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Offices et papauté (XIVe-XVIIe siècle)

 | 
Armand Jamme
, 
Olivier Poncet

I. Objets et enjeux

Il governo della giustizia nello Stato ecclesiastico fra centro e periferia (secoli xvi-xvii)

Irene Fosi

Texte intégral

  • 1 Per una riflessione sul rapporto centro/periferia nella più recente storiografia cfr. E. Fasano Gua (...)
  • 2 A. E. Hespanha, Introduzione alla storia del diritto europeo, Bologna, 1999.

1L’esame dei rapporti fra le congregazioni romane – o per meglio dire, il ‘sistema’ delle congregazioni – e le realtà di governo nella polimorfa realtà periferica dello Stato ecclesiastico della prima età moderna deve confrontarsi non solo con preliminari valutazioni tematiche e metodologiche, ma anche con caratteristiche peculiari della documentazione, specie riguardo al problema del governo della giustizia1. Come infatti l’antropologia giuridica ha ampiamente sottolineato, il governo della giustizia nella società di antico regime assolveva una funzione totalizzante che permetteva, quindi, la sua identificazione con il potere stesso, del quale esprimeva la forza legittimante2. Proprio in virtù di questa funzione complessa, la documentazione si moltiplica e si frantuma a dismisura, rendendo spesso difficile una valutazione complessiva di specifiche problematiche anche sul lungo periodo.

2Per comprendere quali furono le necessità ed anche le opportunità di conoscere le realtà locali non solo per correggerle, quanto per adattarvisi, quali invece i freni – e i conseguenti fallimenti del ‘sistema’ e delle strategie messe in atto da Roma – non si può concentrare l’attenzione solo sul tournant tardocinquecentesco che vide affermarsi una logica di governo nuova, fondata su congregazioni che, dal centro, dovevano reggere e correggere la periferia dello Stato ecclesiastico, differenziata, sul piano amministrativo, in una ripartizione gerarchica ormai stabilmente definita. Si deve spingere lo sguardo più avanti nel corso del xvii secolo per seguire alcuni indizi del percorso compiuto e verificare, ad esempio, se all’interno di una documentazione prodotta dalla stessa istituzione permangano irrisolte le stesse problematiche o si possano invece cogliere differenziazioni – sostanziali ed anche formali – nei problemi posti e nel modo di affrontarli. Il continuo scambio epistolare fra le magistrature romane ed i giusdicenti che si confrontavano quotidianamente con la complessa realtà di governo nelle diverse parti della periferia dello Stato ecclesiastico, nelle quali si avvertiva ancora la forte eredità di un precedente sviluppo comunale, cittadino, ma anche di dominio signorile, mostra il concorrere, non sempre coordinato e coerente, di diverse forze – istituzioni centrali, come la Sacra Consulta, la S. Congregazione del Buon Governo, la Congregazione per le immunità e il S. Uffizio – nella realizzazione di un ordine che investi-va, indistintamente, governo temporale e spirituale. Se valutiamo, da un lato, scritti di carattere teorico, spesso di maniera, e, dall’altro, carteggi, suppliche, memoriali, emerge il costante sforzo di mediare, patteggiare, adattare le norme solennemente emanate – e propagandate con efficacia – dagli organismi romani. Mediatori e interpreti, non sempre però all’altezza del loro difficile compito, erano giudici, notai, ma anche, nelle più alte gerarchie di governo, governatori e legati. Ad essi, alla loro preparazione, che doveva renderli «idonei», secondo un modello che aveva trovato nel Tridentino nuovo vigore, erano diretti gli sforzi di Roma.

«GOVERNARE CON AMORE, CON GIUSTIZIA E CARITÀ»

  • 3 Un esemplare in ASV, Fondo Bolognetti, 156, c. 73r-86v. Su questo testo cfr. P. J. A. N. Rietbergen (...)
  • 4 ASV, Fondo Bolognetti, 156, c. 73v-74r.
  • 5 Sul tema della criminalità e della componente nobiliare del banditismo cinquecentesco rinvio al mio (...)

3Una Istruzione per un prelato che sia mandato in governo – un testo manoscritto all’incirca del primo decennio del ’600, di cui si trovano diverse versioni – non si segnala certo per la sua originalità, ma rappresenta proprio una tipologia diffusa di scritture che tracciano una sorta di programma ideale che il buon ministro (ma anche il buon pastore di anime, il vescovo) doveva rispettare3. In tutti questi scritti, l’uomo di governo è chiamato a compiere, al momento del suo incarico, atti simbolici, per rispettare quella cerimonialità che non era solo forma ma esplicitava un discorso politico calibrato se-condo il linguaggio della corte. Ma, come annotava l’anonimo estensore della citata Istruzione manoscritta, prestato giuramento di fedeltà nelle mani del camerlengo, egli «dovrà visitare tutto il S. Collegio de Cardinali et i prelati più riguardevoli della Corte et in specie i Segretarij delle Congregazioni, et i Prelati di Consulta e delle Congregazioni del buon Governo, e doppo il complimento, prendere le informazioni, che da essi si potranno cavare et intendere parimenti come l’uomo s’abbia da governare con quelli del Governo che sono soggetti ai loro Tribunali delle loro Congregazioni et in specie del Sant’Uffizio, e dell’immunità Ecclesiastica»4. Dunque, fin dalla sua partenza da Roma, chi doveva governare in provincia era messo di fronte alla pluralità di organismi di riferimento: tribunali delle congregazioni, tribunali ordinari romani che, nel corso del ’500, avevano esteso la giurisdizione anche oltre il limite del distretto, come ad esempio il tribunale del Governatore di Roma, ma doveva anche confrontarsi con le locali realtà di potere impegnate a difendere la loro identità, la memoria storica, i superstiti privilegi che si concretizzavano soprattutto nell’esercizio della giustizia attraverso gli organismi comunali regolati da norme statutarie. I memoriali inviati dalle comunità dello Stato ecclesiastico al papa o, sempre più spesso nel Seicento, ad organismi competenti in materia giudiziaria, non denunziavano infatti tanto abusi signorili, gli «eccessi» – termine frequente nel Cinquecento per indicare le prevaricazioni signorili specie in materia di giurisdizione5 – quanto piuttosto il mancato rispetto, anche da parte di esponenti del governo locale, di disposizioni statutarie, consuetudini, garanzie che permettevano di mantenere l’ordine nelle comunità. Se, quindi, nel corso del Cinquecento, l’autorità dei tribunali romani era intervenuta spesso di forza per ripristinare l’ordine nelle comunità, in seguito saranno proprio queste ad invocare, con la formulazione retorica di memoriali e suppliche, l’intervento di organismi centrali, come la Sacra Consulta, per svolgere una funzione tutelare tesa a garantire la quiete e l’ordine.

  • 6 ASV, Fondo Bolognetti, 156, c. 75v.
  • 7 Ivi, c. 76v.
  • 8 Ivi, c. 79.

4Il seguito dell’Istruzione si propone come un breviario preciso per rappresentare l’autorità romana, conciliandosi con prudenza il favore delle rappresentanze cetuali locali, non lasciando «alcuna buon opera senza premio, né delitto senza castigo»6. Se, dunque, molte pagine sono dedicate ad elogiare l’obbedienza dei sudditi, stimolo principale al ben governare per conseguire il bene comune, si sottolinea che «di tutto quello che nasce di più dubbioso se ne dia parte concordemente in Roma alla propria Congregazione di quel negozio e si dia alla risoluzione di essa». Si teorizza quanto la prassi, da tempo, aveva già definito: la necessità di un continuo scambio epistolare da e verso Roma, per conoscere, correggere, adeguare alla varietà di situazioni locali, quelle istruzioni emanate dal centro che sintetizzavano nel «mantenimento delle cose pubbliche e [nell’] utile de’ privati...il ben governare del magistrato per ben sodisfare al debito suo»7. Le pagine dell’Istruzione si riempono poi di utili consigli riguardanti la messa in atto della «buona giustizia», cioè del buon governo che avrebbe creato consenso verso il potere centrale e realizzato, grazie all’obbedienza dei sudditi e la devozione dei ceti dirigenti locali, il bene comune. Dai libri nei quali registrare denunzie, malefici e procedimenti giudiziari, alla «nota» di banditi e contumaci «con tutte le discussioni che s’averanno a fare a fine delle cause che saranno a termine di trasmettere le inquisizioni e d’ogni altra cosa che concerne l’interesse della stessa comunità»8; dal controllo dei corpi armati di bargello e birri per tenere d’occhio l’ordine pubblico «massime lo sabbato sera et ogni vigilia di ciascuna festa», quando più facilmente nascevano le risse e disordini per ubriachezza e porto d’armi; al controllo delle strade, delle prigioni e di chi vi era ospitato e alla «qualità del loro trattamento», alle spie «che come persone infami dicono mille bugie, fanno essi il male e poi lo gettano adosso a questi e quello»; alla necessità di tenere opportunamente conto dei «memoriali ciechi», delle denunzie anonime che, pur dettate spesso da rancori personali, potevano servire ad individuare gravi misfatti. Emerge l’immagine di un potere totalizzante, capace di dominare organicamente e, si potrebbe dire, in maniera razionale, tutte le sfaccettature quotidiane del governo della giustizia. Si tratta di un’immagine progettuale, addirittura utopica, compatta e funzionante, destinata a scontrarsi con una realtà frantumata dalla molteplicità di giurisdizioni, costellata da particolarismi, privilegi e carenze strutturali connaturate al sistema di governo degli apparati statali della prima età moderna.

