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Progetti e pratiche dell’eredità nell’Italia settentrionale (secoli viii-x)
p. 115-130
Texte intégral
1Proporsi di trattare di progetti e pratiche dell’eredità significa – per il nord Italia altomedievale – tener fede molto più al primo elemento del titolo che al secondo; le fonti ci consentono infatti, tra viii e x secolo, di cogliere elementi di progettualità sia in alcune forme ricorrenti di azione patrimoniale connessa alla morte, sia in alcuni casi di assoluta eccezionalità per consapevolezza e articolazione. Molto meno rilevante è la documentazione relativa all’esecuzione delle volontà del defunto, alle tensioni interne ed esterne alla parentela, alle liti legate all’eredità.
2Al contempo gli studi sono meno numerosi di quanto sarebbe forse immaginabile e certo auspicabile1. Molte le ricerche sui patrimoni altomedievali e sui rapporti tra possesso e potere; numerosi anche gli studi sulla morte, le pratiche funerarie e memoriali. Ciò che invece manca è una riflessione approfondita sul nesso tra morte e patrimonio, sulla capacità di progettare il destino dei propri beni all’approssimarsi della morte e sul rapporto che si istituisce tra la volontà del testatore e le successive dinamiche che coinvolgono i suoi beni e i suoi eredi.
3Appare quindi del tutto prematuro proporre una sintesi sui comportamenti patrimoniali connessi alla morte, ed è più utile – per evitare generalizzazioni indebite o genericità poco significative – seguire una via diversa. Partiamo dalla constatazione che, evitando analisi di tipo seriale – oggettivamente improponibili per queste dinamiche e questa base documentaria2 – le indagini sui testamenti si sono orientate verso un’analisi qualitativa, tramite la forte contestualizzazione dei singoli atti lungo tre linee; le norme di successione, le pratiche diffuse e la vicenda personale e familiare dell’autore del testamento3.
4Intendo muovermi soprattutto sul secondo livello; mostrare la presenza di un sistema di pratiche diffuse, nelle quali possiamo leggere talvolta una capacità di elaborare per via patrimoniale le strutture parentali. Questo sarà possibile a patto di valorizzare sia le ricorrenze e i comportamenti meglio documentati, sia le eccezioni, i casi in cui una particolare situazione storica o documentaria fa emergere in modo anomalo la consapevolezza e la progettualità. La componente patrimoniale deve perciò essere valutata all’interno di una concezione del testamento come un atto ad alta densità e complessità, che comprende una forma di rappresentazione del proprio status sociale, un’idea di scambio tra donatori laici e chiese beneficiate4 e una volontà di mutare in modo permanente i funzionamenti sociali tramite una redistribuzione patrimoniale
5Il mio compito sarà quindi quello di connettere il quadro normativo – noto nelle sue linee essenziali – a un insieme di comportamenti patrimoniali che a queste norme non si oppongono5, ma che le rielaborano, le mettono a frutto e le rendono funzionali alle esigenze di salvarsi l’anima e perpetuare la famiglia. Uso qui la nozione neutra di «comportamenti», a evitare quella ben più impegnativa – e a mio parere fuorviante – di «strategie», che sottintenderebbe un’ampiezza di prospettive che non possiamo presupporre nelle disposizioni testamentarie.
6Questo non significa ovviamente negare una capacità progettuale, poiché sono evidenti i tentativi di trasformare in modo permanente gli assetti familiari e patrimoniali, con una varietà di scelte e soprattutto di scopi. Le nozioni di tutela e salvaguardia sono quindi insufficienti a comprendere gli usi del patrimonio attorno al momento della morte. Ovvero; il patrimonio viene sì tutelato, ma al contempo usato e speso per intervenire sugli equilibri sociali e politici. Articolare e complicare queste nozioni deve quindi essere lo scopo di questo intervento, mostrando la varietà e l’evoluzione delle azioni sociali compiute per mezzo del patrimonio in occasione della morte.
7L’Italia settentrionale tra l’viii e il x secolo è segnata da due fondamentali transizioni istituzionali; alla fine del secolo viii il passaggio dal regno longobardo a quello carolingio e lungo il x la formazione dei poteri locali postcarolingi6. È utile però porre in secondo piano queste transizioni, cercando invece materiali per una periodizzazione all’interno stesso del sistema delle fonti testamentarie, che delineano scansioni in parte, ma solo in parte, corrispondenti ai mutamenti istituzionali.
8Punto di partenza può essere un modello documentario ben attestato lungo il secolo viii e che andrà perdendo peso lungo il secolo successivo. Possiamo vederne gli elementi essenziali tramite un caso specifico; nel 748 Ratperto, privo di figli maschi, delibera di fondare il monastero di S. Pietro a Pistoia, cui dona metà del proprio patrimonio, e al cui interno indirizza a vita monastica la figlia, la madre, la moglie e la sorella; se avrà figli maschi, questi avranno il diritto di esercitare potestatem sull’ente monastico, a patto di divenire essi stessi monaci; in caso contrario otterranno la loro quota di eredità, ma non avranno alcun diritto sul monastero7. Le varianti nelle formule e nelle clausole sono numerose, ma il nucleo centrale dell’atto si ritrova in molti altri casi; la fondazione di un ente monastico con la diretta dedizione del fondatore o dei suoi familiari e un insieme di diritti di patronato in genere limitati alle prime generazioni dopo la fondazione, talvolta condizionati alla scelta degli eredi di adottare essi stessi una forma di vita religiosa8.
9Il rilievo patrimoniale e simbolico della scelta e il fatto stesso di redigere un testamento mostrano che ci troviamo di fronte alle azioni di un’élite. Si tratta di gruppi sociali di un certo rilievo, impegnati a operare non solo per la salvezza individuale e la continuità familiare, ma anche su piani più prettamente politici, con le connesse esigenze di relazione e di rappresentazione9.
