Appendice. Il contratto con Antonio Rossetti
p. 311-319
Texte intégral
1ASR, TNC, Ferragutus Antonius, uff. 8, b. 49, ff. 268r-271v e 300-302, 7 giugno 1614 Cfr. BANL, Archivio, Linceo, ms. IV, ff. 378-385
Die septima mense Iunii 1614
[...]
1. Essendo che l’Accademia o vero consesso de studiosi filosofi lincei affaticandosi di continuo ne studii delle nobili scienze di filosofia, e mathematica per tanto più facilitare esse scienze e communicare le proprie fatighe a buoni studiosi desidera che gl’elaborati parti de suoi soggetti in esse fedelmente et diligentemente impressi escano in luce, et a commodo et sodisfattione di tutti gli amici delle virtù siano copiosamente distribuiti per tutto. Di qui è che offerendosi il libraro Antonio Rossetti pigliare sopra di se il negocio delli Signori Accademici Lincei sopraddetti con far stampare et smaltire li libri composti da loro che li vorrano dare a stampare et smaltire in qualsivoglia idioma tanto semplice come misto d’altri et in qualsivoglia carattere che li sarano dati, et approvati degni di stampa nel modo che si dirà di sotto dal Bibliotecario officiale in ciò deputato comprandoseli e pigliandoseli a smaltire si contentano detti Lincei convenire con lui con l’infrascritti patti et conditioni observandi ex utraque parte.
2. Che detto negotio debba durare per anni cinque et (...) doppo a libito di detti Accademici sino a nove anni e durante il tempo sopraddetto il sig. Antonio Rossetti libraro debba havere dall’Accademici et tener per fondo del negotio scudi seicento di moneta più et meno ad arbitrio di detti Accademici con obligo del libraro sopradetto quelli impiegare in far stampare libri datili da Lincei come si dirà di sotto sempre durante detto tempo con quelli comprargli per smaltirgli et del ritratto di nuovo stampando et comprando et pigliandoseli a smaltire sempre tenergli impiegati durante detto negotio in questa maniera cioè
3. Che per detti scudi 600 di moneta più o meno si contenta detto libraro pigliarseli in denari alla fiera di francofort di settembre prossimo scudi 100 et al presente tanti libri che sono in Roma, Napoli, Ancona, Venetia da detti Accademici che ascendono alla valuta et somma sopradetta più o meno che detti Accademici gli vorranno dare pigliandoli per il prezzo in questa maniera calculati cioè per tutto quello che lor costa la stampa con tutti gli annessi intagli, disegni, carta stampatura et simili stimando la stampa con li prezzi accordati che sono sotto notati et per il valore dell’istessa opera o compositione elaborata stimando questo d’accordo sotto sopra un’opera per l’altra 15 per cento di quello della stampa di modo che un’opra che nella stampa et annessi sia costata all’Accademici scudi cento egli agiuntovi al valore dell’istessa opra scudi 15 la pigli per il suo intiero valore di scudi 115 che così di patto li prende per smaltire o conditionatamente li compra e così presi promette smaltirli principalmente in francofort Spagna Venetia, et altri luoghi d’italia et promette tenere particulare corrispondenza et continua in francfort oltre l’altre parti et della somma di più di scudi 600 darne soddisfatione a detti Accademici in denari o libri ad arbitrio di essi Accademici.
4. Si contentano l’Accademici suddetti dar tempo al detto libraro di smaltire li detti libri al presente da consegnarsegli in tutto tre anni, nelli quali lo smaltimento s’intenda esser già fatto compitamente et egli li piglia e li compra per smaltiti con patto che in questi mesi correnti cominciando dal presente giorno per 18 mesi avvenire doppo la consignatione non sia obbligato detto libraro pagar cosa alcuna ne spendere in stampa per detti Accademici, ma questa prima volta sia per commodo del smaltimento da farsi da esso libraro libero da ogni peso, ma finito detto tempo detto libraro sia obbligato subito ad ogni requisitione degli Academici cominciare a far stampare provedendo intieramente a tutta la spesa per la stampa di carta, compositura e tiratura, intagli disegni, et altri che occorresse nell’opre et seguitar un foglio il giorno sempre finché sarà spesa la rata del retratto prezzo accordato, et così seguir poi per rata del tempo a spendere la rata del seguente tempo maturata tutta o parte applicandola intiera o divisa per rata di mesi e giorni secondo vorranno li Accademici, in modo che finito tutto il tempo concordato al Giugno 1617 siano spesi tutti li sc. 600 in stampa et l’opre così stampate smaltirle di mano in mano che saran finite con il tempo solamente di duoi anni a reinvestire il retratto di quelle, et li primi 18 mesi vacanti sempre s’intendano dalla tassatione e licenza di pubblicare detti libri stampati data a esso libraro, acciò per incapo al detto tempo dalla tassazione e licenza possa del retratto del debito prezzo andar seguitando a stampare l’altre opre et pigliarsele et smaltire ut supra et così sempre continuare durante il negotio.
