Censura romana e libri francesi nella seconda metà del ‘500. Qualche riflessione su normativa e casi specifici
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1I primi editti contro i libri luterani e le prime liste di libri proibiti furono stilate sulla base della bolla Exsurge Domine con la quale nel 1520 Leone X condannò Martin Lutero, dichiarando contestualmente eretico e degno di scomunica chiunque detenesse i suoi libri1. A partire da quella bolla la proibizione dei libri stampati fuori d’Italia si andò ad aggiungere all’unica forma di censura fino a quel momento in vigore nei territori di dominio pontificio: ovvero la censura preventiva. La disciplina dell’imprimatur introdotta da Innocenzo VIII nel novembre 1487 (con la bolla Inter multiplices), ovvero l’esame e l’approvazione del manoscritto preventivi alla stampa era stata codificata dalla bolla Inter sollicitudines del 4 maggio 1515 con la quale la decima sessione del V Concilio lateranense aveva introdotto l’obbligo di sottoporre i libri destinati alla stampa all’esame preventivo del Maestro del Sacro Palazzo o del vicario papale nella città di Roma, e dei vescovi e degli inquisitori fuori dei confini dell’Urbe.
2In esecuzione dei compiti ricevuti con la bolla Licet ab initio del 21 luglio 1542, la neonata Congregazione del Sant’Uffizio emanò nel 1543 un editto di proibizione di libri erronei, scandalosi e sediziosi, attribuendosi competenza sopra ogni genere di libri2. Iniziò una fase di esclusivo potere del Sant’Uffizio sulla censura libraria che avrebbe trovato nell’indice inquisitoriale del 1557 e poi 1558, l’unico indice stilato interamente dall’Inquisizione, il suo degno coronamento.
3Fin tanto che l’Inquisizione fu l’unica istituzione a occuparsi della proibizione dei libri la procedura di condanna fu dunque piuttosto lineare. La Congregazione del Sant’Uffizio (spesso di concerto con i singoli inquisitori locali) emanava gli editti o i decreti di proibizione i quali, tra il 1557 e il 1559, furono vagliati e raccolti all’interno del primo indice ufficiale romano3.
4L’indice tridentino, stilato da un'apposita commissione vescovile nominata nell’ultima fase del Concilio tridentino con l’incarico di rivedere il precedente indice paolino, introdusse per la prima volta in modo ufficiale lo strumento dell’espurgazione, ovvero la possibilità, riservata ai libri di autori cattolici o ai libri di autori eretici di argomento non religioso, di emendare il contenuto dell’opera prima di rimetterla in circolazione in una nuova veste editoriale. Questo principio – che, si badi, non coincideva necessariamente con la distinzione tra prima e seconda classe dell’indice – si reggeva dal punto di vista della legislazione penale su un doppio canale normativo che, introdotto già negli anni precedenti e definitivamente razionalizzato in questa sede, distingueva nettamente tra libri eretici, la cui lettura e il cui possesso implicava la scomunica e il processo di inquisizione, e libri espurgabili, facilmente individuabili questi attraverso la formula donec corrigatur che accompagnava nell’indice il relativo titolo, il cui possesso o la cui lettura implicavano il peccato mortale e le penitenze imposte dal vescovo.
5La Congregazione del Sant’Uffizio godeva sempre dell’esclusiva competenza in materia di censura che si era conquistata all’indomani della bolla istitutiva 4, ma l’indice formalmente in vigore, stilato da una commissione di vescovi, spesso in palese disaccordo con il contenuto dell’indice inquisitoriale paolino del 1559, attribuiva ora ai vescovi stessi una competenza specifica sui libri espurgabili.
6Il quadro si venne ulteriormente complicando con l’istituzione della Congregazione dell’Indice. Essa venne istituita nel concistoro del 5 marzo 1571 con lo scopo di rivedere l’indice tridentino del 1564, secondo un progetto di Pio V che sin dall’inizio del suo pontificato aspirava a tornare al rigore dell’indice romano del 1559. L’istituzione venne ratificata poco dopo dallo stesso Pio V con la costituzione In apostolicae del 4 aprile 1571. Alla morte di quest’ultimo, il suo successore Gregorio XIII ne esplicitò e fissò i compiti con la bolla Ut pestiferarum opinionum del 13 settembre 1572 : chiarire i dubbi sorti in merito all’indice tridentino e alle dieci regole che ne facevano da premessa; espurgare i libri sospesi donec corrigentur ; inserire nell’indice in preparazione le opere recentemente proibite, eliminando invece quelle considerate non più pericolose ; controllare la circolazione libraria5. Il punto è che la bolla istitutiva non solo si guardava bene dall’attribuire alla Congregazione dell’Indice una potestà esclusiva in materia di censura, ma non si pronunciava neppure sulla provvisorietà o meno della neonata istituzione, non determinava in altre parole se il compito della Congregazione si sarebbe esaurito con la revisione dell’indice tridentino e l’espurgazione delle opere sospese oppure se essa fosse destinata a diventare un ufficio stabile della Curia romana.
