Pluralismo giudiziario e documentazione
Il caso di Firenze in età comunale
p. 125-187
Dédicace
In ricordo di Mario Sbriccoli
Texte intégral
1Il panorama della documentazione disponibile per l’età comunale fa di Firenze un interessante caso di studio per quanto riguarda la storia della giustizia. Come è noto, sono andati perduti gli archivi giudiziari precedenti al 1343, quando, nei roghi della sommossa che portò alla cacciata di Gualtieri di Brienne, duca d’Atene ed effimero signore della città per poco più di un anno, furono deliberatamente distrutti1 «tutti i libri ov’erano scritti gli sbanditi e rubelli e condannati», e furono «arsi tutti» gli atti processuali conservati nell’archivio della Camera del comune2. Andò così perduta la memoria documentaria dell’attività giudiziaria pubblica postconsolare3, che, secondo le attestazioni più antiche, risaliva a più di un secolo prima: per riferimenti indiretti, si ha notizia infatti di libri exbannitorum (di registri, cioè, che cominciavano a tenere memoria dei banditi pro maleficio e per debito) sin dal terzo decennio del Duecento, in coincidenza con il consolidamento anche a Firenze del sistema podestarile di amministrazione della giustizia4.
2Di fatto non si dispone di alcun registro delle attività processuali dei rettori giudiziari fiorentini anteriori al 1343. Per il periodo successivo fino al 1502, gli oltre 12.000 registri ora conservati nei fondi dell’Archivio di Stato di Firenze costituiscono, viceversa, il complesso giudiziario archivistico più ricco per quantità e qualità che si possieda per una città italiana di quel periodo5. Un vuoto e un pieno documentari molto netti, dunque, che hanno condizionato inevitabilmente i percorsi della ricerca.
3Per l’età podestarile, infatti, lo stato delle fonti giudiziarie fiorentine è incomparabile con quello di realtà come Bologna e Perugia che hanno conservato, pur lacunose, serie di atti risalenti ai decenni centrali del secolo xiii6. Per queste città infatti, è stato, possibile condurre ricerche sulle attività processuali e sui modi procedurali dei tribunali, che sono invece materialmente impossibili per Firenze fino al discrimine documentario del 13437. Sono precluse, cioè, indagini sul concreto operare dei tribunali, sui loro modi processuali e sulle politiche sanzionatorie, come anche una ricostruzione sistematica dei comportamenti perseguiti e, ovviamente, ogni prospezione quantitativa della giustizia criminale8.
4Nondimeno, la mancata conservazione degli archivi giudiziari non pregiudica la possibilità di una storia della giustizia anche per Firenze nella piena età comunale. Anzi, essa costituisce semmai uno sprone a prendere in considerazione altri percorsi documentari, a indagare in altre direzioni. Si tratta, in altri termini, di valorizzare tipologie documentarie talora trascurate negli studi di storia giudiziaria, e in primo luogo le scritture familiari, gli atti notarili, le deliberazioni consiliari, le stesse fonti normative. Soprattutto, il ricorso a documentazione non processuale consente di cogliere meglio, e di evidenziare adeguatamente, il pluralismo dei sistemi giudiziari operanti nella società comunale fiorentina.
5Si tratta, peraltro, di un approccio che comincia a essere battuto negli studi giudiziari, e la cui acquisizione di maggiore rilievo sembra essere costituita dalla facoltà di riformulare – proprio a partire dalla documentazione – la nozione di giustizia, dilatandola a comprendere sia pratiche sociali generanti dal conflitto sia politiche giudiziarie orientate dall’infragiudiziario. Viene così emergendo come a lungo, nel medioevo e nell’antico regime, la giustizia fu caratterizzata da un pluralismo di sistemi giudiziari che non ne risolvevano l’esercizio nella sola attività dei tribunali9. Per quanto i poteri pubblici rivendicassero ai giudici e alla arena processuale la centralità della fase giudiziaria, le strategie di conduzione e di risoluzione delle controversie tra gli individui, tra le famiglie e tra le parti seguivano infatti una pluralità di modi pacifici (tregue e paci), violenti (faide e vendette), infragiudiziari (arbitrati e grazie) e sanzionatori (pene e ammende)10.
6Viceversa, molte ricerche anche recenti si sono per lo più concentrate sull’attività dei tribunali e dei giuristi che vi lavoravano, privilegiando la documentazione degli uffici giudiziari, le fonti normative e la letteratura consiliare o di sistemazione giurisprudenziale. L’importanza di questo approccio è evidente e i risultati che ne sono derivati rappresentano ormai un patrimonio di conoscenze di livello assoluto per lo studio delle società del passato. Ma concentrare l’attenzione sulla sola fase processuale può forse far correre, alla lunga, due rischi: da un lato, di enfatizzare il momento pubblico della funzione giudiziaria che, in molte società e in molte epoche, fu spesso più una rivendicazione di poteri in cerca di legittimazione che una consolidata realtà di sistema; dall’altro, di operare una sorta di strabismo documentario che, valorizzando come fonte per eccellenza i registri giudiziari prodotti nei tribunali, finisca col sottostimare l’importanza di un’adeguata valutazione del panorama generale della documentazione e delle acquisizioni che possono venire da un’analisi attenta di altre fonti.
7Le pratiche conflittuali e i modi della loro soluzione non lasciarono il campo alla progressiva affermazione del publicum, della res publica (che fu, in primo luogo, una costruzione ideologica di alcuni regimi politici, per poi trasformarsi nella tradizione interpretativa prevalente nell’odierna storiografia), ma furono parte di un processo più complesso di interazioni sociali che diede luogo a una pluralità di pratiche sociali e di configurazioni istituzionali. A ben vedere, il pluralismo giudiziario corrispondeva all’avanzato grado di evoluzione della società urbana italiana, complessa per la varietà dei gruppi familiari e sociali che la strutturavano, per l’articolazione delle forme associative che le davano corpo, per la sperimentazione delle soluzioni di integrazione sociale e di configurazione istituzionale dei poteri operanti al suo interno, per la ricchezza dell’elaborazione culturale che accompagnò la sua trasformazione tra i secoli xii e xiv.
8Per questo, guardare non solo alla fase processuale della giustizia, all’attività dei tribunali e delle magistrature, ma anche a quelle pratiche infragiudiziarie e non sanzionatorie che con essa interagirono può contribuire a delineare un quadro più ricco delle società urbane del tardo medioevo.
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9Peraltro, il pluralismo giudiziario può essere colto ancor meglio se vi collochiamo adeguatamente proprio la sua componente processuale. In età comunale essa ne costituì, infatti, la reale novità. I tribunali professionali, con curie di personale tecnico specializzato (i giudici e i notai al seguito dei magistrati podestarili), rappresentarono l’elemento nuovo del sistema giudiziario delle città italiane del secolo xiii. Quasi ovunque essi vennero in genere affiancando e poi sostituendo l’attività giudiziaria che era stata svolta, dai decenni centrali del secolo precedente, dai primi magistrati politici del regime comunale italiano, i consoli11, così marcando una discontinuità importante nell’esercizio pubblico della giustizia. Per lineamenti ne richiamerò gli elementi salienti, soffermandomi – molto in breve – su due fasi che appare opportuno distinguere per meglio coglierne le novità12.
10L’affermazione di un sistema processuale incentrato stabilmente intorno alla figura del podestà, un politico di professione, forestiero e appartenente in larga misura ai gruppi dirigenti comunali emersi nel corso del secolo xii, si consolidò un po’ in tutti comuni nel se-condo quarto del Duecento. Il podestà – che assunse un ruolo esecutivo di coordinamento in campo non solo giudiziario ma anche politico, fiscale, militare e nei lavori pubblici13 – si rese garante di un sistema politico che proprio per suo tramite conobbe un primo decisivo allargamento a nuove famiglie e a nuovi gruppi sociali14.
11L’allargamento della società politica fu acquisito anche sul piano giudiziario attraverso la mediazione dei conflitti. Nelle curie podestarili si affermò, infatti, una procedura – che si usa definire, non senza qualche approssimazione, accusatoria – ad impianto sostanzialmente triadico, che trasponeva sul piano del confronto formale davanti al giudice (un confronto di posizioni, con ampio ricorso a tecniche giuridiche ed oratorie) la logica agonistica del conflitto15. Là dove si è conservata la documentazione giudiziaria gli studi han-no potuto mettere in rilievo come il processo accusatorio non producesse condanne, se non in misura assai marginale: a Perugia, nel 1258, per esempio, solo 42 accuse su 560 (l’8 %) sfociarono in una sentenza sanzionatoria16. La funzione dell’arena processuale era chiaramente quella di offrire una mediazione a conflitti che sfociavano in una soluzione extraprocessuale. Si noti però come non tutti potessero permettersi tale mediazione per risolvere un conflitto, a causa del suo costo: il processo si configurava, cioè, come un sistema progressivamente adottato dai cives abbienti, da coloro cioè che potevano permettersi spese, anticipate, per procuratori, fideiussori, cauzioni e tasse varie procedurali17.
12Il sistema giudiziario pubblico non perseguiva finalità punitive, dunque, ma mediatrici. La dimensione penale era pertanto assai esigua, limitandosi a sporadiche condanne quasi sempre di tipo politico o intese a colpire figure protodelinquenziali. Il sistema sanzionatorio si affidava invece, estesamente, al bando per contumacia18: a essere sanzionati non erano tanto i malefici commessi, bensì la pratica della contumacia che si configurava in rapporto speculare alla citazione in giudizio. Il bando colpiva chi si sottraeva al confronto processuale, chi non rispondeva ai precetti, alle ingiunzioni del podestà, chi trasgrediva ai bandi che disciplinavano il porto d’armi, la deambulazione notturna, e alcuni comportamenti ritenuti immorali. Di fatto, il bando era l’unica pena irrogabile di questo sistema processuale: vale a dire, la contumacia come reato, e il bannum pro contumacia sancito in molti statuti19.
13Per tal via, cominciarono a essere prodotti dal secondo-terzo decennio del Duecento – in coincidenza con il consolidamento del sistema podestarile – liste di sanzionati, libri bannitorum, vale a dire registri che tenevano memoria dei banditi, in primo luogo pro maleficio e per debito20. Accanto a essi presero corpo gli atti giudiziari podestarili in forma di registro, che vennero progressivamente differenziandosi in sottoserie, secondo le fasi procedurali: da un unico ampio registro in cui i notai registravano tutte le fasi, a una gamma sempre più differenziata di libri di accuse, inquisizioni, testimonianze, querele, sentenze, prosecuzioni di inchiesta21. È dunque nei decenni centrali del secolo xiii che si colloca la genesi degli archivi giudiziari comunali, nel contesto più generale del passaggio – ormai noto22 – da una documentazione in atti singoli, per lo più attestanti di diritti, a una in forma di registro, che testimoniava il nuovo uso pratico della scrittura a fini amministrativi e certificativi, con ampio sviluppo di pratiche notarili di produzione e archiviazione. Lo sfondo istituzionale era quello dell’affermazione di regimi che conobbero una partecipazione più ampia dei cives alle pratiche politiche.
14Una fase nuova si aprì anche dal punto di vista giudiziario alla metà del Duecento. Il sistema podestarile entrò infatti in crisi23. Il processo accusatorio cominciò a essere contestato e rifiutato dai gruppi sociali che fino ad allora ne erano rimasti vittime o esclusi per censo. I nuovi regimi di ‘popolo’ diedero vita a proprie magistrature, che svolsero inizialmente una funzione sindacale di controllo politico dell’attività giudiziaria podestarile24. Leva dell’affermazione sul piano politico dei nuovi gruppi sociali furono le pratiche fondate sul penale e sulla sua negoziazione, e su una straordinaria mobilitazione ideologica intorno ai temi della pax e della iustitia. Piani di svolgimento di questi processi furono principalmente le misure cosiddette antimagnatizie25, l’uso politico del bando giudiziario26, e lo sviluppo delle pratiche giudiziarie fondate sulle procedure ex officio, sulla dilatazione del penale, sulla diffusione delle misure straordinarie.
15Nel secondo Duecento, lo sviluppo dell’iniziativa ex officio nelle curie dei rettori giudiziari – che un approccio formalista ha a lungo inquadrato, fino a ricerche recenti, nella contrapposizione tra procedura accusatoria e procedura inquisitoria27 – conobbe una rapida affermazione proprio per le finalità nuove che si intesero allora attribuire all’attività giudiziaria dei tribunali28: non più solo luogo di mediazione formale dei conflitti, ma anche, crescentemente, strumento per la produzione di condannati. Lo scarto stava tutto nel mutamento in atto negli assetti di potere all’interno delle città.
16Le procedure ex officio vennero affiancando e integrando quelle su accusa, dando anzi vita, molto spesso, a conduzioni processuali miste, ibride29. In termini quantitativi le inchieste avviate d’ufficio rimasero sempre largamente meno numerose rispetto a quelle tradizionali. Ma ciò che contava era la qualità diversa dell’azione giudiziaria: l’inquisitio ex officio si configurò infatti essenzialmente come un modo più efficace di produrre le prove30; e analogamente si svilupparono nuovi istituti come la tortura, che è attestata negli statuti a cominciare proprio dalla metà del Duecento, le testimonianze per publica fama, concetti come quelli di seditio e rebellio, etc.31.
17La costruzione di un sistema penale fu l’esito non solo dell’affermazione dell’ordinamento pubblico ma anche del conflitto politico, della lotta tra fazioni, che caratterizzarono il secondo Duecento fino alla crisi e al superamento dei regimi comunali. La finalità principale, come detto, era quella di produrre dei condannati. Ma, anche in questo caso, non tanto per punirli, bensì per legittimare, anche attraverso le pratiche giudiziarie, l’affermazione dei nuovi regimi sul piano politico. Centrale, in questo sistema, fu la pratica della negoziazione della pena32. Ho potuto analizzarne la logica sulla base del caso di Firenze nei decenni a cavallo tra xiii e xiv secolo33: al podestà venivano periodicamente conferiti poteri eccezionali di inchiesta; ciò dava a luogo alla dilatazione della sfera dei comportamenti criminalizzati e a un incremento di azioni ex officio; molto raramente gli inquisiti erano condotti o si presentavano in giudizio; altissimo era infatti il tasso di contumacia; ciò serviva, da un lato, agli interessati a negoziare una riduzione se non la cancellazione della pena, e, dall’altro, al priorato (il massimo organo politico) che ne riceveva le richieste legittimandosi sul piano politico e attivando politiche di grazia. Alla contumacia va dunque riconosciuta una natura fisiologica, che serviva il processo di reintegrazione sociale e quello di legittimazione del potere.
18In altri termini, intendo sostenere che l’affermazione di nuove procedure processuali, di un sistema penale, di attività quotidiane di tribunale rappresentarono degli elementi nuovi, e innovatori, al punto che, non a caso, i giuristi avvertirono la necessità di razionalizzare le nuove pratiche giudiziarie, dandosi alle quaestiones de facto emergentes (anch’essa una nuova tipologia testuale e, se vogliamo, documentale), cioè a trattati monografici su singole materie (le testimonianze, la tortura, la fama, le prove, il bando, etc.), fino alla prima sistemazione teorica del diritto penale data da Alberto da Gandino, un giudice attivo nei tribunali podestarili di varie città italiane (Bologna, Firenze, Perugia, Siena) tra il 1280 e i primi anni del Trecento34.
19Queste novità di rilievo, in sostanza l’affermazione di un sistema giudiziario coercitivo e negoziale – pubblico ma non neutro, perché la sua genesi maturò proprio nel contesto di conflitti politici acutissimi, nel pieno di una profonda trasformazione dei gruppi dirigenti cittadini italiani, prestandosi a divenire strumento, risorsa per la lot-ta politica –, si innestarono su un tessuto caratterizzato da una pluralità di pratiche che per convenzione chiamiamo infragiudiziarie: in sostanza un pluralismo di sistemi giudiziari interagenti, di cui il processo di tribunale divenne ovviamente il perno, in quanto pubblico e accessibile a tutti i cives, ma senza per questo assorbire e tanto meno esaurire la complessità e la ricchezza di un quadro caratterizzato dalla pluralità delle soluzioni e delle risorse.
20La documentazione fiorentina dei secoli xiii e xiv offre appunto la possibilità di cogliere l’insieme delle pratiche giudiziarie. In particolare, alcune tipologie documentarie possono evidenziare modi infragiudiziari specifici e, soprattutto, disvelano l’interazione tra i sistemi giudiziari attivi a Firenze in età comunale. In questa sede mi concentrerò: in primo luogo, attraverso alcuni libri di memorie familiari, sulle strategie di conduzione dei conflitti, tra pratiche di faida e di pacificazione e ricorso alle sedi di tribunale; delle paci, poi, attraverso gli atti notarili, si metterà in evidenza come la soluzione dei conflitti tra privati passasse attraverso momenti di forte rilievo pubblico, anche giuridicamente vincolanti, e fosse oggetto di ricorrenti iniziative delle istituzioni; attraverso alcune rubriche statutarie si vedrà infine come la vendetta fosse pienamente legittimata come relazione sociale di tipo ordinario non solo a livello sociale e culturale, ma anche sul piano della regolamentazione giuridica.
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21Muoviamo allora dalla conduzione dei conflitti. Una delle difficoltà maggiori è quella di documentare le strategie degli individui e dei gruppi, di ricostruirne cioè gli obiettivi, le scelte e i percorsi attivati nella gestione delle dispute in cui essi erano coinvolti e, soprattutto, di cogliere il grado di consapevolezza delle loro azioni.
22Si è visto, per esempio, come dall’analisi dell’attività dei tribunali si percepisca come il ricorso al processo costituisse per lo più una fase delle dinamiche conflittuali, che passavano davanti al giudice per risolversi in larga misura al di fuori di esso, data l’esiguità delle sentenze di condanna statisticamente rilevate35. Più difficile è invece contestualizzare la fase processuale nell’ambito del conflitto nel suo insieme, ricostruire vale a dire le istanze tattiche che inducevano una parte ad adire alle sedi giudiziarie: per sbloccare una situazione di stallo, per intimidire la controparte, per riequilibrare il confronto, o per altre ragioni ancora. Raramente gli atti giudiziari consentono, da soli, di ricostruire tali ragioni.
23Più in generale, si tratta di rovesciare la prospettiva d’analisi, sganciandola dall’arena processuale per riconsegnarla alle strategie degli attori sociali, per ricostruirne i percorsi attuati per ottenere soddisfazione dei propri interessi, e per cogliere, nel loro attivarsi, le diverse pratiche sociali e giudiziarie perseguite, la gerarchia attribuita ai diversi sistemi, a seconda delle contingenze e delle possibilità: e dunque l’eventuale centralità riconosciuta, in taluni contesti, al processo, ma anche l’ordinarietà di pratiche infragiudiziarie come le vendette, le tregue e le paci, le rappresaglie, gli arbitrati, i compromessi.
24Le potenzialità euristiche di indagini che puntino a ricostruire le strategie individuali e di gruppo sono notevoli. Gli attori, infatti, avevano a disposizione un campo pluralistico di risorse giudiziarie in cui ritagliare – a seconda delle possibilità individuali, familiari e di appartenenza – le proprie strategie di conduzione e di risoluzione dei conflitti. La pluralità di modi che si offrivano loro, si traduceva in pratiche sociali composite, che si possono osservare, per esempio, in alcune biografie che condensano la varietà di esperienze possibili. Penso, per Firenze, alle strategie di conflitto di un Corso Donati36, che fu anche perno della faida tra i Cerchi e i Donati poi trasposta nello scontro tra le fazioni dei Bianchi e dei Neri37; ma anche a coeve biografie di bolognesi come Alberto dei Caccianemici, detto volgarmente (e non senza significato) «Alberto delle Iniquità»38, del parmigiano Aldigerio della Senazza39, e di altri ancora40: figure di milites, magnatizzati in patria, che amministrarono in altri comuni la giustizia come podestà e capitani del popolo, che chiesero poteri inquisitori più ampi, che furono spietati agenti di repressione, e che – al contempo – condussero i propri conflitti di faida, compirono vendette, chiesero e ottennero rappresaglie, firmarono tregue e siglarono paci, che ricorsero ai tribunali nelle cause patrimoniali, che spesso intimidirono i rettori con cui ebbero a che fare.
25Si tratta certo di biografie eccezionali, per ricchezza di esperienze e soprattutto di riferimenti documentari, ma che testimoniano la coerenza di un sistema sociale e culturale che offriva alle strategie dei singoli e dei gruppi una varietà di soluzioni e di risorse da attivare in un contesto giudiziario pluralistico.
26Strategie di conflitto di lignaggi si possono invece ricostruire grazie a fonti di tipo narrativo come, in primo luogo, i libri di memoria familiare41. Vediamone un paio di esempi fiorentini del primo Trecento. Ricordanze familiari come quelle di Neri di Alfieri Strinati e di Simone Della Tosa offrono, infatti, l’opportunità di illustrare con ricchezza di dettagli strategie giudiziarie giocate sia attraverso le corti dei tribunali ordinari sia nei modi della violenza e della riappacificazione. In entrambi i casi si tratta di lignaggi eminenti, accomunati dalla magnatizzazione dell’ultimo decennio del Duecento ma diversi per origine e destini politici: la milizia cittadina di più antica tradizione nel caso dei guelfi Della Tosa, la più recente ricchezza mercantile e fondiaria in quello dei ghibellini Strinati42.
27In particolare, il libro di ricordanze scritto da Neri di Alfieri nell’amarezza dell’esilio padovano, «siccome uomo scacciato di Firenze già è X anni passati»43, in seguito al bando dei ghibellini e dei guelfi bianchi del 130244, si configura come un vera e propria ricognizione patrimoniale e memoriale dei principali accadimenti della famiglia che lo Strinati fu costretto a ricostruire per la perdita, nelle tumultuose vicende dell’espulsione, delle «carte e patti della casa», che «arsono in uno cofano ch’io avea fuggito per più sicurtà nel fondaco de’ figliuoli di Tieri Dietisalvi in Calimala, con tutte mie carte ed altra roba, stando io a Padova, e questo fue quando i perfidi guelfi affogaron Firenze per paura di non perdere la terra»45.
28Proprio con i Della Tosa, gli Strinati ebbero rapporti conflittuali che si trascinarono molto a lungo nel tempo. Entrambi insediati nel sesto di porta del Duomo, i due lignaggi erano confinanti in alcuni possessi, come «le tre botteghe che sono lungo i figliuoli della Tosa» menzionate da Neri di Alfieri46. Screzi anteriori, non documentati ma probabilmente derivanti dal diverso schieramento politico delle due famiglie nei turbolenti decenni centrali del Duecento, furono provvisoriamente composti nel 1267 con una pace suggellata anche da matrimoni, in occasione della pacificazione generale tra le parti guelfa e ghibellina seguita al ritorno in Firenze della maggioranza delle casate guelfe47: «facemmo pace co’ figliuoli Della Tosa e con Rinieri Pisciancato e tolse Duccio per moglie la figliuola di messer Nepo padre di messer Ciamberpi Della Tosa, e Durante figliuolo del detto Rinieri tolse la figliuola di messer Belfradello madonna Cecca [...]. Fece la carte della pace ser Ranieri Vinci dalla Forca di Campo Corbolini nel MCCLXVII»48.
29Le vicende politiche avrebbero di nuovo violentemente diviso le due famiglie. Quando, «a dì due di novembre [del 1301] la città di Firenze fue rubata, cioè i ghibellini, e certi guelfi bianchi e ’1 contado fue rubato ed arso [...] da questa gente», vale a dire i guelfi neri, annotava Neri Strinati, «la masnada e guarnimento de’ pedoni de’ figliuoli Della Tosa, con una bandiera a loro armadura venne in casa nostra in Mercato vecchio di notte, dove abitava tutti e tre i figliuoli di Marabottino ed io Neri, e ’n la detta nostra casa rubaro quello che vi trovarono; ben l’avavamo la sera passata sgomberata delle più care cose; e la detta masnada mandaron messer Odaldo e messer Rosi-lino della Tosa [...]. Quando fummo rubati, messer Odaldo si mandò profferendo alle donne nostre, che noi uomini non v’eravamo, ch’eravamo cessati la sera dinanzi». Solo il soccorso portato da un vicino, «Pinuccio di Nanni»», che «sua mercé, venne in casa in giubbello, com’uomo ch’era nel letto, [...] e diede comiato a questa masnada, ed eziandio battendogli e discacciandoli», consentì agli Strinati di difendere e salvare «molte cose [...] che sarebbono perdute, per sua bontà». Il ricordo di Neri Strinati è lapidario: «così in un punto sì ci ruppero pace i figliuoli Della Tosa»49.
