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La Réforme en France et en Italie

 | 
Philip Benedict
, 
Silvana Seidel Menchi
, 
Alain Tallon

Session VI. L’Organisation de la répression de l’hérésie et son efficacité

La repressione dell’eresia in Francia e in Italia

Elena Brambilla

Texto completo

  • 1 W. Monter, Judging the French Reformation. Heresy Trials in Sixteenth Century France, Cambridge (M (...)

1La relazione del professor Monter ha una solida base, com’è a tutti noto, nella sua fondamentale ricerca sulla repressione dell’eresia in Francia1, condotta sulle difficilissime fonti francesi (registri di carcerazione e verbali d’interrogatorio sur sellette dei Parlamenti), decifrate forse solo da altri due o tre ricercatori al mondo (Mentzer, Soman, Schnapper). Monter ha inoltre alle spalle un’imponente serie di ricerche volte a studiare e porre a confronto i tribunali e le istituzioni per la repressione dell’eresia in tutta l’Europa del ’500, dalla penisola iberica all’Inghilterra, dalle Fiandre alla Sicilia. E su questa impareggiabile base di conoscenze ci propone numerose questioni sia sui modi della repressione della Riforma in Francia, sia sui possibili temi per un raffronto con le iniziative corrispondenti in Italia.

  • 2 A. Del Col, L’Inquisizione in Italia dal xiii al xxi secolo, Milano, 2006.

2Quanto ad Andrea Del Col, forse nessun altro conosce a fondo quanto lui tutti i risvolti tecnici ma anche politici, giuridicoistituzionali ma anche religiosi delle fonti e della letteratura relative allo strumento centrale della repressione antieterodossa in Italia, il Sant’Uffizio con le sue sedi periferiche: tema sul quale è ora uscito un suo nuovo ed ampio lavoro di sintesi che assumerà di certo un peso decisivo nella storiografia per molti anni a venire2. Nella sua relazione, anche Del Col non manca di interrogarsi sull’impatto delle istituzioni repressive sulla Riforma in Italia, e quindi, più in generale, sulle loro conseguenze nella storia religiosa e culturale della nostra penisola.

3Un paradosso emerge dal confronto tra queste due relazioni. I relatori infatti, benché entrambi pongano al centro dei loro interventi gli strumenti della repressione, sono indotti dalle divergenti vicende francesi e italiane a porsi domande opposte: Monter si interroga sui motivi del fallimento in Francia della repressione, Del Col sui motivi del fallimento in Italia della Riforma.

4Monter, dalla cui relazione prenderò le mosse, ha anche un obiettivo più ambizioso: vuol tentare di capire perché, nonostante l’indubbia efficienza del sistema giudiziario francese, esso avesse entro il 1560 così completamente fallito, nel bloccare la diffusione delle idee riformate, da indurre la Corte ad abbandonare la politica di repressione, e, a partire dal 1561, a capovolgerla nel tentativo di introdurre un sistema di coesistenza tra le due confessioni. Per questo Monter ricorre a un’operazione di storia «controfattuale»: si chiede quali misure avrebbero potuto assicurare il successo anziché il fallimento della repressione, e che cosa avrebbe potuto servire ad evitare che la Francia precipitasse nel baratro delle guerre civili. I suoi suggerimenti per una maggiore tempestività nella repressione, e dopo il 1560 per una maggiore efficacia, per ridurre il «French Protestantism to negligible dimensions», in modo da offrire al Cancelliere de l’Hôpital qualche chance in più di far funzionare la «pace di religione», possono apparire giustificati se si ritiene che qualsiasi livello e forma di repressione fosse comunque preferibile ai costi umani e materiali di quarant’anni di guerre civili, che portarono la Francia sull’orlo della disgregazione dello stato e della rovina demografica ed economica.