7A ciò va aggiunto che il Maestro del Sacro Palazzo, teologo personale del papa, membro di diritto delle due Congregazioni del Sant’Uffizio e Indice, continuava a esercitare i suoi tradizionali compiti : la città di Roma, la Campagna e il Patrimonio di San Pietro erano sottoposti alla sua giurisdizione dal punto di vista del controllo della circolazione libraria, dell’emanazione di nuovi divieti e del rilascio degli imprimatur6. Inoltre, a queste competenze se n’era aggiunta un’altra non meno impegnativa. Con un Motu proprio del 19 novembre 1571 Pio V aveva accentrato a Roma l’attività espurgatoria e la supervisione della pubblicazione presso la Stamperia Vaticana delle opere corrette, affidandone la responsabilità proprio al Maestro del Sacro Palazzo7. Così, quando pochi mesi dopo il 13 settembre 1572, Gregorio XIII emanò la citata bolla Ut pestiferarum opinionum attribuendo alla Congregazione dell’Indice anche il compito dell’espurgazione delle opere sospese si andò verso un’inevitabile sovrapposizione di competenze. A complicare ulteriormente il quadro normativo si aggiungeva infine il fatto che l’Indice, a differenza dell’Inquisizione, non era stata autorizzata a dare pubblicità alle proprie decisioni attraverso editti o decreti a stampa - solo nel 1613 ottenne l’autorizzazione a pubblicare editti e decreti, nei quali avrebbe potuto raccogliere, oltre alle proprie proibizioni anche quelle emanate dall’Inquisizione e dallo stesso Maestro : doveva perciò per il momento affidarle alla diffusione che ne poteva fare il Maestro o chi ne faceva le veci, il socius o compagno8. Per molti anni, dunque, il Maestro diffuse editti e liste di proibizione anche al di fuori dell’Urbe, a volte senza sottoporli alla preventiva approvazione dell’Indice.
8Difficile dire se e in che misura la sovrapposizione di competenze con il Maestro del Sacro Palazzo in materia di espurgazione di libri abbia intralciato o rallentato l’azione della Congregazione dell’Indice, che ancora nel 1585 non era riuscita a stilare né un nuovo indice dei libri proibiti né l’auspicato indice espurgatorio che avrebbe dovuto raccogliere i testi delle emendazioni dei libri sospesi (e che per tanti anni ancora si fece attendere). Di sicuro i Maestri del Sacro Palazzo che si succedettero in quel decennio non si fecero scrupoli di esercitare ampiamente le competenze attribuite loro. In particolare, dopo il temuto domenicano Paolo Costabili, già inquisitore generale dei domini estensi, in carica dal 1573 al 1580, noto per un atteggiamento intransigente e centralizzatore che portò alla condanna di ampi settori della letteratura italiana e dei volgarizzamenti biblici9, il suo successore Sisto Fabri, in carica nel triennio 1580-1583, prese a occuparsi espressamente di libri di autori cattolici (e più in generale di libri che non trattavano espressamente di religione) e della loro emendazione o espurgazione, in nome dei poteri attribuitigli da Pio V nel novembre 1571 e secondo quelle regole generali dell’indice tridentino che permettevano la pubblicazione in forma emendata dei libri di argomento ‘buono’ (bonum), che presentassero qualche elemento di empietà, superstizione o eresia (regola VIII)10.
