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Offices et papauté (XIVe-XVIIe siècle)

 | 
Armand Jamme
, 
Olivier Poncet

II. Charges et offices

Ruolo politico e funzione economica di un ufficio: l’interposizione dei decreti a Roma tra Cinque e Seicento

Simona Feci

Texte intégral

  • 1 ASR, Notai AC, Testamenti e donazioni, b. 61, fol. n. n. (30 aprile 1655).

1Alla metà degli anni cinquanta del Seicento una donna romana, Santa Bellona, illustrando nel testamento la logica delle disposizioni che aveva adottato, rammentava agli eredi che la sorella di suo padre, cui destinava solo un quadro raffigurante la Madonna, non poteva avanzare alcuna pretesa sui suoi beni, perché era stata provvista di proprietà per un valore assai superiore a quanto le sarebbe dovuto spettare in dote. Nella quietanza stipulata tra le due donne qualche anno prima, il giudice che aveva interposto il decreto, «havendo visto le mie pretensioni così ben fondate e ragionevoli, volse che questo instrumento di quietanza s’accusasse per maggior corroboratione con un altro instrumento... col quale la sudetta Brigida Bellona haveva già venduto li beni stabili assegnati per la sua dote, quali se non havesse prima hauti non gl’haveria potuti vendere»1. La soddisfazione della donna per il riconoscimento delle proprie ragioni si appuntava sul magistrato, il quale aveva autorizzato l’accordo tra le parti non perché si trattasse di un’azione contenziosa, ma in quanto atto di «volontaria giurisdizione».

  • 2 Per una prima ricognizione, v. F. U. Di Blasi, Giurisdizione volontaria, in Novissimo Digesto Itali (...)
  • 3 ASV, Misc., Arm. IV-V, t.32, p. 242 e s., Litterae revocationis et concessionis officii interponend (...)

2Sulla giurisdizione volontaria, c’è un’unanime, esplicita difficoltà dei giuristi a formulare una definizione chiara ma, in linea di massima, in età medievale e moderna la si identifica semplicemente come quella in cui concorre l’accordo tra le parti, sicché il ricorso al giudice è destinato ad assicurare autenticità e certezza al rapporto giuridico che l’atto sancisce2. Un elenco di atti di volontaria giurisdizione, desunto da una lettera apostolica di Sisto V, illustrerà meglio l’ambito di intervento dei magistrati: si tratta di donazioni, insinuazioni e alienazioni, attribuzioni di tutori e curatori, deputazione degli attori ad lites per i minori, i pupilli e le donne, adizioni di eredità, confezione degli inventari, emancipazioni, arrogazioni, adozioni3; vi rientrano, inoltre, la convalida dei compromessi e altri atti che gli statuti stabiliscono localmente.

  • 4 Statuti della città di Roma, a cura di C. Re, Roma, 1880, p. 66, I, 103, De tutoribus dandis pupill (...)
  • 5 Per le disposizioni introdotte nel 1494 e nel 1521, v. Statuta et novae reformationes Urbis Romae e (...)

3Per alcuni di questi atti l’intervento del giudice era previsto dalla legislazione municipale romana fin dalla metà del Trecento4, per altri invece lo si dispose molto più tardi, a cavallo tra Quattro e Cinquecento. Secondo le integrazioni apportate agli statuti nel 1494, le donne così come i minori non potevano compiere alcuna alienazione dei propri beni senza il consenso di due consanguinei e l’autorizzazione del magistrato5.

  • 6 Per il primo caso, si vedano, ad esempio, gli statuti quattrocenteschi di Amelia, Brescia, Bergamo, (...)

4Questi due ambiti, l’uno riguardante gli atti di volontaria giurisdizione in generale, l’altro relativo all’inserimento nel novero dei contratti delle donne, devono essere tenuti distinti, perché hanno una differente natura e un percorso storico-giuridico autonomo. Per quanto riguarda i contratti delle donne – che è il tema che mi ha condotto a occuparmi dell’interposizione dei decreti –, mi è sufficiente ricordare in questa sede che il ricorso all’autorità del magistrato ha origine longobarda e che gli statuti di età medievale e moderna lo prevedono in sostituzione dei parenti oppure a completamento della procedura di formalizzazione degli atti6.

5Nelle pagine seguenti mi occuperò esclusivamente dell’ufficio così come si configura a Roma in età moderna. È un compito non facile, perché esiste una marcata sproporzione tra l’importanza che l’autorizzazione dei magistrati agli atti di volontaria giurisdizione riveste nella definizione dei rapporti tra privati e la visibilità di questa funzione sotto il profilo istituzionale. Attraverso la lettura delle fonti notarili, ci si rende conto che l’interposizione del decreto era richiesta in molte operazioni che uomini e donne compivano ordinariamente sia perché era obbligatorio sia perché garantiva agli atti una maggiore validità. Eppure, dal punto di vista della storia delle istituzioni, l’ufficio sfugge alla documentazione, sembra essere del tutto marginale e resta quasi sconosciuto.

6Di fronte a queste difficoltà, per delineare alcuni degli aspetti che qualificano l’ufficio romano e per penetrare una realtà tutta schiacciata sulle formule stereotipate degli atti notarili, mi sono concentrata sul periodo che corre tra i pontificati di Sisto V e di Paolo V. Durante questo ventennio, infatti, l’interposizione dei decreti è investita anch’essa dal processo di crescita dello Stato e di ridefinizione dei rapporti tra municipio e papato. Entrambe le istituzioni hanno lasciato tracce documentarie preziose per rispondere ad alcune domande: quali magistrature romane avevano la competenza di interporre i decreti; quali ufficiali ricevevano tale facoltà; quale rendita economica assicurava la funzione e, infine, come fu impiegata una simile fonte di reddito.

CHI INTERPONE I DECRETI?

  • 7 Statuti..., cit. n. 4, I, 103 e III, 26. Per il Cinquecento, Statuta Almae Urbis..., cit. n. 5, I, (...)

7Le diverse versioni degli statuti romani non specificano a quale magistrato spetti la facoltà di interporre i decreti negli atti di volontaria giurisdizione. Ma l’attribuzione di questo incarico ai giudici capitolini fin dalla metà del xiv secolo e le responsabilità dei collaterali in settori direttamente interessati dall’interposizione dei decreti (essi infatti, tra l’altro, assegnavano tutori e curatori e facevano eseguire gli strumenti dotali e i testamenti) lasciano intendere che tale prerogativa andasse ai giusdicenti della curia municipale7. Anche quando alla fine del Quattrocento un corpo di norme relative al tribunale capitolino introdusse per la prima volta un vincolo alla capacità delle donne e dei minori di stipulare contratti e predispose un’apposita procedura di formalizzazione, si deve supporre che l’interposizione dei decreti fosse di pertinenza dei magistrati di Campidoglio.

8Se questa competenza fosse esclusiva oppure se fosse divisa con le altre autorità titolari di un tribunale, era tuttavia un problema aperto, sebbene fino al pontificato di Sisto V nessuno sembrò rendersene conto.

  • 8 ..quae quidem decreta non nisi a Gubernatore, Auditore Camerae, Vicario, Senatore ac eorum iudicibu (...)

9Il primo provvedimento pontificio che intervenne a regolare la materia risale al 31 giugno 1562. In tale data Pio IV promulgò una Reformatio Tribunalium ordinariorum di estrema importanza sia per l’assetto complessivo dato alle magistrature operanti sul territorio urbano sia per la definizione delle competenze in materia di decreti, perché, in entrambi gli aspetti, si affermò come un modello a lungo seguìto. Stabilendo gli emolumenti dovuti ai diversi ufficiali e riferendosi a quelli spettanti «pro decretis in contractibus virorum et mulierum aut rerum Ecclesiæ et piorum locorum», si disponeva che tali decreti fossero interposti esclusivamente dal Governatore, dall’Auditor Camerae, dal Vicario e dal Senatore, e dai loro giudici8. Le quattro grandi autorità giudiziarie in campo penale e civile, emanazione del potere centrale, le prime due, di quello episcopale del papa, la terza, e del municipio, l’ultima, erano dunque le intestatarie della facoltà.

  • 9 Ad esempio, ASR, Notai AC, uff. II, 418 (1533), fol. 108, 261v; ivi, 423 (1538), fol. 89, 187, 374; (...)

10La disposizione coglieva e legittimava una situazione di fatto, perché le carte notarili della prima metà del secolo rivelano che il duplice compito di ispezionare la causa del contratto e di interporre l’autorità fosse esercitato dai magistrati succitati e anche dal giudice di Curia Savelli9. Eppure, aveva aperto la via al dubbio e alla rivendicazione.

  • 10 ASV, Misc., Arm. IV-V, 32, p. 226 (23 maggio 1565), edito in Bullarum diplomatum et privilegiorum ( (...)
  • 11 ASC, Camera Capitolina, cred. I, 37, specie fol. 174v e 201v.

