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Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de l’Italie communale et du Midi de la France (xiie-xve siècle)

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Didier Lett

Creare la norma nelle comunità italiane del basso medioevo

Luigi Provero

Résumé

L’articolo ripercorre gli studi condotti negli ultimi trent’anni sulla normativa delle comunità italiane bassomedievali, integrando le indagini sui comuni cittadini autonomi, sulle città sotto il controllo principesco e sulle comunità rurali. Negli ultimi decenni l’attenzione degli studiosi si è via via concentrata soprattutto sulle procedure di formazione del testo, mostrando come la molteplicità dei poteri attivi sulle comunità si sia tradotta di una specifica tensione politica, in cui ogni potere (principe, signore, comune) cerca di affermare la propria condizione di autore della norma. Gli statuti e le procedure della loro redazione vanno quindi posti in una pluralità di contesti: il quadro dei poteri attivi in sede locale e la sovrapposizione di diversi sistemi normativi; la capacità delle comunità di fare un uso strategico di questa pluralità di poteri; la politica del documento scritto condotta dalle comunità.

Entrées d'index

Texte intégral

  • 1 Cammarosano 1991, p. 153, Chittolini 1991, p. 13.
  • 2 Esempi di questi studi nelle note seguenti. Ma vedi il repertorio sistematico in Angiolini 2009 (e (...)

1La medievistica italiana del XX secolo ha prodotto una quantità pressoché infinita di pubblicazioni sugli statuti. Prima di tutto sul piano delle edizioni, dato che non esiste probabilmente nessuna comunità di un qualche rilievo i cui statuti più antichi non abbiano ricevuto un’edizione più o meno filologicamente corretta;1 ma abbondantissima è stata anche la produzione di studi: dalle monografie su singole città, ai quadri comparativi regionali, alle letture trasversali di diversi statuti alla ricerca di specifiche questioni.2 Questa sovrabbondanza di studi è connessa in parte a un forte investimento ideologico-identitario sui testi normativi, e soprattutto sui primi testi normativi di ogni comunità: il primo statuto – o la prima franchigia per le comunità non libere – è stato spesso visto come il momento fondativo dell’autonomia o comunque della capacità di azione politica comunitaria, un atto innovativo e talvolta rivoluzionario su cui si è spesso costruita una storiografia francamente celebrativa.

2Anche su questa base, gli studi si sono moltiplicati, fino a costituire una massa quasi incontrollabile. In sostanza, non sarebbe possibile e non avrebbe molto senso in questo contesto proporre una rassegna storiografica esaustiva sugli statuti dell’Italia comunale. Intendo invece sottolineare alcuni punti qualificanti attorno alle idee portanti di questo progetto di ricerca, ovvero gli autori, la struttura e la scrittura degli statuti, quali emergono dagli studi di ambito italiano degli ultimi trent’anni.

3Dobbiamo partire da un presupposto importante: parlando di storiografia sugli statuti italiani, ci muoviamo in verità lungo tre filoni storiografici distinti, con una comunicazione tra di loro discontinua e imperfetta. Prima di tutto gli studi sulle città comunali autonome, la più originale creazione istituzionale dell’Italia dei secoli bassomedievali, la cui identità come attori politici si esprime in misura rilevante proprio nella scrittura delle leggi. Poi le città che a partire dalla fine del XIII secolo sono inserite all’interno di regimi signorili o di stati regionali: città non libere quindi, ma al cui interno conserva un notevole rilievo la produzione statutaria. Il nesso tra queste due linee di studio – sulle città autonome e sulle città in un contesto signorile – è rappresentato soprattutto da alcune ricerche dedicate a casi singoli o a realtà regionali, attente a valutare il processo di transizione, le persistenze e discontinuità nel passaggio tra la fase comunale e quella signorile. Ha invece rappresentato un sistema di studi decisamente distinto quello dedicato alle comunità minori, ai villaggi sottoposti al controllo signorile, con le loro franchigie (a partire dalla fine dell’XI secolo) e statuti (due secoli dopo). Una storiografia importante, ma in cui il rapporto con le procedure di statuizione delle città è stato visto pressoché esclusivamente in termini di importazione di modelli normativi dalla città alla campagna.

4Il mio intento è mostrare come le possibilità di collegamento tra queste diverse realtà e questi diversi testi normativi siano ampie, e come studi diversi stiano convergendo in questi decenni verso alcune osservazioni e scelte metodologiche comuni. Questo appare tanto più evidente se al riferimento specifico agli statuti affianchiamo una più ampia considerazione dei diversi testi normativi prodotti dalle comunità italiane tra XII e XV secolo.

5Un’ultima premessa importante riguarda i tempi e i ritmi della storiografia italiana, nella quale si è realizzata su questi temi un’evidente svolta tra la fine degli anni ’80 e l’inizio del decennio successivo. In quegli anni si situano un volume di Paolo Cammarosano, alcuni articoli seminali di Hagen Keller e un convegno trentino promosso da Giorgio Chittolini e Dietmar Willoweit. E’ opportuno spendere qualche parola su questi tre interventi, che hanno determinato molti degli orientamenti di ricerca negli ultimi anni: è infatti grazie a questi interventi che gli studi sugli statuti italiani sono stati inseriti in un contesto scientifico molto più articolato.

  • 3 Keller 1989b e Keller 1990b (rispettivamente tradotti in italiano in Keller 1998 e Keller 2014).