9Il caso delle censure agli Essais di Michel de Montaigne offre un significativo esempio di questo modo di procedere. Come noto dai resoconti riportati nel suo Journal de voyage, al momento della sua entrata nello Stato della Chiesa, nel novembre 1580, Montaigne era stato sottoposto al sequestro della sua biblioteca dalla quale i doganieri fecero in tempo a sottrarre alcuni volumi sospetti, compresa una copia dei suoi Essais freschi di stampa, appena approvati dalla curia di Bordeaux, come prescritto dal privilegio reale concesso al libro. In ottemperanza delle proprie prerogative era stato il Fabri a sovraintendere alla perquisizione di quei volumi che avrebbero potuto costituire una minaccia all’integrità del territorio ricadente sotto la sua giurisdizione. Trascorsi quattro mesi nella città del papa, la sera del 20 marzo 1581 Montaigne fu ricevuto dal Maestro del Sacro Palazzo per discutere nel merito dei propri scritti. L’incontro si ripetè poche settimane dopo, il 15 aprile, sempre alla presenza di Giovan Battista Lanci, ‘socio’ di Fabri ma anche segretario della Congregazione dell’Indice, carica per la quale era stato recentemente nominato (il 17 novembre 1580). Nonostante l’informalità dell’incontro e il tono colloquiale della conversazione, quella presentata al Montaigne fu a tutti gli effetti una censura della sua opera principale. Il Fabri infatti si era premurato di sottoporre gli Essais all’attenzione di un esperto di sua fiducia e di provate competenze linguistiche, e questi gli aveva prontamente fornito un dettagliato elenco di osservazioni censorie. Il fatto che le censure siano state presentate oralmente al loro interlocutore deve essere considerato, come hanno recentemente sottolineato Armogathe e Carraud, un gesto di riguardo nei confronti di un autore cattolico universalmente stimato in ambienti curiali – non va dimenticato che Montaigne era un abituale frequentatore dell’abitazione romana del cardinal de Pellevé, membro autorevole della Congregazione dell’Indice –11, ma ciò non deve distogliere l’attenzione dal fatto che di vera espurgazione (o censura) si trattò12, L’intervento del Maestro del Sacro Palazzo si risolse in un’ammonizione a modificare il contenuto di alcune affermazioni, a espungere le espressioni più violente, a temperarne delle altre e il francese sembrò raccogliere pienamente il senso di quell’operazione. Montaigne si sarebbe preoccupato di recepire immediatamente le osservazioni censorie presentando alle stampe un’edizione emendata (già nel 1582), riuscendo così a centrare il suo obiettivo : nessuno degli indici stilati nel decennio successivo avrebbe contemplato l’opera incriminata.
10Un secondo intervento censorio gli Essais lo avrebbero subìto venti anni dopo, nel gennaio 1600, allorquando la Congregazione dell’Indice si accorse tardivamente di una traduzione italiana che il giurista Girolamo Naselli aveva fatto stampare a Ferrara nel 1590, intitolata I discorsi politici et militari del cavalliere Montagne tradotti dal sig.r Girolamo Naselli13. La Congregazione si rivolse allora all’inquisitore di Ferrara, Giovanni Battista Scarella, il quale nel giro di un mese fece recapitare la sua censura ai cardinali dell’Indice. Anche in questo caso l’intervento non ebbe alcuna conseguenza. Né gli editti del 1603 e 1605 né il successivo indice del 1666 contemplarono la traduzione del Naselli14. Si sarebbe dovuto attendere gli anni settanta del ‘600 per vedere gli Essais infine posti all’indice. In un clima culturale e religioso sensibilmente mutato, l’opera di Montaigne sarebbe stata nuovamente sottoposta a censura nel 1675 da parte della Congregazione dell’Indice. La lettura che ne diede in quell’occasione uno dei suoi più fidati consultori, Antonio Gillio dell’ordine dei minori, spostò nettamente l’attenzione censoria dalle istanze filoluterane che il Fabri aveva pensato di ravvisare in alcuni passaggi del testo verso gli aspetti più libertini dell’opera del Montaigne. L’anno dopo (1676) gli Essais finirono all’indice15.
11Come insegna il caso del giurista francese Charles Du Moulin, tuttavia, e in misura forse meno eclatante anche il caso di Jean Bodin che esamineremo di seguito, neppure la presenza del proprio nome all’interno della prima classe dell’indice equivaleva ad una condanna definitiva delle proprie opere. L’opposizione della Chiesa alla circolazione dei suoi scritti trovava la sua ragione fondamentale nelle posizioni gallicane del giurista, nel suo strenuo giurisdizionalismo, nella netta difesa del primato della legislazione civile in materia di commerci e di usura a tutto discapito della giurisdizione ecclesiastica16. In questa sede, però, interessa soffermarci piuttosto sulle norme che hanno presieduto alla condanna delle sue opere e sulla contorta vicenda della loro proibizione.
12Pochi anni dopo la prima edizione parigina, nel 1550 il suo Tractatus commerciorum et usurarum aveva fatto la sua comparsa a Venezia all’interno degli ultimi due volumi dei Tractatus pubblicati dalla « Società della corona », la più ampia raccolta di trattati giuridici mai edita fino a quel momento. Cinque anni dopo, sempre a Venezia, avevano visto la luce i commentari di Filippo Decio al De regulis iuris del Digesto giustinianeo con tanto di additiones firmate dal giurista francese. A quanto pare, queste due furono le uniche edizioni italiane a contemplare il nome del Du Moulin sul frontespizio. Nel 1557, infatti, il primo indice inquisitoriale (non promulgato, ma ripreso subito in quello del 1558) inserì il suo nome tra gli autori della prima classe, ovvero tra quegli autori di cui risultavano proibiti gli opera omnia. L’Instructio circa indicem (febbraio 1559), redatta per risolvere alcuni dubbi legati all’interpretazione normativa dell’Indice paolino, e la Moderatio indicis del 1561 non alleggerirono la sostanza della proibizione : non solo i suoi trattati erano condannati omnino ma i testi di diritto canonico da lui curati potevano essere permessi solo dopo aver eliminato le annotazioni da lui apposte. Lo stesso genere di proibizione venne ripetuta pochi anni dopo nell’indice tridentino all’interno del quale, nonostante l’attenuazione di altre precedenti condanne, per il Du Moulin fu confermata la collocazione nella prima classe.
