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Offices et papauté (XIVe-XVIIe siècle)

 | 
Armand Jamme
, 
Olivier Poncet

II. Charges et offices

Il referendariato di ambedue le Segnature. una forma speciale del «servizio pubblico» della Corte di Roma e dello Stato pontificio

Christoph Weber

Note de l’auteur

Ringrazio il Rev. H.-J. Reudenbach. direttore della Biblioteca diocesana d’Aquisgrana. per il suo prezioso aiuto.

Texte intégral

  • 1 Una bibliografia assai completa fino al 1945 in: P. Santini. De Referendariorum ac Signaturae histo (...)

1Il Tribunale della Segnatura Apostolica è onnipresente nella storia della Curia romana. ma al contrario le nostre conoscenze del funzionamento e dell’inquadramento reale nell’ingranaggio complicato dei tribunali ed offici di Roma sono assai limitate1.

  • 2 Quamplura Curiae tribunalia huic tribunali Signaturae non subjacent. ut omnes congregationes cardin (...)
  • 3 I primi paragrafi dedicati dal cardinale De Luca ai referendari sono molto illuminanti per il cambi (...)

2Una nuova analisi della storia di questa gran corte di revisione esigerebbe nuovi studi profondi che dovrebbero sopratutto tener conto della realtà pratica. cioè dei processi che finivano davanti alla Segnatura di Grazia e a quella di Giustizia. Teoricamente in ambedue le Segnature – che però erano congiunte per un personale unico – i Referendari costituivano il Tribunale supremo. ultimo. più illustre della Curia romana per la presenza del papa stesso nella Segnatura di Grazia. Praticamente però la Sacra Rota godeva di un prestigio molto più alto. la Reverenda Camera esercitava un potere molto più ampio. e – quel che era il peggio. tutti i tribunali moderni. dal Sant’Uffizio ai Vescovi e Regolari. dal Buon Governo alla Sacra Consulta non soggiacevano più alle Segnature2. Questo non è un caso raro: che un dicastero romano si trovava in una situazione ambigua. anzi oscura fra la pretensione alta di «organo supremo» e una realtà molto più modesta. e per noi inevitabilmente difficile a capire3.

3In questa sede non è possibile di rielaborare una nuova analisi del funzionamento interno e delle competenze di questa corte. che subiva dal tardo medioevo fino al presente mutamenti radicali. avanti ai quali anche un cardinale De Luca si trovava perplesso. specialmente perché già ai suoi tempi (ca. 1670) le competenze della Segnatura rispetto al tardo Medio Evo erano fortemente diminuite.

  • 4 Per i chirografi G. Ramacciotti. Gli Archivi della Reverenda Camera Apostolica. Roma. 1961. p. 81-8 (...)

4De Luca menziona un cambiamento di competenze fra la Segnatura e gli uffici del datario. del tesoriere generale. e il vicecancelliere. Fra queste competenze perdute egli nota «plura alia ad regimen temporale pertinentia». che si documentavano per esempio nei «Chirographa papae manu signata». che si trovano oggi nell’Archivio di Stato formando una fonte importante per la storia economica e politica dello Stato pontificio4.

5Per il secolo xviii bisogna non dimenticare la Secretaria Memorialium. della quale Monaldini osserva:

Haec secretaria est veluti quoddam tribunal. sed mere gratiosum. quo mediante Sanctissimus Dominus N. PP. diversas gratias petentibus concedit.

  • 5 ..idem secretarius facit restructum supplicationis. quibus peractis adveniente die designata pro au (...)

E le modalità precise. che l’autore descrive circa l’anno 1731. riepilogano quasi alla lettera la concezione della Segnatura di Grazia5.

  • 6 J. B. De Luca. Theatrum.... cit. n. 1. XV. p. 89. n. 12. Per il pensiero politico dell’autore cfr. (...)
  • 7 J. B. De Luca. Theatrum.... cit. n. 1. XV. p. 89-90. n. 14-21.
  • 8 Ivi. p. 94. n. 1. nel primo paragrafo dedicato alla Segnatura di Giustizia.
  • 9 Il cardinale cercava nella sua veste di uditore del papa di ravvivare la Segnatura di Grazia. uno s (...)
  • 10 Una diminuzione poco presa in riguardo era il cambiamento introdotto sotto Innocenzo X. che i ricor (...)
  • 11 Per la decadenza della S. Rota. cfr. E. Cerchiari. Capellani papae et Apostolicae Sedis Auditores c (...)

6Basta. prima di arrivare al nostro tema concreto. ricordare. che anche le Segnature emanavano dalla concezione che il papa doveva prestare il suo orecchio alle supplicazioni di ognuno che si sentiva gravato dalle decisioni definitive e anche inappellabili dei tribunali supremi ancora nel sec. xvii: infatti De Luca parla della «suprema et absoluta papae potestas dispensandi. vel derogandi»6. Il campo d’attività era ovviamente molto largo. Nella Segnatura di Grazia si trattavano cause. nelle quali il petente domandava appellazioni non più permesse. sanazioni (per esempio per contratti non servata forma). restituzioni in integrum. e moltissimi altri favori. che eccedevano i termini del ius commune. ma anche cose molto semplici e di poco valore7. In differenza alla Sacra Rota. che non accettava cause di un valore al di sotto i scudi 500. la Segnatura di Grazia non conosceva nessun limite. e quella di Giustizia soltanto uno di 20 scudi. cioè il valore minimo per superare la tassa amministrativa. Alla Segnatura di Giustizia. alla quale il papa non interveniva. erano riservate tutte le liti ad effectum committendi causas appellationis. vel restitutionis in integrum. sive decidendi controversias super fori competentia8. Contrariamente alla Signatura Gratiae. non si trattava di domandare una grazia dal Sommo Legislatore e Giusdicente. ma di ricercare processualmente il proprio diritto. Nello sviluppo dei secoli xvi-xviii. l’azione della Segnatura di Grazia diminuiva fino quasi al dileguarsi di questo tribunale. probabilmente assorbito dalla Dataria. dalla Segretaria dei Brevi e dall’uditore del papa9. La Segnatura di Giustizia invece poteva sorreggersi. ma in realtà rimase ristretta a cause romane o altre di non tutte le province dello Stato pontificio10. Il declino di ambedue le Segnature trova un parallelismo nella Sacra Rota. ed in altri tribunali vecchi. come quello dell’Uditore generale. che tutti soffrissero lo scartamento da parte delle congregazioni cardinalizie11.