30La sua testimonianza è preziosa, in particolare, per valutare gli effetti della vulnerabilità in cui venivano a trovarsi le famiglie dei banditi. Le violenze e le usurpazioni che gli Strinati subirono in quella e in altre occasioni in cui non furono in condizione di potersi difendere per via giudiziaria o direttamente con le armi, perché costretti alla lontananza, sono illuminanti. La sera precedente al saccheggio quando, «per lo mal tempo ch’era», esso appariva ormai ineluttabile, il cerchio sociale della spoliazione cominciò ad allargarsi. Dapprima «venne in casa alle donne nostre a profferirsi di salvare e di guardare ogni cosa che volessero dare in salvo [...] prete Guido di Santo Donato de’ Vecchi, e le donne nostre dierono molte cose a lui in salvo», per poi scoprire che «quando le cose furono riposate non rendé quasi nulla, anzi ci minacciava, e fece minacciare Cambino al figliuolo di Filippo Cielembroni da Trebbio di Mugello [...], e trasseli uno coltello ignudo addosso il detto figliuolo di Filippo a Cambino»50. «Ancora in quella medesima notte» della razzia compiuta dai Della Tosa «ci venne in casa la masnada de’ Medici»51, ricorda Neri, «e mandolla Bernardino di Uombono de’ Medici, e rubaro di quello che v’era rimaso; e quando fummo rubati per questa masnada, e Averardo de’ Medici sì mandò profferendo alle nostre donne». La chiosa esprime in questo caso un accorata indignazione: «non voglio che rimanga nella penna che quella notte furono lasciati ignudi i fanciulli maschi e femmine in sul saccone, e portaron via la roba e’ panni loro, che non fu fatto in Acri per li Saracini così fatte opere e pessime»52.
31Dopo le violenze, i Della Tosa continuarono a infierire sugli Strinati attraverso le istituzioni. Negli anni successivi, infatti, quando «messere Rosso Della Tosa fue uficiale sopra i Ghibellini cessati [...] sì ci fe’ disfare tre case de’ figliuoli Marabottini di drieto da casa i Vecchietti, e fece disfare la casa di villa da Scandiccio di Baldo, e tagliare la vigna e gli alberi e fruttari, e tolse i tini ed altre masserizie, e mandossegline a casa; e prima era stato messer Brunetto de’ Brunelleschi e messer Arrigo fratello di messere Rosso, e non vollero farci niuno rincrescimento»53. I guasti e le confische per via giudiziaria approfittavano della debolezza giuridica del bando che colpiva gli Strinati, che divennero preda di molti appetiti. Anche «Fastello Cherigo di messere Fastello Della Tosa tolse e tenne il podere d’Alfieri di Mugello, e di ciò ruppe pace»54 anche lui, approfittando dell’irripetibilità della situazione, cui non si sottrasse nemmeno un comitatino, tale Guidozzo di Pagno di Latera che «ruboe le pecore nostre, che aveva Puralla e Vivolo, e detti l’insegna al detto Guidozzo ch’erano fuggite e nascoste a Campi in chasa di Madonna Inperneta, ed i medesimi l’insegnarono»55.
32Peraltro, gli Strinati avevano già conosciuto la condizione di minorità politica e di impotenza ad agire negli anni settanta del Duecento quando, trovandosi «tutti di fuori per ribelli», i Tornaquinci – esponenti della milizia di tradizione consolare, ora appartenenti al nucleo dirigente della Parte guelfa56 – ne approfittarono per contestare i confini del «palagio nostro di Mercato vecchio, ch’era lung’esso la torre de’ Tornaquinci», e che era stato disfatto nel 1268 nell’ambito delle distruzioni, confische e alienazioni dei beni delle stirpi ghibelline che costituirono la base patrimoniale su cui si fondò la potenza della Parte guelfa fiorentina57. Nel momento in cui «i Tornaquinci fecioro la quistione», ricorda Neri, «non trovammo ragione perché egli erano signori», ed ebbero buon gioco a utilizzare la sede processuale come fase di una strategia conflittuale più ampia: «e così ne converrà a noi a uno altro tempo fare la ragione noi stessi, avvegnaché noi abbiamo piena ragione, [...] e però hanno gran torto»58 annotò infatti lo Strinati consegnando alla progenie la memoria, l’obbligo di una ritorsione.
33Dalle memorie familiari emerge dunque l’ordinarietà di comporre le dispute con atti di pace o di perpetuare i conflitti con la violenza, senza che tali pratiche apparissero agli attori come risorse alternative a quelle di rifarsi in giudizio presso i tribunali ordinari e di utilizzarli a propri fini sfruttandone i meccanismi processuali e le condizioni di minorità giuridica in cui venivano a trovarsi gli avversari – il tutto in un insieme coerente di possibilità diverse entro cui disegnare specifiche strategie giudiziarie.
34Sempre gli Strinati, per esempio, stipularono alcune paci con famiglie nemiche in occasione della pacificazione promossa nel 1280 dal cardinale Latino59. Rimarcando come «questo Cardinale sforzava ogni persona, a cui pace fusse addomandata, di doverla fare», e «lo mal tempo ch’era», dal punto di vista politico, per la professione ghibellina della sua casata, Neri Strinati giustifica per primo a sé stesso la scelta di una linea di condotta difensiva nei conflitti in cui il lignaggio era allora coinvolto: la prudenza li indusse a chiedere «pace a ser Aliotto Franchi de’ Fresoni da Empoli, ed a’ figliuoli ed agli altri di sua casa» addirittura per un omicidio commesso «già è XLIV anni, od in quel tempo»60, e ad accettare, sia pure con scarso entusiasmo, quella che fu loro richiesta da «Arriguccio, Bonifazio e sua figliuoli da Santo Leo» per «cose di mano e di bastone, e fue quella briga solamente da Manfredi Dinacci e detti figliuoli di Arriguccio»61.
35La testimonianza di Neri di Alfieri Strinati appare necessariamente segnata da una strategia difensiva, per la condizione di minorità politica e giuridica in cui si trovò ad agire un lignaggio al con-tempo ghibellino, magnatizzato e bandito, come il suo. Viceversa, le ricordanze di Simone Della Tosa offrono un quadro più variegato della pluralità di piani d’azione e di coinvolgimento giudiziario62. Negli anni trenta del Trecento la faida che la loro casata aveva in corso con quella degli Agli – stirpe guelfa di tradizione militare, per quanto dedita anche alla mercatura e al prestito, ascritta nelle liste magnatizie del 1293 e tra le più in vista del regime guelfo di parte ne-ra, insediata anch’essa nel sesto di porta del Duomo63 – rincrudì in una serie di atti di sangue: nel marzo 1335 «all’uscita del mese la domenica santa Bartolo di Cioppo, e Franceschino di Vitale [Della Tosa] ferirono Cantino degli Agli», e ancora, qualche mese dopo, «adì XXVIII di gennaio [1336] Guglielmo di messer Pino della Tosa fedie Lotto Qualla degli Agli per vendetta di Ciampi»64. La reazione degli Agli arrivò puntuale, quando il «XXVI aprile [1339] fu fedito Nepo di messer Paolo della Tosa per vendetta della fedita di Lotto Qualla, che a catuno venne nel viso»65. Sanati i rispettivi debiti, i tempi erano maturi per una pacificazione che fu sancita «adì XXVIII di luglio [...] tra gli Agli e i figliuoli della Tosa» con strumento rogato da «ser Giovanni di ser Lapo da Sesto e ser Guido di ser Lotto da Quinto»66.
36Negli stessi anni vari membri dei Della Tosa furono oggetto di chiamate in giudizio e di condanne da parte dei rettori ordinari, perlopiù nell’ambito di applicazione delle misure antimagnatizie67, per quanto pare di evincere dalla laconicità (anche sulla natura dei reati ascritti) delle memorie di Simone. Nel giugno 1329, per esempio, «fu condannato Scolaio di Baldo in novamila fiorini da Currado Partucci Assecutore degli Ordini della giustizia»; nell’aprile dell’anno successivo «furono condannati i Visdomini, e Tosinghi per lo Vescovado»; nel dicembre 1332 «fue il popolo co’ gonfaloni a fare il guasto per la condannagione di Guelfo d’Azzuccio»; nel marzo 1333 «fu condannato Filippo nostro per lo Brogliole, e Simone di Vanni in fiorini CL»; nell’agosto 1335 «fu condannato Currado e Francesco di Baldo per lo giuoco»; nel giugno del 1336 fu ancora la volta del fratello di Simone, Francesco di Baldo, ad essere condannato «per ordine di giustizia» in 300 fiorini «per lo fatto di Parigi da Barberino»: una somma che «io pagai» annota Simone Della Tosa, e «si vendè il luogo da limite a Dingo Armaiuolo»68.
37Nell’intreccio di piani e di strategie testimoniato da ricordanze come quelle degli Strinati e dei Della Tosa emerge una linea comune, confermata anche da altre vicende conflittuali coeve69. Il ricorso alla sede processuale era perlopiù riservato ai casi di dispute di natura civilistica e patrimoniale, anche per la necessità di una mediazione tecnica che solo il ceto dei pratici di diritto poteva garantire, mentre alle dispute sorte per questioni d’onore, liti e altre manifestazioni di offesa si preferivano riservare, ove se ne prospettasse la possibilità, la soluzione della vendetta e la composizione pacificatrice.
38Gli esempi sono chiari: gli Strinati, per esempio, nella rammentata occasione in cui i Tornaquinci approfittarono della demolizione del loro palazzo nel 1268 per allargare i propri confini, mossero causa – «fecero trarre quei da casa una carta» per definire i perimetri della proprietà, e «poi la fece compiere Procaccio, quando i Tornaquinci fecioro la quistione» –, anche se inutilmente, perché, come ricorda Neri di Alfieri, «non trovammo ragione perché egli [i Tornaquinci] erano signori»70; e, lo stesso fecero, negli anni ottanta del Duecento, quando ebbero «una questione con Bindo Ughi degli Avogadi d’uno muro nostro, tutto della corte nostra, che diceva che era mezzo suo; durò due anni o più», e si concluse anch’essa senza successo perché, assenti sempre da Firenze per l’esilio, «non fue chi difendesse» e, stando allo Strinati, Bindo «corruppe uno giudice del podestà, e per sua autoritade, e non di ragione ma di fatto, il messe in possessione e murovvi suso, e fece la sua casa»71. A loro volta i Della Tosa, nel maggio 1329, incominciarono «il piato de i fatti del podere del Pantano con Corso de’ Gianfigliazzi»72. Accanto alle vendette e alla paci, e accanto alle azioni penali pubbliche in cui furono coinvolti, gli Strinati e i Della Tosa appaiono dunque risolvere i contenziosi patrimoniali presso le corti civili dei rettori.
39Peraltro, è giusto chiedersi quanto possano essere rappresentativi delle strategie giudiziarie attive nella società comunale fiorentina esempi, ben documentati da memorie di famiglia, appartenenti a lignaggi aristocratici come i Della Tosa o gli Strinati. Il rischio è infatti quello di perpetuare un’interpretazione classista delle pratiche di faida e vendetta come attributi peculiari dei lignaggi di milites, di ritenere che solo essi potessero permettersi strategie complesse e variegate tra cause di tribunale e conduzioni di conflitti violenti73.
40Le cose stavano in modo diverso, ovviamente, come ci indicano numerosi elementi74. In primo luogo, un campione di un centinaio di conflitti di faida censiti a Firenze nell’età di Dante mostra come vendette e faide fossero al contrario pratiche sociali diffuse anche nei ceti mercantili e artigiani: in quasi la metà dei casi (47 su 98) appaiono coinvolte famiglie di condizione popolare (cioè senza milites), e ben in un caso su quattro (25 su 98) la faida si svolse tra sole casate mercantili75.
41Valga poi anche l’esempio di una delle vendette più clamorose consumate in quegli anni, quella che i popolani Velluti compirono sui magnati Mannelli nel giorno della festa patronale di S. Giovanni del 1295: un episodio taciuto significativamente dai cronisti popolani, a cominciare dal Villani, perché avrebbe contraddetto lo schema ideologico che attribuiva alle violenze dei lignaggi magnatizi la causa del fazionalismo fiorentino76, e che ci è noto invece, grazie a un’altra ricordanza familiare, quella di Donato Velluti77. A uccidere Lippo di Simone Mannelli furono alcuni membri eminenti dei Velluti, personaggi di primo piano del regime corporativo del «popolo» fiorentino78: Gherardino Velluti, che era stato priore nel 1289, console dell’arte di Por Santa Maria nel 1293, e poi nuovamente priore nel 1299; Lapo Velluti, poi gonfaloniere di giustizia nel 1308; e Lamberto Velluti, mercante per lunghi periodi lontano da Firenze, ma il cui padre Filippo ebbe «grande stato in Comune» e fu due volte priore, nel 1289 e nel febbraio-aprile 1295, nel priorato che bandì il leader popolano Giano Della Bella; e il parente Cino Dietisalvi Bonamichi, che sarebbe stato eletto priore addirittura un mese e mezzo dopo la consumazione della vendetta. Tra i molti elementi significativi di questo episodio, basti qui sottolineare come coloro che compirono materialmente una vendetta covata per molti anni fossero leaders politici di «popolo», che sedevano nei principali collegi e consigli comunali, e che adempirono tale atto come una pratica ordinaria, senza patirne alcuna conseguenza giudiziaria o tantomeno politica.
42La faida, intesa come capacità di condurre nel tempo il conflit-to, non era dunque un attributo specificamente nobiliare, ma una pratica aperta potenzialmente a ogni gruppo sociale. La questione, semmai, andrebbe forse posta diversamente: non tutti gli individui e i gruppi familiari potevano permettersi di sostenere una faida. Ed è un testo destinato all’educazione familiare che ci consente di cogliere tale consapevolezza, come il Libro di buoni costumi di Paolo da Certaldo, uno dei tanti mercanti fiorentini di modesto rilievo economico e sociale79, che pur annoverando la vendetta tra i piaceri maggiori dell’uomo – «la prima allegrezza si è fare sua vendetta: il dolore si è essere offeso da uno suo nimico»80 –, ne valutava anche le conseguenze cui essa poteva condurre, soprattutto per la sua dispendiosità: «però che le vendette disertano l’anima, ‘l corpo e l’avere»81. Soprattutto, a Paolo erano ben presenti le possibili conseguenze di un insuccesso: «ne le vendette acquisti il contrario: cioè, verso Iddio peccato, dagli uomini biasimo (cioè da’ savi) e dal nimico tuo più odio; però che quasi mai non potrai fare la tua vendetta intera che tu più o meno non facci: se fai più, offendi il nimico e hai la nimistà sua, e la gente ne parla ch’ hai male fatto e villania; se fai me-no, la gente dicono: Ben era meglio non mettersi a pruova, ch’esservisi messo con sua vergogna. Sì che sempre fa tu sia perdonatore se vuoli essere vincitore»82.
43A ben vedere, il sentimento di rifiuto della vendetta che ritroviamo in molta letteratura pedagogica non originava dunque soltanto da motivazioni morali ma anche da considerazioni di ordine utilitaristico e di prestigio sociale: sostenere la vendetta, infatti, non era alla portata di tutti, ma solo degli individui che potevano permettersela per contingenza politica, adeguatezza della struttura familiare e disponibilità di risorse. Gli stessi Strinati, cui pure non mancavano risorse familiari ed economiche per sostenere una faida, si risolsero ad accettare proposte di pace in periodi in cui il lignaggio soffriva condizioni politiche e giuridiche di difficoltà. In occasione della pacificazione del 1280, per esempio, essi accettarono una proposta che conveniva a entrambe le parti: «ci addomandò pace [...] Caruccio di Salvi Alaghieri da Santa Maria in Campidoglio», che «domandolla perché era un uomo solo, sicché si dubbiava di peggio»; se gli Strinati, cioè, erano in condizioni di debolezza giuridica, l’Alighieri temeva di non poter sostenere un conflitto senza familiari e parenti che lo sostenessero; l’accordo finì col funzionare, se Neri Strinati poté annotare come di quella pace poi «stemmone bene»83.
44In altri casi ancora, erano i vantaggi che potevano derivare dal-l’amicizia con le persone con cui si aveva, magari per tradizione familiare, inimicizia, a indurre le parti lese a pacificarsi. Per restare alla faida tra i Velluti e i Mannelli, nel 1349, facendo parte Donato Velluti della Signoria, Bertone Mannelli si rivolse a lui, per essere rimesso a «popolo» da magnate, trangugiando il «mal fiele» a lungo covato e mandando «a dire intendeano essere miei fratelli» annota-va Velluti, «di che accettai, e per lui operai come fratello, e fu fatto popolano, ed insieme con gli altri de’ collegi [della Signoria] desinammo con lui, facendo egli, Zanobi e’ figliuoli e tutti gli altri [...] a me ogni onore e reverenzia. Di che da poi in qua siamo stati fratelli senza niuna salvatichezza»84.
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45Se i casi precedentemente illustrati evidenziano la pluralità di strategie che gli individui e i gruppi potevano elaborare nella conduzione dei propri conflitti, individuando di volta in volta, tra una gamma di pratiche socialmente e giuridicamente riconosciute, le risorse che meglio soddisfacevano gli interessi di fondo e le possibilità contingenti, un altro nucleo documentario omogeneo – costituito dagli atti notarili – consente di cogliere ulteriori elementi di arricchimento del quadro variegato e pluralistico dell’esercizio della giustizia nell’età comunale.
46In primo luogo, i protocolli notarili, che si conservano anche a Firenze in quantità crescente dai decenni centrali del secolo xiii85, attestano la diffusione in tutti gli strati sociali delle pratiche di soluzione dei conflitti per via pacifica e compositiva. Da un lato, ciò con-ferma un dato tutto sommato ovvio – benché non scontato sul piano storiografico86 –, vale a dire che le relazioni di inimicizia e i conflitti attraversavano tutto il campo sociale come una relazione di tipo ordinario87, così per il magnate o per il mercante, come per l’artigiano o per il popolino. Dall’altro, esso testimonia come le soluzioni pacifiche si offrissero come la risorsa più semplice e accessibile per risolvere un conflitto, soprattutto a coloro che non potevano permettersi di sostenerlo a lungo nel tempo o di coprire le spese processuali di una disputa in tribunale.
47Per la Toscana comunale già Gino Masi alla metà del secolo scorso aveva messo in evidenza la diffusione del fenomeno, raccogliendo atti relativi perlopiù a San Gimignano nel secolo xiii88. Ma basta scorrere i protocolli fiorentini per percepire la fitta trama dei conflitti e delle paci che animavano le relazioni tra individui, tra famiglie e tra gruppi sociali. Dalle imbreviature di Matteo di Biliotto89, un notaio di rilievo, attivo nei decenni a cavallo tra secolo xiii e xiv soprattutto nelle parrocchie del pieno centro urbano, con rinomata clientela (nella quale compare anche Neri di Alfieri Strinati) e incarichi importanti (tra cui vari priorati)90, è per esempio possibile ricostruire lo scambio vendicatorio che avvenne tra un gruppo di piccoli artigiani proprio poche settimane dopo la clamorosa vendetta che i Velluti si presero sui Mannelli nell’estate del 1295, e che si risolse anch’esso, nel suo piccolo, con una serie di paci incrociate: il 21 settembre Cenni di Bonaiuto, Benincasa di Zato e Martino di Ventura, fratello di uno speziale, tutti del popolo di S. Lorenzo, vennero ad verba e aggredirono manibus vacuis nella parrocchia di S. Maria Novella, Bartolo detto «Arnese» del fu Ruggerino, merciaio, e Gugliemo Casini, anch’essi del popolo di S. Lorenzo91; quattro giorni dopo, la domenica 25 settembre, Cenni di Bonaiuto fu a sua volta aggredito e percosso, sempre manibus vacuis, nella parrocchia di S. Salvatore, da Guglielmo Casini, Bartolo detto «Arnese», e Tottolino di Braccio del popolo di S. Felice in Piazza, insieme con Donatuzzo detto «Tabarra» del fu Chito del popolo di S. Michele Bertelde92; la sera successiva vennero invece alle mani, nel popolo di San Michele Bertelde, Donatuzzo detto «Tabarra» con Martino di Ventura e Benincasa di Zato, che lo avevano probabilmente cercato a casa93; successivamente Tottolino di Braccio si rivalse su Benincasa di Zato, in un’aggressione ulteriore94; alla spirale di queste violenze reciproche fu posta fine da una serie di atti di pace rogati tutti il 28 settembre, nella chiesa di S. Andrea, alla presenza dei testimoni Taddeo di Bonaventura, borsaio, e Nerio di Ranieri, del popolo di S. Giorgio, Vinta di Signorello del popolo di S. Reparata e Martino di Nuccio del popolo di S. Lorenzo95. Dai protocolli di Biagio Boccadibue96, notaio per tradizione familiare, attivo anch’egli tra gli ultimi anni del Duecento e i primi decenni del Trecento nella apoteca della Badia fiorentina, in pieno centro urbano nelle vicinanze dei vari tribunali, ma anche in Oltrarno e nel contado sud-orientale, e al seguito di podestà fiorentini in altre città, che ebbe incarichi pubblici di qualche rilievo97 ma pur sempre di minore spicco rispetto a Matteo di Biliotto, si possono cogliere altri esempi ancora, come quello di Simone del fu Lore del popolo di S. Piero Scheraggio, che stipulò due atti di pace lo stesso giorno, il 12 gennaio 1299, nel chiostro della chiesa di S. Iacopo tra le Fosse: nel primo ottenne pace da Corso del fu Neri del popolo di San Simone, che aveva aggredito e percosso l’8 gennaio; nel secondo si rappacificò reciprocamente con Leone di Neri «Ciuccii», col quale aveva avuto un diverbio e una rissa va-cuis manibus qualche giorno prima; tra i testimoni fu presente ser Ciuccio di Neri «Ciuccii», fratello di Leone, insieme con Meo del fu Piero, notaio, e Ugo del fu Ugolino98. È probabile che tra i testimoni fossero, in questo come in altri casi, anche i mediatori tra le parti, coloro cioè che, per amicizia o parentela, si interponevano tra i litiganti per favorire la ricomposizione dei conflitti facendosi personalmente garanti degli atti di pace.
48L’elevato grado di diffusione delle piccole vendette e delle dispute di questo genere, risolti in via amichevole davanti a un notaio, è confermato anche per via indiretta. Al pari di altre artes notariae duecentesche – di Ranieri da Perugia, di Salatiele, o di Rolandino dei Passeggeri99 –, l’anonimo Formularium florentinum della metà del secolo xiii, per esempio, includeva tra le proprie formule una carta pacis vel concordiae, la rubrica De tregua facta inter hodiales et inimicos, che prevedeva che la composizione avvenisse de homicidio sive hodio et guerra et inimicitia e si risolvesse in una treguam et concordiam in cui si prometteva fidem et securitatem non offendendi inter se ad invicem, non offendere nec offendi facere, in personis vel rebus100. Alla fine del secolo la frequenza di tali composizioni diede luogo addirittura a una tassa specifica, a una gabella de redditu rissarum factarum vacuis manibus de quibus pax apparuerit per publicum instrumentum101, che ancora nel 1338, secondo la ricognizione della «grandezza e stato della città di Firenze» fatta da Giovanni Villani, garantiva una voce d’entrata significativa del bilancio del comune102.
49Il successo di queste pratiche di pacificazione extraprocessuali si fondava sostanzialmente su tre elementi: il risarcimento economico, il vincolo giuridico e la pubblicità dell’atto.
50Quando la pace non veniva a suggellare l’equilibrio provvisoriamente raggiunto tra le parti attraverso il sistema vendicatorio – là dove, cioè, un’offesa era stata «risarcita» da analoga ritorsione –, ma cercava di incidere su uno scambio sociale ineguale o debitorio – là dove, invece, l’offesa non era ancora stata vendicata –, la parte lesa accettava in genere l’offerta di pace non per spirito irenico, o in osservanza del principio evangelico di porgere l’altra guancia103, ma in cambio di un congruo risarcimento. Non è un caso che la pax che riconciliava le parti, era a sua volta indicata negli atti notarili col termine di finis o quietatio allo stesso modo della ricevuta di un debito soddisfatto. Più che un riferimento alla cultura mercantile della società fiorentina questi vocaboli evocavano la natura contrattuale degli atti di pace104, nei quali la soddisfazione economica della parte offesa era elemento essenziale. L’entità della composizione finanziaria – in genere una somma di denaro ma anche, come attestato soprattutto nei documenti della prima età comunale (quando la circolazione monetaria era minore), beni immobili e mobili105 – era in genere proporzionata alla gravità dell’offesa e alla condizione sociale delle parti contraenti. Peraltro – a differenza di alcune città francesi in cui si usavano a tal fine delle tariffe consuetudinarie106 –, essa risulta difficile da documentare negli atti di pace dei comuni italiani, perché gli strumenti notarili tacciono il più delle volte sui contenuti economici dell’obbligazione107. Se ne può allora ricavare notizia da altre fonti: nelle ricordanze domestiche, e ancor più nei libri contabili delle compagnie appartenenti a gruppi familiari, come nel caso delle annotazioni dei denari spesi nelle paci tra i Caviccioli e i Passerini successivamente al 1292108, o in attestazioni cronachistiche, come quella relativa alla metà degli anni novanta del Duecento, all’epoca in cui «avea guerra la casa di Moççi e quella di Bardi di Firenze; tra lloro si fece la pace, e’ Moççi diedero a’ Bardi per questa pace MM fiorini d’oro, ciò fuoro a coloro che ricevettero le fedite da’ Moççi adì xxviiij di genaio»109.