5Monter, secondo quello che appare in certo modo un suo «marchio di fabbrica», si prova anche a contare le vittime; e, segnalando che quella di Francia fu forse la prima Corona ad avviare processi, calcola che tra 1520 e 1540 i Parlamenti avevano probabilmente mandato al rogo quasi 500 protestanti; mentre a quella data l’Italia, a suo avviso, non solo era il fanalino di coda, ultima ad attivare un apparato repressivo nuovo, ma non aveva mandato a morte quasi nessuno prima del 1550, e i suoi roghi «remained extremely rare even afterwards».

6Del Col corregge queste affermazioni, sia quanto all’avvio, da anticipare anche in Italia agli anni ’20 -30, sia quanto al numero delle condanne prima del 1550, ricordando almeno le tre ben note esecuzioni di Fanini, Cabianca e Siculo (e, occorrerebbe forse aggiungere, la repressione antisemita condotta dai tribunali dipendenti dal Sant’Uffizio spagnolo in Sicilia). Eppure il protestantesimo organizzato fu spazzato via in Italia, osserva Monter, entro l’arco di una sola generazione dopo il 1550, mentre in Francia proprio il decennio 1550-60 vide crollare l’apparato repressivo di fronte al moltiplicarsi delle chiese ugonotte organizzate.

  • 3 Magnum Bullarium Romanum, vol. VI, 15.2. 1551, p. 431-433.
  • 4 A. Goosens, Les Inquisitions modernes dans les Pays-Bas méridionaux (1520-1633), 2 vol., Bruxelles (...)

7Prima di tutto (riprendo ancora da Monter), per impostare un confronto valido si devono vagliare le differenze di fonti e di procedura. Le serie documentali sono diversissime: di ardua lettura e di «laconic brusqueness» quelle dei Parlamenti francesi; eco abbondante e sovente quasi letterale delle voci degli imputati, i verbali notarili degli interrogatori degli inquisitori in Italia. Ancor più agli antipodi fra loro – il che rispecchia profonde differenze strutturali – furono gli apparati giudiziari incaricati della repressione nei due paesi: nel regno dei Valois, almeno dall’editto di Villers Cotteret del 1539, e ancor prima grazie agli appels comme d’abus, i processi per eresia vennero laicizzati, trasferendoli dai vescovi alle corti regie. In Italia, al contrario, i magistrati laici vennero totalmente esclusi entro il 1551 da Giulio III3 e la repressione fu rigidamente clericalizzata; solo sino agli anni ’40 vi fu ancora qualche iniziativa dei tribunali laici, specie nei domini spagnoli (in base agli editti contro l’eresia emanati per i suoi domini da Carlo V dal 1521 in avanti4).

8La fondazione della Congregazione cardinalizia poi nota come Sant’Uffizio, spiega Del Col, non solo fu preceduta da iniziative di repressione non meno precoci di quelle francesi, avviate sin dagli anni ’20, anche se forse meno efficaci e coordinate; ma fu costruita da una serie di bolle, di cui la Licet ab initio è solo la più nota, che diedero alla Congregazione di sei cardinali un chiaro profilo intransigente, soprattutto una volta che ne fu estromesso il cardinale Giovanni Morone e incluso lo spagnolo Álvarez de Toledo. Ma la rete repressiva che se ne diramò, impiantata in un arco di vari decenni (10 sedi negli anni ’40, 34 entro il 1570, 42 alla fine del secolo), ebbe poco della geometrica uniformità della corrispondente rete dei 21 tribunali periferici spagnoli. Nella nostra penisola si possono distinguere tre macroregioni. Le isole di Sicilia e Sardegna furono dotate sin dalla fine del ’400 di sedi dipendenti dall’Inquisizione di Spagna; nell’Italia centro-settentrionale, a solida struttura statale e diocesana, le sedi vennero affidate ai conventi domenicani o francescani; nello Stato pontificio meridionale e nel Viceregno che, osserva Del Col, erano caratterizzati «dalle molte piccole diocesi e dal sistema presbiterale», anche l’inquisizione di fede venne affidata ai vescovi, insieme alla repressione dei reati morali.