10Lo stretto legame tra fondatore ed ente esprime la volontà di modulare e controllare fortemente e direttamente l’insieme di riti e preghiere destinati a salvare l’anima del testatore; ma l’esigenza di salvarsi l’anima non va disgiunta da quella di perpetuare la famiglia; intendo mostrare come questi monasteri, oratori e ospedali, nelle intenzioni dei fondatori, debbano coordinarsi con gli eredi di sangue, in un sistema ereditario destinato nel suo complesso a garantire salvezza spirituale e continuità della famiglia10.
11Le fondazioni di enti religiosi comportano spesso un intervento manipolatorio sulle strutture familiari e patrimoniali, non tanto in termini di selezione o esclusione degli eredi, ma piuttosto come volontà di dare vita a dinamiche di relazione tra gli eredi di sangue e la chiesa. Nel caso di Ratperto abbiamo accennato a un diritto di controllo dei figli sulla chiesa, destinato a divenire effettivo solo se essi diverranno a loro volta monaci. Riscontriamo modulazioni anche molto diverse di questo rapporto; ad esempio nel 762 il chierico Causari, dopo aver fondato la chiesa di S. Giorgio di Montalto, in Lucchesia, attribuisce ai suoi eredi la potestas sulla chiesa, il diritto di nominare il prete che dovrà officiarla e il diritto di officiarla essi stessi, se uno di loro diverrà prete; solo l’estinzione della discendenza farà passare la chiesa sotto il controllo del vescovo11.
12Il caso forse più significativo è quello del medico Gaidoaldo, che nel 767 fonda e dota riccamente il monastero di S. Bartolomeo di Pistoia, e definisce un sistema di norme destinate a regolare il rapporto tra il monastero e il proprio figlio Gaiprando. Quest’ultimo non ottiene diritti di patronato sull’ente, ma piuttosto un obbligo a prestare il proprio aiuto per qualunque necessità, ed è coinvolto con l’abate in un sistema di controllo reciproco; se infatti gli abati o altri monaci vorranno alienare o in qualche modo diminuire la dotazione del monastero, Gaiprando dovrà impedirlo, così come l’abate dovrà impedire a Gaiprando di sottrarre i beni12. È questo solo un esempio delle clausole di garanzia che hanno spesso un posto di rilievo negli atti testamentari, e che nei secoli successivi si concentreranno in misura rilevante nell’assicurare il regolare svolgimento delle pratiche cultuali destinate a garantire la salvezza eterna del donatore13.
13Qui ci muoviamo su un piano pienamente patrimoniale, ma il significato delle clausole non è radicalmente diverso; se infatti il testamento di Gaidoaldo ci ricorda come i possessi monastici fossero minacciati dall’esterno ma anche dall’interno della comunità, il sistema di controllo reciproco tra figlio e abate sottolinea anche come la stabilità del possesso monastico dei beni fosse sì un’esigenza dei monaci, ma anche del donatore, perché l’efficace intervento dei monaci per la salvezza della sua anima era garantito solo dalla stabilità del possesso monastico, e quindi dalla stabile reciprocità dello scambio tra i beni terreni e la «heavenly inheritance», secondo la definizione di Stephen White14.
14Se quindi in altri casi si delineano destini separati tra i figli del testatore e l’ente da lui fondato15, i testamenti di Ratperto, Causari e Gaidoaldo delineano, pur con modulazioni molto diverse, la presenza di un doppio erede, un’eredità bipartita di cui entrambe le parti sono necessarie. La divisione patrimoniale tra la chiesa e gli eredi di sangue non determina una scissione delle funzioni, per cui la chiesa deve occuparsi di salvare l’anima e i figli di perpetuare la famiglia. Piuttosto entrambi sono necessari per entrambe le funzioni, e nei progetti dei fondatori la divisione patrimoniale è destinata a una ricomposizione funzionale16.
15Questa ricomposizione è più netta nella formazione di piccole dinastie chiericali, ben attestata in numerosi atti testamentari del secolo viii; valga per tutti, per chiarezza concettuale, l’esempio di Crispino, che nel 764, dopo aver fondato la chiesa di S. Martino di Lunata, ne affida l’officiatura al figlio Teuselmo, riservando in seguito a sé e al figlio il diritto di nominare il prete che gli succederà, con l’obbligo tuttavia di sceglierlo tra i figli e i nipoti di Crispino, e non tra uomini extranei; in seguito il potere di nomina passerà al vescovo, vincolato sempre all’obbligo di nominare chierici interni alla famiglia17. In diversi altri casi il testatore è un chierico, che affida ai propri figli la chiesa da lui stesso officiata18, ma il caso di Crispino è forse per noi più significativo per uno specifico intento progettuale, che non è di conservazione di uno status raggiunto, ma di elaborazione di una continuità familiare attraverso il patrimonio e il controllo del sacro19.
16È certo vero che la prospettiva espressa da queste fondazioni non sembra andare al di là delle due generazioni, senza uno sviluppo che possa essere considerato pienamente dinastico20. Ma questa prospettiva limitata convive con una chiara capacità di «organiser la reproduction de la famille»21, ovvero di manipolare e progettare le strutture familiari, nella direzione di un consolidamento dell’identità familiare e del suo agganciamento a un ente religioso che ne diviene sia il simbolo materiale, sia il nucleo di elaborazione dei sistemi rituali destinati alla salvezza eterna degli antenati.
17L’atto di fondazione e dotazione di una chiesa diviene anche, nel corso del secolo viii, uno strumento per elaborare e consolidare una rete di più ampie relazioni sociali. E qui si coglie bene il carattere elitario di questa documentazione, il tessuto sociale alto in cui si inseriscono gli atti testamentari. A queste esigenze, che possiamo latamente definire politiche, si connettono atti diversi; ad esempio il documento con cui Ratchis, abate del monastero da lui fondato di S. Michele di Pugnano, presso Pisa, nomina suo successore il chierico Vualprando, figlio del duca Vualperto22; in parte analoga la fondazione della chiesa di S. Secondo presso Lucca, compiuta da due gruppi familiari; da un lato l’arciprete Sigimondo, fratello del vescovo Talesperiano, dall’altro tre fratelli, gasindii regi23. Al di là di ogni indagine prosopografica, che non può trovare qui spazio, mi preme sottolineare come questi casi mettano in luce la capacità di usare il patrimonio e soprattutto gli atti paratestamentari per scopi diversi dall’elaborazione di strutture familiari, ovvero per azioni di natura schiettamente politica.