5. Che la consegnatione de libri da farsi al presente per mezzo del procuratore s’intenda fatta tra un mese prossimo alla più lunga tanto in Roma quanto fuori et se ne debba fare poi instromento particolare d’aggiungersi a questo nel quale apparisca la quantità certa delli d. 600 o più o meno che egli riceve di valore da gli Academici in questo principio e la consegna in Roma si faccia della robba stessa fuori per lettere facendosi anco buone alli Accademici le condutture e dogane.
6. Che non havendo a novembre del 1615 detto sig. Antonio libraro smaltito overo havuto il retratto de libri dategli a smaltire in parte o tutto sia tenuto doppo il giorno di novembre che compisce 18 mesi a stampare et spendere del suo dovendosi intender lo smaltimento già fatto per la metà nel primo tempo e il restante nell’altro pro rata che detto libraro s’obliga sempre farlo in tal tempo stare in essere et farlo buono del suo come fatto et come compratore.
7. Che li libri tanto già stampati come stampandi da esso libraro d’ordine de’ Lincei s’habbino a dare ad esso libraro per il 15 più per cento della spesa fatta in carta stampatura, figure disegni et intagli dal qual prezzo di più che è del valor dell’opera tassato sopra la spesa ut supra et tutto prezzo della spesa che avanzasse alli sc. 600 del negotio esso libraro ne habbia a dar conto alli Accademici e soddisfattione in denari o libri a beneplacito d’essi Accademici acciò a lor modo ne possano disporre a favor anco e soddisfatione dell’autore di cui è la fatiga secondo loro giudicheranno restando sempre in mano d’esso libraro per fondo del negotio li sc. 600 in libri et in denari che si troveranno da esso libraro stampati per ordine loro et detto libraro non possa domandare altro salario o provisione e spesa che si facesse sotto pretesto di sue fatighe diligenza et qualsivoglia altra occasione et modo spesa in stampa ut supra con il tempo ut supra ma solo tenere li detti sc. 600 di negotio da impiegarsi come s’è detto.
8. Ma volendo li Accademici di detto 15 per cento del valore dell’opre o altro far crescere il fondo del negotio sia a loro beneplacito di farlo et esso libraro sia tenuto darne similmente conto ut supra et s’intenda il negotio di quella somma maggiore fatta purché ne apparisca scrittura publica o privata tra esso libraro et Academici fatta di lor consenso ma che poi volendo gli Accademici ridurla al fondo delli sc. 600 solamente sia in potestà loro et esso libraro sia obbligato restituirle con il tempo ut supra il denaro se detti Accademici non si volessero repigliare li libri stampati con detti denari et parte di denari che fussero maturi conforme il tempo delli duoi anni per rata ut supra concesso.
9. Che cominciando la stampa lui sia obligato entrare a parte ponendo in tutti del suo proprio il sesto delli sc. 600 applicandoli di mano in mano pro rata delli ritratti pro tempore volendo però gli Academici e rivalersene della sua rata delli libri stampati valutandoli ut supra, stampa et annessi et 15 per cento per il valore della istessa compositione dovuto alli Accademici et reiterandosi più volte con il giro di retratti sempre sia tenuto entrare similmente e comprando e pigliandosi a smaltire sempre nelli duoi anni.
10. Et spendendosi di più delli sc. 600 che così piaccia alli Academici, o che vogliano crescere il fondo stesso del negotio sia ad arbitrio d’esso libraro entrare nella somma di più delli 600 sc. per l’istesso sesto. Sia però sempre obligato a pigliarli nell’istesso modo che l’altri o entrando o non entrando nella spesa della stampa di lui stampandosi per qualsivoglia somma.
