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Offices, écrits et papauté (XIIIe-XVIIe siècles)

 | 
Armand Jamme
, 
Olivier Poncet

Deuxième partie. Économie des offices et administration des finances

La pratica delle compagnie d’uffici alla corte di Roma tra fine ’400 e primo ’5001

Anna Esposito

Testo integrale

  • 1 Per una versione più sintetica di questo testo vedi B. Flug, M. Matheus, A. Rehberg (a cura di), K (...)
  • 2 Obiettivi chiaramente delineati da B. Schimmelpfennig, Der Ämterhandel an der römischen Kurie von (...)
  • 3 P. Partner, The Pope’s Men. The Papal Civil Service in the Renaissance, Oxford, 1990.

1L’interesse della storiografia riguardo alla venalità degli uffici «in corte di Roma» finora si è soprattutto rivolto alla nascita e alla diffusione di questa pratica, alle istituzioni che se ne fecero carico, all’effettiva funzione finanziaria che svolse2. Minor attenzione si è invece posta sui contratti stipulati, sui possessori degli uffici, sui loro potenziali acquirenti, sui loro finanziatori, in buona sostanza sui retroscena del vero e proprio acquisto di un ufficio. È quanto mi propongo di fare sulla scorta della documentazione notarile, che, a mia conoscenza, finora non è stata presa in considerazione per ricerche relative alla problematica in questione. Questa fonte può, a mio avviso, fornire informazioni interessanti anche per una storia sociale della curia, impresa auspicata da più parti ma a tutt’oggi portata avanti soprattutto su materiale già edito ed esclusivamente per i due collegi più prestigiosi della curia: quello dei Sette chierici di Camera e quello dei segretari apostolici3. Da un dossier ancora in fieri, costituito soprattutto dagli atti reperiti nei registri dei notai, il cui spoglio è stato condotto per sondaggi dal pontificato di Sisto IV a quello di Clemente VII, ho enucleato alcuni documenti di particolare interesse, a cui ho affiancato informazioni reperite da un registro della Dataria vaticana relativo agli anni 1515-1518. Prima però di esaminare in dettaglio queste fonti, mi sembra opportuno tracciare alcune linee generali di inquadramento del problema.

  • 4 B. Schwarz, Die Organisation kurialer Schreiberkollegien von ihrer Entstehung bis zur Mitte des 15 (...)
  • 5 S. Levati, La venalità delle cariche nello Stato pontificio tra xvi e xvii secolo, in Ricerche sto (...)
  • 6 F. Piola Caselli, Aspetti del debito pubblico nello Stato pontificio. Gli uffici vacabili, in Anna (...)
  • 7 F. Litva, L’attività finanziaria della Dataria durante il periodo tridentino, in Archivum historia (...)
  • 8 Vedi B. Schwarz, Abbreviature officium est assistere vicecancellario in expeditione litterarum apo (...)

2La storiografia ha da tempo messo in evidenza come la prima diffusione della vendita di uffici nella curia papale si possa far risalire al papato di Bonifacio IX4. Si doveva trattare peraltro di «commercio degli uffici» ovvero di vendite tra privati, attestate un po’ in tutta Europa dal tardo Medioevo. In questa fase «la consegna di un ufficio da un possessore ad un altro avveniva per mezzo della rinuncia o resignazione, eseguita tramite la Camera Apostolica dietro pagamento di una tassa»5. In ogni caso, ancora fino all’elezione al soglio pontificio di Sisto IV, la pratica di controllo e vendita degli uffici di curia era considerata, secondo Fausto Piola Caselli, più «un mezzo per consolidare il potere amministrativo nelle mani del pontefice» che non uno strumento «per fronteggiare impegni finanziari specifici»6. Fu proprio con papa Della Rovere, bisognoso di credito per finanziare sia la sua politica militare contro i Turchi, gli Aragonesi di Napoli, i fiorentini, sia i suoi interventi edilizi nell’Urbe, che la prassi della venalità divenne generale, comprendendo tutte le classi d’uffici, tranne quelli più importanti di carattere ecclesiastico7; anzi, questo pontefice ne creò di nuovi promuovendo la nascita dei primi grandi collegi della Curia romana, e cioè i 72 abbreviatori8 (60 di parco maggiore e 12 di parco minore), i 100 sollecitatori delle bolle apostoliche detti «giannizzeri», e i 72 notai di curia.

  • 9 F. Piola Caselli, Aspetti del debito pubblico… cit. n. 5, p. 111.
  • 10 Ibid., p. 112.