7Ma si deve anche riconoscere che un impulso originario di ogni cultura giuridica rimaneva racchiuso dentro il quadro istituzionale di questo tribunale: la consapevolezza del problema fondamentale di ogni amministrazione della giustizia: cioè del problema. quando una lite dovesse finire. Era in ogni caso giusto di finire con i tres conformes? Quando si doveva riaprire il processo? Come si faceva giustizia ai giusdicenti? Quali grazie si potevano fare alle circostanze individuali e quando diventava la ricerca di giustizia ingiustizia. sia per il tempo perduto. sia per l’insicurezza causata per le parti? Sono questioni fondamentali. dalle quali dipende in gran parte la cultura giuridica di uno stato. di una civilizzazione. In questo senso. la storia di ambedue le Segnature resta ancora tutta da scrivere.

8Il dibattito s’intrecciava su due binari: da una parte. la Segnatura di Giustizia doveva regolarsi dentro i limiti dello diritto stretto. ma anche sorvegliare l’operato di molti tribunali inferiori. dall’altra parte. la Segnatura di Grazia voleva e doveva trasgredire questi limiti da un punto di vista di giustizia assoluta. libera da ogni «freno» delle formalità giudiziari che erano stati introdotti non senza causa. ma il culto delle quali il cardinale De Luca amava di flagellare come «superstizione».

9Il cardinale De Luca descrive il compito dell’uditore del papa (cioè il suo). funzionario decisivo della Segnatura di Grazia. così:

  • 12 J. B. De Luca. Theatrum.... cit. n. 1. XII. p. 230. n. 5-6.

Auditor enim papae dicitur Consiliarius Principis supremi. qui more Principis potius. quam judicis inferioris judicare. ac procedere debet. quoties justitia. et veritas naturalis assistit. egrediendo illos rigorosos. ac superstitiosos legales cancellos. inanium circuituum nutrivos ad quos judices se credunt obligatos12.

10Questa dialettica inerente ad ogni sistema giudiziario: cercare la giustizia dentro i limiti di una legge positiva. ma anche di lasciar aperto una via d’uscita per i rari casi. nei quali la legge causa ingiustizia. ma anche impedire che questa porta angusta diventi troppo larga. è il vero soggetto affascinante della storia di ambedue le Segnature. cioè della Giustizia e della Grazia. che non possono sussistere che l’una appoggiata all’altra.

  • 13 L’incomprensibilità – relativa. per uno storico – della Segnatura deriva dal fatto. che le sue comp (...)

11Nella attuale situazione di ricerca non vorrei imbattermi nelle vie tortuose di una ricostruzione storico-giuridica di questo tribunale per molti lati incomprensibile13. ma avanzo un progetto di lavoro vicino all’odierno corrente prosopografico della ricerca storica moderna. Questo progetto consiste in un catalogo di tutti i referendari utriusque Signaturae da Pio V a Pio VI. cioè dal concilio di Trento fino alla seconda occupazione francese di Roma (1565-1809).

  • 14 B. Katterbach. Referendari utriusque Signaturae a Martino V. ad Clementem IX. Roma. 1931 (Studi e t (...)

12La base documentaria consiste in primo luogo nei fogli volanti. che per un certo anno presentano i nomi di tutti i referendari attuali e nel fondo manoscritto «Tribunale della Segnatura» dell’Archivio di Stato di Roma. in secondo luogo nei cataloghi parziali stampati del Padre Bruno Katterbach OFM (1930) e del cardinale Giuseppe Beltrami (1972)14.

  • 15 R. Ago. Burocrazia. «nazioni» e parentele nella Roma del Settecento. in Quaderni storici. 67. 1988. (...)
  • 16 R. Ago. Burocrazia.... cit. n. 15. p. 75.
  • 17 Chr. Weber. Legati e governatori dello Stato Pontificio (1550-1809). Roma. 1994 (Pubblicazioni degl (...)

13Come nel mio libro sopra i cardinali e prelati del periodo di Pio IX (1978) e come nell’articolo molto stimolante della collega Ago sopra le «Nazioni e parentele nella Roma del Settecento» (1988)15 fu già sottolineato. il fondo «Tribunale della Segnatura». preziosissimo in se. e forse unico nel mondo quanto alla ricchezza della documentazione per un personale dirigente nei secoli xvii e xviii. non è completo. e non perciò permetterebbe la stesura di un catalogo abbastanza completo per una ricerca storico-statistica. Secondo la prof.ssa Ago mancano ca. 33 % dei nomi16. e una simile. forse un po’ meno alta percentuale si deve costatare. esaminando il catalogo del Padre Katterbach (che finisce con Alessandro VII quanto ai referendari). Tenendo conto di questa lacunosità delle fonti. si può trovare nei fogli volanti (da me in parte già utilizzati per i governatori dello Stato pontificio). un completamento molto effettivo. Per gli anni fra il 1569 e il 1762 potevo rintracciare 45 di questi fogli. che insieme alle altri fonti. specialmente al libro dei giuramenti importante per tutto il secolo xviii. offrono una probabilità più forte di arrivare ad una serie completa dei referendari per questo arco di tempo. L’uno o l’altro nome ci scapperà forse per sempre17.

14L’edizione consisterà di due parti: dapprima una edizione completa di queste 45 liste annuali (che ovviamente non apparivano ogni anno!). poi una prosopografia alfabetica. che non vuol imitare un Dizionario biografico. ma che si restringe a piccoli cornici della vita burocratica di questi funzionari. impiegati. officiali. giudici o che cosa siano veramente stati.

  • 18 Un referendario rimaneva nell’ufficio fino alla morte. se non partiva di Roma come vescovo. se non (...)
  • 19 Nel Sei-Settecento esistevano referendari almeno in questi Stati Europei: Sacro Impero (nella Cance (...)

15Cos’è un Referendarius utriusque Signaturae? Non è una domanda retorica. A differenza di molti altri funzionari della Curia romana. come il nunzio. il segretario di una congregazione. un presidente delle amministrazioni camerali. di un consultore del Sant’Uffizio. niente oggi ci aiuta per capire bene che cosa facesse realmente un referendario durante i lunghi anni della sua carriera prelatizia. finché ottenesse un impiego più alto. che lo faceva uscire dall’albo dei suoi colleghi18. Referendari esistevano probabilmente in molti assetti istituzionali degli Stati europei e sussistono anche oggi19. ma la loro situazione molto diversa non permette più di risalire a quel referendariato. che era la base più importante del reclutamento dell’élite curiale.

  • 20 J. B. De Luca. Theatrum.... cit. n. 1. p. 89. Tre referendari che proponevano complessivamente 30 c (...)
  • 21 La fonte verrà edita prossimamente.