11. Che volendo li Academici per mezzo delli officiali ut infra libri delli stampati per via d’esso libraro ad istantia di detti Academici in qualsivoglia somma li possino pigliare et esso libraro sia tenuto darli a loro arbitrio e quelli computarli solamente al prezzo che costano in capitale et stampa promettendo l’Academici quelli non vendere ad alcuno ma volerli per donare et tenerli a loro libito et questo durante detto negotio et che solo esso libraro quelli da esso fatti stampare possa venderli conforme s’è detto di sopra mandandone la maggior massa in francfort dove detto libraro debba tener ferma correspondenza acciò possa tener buoni libri forestieri conforme li saranno da essi Academici richiesti per lista.
12. Che li libri che detti Academici voranno in contraccambio delli loro libri, o con denari tanto da francfort come da altro paese esso libraro sia tenuto farceli venire e barattarceli mercantilmente solo potendo in detto baratto havere 15 per cento di più conforme si dà nello smaltimento de libri tassabili che gli Academici gli han dato et fatto stampare ut supra et pure dalli Academici per lista o per prezzi tassati altrimenti non saran convenuti tra essi per più o meno.
13. Che volendo che gli Academici far stampare qualsivoglia somma più di quello esso libraro è obligato per la rata del tempo spendere del ritratto o prezzo pattuito ut supra debbiano dar denari quanto bastano a loro libito et secondo quelli esso libraro sia tenuto stampare e far stampare entrando lui come s’è detto di sopra nella spesa et pigliandosi li libri stampati per smaltiti come gl’altri.
14. Che facendo in qualsivoglia modo stampare gli Academici lor libri per altre mani che d’esso Antonio, detto Antonio se li debba pigliare all’istessa raggione e prezzo e tempo di ritratto et soddisfatione come si dirà più a basso si come fossero da detto Antonio fatti stampare mentre però non siano usciti più d’un anno prima et non ne siano stati venduti più di 50.
15. Che non stampandosi libri in tutto o in parte doppo il presente tempo prefisso di novembre 1615 et durante il negotio per diffetto degli Academici o che non dessero le opere o che le trattenessero et procedessero lentamente e da loro mancasse esso libraro non sia tenuto diminuire il fondo del negotio delli sc. 600 ma di quelli godere quel tempo e solo sia obligato far stampare un foglio il giorno mentre li sarano date le opere dall’Accademici da stamparsi con quella moneta o ritratto che doverà stare in esser conforme alli patti del tempo stabilito ut supra et di queste opere così stampate darne similmente retratto ut supra computando il detto tempo dalla consigna et licenza ut supra.
16. Che bene sia tenuto esso libraro dar conto e soddisfattione di quello avanzasse alla somma delli sc. 600 di fondo tanto sia capitale aggionto come sopravanzo ad ogni requisitione delli Accademici conforme il tempo et rata stabilita al ritratto e quelli dare in denari in beneplacito d’essi academici in Roma o dove essi vorrano.
17. Che delli sc. seicento di fondo durante il negotio sia ben tenuto esso Antonio darne conto all’Accademici ad ogni loro requisistione ma non sborsare né spendere altro che il pattuito ut supra durante il negotio, ma bene in fine d’esso sia tenuto detto libraro dar conto e sodisfattione in denari o libri a loro beneplacito e li libri se non fosse maturato il tempo del ritratto o che fossero in essere di fresco stampati stia ad arbitrio di essi Academici lasciarli sinché si maturi similmente il tempo del ritratto di quelli e pigliarsene poi il denaro; o pure ripigliarsi li stessi libri e dandosi tempo a maturare il ritratto s’ intenda il negotio per quella quantità stare in piede et valere il presente contratto et stare in suo robore sino all’integra soddisfatione con li suoi oblighi et segurtà.
18. Che detto libraro debba dar minuto conto delli libri che stamparà esso ut sopra et avvertire che da stampatori non siano levati fogli nello stampare che oltre il fraudare li libri et guastarne molti si dà occasione di publicarsi il libro avanti il tempo et volontà delli Academici con pericolo di ristamparsi il che resta in pregiuditio di esso libraro, avvertendolo in questo acciò non possa dire il libro è stato ristampato prima che esso l’habbia smaltito; et per questo si dimanda et pattuisce che debba esso Antonio smaltire li libri in massa grossa doppo stampati in francfort et altri luoghi ut supra havuta la licenza di poterli pubblicare da essi Academici e non possa altrimenti senza lor licenza in scriptis pubblicarlo, ne venderne uno né molti sotto pericolo et pena che il danno vada in persona sua con disgusto di essi Academici poiché potrebbe essere che fusse ristampato prima che uscisse fuori di man sua in massa grossa, come si è detto, et alterato o mutato contro il volere dell’Autore et altri Academici.