9Ci troveremmo dunque di fronte a un secondo paradosso: fallimento della repressione per quello che Monter definisce «Europe’s finest sixteenth century system of criminal justice»; successo per quello che Prosperi ha definito un sistema dalla veste in qualche modo «arlecchinesca», adattatosi per via di espedienti e congiunture alla varietà delle situazioni statuali italiane.

10In questa rassegna di somiglianze o differenze, però, a mio avviso restiamo ancora ai margini di una reale comprensione dei motivi per cui si ebbero, in Francia e in Italia, due percorsi di repressione e due esiti così diversi. Del Col, dopo aver esaminato caratteri, forze e limiti del Sant’Uffizio romano, si volge ad un quesito più vasto che si era già posto all’inizio: la sua conclusione è che in Italia, per sconfiggere la Riforma, «l’efficacia dell’Inquisizione romana fu [...] fondamentale, ma non assolutamente determinante»; e ritiene quindi che sia fondamentale anche interrogarsi «sulla mancata adesione alla Riforma delle élites politiche italiane».

11Sono d’accordo, e lo sono anche per quel che riguarda l’adesione alla Riforma in Francia, che può offrire qualche ulteriore spiegazione del fallimento repressivo, al di là dei motivi individuabili nell’attività dei tribunali. Nella sua panoramica iniziale, Del Col indica tra le cause non giudiziarie «che rallentarono e fermarono l’espansione della Riforma in Italia» non solo il dominio della Spagna, ma anche, e in misura «forse più importante [...] la presenza dello Stato pontificio al centro della penisola, [...] e la sua conseguente supremazia o protettorato spirituale e culturale sull’Italia». Definire il papato secondo due registri soltanto – da un lato come Stato pontificio e dall’altro come potere sovrastatale «spirituale e culturale» – mette tra parentesi un terzo registro fondamentale, quello feudale. Il papa era al vertice – ma solo in Italia – di un sistema tardo-feudale di distribuzione e redistribuzione continua dei benefici, ossia di possessioni, feudi e territori ecclesiastici, regolati dal diritto canonico come variante del diritto feudale, nei quali si distingueva la sovranità spettante al papa in Concistoro – il dominio diretto, col relativo diritto di investitura – dal-l’uso o dominio utile – la concessione e distribuzione in possesso vitalizio delle relative rendite fondiarie.

  • 5 G. Del Torre, Stato regionale e benefici ecclesiastici : vescovadi e canonicati nella Terraferma v (...)

12Solo in Italia – caso unico in Europa – spettava non ai sovrani, contro pagamento di un’annata come tassa di successione in Curia, ma al papa in Concistoro distribuire direttamente, come superiore feudale, quel ramificato patrimonio di feudi e signorie, aziende agrarie e possessioni che erano i benefici maggiori, vescovili e abbaziali (anche senza contare la miriade di benefici minori di investitura romana, di cui forse solo Del Torre ha tentato il censimento per la Repubblica di Venezia5). Grazie al dominio dei benefici maggiori e di molti minori, il papato come potere politico sovrano non era affatto chiuso in Italia nei confini dello Stato pontificio, ma disponeva anche fuori di esso di exclaves che bucherellavano, per così dire, la sovranità territoriale di tutti gli altri stati: exclaves soggette alla sovranità feudale dei papi, che su di esse avevano il dominio diretto, e che ne redistribuivano di continuo alle autorità ecclesiastiche il dominio utile a titolo vitalizio. Di qui una peculiarità dell’élite ecclesiastica italiana: i titolari dei benefici maggiori e di molti minori erano vassalli e clienti dei papi, coivolti in modo inestricabile in quella perpetua gara per attingere all’inesauribile fonte delle sue «grazie» che si svolgeva in Corte di Roma; e in Curia romana molti di essi, inoltre, erano fisicamente presenti e operavano come politici-cardinali e magistrati, impiegati e funzionari.

