Sepolture in prediis e abuso del diritto in frode ai creditori
p. 223-244
Résumés
La prospettiva di rendere un bene non aggredibile dai creditori pur mantenendone la fruizione materiale rappresenta evidente interesse del debitore. Nel mondo romano, l’inalienabilità delle res religiosae, in quanto res extra commercium, è talvolta apparsa lo strumento giuridico utile per perseguire tale risultato. Orazio nelle Satire attesta il ricorrere della destinazione ad uso sepolcrale di vastissime aree per sostenerne la totale natura religiosa (quindi extra commercium), al precipuo scopo di sottrarle soprattutto alle esecuzioni promosse da creditori e fisco. Ciò indurrà l’ordinamento ad individuare correttivi, affermando un criterio di funzionalità, alla luce del quale la res religiosa non era individuata nella sua consistenza materiale secondo la mera volontà del fondatore, ma piuttosto attraverso canoni di effettiva utilità e di non eccessività, affidati a valutazioni discrezionali circa il vantaggio ai fini dei riti sepolcrali e circa il profilo quantitativo. Criteri che, constatando nella condotta l’assenza di un effettivo contenuto sostanziale proprio del diritto riconosciuto dall’ordinamento e l’esclusivo esito contrario ai valori per i quali il diritto stesso è posto, caratterizzano l’attuale nozione di ‘abuso del diritto’, pur non potendosi ravvisare l’esistenza di un compiuto regime dell’abuso del diritto nell’esperienza del diritto romano classico. Peraltro, in una prospettiva contraria, proprio il sepolcro, attraverso il suo pregnante contenuto memoriale, poteva essere posto ad indicare la ferma volontà di adempiere.
The prospect of making a property untouchable by creditors while maintaining its material enjoyment is clearly in the interest of the debtor. In the Roman world, the inalienability of the res religiosae, as res extra commercium, has sometimes appeared as a useful legal instrument for pursing this result. Horace, in the Satires, attests the use of vast sepulchral areas to support their total religious nature (therefore extra commercium), to the primary purpose of removing them from the executions promoted by creditors and tax authorities. This will induce the system to identify correctives, affirming a criterion of functionality, in the light of which the res religiosae are not identified in their material consistency according to the mere will of the founder, but rather through canons of real utility and no excess, entrusted to discretionary evaluations about the advantage for the purposes of burial rites and about the quantitative profile. The conduct characterized by the absence of an actual substantial content specific to the right recognized by the law and the exclusive outcome contrary to the values for which the right itself is placed are the criteria of the modern notion of 'abuse of the law', although the existence of a complete regime of abuse of the law in the experience of classical Roman law cannot be recognized. Moreover, in a contrary perspective, the tomb itself, through its pregnant memorial content, could have been placed to indicate the firm will to fulfill.
Entrées d’index
Keywords : Res religiosae, sepulcrum, guarantee for ademption, abuse of the law, inalienability, fraud to creditors
Parole chiave : Res religiosae, sepulcrum, garanzia per l’adempimento, abuso del diritto, inalienabilità, frode ai creditori
Note de l’auteur
Le traduzioni sono tratte, quanto ai libri 1-32 del Digesto, da S. Schipani (a cura di), Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae, Testo e traduzione, I-V, Milano, 2005-2014; quella di D. 35.1.27 è di G. Negri, Antologia del digesto giustinianeo, Como, 1993. I passi delle Istituzioni di Gaio sono proposti nella traduzione di M. Balzarini, Le Istituzioni di Gaio, Torino, 1998.
Texte intégral
1Nel mondo romano (e non solo in esso), il patrimonio di una persona è in sé garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte, permettendo al creditore eventualmente insoddisfatto di rivalersi su di esso1. Si configura quindi un possibile contrasto tra l’interesse del creditore alla massima consistenza patrimoniale del proprio debitore e quello del debitore alla fraudolenta diminuzione del patrimonio2, per sottrarre all’ipotesi di bonorum venditio parte o tutti i propri beni. La prospettiva di rendere un bene non aggredibile dai creditori pur mantenendone la fruizione materiale rappresenta esito massimo dell’interesse del debitore. L’inalienabilità delle res religiosae, in quanto res extra commercium, è talvolta apparsa lo strumento giuridico utile per perseguire tale risultato, peraltro del tutto estraneo ai valori per i quali l’inalienabilità stessa è sancita dall’ordinamento, così configurando fattispecie che caratterizzano l’attuale nozione di ‘abuso del diritto’, pur non potendosi ravvisare l’esistenza di un compiuto regime dell’abuso del diritto nell’esperienza del diritto romano classico. Peraltro, in una prospettiva contraria, proprio il sepolcro, attraverso il suo pregnante contenuto memoriale, poteva essere posto ad indicare la ferma volontà di adempiere.
La costituzione della res religiosa
2In generale, la disciplina delle res religiosae era innanzitutto affidata alle norme pontificali. Il ius pontificium disciplinava anche le res sacrae (che divenivano tali per effetto del rito, la consecratio, compiuto dai pontefici), mentre si disinteressava dei sacella privati, cioè delle cosiddette res sacrae privatae, pare intervenendo, in relazione a queste ultime, solo in caso di trasgressione dei principi della religione romana3.
3Quanto alle res religiosae, il momento costitutivo (e per converso estintivo) non può essere connesso solo alla presenza di un cadavere. Neppure trova la medesima origine in tutti i casi. Innanzitutto, uno specifico rito previsto dal ius pontificium, che ne affidava il compimento ai privati, poteva costituire la res quale religiosa. Dapprima il collegio dei pontefici esprimeva un parere, sollecitato da chi fosse interessato alla fondazione del sepolcro. Il responso era normalmente pronunciato in nome del collegio da un solo pontefice, incaricato di trattare le istanze dei singoli cittadini (qui praeesset privatis)4. Interveniva poi la determinazione del luogo, secondo il tipico sistema romano di delimitazione territoriale, in forma quadrangolare.
4L’area era contraddistinta mediante cippi, che ne sanzionavano la religiosità: «sepulchrum est, ut ait Gallus Aelius, locus in quo mortuus sepultus est, quod antiqui bustum appellabant; hisque cippis aut aliqua alia re mortui causa designatus est, intra quos fines sepultura est facta» («Il sepolcro, come afferma Elio Gallo, è il luogo, che gli antichi chiamavano bustum, in cui è sepolto il defunto; esso è individuato nella destinazione funeraria attraverso cippi o mediante qualche altro mezzo; la sepoltura viene fatta entro tali limiti»)5. Infine aveva luogo, presente un pontefice, una cerimonia di fondazione, compiuta dai privati.
5La res religiosa, in quanto fondata ritualmente, è tale a prescindere dalla presenza di una effettiva deposizione. Essa è però a ciò specificamente destinata, in modo formalmente dichiarato (istanza di parere al collegio pontificale) e formalmente assentito (parere pontificale). Ai fini della costituzione della res religiosa ‘fondata’, elementi essenziali sono dunque il rito e la destinazione; elemento eventuale (agli effetti costitutivi) è la sepoltura, che però è destinazione propria del luogo (sepoltura che, ove non avvenga, legittimerà lo svolgimento di un rito contrario, che estingua il carattere religioso del luogo).
6Una seconda forma costitutiva della res religiosa, rilevante nel caso di sepoltura in agro oppure di deposizione in una struttura (monumentum) non ‘fondata’, è rappresentata dall’inscindibile insieme del rito funerario e dell’illatio dei resti. Conseguentemente, la sola deposizione non rendeva res religiosa una porzione di ager, né trasformava un monumentum (cioè una struttura atta alla deposizione) in una res religiosa: necessitava anche il rito, il ‘rito legittimo’. Ne è riprova il fatto che ove la sepoltura fosse stata effettuata abusivamente il proprietario del fondo o del monumentum era legittimato a richiedere, inizialmente ai pontefici, in seguito al princeps, un provvedimento di rimozione dei resti6, senza peraltro che fosse consentito al proprietario stesso di provvedervi autonomamente, così ledendo il rispetto comunque dovuto al defunto7. Quale esito alternativo dell’ipotesi di arbitraria deposizione in un fondo o monumento altrui era possibile il consenso successivo del proprietario. Solo in tale momento sorgeva la religiosità del luogo: «et licet postea ratum habuerit quam illatus est mortuus, religiosus locus fit»8.