3Sisto IV aveva così creato i primi vacabili, cioè uffici destinati a restare vacanti per la morte del titolare e a tornare quindi in piena disponibilità del papa e della Camera apostolica – i quali, pur non dovendo necessariamente appartenere ad un prelato, anzi venendo spesso acquistati da laici, comportavano l’esercizio di una qualche funzione, anche se questa era spesso delegata ad un sostituto regolarmente retribuito9. Bisognerà aspettare il suo successore, Innocenzo VIII, per l’istituzione di uffici totalmente onorifici, che non comportavano nessuna effettiva mansione. È del 1486 la creazione del Collegio dei 52 collettori del Piombo, ai quali non era affidato nessun compito da svolgere: erano semplicemente dei possidenti che avevano investito una certa somma nell’acquisto di un ufficio e come contropartita ricevevano un compenso annuo consistente in una percentuale sui proventi delle tasse riscosse per la piombatura degli atti10: non più uffici dunque ma solo strumenti di credito, necessari ai pontefici per finanziare la loro politica, il loro mecenatismo, il loro nepotismo.

  • 11 Ibid., cit.

4I suoi successori aumentarono considerevolmente il numero dei vacabili istituendo diversi collegi di Cavalieri, anch’essi privi di qualsiasi funzione, ma dotati di diversi privilegi, in alcuni casi anche la nobilitazione. Se Sisto IV aveva raddoppiato il numero dei posti venali (da circa 300 a 625), con Giulio II si raggiunge il numero di 936, con Leone X si arriverà a 2.232 e infine con Sisto V a ben 3.80011. Ormai la vendita dei vacabili veniva concepita come sistema per mettere in circolazione dei veri titoli di debito pubblico, con tutte le caratteristiche proprie di questi.

  • 12 Bolla del 12 gennaio 1515 (W. Von Hofmann, Forschungen… cit., n. 1, II, p. 58, nr. 258).
  • 13 W. Reinhard, Finanza pontificia e Stato della Chiesa nel xvi e xvii secolo, in A. De Maddalena, H. (...)
  • 14 J. Delumeau, Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du xvie siècle, II, Parigi, (...)
  • 15 S. Levati, La venalità… cit. n. 5, p. 537; B. Schimmelpfennig, Der Ämterhandel an der römischen Ku (...)

5Dopo questo veloce excursus, resta da ricordare che da Leone X12 fu legalizzata l’applicazione agli uffici venali della forma della società: «come ad un affare commerciale – scrive Wolfgang Rein-hard – si poteva ora partecipare legalmente alla proprietà e alle entrate di un ufficio venale», sebbene ovviamente non al titolo e agli annessi privilegi, che erano appannaggio del titolare13. Secondo J. Delumeau14, a determinare l’autorizzazione delle societates fu il prezzo sempre più alto degli uffici, mentre pur sempre limitate rimanevano le possibilità del mercato finanziario. Se l’acquirente di un ufficio disponeva solo di una parte del denaro necessario a questo acquisto, egli si rivolgeva ad un gruppo di creditori che gli davano il resto della somma. In cambio, il titolare dell’ufficio doveva dividere le rendite con i suoi creditori e versare a ciascuno di loro una parte corrispondente a quanto versato. Morto il titolare, l’ufficio non sarebbe stato vacante che per la parte posseduta dal defunto. Perciò ciascuno dei membri della società conservava – vita natural durante – la frazione d’ufficio acquistata. Un tale sistema comportava, com’è evidente, numerose speculazioni ma aveva il vantaggio di permettere anche a modesti risparmiatori (comprese donne e minori) di investire denaro e procurarsi rendite discrete15.

  • 16 C. Bauer, Studi per la storia delle finanze papali, in Archivio della Società romana di storia pat (...)

6Le società d’ufficio reperite per gli anni del pontificato di Sisto IV, che pure nella bolla del 30 maggio 1478 Etsi de cunctorum aveva vietato tutte le società d’affari relative ad uffici che comportassero una partecipazione agli utili delle tasse16, mostrano uno schema parzialmente diverso, forse indice di un sistema, anche contrattualistico, ancora in fieri.

  • 17 Dal 1463 al 1499 Gabriele Cesarini è uno dei principali interlocutori dei Nuptiali, ispirati propr (...)
  • 18 Su questo personaggio A. Esposito, Il notaio Benimbene e la sua clientela nella Roma del Rinascime (...)
  • 19 ASR, Collegio dei Notai Capitolini (d’ora in avanti CNC) 175, fol. 129r, 152r.