  • 9 Sul concetto di micropolitica usato da W. Reinhard e dalla sua scuola per studiare anche i processi (...)

5Proprio questo impatto fra elementi opposti e confliggenti – il dover essere e la realtà – originava quella ricca documentazione che permette di verificare quanto variasse lo spazio per adeguare il progetto alla realtà, le possibilità di mediare interessi, di dare corpo al governo della giustizia attraverso pratiche di micropolitica9. «Governare con amore, con giustizia e carità» era il principio guida che doveva ispirare l’azione di governo e si traduceva, in queste pagine, come in altre, magari retoricamente più articolate, nel favorire le donne nei giudizi, nel procedere con prudenza nelle cause riguardanti i chierici, nell’usare, moderatamente, liberalità, mentre una ricorrente metafora di carattere medico segnava la parte finale di questo scritto: «All’offizio del medico appartiene il far prova d’ogn’altro medicamento prima di metter mano al ferro et al fuoco, così anche il Governatore deve, per ritirare i sudditi dal far male, tentar prima ogn’altra strada, che quella del rigore».

  • 10 Come osservava, ad esempio, P. J. Rietbergen, Pausen..., cit. nota 3, p. 158, che considerava anche (...)
  • 11 Per alcuni esempi, in questo senso, riguardanti in particolare le legazioni di Ferrara e Bologna, c (...)

6Questi testi non segnalano tanto la mancata integrazione della nobiltà locale10, il sempre più ampio divario fra ricchi e poveri e la conseguente ribellione allo ‘Stato’ in forme di banditismo, secondo una lettura del fenomeno invalsa qualche decennio fa nella storiografia non solo italiana. Non denunciano, insomma, il fallimento di un progetto centralizzatore, ma sottolineano invece come governare fosse esercitare prudenza, dote fondamentale non solo per il principe, ma per chiunque detenesse una carica, per avere giustizia, e soprattutto, lontano da trionfalismi, mettere in atto una serie di norme di polizia, di controllo che permettevano di tradurre, nella opportuna considerazione delle situazioni locali e delle loro peculiarità, le direttive centrali. Compito di chi governava era realizzare e conservare una società ordinata e non sorprende, quindi, di trovare le stesse indicazioni, le stesse direttive impartite agli ordinari diocesani dalle congregazioni romane, nelle disposizioni lasciate dai visitatori apostolici, ma anche nei brevi di nomina dei legati11: categorie di temporale e spirituale non possono essere comprese in una relazione dicotomica che non aiuta certo ad analizzare la realtà.

  • 12 ASV, Sacra Congregazione del Concilio, Visite Apostoliche, 105 A, c. 24v.

7Se infatti osserviamo quanto emanato dai visitatori apostolici al termine della visita compiuta in molte diocesi nel tardo Cinquecento, si possono facilmente enumerare i richiami a «ministri» e governanti, giudici ed esattori a comportarsi secondo un codice morale ispirato alla giusta moderazione, all’equilibrio alla carità. «Et doveranno creder tutti i Magistrati et li Jusdicenti che di loro parlava il Signore quando disse: Diligite Iustitiam»: così, ad esempio, il vescovo di Sarsina, Angelo Peruzzi, formulava i suoi ammonimenti nel lasciare la diocesi di Arezzo, visitata nella primavera del 158312 e continuava ancora ricordando che «i soldati et altri ministri della giustitia non dovranno mai con spaventi over con concussioni et meno con calunnie far sorte alcuna d’estorsioni, ma contentarse de i loro stipendii»: altri visitatori apostolici sparsi per le diocesi italiane in quegli anni ripetevano gli stessi precetti, ripresi costantemente anche nei sinodi successivi.

  • 13 M. Carbonario, Il governatore politico cristiano, Fabriano, 1617. L’opera mi è stata segnalata da A (...)
  • 14 Erano criteri ispirati alla mediocritas: i collaboratori dovevano essere infatti privi di «estremi» (...)
  • 15 M. Carbonario, Il governatore... cit. nota 13, p. 297-298.

8Simile per forma e contenuti all’Istruzione manoscritta qui considerata, anzi in certe parti addirittura identico, solo più ampio e dettagliato, si presenta, ad esempio, Il governatore politico e cristiano di Merenzio Carbonario, «dottore» di Terni, città in cui l’autore ravvisava la realtà di un governo efficiente e perfetto, come mostra nell’ultimo capitolo13. Interrogandosi sul perché tante «rubbarie» avessero segnato la vita dello Stato ecclesiastico alla fine del xvi secolo, l’autore, nella dedica a Paolo V, afferma che tale disordine non derivava dalla «cattiva natura degli huomini dell’età passata» bensì dal-l’instabilità politica «poiché lo stato non stava sempre in un modo, ma quando in pace e quando in guerra». Le colpe di tale disordine non potevano, quindi ascriversi né al sovrano né ai sudditi «ma [ai] cattivi e inesperti ministri che si mandano fuori in governo che, servendo con interesse, lasciano perciò inimicitie intestine per le città». L’autore procedeva poi, nei capitoli successivi, a dimostrare con spiccato intento pedagogico ispirato non solo alle Scritture, ma ad un’esperienza pratica di confronto con la realtà da governare, quali fossero i criteri per amministrare la giustizia – una giustizia differenziata «per gradi e qualità» – i metodi per scegliere i collaboratori14 e, infine, le strategie per ridurre all’obbedienza governanti ed amministratori «discoli, inutili e dannose piante». Contro di essi si doveva procedere con rigore, privandoli «della soprabbondanza delle facoltà che li rende insolenti», per passare poi al ludibrio pubblico, all’invio, a loro spese, a governare nei più lontani luoghi dello stato ed infine «o con un laccio o con una mannaia, conforme al delitto e qualità loro, commandare che per benefitio publico siano uccisi e morti»15. Metodi rigorosi, sostenuti dal costante richiamo alla Sacra Scrittura, alla tradizione del diritto romano – l’autore si appel-la in diversi passi alla lex Julia repetundarum – giustificati dalla più solida struttura dello Stato ecclesiastico, non più tormentato da un’instabile congiuntura politica europea. L’opera, pur modesta, può essere ascritta a quel ricco filone di trattatistica politica che intendeva celebrare il dominio papale, la forza della sua duplice natura nel forgiare uomini di governo capaci di tradurre in realtà la buona giustizia. Scritti di natura e forma diversa, dunque, specchio di una cultura politica che, nella mediazione cristiana dell’arte di governo con la precettistica evangelica, arricchita dalla normativa tridentina, avrebbe segnato per tutto il Seicento il percorso ideale del buon governo, dell’ordine e, soprattutto, della giustizia.

FRA CENTRO E PERIFERIA: LA SACRA CONSULTA

  • 16 Sulla congregazione della Sacra Consulta cfr. M.G. Ruggiero Pastura, La Reverenda Camera Apostolica (...)

