Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de l’Italie communale et du Midi de la France (xiie-xve siècle)
|Dentro e fuori dagli statuti
Il paesaggio documentario delle fonti normative dell’Italia bassomedievale
Résumé
Il saggio intendere offrire un quadro delle possibilità di ricerca sulle fonti statutarie a partire dai risultati della più recente storiografia in materia. Partendo da uno studio di storia politica e istituzionale, tali possibilità si aprono ad una valorizzazione dei rapporti tra i documenti statutari e altri tipologie documentarie come i libri iurium, le deliberazioni consiliari, i testi di interpretazione da parte dei giuristi. In questo senso gli statuti sono un osservatorio privilegiato per intendere i caratteri della cultura giuridica e dell’uso della scrittura nell’Italia medievale.
Entrées d'index
Texte intégral
- 1 Per il retroterra di quella stagione storiografica si può far riferimento a Fasoli 1976.
- 2 Ascheri 1990, p. xxxi-xlix.
- 3 Santarelli 1993, p. 519-526.
- 4 Mattone – Tangheroni 1986; Legislazione e società 1990; Statuti e ricerca storica 1991; La libertà (...)
- 5 Su questo punto in quella temperie Ascheri 1985.
1Il tema statutario nell’Italia bassomedievale vanta un’abbondantissima tradizione storiografica. Non intendo neppure accennare in questa sede ad una storia degli studi in materia, se non per offrire qualche prospettiva che aiuti a collocare il fenomeno statutario nell’alveo di un più complesso sistema di culture e pratiche documentarie, come auspicato nell’economia del volume. Credo valga la pena in questo senso delineare quantomeno due linee di ricerca emerse nella più recente stagione di studi, quella aperta sostanzialmente con gli anni ’80 del secolo scorso,1 rispetto alla quale già nel 1990 Mario Ascheri poteva parlare di un «nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia»,2 e nel 1993 Umberto Santarelli di uno «statuto redivivo».3 Gli anni ’80 e i primi anni ’90 furono in effetti segnati da una serie di occasioni convegnistiche che ebbero il merito di mettere a punto le tematiche e gli strumenti di analisi per una considerazione globale del fenomeno statutario: si trattò spesso di occasioni legate a singoli episodi documentari locali da cui prendeva spunto la ricerca (Albenga, Sassari, Ferentino, Ascoli, Cento)4 e intorno ai quali si svolgeva poi un approccio metodologico di ampio respiro, aperto a comparazioni e tentativi di sintesi. L’obiettivo di quella stagione storiografica mi pare si possa sintetizzare con l’intento di delineare le potenzialità e i problemi della fonte statutaria per la ricerca in campo storico, giuridico e sociale. Al fondo stava la domanda su cosa la sovrabbondante ma problematica fonte statutaria potesse dare agli studi, con il fondamentale corollario degli interrogativi sulle imprese di edizione e i relativi metodi, che spesso di quelle occasioni convegnistiche erano all’origine.5
- 6 Chittolini – Willoweit 1991; Dondarini – Varanini – Venticelli 2003.
- 7 Particolarmente fecondo il caso dello stato fiorentino, a cui fu dedicato il volume Zorzi – Connel (...)
- 8 Catalogo della raccolta di statuti 1943-2003.
- 9 Bianciardi – Nico Ottaviani 1992, Vasina 1997, Raveggi – Tanzini 2001, Savelli 2003; un lavoro anc (...)
- 10 Bibliografia statutaria italiana 1998, Bibliografia statutaria italiana 2009.
2Un secondo momento, aperto leggermente più tardi con varie sovrapposizioni, perlopiù negli anni ’90, vide l’emergere una spiccata attenzione per gli statuti in senso dinamico e più marcatamente politico: in occasioni come il convegno di Trento del 1989 e Ferrara del 2000,6 emerse con maggior forza l’interesse dello statuto come crocevia documentario di rapporti politici tra la città (o il comune rurale) e i poteri ‘altri’, cioè da una parte le forme di potere personale o familiare, dall’altra i coordinamenti politici superiori, e in questo senso la tematica statutaria sfociava come uno dei filoni di studio della più ampia storiografia sulla formazione e i caratteri degli stati territoriali.7 Non è un caso che proprio a questa stagione facciano riferimento alcune vaste imprese di repertoriazione del patrimonio documentario statutario a livello ‘regionale’:8 quelle di Rodolfo Savelli per la Liguria, Augusto Vasina per l’Emilia Romagna, Maria Grazia Nico Ottaviani e Patrizia Bianciardi per l’Umbria, io stesso e Leonardo Raveggi per un quadro almeno bibliografico dell’immenso patrimonio statutario della Toscana.9 Si aggiungevano nel frattempo le varie versioni della Bibliografia statutaria italiana, prezioso corollario del lavoro di repertoriazione della benemerita raccolta statutaria della Biblioteca del Senato.10
3La serie di convegni che si conclude con questo volume, a partire dal lavoro svolto negli anni passati, intende rappresentare un momento di confronto altrettanto ambizioso per la storiografia dei nostri anni. Sullo sfondo di queste acquisizioni storiografiche recenti, ma allo stesso tempo anche abbastanza consolidate, vorrei qui proporre un contributo di sintesi articolato in cinque punti, una sorta di campionario di problemi che si pongono oggi alla ricerca storica nel lungo periodo bassomedievale, con particolare riferimento alle tematiche e agli interrogativi di fondo del progetto di ricerca entro cui il nostro convegno si inserisce.
- 11 Grillo 2009; Maire Vigueur – Faini 2010.
- 12 Wickham 2000.
- 13 Wickham 2017.
- 14 Keller 2014.
4Innanzitutto è possibile affrontare la tematica statutaria nel quadro dello studio delle origini comunali e il rapporto dei regimi cittadini con il diritto in età consolare e podestarile. Un tema decisamente ‘classico’ nella storiografia comunale, italiana ma non solo:11 che tuttavia ha ricevuto in tempi recenti una riformulazione molto fruttuosa dalle ricerche di Chris Wickham sull’uso della legge da parte dei ceti dirigenti cittadini nel XII secolo,12 poi sviluppato nel recentissimo volume sulle origini del comune,13 e da quelle di Hagen Keller, la cui pubblicazione in italiano in un volume di alcuni anni fa ha rimesso storiograficamente in circolazione i temi sui quali lo studioso tedesco ha lavorato fin dagli anni ‘80.14
- 15 Per una formulazione classica Calasso 1954, specialmente p. 419-426.
- 16 Keller 1998, p. 88-89: «L’insieme dei libri comunali formavano, al più tardi intorno al 1250, un s (...)
- 17 Faini 2013 e in versione differente poi nel saggio Faini 2016.
5Ci troviamo qui ovviamente al momento di origine della stessa storia statutaria: si tratta di comprendere i caratteri delle rare testimonianze normative cittadine del XII secolo e delle loro evoluzioni nel Duecento, dalle quali molto spesso dipendiamo per la conservazione documentaria. Sul tema della formazione dei codici statutari si seguiva un tempo la tripartizione dei vecchi storici del diritto, breve-consuetudini-delibere consiliari, come momenti della progressiva costruzione del modello documentario statutario;15 il problema è stato poi completamente riformulato dal celebre Sonderforschungsbereich dell’Università di Münster guidato proprio da Hagen Keller, intorno alla genesi testuale dei codici statutari della Lombardia comunale.16 Ai risultati del grande progetto tedesco si aggiungono ora secondo me considerazioni decisive di un recente saggio di Enrico Faini che con una prospettiva toscana ma di respiro generale ha formulato una chiave di lettura assai interessante.17
- 18 Garancini 1985. Sul caso poco valorizzato delle consuetudines di Roma si veda ora Internullo 2020.
- 19 Liber Consuetudinum 1949: su di essi ora Storti Storchi 2016.
- 20 Pene Vidari 1992.
- 21 I costituti della legge e dell'uso 2003
- 22 Per quest’ultimo appaiono già forti gli elementi di contaminazione con la forma testuale dello sta (...)
- 23 Solmi, Le leggi più antiche del comune di Piacenza 1915, in particolare l’atto del 1135 per la def (...)