11A distanza di qualche anno il pontefice ribadì che i magistrati di Campidoglio, cioè i due collaterali del Senatore, il giudice dei Malefici e i rispettivi luogotenenti, avevano la facoltà di interporre i decreti, nonostante le costituzioni apostoliche, gli statuti e le consuetudini in uso10. Il provvedimento intendeva agevolare l’esecuzione dei procedimenti civili piuttosto che definire un ambito di prerogative, nondimeno questo aspetto non dovette essere del tutto alieno, se si reputò necessario un pronunciamento. Lo conferma la lettura dai decreti del consiglio comunale di quell’anno, nei quali si profila una defatigante discussione, interna alle assemblee e con il pontefice, sulla giurisdizione capitolina11.

12Ma fu con il pontificato di Sisto V, che la facoltà di interporre decreti divenne oggetto di contesa e di una serrata negoziazione tra il governo papale e quello municipale.

  • 12 BAV, Urb. lat. 1056, fol. 19v (13 gennaio 1588): «Paolo Quintilio advocato ha comprato per 4mila sc (...)
  • 13 Per una ricognizione complessiva, v. BAV, Barb. lat. 5057, Entrate della Sede apostolica alienate d (...)
  • 14 M. Franceschini, op. cit., p. 34.
  • 15 BAV, Barb. lat. 5057, fol. 38, «Sisto V il detto uffitio, qual’era solito darsi gratis lo vendè a G (...)

13Nel gennaio del 1588, il papa rese venale l’ufficio di giudice ad interponendum decretorum e lo vendette all’avvocato romano Paolo Quintili per cinquemila scudi12. Il provvedimento trovava giustificazione, a livello generale, nella ristrutturazione dell’apparato amministrativo e giudiziario dello Stato condotta a partire dalla Curia e dalla Dominante, ma al tempo stesso partecipava della politica fiscale dal tratto esasperato che è peculiare al pontificato del Peretti13. La misura, inoltre, rientrava tra le iniziative che stavano riformulando i rapporti tra il papa e l’élite urbana attraverso il sistematico ridimensionamento delle prerogative comunali e la sottrazione di rendite a tutto vantaggio della Camera Apostolica. Lo dimostrano anche la vendita degli uffici dei notai capitolini – la cui vicenda, di qualche anno anteriore a quella dell’incarico «interponendorum decretorum», ha uno sviluppo del tutto analogo14 – e quella del fiscalato di Campidoglio15.

  • 16 Cfr. ASC, Camera Capitolina, cred. I, 29, fol. 119 (30 gennaio 1588) e 120v (1° febbraio 1588). Sul (...)

14Reso di pubblico dominio il provvedimento papale, l’assemblea capitolina si mobilitò immediatamente in difesa dell’ufficio e dei relativi emolumenti. Il Consiglio pubblico, approvando la risoluzione presa dal Consiglio segreto, deputò i conservatori, il priore dei caporioni e alcuni cittadini a rivolgersi al pontefice con la supplica di mantenere la situazione quale fino a quel momento era stata16.

  • 17 ASC, Camera capitolina, cred. I, 29, fol. 122v (9 febbraio 1588).

«Lungamente parlassemo con Sua Beatitudine – riferirono successivamente i portavoce del Senato – sopra dell’offitio delli decreti venduto a messer Pavolo Quintilio, monstrandoli con molte raggioni efficacissime il danno che ne riceveva il publico et il privato et per ciò strettamente pregandolo et supplicandoli volesse esser contento lasciar tutto nel primevo stato, al che amorevolmente ne rispose che andassemo dal signor cardinale Matthei che ne restaressemo consolati, et altro da Sua Santità non potessemo ritrarre. Hora hiersera andassemo dall’illustrissimo signor cardinale Matthei dal quale intendessimo che Nostro Signore ne dava buona intentione di contentare il Popolo et che anche sua illustrissima et reverendissima signoria intendeva che li signori giudici capitolini si lasciavano intendere che desideravano spender loro il denaro sborsato per il Quintili, quali harrebero havuto in un certo modo a sua illustrissima signoria espresso et che sempre che il Popolo gli l’havesse restituito lo retrocederebbero al Popolo et con alcune altre conditioni che ne disse»17.

  • 18 Ibid.
  • 19 Ivi, fol. 126 (12 febbraio 1588).

15Informati dell’esito dei due colloqui, i consiglieri si divisero sulle soluzioni da adottare: una parte riteneva, infatti, che i magistrati capitolini (ovvero il Senatore, i due collaterali Giuseppe Ridolfini e Sigismondo Sozzi, il capitano delle Appellazioni Domenico Nerucci, l’avvocato del Popolo Romano e il fiscale) redimant officium interponendorum decretorum [...], facultate Populo Romano reservata, illud pro libito et pro eodemmet pretio quandocumque redimendi. Un’altra parte di consiglieri, invece, propendeva per la riscossione dell’ufficio da parte del comune, suis propriis pecuniis aut alias18. Risoltosi il consiglio segreto per questo secondo partito, i conservatori, il priore e sei nobili, tra cui i congiunti del cardinale Mattei, Ciriaco e Fabio, furono incaricati di trovare il denaro necessario alla riscossione, illamque [summam] ad censum seu alias super bonis officiis et redditibus Populi Romani sumendi et capiendi19.

  • 20 Ivi, fol. 131v (3 marzo 1588).

16Il progetto incontrò, tuttavia, un ostacolo nell’Auditor Camerae che non intendeva perdere la prerogativa sull’interposizione dei decreti riconosciutagli in una più generale salvaguardia dei suoi privilegi: pertanto, ai primi di marzo il consiglio invitò i deputati a continuare nella loro opera e a difendere la giurisdizione capitolina, ma senza arrecare pregiudizio a quella dell’uditore20.

  • 21 Ivi, fol. 135 (14 marzo 1588), 137 (17 marzo 1588), 137v (22 marzo 1588).
  • 22 Ivi, fol. 137v (22 marzo 1588): Pro celeriori pecuniarum huiusmodi consecutione petatur licentia a (...)

17Alla metà del mese, a distanza di otto settimane dal varo del provvedimento, il papa acconsentì a rinunciare all’ufficio per conferire al Popolo Romano la facoltà di interporre i decreti. A questo punto, divenne urgente per il Campidoglio provvedere al saldo del Quintili, unico impedimento rimasto all’assunzione piena della competenza: la soluzione concordata a tal fine, cioè l’accensione di un censo garantito dall’obbligazione dei beni comunali, fideiussori nominali della quale sarebbero stati alcuni cittadini nobili, apparve subito così irta di difficoltà da risultare impraticabile21. Fu decretato, piuttosto, di vendere sessanta luoghi di monte della Gabella della Carne e di destinarne una parte alla transazione22.

  • 23 La formalizzazione avvenne con la bolla Cum ob innumeras, registrata manoscritta con data 21 aprile (...)
  • 24 ASC, Camera Capitolina, cred. I, 29, fol. 151 (10 giugno 1588).
  • 25 Cfr. ASR, Notai AC, uff. II, 6907 (ottobre-dicembre 1588), in specie fol. 94, 97, 226, 369, 425, 44 (...)

18Raggiunto l’accordo e recuperata la giurisdizione di interporre i decreti23, un certo disinteresse del Consiglio verso il perfezionamento delle condizioni e dell’apparato necessari al concreto esercizio sollecitò ai primi di giugno il richiamo del secondo conservatore. Egli non mancava di sottolineare come l’Auditor Camerae – di cui la bolla sistina aveva salvaguardato gli interessi – avesse «già deputato un giudice particularmente alli decreti et prohibito (si come ne è stato riferto) li suoi notarii che non debbono rogarsi dell’instromenti dove intervenga decreto, se non avanti al detto giudice per lui diputato»24. La misura dell’uditore, però, qualora sia stata effettivamente imposta, fu disattesa dai notai che continuarono a rivolgersi anche ai magistrati di altre curie, e a quelli capitolini in particolare25.

  • 26 ASC, Camera Capitolina, cred. I, 29, fol. 151r-v.
  • 27 Ivi, fol. 154 (16 giugno 1588): Quoniam erga Popolo Romano bene se gessit in negotium D.ni Pauli Qu (...)

19Tra le questioni da determinare vi erano la percentuale di emolumenti che al Popolo sarebbero spettati sui proventi dei collaterali e la deputazione dei giudici intra districtum, ma per il momento il Consiglio segreto decise piuttosto di pubblicare un editto che ribadisse l’esclusiva facoltà di interporre i decreti dei giudici capitolini e di quanti il Popolo avrebbe indicato in via speciale26. Nella successiva seduta pubblica la cura del decreto fu affidata ai conservatori, al priore e a quattro cittadini, tra cui ancora due membri della famiglia Mattei, Fabio e Muzio. In quella stessa occasione, il banchiere genovese Girolamo Spinola, che aveva messo le proprie risorse finanziarie a servizio del Campidoglio, fu onorato della cittadinanza romana27.

