Identité, mariage, mobilité sociale
|Annexe 1. Le privilège de citoyenneté au xvie siècle
Texte intégral
I. 1551, 24 septembre
1Le Sénat confie aux magistrats chargés du commerce et des douanes la mission de vérifier tous les privilèges de citoyenneté de intus et extra octroyés depuis 1524, selon la procédure utilisée depuis 1549, pour ceux de intus tantum.
2ST, reg. 38, f. 11.
3Fu deliberato per questo conseglio a 22 agosto 1549 et 23 zugno 1551 che i cinque Savii sopra la mercantia con i Proveditori di comun, Proveditori sopra i datii e 20 del corpo di questo conseglio reduti fino a numero di 18 dovessero giudicar i privilegii de civilità de intus tantum et che non fossero passati per questo conseglio iuxta la forma delle leze et quelli tagliar et annullar che gli paressero non fatti secondo il voler di quelle per la qual revisione si è riduto il detto collegio diverse volte et in essecution di essa leze in quello ne sono stati tagliati alquanti che non sono stati fatti giuridicamente et perché pochi sono li privilegii de intus tantum che li resta a reveder et di molto mazor numero sono quelli che hanno privilegii de extra con l’autorità d’i quali per consequentia mazormente come se intende defraudano i datii della signoria nostra non si die restar per beneficio publico et solevatione d’i prediti datii di dar al ditto collegio auttorità di riveder ancora i prefati privilegii de extra però
4L’anderà parte che per auttorità di questo conseglio sia data facultà et libertà al deto collegio di riveder et giudicar i privilegii de civilità de extra che fussero stati concessi per questo conseglio dal 1524 in qua non obstante parte alcuna in contrario con quelli medesimi modi et condicioni che hanno quelli de intus tantum.
5De parte 166
De non 8
Non sinceri 4.
II. 1552, 21 août
6Nouvelle loi sur le privilège de citoyenneté vénitienne: pour l’obtention du privilège de intus tantum quinze ans de résidence et de paiement des taxes sont nécessaires, qui peuvent être réduits à huit ans pour les époux de femmes vénitiennes; vingt-cinq années de résidence et de paiement des taxes sont nécessaires pour devenir citoyens de intus et extra. Le Grand Conseil insistant particulièrement sur la nécessité de contrôler l’identité des citoyens et leurs activités, impose aux citoyens de intus et extra l’obligation de se présenter partout comme Vénitiens, et prescrit d’empêcher les citoyens de se proposer comme hommes de paille pour des marchands étrangers.
7MC, Deliberazioni, reg. 28, Rocca, f. 4-5.
8Hanno sempre con grande studio i nostri antiqui progenitori invigilato nel far quelle provisioni per beneficio di questa città, che secondo i tempi et occasioni gli sono parse più necessarie et bisognevoli mettendo molte parte et ordini et massimamente nel dar il beneficio della civilità di questa città a diversi forestieri, si come per quelli chiaramente si vede, per la lettura di quali benissimo si comprende, che s’intendano dover esser fatti cittadini et privilegiati quelli di tal beneficio, che volessero restar in questa città, et habitar quella continuamente con tutti i soi descendenti perpetuar in questa patria et a questi veramente è da concieder ogni gratia et benignità.