- 24 Un esempio molto antico (1130) per la specificazione delle regole previste sui beni dotali secundu (...)
- 25 Soriga 1913.
- 26 Solmi 1915, p. 60-81, brevi consolari del 1167, 1170-1171, 1181-1182
- 27 I brevi dei consoli 1997.
- 28 Statuti pistoiesi 1996.
6Dunque in termini generali gli studiosi si trovano davanti per il XII secolo alcuni (per la verità abbastanza pochi) testi normativi, che rientrano però in tipologie documentarie molto diverse tra loro, essenzialmente due. Innanzitutto le Consuetudines,18 cioè testi di procedura civile o di diritto sostanziale specialmente in ambito patrimoniale e successorio, sia come raccolta di disposizioni già stratificate, come accade a Milano,19 Alessandria,20 a Pisa con i celebri Costituti,21 o ancora nella versioni duecentesca del Liber iuris civilis di Verona del 1229,22 sia come statuizioni ex novo come quelle molto antiche di Piacenza23 o Genova, dove le singole disposizioni a chiarimento o in deroga delle consuetudini prendono singolarmente il nome di laus o laudatio.24 I secondo luogo si trovano brevi consolari e comunali, cioè testi dal profilo nettamente istituzionale: ne abbiamo testimonianze per il XII secolo a Pavia,25 Piacenza,26 Pisa27 e Pistoia,28 a cui si può affiancare il primo codice statutario trevigiano conservato del 1207.
- 29 Per una rapida rassegna sui casi più significativi Corrao 1995, Calasso 1929, Besta 1962, Consuetu (...)
- 30 Statuti di Volterra, I (1210-1224) 1951.
- 31 Statuti del Comune di Padova 1873.
- 32 Segoloni 1991.
- 33 Bottazzi 2018.
- 34 Che a sua volta attivava la norma nel suo potenziale di appoggio a tutta una ritualità civica, dan (...)
7Come si colloca quello che chiamiano statuto rispetto a questi documenti, sia come tipologia testuale che quanto alla sua validità normativa? Il fatto è che statutum, ancora in questa fase, non designa un testo articolato, ma piuttosto una singola disposizione normativa. Non è neppure particolarmente importante che gli statuta avessero un’origine consuetudinaria o fossero deliberati da un atto consiliare, dal momento che peraltro non abbiamo per questo periodo serie coerenti di deliberazioni comunali, ma – appunto – attestazioni singole su pergamene sciolte o all’interno di sillogi. Ciò che conta invece è che il patrimonio normativo municipale consistesse in una serie di norme ognuna delle quali porta il nome di statutum. A questo proposito gli statuta dell’Italia comunale non sono poi tanto distanti dalle consuetudini meridionali, anch’esse stratificate in parte da usi vetusti, e in parte rinnovate con vere e proprie delibere collettive.29 In entrambi i casi gli statuta cittadina sono documenti con un livello di aggregazione molto basso: una nebulosa, suscettibile di raccolte ma non strutturata in un corpo organico. Gli studi sui codici statutari del XII e del primo ‘200 mostrano vari casi di compilazioni per così dire instabili, che mettono insieme selezioni di statuta di volta in volta diverse e coincidenti solo in parte. Il caso della Volterra primoduecentesca in questo senso è emblematico,30 ma sicuramente lo sarebbe anche quello di Pistoia se i manoscritti conservati non fossero tanto rari. Quanto queste aggregazioni di statuta fossero accidentali e instabili lo dimostra anche il codice statutario di Padova del XIII secolo,31 nel quale i singoli statuta portano ancora la datazione del provvedimento, quasi a richiamarne l’individualità a prescindere dalla sua collocazione integrata. Ed è a mio parere un’ulteriore conferma a questo elemento il tema dell’annalità degli statuti, ben studiato nei casi umbri:32 gli statuti restano disposizioni singole legate al podestà che ne deliberò o convalidò la promulgazione, alle quali la cornice testuale del codice statutario non aggiunge nulla in senso sostanziale, se non la materiale disponibilità sulla pagina. Testimonianza suggestiva di quanto nel XII, e ancora nel XIIII secolo l’importanza dello statutum preso in sé facesse aggio rispetto alla sua raccolta e sistematizzazione, sono i casi non numerosi ma memorabili degli statuti epigrafici, autentici o falsificati, sui quali pone attenzione il saggio di Marialuisa Bottazzi tra i contributi dei recenti convegni romani.33 Lo statutum singolo è tanto monumentale di per sé che la forma più eloquente di convalida non è l’inserimento in un corpus ma la sua esposizione epigrafica.34
8Un fattore diverso, relativo questa volta non alla storia documentaria ma a quella delle pratiche di giustizia, concorre però ad enfatizzare questa natura aperta e policentrica del diritto cittadino. Si deve considerare infatti che dalle origini comunali fino almeno al XIII secolo le sedi di esercizio della giurisdizione, e quindi di applicazione del diritto municipale sono molteplici. Spazi sociali in cui concorrono giurisdizioni e forme di risoluzione dei conflitti ancora varie, le città comunali aggregano il proprio diritto nella pratica di tribunali differenti. Curie consolari, giurisdizioni di ambito mercantile, curie civili di tradizione arbitrale partecipano in vario modo alla sfera del publicum della città del XII secolo, e lasciano comunque una eredità pesante, perché i relativi riferimenti normativi manterranno a lungo sedi di redazione differenziate, non integrate. Statuti, cioè, che si riferiscono solo ad alcune istituzioni o tribunali, ciascuna delle quali interpreta una parte del publicum municipale.
- 35 Gli statuti del comune di Treviso 1950; Gli Statuti del comune di Treviso 1984-1986.
- 36 Consuetudini e statuti reggiani del secolo XIII 1933; I rubricari degli statuti comunali 1997.
- 37 Statuti di Bologna dall’anno 1245 all’anno 1267 1869; Statuti di Bologna dell’anno 1288 1937.
- 38 Statuta communis Parmae digesta anno MCCLV 1856, cui fa seguito la redazione di pochi anni dopo ed (...)
9A partire da questa complessità, la storia dei testi statutari in età podestarile configura un processo di aggregazione di nuclei diversi, destinato a protrarsi ancora per buona parte del XIII secolo; questo processo non va inteso tanto in senso concentrico di allargamento progressivo ma al contrario come contatto e integrazione di testi originariamente distinti che trovano nello ‘statuto’ duecentesco il luogo di incontro. Il segnale di una simile aggregazione in corso sono i casi di statuti che includono già insieme le norme civilistiche-processuali e i brevi degli ufficiali, cioè le due matrici che abbiamo segnalato sopra. A Treviso ad esempio gli statuti superstiti del 1207 erano una raccolta di brevia,35 ma già nella redazione del 1230 sono integrati dalla normativa processuale; a Reggio Emilia il primo codice in cui gli statuti in senso istituzionale sono copiati insieme alle consuetudines è quello della redazione del 1265.36 A metà di questa fase cronologica, manifestano già un carattere integrato i codici statuti di Bologna nel 125037 e quelli di Parma del 1255,38 mentre la tipologia è comune nel Norditalia dopo gli anni ’60. Una evoluzione quindi abbastanza coerente.
10In ogni caso si tratta di un processo lungo, che si distende su una buona parte del XIII secolo. E non si tratta, beninteso, solo una dinamica documentaria, anzi questo comporsi di matrici diverse in un testo tendenzialmente unitario trova senso anche nella complessa formazione dell’identità politica del comune duecentesco. Si tratta, come scrisse Giovanni Tabacco in una famosa pagina, di
- 39 Tabacco 2002, p. 283-284.
un groviglio tipicamente medievale non di ambizioni, di interessi e di forze soltanto, ma di istituzioni di varia e spesso incertissima stabilità [tra le quali emerge] ora, nel XIII secolo, un impegno ben più consapevole di definizione giuridica e di determinazione statutaria, sebbene ancora non ne riesca frenata la tremenda varietà delle istituzioni…che nessun apparato di forze vale a costringere ad una concorrenza rispettosa di una stabile cornice costituzionale. Perché un simile apparato ancora non c’è.39
11Restando comunque alla fase più risalente, la riflessione di Faini cui facevo riferimento propone di interpretare le diverse matrici della forma statutaria nel XII secolo anche come distinzione di sfere socio-politiche originariamente differenti, quella dei portatori della cultura giuridica da cui dipende la formazione delle consuetudini, e quella del primo ceto dirigente consolare che si esprime nei brevi:
- 40 Faini 2013, p. 479.
una complessità originaria in molte tradizioni normative comunali, [dietro alla quale] potremmo riconoscere l’incontro tra la rinnovata cultura giuridica dei professionisti (iudices, notarii, doctores iuris) e l’efficienza politica del primo gruppo dirigente comunale40
- 41 Wickham 2017.