  • 28 ASC, Camera Capitolina, cred. I, 29, fol. 167 (20 settembre 1588).
  • 29 Ivi, fol. 169v (24 settembre 1588). Ai primi del mese seguente i conservatori emisero l’Editto de g (...)

20Dopo l’estate, finalmente una commissione provvedette a definire le figure istituzionali cui attribuire la facoltà di interporre i decreti, «si per publica utilità, come anche acciò il Popolo se reintegrassi nell’interesse che del continovo paga per li seimillia scudi»28: furono incaricati il senatore e i due collaterali e si riservò, si aliqui alii ad huiusmodi decreta interponenda eligi et nominari contigerit [...], assumi et deputari officiales palatii, cioè l’avvocato del Popolo Romano, il capitano delle Appellazioni, il procuratore fiscale capitolino29.

21In gennaio, la commissione confermò nell’incarico il Senatore e i suoi collaterali e deputò l’avvocato di Campidoglio Coronato Planca Coronato, il procuratore Gaspare Burgi e il maestro delle strade Paolo Peculo,

ea conditione adiecta, quod omnes teneantur et obligati sint singulis tribus mensibus reddere rationem decretorum interponendorum et pecuniarum huiusmodi de causa receptarum et medietatem liberam Popolo Romano admittere et relaxare ad effectum de quo in decretis eiusdem Populi

  • 30 ASC, Camera Capitolina, cred. I, 29, fol. 186v (16 gennaio 1589). Cfr. anche l’editto pubblicato il (...)

ad eccezione del Senatore30.

  • 31 Sulle nomine, ASC, Camera Capitolina, cred. I, 29, fol. 202v (20 giugno 1589) e 205v (22 agosto 158 (...)

22Conferme e nomine si succedettero a giugno e ad agosto, prima portando a nove il numero degli aventi facoltà, poi contraendo drasticamente il gruppo alla terna dei giudici capitolini e all’Avvocato del Popolo31.

23Con Sisto V, dunque, il Campidoglio si ritrova improvvisamente espropriato dell’ufficio di interporre i decreti che i suoi magistrati esercitavano insieme a quelli delle altre curie romane legate direttamente al potere centrale. In cambio di un gravoso tributo alla famelica venalità sistina, tuttavia, può ritornare a godere di una titolarità ripartita ora solo con l’Auditor Camerae, il principale tribunale civile operante a Roma.

24Come vedremo, si tratta di una fase di breve durata, cui Paolo V metterà fine ripristinando la situazione precedente alla vendita dell’ufficio. Nondimeno, questa parentesi solleva alcuni quesiti che ci permettono di proseguire nella conoscenza dell’ufficio. Lo sforzo finanziario in cui si era impegnato il Campidoglio per rientrarne in possesso e garantirsi l’esclusiva sarebbe stato ricompensato sul piano economico? E come le autorità capitoline avrebbero impiegato il cespite derivante dall’interposizione dei decreti?

QUANTO RENDE L’UFFICIO E CHI NE BENEFICIA?

  • 32 Nel gennaio 1602 il nuovo collaterale Fioravante Levio giurava de officium praefatum exercendo iuxt (...)

25Nel ventennio a cavaliere tra xvi e xvii secolo la facoltà di interporre i decreti non combaciò automaticamente con alcuna magistratura capitolina, sebbene, ad esempio, l’impegno a versare metà degli emolumenti provenienti dai decreti interposti nei contratti di donne e minori entrasse a far parte del giuramento previo all’insediamento dei collaterali32. La nomina ad opera del Campidoglio, confermata dall’approvazione papale, introduceva uno iato tra il ruolo istituzionale rivestito dall’ufficiale prescelto e l’attribuzione personale dell’incarico, che diede àdito a manipolazioni con finalità soprattutto economiche.

  • 33 Ivi, 29, fol. 251 (agosto 1590); ivi, 30, fol. 47 (27 settembre 1592). Nerucci, che era stato giudi (...)
  • 34 ASC, Camera Capitolina, cred. I, 30, fol. 136 (16 settembre 1594).
  • 35 ASV, Misc., Arm. IV-V, 32, p. 270 (15 ott. 1600).
  • 36 ASR, Notai AC, uff. II, 1672-1675; uff. VI, 653-656, passim; ivi, Trenta notai capitolini, uff. 3, (...)

26Nelle opzioni prevale un indirizzo di coerenza con quelle figure di ufficiali capitolini cui si era guardato nelle decisioni del 1588. Ad esempio, Domenico Nerucci, nominato nel 1590 secondo collaterale, fu investito della facoltà di interporre decreti per il tempo in cui fosse durato in carica e due anni più tardi, divenuto ormai procuratore fiscale del Popolo Romano, fu riconfermato33. Analogamente, nel 1594, la facoltà spettò al capitano delle Appellazioni, Simone Vitali34. Ma il fatto che verso la fine del 1600, in evidentem dictorum minorum et mulierum utilitatem, Clemente VIII rivestisse della sua approvazione l’iniziativa dei conservatori di Roma di revocare la facoltà di interporre decreti, concessa a quamplurimos iudices deputati, e di limitarla alle principali cariche dell’istituzione giudiziaria municipale (il Senatore, i due collaterali, il giudice del Maleficio, il capitano del le Appellazioni, l’avvocato e il fiscale capitolini), dal momento che ex multitudine D. Iudicum maxima oriretur confusio, lascia intendere una dilatazione delle concessioni da parte dello stesso Campidoglio35. Lo conferma anche un rapido esame degli atti notarili solennizzati nel corso di quell’anno, attraverso i quali vediamo proprio un magistrato deputato in via speciale dal Campidoglio secondo solo ai principali funzionari ordinari della curia per quantità di decreti interposti36.

  • 37 ASV, Sec. Brev., 341, fol. 272. Il testo manoscritto del breve, ivi, fol. 270r-v, 294; a stampa, AS (...)

27Clemente VIII, tuttavia, qualche anno più tardi accolse la supplica dell’avvocato dei poveri, il quale «gl’espone[va] come per finire et concordare molte cause de’ poveri e forastieri, che li vengono alle mani, l’occorre fare obligare moglie et altre donne, per le quali sarrebbe a proposito, che lui stesso potesse interporre il decreto per validità de’ contratti, senz’havere a cercare altri giudici con dilatione, incommodo, et più spesa delle parti. Però l’è parso rappresentarlo alla Santità Vostra se inclinasse a darli tal autorita, come anco haveva già Rutilio Altieri suo antecessore»37.

28Per capire, però, la logica reale delle nomine dobbiamo considerare l’ufficio quale fonte di reddito del Comune, le cui finanze versavano in uno stato di cronica penuria e di conseguente insolvenza verso il pontefice, e soffermarci a dare un saggio dell’entità dell’importo che la Camera capitolina prevedeva di ricevere dall’interposizione dei decreti.

  • 38 Sommario d’entrate e uscite dell’Inclito Popolo Romano col numero d’offitii, nomi d’offitiali et em (...)

29Per quanto concerne la città di Roma, sappiamo che nei primissimi anni del Seicento la Camera Urbis riceveva dai collaterali la metà dei proventi derivanti dall’interposizione, come dimostra l’impegno giurato da costoro al momento di assumere la carica e come è esplicitamente considerato in un prospetto che nel 1604 rende note le entrate e le uscite di Campidoglio38.

  • 39 Bullarum privilegiorum..., cit. n. 8, IV-2, p. 130, par. 6.
  • 40 Ivi, V-4, p. 23-55, par. 13, De sportulis, seu propinis, n. 7.
  • 41 Ibid. e per quanto riguarda la bolla di Pio IV, ivi, IV-2, p. 135, n. 83. Considerando i luoghi dov (...)

30Di quale importo si trattasse, però, non è facile a stabilirsi. Per avere un riferimento relativo a un singolo atto, possiamo basarci solo sulle disposizioni contenute nella riforma dei tribunali di Pio IV, varata nel 1562, e in quella di Paolo V, promulgata cinquant’anni più tardi. La prima misura prevede la gratuità del decreto, se interposto presso la dimora del giudice, altrimenti il pagamento di mezzo scudo39; la seconda, in analoghe circostanze, raddoppia il valore e prescrive di corrispondere non oltre rispettivamente i cinque e i dieci giulii40; entrambi i provvedimenti, comunque, esentano i poveri da qualsivoglia pagamento41. Si tratta comunque di emolumenti previsti dal pontefice nel quadro complessivo delle magistrature romane e, anche per quanto riguarda l’interposizione dei decreti, riferite a tutti i giudici operanti in città.

  • 42 Nessuna informazione si ricava dai libri del Camerlengo del Popolo Romano (ASR, Camerale I, Camera (...)
  • 43 ASC, Camera Capitolina, cred. I, 31, fol. 72v e 76, oltre a 74v-75. La medesima fonte contiene un’u (...)