51Gli accordi rogati mediante lo strumento notarile, inoltre, avevano l’efficacia di creare un vincolo obbligatorio, di essere, cioè, a un tempo, principio di esecuzione e di sanzione: i contraenti si impegnavano a non offendersi più e a dimenticare le ingiurie ricevute (contenuto essenziale della pattuizione), e tale vincolo era reso sanzionabile, in caso di infrazione, da pene pecuniarie in genere preventivamente fissate, e comunque garantite da adeguati fideiussori110. A garantirne l’effettività giuridica erano invece le norme comunali. Fin dal 1283, per esempio, era stato deliberato che chi pacem per instrumentum factam ruperit fosse soggetto alla pena di 500 lire et plus, ad merum arbitrium del podestà, oltre alle obbligazioni e alle condizioni pattuite nell’atto di concordia111. Peraltro, nei periodi in cui si rinfocolavano i conflitti per il potere la rottura degli accordi era una conseguenza diffusa, che si cercava di fronteggiare con l’inasprimento delle pene: così, per esempio, nel 1317, la pena per i contravventori fu fissata nel doppio di quella ordinariamente comminata per i reati di violenza, nel bando e nell’esclusione dagli uffici del comune, e fu disposto che l’archivio del comune tenesse aggiornato un apposito Liber ruptorum pacium et treguarum sul quale dovevano essere iscritti coloro che avessero rotto gli accordi112.
52A rafforzare il vincolo compositivo poteva intervenire anche il ricorso al matrimonio, e, soprattutto, alle transazioni dotali113, tra membri delle parti in conflitto. Si è visto, per esempio, come Neri Strinati ricordi i matrimoni stretti tra il loro lignaggio e quello dei Della Tosa nella circostanza della pace generale tra guelfi e ghibellini del 1267114, che fu occasione per numerosi altri accordi, ricordati dalla cronachistica cittadina: «messer Bonaccorso Bellincioni degli Adimari diede per moglie a messer Forese suo figliuolo la figliuola del conte Guido Novello, e messer Bindo suo fratello tolse una degli Ubaldini, e messer Cavalcante de’ Cavalcanti diede per moglie a Guido suo figliuolo la figliuola di messer Farinata degli Uberti, e messer Simone Donati diede la figliuola a messer Azzolino di messer Farinata degli Uberti»115. Peraltro, le nozze che si stipulavano in questa forma costituivano l’esito di un atto di pace tra nemici prima ancora che un alleanza tra famiglie: in certi casi il matrimonio era l’atto conclusivo di una trattativa di pace laboriosa, come fu, per esempio, quella condotta tra il 1305 e il 1312 tra i Peruzzi e gli Adimari116; in altri poteva saltare all’ultimo momento, come nel caso concordato nel 1216 tra Buondelmonti e Amidei, che generò poi la faida assunta dalla memorialistica cittadina come l’archetipo del fazionalismo cittadino117; in altri ancora poteva rivelarsi inefficace come strumento di pace, mettendo a nudo la precarietà di questo tipo di accordi, come nel caso delle nozze consumate nel 1239 tra la figlia di Ranieri Buondelmonti e Neri Piccolino degli Uberti, che non impedì il successivo avvitarsi della spirale di violenze tra i due lignaggi culminato col ripudio della donna da parte degli Uberti118.
53A corroborare l’atto di pace concorrevano anche altre pratiche rituali, quali il mangiare e il bere insieme come commensali, come si è visto nel caso della pace del 1349 tra i Mannelli e i Velluti, il giuramento reciproco sui vangeli, e il bacio scambiato tra i capi parte, come appare, per esempio, dai rogiti notarili nel ricorrente formulario sibi invicem dederunt, fecerunt, concesserunt et a se invicem receperunt veram, solidam et perpetuam pacem, quam statim oris osculis declararunt et confirmarunt [...] et iuraverunt [...] predictam pacem [...] actendere et observare et actendi et oberservari facere ad sancta Dei evangelia, corporaliter tacto libro119. L’osculum pacis comincia a comparire nelle fonti toscane verso la prima metà del secolo xiii120, ma il suo significato di gesto solenne e simbolico – come, per un altro esempio, nella pace del 1304 tra i Gherardini e i Manieri, che «si baciarono in bocca per pace fatta [...] e con rami d’ulivo in mano»121 – affondava in radici ben più risalenti122.
54Gli atti di pace si inserivano dunque, il più delle volte, in una cornice di pubblica conclamazione. La pubblicità – speculare a quel-la che era spesso ricercata nelle vendette – era conferita talora anche da cerimonie di solenne riconciliazione, come, per esempio, quella che si tenne tra le consorterie dei Mannelli e dei Velluti il 17 luglio 1295, poche settimane dopo che questi ultimi avevano saldato il proprio credito di vendetta: in presenza del capitano del popolo, dei priori delle arti, di «molti cavalieri e grandi cittadini di Firenze, grandi e popolari», nella chiesa civica di san Piero Scheraggio, ove si tenevano molte delle cerimonie pubbliche della vita comunale, i membri delle due famiglie «feciono pace e baciaronsi in bocca»123; e così, nel 1312, gli Adimari e i Peruzzi sancirono la propria pace «con assembramento di amici da una parte e dall’altra sulla piazza dei Priori»124.
55Un elemento sembra emergere con chiarezza da quanto esposto finora, vale a dire la forte dimensione pubblica degli atti di pace. Se la laconicità dei documenti notarili rende spesso difficile individuare i motivi che avevano originato la discordia, come la natura stessa dei conflitti che la pace intendeva sanare, la loro autorevolezza come documento pubblico evidenzia proprio il rilievo pubblico conferito ai compromessi, alle tregue, alle paci sottoscritte davanti a un notaio. In altri termini, le paci non si svolgevano al di fuori del publicum, ma ne erano parte integrante, perché, per valere ed essere effettivamente vincolanti, dovevano essere sottoscritte in forma scritta davanti al notaio e garantite da adeguati fideiussori. Anche per le pratiche sociali pacificatrici, il notaio si confermava punto di riferimento autoritativo e centrale del sistema giuridico delle città italiane tardomedievali.
56Ecco perché appare fuorviante – e fonte di possibili equivoci – continuare a parlare di «paci private», di «vendette private», di forme di «giustizia privata» alternative, se non contrapposte, all’attività della cosiddetta «giustizia pubblica». Più appropriato sarebbe invece parlare di «paci tra privati», ma in una forte cornice pubblica, così come di «giustizia ufficiale», più che pubblica, dal momento che le dimensioni del «privato» e del «pubblico» sembrano appartenere più alla rappresentazione culturale del moderno che alle pratiche dell’antico regime125.
57Soprattutto – come si è già cominciato a evidenziare nelle strategie di conduzione del conflitto – le pratiche di pacificazione interagivano con l’azione delle istituzioni e con le procedure di tribunale, arricchendo per parte propria il pluralismo dei sistemi giudiziari operanti nella società comunale fiorentina.
58Non dilungandomi – per mere ragioni di spazio – sull’ampio campo di esperienze culturali, letterarie e religiose che elaborarono il concetto e l’ideale di pace in età comunale e che culminarono a Firenze nella predicazione, nei primi anni del Trecento, dei domenicani Giordano da Pisa e Remigio de’ Girolami126, mi concentrerò in questa sede, e per brevi linee, solo sul ruolo delle istituzioni comunali, per poi concludere nuovamente sugli atti notarili di pace.
59In primo luogo, sono da considerare gli obblighi – per nulla for-mali – cui erano tenuti i rettori giudiziari nell’esercizio delle proprie funzioni. Come dettavano le norme statutarie, essi dovevano adoperarsi perché gli individui e i gruppi parentali si riconciliassero, aiutando a rimuovere le cause di odi e inimicizie ad bonum et pacificum statum [...] populi Florentie127. Il podestà e il capitano del popolo erano tenuti a riunirsi con il priorato per provvedere de casatis et hominibus civitatis et comitatus Florentie [...] habentibus simul guerram occasione aliquorum malleficiorum vel malleficii inter quos dicerent quod possit esse pax, quod ad pacem et concordiam veniant et quod in pace et concordia sint, ed erano loro conferiti, oltre al potere di costringere illi de quibus per ipsos provisum fuerit [...] ad pacem et concordiam reduci effectualiter, l’arbitrium et liberam potestatem condempnandi et puniendi coloro che non volessero ad pacem et concordiam pervenire128. Dal 1311 anche all’esecutore degli Ordinamenti di giustizia fu affidato l’incarico di provvedere, questa volta insieme con i gonfalonieri delle compagnie del popolo, alla composizione delle inimicizie tra individui e famiglie di condizione popolana (circa dissensiones, discordias, odia et inimicitias popularium), e circa alia que pro tollendis ipsis dissensionibus, odiis et discordiis et inimicitiis convenire viderint, tam in pace quam treuguam fatiendo129.
60Al dettato normativo corrispondono numerosi esempi di conflitti pacificati per intervento diretto degli organismi comunali. Sia a livello di individui di condizione modesta, come, per esempio, Forese del fu Buono del popolo di S. Maria Novella e Lippo da Luco del Mugello, che nel giugno del 1286 sancirono davanti al notaio del podestà la pace per tutte le offese che erano state tra loro130, sia a livello di lignaggi come – per non insistere sempre sulla pace tra Velluti e Mannelli, mediata dal priorato proprio nei giorni immediatamente successivi all’emanazione dei riformati Ordinamenti di giustizia nel luglio 1295, quasi a voler suggellare lo spirito di pacificazione sociale che li doveva animare131 – la pace promossa dalla signoria nel 1307 in reconciliationem et circa reconciliationem [...] de quibuscumque [...] inimicitiis, odiis, malivolentiis et offensionibus intercorsi tra i Cavalcanti e i Della Tosa, due tra le famiglie più importanti della scena politica fiorentina di quegli anni132.
61Si noti peraltro un punto, che potremmo chiamare di «pluralismo forzoso» tra i sistemi: il potere di intervento dei rettori trovava comunque dei limiti nei casi di omicidio o ferite gravi, nei quali era loro impedito di promuovere accordi di pace, o anche solo di tregua, prima che fosse stata consumata dalla parte offesa una condecens vindicta133, che era evidentemente considerata la pratica sociale preminente, da garantire proprio perché favoriva il ristabilimento di un equilibrio tra le parti in conflitto.
62Cauzioni e tregue fungevano, inoltre, da strumenti integrativi dell’azione pubblica134. Una provvisione del 1281 disponeva, per esempio, che chi era stato offeso poteva essere obbligato, su richiesta di parte, a dare garanzia pecuniaria de non inferendo maiorem iniuriam vel offensam quam accepta fuerit135: si noti, anche in questo caso, lo spazio legittimamente riservato al sistema vendicatorio. Gli statuti successivi disponevano inoltre che quicunque iuraverit vel promiserit [...] aliquem vel aliquos alios interficere fosse obbligato dal podestà a satisdare de non offendendo136; e che se qualcuno avesse avuto timore di essere offeso ratione alicuius odii vel inimicitie, pote-va chiedere alla curia del podestà di costringere il sospettato a prestare treuguam seu securitatem137: in questo caso, non essendosi ancora consumata l’offesa, la prevenzione poteva dispiegarsi pienamente. Ogni atto era ovviamente registrato, e i notai del podestà tenevano aggiornato un apposito Liber satisdationum hominum civitatis et comitatus Florentie de non ofendendo inter se138.
63Sanzioni erano previste per i contravventori: se, per esempio, colui che era stato richiesto di prestare garanzia si rendeva irreperibile, doveva esserne costretto in sua vece il padre, secondo il principio della corresponsabilità familiare139; mentre chi si sottraeva del tutto al precetto del podestà dopo il termine di quindici giorni era exbannitus pro malleficio et offendi possit impune, tamquam exbannitus pro malleficio140. L’entità della cauzione pecuniaria doveva essere stabilita ad arbitrio del podestà secundum [...] facultatem et possibilitatem dell’interessato et etiam secundum qualitatem discordie141. Ulteriori provvedimenti, come il confino, corroboravano le cauzioni: in occasione differentiarum guerrarum et discordiarum que frequenter inter magnates et alios quoslibet oriuntur, era previsto, per esempio, che ad istantiam partium seu alterius eorum odium inter se habentium, ratione alicuius homicidii vel alterius cuiusvis malefitii, i rettori dovessero ordinare, sulla base di un’idonea securitas, che una pars non vadat nec conversetur per contratam alterius partis; mentre era nelle facoltà del priorato disporre direttamente il confino delle parti in lite142.
64La tregua si configurava invece come uno strumento a disposizione dei poteri pubblici per bloccare temporaneamente i meccanismi della faida143. Anch’essa poteva essere richiesta da chiunque te-messe di poter essere offeso per inimicizia, e la disciplina era la stessa prevista per le securitates, con l’eventuale corresponsabilizzazione del padre, la stesura di uno strumento notarile, la presenza di obbligazioni e di sanzioni che, per chi non si assoggettava al precetto del podestà, potevano arrivare alla dichiarazione di exbannitus pro malleficio144. Chi avesse rotto la tregua doveva essere condannato tamquam commississet malleficium in alteram personam cui non esset facta treugua, combinando in tal modo sia la pena ordinaria sia quella speciale fissata nel contratto di tregua, che doveva essere destinata per metà al comune e per metà alla parte offesa145. Al podestà, inoltre, era data piena facoltà di agire anche in assenza di una richiesta di parte, nei casi in cui ritenesse opportuno imporre una tregua a homines et casatos et personas habentes interesse, guerram vel discordiam seu brigam, e tale tregua doveva ritenersi legalis et constans [...] inter ipsas partes [...] usque ad tres annos integros146. Per il carattere di urgenza che le si annetteva, una tregua poteva essere richiesta etiam tempore feriato147, vale a dire nei giorni di chiusura ordinaria delle corti giudiziarie. Se la tregua doveva fungere da interruttore del conflitto, provvedimenti specifici erano adottati per evitare che le parti che l’avevano stipulata cogliessero ulteriori occasioni per alimentarlo: per esempio, era vietato l’acquisto di beni in cui la parte avversa fosse comproprietaria, come ovviamente lo era anche la molestia patrimoniale148; mentre ogni altra causa giudiziaria che fosse insorta tra le parti non doveva essere trattata facie ad faciem, nisi per procuratorem popularem qui non sit de eius domo149.
65La temporaneità costituiva la specificità della tregua, quella, cioè, di garantire alle parti in conflitto un congruo lasso di tempo per cercare di negoziare un più duraturo accordo di pace, che non escludeva comunque la possibilità della vendetta. Si noti infatti come non potesse chiedere e ottenere tregua ab offenso vel ab eius consanguineis chiunque avesse commesso un’offesa in personam alicuius, proprio per evitare di conferirgli l’immunità e per non precludere la possibilità della ritorsione vendicatrice, che era pratica prioritaria e garantita: ai soli parenti dell’offensore era consentito di ottenere la tregua dall’offeso e dalla sua famiglia150, in consonanza – come vedremo – con la tendenza disciplinare a proibire l’esecuzione della vendetta su persone diverse dal «principale».
66L’azione dei rettori e istituti come le tregue e le cauzioni rappresentavano gli strumenti ordinari dell’attività pubblica per interrompere o comporre i conflitti. Ricorrenti furono anche gli interventi straordinari, attraverso una modulata gamma di provvedimenti: iniziative di pacificazione generale, commissioni di pacieri, sgravi e remissioni di pena, stanziamenti per doti matrimoniali.
67Le stesse tregue potevano essere promosse a livello generale in occasione di momenti di particolare turbolenza dell’ordine civico come in tempo di guerra: nel marzo del 1306, per esempio, nel corso della guerra con Pistoia, tra i provvedimenti adottati da una commissione di sapientes et nobiles viros super custodia et defensione civitatis Florentie, fu dato ordine ai rettori giudiziari di costringere tutti i cittadini guelfi che avessero inimicizie fra loro a giurare la pace, o almeno, se l’odio fosse sorto per un fatto di sangue, a sancire una tregua che consentisse la tutela della concordia e dell’unione civica151; provvedimenti analoghi furono presi nel 1324 e nel 1325 durante il conflitto con Castruccio Castracani152.
68Soprattutto, costante fu il ricorso alle pacificazioni generali della cittadinanza. Tra il 1267 e il 1343 si annoverano almeno 13 iniziative esperite da varie autorità, sia interne sia esterne al comune, con una frequenza media di una pace promossa ogni 6 anni: un dato che conferma non solo l’ordinarietà delle inimicizie e dei conflitti familiari e politici che irradiavano la società fiorentina, ma anche l’intensità dell’azione pubblica intesa a comporle, sia pure provvisoriamente o anche, come in più di un caso, inutilmente. Subditos discordes placare et ad pacem recedere153 era infatti una delle principali linee d’azione della politica giudiziaria comunale. La pacificazione – si affermava negli statuti – era principio e, a un tempo, strumento necessario per perseguire il bono et pacifico statu et custodia civitatis et districtus Florentie154.
69Le paci generali, che spesso miravano a consolidare gli equilibri di forza raggiunti sul piano politico, proponevano anzitutto la ricomposizione delle divisioni politiche tra le parti. Operazione che era resa eventualmente possibile solo da specifici accordi tra le famiglie in conflitto: è per questo che le paci generali erano accompagnate e corroborate dalle paci cosiddette «speciali», cioè stipulate tra individui e gruppi parentali, proprio perché le relazioni di inimicizia irroravano indifferentemente le diverse sfere degli interessi (economici, simbolici, politici, etc.) delle relazioni sociali. Ogni tentativo di tracciare un confine di demarcazione tra conflitti «politici» e «privati» rischia pertanto di rivelarsi artificioso e fuorviante, per quanto appaiono invece fluide ed integrate le relazioni di inimicizia nelle pratiche del conflitto. In altri termini, quanto una faida tra due lignaggi poteva sorgere, per dire, per motivi patrimoniali o di onore e attingere a risorse giudiziarie e politiche – come nei casi illustrati dalle scritture familiari degli Strinati e dei Della Tosa –, tanto i conflitti di fazione, che assumevano le diverse coloriture contingenti (nel caso fiorentino: guelfi e ghibellini, bianchi e neri, «serraglini»155, etc.), innervavano la lotta per il potere attraverso una fitta trama di relazioni di amicizia e di inimicizia, parentali e di vicinato che saldavano e contrapponevano gli schieramenti – come nel caso del conflitto tra i bianchi e i neri, maturato intorno alla faida tra i lignaggi dei Cerchi e dei Donati156.
70Le iniziative di pacificazione generale di cui abbiamo notizia si possono semmai distinguere in funzione dei promotori: il comune, i signori e gli uomini di chiesa. Muoviamo – molto corsivamente – da questi ultimi, che promossero i tentativi forse più noti. Un nuovo tentativo di comporre la divisione tra i guelfi e i ghibellini dopo la pace angioina del 1267 fu mediato dal pontefice in persona, Gregorio X, di passaggio a Firenze nel 1273 sulla via del concilio di Lione: nonostante che la pace «gli fu mess[a] per le parti in mano» e che egli si adoperò per più di due mesi nei negoziati, l’accordo – stipula-to solennemente la domenica del 2 luglio, sul greto dell’Arno «allato al ponte a Rubaconte», ove il papa vi «fece [...] basciare i sindachi di catuna parte in bocca, et diedero i ghibellini cinquanta statichi al re Carlo per ottenere la pace», come ricorda il cronista Paolino Pieri157 – durò pochi giorni perché prevedeva la prematura riammissione in città dei ghibellini esuli dal 1266158.
71Tra la fine del 1279 e l’inizio del 1280 ebbe invece maggiore successo la pace tessuta dal cardinale Latino Malabranca, su mandato dello zio Niccolo III Orsini159, che si inseriva in più ampio progetto di contenimento antiangioino di cui era parte la coeva pacificazione bolognese tra Lambertazzi e Geremei160. A Firenze, il cardinale riuscì a sancire un provvisorio equilibrio tra le due fazioni, riammettendo in città la maggior parte dei ghibellini, disponendo la distruzione dei registri dei bandi dei ghibellini161, riconciliando direttamente 150 cittadini per ogni parte, ma componendo anche «molte paci speziali intra’ guelfi et ghibellini, et intra guelfi et guelfi, et ghibellini insieme, et di grandi et popolari», e «a chiunque le volle addomandare»162, come rilevarono i cronisti e come è confermato dal documento notarile163. Neri Strinati registrò la standardizzazione delle procedure attuata in quella circostanza: «Renderonci pace per quella forma che l’altre pace si faceano, per costringimento del detto Cardinale, e questa carta faceva e fece un notaio da Prato, il quale era notaio del detto legato Cardinale»164. Tra le paci tra lignaggi, «la prima fu quella ond’era la maggiore discordia, cioè tra gli Adimari e’ Tosinghi, e’ Pazzi e’ Donati, faccendo più parentadi insieme», e «per simile modo si feciono tutte quelle di Firenze e del contado, quali per volontà e quali per la forza del Comune», delle quali, come ricorda la cronachistica posteriore, «quasi tutte s’osservarono, e la città di Firenze ne dimorò buono tempo in pacifico e buono e tranquillo stato»165.
72Scoppiato invece il conflitto tra i bianchi e i neri, nei primi anni del Trecento altri prelati furono chiamati a sedare le parti. Invitato dal priorato e dai consigli super reformatione pacis inter aliquos magnates et magnates, et etiam inter aliquos magnates et populares singulares [...] qui habent guerras et inimicitias166, nel 1301 il cardinale Matteo d’Acquasparta riuscì a «fare la pace tra que’ della casa de’ Cerchi e gli Adimari e’ loro seguaci di parte bianca co’ Donati e’ Pazzi e’ loro seguaci di parte nera, ordinando matrimoni traz loro»167, ma fallì l’obiettivo generale perché agente troppo smaccato («non lli fue creduto» sottolinea impietosamente un cronista168) della volontà di Bonifacio VIII di favorire i guelfi neri169. Nemmeno il successivo tentativo, nel 1304, del legato di Benedetto XI, il cardinale Niccolò da Prato, riuscì a comporre le divisioni, esacerbate dalle violenze della parte nera del novembre 1301 e dalle sentenze di bando contro i bianchi e i ghibellini dell’anno successivo (e note ai più per la condanna che coinvolse anche Dante Alighieri)170. Nonostante l’ampiezza dei poteri conferitigli dal comune171, egli fu in grado solo di promuovere «alcuna pace speziale, et fece quella tra’ Gherardini e’ Manieri, che n’eno morti quattro uomini, due da catuna parte»172, prima che le lotte tornassero a farsi violentissime. Niccolò fu affiancato dal domenicano fiorentino Remigio de’ Girolami che scrisse proprio in questa occasione il De bono pacis, nel tentativo, fallito, di favorire una soluzione politica tra le fazioni173. Nel 1306 fu infine la volta del cardinale Napoleone Orsini a tentare nuovamente, invano, di «pacificare i Bianchi co’ i Neri», ma «stette poco tempo»174, senza riuscire a promuovere alcunché175.
73Dopo i fallimenti delle pacificazioni promosse da prelati che agivano nell’ambito delle strategie politiche di curia, e trasferito ad Avignon il papato, si fece frequente a Firenze il ricorso a commissioni specifiche di pacieri, secondo una pratica usuale anche agli altri comuni italiani176. Il ricorso a collegi di pacciarii composti da cittadini coincise, non a caso, col periodo di conflittuale assestamento di un regime di «popolo» ormai sostanzialmente dominato dalle casate mercantili e bancarie177.
74Scelti, in numero variabile, possibilmente tra amici comuni alle parti in causa per la potenziale imparziale equidistanza che potevano garantire, e pertanto sia tra magnati sia tra popolani – come, per esempio, nel 1316, tre membri dei lignaggi militari dei Bardi, Buondelmonti e Tornaquinci, e tre membri di famiglie di «popolo» degli Albizzi, Magalotti e Rondinelli –, i pacieri furono eletti a più riprese. Convergenti erano le motivazioni: nel 1311, per esempio, atteso che fortitudo populi non tam in numero civium quam in concordia et universitate consistit, si diede balìa (cioè pieno potere) a 12 buoni uomini popolani per far riconciliare i cittadini, assolvere i condannati, e rendere loro i beni178; nel 1316 vennero eletti invece sei pacieri nella consapevolezza che infinite sunt vel esse dicuntur contemptiones discordie inimicitie et hodia seu guerre ex quibus impeditur publica quies, leditur et turbatur status pacificus et tranquillus civitatis Florentie179, che riuscirono a concordare un nutrito gruppo di individui e di casate180; nel 1319, quoniam propter discordias contemptiones et inimicitias potentissime ac amplissime civites disolvitur et suis viribus enervantur, propter concordia vero ac unitatem tenues et debiles brevi tempore amplificantur et fortificantur, si elessero altri pacieri181; nel 1329 si diede facoltà alla signoria di eleggere a pacieri del comune 14 cittadini182.