  • 6 S. Seidel Menchi, Erasmo in Italia 1520-1580, Torino, 1987.
  • 7 M. Firpo, Riforma protestante ed eresie nell’Italia del Cinquecento, Roma-Bari, 1993; Id., Dal sac (...)
  • 8 S. Peyronel Rambaldi, Dai Paesi Bassi all’Italia «Il sommario della Sacra Scrittura». Un libro pro (...)

13La gara per partecipare ai bienfaits du pape, alla sua mercéd y favór, può aver costituito anzitutto un rilevante fattore di freno alle adesioni aperte alla Riforma, favorendo piuttosto posizioni nicodemite. In secondo luogo, l’importanza dei rapporti strutturali di dipendenza e clientela, creati dal papato con la distribuzione delle rendite vitalizie dei benefici di sua collazione, potrebbe contribuire a spiegare, o piuttosto a confermare, i caratteri originali osservati nella Riforma in Italia: il frequente tono erasmiano di fiducia nel «cielo aperto», come lo ha definito Seidel Menchi6; la pervasiva influenza dello spiritualismo di Juan de Valdés, come hanno suggerito i molti studi di Firpo7. Ma l’adesione al valdesianesimo vale, occorre precisare, soprattutto al vertice tra gli «spirituali»; Susanna Peyronel, analizzando le fonti inquisitoriali, ha rintracciato invece la consapevole adesione teologica al calvinismo, piuttosto che a generiche istanze erasmiane o valdesiane, di molti esponenti dei ceti medi nelle città8.

14Del Col menziona anche l’estrema durezza con cui il nuovo tribunale centrale per l’inquisizione di fede pose sotto processo diversi vescovi sospetti. Completerei questa osservazione aggiungendo che, a mio avviso, scopo iniziale della fondazione del Sant’Uffizio non fu solo di colpire vescovi e predicatori: fu, più in generale, di dotare la Curia romana del potere di colpire direttamente le autorità di governo di altri Stati italiani, appunto le élites, in quanto superiori e distinte dalla gente comune, benché fossero teoricamente protette da immunità politiche. Accanto a Vergerio e Nacchianti si possono ricordare, tra i molti casi, quelli del Consiglio cittadino di Modena e dei Consigli di governo delle città stato di Lucca e Siena; e accanto ai vescovi Soranzo, Morone e Grimani, anche nobili feudali dotati di poteri di governo locale, baroni napoletani come Ferrante Sanseverino principe di Salerno e Galeazzo Caracciolo.

15Il fallimento della Riforma in Italia, infine, non si può neppure ridurre a un’ineluttabile debolezza dei principi e dei patriziati cittadini di fronte alla potenza e alle interferenze del papato, né all’efficacia del suo nuovo tribunale di fede. Anche qui si potrebbe tentare, sulle orme di Monter, un’ipotesi «controfattuale». Sappiamo bene dagli studi di Firpo, e Del Col ne riprende ampiamente i risultati, quanto la fondazione del Sant’Uffizio abbia diviso il Collegio cardinalizio e modificato i modi stessi di elezione al papato. Sappiamo della vittoria finale dell’ala intransigente contro gli «spirituali». Ma mi chiedo se questi ultimi non si debbano caratterizzare con maggior precisione considerandoli anzitutto, politicamente, come cardinali «imperiali». Questo li distingueva nel modo più chiaro dagli oltranzisti spagnoli, perché essi si identificavano con l’adesione, per quanto sommessa, al programma di mediazione col protestantesimo e di riforma della Chiesa tentato in quegli anni, a più riprese, da Carlo V e Ferdinando d’Asburgo in Germa-nia, dall’Interim alla pace d’Augusta. Ma c’era anche un partito francese; e si possono individuare almeno uno o due momenti – soprattutto negli anni finali del papato di Paolo III – in cui le divisioni nel Sacro Collegio rischiarono di sfociare in frattura aperta. E se questo fosse avvenuto si sarebbe ripercosso in tutta Italia, trasferendovi il conflitto in corso nel Collegio cardinalizio, che di tutti gli Stati italiani era rappresentativo, ossia rischiando anche in Italia – nell’ipotesi massima – lo slittamento verso la guerra civile; o comunque aprendo negli Stati italiani – nell’ipotesi minima – scenari meno fatalmente destinati a sanzionare il predominio spagnolo.