9Se queste fonti mostrano il dover essere e traducono, teorizzandolo, lo sforzo operato a Roma, soprattutto dalle congregazioni, di istruire, rendere idoneo chi doveva governare la multiforme realtà periferica, questa si presentava ben più problematica. Elementi concreti, in questo senso, emergono sia dai carteggi fra i giusdicenti locali e la Sacra Consulta, sia da alcuni pareri formulati nel corso del Seicento su temi di competenza di questo tribunale supremo, sia in-fine da quanto espresso, pur attraverso formule retoriche, da memoriali e suppliche rivolte da singoli sudditi o da intere comunità ad alcuni organismi centrali. Il profilo istituzionale della Congregatio decimoquarta pro consultationibus negociorum Status Ecclesiastici si propone ancora come terra incognita per molti aspetti riguardanti le competenze ed il funzionamento, ma anche per il ruolo svolto dal cardinal nepote che non sempre era anche prefetto della stessa16. Fra i molteplici e fondamentali compiti di questo tribunale c’era anche quello di controllare la legittimità di processi criminali celebrati in tutto lo Stato ecclesiastico; dare pareri in materia giudiziaria, accogliere i ricorsi dei sudditi contro gli ufficiali e dei vassalli contro i signori. Per seguire il processo di trasformazione interna, di differenziazione subito da questo tribunale, nelle sue procedure e nelle strategie di intervento per far fronte ad esigenze di governo e di amministrazione della giustizia, si è osservato quanto avviene fra il momento tardocinquecentesco – significativo e determinante per il clima di innovazione e di rigida elaborazione normativa, ma anche di incertezza e precarietà nel concretizzare, a causa delle persistenti forze di resistenza nobiliari ed anche municipali nel composito mondo della provincia – e la sistemazione teorica ed un po’ oleografica formulata dal cardinal De Luca a fine Seicento.

  • 17 G. B. De Luca, Il Dottor volgare, lib. XV, p. iii, e Id., Relazione della stessa Curia romana, cap. (...)

10Il noto giurista, infatti, poteva celebrare questo organismo indicandolo come modello anche per gli altri stati: «E veramente...è un magistrato, il quale non mai arriva a lodarsi abbastanza, non essendo credibili i buoni effetti che produce, per la vigilanza che vi si ha, e particolarmente sopra le oppressioni de’ sudditi, che si sogliono patire dagli officiali e dai governatori ed ancora dai cittadini potenti, onde dovrebbe servire da esempio agli altri principi, quando però si mantengano e si osservino i suoi stili antichi»17. Durante il pontificato di Alessandro VII, la Sacra Consulta subì alcuni mutamenti che coinvolsero la stessa struttura della corte e della curia. Il prefetto della congregazione non era più il cardinal nipote, come nei pontificati di Clemente VIII o di Urbano VIII: come è noto, la figura del cardinal nipote Flavio Chigi, sovrintendente dello Stato ecclesiastico, rimase, anche negli affari interni, assai sfocata, sopraffatta dal-l’esperienza di cardinali amici, competenti, fidati e già esperti di governo in provincia, più che di creature, almeno nei primi tempi del pontificato chigiano. Il servizio già prestato al pontefice con concrete esperienze di governo nelle legazioni o nella diplomazia si propose come una garanzia, una qualità imprescindibile per chi doveva presiedere le congregazioni romane, o almeno alcune fra le più importanti. La somma di diversi incarichi nelle stesse persone, negli amici, risultava essere una caratteristica pressoché costante nella curia romana, elemento, al contempo, di forza, perché permetteva di coordinare – proprio con quei legami di amicizia, fedeltà, parentela – il sistema delle diverse congregazioni nel governo temporale e spirituale, ma anche di debolezza per l’impossibilità di specializzare la competenza dei rispettivi titolari. Non era, questa, vale la pena di ricordarlo, una caratteristica solo dello Stato ecclesiastico. Si può dunque parlare di effettivo coordinamento e non di competizione per la strategia di intervento delle congregazioni romane in materia di giustizia? Il coordinamento era assicurato proprio dalla frequente presenza delle stesse persone nelle diverse congregazioni, ma la gelosa difesa delle prerogative, dei ruoli e dell’onore che ne derivava, la permanenza e la sovrapposizione di norme procedurali oscure, la sovrapposizione, nel tempo e nello spazio, di tribunali concorrenti portavano, di conseguenza, a frenare quel buon governo teorizzato e auspicato ma di difficile attuazione.

  • 18 BAV, Borgiano latino 729, c. 58r.

11Alla metà del Seicento, come appare da diversi registri di lettere inviate alla Sacra Consulta e dalle missive che da questo organismo si spedivano ai rappresentanti papali nelle provincie – come, ad esempio, quelle scritte dal governatore di Perugia o dai diversi governatori nella Marca – le «pratiche» discusse riguardavano quasi esclusivamente il governo della giustizia. Si chiedeva a Roma come comportarsi nel dare la tortura ai «prigioni», talvolta si suggeriva un cambiamento del tipo di tortura, come la veglia al posto della corda, sostenendo che «il prigioniero non è abile». Si richiedevano pareri su procedure e, in casi dubbi, da Roma i giusdicenti locali ricevevano continue sollecitazioni a raccogliere ulteriori inizi e informazioni, «sulla qualità delle persone e dell’eccesso», per verificare anche la possibilità di concedere alle parti in causa nuovi termini per la difesa, prima di condannare. Ma la giustizia si doveva mostrare accu-rata e inflessibile e spesso si rispondeva che «non adducendo cosa rilevante a loro favore, si condannino e trasmettano alla galera perpetua»18.

  • 19 Su questi temi cfr. i saggi raccolti nel volume di B. Garnot (a cura di), L’infrajudiciaire du Moye (...)
  • 20 Biblioteca Casanatense, ms. 1355, c. 91r.

12Reiterati erano poi i richiami ai governatori di usare precisione e puntualità nel registrare salvacondotti e nel garantire l’esecuzione della pena comminata più frequentemente, cioè l’esilio, che significava, per la giustizia locale, mostrare di essere in grado di rompere quei legami fra il condannato, la famiglia e la comunità originaria che alimentavano fenomeni ancora largamente diffusi come il banditismo. L’esilio comportava soprattutto la perdita di un lavoro, più o meno sicuro e, comunque, capace di garantire la sussistenza del singolo e della famiglia; era un elemento con un forte potere dirompente di un sistema economico precario, ma era anche decisivo nell’alimentare proprio quei fenomeni che le autorità si proponevano di arginare e reprimere, come il vagabondaggio e la povertà. La frequenza con la quale si insisteva su questo punto è una evidente spia della debolezza del governo della giustizia nel confronto/scontro con le realtà e le logiche locali. Il tentativo di controllare il sistema parallelo di giustizia – o, come viene definito, l’infragiudiziario – si evince anche dalla costante richiesta sia da parte dei governatori sia della Sacra Consulta di esigere che le comunità tengano un «libro delle paci», ben ordinato e consultabile per dirimere, sul nascere, i frequenti contenziosi che opponevano individui e famiglie dopo il fallimento delle composizioni private e rendevano necessario l’intervento della giustizia romana per ristabilire l’ordine19. «Per poter spedir la cavalcata secondo l’uso di questo tribunale – scriveva ad esempio Mario Fani, governatore di Ancona al cardinale Giulio Sacchetti nel 1657 – contro Simone de Vecchi per l’insulto fatto con ferita a Gio. Castellano da Camarano non ostante che vi fosse la pace, si è procurato haver chiarezza di detta pace anche con trattare più volte con l’offeso e non havendola mai data né ritrovandosi rincontro nella cancellaria criminale di questo Tribunale, non si è potuto fin hora far altro ch’essaminar alcuni testimonii che provano l’insulto, ma non già la frattura della pace, deponendo solo di publica voce e fa-ma, che fosse recentemente seguita tra loro per altre cause. Si procurerà tirar innanzi il processo, per venir quanto prima alla speditione della causa se altro non ordinerà V. Ecc.za...»20. Si procedeva a stento, per operare la giustizia in provincia, i tempi si allungavano, i pareri erano spesso discordi e i sudditi preferivano così rivolgersi direttamente alla Sacra Consulta.

  • 21 BAV, Vat. lat. 1229, c. 154r-157v: Suggerimenti alla S. Consulta per tutto lo Stato Ecclesiastico.
  • 22 Ivi, c. 157v.

