle campagne è ora terreno dell’evangelizzazione interna da parte del clero postridentino. La disciplina del miracolo, irreggimentato ormai entro un sistema di controlli legali severi, non risponde solo ad un’astratta volontà di controllo. Essa indica una tappa significativa verso la conquista delle ‘Indie di dentro’, di un’opera di acculturazione, di evangelizzazione e di superamento, o, meglio, di un’inedita trasformazione nell’antica separazione fra cives e rurales57. I poteri civili su questo terreno non potevano davvero competere, e gli altri testimoni ‘civili’ che abbiamo convocato in questa sede manifestano un’evidente carenza di legittimità. Il caso in esame mostra bene in che modo il diritto (nella sua dimensione teorica, che nella sua applicazione pratica) si esprime non solo attraverso un idioma caratteristico destinato nel tempo a diventare sempre più specialistico ed esoterico. Il successo con cui avvolge i comportamenti individuali e collettivi, dialogando con essi, non è determinato solo dalla perizia tecnica dei suoi operatori. Il diritto si dichiara anche come grazia, come dono, come atto gratuito che sana ogni distonia. Un carattere arcaico che, ritradotto dai teologi della ‘seconda cattolica’, si adatta duttilmente alla crisi di fine Cinquecento58.
49La speranza di Guglielmo di trovare sicuro ricetto entro le mura del cenobio veronese si rivelerà presto fallace. Il «clarissimo podestà» Giacomo Miani ordina al suo contestabile, tale Vittore da Castelfranco, «che lo mandasse a prendere, dove, essendoli andati i birri, lo trovarono nel letto e nel cercar che fecero le sue vestimenta trovarono una tasca attaccata alla sua cintura, nella quale vi erano uno ducato d’oro, et lire sei monete di Marcelli et Marchetti et altre poche monete»59. Condotto alla tortura, dopo aver cercato di resistere alle pressioni, Gugliemo confessa. Bertani è molto attento a definire gli aspetti procedurali dell’inchiesta, fornendo anche indicazioni precise sulla collocazione archivistica degli atti citati. L’attenzione dedicata alla fonte originaria appare, nel panorama complessivo della storiografia barocca in generale e di quella ecclesiastica in particolare, come elemento decisamente originale60.
50Archeologia e topografia, narrazione agiografica e acribia filologica – e a queste si deve aggiungere la straordinaria esposizione iconografica degli ex voto raccolti nel corso di un secolo che Bertani conduce nella seconda parte del suo lavoro61 – collaborano per costruire una polimorfa memoria identitaria. La cattura di Guglielmo entro il perimetro dell’abbazia poteva dunque evocare conflitti fra le due ‘potestà’. Ma nel nostro caso il rischio di scissione della giurisdizione civile richiamato dal provvedimento del Senato veneziano appena esaminato verrà evitato. Si apriranno in successione due diversi procedimenti di accertamento della verità, autonomi l’uno rispetto all’altro; ma soprattutto, svincolati da qualsiasi interferenza dell’autorità pontificia.
51Il primo si conclude con una sentenza severissima: la pena di morte per Guglielmo; il bando perpetuo ‘in absentia’ da tutti i territori della Serenissima, per il suo complice. Il secondo procedimento è inaugurato presso la sede episcopale di Verona: testimoni di guarigioni miracolose verranno convocati per certificare una serie di guarigioni miracolose avvenute di fronte all’effige della Madonna piangente. Con il verdetto della giurisdizione laica, la lacerazione inferta al tessuto della convivenza civile viene ricomposta; con il giudizio del tribunale del Vescovo viene riconsacrato per la seconda volta, in via istituzionale, dopo l’atto di originario di costituzione compiuto dal ‘popolo’ cristiano, il sito, profanato dal gesto blasfemo di consapevole sfida alla divinità.