7Come rilevato, oltre alla deposizione era necessario il rito legittimo, che è espressione del ius funerum: quest’ultimo doveva quindi cumularsi nel medesimo soggetto proprietario del luogo, affinché egli fosse titolare del ius inferendi (attivo). Ne offre chiara attestazione Gai. 2.6: «Religiosum vero nostra voluntate facimus mortuum inferentes in locum nostrum, si modo eius funus ad nos pertineat» («Allorché, invece, deponiamo un defunto in un luogo che ci appartiene, rendiamo questo religioso in base alla nostra volontà, a condizione che le sue esequie ci competano»), ove sono posti in piena evidenza i due elementi che costituiscono il ius inferendi (attivo), cioè la spettanza del funus e la proprietas del suolo o del monumento, che deve essere completa9.
8È opportuno precisare come il ius inferendi si distingua dal ius sepulcri, che in senso proprio consiste nel diritto-dovere alla cura della res religiosa, dunque «non è un diritto sul sepolcro, ma al sepolcro»10. Il ius sepulcri era accordato ai fini della tutela del sepolcro nell’interesse comune della familia o degli heredes e nell’interesse dell’onore dei deposti nel sepolcro stesso. Il fondatore poteva stabilire che non tutti coloro che fossero titolari del ius sepulcri disponessero anche del ius inferendi passivo (sepeliri) e talvolta attribuiva ad una sola persona il ius inferendi attivo (mortuum inferre). Sono così individuabili varie ipotesi secondo le quali, nelle singole fattispecie, poteva articolarsi il contenuto del diritto alla deposizione: a) pieno diritto, attivo e passivo, con conseguente facoltà – rimessa al giudizio discrezionale del titolare – di deporre chicchessia (anche nei sepolcri familiari, purché nel rispetto dell’inderogabile loro funzione ‘naturale’, ma non necessariamente ‘esclusiva’, in favore della famiglia11); b) diritto passivo congiunto a quello attivo ‘affievolito’ (essendone limitate le modalità di esercizio, qualora ricorrano specifiche preclusioni alla sepoltura formulate dal fondatore o dal testatore); c) solo diritto passivo (nell’ipotesi già richiamata ed ora da considerare nella prospettiva del soggetto escluso, di attribuzione del ius mortuum inferendi attivo ad un solo soggetto o comunque non a tutti gli appartenenti ad una medesima categoria, come quella dei familiares o degli heredes; d) assenza di ius inferendi attivo, in presenza di una volontà del fondatore tesa a cristallizzare l’impiego della res religiosa, precludendo ulteriori deposizioni, oltre quelle eventualmente previste dal fondatore stesso12.
9È dunque eminente la rilevanza che assumeva la volontà del fondatore in ordine alla disciplina cui il sepolcro sarebbe stato sottoposto. Mediante la lex sepulcri, esercitando un antico potere normativo del paterfamilias riguardo ai sacra privata, il fondatore poneva il regolamento del sepolcro, che veniva proposto in epigrafe13.
Individuazione delle aree sepolcrali
10Quanto al regime delle areae adiectae, nel caso di area sepolcrale fondata con rito pontificale l’intera limitatio agri compresa tra i cippi14 costituiva la res religiosa, quand’anche singoli luoghi non fossero ancora stati utilizzati per l’illazione ovvero fossero destinati a funzioni accessorie, spesso quali giardini. In assenza di ‘fondazione’ del sepolcro, rito che peraltro nel tempo tese a perdere rilevanza, derivava un’obiettiva incertezza su quanto formasse la res religiosa. Per un verso rilevava la funzione sepolcrale in senso stretto. Sotto altro profilo era evidente l’opportunità di non privare i sepolcri costituiti attraverso deposizione accompagnata da rito funerario della possibilità di essere corredati di parti accessorie, come avveniva in quelli fondati con rito pontificale. Neppure poteva essere negata rilevanza alla volontà del fondatore quanto all’individuazione dell’area da destinare alla funzione sepolcrale, nell’interesse del gruppo (compresa l’affermazione esteriore del prestigio sociale proprio attraverso le strutture sepolcrali15) e della memoria dei defunti (che il monumento sepolcrale poteva opportunamente esaltare).
Sepolture in prediis in frode ai creditori (o in danno agli eredi)
11Orazio nelle Satire (1,8,12-13) indica – e giudica con l’evidenza che traspare dal composto garbo delle parole – una condotta che, in quanto assunta a tipologia comportamentale, doveva essere prassi alquanto diffusa. Si tratta della destinazione ad uso sepolcrale di vastissime aree: «Mille pedes in fronte, trecentos cippus in agrum hic dabat, heredes monumentum ne sequeretur» («Un cippo disponeva mille piedi sul fronte, trecento verso la campagna e che il monumento non competesse agli eredi»). Addirittura ben oltre due ettari16, con fondazione del sepolcro attraverso il rito pontificale e la connessa apposizione di cippi, cui, come visto, conseguivano la tutela dell’intera area da essi delimitata e la tutela dei cippi stessi. Forse a tale eccessività spaziale della destinazione funeraria «concorreva il fatto che l’antico rito di fondazione dei sepolcri perdette con il tempo il suo valore»17. Certo in epoca imperiale non dovette essere infrequente che poche deposizioni fossero diffuse in vasti appezzamenti terrieri, per sostenere la totale natura religiosa (quindi extra commercium) di questi ultimi, al precipuo scopo di sottrarli alle esecuzioni promosse da creditori e fisco. Ciò già in vita del fondatore, in quanto – nel caso di res religiosa ‘fondata’ – è il relativo rito che rende extra commercium la res delimitata dai cippi, mentre la sepoltura è elemento eventuale.
12Inoltre, mediante l’eventuale clausola di esclusione degli heredes dal sepolcro (come indica Orazio: «heredes monumentum ne sequeretur»), sepolcro inteso nella sua vastità fondiaria, poteva essere perseguito un secondo scopo, oltre quello di sottrarre dall’asse ereditario l’intero fondo reso sepolcrale (che quindi non sarebbe pervenuto in proprietà agli eredi): l’ulteriore esclusione anche dal vasto sepolcro e soprattutto dalla fruizione delle sue prevalenti aree accessorie (verosimilmente giardini) degli eredi stessi (già privati dell’acquisizione dell’area in proprietà per successione). Ciò indurrà l’ordinamento ad individuare correttivi, affermando un criterio di funzionalità, alla luce del quale la res religiosa non era individuata nella sua consistenza materiale secondo la mera volontà del fondatore, ma piuttosto attraverso canoni di effettiva utilità e di non eccessività, affidati a valutazioni discrezionali circa il vantaggio ai fini dei riti sepolcrali e circa il profilo quantitativo18. Criteri che presuppongono una condotta lecita della quale l’abuso viene dunque individuato valutandone l’intento (criterio soggettivo) e il risultato (criterio teleologico), constatando nella condotta l’assenza di un effettivo contenuto sostanziale proprio del diritto riconosciuto dall’ordinamento e l’esclusivo esito contrario ai valori per i quali il diritto stesso è posto. Criteri che caratterizzano l’attuale nozione di ‘abuso del diritto’19.