31In mancanza di documenti che certifichino con precisione l’entrata annua derivante alla Camera42, possiamo confrontare queste informazioni con un diverso dato che offre la misura delle aspettative del Campidoglio. Tra il maggio e il giugno 1602 le inevitabili difficoltà di raccolta delle quote percentuali spinsero i conservatori a ottenere dal Consiglio, che «per maggior utile del Popolo Romano» si desse «in affitto di rescuotere la parte che tocca al Popolo Romano delli decreti che se interpongono tanto in Roma quanto nel suo distretto, volendo però pagare per detto offitio al detto Popolo scudi cento l’anno di moneta [...] con patto però che detto affitto non duri più di quattro anni et che non debbia innovare cosa alcuna»43. Questa cifra, che corrisponderebbe alla metà del valore complessivo dell’ufficio, indica dunque una previsione dell’attività da svolgersi a Roma e fuori, ad opera dei funzionari capitolini, calcolata in una cifra di decreti oscillante tra i 200 e i 400 l’anno al minimo, se ci basiamo su una tassa analoga a quella paolina.

  • 44 ASC, Camera Capitolina, cred. I, 29, fol. 269-272v. Sul districtus romano, territorio di incerta de (...)
  • 45 ASC, Camera Capitolina, cred. I, 29, fol. 269 e 271v.

32Per quanto riguarda il distretto, possiamo contare anche su alcune pagine del volume di «Decreti del Consiglio» relativo al periodo della vertenza tra Sisto V e il Campidoglio44. Nel febbraio del 1589 una commissione, ottemperando alle responsabilità derivanti dalla bolla sistina, fu incaricata di concedere la licenza di interporre i decreti nelle singole comunità del distretto e di stabilire a proprio arbitrio, dopo aver ricevuto una lettera che attestasse la quantità di decreti mediamente richiesti, quanto ognuna dovesse versare alla Camera capitolina. Il documento riporta l’elenco delle concessioni, il magistrato incaricato e la somma devoluta tra l’inizio di febbraio del 1589 e la fine di giugno dell’anno successivo. In questo arco di tempo l’entrata sollecitata dal Campidoglio fu di 76,8 scudi (di cui solo 49,5 saldati), corrispondente a 73 concessioni, 4 delle quali riguardanti la stessa comunità. L’unico centro per il quale abbiamo informazioni circa l’entità dei decreti richiesti è Castelnuovo di Porto, che denuncia una media di otto/dieci l’anno e che, secondo la commissione incaricata, deve versare uno scudo; ma la concessione più esosa è quella sostenuta da Castel Cesareo con otto scudi e mezzo45.

  • 46 Cfr. Sommario (1604)..., cit. n. 38, p. n. n. (ma 1) e ASV, Fondo Borghese, II, 27, fd. 24 (1610).
  • 47 Cfr. Sommario (1604)..., cit. n. 38, p. n. n. (ma 2 e 5). I collaterali ricevevano dal Senatore e d (...)

33Sia la previsione del comune sulle concessioni nel distretto romano sia il cespite derivante dall’appalto possono essere confrontati con dati relativi ad altre entrate del Campidoglio: gli affitti degli uffici notarili più prestigiosi (Ripa e Conservatori) sono cinque volte superiori a quello dell’interposizione dei decreti e solo il notariato maggiore della Camera capitolina è ceduto per un importo quasi analogo46. Ma è utile, al tempo stesso, valutare la somma di cento scudi rispetto all’entità delle uscite: essa corrisponde grosso modo al salario annuale pagato dal Campidoglio o dalla Camera Apostolica a ufficiali capitolini quali il capitano delle appellazioni, i collaterali del senatore, l’avvocato e il fiscale del Popolo47.

34Stabilire questi termini di confronto non è casuale, perché l’apporto finanziario dell’ufficio si distribuisce proprio tra questi funzionari. Essi però – come abbiamo visto – non ne sono gli unici beneficiari.

35Il Campidoglio, infatti, utilizza la carica e la sua rendita anche con una finalità onorifico-compensativa. Ciò è evidente, ad esempio, nella patente rilasciata dai conservatori al procuratore fiscale Domenico Nerucci il 16 ottobre 1606, con cui i rappresentanti capitolini gli concedono l’ufficio di interporre i decreti a vita e dispongono

  • 48 ASV, Sec. Brev., 413, fol. 165-168. Nerucci godeva già di un cospicuo vitalizio di 120 scudi d’oro, (...)

quod de emolumentis dictorum decretorum portionem aliquam eidem Populo Romano vel aliis respondere minime tenearis, sed illis una cum regaliis dari solitis Procuratori fiscali Curiae Capitolii uti, frui48.

  • 49 ASC, Camera Capitolina, cred. I, 31, fol. 133 (7 settembre 1605).
  • 50 Ivi, fol. 162v e 164, (12-13 luglio 1606).

36In termini ancora più definiti, si riscontra un nesso non episodico tra emolumenti dovuti dal Comune e la concessione della facoltà di interporre decreti a titolo di risarcimento. Un primo caso riguarda Francesco Salamonio degli Alberteschi, il quale aveva prestato opera di consultore al servizio del Popolo nel corso della sede vacante del 1605 e successivamente all’elezione di Paolo V49. L’anno seguente egli, che aveva assolto il suo incarico absque ullo praemio seu recognitione, fu confermato e in aggiunta quatenus opus sit de novo creatus ac deputatus in iudicem ad interponenda decreta50.

  • 51 Verum – continua il giurista – cum haec re ipsa effici non potuerint, mulierum minorumque contracti (...)
  • 52 ASV, Sec. Brev., 436, fol. 256. Le Glossae ad Statuta Urbis, di cui menziona la stesura, rimasero i (...)

37Un episodio analogo vide protagonista nel 1608 il giurista Domenico Pico che, nella dedica al pontefice apposta alla prima edizione della sua opera sul capitolo statutario relativo ai contratti delle donne e, più distesamente, in quella ai tre conservatori, rammentava la retribuzione di trecento scudi l’anno accordatagli dal Comune per l’attività consulente e la liquidazione di altri cinquecento, somme risarcite proprio attraverso la nomina all’ufficio51. In prospettiva dell’incarico, Pico aveva inviato una supplica al papa, chiedendo la deroga alle disposizioni di Clemente VIII e delicatamente richiamando la necessità di «qualch’utile». «Beatissimo Padre – egli scriveva –... questi giorni adietro Sua Beatitudine se compiacque ad instanza delli signori Conservatori de Roma, de far gratia ad esso oratore che, oltre alli altri a ciò deputati possa interporre li decreti nelli contratti de minori et donne; et tutto ciò, perche detto supplicante piu animosamente, con maggior sodisfatione et qualch’utile, continue de glosare li statuti de Roma da lui incominciati, et de già ha havuta la patente dalli signori conservatori, ma perche la felice memoria di papa Clemente Ottavo l’anno nono del suo Pontificato ordinò, per moto proprio, che non si potessero deputare altri giudici, oltre alli capitolini, advocato et procuratore del Populo, sensa espresso consenso del Populo, et approvazione della Sede Apostolica... supplica la Santità Vostra li faccia anco questa gratia, de un motoproprio in confermatione de detta deputatione»52.

  • 53 ASV, Sec. Brev., 436, fol. 259v e 255r-v. Oltre a Pico, altri trattatisti che commentarono gli stat (...)

38Alla supplica si dava responso positivo il 23 settembre 1608 e il 9 ottobre veniva emesso il breve di conferma della facoltà di interporre i decreti accordata a Pico dai conservatori53.

RITORNO AL PASSATO

  • 54 Bullarum privilegiorum..., cit. n. 8, V-4, p. 23-55. Sulla elaborazione della riforma, v. S. Feci, (...)

39La nomina del giurista avvenne in concomitanza con una riflessione sulle magistrature urbane che per organicità si richiama solo alla sistemazione di Pio IV. Dal marzo del 1608 aveva avviato i propri lavori una congregazione che rielaborò l’assetto dei tribunali romani sotto il profilo istituzionale, amministrativo e economico e Paolo V lo approvò con la costituzione Universi agri dominici del 1o marzo 161254. L’obiettivo principale della riforma erano gli ambiti più facilmente soggetti a distorsioni e abusi, dunque le competenze dei vari tribunali e gli emolumenti del personale, aspetti entrambi che riguardavano anche la facoltà di interporre i decreti. I lavori furono condotti attraverso l’esame organico della legislazione precedente, edita o inedita, e le proposte di soggetti e gruppi i cui interessi sarebbero stati toccati dal lavoro della congregazione. Fin dai primi incontri, nonostante lo scetticismo che aveva accolto l’iniziativa, i titolari delle singole magistrature e i corpi professionali collegati così come la comunità ebraica si attivarono per influenzare il processo decisionale.