9Ma da certo tempo in qua, molti forestieri che fanno grossissime faccende i quali per haver habitato in questa città quindeci et xvi anni si hanno fatti cittadini di quella, et con haversi fatto metter in tansa do, tre, et quattro ducati, che è minima quantità, conseguiscono un grandissimo beneficio nelli datii nostri delle loro grossissime facende spazzandosi loro per cittadini nostri, sotto l’ombra di così fatto privilegio, et oltra di ciò quando sono stati nella città per quel tempo che a loro ha parso et negotiato in quella, et havuti li predetti privilegii, et delle altre molte commodità, et fatti grossissimi cavedali, si parteno da essa opulenti, et vanno ad habitar in altri lochi, pagando de ingratitudine la Republica nostra, che gli fu cusì munifica in concedergli tal privilegii con intentione che dovessero haver fondato ferma-mente il suo domicilio nella sua città, il che viene ad esser omnimamente in contrario alla volontà di quella, et delle sue ben instituite leggi sopra ciò disponenti, le quali furono instituite si per beneficio loro, come ancor per commodo, et honor della republica nostra, le quali però del 1534 volendo proveder a cusì fatto inconveniente col Senato prese, che tutti quelli che volesero privilegii fussero obligati, ut supra, a perpetuar qui la sua habitatione, et di più, che in ogni loco del mondo si dovessero espedir per cittadini venetiani, sotto pena de ducati cinquecento da esser dati all’accusator, né mai è stato trovato, che alcuno habbia voluto far tal accusatione, al qual inconveniente dovendosi ancora proveder di più severe, et strette provisioni.
10L’andarà parte, che tutti quelli, che de cetero si voranno far cittadini di questa città per privilegio de intus tantum, non possano farsi, se prima non haveranno habitata quella per quindici anni continuamente con tutta la sua fameglia, et per quindici anni pagate le gravezze della città, come fanno li altri cittadini nostri. Quelli veramente, che toranno donna venetiana per moglier, non s’intendano haver conseguita la cittadinanza de intus, se prima doppo maridati non haveranno habitato in Venetia per otto anni continui et per otto anni pagate le gravezze, come è conveniente.
11Et quelli che vorranno esser cittadini de extra, debbano haver habitata quella per anni vinticinque, et per quelli pagate le gravezze, ut supra, et sia preso che si debbano spazzar in ogni loco et parte del mondo dove negotieranno per cittadini venetiani, si come è disposto per la sopradetta parte del 1534 de 7 novembre, et quando domandaranno li detti suoi privilegii, siano obligati giurar per solenne sacramento all’officio di Proveditori nostri di commun di osservar essa parte, et oltra di questo in capo de anni cinque portar fede al detto officio dalli lochi, ove negotieranno, che si espediscano per cittadini venetiani, et quando fusse trovato, et provato, che facessino altramente, caschino del suo privilegio immediate, et siano obligati pagar tutti li datii per le facende c’havessero fatte nel tempo d’essi privilegii per forestieri col quarto più, come è conveniente, il qual quarto sia dell’acusator, né possano in alcun tempo haver privilegio alcuno essendo conveniente che volendo haver questo beneficio di cittadinanza, siano veramente cittadini, et non in fraude et alla medesima condition siano tutti quelli c’hanno havuti privilegii simili avanti’l prender di questa parte, cioè che siano obligati giurar sacramento all’offitio di predetti proveditori di volersi espedir per cittadini venetiani in ogni altro loco, et portar poi la fede de anni cinque in anni cinque, altramente i privilegii suoi non siano di alcun vigor et momento. Et perché sono molti che sotto el nome de suoi privilegii metteno et trazeno diverse robbe de forestieri nella terra come sue robbe, senza pagar quello di datio che pagheriano per quelle se fussero conosciute de forestieri, sia preso che tutti quelli che sono nostri cittadini per privilegio et cadaun altro che per tale si spazza nelli suoi negotii et mercantie e ciascaduno, sì nobile come altro di questa città debbano così nel metter come nel trazer quelle delle doane nostre et a quel officio si espediranno, giurar sacramento che quelle tal robbe siano proprie, sue et di sua ragione, il qual sacramento sia in questa forma, cioè che loro sopra un libro a questo deputado debbano scriver di propria mano dicendo: Io giuro ad sacra Dei Evangelia che le tal robbe sono mie et di mia propria ragione, accio che mediante questa espeditione, et buon ordine nostro i datii della signoria nostra non siano defraudati sotto pena alli scrivani che faranno la bolleta senza questo sacramento, di perder l’officio loro et esser banditi di questa città perpetuamente. La essecution della qual parte sia commessa alli tre proveditori sopra i conti, i quali debbano inquirir et proceder contra quelli c’havessero transgresso all’ordine del sop.to sacramento, intendendosi che li transgressori immediate caschino alla pena di perder la valuta di tutto quello c’havessero messo over tratto da questa città, la qual pena sia per metà tra l’officio d’i preditti Proveditori e l’accusator, il qual sia tenuto secreto, non derogando però in alcuna cosa all’autorità delli avogadori de comun, ne a quella d’i Proveditori sopra i datii et la presente parte non s’intenda presa se la non sarà ancor presa nel nostro Maggior Conseglio.