- 42 Maire Vigueur 1987.
- 43 Difficile non pensare a questo proposito alle discusse ma stimolanti suggestioni di Radding 2013.
12Quasi a controcanto di una lettura del genere, ma con diverse conclusioni, Chris Wickham ha messo in luce proprio la diversità dei gruppi sociali e delle culture del potere nel primo comune di alcune grandi città italiane.41 In altre parole le tradizioni normative cittadine nascono policentriche perché sono espressione di diversi soggetti sociali. A dire il vero questa dualità si può riconoscere soprattutto nei comuni settentrionali o al massimo toscani: il mondo comunale dell’Italia centrale ne risulta esclusivo per il carattere più tardivo della documentazione superstite, che non risale a prima del XIII secolo,42 e forse anche la minore forza del ceto degli iudices, che nel Nord si legavano direttamente con la tradizione degli operatori del diritto delle strutture regie precomunali e in una certa misura nel perpetuavano le consuetudini.43
- 44 Pirani 2003, p. 169-175.
- 45 Codex diplomaticus Cremonae 1895-1898, p. 215, n. 111.
- 46 Bartoli Langeli 1978.
- 47 Storti Storchi 2016, Grillo 2001.
13A questo punto emerge il problema essenziale di quest’ambito di studio in chiave statutaria. Qual è il nucleo aggregante che funge da cerniera tra questi due periodi? Intorno a cosa quella nebulosa statutaria prende l’evoluzione di un sistema testuale integrato? Sulle modalità di questo incontro i percorsi sono molto vari, e probabilmente non è il caso di postulare una evoluzione coerente. Ma forse varrebbe la pena valorizzare quei momenti di concordia formalizzata tra componenti socio-politiche contrapposte, che punteggiano la storia comunale del primissimo XIII secolo, e che se pure non ebbero (sempre) un immediato riferimento statutario fornirono però forse una cornice politica per una concezione ‘integrata’ dei portatori di diritto. Casi celebri sono la Carta Maior di Fabriano nel 1198,44 Il Lodo di Sicardo a Cremona nel 1211,45 la Concordia ad Assisi nel 1210,46 gli accordi intervenuti a Milano nel 1214.47 Nel momento in cui le diverse componenti della società politica urbana, qualificate variamente ma grosso modo inquadrabili entro la polarità milites-populus, trovano una fondazione costituzionale condivisa, sembra abbastanza naturale che anche il diritto municipale trovasse un motivo di aggregazione intorno ad un centro almeno formalmente condiviso.
- 48 Fugazza 2009; per gli esiti successivi si veda anche Lo statuto di Piacenza 2012.
14A questo proposito riveste un notevole interesse un documento studiato da Emanuela Fugazza che testimonia una concordia tra milites e populus di Piacenza nel 1220, all’interno della quale ci si riferisce al contenuto in hoc statuto seu brevi da identificare come il Liber statutorum Placentie che per la prima volta univa le due matrici testuali.48 Il documento fotografa un momento nel quale la concordia ‘costituzionale’ delle parti della città coincide esplicitamente con la concordanza o la giustapposizione delle matrici testuali del diritto cittadino, che fino ad allora a Piacenza avevano avuto tradizioni distinte tra brevia e consuetudines/statuta.
15In ogni caso nel primo Duecento per gli statuti cittadini inizia una fase di aggregazione testuale forte tra identità politica e prassi del diritto, fuor di metafora tra disegno delle istituzioni e diritto applicato nelle cause giudiziarie. Una simile capacità dello statuto duecentesco di ospitare queste matrici diverse è testimoniata dalla divisione in libri, che si diffonde a partire dal 1225-1230 circa in Lombardia, e forse con solo qualche anno di ritardo anche in Toscana. Non doveva essere estraneo a questa cruciale fase di articolazione lo spunto proveniente dall’altro grande ambito della cultura giuridica del tempo, quello canonistico, dal momento che già le prime collezioni di decretali e poi più compiutamente il Liber Extra di Gregorio IX adottavano una suddivisione in cinque libri che avrebbe esercitato uno spiccato influsso sulla struttura dei codici normativi cittadini del XIII secolo. Un riecheggiamento forse artificioso ma assai colto, che del resto ben traduceva la piena collaborazione instaurata tra i ceti dirigenti cittadini e i professionisti dell’interpretazione formati sui testi romanistici.
- 49 Blattmann 2001.
16Anche al di là della divisione in libri, i testi statutari si trovano sempre più spesso muniti di specifici dispositivi (le norme-su-norme tante volte richiamate negli studi di Caprioli) per ‘tenere insieme’ le varie componenti del codice statutario. Di qui la straordinaria dinamicità dei codici statutari duecenteschi, ma anche il carattere per certi versi asimmetrico di quella dinamica, proprio perché lo stesso contenitore testuale avrebbe portato con sé materie di estrema variabilità nel tempo e materie invece con una stratificazione lenta, di lungo periodo. Questo divarica il caso dei testi statutari italiani – onnicomprensivi e aggiornati – rispetto ad altri modelli europei di testo normativo cittadino, ad esempio quello tedesco dello Stadtrechtsbuch, che ‘esprime’ la città enucleandone i diritti ma non ne segue la prassi quotidiana, limitandosi ad una funzione identitaria senza un riferimento puntuale.49
- 50 Il Constituto dei Consoli del placito 1890; Il Costituto del Comune di Siena 2002.
- 51 Romiti 1994, Lepsius 2015.
- 52 Liber Statutorum consulum cumanorum 1886; la redazione segue l’uso, già segnalato per Padova, di m (...)
17È un fenomeno grandioso e disteso nel tempo, non privo di vischiosità, che lascia dietro sé alcune situazioni non risolte, non assorbite in un processo coerente. I due casi-guida di Milano e Pisa sono in effetti emblematici (per motivi molto diversi) di questa non risoluzione. A Milano la mancata conservazione delle redazioni pienotrecentesche dello statuto prima della riscrittura degli anni di Giangaleazzo impedisce di condurre un confronto serrato con il vecchio testo dello Consuetudini; quello che invece si può fare a Pisa è rilevare la conservazione ancora ‘separata’ dei Constituta e dei Brevi del comune e del Popolo per buona parte del ‘200. In questo senso l’aggregazione dei due corpora avviene non tanto in una fusione strutturale, quanto nella trasmissione codicologica parallela (altro esempio emblematico di quanto fosse cruciale la materialità del testo). Altrove resteranno a lungo distinti dagli statuti ‘podestarili’ quei testi normativi riferiti a corti giudicanti diverse e più antiche, come nel caso del costituto dei consoli del Placito a Siena, incastonato nella revisione statutaria del comune solo a fine ‘200,50 o delle Curie Lucchesi,51 che addirittura vedranno il loro statuto inglobato nello statuto del comune solo con la revisione del 1372, mentre in ambito settentrionale l’esempio più emblematico è quello del ricchissimo statuto dei consoli di giustizia e dei negotiatores di Como, che nella redazione duecentesca raccoglie l’intera messe delle norme sull’esercizio della giustizia accumulatesi fin dal XII secolo, senza una cornice di descrizione ‘istituzionale’ al di fuori di quella dei consoli.52
- 53 Statuto del comune di Perugia 1996.
- 54 Riflette su queste alternative Ghignoli 1998, introduzione all’edizione.