6Tra il 1988 e 1989 Hagen Keller pubblicò due articoli che misero in luce con particolare chiarezza la necessità di leggere gli statuti nel più ampio contesto della produzione documentaria e degli usi della scrittura in età comunale, una pragmatische Schriftlichkeit che va a costituire una chiave fondamentale per leggere sia lo sviluppo culturale, sia l’azione politica della società comunale. In quest’ottica, la peculiarità dell’azione legislativa espressa negli statuti non deve nascondere il più ampio processo di maturazione politica e culturale, e non è disgiunta dalla creazione dei Libri iurium e della varietà di scritture attraverso le quali passa l’azione politica cittadina.3

  • 4 Chittolini – Willoweit, 1991.

7Sempre nel 1989 l’Istituto italo-germanico di Trento dedicò, sotto la guida di Giorgio Chittolini e Dietmar Willoweit, una settimana di studi a Statuti, città e territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna, in cui – al di là di alcuni preziosi interventi a cui mi richiamerò nelle prossime pagine – fu affermata con forza l’esigenza di muoversi su una cronologia lunga, tale da integrare medioevo ed età moderna, comuni autonomi e città inserite in più ampi quadri statali.4

  • 5 Cammarosano 1991, p. 151-159.

8Infine nel 1991 Paolo Cammarosano ha pubblicato il suo volume Italia medievale, un testo che ha mutato profondamente il nostro modo di concepire e di interpretare le fonti. Come mette in luce il sottotitolo del volume (Struttura e geografia delle fonti scritte), l’obiettivo di Cammarosano non era una semplice presentazione delle fonti scritte disponibili per il medioevo italiano, ma mostrare come queste fonti siano l’esito di un processo storico prima di produzione, poi di conservazione. In quest’ottica, le fonti non sono semplicemente la via che ci consente di accedere al passato, ma sono l’esito dell’azione sociale e politica.5

9Appare quindi utile muoversi soprattutto sulla storiografia degli ultimi tre decenni, sulle riflessioni nate anche in seguito a questi interventi di Cammarosano, Keller, Chittolini e Willoweit, che hanno di fatto aperto prospettive nuove e hanno profondamente segnato gli studi successivi. Ma si tratta nel complesso di interventi concentrati pressoché esclusivamente sulla realtà cittadina: se infatti al centro delle attenzioni del convegno trentino era il tentativo di sanare la frattura storiografica tra età comunale e Early modern, l’altra frattura storiografica – quella tra città e comunità rurali – è rimasta dominante. Proporrò quindi alcune riflessioni sul mondo cittadino del XII-XV secolo, per poi mostrare come alcune osservazioni analoghe si possano riprendere per la realtà rurale.

Il testo e i suoi autori

  • 6 Lett 2017a, p. 7.

10In questi decenni gli statuti sono stati visti in modo sempre più chiaro come elementi ed espressione di una dinamica politico-istituzionale. Si è quindi assistito a uno spostamento degli studi da un’attenzione esclusiva al testo degli statuti, a un’attenzione prevalente all’azione legislativa: le procedure, le pratiche di scrittura, le competenze e le commissioni a cui questa scrittura era affidata; ma anche e soprattutto il sistema di tensioni e conflitti che è alla base di qualunque momento di redazione o di conferma della norma. Questa prospettiva ha permesso di ridefinire in profondità sia il rilievo degli statuti nel quadro cittadino, sia soprattutto la nozione di autore della norma: anzi, per meglio dire, il passaggio da un’attenzione prevalente o esclusiva per il testo a un’attenzione per il complesso delle azioni che conducono alla costruzione della norma, ha giustamente suggerito di porre in secondo piano la nozione di “autore”, privilegiando quella di “attore”, di parte in causa nel sistema di azioni politiche che si esprimono nel testo statutario.6

  • 7 Chittolini 1991, p. 22
  • 8 Maire Vigueur 1987, p. 528.

11L’ampia fase di transizione dai comuni autonomi alle signorie cittadine è sicuramente un passaggio chiave per cogliere queste tensioni. I princìpi generali che si affermano già nel corso del Trecento, messi in luce da Giorgio Chittolini, sono «la necessità dell’approvazione da parte del principe […]; il controllo dal principe esercitato sulle revisioni statutarie e sulle nuove riformagioni; la preminenza […] della legislazione principesca in caso di contrasto».7 Si afferma quindi – in brevissima sostanza – una preminenza del principe come autore della norma. Non è quindi una fase di declino degli statuti, ma anzi, in alcuni contesti si constata un moltiplicarsi delle redazioni statutarie proprio in corrispondenza dell’affermazione signorile:8 lo statuto può infatti divenire strumento al tempo stesso di affermazione simbolica del nuovo dominio e di difesa dei margini di autonomia cittadina.

  • 9 Lazzarini 1991.

12Diamo sostanza a queste osservazioni attraverso un caso specifico, ovvero gli statuti di Mantova, studiati da Isabella Lazzarini, e in particolare quelli emanati nel 1313, sotto la signoria dei Bonacolsi. Se ci concentrassimo esclusivamente sui contenuti legislativi, sembrerebbe un testo di scarso interesse, dato che in larga misura riprende senza mutamenti le norme precedenti. Ma l’interesse di questo statuto risiede non nel suo contenuto, ma nell’azione politica e legislativa che porta alla sua redazione: i Bonacolsi avevano infatti acquisito il controllo signorile su Mantova nel 1272, ma è solo 40 anni dopo che procedono a questa redazione statutaria. Il mutamento si comprende alla luce del vicariato imperiale, ottenuto appena due anni prima, nel 1311: è un titolo che, qui come in altri contesti, segna una svolta fondamentale nel processo di legittimazione del potere signorile. I Bonacolsi, con questa nuova base legittimante, avviano un processo di strutturazione del proprio potere, e uno dei primi atti è rappresentato dalla compilazione degli statuti, in cui le norme – che come detto ricalcano quelle del XIII secolo – sono precedute da un proemio che le qualifica come concessione signorile. I signori si appropriano quindi dell’azione legislativa della città, ma il nodo di tensione – e l’oggetto dell’azione signorile – non è la norma, ma l’autore della norma.9

  • 10 Varanini 1991, p. 253 sg.
  • 11 Ortalli 2000.