13Come ha sapientemente ricostruito Rodolfo Savelli, il problema era tutt’altro che risolto. La diffusione dei testi del giurista francese tra studiosi, docenti universitari, professionisti del diritto era tale che persino un vescovo nel 1559 dovette ammettere che le sue opere erano apprezzate « da quasi tutti i legisti per essere molto utili e non parlare d’heresia né d’altra materia scandalosa ». Tipografi e stampatori reagirono alle dure proibizioni da par loro: attratti dalle ghiotte possibilità di guadagno, del tutto intenzionati dunque a non gettare al vento l’occasione della forte domanda di mercato, presero a stampare molte delle stampe lionesi curate dal giurista parigino, mantenendo gran parte dell’apparato di additiones da lui approntate, con l’unico accorgimento di levare il suo nome dal frontespizio. Il caso più noto è quello del giurista marchigiano Gaspare Cavallini il quale, tra il 1574 e il 1576, fece stampare a Venezia tre trattati di Du Moulin, tra cui lo scritto sulle usure, sostituendo il nome del francese con il proprio17.
14Probabilmente per fronteggiare questa nuova emergenza (un altro caso clamoroso era stato quello della stampa nel 1566 del Decretum Gratiani e degli altri textus canonici che riprese fedelmente la seconda edizione lionese curata dal Du Moulin nel 1559) Pio V diede avvio a un’operazione di espurgazione dei testi canonici che rappresentò di fatto la prima concreta applicazione dello strumento dell’espurgazione riconosciuto e sancito ufficialmente a Trento. Siamo nel 1568, la Congregazione dell’Indice è di là dall’essere istituita e responsabile di questa operazione venne nominato il Maestro del Sacro Palazzo Tomás Manrique. Fu l’inizio di una lunga fase in cui quest’ultimo e le due Congregazioni (Indice e Inquisizione) si mossero congiuntamente nella direzione di una sostanziale negazione dei divieti contenuti nei precedenti indici, promuovendo e avallando le più disparate iniziative di espurgazione degli scritti del francese, nonché dei testi canonici da lui curati, al fine di rimetterli a disposizione della comunità dei giuristi e professionisti del diritto che ne richiedevano insistentemente l’utilizzo18. Dalla documentazione disponibile si ricava la conferma di quella sostanziale comunanza di vedute che caratterizzò i rapporti tra Indice e Inquisizione, fino al pontificato di Sisto V, ovvero fino alla riorganizzazione dell’Indice da parte di quest’ultimo nel 1587. A partire da quella data i rapporti tra le due Congregazioni si incrinarono pesantemente e si aprì una lunga fase di contrasti.19 Il caso di Du Moulin non fa eccezione al quadro generale così lucidamente tracciato da Gigliola Fragnito, se non per il fatto che – in virtù della perfetta coerenza delle proibizioni riguardanti Du Moulin contenute nell’indice (inquisitoriale) paolino e nell’indice tridentino – la Congregazione dell’Inquisizione si trovò di fatto schierata su inedite posizioni di difesa della normativa tridentina.
15Nonostante la nettezza della condanna romana, dunque, periodicamente in questi anni si ripeterono tentativi di ripulitura di questa o di quell’opera (anche da parte di consultori che collaboravano con Sirleto alla preparazione del nuovo indice) e al contempo si rinnovarono divieti che avrebbero dovuto essere ormai noti a tutti.
16Neppure i tre indici degli anni novanta risolsero la situazione. La soluzione adottata dall’indice sistino fu quella di ribadire la condanna completa di Du Moulin. E tale rimase la condanna nell’indice sisto-clementino del 1593. L’indice del 1596 complicò, se vogliamo, ulteriormente il quadro con una formulazione alquanto ambigua che rifletteva la confusione normativa che aveva fino a quel momento contraddistinto il caso : sotto la lettera C, tra gli autori di prima classe, era collocato Carolus Molinaeus (come negli indici del 1559 e 1564), mentre nell’appendice alla lettera G, dove erano ricordati i trattati editi da Gaspar Caballinus (il giurista che aveva ripubblicato i testi del francese sostituendo il suo nome con il proprio), era aggiunta la clausola dell’espurgabilità20.