18La vicenda che si è qui sommariamente tratteggiata porta con sé una serie di problemi interpretativi ed ecdotici per chi affronti il testo statutario. La necessità di avere a che fare con porzioni di testi che trovano la loro ragion d’essere innanzitutto come unità singole, seppur in corso di aggregazione, apre la questione su come l’editore debba gestire le lezioni alternative. La storiografia ha risposto con due scelte diverse. Da una parte la posizione di Severino Caprioli, messa in pratica nell’edizione del codice di Perugia 1279,53 dello statuto come ‘testo aperto’, che si stratifica secondo la scansione dell’annualità: in questo senso non si possono applicare i criteri classici della filologia come le varianti o lo stemma, che sono tipici di un testo chiuso, o anche la distinzione tra genesi del testo e sua tradizione. L’edizione di un testo aperto non è la ricostruzione di un originale ma la restituzione di un dato ‘strato’: nella situazione più fortunata, nella quale cioè la medesima unità di testo (il singolo statutum) si sia conservato in più sedi e quindi a strati diversi, l’edizione consente al lettore di ‘uscire’ dalla versione edita e ricomporre le altre a strati diversi. Un approccio diverso è quello che intende valorizzare la materialità del testo, nell’accezione della scuola di Keller, per cui la veste materiale del codice è un fattore rilevante, che condiziona anche il mantenimento di norme trascinate – e quindi anche qualora si continui a parlare di strati, non è detto che un dato strato sia la fotografia delle norme vigenti in quel dato momento, ma semplicemente l’aggregazione degli statuta in un dato contesto codicologico.54 Le scelte degli editori degli statuti non possono prescindere dall’affrontare queste alternative, adattando le proprie opzioni metodologiche alle disponibilità delle fonti e agli obiettivi interpretativi.
19Acquisito, o almeno in corso di acquisizione nel XIII secolo il carattere integrato del testo statutario, che consente di parlare di statuto come complesso testuale e non più come serie di statuta singoli, emerge una seconda possibilità di ricerca, opportunamente sviluppata dai convegni di questa serie con approfondimenti sugli aspetti compositivi degli statuti. Un complesso integrato al suo interno instaura infatti un insieme di rapporti con altre tipologie e modalità testuali.
- 55 Rovere 1988.
- 56 Dei quali si veda la vasta opera di edizione in I libri iurium della Repubblica di Genova 1902..
- 57 Cammarosano 1995, poi in Albini 1998.
20Nello stesso momento storico della costituzione degli statuti così come li conosceremo per il resto del nostro periodo, si enucleano infatti anche altre forme di documento pubblico comunale. La prima è quella dei Libri iurium, raccolte di documenti prevalentemente a carattere diplomatistico ma con una funzione identitaria e di affermazione di potere, di cui le testimonianze sono fitte specialmente nel primo trentennio del ‘200. Fortissimi sono i paralleli tra i due: basterà ricordare dagli studi pionieristici di Antonella Rovere il caso genovese,55 dove Jacopo Baldovini nel 1229 ordina sia la riunione degli statuti che quella dei libri iurium, a Genova particolarmente antichi ma comunque ordinati e conservati dal primo ‘200.56 Parallelismi, non sovrapposizioni né tantomeno derivazioni dalle stesse fonti, come ha mostrato Paolo Cammarosano sulla scorta del Rigestum Albe del 1215 e di molti altri casi,57 che mostrano la vitale interazione tra tipologie documentarie diverse.
- 58 Gardoni 2009-2010.
- 59 Il Libro Bianco di San Gimignano 1996, p. 229-230; in Archivio di Stato di Firenze, Comune di San (...)
- 60 Baietto 2000.
- 61 Sbarbaro 2005, Tanzini 2013.
- 62 San Gimignano 2010.
21L’altra fonte parallela alla storia delle redazioni statutarie nel XIII secolo sono ovviamente le deliberazioni consiliari dei comuni cittadini. Anche qui si ha notizia di precoci serie parallele agli statuti: a Mantova esisteva un liber consiliorum nel 1225,58 a San Gimignano nel 1229 e forse prima,59 a Vercelli nel 1232,60 e negli stessi anni a Venezia e a Piacenza.61 Al massimo ai primi ’30 la tipologia specifica emerge con nettezza sia nella letteratura dei formulari notarili o dei testi per podestà che tra le carte superstiti della prassi consiliare cittadina. Difficile in questo senso non valorizzare l’eccezionale caso di San Gimignano, per il quale disponiamo di numerosi verbali consiliari a partire dal 1232, che ci consentono non solo di analizzare con grandissimo dettaglio il funzionamento delle modalità assembleari ma anche di seguire l’evoluzione del rapporto tra quelle modalità e la pratica della scrittura nel corso del Duecento.62
- 63 Rinunciando di nuovo ad una compiuta rassegna storiografica, mi limiterò a richiamare Piergiovanni (...)
22La coincidenza cronologica tra il processo di creazione della ‘nuova’ forma statuto con la sua divisione in libri e l’emersione dei libri dei consigli (ma anche la sistemazione definitiva della forma liber iurium) mostra quanto il fenomeno statutario non debba intendersi tanto come formazione di un nucleo centrale intorno al quale si dispongono tipologie ‘allegate’, ma piuttosto come parte di una più generale svolta epocale nell’uso della scrittura a fini pubblici.63
- 64 Tra le imprese di edizione più recenti Libro rosso di Taranto 2014, Il libro rosso di Foggia 2012, (...)
- 65 Terenzi 2015.
- 66 Senatore 2018.
- 67 Si vedano i saggi già citati alla nota 29.
23Il meccanismo nel quale si concreta questa svolta – ma non la sua cronologia – fornisce forse una chiave di lettura anche guardando all’esperienza storica delle città non comunali, delle universitates dell’Italia regia. Anche qui infatti, in un’epoca successiva (il XV secolo) si verifica l’emersione parallela di libri di diritti – i celebri libri rossi di cui tanti esempi si sono conservati, specialmente nell’area del Principato di Taranto e della Terra d’Otranto –64 e di serie di deliberazioni o comunque atti della pratica deliberativa cittadina: penso alle riformagioni aquilane del ‘40065 o al grande patrimonio di delibere comunali della Capua quattrocentesca oggetto dei recentissimi lavori di Francesco Senatore.66 Il rapporto tra scrittura, diritto e dinamiche politiche cittadine trova nelle città meridionali modalità sue proprie,67 ma che allo stesso tempo vale la pena verificare in parallelo con quelle che si sono riconosciute nella storia comunale.
- 68 Tanzini 2018.
24Si apre a questo punto un terzo tema, quello concernente il ruolo dei protagonisti di questa storia testuale, cioè gli operatori del diritto e della scrittura. Non intendo affrontare qui la questione del ruolo di giuristi e notai dal punto di vista sociologico o di cultura, anche perché già in altre occasioni si è avuto modo di entrare nell’argomento nei convegni precedenti, ma mi preme enucleare il tema nella misura in cui quelle categorie professionali, e ciascuna di loro (i doctores iuris e i notai) erano portatrici di una testualità loro propria e caratteristica,68 quindi contribuivano in maniera specifica al paesaggio documentario delle fonti normative.
- 69 Torelli 1980, Banti 1983, Fissore 1977, e per una riconsiderazione storiografica Lazzarini – Gardo (...)
- 70 Hinc publica fides 2006, Fowler-Magerl 1994.
25Da una parte dunque i notai.69 È cosa nota che le prassi documentarie notarili sono come ovvio strettamente connesse agli statuti ma molto più da vicino seguono testi di natura diversa, i formulari, di cui gli esempi sono già numerosi nel corso del XIII secolo. Questo crea una situazione peculiare per cui le pratiche negoziali e anche quelle giudiziarie nel mondo comunale rispondono a testualità non statutarie, più trasversali e ricorrenti di quanto non faccia il panorama delle normative municipali, cioè i formulari notarili o gli ordines iudiciarii.70 È sicuramente una delle situazioni in cui lo stesso funzionamento del diritto cittadino si colloca ‘fuori dallo statuto’, perché tanto dal punto di vista dei contratti quanto da quello della prassi giudiziaria il lavoro del notaio tiene idealmente a fianco il codice statutario e il formulario, su cui del resto si è costruita la sua formazione professionale. Da qui quella discrasia tra statuto e pratiche del diritto rilevata fin dalle ipothèses programmatiche di questo progetto, che impedisce di partale in senso meccanico di un testo normativo e delle forme della sua applicazione.