75In genere i pacieri svolgevano un’autonoma opera di mediazione, per poi sottoporre all’approvazione del priorato e dei consigli del comune alcune proposte che potessero facilitare la soluzione dei conflitti: la commissione del 1316, per esempio, propose con successo l’annullamento delle condanne di alcuni membri dei Giandonati e di loro seguaci pronunciate dal vicario angioino per cause legate all’inimicizia con gli Acciaioli, in modo che gli interessati potessero tornare dall’esilio e giurare la pace183; così come ottenne anche la cancellazione di bandi e condanne e la restituzione di beni e onori a membri delle famiglie Cavalcanti e Pazzi che avevano fatto anch’essi pace grazie alla loro mediazione184. Similmente operarono i pacieri del 1319, che, per esempio, favorirono la riconciliazione tra Megliorato di Dante di Gherardo e Berto di Rogerio e il figlio Geri, proponendo l’assoluzione del primo dalla condanna in cui era incorso per aver ferito quest’ultimo185, o la pace tra alcuni membri dei Rinucci e quelli dei Tigliamocchi, promuovendone la liberazione dal carcere e la cancellazione delle condanne186. È da notare come dal beneficio fossero esclusi i colpevoli dell’omicidio di Ballincia dei Rinucci, episodio dal quale era originata l’inimicizia tra le due famiglie, che l’intervento dei pacieri lasciava alle pratiche della vendetta, riconoscendo le condizioni di vulnerabilità valide per i banditi ai responsabili del fatto di sangue; allo stesso modo, il suddetto Megliorato di Dante, pur godendo dell’oblazione della condanna, rimaneva nel bando dictis Berto et filiis et consortibus taliter quod ab eis et quolibet eorum [...] impune offendi possit187: ulteriori conferme, entrambe, dell’orientamento dell’iniziativa pubblica a garantire, nello stesso momento in cui procedeva alla ricucitura dei conflitti, il diritto di sana-re l’offesa primaria nei modi tradizionali della vendetta.
76All’interazione tra i sistemi giudiziari apparteneva anche la politica di governo di favorire lo sgravio di pena come pedina di scambio con la pace. Condonare sanzioni penali, talora anche gravissime, pur di addivenire a una soluzione extragiudiziale fu prassi ricorrente. Le autorità comunali intervennero in altri modi ancora. Nel 1301, per esempio, alcuni membri del lignaggio dei Visdomini ottennero la liberazione da ogni impegno di mallevadoria nei confronti di Tommaso di Cuccio dei Visdomini, bandito per reati commessi nell’ufficio di custode del carcere dei magnati, in cambio del consenso a trattare la pace con i Falconieri, strappato loro con «gran fatica» dal vescovo di Firenze, che si era reso fautore presso il comune di tale agevolazione188. Nel 1319 il comune deliberò addirittura di stanziare una somma, non eccedente i 150 fiorini, che coprisse le composizioni delle paci che si invogliava in tal modo a stringere tra un nutrito gruppo di detenuti nelle carceri, di modesta condizione economica, e i rispettivi nemici con i quali erano sorte offese e omicidi reciproci189. Il sostegno del comune operò anche per finanziare doti nelle occasioni in cui nuovi vincoli matrimoniali potessero sembrare utili per riappacificare famiglie: la pace che fu pubblicamente sancita nel 1290 tra i Lamberti e i Della Tosa per inimicizie sorte per il possesso di alcune terre, per esempio, fu corroborata con uno stanziamento del comune di 1.400 lire da spendersi per le doti nuziali, e con un contributo di altre 570 lire per rifondere i Lamberti dei danni patiti190; lo stesso avvenne nel 1312 in occasione della pubblica riconciliazione tra i Peruzzi e gli Adimari – mediata, si noti ancora, dai buoni auspici del vescovo di Fiesole, Antonio degli Orsi191 – che fu suggellata dal fidanzamento di Carlo di messer Guerra degli Adimari con Filippa di Giotto Peruzzi, che venne adeguatamente dotata grazie anche all’intervento dal comune192.
77All’intervento pacificatore delle autorità comunali si alternò quello dei dinasti angioini in coincidenza con le assunzioni dei pote-ri signorili su Firenze, nelle ricorrenti occasioni in cui – per ben 26 anni sui 77 anni intercorsi tra il 1267 e il 1343 – la città si diede loro in signoria193. Si è già più volte ricordata la pace del 1267 che, sotto l’egida di Carlo d’Angiò, favorì paci e matrimoni tra famiglie guelfe e ghibelline all’indomani del rientro dei guelfi a Firenze e del censimento delle confische patrimoniali loro inferte dal regime ghibellino del 1260-1266194. Analoghe pacificazioni generali furono promosse anche dai signori trecenteschi, tra i primi atti di sovranità di ogni regime che in genere si accompagnavano ad altri atti di clemenza quali amnistie e offerte di carcerati: nel 1314, per esempio, il vicario di Roberto d’Angiò, ebbe l’incarico di provvedere super discordiis, insieme con i conti Guido Selvatico e Guido da Battifolle195; nel 1327 il compito di costringere a far pace tutti i cittadini che avessero «liti o malevolenze» fu invece riconosciuto a Carlo di Calabria, nuovo signore della città196.
78Dei pochi atti di governo di Gualtieri di Brienne, signore di Firenze per poco più di un anno a cavallo tra 1342 e 1343, sopravvissuti ai roghi successivi alla sua cacciata, si è conservato un voluminoso registro di copie di tutti gli atti di pace che il duca d’Atene costrinse a stipulare nei primi mesi del suo regime197. Si tratta di un documento eccezionale che fotografa lo stato delle inimicizie che dividevano in quegli anni la società fiorentina (e del contado più limitrofo). Lungo le 293 carte del registro scorrono infatti 274 paci tra oltre 400 famiglie per un complesso di alcune migliaia di individui coinvolti. Il documento è eccezionale per il fatto di riunire in un unico registro una serie di atti che ordinariamente erano diluiti negli anni e dispersi tra i protocolli di vari notai (a loro volta in larga misura perduti nel tempo), e, soprattutto, per essersi conservato fino a oggi. Ma non è eccezionale il suo contenuto, che disvela semmai l’ordinarietà delle pratiche di inimicizia e di conflitto che attraversavano la società fiorentina comunale. Saliente è la circostanza – cui non erano estranei anche palesi ritorni fiscali per i quali «bene ne guadagnò egli [il duca] e’ suoi uficiali grossamente da coloro che le chiedevano», come sottolineò il contemporaneo Giovanni Villani198 – di obbligare tutti i cittadini in conflitto a promettersi pace. Ma non eccezionali appaiono la consistenza del numero degli individui e delle famiglie coinvolte e l’estensione che raggiunse l’iniziativa di pacificazione. Ne emerge chiarissima la diffusione delle pratiche di pacificazione ad ogni livello sociale, trovandosi registrati sia lignaggi eminenti – e non solo magnatizi, come gli Agli che fecero pace coi Brunelleschi, e questi coi della Tosa, i Bostichi coi Frescobaldi, i Donati con i Cerchi, e così via199, ma anche popolani, come gli Aliotti coi Guadagni, i Bucelli coi Bentacordi, i Sassolini coi Deti, e così via200 – sia individui di modesta condizione, come, per esempio, le famiglie di Pagnus Tucti e Zenobi Michelis, di Falchus olim Montucci del popolo di S. Giorgio e Spigliatus Puccii del popolo di S. Pier Maggiore, di Paulus Lapi e Iacobus vocatus Testa, e così via201. Se anche il critico Giovanni Villani riconobbe che l’atto del duca di far «fare le paci tra’ cittadini e’ contadini» rappresentò «il meglio che facesse»202, il giudizio di Donato Velluti, che in quell’occasione fu costretto, insieme coi suoi consorti, a rendere la pace alla famiglia Berignalli, fu pienamente positivo: la pace «è sotto grandissime pene, fortificate poi per riformagioni di Comune con altre gravissime pene, e non si truova quasi niuna [delle paci fatte stipulare dal duca] poi essere rotta, e chi l’à rotta sì è stato diserto»203.
79Se molte fallivano, alcune pacificazioni generali raggiungevano dunque il proprio obiettivo, come confermato dalla memoria documentaria: la pace del cardinale Latino del 1280, che sanciva l’accordo tra i guelfi e larga parte dei ghibellini, fu assunta all’interno del corpo statutario del comune204; il registro della paci del duca d’Atene, che ricompose tutte le inimicizie fiorentine, fu preservato dai roghi. E ciò, in primo luogo, per il valore giuridico degli instrumenta publica notarili che li componevano.
80Lo strumento notarile di pace poteva agire, infine, da interruttore delle procedure giudiziarie, in un’ulteriore casistica dell’interazione tra i sistemi giudiziari. Già più volte si è constatato l’intreccio di piani tra l’agire delle istituzioni e le pratiche di pacificazione, a cominciare dall’obbligo per i rettori di promuovere tregue e accordi tra le parti in conflitto. Un’attenzione specifica va riservata agli strumenti che consentivano la riduzione della pena a chi avesse ottenuto la pace dalla parte offesa. È questa una tipologia di pace diversa da quelle finora esaminate, che rientrano in una più ampia gamma di atti intesi a porre fine al conflitto prima ancora che al processo, atti preventivi o a suggello dell’equilibrio tra offese raggiunto dopo la vendetta, come abbiamo visto, e comunque concordati al di fuori della sfera processuale: pratiche infragiudiziarie, vale a dire, che un importante studio di Antonio Padoa Schioppa ha opportunamente distinto, in quanto «atti extragiudiziali», dagli «atti giudiziali» che assolvevano, invece, lo scopo più delimitato di interrompere le procedure giudiziarie o di ridurre le pene205.
81Di questi ultimi si rileva una certa frequenza anche a Firenze, ovviamente. Osserviamone alcuni casi, seguendoli dalla fine, cioè dall’approvazione definitiva, da parte dei consigli comunali, dell’interruzione dell’azione giudiziaria206. Nel 1318, per esempio, l’iter processuale contro Bencino del fu Sanna dei Benci, popolano, fu bloccato allo stadio iniziale dell’accusa sporta da Filippo di messer Niccola dei Cerchi, che venne annullata in cambio della stipula di una pace che compose le liti intercorse207. Una quietanza di pace rilasciò invece, nel 1320, Gherardino di Gianni del popolo di S. Niccolò a otto membri della stirpe magnatizia dei da Quarrata e ad altri loro seguaci sospettati di aver macchinato delitti contro di lui: strumento che consentì agli offensori di bloccare l’inchiesta giudiziaria che era stata avviata contro di loro208. Dietro a episodi come questi si possono bene intuire, senza poterle peraltro documentare, sia le cospicue composizioni economiche che le parti lese poterono spuntare da esponenti di lignaggi eminenti e facoltosi, sia le strategie che inducevano ad usare la denuncia in giudizio come una fase tattica di un conflitto da risolvere al suo esterno.
82Quando invece le condanne erano già state emanate, gli atti di pace potevano garantire la cancellazione parziale o totale delle pene. Fu il caso, per esempio, nel 1296, della pace concessa da Lippo di Michele del popolo di S. Piero Scheraggio, e da suo figlio, a Neri di Segero del popolo di S. Remigio, condannato dal podestà a 800 lire di pena per aver assalito e ferito Lippo, che gli valse la liberazione dal carcere209. Nel 1305 Lapo e Barone del fu Risalito, insieme con i rispettivi figli, tutti del popolo di S. Giorgio, diedero pace a ser Ghino di Rinieri, notaio, e al fratello Berto, abitanti anch’essi nel medesimo popolo, per una condanna inflitta dal podestà nell’ottobre del 1303 per l’aggressione a Barone e il ferimento di Lapo da parte di ser Ghino210. Nel 1318, invece, la pace consentì a Giovanni di messer Ubertino degli Strozzi l’assoluzione da una condanna del vicario angioino per aver fatto ferire Anselmo di Palla degli Anselmi211; e a Lorenzo di Piero di Cione del popolo di S. Felice in Piazza la liberazione dal bando e dalla condanna per aver ucciso Lapo di Rinovante del popolo dei SS. Apostoli212. Altri esempi ancora sono rilevabili dai numerosi instrumenta pacis registrati nei protocolli notarili213. Alla diffusione delle paci giudiziarie non fu estraneo anche l’interesse fiscale del comune, che a un certo punto impose una tassa per la registrazione pubblica di questi atti: già nel 1297 fu disposto per un anno che il beneficio della pace non valesse se le due parti non avessero pagato preliminarmente al comune una tassa di 40 soldi214; nei decenni successivi si cominciò a sanzionare chi vi si sottraeva215.
83Gli esempi di remissione della pena riguardavano, come abbiamo visto, fatti di sangue, aggressioni e uccisioni. Sempre Padoa Schioppa ha proposto, sulla scorta della legislazione dei comuni lombardi (e di Bergamo in particolare) dei secoli xiii e xiv, uno schema evolutivo della disciplina della pace collegato alla transizione dal sistema processuale accusatorio a quello inquisitorio: a una prima fase in cui la pace dell’offeso valeva a fare revocare generalmente tutta la gamma delle sanzioni, subentrarono dapprima, in un sistema di pene di sangue più frequenti, un periodo in cui la pace conferiva pur sempre la facoltà di evitare al reo la pena di morte, e infine una fase in cui essa rimase influente solo nella disciplina dei reati minori, in corrispondenza con il prevalere del principio della pubblicità della pena per i reati maggiori216.
84L’esperienza fiorentina sembra confermare questo modello interpretativo, sia pure in termini meno lineari e di maggiore complessità. Come detto, la legislazione duecentesca si è conservata solo in modo frammentario. Nondimeno, le attestazioni più risalenti di cui si dispone lasciano supporre che alla fine del secolo xiii la disciplina della pace avesse già raggiunto la seconda fase del modello217. Una legge del 12 novembre 1295 che riformò le norme sulle aggressioni violente, disciplinando per le prima volta in maniera organica anche a Firenze la fattispecie dell’omicidio218, disponeva che, da quella data, colui che studiose vel premeditate percusserit vel percuti fecerit aliquam personam [...], ex qua percussione mors sequatur fosse passibile della pena di morte per decapitazione e della distruzione e confisca dei beni, una metà dei quali doveva andare agli eredi della vittima: l’ottenimento della pace consentiva però la commutazione della pena in una sanzione pecuniaria di 2.000 lire, da pagarsi entro dieci giorni, e in sei mesi di carcere. La pace costituiva dunque anche a Firenze, nel pieno della maturità comunale, una condizione preclusiva della pena capitale. Ed è possibile che nel periodo precedente ciò fosse stato ancor più valido, se la pena per l’omicidio, come si evince da un’altra rubrica accolta nello statuto la cui compilazione in forma di breve lascia supporre una certa vetustà219, era ordinariamente prevista come pecuniaria e, solo in caso di insolvenza, capitale220.
85Altresì, nel primo Trecento la normativa fiorentina disponeva che la pace mantenesse un vigore preclusivo nella disciplina dei reati minori: per offese leggere come le percosse senza armi, punite fi-no a 50 lire, era infatti ancora sufficiente pacis instrumentum per quemcumque ostendi per veder cancellata totalmente la pena221. Le statistiche giudiziarie indicano inoltre come, nel terzo quarto del secolo xiv, i colpevoli di reati di sangue come l’omicidio fossero or-mai condannati con dure sanzioni penali indipendentemente dalla presenza o meno della pace della parte offesa222. La prevalenza progressiva del principio della sanzione pubblica per i reati maggiori venne cioè riducendo anche a Firenze l’influenza degli accordi di pace tra le parti, in corrispondenza con gli sviluppi comuni ad altre formazioni sociali e politiche223.
86La transizione verso l’azione giudiziaria ex officio fu elaborata anche dai giuristi nel giro di tre generazioni a cavallo tra Due e Trecento224. Se ancora alla fine del secolo xiii la riflessione dottrinaria sull’efficacia preclusiva o meno della pace – se cioè la concordia tra offeso e offensore precludesse una accusa terza contro l’autore del delitto – non aveva raggiunto un’unanimità di visione, l’opinione dei giuristi del primo Trecento – in non casuale coincidenza con la fase di affermazione del procedimento ex officio – cominciò a far prevalere una posizione restrittiva. A un Guido da Suzzara, cioè, che ancora sosteneva che l’accordo tra le parti dovesse impedire il procedimento del giudice comunale contro il reo, subentrò una corrente di pensiero contraria che trovò nelle posizioni di Dino del Mugello (dico ergo quod remissio adversarii non impedit quin iudex procedat) un fautore autorevole della incommutabilità della pena, per lo meno per i reati maggiori, nonostante l’esistenza di accordi tra le parti225. Soprattutto, i giuristi della generazione intermedia, e in particolare Alberto da Gandino, un pratico che fu giudice dei podestà itineranti nell’Italia comunale a cavallo del 1300 (anche a Firenze, nel 1288 e nel 1310226), si fecero forti delle consuetudini invalse nelle attività giudiziarie comunali per sostenere che illa transactio sive pax non impedii condemnationem super eo faciendam per potestatem, sive sit statutum sive non, et ita de consuetudine observatur: nella rubrica del suo Tractatus de maleficiis specificamente dedicata alla questione, Alberto sostenne infatti che la pace, se pure valeva come accordo tra singoli, non doveva comunque impedire la punizione del reo, quia omnis delinquens offendit rem publicam civitatis227.
87In realtà, proprio le pratiche giudiziarie fiorentine coeve ad Alberto descrivono un quadro più complesso di quello da lui rappresentato. Già gli esempi citati, relativi all’arco di anni dal 1296 al 1318, hanno mostrato come la pace, al contrario, estinguesse ancora la pena. Soprattutto, erano i periodici provvedimenti di amnistia e condono – un elemento strutturale delle politiche giudiziarie comunali228 – a sfarinare il quadro normativo impastandolo nelle priorità contingenti della politica. Gli stessi statuti prevedevano che negli atti di ribandimento e di cancellazione delle condanne dietro pagamento di una somma potesse usufruire di tale beneficio solo chi avesse ottenuto la pace per publicum instrumentum dalla parte lesa229. La realtà fu ancora più flessibile: in occasione dell’indulto generale promosso dai guelfi neri nel novembre 1301, per esempio, tutti coloro «ch’erano stati in bando ne poteano uscire, et usciro ad certa gabella chi volle o poteo pagare, o pace o non pace ch’elli avesse», annotò Paolino Pieri230; la stessa facoltà fu estesa anche in occasione dell’indulto del 30 ottobre 1307231, e in quello del 1324232; nell’ottobre 1325 si previde invece che insieme con chi avesse ottenuto la pace potessero essere ribanditi anche senza pacem legitimam tutti coloro che avessero pagato una tassa doppia rispetto a quella ordinaria, va-le a dire 12 denari anziché 6 per ogni lira di condanna233. Lo stesso accadeva anche nelle remissioni individuali: nel 1311, per esempio, la condanna e il bando di Sandro di Vanni di Saracino per l’omicidio di Bartolomeo di Cione Benintendi furono cancellati anche si dictus ser Cione nollet recipere la pace offerta dallo stesso Sandro (è ipotizzabile, dietro adeguata composizione in denaro)234.
88In altri termini, se la pace ottenuta dalla parte offesa consentiva di interrompere le procedure giudiziarie e di ottenere una riduzione delle pene anche per i reati più gravi, lo stesso risultato era comunque perseguibile attraverso altre pratiche. Soprattutto, ancora nella prima metà del Trecento, l’azione giudiziaria ex officio a Firenze non sembrava prevalere sull’efficacia preclusiva della pace. L’interazione dei diversi sistemi di soluzione dei conflitti si mostrava, cioè, ricca di alternative.
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89Un’ulteriore espressione del pluralismo giudiziario si può cogliere all’esame della legislazione sulla vendetta. Nelle pagine precedenti si sono sottolineati almeno due aspetti relativi alle pratiche di vendetta: da un lato, come esse fossero una componente centrale nelle strategie di conflitto portate avanti dai singoli e dai gruppi parentali; dall’altro, come le istituzioni e la normativa garantissero la possibilità di effettuarla anche in contesti di riconciliazione come le tregue e le pacificazioni. In un’altra sede, inoltre, ho potuto approfondire l’analisi della legittimazione della vendetta nella società comunale italiana, evidenziando come tale pratica fosse riconosciuta quale relazione sociale di tipo ordinario, come fosse elaborata culturalmente, come fosse assunta tra i valori dell’educazione politica del civis235. Una breve analisi della regolamentazione normativa fiorentina consentirà di aggiungere un altro tassello a un’interpretazione che appare per molti aspetti consapevolmente dissonante rispetto a una radicata tradizione di studi che sembra ancora riluttante ad accettare l’idea di una pervasiva ordinarietà della cultura della vendetta nella società comunale italiana236. E ciò, nonostante che studi condotti negli ultimi decenni ne abbiano rivalutato il ruolo in altre società storiche europee come quelle signorili o degli stati di antico regime237.
90È forse opportuno sottolineare ancora una volta come nelle fonti di età comunale il linguaggio delle relazioni sociali e politiche appaia dominato dai concetti di amicizia e inimicizia, e come la stessa lotta politica originasse dalla rete di relazioni di inimicizia238. Il vocabolario sociale comunale è molto chiaro al proposito: i conflitti sorgevano per «inimicizie capitali» o «patenti», per «odii», per «discordie». Per esempio, Albertano da Brescia – un giudice al seguito di podestà itineranti nel secondo quarto del secolo xiii239 e autore di una trilogia di trattati morali intesa a fornire al civis gli strumenti per bene operare nelle diverse situazioni sociali: le relazioni familiari e la scelta degli amici (il De amore et dilectione Dei et proximi et aliarum rerum et de forma vitae, scritto nel 1238240), l’uso sociale della parola, nell’equivalenza tra bene parlare e bene vivere (l’Ars loquendi et tacendi, scritto nel 1245241), e la gestione del conflitto (il Liber consolationis et consilii, del 1246242) – nel suo Liber consolationis et consilii, una complessa e raffinata riflessione sull’ordinarietà del conflitto e sui modi di sua conduzione e risoluzione243, offre un chiarissimo climax semantico della genesi e della propalazione del conflitto: scire debes, quod genita fuit tibi injuria ex odio inimicorum tuorum; et ex vindicta gignitur alia rixa; ex rixa vero gignitur et oritur odium et guerra; ex guerra vero seditio et substantiæ consumptio, ne cessitas et bella atque innumerabilia mala gignuntur atque nascuntur244.
91Dall’inimicia nasce l’offesa, dunque, e dalla sua vendetta il conflitto, che cresce alimentato dall’odio e – per coloro che possono permettersela – dalla faida. Il linguaggio della documentazione comunale distingue con molta chiarezza la differenza di piani. Da un lato, cioè, la conduzione dei conflitti era indicata appropriatamente coi termini bellum, «werra», «guerra» o col volgare «briga»: le deliberazioni consiliari fiorentine, come abbiamo visto, cercavano di favorire la pace tra coloro qui habent guerras et inimicitias, o tra gli habentes [...] guerram seu inimicitiam patentem; Giovanni Villani, per esempio, parla di «brighe e discordie»245. Dall’altro, il termine vin-dicta o «vendetta» esprimeva invece un significato più definito, e più pregnante, riferendosi al mero momento della ritorsione, che ristabiliva l’equilibrio delle offese. Il vocabolario sociale esprimeva dunque con chiarezza la distinzione concettuale che i cives operavano tra il conflitto nel suo insieme come costruzione del confronto su va-ri piani e attraverso non solo le fasi di ritorsione violenta ma anche quelle di negoziazione e di riappacificazione tra le parti246 – quella, cioè, che nelle scienze sociali si usa chiamare «faida»247 –, e il semplice momento del sistema vendicatorio248.