13Sempre più spesso, nel corso del Seicento, si cercava di affronta-re il problema della qualità dei governanti: il tentativo di governare adeguatamente con persone idonee, istruite secondo il modello declamato nelle numerose istruzioni ed in altri scritti più o meno noti sembrava infatti fallire proprio dinanzi alla difficoltà di controllare i ranghi più bassi – notai, esecutori, bargelli, «ministri di giustizia» – di chi in provincia, nelle comunità, nelle campagne doveva amministrare quotidianamente la giustizia e per i sudditi rappresentava l’autorità lontana. Non erano mancati i «pareri»: uno scritto anonimo e non datato21 proponeva di far «stare a sindacato tutti podestà e ufficiali della S. Consulta alla fine del mandato...se non vorrà uscir del giro»; chiedeva un maggior ordine nel tenere «le scritture» e nel notificare a Roma i diversi atti di procedimenti giudiziari; di potenziare i corpi di polizia per «battere la campagna» e suggeriva che fossero pagati da chi, dopo aver supplicato, aveva ottenuto la remissione della pena, osservando che «assai delitti se commettono che per mancamento de’ testimoni non si possono verificare, temendo li testimoni d’essere ammazzati o dannificati in varii modi da essi rei, o d’altri d’ordini loro, se vengono liberati giurano il falso essi testimoni vengono perseguiti con offesa dell’anime loro et alle volte venghino astretti colla tortura da’ giudici»22. Ma non era solo contro la scarsa qualità dei governanti, la lunghezza di procedure che si scontrava il progetto e l’intento di realizzare una giustizia più efficiente.

PRIVILEGI E PRIVILEGIATI: I «PATENTATI» DEL SANT’UFFIZIO

  • 23 BAV, Borgiano latino 729, c. 2r. A metà Seicento, anche nello Stato ecclesiastico il Sant’Uffizio d (...)
  • 24 ASV, SS Ferrara 6, fol. 192r.
  • 25 ACDF, UV 11, c. 287v.
  • 26 Ivi, c. 288r.
  • 27 A proposito di questo divieto, il cardinale Francesco Barberini faceva osservare al papa il malcont (...)

14In una lettera della Sacra Consulta inviata al governatore di Ancona nel 1651 dal cardinale Camillo Astalli Pamphili, nipote adottivo di Innocenzo X, a proposito del sommario di processo contro un patentato del S. Uffizio, esaminato dal supremo tribunale, si auspicava che il prigioniero «si sottoponga alla tortura secondo la qualità degli inditii»23. Casi come questi erano frequenti, per l’ampia impunità goduta dai «patentati», e sollevavano problemi di giurisdizione, di facoltà e permessi da richiedere, con le dovute cautele, ad un altro supremo tribunale – il Sant’Uffizio appunto – con il quale i rapporti non erano sempre facili. Nel corso del Seicento, si erano levate da più parti dello Stato ecclesiastico forti rimostranze contro gli abusi di patentati dell’Inquisizione. Voci di comunità vessate, di singoli sudditi erano arrivate alle orecchie di cardinali legati che puntualmente le avevano riferite a Roma, al cardinal nepote, in attesa di un suo intervento risolutore. Nel 1630, in un momento drammatico per la legazione di Ferrara, minaciata dalla guerra di Mantova e dalla peste portata dalle truppe imperiali, i consoli della comunità di Filo esponevano in un memoriale al legato come «havendo imposto una colta sopra l’estimo per pagare gli utensili, sono comparsi pretti e fratti ed altri più ricchi del paese con patente del Santo Offitio, pretendendo di non dover pagare». Si aggiungeva che «delle tre parti del terreno li suddetti ne posseggono due, dove che tutto il debito si restringe sopra quel pocco che godono diversi particolari; e pur particolarmente quelli del Santo Officio non debbano godere essencione reale, tanto più non essendo in Argenta tribunale formale, ma solo certe patente che hanno cavate questi per non pagare, de’ quali sono molti che non sanno neanche il latino»24. Non erano mancati interventi per correggere gli abusi, sebbene i risultati non si fossero dimostrati risolutivi. Nel 1646, «considerato il numero eccessivo de famigliari et officiali dell’Inquisitioni d’Italia», furono infatti formulate precise regole per non superare il numero di famigli e patentati, imponendo anche criteri di selezione più rigidi, come ad esempio, il non «valersi di persone rissose, dissolute, giovani di mala fama o che habbino attualmente inimicitie, ma solo deputassero persone habili per se medesimi al servitio et habitanti ne’ luoghi ne’ quali si deputano»25. La riduzione dei privilegi, i criteri di scelta, il controllo della congregazione romana sulla periferia miravano ad evitare o quanto meno a circoscrivere il forte disagio che oscillava fra timore e risentimento nei confronti del tribunale e non solo dei suoi privilegiati e dei loro abusi. Si volevano soprattutto evitare «le controversie con li Governatori», sia per il porto d’armi e per i conseguenti disordini che provocavano: ma il pretesto di stigmatizzare negativamente i patentati e famigli non doveva trasformarsi in una condanna in toto dell’istituzione per la quale operavano e gli altri suoi «officiali, cioè vicarii, notarii, mandatarii, birri, custodi delle carceri et altri simili, senza li quali non può reggersi il Tribunale [e che] godono di vantaggio il privilegio del foro active e passive in criminale e civile»26. All’intervento pontificio del 1646 seguì un censimento dei privilegiati ed altri «ministri», condotto non solo per lo Stato ecclesiastico, che mostrò la effettiva consistenza, non solo numerica, di tali persone appartenenti in gran parte a famiglie della nobiltà locale che rafforzava così sul territorio una presenza privilegiata e protetta dall’Inquisizione. Ma di lì a pochi anni, nel 1658, e nel 1665, Alessandro VII riprendeva, in un disegno più ampio di revisione del tribunale e dei suoi compiti, la questione dei privilegi, degli abusi perpetrati nella prassi da notai, delle malversazioni e della corruzione del personale locale e della conflittualità a livello periferico fra organismi inquisitoriali, corti locali e tribunali centrali come la Sacra Consulta. Da Roma si richiedeva certezza nelle pratiche, tempi più brevi, rispetto per le tariffe stabilite, divieto di ricevere doni di qualsiasi genere «etiam modica»27, registrazione settimanale degli atti. Se il progetto di Alessandro VII si può inquadrare nel più articolato intervento per correggere procedure di tribunali centrali, come la Segnatura, la Sacra Consulta ed anche l’Inquisizione, il problema dei «privilegiati» del Sant’Uffizio dette spunto, nella seconda metà del Seicento, ad un più generalizzato e radicale attacco all’istituzione stessa, alle sue procedure, agli abusi dei suoi ministri.

15Un memoriale anonimo dal titolo Dell’uso de’ Patentati e Ministri del S. Offizio nello Stato Ecclesiastico, scritto all’inizio del Settecento, dopo il pontificato di Clemente X, rilevati gli abusi perpetrati datali privilegiati nei territori pontifici, chiedeva con forza di eliminarne la presenza e di limitarla solo allo Stato di Milano, baluardo contro gli eretici ultramontani. I toni erano polemici e si ricordavano gli inutili sforzi delle riforme alessandrine per disciplinare i compiti dei patentati. Si affermava che era una consueta strategia di esponenti della nobiltà farsi nominare patentati del Sant’Uffizio per godere di ulteriori esenzioni e di privilegi, come il porto d’armi, ma anche per sottrarsi al pagamento dei «pesi» camerali e comunitativi. A queste accuse che miravano, soprattutto, a mostrare l’assurdità e l’inutilità della presenza dell’Inquisizione e dei suoi ministri nello Stato ecclesiastico, dove proprio l’autorità del sovrano pontefice, da sola, avrebbe dovuto rappresentare un sicuro argine all’eresia, si replicava con una difesa a tutto campo dell’istituzione, ormai attaccata in un clima giurisdizionalista dal chiaro sapore giannoniano.

  • 28 ACDF, c. 280v.
  • 29 Attacchi al tribunale del S. Uffizio avevano segnato il pontificato di In nocenzo XI ed avevano coi (...)
  • 30 ACDF, UV 11, 301r.