16La letteratura sia giuridica coeva che quella scientifica moderna ci da almeno qualche indicazione piuttosto negativa: il referendario non era un giudice ordinario. non era capo di un qualsiasi dicastero. non aveva nemmeno un beneficio ecclesiastico. Non era membro di un collegio prelatizio con numero fisso. che gli avrebbe dato un introito certo. anzi non aveva nessun pagamento fisso (degl’incerti non sentiamo nulla). Non possedeva neanche un officio venale. né uno con un dovere ben definito di presenza nelle sedute del tribunale stesso. Anzi. il regolamento. che in ogni seduta della Segnatura di Giustizia siano presenti sei referendari (e non più)20. escludeva praticamente la collaborazione attiva della maggioranza dei referendari. che ammontavano per esempio nell’anno 1600 al numero di 13021.

17Un funzionario col rango di prelato. senza pagamento né certi doveri. né una presenza continua – in pratica è da supporre. che ogni referendario presente nell’Urbe veniva chiamato due volte all’anno ad una seduta –. un tale funzionario lasciava perplessi anche gli scrittori curialistici del Seicento.

  • 22 Giovanni Battista Marchesani. nipote del Canonico Vaticano Antimo Marchesani. che diventò vescovo d (...)

18Giovanni Battista Marchesani di Città di Castello22. decano di ambedue le Segnature. cioè il prelato votante più anziano di questo tribunale. nella sua Praxis Signaturae del 1615 ci fa sapere che il referendariato è paragonabile ad un altro funzionario (ed a lui solo). cioè il maître des requêtes francese:

  • 23 Commissionum ac rescriptorum utriusq. Signaturae S.D.N. papae Praxis sive Tractatus Io. Bapstitae M (...)

Hodie tamen quinquaginta. et plus sunt ii. qui eum in Gallia tenent locum. quem in Urbe habent referendarij. et omnes sibi delegatarum causarum variarum sunt iudices. diverso quidem nomine. sed officio eodem. Hos namque libellorum magistros vocant. nomine ex eo sumpto quod olim. qui eodem munere fungebantur. nunc magistri memoriae. epistolarumque. nunc libellorum magistri vocabantur...23.

  • 24 P. Litta. Vitelli di Città di Castello. Milano. 1832. tavole 1-4.
  • 25 R. Mousnier. Les institutions de la France sous la monarchie absolue 1598-1789. II. Les organes de (...)
  • 26 Il parallelismo stretto e sorprendente sta nel fatto che ambedue le due magistrature romane e franc (...)
  • 27 G. B. Marchesani. Commissionum.... cit. n. 23. p. 14 e sotto in appendice.
  • 28 Oggi sussiste «l’idea» della segnatura ancora in due luoghi costituzionali della democrazia moderna (...)
  • 29 Forse non a caso De Luca faceva seguire la sua Relatio romanae Curiae dal suo libro Conflictus legi (...)
  • 30 Per l’ordinamento di Alessandro VII. cfr. G. Giandemaria. Riflessioni sopra la costituzione LXXXVII (...)

19Il Marchesani. che era certamente imparentato con la casa Vitelli24. la quale aveva forti relazioni colla Francia. insiste sul parallelismo ritrovato. insistendo sopratutto sul rango di giudice delegato del sovrano. Quando si legge le pagine dedicate da Mousnier ai maîtres des requêtes25. la vicinanza dei due corpi è evidente: una giudicatura suprema ma sopratutto adatta per essere inviata in luoghi diversi e per commissioni straordinarie26. Certamente. Marchesani è consapevole del fatto che un maître des requêtes si trova in un rango alquanto superiore a quello di un Referendario (Nullus ad illud officium aspirare poterit. quin prius in aliquo supremo senatu. quem Parlamentum vulgo vocant uti senator in toto sexennio ius dixerit27). ma la vicinanza è nondimeno convincente: il compito primario di ambedue è quello di preparare le risposte ai supplices libelli diretti dai sudditi al sovrano. e questa funzione rimane – anche fino ad oggi28 – circondata da un prestigio tutto particolare. un prestigio che scaturisce immediatamente dalla concezione del sovrano come fonte di una giustizia immediata e sempre attingibile. Un mito senza dubbio. ma necessario in forme costituzionali. nelle quali la pluralità dei collegi governativi e giudicativi. l’immutabilità del potere una volta costituito e la diversità delle culture giuridiche stesse (ius commune. canonicum. statutarium) si stendeva pesantemente sopra tutte le società europee sottomesse ad un mentalità tradizionalistica. casuistica. e anche classicistica nella cultura giuridica29. Il referendario era così visto una promessa. una di queste eterne promesse di una giustizia pronta. semplice e libera da ogni influenza illegittima. Il referendario. non c’è più di meravigliarsene. subiva forti cambiamenti dal Quattrocento al Seicento. cioè nei secoli della sua più florida esistenza: riferente di suppliche. giudice delegato per cause difficili. e per conseguenza: governatore di provincia. Così mi sembra che sia stato lo sviluppo di un «aiutante di studio» del papa ad un alto funzionario dell’amministrazione statale svoltosi fra la fine del secolo xiv e la riforma di Alessandro VII che dava l’ultima impronta a questo tipo di prelatura (1659)30.

  • 31 J. B. De Luca. Theatrum.... cit. n. 1. XV-1. p. 64-66. Una critica assai aspra della Congregatio Ex (...)
  • 32 R. Ago. Burocrazia.... cit. n. 15. p. 76-77; Chr. Weber. Kardinäle.... cit. n. 15. I. p. 121-125.

20Così possiamo concludere che il referendario era di fatto una specie di funzionario che non era previsto dal diritto canonico: uno che era qualificato per essere promosso ad uffici dirigenti sopratutto dello Stato. per posti sia nella magistratura che nell’amministrazione. che oggi chiamiamo civile. L’accentuata modernità di questa concezione si fa risaltare paragonando il referendario ad un prete (ma anche vescovo). Prete si poteva diventare senza nessun studio accademico. dopo un esame debole che spesso non superava le conoscenze elementari della Sacra Liturgia. per un vescovo. la Curia romana stentava molto per rendere efficace il cosiddetto Examen Episcoporum31. un esame orale nelle discipline di teologia dogmatica e morale. spesso non preso sul serio. Per il referendario. come l’Ago ha bene osservato32. tutta una lunga carriera preparatoria. non di rado di 6 o 7 anni. un dottorato. lunghe «pratiche» in diversi tribunali di Roma o in studi di avvocati o prelati. penose inquisizioni sopra lo status sociale che doveva almeno mostrare la piena «civiltà». meglio l’appartenenza al patriziato. l’entrata sufficiente per vivere in un tenore di vita prelatizio anche senza ricevere alcun pagamento. finalmente una presenza fisica. morale ed intellettuale provata per anni. cosicché i molti cardinali. vescovi e prelati. i quali avevano già sperimentato il rispettivo personaggio. non intraponevano il loro veto.