16Dal 1547, in particolare, il vuoto di potere creato dalla vecchiaia di Paolo III, e dall’assenza dalla penisola delle forze pontificie impegnate a fianco di Carlo V in Germania nella Lega di Smalcalda, favorì un momentaneo sopravvento del partito francese, con il proliferare di congiure filofrancesi e potenzialmente filoprotestanti, a stento represse da mal coordinate risposte spagnole. Poco dopo, un altro momento di acuto pericolo per l’unità politico-religiosa italiana si ebbe quando, morto Paolo III, nella guerra per il feudo papale di Parma Orazio Farnese, non più protetto dal papa defunto, si alleò con Enrico II di Valois per rispondere all’occupazione imperiale di Piacenza. Anche in questo caso il Concistoro apparve profondamente diviso sul partito da prendere: una fazione era favorevole ad intervenire a fianco dei francesi per recuperare anche Piacenza, un’altra fu incline a muover guerra ai filofrancesi da Piacenza insieme agli imperiali. Nella guerra di Parma insomma, come Orazio Farnese appoggiato alla Francia combatté contro il fratello Ottavio sostenuto dagli imperiali, così il Concistoro fu diviso contro se stesso sulle vie per recuperare il feudo, e prossimo a spaccarsi in due fazioni in guerra tra loro: il che avrebbe potuto fare del conflitto per Parma l’esca di una guerra civile, tanto più in un momento in cui Carlo V era in temporanea eclissi né era in grado, a causa della crisi finanziaria e milita-re del 1551-52, di controllare la situazione italiana.

  • 9 E. Brambilla, Alle origini del Sant’Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Med (...)

17Va infine ricordato almeno un altro rovesciamento di alleanze: l’alleanza di Paolo IV Carafa con Enrico II contro il dominio spagnolo a Napoli, che ebbe conseguenze anche in Francia, giungendo quasi a mutare anche là il corso della repressione, coll’introdurvi un’Inquisizione romana contrapposta ai Parlamenti francesi. L’avventurosa guerra di Paolo IV contro l’Imperatore e il Viceré di Napoli, nei brevi mesi del 1557 precedenti la catastrofica sconfitta pontificia ad opera dei tercios napoletani, comportò anche, entro l’alleanza di Enrico II col papa, l’iniziativa del capo del Consiglio del re, il cardinale Carlo di Lorena, di introdurre per espressa concessione papale (la bolla fu emanata durante la guerra, il 26 aprile 1557) un’Inquisizione apostolico-regia anche in Francia, secondo i modelli spagnolo e italiano. Questo breve tentativo si può avvicinare ad un paio di altri tentativi precedenti di clericalizzare la repressione, di introdurre una giustizia d’eccezione interamente ecclesiastica al modo italiano: quello avviato negli anni venti, coi juges délégués nominati per alleanza del Parlamento di Parigi colla Facoltà teologica della Sorbona; e un tentativo quasi realizzato, sempre da Carlo di Lorena, nel 1549-1550, quando i francesi dominavano lo spezzone di Concilio ritiratosi a Bologna dopo la vittoria imperiale a Mühlberg9.

18Non c’è dubbio che Monter consideri uno svantaggio, per la Francia, aver rinunziato ai tribunali ecclesiastici laicizzando il delitto d’eresia: «for all practical purposes, the Gallican Church of Valois France possessed no working inquisitorial machinery whatsoever» (per bloccare la circolazione di pamphlets calvinisti) e «never saw any serious attempt to introduce anything even remotely resembling the great Mediterranean Inquisitions». Sembra dunque che egli ritenga le Inquisizioni macchine vincenti, mentre i Parlamenti, per quanto costituissero «il più avanzato sistema giudiziario d’Europa», avrebbero preteso troppo dalle loro scarse risorse, sicché furono infine battuti in breccia dall’aggressiva propaganda ginevrina. Ma chiunque guardi al sistema giudiziario francese dovrebbe stupirsi, semmai, di quanto fosse pletorico rispetto a quello inglese o anche italiano.