13Tensioni comuni possono dare vita a processi profondamente diversi. Ad esempio Gian Maria Varanini ha potuto mettere in luce – per il Veneto trecentesco – realtà quasi opposte: da una parte Verona e Vicenza, città in cui il periodo di dominazione viscontea corrispose a una profonda revisione dei testi statutari, condotta a Pavia, apparentemente prescindendo in larga misura dalle istanze locali; dall’altra Treviso, la cui dedizione a Venezia negli anni ’40 del Trecento non portò a una modifica dello statuto, ma a una ratifica del testo preesistente, a cui venne premesso un proemio a forte carica ideologica, ma – come sottolinea Varanini – «senza neppure procedere all’abrasione del nome del precedente signore dalla copia ufficiale».10 E così in altri casi di area veneta, Gherardo Ortalli ha potuto evidenziare molti passi in cui il dominio veneziano procede a una nuova emanazione di vecchi statuti, senza intervenire radicalmente sui testi, conservandovi anche norme e riferimenti ormai del tutto anacronistici (come vedremo meglio tra poco).11

  • 12 Chittolini 1991, p. 24.

14Indubbiamente sono numerosi i casi come quelli di Mantova o Treviso, in cui il signore o lo stato territoriale affermano il proprio potere di legiferare intervenendo soprattutto sul proemio dello statuto, ma senza modificare in modo significativo le norme in esso contenute. Questo meccanismo si pone all’incrocio di due tensioni: da un lato la volontà comunale di difendere lo statuto, una difesa che si presenta come «uno dei punti più qualificanti delle più generali rivendicazioni di libertà»12; dall’altro lato il principe, che vede nel potere legislativo una via indispensabile per affermare la propria egemonia, e per cui quindi la priorità è affermare per via testuale e cerimoniale che la legge deriva prima di tutto dal suo potere.

Prìncipi e città

15La tensione ruota quindi prima di tutto attorno all’identificazione dell’autore della norma; ma questo ha riflessi importanti sulla scrittura e sulla struttura degli statuti. Si riafferma il fortissimo valore ideologico del proemio, che qui – più ancora che altrove – permea di senso l’intero testo. Questo valore del proemio è reso tanto più evidente proprio dalle contraddizioni rispetto al corpo del testo: qualunque sia il contenuto della legge, il significato politico complessivo dello statuto è – deve essere – la rivendicazione principesca del supremo potere legislativo, espressa appunto nel proemio.

  • 13 Ortalli 2000, p. 16 e 18.

16Ma è il piano della struttura e dei contenuti che ci permette di cogliere come il significato politico degli statuti tardomedievali non si esaurisca qui. Sono ben note la frammentarietà degli statuti, la loro stratificazione testuale, la tendenza – solo una tendenza, appunto – ad andare a coprire complessivamente le esigenze normative della città. Ma il dato che vorrei sottolineare – messo in luce con particolare evidenza da Gherardo Ortalli – è la fortissima inerzia dei testi statutari tardomedievali. I casi ricordati da Ortalli sono molto chiari, e ci mostrano come molti passi di questi statuti derivino da formulazioni precedenti, con norme anacronistiche riprese passivamente e spesso neppure comprese dai redattori. Due esempi: gli statuti di Faenza del 1414 impongono forti limitazioni giuridiche a una serie di famiglie magnatizie, con un elenco che comprende non solo famiglie estinte, ma persino i Manfredi, ovvero la famiglia cui apparteneva Giangaleazzo I, signore della città, che nel 1414 confermò gli statuti; a Malamocco, gli statuti del 1650 ricopiano quelli del 1360 inserendo una formula («acapit agrado acapit agentis») che non ha alcun senso, e non è altro che una lettura errata di una formula talmente anacronistica da non essere più comprensibile, ovvero «a Grado ad Caput Aggeris», ovvero da Grado a Cavarzere, limiti tradizionali del Dogado.13

17Questo tipo di osservazioni hanno ovviamente ridotto la possibilità di leggere gli statuti come riflesso della società e dei poteri contemporanei, o meglio, ci costringono a un attento lavoro di esegesi e riflessione per cogliere negli statuti gli effettivi riflessi delle strutture di potere contemporanee. Ma proprio queste anomalie ci permettono di comprendere meglio l’azione legislativa in atto: sia l’aspetto che potremmo definire tecnico, ovvero le procedure seguite dai redattori; sia l’aspetto politico, il momento di redazione e di emanazione degli statuti come espressione di un sistema di istanze contrapposte.

  • 14 Blattman 2000, p. 128.