13In una prospettiva restrittiva, talora verrà affermata la natura religiosa delle sole parti monumentali dei sepolcri, definendo ‘pure’ le areae adiectae, come attesta in epoca traianea il gnomon dell’Idios Logos20. La prassi darà luogo a casi giuridicamente complessi, come quello assai noto – deciso dal Prefetto d’Egitto Marcus Mettius Rufus (89-91 d.C.)21 e da questi rimesso al giudizio dell’idiologo Claudius Geminius – del sepolcro ed annesso giardino fondato da Pompea Musa, con vincolo di indivisibilità, inalienabilità e impignorabilità, ma successivamente venduto, provocando la reazione di Ummidius Rufus, percettore o acquirente dei frutti del giardino: la controversia verrà definita con la dichiarazione di nullità della vendita, dovendo seguire il giardino la destinazione del sepolcro22. Non mancheranno nella giurisprudenza posizioni estremamente restrittive, come quella di Celso riferita da Ulpiano: «Celsus autem ait: non totus, qui sepulturae destinatus est locus religiosus fit, sed quatenus corpus humatum est» («Ma Celso afferma: non tutto il luogo, che è stato destinato alla sepoltura, diviene religioso, ma ˂solo˃ la parte in cui è stato inumato il corpo»)23. Sarà ancora una volta una vicenda processuale, in età severiana, a documentare – in una prospettiva di maggiore equilibrio – criteri empirici24 sulla base dei quali affermare il sorgere della natura religiosa di un’area: la sententia Senecionis25, decisione resa dal sottoprefetto della flotta di Miseno, individua, quale elemento discriminante ai fini della sussistenza di un luogo puro anziché religioso, la possibilità o impossibilità di distinguere i sepolcri dal suolo libero, quindi la separabilità fisica di un’area dai sepolcreti26.
‘Abuso del diritto’ e diritto romano
14Il caso della sepoltura effettuata in modo strumentale a privare della garanzia patrimoniale i creditori offre spunto per alcune considerazioni generali in tema di ‘abuso del diritto’ con riferimento all’esperienza del diritto romano.
15Fu il Rotondi, nel primo Novecento, ad osservare che occorre guardarsi dal «cadere nell’errore di coloro che partono già da un’esatta definizione giuridica del concetto di abuso di diritto (definizione che in mancanza di testi legislativi è naturalmente di loro conio) senza pensare che essa logicamente dovrebbe essere la meta dell’indagine e non il punto di partenza, e viziano quindi tutto il loro ragionamento da un’insanabile petizione di principio»27. È dunque necessario svolgere opportune precisazioni sul significato da attribuire al termine abuso. Sempre il Rotondi ritenne che si debba intendere per abuso «un uso cattivo, riprovevole o riprovato, illegittimo o ritenuto tale, di un diritto da parte di chi ne è titolare»28.
16Tuttavia, come precisato da altro autorevole romanista, Giovanni Negri, «altro è parlare di un 'uso cattivo, riprovevole o riprovato' del diritto, che è nozione etico-sociale, altro di un suo 'uso illegittimo', che è nozione giuridica, mentre non sono chiare, né dal primo né dal secondo punto di vista, nella frase del Rotondi, le aggiunte 'riprovato' e 'ritenuto tale'»29.
17È questo un aspetto cruciale nella discussione sul tema dell’abuso del diritto, in particolare ove si consideri che «abus et droit sont des mots qui jurent ensemble. Dès que l’abus commence, le droit cesse»30.
18Anche il Negri pose in evidenza che «questo argomento logico, prospettato nei primi anni del Novecento, sembrava chiudere il dibattito e può stupire che sia comunque fiorita anche dopo e sia ancora diffusa la discussione, nel tentativo di mantenere ferma la nozione teorica di abuso e di verificarne l’efficienza pratica, anziché rinunciare, almeno con riferimento agli ordinamenti giuridici nei quali la nozione non è codificata, a prenderla sul serio rifiutandola come una mera contraddizione in termini. In effetti, non pochi tentativi della dottrina, soprattutto francese e italiana, si dibattono in questa contraddizione. Spesso questi tentativi si sono esposti e si espongono a critiche fondate, né le proposte di reimpostazione del problema, ancorché acute, dotte e brillanti, che inducono comunque a ripensare funditus l’argomento, sembrano decisive ai fini del superamento della prospettiva tradizionale: non quella che trasferisce e giustifica sul piano storico-sociologico ciò che critica su quello teorico31, né quella che ne ricostruisce i presupposti ideologici32. Queste indagini approfondiscono bensì i termini della questione, ne illuminano le origini, l’evoluzione storica e l’ispirazione teorica, ma inducono alla conclusione che una dottrina dell’abuso del diritto, almeno alla stregua dei nostri ordinamenti, passato e attuale, è, anche dal punto di vista pratico, poco producente»33.
19Il diritto romano, se non ha la «responsabilità storica delle impostazioni teoriche diffuse nella dottrina moderna»34, però propone ancora strumenti per il superamento del problema, così come oggi è impostato, e ciò sia quanto alla nozione di ‘abuso del diritto’35 e del caso particolare al quale esso viene ricondotto, cioè all’atto emulativo (posto in essere al solo scopo di nocumento o molestia ad altri), sia quanto alle sue ricadute pratiche, anche per la ragione di fondo che, almeno nella c.d. età classica, una separazione fra principi teorici e ricadute pratiche è improponibile.
20Testi letterari, in particolare quelli ciceroniani36, e vari frammenti delle opere dei giuristi, presenti nel Digesto giustinianeo, sembrano alludere all’abuso del diritto. «Ius summum saepe est summa malitia» («Il sommo diritto spesso è massima furberia»), affermava Terenzio (in ciò ribadito da Cicerone) riferendosi alla callida interpretatio (astuta interpretazione) che può portare al risultato paradossale che un’applicazione maliziosamente rigorosa del diritto conduca all’ingiustizia37 (Ter., Heautontimoroumenos, 4,5; Cic., De officiis, 1,10; cfr. anche Cic., Pro Murena 27 e De oratore 1.236). Così, tra i giureconsulti, Celso, D. 6.1.38, sull’acquisto a non domino: «neque malitiis indulgendum» («non si deve, infatti, indulgere alle furberie»); Gaio, Inst. 1.53: «... neque civibus Romanis nec ullis aliis hominibus qui sub imperio populi Romani sunt licet supra modum et sine causa in servos suos saevire [...] male enim nostro iure uti non debemus, qua ratione et prodigis interdicitur bonorum suorum administratio» («non è lecito né ai cittadini Romani né ad alcun altro uomo che sia soggetto all’imperio del popolo Romano infierire in maniera eccessiva e senza motivo sui propri schiavi [...] non è lecito, infatti, fare cattivo uso di un nostro diritto; ed è per tale motivo che ai prodighi viene interdetta l’amministrazione dei propri beni»); Labeone, D. 7.1.15.3: «Labeo ait in omnibus rebus mobilibus modum eum tenere debere, ne sua feritate vel saevitia ea corrumpat: alioquin etiam lege Aquilia eum conveniri» («Labeone afferma che l’usufruttuario deve mantenere una certa moderazione nell’uso delle cose mobili, per non rovinarle con la propria rozzezza e violenza, altrimenti può essere convenuto anche in base alla legge Aquilia»).
21Ma i giuristi romani scrivono anche «non videtur vim facere, qui iure suo utitur» («non si ritiene che commetta violenza chi esercita un proprio diritto»; Paolo, D. 50.17.155.1); «cum eo, qui tollendo obscurat vicini aedes, quibus non serviat, nulla competit actio» («Non spetta alcuna azione contro colui che, sopraelevando, oscura l’edificio del vicino, a favore del quale non sussiste una servitù»; Ulpiano, D. 8.2.9); «si in meo aqua erumpat, quae ex tuo fundo venas habeat, si eas venas incideris et ob id desierit ad me aqua pervenire, tu non videris vi fecisse si nulla servitus mihi eo nomine debita fuerit...» («se nel mio fondo sgorghi acqua, che abbia sorgenti dal tuo fondo, se intercetterai tali sorgenti e in conseguenza di ciò l’acqua cesserà di pervenite presso di me, non si ritiene che tu abbia commesso violenza se nessuna servitù mi fosse dovuta a tale titolo»; Pomponio, D. 39.3.21); «nullus videtur dolo facere, qui suo iure utitur» («non si ritiene che si comporti con dolo chi esercita un proprio diritto»; Gaio, D. 50.17.55); «is qui iure publico utitur non videtur iniuriae faciendae causa hoc facere: iuris enim executio non habet iniuriam» («colui che si avvale del diritto pubblico non si ritiene che faccia ciò allo scopo di commettere iniuria: l’attuazione di un diritto infatti non provoca iniuria»; Ulpiano, D. 47.10.13.1); «nemo damnum facit, nisi qui id fecit quod facere ius non habet» («nessuno provoca danno, se non chi abbia fatto ciò che non ha diritto di fare»; Paolo, D. 50.17.151) .