  • 33 Quemadmodum providus Agricultor. Constitutio apostolica di Sisto V. 10 Kal. Ottobre 1586. in G. B. (...)
  • 34 E. Breuckmann. Die Vorbereitung auf den höheren Verwaltungsdienst. Eine historische und vergleichen (...)

21In altre parole. le esigenze erano altissime. sopratutto dal tempo di Sisto V che le aveva rafforzato33. e esse rimanevano uniche – secondo che io sappia – in Europa. In Prussia ed Austria. per esempio. tali esami rimanevano sconosciuti fino al tardo assolutismo illuminato. cioè fino al tardo Settecento. e in realtà il «Staatsexamen» moderno fu introdotto soltanto dopo il 181534. Non vedo che altri Stati europei avessero imitato coscientemente il sistema romano. un fatto che non risulta immediatamente comprensibile.

  • 35 Christopherus Sentmenat e Robuster di Tarragona. canonico di Barcellona. diventò nel 1562 uditore d (...)
  • 36 C. Robuster. Discursus an expediat restringi numerum Referendariorum. in G. B. Marchesani. Commissi (...)
  • 37 Ibid. e poi insiste: Vilescit haec spectabilis dignitas. quia paucitas venerabilis. turba vero cont (...)

22Un dibattito del tardo Cinquecento o primo Seicento offre un’introspezione un po’ più viva nell’autocoscienza del corpo dei referendari e votanti delle Segnature. Si tratta di due «discorsi» – difficilmente databili – sopra il numero ed i privilegi di questi prelati. scritti probabilmente fra il 1594 e 1597 il primo. di Mons. Christoforo Robuster35. e dopo il 1605 il secondo. uscito dalla penna di Giovanni Battista Marchesani. il quale per il suo valore viene qui riprodotto nell’Appendice. Robuster. più Romano del Catalano. era stato lungamente referendario e uditore della Sacra Rota prima di accedere al trono vescovile di Orihuela (1587-1594). che lasciò – il che sorprende – per ritornare a Roma e prendere posto fra i votanti della Segnatura. In questi ultimi anni della sua vita (1594-97) doveva esprimere il suo intimo malessere nel vedere come il numero dei referendari aumentava quasi senza freno. Richiama in mente Paolo III (1534-1549). sotto il quale si contavano 27 referendari. dei quali otto erano uditori della Sacra Rota. Al tempo presente invece. afferma Robuster. è cresciuto il numero in multitudinem immensam. diffusam. et nisi competenti numero comprehendatur. in infinitum progrediretur36. Ma come si sapeva dagl’antichi. nihil immensum bonum est. et multitudo nil habet honestum37.

  • 38 I dati saranno pubblicati nell’edizione delle rispettive liste.
  • 39 Un esemplare nel ASV. Fondo Pio. 93. fol. 277-303. Giovanni Pietro Ghislieri. governatore in sei go (...)
  • 40 La distinzione dei referendari Signaturae Gratiae da quelli della Signaturae Iustitiae non fu sempr (...)

23Infatti. non è da negare. che durante l’attività del Robuster e del suo collega Marchesani. cioè fra il 1570 e il 1590 incirca. il numero dei referendari aumentasse continuamente. Nel 1569 erano iscritti nell’albo della Segnatura di Grazia 48 individui. nel 1578 78 persone erano di questo rango. nel 1584 erano già 92 e due anni più tardi. nel 1586. esistevano addirittura 108 referendari Signaturae Gratiae38. Nel 1591. probabilmente per conseguenza del dibattito. al quale contribuiva anche il noto referendario e governatore Giovanni Pietro Ghislieri con uno scritto interessante. fin adesso inedito39. il numero scendeva a 85 persone. ma questo «successo» era effimero. perché già nel 1600 troviamo non meno di 107 referendari della stessa sezione e sotto Clemente VIII assistiamo ad una specie di esplosione. trovando nel 1609 non meno di 162 referendari utriusque Signaturae40.

24Con questa crescita. non soltanto il «valore» di questa dignità doveva alquanto scendere. ma sopratutto il carattere di tutto l’istituto era destinato a cambiare: non si trattava più di un collegio (che poteva avere fra le 7 e le 12 persone. secondo l’uso). ma di un ceto aperto. che non poteva più operare come una istituzione chiusa e ben definita. Dunque la conclusione del Robuster:

  • 41 G. B. Marchesani. Commissionum.... cit. n. 23. p. 13.

Respondeo. expedire restrictionem istam esse faciendam usque ad numerum vigintiquattuor. vel triginta ad summum41.

  • 42 Ivi. p. 12. La funzione di patrocinatore legale di un Referendario è chiaramente riscontrabile nell (...)
  • 43 Ivi. p. 13.

25Soltanto così si riusciva a salvare la dignità dell’ufficio e l’»utilità» della Curia! Soltanto molto vagamente Robuster accenna alla circostanza. che la moltitudine dei referendari fosse nociva alla «Curia». cioè al corpo dei procuratori e avvocati. e a questo punto troviamo una traccia di quella funzione di avvocato che era inerente al referendariato42. I nostri fonti non parlano delle competenze pecuniarie dei referendari. ma quelle dovevano esistere. Così. possiamo supporre. la riduzione del numero degli referendari aveva anche conseguenze finanziarie43.

26La Risposta di Mons. Marchesani ci conduce in un campo di argomentazioni molto diverso: nessun ragionamento del tipo dignitas vilescit o Turba vero contemptibilis facit. ma subito. nella prima proposizione la nuova visione completamente libera dai pensieri angusti di colleghi preoccupati delle loro entrate:

  • 44 Ibid.

Videbatur etenim per huiusmodi restrictionem praecludi aditus ad Romanam Curiam iuvenibus qui transactis studiorum laboribus cupidi ipsorum indolem exercere ex omnibus Christiani orbis partibus ad urbem confluunt. ut Deo. Sanctaeque Sedi operam navantes se Christi Vicario gratos. et orbi illustres praebeant44.

  • 45 Mario Rosa. Nobiltà e carriera nelle «Memorie» di due cardinali della Controriforma: Scipione Gonza (...)