18L’integrazione per via testamentaria di esigenze diverse e la ricerca di maggiori mediazioni di potere24 si colgono bene in una trasformazione che gli atti di fondazione e dotazione subiscono nella seconda metà del secolo viii. Se infatti le fondazioni più antiche delegavano in genere il patronato ai figli e nipoti del fondatore o svincolavano la congregazione monastica da ogni controllo esterno, nei decenni successivi si diffonde la pratica di sottomettere la chiesa a un ente maggiore, spesso un grande monastero25. È interessante notare questa scelta che si differenzia sia dalla semplice fondazione, sia dalla dedizione a un grande monastero, che pure è attestata26; in questi casi le esigenze religiose e sociali che suggeriscono il legame con il vescovo o il grande monastero non portano a una cancellazione dell’identità del testatore, che viene perpetuata attraverso la fondazione.
19Gli atti di fondazione che ho descritto per il secolo viii, lungo il secolo successivo lasciano spazio a una varietà di atti testamentari, al cui interno intendo soffermarmi su due nuclei documentari; da un lato l’emergere a nuova visibilità delle tensioni connesse alla trasmissione ereditaria del patrimonio, e dall’altro lato la serie dei testamenti di ufficiali regi.
20Le tensioni e le liti connesse all’eredità non assumono mai, nella nostra documentazione, una piena visibilità nel loro sviluppo giudiziario; spesso ci troviamo di fronte ad atti che a questi conflitti fanno riferimento in modo più o meno esplicito, ma non ci permettono di leggere l’articolazione procedurale della lite, e raramente possiamo cogliere le forze che vengono fatte interagire al suo interno o le ragioni fatte valere dalle parti27.
21Possiamo tuttavia individuare tre fondamentali nodi attorno a cui si sviluppano le tensioni ereditarie. A un primo gruppo possiamo ricondurre i conflitti tra le dinastie chiericali e le gerarchie ecclesiastiche, ovvero tutti quei casi in cui un chierico rivendica a titolo ereditario diritti su una chiesa, che gli vengono contestati sulla base di superiori diritti di controllo da parte della chiesa vescovile o pievana28; di un secondo gruppo fanno invece parte i conflitti tra una chiesa, già destinataria di una donazione o di un lascito, e gli eredi del donatore29. Questi due tipi di conflitti corrispondono a opposizioni fondamentali; in un caso l’opposizione tra la gerarchia ecclesiastica e un modello dinastico di controllo delle chiese; nell’altro caso tra la libera disponibilità testamentaria dei beni e le consuetudini di successione per sangue.
22Esiste un terzo filone di conflitti a contenuto ereditario, ovvero i conflitti interni al gruppo parentale. Ci muoviamo qui su un terreno ricco di prospettive proprio per chi vuol comprendere le potenzialità patrimoniali degli atti testamentari, poiché tensioni di questo tipo nascono prima di tutto dalla possibilità e volontà di intervenire sulle consuetudini ereditarie per modellare le strutture familiari tramite il patrimonio.
23Le sporadiche notizie di liti ereditarie tra fratelli o tra cugini30 non ci permettono di comprendere contenuti specifici e modalità di risoluzione dei conflitti, se non il fatto che la condivisione dei beni ereditari – e quindi i connessi conflitti – coinvolgono un gruppo parentale relativamente ristretto, che non sembra allontanarsi più di due generazioni dal possessore originario.
24Disponiamo tuttavia di un’altra serie documentaria che compare in area lombarda tra gli ultimi decenni del secolo x e la prima metà dell’XI e che ci permette di cogliere alcuni elementi di tensione all’interno dei gruppi di eredi. Formalmente sono testamenti di preti, che tuttavia registrano un atto giuridico più complesso, in cui il prete ricorda di aver acquisito dei beni e li lascia in eredità a colui che glieli aveva venduti. Ad esempio; nel 981 il prete Adamo di Novara dichiara che in quello stesso giorno tal Ingone gli ha venduto una serie di beni immobili in diversi villaggi del contado; il prete lascia quindi questi stessi beni in eredità allo stesso Ingone e alla moglie, in usufrutto, con facoltà di passarli ai figli legittimi o, se non ne avranno, alla canonica di S. Maria di Novara31. Cinzio Violante ha messo in luce nel 1962 come atti di questo genere rappresentino forme di prestito su pegno fondiario, in cui l’operazione finanziaria è mascherata e viene completata e precisata in atti diversi, alcuni dei quali non conservati perché non più necessari dopo il completamento dell’operazione32.
25La spiegazione di Violante resta del tutto valida e dimostra come gli atti testamentari possano essere piegati ad assolvere funzioni giuridiche profondamente diverse. Ci si può tuttavia interrogare sulle ragioni che inducono le parti ad attuare il prestito attraverso questo sistema documentario complesso, quando la cultura notarile del tempo disponeva di altre più semplici forme documentarie atte a registrare il prestito su pegno fondiario con sufficienti garanzie per le due parti33. Al contempo il testo di alcuni di questi atti induce a suggerire un’ulteriore chiave di spiegazione, che non esclude, ma integra quella proposta da Violante.
26Notiamo come il testamento scandisca sempre la vicenda dei beni in due fasi; prima la concessione dell’usufrutto al venditore, talvolta insieme alla moglie; poi, alla sua morte, il passaggio dei beni, questa volta in piena proprietà, ai suoi eredi. Non si tratta di una generica trasmissione ai legittimi eredi di sangue del venditore, poiché il testamento precisa puntualmente a quali eredi andranno i beni, e alcune di queste precisazioni sono tutt’altro che neutre; possiamo trovare i beni assegnati metà al figlio del venditore e metà al nipote34; oppure al solo nipote, con la specifica clausola che dovrà riceverli ante omnem porcionem et divisionem de germanis vel consortibus suis35; o ancora troviamo un laico che compie la stessa operazione di vendita e successivo testamento con due preti diversi, per beni diversi, destinando i due beni a eredi diversi36. Il caso più articolato in questo senso è probabilmente quello in cui il prete Pietro di Milano regola la successione dei ricchi beni di Arderico; parte andrà ai figli e parte alle figlie, con un complesso sistema di norme di successione reciproca, mentre un’ulteriore parte va al fratello e a un vassallo come erogatores, incaricati di vendere i beni e distribuire il prezzo per l’anima di Arderico37. Ci troviamo quindi di fronte a successioni selettive, forme di manipolazione delle consuetudini ereditarie, tramite la selezione degli eredi o la definizione di linee di divisione del patrimonio.