16L’anonimo confutatore – un esponente del supremo tribunale – ripercorreva la storia del S. Uffizio, con un’attenzione particolare alla Spagna, dove – si affermava – i nobili «stimano per honore grande l’esser deputati famigliari del Sant’Offizio e si preggiano più dell’habito della Croce della Santa Inquisitione che del Collare del Tosone»28, ma sottolineava anche la necessaria presenza del tribunale e dei suoi uomini nello Stato ecclesiastico sia nelle città dove «è maggior numero de’ miscredenti, e tanto più pericoloso perché sono occulti, onde fa mestiere che gl’Inquisitori restino con un copioso esercito» sia nelle campagne, dove questo esercito era chiamato a combattere «bestemmie ereticali, sortilegi parimenti ereticali, stregarie e magarie», come dimostrava l’alacre attività svolta nel Regno di Napoli. Inoltre sarebbe stato indecente vedere chierici armati per reprimere tutte quelle pericolose insubordinazioni che minacciavano la pubblica quiete, le coscienze, l’ordine. Ministri e famigli erano necessari come tutti gli esecutori di giustizia che obbedivano agli altri tribunali romani. Quanto poi alle accuse rivolte alla nobiltà, si consideravano infondate e si affermava, al contrario, che date le precarie condizioni economiche in cui versavano i domini papali, era opportuno che i patentati fossero scelti fra persone facoltose, capaci di sostenere senza difficoltà i costi della collaborazione con l’istituzione in cambio di privilegi che – si asseriva – non gravavano affatto sulle comunità. Era una difesa stereotipa fondata su una logora rivisitazione del passato che ormai, nel clima di preriforme conosciuto anche nello Stato ecclesiastico a fine Seicento, non poteva che incontrare diffidenza ed ostilità29. Altre fonti confermano come la nobiltà locale – ad esempio a Perugia, ma non solo – trovasse in questo compito un sicuro, ulteriore motivo di accrescere il proprio onore, di manifestare un potere altrimenti limitato sul piano politico e, spesso, anche sul piano economico. Ridolfini, Vermiglioli, Della Penna, Della Cornia, Oddi, Crispolti sono solo alcuni dei nomi di famiglie aristocratiche perugine che, a metà Seicento, potevano vanta-re i loro membri ascritti fra i patentati del Sant’Uffizio30.

LE COMUNITÀ: LA DIFESA DELL’IDENTITÀ FRA POTERE FEUDALE E TRIBUNALI ROMANI

17Nei carteggi esaminati il problema della presenza del potere signorile all’interno dello Stato ecclesiastico, alla metà del Seicento, non assume una posizione di rilievo. Nel corso del Cinquecento, e soprattutto nella seconda metà del secolo, le comunità avevano dovuto ripetutamente difendersi dagli «eccessi» del baronaggio e della nobiltà minore, la cui aggressiva e violenta presenza aveva costituito una delle componenti del banditismo. Allo stesso tempo, l’ancor nebuloso spettro di competenze e di giurisdizioni di tribunali e di congregazioni centrali, prima della riforma sistina del 1588, aveva fatto pesare sulle comunità stesse un disordinato e troppo spesso invasivo intervento della giustizia romana. Non erano state rare, infatti, a questo proposito, sia le denunzie contro feudatari e le loro usurpazioni, sia, d’altro lato, contro le «cavalcate» ed altre malversazioni compiute da «ministri di giustizia» per ristabilire l’ordine.

  • 31 Sul problema della definizione dell’origine e la natura dei privilegi feudali affrontata dai pontef (...)
  • 32 BAV, Barb. lat. 1565.

18Il problema della verifica dei poteri della feudalità e della loro legittimità era già stato affrontato – e solo parzialmente risolto – sot-to Pio V e Gregorio XIII31. All’inizio del xvii secolo, durante il pontificato di Paolo V, proprio in un momento di esaltazione polemica del potere papale, era stato presentato da Giovan Battista Spada un Consilium articolato in 72 punti «super facultates et authoritatem Baronum et in quibus procedit magna curia Sacrae Consultae et Supremus Princeps»32. Nel Consilium di Spada, dopo la precisazione della natura del possesso feudale – che, di per sé, presupponeva sempre un’autorità superiore, in questo caso quella pontificia – si affermava la possibilità, per i vassalli e per gli stessi baroni, di appellarsi alla Camera Apostolica, ma anche la facoltà dei tribunali centrali di «conoscere» le cause in prima istanza, sebbene non fosse esplicitamente prevista nelle investiture che avevano concesso al barone il mero e misto impero. In particolare, si dichiarava solennemente che il pontefice aveva facoltà di avocare ai tribunali romani tutte le cause in prima istanza per crimini di lesa maestà, dalla falsa moneta alla ricettazione di banditi. Intento di Spada era di richiamare a memoria gran parte della normativa sistina, specialmente quella emanata per fronteggiare il banditismo e difendere il potere di giudicare dei tribunali papali, in particolare della Sacra Consulta, anche in presenza di antiche, spesso rivendicate e non provate, «amplissime e uberrime» concessioni a sudditi laici di diritti signorili. Se questa difesa, della sovranità pontificia anche sul piano teorico, voleva riaffermare, senza possibilità di equivoci, il ruolo del supremo tribunale dello Stato ecclesiastico, di cui Spada faceva parte, certo è che la presenza signorile era divenuta assai più sommessa: non emergono infatti, nel corso del Seicento, clamorosi episodi di conflittualità, di insubordinazione verso l’autorità pontificia, di prevaricazione feudale nei confronti delle comunità. Resta tuttavia da considerare, con analisi specifiche, quanto incidesse l’amministrazione della giurisdizione criminale nella gestione feudale, in una geografia che, sotto questo aspetto, aveva ormai conosciuto forti mutamenti rispetto al secolo precedente.

  • 33 Così, nel 1652, la Consulta chiedeva al governatore di Perugia di informarsi dai priori di Castigli (...)
  • 34 In casi di denunzie inoltrate da comunità alla Consulta per allontanare giusdicenti accusati di com (...)
  • 35 Rinvio, per queste considerazioni, al mio saggio «Beatissimo padre...»: suppliche e memoriali nella (...)
  • 36 Sulla riforma dei tribunali romani del 1612 cfr. I. Fosi (a cura di), Tribunali, giustizia e societ (...)
  • 37 Per una diversa valutazione del ruolo del cardinal nepote in due significativi studi recenti: A. Me (...)
  • 38 Erano linguaggi comuni nell’Europa della prima età moderna, come han no appunto rilevato i numerosi (...)
  • 39 BAV, Borgiano latino 729, c. 81r.

19Accanto al continuo commercio epistolare fra giusdicenti locali e Sacra Consulta sui problemi che quotidianamente presentava il governo della giustizia e sulle forme procedurali, la congregazione si muoveva per rispondere a memoriali e suppliche inviati da sudditi e, sempre più spesso nel corso del xvii secolo, da intere comunità. I memoriali lamentavano gli «eccessi» commessi da giusdicenti33, la loro inadeguatezza a svolgere compiti di governo senza scandalo34, la corruzione e la connivenza con il crimine che avrebbero dovuto invece estirpare. Denunziavano le frequenti irregolarità o turbative, imploravano una giustizia esemplare, consolatoria ed edificante per tutti i sudditi e si rivolgevano, di conseguenza, alla paterna mano del supremo e giusto giudice per ottenere garanzia dell’ordine e del buon governo. Queste scritture, nell’età moderna, seguivano un iter non sempre chiaro e definito dalla prassi curiale romana35. Proprio l’incertezza della pratica giudiziaria, ancora confusa malgrado i ripetuti tentativi di riformare il governo della giustizia a Roma e in provincia36, avevano reso sempre più spesso necessario consultarsi direttamente con il cardinal nepote, sia in qualità di prefetto della Sacra Consulta – quando ricopriva anche questo ruolo – che di riconosciuto motore dell’apparato di governo dello Stato ecclesiastico. Il cardinal nepote diventava, in questo rapporto epistolare, il consigliere privilegiato per cercare la corretta interpretazione della norma, specie in materia penale, per richiedere pareri e direttive in merito all’uso della tortura, alla collaborazione con i locali ordinari per l’applicazione di censure ecclesiastiche. Scrivere direttamente al cardinal nepote equivaleva, inoltre, a riconoscerne e legittimarne il ruolo di indiscusso anello di congiunzione fra centro e periferia, fra organismi di governo e corte, fra famiglia pontificia e singoli giusdicenti37. Le lettere inviate al cardinal padrone, anche nei decenni successivi, sia da parte di legati e governatori, ma anche da «uffiziali» di tribunali locali, esplicitavano nel linguaggio rituale del patronage, le attese, in termini di carriera, onore, potere sulle comunità stesse38. Sottolineavano buona «disposizione» e fedeltà alle direttive romane, ma anche la difficoltà di applicazione di normative che, in materia giudiziaria, si rivelavano spesso troppo rigide e bisognose di prudente mediazione e di oculata interpretazione a livello locale. E proprio questa funzione di prudente mediazione, strumento consolidato per creare consenso, veniva particolarmente apprezzata a Roma. Così, ad esempio, il prefetto della Sacra Consulta nel 1652 faceva osservare al governatore di Perugia che, a proposito della proibizione del gioco per le strade, ripetutamente proposta dai bandi per assicurare la quiete pubblica ed evitare disordini, «quando li bandi promulgati costà [a Perugia] da Lei o dai suoi antecessori sieno più rigorosi, ella si compiaccia di moderarli colla regola stessa secondo il senso della S. Consulta, la quale aggiunge di più che la proibitione del giuocar nelle strade fatta in Roma non pare necessaria in codesto governo, considerata la differenza de’ rispetti e degli usi fra questa città e gli altri luoghi»39. Si auspicava, dunque, che governare consistesse soprattutto nell’interpretare la norma, adattarla alla situazione contingente, alla «natura» della comunità, ai suoi «humori», secondo metafore che univano in una comune visione macrocosmo e microcosmo, funzione della medicina e della legge.