19. Che detto libraro non possa far stampare libri Academici in maggior somma o numero di quella gli sarà ordinata dalli Academici sotto pena di pagar la spesa del capitale et terzo di più ad essi academici et non basti scusarsi che non sia per colpa o sua intelligenza, ma difetto de stampatori o altro qualsivoglia.
20. Che doppo smaltita la quantità stampata non possa ristampare alcuna opera Academica senza licenza in scriptis delli Academici ne ristampar più numero del concesso sotto pena del capitale et sopra più di detti libri ut supra da sodisfar ad essi Academici.
21. Che il pigliar privilegii da Principi, perché l’opere non possano da altri essere stampate, vendute et stia talmente ad arbitrio delli Academici et a loro spese ma che pigliandolo quelli habbiano da detto Antonio conveniente sodisfatione, havendo risguardo a gl’utili, che ad esso venisse da detto Privilegio et che esso da se non possa pigliarlo in modo alcuno senza espressa volontà loro.
22. Che li libri siano fatti stampare bene, et politamente et con diligenza di caratteri belli, non vecchi, e consumati, vi siano tondo, corsivo, greco, hebreo, semplice, e mescolato conforme l’opere si richiederanno di tutte le grandezze di caratteri conforme li prezzi che si stabiliranno, et nelli margini vi siano le postille, mani, segni di stille et altro che sarà necessario all’opere che se li darano, et le figure ben poste et con diligenza ove andaranno.
23. Che le forme delle stampe siano di misura buona et la maggior che si usi in carta mezzana da stampa piccola o altra, et volendola di minor forma con più margine sia ad arbitrio delli Academici se ci vorranno porre postille o altro ut supra.
24. Che detto Antonio entrando in parte del suo nella stampa non sia obligato ne possa entrare a parte nella spesa de disegni, intagli, et stampe di rame o di legno che entrassero nell’opere da lui stampate per ordine de gli Academici ma esse debbano essi Academici farle fare a tutto loro spesa, cioè dall’istesso Antonio dalli denari delli ritratti accordati ut supra che si spendono in stampa.
25. Che detto Antonio sia tenuto subbito stampato il foglio rendere le stampe di figure, disegni, che vi sono entratte alli Academici ben conditionate e perdendosi o rompendosi alcuna sia tenuto del suo.
26. Li prezzi delli caratteri o compositura di quelli, tanto semplici come misti, tondi, corsivi, greco, hebreo, italiano, e latino in 5o 4o e foglio di carta mezzana, intendendo il sesto, e forma nella maggior misura e numero de versi si usano et sono videlicet Garamone in octavo, quarto et foglio per n. 500
In tutti i sesti intendendo con tondo, corsivo, greco, hebreo, mesticato quando bisognano nell’opere purché non entrino facciate intiere continue e molte.
27. Il prezzo della carta non si metta poiché doverà pigliarla del prezzo e qualità che ordinaranno li Academici, ne gl’ordini da darsi ut infra.
28. Che detti prezzi stabiliti non si possino mutare da detti Academici ne da esso libraro, ma sempre durante il negotio farsi buoni dall’una e l’altra parte nelli prezzi di libri stampati et stampandi ut supra.
29. Che detti prezzi s’intendano per la compositura et tiratura di numero cinquecento per foglio composto, et volendone gl’Academici maggior non debbano pagare solo la tiratura di più pro rata, gia che la compositura è l’istessa.
30. Che non possa detto Antonio allegar disgratia successali nel barattar i libri consegnateli, et consegnandi dopo stampati da esso, ut supra, ne in quelli che farà venire per gl’Academici per lista datagli da essi, ma solo il danno ch’occorresse, come l’utile, sia suo, dopo consegnatoli dalli Academici poiché lui gli compra et il mandarli fuori è cosa ordinaria, e necessaria per lo smaltimento, et guadagno di esso Antonio.
31. Che mancando detto Antonio doppo li tempi prefissi d’accordo ut supra dello smaltimento, di fare stampare ogni dì un foglio, o più secondo il trattenimento in soddisfatione del ritratto ut supra per un mese continuo o vero talmente interrotto che in due mesi non fosse fatta opera per più d’uno per sua colpa, e mancamento del ritratto ut supra accordato non speso; li Academici possino disfare a loro arbitrio il negotio, e volendo loro sia obbligato esso Antonio restituire il capitale, et sopra più pro rata decorso ut supra pattuito, overo che essi Academici possano fare stampare da altri a danno di esso Antonio.