7Esaminiamo a questo proposito la serie di atti di costituzione di societates che vedono agire tra il 1479 e il 1483 in qualità di finanziatore un personaggio di primo piano della Roma rinascimentale: il magnificus vir Gabriele Cesarini, gonfaloniere del popolo romano17, nipote del defunto cardinale Giuliano e quindi padre di Giuliano, a sua volta cardinale nel 1493, atti che non a caso sono rogati dal celebre Camillo Benimbene, il notaio più in vista dell’aristocrazia romana e curiale tra gli ultimi decenni del ’400 e i primi anni del ’50018. Nei «patti e convenzioni» super sotietate novi officii abreviatorie per sanctissimum dominum nostrum papam instituti conclusi il 21 gennaio 147919 – dunque poco tempo dopo l’istituzione dei 60 uffici di abbreviatore de parco minore che, insieme ai 12 de parco maiore, portava a 72 i posti in quel collegio – troviamo che i due attori, il Cesarini e lo scrittore apostolico Giovanni Stefano Cotta di Milano, sono su di un piano di parità. L’ufficio sarà acquistato comuni nomine, anche se il titolare e l’effettivo funzionario avrebbe dovuto essere il Cotta, e sempre comuni nomine avrebbe dovuto essere esercitato. Il prezzo dell’ufficio, fissato dal pontefice in 550 ducati, avrebbe dovuto essere pagato metà per uno: per il momento il Cesarini versava manualiter al Cotta 230 ducati, promettendo di pagare il resto della sua metà, 45 ducati, entro sei mesi e, a sua volta, il milanese prometteva di versare subito 90 ducati e di pagare il resto della sua metà, ovvero 165 ducati, entro sei mesi quia, sic asseruit, actum et statutum fuisse ex compositione… pro emptione dicti officii cum ministris S. D. Pape et Camere Apostolice. Dunque sembra di poter concludere che per acquistare l’ufficio era sufficiente versare una parte del prezzo al momento dell’acquisto e pagare la somma restante entro sei mesi, dopo un preventivo accordo, concordato caso per caso, con i funzionari della Camera Apostolica, in particolare della Datarìa che proprio sotto Sisto IV cominciò ad avere uno sviluppo notevole nella gestione dei vacabili.

8Ma il contratto che stiamo esaminando fissa altre clausole, in primo luogo quelle economiche. Tutti i proventi dell’ufficio e ogni tipo di emolumento dovevano essere comuni e quindi divisi a metà: sarebbe stato dovere del Cotta consegnare mensilmente il lucrum al Cesarini e rendergli conto tutte le volte che ne fosse stato richiesto. Invece lucra que obventura sunt ex industria et sollicitudine persone dicti domini (Iohannis) Stefani… ultra ordinarios proventus avrebbero dovuto essere così divisi: la quinta parte al Cesarini, il resto a Giovanni Stefano in compensum (sic!) labori et industrie sue persone. Inoltre, se uno di loro avesse voluto vendere la sua parte d’ufficio ad una persona estranea, avrebbe dovuto offrirla prima al socio pro pari pretio, fermo restando che il Cesarini poteva cedere i suoi diritti sull’ufficio ad uno dei suoi figli. A tutela dell’investimento fatto dal nobile romano, si predisponevano anche alcune clausole relative all’eventuale allontanamento del milanese Cotta da Roma e dalla curia: per un breve periodo d’assenza, Cotta avrebbe dovuto consegnare in pegno al Cesarini beni per il valore di 275 ducati; se l’assenza si fosse protratta oltre l’anno, il milanese avrebbe dovuto vendere l’ufficio al socio o ad uno dei suoi figli. In caso di morte del nobile romano, nei diritti dell’ufficio avrebbero dovuto succedere i suoi figli ed eredi; invece in caso di morte del Cotta, titolare dell’ufficio – il quale per questo motivo ritornava in piena disponibilità alla Camera Apostolica – i beni di costui avrebbero dovuti essere obbligati fino alla somma di 275 ducati in favore di Gabriele e dei suoi figli. Per questa società la durata è data dalla vita del titolare, diversamente dai contratti del primo ’500 quando le società d’ufficio saranno sottoscritte di norma per un anno.

  • 20 Th. Frenz, Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-1527), Tubinga, 1986, p. 446, nr. 2116
  • 21 ASR, CNC 175, fol. 152v.
  • 22 Johannes Burchardus, Liber notarum ab anno MCCCCLXXXIII usque ad annum MDVI, éd. E. Celani, RIS2 3 (...)
  • 23 Th. Frenz, Die Kanzlei… cit. n. 19, p. 316 nr. 585: negli anni 1473-74 era clericus registri suppl (...)
  • 24 Th. Frenz, Die Kanzlei… cit., p. 378, nr. 1287.
  • 25 ASR, CNC 175, fol. 153v.