27È evidente che tutti questi atti, se formalmente si presentano come testamenti di chierici, sono in realtà atti di prestito, come ha sottolineato Violante, ma al contempo – ed è quel che più ci interessa – sono atti testamentari del venditore. La scelta di definire il prestito tramite un atto di vendita e il successivo testamento deve essere ricondotta proprio all’esigenza del venditore di progettare il destino dei propri beni dopo la morte; un progetto che appare caratterizzato da precisi intenti manipolatori delle strutture familiari tramite la redistribuzione del patrimonio.
28In queste scelte e nelle connesse tensioni intrafamiliari possiamo probabilmente cogliere uno dei motivi che induce all’adozione di questa forma documentaria; la convergenza abbastanza frequente tra questo particolare atto e l’emergere di tensioni ed eredità diseguali, non può essere ritenuta casuale. Con questo doppio atto – vendita al sacerdote e testamento di quest’ultimo – il venditore decide il destino dei propri beni, ma si priva del diritto di deliberare ulteriormente in merito, poiché disporrà dell’usufrutto con diritto di vendere, ma non di testare. I beni in questione vengono così svincolati dalle tensioni interne alla famiglia; il testamento difficilmente potrà essere contestato dagli eredi svantaggiati, né questi potranno operare efficaci pressioni sul padre, privato ormai del diritto di fare testamento per questi beni. Al contempo la sistematica scelta di preti come acquirenti e testatori esclude la possibilità di contestazioni da parte di loro eredi legittimi.
29Ci troviamo quindi di fronte a un tentativo di svincolarsi dalle pressioni e tensioni interne al gruppo parentale e di prevenire i conflitti. Il testamento si conferma così sia come forma di esercizio del potere da parte del capofamiglia38, sia come tentativo dell’individuo di affermare la propria volontà svincolandola dalle pressioni interne alla famiglia e dalle tensioni che la segmentano39.
30La redazione del testamento si pone quindi al centro di un sistema di tensioni e progetti di natura diversa. Appare evidente come gli atti di tipo testamentario siano pesantemente condizionati da un’insieme di restrizioni che regolano il comportamento sociale dell’individuo e ne limitano la libertà d’azione, condizionando il suo rapporto con il possesso40. In altri termini, gli atti testamentari pur ricchi di valori simbolici, partecipano appieno alle dinamiche che ruotano attorno alla «politica della terra», ovvero uno degli elementi strutturanti della società altomedievale41.
31Tra ix e x secolo una via di indagine promettente è rappresentata dai testamenti di ufficiali regi, di cui troviamo un preannuncio, per molti versi eccezionale, nella fondazione della chiesa di S. Eugenio di Siena da parte del gastaldo Varnefrido nel 730. Se infatti alcuni elementi di questo atto richiamano le molte fondazioni di chiese di questo secolo, l’eccezionalità del documento si ritrova da un lato nell’ampio elenco di beni mobili, fondamentale per affermare lo status sociale del gastaldo42; e dall’altro in una consapevolezza dinastica che sembra anomala rispetto alla documentazione contemporanea, con un riferimento ai diritti di patronato e controllo da parte dei discendenti de meo cispite, un’espressione che, come ha sottolineato Paolo Cammarosano, sembra andare ben al di là della prospettiva di una o due generazioni che caratterizza in genere i documenti di fondazione del secolo viii43.
32Una serie più continuativa – seppur numericamente limitata – di testamenti di ufficiali regi ha inizio solo con i decenni centrali del secolo ix44. È qui soprattutto utile soffermarci su due atti cronologicamente vicini e che, in forme profondamente diverse, mostrano un’alta consapevolezza dinastica e politica. Il conte di Siena Guinigi e la moglie Richilda, nell’867, fondano il monastero di Fontebona, attribuendo la «potestas» sull’ente alla suocera e alla figlia di Guinigi, che potranno scegliere di eleggere la badessa o divenirlo esse stesse; in seguito la scelta spetterà alle monache, ma sarà sempre vincolata alla necessità di scegliere la badessa de cispite nostro masculino, con espresso divieto di sceglierla de alio cispite45. Molto diverso il secondo atto su cui voglio soffermarmi, ovvero il testamento di Everardo conte del Friuli, dell’863-864; si tratta di un vero e proprio testamento, o meglio una divisione dei beni fondiari, dei mobilia e dei libri tra i figli e le figlie di Everardo e della moglie Gisella46. Proprio il lungo e articolato elenco di libri e beni mobili, che spesso ha attirato l’attenzione degli studiosi, rappresenta forse il centro del documento, il nucleo testuale su cui più si concentra l’intento dei testatori di definire e affermare il proprio status sociale e politico47.
33Se per Guinigi il modello è rappresentato dalle fondazioni di chiese ben attestate già lungo l’viii secolo, per Everardo il modello è piuttosto regio, il richiamo più evidente è quello al testamento di Carlo Magno, a cui peraltro rimanda l’origine carolingia della stessa Gisella. E le differenze sono evidenti soprattutto nelle modalità di progettazione del futuro dinastico, agganciato alla memoria di un ente religioso nel caso di Guinigi, articolato attorno a un ricco quadro patrimoniale e a oggetti di altissimo rilievo simbolico nel caso di Everardo.