18Dal punto di vista delle procedure di redazione, è importante l’intervento di Marita Blattman a un convegno pisano del 1994, che mette in luce tre meccanismi fondamentali: il conservatorismo dei redattori di testi giuridici, che preferiscono aggiungere piuttosto che eliminare; il loro lavoro selettivo, che interviene su parti specifiche spesso senza procedere a una revisione completa del testo statutario, a costo di lasciare aperte contraddizioni tra norme nuove e vecchie; e infine la capacità dei contemporanei di compiere quella che potremmo definire una lettura attiva della fonte statutaria, che non dà lo stesso valore a tutte le norme, ma sa distinguere con facilità le norme antiquate da quelle ancora in vigore. Per riprendere le parole di Blattman, «risolvono questa contraddizione nel momento stesso in cui leggono, perché essi sanno quale delle due norme è ormai antiquata e quale invece è attualmente in vigore […]. Quanto non è più adeguato, è caduto in disuso o è superfluo, non viene avvertito come un disturbo, ma semplicemente ignorato. E così le divergenze tra testo e realtà vengono tollerate senza problemi in una misura che per noi invece risulta insopportabile».14

  • 15 Ortalli 2000, p. 22-23.

19Quest’ultima osservazione di Blattman ci permette di superare il piano strettamente tecnico della redazione, spostandoci su una prospettiva più pienamente culturale e politica. Gli statuti – il complesso degli statuti, con tutte le stratificazioni e gli accumuli testuali – si delineano in modo chiaro come un fondamento identitario della città: in linea generale, possiamo dire che si riduce progressivamente il valore propriamente normativo dello statuto, in parallelo a una crescita del suo valore politico; la difesa dello statuto non è semplicemente tutela di un quadro normativo, ma anche – e probabilmente soprattutto – tutela di uno spazio di riconosciuta autonomia della città.15

  • 16 Gamberini 2005a, p. 137-152.
  • 17 Gamberini 2016, p. 146-149.
  • 18 Chittolini 1991, p. 27-29.

20Così la resistenza degli uomini di Reggio Emilia a inserire nei propri statuti i decreti viscontei non può essere letta genericamente come resistenza al potere principesco, ma più specificamente, come ha messo in luce Andrea Gamberini, è la difesa di uno spazio di autonomia politica della comunità, del proprio diritto a essere autori della norma. Non si nega la validità dei decreti signorili – non sarebbe ovviamente possibile farlo – ma si afferma l’esistenza di una norma prodotta dalla città, uno spazio testuale e legislativo di pertinenza esclusiva della città, che non può essere confuso con le norme del principe, che devono quindi trovare uno spazio testuale diverso.16 Nel complesso dei dominii viscontei si constata una specifica tensione relativa al rapporto tra norma della città e norma del principe, che si esprime nel modo più evidente nell’organizzazione testuale delle leggi, con la pressione principesca perché i decreti viscontei fossero inseriti nei testi statutari delle singole città, e la resistenzortallia dei comuni, tendenti a conservare una chiara separazione tra statuti cittadini e decreti del principe. È l’espressione – sul piano testuale e normativo – dell’insuperabile natura del dominio visconteo come coordinamento di città e territori, che non perdono la propria identità politica annullandosi nella superiore identità statuale;17 in questo quadro, la normativa di matrice principesca resta discontinua, oggetto di resistenza e di una registrazione documentaria imperfetta.18

  • 19 Ortalli 2000, p. 24.

21La normativa principesca va così ad affiancare gli statuti, in posizione dominante come fonte del diritto, ma in un sistema testuale separato: per la città difendere gli statuti non significa difendere totalmente un quadro normativo, così come per il principe accettare gli statuti non significa rinunciare a legiferare. Il conflitto ruota piuttosto attorno all’istanza cittadina per affermare davanti al principe l’idea di un ambito di produzione legislativa di pertinenza cittadina; in altri termini, la struttura testuale degli statuti rivela la tensione di fondo relativa all’identificazione dell’autore della norma. Ma “autore della norma” non necessariamente indica chi effettivamente ha prodotto lo statuto: come i poteri principeschi possono impossessarsi degli statuti cittadini, ovvero confermare come propria concessione il testo statutario da tempo prodotto dalla città; così, una singola città potrà fare totalmente suo un testo importato, acquisito da un’altra comunità. È il ben noto meccanismo di per cui una città – o ancor più spesso una comunità rurale – non procede alla creazione di un testo statutario originale, ma ricalca (o in qualche caso si vede imporre dal potere principesco) lo statuto di un’altra comunità. Se in questi casi diminuisce ulteriormente il valore degli statuti come testimonianza delle dinamiche sociali ed economiche locali – una lettura cara invece a molta storia ed erudizione degli scorsi decenni – è particolarmente interessante il meccanismo di appropriazione identitaria che si innesca: lo statuto importato perde rapidamente il suo originario carattere di estraneità, diviene parte dell’identità politica cittadina, fino a essere tutelato dalla comunità con forme e intensità del tutto analoghe a quelle con cui si difende uno statuto prodotto autonomamente dai poteri cittadini.19

Politica comunale e scrittura della norma

22Le osservazioni che ho proposto fin qui si sono concentrate sulla lunga fase di transizione dall’autonomia comunale agli stati regionali. Se ci spostiamo sull’età precedente, la fase del comune pienamente autonomo, l’attenzione degli studiosi per la produzione statutaria è stata negli ultimi decenni probabilmente meno intensa, ma ci offre alcune indicazioni importanti per quanto riguarda sia la struttura, sia gli autori degli statuti.