  • 40 Sulle riforme alessandrine in materia cfr. L. von Pastor, Storia dei papi dalla fine del medioevo, (...)

20Se il compito di mediazione era stato svolto, nella prima metà del Seicento, soprattutto dal cardinal nepote, a partire dal pontificato di Alessandro VII, divenne più deciso il ruolo di supervisione del supremo tribunale romano. Le riforme alessandrine, rendendo obbligatoria la laurea in utroque per accedere alla prelatura, avevano concretizzato il progetto di saldare la preparazione teologica con la formazione legale, enfatizzando così la funzione del giudice – e quindi dell’uomo di governo – interprete e mediatore, funzione fondata e sostenuta dal principio del diritto canonico dell’equitas40.

  • 41 Esemplare, a questo proposito, la documentazione in ASV, SS, Memoriali e biglietti, 18 (carte non n (...)
  • 42 Ivi, 9 settembre 1679.
  • 43 Ivi, 13 agosto 1679: Domenico Parenti, eletto dal pubblico consiglio di Veroli «esattore del grano (...)
  • 44 BAV, Borgiano latino 63, II, c. 393r.

21Le situazioni denunziate soprattutto dalle comunità offrono fi-no alla fine del secolo uno sconcertante panorama di irrimediabile difficoltà di intervento del potere centrale41. La comunità di Capra-rola lamentava, in un memoriale diretto al papa nel 1679, di essere rimasta senza governatore per periodi troppo lunghi «a discretione d’un notario il quale ha in affitto quel tribunale dove continuamente estorcie denari» e ricordava la connivenza delle locali autorità ecclesiastiche, come «l’Abbate Caetano [Francesco Caetani]», ma anche le inutili denunzie «portate alla Santità Vostra et alla S. Consulta e, sebbene siano stati dati ordini giustissimi dalla medesima per la remotione del suddetto Abbate e notario, ma non di meno mai se gli è data essecutione nonostante li scandali gravissimi, altre volte giustificati come sopra in materia di zitelle deflorate, perché viene assistito dal potente patrocinio di qualche ministro»42. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi: le comunità danneggiate sottolineavano inoltre il deplorevole «disprezzo della giustizia» e, quindi, dell’autorità pontificia insito in plateali comportamenti di giusdicenti che, in tal modo, venivano indicati come rei di lesa maestà43. Nel 1656 la terra di S. Quirico, nella Marca esponeva alla S. Consulta che il locale podestà, Agostino Cecchini «fa mercantia nelle guardie, che al presente si tengono per rumor di peste, facendosi dare da’ contadini forstieri forme di cascio per farli entrare senza bullettini [di sanità] e ancor piglia denari et altro, essendosi vantato che, in questo negotio delle guardie ci vuole guadagnare 100 scudi... In ogni trattato di Comunità, lui vuole guadagnare e non gli si replicò, havendo qui ormai tre o quattro contadini che regono la terra, però si suplica acciò li Poveretti non siano da quest’huomo strufati: si vive senza giustizia facendolo alla Catalana, mettendo taglia senza processo. Dice: voglio tanto, e così bisogna che sia». E implorando giustizia, si sottolineava, con le formule stereotipe delle suppliche, che il comportamento del podestà «non fa conto né di cose divine né humane»44.

  • 45 Basti citare, non certo unico caso, il memoriale inoltrato alla Consulta il 26 agosto 1679 dal gonf (...)
  • 46 BAV, Borgiano latino 63, II, cc. 349r e 399r. Stesse richieste venivano avanzate anche dalla comuni (...)
  • 47 Cfr. E. Muir, The Idea of Community in Renaissance Italy, in Renaissance Quaterly, 55, 2002, p. 1-1 (...)

22Accanto alla denunzia di scandali, di connivenze nel malgoverno di autorità laiche ed ecclesiastiche – non di rado, infatti, erano gli stessi ordinari diocesani ad essere accusati di complicità45 – le comunità rivendicavano con forza il rispetto delle norme statutarie, la regolarità delle elezioni nei consigli, il mancato «sindacato» dei giusdicenti a fine incarico, la corruzione, l’assenza del titolo di «dottore», la permanenza nella carica ben oltre il periodo stabilito. La comunità di Cingoli, nel 1656, chiedeva, con un memoriale alla Sacra Consulta, che il governatore della Marca «facesse subito estrarre il possesso a’ nuovo Magistrato», dopo aver ricordato le fino ad allora vane rimostranze che denunziavano il mancato sindacato dei magistrati locali ed il «rinnovo del bossolo»46. Suppliche e lettere rivolte dalle comunità alla Consulta mostrano con precisione i contorni dell’idea stessa di comunità, di società formatasi in passato e difesa ora con forza e consapevolezza, in un preciso contesto spazio/temporale e sociale: un’identità che trovava, inoltre, una solida base istituzionale nella consuetudine e nella legislazione statutaria, negli spazi definiti, nella possibilità di rafforzarsi includendo o escludendo estranei, forestieri, contadini47. Le malversazioni, la corruzione di governanti denunziate alle autorità romane sottolineano proprio la violazione di questi elementi fondanti l’identità comunitaria.

  • 48 La necessità di conservare il buon ordine nelle comunità e di non innescare vendette trasversali po (...)
  • 49 L’intreccio di giurisdizioni dei tribunali romani e delle congregazioni centrali non aiutava certo (...)
  • 50 G. B. Zenobi, «Le ben regolate città». Modelli politici nel governo della periferia pontificia in e (...)

23I carteggi, spesso troppo frammentari e discontinui, fra il prefetto della Sacra Consulta, legati e governatori delle diverse province dello Stato ecclesiastico, ed ancor più fra questi ultimi ed il cardinal nepote, mostrano dunque per tutto il Seicento, pur con differente modulazione, il tenace e complesso sforzo di mediazione fra la normativa romana, spesso drastica ed improponibile nelle delicate situazioni di conflittualità locale, ed i giusdicenti provinciali48. Costante è inoltre il richiamo, in queste missive, a situazioni denunciate da suppliche di sudditi o di intere comunità precedentemente pervenute a Roma. Agli organismi curiali, in specie alla Sacra Consulta o direttamente al cardinal nepote, giungevano, dunque, due tipi di corrispondenza: da una parte, quella di governatori o giusdicenti che chiedevano indicazioni sulle procedure, consigli sulle strategie da adottare per esercitare quotidianamente la giustizia in periferia, per superare conflittualità e creare consenso49; dall’altra, invece, erano gli stessi sudditi e comunità che lamentavano l’operato di giusdicenti locali ed imploravano un diretto intervento della giustizia romana. Proprio in questa necessità di ricevere direttive chia-re dal centro si può individuare una delle cause dell’allungarsi dei tempi e dei costi della giustizia che alimentavano l’incontrollabile sfera delle paci private e delle pratiche di infragiustizia. Appellarsi alla fonte suprema della giustizia riusciva però solo talvolta ad attivare un proficuo sistema di controllo e di scambio, soprattutto nei centri minori, più lontani dalla capitale, dove non esistevano o erano esigue le componenti sociali coinvolte in una logica di governo che avrebbe potuto garantire benefici materiali, onore, crescita sociale. Nei centri urbani più grandi, l’integrazione fra ceti locali e governanti aveva permesso in molti casi di pacificare precedenti situazioni logorate da tensioni fazionarie e di assicurare insomma «ben governate città»50.