27Cioè che i giovani di talento (e di nascita. come s’intende) trovino un ingresso alla carriera nel servizio del papa. Diamo nell’appendice il completo testo – difficilmente riscontrabile – di questo discorso. che dimostra. che a Roma già al tempo di Paolo V c’era una chiara consapevolezza. che il referendariato poteva e doveva essere trasformato in una specie di seminario per tutta la prelatura romana. per i vescovati e perfino anche per il cardinalato. Robuster apparteneva alla vecchia generazione. che vedeva nella Segnatura soltanto un tribunale come la Rota. Marchesani sapeva. che nella seconda metà del Cinquecento il crescente numero dei referendari era un segno si di un mutamento della Segnatura. ma anche di un entrare in scena di una nuova e necessaria funzione per la Curia. cioè dello svilupparsi di una specie di scuola superiore amministrativa per il servizio del papa. E per «scuola» il Marchesani denomina espressamente il referendariato. Lo stesso pensiero troviamo nelle memorie del cardinale Bentivoglio. e così il referendariato veniva definito da allora in poi fino alla fine dello Stato Pontificio45.

28La vera destinazione dei referendari dopo il concilio di Trento era dunque una duplice: la prima di disimpegnare per pochi o anche per lunghi anni l’ufficio di governatore. la seconda di ascendere ai ranghi più alti della gerarchia ecclesiastica. sia come alto funzionario curiale. sia come vescovo e cardinale.

  • 46 Per i vescovi che furono governatori e vicelegati prima del 1550 si vedano i catalogi rispettivi ci (...)
  • 47 L. Paci. Serie dei Legati. Vicelegati. governatori e prefetti della provincia di Macerata. in A. Ad (...)
  • 48 Cfr. P. Prodi. Il Sovrano Pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima éta mode (...)

29Il cambiamento radicale. che trasformava l’antico referendario intimo consigliere del papa in un governatore provinciale fu favorito se non causato dall’ingiunzione. fatta dal concilio di Trento ai vescovi. di tenere residenza. Fino al 1560-1570 troviamo in tutti i governi importanti quasi sempre vescovi – non residenti – nella funzione di vicelegati o governatori46. Questo uso si manteneva tenacemente. specialmente nei governi più prestigiosi. come per esempio a Macerata. ove i titolari della vicelegazione rimanevano vescovi. con interruzioni più o meno cospicui. fino al 164847. Il primo referendario governatore generale della Marca Anconitana fu invece nominato nel 1563. In questo periodo tridentino. cioè fra il 1559 e il 1578. poco a poco tutti i governi importanti. poi detti per antonomasia «prelatizi» ricevevano un referendario come governatore. Si tratta di 15 destinazioni ca.. che dovevano aumentare fortemente. sia per l’abolizione lenta delle legazioni cardinalizie. sia per la creazione di nuovi governi prelatizi. Un processo che si protraeva fino al tardo Seicento48.

  • 49 Governatori scelti fra i chierici di Camera con un certo peso erano per esempio Giovanni Battista D (...)

30I referendari non erano i soli a poter aspirare a questa nuova carriera. Durante tutta la seconda metà del Seicento. c’erano anche protonotari. chierici di Camera. vescovi titolari. e laici giusperiti. che potevano diventare governatori di provincia49. Ma. dopo la fine di questo secolo l’identificazione del governatore prelato col referendario era completa.

  • 50 R. Mousnier. Les institutions.... cit. n. 25. p. 484 s.

31Come il maître de requêtes50. dopo una piccola stagione in Curia. il referendario fu «destinato» ai governi dello Stato. e qui troviamo una cultura mentale e una consapevolezza del proprio dovere. che mostra almeno traccie di una nova concezione del servizio pubblico: troviamo affermazioni che superano nella loro consapevolezza politica-statale le solite fraseologie religiose e umanistiche. che appena coprivano le realtà nepotistiche e clientelari del mondo romano dei secoli xv e xvi.

  • 51 Chr. Weber. Kardinäle.... cit. n. 15. I. p. 401-420; ibid.. p. 19 citazione del libro polemico e im (...)
  • 52 Chr. Weber. Der Religionsphilosoph Johannes Hessen (1889-1971). Ein Gelehrtenleben zwischen Moderni (...)
  • 53 Questo vale anche per la Chiesa posttridentina. Quel che cerco di dimostrare per la Curia romana in (...)
  • 54 Cfr. W. Reinhard. Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von (...)

32Chi scrive ha largamente partecipato a questo impulso di ricerche sopra il clientelarismo. nepotismo. particolarismo di una «social basis of a backward society»51. Questo impulso era inevitabile e necessario in un ambiente storiografico. nel quale un giovane ricercatore si trovava fra il martello di un neomarxismo espansivo e l’incudine di una tradizione chiamata idealistica. ma in verità apologetica di tutti i poteri statali. ecclesiastici e intellettuali compromessi nelledittature di destra del secolo xx52. In questa situazione – si parla degli anni ’70 – lo studio critico del clientelarismo e nepotismo sia di impronta strutturalistica di origine francese che di provenienza anglosassone permetteva sì di liberarsi da vecchie glorificazioni dello «Stato» etc.. senza dover seguire le grettezze mentali e fanatismi del neomarxismo. Oggi questo impulso ha bisogno di ulteriori allargamenti. E la concezione che propongo. si dirige verso una più grande elasticità nell’analisi dello Stato moderno53: nepotismo e sincera protezione del talento. clientelarismo e chiara consapevolezza del dovere di un impiegato pubblico. regionalismo. anzi campanilismo e una veduta statale e unificatrice non si escludevano. ma si compenetravano in una maniera che vige anche oggi e costituisce una dinamica dominante nei Stati del nostro secolo54.

  • 55 Cfr. F. Diaz. Il Granducato di Toscana. I Medici. Torino. 1976 (Storia d’Italia. XIII-1) con impron (...)
  • 56 In questo luogo devo confessare il mio grande debito intellettuale alle ope-re del compianto Bandin (...)

33Denunciare sempre le mancanze dello Stato pontificio. del Granducato o delle repubbliche italiane del Seicento partendo da un modello di Stato astratto e centralistico. diventa così improduttivo55. Cercare invece il rapporto specifico di miscela fra tradizione feudale e clientelare ed il sorgere di un ideale statale. cioè di un’amministrazione equa e imparziale. mi sembra un approccio promettente56.

  • 57 A. Gardi. Lo Stato in provincia. L’amministrazione della legazione di Bologna durante il regno di S (...)
  • 58 Cfr. Il libro non affatto antiquato di M. Grizi. Un prelato italiano del Seicento (1556-1612) nella (...)

34La crescita interna dello Stato. l’offerta di servizi pubblici. di una sicurezza pubblica nelle strade e nel comportamento delle forze. il controllo più intenso della perequazione delle imposte. una amministrazione di giustizia sempre più controllabile (la Segnatura apostolica n’era quasi un emblema) – sono questi i fattori di uno sviluppo che emergono. paragonando la Roma dei giorni di un Paolo V o Urbano VIII con quella di un Innocenzo IX o Pio VI. In quest’opera immane di statalizzazione (la quale Andrea Gardi mi ha fatto capire)57. i governatori di provincia giocavano un ruolo importante58.