92Alla vendetta, in particolare, era riconosciuto il valore di riequilibrare l’offesa e perciò di chiudere potenzialmente il conflitto. Un valore riconosciuto come positivo – al punto di essere elaborato come tale nella letteratura pedagogica del cittadino comunale249 – e pertanto legittimato e regolamentato dalla normativa comunale, che traduceva a livello giuridico la logica di contenimento della violenza che stava alla base del sistema di ritorsione250. Peraltro, anche in questo caso si sconta la convinzione diffusa nella storiografia anche recente che gli statuti comunali perseguissero la vendetta (nella convinzione perentoria, per esempio, che «lo Stato proibisce la vendetta»251) o la «permettessero», nei contesti in cui si ritenesse «troppo difficile l’impedirla» e «in attesa di proibirla completamente»252, se-condo uno schema teleologico253. Viceversa, a un’analisi attenta delle fonti non si riscontra alcun testo normativo che proibisca la vendetta. Il dato non deve sorprendere: la legislazione, infatti, non la vietava, bensì si proponeva – e non ovunque – di regolamentarla. Solo negli statuti di alcuni comuni – Bologna (nelle redazioni del 1252, 1265, 1288), Parma (1255, 1266-1304), Pisa (1287), Pistoia (1296), Spoleto (1296, 1347), Siena (1309-1310), Firenze (1325) e Perugia (1342) – si incontrano norme che affrontano tale pratica254. In altri termini, la vendetta non era affatto perseguita, bensì, attraverso la cornice normativa, ricompresa nell’ambito del pluralismo giudiziario comunale come sua parte integrante.
93La legislazione fiorentina offre un esempio molto chiaro. I primi segni di un intervento regolatore della vendetta si possono cogliere in alcune provvisioni degli ultimi decenni del secolo xiii, mentre un intervento organico cominciò a manifestarsi nei primi decenni del successivo255. Esso puntò essenzialmente a delimitare lo spettro delle persone che potevano esercitare il diritto alla vendetta e di quelle che potevano esserne oggetto, l’entità della ritorsione e i casi in cui essa poteva essere consumata. Come abbiamo visto, già nel 1281, era stato fatto obbligo a tutti coloro che avessero inter se hodium [et] inimicitiam ex aliqua offensa commissa di dare cauzione de non inferendo maiorem iniuriam vel offensam quam accepta fuerit256. La citata provvisione del 12 novembre 1295257 sulle aggressioni violente segnò a sua volta una sorta di spartiacque: tutti gli atti di vendetta consumati prima di quella data – in anni di conflitti accesi che avevano portato all’emanazione delle norme antimagnatizie258 – vennero fatti salvi, mentre si sancì l’entrata in vigore delle nuove disposizioni a partire da quel momento259. Fu però solo con le norme accolte nello statuto del 1325 – alcune delle quali probabilmente a esso antecedenti260 – che l’intervento normativo si fece più organico, per essere poi ulteriormente ripreso da alcune provvisioni del 1331 e 1334261 e nuovamente sancito nello statuto del 1355262.
94La normativa garantiva il diritto di esercitare la vendetta, purché entro determinati limiti. Esemplare in questo senso era il titolo della rubrica CXXVI del III libro dello statuto fiorentino del podestà del 1325, De puniendo qui fecerit vindictam nisi in principalem personam263, che puntava a delimitare la trasversalità delle vendette. Il diritto alla vendetta, anzitutto, era riconosciuto solo all’offeso e, in caso di morte di questi, ai suoi congiunti: aliis de domo sua sibi coniunctis usque in quartum gradum, nella provvisione del 1295264, e, più ampiamente, consors seu de domo vel coniunctus per lineam masculinam [...] de gradu in gradum usque in infinitum, in quelle successive265; in ogni caso era proibito associare estranei alla consorteria nell’atto di ritorsione266, tanto che la persona non coniuncta doveva essere considerata quale assessinus, et ut assessinus puniatur267. Del diritto alla vendetta erano invece privati i condannati, banditi e ribelli, ai quali era inoltre proibito di vendicarsi di coloro che li avessero catturati o feriti268. Lo scopo di queste disposizioni è chiaro: circoscrivere l’applicabilità della ritorsione al nucleo ristretti di parenti della vittima, per evitare il coinvolgimento di fronti consortili più ampi e la possibile frammissione di clientele armate.
95In termini speculari era definito anche lo spettro di individui sui quali poteva essere esercitata la vendetta: l’offensore, ovviamente, e, lui morto, i suoi discendenti maschi de singulis et in singulis aliis gradibus et personis masculis aliorum graduum qui descendent per lineam masculinam a primo offendente [...] usque in infinitum269. Non potevano essere fatti oggetto di violenza coloro che avessero ottenuto la pace dall’avversario e coloro che avessero ferito per difendersi da un’aggressione o per vendicare un’offesa ricevuta da banditi e condannati270. Soprattutto – come in analoghe disposizioni di altri comuni, quali Bologna e Lucca271 – furono stabilite pene durissime contro chi fecerit vindictam [...] in personam alterius et non illius qui dictam offensionem manifestam et publicam fecerit, dum ipse principalis offensor viveret272: la morte e la destinazione dei beni agli eredi, in caso di uccisione; il doppio delle pene ordinarie e il risarcimento dell’offeso con una somma di 1.000 lire, in caso di ferite gravi273.
96La legislazione riconosceva il ruolo dei legami parentali e l’ereditarietà delle inimicizie familiari, ma si proponeva di enucleare dal conflitto i singoli attori, di personalizzare lo scontro, evitando l’allargamento a spirale delle ritorsioni. Ai consorti di chi era oggetto di una vendetta legittima era fatto divieto di fornirgli ausilium consilium et favorem, a pena di 1.000 lire di sanzione e della perdita dell’immunità, potendo infatti in tal caso venire feriti e uccisi impunemente dal facente vendetta274. Era inoltre previsto l’isolamento fisico di colui che poteva essere oggetto di legittima vendetta, imponendogli, fino a che non avesse ottenuto la pace dall’avversario, il divieto di abitare in sexto, populo vel centrata in qua habitarent coniucti seu consortes sui, e l’obbligo di risiedere ad almeno 1.000 braccia di distanza dalle case dei propri congiunti, se in città, e a un miglio (poi elevati a tre), se in contado275. Questi provvedimenti si inserivano in quell’insieme di atti che puntavano a colpire le solidarietà di lignaggio, favorendo le dissociazioni dai fronti parentali.
97Altre delimitazioni riguardavano la casistica delle offese che potevano giustificare l’esercizio legittimo della vendetta. Questa era ammessa solo in caso di morte, per ferimenti gravi e mutilazioni276. Le lesioni corporali meno gravi, invece, non potevano costituire pretesto per atti di ritorsione violenta, che erano direttamente demandati, al pari delle minacce e delle ingiurie, all’azione penale dei rettori giudiziari277, o risolte, come si è visto nel caso delle risse vacuis manibus, coi modi della composizione. Allo stesso modo, l’entità della vendetta non poteva eccedere l’offesa iniziale ma essere proporzionata. Per essere considerata competens, cioè legittima, la ritorsione avrebbe dovuto ricalcare quella dell’offesa: la morte per la morte, la ferita grave o la mutilazione per la ferita grave o la mutilazione278; chi avesse ferito con armi colui che lo aveva percosso a mani vuote era passibile di una pena doppia rispetto all’ordinaria279, e così via.
98In definitiva, la disciplina normativa puntava all’estinzione del debito di vendetta ma non all’accensione di altre spirali di ritorsione. La reintegrazione del legame sociale era lo scopo dell’intervento pubblico: un atto di pace, promosso dal podestà (e corroborato da strumento notarile, obbligazioni penali e fideiussori), doveva sempre seguire l’esercizio della vendetta280. Come abbiamo visto, chi avesse infranto la pace imposta dagli organi comunali era passibile di pene durissime: la decapitazione in caso di omicidio, mutilazione o anche ferite deturpanti; la pena di 2.000 lire per le ferite con effusione di sangue; la triplicazione delle sanzioni ordinarie per gli altri tipi di offesa281. A verificare la congruità e la legittimità della vendetta – si fieret aliqua vindicta de offensa et esset contentio et dubietas utrum sit vel fuerit competens vindicta vel non – era tenuto il podestà282: fu il caso, per esempio, di quella consumata a ventotto anni di distanza dai Velluti sui Mannelli nel 1295, per la quale gli autori furono denunciati per omicidio dai parenti dell’ucciso che però non riuscirono a provare «cosa per la quale e’ fussino condannati» e pertanto «furno assoluti» dal podestà283. Se invece la vendetta non era stata ancora consumata, il podestà era tenuto a emettere un’apposita declaratio entro un mese dalla richiesta della parte intenzionata: se l’avesse giudicata competentem, il rettore era tenuto, ancora nel giro di un mese, a costringere le parti alla pace284. Inoltre, se l’offensore fosse stato condannato a morte o alla mutilazione, e la sentenza eseguita, la vendetta dell’offeso non poteva avere luogo, ritenendosi la pena pubblica equivalente a una competens vindicta285.
99Non si dimentichi, però, che ai rettori giudiziari era anche proibito procedere contro chi avesse compiuto legittimamente la pro-pria vendetta286, e persino impedito di promuovere accordi di tregua nei casi di omicidio o ferite gravi prima che essa fosse stata consumata287. Il principio della vendetta, cioè, era vigorosamente tutelato e legittimato anche sul piano giuridico. Di più: esso doveva essere favorito dagli stessi rettori giudiziari, se necessario. La provvisione del 1331 prevedeva, per esempio, la possibilità da parte dei poteri pubblici di consegnare l’offensore all’offeso perché questi potesse eseguire personalmente la propria vendetta: Commune Florentie seu regimina dicte civitatis pena mortis afficerent vel tradi facerent offendentem [...] persone offense coniunctis vel consortibus [...] ita quod talis offendens propterea mortus fuerit288.
100Se quest’ultimo appare un caso estremo, motivato fors’anche da una contingente recrudescenza dei conflitti sociali, nondimeno l’interazione tra l’azione degli organi giudiziari e le pratiche di vendetta investiva più piani, gravitanti intorno alla natura pubblica della vendetta. La legislazione prevedeva che essa potesse aver luogo legittimamente solo quando l’offesa iniziale fosse stata publica et manifesta, vale a dire nota alla cittadinanza: tale notorietà poteva derivare dalla condanna giudiziaria dell’offensore, oppure doveva essere comprovata, mediante testimoni ante facta, dall’offeso intenzionato a vendicarsi289. Per quanto cancellata dai consigli nel marzo 1311, la condanna comminata a Leonardo e a Lippo di Cione Benintendi del popolo di S. Felicita per aver ucciso Chianne di Chele, per esempio, era esplicitamente lasciata aperta all’eventualità quod impune possint offendi ab illis qui essent de domo et cippo offensi per eos290.
101Anche per la vendetta andrebbe perciò osservato quanto rimarcato a proposito della presunta natura «privata» delle paci: entrambe le pratiche infragiudiziarie attingevano il proprio vigore di relazioni sociali ordinarie nella stretta interazione con gli altri sistemi e nella loro conclamata dimensione pubblica. Quanto poteva covare in silenzio nell’ambito della famiglia, tanto la vendetta doveva essere consumata in pubblico per assolvere la propria funzione. La massima pubblicità era l’obiettivo e la condizione essenziale per una sua compiuta realizzazione. Se gli offensori potevano magari cercare di colpire all’improvviso o celati – come si evince anche da una disposizione dello statuto del podestà del 1325 che proibiva i travestimenti e le mascherate in quanto sospette hominibus hodium habentibus291 – la vendetta era il più delle volte nota, non solo ai protagonisti, ma a tutta la comunità292. All’aperto, dunque, in luoghi urbani di rilievo, e possibilmente in occasioni particolari o in giornate di festa veniva spesso esercitata l’offesa: «in quello loco dove la gente era raunata a fare il giuramento del matrimonio [...], sì che lla mattina della passqua di Risorexio [...], in capo del Ponte Vecchio» fu, per esempio, ucciso messer Bondelmonte dei Buondelmonti nella madre di tutte le faide fiorentine, quella del 1216293; i Mannelli offesero i Velluti «in su la piazza del Ponte Vecchio dal lato d’Oltrarno, [...] il sabbato Santo»294; e i Velluti si vendicarono «el d’ di San Giovanni di giugno 1295», ritornando la vittima «da vedere correre il palio [...], ed essendo presso al Ponte Vecchio meno di 40 braccia dal lato di là nel popolo di Santo Stefano [...] uscendo sotto le volte»295; Pazzino di Sinibaldo dei Donati uccise invece «a ghiado messer Betto de’ Brunelleschi, che giucava a scacchi», il giorno in cui, nel febbraio 1310, si fece «la mostra de’ cavalieri delle cavallaio di Firenze nel Prato d’Ognissanti»296; mentre «di marzo, all’uscita del mese, la domenica santa» del 1335 Bartolo di Cioppo, e Franceschino di Vitale dei Della Tosa ferirono Cantino degli Agli297.
102Difficile dunque riconoscere nella vendetta una forma di «giustizia privata», fonte di disordine sociale, e destinata a essere progressivamente contenuta ed esautorata da una «giustizia pubblica» in inevitabile affermazione. Tutt’altro che teleologica, la realtà comunale era semmai densa di esperienze di interazione. La legittimazione pubblica del diritto di ritorsione, per esempio, appare ancora più immediata se analizziamo le conseguenze del bando, inteso nell’accezione, tra le molte contemplate dalla dottrina dei secoli xiii e xiv298, de expulso de civitate et protectione publica, per usare le parole di Baldo degli Ubaldi299. La conseguenza maggiore della condanna all’espulsione (la deiectio a civitate) per reati sia ordinari sia politici consisteva nella perdita di ogni protezione giuridica – bannire idem est quod dicere quod quilibet possit eum offendere300 –, tale appunto da consentire a chiunque di offendere impunemente il bandito, esposto nella persona e nel patrimonio, e cui era impedito prestare aiuto e ricetto, pena sanzioni di corresponsabilità301.
103Sulla diffusione della pena del bando negli ordinamenti dei comuni italiani non è questa la sede per soffermarsi302. Basti sottolineare come il bando si configurasse, per certi aspetti, nella prassi giudiziaria, a Firenze come altrove, come la forma estrema di vendetta pubblica303. Consentendo la ritorsione sul condannato o sull’imputato che si rendesse contumace (atto che equivaleva a una pie-na confessione304), la minorità giuridica conseguente al bando rendeva di fatto legale ogni vendetta: quod exbanniti a quocumque et quandocumque impune possint offendi prescriveva, per esempio, a Firenze, una rubrica degli Ordinamenti di giustizia del 1295305, mentre un’apposita rubrica degli statuti prevedeva che il bandito offendatur et offendi possit, scilicet sine pena [...] ad hoc ut malefactores a maleficiis terreantur306.
104Si è visto come la legislazione fiorentina privasse i banditi del diritto di esercitare la vendetta: questi erano anche esclusi dalla possibilità di chiedere una tregua o stipulare una pace privata307; i possibili, e legittimi, oggetti di ritorsione erano esplicitamente equiparati agli exbanniti pro maleficio, e ai nemici della pace pubblica308. Un paio di casi bene illustrano tali pratiche. Una provvisione del 1321, che proibiva di offendere i detenuti nelle carceri del comune, lascia intravedere, per esempio, nei maleficia que committi consueverunt in carceribus Communis Florentie maxime contra exbannitos, l’uso invalso di colpire nemici e avversari addirittura fin dentro alle prigioni309. Nelle strategie di faida, infatti, l’attenzione per la condizione giuridica dei nemici era sempre vigile: alcuni membri dei Velluti, per esempio, che dal 1310 avevano una vendetta di sangue in sospeso con i Berignalli, videro dischiudersi all’inizio degli anni trenta del Trecento l’occasione giusta per compierla; avendo saputo che Giunta di Mazzone Berignalli «avea avuto bando, ed era ribandito, e non s’avea fatto cancellare», e richiesta una copia dell’atto per accertarsene («feciono levare il bando suo»), «procacciaronlo d’uccidere»; il fatto poi che, compiuto l’omicidio, essi «trovarono che in quello mezzo Giunta s’avea fatto cancellare; sì che al tempo che l’uccisono, il bando era cancellato: e per questa cagione tutti furono condannati»310, dimostra la loro tragica dabbenaggine, che li apparenta ai personaggi immortalati dalla novellistica coeva, ma anche come non si esitasse affatto, fino alla precipitazione, ad approfittare degli effetti del bando per regolare i conti in sospeso.
105Resta da chiedersi, a fronte di una normativa che regolamentava così minuziosamente la vendetta, quale fosse il suo reale grado di applicazione. La perdita degli atti giudiziari rende assai difficile valutare la capacità del podestà di dichiarare in via preventiva la legittimità o meno di una vendetta, così come realisticamente appaiono di incerta applicazione anche i provvedimenti di isolamento degli individui potenziali oggetti di ritorsione. È plausibile ritenere che, come per gli altri comportamenti sociali, l’attività dei rettori giudiziari ebbe molte difficoltà a dare applicazione alle sentenze, a fare eseguire le condanne, a evitare la contumacia degli imputati.
106Gli esempi di conflitti e vendette che abbiamo passato in rassegna mostrano infatti come le strategie delle parti fossero attente a cogliere le opportunità offerte dall’interazione con l’azione pubblica, ma anche libere dai condizionamenti normativi più formali. In certi casi, la stessa surrogazione delle vendetta con la sanzione penale, che pure, come abbiamo visto, era teoricamente contemplata dalla normativa, era ritenuta accessoria dalla parte offesa nelle proprie strategie di ritorsione: per esempio, quando Ricoverino dei Cerchi rimase sconciato al viso nello scontro del Calendimaggio 1300 tra la sua fazione e quella dei Donati311, e le autorità comunali si prodigarono per infliggere rapidamente una «grande condannagione a’ Pazzi ed agli Spini e a’ Donati»312, e in particolare a Giachinotto e Chierico dei Pazzi313, i Cerchi, che non avevano sporto alcuna denuncia, «non palesoron mai chi si fusse [l’autore], aspettando farne gran vendetta», come ricorda il cronista Dino Compagni, testimone diretto degli eventi314.
107Soprattutto, è il ripetersi negli anni delle disposizioni regolamentatrici della vendetta che lascia trasparire la loro relativa incidenza. Dalle prime disposizioni del 1295 alla norma successiva poi integrata negli statuti del 1325, alle provvisioni che le riproponevano nel 1331 e nel 1334 – e, ancora, alla balìa di «fortificare et addere» la legislazione conferita alla signoria nel 1338315 – fino alla rinnovata rubrica statutaria del 1355, appare evidente la difficoltà di vederle applicate.
108Nondimeno, è importante sottolineare un altro elemento, e cioè che tra gli ultimi decenni del Duecento e la prima metà del Trecento maturarono anche a Firenze le condizioni per una regolamentazione normativa della vendetta. Difficile individuarne una motivazione specifica. Più appropriato appare ricondurle ad alcune trasformazioni sociali, politiche e istituzionali in corso. Di fondo era in atto un profondo processo di selezione e ricambio del gruppo dirigente comunale che, muovendo dalla rifondazione corporativa di «popolo» avviata con il regime delle arti nel 1282, passò per la magnatizzazione di molti lignaggi potenti per tradizione e ricchezza, e per l’esclusione politica di altri, finendo col consolidare, pur attraverso perduranti conflitti e mutamenti di assetto istituzionale (come le frequenti alternanze del regime comunale con le dedizioni signorili agli Angiò), un gruppo dirigente guelfo dominato da ricche famiglie di mercanti, banchieri e artigiani maggiori316. Strategiche in questo processo di ridefinizione degli assetti di potere furono le risorse giudiziarie, e in particolare le misure antimagnatizie, l’uso politico del bando e il dispiegarsi del sistema penale, che colpendo ed escludendo gli avversari politici e rinegoziandone la reintegrazione, contribuivano come strumenti potenti alla selezione del gruppo dirigente legittimandone, al contempo, il ruolo e le azioni317. Fu in questo periodo che le procedure giudiziarie ex officio conobbero probabilmente anche a Firenze una diffusione decisa, proprio perché immediatamente spendibili sul piano politico318.
109È dunque in questo quadro che va collocata anche la legislazione sulla vendetta che puntava a differenziare le pratiche di ritorsione da altre forme, non più ritenute legittime, di violenza. Occorre però fare attenzione a non confondere queste disposizioni con le coeve misure antimagnatizie, avviate a Firenze negli anni ottanta del Duecento, formalizzate nel decennio successivo e integrate e riproposte per tutta la prima metà del Trecento319. Esse infatti non puntavano affatto a delimitare la vendetta – come invece si è a lungo ritenuto nell’idea che essa fosse attributo peculiare della militia, e perciò contrastato da parte delle autorità pubbliche320 – bensì a contenere e penalizzare la violenza, la «grandigia», dei magnati soprattutto nei confronti dei popolani e degli impotenti321: una violenza, si intenda, slegata dai meccanismi della vendetta. Da un lato, nella legislazione antimagnatizia non si trova traccia alcuna di una regolamentazione della vendetta, e il termine vindicta non vi compare nemmeno322. Dall’altra, la legislazione sulla vendetta era chiaramente differenziata da apposite disposizioni normative senza contenuti antimagnatizi. Semmai, come si è visto, erano i lignaggi di «popolo» ad approfittare delle misure che indebolivano quelli magnatizzati, come nel caso dei Velluti che compirono la propria vendetta sui Mannelli proprio nel momento in cui la penalizzazione giuridica dei magnati era al suo culmine323.
Notes de bas de page
1 Come già era accaduto in passato – e com’era pratica abituale nei rivolgimenti politici – per esempio, nel 1295, quando nei conflitti tra le fazioni fu preso d’assalto il tribunale del podestà e «li atti et processi» del rettore in carica e del predecessore «fuoro stracciati et rubati et portati via», e chi «avesse suo processo in corte, andò a stracciarlo», come ricordano i cronisti contemporanei: cf., rispettivamente, P. Pieri, Cronica delle cose d’Italia dall’anno 1080 all’anno 1305, ed. A. F. Adami, Roma, 1755, p. 58, e Dino Compagni, La cronica delle cose occorrenti ne’ tempi suoi, ed. I. Del Lungo, 2 vol., Città di Castello, 1913-1916 (RR.II.SS., IX/2), l. I, cap. XVI, p. 47. Sulle distruzioni documentarie, cfr. ora A. De Vincentiis, Memorie bruciate. Conflitti, documenti, oblio nelle città italiane del tardo medioevo, in Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano, 106, 2004, p. 167-198.
2 Cf. Marchionne di Coppo Stefani, Cronaca fiorentina, ed. N. Rodolico, Bologna, 19552 (RR.II.SS., XXX/1), r. 578, p. 205-206. Cf. anche A. De Vincentiis, Memorie bruciate... cit., p. 227 s. per le distruzioni alla caduta del duca d’Atene.
3 Sulla giustizia consolare a Firenze, attestata dal 1172 e documentata da poche decine di pergamene, cf. D. De Rosa, Alle origini della repubblica fiorentina. Dai consoli al «primo popolo» (1172-1260), Firenze, 1995, p. 32-33 e 185-187; Ch. Wickham, Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del xii secolo, Roma, 2000, p. 281-283. I documenti sono per lo più editi in Documenti sull’antica costituzione del comune di Firenze, ed. P. Santini, Firenze, 1895, passim.
4 Del 1227 è la prima attestazione di un liber exbannitorum redatto dai notai del podestà: cf. ibidem, p. 254. Si ha poi notizia di quaterni comunis tenuti nelle curie al civile del podestà per gli anni 1225-1228 (ibidem, p. 252-254), e, dopo la riforma delle curie – che nel 1236 ne stabilizzò una al civile per ognuno dei sestieri urbani e una ai malefici ogni due sestieri –, si hanno attestazioni di actis et quaternis denuntiationum nel 1242 (ibidem, p. 294), di un liber libellorum et confessionum della curia appellationum nel 1243 (ibidem, p. 300) e di quaterni et actis dei giudici assessori del podestà nel 1244 (ibidem, p. 314).
5 Per una prima descrizione dei fondi giudiziari fiorentini del periodo repubblicano conservati nel locale Archivio di Stato, cf. Guida generale degli Archivi di Stato italiani, II, Roma, 1983, p. 59-63; e il Sistema informatico dell’Archivio di Stato di Firenze [SiAsfi], <http://www.archiviodistato.firenze.it/siasfi/>, alle voci Fondi preunitari – istituzioni giudiziarie.
6 Per una prima descrizione dei fondi giudiziari di Bologna e Perugia, cf., rispettivamente, Guida generale degli Archivi di Stato italiani, I, Roma, 1981, p. 571-574, e III, Roma, 1986, p. 491-492. Per quelli perugini, cf. anche S. Schioppa, Le fonti giudiziarie per una ricerca sulla criminalità a Perugia nel Duecento, in Ricerche su Perugia tra Due e Quattrocento, Perugia, 1981, p. 59-144; e M. Vallerani, Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nell’Umbria, nelle marche e nel Lazio del basso Medioevo, in Ricerche storiche, 19, 1989, p. 412 s.