12Consiliarii et Capita XLta
13De parte 1106
De non 77
Non sinceri 24.
14Die VIII augusti posita fuit in Rogatis
De parte 174
De non 10
Non sinceri 10.
III. 1561, 16 mars. [date d’enregistrement]
15Requête présentée au Grand Conseil par Valentin Cesaro, artisan de l’art de la laine pour obtenir par grâce le privilège de citoyenneté de intus et extra. Résidant depuis quarante ans, il affirme avoir payé les cotisations de l’art de la laine mais, n’étant pas propriétaire immobilier ni marchand aisé, il n’a pas payé d’autres impôts (decime et tanse), ce qui paraît avoir motivé le refus du privilège de citoyenneté de la part de Provveditori di Comun. La grâce est accordée.
16MC, Deliberazioni, reg. 28, Rocca, f. 112
17Ser.mo Prinicipi, suoque ill.mo Colegio.
18Sempre questo ill.mo Dominio ha fatto partecipe della gratia sua cadaun suddito che l’ha rechiesta, pero ritrovandomi io Valentin Cesaro q. Filippo già quarant’anni et ultra continue haver habitato in questa città con la moglie tolta qui et con la fameglia mia che sono un fiol maschio et sei fiole femene, una delle qual ho etiam maridata in un cittadino venetiano, in questo tempo etiam mi ho esercitato nell’esercitio et arte della lana per altri mercadanti, et poi per me pagando sempre tutte le gravezze solite alla camera del purgo, nec non a questo ill.mo Dominio la imposition et datio impostomi sopra li panni per ciò ho havuto ricorso alli mag. ci sig. ri proveditori de commun per haver il privilegio de esser fatto cittadin de intus et extra al che par si habbiano resi difficili per non haver io pagato in ditto tempo decime ne tanse, qual se non ho pagato meritamente è stato perché mai ho havuto terre né case né tanta facultà ma ben rico de numerosa fameglia si che habbi potuto esser tansado anzi in questa ultima revision della città havendomi posto in decima, et tansa eccessiva per gratia di vostra serenità quella è stata levata, et la tansa modificata, però genuflesso a piedi della signoria vostra supplico la si degni farmi partecipe della sua gratia in poter esser fatto cittadin de intus et extra essendo tante desene d’anni che habito in quest’alma città modo ut supra dissi a vostra serenità alla gratia della qual prostratto a terra mi raccomando.
19Die XIX januarii 1561
Positum fuit inter Dominos Consiliarios et Capita de XLta quod supplicanti suprascripto concedatur quantum petit
20De parte 9
De non 0
Non sinceri 0.
21Die III februarii
Posita inter Dominos Quadraginta Consilii Veteris ad civilia et servatis servandis fuere
22De parte 38
De non 1
Non sinceri 1.
23Die primo aprilis
Positum fuit in Maiori Consilio per Dominos Consiliarios et Capita de Quadraginta quod supplicanti concedatur quantum petit et fuere
24De parte 868
De non 27
Non sinceri 8.
25Supplicatio est in filcia in officio bulle et privilegium registratum in libro privilegiorum.
© Publications de l’École française de Rome, 2001