  • 59 Chr. Weber. Legati.... cit. n. 17. p. 795. La citazione è di Michele Giustiniani nel 1665.

35Nelle spesso brevissime descrizioni obituari dei referendari troviamo dal secolo xvii in qua una crescente tendenza di elaborare il profilo di un servitore dello Stato assiduo e incorrotto. che in ultima istanza è pronto a sacrificare anche la propria vita per il bene pubblico. Così troviamo per un giovane prelato. Giovanni Muti Papazurri. la seguente notizia: «Era egli figliuolo di Pompeo. e di Costanza Spannochi. nobile romana. Oltre altri governi da Giovanni con lode essercitati. s’annovera quello di Faenza nel 1622 con particolar commissione datagli da papa Gregorio XV sopra l’abbondanza. attesa la penuria. che all’hora regnava; onde desideroso egli di cooperare all’ottima mente del suo prencipe. e di soddisfare esattamente le parti della propria carica. contrasse gravissima infermità. per essersi trasferito in campagna personalmente in tempi pericolosi. e per altri disaggi patiti. li quali gli fecero terminare la vita in servitio publico in età ancora fresca. morendo à 16 di luglio del sudetto anno 1622 in Faenza»59.

  • 60 Ibid.. p. 445. La citazione è di Eugenio Gamurrini nel 1668.

36Di un’altro prelato del periodo di Innocenzo X si scriveva: «Francesco Albergotto fu prelato di Santa Chiesa. dopo d’aver esercitato i suoi gran talenti in più governi. e particolarmente in quello di Fano. di Camerino. e di Spoleto. di dove fu spedito con buon nervo di gente armata da S. Beatitudine. per vedere di sedare alcune sollevazioni nate nella città di Perugia. dove arrivato fece subito campeggiare la sua prudenza. con la quale più che con l’armata. quietò con maraviglia di tutti quel rumore. che crescendo potea divenire quel mostro orrendo della ribellione e però Sua Santità lo volle riconoscere con dargli il governo di Campagna. che è fra tutti i governi il migliore. per il che si erano concepite di questo grand’huomo speranze di vederlo un giorno nel Sacro Collegio de’ Porporati. se la morte non gli troncava il filo della sua vita. che seguì nel suddetto governo»60.

  • 61 Ibid.. p. 961 s.
  • 62 A. Gardi. Lo Stato.... cit. n. 57. p. 244. Non a caso il capitolo rispettivo ha come titolo: «Anton (...)

37Un sacrificio speciale al bene pubblico offriva il governatore di Perugia. Bologna e Roma Monte Valenti: «Chiuse i suoi giorni colla gloria di aver meritato sebbene non ottenuto. per la contrarietà della sorte. il cardinalato»61. Andrea Gardi sottolinea. come era già noto per il governo di Perugia. che Monte Valenti lottava durante tutta la sua lunga carriera amministrativa e giudiziaria sopratutto contro la prepotenza dei Magnati. sia feudali sia patrizi. che erano l’ostacolo più pericoloso dello Stato62.

  • 63 Specialmente. sotto Clemente XIII. Clemente XIV e Pio VI. la permanenza di un governatore in un det (...)
  • 64 Angelo Locatelli Martorelli Orsini. referendario nel 1727. amministrò fra il 1729 ed il 1751 dieci (...)

38Segno della professionalizzazione del referendariato come vivaio di amministratori capaci ed effettivi è la sempre più lunga permanenza di un governatore in un certo posto. Nel Seicento. i governatori cambiavano ogni anno. alla fine del Settecento troviamo molti prelati per otto o dieci anni nella stessa destinazione63. Si sviluppò anche il profilo di un referendario che rimane per sempre. fino alla «giubilazione» governatore. senza più aspettare la nomina ad un vescovado. premio consueto nel Seicento per un governatore. che poteva vantare più anni di «servizio alla Santa Sede». Prima della fine dello Stato Pontificio. un certo gruppo di referendari formava all’interno della Curia romana un ceto professionale di amministratori periferici64.

  • 65 Chr. Weber. Legati.... cit. n. 17. p. 651. La citazione è del Siena 1746.

39Uno stralcio tipico di una vita prelatizia di questo genere offre la descrizione della carriera di Mons. Giuseppe Ercolani. che diventò referendario nel 1711 e amministrava quattro governi fra il 1717 e il 1725. Non progrediva più nella carriera. per cause a noi sconosciute. ma rimaneva nel numero di quei individui che potevano prestare servizio dentro uno Stato. che era moderno e tradizionale simultaneamente: «Monsignore Giuseppe Ercolani. figlio d’Agostino Ercolani Marchese di Fornovo. e Rocca Lanzona. nacque in Sinigaglia. e proveduto d’un ottimo ingegno riuscì molto dotto in diverse facoltà. massimamente nella Sacra Poesia. e nell’architettura sì civile. che militare in guisa. che nell’una e nell’altra ha dato alla luce varie opere. degne del suo nobile talento. Quindi meritevolmente dichiarato dal Sommo Pontefice Clemente XI referendario dell’una e dell’altra Segnatura fu eletto a governare varie città della Chiesa. ove si portò sempre con somma rettitudine. integrità e disinteresse. Ancor vive. destinato da N. S. Benedetto XIV alla soprintendenza generale della nuova ampliazione. ossia apertura della città di Sinigaglia»65.

  • 66 Ibid.. p. 707 con una notizia obituaria dell’anno 1771. nella quale si enumerano diverse «commissio (...)

40Da ultimo presentiamo un personaggio singolare per la sua nascita. ma diventato rappresentante tipico dell’élite amministrativa del tardo Stato pontificio: Carlo Gonzaga (1692-1771). figlio naturale dell’ultimo duca di Mantova. Dopo la sua ammissione al referendariato nel 1725 fu quasi subito nominato governatore. officio che esercitava in 12 città e province dello Stato dal 1726 fino al 1760. La ricompensa di questo lungo servizio fu un chiericato di Camera e un canonicato Vaticano. e questo nell’età di 68 anni66.

  • 67 P. Santini. De referendariorum.... cit. n. 1. p. 35. Bolla «Debita consideratione». 30 luglio 1540. (...)
  • 68 P. Santini. De referendariorum.... cit. n. 1. p. 43.
  • 69 Ibid.
  • 70 Giorgio Viviano Marchesi Buonaccorsi (1681-1759). cavaliere di Santo Stefano nel 1707. entrò molto (...)