- 71 Sbriccoli 1969.
- 72 Ascheri 1996.
26Il secondo soggetto è ovviamente il giurista. Anche a questo riguardo la storiografia è molto maturata negli ultimi decenni. Il punto di partenza imprescindibile è il gran libro di Mario Sbriccoli sull’interpretazione dello Statuto71 – libro che tuttavia, a cinquant’anni dalla pubblicazione e alla luce delle acquisizioni della ricerca delle ultime generazioni, paga una certa misura di astrattezza. Si entra molto più nel merito della relazione tra cultura giuridica e testo statutario formulando il problema come ha fatto tempo fa Mario Ascheri, quando ha parlato di quel rapporto come una «difesa interessata» – difesa dello statuto da parte del giurista che significava anche conferma di un monopolio (si direbbe di un meccanismo di auto-delega) della gestione ermeneutica del testo da parte della cultura giuridica.72
- 73 Quaglioni 1989.
- 74 Menzinger 2006.
- 75 Keller 2014.
- 76 Mi riferisco qui alle riflessioni di Pietro Costa nella postfazione al suo Costa 2002, p. LXXXIII- (...)
27Il fenomeno non è affatto limitato alla fattispecie dei giuristi compilatori degli stauti che pure è trasversale anche nel tempo: Jacopo Baldovini a Genova 1229, Alberico da Rosciate a Bergamo nel pieno ‘30073 e così via, ma si esprime altrettanto efficacemente nella quotidiana ‘rilettura’ degli statuti nella prassi, per tramite di dispositivi come in consilium sapientis. Il punto più avanzato di questa riflessione lo offre il lavoro di Sara Menzinger sui giuristi nei regimi di popolo duecenteschi,74 al quale si possono aggiungere tanti altri casi specifici. A costo di peccare di semplificazione, mi pare che da lavori del genere emerga soprattutto un’idea forte: il ruolo del giurista è sicuramente connotato dal punto di vista della difesa di interessi e della realizzazione di obiettivi politici; è tutt’altro che estraneo dalla dimensione più dura di conflittualità e di progettualità politica. Ma nello stesso tempo per il suo riferirsi ad un orizzonte più ampio, a modalità interpretative che sono altre rispetto ai documenti dell’identità politica cittadina (anche qui con un parallelismo evidente con il caso dei notai) ha sostanzialmente un effetto di contenimento, di limitazione nell’esercizio del potere. In altre parole il ruolo dei giuristi non si esaurisce in una mera rappresentanza di ceto o di categoria professionale. Sarei portato ad accostare questa convinzione ad alcune pagine molto suggestive del solito Hagen Keller, che portano più sul XII secolo, a proposito del fatto che il diritto scritto della città, addirittura il comune in quanto tale come istituzione retta da norme scritte, vada inteso come concrezione di interessi e conflitti, nel quale però lo scritto diventa anche una cornice condizionante per quegli stessi interessi e conflitti.75 In maniera analoga la cultura giuridica fornisce le regole del gioco, che non sono ‘pure’, ma in ogni caso funzionano come regole. Il ‘discorso di sapere’ proprio della scienza del diritto non ‘rispecchia’ in maniera trasparente una realtà sociale, ma costituisce un fattore decisivo nel funzionamento dell’ordine giuridico,76 e per le peculiarità del contesto comunale il peso di tale fattore è probabilmente più alto di quanto mai sia stato da quel momento in poi, nel senso che mai quanto nel sistema dello ius commune bassomedievale la rilevanza sostanziale dell’interpretazione è stata decisiva rispetto a quella di altri fattori come la volontà del legislatore.
- 77 Gilles 1969.
- 78 Edigati 2012.
- 79 Luzzatto 1954, Era 1943.
- 80 Cessi 1938.
- 81 Padovani 1995.
- 82 Tanzini 2010.
28A proposito dei giuristi c’è un aspetto peculiare a mio parere ancora da valorizzare a dovere e che si lega in maniera diretta al problema della intertestualità degli statuti centrale nel nostro convegno, vale a dire quello delle forme che assume l’interpretazione dello statuto. Nella tradizione italiana non hanno grande fortuna i commenti ‘colti’ alle consuetudini come le Coutumes di Tolosa (1286, commento ‘dotto’ del 1296).77 Commenti sistematici a singoli statuti compaiono solo nel pieno ‘400 (ne ha dato una bellissima rassegna Daniele Edigati, ma proiettandosi perlopiù sull’età moderna),78 in una fase in cui emerge nella cultura giuridica un’idea di diritto patrio, di tradizione statutaria dello stato; una fase in cui le strutture giudiziarie si fanno meno plurali e quindi consentono di riconoscere una giurisprudenza controllabile a commento dello statuto. Invece una fonte del genere non ha fortuna nel periodo ‘classico’ dello statuto, a mio parere proprio a motivo della saldatura tra diritto urbano e regole istituzionali che si era prodotta nel primo ‘200 (e torno al primo punto), e che invece altrove come a Tolosa non si riscontrava. La consuetudine cittadina era già troppo condizionata dalla componente istituzionale, per sua natura particolaristica e mutevole, per fungere da utile supporto ad un commento colto – questo prende invece in Italia una forma ‘trasversale’ e non monocittadina, nelle Quaestiones Statutorum, sorte su punti specifici della prassi e comunque non in riferimento a singoli codici. Non per nulla l’eccezione alla regola è rappresentata dal caso delle glosse ai codici del Constitutum legis (e in misura minore dell’Usus) di Pisa del tardo ‘200, che intervengono di nuovo su una versione delle consuetudini distinta dal codice statutario, e comunque mostrano i tratti di una pratica ai suoi albori.79 Allo stesso tempo le glosse odofrediane dello Statuto del Tiepolo del 124280 intervengono su un codice normativo abbastanza estraneo all’organizzazione degli uffici di governo, che resta tale anche nel ‘300; e comunque come ha mostrato Andrea Padovani il carattere di glosse ‘romanistiche’ si esaurisce con gli strati del pieno duecento per poi ripiegare in una forma non ‘colta’, di illustrazione del diritto veneto.81 Il lavoro di commento sistematico al codice statutario nel suo complesso avverrà solo in una fase successiva, non prima del XV secolo, con un episodio molto originale a Firenze:82 ma questo sarà il segno di una fase di consolidamento del testo statutario molto più avanzato.
29Di nuovo la fase matura tra fine del Due e Trecento, il momento da cui provengono grandissima parte delle redazioni statutarie superstiti per le città comunali, pone alla ricerca le possibilità e insieme i problemi interpretativi di un evidente fenomeno di monumentalizzazione del testo statutario. Non siamo più di fronte a testi aperti nel senso di una policentricità, ma la ‘chiusura’ in senso strutturale comporta allo stesso tempo una apertura su un piano diverso, perché questi grandi codici onnicomprensivi diventano anche poli di attrazione per tante forme di scritture comunali. Qui le mie osservazioni saranno più brevi perché molte delle relazioni dei convegni già editi di questa serie portano su questo periodo con contributi importanti al riguardo.
- 83 Breve del comune e del popolo di Pisa 1998, poi Ghignoli 2014.
30Ad ogni modo, in questa fase mi pare si possa riconoscere un fenomeno di ‘chiusura’ della forma statuto, che compie cioè definitivamente quel lungo processo di aggregazione di nuclei diversi. Uno statuto ‘chiuso’ è quello di Pisa del 1287, oggetto delle cure di Antonella Ghignoli:83 chiuso nel senso che ingloba i due brevi (del comune e del popolo), anche se lascia al di fuori la successione dei Constituta: ma quei Constituta avevano appena (nel 1281) ricevuto la loro redazione definitiva che ne esaurì di fatto l’evoluzione, consegnandoli quindi in qualche modo al novero dei testi normativi ‘chiusi’.
- 84 Lepsius 2015.
- 85 Savelli 1991; sulla comparazione con altri casi cfr. anche Savelli 2003.