9Il contratto sottoscritto dal Cesarini e dal Cotta, il quale dalle liste compilate dal Frenz20 risulta aver preso effettivamente servizio come abbreviatore del parco minore nello stesso giorno di stipula del contratto di società, conosce un successivo aggiornamento il 25 ottobre dello stesso anno21: vi si stabilisce che se il Cotta avesse dovuto assentarsi oltre due mesi dalla curia, ogni emolumento derivante dall’ufficio fino alla metà dei proventi di questo, sarebbe stato di Gabriele e ciò avrebbe avuto corso si fiat constitutio pro absentibus inter abreviatores; invece se questo provvedimento non avesse avuto luogo, allora rimanevano validi i patti stabiliti nel contratto precedente. Ma il rapporto tra il Cotta e il Cesarini non doveva durare a lungo. Circa un mese dopo, il 22 novembre, veniva stipula-ta un’altra società relativa al predetto ufficio, dove al posto del Cot-ta, che aveva formalmente rinunciato, era già subentrato Domenico di Leonardo Attavanti di Firenze22 per concessionem sibi a sanctissimo domino nostro factam ma de voluntate magnifici domini Gabrielis de Cesarinis: questa precisazione mostra chiaramente come ad essere prevalente nella società fosse il Cesarini, che – per motivi non chiariti – aveva già predisposto la successione nell’ufficio, con gli stessi patti stabiliti con il Cotta. Qualche anno dopo, e precisamente nel settembre 1482, vi è un’ulteriore sostituzione: al posto dell’Attavanti, che peraltro risulta far parte del collegio degli abbreviatori fino al 148523 ed è quindi probabile che abbia acquistato un intero ufficio o sia entrato a far parte di altra società, subentra lo spagnolo Giovanni Lopes24, familiare e intimo del vicecancelliere Rodrigo Borgia, il futuro Alessandro VI, un personaggio che, proprio partendo dall’ufficio di abbreviatore apostolico e con il sostanziale sostegno di papa Borgia, farà una rapida carriera curiale fino ad ottenere nel 1496 il cardinalato. Nell’atto, il Cesarini dichiarava di gradire la sostituzione e di aver liberato l’Attavanti da ogni obbligo nei suoi riguardi per mezzo di una scrittura privata, letta pubblicamente dal notaio prima di rogare il documento25.

  • 26 ASR, CNC 175, fol. 417r.
  • 27 F. Piola Caselli, Aspetti del debito pubblico…cit., p. 148.
  • 28 Th. Frenz, Die Kanzlei… cit., p. 279, nr. 137.

10L’anno successivo, il 3 di marzo, Gabriele Cesarini era di nuovo dal notaio per sottoscrivere un’altra società26, questa volta relativa all’ufficio notariorum deputandorum per sanctissimum dominum nostrum papam, cioè il collegio dei 72 notai di curia. Suo socio e futuro titolare dell’ufficio, sul mercato a 200 ducati d’oro27, era il venerabile Andrea de Castello canonico veronese e familiare del papa, che si impegnava ad acquistare ed esercitare l’ufficio comuni nomine, a mettere in comune tutti i redditi e proventi e a versare al socio ogni mese il dovuto, oltre alle consuete clausole in caso di morte. Però, diversamente dal contratto con Giovanni Stefano Cotta, in quest’ultima società il Cesarini risulta l’unico finanziatore dell’ufficio, in quanto i 100 ducati che avrebbe dovuto erogare Andrea, sarebbero stati concessi in mutuo dal nobile romano e versati, insieme agli altri 100, quota del Cesarini, quando dicta officia fuerit constituta et ad vendendum exposita. Cosa che avvenne una ventina di giorni dopo: in data 25 marzo 1483 il nostro Andrea è registrato nel nuovo collegio dei notai di curia, che lascerà nel 1486 per entrare a far parte di quello dei sollecitatori delle bolle apostoliche28.

  • 29 G. B. De Luca, Tractatus de officiis venalibus, vacabilibus Romane Curie, Roma, 1682, cap. II.
  • 30 S. Levati, La venalità… cit., p. 529.