17Che cosa avvenne in sede di applicazione del clementino? Se legittimamente, secondo le disposizioni dell’indice, si provvide a espurgare i trattati editi da Cavallini, il progetto della Congregazione dell’Indice di espurgare gli altri scritti del Du Moulin, i commentari prima di tutto, continuava a rimanere in piedi. Per porre un freno a tali velleità, il 5 ottobre 1596 il Sant’Uffizio decise di preparare un nuovo decreto di proibizione di tutte le opere del giurista francese e già la settimana successiva l’ordine di sequestro fu spedito a Milano e Napoli. Bisognò però aspettare ancora due anni prima di vedere la Congregazione dell’Indice capitolare di fronte alla volontà inquisitoriale. Due anni in cui i cardinali dell’Indice, impegnati a lavorare all’indice espurgatorio, continuarono dritti per la loro strada, come confermato tra l’altro dalla lettera inviata a Cherubino da Verona per informarlo di aver approvato « la censura del Molineo, la qual hora si rivede, e subito si rimanderà »21. Fu necessario un intervento diretto del pontefice il quale, il 21 agosto 1602, accogliendo le istanze dell’Inquisizione, si decise a pubblicare una bolla contenente il divieto totale delle sue opere, allegando un’espurgazione alle additiones apposte da Du Moulin ai testi dei giuristi italiani e al corpus canonistico: le opere con le sue additiones – stabiliva la bolla mettendo la parola fine a questa tortuosa vicenda – potevano essere possedute solo se espurgate in base a quella ‘censura’ contestualmente edita22. Si tornava così di fatto, dopo quasi cinquanta anni di traversie, alla situazione prevista dalle rigide disposizioni dell’indice inquisitoriale del 1559.
18Il feroce contrasto che divise la Congregazione dell’Indice e quella dell’Inquisizione e il difficile, a volte ambiguo, ruolo di mediazione svolto dal pontefice nell’ultimo decennio del Cinquecento emergono in modo evidente anche dalla vicenda censoria di un altro grande autore francese messo all’indice, Jean Bodin. Le opere di Bodin avevano attirato l’attenzione di Roma sin dal 1587 e le critiche alla République, come ha efficacemente dimostrato Enzo Baldini, ebbero un ruolo non marginale nell’avvio del dibattito intorno alla ragion di Stato. Ma non tutti erano d’accordo sull’opportunità di condannarle. O comunque non tutti guardavano al suo autore con gli stessi occhi23. La République era inserita nell’Indice del 1590 con la clausola donec corrigatur, ma successivamente era stata oggetto di un intervento della Congregazione dell’Inquisizione24. Durante i mesi di preparazione del nuovo indice, il cosiddetto sisto-clementino, nella riunione del Sant’Ufficio del 4 febbraio 1593 il pontefice Clemente VIII aveva assecondato gli umori dei cardinali inquisitori decidendo di inserire Bodin nell’elenco degli autori eretici, gli autori dei quali proibire omnino gli opera omnia : all’indomani di quella riunione il cardinal Santoro poteva così annunciare agli inquisitori di Torino e Bergamo, non senza un moto di soddisfazione, che Bodin « tenuto per herretico, come anco si vede ne suoi libri de Republica, […] è stato posto nell’Indice che hora si dà fuora ». Così invece non avvenne. La Congregazione dell’Indice tradì infatti la sostanza di quella decisione : nell’indice approvato dal pontefice nel maggio del 1593 a distanza di poche settimane da quella riunione del Sant’Uffizio, il cosidetto indice sisto-clementino, la République figurava insieme alla Démonomanie e alla Methodus ad facilem historiarum cognitionem tra le opere sospese donec expurgantur (in attesa di essere emendate), confermando così le indicazioni dell’indice sistino del 159025.
19L’atto unilaterale della Congregazione dell’Indice ricevette di lì a poco una sostanziale legittimazione da parte del pontefice. Nelle Oppositiones contra indicem del febbraio 1594 l’Aldobrandini espresse infatti una posizione radicalmente diversa da quella assunta nella citata riunione inquisitoriale del febbraio 1593, arrivando addirittura a criticare la presunta severità della Congregazione dell’Indice. Esprimendo forti riserve rispetto all’inserimento nell’indice di opere di autori cattolici viventi, chiedeva, con esplicito riferimento al Bodin, che i loro scritti fossero sospesi, come effettivamente avvenuto nell’indice sisto-clementino dell’anno precedente, ma con la clausola che gli stessi autori provvedessero a emendare i propri testi. Dietro questa radicale svolta stava naturalmente, come sottolineato da Gigliola Fragnito, la politica di progressivo riavvicinamento alla Francia adottata all’indomani dell’abiura di Enrico IV (25 luglio 1593) che avrebbe condotto all’assoluzione e alla riconciliazione con il re di Francia nel settembre 159526.