34Differenze di progetto, ma anche documentarie, perché ad esempio uno specifico agganciamento memoriale a un ente monastico si ritrova, nel caso di Everardo e Gisella, nel monastero di Cysoing, nel nord della Francia, che non è compreso nel testamento per la sua specifica funzione di divisione tra i figli. E d’altro canto la totale discontinuità documentaria non ci permette di leggere né i comportamenti patrimoniali di rilievo dinastico di Guinigi, né il futuro della dinastia, incomparabile in ogni caso al destino dei figli di Everardo, che con Berengario arriveranno al trono48.
35Ma notevoli sono i dati in comune tra i due atti; una coppia di altissimo livello sociale delibera sul proprio futuro dopo la morte, progettando una continuità dinastica con ricchi contenuti politici. E la volontà di progettare – direi, rifondare – la dinastia emerge per entrambi dalla pressoché totale cancellazione della memoria degli antenati dall’interno del documento; per Everardo, come per Guinigi, lo scopo appare la creazione di una nuova dinastia.
36Alcuni altri testamenti di ufficiali regi sembrano riprendere modelli di fondazione ecclesiastica, con una progettazione dinastica apparentemente più debole49; ma, quasi un secolo dopo Guinigi ed Everardo, troviamo un’ulteriore evoluzione della consapevolezza dinastica con il testamento di Milone, marchese di Verona, nel 955. Lo stesso Milone, qualificandosi come vassus regius, nel 929 aveva compiuto una donazione post obitum in favore della chiesa da lui fondata di S. Maria di Ronco; si tratta di un atto che non si discosta molto dai modelli prevalenti, tranne che per una certa insistenza nel sottolineare il raccordo tra Milone e il regno, quando cede alla chiesa una decima quam mihi senior meus Ugo dominus Rex [...] concessit50. Ben diverso il quadro che emerge dal testamento del 95551; qui il richiamo al regno è ancora evidente, nel ricordo dei beni ricevuti da Berengario, Ugo e Lotario, ma almeno due dati ci mostrano i segni di un mutamento profondo. Prima di tutto la titolatura; non solo Milone è ora marchese, ma ricorda il fratello Manfredo, conte, e il figlio di questo, Egelrico anch’esso conte. Vediamo quindi un grande potenziamento di Milone e della famiglia, ma anche l’avvio di una dinastizzazione dei titoli che accompagnerà il mutamento della qualità di questi poteri funzionariali. Ma un secondo dato è ancora più rilevante, ovvero la descrizione di molti beni che Milone lascia in eredità al fratello e al nipote; non si tratta più di terre e case come in molti atti dei secoli precedenti, ma di una serie di castelli con i beni ad essi pertinenti. Non ancora poli giurisdizionali, ma centri di un’egemonia che sta assumendo caratteri militari e dinastici, e importante in questo senso è la ripetuta definizione di castrum meum.
37È interessante notare come questi castelli non siano semplicemente identificati, ma anche descritti in alcuni loro elementi costitutivi; il castello di Ronco con la torre, o il castello di San Bonifacio con la casa solariata, la sala, la caminata, la loggia e la cappella. Queste descrizioni sembrano assumere una funzione in parte analoga a quella che in altri testamenti solenni – come quello di Everardo del Friuli – svolgevano gli elenchi di beni mobili, paramenti e libri; è un’affermazione dello status socio-politico della persona, che in questo caso non è solo una condizione nobiliare, ma una specifica condizione di uomo potente, che ha valorizzato la propria posizione di ufficiale regio per rafforzare militarmente l’area affidatagli, ma anche per orientare in senso dinastico questo potenziamento. La consapevolezza dinastica di Guinigi ed Everardo si è trasformata, a quasi un secolo di distanza, nella consapevolezza di un progetto di potenziamento dinastico in senso signorile.
38Il testamento di Milone trova interessanti riscontri in un atto che da molti punti di vista è lontano, il testamento di Landolfo, vescovo di Torino, del 1037. La tradizione testamentaria vescovile carolingia e postcarolingia in Italia, pur non ignorando alcune elaborazioni di matrice dinastica52, individuava come destinatarie privilegiate la chiesa cattedrale e le altre grandi chiese della diocesi, dando al contempo un notevole rilievo agli atti di affrancamento dei servi, alla previsione di riti memoriali e soprattutto alla presentazione dei paramenti e degli altri beni mobili53, fino a dar vita ad alcuni celebri elenchi, come nel caso del patriarca di Venezia Fortunato nell’824 e del vescovo di Parma Elbunco nel 91454.
39Landolfo propone un testo profondamente diverso, articolato in tre parti; prima denuncia il degrado e le devastazioni che hanno colpito la diocesi non solum a paganis, verum etiam a perfidis christianis, e non solo ab extraneis, ma anche a compatriotis et filiis. Nella seconda parte elenca le opere da lui compiute sul territorio della diocesi, con la costruzione di castelli e chiese, con una particolare attenzione – così com’era stato per Milone – alle forme, qualità e forza delle fortezze; così Chieri è dotata di castello e torre con altioribus muris et meliori opere; o a San Raffaele troviamo un castrum, monte et muris firmissum; e così via. Infine Landolfo ricorda la fondazione dell’abbazia di Cavour, a cui assegna un ampio patrimonio55. L’analogia con il testamento di Milone si ritrova nella seconda parte, poiché l’elenco delle opere del vescovo è presentato secondo un ordine preciso, che fa sempre precedere i centri fortificati agli edifici ecclesiastici; Landolfo sembra voler sottolineare come «un’attività di promozione religiosa possa serenamente dispiegarsi soltanto in un quadro di sicurezza»56, un quadro di cui deve rendersi garante il vescovo. Il testamento è infatti anche la denuncia del fallimento del sistema di potere regio, e in specifico dei marchesi Arduinici di Torino; non solo perché l’atto si pone in una fase di crisi dinastica della famiglia marchionale, ma soprattutto per «il silenzio clamoroso che avvolge il locale potere civile di vertice»57, a cui sarebbe toccato garantire la pace sociale e a cui implicitamente si attribuisce la colpa delle devastazioni subite.