11Se facciamo il punto sugli elementi che i documenti ora presentati offrono, si può constatare in primo luogo che i contratti esaminati riguardano uffici a cui è ancora legata una funzione amministrativa nella Cancelleria apostolica, una tipologia di uffici, che verranno poi definiti dal De Luca «di seconda categoria»29, per i quali ormai l’assenso del papa per la persona incaricata era solo formale, anche se si auspicava che «i loro detentori avessero qualche capacità e avessero cognizioni di diritto»30. Il rapporto è tra due soci posti su di un piano di parità sia per quanto riguarda l’apporto di capitale sia per quanto riguarda il godimento del lucrum, a parte un modesto incremento per il titolare a ricompensa del lavoro effettivamente svolto. La durata è a vita del titolare, anche se si prevede la possibilità per lui di rinunciare all’ufficio in favore di un terzo. Non viene reso esplicito l’interesse sotteso a questa operazione finanziaria, che avrebbe dovuto essere calcolato in base ai proventi mensili dell’ufficio e pagato mensilmente dal titolare al socio.

  • 31 S. Levati, La venalità… cit., p. 528.

12Una serie di atti rogati nel pontificato di Leone X mostra diverse novità nei contratti per le societates officiorum, in relazione non solo all’evolversi della prassi notarile, ma anche a causa della creazione di uffici totalmente onorifici, che non comportavano cioè l’esercizio di alcuna funzione, definiti dal De Luca come «di terza categoria», ormai equiparabili, come abbiamo prima accennato, a veri e propri titoli di debito pubblico31.

  • 32 ASR, CNC 1123, fol. 98r-v.

13Esaminiamo ad esempio la società conclusa il 10 ottobre 1521 tra il romano Francesco figlio di Gaspare Nucci Ceccoli e Lucrezia de Rocchis, moglie di Pietro Paolo Ponziani super offitio collectorie plumbi di cui Francesco era già titolare32, un officio per il quale non doveva svolgersi alcuna mansione. La donna versava a Francesco in contanti 50 ducati d’oro super dicto offitio e in cambio le era assicurata una rendita di 7 ducati e mezzo d’oro (il 15% annuo) che il titolare avrebbe dovuto versarle semestralmente. Alla scadenza dei patti, il titolare avrebbe dovuto restituire la somma investita alla donna. Se durante l’anno di durata della società Francesco fosse morto, i suoi eredi avrebbero dovuto restituire a Lucrezia l’intero capitale, nel caso contrario Francesco per tutta la durata della società avrebbe potuto lucrare i predetti denari, che infine avrebbero dovuto essere restituiti agli eredi della donna.

  • 33 ASR, CNC 1241, fol. 7v-8v.
  • 34 Concludono l’atto le formule consuete in caso di morte.

14Ma anche per gli uffici non solo onorifici i contratti di società mostrano dei cambiamenti. È il caso dell’ufficio di procuratore audientie litterarum apostolicarum contradictarum di cui era titolare nel 1522 Antonio Alessi da Narni33, che il 22 novembre si accorda-va con il medico Girolamo Dato, che voleva investire sull’ufficio predetto 100 ducati d’oro. Questi i patti societari: la società avrebbe avuto durata annuale; Antonio avrebbe mantenuto la titolarietá dell’ufficio, lo avrebbe esercitato bene e diligentemente senza alienarlo né darlo in pegno e non vi avrebbe rinunciato – senza espressa licenza di Girolamo – finché l’intera somma investita non sarebbe stata restituita con gli interessi. Questi sarebbero stati pagati mensilmente in ragione di 15 giuli al mese stabiliti a priori a causa dell’incertezza nella riscossione dei frutti e nella difficoltà nei calcoli, che avrebbero potuto far sorgere controversie. Nel caso che Antonio avesse restituito a Girolamo parte della somma fino a 25 ducati, costui avrebbe dovuto defalcarli pro rata de fructibus et de sorte principali. A maggior tutela di Girolamo veniva nominato un fideiussore34.

15Non è il caso di moltiplicare gli esempi, che pur riguardando altri uffici curiali, seguono più o meno lo stesso schema. Notiamo che questo, rispetto ai contratti del ’400, si è maggiormente articolato per rispondere alle nuove esigenze del mercato: i contratti sono di breve durata, di solito 12 o 18 mesi; è ormai espressamente indicato l’interesse sul capitale; per tutelare meglio gli investitori/mutuanti, si fa ricorso a fideiussori. Nella maggior parte dei casi presenti nel mio dossier, la societas officii di questo periodo non viene più costituita per acquistare appunto un ufficio, ma è usata dal titolare come strumento di credito, dove il valore venale dell’ufficio costituiva il pegno e gli emolumenti erogati l’interesse.