32. Che vendendo ad uno, over due persone sole tutto il numero d’un opra fattali stampare come sopra dalli Academici debba haverne il consenso delli Academici per mano del Bibliotecario Academico notificandogli le persone; et mentre detto consenso se gli trattenesse non s’intenda correre il tempo del ritratto pro rata del trattenimento; et mentre se gli negasse detta licenza, debbano pigliarsi loro tutti i libri che impediscono il venderli ad altri facendoli buoni conforme alli presenti capitoli. Se poi sarà in parte lontana dove non possa a tempo procurare detto consenso, e licenza, possa effettuare il partito della vendita, ma che ne debba subbito dar avviso e conto alli Academici.
33. Che detto Antonio debba mandare li titoli dell’opere Academiche da lui stampande per ordine de gl’Academici alle fiere per farli porre nel catalogo che si pubblica fiera per fiera in francfort, et anco sia obbligato donare detto catalogo dei libri della fiera di francfort subbito di fiera in fiera al Principe degl’Academici per mano del bibliotecario, et che in esso catalogo apparisca che i libri Academici pubblicati sono stati in fiera.
34. Che volendo in particolare alcuno delli Academici fare stampare le sue opere da esso Antonio a spese dell’Auttore Academico, o proprie, o del compagno e non del commune, overo darli opere Academiche stampate altrove, quando siano dell’istessa conditione delle stampate da lui, debba esso Antonio stamparle e pigliarle, et ciò sia obbligato con gl’istessi patti e conditioni che fa con commune delli Academici stabiliti ut supra, et dargline conto, e sodisfatione in denari o libri a beneplacito dell’Auttore Academico, et non sia obbligato detto Auttore Academico particolare far tenere il suo denaro del ritratto della sua opera ad esso Antonio, se non per il tempo di anni 3 1⁄2 in tutto per esserne intieramente soddisfatto, et li primi 18 mesi senza obbligo di pagamento alcuno ma alla fine di essi debbia pagare all’Auttore del libro esso Antonio un terzo di tutta la somma del denaro, che deve e poi in capo all’anno doppo li detti mesi 18 debbia pagare l’altro terzo et poi l’altr’anno seguente il restante (purché la somma di tutta la spesa non passi seicento scudi, ma passando quel più si debba scompartire il pagamento pro rata). Ma volendo detto Auttore lasciargli in mano detti denari per ristampare altre opere sue, o de compagni in commune, o particulare, debba esso Antonio trattarlo nello stampare, comprare e smaltire nell’istesso modo che fa col commune degl’Academici non differendo in altro, che detto Accademico Autore ha libertà di poter essigere nel modo detto il denaro del retratto et non è obbligato farlo stare in mano di esso Antonio se non pro rata delli anni tre et mezzo prefissi al retratto, et sodisfatione intiera come sopra si è detto ma volendone l’Autore libri, o in parte o in tutto non ci possa detto Antonio guadagnare più di quelli che nel commune è stabilito. E tutto ciò s’intenda che l’Autore sia Academico e porti seco non solo il nome di linceo nelli libri, ma anco approbatione delli Academici et loro offitiale deputato, tanto della persona come dell’opera.
35. Che li libri da stamparsi per il commune dell’Academici detti li riceva esso Antonio dal Bibliotecario di ordine del Principe Academico in scriptis et esseguisca anco l’ordine datogli similmente da detto Bibliotecario circa li caratteri forma numero correttione e tempo della pubblicatione doppo stampati sarano per scrittura privata sottoscritti et quelli che saranno di particolare auttore Academico li riceva dall’istesso Bibliotecario et auttore l’ordine de quali esseguisca ut supra et similmente debba ricevere le liste de libri che detti Academici o Autore particolare vorranno da esso Bibliotecario et autore in particolare sottoscritte quelle per il commune del Principe Bibliotecario et Procuratore, et quelle del particolare dall’istesso autore particolare et ai detti debba rendere li conti et dar sodisfatione ut supra et ad essi consegnare i libri che a loro istanza haverà per lista data fatti venire da francfort o altro luogo ad essi si diano li fogli et monstre avanti che lui le dia al Correttore per la correttione che in quella a loro si dia soddisfatione non li tirando se non doppo che da loro o da ordine loro saranno giudicati ben corretti et che haveranno dato consenso si tirino et volendone doppo corretti e tirati le mostre o alcuni fogli politi a lor soli si diano et non ad altri per le cause sopradette.