  • 20 Una sintesi in Menant 2011, p. 24

23Occorre prima di tutto notare come l’eterogeneità delle fonti del diritto e la complessità e frammentarietà del testo statutario possano essere considerate caratteristiche di lungo periodo. Il processo di maturazione degli statuti nasce dalla convergenza di giuramenti dei consoli e dei cittadini, testi mutevoli di anno in anno, che si fondano su fonti consuetudinarie, ma anche su diplomi regi e patti tra cittadini e vescovi.20 Da questo nasce la frammentarietà dei primi testi statutari, che però non deve in alcun modo essere letta semplicemente come punto di inizio di una necessaria e lineare tendenza all’organicità, perché – l’abbiamo visto – la pluralità di istanze politiche, le molteplici fonti di diritto e una costruzione dei testi per accumulo determinano una duratura disorganicità testuale, fino alle profonde contraddizioni interne che ho ricordato per l’età signorile.

  • 21 Keller 1989a.
  • 22 Parallelismo sottolineato da Milani 2005, p. 79

24Tuttavia un’altra è la prospettiva aperta tra gli anni ’80 e gli anni ’90 dal gruppo di ricerca coordinato da Hagen Keller. La capacità del comune di porsi come autore dello statuto va infatti inserita in un processo di maturazione culturale, che non è costituito semplicemente da una più diffusa alfabetizzazione o da un più ampio uso dello scritto, ma piuttosto da una nuova versatilità, una diversificazione di usi che rende la scrittura un «fenomeno sociale allargato».21 In questa crescita si situa un uso politico della scrittura di cui gli statuti fanno parte in pieno parallelismo con altra documentazione comunale, in specifico i Libri iurium, che per via diversa registrano e certificano la capacità del comune di agire come ente pienamente politico.22 L’elaborazione di questa capacità lungo il XII secolo e la netta accelerazione attorno al 1200 sono quindi espressioni di un processo di rinnovamento radicale, sul piano della cultura, dell’uso pragmatico della scrittura e della capacità di un ente politico collettivo di affermare la propria piena legittimità come autore della legge.

  • 23 Milani 2005, p. 80

25È quindi importante l’osservazione di Giuliano Milani, per cui gli statuti sono testi fondamentali per capire l’evoluzione delle istituzioni comunali, non solo perché le norme riflettono queste istituzioni, «ma perché la loro stessa redazione, anche al di là della loro applicazione concreta, fu un momento centrale del progetto di controllo della politica attraverso la scrittura espresso in questa fase».23 Di nuovo torna in primo piano il passaggio della medievistica italiana da un’attenzione esclusiva al testo degli statuti, a un’attenzione prevalente all’azione legislativa, e una conseguente ridefinizione dell’idea di autore dello statuto.

  • 24 Rispettivamente Maire Vigueur 2004, Milani 2003, Poloni 2010.

26In questa prospettiva, un’ulteriore interessante linea di ricerca può nascere dalla rottura dell’immagine unitaria della città, nell’interferenza tra la scrittura dello statuto e le dinamiche politiche che portano alla sua nascita. Sappiamo bene come diverse fasi della storia comunale siano costituite dall’egemonia di una singola parte o di specifici settori della società: penso al dominio della militia in età consolare, alle ricorrenti forme di bando ed esclusione lungo il XIII secolo, al comune di popolo.24 Queste diverse fasi si esprimono in norme statutarie con ben specifico valore politico, dai privilegi fiscali dei milites alle leggi antimagnatizie, norme che indubbiamente sono la traduzione concreta del dominio di un settore specifico della società, ma al contempo sono pienamente leggi dell’intero comune. Non si tratta di una finzione, di una contraddizione tra reale autore della legge e sua scrittura, ma di un’operazione più importante e più raffinata: le norme sono espressione delle esigenze della parte dominante, ma questa egemonia fa sì che sia il comune nel suo complesso a produrre la norma. Così il linguaggio unificante dello statuto e le formule in cui si presenta il comune unitario che emana la legge, sono l’espressione più chiara di un equilibrio politico per cui non ci troviamo di fronte al semplice potere di un segmento della società sull’insieme della città, ma al suo pieno controllo sulle istituzioni comunali. In questo senso, le norme che esprimono la volontà politica della parte dominante sono a tutti gli effetti norme dell’intera città.

Franchigie e statuti

  • 25 Provero 2012 ma v. anche le osservazioni (relative a meccanismi diversi, per quanto analoghi) di F (...)

27Vediamo quindi un’integrazione tra divisioni interne alla comunità e valore reale del linguaggio unificante delle norme, non riducibile a un artificio retorico: questa prospettiva ci aiuta a leggere in modo efficace il rapporto tra autori e linguaggi nel terzo ambito politico che prendo qui in considerazione, ovvero le comunità rurali. È sicuramente l’ambito per cui lo studio specifico degli statuti è meno progredito negli ultimi decenni, con una lettura tuttora diffusa in termini puramente contenutistici, ovvero la ricerca tramite gli statuti di informazioni sulla struttura sociale e soprattutto economica delle realtà locali. La differenze tra città e villaggi sono ovviamente radicali, per ampiezza demografica, complessità sociale e autonomia politica di queste comunità; e occorre notare, dal punto di vista del controllo comunitario del processo legislativo, come le comunità rurali vengano qui inquadrate in un contesto definito dalla scrittura, senza che la maggior parte dei membri della comunità abbia una reale capacità di controllare questo contesto o intervenirvi direttamente.25

  • 26 Provero 2012, p. 5-11.