  • 55 ASC, Camera Capitolina, cred. I, 31, fol. 239v (16 luglio 1608): si decretava in Consiglio pubblico (...)
  • 56 Decreta in contractibus minorum et mulierum non interponantur, nisi a iudicibus ordinariis Curiae C (...)

40Anche le autorità capitoline presentarono un memoriale che ambiva a chiarire, e a ridefinire a proprio vantaggio, gli ambiti giurisdizionali a sé spettanti attraverso un elenco di richieste55. Tra i primi Capita data ab illustrissimo Senatore Urbis, si domandava che esclusivamente i giudici capitolini potessero interporre i decreti e che, coerentemente con questo principio, i notai non confezionassero strumenti con i decreti dei magistrati di altri tribunali romani56.

  • 57 Un noto giudizio critico sulla procedura capitolina, rispetto a quella del tribunale dell’A. C., è (...)

41Nell’avanzare queste precise richieste, si tratteggiava un quadro che oltrepassava il problema meramente giurisdizionale dell’interposizione dei decreti, mettendo in luce altri aspetti: innanzitutto, la supremazia dei giudici di Campidoglio sotto il profilo della cognizione delle questioni concernenti le cause o gli atti, supremazia che in modo inespresso sembra da collegare alla maggiore aderenza del tribunale alla cittadinanza e soprattutto alla sua peculiare, quanto discussa procedura57. Questo elemento, addotto strumentalmente a sostegno degli interessi del tribunale, contiene in sé anche un riferimento diretto, fino ad allora trascurato da documenti pubblici che non fossero gli statuti, alla ratio della norma che imponeva particolari solennità ai contratti di donne e minori, tra cui l’intervento del giudice a tutela degli interessi di costoro.

42Inoltre, il memoriale capitolino richiama il ruolo dei notai, criticandone l’eccessiva autonomia e l’irregolare intraprendenza (ut tollantur fraudes quæ in his committuntur quotidie recusando eorum iudices uti informatos ad hoc ut decreta ab eis denegata ab aliis iudicibus non informatis interponantur in grave damnum et minorum et mulierum), aspetti che, sebbene siano oggetto di reiterate misure legislative, tradiscono il peculiare funzionamento del sistema e la labilità dei confini delle competenze professionali. Significativo, infine, è il richiamo alla tradizione, piuttosto che ai più immediati e favorevoli provvedimenti di Sisto V e Clemente VIII, per provare il fondamento della prerogativa dei magistrati capitolini.

  • 58 ASV, Misc., Arm. XI, 90, fol. 165v e 136v e BAV, Vat. lat. 5427, fol. 165v.
  • 59 Bullarum privilegiorum..., cit. n. 8, V-4, p. 23-55, par. XIII, De sportulis, seu propinis, n.8: no (...)

43L’istanza del Senatore fu respinta dalla congregazione, il 30 gennaio 1609, con uno sbrigativo non apponendum che ne sancì l’esclusione dal numero delle risoluzioni prese58 e la costituzione, modulandosi esplicitamente sulla bolla di Pio IV, dispose il richiamato aumento degli emolumenti dovuti per l’interposizione dei decreti e ne concesse la facoltà ai magistrati indicati dalla bolla piana, aggiungendo al novero il giudice di Borgo e l’avvocato dei poveri59. Per quanto riguarda quest’ultimo, possiamo concludere che abbiano concorso nella decisione di confermarlo sia i criteri di opportunità già invalsi negli anni immediatamente precedenti sia il ruolo particolarmente attivo di Giulio Benigni nella conduzione dei lavori preparatori della riforma.

  • 60 Ricostruisce questo processo lungo il Cinquecento, A. Camerano, Senatore e Governatore. Due tribuna (...)

44Malgrado la perdita della facoltà esclusiva di interporre i decreti, il ripristino della situazione precedente al pontificato Peretti era equiparabile al passato solo in parte, perché la riforma paolina aveva integrato le magistrature capitoline, e la curia del Senatore in particolare, in un quadro dei tribunali operanti nella città dove la differenziazione tra istituzioni centrali e municipali era ormai pressoché scomparsa60.

  • 61 Esempi relativi al pontificato Aldobrandini, in ASC, Camera Capitolina, cred. IX, 13, Registro di l (...)
  • 62 Il Borromeo scriveva al fiscale capitolino: «Havend’io riferito a Nostro Signore ciò che passa in m (...)

45Le autorità del Campidoglio, comunque, conservarono la prerogativa concessa da Sisto V di nominare i giudici nel distretto e la esercitarono per tutta la prima metà del Seicento, attribuendola in modo permanente a ufficiali già in carica oppure ogni volta che se ne manifestasse la necessità61. Nel 1653, il pontefice comunicò al Campidoglio, per il tramite del segretario della S. Consulta Giberto Borromeo, la decisione di sospendere le deputazioni da parte dei conservatori, che da quel momento in poi furono limitate alla sola città di Cori62.

  • 63 BAV, Archivio Barberini, III. 621, n. 150 (26 gennaio 1628).

46Dal canto suo, il pontefice Urbano VIII era ricorso alla concessione speciale della facoltà di interporre i decreti nei confronti dei governatori di Monterotondo e di altri centri dei feudi della famiglia Barberini, in deroga alla bolla paolina63.

47La vicenda dell’ufficio romano per l’interposizione dei decreti nel breve periodo in cui fu attribuito alle autorità comunali in condominio con l’Auditor Camerae ci ha schiuso la possibilità di osservare da vicino l’ufficio e il suo profilo istituzionale, i funzionari incaricati e i proventi. Prima del 1588 e dopo il 1612, la ripartizione tra tutti i magistrati di questa competenza impedisce di individuare a Roma un titolare istituzionale esclusivo e l’assenza di rivalità giurisdizionale indebolisce le tracce documentarie. Dunque la fase che abbiamo ricostruito, l’unica possibile, è segnata dall’eccezionalità.

48Ma questa eccezionalità si può leggere anche in una prospettiva non esclusivamente localistica e ciò mi permette, arrivata alla conclusione, di ribadire l’importanza della funzione esercitata dai magistrati negli atti di volontaria giurisdizione in chiave più ampia, ritornando ancora una volta al disciplinamento dei contratti delle donne.

49Nel Quattrocento e nel Cinquecento, il controllo esercitato sull’attività patrimoniale femminile si diffonde nella maggior parte delle realtà urbane italiane e si approfondisce, spesso, anche laddove gli statuti di epoche precedenti vi avevano già provveduto. In questo senso, il caso romano è emblematico. Se attraverso il ricorso all’autorità del giudice è possibile dirigere un controllo esercitato in prima battuta dai congiunti delle contraenti, la concorrenza tra le magistrature per esercitare l’interposizione dei decreti acquista un rilievo politico non indifferente. E ciò è tanto più vero nella misura in cui, sia nello Stato pontificio sia nei domini signorili del resto d’Italia, sarà il potere centrale a imporsi e a subentrare con le proprie magistrature a quelle cittadine. In questo senso, allora, la vicenda romana che ho illustrato, mostrando il sia pur debole gioco che il municipio sostiene con la politica ponteficia, è anche e soprattutto una storia italiana.

Notes

1 ASR, Notai AC, Testamenti e donazioni, b. 61, fol. n. n. (30 aprile 1655).

2 Per una prima ricognizione, v. F. U. Di Blasi, Giurisdizione volontaria, in Novissimo Digesto Italiano, Torino, 1975, VII, p. 1094-1101, specie 1094-1098.

3 ASV, Misc., Arm. IV-V, t.32, p. 242 e s., Litterae revocationis et concessionis officii interponendorum decretorum in Alma Urbe eiusque districtu ad favorem SPQR: Decretum (...) instrumentis quarumcumque donationum, insinuationum, alienationum, tutorum, curatorum et ad lites actorum dationum seu deputationum vel confirmationum pupillis, minoribus, mulieribus ac haereditatibus iacentibus, aditionum haereditatum cum beneficio legis et inventarii ac ipsorum inventariorum confetionum, emancipationum, arrogationum, adoptionum (...).

4 Statuti della città di Roma, a cura di C. Re, Roma, 1880, p. 66, I, 103, De tutoribus dandis pupillis: Item quod iudices palatini et curie capitolii teneantur dare omnibus iusta petentibus tutores et curatores et nichil inde pro decreto interponendo decipiente.

5 Per le disposizioni introdotte nel 1494 e nel 1521, v. Statuta et novae reformationes Urbis Romae eiusdemque varia privilegia a diversis Romanis Pontificibus emanata in sex libros divisa novissime compilata, Roma, 1519, 1521 e 1523, rispettivamente l. IV, 23 e l. V, 19; per la versione successiva, v. Statuta Almae Urbis Romae authoritate Gregorii PP XIII a Senatu Populoque Romano edita, Roma, 1580, l. I, 151.