20La reazione del Sant’Uffizio, per ragioni specularmente opposte, ovvero per l’ostilità che molti dei suoi membri nutrivano nei confronti della nuova politica filofrancese del pontefice, fu di segno radicalmente contrario. In una riunione nella quale spiccava l’assenza del pontefice, l’8 marzo 1595, i cardinali inquisitori pronunciarono una nuova formale condanna della République, che il cardinal Santoro si affrettò a diramare con lettera circolare a tutti gli inquisitori periferici, a testimonianza della chiara volontà del Sant’Uffizio di farne una norma generale27. La Démonomanie, per conto suo, era stata intanto omnino proibita dall’Inquisizione coram Sanctissimo il primo settembre 159428. L’ultima parola sembrò così spettare, almeno in un primo momento, a una Congregazione dell’Indice composta prevalentemente di sostenitori della causa francese come Agostino Valier e Francesco Toledo. Nell’Indice clementino del 1596 infatti la République e la Methodus furono sospese solo fino all’avvenuta emendazione da parte dell’autore, proprio come indicato da Clemente VIII nelle sue Oppositiones29.
21Intanto, come noto, il cardinal Santoro e la Congregazione del Sant’Uffizio da lui presieduta si fecero promotori di una clamorosa operazione. A indice clementino già promulgato e inviato a nunzi, vescovi e inquisitori, ne imposero la sospensione. Non mi soffermo su vicende già ampiamente ricostruite nel dettaglio30, se non per ricordare che in tre delle cinque stesure della Observatio – il documento che formalizzava le modifiche che Santoro volle imporre alla Congregazione dell’Indice e al pontefice – si leggeva una clausola che, entrando nel vivo della questione delle proibizioni, mirava di fatto a sottomettere il giudizio del pontefice a quello del Sant’Uffizio : « i libri proibiti o che verranno proibiti in futuro dalla santa, romana e universale inquisizione devono essere considerati proibiti in tutta la Chiesa secondo la forma e il modo in cui la Congregazione li avrà proibiti, nonostante qualsiasi cosa in contrario ». Si trattava, come è stato sottolineato, di una clausola che mirava a consacrare il Sant’Uffizio come « unica istituzione abilitata a definire e tutelare la dottrina e la moralità dei cattolici »31. Non era un semplice attacco alle prerogative della Congregazione dell’Indice. Non una mera richiesta di integrare all’interno dell’Indice autori e titoli precedentemente condannati dall’Inquisizione, bensì un vero e proprio attacco all’autorità dottrinale e morale del pontefice : la formula infatti non prevedeva neppure che le condanne inquisitoriali dovessero essere pronunciate in presenza del pontefice (coram Sanctissimo nelle riunioni della feria quinta)32.
22La partita tra Sant’Uffizio, Indice e pontefice, soprattutto direi in questo caso la partita tra il cardinal Santoro e Clemente VIII si giocò dunque su questioni di potere estremamente delicate. E se il pontefice, cogliendo la gravità dell’attacco sferratogli dall’Inquisizione, riuscì a far depennare quella clausola, dovette però cedere alle pressioni del Santa Severina sulle altre tre questioni sul tappeto, ovvero il Talmud, le traduzioni bibliche e le opere di Jean Bodin. Il Sant’Uffizio riuscì infatti a ristabilire con la versione finale dell’Observatio l’irrevocabilità della condanna totale (omnino) della République di Bodin, vanificando di fatto la sospensione voluta dalla Congregazione dell’Indice di concerto con il pontefice, esprimendo così tramite quel documento tutta la propria avversione alla politica filofrancese di riconciliazione dell’eretico relapso Enrico IV ormai condotta in porto da Clemente VIII.
23La Congregazione dell’Indice ribatté come poté alla prova di forza dell’Inquisizione. In un memoriale datato primo maggio indirizzato a Clemente VIII, essa rispose all’Observatio inquisitoriale (ormai vicinissima alla sua formale approvazione e pubblicazione) con l’unica arma che le rimaneva in mano, il sarcasmo : la Congregazione si rammaricava di non aver proceduto alla proibizione totale della Répubblique, lo avrebbe sicuramente fatto, scrivevano i suoi membri, se soltanto non si fosse persa memoria del decreto papale del 1592, ovvero di quel decreto che il Santoro aveva utilizzato per gettare discredito sul loro operato, ma che alla prova dei fatti era risultato essere una mera invenzione dell’inquisitore33.
24Nemmeno quest’ultimo intervento di forza del Sant’Uffizio riuscì a porre la parola fine alla questione – che meriterà dunque nuove ricerche d’archivio – se è vero che ancora nel 1617 Urbano VIII sentì l’esigenza di condannare l’autore francese con un ‘decreto speciale’, concedendo la République in lettura solamente a chi si sarebbe occupato di redigerne una confutazione scritta34.