28Per proiettare su queste realtà alcuni dei suggerimenti metodologici emersi dalle ricerche sugli statuti cittadini di età comunale e signorile, è opportuno integrare nella riflessione una fonte parzialmente diversa, ovvero le franchigie, le contrattazioni tra signori e comunità che rappresentano – nella vicenda dei comuni rurali – il laboratorio di elaborazione normativa che porterà, dalla seconda metà del XIII secolo, alla redazione degli statuti. Le franchigie sono fonti frammentarie, che nascono dalle specifiche congiunture e dinamiche politiche e che portano in primo piano la contrattazione tra signore e comunità; ma è interessante notare come gli studi recenti abbiano suggerito definizioni del tutto analoghe per gli statuti cittadini. Non è possibile ovviamente equiparare franchigie e statuti, che rappresentano testi diversi sia per struttura, sia per l’azione politica che in essi viene compiuta: da un lato sono in primo piano la contrattazione e la risoluzione di problemi congiunturali, spesso specifici, che riguardano prima di tutto le relazioni tra signore e comunità; dall’altro lato viene invece posta in primo piano la volontà di regolare il complesso della vita comunitaria, con un’attenzione per i rapporti con il signore ma ancor di più per le relazioni interne alla società locale, svincolandosi dalle esigenze congiunturali ed esprimendo un’imperfetta tendenza a costituire un testo che regoli complessivamente la vita locale.26 Tuttavia questo non deve nascondere il fatto che le franchigie hanno costituito il contesto di elaborazione delle norme comunitarie che sul medio periodo troveranno spazio negli statuti, ed è nelle franchigie che emergono con maggiore evidenza alcuni meccanismi che consentono un’efficace comparazione tra comunità rurali e cittadine.

29Due letture specifiche ci permettono di accostare le franchigie delle comunità rurali agli statuti cittadini: l’equilibrio tra signore e comunità e i processi di diversificazione e gerarchizzazione interni alla comunità. È prima di tutto evidente nelle franchigie la convergenza tra comunità e signore nel creare la norma, e di conseguenza una tensione per affermare l’origine comunitaria o signorile delle norme trascritte, con processi che richiamano le tensioni che emergono nelle città inserite negli stati regionali tardomedievali.

  • 27 Provero 2012, p. 42-47.

30Vediamo due esempi utili da questo punto di vista: quando nel 1231 il marchese Manfredo di Saluzzo conferma le consuetudini della valle Stura, la procedura descritta nell’atto esprime la sintesi di una doppia capacità di azione politica, signorile e comunitaria. L’iniziativa signorile è posta al centro dell’azione nelle prime parole dell’atto, in cui si registra che il marchese «dedit, tradidit et investivit» gli uomini della valle delle loro consuetudini, che tuttavia sono enunciate da 12 giuranti scelti – dal signore e dalle comunità – all’interno dei diversi villaggi della valle. Indubbiamente le norme nascono dal compromesso e dall’accordo tra signore e sudditi, ma è importante – dal nostro punto di vista – notare come questo compromesso trovi espressione precisa nel linguaggio dell’atto, e come la dimensione più evidente di questo compromesso sia rappresentata proprio dall’identificazione dell’autore della norma, che nasce sia dalla concessione signorile, sia dalla dichiarazione dei sudditi, sia dalla conferma di una precedente investitura marchionale, che non ha lasciato diretta registrazione scritta, ma che viene ricordata all’interno dell’atto del 1231.27

  • 28 Algazi 1997, Morsel 2004, Teuscher 2012.
  • 29 Wickham 1995.

31Ma gli atti come quello della Valle Stura introducono anche alla seconda linea di riflessione, ovvero i meccanismi di divisione, gerarchizzazione e rappresentanza della comunità, procedure che portano a ridefinire ulteriormente gli autori della norma e gli attori della sua creazione. In questo caso abbiamo visto la delega di un piccolo numero di uomini a rappresentare l’intera valle, con il compito di dichiarare al marchese quali fossero le consuetudini locali, e assumere quindi una funzione di rappresentanza e di contrattazione; ma questi stessi compiti si ritrovano in pressoché tutti gli atti di franchigia: se formalmente il confronto è tra il signore e l’insieme della comunità locale, di fatto – in modo implicito o molto spesso esplicito – la franchigia nasce dall’azione politica di un gruppo molto più limitato, fino al caso estremo dal punto di vista cerimoniale rappresentato dai Weistümer di area tedesca, atti di riconferma delle norme locali prodotti sulla base delle dichiarazioni di gruppi di giuranti davanti all’assemblea dei sudditi signorili.28 Nella maggior parte dei casi non riusciamo a cogliere i dettagli di questi meccanismi di delega e rappresentanza, ma non c’è dubbio che siamo di fronte a ruoli dotati di uno specifico e rilevante potere locale: chi parla con il signore a nome della comunità ha la grande opportunità di condizionare gli assetti normativi e politici locali. La franchigia – intesa come azione, e non semplicemente come testo – è quindi un momento in cui possiamo vedere l’élite politica pienamente all’opera, è un atto attraverso cui questa élite si seleziona e si consolida, attraverso forme di lotta per l’accesso alla parola politica. Queste osservazioni vanno poste in parallelo ai processi a cui ho fatto cenno relativamente alle città, con settori ben specifici che assumono l’egemonia sul comune, ne guidano e condizionano l’azione legislativa, ma sempre in una prospettiva unitaria, come azione e legge dell’intera comunità. Al contempo, dobbiamo collegare quest’azione di rappresentanza da parte dell’élite locale alla lettura dei comuni rurali proposta da Chris Wickham, che vede nelle comunità organizzate l’esito dell’azione di un’élite contadina che guida, coordina e controlla l’insieme dei propri vicini.29 È questa élite che, nella contrattazione con il signore, rivendica un ruolo di autore della norma.