6 Per il primo caso, si vedano, ad esempio, gli statuti quattrocenteschi di Amelia, Brescia, Bergamo, Cesena, Monza, Lucca; per il secondo le Costituzioni della Patria del Friuli. Sul tema, intorno al quale ho in preparazione una monografia, rinvio intanto a S. Feci, «Sed quia ipsa est mulier...». Le risorse dell’identità giuridica femminile a Roma in età moderna, in Quaderni storici, 98, 1998, p. 275-300.

7 Statuti..., cit. n. 4, I, 103 e III, 26. Per il Cinquecento, Statuta Almae Urbis..., cit. n. 5, I, 9.

8 ..quae quidem decreta non nisi a Gubernatore, Auditore Camerae, Vicario, Senatore ac eorum iudicibus in contractibus et obligationibus praefatis interponuntur: Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum pontificum..., IV-2, Roma, 1747, p. 130.

9 Ad esempio, ASR, Notai AC, uff. II, 418 (1533), fol. 108, 261v; ivi, 423 (1538), fol. 89, 187, 374; ivi, 426 (1540), fol. 286, 513.

10 ASV, Misc., Arm. IV-V, 32, p. 226 (23 maggio 1565), edito in Bullarum diplomatum et privilegiorum (...) taurinensis editio, VII, Torino, 1862, p. 372-373. La disposizione fu recepita negli statuti del 1580, Statuta Almae Urbis..., cit. n. 5, I, 11.

11 ASC, Camera Capitolina, cred. I, 37, specie fol. 174v e 201v.

12 BAV, Urb. lat. 1056, fol. 19v (13 gennaio 1588): «Paolo Quintilio advocato ha comprato per 4mila scudi dalla Camera la intermissione delli decreti che si fanno dalle parti nelle cause, che si compromettono, et Nostro Signore ha sospeso le provisioni che da la Camera di certi offitii come de Revisori di muraglie, Camerlengo del Popolo, et simili a molti romani, volendo hora che questi offitii vachino come gl’altri et si diano, senza perpetuare in una casa come in molti si vedeva, a diversi benemeriti»; per il prezzo, v. anche ivi, fol. 489v. Una memoria del pontificato sistino mette in luce invece che la vendita riguardava «la facoltà di deputare i giudici a contratto», BAV, Barb. lat. 8882, Memorie in forma di annali del pontificato di Sisto Quinto d’incerto autore, fol. 380. Quintili non era nuovo a questo genere di investimenti, l’anno prima infatti aveva ottenuto l’appalto del tiro delle barche sul Tevere e l’Aniene insieme al genovese Giovanni Antonio Magnasco, v. ASV, Misc., Arm. IV-V, 82, p. 18 e J. Delumeau, Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du xvie siècle, 2 vol., Paris, 1957 (Bibliothèques des Écoles françaises de Rome et d’Athènes, 184), t. I, p. 398. Cfr. Inoltre N. Del Re, La Curia capitolina e tre altri antichi organi giudiziari romani, Roma, 1993, p. 63, n. 6 e M. Franceschini, Il municipio romano e Sisto V: apparato di rappresentanza o struttura di governo locale?, in L. Spezzaferro e M. E. Tittoni (a cura di), Il Campidoglio e Sisto V, Roma, 1991, p. 33-36.

13 Per una ricognizione complessiva, v. BAV, Barb. lat. 5057, Entrate della Sede apostolica alienate da diversi pontefici, un documento risalente al pontificato di Clemente VIII, in cui non si menziona tuttavia l’ufficio dell’interposizione dei decreti. Cfr. anche W. Reinhard, Finanza pontificia e Stato della Chiesa nel xvi e xvii secolo, in A. De Maddalena e H. Kellenbenz (a cura di), Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima età moderna, Bologna, 1984 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico, Quaderno, 14), p. 379-381 e la bibliografia ivi segnalata; e, più in generale, M. A. Visceglia, Burocrazia, mobilità sociale e patronage alla Corte di Roma tra Cinque e Seicento. Alcuni aspetti del recente dibattito storiografico e prospettive di ricerca, in Roma moderna e contemporanea, 3, 1995, p. 11-55, specie, p. 14-29, e la puntualizzazione di ordine propedeutico di S. Levati, La venalità delle cariche nello Stato pontificio tra xvi e xvii secolo, in Ricerche storiche, 26, 1996, p. 525-543.

14 M. Franceschini, op. cit., p. 34.

15 BAV, Barb. lat. 5057, fol. 38, «Sisto V il detto uffitio, qual’era solito darsi gratis lo vendè a Gasparo Burgi per sc. duemila di moneta».

16 Cfr. ASC, Camera Capitolina, cred. I, 29, fol. 119 (30 gennaio 1588) e 120v (1° febbraio 1588). Sul meccanismo decisionale e i due consigli comunali, v. M. Franceschini, Dal consiglio pubblico e segreto alla congregazione economica: la crisi delle istituzioni comunali tra xvi e xvii secolo, in Roma moderna e contemporanea, 4, 1996, p. 352-362.

17 ASC, Camera capitolina, cred. I, 29, fol. 122v (9 febbraio 1588).

18 Ibid.

19 Ivi, fol. 126 (12 febbraio 1588).

20 Ivi, fol. 131v (3 marzo 1588).

21 Ivi, fol. 135 (14 marzo 1588), 137 (17 marzo 1588), 137v (22 marzo 1588).

22 Ivi, fol. 137v (22 marzo 1588): Pro celeriori pecuniarum huiusmodi consecutione petatur licentia a S. D. N. capiendi et vendendi loca sexaginta super monte gabellae carnium Urbis et illorum fructus solvantur ex redditibus officiorum prothonotariatus Curiae Capitolii et notariatus ill. dominorum conservatorum et pro illis de [bimestre] in bimestre solvendis obligentur affictuarii dictorum officiorum, reliquum vero, quod detractis dictis fructibus locorum sexaginta supererit deponatur per eosdem affictuarios penes idoneos mercatorem pro redimendi et extinguendi dictis locis sexaginta mutuandis [...]. V. anche BAV, Urb. lat. 1056, fol. 142 (2 aprile 1588): «Nostro Signore ha concesso al Popolo Romano di posser vendere Monti del Quatrino della Carne per XImila scudi ad effetto di restituire di questi li seimila all’Advocato Paolo Quintilio per estintione dell’offitio scritto inventato et comprato da lui». I rimanenti scudi sarebbero andati a coprire le spese per la realizzazione del condotto dell’Acqua Felice: il Comune, comunque, restava debitore nei confronti del papa di dodicimila scudi destinati alla costruzione di una galera della flotta pontificia. Cfr. su ciò anche le osservazioni di M. Franceschini, Il municipio romano..., cit. n. 12.

23 La formalizzazione avvenne con la bolla Cum ob innumeras, registrata manoscritta con data 21 aprile 1588 in ASR, Camerale I, Signaturarum Sanctissimi, 6, fol. 124v-127, e edita come Litteræ revocationis et concessionis officii interponendorum decretorum in Alma Urbe eiusque districtu ad favorem SPQR il 4 lu glio dello stesso anno (ASV, Misc., Arm. IV-V, 32, p. 242 e s.); cfr. anche BAV, Urb. lat. 1056, fol. 489v (28 settembre 1588).

24 ASC, Camera Capitolina, cred. I, 29, fol. 151 (10 giugno 1588).

25 Cfr. ASR, Notai AC, uff. II, 6907 (ottobre-dicembre 1588), in specie fol. 94, 97, 226, 369, 425, 441, 699, 1037, tutti atti in cui i notai dell’Auditor Camerae ricorrono ai due collaterali di Campidoglio; ivi, uff. VIII, 1719 (aprile-giugno 1588) e 1720 (luglio-novembre 1588), fol. 201, 219, 228v, 260.

26 ASC, Camera Capitolina, cred. I, 29, fol. 151r-v.

27 Ivi, fol. 154 (16 giugno 1588): Quoniam erga Popolo Romano bene se gessit in negotium D.ni Pauli Quintili. Tra il 1589 e il 1590, lo Spinola avrebbe affittato alcune entrate pubbliche, v. BAV, Barb. lat. 5057, fol. 50v, segnalato anche da F. Calcaterra, Il Banco e lo Spirito santo. L’élite romana tra Rinascimento ed età barocca e le finanze vaticane, Roma, 1994, p. 19 e 27. Il ruolo dei banchieri genovesi nella finanza romana del secondo Cinquecento è unanimamente riconosciuto dalle testimonianze coeve e dalla storiografia. Nel 1589 l’ambasciatore veneziano scriveva: «Si mantiene S. B. assai bene con i Genovesi i quali per acchetare le loro sedizioni ricorrono a lei, e in lei rimettono ogni loro differenza, oltre che questa nazione sopra ogni altra ambiziosa di gradi ecclesiastici, procura per ogni via di mantenersi in buona grazia di S. S. e per questo non han rispetto a comprare in Roma tanti uffici e monti, che in poco tempo avranno in essa maggior capitale ed interesse che non hanno in Spagna», Le relazioni degli Ambasciatori veneti al Senato durante il secolo decimosesto, a cura di E. Alberi, X, Firenze, 1857, p. 346, v. anche p. 337. Un sintetico resoconto dell’evoluzione dell’insediamento dei genovesi sulla piazza romana in G. Doria, Conoscenza del mercato e sistema informativo: il know-how dei mercanti-finanzieri genovesi nei secc. xvi-xvii, in A. Mazzacane e H. Kellenbenz (a cura di), La Repubblica internazionale del denaro tra xvi e xvii secolo, Bologna, 1986, p. 57-121, specie p. 87-88.