7 Per un panorama della documentazione e degli studi sulla giustizia nelle città italiane del tardo medioevo, rinvio a A. Zorzi, Giustizia criminale e criminalità nell’Italia del tardo Medioevo: studi e prospettive di ricerca, in Società e storia, 12, 1989, p. 923-965, e a Id., Introduzione a questo volume, note 26 s.
8 Che sono state invece condotte per il periodo successivo: della ricca bibliografia, mi limito a rammentare U. Dorini, Il diritto penale e la delinquenza in Firenze nel sec. xiv, Lucca, s.d. [ma 1923]; M. B. Becker, Changing patterns of violence and justice in fourteenth and fifteenth century Florence, in Comparative studies in society and history, 18, 1976, p. 281-296; A. Zorzi (ed.), Istituzioni giudiziarie e aspetti della criminalità nella Firenze tardomedievale, numero monografico di Ricerche storiche, 18, 1988, no 3; L. Ikins Stern, The criminal law system of medieval and Renaissance Florence, Baltimore, 1994, p. 74-114; e A. Zorzi, L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi, Firenze, 1988; Id., The judicial system in Florence in the fourteenth and fifteenth centuries, in T. Dean e K. J. P. Lowe (a cura di), Crime society and the law in Renaissance Italy, Cambridge, 1994, p. 40-58; Id., Progetti, riforme e pratiche giudiziarie a Firenze alla fine del Quattrocento, in R. Fubini (a cura di), La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico. Politica, economia, cultura, arte, II, Pisa, 1996, p. 1323-1342; Id., La giustizia al tempo di Savonarola. Rappresentazioni culturali e pratiche politiche, in Girolamo Savonarola. L’uomo e il frate, Spoleto, 1999, p. 191-245.
9 Rinviando alla Introduzione a questo volume per ulteriori approfondimenti bibliografici, mi limito qui a indicare alcuni titoli significativi delle nuove tendenze storiografiche in questo campo degli studi: V. A. C. Gatrell, B. Lenman e G. Parker (a cura di), Crime and the law. The social history of crime in Western Europe since 1500, Londra, 1980; J. Bossy (a cura di), Disputes and settlements. Law and human relations in the West, Cambridge, 1983; W. Davies e P. Fouracre (a cura di), The settlement of disputes in early medieval Europe, Cambridge, 1986; B. Garnot (a cura di), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Digione, 1996; C. Emsley e L. A. Knafla (a cura di), Crime history and histories of crime. Studies in the historiography of crime and criminal justice in modern history, Londra, 1996; Le règlement des conflits au Moyen Âge, Parigi, 2001; M. Bellabarba, G. Schwerhoff e A. Zorzi (a cura di), Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna, Bologna, 2001. Cf. anche le rassegne di X. Rousseaux, Existe-t-il une criminalité d’Ancien Régime (xiii-xviiie s.)? Réflexions sur l’histoire de la criminalité en Europe, in B. Garnot e R. Fry (a cura di), Histoire et criminalité de l’Antiquité au xxe siècle. Nouvelles approches, Digione, 1992, p. 123-166; Id., Genèse de l’état et justice pénale (xiiie-xviiie siècle). Contribution pour une histoire de la justice, in V. Tamayo Salaberría (a cura di), De la Res publica a los Estados modernos, Bilbao, 1992, p. 235-259; Id., Crime, justice and society in medieval and early modern times. Thirty years of crime and criminal justice history. A tribute to Herman Diederiks, in Crime, histoire & sociétés, 1, 1997, p. 87-118; e La storia della giustizia. Orientamenti della ricerca internazionale, in Ricerche storiche, 26/1, 1996, p. 97-160.
10 Sul pluralismo giudiziario nei regimi comunali italiani, cf. quanto già in A. Zorzi, Politica e giustizia a Firenze al tempo degli Ordinamenti antimagnatizi, in Ordinamenti di giustizia fiorentini. Studi in occasione del VII centenario, Firenze, 1995, p. 106-109; Id., Conflits et pratiques infrajudiciaires dans les formations politiques italiennes du xiiie au xve siècle, in L’infrajudiciaire... cit., p. 24 s. Sul pluralismo del diritto nelle società storiche, cf. anche P. Stein, I fondamenti del diritto europeo [1984], Milano, 1987; e N. Rouland, Aux confins du droit, Parigi, 1991.
11 Sulla giustizia dei consoli comunali, cf. le indagini condotte sul Milanese e sulla Toscana, rispettivamente, da A. Padoa Schioppa, Aspetti della giustizia milanese dal x al xii secolo, in Milano e il suo territorio in età comunale, Spoleto, 1989, p. 459-549, e da Ch. Wickham, Legge, pratiche e conflitti... cit.
12 Sulle due fasi ho proposto una prima riflessione anche in A. Zorzi, Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell’Italia comunale, in Criminalità e giustizia in Germania e in Italia... cit., p. 14-24.
13 Cf. J.-C. Maire Vigueur, L’ufficiale forestiero, in Ceti, modelli, comporta-menti nella società medievale (secc. xiii-metà xiv), Pistoia, 2001, p. 55-77; e Id., Conclusione: flussi, circuiti, profili, in J.-C. Maire Vigueur (a cura di), I podestà dell’Italia comunale. Parte I – Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine xii sec.-metà xiv sec.), Roma, 2000, p. 897-1099.
14 Sul sistema politico podestarile, cf. E. Artifoni, Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale, in La storia. I grandi problemi dal Medioevo all’Età contemporanea, II: Il Medioevo. 2. Popoli e strutture politiche, Torino, 1986, p. 479-481; Id., Città e comuni, in Storia medievale, Roma, 1998, p. 376-379.
15 Cf. P. Fiorelli, Accusa e sistema accusatorio (Diritto romano e intermedio), in Enciclopedia del diritto, Milano, I, 1958, p. 330-334; A. Giuliani, L’ordo judiciarius medioevale. Riflessioni su un modello puro di ordine isonomico, in Rivista di diritto processuale, 43, 1988, p. 598-614; e M. Vallerani, Conflitti e modelli procedurali nel sistema giudiziario comunale. I registri di processi di Perugia nella seconda metà del xiii secolo, in Società e storia, 48, 1990, p. 267-299; Id., I processi accusatori a Bologna fra Due e Trecento, ibidem, 78, 1997, p. 741-788; e ora anche Id., Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (xii-xiv secolo), in questo volume.
16 Id., Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del xiii secolo, Perugia, 1991, p. 31. A Bologna, tra 1285 e 1300, la percentuale delle accuse conclusesi in condanna oscillò tra l’8 e il 21 %, con una media inferiore al 17 %: cf. Id., I processi accusatori... cit., p. 776-777.
17 Vallerani, per esempio, ha calcolato nel 30 % le cause abortite negli anni ottanta a Bologna per l’incapacità dell’accusatore di proseguire il confronto, di reperire i fideiussori: Id., I processi accusatori... cit., p. 767. Su questi aspetti, cf. anche ibidem, p. 762-763, e Id., L’amministrazione della giustizia a Bologna in età podestarile, in Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Province di Romagna, 43, 1992, p. 312-313.
18 Per Perugia, cf. Id., Il sistema giudiziario... cit., p. 60; per Bologna, Id., I processi accusatori... cit., p. 777.
19 G. Salvioli parlò non a caso di «carattere delittuoso» della contumacia: cf. Id., Storia della procedura civile e criminale, in Storia del diritto italiano, ed. P. Del Giudice, Milano, 1927, III/II, p. 396-397: «l’inosservanza alla citazione per rispondere di un delitto o di una semplice obbligazione civile apparve disobbedienza agli ordini del magistrato».
20 Esemplari superstiti si hanno, per esempio, per Alba, Perugia, Bologna e altri comuni: cf. rispettivamente, L. Baietto, Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo xiii (Parte I), in Bollettino storico-bibliografico subalpino, 98/1, 2000, testo corrispondente da nota 132 in poi; A. Bartoli Langeli e M. P. Corbucci, I «libri dei banditi» del comune di Perugia (1246-1262), in Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria, 75, 1978, p. 123-380; e G. Milani, Prime note su disciplina e pratica del bando a Bologna attorno alla metà del secolo xiii, in MEFRM, 109, 1997, p. 504-505; Id., L’esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre citta italiane tra xii e xiv secolo, Roma, 2003, p. 136. Cf. anche P. R. Pazzaglini, The criminal ban of the Sienese commune. 1225-1310, Milano, 1979, p. 48-49; per una panoramica sulla documentazione, P. Torelli, Studi e ricerche di diplomatica comunale [1911-1915], Roma, 1980, p. 255-271.
21 Uno sviluppo che è stato studiato nei primi decenni del Novecento da H. U. Kantorowicz, Albertus Gandinus und das Strafrecht des Scholastik, I, Berlino-Lipsia, 1907, principalmente sulla documentazione bolognese, e, in anni recenti, da Massimo Vallerani (tra i molti suoi titoli, cf. soprattutto Il sistema giudiziario... cit.) su quella perugina – non a caso, sui due grandi archivi superstiti.
22 Grazie a una serie di ricerche recenti, di cui mi limito a ricordare solo P. Cammarosano, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Roma, 1991; la relativa discussione di J.-C. Maire Vigueur, Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l’Italie médiévale, in Bibliothèque de l’École des chartes, 153, 1995, p. 177-185; e i saggi raccolti in H. Feller e Th. Behrmann (a cura di), Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung, Monaco, 1995; e G. Albini (a cura di), Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli xii e xiii, Torino, 1998.
23 Ripropongo, in sintesi, alcuni elementi di riflessione che ho svolto più distesamente, sulla base del caso fiorentino, in A. Zorzi, I rettori di Firenze. Reclutamento, flussi, scambi (1193-1313), in I podestà dell’Italia comunale... cit., p. 513-516.
24 Cf. gli esempi, per Viterbo, in E. Artifoni, Tensioni sociali... cit., p. 480; per Perugia, in J.-C. Maire Vigueur, Justice et politique dans l’Italie communale de la seconde moitié du xiiie siècle: l’exemple de Pérouse, in Comptes rendus de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 1986, p. 315-316; e Id., Il comune popolare, in Società e istituzioni dell’Italia comunale: l’esempio di Perugia (secoli xii-xiv), I, Perugia, 1988, p. 52-54; e, per Firenze, in A. Zorzi, I rettori di Firenze... cit., p. 532-533.
25 Sul processo di magnatizzazione, rinvio a A. Zorzi, Politica e giustizia a Firenze... cit., p. 134-138; e Id., Negoziazione penale... cit., p. 20, 25-26. Sulla legislazione antimagnatizia rimangono fondamentali le ricerche di G. Fasoli, Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nei comuni dell’alta e media Italia, in Rivista di storia del diritto italiano, 12, 1939, p. 86-133 e 240-309; cf. anche Magnati e popolani nell’Italia comunale, Pistoia, 1997.
26 Sul quale cf. P. R. Pazzaglini, The criminal ban of the Sienese commune... cit.; e ora G. Milani, L’esclusione dal Comune... cit.; e Id., Giuristi, giudici e fuoriusciti nelle città italiane del Duecento: note sul reato politico comunale, in questo volume.
27 Dalle grandi storie del diritto italiano di fine Ottocento fino alla recente sintesi di E. Dezza, Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni, Milano, 1989.
28 Cf., per un primo inquadramento non linitato alle città italiane, X. Rousseaux, Initiative particulière et poursuite d’office. L’action pénale en Europe (xiie-xviiie siècles), in IAHCCJ Bulletin, 18, 1993, p. 58-92.
29 Come ha mostrato Vallerani sulla documentazione giudiziaria perugina e bolognese: cf. Id., Il sistema giudiziario... cit., p. 122-125; e Id., L’amministrazione della giustizia... cit., p. 305-308; e, soprattutto, ora Id., Procedura e giustizia nelle città italiane... cit.
30 Come ha sottolineato M. Sbriccoli, Vidi communiter observari. L’emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo xiii, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico, 27, 1998, p. 239.
31 Cf. P. Fiorelli, La tortura giudiziaria nel diritto comune, 2 vol., Milano, 1953-1954; M. Sbriccoli, Tormentum idest torquere mentem. Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell’Italia comunale, in J.-C. Maire Vigueur e A. Paravicini Baggiani (a cura di), La parola all’accusato, Palermo, 1991, p. 17-32; Id., Crimen lesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna, Milano, 1974.; F. Migliorino, Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli xii e xiii, Catania, 1985.
32 Sulla quale, cf. A. Zorzi, Negoziazione penale... cit., p. 19, 21-24; e M. Sbriccoli, Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fa-se degli studi di storia della giustizia criminale, in Criminalità e giustizia in Germa-nia e in Italia... cit., p. 345-364. Cf. anche X. Rousseaux, De la négociation au procès pénal: la gestion de la violence dans la société médiévale et moderne (500-1800), in Ph. Gerard, F. Ost e M. Van de Kerchove (a cura di), Droit négocié, droit imposé?, Bruxelles, 1996, p. 273-312.
33 Rinvio ad A. Zorzi, Politica e giustizia a Firenze... cit., p. 144-147.
34 Alberto da Gandino, Tractatus de maleficiis, in H. U. Kantorowicz, Albertus Gandinus und das Strafrecht... cit., II, Berlino-Lipsia, 1926. Sulla biografia, cfr. ibidem, p. 49-62 e 373-404; F. Cordero, Criminalia. Nascita dei sistemi penali, Roma-Bari, 1985, p. 182 s.; M. Sbriccoli, Vidi communiter observari... cit., p. 231-268; e D. Quaglioni, Alberto Gandino e le origini della trattatistica penale, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 29, 1999, p. 49-63.
35 Cf. supra, nota 16.
36 Sulle quali, cf. A. Zorzi, Politica e giustizia a Firenze... cit., p. 107-108.
37 Sulla quale, cf. A. Zorzi, La faida Cerchi-Donati, in Id., La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale, Firenze, 1995, p. 61-86. Sempre utile anche I. Del Lungo, I Bianchi e i Neri. Pagine di storia fiorentina da Bonifazio VIII ad Arrigo VII per la vita di Dante, Milano, 19212.
38 Cf. il profilo in E. P. Vicini, I podestà di Modena (1156-1796). I. (1156-1336), Roma, 1913, p. 108-111.
39 Ibidem, p. 162-163.
40 Come il ravennate Bernardino da Polenta o il ferrarese Rinaldo di Marcaria: cf. ibidem, p. 175 e 196-197.
41 Sui libri di famiglia, cf. almeno F. Pezzarossa, La tradizione fiorentina della memorialistica, in G. M. Anselmi, F. Pezzarossa e L. Avellini, La «memoria» dei mercatores. Tendenze ideologiche, ricordanze, artigianato in versi nella Firenze del Quattrocento, Bologna, 1980, p. 39-149; A. Cicchetti e R. Mordenti, La scrittura dei libri di famiglia, in Letteratura italiana, 3/2, Torino, 1984, p. 1117-1159; e G. Cherubini, I «libri di ricordanze» come fonte storica [1989], in Id., Scritti toscani. L’urbanesimo medievale e la mezzadria, Firenze, 1991, p. 269-287.
42 Sui Della Tosa, cf. le notizie in S. Raveggi, M. Tarassi, D. Medici e P. Parenti, Ghibellini, guelfi e popolo grasso. I detentori del potere politico a Firenze nella seconda metà del Dugento, Firenze, 1978, ad indicem; C. Lansing, The Florentine magnates. Lineage and faction in a medieval commune, Princeton, 1991, ad indicem; le voci nel Dizionario biografico degli italiani, 37, Roma, 1989; e nella Enciclopedia dantesca, V, Roma, 1976. Sugli Strinati, cf. le notizie in S. Raveggi et al., Ghibellini, guelfi e popolo grasso... cit., ad indicem; e C. Lansing, The Florentine magnates... cit., ad indicem.
43 Neri di Alfieri Strinati, Cronichetta, in Pace di Iacopo da Certaldo, Storia della guerra di Semifonte, ed. R. A. Martini, Firenze, 1753, p. 97.
44 Sul quale, cf. R. Davidsohn, Storia di Firenze [1896-1927], 8 vol., IV, Firenze, 1973, p. 274 s. e 287 s.; I. Del Lungo, I Bianchi e i Neri... cit., p. 247-281; e ora G. Milani, L’esclusione dal Comune.... cit., p. 416-423.
45 N. Strinati, Cronichetta... cit., p. 103. È curioso come questo testo, pervaso dal sentimento dell’esilio e ricco di spunti e informazioni, sia passato finora inosservato nelle ricerche che anche recentemente sono si occupate del tema.
46 N. Strinati, Cronichetta... cit., p. 100.
47 Sulla pace del 1267, cf. anche R. Davidsohn, Storia di Firenze... cit., II, p. 838 s.
48 N. Strinati, Cronichetta... cit., p. 110.
49 Ibidem, p. 116.
50 Ibidem, p. 121.
51 Famiglia, in quell’epoca, di recente tradizione politica: di origine popolana, arricchitasi nel corso del secolo xiii con l’usura, primeggiò nel regime di «po-polo» successivo agli Ordinamenti di giustizia, anche perché riuscì a evitare la proscrizione non contando cavalieri nella propria stirpe: cf., ad indicem, le notizie in S. Raveggi e altri, Ghibellini, guelfi e popolo grasso... cit., in particolare le p. 148 s.; R. Davidsohn, Storia di Firenze... cit.,; e J. M. Najemy, Corporatism and consensus in florentine electoral politics, 1280-1400, Chapel Hill, 1982.
52 N. Strinati, Cronichetta... cit., p. 121. Sull’eco del saccheggio di Acri nella memorialistica fiorentina, cf. anche Cronica fiorentina compilata nel secolo xiii, in A. Schiaffini (a cura di), Testi fiorentini del Dugento e dei primi del Trecento, Firenze, 1954, p. 137, e P. Pieri, Cronica... cit., p. 54.
53 N. Strinati, Cronichetta... cit., p. 116-117.
54 Ibidem, p. 117.
55 Ibidem, p. 119.
56 Sui Tornaquinci, cf. le notizie in S. Raveggi e altri, Ghibellini, guelfi e popolo grasso... cit., ad indicem (in particolare le p. 110 s.); e R. Davidsohn, Storia di Firenze... cit., ad indicem.
57 Su questo episodio, cf. ibidem, II, p. 857 s.; e M. Tarassi, Il regime guelfo, in S. Raveggi et al., Ghibellini, guelfi e popolo grasso... cit., p. 94-95.
58 N. Strinati, Cronichetta... cit., p. 106-107.
59 Ibidem, p. 110-111.
60 «Fu cagione che ’l Banco di messer Belfradello uccise uno figliuolo del detto ser Aliotto [...]. Renderonci pace per quella forma che l’altre pace si faceano, per costringimento del detto Cardinale, e questa carta faceva e fece un notaio da Prato, il quale era notaio del detto legato Cardinale»: N. Strinati, Cronichetta... cit., p. 110-111.
61 Ibidem, p. 110.
62 Sull’autore, cf. anche F. Allegrezza, Della Tosa Simone, in Dizionario biografico degli italiani, XXXVII, Roma, 1989, p. 708-710.
63 Sugli Agli, cf. le notizie in S. Raveggi et al., Ghibellini, guelfi e popolo grasso... cit., ad indicem; e R. Davidsohn, Storia di Firenze... cit., ad indicem.
64 Simone Della Tosa, Annali, in Cronichette antiche di varj scrittori del buon secolo della lingua toscana, ed. D. M. Manni, Firenze, 1733, rispettivamente p. 165 e 166.
65 Ibidem, p. 166.
66 Ibidem, p. 167.
67 Sulla relativa applicazione di tali misure, cf. A. Zorzi, Politica e giustizia a Firenze... cit., p. 139-141. Per il periodo successivo, cf. anche Ch. Klapisch-Zuber, Vrais et faux magnats. L’application des Ordonnances de Justice au xive siècle, in Magnati e popolani nell’Italia comunale... cit., p. 273-291.
68 S. Della Tosa, Annali... cit., p. 163-166.
69 Come, per esempio, la faida tra i Cerchi e i Donati: cf. A. Zorzi, La faida Cerchi – Donati... cit., p. 78-84.
70 N. Strinati, Cronichetta... cit., p. 106-107.
71 Ibidem, p. 126-127.
72 S. Della Tosa, Annali... cit., p. 163. Sui Gianfigliazzi, casato guelfo di tradizione recente, ma ricchissimo per le attività mercantili e usuraie, cf. le notizie in S. Raveggi e altri, Ghibellini, guelfi e popolo grasso... cit., ad indicem (in particolare le p. 137 s.); R. Davidsohn, Storia di Firenze... cit., ad indicem; e A. D’Addario, Gianfigliazzi, in Enciclopedia dantesca, III, Roma, 1971, p. 153.
73 Secondo una persistente tradizione degli studi, che va da N. Rubinstein, La lotta contro i magnati a Firenze. II. Le origini della legge sul «sodamento», Firenze, 1939, p. 43 s. e 51 s.; a M. B. Becker, A study in political failure: the Florentine magnates (1280-1343), in Medieval studies, XXVII, 1965, p. 248 s.; Ph. Jones, Comuni e signorie: la città-stato nell’Italia tardomedievale, in Id., Economia e società nell’Italia medievale, Torino, 1980, p. 514-515; e, più recentemente, a C. Lansing, The Florentine magnates... cit., p. 164 s. e 184 s.; e a J.-C. Maire Vigueur, Cavaliers et citoyens. Guerre, conflits et société dans l’Italie communale, xiie-xiiie siècles, Parigi, 2003, p. 307-335, in particolarep. 329 s., per limitarsi alle ricerche più significative.
74 Si veda, per esempio, un’altra memoria familiare di vendette come il Libro degli affari proprii di casa di Lapo di Giovanni Niccolini de’ Sirigatti, riedito in Ricordi nella Firenze tra medioevo e rinascimento, ed.V. Branca, Milano, 1986, p. 567-569, per il ricordo della vendetta che la famiglia, popolana, si prese contro gli Scolari, magnati, alla fine del Duecento, poi composta con un matrimonio di pacificazione.
75 Dati confermati da notizie sparse che si hanno per altre città: cf. A. Zorzi, Conflits et pratiques infrajudiciaires... cit., p. 22-23.
76 Una rappresentazione sociale che si è poi trasformata in un’interpretazione culturale trasmessa alla stessa storiografia dei giorni nostri: per una prima analisi dell’elaborazione negativa promossa dai cronisti popolani, cf. A. Zorzi, Politica e giustizia a Firenze... cit., p. 136-138. Sull’immagine negativa del magna-te, cf. anche S. Gasparri, I milites cittadini. Studi sulla cavalleria in Italia, Roma, 1992, p. 128-131.
77 Donato Velluti, La cronica domestica, ed. I. Del Lungo e G. Volpi, Firenze, 1914, p. 10 s.
78 A. Zorzi, Politica e giustizia a Firenze... cit., p. 110-113, cui rinvio anche per i riferimenti ai singoli individui qui di seguito citati. Su questa vendetta, ma con altre chiavi interpretative, cf. anche I. Del Lungo, Una vendetta in Firenze il giorno di San Giovanni del 1295, in Archivio storico italiano, s. IV, t. XVIII, 1886, p. 355-409; Ch. Klapisch-Zuber, Les soupes de la vengeance. Les rites de l’alliance sociale, in J. Revel e J.-C. Schmitt (a cura di), L’ogre historien. Autour de Jacques Le Goff, Parigi, 1998, p. 259-281.
79 Sul quale, cf. Ch. Bec. Les marchands écrivains. Affaires et humanisme à Florence, 1375-1434, Parigi, 1967, p. 95-96.
80 Paolo da Certaldo, Libro di buoni costumi, in V. Branca (a cura di), Mercanti scrittori, Milano, 1986, p. 54.
81 Ibidem, p. 24.
82 Ibidem, p. 75.
83 N. Strinati, Cronichetta... cit., p. 110.
84 D. Velluti, La cronica domestica... cit., p. 20-21.
85 Per un’introduzione al notariato fiorentino, cf. ora Il notaio nella civiltà fiorentina. Secoli xiii-xvi, Firenze, 1984; e F. Sznura, Per la storia del notariato fiorentino: i più antichi elenchi superstiti dei giudici e dei notai fiorentini (anni 1291 e 1338), in T. De Robertis e G. Savino (a cura di), Tra libri e carte. Studi in onore di Luciana Mosiici, Firenze, 1998, p. 437-515. Per un quadro generale italiano, cf. G. Tamba, Instrumenti e imbreviature negli Archivi di Stato italiani, in Id., Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale, Bologna, 1998, p. 173-195.
86 A fronte cioè di una forte corrente di studi che tende a interpretare le pratiche dell’inimicizia, dell’odio e della vendetta, come peculiari dei gruppi sociali dominanti, e per la quale cf. la bibliografia citata supra, nota 73.