  • 30 Provero 2012, p. 48-51.

32Un secondo caso che ci offre l’opportunità per osservazioni di valore più generale è quello di Susa. Nel 1198 Tommaso I di Savoia concede un ampio riconoscimento delle consuetudini del borgo tramite un atto il cui linguaggio attribuisce un assoluto protagonismo alla comunità: le norme sono infatti descritte riportando direttamente le dichiarazioni dei rappresentanti di Susa, che – rivolgendosi al conte – elencano i suoi diritti in seconda persona, riferendosi alla «tua terra», ai diritti che ha «in tuo posse» e via così. Nel 1233 le norme sono confermate da Amedeo IV con variazioni contenutistiche minime, ma in una forma documentaria pressoché opposta, che cancella i riferimenti alla consuetudine e alle dichiarazioni, con formule in cui è il principe ad affermare quali siano i suoi diritti. Si tratta chiaramente di un’affermazione documentaria della centralità principesca nella formazione del diritto, a cancellare precedenti meccanismi di convergenza tra il conte e la comunità: la tensione che segna il mutamento dal 1198 al 1233 non nasce – se non in minima parte – dai contenuti delle norme, ma dall’esigenza principesca di affermare il proprio diritto esclusivo a creare e promulgare le norme locali, che sarà costantemente espressa nelle forme di tutte le successive concessioni.30 La tensione in gioco in questo caso è quindi del tutto analoga a quanto abbiamo visto per le città in mano signorile del XIV e XV secolo: il conflitto non passa tanto per la definizione dei contenuti delle norme, quanto piuttosto per l’identificazione del loro autore, con una tendenza – chiara nel contesto sabaudo duecentesco – a marginalizzare o eliminare i mediatori, con la produzione di testi normativi che si presentano sempre più chiaramente come espressione diretta della volontà del principe. È una tendenza che non si compirà mai del tutto, ma è importante per mostrare come la costruzione del potere principesco passi in modo rilevante attraverso la ridefinizione dei ruoli nel processo di costruzione e trascrizione della norma.

Fonti normative, fonti della pratica

33Il basso medioevo italiano comprende quindi tre contesti profondamente diversi: i comuni cittadini del XII e XIII secolo, con la loro ambizione a ricondurre la pluralità legislativa a una fondamentale unità; le comunità rurali in mano signorile, impegnate a definire spazi di autonomia all’interno di un processo di contrattazione che offriva importanti opportunità; e infine le città inquadrate negli stati regionali del XIV-XV secolo, in cui la preminenza principesca e la pluralità di fonti legislative non cancella la centralità del diritto statutario cittadino. Tre contesti diversi che offrono tuttavia notevoli spunti di comparazione, e permettono di cogliere alcuni funzionamenti di fondo delle procedure di elaborazione delle norme, funzionamenti che si presentano come riferimenti utili per una comparazione allargata ad altre regioni europee.

  • 31 Gamberini 2016, p. 142.
  • 32 Per tutto ciò Blattman 2000.

34Gli statuti – e in generale le norme scritte – appaiono nel modo più chiaro come un «campo di tensione»,31 uno spazio antagonistico tra le diverse giurisdizioni localmente attive e tra i diversi corpi sociali che lottano per partecipare al processo di scrittura della norma. La prima e più evidente traccia di questa natura conflittuale dello statuto emerge dalla sua stessa struttura testuale, ricca di contraddizioni che derivano dal lungo e stratificato processo di formazione del testo: i momenti di riscrittura delle norme non si compiono tramite una completa revisione o cancellazione del testo precedente, ma con una sovrapposizione di norme vecchie e nuove, con un’apparente indifferenza per le contraddizioni di un testo che ai nostri occhi appare incoerente. Probabilmente questa contraddittorietà deriva da un fondamentale atteggiamento conservatore dei giuristi che compilano gli statuti e non costituiva un problema grave agli occhi dei concreti fruitori dello statuto, perfettamente in grado di distinguere le norme effettive dai residui di redazioni precedenti; 32 ma per noi è anche il segno più evidente di una stratificazione di poteri e istanze che nei decenni hanno agito sul piano legislativo e le cui tracce si sono sedimentate nel testo.

  • 33 Capelli – Giorgi 2017, in particolare p. 175-177, è un esempio di analisi particolarmente efficace (...)
  • 34 Provero 2012, p. 5-32.
  • 35 Menzinger 2005; Conte – Menzinger 2012.

35L’autorialità dei giuristi33 deve essere posta in un più largo contesto di storia sociale della norma, spostando l’attenzione dal testo all’azione legislativa, di cui il testo è espressione ed esito. Questo ci permette di dare una maggiore profondità politica allo statuto e di vederlo come uno strumento dell’azione politica locale34, cogliendo nelle sue diverse redazioni dei momenti di particolare intensificazione della dinamica politica. Al centro della nostra attenzione sono quindi le procedure di costruzione della norma, le contrattazioni che dànno vita al testo tramite un processo di riposizionamento dei gruppi sociali all’interno della comunità e nei confronti dei poteri superiori. Da questo punto di vista abbiamo una chiara divergenza tra le città comunali del XII e XIII secolo da un lato, e le comunità minori e le città inserite negli stati regionali dall’altro. In tutti i casi la norma nasce da contrattazioni complesse, ma lungo linee e dinamiche assai diverse: nella piena età comunale, le città esprimono un sistema di tensioni tra i diversi gruppi sociali e al contempo rivendicano con crescente consapevolezza il monopolio dell’azione legislativa, sulla base di un processo di elaborazione culturale che trova le sue radici nei giuristi del tardo XII secolo35; le comunità non libere complicano questo sistema di tensioni con una negoziazione verso l’esterno, con i poteri signorili o principeschi.