  • 35 ASV, Instr. Misc. 5163. Questa fonte è stata segnalata da F. Piola Caselli, Aspetti del debito pub (...)
  • 36 Ibidem. Di questo registro esiste una seconda redazione, peraltro mancante delle registrazioni a p (...)
  • 37 ASV, Instr. Misc. 5163, rispettivamente fol. 10v, 11v, 13v, 19v, 25v; ASR, Cam. I, reg. 1718, risp (...)
  • 38 Per Blasio Palladio vedi ASV, Instr. Misc. 5163, fol. 20r, 21r-v, 25v, 28r; ASR, Cam. I, reg. 1718 (...)
  • 39 ASV, Instr. Misc. 5163, rispettivamente fol. 1v, 35v, 42r, 46r, 7v; ASR, Cam. I, reg. 1718, fol. 1 (...)
  • 40 ASV, Instr. Misc. 5163, fol. 14v, 16v, 17r; ASR, Cam. I, reg. 1718, fol. 13v, 15v, 16r. Anche un a (...)

16Per avere un’idea della diffusione di questa pratica creditizia già all’inizio del xvi secolo, basta sfogliare un registro della Dataria35, in cui sono registrati gli uffici ceduti in società dai loro titolari dal 1515 al 1519, con l’indicazione dei dati essenziali per l’individuazione del contratto notarile: parti contraenti, vacabile ceduto, somma mutuata, durata, saggio e modalità di corresponsione dell’interesse, ma anche i nomi dei notai e dei testimoni, nonché la città dove era stato rogato l’atto. Il registro contiene la sintetica menzione di ben 258 contratti su 27 tipi di uffici vacabili: tra questi, «i sette collegi di terza categoria allora esistenti partecipano al 55% delle operazioni con 142 contratti»36. Dall’esame di questo registro si ricavano i no-mi sia dei curiali detentori degli uffici sia dei loro «soci-investitori», tutti delle più diverse provenienze. Tra i non numerosi romani, peraltro scarsamente presenti tra i curiali, investirono denaro negli uffici Tarquinio Santacroce, Evangelista Boccapaduli, Francesco Tedallini, Giuliano Paparoni, Raimondo Capodiferro37, tanto per citare gli esponenti di alcune tra le famiglie più in vista dell’aristocrazia cittadina. Nella categoria dei curiali, tra la miriade di scriptores apostolici, cubicularii, sollecitatores, etc., troviamo anche personaggi noti, come gli umanisti Blasio Palladio e Angelo Colocci38, che più volte ricevono denaro con questo sistema. Da segnalare la presenza di una dozzina di donne (coniugate, vedove, nubili), che investono soldi in società quasi esclusivamente per l’ufficio di portionarius annone et mercium alme Urbis: dalle romane Emilia de Michinellis, moglie di Rogerio de Saldis, Livia, moglie di Cristoforo Capozucchi, Felicita Arcioni, alle perugine Cherubina e Girolama, mogli dei fratelli Camillo e Fabio Manuseti, a Lucrezia di Macerata39. Un caso particolare è costituito dalla minorenne Lucrezia figlia del viterbese Riccardo Mazzatosta, il quale risulta investire, tra il 4 e il 14 settembre 1515, a nome della figlia ben 1.200 ducati d’oro in oro (forse la somma destinata alla dote della ragazza) in ben quattro società d’uffici, che rendevano il 15% annuo40.

17In conclusione, la casistica messa in luce dalla fonte notarile fornisce, a mio avviso, una preziosa integrazione alle fonti «ufficiali» vaticane, permettendo in alcuni casi di far uscire allo scoperto quelli che sono stati definiti i soci «taciti», come il Cesarini, che inutilmente cercheremo tra le liste dell’Hofmann e del Frenz, oppure rivelando procedure poco note, come ad esempio il pagamento dell’intero prezzo dell’ufficio dilazionato per un semestre, previa composizione con la Camera apostolica, come abbiamo visto per l’acquisto dell’ufficio di abbreviatore del 1479.

  • 41 M. Pellegrini, Corte di Roma e aristocrazie italiane in età moderna. Per una lettura storico socia (...)
  • 42 F. Guidi Bruscoli, Benvenuto Olivieri. I mercatores fiorentini e la Camera Apostolica nella Roma d (...)