25Sostenere che neppure i protagonisti di quelle battaglie avessero un’idea chiara delle procedure di condanna dei libri sarebbe un modo sicuramente troppo semplicistico di rappresentare il problema ma certo non sarebbe un’affermazione troppo lontana dal vero. Concludendo queste brevi note che per certi versi sembrano complicare piuttosto che chiarire la comprensione delle procedure di condanna della censura ecclesiastica cinquecentesca, è lecito sostenere che, al di là di ogni tentativo di sistematizzare dati e procedure normative per lo più riluttanti a qualsiasi schematizzazione, rimane la constatazione che ogni volume racconta una storia a sé, che ciascuna opera va seguita nelle diverse fasi della sua vicenda censoria, che per comprendere la storia complessiva della censura cinquecentesca lo storico deve avere la pazienza di soffermarsi su ogni singola vicenda, su ogni sua sfumatura, sugli scontri che si addensarono intorno alla proibizione delle singole opere e sugli esiti mai scontati di quegli scontri, nella piena consapevolezza che gli unici veri sconfitti di queste battaglie furono i lettori italiani e, più in generale, la cultura italiana, cui l’accesso a grandi capolavori della cultura europea quali le opere dei tre autori francesi qui citati fu reso sicuramente più difficile.
Notes de bas de page
1 V. Frajese, Nascita dell’Indice. La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma, Brescia, 2006, p. 52.
2 Ivi, p. 225
3 J. M. De Bujanda, Index de Rome, 1557, 1559, 1564, vol. VIII della serie Index des livres interdits, 11 voll., a cura di J.M. De Bujanda, Sherbrooke-Genève, 1984-2002.
4 Era un sistema che si reggeva, dal punto di vista della legislazione penale, su quella speciale competenza inquisitoriale sui libri proibiti sancita dalla bolla Cum moderatio cordis nostri, pubblicata il 29 aprile 1550 con il consenso di Giulio III. Essa infatti concedeva agli inquisitori il diritto esclusivo di leggere e tenere in custodia i libri proibiti e assimilava di fatto la detenzione dei libri eretici all’eresia (lo faceva in particolare sottoponendo i trasgressori del tempo di grazia alle pene stabilite per gli eretici). Con la bolla In Coena Domini del 1557 Paolo IV aveva poi proseguito per questa strada, comminando la scomunica di riserva papale a lettori e possessori di libri eretici. L’Instructio che il cardinal Michele Ghislieri, capo dell’Inquisizione, fece seguire alla pubblicazione dell’Indice paolino, introdusse per la prima volta la distinzione tra libri eretici, del tutto proibiti e dunque da mandare al rogo, e libri di umanità o di autori cattolici curati da eretici, espurgabili e dunque da restituire ai legittimi proprietari dopo l’avvenuta espurgazione. Il principio introdotto nell’Instructio fu in certo modo perfezionato da un decreto del 1561 che codificò il principio di espurgabilità dei testi non eretici (proibiti per motivi marginali, quali difetti morali, lievi errori dottrinali, curatela di eretici), attribuendo a vescovi e inquisitori, o a confessori da essi delegati, il potere di assolverli in foro interno ed esterno (V. Frajese, Censura libraria, in A. Prosperi (dir.), con la collaborazione di V. Lavenia e J. Tedeschi, Dizionario storico dell’Inquisizione, 4 voll., Pisa, 2010, I, p. 325).
5 G. Fragnito, La Bibbia al rogo. Censura ecclesiastica e volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605), Bologna, 1997, p. 115.
6 Sul Maestro del sacro palazzo vedi da ultimo G. Fragnito, Un archivio conteso: le "carte" dell'Indice tra Congregazione e Maestro del Sacro Palazzo, in Rivista storica italiana, 119, 2007, p. 1276-1318, e la voce di A. Borromeo in Dizionario storico dell’Inquisizione… cit., II, p. 956-958.
7 Ivi.
8 G. Fragnito, Proibito capire. Chiesa e lingua volgare nella prima età moderna, Bologna, 2005, ad indicem.
9 Ivi, p. 87-90.
10 Su Fabri, cfr. G. Fragnito, La Bibbia al rogo… cit., ad indicem.
11 Ivi, p. 132 nota 52.
12 J.-R. Armogathe, V. Carraud, Les Essais de Montaigne dans les archives du Saint-Office, in Papes, princes et savants dans l’Europe moderne. Mélanges à la mémoire de Bruno Neveu, réunis par J.-L. Quantin et J.-C. Waquet, Genève, 2007, p. 79-96. Sulla censura romana delle opere di Montaigne si veda anche M. Smith, Montaigne and the Roman Censors, Genève, 1981; P. Godman, The Saint as Censor. Robert Bellarmine between Inquisition and Index, Leiden-Boston-Köln, 2000, p. 44-47 e 339-342 ; sull'intera vicenda vedi ora S. Ricci, Inquisitori, censori, filosofi sullo scenario della Controriforma, Roma, 2008, p. 99-220.