87 Fondamentali sono, in questo senso, le interpretazioni «processualistiche» delle relazioni sociali: cf. S. Roberts, Order and dispute. An introduction to legal anthropology, Harmondsworth, 1979; N. Rouland, Anthropologie juridique, Parigi, 1988; e J. Starr e J. F. Collier (a cura di), History and power in the study of law. New directions in legal anthropology, Ithaca, 1989.
88 Collectio chartarum pacis privatae Medii Aevi ad regionem Tusciae pertinentium, ed. G. Masi, Milano, 1943.
89 Ser Matteo di Biliotto notaio, M. Soffici e F. Sznura (a cura di), Imbreviature, I registro (anni 1294-1298), Firenze, 2002.
90 Cf. F. Sznura, Introduzione, in ibidem, in particolare le p. xi-xix e lviii-lxi. Per gli atti in cui compare Neri Strinati, cf. ibidem, ad indicem.
91 Ibidem, doc. 638, p. 605-606.
92 Ibidem, doc. 639, p. 606.
93 Ibidem, doc. 640, p. 607.
94 Ibidem, doc. 641, p. 607.
95 Per altre paci rogate da ser Matteo, cf. ibidem, doc. 87, 103, 133 (questa con protagonista un prete), rispettivamente p. 83-84, 96, 129-130, e altri atti passim.
96 Biagio Boccadibue (1298-1314). I. (1298-1309), ed. L. De Angelis, E. Gigli e F. Sznura, Pisa, 1978-1986.
97 Cf. ibidem, p. viii-xii.
98 Ibidem, rispettivamente doc. 135 e 136, p. 140-141.
99 Cf., rispettivamente, Ranieri da Perugia, Ars notaria, ed. A. Gaudenzi, in Bibliotheca iuridica Medii Aevi, Scripta anecdota glossatorum, II, Bononiae, 1892, p. 35, cap. CXXI, De pace; Salatiele, Ars notarie, ed. A. Orlandelli, Milano, 1961, p. 305; Rolandino dei Passeggeri, Summa totius artis notarii, Venetiis, 1546, VI, De conpromissis, r. Instrumentum pacis et concordiae.
100 Un formulario notarile fiorentino della metà del Dugento, ed. S. P. P. Scalfati, Firenze, 1997, p. 86.
101 Archivio di Stato di Firenze [= ASFI], Provvisioni. Registri, [= PR] 9, c. 165r-167r, 24 marzo 1298 (stile fiorentino)/1299; vendita all’incanto delle gabelle. Sulla gabella delle risse cf. anche R. Davidsohn, Storia di Firenze... cit., V, p. 218-219.
102 Che Giovanni Villani, Nuova cronica, ed. G. Porta, 3 vol.Parma, 1990-1991, III, p. 194, l. XII, cap. XCII, peraltro, non seppe quantificare, là dove nel testo la cifra non è indicata: «La gabella delle zuffe a man vote fiorini... d’oro».
103 «Dio volle che colui che vuol esser perfetto questa cotale ragione contra ’l nemico non usi, né si difenda da lui. Onde dice il Vangelio di colui che vuole esser perfetto: ‘Chi ti dà nell’una gota, para l’altra; e chi ti vuol tòrre la gonnella, dagli con essa la guarnacca’« ricorda, per esempio, la letteratura pedagogica coeva, come Il libro de’ vizî e delle virtudi di Bono Giamboni, attivo a Firenze come giudice nella curia civile del podestà del sesto di Por San Piero tra il 1261 e il 1291: cf. Bono Giamboni, Il libro de’ vizî e delle virtudi e il trattato di virtù e di vizi, ed. C. Segre, Torino, 1968, LXXI, Delli ammonimenti della Iustizia. Peraltro, nello stesso trattato, la Vendetta è intesa come «virtù per la quale l’uomo contasta al nimico, che no li faccia né forza né ingiuria, difendendosi da lui», e l’autore discetta, per voce della Giustizia, su come «il nemico [è obligato] al nemico naturalmente per via di vendetta»: cf. ibidem. Per un’analisi della cultura della vendetta in questo e in altri testi pedagogico-morali di età comunale, rinvio a A. Zorzi, La cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale, in R. Delle Donne e A. Zorzi (a cura di), Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch, Firenze, 2002 (anche on line <http://www.rm.unina.it/ebook/estratti/zorzi.zip> [link attivo nel luglio 2005]), p. 140-142, in particolare per Bono Giamboni.
104 Sulla natura contrattuale dell’instrumentum pacis, cf. A. M. Enriques, La vendetta nella vita e nella legislazione fiorentina, in Archivio storico italiano, 91, 1933, p. 98.
105 Come, per esempio, nei documenti del secolo xii pubblicati in Collectio chartarum pacis privatae... cit., p. 20, 25, 28 e passim, dove oggetto della contropartita erano appezzamenti di terra, pellicce, etc.
106 Cf. N. Ottokar, Le citta francesi nel medioevo, Firenze, 1926, p. 148 s.
107 E ciò per volontà delle parti. Nella pace stesa tra gli Adimari e i Peruzzi nel 1312 attraverso il matrimonio tra due rampolli delle casate, per esempio, «fue nel patto che ne avesse di dote [...] 1.800 fiorini d’oro», annotò il padre della sposa, Giotto Peruzzi, nel suo libro di conti, aggiungendovi: «il qual patto non si mise nella carta della promissione ma rimase nella coscienza dei [mediatori e amichevoli compositori della pace] messer Giovanni [Boscoli] e Duccio [Magalotti] per volontà delle parti»: cf. S. L. Peruzzi, Storia del commercio e dei banchieri di Firenze in tutto il mondo conosciuto dal 1200 al 1345, Firenze, 1868, p. 388-389, che ne edita alcuni brani.
108 Cf. ibidem, p. 363.
109 Cronica fiorentina... cit., p. 141.
110 Esempi in ASFI, Notarile antecosimiano [= NA], 995, c. 25r (protocolli di Attaviano di Chiaro); NA, 4111, c. 64v, 76v, 82r (protocolli di Gioavanni Cantapochi). Cf. anche Diplomatico, Archivio generale [= DAG], 1334 (stile fiorentino)/1335, marzo 7.
111 Cf. Statuti della repubblica fiorentina., Statuto del podestà dell’anno 1325, ed. R. Caggese [1910-1921], n.e., con introduzioni di G. Pinto, F. Salvestrini e A. Zorzi, Firenze, 1999, l. III, r. XXII, p. 176-177, De puniendo qui ruperit pacem: si tratta di una provvisione del gennaio 1283 inserita nel corpus statutario.
112 Cf. ASFI, PR, 15, c. 65r-70v, 12 luglio 1317.
113 Cf. qualche caso ricordato in C. Lansing, The Florentine magnates... cit., p. 126 s.
114 N. Strinati, Cronichetta... cit., p. 110.
115 G. Villani, Nuova cronica... cit., I, p. 437, l. VIII, cap. XV.
116 Cf. S. L. Peruzzi, Storia del commercio e dei banchieri di Firenze... cit., p. 388-389.
117 Cf. Cronica fiorentina... cit., p. 117
118 Cf. ibidem, p. 119-120. Peraltro, si hanno notizie di matrimoni per suggellare la composizione di inimicizie anche tra famiglie non eminenti, come quello che stinsero nel 1317 i familiari di Cambiuccio del fu Benvenuto e di Andrea Naccia moglie del fu Nuccio, omicida e vittima, rispettivamente, di una vendetta consumatasi in ambienti popolari: cf. ASFI, PR, 16, 22 gennaio 1318 (stile fiorentino)/1319.
119 Citazione da I. Lori Sanfilippo (a cura di), La pace del cardinale Latino a Firenze nel 1280. La sentenza e gli atti complementari, in Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano, 89, 1980, p. 226-227.
120 Collectio chartarum pacis privatae... cit., p. 39.
121 D. Compagni, La cronica... cit., l. III, cap. IV, p. 174.
122 Cf. Collectio chartarum pacis privatae... cit., p. 15-18; e Ch. D. F. Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, 8 vol., Parigi, 1883-1887, VI, p. 72-74. Cf. anche Y. Carré, Le baiser sur la bouche au Moyen Âge: rites, symboles, mentalités, à travers les textes et les images, xie-xve siècles, Parigi, 1992; e, per un periodo successivo, O. Niccoli, Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione della prima età moderna, in Studi storici, 40, 1999, p. 219-261.
123 D. Velluti, La cronica domestica... cit., p. 15 s.
124 Cf. S. L. Peruzzi, Storia del commercio e dei banchieri di Firenze... cit., p. 389.
125 Fondamentali, su questo punto, le riflessioni di G. Chittolini, Il «privato», il «pubblico», lo Stato, in G. Chittolini, A. Molho e P. Schiera (a cura di), Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, Bologna, 1994, p. 553-589.
126 Sulla pace in Remigio, cfr. C. T. Davis, Remigio de’ Girolami and Dante: a comparison of their conceptions of peace, in Studi danteschi, 36, 1959, p. 105-136; M. C. De Matteis, La pacificazione cittadina a Firenze nelle componenti culturali di Remigio de’ Girolami, in La pace nel pensiero, nella politica, negli ideali del Trecento, Todi, 1975, p. 199-224; Ead., La «teologia politica comunale» di Remigio de’ Girolami, Bologna, 1977, p. CI s.; E. Panella, Dal bene comune al bene del comune. I trattati politici di Remigio dei Girolami, ivi, 16, 1985, p. 1-23, 107-112, in particolare. Sulla pace in Giordano: cfr. C. Iannella, Giordano da Pisa. Etica urbana e forme della società, Pisa, 1999, p. 94-102. Più in generale, cf. anche H. Dickerhorf, Friede als Herrshaftlegitimation in der italienischen Politik des 13. Jahrhunderts, in Archiv für Kulturgeschichte, 59, 1977, p. 366-389; U. Meier, Pax et tranquillitas. Friedensidee, Friedenswahrung und Staatsbildung im spätmittelalterlichen Florenz, in Trägen und Instrumetarien des Friedens im hohen und späten Mittelalter, ed. J. Fried, Sigmaringen, 1995, p. 1-54; F. Bruni, La città divisa. Le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini, Bologna, 2003, p. 58 s.; e R. M. Dessì, Pratiche della parola di pace nella storia dell’Italia urbana, in Pace e guerra nel basso medioevo, Todi, 2004, p. 271-311.
127 Statuti della repubblica fiorentina. Statuto del capitano del popolo degli an-ni 1322-25, ed. R. Caggese [1910-1921], n.e., con introduzioni di G. Pinto, F. Salvestrini e A. Zorzi, Firenze, 1999, l. V, r. LXXVI, p. 245. Negli atti giudiziari, si sono conservati esempi di azioni pacificatrici sistematiche promosse dai podestà di San Gimignano al momento della loro entrata in carica, per gli anni 1239-1294: cf. Collectio chartarum pacis privatae... cit., p. 319 s.
128 Statuto del podestà dell’anno 1325... cit., l. V, r. LXVIII, p. 366: Quod potestas cum prioribus et vexillifero Iustitie provideant super pacibus et conventionibus faciendis. Per i compiti di pacificazione del capitano, cf. Statuto del capitano del popolo degli anni 1322-25... cit., l. r. I. p. 10-11.
129 Statuto del capitano del popolo degli anni 1322-25... cit., l. V, r. LXXVI, p. 245: De provisione fatienda super pacibus. Copia antecedente della disposizione, e databile probabilmente al 1311, è in ASFI, DAG, 1311, settembre 2: cf. anche R. Davidsohn, Storia di Firenze... cit., V, p. 163, in nota.
130 ASFI, DAG, 1286, giugno 19.
131 Cf. ASFI, PR, 5, c. 117v, 7 luglio 1295.
132 Cf. ASFI, PR, 13, c. 128v-131v, 1 settembre 1307, e I consigli della repubblica fiorentina, I (1301-1315), ed. B. Barbadoro, 2 vol., Bologna, 1921-1930, p. 339, stessa data.
133 Cf. Statuto del capitano del popolo degli anni 1322-25... cit., l. V, r. LXXVI, p. 245.
134 Sulla disciplina della securitas a Firenze, cf. anche A. M. Enriques, La vendetta... cit., p. 192-194.
135 Le leggi del luglio 1281, in G. Salvemini, Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295, Firenze, 1899, r. VIII, p. 341.
136 Statuto del podestà dell’anno 1325... cit., l. III, r. XXVIII, p. 180.
137 Ibidem, II, r. LXXXVI, p. 138-141: De treuguis et securitatibus faciendis et penis eas runpentibus, et de diversis articulis in predictis.
138 Citato in una tregua del 1285 tra i Monaldi e i Bonciani: cf. Collectio chartarum pacis privatae... cit., p. 164-166.
139 Statuto del podestà dell’anno 1325... cit., l. II, r. LXXXVI, p. 138-141.
140 Ibidem.
141 Ibidem.
142 Cf. Statuto del capitano del popolo degli anni 1322-25... cit., l. V, r. XIX, p. 211-212: Quod homines, cum expedire videbitur, mictantur ad confines.
143 Sulla disciplina della tregua a Firenze, cf. anche A. M. Enriques, La vendetta... cit., p. 197-200, e U. Dorini, La vendetta privata ai tempi di Dante, in Il giornale dantesco, 29, 1926, p. 62.
144 Cf. Statuto del podestà dell’anno 1325... cit., l. II, r. LXXXVI, p. 138-141.
145 Ibidem.
146 Ibidem.
147 Ibidem.
148 Nel 1318, per esempio, si stabilì che anche i beni delle madri ed ave in linea femminile dovessero considerarsi parte integrante delle tregue e delle paci stipulate, dal momento che alcune donne erano minacciate proprio perché vi era chi non lo riteneva affatto: cf. ASFI, PR, 15, c. 211r, 7 agosto 1318.
149 Statuto del podestà dell’anno 1325... cit., l. II, r. LXXXVI, p. 138-141.
150 Ibidem.
151 Cf. ASFI, PR, 12, c. 188r-189v, 2 marzo 1305 (stile fiorentino)/1306.
152 Cf. ASFI, PR, 21, c. 43v-45r, 17 settembre 1324, e PR, 22, c. 9r-10r, 14 settembre 1325: obbligo del priorato di fare tregue tra i cittadini che avessero inimicizie e discordie.
153 Statuto del capitano del popolo degli anni 1322-25... cit., l. V, r. LXXVI, p. 245.
154 Ibidem, l. V, r. XIX, p. 211.
155 Sui «serraglini», fazione che prese il nome dal suo leader, Serraglio Bordoni, e che fu attiva nei primi anni venti del Trecento, cf. G. Villani, Nuova cronica... cit., II, p. 443, l. X, cap. CCLXXI. Cenni sono anche in M. B. Becker, A study in political failure... cit., p. 281-282; e J. M. Najemy, Corporatism and consensus... cit., p. 92.
156 Rinvio ancora a A. Zorzi, La faida Cerchi-Donati... cit.
157 P. Pieri, Cronica... cit., p. 40 e 41.
158 Cf. M. Sanfilippo, Guelfi e ghibellini a Firenze: la «pace» del cardinal Lati no (1280), in Nuova rivista storica, 44, 1980, p. 5; R. Davidsohn, Storia di Firenze... cit., III, p. 121-133; e L. Gatto, Il pontificato di Gregorio X (1271-1276), Roma, 1959, p. 214-221.
159 Su questa pace, cf. M. Sanfilippo, Guelfi e ghibellini a Firenze... cit.
160 Cf. G. Fasoli, La pace del 1279 tra i partiti bolognesi, in Archivio storico italiano, 91, 1933, p. 49-75.
161 M. Sanfilippo, Guelfi e ghibellini a Firenze... cit., p. 19, nota 96.
162 Cf., rispettivamente, P. Pieri, Cronica... cit., p. 43, e S. Della Tosa, Anna-li... cit., p. 147.
163 La pace del cardinale Latino a Firenze nel 1280... cit., p. 226-227.
164 N. Strinati, Cronichetta... cit., 110-111.
165 G. Villani, Nuova cronica... cit., I, p. 500, l. viii, cap. LVI.
166 ASFI, PR, 10, c. 260r-v, 27 giugno 1300.
167 G. Villani, Nuova cronica... cit., II, p. 79, l. ix, cap. XLIX.
168 Cronica fiorentina... cit., p. 150.
169 Cf. R. Davidsohn, Storia di Firenze... cit., iv, p. 269 s.
170 Cf. Ibidem, iv, p. 369 s. Sulle sentenze del 1302, cf. I. Del Lungo, I Bianchi e i Neri... cit., p. 264 s.; e ora G. Milani, L’esclusione dal Comune... cit., p. 416-423.
171 R. Davidsohn, Storia di Firenze... cit., iv, p. 369-377.
172 P. Pieri, Cronica... cit., p. 78; cf. anche D. Compagni, La cronica... cit., l. III, cap. iv, p. 174.
173 Cf. M. C. De Matteis, La «teologia politica comunale» di Remigio de’ Girolami... cit., p. cxvii-cxx; E. Panella, Dal bene comune al bene del comune... cit., p. 10-14; e anche D. R. Lesnick, Preaching in medieval Florence. The social world of franciscan and dominican spirituality, Athena, 1989, p. 104-105, che avanza l’ipotesi che anche fra Giordano da Pisa sostenesse gli sforzi di pacificazione in quell’occasione.
174 S. Della Tosa, Annali... cit., p. 159.
175 Cf. anche R. Davidsohn, Storia di Firenze... cit., iv, p. 446 s.
176 Cf. A. Pertile, Storia del diritto penale, in Id., Storia del diritto italiano, Torino, 1892, V, p. 27-28; e C. Calisse, Svolgimento storico del diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche alle riforme del sec. xviii, in Enciclopedia del diritto penale italiano, dir. E. Pessina, Roma, 1906, p. 313.
177 Sui caratteri del ceto dirigente fiorentino del primo Trecento, cf., infra, nota 316. M. B. Becker, Florence in transition, I, Baltimore, 1967, p. 22, nota come dagli anni quaranta del Trecento si faccia sempre più raro il ricorso a commissioni di pacieri.
178 Cf. ASFI, PR, 14, c. 107r-109r, 27 agosto 1311.
179 Cf. ASFI, PR, 14, c. 174v-176v, 7 maggio 1316; poi rinnovata in PR, 15, c. 11v-12r, 3 settembre (da cui è tratta la citazione), e c. 20v, 23 novembre 1316.
180 Cf. l’elenco in ASFI, PR, 15, c. 65r-70v, 12 luglio 1317.
181 Cf. ASFI, PR, 16, c. 66r-67r, 18 maggio 1319.
182 Cf. ASFI, PR, 25, c. 71v-72v, 11 ottobre 1329.
183 Cf. ASFI, PR, 14, c. 174v-176v, 7 maggio 1316; PR,15, c. 4r-v, 27 luglio 1316.
184 Cf. ASFI, PR, 15, c. 25r-27r, 4 dicembre 1316.
185 Cf. ASFI, PR, 16, e, 100r-v, 2 agosto 1319.
186 Cf. ASFI, PR, 16, c. 66r-67r, 18 maggio 1319.
187 ASFI, PR, 16, c. 100v.
188 Accordata il 2 maggio 1301: cf. ASFI, PR, 11, c. 1v-3r.
189 Cf. ASFI, PR, 16, c. 62v-63v, 18 maggio 1319.
190 30 lire andarono infine quale compenso ai 4 giurisperiti e al notaio che avevano condotto a termine il lodo arbitrale e la pace tra le due famiglie: cf. ASFI, PR, 10, c. 155r, 8 febbraio 1289 (stile fiorentino)/1290; PR, 2, c. 84v e 87r-v, 11 e 14 aprile 1290, e c. 131r-v, 4 agosto 1290; e Le consulte della repubblica fiorentina dall’anno MCCLXXX al MCCXCVIII, ed. A. Gherardi, 2 vol., I, Firenze, 1896-1898, p. 360-362 e 395-397, febbraio-aprile 1290.
191 Per un altro esempio di mediazione affidata alla figura vescovile, cf. la balìa conferita al presule di Firenze, Francesco Silvestri, a Giovanni dello Scelto e a Iacopo Adimari, nel 1330 per cercare di mettere pace fra le consorterie dei Rossi e dei Bardi: cf. ASFI, PR, 25, c. 90v, 26 gennaio 1329 (stile fiorentino)/1330.
192 Cf. S. L. Peruzzi, Storia del commercio e dei banchieri di Firenze... cit., p. 388-392.
193 Sull’alternanza dei regimi a Firenze, cf. A. Zorzi, Gli statuti di Firenze del 1322-1325: regimi politici e produzione normativa, in R. Dondarini, G. M. Varanini e M. Venticelli (a cura di), Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo, Bologna, 2003, in particolare p. 123 s., e la bibliografia ivi citata.
194 Cf. ancora M. Sanfilippo, Guelfi e ghibellini a Firenze... cit., p. 10, nota 47.
195 Cf. I consigli della repubblica fiorentina... cit., p. 665, 27 e 29 giugno 1314; e ASFI, PR, 15, c. 112r-113r.
196 Cf. ASFI, PR, 23, c. 89v-90r, 2 giugno 1327.
197 Il registro è conservato nel fondo ASFI, Balìe, 1: [...], hic est liber sive qua ternus continens in se paces et concordias adque remissiones iniuriarum [...]. Le paci furono stipulate tra il 18 settembre 1342 e il 25 marzo 1343, solo in ducali palatio o nella chiesa «civica» di S. Piero Scheraggio, alcune anche alla presenza del duca.
198 G. Villani, Nuova cronica... cit., III, p. 310, l. xiii, cap. viii.
199 Cf. ASFI, Balìe, 1, rispettivamente c. 23r-25v, 25v-27r, 27r-29r, 53v-54v, e passim.
200 Cf. ibidem, rispettivamente, c. 29r-30v, 32v-34r, 41v-42v, e passim.
201 Cf. ibidem, rispettivamente, c. 178v-179v, 201v-202v, 235v-236v, e passim.
202 G. Villani, Nuova cronica... cit., III, p. 310, l. xiii, cap. viii.
203 D. Velluti, La cronica domestica... cit., p. 70.
204 Statuto del podestà dell’anno 1325... cit., l. III, rub. CXIIII, p. 243-244: De puniendo facientes verbo vel opere contra pacem; oltre a essere citata in altri luoghi di quello coevo del capitano.
205 Cf. A. Padoa Schioppa, Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi. Brevi note, in Mélanges G. Fransen, Studia Gratiana, 19-20, 1976, p. 273 s. Una verifica sulla documentazione giudiziaria è ora anche quella di M. Vallerani, Pace e processo nel sistema giudiziario del comune di Perugia, in Quaderni storici, 101, 1999, 315-354.
206 Altri esempi di paci che interruppero procedimenti giudiziari avviati sono in Ser Matteo di Biliotto notaio, Imbreviature... cit., doc. 14, p. 15-16 (24 aprile 1294), doc. 41, p. 41 (10 maggio 1294), doc. 50, p. 49-50 (15 maggio 1294), e altre passim: tutti casi, questi, conseguenti alla denuncia al giudice del podestà da parte degli ufficiali parrocchiali, i «cappellani» laici delle parrocchie, sui quali A. Zorzi, Contrôle social, ordre public et répression judiciaire à Florence à l’époque communale: éléments et problèmes, in Annales E.S.C., 45, 1990, p. 1170-1174.
207 Cf. ASFI, PR, 15, c. 235r-v, 3 ottobre 1318.
208 Cf. ASFI, PR, 17, c. 8v-9r, 9 agosto 1320.
209 ASFI, PR, 5, c. 29v-30r, 9 febbraio 1295 (stile fiorentino)/1296.
210 Cf. Biagio Boccadibue (1298-1314)... cit., doc. 436, p. 225-227; e ibidem, doc. 516, p. 33-35, per un’altra pace giudiziaria.
211 ASFI, PR, 15, c. 185r-v, 10 giugno 1318.
212 ASFI, PR, 15, e, 269r-v, 30 dicembre 1318.
213 Esempi tra il 1289 e il 1327: ASFI, NA, 3140, c. 9v, 90r, 97r-v, e passim (protocolli di Bondone di Uguccione); NA, 251, c. 2v, 8r, 19r, e passim (Aldobrandino d’Albizzo); NA, 4111, c. 7r, e passim (Giovanni Cantapochi); NA, 2354, c. 288r, 338v, 358r, e passim (Benintendi di Guittone dall’Impruneta).
214 Cf. ASFI, PR, 8, c. 107r-v, 2 agosto 1297.
215 Cf. M. B. Becker, Florence in transition... cit., I, p. 23, che fa riferimento a registri di condanne del 1338, rubricati nel fondo ASFi, Giudice degli appelli, ora non più consultabili perché distrutti in seguito all’alluvione del 1966.
216 Cf. A. Padoa Schioppa, Delitto e pace privata nel diritto lombardo: prime note, in Diritto comune e diritti locali nella storia dell’Europa, Milano, 1980, p. 555-578.