18I dati finora raccolti per quanto esigui – ricordo che si è solo all’inizio dell’indagine – sembrano confermare la grande attrazione che a fine ’400 avevano gli uffici curiali per i forestieri, in larga parte italiani, desiderosi di fare carriera in corte di Roma, fenomeno ben evidenziato dal Partner e sottolineato da Marco Pellegrini in una recente rassegna41. Mettono anche in luce che per uffici di medio livello e senza mansioni da svolgere, di norma non di grande valore, si avvicinavano all’investimento anche fasce della popolazione romana di modeste fortune. Ma evidenziano anche come questi uffici fossero utilizzati come garanzia per prestiti o come veri e propri pegni in cambio di denaro liquido sia da parte di banchieri, come ad esempio il mercante fiorentino Benvenuto Olivieri42, sia da parte di personaggi non legati professionalmente al mondo bancario.

19Anche aristocratici romani, come abbiamo prima accennato, investirono in uffici, arrivando a cumularne diversi. A volte questo poteva essere il presupposto di una carriera in curia, ma poteva essere soltanto una lucrosa forma di investimento.

Note

1 Per una versione più sintetica di questo testo vedi B. Flug, M. Matheus, A. Rehberg (a cura di), Kurie und Region. Festschrift für Brigide Schwarz, Stoccarda, 2005, p. 197-207.

2 Obiettivi chiaramente delineati da B. Schimmelpfennig, Der Ämterhandel an der römischen Kurie von Pius II. bis zum Sacco di Roma (1458-1527), in éd. I. Mieck, Ämterhandel im Spätmittelalter und im 16. Jahrhundert. Referate eines internationalen Colloquiums in Berlin vom 1. bis 3. Mai. 1980, Berlino, 1984, p. 3-43. Rimane comunque fondamentale il lavoro di W. von Hofmann, Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma bis zur Reformation, 2 vol., Roma, 1914.

3 P. Partner, The Pope’s Men. The Papal Civil Service in the Renaissance, Oxford, 1990.

4 B. Schwarz, Die Organisation kurialer Schreiberkollegien von ihrer Entstehung bis zur Mitte des 15. Jarhhunderts, Tubinga, 1472, p. 56 et sg.; Ead., Die Ämterkäuflichkeit an der Römischen Kurie: Voraussetzungen und Entwicklungen bis 1463, in S. Kuttner, K. Pennington (a cura di), Proceedings of the Sixth international congress of Medieval Canon Law, Città del Vaticano, 1985 (Monumenta Iuris Canonici, Series C: Subsidia, VII), p. 451-463, in particolare p. 456.

5 S. Levati, La venalità delle cariche nello Stato pontificio tra xvi e xvii secolo, in Ricerche storiche, 26, 1996, p. 525-543, p. 527.

6 F. Piola Caselli, Aspetti del debito pubblico nello Stato pontificio. Gli uffici vacabili, in Annali della facoltà di Scienze Politiche. Università di Perugia, 11, 19701972, p. 99-170, p. 111.

7 F. Litva, L’attività finanziaria della Dataria durante il periodo tridentino, in Archivum historiae pontificiae, 5, 1967, p. 79-174, p. 133.

8 Vedi B. Schwarz, Abbreviature officium est assistere vicecancellario in expeditione litterarum apostolicarum: Zur Entwicklung des Abbreviatorenamtesvom Grossen Schisma bis zur Gründung des Vakabilistenkollegs der Abbreviatoren durch Pius II, in H. Von Gatz (a cura di), Römische Kurie, Kirchliche Finanzen, Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von H. Hoberg, Roma, 1979 (Miscellanea Historiae Pontificiae, 46), p. 789-823.

9 F. Piola Caselli, Aspetti del debito pubblico… cit. n. 5, p. 111.

10 Ibid., p. 112.

11 Ibid., cit.

12 Bolla del 12 gennaio 1515 (W. Von Hofmann, Forschungen… cit., n. 1, II, p. 58, nr. 258).

13 W. Reinhard, Finanza pontificia e Stato della Chiesa nel xvi e xvii secolo, in A. De Maddalena, H. Kellenbenz (a cura di), Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima età moderna, Bologna, 1984 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, 14), p. 353-387, p. 375.

14 J. Delumeau, Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du xvie siècle, II, Parigi, 1959, p. 776-777.

15 S. Levati, La venalità… cit. n. 5, p. 537; B. Schimmelpfennig, Der Ämterhandel an der römischen Kurie… cit. n. 2, p. 17.

16 C. Bauer, Studi per la storia delle finanze papali, in Archivio della Società romana di storia patria, 50, 1927, p. 322.