13 J.-R. Armogathe, V. Carraud, Les Essais… cit., p. 88-91.
14 J. M. De Bujanda, Index… cit., vol. XI.
15 Ivi, p. 91-94.
16 R. Savelli, The Censoring of Law Books, in G. Fragnito (ed.), Church, Censorship and Culture in Early Modern Italy, Cambridge, 2001, p. 233-253.
17 R. Savelli, Da Venezia a Napoli : diffusione e censura delle opere di Du Moulin nel Cinquecento italiano, in C. Stango (dir.), Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinque e Seicento, Firenze, 2001, p. 101-154, in partic. p. 119 ; vedi ora dello stesso autore Censori e giuristi : storie di libri, di idee e di costumi (secoli XVI-XVII), Milano, 2011.
18 Ivi.
19 G. Fragnito, Proibito capire… cit., p. 44 et sqq. ; vedi della stessa anche La Bibbia al rogo… cit., passim.
20 R. Savelli, Da Venezia a Napoli… cit., p. 143.
21 Ivi, p. 149.
22 Ivi, p. 151.
23 La Methodus ad facilem historiarum cognitionem era stata inserita nell’Indice di Parma del 1580 e nell’indice sistino erano state già contemplate, con la clausola donec corrigantur, le traduzioni in volgare italiano della Démonomanie e della République. A. E. Baldini, Jean Bodin e l’Indice dei libri proibiti, in C. Stango (dir.), Censura ecclesiastica… cit., p. 79-100. Sulla vicenda della censura alla Démonomanie cfr. M. Valente, Bodin in Italia. La Démonomanie des sorciers e le vicende della sua traduzione, con un saggio introduttivo di D. Quaglioni, Firenze, 1999.
24 Secondo quanto riportato da una successiva testimonianza del cardinal Santoro si trattava di una condanna omnino pronunciata sotto Gregorio XIV della quale non è stata sinora trovata traccia ; per il documento di Santoro cfr. G. Fragnito, Proibito capire… cit., p. 52; e A. E. Baldini, Albergati critico di Bodin : dall’ «Antibodino» ai «Discorsi politici», in Jean Bodin a 400 anni dalla morte : bilancio storiografico e prospettive di ricerca, Atti del convegno internazionale, Torino, 6-7 dicembre 1996, a cura di A. E. Baldini, Il Pensiero Politico, XXX ; 1997, n. 2, fasc. spec., p. 287-309, in partic. p. 294. Secondo diverse altre testimonianze, tra cui una dello stesso Santoro, si trattava invece di una condanna emanata dall’Inquisizione il 15 ottobre 1592 ; in realtà nei verbali della riunione della Congregazione dell’Inquisizione del 15 ottobre 1592 è registrato solo l’ordine di trasmissione a tutti gli inquisitori di un ‘decreto di proibizione’ della République e non risulta dunque che il decreto stesso sia stato emanato in quell’occasione (cfr. G. Fragnito, Proibito capire… cit., p. 67 nota 101).
25 A. E. Baldini, Jean Bodin… cit.
26 G. Fragnito, Proibito capire… cit., p. 57-58.
27 Ivi, p. 69.
28 Ivi, p. 70.
29 Ivi, p. 71. Per quanto riguarda la Démonomanie, essa fu sì proibita omnino in ottemperanza alla proibizione inquisitoriale del 1594 ; di fatto, però, la Congregazione dell’Indice, anche dopo la pubblicazione definitiva dell’indice, lasciò aperta la possibilità di far circolare un’edizione espurgata addirittura fino al febbraio 1606, data in cui fu definitivamente respinta la richiesta di risarcimento presentata dall’editore veneziano Nicolò Manassi, curatore della traduzione italiana dell’opera.
30 Ivi, p. 48-72.
31 Ivi, p. 61.
32 Ivi.
33 Santoro aveva sostenuto che la République di Bodin era stata erroneamente sospesa dalla congregazione dell’Indice nonostante fosse stata omnino condannata già da Clemente VIII il 15 ottobre 1592 : i verbali della riunione del Sant’Uffizio smentiscono questa versione dei fatti, dal momento che testimoniano che l’Aldobrandini non fu presente a quella riunione (ivi, p. 67).
34 ACDF (Città del Vaticano, Archivio della Congregazione per la dottrina della fede), St. St. Q 2-n, fol. 485 ; A. E. Baldini, Jean Bodin… cit., p. 89.
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Università degli Studi Roma Tre - gcaravale@gmail.com
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