52L’invenzione di una struttura discorsiva, di uno spazio territoriale, di un luogo determinato allo scopo di specificare le dimensioni dell’immunità evidenzia l’importanza decisiva del tema in questione nel processo della costruzione statale nella prima età moderna. La casistica quattrocentesca rappresenta per Sarpi e per Bertani una specie di età dell’oro, fondativa di prassi e di norme costituenti. Per il notissimo protagonista della resistenza antiromana e per l’oscuro archivista del monastero degli Olivetani riandare alle vicende e alla produzione normativa di quel secolo, caratterizzato da sperimentalismi e da una fluidità nei rapporti fra centro e periferia sconosciuta alle età successive, significava trovare un ancoraggio, un esempio di condotta, perfino un mito regolatore dell’agire. Entrambi i due curiosissimi ed inquieti storiografi appaiono inclinati a ricercare il fondamento di legittimità delle loro specifiche rivendicazioni intorno all’immunità nella ‘tradizione’ politica patria. È, questa, una peculiare ‘inventing tradition’ che partecipa ad un più generale fenomeno europeo62. La ricchezza delle carte a disposizione del padre olivetano e del consultore della repubblica non erano ovviamente comparabili: Sarpi poteva disporre della serie dei documenti conservati nell’immenso archivio della secreta veneziana; Bertani non poteva che muoversi nello spazio più angusto della storiografica sacra e degli atti di fondazione e di possesso detenuti nella cancelleria del suo monastero o circolanti fra i suoi omologhi della provincia ecclesiastica. Tuttavia l’uno e l’altro in quelle antiche testimonianze documentarie avevano rinvenuto azioni, parole decisioni disponibili ad essere utilizzate in diversi modi ai fini dell’affermazione, o della negazione, di un diritto.
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Notes de bas de page
1 Latini 2002.
2 Rosenwein 1999.
3 Zanini 2002.
4 Mineo 2009.
5 Torre 2011.
6 Brett – Tully 2006; Tully 1988; DeLuna 2006; Scuccimarra 2016; Mineo 2009.
7 Würgler 2004.
8 Hespanha 1998; Mannori 1994; Lenman – Parker 1980.
9 Torre 2011.
10 Benzoni 1967; Povolo 1990; Viggiano 1985.
11 Povolo 2007; Chiodi – Povolo 2004.
12 Cozzi 1982.
13 Simonetto 1998; Viggiano 2013.
14 L’opera di Radi andrebbe confrontata con quella di Bartolomeo Melchiori, un celebre assessore veneto suo contemporaneo. L’opera di Melchiori (Miscellanea di materie criminali, volgari e latine composta secondo le leggi civili e e venete) nell’edizione in due volumi del 1771, è citata nel profilo dell’autore di Garlati 2013.
15 Benigno – Scuccimarra 2007; De Benedictis 2013.
16 A.S.V, Inquisitori di Stato, Miscellanea Radi, 4, c. 3r-v.
17 Bellabarba 2008; Manconi 2003.
18 Vianello 2009.
19 Pin 2006.
20 Galli 2009.
21 Ginzburg – Biasiori 2018; Ginzburg 2017.
22 Passeron – Revel 2005.
23 Cozzi 1982.
24 Bobbio 2006.
25 Van Caenegem 1987; van Caenegem 1992.
26 Geertz 1983.
27 O’Connell, 2009; Ortalli – Schmitt – Orlando 2015.
28 Cavina 2004.
29 Luhmann 1990; Gattei 2007.
30 Friedman 1978.
31 Thompson 1975.
32 ASV, Inquisitori di stato, Miscellanea Radi, 1268, reg. 4.
33 De Vivo 2012.
34 Sarpi 2006.
35 Infelise 2014.
36 Pin 2006.
37 Povolo 1992-3. Per una prospettiva generale, Bellabarba 2008.
38 Berengo 2001.
39 Berengo 2001.
40 Sulle origini della Contea e dei suoi privilegi nel corso del Quattrocento, cfr. Zamperetti 1991; per l’età moderna Ballancin 1997.
41 Lacchè 1998.
42 De Benedictis 2007.
43 ASV, Quarantìa Criminal, b. 106.
44 Grossi 2004; Ruocco – Scuccimarra 2011.
45 Sulla controversa, e ai nostri fini meno importante, questione dell’assolutismo sarpiano fa chiarezza Pin 2007.
46 Sarpi 1622. Sui contenuti, diverse redazioni, e diffusione del libello, rimando al saggio in questo volume di Corrado Pin.
47 McIlwain 1990.
48 Sarpi 1622, p. 10.
49 Sarpi 1622, p. 29.
50 Borin 2015.
51 Modica 1999; Boesch Gajano – Michetti 2002.
52 Bertani, 1605; Florio 2014.
53 Scattola 2006.
54 Sanfilippo 2019.
55 In questo senso ‘immunità’ perde quel significato tutto negativo che un filone della filosofia politica moderna che risponde ad alcune suggestioni di Michel Foucault ha voluto attribuirle, Esposito Immunitas 2020.
56 Laven 2002.
57 Laven 2002; Prosperi 1984.
58 Hespanha 1993.
59 Bertani 1606, p. 23.
60 Boesch Gajano – Michetti 2002; Cochrane 1981.
61 Jacobs 2005; Laven 2016.
62 Foucault 2009; Pocock 2008.
Auteur
Università degli studi di Padova – alfredo.viggiano@unipd.it
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