36. Che l’ordini licenze consensi circa lo stampare et pubblicare libri dell’Academici debbano farsi dal Bibliotecario con ordine del Principe essi debbano dare in scriptis con sottoscrittione d’ambeduoi et con quelli dell’Auttore particolare da esso autore linceo particolare in scriptis quale essendo assente et non avendoci il detto libraro conoscenza et fatto sicuro li receva per mezzo del Bibliotecario. Le revisioni di conti saldi ricevute et quietanze devano farsi dal Bibliotecario et procuratore et esser sottoscritte da loro et dal Principe a quali doverà dare sodisfatione et da questi ordini volontà e commodo di darli non debba transgredire o variare esso Antonio per conto alcuno altrimenti facendo sia il danno per sé e non delli Academici in commune né dell’Autore Academico particolare mentre si occorre et in caso non vi sia danno sia Antonio suddetto tenuto rifare la cosa istessa mentre non sia fatta con soddisfattione delli Lincei.
37. Dichiarando espressamente che nelli negocii attinenti al commune del consesso di Lincei Academici esso Antonio non habbia a trattar con altri ne render raggione ad altri che al Principe, Bibliotecario et Procuratore di detto Consesso ne altri in detti negotii habbiano a trattare con lui. Venendo l’ordini, saldi e quietanze del comune di detto Consesso dall’istesso Principe Institutore immediatamente ancorché solo siano sufficientissime.
38. Si dichiara inoltre espressamente che tutta la massa et valore di questo negotio denari libri et credito del comune de Lincei et degl’istessi Lincei sottoposti però a dispositione del Principe Institutore et a quelle conditioni e leggi che egli ci vorrà porre o nelle Constitutioni di detto Consesso linceo overo per Instrumento pubblico o per poliza da lui sottoscritta.
39. Il P. Bibliotecario et Procuratore delli Lincei da quali esso Antonio riceverà gli ordini et con li quali doverà trattare sono al presente li sotto nominati nella stipulatione e poi saranno i loro successori eletti et constituiti legittimamente da detto Consesso secondo le sue Constitutioni ordinate et stabilite dall’Institutore di quello. Però il detto Antonio libraro in caso di du-bio vivente il presente Institutore per la sua semplice assertione habbia si-cura notitia delli successori Bibliothecari et Procuratore di mano in mano et poi del P. et degl’altri offitiali facendolene assertione dieci Lincei quali egli conosca o per assertione già di detto Institutore o per esser nominati nelle polizze o contratti fatti con lui e per esser nominati come autori o altrimenti in libri stampati o pubblicati già per suo mezzo come di sopra, o per mostrargli il diploma authentico della lince (o scritture havute dal consesso se-condo il solito et in caso egli non possa coguosurli) et non ne siano tanti in Roma presenti che possano mostrarlo habbia notitia dell’assenti per la concorde assertione di tutti quelli che saranno in Roma presenti havendo da tutti questi in presente notitia l’assertione in scrittura privata sottoscritta di lor propria mano.
40. Che tutti i libri de Lincei da stamparsi o stampati altrove s’intendano non solo haver l’ordine et approbatione dell’offitiale linceo deputato ut supra ma anco habbino la licenza necessaria de superiori del luogo et così li libri che si farano venire da francfort o d’altro luogo siano buoni o permessi da superiori et non altrimenti et nel mandare inanzi e indietro ci siano le licenze necessarie.
41. Che sia obligato esso Antonio la persona et beni suoi specialmente et in particolare i libri che hanno il nome dell’Auttori Academici sempre s’intendono esser sotto tal hipoteca ante constituita et precari proveduti da esso Antonio et in mano di qualsivoglia persona siano trasferiti et nessuno credito d’esso Antonio ne moglie ne figli vi possa pretendere hippoteca ne sequestro che con tal patto speciale et non altrimente se le danno et questo si indenda pendente la soddisfatione integra et pro rata.
42. Che nascendo differenza alcuna o dubio in queste capitulationi e negotio o contratto si debba subito compromettere con dui arbitri eletti uno per parte quali non siano huomini graduati o di dignità ma solo semplici Dottori, ovvero persone private et seguendo al laudo di questa appellatione il secondo compromesso con questo secondo si deffinisca la differenza et questo acciò amichevolmente si fuggano le liti dispendiose per ambe le parti et dannose particolarmente per gli Academici che devono quietamente attendere alli loro studii et fuggire le brighe et acciò non si habbia a difficultare la speditione di quello occorresse mentre si trattasse con persone grandi et occupatissime.
43 Questi compromessi però s’intendano in materie dubie et senza pregiuditio o ritardatione delle legittime esecutioni.
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