22La dottrina romanistica non è concorde nell’interpretare questi frammenti: vi è «chi sostiene che alcuni giuristi classici ammettono la figura dell’atto emulativo e chi ritiene interpolati i testi che sembrano alludervi e che soltanto i maestri medievali e successivi ne abbiano costruito sulla loro base la nozione e il regime»38. È peraltro da precisare che ciascuno dei passi menzionati deve essere analizzato nel contesto cui appartiene e che nessun giureconsulto classico sembrerebbe aver formulato regole, come quelle riferite, prospettandole come criteri generali e astratti39. Sarà dunque il diritto intermedio a «sviluppare le premesse contenute nelle fonti romane attraverso la creazione di una dogmatica del divieto di atti emulativi che alla fine è approdata ai codici moderni»40.
23Neppure la conclusione dell’ammissibilità storica del regime degli atti emulativi come caso di ‘abuso del diritto’, quand’anche accolta in sede di interpretazione di singoli frammenti del Corpus Iuris, consentirebbe tuttavia di ravvisare l’esistenza di un regime dell’abuso nel diritto romano classico. È ben vero che all’epoca classica appartiene «l’istituto importantissimo dell’exceptio doli generalis, tutta rivolta a combattere gli atti dolosi che pur prendano pretesto dalle rigorose norme del diritto stretto, e tutta messa a difesa delle ragioni di equità contro le asprezze di quel diritto»41 («haec aequitas suggerit, etsi iure deficiamur», «ciò suggerisce l’equità, sebbene manchi il diritto positivo»; Paolo, D. 39.3.2.542) e che le soluzioni di casi concreti fondate sull’aequitas, volte ad impedire con lo strumento dell’eccezione formulare gli effetti dell’applicazione del ius strictum, ancorché legittimamente esercitato, sono assai numerose. Ma, nonostante ciò, le correzioni equitative dello stretto diritto civile non paiono concernere la problematica dell’abuso del diritto come oggi intesa43, e ciò neppure nei casi in cui ne sembra evidente l’attinenza con la nozione di atto emulativo44. Nel caso di traditio di res mancipi a titolo di vendita, il venditore conserva la proprietà quiritaria della cosa fino all’acquisto per usucapione da parte dell’acquirente: se, prima dell’anno o del biennio dalla consegna, il venditore esperisce la rivendica, approfittando del regime civilistico dei modi di trasferimento del dominio, l’azione è fondata, ma il pretore autorizza il convenuto ad eccepire che la cosa è stata comunque venduta e consegnata dal rivendicante. Se è fondata anche l’eccezione, il giudice non invita il possessore a restituire e lo assolve, ma, se l’attore insiste, replicando che la cosa è purtuttavia rimasta sua, il magistrato consente all’acquirente di inserire nella formula un’ulteriore clausola fondata sul dolo dell’attore. Se il mutuante, con un pactum ex intervallo (patto convenuto in un momento successivo), concede al debitore una dilazione di pagamento impegnandosi a non chiedere la restituzione del tantundem prima di una certa data, e lo conviene in giudizio con la condictio certae creditae pecuniae (intimazione per una somma determinata di denaro data a credito) quando il termine pattuito non è ancora scaduto, l’azione è fondata, ma il pretore autorizza il mutuatario ad eccepire l’esistenza del patto. In questo caso, il magistrato è mosso dall’esigenza di tutelare l’affidamento ingenerato dal creditore nel proprio debitore, paralizzando così l’esercizio del diritto di credito dell’attore che si rimangia la parola approfittando del criterio civilistico secondo cui il patto non incide sull’esistenza del dare oportere (dovere di dare).
24In questi due esempi45 sembra dunque che ius strictum ed aequitas, ius strictum e buona fede appartengano a sistemi diversi: uno fondato sulle fonti di ius civile, l’altro sul potere del magistrato che interviene per ragioni di opportunità. Ed è così se i due sistemi, civile e pretorio, vengono osservati atomisticamente, ma non se l’ordinamento, ancorché al suo interno dipenda da fonti diverse, si considera nel suo complesso unitario.
25Ambedue le componenti del sistema (ius e aequitas - ius e bona fides) hanno portata normativa e concorrono insieme e indissolubilmente a costituire i mezzi di tutela apprestati dall’ordinamento. Infatti: nel primo caso sopra prospettato, il convenuto ottiene una tutela piena sul piano concreto, giacché la fondatezza dell’eccezione determina l’esito favorevole della causa ed egli continuerà a possedere indisturbato (quanto al rapporto con il dominus venditore) fino all’acquisto per usucapione; nel secondo esempio, il mutuatario che vince la causa in virtù dell’eccezione è tutelato non meno pienamente: la contestazione della lite sulla formula della condictio contenente l’eccezione di pactum de non petendo impedisce che il soccombente, una volta scaduto il termine pattuito, possa convenire nuovamente in giudizio il mutuatario, a causa dell’estinzione del dare oportere e della conseguente consumazione dell’azione.
26Dal punto di vista dell’effetto pratico, gli elementi costitutivi dell’ordinamento trovano dunque il loro coordinamento e la loro giuridica unità nella giurisdizione. In questa prospettiva, neppure al diritto classico è dunque applicabile, quale criterio euristico, la teoria dell’abuso, giacché nell’esercizio del diritto soggettivo l’abuso è comunque rintuzzato e la vittima è tutelata dalle regole giuridiche stesse: intendere gli istituti del diritto romano alla luce di questo criterio resta perciò contraddittorio e, sul piano storico, inconcludente. Trifonino, giurista dell’età dei Severi, si chiede se il depositario, nel caso che il deponente sia imputato in un processo capitale e successivamente condannato alla deportazione con la confisca dei beni, debba restituire la cosa affidatagli al deponente o deferirla al patrimonio confiscato; e risponde che, in base al diritto naturale e al ius gentium, la restituzione, in adempimento del contratto di deposito, che è di buona fede, va fatta al deponente, mentre, in forza del ius civile e delle leggi introduttive della confisca dei beni dei condannati, la cosa spetta allo Stato; ma conclude che l’ordo legum prevale sul principio di buona fede e che il criterio di prevalenza dipende dalla natura di ordine pubblico delle norme regolatrici delle sanzioni criminali (D. 16.3.31 pr.46). Nella soluzione del caso, il giurista non può infatti eludere l’esigenza di coordinamento fra il criterio normativo della buona fede nei contratti e le disposizioni di legge47.
Conclusione
27Nel Repertorio generale alfabetico della ‘Giurisprudenza degli Stati Sardi’ dal 1848 al 1859, pubblicato a Torino nel 1861, Filippo Bettini, curatore dell’opera, alla voce Abuso scriveva: «La storia degli abusi è la storia dell’umanità intiera, storia di lacrime e di sangue. Anche la sola storia delle leggi emanate per reprimere abusi sarebbe già una pagina immensa. Abusi di autorità e di potere – abusi di religione – abusi di leggi – abuso di buona fede tra privati, che riveste tanti e differenti aspetti quanti ne sa presentare la frode».
28Tuttavia, in un’ottica opposta all’abuso del diritto in danno ai creditori nella creazione di una res religiosa, si poteva configurare il ricorso al sepolcro per confermare al creditore la piena volontà di adempiere.
29Ciò attraverso l’istituto della fiducia cum creditore avente ad oggetto la res religiosa, negozio che, se varie attestazioni epigrafiche documentano il relativo divieto posto dal fondatore48, si può supporre avesse ricorrente attuazione da parte dei titolari del ius sepulcri49.
30Definita la fiducia quale alienazione congiunta ad un patto di restituzione sottoposto alla condizione soluta pecunia e ad un pactum vendendi inteso allo scopo di regolare le modalità dell’alienazione nell’esclusivo o comunque preminente interesse del fiduciante – debitore, al fine di garantire la vendita alle migliori condizioni e il possibile recupero di parte del prezzo, si deve immediatamente escludere l’applicabilità dell’istituto non solo al sepulcrum ma anche al ius sepulcri, inteso in senso proprio quale diritto-dovere alla cura della res religiosa50.