31Per tornare ad un esempio che ho fatto all’inizio lo statuto di Lucca del 1372, inedito, è il primo ad inglobare gli statuti delle curie,84 come aveva fatto già più di una secolo prima quello di Siena con il breve del placito. Eccezione a questa ‘chiusura’ è l’assetto trecentesco del comune di Genova, che mantiene distinte le Regulae (i testi costituzionali) e il Liber Capitulorum (cioè il breve dei placiti, la legislazione civilistica e commerciale) – che si tratti di una eccezione lo dimostra anche il fatto che questa separazione dei testi non si riscontra negli statuti di Savona e Albenga che pure molto devono all’esempio genovese.85
- 86 Statuti della Repubblica fiorentina 1999.
- 87 Statuta civitatis Mutine 1864.
- 88 Capelli – Giorgi 2014 e Capelli – Giorgi 2017.
32Questa iniziativa di monumentalizzazione dello statuto nelle grandi città repubblicane del XIV secolo è evidente sul piano codicologico ma anche compositivo: sono statuti giganteschi, che attuano l’impresa ciclopica di ricapitolare tutti i caratteri di un secolare patrimonio di istituzioni e diritto dando un volto all’identità pubblica della città. Gli statuti fiorentini dei primi anni ’20 del secolo, articolati in un doppio codice del podestà e del capitano ma intesi in una logica comune,86 il grande codice statutario modenese del 132787 e gli omologhi bolognesi di poco più tardi sono tutti testimoni significativi, anche se forse nessuna città raggiunge in senso più pieno quella dimensione della monumentalità statutaria trecentesca meglio della Siena del buongoverno e dei suoi statuti del 1337.88
- 89 Lo Statuto del Comune di Bologna dell’anno 1335 2008.
- 90 Statuti di Ascoli Piceno 1910.
33È abbastanza naturale che imprese del genere vedessero una forte componente di visibilità politica, al fine di magnificare lo stato presente del regime, anzi non di rado questa componente di visibilità prevale sugli aspetti di coerenza ed equilibrio dei contenuti. Anna Paola Trombetti a proposito degli statuti di Bologna del 1335, composti con grande dispendio all’indomani della ‘liberazione’ della città dal dominio del legato Dal Poggetto, si è domandata se in definitiva il codice non fosse «un puro paravento politico, un espediente propagandistico», della parte degli scacchesi, i Pepoli, pronti di lì a poco a porre sotto dominio signorile la città.89 Caso simile, anche se decisamente più tardo, può essere quello dei famosi statuti di Ascoli del 1377, che sono innanzitutto e ostentatamente un omaggio al regime filofiorentino ‘militante’ dei mesi della guerra contro il papa.90
- 91 Salvestrini – Tanzini 2013.
- 92 Giordano – Piccinni 2014.
- 93 Statuto del comune e del popolo di Perugia 2000.
- 94 Bambi 2001, dei quali una seconda edizione è Ordinamenti, provvisioni e riformagioni del Comune di (...)
34Proprio al cuore di quest’ultimo aspetto stanno alcune importanti esperienze di volgarizzamento di grandi statuti cittadini.91 Gli statuti volgarizzati di grandi città comunali fino alla fine del Trecento sono pochissimi, essenzialmente Siena (1309)92 Perugia (1342)93 e Firenze (1355, ancora inedito) più alcuni codici veneziani, ma in tutti e tre i casi si rileva chiaramente questa natura essenzialmente monumentale del codice statutario, come momento di celebrazione dell’identità politica cittadina, anche attraverso l’efficacia comunicativa del volgare, con una ricaduta ‘pratica’ abbastanza limitata.94
- 95 Statuta iurisdictionum Mediolani 1886.
- 96 Statuti di Padova di età carrarese 2017: si veda in particolare il saggio introduttivo di E. Orlan (...)
35Del resto questa monumentalità dello statuto – per non parlare della sua versione in volgare – è un fenomeno molto tipico delle città repubblicane: nel mondo dei regimi signorili avviene più raramente, e anzi si notano fenomeni di disgregazione della redazione statutaria, evidente ad esempio a Milano dove gli statuti di Galeazzo Visconti si sono perduti e debbono essere recuperati tramite la versione tardotrecentesca degli statuta iurisdictionum.95 Nei contesti signorili in particolare, specialmente quelli a carattere monocittadino, l’approccio dell’autorità del signore allo statuto sembra a lungo improntato a una certa reticenza, quasi che l’impianto generale del testo statutario, fatta salva ovviamente una patina retorica di legittimazione, restasse essenzialmente ‘comunale’, espressione di un sistema di potere esterno al signore stesso. Il caso degli statuti carraresi nella Padova del 1362, recentemente valorizzato da una importante edizione, sembra suggerire proprio questo approccio prudente di Francesco il Vecchio da Carrara, che in definitiva preferisce farsi interprete della tradizione statutaria cittadina che attuare una vera e propria signorilizzazione dello statuto.96
- 97 Per un quadro del fenomeno Covini 2010, Varanini 2002, Varanini 2011.
- 98 Vallerani 2009.
- 99 Statuto del comune di Cortona 2014, che edita anche i bandi signorili alle p. 477-523.
36Nel corso del XIV secolo si assiste comunque ad una complicazione del paesaggio documentario degli statuti con l’emersione di meccanismi di deroga alle norme, come la grazia, o di fonti ‘alternative’ quali i bandi/decreti signorili. Tutte queste forme però assumono solo lentamente un profilo anche tipologico chiaro, faticando ad affrancarsi dai vecchi modelli statutari.97 Le grazie bolognesi del ‘300 (esaminate nello studio pionieristico di Massimo Vallerani)98 sono ispirate all’esperienza eccezionale di governo papale, quindi compaiono al margine dell’esperienza comunale. Per contro spesso i decreti signorili vengono allegati agli statuti, prima di costituire una vera e propria fonte di diritto parallela: questo accade a Verona nel primo ‘300 o anche a Cortona, dove gli statuti ‘ospitano’ anche materialmente i decreti signorili ancora nella seconda metà del ‘300.99
37Questa complicazione avviene anche al di fuori della dinamica signorile, per effetto di una evoluzione ulteriore cioè la crescita e il consolidamento della forma testuale della delibera consiliare. Dopo una evoluzione abbastanza rapida dei suoi caratteri formali dal secondo quarto del Duecento in poi, le delibere consiliari vengono abitualmente pensate come disposizioni che entrano a pieno diritto nel patrimonio normativo cittadino, quindi anche sul piano materiale assumono caratteri di monumentalità che potremmo dire para-statutaria: sia che fossero raccolte in dossier tematici, sia che assumessero nelle loro serie ordinarie una veste codicologica solenne, le deliberazioni meritano nel corso del Trecento di figurare tra i luoghi documentari più vistosi dell’identità cittadina, e per questo anche a livello di conservazione sfuma una distinzione rigida tra lo statuto e i suoi aggiornamenti/integrazioni di origine consiliare.
- 100 Sbriccoli 2009, p. 67-70.
- 101 Storti Storchi 2007, p. VII-XLIII.
38L’effetto congiunto della monumentalizzazione dello statuto e della complicazione dei rapporti tra il codice normativo e le altre fonti municipali dà luogo come comprensibile anche ad una accentuazione dei caratteri apertamente politici del testo statutario, nel senso che alla sede statutaria si attagliano una serie di fattori identitari, mentre parallelamente la quotidianità sotto il peso dell’incalzare di norme consiliari accumula fattori. Emerge così quello statuto ‘costituzione flessibile’ di cui ha parlato Mario Sbriccoli,100 dal quale non si si può attendere una riproduzione della dinamica istituzionale corrente, anche perché il consolidamento degli istituti per via di generazioni di prassi dell’interpretazione ha ormai fortemente stemperato le peculiarità locali.101
39L’ultimo fattore sul quale vale la pena riflettere, ancora sul paesaggio documentario connesso agli statuti, è tipico della stagione trecentesca, e consiste nel ruolo assunto dallo statuto come portatore del rapporto dominante-dominati.
- 102 Chittolini 1995.