40Muovendo da presupposti diversi, Milone nel secolo x e Landolfo nell’XI giungono a definire in forme analoghe un quadro politico a fondamento patrimoniale; per Milone era lo sviluppo e la dinastizzazione delle funzioni attribuitegli dal regno; per Landolfo è la supplenza di un ordinamento regio ritenuto insufficiente e probabilmente ostile. Per entrambi il testamento – vero «specchio della vita»– è l’ambito in cui manifestare un modello di esercizio del potere fondato sul patrimonio e sul suo sviluppo in senso militare, e quindi per celebrare la propria azione come costruttore di castelli. L’»autocoscienza vescovile» espressa nel testamento di Landolfo si concreta in un sistema di opere e in un controllo del territorio per molti versi simile a quello descritto da Milone o a quello concretamente messo in opera dai marchesi con cui Landolfo entra in conflitto58.
41In conclusione, se la ricerca ha da tempo messo in luce la molteplicità di usi sociali dei testamenti altomedievali, è qui opportuno interrogarci sulle specifiche funzioni che il patrimonio fondiario assume all’interno di questi atti. Possiamo ricondurle a tre filoni principali. Prima di tutto la terra è la contropartita nello scambio attuato tra il donatore e i monaci o i chierici che da un lato gli garantiranno la salvezza eterna con le loro preghiere, e dall’altro ne conserveranno la memoria. Questa centralità del patrimonio nel garantire la reciprocità dello scambio, e quindi la salvezza del donatore, spiega l’attenzione data alle clausole che assicurano alle chiese il libero e perpetuo possesso dei beni.
42In secondo luogo il patrimonio è lo strumento principale per intervenire sulle strutture della parentela, che per via patrimoniale può essere selezionata, gerarchizzata e in generale manipolata. È l’ennesima riprova di come la parentela non sia fatta solo di sangue, ma anche di terra, o meglio; la famiglia è questione di sangue e di consapevolezza59, ma la terra, la sua condivisione e la sua trasmissione sono strumenti fondamentali per la nascita di questa consapevolezza dinastica, grazie alla capacità della terra di creare ricchezza, status e appartenenza60.
43Infine a partire dal x secolo assistiamo a un’evoluzione del nesso tra possesso e potere, a un mutamento delle regole che permettono a chi è ricco di elaborare una forma di dominazione sugli uomini61. Così, in questa fase, il possesso fondiario si qualifica ancor di più in senso politico, e la manipolazione di un’eredità permette di legittimare e perpetuare un ordine sociale62, ma anche di progettare i funzionamenti del potere. E in questo quadro i nuclei patrimoniali fortificati diventano elementi qualificanti per una persona e la sua posizione nel mondo, e possono quindi diventare chiavi per la rappresentazione di sé e della propria azione.
Notes de bas de page
1 Cf. le osservazioni di C. La Rocca, Segni di distinzione. Dai corredi funerari alle donazioni «post obitum», in L. Paroli (a cura di), L’Italia centro-settentrionale in età longobarda, Firenze, 1997, p. 33 sg.
2 A. Prosperi, Premessa, in Id. (a cura di), I vivi e i morti (Quaderni storici, 50, 1982), p. 404; cf. anche C. La Rocca, Pacifico di Verona. Il passato carolingio nella costruzione della memoria urbana, con una nota di S. Zamponi, Roma, 1995 (Nuovi studi storici, 31), p. 114.
3 Per l’alto medioevo italiano si può far riferimento a; C. La Rocca e L. Provero, The dead and their gifts. The will of Eberhard, count of Friuli, and his wife, Gisela, daughter of Louis the Pious (863-864), in F. Theuws e J. Nelson (a cura di), Rituals of power. From late Antiquity to the early Middle Ages, Leida-Boston-Colonia, 2000, p. 225-280; G. Gandino, Il testamento di Landolfo come affermazione di autocoscienza vescovile, in G. Casiraghi (a cura di), Il rifugio del vescovo. Testona e Moncalieri nella diocesi medievale di Torino, Torino, 1997, p. 15-29; studi esemplari sono inoltre quelli di P. J. Geary, Aristocracy in Provence. The Rhône Basin at the dawn of the Carolingian Age, Stoccarda, 1985 (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, 31); J. L. Nelson, The wary widow, in W. Davies e P. Fouracre (a cura di), Property and power in the early Middle Ages, Cambridge, 1995, p. 82-113.
4 Si veda la nozione di «total exchange» tra «earthly and heavenly inheritance» proposta da Stephen D. White, Custom, kinship and gifts to saints. The Laudatio parentum in Western France, 1050-1150, Chapel Hill-Londra, 1988, p. 170.
5 Si propone di superare l’opposizione tra norme e pratiche R. Ago, Premessa, in Id. (a cura di), Diritti di proprietà (Quaderni storici, 88, 1995), p. 5 sgg.; cf. anche Ch. Wickham, Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del xii secolo, Roma, 2000, p. 490, che, su posizioni analoghe, respinge l’idea per il pieno medio evo di un diritto «come sistema politico e culturale – e coercitivo» separato dalla struttura sociale.
6 Per una visione complessiva di questa fase v. S. Gasparri, Il regno longobardo in Italia. Struttura e funzionamento di uno stato altomedioevale, in Id. E P. Cammarosano (a cura di), Langobardia, Udine, 1990, p. 237-305; P. Delogu, Lombard and Carolingian Italy, in R. McKitterick (a cura di), The new Cambridge medieval history. II. C. 700-c. 900, Cambridge, 1995, p. 290-319; G. Albertoni, L’Italia carolingia, Roma, 1997; F. Bougard, Public power and authority, in C. La Rocca (a cura di), Italy in the early Middle Ages. 476-1000, Oxford, 2002, p. 34-58.
7 CDL, I, p. 277-280, doc. 96.
8 Oltre ai casi citati nelle note seguenti, v., per i primi decenni del secolo, CDL, I, p. 55, doc. 18 (714); p. 102, doc. 28 (720); p. 113, doc. 31 (723); p. 209, doc. 67 (738); p. 244, doc. 83 (745); p. 288, doc. 100 (750).