  • 10 R. Kingdon, Geneva and the Consolidation of the French Protestant Movement 1564-1572 : a Contribut (...)

19Con questo non si vogliono certo mettere in dubbio i risultati delle ricerche di Kingdon sulla diffusione del calvinismo da Ginevra alla Francia10, né sottovalutare l’unità di lingua e la contiguità geografica e «nazionale» tra calvinisti svizzeri e ugonotti francesi. Tuttavia, sembra che anche qui si potrebbe allargare lo sguardo dalle vicende religiose all’adesione delle élites. Dall’editto di St. Germainen-Laye del 1550 a quello di Chateaubriand l’anno dopo, si ribadisce che anche i signori con alta giustizia sono tenuti a perseguire gli eretici, e si vieta alle conventicole di riunirsi armate: segni, entrambi, che i signori cominciavano ad aderire alle chiese calviniste e che queste accoglievano uomini d’arme. Non credo che si trattasse solo degli attivisti di cui parla Monter, che liberavano eterodossi arrestati durante i loro trasferimenti. Credo, al contrario, che si stesse compiendo un salto di qualità: cominciava ad entrare nelle chiese riformate non solo la «gente comune» ma anche l’élite, l’alta nobiltà militare dei duchi e pari della Corte e del Consiglio del Re, e la piccola nobiltà militare dei gentiluomini e cavalieri dei castelli di campagna.

20Le loro adesioni non avevano solo un valore individuale. Essi potevano infatti applicare alle loro contee e signorie lo jus reformandi, il diritto del principe, come legislatore, di determinare la religione pubblica e ufficiale in caso di conflitto tra più confessioni. Così alla Messa essi sostituirono nei riti pubblici la Cena e i salmi nei loro feudi, e i sudditi, come dovevano, li seguirono. Lo jus reformandi fu applicato in Francia nei modi in cui era sostenuto da Calvino e Bèze: come diritto non del solo sovrano (come nelle chiese luterane), ma anche dei magistrati intermedi di proclamare il passaggio alla nuova chiesa e di opporsi al re tiranno – ed era tale il sovrano eretico. D’altra parte i Grandi, adottando il calvinismo, adottavano an-ch’essi una concezione limitata della monarchia: limitata, ovviamente, dall’alta nobiltà come corpo intermedio rappresentativo, titolare per nascita del diritto di governare, un po’ come i Lords in Inghilterra.

  • 11 Per un nuovo e analitico riesame del dibattito sul numero dei roghi, tenendo conto dei dati quanti (...)

21Non sarei invece favorevole – e con questo mi avvio a concludere – ad addentrarmi troppo nel contenzioso tra Monter e Del Col sul computo delle vittime e dei processi per eresia in Francia e in Italia, per quanto il calcolo sia giunto ormai a un grado, se non certo di sicurezza, almeno di parziale attendibilità. Posso notare che Del Col aumenta di parecchio i dati suggeriti da Monter a suo tempo sulla repressione in Italia, giungendo a ipotizzare per il quarantennio 1547-86 (moltiplicando dati relativamente certi per il numero allora raggiunto dalle sedi), fra 13.000 e 15.000 processi, e tra 650 e 860 condanne (pari al 5-5,7%). Le 600-800 condanne a morte ipotizzate da Del Col sono forse comparabili con le 430 contate da Monter sui plumitifs e i registri di carcerazione dei Parlamenti francesi per gli anni 1523-1560 (di nuovo una quarantina d’anni), anche se non potremo mai avere dati completi e certi11.