41Se si seguisse nell’analisi del referendariato l’accentuazione che danno gli antichi scrittori ai diversi punti di vista possibili. il primo luogo di attenzione si dovrebbe attribuire ai «privilegi» dei referendari. che. secondo l’uso. erano innumerevoli: sopratutto la bolla di Paolo III del 1540 conteneva una valanga di favori e concessioni. anche di valore pecuniario. frammischiati a privilegi liturgici. accademici. nobiliari. «Baculo et mitra uti et solemniter benedicere in monasteriis sibi commissis permissum»67. L’abito violaceo veniva concesso più tardi. soltanto nel 169568. poi il rocchetto e la cappa magna. nel 1727 il galero violaceo per i votanti69. In questo periodo. la gerarchia delle prelature era ormai definitivamente stabilita ed anche munita di una forte ideologia conservatrice e difensiva. una ideologia che impediva ogni apertura della Prelatura romana al ceto laicale e borghese. Un’illustrazione chiara di questa mentalità curiale. burocratica. gerarchica e patriziale troviamo in Mons. Giorgio Viviano Marchesi Buonaccorsi. prelato forlivese. esponente tipico della noblesse de robe dello Stato pontificio70. che nel suo libro alquanto trionfalistico sopra il protonotariato apostolico si slanciava a proporre una classificazione definitiva di tutti i collegi curiali. e così anche dei referendari. classificazione in vigore fino al 1870:

  • 71 G. Viviano Marchesi Buonaccorsi. Antichità ed eccellenza del protonotariato apostolico partecipante (...)

L’altezza. e minorità del grado suole nel mondo servir di norma per distinguere la condizione degli uomini innalzati dalla fortuna. o dal merito a que’ posti di onore. che sorpassano gli altri. o per regolarne la stima a proporzione della minore lor sorte. Questa norma più che altrove si scorge nella Curia romana. ove risplendono per di lei ornamento. e per felicità de’ vassalli di S. Chiesa sei pregiatissime classi di prelati di mantelletta. La prima è quella de’ protonotari partecipanti. la seconda degli uditori della Sacra Rota. la terza de’ chierici della Camera pontificia. la quarta de’ votanti di Segnatura di Giustizia. e di Grazia. la quinta degli abbreviatori della maggior Presidenza. e la sesta de’ referendari di ambedue le Segnature71.

  • 72 Cfr. V. Falaschi. La gerarchia ecclesiastica e la famiglia pontificia. Macerata. 1828: contiene mol (...)
  • 73 Il desiderio ardente di tutto il ceto prelatizio di indossare la veste talare ed il rocchetto viola (...)

42L’ultimo segreto dunque del referendariato. lo troviamo in un’utopia gerarchica mai completamente soddisfatta. un impulso di costruire sempre nuove distinzioni sociali. sempre nuovi ranghi e titoli. mezzi per distinguersi da una infinita serie di altri ranghi più inferiori. visibili per costumi distinti e producenti nello stesso momento un sentimento di solidarietà con quelli che indossavano la stessa «mantelletta»72. Psicologicamente. per i referendari. il segno più importante della loro esistenza era il «habitus violaceus»73. che gli equiparava fino ad un certo grado ai vescovi. gli «creava» come membri di un ceto dominante strettamente separato dal ceto del clero inferiore. Il peso di questa differenza. anzi di questo abisso è ben noto anche nella storia di altri paesi europei.

  • 74 Panorama. anno XXXIX. n. 3. 18 gennaio 2001. p. 74. Già nel secolo xvi. i primi giorni del gennaio (...)

43Giampietro Olivetto in un suo saggio molto corte col titolo Carrierismo. che tentazione. edito il 18 gennaio 2001 in Panorama. osserva che in Curia romana. «in tempo di nomine. il clima è febbrile. Al papa giungono sollecitazioni. pressioni e autocandidature»74. Dunque. papa Giovanni Paolo II in una lettera apostolica Novo millennio ineunte del 6 gennaio 2001 ammoniva i suoi collaboratori curiali così:

Occorre far spazio al fratello. portando i pesi gli uni degli altri e respingendo le tentazioni egoistiche. che continuamente ci insidiano e generano competizione. carrierismo. diffidenza e gelosie.

Notes

1 Una bibliografia assai completa fino al 1945 in: P. Santini. De Referendariorum ac Signaturae historico-iuridica evolutione. Roma. 1945. p. vii-xiv. Per il ricercatore odierno però. molte delle opere citate sono difficilmente reperibili fuori della Biblioteca Vaticana e nel saggio presente non tutte le antiche collezioni potevano essere utilizzate. N. del Re. La Curia romana. Lineamenti storicogiuridici. Roma. 1970. p. 227-242. Moltissimi manuali di diritto canonico. nei quali la Segnatura viene menzionata senza approfondimento. sono da trascurare per il nostro scopo. Per la storia propriamente giuridica cfr. R. Puza. Signatura iustitiae und commissio. Ein Beitrag zum Prozessgang an der römischen Kurie in der Neuzeit. in Zeitschrift für Rechtsgeschichte. Kanon. Abteilung. 64. 1978. p. 95-115. R. Puza. Rescriptum und Commissio. Die Entscheidung der Signatura Iustitiae im 16. und 17. Jahrhundert. ibid.. 66. 1980. p. 354-370. I. Cohellius. Notitia cardinalatus. Roma. 1653. p. 305-311 (opera rara. un esemplare nella Biblioteca Apostolica Vaticana). J. B. De Luca. Theatrum Veritatis et Iustitiae. 16 vol. . Venezia. 1706. specialmente il vol. XV. Una bibliografia degli trattati antichi in R. Puza. Rescriptum... cit. n. 1. p. 360.

2 Quamplura Curiae tribunalia huic tribunali Signaturae non subjacent. ut omnes congregationes cardinalium [...]. congregationes Baronum et Montium. tribunal Camerae. camerarius. thesaurarius. praesidentes Annonae. Grasciae. Dohanarum. Riparum. Zecchae. Archivii et Viarum. ac similes utpote Camerae subordinati. Ac etiam Curia Capitolii. archipresbyteri basilicarum patriachalium. aliique protectores et judices particulares piorum locorum. nec non cardinales. quibus non diriguntur commissiones nisi signatae manu papae; J. B. De Luca. Theatrum.... cit. n. 1. XV. p. 99 s. Si parla qui della Segnatura di Giustizia. ma per lo più questo vale anche per la Segnatura di Grazia. La diminuzione enorma delle competenze di ambedue le Segnature s’intravede nell’enumerazione dell’incombenze della Segnatura di Grazia data da Q. Mandosio. Praxis Signaturae Gratiae. Venezia. 1585. fol. 124. Fra le cause praticabili avanti a questo tribunale si trovano sopratutto dispensazioni di ogni genere: impedimenti di sacri ordini. cumulazione di benefici. benefici secolari per religiosi. dispensazione dal reato di simonia. dal non residendo. dispense matrimoniali. esenzioni. reservationes fructuum. indultum percipiendi fructus in absentia. indultum conferendi beneficia reservata. licentia testandi. perinde ac valere. reductio ad secularitatem. si in evidentem – cioè vendita di beni ecclesiastici – translationes pensionum. ma anche (fol. 95v) absolutio ab haeresi.