24Scrivere al centro per chiedere e ottenere giustizia era una prassi diffusa, con differente modulazione e intensità, per tutta l’Europa dell’età moderna. Supplicare, inviare memoriali o gravamina non significava compiere un gesto di ribellione, ma, al contrario, si legittimava l’apparato di governo, si correggeva e si adattava la giustizia trionfante propagandata nelle immagini ufficiali, nei testi celebrativi, negli stessi brevi di investitura di chi doveva «andare in governo»: proprio questi infiniti pezzi di carta, scritti da notai, ma anche da persone appena in grado di tenere la penna in mano e tuttavia decisi a scrivere, conferivano la forza e l’autorità necessaria per «ius dicere». Agli organismi centrali si riconosceva la capacità di correggere, moderare, interpretare ed adattare la norma. Ma la realtà era più complessa e meno duttile: la stessa struttura della curia romana, le funzioni delle congregazioni e dei tribunali, le cui competenze si sovrapponevano in maniera indecifrabile, non contribuivano a chiarire le direttive per il governo della periferia. Erano la stessa articolazione del dominio pontificio, la sua frantumazione in piccoli governi, condizionati da vie di comunicazione impraticabili o, talvolta, addirittura inesistenti, intrecciati a permanenze di dominio feudale refrattario ad accettare l’ingerenza ed il controllo dei tribunali romani che impedivano di concretizzare le premesse del buon governo, ben teorizzate e sostenute anche dai principi moralizzatori del Tridentino. Così gli «esecutori» locali, gli amministratori della giustizia quotidiana diventavano i veri interpreti della politica romana controllata, non senza difficoltà dalle congregazioni centrali come la Consulta e il Buon Governo. La realtà dello Stato ecclesiastico del Seicento, denunziata e stigmatizzata negativamente da chi ha troppo spesso confrontata con un modello di governo illuministico, non era poi molto diversa da altre realtà italiane ed europee.

Notes

1 Per una riflessione sul rapporto centro/periferia nella più recente storiografia cfr. E. Fasano Guarini, Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna?, in G. Chittolini, A. Mollho e P. Schiera (a cura di), Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, Bologna, 1994 (Annali dell’Istituto storico italogermanico, Quaderno 39), p. 147-176.

2 A. E. Hespanha, Introduzione alla storia del diritto europeo, Bologna, 1999.

3 Un esemplare in ASV, Fondo Bolognetti, 156, c. 73r-86v. Su questo testo cfr. P. J. A. N. Rietbergen, Pausen, Prelaten, Bureucraten. Aspekten van de geschedenis von het Pausschap en de Pauselijke Staat in de 17e Eeuw., Nijmegen, 1983, p. 138-158.

4 ASV, Fondo Bolognetti, 156, c. 73v-74r.

5 Sul tema della criminalità e della componente nobiliare del banditismo cinquecentesco rinvio al mio studio Signori e tribunali. Criminalità nobiliare e giustizia pontificia nella Roma del Cinquecento, in M. A. Visceglia (a cura di), Signori, patrizi, cavalieri nell’età moderna, Roma-Bari, 1992, p. 214-230.

6 ASV, Fondo Bolognetti, 156, c. 75v.

7 Ivi, c. 76v.

8 Ivi, c. 79.

9 Sul concetto di micropolitica usato da W. Reinhard e dalla sua scuola per studiare anche i processi di integrazione fra centro e periferia nel primo Seicento cfr. I. Fosi (a cura di), Amici, creature, parenti: la corte romana osservata da storici tedeschi, in Dimensioni e problemi della ricerca storica, 2, 2001, p. 53-206.

10 Come osservava, ad esempio, P. J. Rietbergen, Pausen..., cit. nota 3, p. 158, che considerava anche queste fonti nell’ottica della formazione dello «stato moderno».

11 Per alcuni esempi, in questo senso, riguardanti in particolare le legazioni di Ferrara e Bologna, cfr. A. Gardi, Lo stato in provincia. L’amministrazione della legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590), Bologna, 1994; I. Fosi, All’ombra dei Barberini. Fedeltà e servizio nella Roma barocca, Roma, 1997, p. 95-121.

12 ASV, Sacra Congregazione del Concilio, Visite Apostoliche, 105 A, c. 24v.

13 M. Carbonario, Il governatore politico cristiano, Fabriano, 1617. L’opera mi è stata segnalata da Alessandro Pastore che ringrazio.

14 Erano criteri ispirati alla mediocritas: i collaboratori dovevano essere infatti privi di «estremi» di ricchezza e povertà; meglio più piccoli che grandi; più brutti che belli; più giovani che vecchi.

15 M. Carbonario, Il governatore... cit. nota 13, p. 297-298.

16 Sulla congregazione della Sacra Consulta cfr. M.G. Ruggiero Pastura, La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi, Roma, 1984, p. 47-51; A. Gardi, Lo Stato..., cit. nota 11, p. 73-79. Come è noto, la documentazione riguardante l’attività della S. Consulta è frammentata, discontinua cronologicamente, e dispersa in diversi archivi (Archivio Segreto Vaticano, in cui il fondo S. Consulta è al momento in fase di riordino ed altri fondi dell’Archivio stesso; Biblioteca Vaticana; Biblioteca Casanatense; Archivio di Stato di Roma). È poi facile trovare in archivi familiari materiale riguardante la S. Consulta, quando la famiglia poteva van-tare fra i suoi membri qualche prefetto della suddetta congregazione.

17 G. B. De Luca, Il Dottor volgare, lib. XV, p. iii, e Id., Relazione della stessa Curia romana, cap. XXII, vol. IV, Firenze, 1843, p. 539.

18 BAV, Borgiano latino 729, c. 58r.

19 Su questi temi cfr. i saggi raccolti nel volume di B. Garnot (a cura di), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Digione, 1996; O. Niccoli, Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione della prima età moderna, in Studi storici, 40, 1999, p. 219-261.

20 Biblioteca Casanatense, ms. 1355, c. 91r.

21 BAV, Vat. lat. 1229, c. 154r-157v: Suggerimenti alla S. Consulta per tutto lo Stato Ecclesiastico.

22 Ivi, c. 157v.

23 BAV, Borgiano latino 729, c. 2r. A metà Seicento, anche nello Stato ecclesiastico il Sant’Uffizio dovette rispondere ripetutamente alle accuse di diversi, gravi abusi perpetrati dai suoi patentati mosse sia da diverse comunità che, oltre tutto, lamentavano il danno finanziario causato dalle molteplici esenzioni e dai privilegi goduti, ma anche dalle turbative frequenti dell’ordine pubblico: ACDF, UV 11, c. 273r-286v.

24 ASV, SS Ferrara 6, fol. 192r.

25 ACDF, UV 11, c. 287v.

26 Ivi, c. 288r.

27 A proposito di questo divieto, il cardinale Francesco Barberini faceva osservare al papa il malcontento manifestato sia a livello centrale, dai cardinali riuniti alla Minerva, sia dagli inquisitori locali. Si obbiettava infatti che la povertà di molte inquisizioni locali permetteva di mantenere solo con «gentilezze» e doni tutto l’apparato repressivo. Il cardinale Barberini proponeva quindi che, nelle lettere da inviare agli inquisitori locali, si limitasse il divieto di ricevere doni da parenti dei rei e che «niuno inquisitore o altri ofitiali, in ordine all’esser sostenuto o avantaggiato nella carica o altro che ambisse et desiderasse d’entrar al servitio et cariche del S. Ofitio, potesse donare et correspettivamente da quelli riceversi»: ivi, c. 331r.