17 Dal 1463 al 1499 Gabriele Cesarini è uno dei principali interlocutori dei Nuptiali, ispirati proprio dalle nozze di suo figlio Giovangiorgio con Marzia Sforza avvenute nel 1504; vedi Li Nuptiali di Marco Antonio Altieri pubblicati da Enrico Narducci, introduzione di M. Miglio, appendice documentaria e indice ragionato dei nomi di A. Modigliani, Roma, 1995, p. 45*-52*, p. 95*.

18 Su questo personaggio A. Esposito, Il notaio Benimbene e la sua clientela nella Roma del Rinascimento, in Studi e materiali. Rivista del Consiglio nazionale del notariato, 3, 2004, fasc. 1, p. 593-604.

19 ASR, Collegio dei Notai Capitolini (d’ora in avanti CNC) 175, fol. 129r, 152r.

20 Th. Frenz, Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-1527), Tubinga, 1986, p. 446, nr. 2116.

21 ASR, CNC 175, fol. 152v.

22 Johannes Burchardus, Liber notarum ab anno MCCCCLXXXIII usque ad annum MDVI, éd. E. Celani, RIS2 32/1, I, Città di Castello, 1907, p. 207 rig. 2; p. 661 rig. 44; II, p. 240, rig. 34.

23 Th. Frenz, Die Kanzlei… cit. n. 19, p. 316 nr. 585: negli anni 1473-74 era clericus registri supplicationum; nel 1487, risulta nel collegio dei collectores plumbi e nel biennio 1489-1490 è registrato come notarius Camere.

24 Th. Frenz, Die Kanzlei… cit., p. 378, nr. 1287.

25 ASR, CNC 175, fol. 153v.

26 ASR, CNC 175, fol. 417r.

27 F. Piola Caselli, Aspetti del debito pubblico…cit., p. 148.

28 Th. Frenz, Die Kanzlei… cit., p. 279, nr. 137.

29 G. B. De Luca, Tractatus de officiis venalibus, vacabilibus Romane Curie, Roma, 1682, cap. II.

30 S. Levati, La venalità… cit., p. 529.

31 S. Levati, La venalità… cit., p. 528.

32 ASR, CNC 1123, fol. 98r-v.

33 ASR, CNC 1241, fol. 7v-8v.

34 Concludono l’atto le formule consuete in caso di morte.

35 ASV, Instr. Misc. 5163. Questa fonte è stata segnalata da F. Piola Caselli, Aspetti del debito pubblico… cit., p. 148, che non menziona il registro «gemello» conservato in ASR (v. nota seguente).

36 Ibidem. Di questo registro esiste una seconda redazione, peraltro mancante delle registrazioni a partire dall’agosto 1518, in ASR, Cam. I, reg. 1718, documento recentemente segnalato da Andreas Rehberg, ma non messo in relazione con quello vaticano (A. Rehberg, Scambi e contrasti fra gli apparati amministrativi della curia e del comune di Roma, in A. Jamme, O. Poncet (a cura di), Offices et Papauté (xive-xviie siècle). Charges, hommes, destins, Roma, 2005 (Collection de l’École française de Rome 334), p. 501-564, in particolare p. 549.

37 ASV, Instr. Misc. 5163, rispettivamente fol. 10v, 11v, 13v, 19v, 25v; ASR, Cam. I, reg. 1718, rispettivamente fol. 9r, 10v, 12v, 19r, 25r.

38 Per Blasio Palladio vedi ASV, Instr. Misc. 5163, fol. 20r, 21r-v, 25v, 28r; ASR, Cam. I, reg. 1718, fol. 19v, 20v, 21r, 24v, 25r, 27v; per il Colocci, ASV, Instr. Misc. 5163, fol. 16r-v; ASR, Cam. I, reg. 1718, fol. 12r, 15v.

39 ASV, Instr. Misc. 5163, rispettivamente fol. 1v, 35v, 42r, 46r, 7v; ASR, Cam. I, reg. 1718, fol. 1v, 32r, 38r, 41r, 7r.

40 ASV, Instr. Misc. 5163, fol. 14v, 16v, 17r; ASR, Cam. I, reg. 1718, fol. 13v, 15v, 16r. Anche un altro figlio di Riccardo Mazzatosta, Paolo, risulta investire in un simile ufficio, ivi, fol. 20r.

41 M. Pellegrini, Corte di Roma e aristocrazie italiane in età moderna. Per una lettura storico sociale della Curia romana, in Rivista di storia e letteratura religiosa, 30, 1994, p. 543-602, in particolare p. 551-562.

42 F. Guidi Bruscoli, Benvenuto Olivieri. I mercatores fiorentini e la Camera Apostolica nella Roma di Paolo III Farnese (1534-1549), Firenze, 2000.

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