22Ma il punto da sottolineare è un altro. Con la laicizzazione dei processi d’eresia si era introdotta in Francia, a partire dall’ordinanza di Villers Cotteret, la distinzione tra sedizione e minaccia all’ordine pubblico – delitto d’atti o parole – ed eresia semplice, delitto di pensiero e d’opinione, lasciato ai vescovi e di fatto abolito. Proprio l’eresia di pensiero e d’opinione restava invece al centro delle Inquisizioni mediterranee. Per questo i due sistemi – Parlamenti e Inquisizioni – non sono a mio avviso comparabili, allo stesso modo in cui non lo sono oggi tribunali penali e politici.

23Un primo motivo che invalida il confronto sta nel ruolo centrale attribuito dall’inquisizione religiosa all’abiura, e non già alla condanna a morte. Le condanne a morte sono per l’inquisizione il segno di un fallimento, quello della sua strategia e pedagogia della conversione. Chiunque ritratta ha grazia della vita se non è relapso: le inquisizioni non puniscono chi confessa e abiura, ma proprio chi rifiuta di abiurare. Ciò che vogliono sconfiggere è il rifiuto di Lutero: io qui sto. Allo stesso modo, anche il tribunale politico non vuole tanto la condanna, quanto la ritrattazione e l’umiliazione pubblica del dissidente.

24Ben diverso dal rigore penale dei Parlamenti francesi è infine il procedere, sedicente «per grazia», dei tribunali inquisitoriali. Ne beneficiano anzitutto delatori segreti che, presentandosi «spontaneamente», offrono ai giudici l’accesso a reti clandestine di eterodossi in cambio dell’impunità; personaggi come Lorenzo Davidico e Pietro Manelfi. Con lo stesso sistema di giustizia premiale e promessa d’impunità sono state sconfitte in Italia le Brigate Rosse.

  • 12 Conc. Trid., Sess. 24, cap. 3-4, 3-4 dicembre 1563, in G. Alberigo (a cura di), Conciliorum Oecume (...)

25In secondo luogo, ai delatori «spontanei» si offre la grazia di un’»abiura privata», registrata con rogito notarile (proprio da questi rogiti riprenderanno processi chiusi da Giulio III, ma riaperti dai papi inquisitori Pio V e Sisto V). Per ottenere dai fedeli queste comparizioni, solo eufemisticamente classificabili come «spontanee», occorre che i vescovi conducano le visite pastorali e impongano la redazione di quella prima, capillare schedatura di polizia che sono in Italia gli stati d’anime: una fonte che manca, almeno a quanto ne so, nella Francia del ’500. I parroci schedano gli inconfessi, li denunciano alle curie vescovili che ne affiggono i pubblicamente gli elenchi, minacciandoli in base a un canone tridentino, se si mantengono renitenti alla scomunica o mancata confessione per più un anno, di processo del Sant’Uffizio per sospetto d’eresia12.

26Con questa schedatura capillare s’impone l’adempimento dell’obbligo di confessione pasquale; i confessori che ascoltano i penitenti venuti ad adempiere l’obbligo, se si imbattono in quei casi più gravi che sono detti riservati – anzittutto eresia, ma anche bigamia, stregoneria e magia, bestemmia ereticale –, sono tenuti a sospendere la confessione e ad inviare il penitente dall’inquisitore. Ai processi completi, dunque, gli archivi inquisitoriali aggiungono le serie delle «comparizioni spontanee», processi sommari che spesso derivano dalla confessione sacramentale.

  • 13 A. Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Torino, 1996.

27L’efficacia della repressione in Italia non fu dunque dovuta soltanto alla «durezza» dei papi inquisitori, ma anche e forse soprattutto alla «misericordia» dei papi giuristi e dei vescovi riformatori. Quella che Prosperi ha definito una linea «morbida13» si potrebbe anche chiamare «pentitismo». Non nella durezza delle condanne, come nei processi legali dei Parlamenti francesi, va cercato il segreto del successo dell’Inquisizione in Italia; ma nell’intrusione nei recessi dell’animo in confessionale, nella promessa di perdoni in cambio di abiure: in una totalitaria manipolazione delle coscienze.