31Tuttavia la fiducia ed il relativo pactum vendendi possono venire differentemente concepiti in sede dogmatica alla luce, in particolare, della testimonianza di Pomponio, libro 35 ad Sabinum, pervenuto in D. 13.7.6 pr.: «Quamvis convenerit, ut fundum [pigneraticium] ˂fiduciarium˃ tibi vendere liceret, nihilo magis cogendus es vendere, licet solvendo non sit is qui [pignus] ˂fiduciam˃ dederit, quia tua causa id caveatur» («Anche se si è convenuto che ti sia lecito vendere il fondo [pignoratizio] ˂oggetto di fiducia˃, non devi affatto essere costretto a venderlo, anche se non sia solvibile colui che ha dato [il pegno] ˂la fiducia˃, in quanto ciò è disposto nel tuo interesse»). La decisione riferita da Pomponio, che probabilmente risale a Sabino51, afferma l’impossibilità di costringere il creditore a vendere i beni fiduciati, ove si sia verificata l’insolvenza del debitore, perché il pactum vendendi è concluso nell’interesse del medesimo. Ciò comporta che senza tale pactum il creditore fiduciario, pur insoddisfatto, non avrebbe potuto disporre del bene fiduciato, riconnettendosi il diritto di vendere proprio all’esistenza del relativo pactum. Quale ulteriore conseguenza, ove le parti avessero perfezionato un negozio fiduciario nella forma della mancipatio o della in iure cessio, senza nulla pattuire circa la destinazione della cosa fiduciata nel caso di inadempimento dell’obbligazione garantita, il creditore sarebbe rimasto indefinitivamente tenuto alla restituzione ove il debitore avesse voluto o potuto adempiere il proprio debito. In siffatta prospettiva il Biscardi ha potuto concludere che «la funzione della fiducia non sarebbe più satisfattoria, e che essa potrebbe agire solo come strumento di coazione psicologica sul debitore per indurlo a pagare, in quanto la cosa rimarrebbe sì nelle mani del creditore fiduciario, ma egli non potrebbe né venderla per rivalersi sul prezzo né disporne materialmente come cosa sua, a cagione del persistente vincolo fiduciario»52.
32Tale scopo di pressione morale certo sarebbe stato perseguito al sommo grado proprio attraverso il ricorso all’istituto della fiducia con riguardo al sepolcro, centro peculiare della religio privata. Né la costituzione in garanzia fiduciaria del ius sepulcri ed in particolare del ius mortuum inferendi, in quanto autoprivazione del patrimonio memoriale della familia o della compagine degli heredes con esclusione, tuttavia, della sua fuoriuscita dalla destinazione stabilita dal fondatore, appare contrastare con i principi giuridici circa l’incommerciabilità della res religiosa e dei diritti connessi53.
33La res religiosa, dunque, da possibile mezzo di abuso del diritto a potente segno della volontà di onorare le obbligazioni che il diritto stesso sancisce.
Bibliographie
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Notes de bas de page
1 Ipotesi arcaiche di assoggettamento della persona a garanzia di un proprio o altrui debito sono quelle dei nexi (coloro che a tal fine ponevano volontariamente sé stessi nelle mani del creditore, che acquisiva un diritto, di carattere patrimoniale, sulla persona del nexus, cui competeva il diritto al riscatto attraverso la prestazione delle operae) e degli addicti (persone convenute dal creditore avanti il magistrato e da quest'ultimo assoggettate al creditore). Le limitazioni all'esecuzione personale introdotte dalla lex Poetelia Papiria nel 326 a.C. fecero decadere i due istituti, così contribuendo alla «patrimonializzazione» dell'obbligazione romana. Al riguardo si veda ad es., sempre attuale, Peppe 1981. Per una sintesi accurata delle problematiche connesse, cfr. Talamanca 1990, p. 543-544. Per la questione definitoria di nexum secondo le prospettive di Manio Manilio e di Quinto Mucio Scevola, ai quali attinge Varrone (De lingua latina, 7, 105), si veda Brutti 2015, p. 429-430.
2 Nella prospettiva della consistenza patrimoniale, altro evidente contrasto caratterizza il rapporto tra erede e legatario, in quanto il legato incide necessariamente sulla massa ereditaria, cosicché l'erede ha interesse a caducare i legati o a limitarne l'oggetto. Il Digesto offre ampia casistica al riguardo.
3 Sul punto, Fabbrini 1968, p. 554.
4 D. 1.2.2.6: «Omnium tamen harum et interpretandi scientia et actiones apud collegium pontificum erant, ex quibus constituebatur, quis quoquo anno praeesset privatis» («Di tutto ciò, tuttavia, sia la scienza dell'interpretare sia le azioni erano nell'ambito di competenza del collegio dei pontefici, tra i quali si statuiva chi in ciascun anno fosse preposto a ˂rispondere alle domande de˃i privati»).
5 Fest., s.v. sepulchrum; cfr., esemplificativamente, anche CIL VI, 22518: «hic locus cum hortulo suo religioso et aedificiolis suis muro cinctus» («questo luogo racchiuso, con il suo piccolo orto avente natura religiosa e con i suoi piccoli edifici, da un muro»); CIL X, 2244: «hoc monimen[t](um) sive sepulcrum ˂et˃ ortu(m) mac[e]ria cintu(m)» («questo monumento o sepolcro e giardino racchiuso da muro»). Al riguardo si vedano Lazzarini 1991, p. 37-40, e Parma 2004, p. 441-442, che data con puntuale argomentazione il titolo ad epoca non posteriore al III sec. d.C.
6 Ciò evidenzia come le res religiosae costituite mediante rito funerario e deposizione «n'étaient pas a priori l'objet de contrôle systématique des pontifes ou des magistrats: les interventions ne se faisaient qu'en cas de litige, avec la communauté ou entre particuliers» (Laubry 2016, p. 90, il quale tuttavia nei correlati riferimenti bibliografici pare non distinguere tombe costituite con rito pontificale – evidentemente implicanti il coinvolgimento del pontefice che praeesset privatis, se non eccezionalmente dell'intero collegio- e tombe costitute con rito funerario e deposizione).
7 D. 11.7.8 pr. (Ulpianus, 25 ad ed.): «Ossa quae ab alio illata sunt vel corpus an liceat domino loci effodere vel eruere sine decreto pontificum seu iussu principis, quaestionis est: et ait Labeo expectandum vel permissum pontificale seu iussionem principis, alioquin iniuriarum fore actionem adversus eum qui eiecit» («Si pone la questione se sia lecito al proprietario del luogo, senza decreto dei pontefici od ordine del principe, dissotterrare o esumare il corpo o le ossa che sono stati sotterrati da altri; e Labeone afferma che si deve attendere il permesso pontificale o l'ordine del principe, altrimenti avrà luogo l'azione per atto ingiusto contro la persona nei confronti di colui che ha proceduto alla esumazione»). Cfr. Laubry 2007, p. 149-188; Estiez 1995, p. 101-108.
8 D. 1.8.6.4 (Marcianus, 3 inst.): «sed et in alienum locum concedente domino licet inferre: et licet postea ratum habuerit quam illatus est mortuus, religiosus locus fit» («è lecito seppellire un morto anche in un luogo altrui, se il proprietario lo concede; e il luogo diventa religioso quand'anche ˂il proprietario˃ abbia ratificato dopo che il morto sia stato sepolto»).