40Quello della proiezione territoriale è probabilmente l’ambito in cui, per effetto dell’ondata di studi cui ho fatto cenno all’inizio, la storiografia è più ricca. Tramontata l’idea di definire vere e proprie famiglie statutarie, nella consapevolezza che la diffusione degli istituti statutari in Italia sia più articolata e sfuggente di quanto non accada per i diritti territoriali in altre aree d’Europa,102 resta il fatto che la nascita degil stati territoriali crea una intensa interazione tra diritto della dominante e dritto delle comunità soggette, che rappresenta l’ultima, fondamentale dimensione di intertestualità del fenomeno statutario. A questo proposito si possono enucleare alcune tipologie di ‘politica statutaria’ degli stati territoriali della fine del medioevo.
- 103 Su di essi Dani 2015, p. 157-166.
41Un modello di politica statutaria ‘forte’, entro il quale la dominante esercita un controllo diretto e capillare del testo degli statuti delle comunità soggette. Emblema di questo approccio è Firenze, con la sua capillare opera di revisione statutaria a cura di appositi ufficiali scelti per approvare gli statuti delle comunità soggette: ma anche a Siena a partire dal 1363 i Regolatori hanno una funzione analoga.103 Possiamo far rientrare con qualche variante in questa tipologia pure Lucca e Genova, anche se con pratiche più discontinue e in genere più tarde. Entro questo tipo di politica statutaria si instaura un intenso dialogo tra dominante e centri soggetti, che si traduce in una presenza assai invasiva del diritto della prima sui secondi, ma anche in una valorizzazione molto forte dell’elemento statutario, che in effetti ha una stagione lunghissima di fioritura.
- 104 Gamberini 2005, p. 137-152.
- 105 Utile la raccolta di saggi di Storti Storchi 2007.
42Un modello potremmo dire principesco, che si identifica con il caso della Milano visconteo-sforzesca (altri casi signorili come quello mantovano sono monocittadini). Qui si riscontra una intensa attività di decretazione signorile, per la quale però si diffonde la pratica dell’inserzione dei decreti in calce agli statuti locali delle città- pratica a cui si appoggiano le oligarchie urbane come ultima linea della difesa delle pratiche documentarie/politiche locali. Andrea Gamberini ha ad esempio molto valorizzato il caso di Reggio,104 ma le città dello stato visconteo sono un laboratorio assai ricco in questo senso.105 Quindi in questo caso c’è un protagonismo molto forte del potere signorile che non usa (a differenza di quello cittadino del primo caso) la forma-statuto, parallelo all’operato delle oligarchie locali che invece proprio sul ruolo dello statuto si appuntano nella loro difesa delle prerogative locali.
- 106 Viggiano 1993, Varanini 1991 e Varanini 1995, in particolare p. 334: «il governo veneziano non svi (...)
43Un terzo modello che potremmo dire dell’autonomia che è quello di Venezia, nel cui stato non esistono fino al ‘500 forme di controllo statutario ufficiale, e quindi continua la vivacità municipale di matrice comunale.106
- 107 Carocci 2010, p. 161-191; su questo punto specifico però vale la pena integrare il discorso con le (...)
- 108 Lo Statuto della città di Rieti 2008, ha segnalato ad esempio come quello di Rieti sia uno dei poc (...)
44Infine un ultimo modello è quello che pare emergere nei territori pontifici, per i quali Sandro Carocci parla di atonia statutaria,107 non nel senso che gli statuti siano poveri ma nel senso che sono sorprendentemente reticenti quanto al rapporto tra la città e il dominio papale, con casi davvero emblematici in cui sembra che i due elementi si ignorino a vicenda.108 Carocci definisce così una non-politica statutaria, che contava su mezzi non statutari di controllo, mezzi perlopiù informali o su canali diversi da quelli strettamente istituzionali.
- 109 Sul ruolo degli statuti in un sistema complesso e l’interazione tra autonomia e integrazione cfr. (...)
- 110 Birocchi – Mattone 2006.
45Non avrei considerazioni sintetiche di fronte a questa varietà di approcci. Si potrebbe dire in breve che lo statuto tardomedievale è un luogo documentario, la cui funzione non risiede più tanto nei contenuti puntuali, quanto piuttosto nella sua efficacia come punto di incontro di finalità e modi di esercizio del potere - anche laddove questi rimangono impliciti e quindi ‘esterni’. In questo modo si entra per molti versi in una nuova epoca di quella fonte di ‘lunga vigenza’ che furono gli statuti: un’epoca nella quale la stabilizzazione del diritto statutario, anche per effetto dell’interazione ormai secolare con livelli di testualità parallela, trova un rinnovato equilibrio con il suo elemento di difesa dell’autonomia,109 e costituisce l’abbrivio di quello che nei secoli dell’antico regime andrà configurandosi come ‘diritto patrio’, con una sua piena legittimità anche nella sfera della dottrina.110
- 111 Tra i contributi nei convegni di questa serie cfr. Titone 2018.
46Mi piace concludere su questo punto per ribadire la fecondità di un approccio alla fonte statutaria che non misura i livelli di autonomia, ma al contrario considera le funzioni politiche e sociali dello scritto nell’incontro tra poteri diversi. È questa infatti un’impostazione che forse ci consente di usare tutto il patrimonio di conoscenze e metodologie di studio della fonte statutaria anche in una comparazione a vasto raggio, in particolare per l’Italia con il mondo delle universitates ‘regie’.111
47È in effetti in una logica di incontro di poteri che proprio nel tardo medioevo si consolidano libri di diritti delle università meridionali – potremmo dire ‘fuori dagli statuti’ ma secondo le medesime dinamiche che abbiamo visto crescere per secoli ‘dentro agli statuti’.
Notes
1 Per il retroterra di quella stagione storiografica si può far riferimento a Fasoli 1976.
2 Ascheri 1990, p. xxxi-xlix.
3 Santarelli 1993, p. 519-526.
4 Mattone – Tangheroni 1986; Legislazione e società 1990; Statuti e ricerca storica 1991; La libertà di decidere 1995; Menestò 1999.
5 Su questo punto in quella temperie Ascheri 1985.
6 Chittolini – Willoweit 1991; Dondarini – Varanini – Venticelli 2003.
7 Particolarmente fecondo il caso dello stato fiorentino, a cui fu dedicato il volume Zorzi – Connell 2001; sul medesimo ambito geopolitico Tanzini 2007. Per il panorama degli altri casi italiani si veda Chittolini – Molho – Schiera 1994, e ora Gamberini – Lazzarini 2014 e i saggi più nel dettaglio citati infra.
8 Catalogo della raccolta di statuti 1943-2003.
9 Bianciardi – Nico Ottaviani 1992, Vasina 1997, Raveggi – Tanzini 2001, Savelli 2003; un lavoro ancora preparatorio e parziale è quello di Ungari 1993.
10 Bibliografia statutaria italiana 1998, Bibliografia statutaria italiana 2009.
11 Grillo 2009; Maire Vigueur – Faini 2010.
12 Wickham 2000.
13 Wickham 2017.
14 Keller 2014.
15 Per una formulazione classica Calasso 1954, specialmente p. 419-426.
16 Keller 1998, p. 88-89: «L’insieme dei libri comunali formavano, al più tardi intorno al 1250, un sistema complesso di scritture tra loro collegate e concatenate»; cfr. anche i saggi di Keller-Busch 1991.
17 Faini 2013 e in versione differente poi nel saggio Faini 2016.
18 Garancini 1985. Sul caso poco valorizzato delle consuetudines di Roma si veda ora Internullo 2020.
19 Liber Consuetudinum 1949: su di essi ora Storti Storchi 2016.
20 Pene Vidari 1992.
21 I costituti della legge e dell'uso 2003
22 Per quest’ultimo appaiono già forti gli elementi di contaminazione con la forma testuale dello statuto dedicato non solo alla materia civilistica e processuale ma anche alle istituzioni cittadine, o almeno ad alcune di esse: Liber juris civilis urbis Veronae 1728. Un caso particolare e difficilmente inquadrabile nei precedenti è quello di Venezia: cfr. Cessi 1938.
23 Solmi, Le leggi più antiche del comune di Piacenza 1915, in particolare l’atto del 1135 per la definizione delle regole sulle concessioni fondiarie, qualificato come statutum (ma il testo è noto attraverso una copia del XIII secolo).
24 Un esempio molto antico (1130) per la specificazione delle regole previste sui beni dotali secundum usum et consuetudinem huius terre in I libri iurium della Repubblica di Genova, I/1 1992, n. 138.