9 C. La Rocca, Pacifico di Verona..., p. 114 sg.; per un tentativo di definire la fisionomia dei ceti dominanti in età longobarda, v. Ch. Wickham, Aristocratic power in eight-century Lombard Italy, in A. Callander Murray (a cura di), After Rome’s fall. Narrators and sources of early medieval History. Essays presented to Walter Goffart, Toronto-Buffalo-Londra, 1998, p. 153-170. Per rilievo politico degli atti testamentari, v. oltre, n. 22 sgg.
10 Altre forme testamentarie possono presentarsi come la chiusura di una vicenda familiare, con una debolissima o assente capacità progettuale; CDL, II p. 238, doc. 214 (768); p. 401, doc. 281 (773).
11 CDL II, p. 116 sg., doc. 165.
12 CDL, II, p. 205, doc. 203.
13 Codex, col. 388, doc. 233 (864); col. 416 sgg., doc. 246 (870); S. Monti, Carte di S. Fedele in Como, Como, 1913, p. 4 sgg., doc. 2 (914); esempio particolarmente solenne è quello dell’imperatrice Angilberga; U. Benassi, Codice diplomatico parmense, Parma, 1910, p. 153, doc. 22 (877).
14 S. White, Custom..., p. 170 sgg.
15 Ad esempio CDL, II, p. 288-291, doc. 231 (769).
16 La profonda unità dell’atto testamentario, i cui diversi elementi non possono essere liberamente scissi, è sottolineata in J. Chiffoleau, La comptabilité de l’au-delà. Les hommes, la mort et la religion dans la région d’Avignon à la fin du Moyen Âge (vers 1320 – vers 1480), Roma, 1980 (Collection de l’École française de Rome, 47), p. 33.
17 CDL, II, p. 149 sg., doc. 179.
18 CDL, II, p. 167, doc. 186 (765); p. 249, doc. 218 (768), p. 258, doc. 222 (768), p. 413, doc. 285 (773).
19 Una lettura di questi atti con una prevalente attenzione alla dimensione patrimoniale è proposta da C. Violante, Ricerche sulle istituzioni ecclesiastiche dell’Italia centro-settentrionale nel Medioevo, Palermo, 1986, p. 166-169.
20 P. Cammarosano, Nobili e re. L’Italia politica dell’alto medioevo, Roma-Bari, 1998, p. 82.
21 J. Chiffoleau, La comptabilité de l’au-delà..., p. 68.
22 CDL, I, p. 138, doc. 40
23 CDL, I, p. 157, doc. 48.
24 La lettura della transizione dai Longobardi ai Franchi come definizione di nuove forme di mediazione tra sudditi e potere è proposta da P. Cammarosano, Nobili e re..., in particolare p. 134.
25 Rientrano in modi diversi in questo modello; CDL, II, p. 40, doc. 140 (759); p. 127, doc. 170 (763); p. 217, doc. 206 (767); p. 253, doc. 219; p. 258, doc. 222 (768); p. 413, doc. 285 (773). Diverso il caso del medico regio Gaidoaldo, che nel 767 sottomette tutte le chiese da lui fondate al monastero di S. Bartolomeo di Pistoia, anch’esso fondato dal testatore; CDL, II, p. 205-211, doc. 203. Per il periodo successivo, cf. Codex, col. 521, doc. 308 (881); V. Fainelli, Codice diplomatico veronese. II. Del periodo dei re d’Italia, Venezia, 1963, p. 304 sgg., doc. 214 (931).
26 Ad esempio CDL, I, p. 230, doc. 78 (742); II, p. 370, doc. 266; p. 375, doc. 269 (772).
27 Per un’analisi di alcuni casi, v. l’intervento conclusivo di François Bougard, in questo stesso volume.
28 Placiti, I, p. 14, doc. 6 (785); p. 65, doc. 20 (807); p. 227, doc. 63 (859).
29 CDL, II, p. 122, doc. 168 (762); Placiti, I, p. 152, doc. 42 (843); p. 173, doc. 52 (848); p. 242 sgg., doc. 67 sg. (865); II, p. 118, doc. 170 (972).
30 CDL I, p. 186, doc. 58 (736); p. 217, doc. 72 (740); II, p. 414, doc. 286 (773); Placiti, I, p. 338, doc. 93 (884).
31 F. Gabotto et al., Le carte dello Archivio capitolare di santa Maria di Novara. I. (729-1034), Pinerolo, 1913 (Biblioteca della Società storica subalpina, 78), p. 147, doc. 87.
32 C. Violante, Les prêts sur gage foncier dans la vie économique et sociale de Milan au XIe siècle, in Cahiers de civilisation médiévale, 5, 1962, p. 151 sgg.
33 V. i numerosi esempi riportati in op. cit.
34 Codex, col. 1429, doc. 816 (983).
35 Codex, col. 1541, doc. 870 (992).
36 Codex, col. 1689, doc. 961 e col. 1710 doc. 972 (999).
37 Codex, coll. 1527-1537, doc. 868 (992).
38 J. Poumarède, Le testament en France dans les pays de droit écrit du Moyen Âge à l’époque moderne, in Actes à cause de mort. Acts of last will. II. Europe médiévale et moderne. Medieval and modern Europe, Bruxelles, 1993 (Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, 60), p. 135.
39 J. Chiffoleau, La comptabilité de l’au-delà..., p. 83 sgg., in particolare p. 87 («c’est que le testament, bien qu’il recouvre des règles coutumières sous son habit romain, implique dans sa forme même la reconnaissance de l’individu»); cf. anche Id., Perché cambia la morte nella regione di Avignone alla fine del Medioevo, in A. Prosperi (a cura di), I vivi e i morti..., p. 449.
40 W. Davies e P. Fouracre (a cura di), Property and power..., p. 10.
41 Ch. Wickham, Le forme del feudalesimo, in Il feudalesimo nell’alto medioe vo. Settimana di studio del Centro italiano di studi sull’alto Medioevo XLVII (812 aprile 1999), I, Spoleto, 2000, p. 37 sg.