9 Il luogo non può essere oggetto di usufrutto, in quanto l'area divenendo religiosa sarebbe sottratta alla disponibilità dell'usufruttuario, il quale peraltro può prestare consenso, disponendo in tal modo del proprio diritto (cfr. D. 11.7.2.7, che contempla un'eccezione qualora si tratti della deposizione di colui che costituì l'usufrutto, nel caso non possa effettuarsi in diverso luogo altrettanto degna sepoltura: «Si usum fructum quis habeat, religiosum locum non facit. sed et si alius proprietatem, alius usum fructum habuit, non faciet locum religiosum nec proprietarius, nisi forte ipsum qui usum fructum legaverit intulerit, cum in alium locum inferri tam opportune non posset: et ita Iulianus scribit. alias autem invito fructuario locus religiosus non fiet: sed si consentiat fructuarius, magis est ut locus religiosus fiat»; «Se qualcuno abbia <solo˃ l'usufrutto <di un luogo˃, <con una sepoltura˃ non rende il luogo religioso. Ma anche se uno <ne˃ ebbe la proprietà e un altro l'usufrutto, neppure il <nudo˃ proprietario renderà religioso il luogo, a meno che non vi abbia per caso sotterrato quello stesso che abbia lasciato in legato l'usufrutto, ove non potesse essere sotterrato altrettanto degnamente altrove; e così scrive Giuliano. In altre circostanze, invece, il luogo non diverrà religioso contro il volere dell'usufruttuario. Ma, se l'usufruttuario acconsenta, è preferibile che il luogo divenga religioso»). In presenza di servitù, è necessario il consenso del proprietario del fondo dominante, salvo la servitù possa essere altrimenti esercitata senza aggravio (D. 11.7.2.8: «Locum qui servit nemo religiosum facit, nisi consentiat is cui servitus debetur. sed si non minus commode per alium locum servitute uti potest, non videtur servitutis impediendae causa id fieri, et ideo religiosus fit: et sane habet hoc rationem»; «Nessuno rende religioso un luogo onerato da servitù prediale, senza il consenso di colui al quale la servitù è dovuta. Ma se questi può esercitare la servitù non meno comodamente per altro luogo, ciò non si considera fatto per impedirne l'esercizio, e quindi <il luogo> diviene religioso; e certo ciò è conforme a ragione»). Quanto al condominio, «probabilmente da una concezione più antica secondo cui al condomino era permesso di seppellire anche contro il consenso degli altri condomini si passò in seguito alla soluzione opposta» (così Fabbrini 1968, p. 557, nt. 1), attestata in Inst. 2.1.9 (in argomento D. 1.8.6.4; 10.3.6.6; 11.7.2.1; 11.7.6; 11.7.41). Sul punto, cfr. De Visscher 1963, p. 126-127; Longo 1964, p. 148.
10 Fabbrini 1968, p. 556.
11 Lazzarini 1991, p. 17, p. 21; 1997, p. 85, p. 91.
12 Non contrasta con ciò l'ipotesi di D. 11.7.6 pr., che attesta un responso di Papiniano secondo cui i liberti saranno privi sia del diritto di essere sepolti, sia di seppellire altri, qualora non siano stati istituiti eredi dal patrono, nonostante il fondatore abbia sancito epigraficamente che il sepolcro, evidentemente ereditario, fosse destinato in particolare «sibi libertisque suis». Tale previsione infatti attribuisce il mero ius inferendi passivo (sepeliri) ai soli liberti del fondatore, senza pregiudicare la successiva destinazione esclusivamente ereditaria del monumento. Opportunamente De Visscher 1963, p. 76, osserva che l'iscrizione con cui il fondatore destina un sepolcro ereditario anche ai propri liberti individua un ambito estensivo rispetto al regime generale di tale tipo di sepolcro: «Le caractère plus ou moins exceptionnel et occasionnel de cette hypothèse est nettement souligné par le texte». Appare dunque fondato il responso papinianeo che esclude un ordinario diritto dei liberti al sepolcro ereditario, ove non siano anche eredi. Per la discussione ed esclusione delle ipotesi di interpolazione prospettate dalla dottrina, cfr. Longo 1964, p. 151-152.
13 La rilevata funzione dominante propria della lex sepulcri giustifica pienamente la presenza nelle epigrafi delle «formule di esclusione» («ne de nomine exeat», «non esca dal nome (del fondatore)»; «hoc monumentum heredem non sequetur», «questo monumento non appartenga all'erede»; «hoc monumentum heredem exterum non sequetur», «questo monumento non appartenga all'erede estraneo», clausole proibenti, con o senza multa, la deposizione di estranei), divieti – già attestati in buona epoca – che frequentemente si aggiungono alla formula di destinazione familiare. Tali statuizioni non avrebbero avuto alcuna utilità pratica (salvo non fosse prevista una multa, ma ciò ricorre solo in parte dei numerosissimi titoli contenenti clausole di esclusione) se i sepulcra familiaria fossero stati comunque rigidamente preclusi agli estranei, come pure se tali formule fossero state giuridicamente irrilevanti. In mera apparenza le formule di esclusione si limitavano a ribadire la riserva familiare, con cui era in realtà solamente individuata la destinazione fondamentale del sepolcro. Attraverso tali clausole veniva piuttosto manifestata una precisa voluntas del fondatore, giuridicamente idonea ad escludere determinati soggetti dalla res religiosa, circoscrivendo l'ordinario potere dispositivo spettante al titolare del ius sepulcri. Così ricostruita, la funzione giuridica delle forme proibitorie (o comunque negative) si rivela fondamentale per ammettere, in generale, l'esistenza del ius mortuum inferendi in sepulcrum familiare e per individuarne i limiti nel rispetto delle statuizioni provenienti al riguardo dal fondatore. Intese le «formule di esclusione» quali elementi discriminanti tra destinazione familiare fondamentale e destinazione familiare esclusiva, si spiega il loro largo inserimento nei titoli sepolcrali, necessario per privare della funzione depositoria attiva il ius sepulcri. Si veda anche l'ampio contributo di Paturet 2014, specialmente p. 142-143.
14 Si veda in particolare, per accurata trattazione sistematica e per ampio supporto epigrafico urbano, G.L. Gregori 2005, p. 77-126. Attente considerazioni anche in von Hesberg 2005, p. 59-75. Lo spostamento illecito dei cippi terminali fu sanzionato con la sacertà fin dall'epoca più risalente (cfr. Fest., s.v. Terminus, 505L), in seguito attraverso la concessione di azioni popolari e la comminazione di pene pecuniarie: cfr. lex Iulia agraria (59 a.C.; LIIII-LV), lex Ursonensis (44 a.C.; CIIII); D. 47.21.3 pr. Per il crimen termini moti (crimine della rimozione dei termini) è attestato da D. 47.21.2 un rescritto di Adriano che prevedeva, in prospettiva presuntiva dell'intento e di semplificazione probatoria, la relegatio (confino) per le splendidiores personae (persone di rango elevato) presumendone la volontà di estendere i propri dominii, mentre per le altre persone (alii) la pena dei lavori forzati bi-triennali ove il soggetto avesse dolosamente rimosso termini per incarico altrui, altrimenti la sola verberatio (fustigazione) per chi avesse agito «per ignorantiam aut fortuito» («per ignoranza di fatto o inavvertitamente»): cfr. Santalucia 2009, p. 473-481. Successivamente, nell'età dei Severi, forse già da Antonino Pio, le sanzioni furono graduate ex condicione personae et mente facientis, quindi in funzione del ruolo sociale del colpevole e del grado di consapevolezza nella commissione dell'illecito. Quanto agli schiavi che avessero agito «insciente domino dolo malo» («con coscienza dell'antigiuridicità, senza che il padrone fosse informato»), Nerva previde la pena di morte, «nisi dominus dominave multam sufferre maluerit» («ove il padrone o la padrona non preferisse sostenere la multa»; D. 47.21.3.1). Si vedano Fiori 1996, p. 140-148; G. MacCormack 1979, p. 239-260.