28In Francia allora – volendo proseguire nella linea di ipotesi controfattuale di Monter, per chiederci che cosa avrebbe potuto prevenire le guerre civili, assicurando il successo della repressione – dovremmo senz’altro scegliere, a mio avviso, non la strada che suggerisce lo stesso Monter – misure più tempestive, lasciando intatta la celebrata efficienza della giustizia penale secolare francese; ma la strada del cardinale di Lorena, cui non bastava la punizione degli atti esterni di sedizione e turbamento dell’ordine pubblico; che intendeva, come Giulio III in Italia, estromettere dalla repressione i tribunali penali laici; e che voleva recuperare la facoltà, propria solo dei giudici ecclesiastici nell’inquisizione di fede al modo italiano, di perseguire il «delitto mentale» sin nel segreto delle coscienze.

Notas

1 W. Monter, Judging the French Reformation. Heresy Trials in Sixteenth Century France, Cambridge (Mass.), 1999.

2 A. Del Col, L’Inquisizione in Italia dal xiii al xxi secolo, Milano, 2006.

3 Magnum Bullarium Romanum, vol. VI, 15.2. 1551, p. 431-433.

4 A. Goosens, Les Inquisitions modernes dans les Pays-Bas méridionaux (1520-1633), 2 vol., Bruxelles, 1998, vol. I, p. 47-81, 137-171 sugli effetti delle leggi imperiali di Carlo V a divieto degli scritti e prediche luterane, dall’editto di Worms del 1521 al 1550. Per un confronto tra i tribunali confessionali dei paesi cattolici e protestanti mi permetto di rinviare al mio La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa dall’alto Medioevo al xviii secolo, Roma, 2006.

5 G. Del Torre, Stato regionale e benefici ecclesiastici : vescovadi e canonicati nella Terraferma veneziana all’inizio dell’età moderna, in Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Classe di scienze morali, lettere ed arti, CLI, 1992-1993, p. 1171-1236.

6 S. Seidel Menchi, Erasmo in Italia 1520-1580, Torino, 1987.

7 M. Firpo, Riforma protestante ed eresie nell’Italia del Cinquecento, Roma-Bari, 1993; Id., Dal sacco di Roma all’Inquisizione. Studi su Juan de Valdés e la Riforma italiana, Alessandria, 1998.

8 S. Peyronel Rambaldi, Dai Paesi Bassi all’Italia «Il sommario della Sacra Scrittura». Un libro proibito nella società italiana del Cinquecento, Firenze, 1997.

9 E. Brambilla, Alle origini del Sant’Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Medioevo al xvi secolo, Bologna, 2000, p. 417-421.

10 R. Kingdon, Geneva and the Consolidation of the French Protestant Movement 1564-1572 : a Contribution to the History of Congregationalism, Presbyterianism, and Calvinist Resistance Theory, Ginevra, 1967.

11 Per un nuovo e analitico riesame del dibattito sul numero dei roghi, tenendo conto dei dati quantitativi di confronto sinora proposti, A. Del Col, L’attività dell’Inquisizione nell’Italia moderna. Una proposta di bilancio complessivo, in G. M. Panizza (a cura di), La via occidentale. Antiche tradizioni e caccia alle streghe nel chiostro alpino, Atti del IV Convegno internazionale di studi storicoantropologici, Triora, 22-24 ottobre 2004, Praxis 3, Bolzano, in corso di stampa. Nel bilancio di Del Col mi è parsa convincente la critica alle conclusioni quantititative di W. Monter, sempre sensibilmente indirizzate al ribasso.

12 Conc. Trid., Sess. 24, cap. 3-4, 3-4 dicembre 1563, in G. Alberigo (a cura di), Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna, 19733, p. 786.

13 A. Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Torino, 1996.

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