28 ASC, Camera Capitolina, cred. I, 29, fol. 167 (20 settembre 1588).

29 Ivi, fol. 169v (24 settembre 1588). Ai primi del mese seguente i conservatori emisero l’Editto de giudici che in Roma hanno auttorità de interponere decreti nell’instromenti e cause de minori, donne et in ogn’altra causa, dove se ricerchi decreto del giudice, ASV, Misc., Arm. IV-V, 32, p. 247 (5 ottobre 1588). Qualche giorno prima il card. Camerlengo, riassumendo i sensi della lettera apostolica, aveva provveduto a vietare l’interposizione dei decreti a tutti i magistrati che esercitavano la giurisdizione volontaria, eccettuati naturalmente l’Auditor Camerae e quelli capitolini, ivi, p. 246 (28 settembre 1588).

30 ASC, Camera Capitolina, cred. I, 29, fol. 186v (16 gennaio 1589). Cfr. anche l’editto pubblicato il medesimo giorno in ASR, Bandi, 436, n. 258.

31 Sulle nomine, ASC, Camera Capitolina, cred. I, 29, fol. 202v (20 giugno 1589) e 205v (22 agosto 1589). Il procuratore fiscale, coinvolto in una vertenza giurisdizionale tra il senatore e i conservatori, fu privato dell’incarico nel corso dell’anno e condannato all’esilio e alla perdita di tutti i beni: per questo motivo non fu riconfermato, cfr. ASC, Camera Capitolina, cred. XI, 2, fol. 174 e 175.

32 Nel gennaio 1602 il nuovo collaterale Fioravante Levio giurava de officium praefatum exercendo iuxta formam statutorum Almae Urbis, et ulterius promisit reddere bonum comptum ac solvere medietatem emolumentorum eidem proveniendorum ex decretis per ipsum interponendis in instrumentis mulierum et pupillorum et similium sine aliqua exceptione, ASC, Camera Capitolina, cred. I, 31, fol. 65.

33 Ivi, 29, fol. 251 (agosto 1590); ivi, 30, fol. 47 (27 settembre 1592). Nerucci, che era stato giudice capitolino dal 1564 al 1573, procuratore dei poveri nel 1575 (ASR, Camerale I, Signaturarum Sanctissimi, 1, fol. 41), capitano delle Appellazioni nel 1587 (ivi, 3, fol. 278v), mantenne la carica di procuratore fiscale di Campidoglio fino al 1620 (ASR, Tribunale criminale del Senatore, Sentenze, 2093, fol. 87), cfr. inoltre N. Del Re, La Curia capitolina..., cit. n. 12, p. 98.

34 ASC, Camera Capitolina, cred. I, 30, fol. 136 (16 settembre 1594).

35 ASV, Misc., Arm. IV-V, 32, p. 270 (15 ott. 1600).

36 ASR, Notai AC, uff. II, 1672-1675; uff. VI, 653-656, passim; ivi, Trenta notai capitolini, uff. 3, 4, 27, 28, anno 1600: su 89 atti solennizzati stipulati da contraenti di sesso femminile, 50 sono celebrati alla presenza del primo o del secondo collaterale, 9 davanti al capitano delle appellazioni Simone Vitali, 14 con l’autorizzazione di Baldassarre Paletto, deputato dal Campidoglio, i restanti sono formalizzati dal fiscale Nerucci, dal giudice dei malefici Traiano Boccalini e da un secondo giudice speciale.

37 ASV, Sec. Brev., 341, fol. 272. Il testo manoscritto del breve, ivi, fol. 270r-v, 294; a stampa, ASV, Misc., Arm. IV-V, 32, p. 271 (19 gennaio 1604). Benigni nel giugno del 1589 fu nominato nella tornata dei nove incaricati di interporre i decreti (v. supra, n. 31); uditore del card. Aldobrandini, avvocato dei poveri dal 7 maggio 1603 e quindi avvocato concistoriale, divenne il decano del Collegio e fu impegnato anche in prestigiosi incarichi accademici. Cfr. Carlo Cartari, Advocatorum sacri concistorii syllabum (...), Roma, 1655, p. 218 e s.; P. Gauchat, Hierarchia catholica, medii et recentioris aevi, IV, Monaco di Baviera, 1967, p. 335; E. Conte (a cura di), I Maestri della Sapienza dal 1514 al 1787. I Rotuli e altre fonti, 2 vol., Roma, 1991, t. II, p. 935; G. M. Mazzucchelli, Gli scrittori d’Italia, cioè notizie storiche e critiche intorno alle vite e agli scritti dei letterati d’Italia, II, Brescia, 1760, p. 851.

38 Sommario d’entrate e uscite dell’Inclito Popolo Romano col numero d’offitii, nomi d’offitiali et emolumenti quali hanno ordinarij e straordinari, novamento revisto, accomodato e stampato, Roma, 1604, p. n. n. (ma 1): tra le entrate che vanno al depositario generale del Popolo Romano, «la metà de decreti che s’interpongono in Roma e suo distretto dalli giudici o altri deputati dalli signori Conservatori». Il depositario provvedeva al pagamento dei collaterali e di altri funzionari comunali. Manca ogni riferimento a questo tipo di entrata in due analoghi documenti del decennio precedente, il più tardo dei quali fu sostituito proprio dall’edizione del 1604: Sommario dell’entrate e spese dell’inclito Popolo Romano, il numero dell’offitii e sopra à che assegnamento hanno le loro provisioni, e la quantità, e sorti di ragaglie ch’hanno in tutto l’anno e nella Sede vacante..., Roma, 1593 (ASV, Misc., Arm. IV-V, 32, p. 250-271v) e Sommario d’entrate e uscite dell’inclito Populo Romano, col numero d’offitii, nomi d’offitiali et emolumenti quali hanno ordenari e straordinarij, Roma, 1597.

39 Bullarum privilegiorum..., cit. n. 8, IV-2, p. 130, par. 6.

40 Ivi, V-4, p. 23-55, par. 13, De sportulis, seu propinis, n. 7.

41 Ibid. e per quanto riguarda la bolla di Pio IV, ivi, IV-2, p. 135, n. 83. Considerando i luoghi dove il decreto del giudice può essere emesso, un giurista elencava: In loco maiorum, idest ubi Iudex sedere solet pro tribunali, cum ius publice, et palam reddit, verum etiam in camera ipsius iudicis, et in domo privati, puta alterius tertiae et honestae personae, et etiam in domo minoris, et mulieris contrahentis, et ita servatur de consuetudine, Iudices enim requisiti accedunt ad domum Minorum, et Mulierum, ita petentium, vel quia sunt nobiles, et magnates ac divites, aut aegrotant, vel quia eos pudet accedere ad Palatium, et habitationem Iudicis: D. Pico, De contractibus sine certa solemnitate non valituris. Ad cap. CLI libri primi Statutorum Urbis Commentaria, Roma, 1615, gl. XXI, 5.

42 Nessuna informazione si ricava dai libri del Camerlengo del Popolo Romano (ASR, Camerale I, Camera Urbis, bb. 324-329), né dal più tardo Ristretto di entrata e uscita annua del Popolo Romano, 1638-1709 (ASC, cred. IX, 1).

43 ASC, Camera Capitolina, cred. I, 31, fol. 72v e 76, oltre a 74v-75. La medesima fonte contiene un’ulteriore indicazione circa la difficoltà di riscuotere la rendita, infatti nel giugno del 1607 furono deputati dal consiglio capitolino alcuni nobili qui curam habeant revidendi computa pecuniarum exactarum a iudicibus capitolinis et aliis quibuscumque ad decreta interponenda deputatis in decretiis huc usque interpositis et in posterum interponendis, ad hoc ut ratam suam dictarum pecuniarum Populus habere debeat: ivi, fol. 195v (25 giugno 1607).

44 ASC, Camera Capitolina, cred. I, 29, fol. 269-272v. Sul districtus romano, territorio di incerta determinazione, v. R. Volpi, Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato pontificio, Bologna, 1983, p. 63-65 e G. Pizzorusso, Una regione virtuale: il Lazio da Martino V a Pio VI, in Atlante storicopolitico del Lazio, Roma-Bari, 1996, p. 80-81.