15 Come opportunamente osserva Zaccaria 1997, p. 76, «i monumenti inseriti nei recinti funerari che si offrono allo sguardo lungo le vie sepolcrali diventano dunque sempre più luogo dell'ostentazione dell'apoteosi privata dei ceti emergenti». La naturale corrispondenza tra consistenza materiale del sepolcro e dignitas congiunta alle substantiae del defunto è ribadita da D. 35.1.27, responso di Alfeno Varo in cui è affrontato il caso di una disposizione testamentaria che impone agli eredi, sotto rilevante pena, di realizzare un monumento sepolcrale esemplato su un modello non reperibile per imprecisione incorsa nella redazione del testamento: «Quaerebant heredes, cuiusmodi monumentum se facere oporteret et, si ob eam rem nullum monumentum fecissent, quia non repperirent ad quod exemplum facerent, num poena tenerentur. Respondit, si intellegeretur, quod monumentum demonstrare voluisset, is qui testamentum fecisset, tametsi in scriptura mendum esset, tamen ad id, quod ille se demonstrare animo sensisset, fieri debere: sin autem voluntas eius ignoraretur, poenam quidem nullam vim habere, quoniam ad quod exemplum fieri iussisset, id nusquam extaret, monumentum tamen omnimodo secundum substantiam et dignitatem defuncti extruere debere» («Gli eredi chiedevano che tipo di monumento avrebbero dovuto fare e, se non avessero fatto alcun monumento per la ragione che non trovavano su che modello farlo, se fossero forse ancora tenuti alla pena. Rispose che se si comprende quale monumento chi aveva fatto testamento avesse voluto indicare, nonostante l'errore di scrittura, (questo) deve essere tuttavia fatto secondo ciò che lui aveva avuto intenzione di indicare; che se invece s'ignora la sua volontà, la pena non ha certo effetto, perché ciò sul cui modello egli aveva ordinato che fosse fatto non c'è in nessun posto; che, tuttavia, deve essere comunque eretto un monumento secondo le sostanze e la dignitas del defunto»). Si veda, in tema di autorappresentazione funeraria, Sartori 2010.
16 «Mille pedes in fronte, trecentos in agrum», dunque 300.000 pedes quadrati, pari a 10,41 iugera, corrispondenti a 26.256 mq.
17 Così Fabbrini 1968, p. 558.
18 Al riguardo articolata sintesi in Fabbrini 1968, p. 558.
19 Cfr. infra, nt. 42. Senza entrare nel dibattito definitorio e sistematico sull'abuso del diritto, ci si limita a osservare che il progetto preliminare del codice civile italiano del 1942 avrebbe inteso affermare (art. 7) che «nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto», norma non accolta nella redazione finale in un contesto di cultura giuridica che privilegiava una qualificazione esclusivamente etica dell'abuso e che paventava come la necessaria diffusa valutazione delle fattispecie da parte del giudice potesse incidesse sulla certezza del diritto. Si veda la fondamentale sentenza della Corte di Giustizia dell'UE. 21 febbraio 2006, procedimento C-255/02 (caso Halifax). Significativo anche notare come il codice civile della Confederazione Elvetica all'art. 2, capoverso 2, reciti: «Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge».
20 Cfr. Kramer 1998, p. 253-254; Swarney 1970. Ampia trattazione in De Visscher 1963, p. 225-237. Esauriente bibliografia in Fabbrini 1968, p. 512, H.
21 Sul praefectus Aegypti ed in particolare sulla sua competenza giurisdizionale si vedano Haensch 2000, p. 259-276; Geraci 1995, p. 159-175; ampia trattazione in Foti Talamanca 1974.
22 In questo senso Fabbrini 1968, p. 558-559; Fraser – Nicholas 1958, p. 129. Per la discussione scientifica della fonte, anche con riguardo a possibili conclusioni alternative sul punto specifico, Fraser – Nicholas 1962, p. 156-159; De Visscher 1963, p. 197-224; Id. 1959, p. 179 ss.; Arangio Ruiz 1963, p. 14 ss.
23 D. 11.7.2.5. Sul punto si vedano De Visscher 1963, p. 56, nt. 45; Manfredini 1987, p. 221-227. Secondo Fabbrini 1968, p. 559, «l'affermazione di Celso è eccessiva: sembrerebbe quasi che si dovesse fare una esatta proiezione del cadavere sulle pietre del sepolcro per vedere quali di esse fossero religiose. Tale sentenza sembra tanto assurda, che alcuni (Scialoja) pensano che Celso alludesse non ai sepolcri normali, bensì ai colombari, ove effettivamente occorre distinguere tra loculo e loculo». Ampie considerazioni in Zarro 2017 (su D. 11.7.2.5 si vedano p. 392-393 e p. 405).
24 L'impossibilità di giungere ad una soluzione unitaria, dovendosi preferire una «soluzione aperta» riferita alle concrete tipologie strutturali e funzionali, è stata affermata da Ferretti 2000, p. 428, con riguardo alla natura di locus purus o invece religiosus propria del cenotafio. L'A., ibid., p. 426, evidenzia che «numerose e differenti erano le tipologie di cenotaphium di cui abbiamo notizia: cenotafi elevati per i defunti che non avevano ricevuto sepoltura [Verg., Aen., 6, 378 ss.; Aen., 9, 213 ss.]; cenotafi edificati in ricordo di uomini sepolti altrove, affinché la loro memoria fosse più ampiamente celebrata [Cic., Phil., 14, 13; Suet. Claud., 1; Dio. Cass. 55, 2]; cenotafi presso cui erano poste are e presso cui si svolgevano cerimonie religiose [Verg., Aen., 3, 301 ss.; Aen., 6, 378 s.; Aen., 6, 505 s.], analogamente a quanto accadeva innanzi ai sepolcri». L'opinione di Marciano (D. 1.8.6.5), secondo cui «magis placet locum esse religiosum» («Pare bene che anche il cenotafio sia piuttosto un luogo religioso»), dà peraltro conto che la soluzione era controversa («magis placet»). Contrario è il parere di Ulpiano (D. 11.7.6.1): «Si cenotaphium fit, posse hoc venire dicendum: nec enim esse hoc religiosum divi fratres rescripserunt» («Se viene eretto un cenotafio, si deve dire che sia possibile vendere il luogo; infatti i divi ˂imperatori˃ fratelli ˂Marco Aurelio e Lucio Vero˃ stabilirono con rescritto che questo non è un luogo religioso»). Il mantenimento delle due opinioni nel Digesto, per deliberata scelta (come comprova D. 1.8.7, che immediatamente dopo D. 1.8.6.5, pure propone le parole «divi fratres rescripserunt» con l'aggiunta di sed e contra: «Sed divi fratres contra rescripserunt», «Ma i divi ˂imperatori˃ fratelli ˂Marco Aurelio e Lucio Vero˃ stabilirono con rescritto in senso contrario»), potrebbe avere avuto due differenti giustificazioni. La prima, che «i giustinianei, compiuta la scelta di conservare memoria della controversia, si siano visti costretti, per risolverla, ad inserire, di seguito alla testimonianza marcianea, il passo interpolato di D. 1.8.7» (così Ferretti 2000, p. 427), per respingere l'opinione di Marciano. La seconda, che «i compilatori abbiano volutamente contrapposto Marciano a Ulpiano e Marciano al rescritto dei Divi Fratres, perché, a loro giudizio, la soluzione unitaria – tutti i cenotafi sono luoghi religiosi, tutti i cenotafi non sono luoghi religiosi – non funzionava a fronte della molteplicità tipologica esistente» (Ferretti 2000, p. 428).
25 FIRA, III, Negotia, n. 86, p. 276 ss.
26 Si vedano: Tomulescu 1976, p. 147-152; De Visscher 1963, p. 78-82.
27 Rotondi 1923, p. 109.
28 Ibid.
29 Negri 2009, p. 109.
30 Così de Vareilles-Sommière 1905, p. 464.
31 Cfr. Rotondi 1923, passim.
32 Si veda Rescigno 1965, p. 205 ss.
33 Negri 2009, p. 110.
34 Negri 2009, p. 111.
35 Dibattito recentemente riproposto da Longchamps de Bérier 2013 e nelle varie relative recensioni, tra cui Caravaglios 2014, Cursi 2015 (assai attenta ai profili metodologico e dogmatico), Arnese 2015.
36 Raccolti per specifica rilevanza giuridica e commentati nell'opera sempre utile di Costa 1927, in particolare p. 25 ss.