36Posta in gioco è sempre il contenuto degli statuti, ma anche la possibilità di rivendicare il proprio ruolo come attore principale dell’azione legislativa, un ruolo che però appare sempre condiviso tra poteri diversi: nessun signore o principe è in grado di affermare il proprio monopolio sull’azione legislativa di una città italiana, e la tensione più evidente è quella connessa alla convivenza conflittuale tra decreti del principe e statuti delle città. In tali contesti, la società cittadina può fare un uso strategico della pluralità di giurisdizioni, per trarne i massimi vantaggi possibili; ma una capacità analoga è dimostrata da molte comunità rurali che agiscono con consapevolezza all’incrocio tra poteri signorili locali, città comunali e stati regionali, ritagliando piccoli ma non irrilevanti spazi di autonomia.

  • 36 In contesti e lungo meccanismi molto diversi: Maire Vigueur 2004, p. 176-186; Provero 2012, p. 151 (...)
  • 37 Com’è ad esempio il caso di Cingoli, nelle Marche, studiato da Bartolacci 2017.

37In tutti questi casi, la nozione di comunità deve essere utilmente complicata mettendo in rilievo come – sul piano legislativo, come su qualunque altro piano dell’azione politica – la contrattazione e la produzione legislativa diano vita a un riposizionamento dei gruppi sociali interni alla comunità e quindi a un processo di costruzione dell’élite. Spesso le franchigie e gli statuti sanciscono la diversità tra i gruppi sociali interni alla comunità, tramite la formalizzazione di esenzioni fiscali, di un accesso privilegiato ai beni comuni o delle modalità di nomina alle cariche interne alla comunità.36 Ma possiamo fare un passo in più, e notare come lo stesso atto di negoziare la norma produca la diversità: l’attribuzione del ruolo di mediatori e di rappresentanti della comunità non è una semplice e diretta presa d’atto delle gerarchie interne, ma è una costruzione e un consolidamento di queste gerarchie. A ogni transizione politica, le gerarchie locali vengono rimesse in gioco, ed è un indiscutibile segno di solidità politica il perpetuarsi di un gruppo eminente attraverso diverse successive dominazioni.37

  • 38 Lett 2017a, p. 5.

38Questi processi, che attraversano comunità di taglia assai diversa e con diversissimi livelli di autonomia, mostrano nel modo più chiaro come gli statuti e le norme comunitarie non possano essere considerate unicamente fonti legislative, ma pienamente fonti della pratica,38 testimonianze di grande rilievo delle tensioni e delle pratiche politiche comunitarie, che richiedono quindi un’analisi attenta alla loro dimensione dinamica.

Notes

1 Cammarosano 1991, p. 153, Chittolini 1991, p. 13.

2 Esempi di questi studi nelle note seguenti. Ma vedi il repertorio sistematico in Angiolini 2009 (e i volumi precedenti della stessa opera).

3 Keller 1989b e Keller 1990b (rispettivamente tradotti in italiano in Keller 1998 e Keller 2014).

4 Chittolini – Willoweit, 1991.

5 Cammarosano 1991, p. 151-159.

6 Lett 2017a, p. 7.

7 Chittolini 1991, p. 22

8 Maire Vigueur 1987, p. 528.

9 Lazzarini 1991.

10 Varanini 1991, p. 253 sg.

11 Ortalli 2000.

12 Chittolini 1991, p. 24.

13 Ortalli 2000, p. 16 e 18.

14 Blattman 2000, p. 128.

15 Ortalli 2000, p. 22-23.

16 Gamberini 2005a, p. 137-152.

17 Gamberini 2016, p. 146-149.

18 Chittolini 1991, p. 27-29.

19 Ortalli 2000, p. 24.

20 Una sintesi in Menant 2011, p. 24

21 Keller 1989a.

22 Parallelismo sottolineato da Milani 2005, p. 79

23 Milani 2005, p. 80

24 Rispettivamente Maire Vigueur 2004, Milani 2003, Poloni 2010.

25 Provero 2012 ma v. anche le osservazioni (relative a meccanismi diversi, per quanto analoghi) di French 2001, p. 44.

26 Provero 2012, p. 5-11.

27 Provero 2012, p. 42-47.

28 Algazi 1997, Morsel 2004, Teuscher 2012.

29 Wickham 1995.

30 Provero 2012, p. 48-51.

31 Gamberini 2016, p. 142.

32 Per tutto ciò Blattman 2000.

33 Capelli – Giorgi 2017, in particolare p. 175-177, è un esempio di analisi particolarmente efficace dell’azione dei giuristi cittadini nella stesura dello statuto.

34 Provero 2012, p. 5-32.

35 Menzinger 2005; Conte – Menzinger 2012.

36 In contesti e lungo meccanismi molto diversi: Maire Vigueur 2004, p. 176-186; Provero 2012, p. 151-156;

37 Com’è ad esempio il caso di Cingoli, nelle Marche, studiato da Bartolacci 2017.

38 Lett 2017a, p. 5.

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