42 Sulla funzione dei mobilia come segni di status all’interno delle pratiche connesse alla morte, v. C. La Rocca, Segni di distinzione..., in particolare p. 43 sg.; «L’elenco scritto dei beni fondiari, dei mobilia, dei servi, degli animali, trasformava il testamento in un occasione per elencare i beni stessi, ove cioè la lista dei beni veniva ad assumere un valore altrettanto importante della loro destinazione, poiché definiva il rango del testatore stesso».
43 CDL, I, p. 165-170, doc. 50; cf. P. Cammarosano, Nobili e re..., p. 82 (e p. 95 n. 20 per «qualche sospetto di interpolazione nel documento»).
44 V. prima l’esecuzione delle volontà testamentarie del conte Adumar di Verona, nell’809; V. Fainelli, Codice diplomatico veronese. [I]. Dalla caduta dell’impero romano alla fine del periodo carolingio, Venezia, 1940, p. 105, doc. 89.
45 Il cartulario della Berardenga, ed. E. Casanova, Siena, 1914, p. 88-93, doc. 53; cf. P. Cammarosano, La famiglia dei Berardenghi. Contributo alla storia della società senese nei secoli xi-xiii, Spoleto, 1974 (Biblioteca degli Studi medievali, 6), p. 65-70.
46 I. de Coussemaker, Cartulaire de l’abbaye de Cysoing et de ses dépendances, Lille, 1883, p. 1-4, doc. 1; per tutto ciò che concerne questo testamento v. C. La Rocca e L. Provero, The dead and their gifts...
47 «These objects were not just complementary but essential elements in the definition of the family’s status and the ambitions»; C. La Rocca e L. Provero, The dead and their gifts..., p. 253.
48 B. H. Rosenwein, The family politics of Berengar I, king of Italy (888-924), in Speculum, 71, 1996, p. 247-289; Id., Negotiating space. Power, restraint, and privileges of immunity in early medieval Europe, Manchester, 1999, p. 137-155.
49 È il caso del conte Anselmo di Verona nei primi anni del secolo x; V. Fainelli, Codice diplomatico veronese..., II, p. 110, doc. 88 e p. 126, doc. 98; dopo aver dichiarato di essere absque filiis et filiabus legitimis [...] qui michi secundum legem succedere debeant, fa testamento prima fondando uno xenodochio nella sua casa nel Veronese (con diritti di patronato ai propri eventuali futuri figli legittimi), poi trasferendo ampi beni a S. Silvestro di Nonantola, con un impegno di garanzia dei suoi propinquiores parentes.
50 V. Fainelli, Codice diplomatico veronese..., II, p. 288 sg, doc. 205.
51 Ibid., p. 393, doc. 255.
52 Particolarmente evidente il caso di Ansperto arcivescovo di Milano, che nell’879 rivela complessi processi di redistribuzione all’interno della parentela, con forme di progettazione della diseguaglianza; Codex, p. 490, doc. 290 (879); ma cf. anche op. cit., p. 482, doc. 287 (879); p. 675, doc. 402 (903); Placiti, II, p. 280, doc. 213 (933).
53 V. ad esempio CDL, I, p. 334, doc. 114 (754); V. Fainelli, Codice diplomatico veronese..., I, p. 274, doc. 182 (846); p. 326, doc. 219 (860); II p. 230, doc. 177 (921); p. 243, doc. 186 (922); p. 276, doc. 199 (927); R. Cessi, Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille, Padova, 1940, I, p. 114, doc. 60 (853); Codex, p. 416, doc. 246 (870); p. 896, doc. 527 (928); U. Benassi, Codice diplomatico parmense..., p. 67, doc. 25 (892); S. Monti, Carte di S. Fedele in Como..., p. 4, doc. 2 (914).
54 R. Cessi, Documenti relativi alla storia di Venezia..., I, p. 75-78, doc. 45; E. Falconi, Il testamento del vescovo Elbunco, in Archivio storico per le province parmensi, s. 4, 9, 1957, p. 59-63. Restano in ogni caso da studiare le peculiarità dei testamenti vescovili italiani di questi secoli.
55 Il testo è edito in B. Baudi di Vesme, E. Durando e F. Gabotto, Cartario della abazia di Cavour, Pinerolo, 1900 (Biblioteca della Società storica subalpina, 3), p. 8-11, doc. 3, e P. Cancian, Il testamento di Landolfo; edizione critica, in G. Casiraghi (a cura di), Il rifugio del vescovo... cit. n. 3, p. 38-41; ampia analisi sia del testamento sia del suo contesto in G. Gandino, Il testamento di Landolfo... cit. n. 3.
56 G. Gandino, Il testamento di Landolfo..., p. 25.
57 Ibidem.
58 L’articolazione qualitativa delle presenze arduiniche sul territorio della marca, tra luoghi a prevalente connotato signorile e luoghi qualificati più in senso pubblico, è posta in rilievo in G. Sergi, I confini del potere. Marche e signorie fra due regni medievali, Torino, 1995, p. 127-141.
59 C. B. Bouchard, «Those of my blood». Constructing noble families in medieval Francia, Philadelphia, 2001, p. 4.
60 R. Ago, Premessa... cit. n. 5, p. 6.
61 Sulla questione v. in specifico Ch. Wickham, Property ownership and signorial power in twelfth-century Tuscany, in W. Davies e P. Fouracre (a cura di), Property and power..., p. 221-244, che si concentra tuttavia soprattutto su un periodo lievemente successivo.
62 S. White, Custom, kinship... cit. n. 4, p. 162.
Notes de fin
* Nel corso di questo contributo si farà uso delle seguenti abbreviazioni; CDL: L. Schiaparelli, Codice diplomatico longobardo, Roma, 1929-1933 (Fonti per la storia d’Italia, 62-63); Codex: G. Porro Lambertenghi, Codex diplomaticus Langobardiae, Torino, 1873 (Historiae Patriae monumenta, 13); Placiti: C. Manaresi, I Placiti del «Regnum Italiae», Roma, 1955-1960 (Fonti per la storia d’Italia, 92, 96, 97).
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