25 Soriga 1913.
26 Solmi 1915, p. 60-81, brevi consolari del 1167, 1170-1171, 1181-1182
27 I brevi dei consoli 1997.
28 Statuti pistoiesi 1996.
29 Per una rapida rassegna sui casi più significativi Corrao 1995, Calasso 1929, Besta 1962, Consuetudines civitatis Amalfie 1970, Vetere 1999.
30 Statuti di Volterra, I (1210-1224) 1951.
31 Statuti del Comune di Padova 1873.
32 Segoloni 1991.
33 Bottazzi 2018.
34 Che a sua volta attivava la norma nel suo potenziale di appoggio a tutta una ritualità civica, dando luogo a vere e proprie «norme messe in scena»: cfr. Dartmann 2012, p. 304-341.
35 Gli statuti del comune di Treviso 1950; Gli Statuti del comune di Treviso 1984-1986.
36 Consuetudini e statuti reggiani del secolo XIII 1933; I rubricari degli statuti comunali 1997.
37 Statuti di Bologna dall’anno 1245 all’anno 1267 1869; Statuti di Bologna dell’anno 1288 1937.
38 Statuta communis Parmae digesta anno MCCLV 1856, cui fa seguito la redazione di pochi anni dopo edita in Statuta communis Parmae ab anno MCCLXVI ad annum circiter MCCCIX 1857.
39 Tabacco 2002, p. 283-284.
40 Faini 2013, p. 479.
41 Wickham 2017.
42 Maire Vigueur 1987.
43 Difficile non pensare a questo proposito alle discusse ma stimolanti suggestioni di Radding 2013.
44 Pirani 2003, p. 169-175.
45 Codex diplomaticus Cremonae 1895-1898, p. 215, n. 111.
46 Bartoli Langeli 1978.
47 Storti Storchi 2016, Grillo 2001.
48 Fugazza 2009; per gli esiti successivi si veda anche Lo statuto di Piacenza 2012.
49 Blattmann 2001.
50 Il Constituto dei Consoli del placito 1890; Il Costituto del Comune di Siena 2002.
51 Romiti 1994, Lepsius 2015.
52 Liber Statutorum consulum cumanorum 1886; la redazione segue l’uso, già segnalato per Padova, di mantenere il riferimento all’anno di introduzione del singolo statutum anche se molto risalente.
53 Statuto del comune di Perugia 1996.
54 Riflette su queste alternative Ghignoli 1998, introduzione all’edizione.
55 Rovere 1988.
56 Dei quali si veda la vasta opera di edizione in I libri iurium della Repubblica di Genova 1902..
57 Cammarosano 1995, poi in Albini 1998.
58 Gardoni 2009-2010.
59 Il Libro Bianco di San Gimignano 1996, p. 229-230; in Archivio di Stato di Firenze, Comune di San Gimignano 69 si conserva un registro cartaceo mutilo e in pessimo stato di conservazione, ma straordinariamente interessante per la ricchezza e l’antichità della documentazione di cui dà conto: a c. 1r cita il liber consiliorum … tempore domini Alberti comitis, che dovrebbe identificarsi con il podestà del 1220, mentre il riferimento più antico dei primissimi anni del secolo sarebbe quello al registro tempore domini Albertonis (c. 3r): per questi richiami cfr. Tanzini 2016.
60 Baietto 2000.
61 Sbarbaro 2005, Tanzini 2013.
62 San Gimignano 2010.
63 Rinunciando di nuovo ad una compiuta rassegna storiografica, mi limiterò a richiamare Piergiovanni 1989; Bartoli Langeli 1985 e Bartoli Langeli 1998.
64 Tra le imprese di edizione più recenti Libro rosso di Taranto 2014, Il libro rosso di Foggia 2012, Il Libro Rosso di Gallipoli 2004, Libro Rosso di Lecce 1997; per le città siciliane cfr. Titone 2009. La definizione è abbastanza diffusa anche in area comunale, specialmente marchigiano-romagnola, per designare le varietà locali del liber iurium: non un libro di privilegi dunque, ma una eterogenea raccolta di diritti di natura pubblica o patrimoniale vantati dal comune. Cfr. ad esempio Il Libro rosso del comune di Fabriano 1998, Il Libro rosso del comune di Iesi 2007; Il libro rosso del Comune di Camerino 2014, Il libro rosso del comune di Osimo 2017, Libro Rosso. Il registrum comunis Ymole 2005, quest’ultimo testimone di una fase di soggezione della città al dominio bolognese.
65 Terenzi 2015.
66 Senatore 2018.
67 Si vedano i saggi già citati alla nota 29.
68 Tanzini 2018.
69 Torelli 1980, Banti 1983, Fissore 1977, e per una riconsiderazione storiografica Lazzarini – Gardoni 2013.
70 Hinc publica fides 2006, Fowler-Magerl 1994.
71 Sbriccoli 1969.
72 Ascheri 1996.
73 Quaglioni 1989.
74 Menzinger 2006.
75 Keller 2014.
76 Mi riferisco qui alle riflessioni di Pietro Costa nella postfazione al suo Costa 2002, p. LXXXIII-XCVI.
77 Gilles 1969.
78 Edigati 2012.
79 Luzzatto 1954, Era 1943.
80 Cessi 1938.
81 Padovani 1995.
82 Tanzini 2010.
83 Breve del comune e del popolo di Pisa 1998, poi Ghignoli 2014.
84 Lepsius 2015.
85 Savelli 1991; sulla comparazione con altri casi cfr. anche Savelli 2003.
86 Statuti della Repubblica fiorentina 1999.
87 Statuta civitatis Mutine 1864.
88 Capelli – Giorgi 2014 e Capelli – Giorgi 2017.
89 Lo Statuto del Comune di Bologna dell’anno 1335 2008.
90 Statuti di Ascoli Piceno 1910.
91 Salvestrini – Tanzini 2013.
92 Giordano – Piccinni 2014.
93 Statuto del comune e del popolo di Perugia 2000.
94 Bambi 2001, dei quali una seconda edizione è Ordinamenti, provvisioni e riformagioni del Comune di Firenze 2001. Per il problema della vigenza Bambi 2004-2005 e Bambi 2014.
95 Statuta iurisdictionum Mediolani 1886.
96 Statuti di Padova di età carrarese 2017: si veda in particolare il saggio introduttivo di E. Orlando, Signoria cittadina e statuti, p. 19-32.
97 Per un quadro del fenomeno Covini 2010, Varanini 2002, Varanini 2011.
98 Vallerani 2009.
99 Statuto del comune di Cortona 2014, che edita anche i bandi signorili alle p. 477-523.
100 Sbriccoli 2009, p. 67-70.
101 Storti Storchi 2007, p. VII-XLIII.
102 Chittolini 1995.
103 Su di essi Dani 2015, p. 157-166.
104 Gamberini 2005, p. 137-152.
105 Utile la raccolta di saggi di Storti Storchi 2007.
106 Viggiano 1993, Varanini 1991 e Varanini 1995, in particolare p. 334: «il governo veneziano non sviluppa…una vera politica statutaria. Non stupisce allora che in Venezia quattro-cinquecentesca non si provveda alla creazione di quegli specifici uffici deputati alla produzione o alla uniformazione degli statuti territoriali».
107 Carocci 2010, p. 161-191; su questo punto specifico però vale la pena integrare il discorso con le considerazioni di Jamme 2018 sulla conservazione dei testi di comunicazione politica tra città e pontefici, in particolare le lettere e i privilegi.
108 Lo Statuto della città di Rieti 2008, ha segnalato ad esempio come quello di Rieti sia uno dei pochi statuti, con quelli di Roma, Foligno e Faenza, nei quali siano state espressamente incluse le costituzioni egidiane, che pure stando al dettato del parlamento di Fano del 1357 avrebbero dovuto trovare posto nei codici statutari di tutte le città del dominio papale.
109 Sul ruolo degli statuti in un sistema complesso e l’interazione tra autonomia e integrazione cfr. di nuovo Storti Storchi 2007, p. VII-XLIII.
110 Birocchi – Mattone 2006.
111 Tra i contributi nei convegni di questa serie cfr. Titone 2018.
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