28 ACDF, c. 280v.

29 Attacchi al tribunale del S. Uffizio avevano segnato il pontificato di In nocenzo XI ed avevano coinvolto lo stesso G. B. De Luca: cfr. G. Signorotto, Lo squadrone volante. Cardinali «liberi» e la politica europea nella seconda metà del xvii secolo, in G. Signorotto e M. A. Visceglia (a cura di), La Corte di Roma tra Cinque e Seicento «Teatro» della politica europea, Roma, 1998, p. 133-137.

30 ACDF, UV 11, 301r.

31 Sul problema della definizione dell’origine e la natura dei privilegi feudali affrontata dai pontefici nel tardo Cinquecento cfr. S. Carocci, Vassalli del papa. Note per la storia della feudalità pontificia (sec. xi-xvi), in G. Barone, L. Capo e S. Gasparri (a cura di), Studi sul medio evo per Girolamo Arnaldi, Roma, 2001, p. 165-201 e il saggio di B. Forclaz, Le relazioni complesse tra signore e vassalli. La famiglia Borghese e i suoi feudi nel Seicento, in M. A. Visceglia (a cura di), La nobiltà romana in età moderna. Profili istituzionali e pratiche sociali, Roma, 2001, p. 165-201.

32 BAV, Barb. lat. 1565.

33 Così, nel 1652, la Consulta chiedeva al governatore di Perugia di informarsi dai priori di Castiglione del Lago «per la remotione di quel Governatore stante gli aggravii che suppongono ricevere da lui»: BAV, Borgiano latino 729, c. 26r.

34 In casi di denunzie inoltrate da comunità alla Consulta per allontanare giusdicenti accusati di comportamenti scandalosi o di crimini sessuali, il supremo tribunale romano agiva con circospezione per verificare che le accuse non fossero frutto di inimicizie private, di rancori personali o di «avversari». Nel 1652 il prefetto della Consulta scriveva al governatore di Perugia di verificare se «esser vero che il Governatore di Cannara assieme con quel podestà di Castel Buono che è prete havevano hauta qualche prattica per poco tempo con una donna maritata sì ma publica dishonesta e che poi quella donna è andata a Fuligno. Che il medesimo, assieme con alcuni giovanotti (...) dopo haver mangiato et bevuto bene, erano andati facendo qualche romore di notte tempo per il suo castello e che burlando erano andati a casa di alcuni contadini amici a pigliare alcune robbe da magnare, ma che il governatore suddetto havesse richieste donne dishonestamente fatte prima precettare non ci ho trovato alcuno fondamento». Le denunzie sembravano infatti provenire «da persone poco amiche del detto governatore»: questi «per un poca di mortificatione» era stato poi trattenuto a Perugia alcuni giorni: BAV, Borgiano latino 729, c. 47r.

35 Rinvio, per queste considerazioni, al mio saggio «Beatissimo padre...»: suppliche e memoriali nella Roma barocca, in C. Nubola e A. Würgler (a cura di), Petizioni, gravamina e suppliche nella prima età moderna in Europa (secc. xv-xviii), Bologna, 2002, p. 343-365.

36 Sulla riforma dei tribunali romani del 1612 cfr. I. Fosi (a cura di), Tribunali, giustizia e società nella Roma del Cinque e Seicento, in Roma moderna e contemporanea, 5, 1, 1997.

37 Per una diversa valutazione del ruolo del cardinal nepote in due significativi studi recenti: A. Menniti Ippolito, Il tramonto della curia nepotista, Roma 1999 e B. Emich, Bürokratie und Nepotismus unter Paulus V. (1605-1621). Studien zur frühneuzeitlichen Mikropolitik in Rom, Stuttgart, 2001 (Päpste und Papstum, 30).

38 Erano linguaggi comuni nell’Europa della prima età moderna, come han no appunto rilevato i numerosi studi recenti sulla società di corte, sui legami di dipendenza, di clientela, non circoscritti ai contesti urbani: si veda, da ultimo, C. F. Patterson, Urban Patronage in Early Modern England. Corporate Boroughs, the Landed Elite, and the Crown, 1580-1640, Stanford, 1999.

39 BAV, Borgiano latino 729, c. 81r.

40 Sulle riforme alessandrine in materia cfr. L. von Pastor, Storia dei papi dalla fine del medioevo, XIV-1, Roma, 1961, p. 100. Per i meccanismi – formali ed informali – per accedere alle carriere curiali cfr. R. Ago, Carriere e clientele nella Roma barocca, Bari, 1990.

41 Esemplare, a questo proposito, la documentazione in ASV, SS, Memoriali e biglietti, 18 (carte non numerate) che conserva le «consulte» di agosto e settembre 1679.

42 Ivi, 9 settembre 1679.

43 Ivi, 13 agosto 1679: Domenico Parenti, eletto dal pubblico consiglio di Veroli «esattore del grano avanzato, presentatagli la lista con decreto giuditiale per la detta esatione, la prima volta l’ha regettata con grandissimo disprezzo della giustitia, e la seconda volta, presentatagli dal med(esim)o mandatario, in presenza di due testimoni, l’ha regettata col med(esim)o disprezzo, ma ha bastonato in publica piazza il mandatario». Incarcerato, afferma di essere mandatario di un commissario della Fabbrica di S. Pietro, privilegio non comprovato dalle autorità comunitative. Il caso è rinviato alla Consulta per indagini ulteriori.

44 BAV, Borgiano latino 63, II, c. 393r.

45 Basti citare, non certo unico caso, il memoriale inoltrato alla Consulta il 26 agosto 1679 dal gonfaloniere e conservatori di Imola, nel quale si accusava l’arcivescovo di Bologna di avere avuto «tutti gli artifici, le continue conferenze e la stretta consederatione» con il governatore di Imola «quale trabocca in questi eccessi in odio de’ ricorsi publici e privati havuti contra di lui l’anno passato all’E (ccellentissi)mo Legato et alla S. Consulta, onde ogni operatione si può tenere per suspecta havendoci manifestato nel più importante interesse l’animo suo». L’arcivescovo, Girolamo Boncompagni, era accusato di parteggiare, con il governatore di Imola, Pietro Ettori, per una fazione del Consiglio cittadino che voleva invalidare le delibere della maggioranza: ASV, SS, Memoriali e biglietti, 18, 26 agosto 1679.

46 BAV, Borgiano latino 63, II, cc. 349r e 399r. Stesse richieste venivano avanzate anche dalla comunità di Recanati.

47 Cfr. E. Muir, The Idea of Community in Renaissance Italy, in Renaissance Quaterly, 55, 2002, p. 1-18.

48 La necessità di conservare il buon ordine nelle comunità e di non innescare vendette trasversali portava la Sacra Consulta ad intervenire in difficili trattative matrimoniali. Nel 1653, la figlia di Giovan Battista Conti, promessa sposa, era stata rapita da zii materni dalla casa del padre a Foligno. Il prefetto della Consulta scriveva al governatore di Perugia Claudio Marazzani per richiedere la sua collaborazione «et perché non nascano inconvenienti fra le parti e la giovane resti in piena libertà di disporre di sé medesima, secondo la propria volontà, la S. Congregazione de’ Vescovi ordina a Mons. Vescovo di Foligno che la faccia collocare in monasterio»: BAV, Borgiano latino 729, c. 139r.

49 L’intreccio di giurisdizioni dei tribunali romani e delle congregazioni centrali non aiutava certo a chiarire procedure. Inoltre l’ampio spettro di competenze di alcuni tribunali poteva addirittura mettere in pericolo l’opera di pur accorti giusdicenti locali. Nel settembre 1679 Mario Fani scriveva alla S. Consulta di aver saputo di un tentativo di avvelenamento di due carcerati accusati dell’omicidio del conte Pellegrini. Comunica di aver istruito il processo e di aver trovato «polveri verdi e polizini...che stimerei dovessero darsi all’Inquisitione per riconoscere se vi potesse essere qualche superstizione». Carte, polveri e pareri di medici a proposito furono inviati a Roma: i tempi e i modi della (eventuale) risoluzione del caso non ci sono noti.

50 G. B. Zenobi, «Le ben regolate città». Modelli politici nel governo della periferia pontificia in età moderna, Roma, 1994 (Biblioteca del Cinquecento, 59).

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