45 ASC, Camera Capitolina, cred. I, 29, fol. 269 e 271v.

46 Cfr. Sommario (1604)..., cit. n. 38, p. n. n. (ma 1) e ASV, Fondo Borghese, II, 27, fd. 24 (1610).

47 Cfr. Sommario (1604)..., cit. n. 38, p. n. n. (ma 2 e 5). I collaterali ricevevano dal Senatore e dalla Camera altri 170 scudi a testa. Il fiscale capitolino aveva diritto anche al 5 per cento delle pene dei malefici spettanti al Senatore e ai conservatori, percentuale che per il periodo sistino era stata calcolata pari a 400 scudi annui (BAV, Barb. lat. 5057, fol. 38).

48 ASV, Sec. Brev., 413, fol. 165-168. Nerucci godeva già di un cospicuo vitalizio di 120 scudi d’oro, che era pagato con i fondi della gabella dello studio, cfr. Sommario (1604)..., cit. n. 38, p. n. n. (ma 5) e passim per le regalie spettanti al procuratore fiscale e agli altri ufficiali capitolini.

49 ASC, Camera Capitolina, cred. I, 31, fol. 133 (7 settembre 1605).

50 Ivi, fol. 162v e 164, (12-13 luglio 1606).

51 Verum – continua il giurista – cum haec re ipsa effici non potuerint, mulierum minorumque contractibus (habito prius sanctissimi et religiosissimi principis Pauli Quinti pont. max. suffragio) mediantibus Ill. DD. Gabriele Falconio, tunc in Romana Curia advocato celeberrimo et IC eminentissimo, nunc senatore meritissimo, iudiceque integerrimo, Gaspare Garzonio, Ferdinando Verospio, tunc temporis Conservatoribus et ex vobis Iacobo Vellio priore dignissimis, me iudicem adhibuistis: D. Pico, De contractibus..., cit. n. 41. I conservatori menzionati furono in carica nel terzo trimestre del 1608, ASC, Camera Capitolina, cred. I, 31, fol. 235. Già comunque Pico aveva rivestito tale carica nelle località di Monteleone e di Stimigliano, per le quali era stato nominato nel giugno 1590, ASC, Camera Capitolina, cred. I, 29, fol. 272v.

52 ASV, Sec. Brev., 436, fol. 256. Le Glossae ad Statuta Urbis, di cui menziona la stesura, rimasero incomplete e inedite e sono conservate in BAV, Barb. lat. 1473.

53 ASV, Sec. Brev., 436, fol. 259v e 255r-v. Oltre a Pico, altri trattatisti che commentarono gli statuti romani esercitarono l’incarico: per quanto riguarda Leandro Galganetti, la nomina a giudice delle appellazioni avvenne il 1° ottobre 1605, cfr. ASR, Camerale I, Signaturarum Sanctissimi, 10, fol. 217v-218 e ASV, Sec. Brev., 400, fol. 1-3v; per Francesco M. Costantini, invece, v. il breve concesso in data 13 giugno 1705 in ASV, Sec. Brev., 2161, fol. 80.

54 Bullarum privilegiorum..., cit. n. 8, V-4, p. 23-55. Sulla elaborazione della riforma, v. S. Feci, Riformare in Antico regime. La costituzione di Paolo V e i lavori preparatori (1608-1612) in Roma moderna e contemporanea, 5, 1997, p. 117-140

55 ASC, Camera Capitolina, cred. I, 31, fol. 239v (16 luglio 1608): si decretava in Consiglio pubblico, che alcuni cittadini, tra cui Giovan Francesco Salamonio, intervenissero a nome del Popolo Romano in congregationibus faciendis super iurisdictionibus competentibus inter notarios capitolinos et notarios AC et quod iura dictorum notariorum curiae capitolii ac Populi Romani vehementissime defendere et conservare debeant.

56 Decreta in contractibus minorum et mulierum non interponantur, nisi a iudicibus ordinariis Curiae Capitolii tamquam melius de negociis et causis informatis sub poena nullitatis, prout antiquitus servatum fuit: et notarii capitolini non conficiant instrumenta, ubi decretum est interponendum nisi coram suo iudice et non coram alio, et hoc ut tollantur fraudes quae in his committuntur quotidie recusando eorum iudices uti informatos ad hoc ut decreta ab eis denegata ab aliis iudicibus non informatis interponantur in grave damnum et minorum et mulierum et semper sub poena nullitatis, et aliis poenis arbitrariis, et idem servari debeat ab aliis notariis extra Curiam Capitolinam sub eisdem poenis: ASV, Misc., Arm. XI, 90, Reformatio tribunalium Urbis, fd. 59v e BAV, Vat. lat. 5427, Ordinationes supra reformatione tribunalium Urbis Romae et totius Status Ecclesiastici, sub Paulo Quinto, una cum congregationibus habitis et responsionibus datis, fd. 59v.

57 Un noto giudizio critico sulla procedura capitolina, rispetto a quella del tribunale dell’A. C., è dato da G. B. De Luca, Il dottor volgare overo il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale (...), Roma, 1673, p. 594. Sui due tribunali e sulla loro diversità in questo ambito, v. R. Ago, Una giustizia personalizzata. I tribunali civili di Roma nel xvii secolo, in Quaderni storici, 101, 1999, p. 389-412.

58 ASV, Misc., Arm. XI, 90, fol. 165v e 136v e BAV, Vat. lat. 5427, fol. 165v.

59 Bullarum privilegiorum..., cit. n. 8, V-4, p. 23-55, par. XIII, De sportulis, seu propinis, n.8: non nisi a gubernatore, auditore cameræ, vicario, et senatore, eorumque iudicibus, ac iudice Burgi in Burgo, et advocato pauperum dumtaxat, et a nullo alio, interponantur. Per la ripresa di questa disposizione nella letteratura giuridica, v. D. Pico, De contractibus..., cit. n. 41, gl. XXI, 1. Il tribunale del Vicario, comunque, aveva l’esclusiva per quanto riguardava i contratti delle monache, Archivio storico del Vicariato di Roma, Iura, 54, N. A. Cuggiò, Della giurisdittione e prerogative del Vicario di Roma, fol. 12v e 66-66v, 79. Per quanto riguarda il tribunale di Borgo, si tratta dell’unica disposizione riguardante la magistratura che fu soppressa da Clemente IX il 1° settembre 1667, cfr. N. Del Re, La Curia capitolina..., cit. n. 12, p. 139-142.

60 Ricostruisce questo processo lungo il Cinquecento, A. Camerano, Senatore e Governatore. Due tribunali a confronto nella Roma del xvi secolo, in Roma moderna e contemporanea, 5, 1997, p. 41-66.

61 Esempi relativi al pontificato Aldobrandini, in ASC, Camera Capitolina, cred. IX, 13, Registro di lettere dei signori conservatori, 1595-1603, fol. 36v, lettera dei Conservatori al governatore di Anguillara (2 aprile 1596): «Si è fatta instanza à Noi da parte di Angela Mutiani romana moglie di mr. Paolo Cataneo di costivi concedessimo licentia di posser legitimamente interporre il decreto in un contratto che si deve far da lei; et il medesimo n’è stato esposto da parte di donna Cornelia di Costanza di detto luogo, acciò di loro instantia non siano nulli per difetto di giurisdizione parendo le lor domande giuste. In virtù della presente nostra et per l’autorità del nostro offitio vi concediamo licentia et potestà d’interporre li sodetti decreti per le due donne soddette per questa volta sola et non più»; e fol. 31 per un analogo provvedimento relativo a Valmontone; mentre in fol. 29v, 49, 67v la commissione di poter interporre i decreti in modo permanente al podestà di Barbarano, al giudice di Cori e al vicario di Castelchiodato.

62 Il Borromeo scriveva al fiscale capitolino: «Havend’io riferito a Nostro Signore ciò che passa in materia delle deputationi che da signori conservatori vengono fatte nel distretto di Roma de’giudici per interporre decreti nelli contratti di vedove e pupilli, Sua Santità mi ha ordinato che io significhi a vostra signoria ch’è mente della Santità Sua che simili deputationi non si facciano», ASC, Camera Capitolina, cred. XVIII, 53, fol. 4. Per un confronto sulla cesura che la lettera rivela, cfr. ivi, cred. XI, 21, fol. 2, 6, 7, 15, 32, 33, 42-44, 46, 50, 65, 67, 68, 84, 101 (relativamente a Farfa, Civita Lavinia, Cori, Segni, Poli per gli anni 1646-1652) e 131, 134, 150, 180, 190 (per le nomine annuali del magistrato corese dal 1655 al 1662). Purtroppo, l’inaccessibilità del fondo della S. Consulta depositato nell’Archivio Segreto Vaticano e la sostanziale mancanza di documentazione dell’epoca in quello presso l’Archivio di Stato di Roma non consentono di approfondire il contesto e le ragioni della decisione papale.

63 BAV, Archivio Barberini, III. 621, n. 150 (26 gennaio 1628).

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