217 Qualche spunto sulla disciplina normativa della pace a Firenze è in A. M. Enriques, La vendetta... cit., p. 213 s.
218 La disposizione è ricompresa nella raccolta dello Statuto del podestà dell’anno 1325... cit., l. III, r. XLV, p. 188-193: De puniendo qui studiose percusserit aliquem, cui appartengono le citazioni successive.
219 È questa l’opinione, per esempio, di U. Dorini, La vendetta privata... cit., p. 58: cf. Statuto del podestà dell’anno 1325... cit., l. III, r. XLIIII, p. 186-188: De penis tollendis.
220 Nisi integre solverit penam pro qua est vel fuerit exbannitus: ibidem.
221 Statuto del podestà dell’anno 1325... cit., l. III, r. XLV, p. 189.
222 Cf. U. Dorini, Il diritto penale... cit., p. 29-38.
223 Cf. A. Padoa Schioppa, Delitto e pace privata nel diritto lombardo... cit., p. 566-570.
224 Su queste generazioni di giuristi, sia pratici sia di scuola, che tra l’ultimo quarto del Duecento e il primo del Trecento legittimarono le nuove pratiche giudiziarie nelle città comunali italiane, cf. A. Zorzi, Negoziazione penale... cit., p. 27-34; e M. Sbriccoli, Vidi communiter observari... cit.
225 Un’analisi approfondita della dottrina sulla funzione della pace privata in rapporto all’azione penale è in A. Padoa Schioppa, Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi... cit., p. 275 s., 283 s.
226 Sul quale, cf. supra, nota 34.
227 Alberto Da Gandino, Tractatus de maleficiis, in H. U. Kantorowicz, Albertus Gandinus und das Strafrecht... cit., II, p. 194, r. De transactione et pace in maleficiis faciendis, § 10.
228 Per Firenze rinvio ad A. Zorzi, La giustizia a Firenze in età comunale (1250-1343). Pratiche sociali, sistemi giudiziari, configurazioni istituzionali, tesi di dottorato, Università degli studi di Firenze, 1992, p. 232-247.
229 Cf. Statuto del capitano del popolo degli anni 1322-25... cit., l. III, r. xviii: De exbannitis rebanniendis, p. 142-144; e Statuto del podestà dell’anno 1325... cit., l. III, r. LXXXXIIII, De exbannitis et condeanatis rebanniendis et cancellandis de banno et condemnationibus, p. 224-227.
230 P. Pieri, Cronica... cit., p. 70. Il provvedimento è in ASFI, PR, 11, c. 83v-85r, 24 novembre 1301.
231 ASFI, PR, 13, c. 141v-143v.
232 Cf. A. M. Enriques, La vendetta... cit., p. 215-216.
233 Cf. ASFI, PR, 22, c. 17r-20r, 11 ottobre 1325.
234 Cf. I consigli della repubblica fiorentina... cit., p. 542-543, 7 aprile 1311.
235 Cf. A. Zorzi, La cultura della vendetta... cit.
236 Con l’eccezione degli studi di Ch. Wickham, Legge, pratiche e conflitti... cit., sul primo periodo comunale e, in parte, di J.-C. Maire Vigueur, Cavaliers et citoyens... cit. (che pure riconduce l’uso della vendetta alla cultura della militia), che sottolineano la natura ordinaria delle pratiche del conflitto, prevale ancora una visione in termini negativi delle vendetta, intesa come sopravvivenza di più antichi costumi germanici, e/o come attributo dei comportamenti violenti della nobiltà o della militia, e/o come causa della permanente instabilità delle istituzioni comunali e della loro crisi e superamento, e/o come elemento portatore di disordine nella convivenza civile urbana destinato a essere progressivamente con-tenuto ed esautorato dal monopolio pubblico della violenza (cioè, dello Stato): per i riferimenti bibliografici, rinvio, per evitare ulteriori appesantimenti, a quanto già in A. Zorzi, La cultura della vendetta... cit., p. 135-138.
237 Per brevità rinvio alla ricognizione in Id., Ius erat in armis. Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo, in Origini dello Stato... cit., p. 609-629. Dei titoli successivi cf. almeno, per l’Italia, M. Bellabarba, La giustizia ai confini. Il principato vescovile di Trento agli inizi dell’Età moderna, Bologna, 1996; C. Povolo, L’intrigo dell’onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento, Verona, 1997; T. Dean, Marriage and mutilation: vendetta in late medieval italy, in Past and present, 157, 1997, p. 3-36; e A. Gamberini, La faida e la costruzione della parentela. Qualche nota sulle famiglie signorili reggiane alla fine del medioevo, in Società e storia, 94, 2001, p. 659-678. Per le altre società europee, limitatamente al passaggio tra tardo medioevo e prima età moderna, oltre al classico O. Brunner, Terra e potere. Strutture pre-statuali e pre-moderne nella storia costituzionale dell’Austria medievale, Milano, 1983, cf. i più recenti contributi di G. Algazi, The social use of private war. some late medieval views reviewed, in Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte, 22, 1993, p. 253-273; Id., «Sie würden hinten nach so gail». Vom sozialen Gebrauch der Fehde im späten Mittelalter, in Th. Lindenberger e A. Lüdtke (a cura di), Physische Gewalt. Studien zur Geschichte der Neuzeit, Francoforte, 1995, p. 39-77; D. L. Smail, Common violence. Vengeance and inquisition in fourteenth-century Marseille, in Past and present, 151, 1996, p. 28-59; H. De Waardt, Feud and atonement in Holland and Zeeland. From private vengeance to reconciliation under State supervision, in A. Schuurman e p. Spierenburg (a cura di), Private domain, public inquiry. Families and life-styles in the Netherlands and Europe, 1550 to the present, Hilversum, 1996, p. 15-38; A. Blauert, Das Urfehdewesen im deutschen Südwesten im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit, Tubinga, 2000; Id., Zwischen Einbindung und Ausgrenzung: Zur Rechts – und Sozialgeschichte der Urfehde im deutschen Südwesten zwischen dem 14. und dem 18. Jahrhundert, in Criminalità e giustizia in Germania e in Italia... cit., p. 173-187.
238 Cf. A. Zorzi, La cultura della vendetta... cit., p. 139, 141; Id., La faida Cerchi-Donati... cit., p. 67-70. Riflessioni politologiche importanti sono inoltre in J. Freund, Il terzo, il nemico, il conflitto. Materiali per una teoria del politico, ed. A. Campi, Milano, 1995, in particolare il saggio L’amico e il nemico: un presupposto del politico, alle p. 47-154; e in G. Miglio (a cura di), Amicus (inimicus) hostis. Le radici concettuali della conflittualità «privata» e della conflittualità «politica», Milano, 1992, in particolare il saggio di P. P. Portinaro, Materiali per una storicizzazione della coppia «amico-nemico», alle p. 219-310.
239 Su Albertano, cf. J. M. Powell, Albertanus of Brescia. The pursuit of happiness in the early thirteenth century, Philadelphia, 1992; F. Spinelli (a cura di), Albertano da Brescia: alle origini del razionalismo economico, dell’umanesimo civile, della grande Europa, Brescia 1996; e ora E. Artifoni, Prudenza del consigliare. L’educazione del cittadino nel Liber consolationis et consilii di Albertano da Brescia (1246), in C. Casagrande, C. Cristiani e S. Vecchio (a cura di), Consilium. Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale, Firenze, 2004, p. 195-216.
240 Albertano da Brescia, De amore et dilectione Dei et proximi et aliarum rerum et de forma vitæ, ed. Sh. Hiltz Romino, PhD dissertation, University of Pennsylvania, 1980, ora anche on line in Albertano of Brescia. Resource site, ed. A. Graham, 2000, <http://freespace.virgin.net/angus.graham/DeAmore1.htm> [link attivo nel luglio 2005].
241 L’edizione più recente è Albertano da Brescia, Liber de doctrina dicendi et tacendi. La parola del cittadino nell’Italia del Duecento, ed. P. Navone, Firenze, 1998.
242 Albertani Brixiensis Liber consolationis et consilii ex quo hausta est fabula gallica de Melibeo et Prudentia, ed. Th. Sundby, Havniae, 1873, anch’esso on line in Albertano of Brescia. Resource site... cit., <http://freespace.virgin.net/angus.graham/Lib-Cons.htm> [link attivo nel luglio 2005].
243 Per un’analisi della quale rinvio a A. Zorzi, La cultura della vendetta... cit., p. 144-158. J. M. Powell, Albertanus of Brescia... cit., p. 74-89 e J.-C. Maire Vigueur, Cavaliers et citoyens... cit., p. 316-319, 330-332, riprendono invece l’interpretazione già di A. Checchini, Un giudice nel secolo decimoterzo: Albertano da Brescia, in Atti del reale Istituto veneto di Scienze, lettere e arti, 71, 1911-1912, p. 185-235, in termini di apologia della giustizia pubblica nei confronti della faida.
244 A. da Brescia, Liber consolationis et consilii... cit., XXXVI, Quot modis dicatur quis posse.
245 Cf., rispettivamente, ASFI, PR, 10, c. 260r-v, 27 giugno 1300; Statuto del podestà dell’anno 1325... cit., l. III, r. CXXVII, p. 252; e G. Villani, Nuova cronica... cit., II, p. 11-12, l. IX, r. I.
246 Un’analisi di una faida d’età comunale come conflitto condotto su una pluralità di piani (economici, matrimoniali, giudiziari, ideologici, simbolici, derisori, etc.), è in A. Zorzi, La faida Cerchi – Donati... cit., p. 78 s., in particolare.
247 Della ricchissima letteratura sociale sulla faida, cf. almeno, nel tempo, M. Gluckman, The peace in the feud, in Past and present, 7, 1955, p. 1-14; K. F. e C. S. Otterbein, An eye for an eye, a tooth for a tooth. A cross-cultural study of feu-ding, in American anthropologist, 67, 1965, p. 1470-1482; J. Black-Michaud, Coesive force. Feud in the Mediterranean and the Middle East, New York, 1975, in particolare le p. 27-31 e 63 s.; Ch. Boehm, Blood revenge. The anthropology of feuding in Montenegro and other tribal societies, Lawrence, 1984, in particolare le p. 198 s., 218 s., e 225 s.; e la recente voce di K. F. Otterbein, Feuding, in D. Levinson (a cura di), Encyclopedia of crime and punishment, Great Barrington, 2002, p. 691-696.
248 Che il pensiero sociale riconosce come uno dei modi di soluzione del conflitto: cf., in particolare, R. Verdier, Le système vindicatoire, in R. Verdier, J. p. Poly e G. Courtois (a cura di), La vengeance. Études d’ethnologie, d’histoire et de philosophie, I, Parigi, 1984, p. 11-42.
249 Per esempio nelle raccolte di discorsi o «dicerie», come quella di Filippo Ceffi, notaio fiorentino del primo Trecento: cf. A. Zorzi, La cultura della vendetta... cit., p. 158-161.
250 Sulla vendetta come pratica di contenimento della violenza, cf. anche p. Bourdieu, Outline of a theory of practice [1972], Cambridge, 1977, p. 1-71.
251 J. Heers, Il clan familiare nel Medioevo. Studi sulle strutture politiche e sociali degli ambienti urbani [1974], Napoli, 1976, p. 172, ove si legge come i comuni italiani «moltiplicano proibizioni e sanzioni». Cf. anche, per esempi recenti, R. Starn, Contrary Commonwealth. The theme of exile in Medieval and Renaissance Italy, Berkeley, 1982, p. 98 s.; e D. R. Lesnick, Preaching in medieval Florence... cit., p. 10: «the Republic wanted to limit and end vendetta in the public realm».
252 A. M. Enriques, La vendetta... cit., p. 187 s.; N. Rubinstein, La lotta contro i magnati a Firenze. II. Le origini della legge sul «sodamento»... cit., p. 43 e 51: «lo Stato doveva, nel processo di consolidamento [...], cercare di abolire le istituzioni che si fondavano su di una concezione del diritto particolaristico e astatale»; C. Lansing, The Florentine magnates... cit., p. 206-207: «the old system was one of justice by composition, stressing reconciliation and the avoidance of the vendetta. The new system offered impersonal justice and deterrence rather than re-conciliation».
253 J.-C., Maire Vigueur, Osservazioni sugli statuti pistoiesi del sec. xii, in Bullettino storico pistoiese, 99, 1997, p. 11-12: «mi pare di capire che, a lungo andare, il legislatore abbia cercato di far prevalere una concezione abbastanza estensiva della violenza pubblica e restrittiva di quella privata».
254 Per una prima, sommaria, ricognizione della disciplina della vendetta negli statuti dei comuni italiani, cf. A. Pertile, Storia del diritto penale... cit., p. 7-29; J. Köhler, Das Strafrecht der italienischen Statuten vom 12.-16. Jahrhundert, Mannheim, 1897, p. 18-55; e C. Calisse, Svolgimento storico del diritto penale... cit., p. 312 s.
255 La legislazione fiorentina sulla vendetta è stata oggetto di ricognizione in U. Dorini, Il diritto penale... cit., p. 190-197, e poi, con arricchimenti, in Id., La vendetta privata... cit., p. 915-917; e in A. M. Enriques, La vendetta... cit., p. 182 s.
256 Le leggi del luglio 1281... cit., r. viii, p. 341. L’originale del testo legislativo è in ASFI, Capitoli, 21, c. 162r-170v.
257 Poi accolta nello Statuto del podestà dell’anno 1325... cit., l. III, r. XLV, p. 188-193.
258 Gli avvenimenti sono ripercorsi da R. Davidsohn, Storia di Firenze... cit., III. p. 580 s.; e N. Ottokar, Il Comune di Firenze alla fine del Dugento [1926], Torino, 1962, p. 199 s.
259 Statuto del podestà dell’anno 1325... cit., l. III, r. XLV. p. 189.
260 È questa l’opinione, per esempio, di U. Dorini, La vendetta privata... cit., p. 58, suffragata dalla natura alluvionale di tale codice, che raccoglieva provvisioni e leggi approvate in tempi precedenti.
261 Entrambe pubblicate ibidem, p. 63-68.
262 ASFI, Statuti del comune di Firenze, 16, Codex membranaceus archetypus statutorum populi florentini nomine potestatis, ex publica recensione anni 1355, l. III, r. LXXXVI, c. 150v-153r.
263 Statuto del podestà dell’anno 1325... cit., l. III, r. CXXVI, p. 251-252.
264 Ibidem, l. III, r. XLV, p. 190.
265 Provvisione del 2 agosto 1331 edita in U. Dorini, La vendetta privata... cit., citazione a p. 64; e poi ASFI, Statuti del comune di Firenze, 16 (statuto del podestà del 1355), l. III, r. LXXXVI, c. 150v-153r.
266 La norma specificava che intelligantur etiam coniuncti et consortes etiam naturales et spurii et ex quocumque licito vel illicito coitu nati: cf. la provvisione del 2 agosto 1331 edita in U. Dorini, La vendetta privata... cit., p. 64.
267 Ibidem.
268 Cf. Statuto del podestà dell’anno 1325... cit., l. III, r. CXII, p. 238-242; e quanto in U. Dorini, La vendetta privata... cit., p. 60.
269 Provvisione del 2 agosto 1331 edita in U. Dorini, La vendetta privata... cit., p. 64.
270 Ibidem, p. 65-66.
271 Cf., rispettivamente, Statuta populi Bononiae inter annos MCCXLV et MCCL, in L. Frati (a cura di), Statuti del comune di Bologna dall’anno 1245 all’anno 1267, Bologna, 1869-1877, a. 1252, l. II, r. xiv, p. 266; e Statutum Lucani communis an. MCCCVIII, in Memorie per servire alla storia di Lucca, III, Lucca, 1876, l. III, r. XXXII, p. 154-155.
272 Statuto del podestà dell’anno 1325... cit., l. III, r. CXXVI, p. 251.
273 Cf., rispettivamente, ibidem, e la provvisione del 2 agosto 1331 edita in U. Dorini, La vendetta privata... cit., p. 64.
274 Ibidem, p. 66, e p. 67: provvisione del 30 settembre 1334.
275 Cf. ibidem p. 66, e p. 67 per l’integrazione del 1334; e ASFI, Statuti del comune di Firenze, 16 (statuto del podestà del 1355), l. III, r. LXXXVI. c. 150v-153r.
276 Statuto del podestà dell’anno 1325... cit., l. III, r. XLV, p. 189-190: ita scilicet quod ex ipso vulnere sanguis exiverit et vultus seu faciei vituperatio per apparenten cicatricem exinde sequatur», e «ita quod de ipso membro debilitatio remaneret.
277 Ibidem, p. 188-189; e l. III, r. XXVIII, p. 180, e r. LXXXX, p. 222.
278 Cf. la provvisione del 2 agosto 1331 edita in U. Dorini, La vendetta priva-ta... cit., p. 65; ma anche Statuto del podestà dell’anno 1325... cit., l. III, r. XLV, p. 189-191.
279 Cf. ibidem, l. III, r. XL, p. 184-185.
280 Cf. ancora la provvisione del 2 agosto 1331 edita in U. Dorini, La vendetta privata... cit., p. 65.
281 Ibidem.
282 Ibidem, p. 64-65.
283 D. Velluti, La cronica domestica... cit., p. 12.
284 Cf. la provvisione del 2 agosto 1331 edita in U. Dorini, La vendetta priva-ta... cit., p. 64-65.
285 Cf. ASFI, Statuti del comune di Firenze, 16 (statuto del podestà del 1355), l. III, r. LXXXVI, c. 151r.
286 Cf. Statuto del podestà dell’anno 1325... cit., l. III, r. XLV, p. 190-191.
287 Cf. Statuto del capitano del popolo degli anni 1322-25... cit., l. v, r. LXXVI, p. 245.
288 Quod tunc intelligatur esse facta et sit competens vindicta de ipsa morte: U. Dorini, La vendetta privata... cit., p. 65.
289 Cf. Statuto del podestà dell’anno 1325... cit., l. III, r. CXXVI, p. 252.
290 Cf. I consigli della repubblica fiorentina... cit., p. 536, 12-15 marzo 1311.
291 Statuto del podestà dell’anno 1325... cit., l. V, r. LI, p. 359.
292 Sull’uso di «gridare alto il nome della famiglia» che compiva la vendetta, cf. anche N. Tamassia, La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto, Milano, 1910, p. 64.
293 Cronica fiorentina... cit., p. 119.
294 P. Pieri, Cronica... cit., p. 33.
295 D. Velluti, La cronica domestica... cit., p. 11.
296 S. Della Tosa, Annali... cit., p. 160.
297 Ibidem, p. 165.
298 Sulla quale, per una prima informazione, cf. C. Ghisalberti, La condanna al bando nel diritto comune, in Archivio giuridico «Filippo Serafini», s. vi, 27, 1960, p. 3-75; D. Cavalca, Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale, Milano, 1978, cap. I in particolare.
299 Citato ibidem, p. 21.
300 Come scrive Iacopo d’Arena, che cito sempre da ibidem, p. 42.
301 Per un quadro delle condizioni del bando in epoca comunale, cf. D. Cavalca, Il bando... cit., p. 42 s.; e G. Milani, Prime note su disciplina e pratica del ban-do... cit., p. 504 s.
302 Per un quadro generale, cf. A. Pertile, Storia del diritto penale... cit., p. 311 s.; J. Köhler, Das Strafrecht der italienischen Statuten... cit., p. 56 s.; e il più recente P. R. Pazzaglini, The criminal ban of the Sienese commune... cit., p. 6 s. e 100 s., che mette in rilievo il ruolo del «popolo» nell’adozione del bando nelle pratiche giudiziarie comunali. Sull’esclusione politica attraverso il bando si veda sopratutto G. Milani, L’esclusione dal Comune.... cit.; e Id., Giuristi, giudici e fuoriusciti nelle città italiane del Duecento... cit.
303 Sui rapporti tra bando e vendetta, cf. anche G. Dahm, Untersuchungen zur Verfassungs – und Strafrechtgeschichte der italienischen Stadt im Mittelalter, Hamburgo, 1941, p. 98 s.
304 Sull’equivalenza, cf. A. Pertile, Storia del diritto italiano... cit., vi, p. 52 e 428; e D. Cavalca, Il bando... cit., p. 175 s.
305 Cf. Gli Ordinamenti di giustizia del 6 luglio 1295, in G. Salvemini, Magnati e popolani in Firenze... cit., r. LII, p. 425. Cf. anche, per un altro esempio, Statuto del podestà dell’anno 1325... cit., l. III, r. LXXXI, p. 215-217.
306 Statuto del podestà dell’anno 1325... cit., l. III, r. XLIIII, p. 186-188: De penis tollendis.
307 Ibidem, l. II, r. LXXXVI, p. 140: non prestet beneficiun exbannitis vel condennatis pro maleficio.
308 Cf., per esempio, ibidem, l. III, r, XLV, p. 190.
309 ASFI, PR, 17, cc, 98v, 30 marzo 1321.
310 L’episodio è sempre narrato nella memoria familiari di D. Velluti, La cronica domestica... cit., p. 67-69.
311 E l’autore «si disse fu Piero Spini», secondo la testimonianza di D. Compagni, La cronica... cit., l. I, cap. xxii, p. 68-69.
312 Cronaca marciana magliabechiana, stralci editi in I. Del Lungo, Dino Compagni e la sua Cronica, II, Firenze, 1879-1887, p. 509.
313 La condanna a complessive 7.200 lire di Giachinotto dei Pazzi e di suo figlio Cherico propter vulnus in fatie Richoverini domini Richoveri de Circulis si evince anche dalle successive richieste di cancellazione e di restituzione della somma: cf. ASFI, PR, 14, e, 73r-74v, 7 dicembre 1310; e I consigli della repubblica fiorentina... cit., p. 519, stessa data.
314 D. Compagni, La cronica... cit., l. I, cap. xxii, p. 69.
315 Cf. ASFI, PR, 29, c. 135v-136r, 7 luglio 1338.
316 Sulle trasformazioni politiche di questo periodo della storia fiorentina, oltre a G. Salvemini, Magnati e popolani in Firenze... cit.; N. Ottokar, Il Comune di Firenze... cit.; e alle pagine di G. Tabacco, La storia politica e sociale. Dal tramonto dell’Impero alle prime formazioni di Stati regionali, in Storia d’Italia, II, Torino, 1974, p. 223-242; cf. S. Raveggi e altri, Ghibellini, guelfi e popolo grasso... cit.; p. Cammarosano, Il dominio della classe mercantile in Firenze nell’età di Giovanni Boccaccio, in Problemi, 45, 1976, p. 54-77; e J. M. Najemy, Corporatism and consensus... cit., p. 17-125.
317 Sul processo di magnatizzazione e sulla negoziazione penale, cf. A. Zorzi, Politica e giustizia a Firenze... cit., p. 144-147. Sull’uso politico del bando, cf. ora G. Milani, L’esclusione dal Comune... cit.
318 Cf. ancora A. Zorzi, Negoziazione penale... cit., p. 21-22.
319 Cf. la normativa, edita in Ordinamenta iustitiae communis et populi Florentiae anni MCCLXXXXIII, ed. F. Bonaini, in Id., Gli Ordinamenti di Giustizia del Comune e Popolo di Firenze compilati nel 1293, in Archivio storico italiano, n.s., I, 1855, p. 37-71; Gli Ordinamenti di giustizia del 6 luglio 1295... cit., p. 384-432; e Ordinamenti della Justizia del Popolo di Firenze, ed. P. Emiliani Giudici, in Id., Storia politica dei municipj italiani, II, Firenze, 1851, p. 303-426. Sulle misure antimagnatizie fiorentine, oltre alla bibliografia citata nelle note successive, cf. anche G. Salvemini, Magnati e popolani in Firenze... cit.; N. Ottokar, Il Comune di Firenze... cit.; N. Rubinstein, La lotta contro i magnati a Firenze. La prima legge sul «sodamento» e la pace del Card. Latino, in Archivio storico italiano, 93, 1935, p. 161-172; e D. Cavalca, Il ceto magnatizio a Firenze dopo gli Ordinamenti di Giustizia, in Rivista di storia del diritto italiano, 40-41, 1967-1968, p. 85-132.
320 Cf. N. Rubinstein, La lotta contro i magnati a Firenze. II. Le origini della legge sul «sodamento»... cit., p. 56-57; M. B. Becker, A study in political failure... cit., p. 256-257; C. Lansing, The Florentine magnates... cit., p. 197 s.
321 Per questa interpretazione rinvio all’analisi che ne ho dato in A. Zorzi, Politica e giustizia a Firenze... cit., p. 120-122.
322 Ibidem, p. 109-110.
323 Per altre vendette di «popolo» nei confronti dei magnati, si vedano, per esempio, i casi di Asti e di Chieri analizzati da R. Bordone, Magnati e popolani in area piemontese, con particolare riguardo al caso di Asti, in Magnati e popolani nell’Italia comunale... cit., p. 401 s.
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