37 Al riguardo Negri 2009, p. 111, nt. 14, opportunamente precisa: «È noto fra i romanisti e gli studiosi di retorica antica lo studio di J. Stroux, Summum ius summa iniuria. Ein Kapitel aus der Geschichte der interpretatio iuris, Leipzig 1926, rist. a Potsdam nel 1949, in Römische Rechtswissenschaft und Rhetorik: un'opera che ha aperto una strada nella ricerca romanistica sull'interpretazione negoziale (grazie anche all'accoglienza entusiastica di Salvatore Riccobono, che ne promosse la traduzione italiana di G. Funaioli, apparsa in «Ann. Palermo» 1929, p. 639 ss.)».
38 Così Negri 2009, p. 112. Per la radicale esclusione del divieto di atti emulativi nell'esperienza giuridica romana, Scialoja 1884. In argomento si veda l'ampia e rigorosa discussione critica di Cursi 2014, che in particolare evidenzia come «Scialoja costruisce una teoria della proprietà nella quale la regola fondamentale -nel diritto romano come nel diritto moderno- è la libertà di poter fare sul proprio fondo ciò che si vuole: anzi in questa libertà dovrebbe riconoscersi il contenuto dell'interesse sociale che il diritto difende, sino al punto di consentire quelle lesioni a interessi di terzi che non si traducano in un danno in senso giuridico. Gli unici limiti al diritto del proprietario consistono nella normale utilità o inutilità dell'atto: solo gli atti inutili saranno proibiti dall'ordinamento e perciò considerati illeciti, senza alcuna indagine circa l'intenzione del proprietario. La logica conseguenza di questa visione è che gli atti di emulazione non sono giuridicamente vietati se non nella misura in cui sono (inutili e dunque) illeciti. Essi costituirebbero una figura giuridica inesistente, in quanto completamente assorbita in quella di atto illecito» (ibid., p. 631). Puntuali osservazioni in Brutti 2013, p. 22-30.
39 Contra, ad es., Palma 1988, che ritiene rilevante il divieto già in età classica, in cui sarebbero esistiti limiti di carattere generale alle facoltà del proprietario, escludenti che questi potesse esercitare il proprio diritto con l'animo di nuocere e senza un'apprezzabile propria utilità.
40 Cursi 2014, p. 633, con riferimento a Sarti 2003.
41 Così Milone 1914, p. 154. Si veda ora Labruna 2006, p.131 ss.; cfr. anche Broggini 1994.
42 Su D. 39.3.2.5 si vedano, tra l'ampia bibliografia, Solidoro Maruotti 2013, p. 79-80 e Müßig 2019, p. 56, nt. 46.
43 Nell'ordinamento italiano solo nel 2015, con decreto legislativo n. 128 del 5 agosto, è stata posta, in ambito tributario, la definizione di «abuso del diritto». L'art. 1 del d. leg.vo 128/2015 ha infatti aggiunto nella legge 27 luglio 2000, n. 212: «Art. 10-bis (Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale). - 1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. 2. Ai fini del comma 1 si considerano: a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato; b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. 3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente. 4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale».
44 Il termine aemulatio secondo Negri 2009, p. 113, «non ha comunque questo significato in D.50.10.3 pr. e C.12.58.1» (per il significato di «gara», cfr. Scialoja 1884, p. 426). La «chiara accezione negativa» che comunque caratterizza il termine aemulatio in tali fonti è evidenziata da Cursi 2014, p. 604-606, che peraltro non ritiene che si possa «ravvisare nelle due testimonianze una prova dell'uso iniquo del diritto, … né dell'accezione tradizionale degli atti emulativi che ne ha determinato il divieto».
45 Al riguardo la presente trattazione è ampiamente tributaria a Negri 2009, studio che evidenzia l'acribia di un maestro ed amico dalla raffinata competenza storica, non solo romanistica, e dalla profonda padronanza del diritto vigente, dunque giurista a tutto campo.
46 D.16.3.31 pr.: «Bona fides quae in contractibus exigitur aequitatem summam desiderat: sed eam utrum aestimamus ad merum ius gentium an vero cum praeceptis civilibus et praetoriis? veluti reus capitalis iudicii deposuit apud te centum: is deportatus est, bona eius publicata sunt: utrumne ipsi haec reddenda an in publicum deferenda sint? si tantum naturale et gentium ius intuemur, ei qui dedit restituenda sunt: si civile ius et legum ordinem, magis in publicum deferenda sunt: nam male meritus publice, ut exemplo aliis ad deterrenda maleficia sit, etiam egestate laborare debet» («La buona fede, che si esige nei contratti, richiede una somma equità. Ma dobbiamo noi valutarla secondo il mero diritto delle genti, oppure secondo i precetti civili e pretori? Ad esempio, se un accusato in un giudizio capitale depositò presso di te cento, fu ˂condannato˃ e deportato e i suoi beni confiscati, le cose ˂da lui˃ depositate si devono restituire a lui oppure devolvere alla cassa pubblica? Se guardiamo al solo diritto naturale e delle genti, si devono restituire a colui che diede; se guardiamo al diritto civile e all'ordinamento legale, si devono piuttosto devolvere alla cassa pubblica: infatti, uno che abbia pubblicamente demeritato deve anche soffrire l'indigenza, affinché sia d'esempio deterrente per gli altri onde ˂evitino˃ di commettere delitti»).
47 Si veda Negri 2009, p. 112. Per un commento al frammento di Trifonino, D.16.3.31 pr., cfr. Scotti 2008, p. 92 ss.
48 Ad es. CIL VI, 3554; VI, 8456; VI, 11446; VI, 29909; X, 2244.
49 Verosimilmente con minor frequenza della vendita e della donazione, i cui divieti sono assai frequentemente attestati dalle fonti epigrafiche. Nota è la problematica circa il rapporto tra tali istituti (ove non proibiti dal fondatore) e la natura extra commercium delle res religiosae, talvolta risolta riferendo gli atti dispositivi alle zone adiectae ove si ritenga che il locus religiosus sia limitato alla parte del sepolcro effettivamente occupata dai resti del defunto, oppure ritenendo il titolare del ius sepulcri legittimato a tali negozi, purché non pregiudichino la destinazione naturale del sepolcro quale posta dal fondatore.
50 Quanto alla seconda ipotesi, se essa fosse ammissibile, comporterebbe – non verificata la condizione sospensiva del patto di restituzione – l'attribuzione del ius sepulcri ad un soggetto estraneo alla familia o alla compagine degli eredi, il quale diverrebbe pienamente legittimato non solo a sepeliri, ma anche (esercitando il ius mortuum inferendi) ad attribuire a terzi il diritto alla sepoltura e a trasferire ulteriormente – poiché l'ipotesi supporrebbe proprio legittima l'alienazione del diritto in oggetto – il ius sepulcri stesso nell'interezza delle facoltà e funzioni che racchiude; ciò con manifesto immediato pregiudizio della destinazione fondamentale del sepolcro voluta dal fondatore. Al riguardo, cfr. Lazzarini 1991, p. 43-45.
51 Pomponio subito di seguito riferisce infatti l'opinione contraria del giurista Atilicino, limitata peraltro a fattispecie particolari individuate nella rilevante differenza tra valore del bene fiduciato e ammontare del debito garantito e nella possibilità di migliore vendita immediata piuttosto che differita. In conformità Biscardi 1976, p. 81.
52 Così Biscardi 1976, p. 83. Cfr. anche Astolfi 1983, p. 11, nt. 19, e p. 273.
53 La fiducia avente ad oggetto la res religiosa – garanzia anomala in prospettiva satisfattoria, poiché priva, in caso di inadempimento, del tipico esito consistente nell'alienazione del bene fiduciato – si rivela, attraverso le fonti epigrafiche considerate, non esclusa la tarda attestazione costituita da CIL X, 2244 (cfr. supra, nt. 5), quale persistenza della concezione dogmatica dell'istituto espressa in D. 13.7.6 pr. Tali iscrizioni sembrano dunque rappresentare un elemento se non di prova almeno fortemente indiziario della validità delle deduzioni dottrinali tratte dal citato passo di Pomponio-Sabino, elemento di particolare rilevanza poiché proveniente da un ambiente – quale il patrimonio epigrafico – significativo per la concreta verifica, nelle espressioni della vita quotidiana, del dato giuridico.
Auteur
Università dell’Insubria, Como - sergio.lazzarini.como@gmail.com
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