3 I primi paragrafi dedicati dal cardinale De Luca ai referendari sono molto illuminanti per il cambiamento radicale della situazione durante il secolo xvi. e il permanente divario fra l’eccellenza pretesa di un corpo elevato e la realtà di aver perso tutte le competenze importanti ad altri dicasteri: Nimium longa. et inutilis digressio esset. recensere tribunalium utriusque Signaturae introductionem. ac distinctionem. earumque antiquum stylum. seu praxim valde diversam. dum ex supra insinuatis. praesertim agendo de datario et dataria. quamplura negotia gratiosa. vel quae alias per organum datariae. cum supplicationibus papae manu signatis nunc expediuntur. Imo et quamplura alia ad regimen temporale pertinentia. quae per organum thesaurarii generalis. vel aliorum officialium explicantur. cum chirographis papae manu signatis. cadebant sub hoc genere Signaturae. praesertim Gratiae. Etiam ea. quae explicantur in consistorio per organum. seu ministerium Vicecancellarii. – Minusque habebatur usus simplicium referendariorum in tam copioso et effraenato numero praelatorum cuiuscumque generis personarum. ut de praesenti. forte sub alicuius reformationis necessitate habetur. adeo ut status praelatitius quodammodo vilescere incipiat. et cum ea contradistinctione inter praelatos votantes et alios qui ad differentiam dicuntur simplices referendarii. quoniam aderant solum illi. qui gerebant eas partes. quas hodie gerunt votantes in quodam praefinito nimiumque moderato numero. qui neque ad hodiernum solorum votantium ascendebat. Atque hinc sequebatur. quod in magna erant existimatione. magnisque potiebantur praeminentiis et praerogativis. etiam supra protonotarios. ac Rotae auditores et Camerae clericos. Et merito quidem. cum essent papae collaterales. ac immediati consiliarii.
Item antiqui scriptores praesupponunt. quod hoc munus notabilia praeseferret emolumenta. licita et publica. ultra alia considerabilia. quae producebant munera. quae utpote in esculentis. et poculentis consistentia. licita reputabantur. Et tamen hodie istud munus votantis utriusque Signaturae. nullum penitus producit emolumentum. minusque forte existimationem considerabilem. nisi circa aliquod. tale quale litigantium. vel curialium inferioris classis obsequium. pro aliqua benevolentia captanda. adeo ut reputetur in praelatis infortunium. ad istud munus pervenire. Talis est rerum mundi vicissitudo. ac temporum immutatio
. Nel secolo xvii ardeva una lotta di precedenza tra referendari e i generali degl’ordini religiosi. nel sec. xviii. i votanti di Segnatura di Giustizia cercavano di costituirsi come collegio prelatizio come i chierici di Camera e gli uditori della S. Rota; cfr. G. Guglielmi. Relazione del Tribunale della Segnatura di Giustizia e dei suoi Referendarii (Biblioteca Corsiniana. Ms. vol. 280).

4 Per i chirografi G. Ramacciotti. Gli Archivi della Reverenda Camera Apostolica. Roma. 1961. p. 81-89 (dal 1581 al 1816. con qualche documento anteriore e posteriore). Anche P. M. Baumgarten. Neue Kunde von alten Bibeln. Roma. 1922. p. 77-79. La stragrande maggioranza dei documenti. ma non tutti. contenevano un’ordine del papa al Tesoriere generale ed alla Camera apostolica. ma molte grazie concesse erano vicine alla Segnatura di Grazia. per esempio le deroghe dei maggioraschi. il conferimento del privilegio dei dodici figli. la facultas testandi. etc.

5 ..idem secretarius facit restructum supplicationis. quibus peractis adveniente die designata pro audientia coram Sanctissimo breviter eidem Sanctissimo referuntur supplicationes. quibus vel annuit. vel gratiam denegat mediante rescripto; P. Monaldinus. Praxis ecclesiastica Curiae Romanae in E. Amort. Elementorum Juris Canonici veteris et moderni Tomus III. Ferrara. 1763. p. 543-608. part. p. 599.

6 J. B. De Luca. Theatrum.... cit. n. 1. XV. p. 89. n. 12. Per il pensiero politico dell’autore cfr. A. Lauro. Il cardinale Giovan Battista De Luca. Diritto e riforme nello Stato della Chiesa (1676-1683). Napoli. 1991. specialmente il capitolo VII: «Tribunali e amministrazione della giustizia nello Stato della Chiesa» (p. 265-345). Per le due Segnature cfr. p. 285 s.

7 J. B. De Luca. Theatrum.... cit. n. 1. XV. p. 89-90. n. 14-21.

8 Ivi. p. 94. n. 1. nel primo paragrafo dedicato alla Segnatura di Giustizia.

9 Il cardinale cercava nella sua veste di uditore del papa di ravvivare la Segnatura di Grazia. uno sforzo che descrive con molti particolari interessanti nella sua «annotazione» al suo «discorso» sopra questo tribunale (ivi. p. 92-94). Ma doveva ammettere che in realtà né il papa voleva più spendere regolarmente – cioè ogni 15 giorni – il tempo per una lunga seduta solenne ad un genere di problemi essenzialmente superati dalla riforma tridentina. né i funzionari nuovi potevano più favoreggiare questa corte: Credunt aliqui et praesertim aulae sequaces. vel professores illius literaturae. vel facultatis. quae politica dici solet. quod ista functio. seu congregatio sit inanis et superflua. quae inutiliter occupet Pontificem per triduum? In audientia scilicet. in studio et in explicatione functionis supra. cum sit Summo Pontifici tempus adeo pretiosum pro aliis gravioribus negotiis. quae urgent. Quemadmodum enim tot aliae supplicationes vel negotia per organum Datarii. & Secretarii Brevium. seu etiam auditoris domestici signantur. in Camera. ita idem de istis fieri posset. Unde propterea (ut quaedam moderna recens praxis do-cet) ita Signatura non adeo frequentur haberi consuevit. – Verum ita forte videtur erronea opinatio eorum. qui discurrunt rerum superficem. reflectendo ad solam signaturam huiusmodi commissionum vel supplicationum. non autem ad magnas nimiumque proficuas consequentias exinde resultantes. Tum ob consolationem. ac satisfactionem litigantium. qui se gravatos. vel oppressos credunt. habendi hunc recursum ad supremum principem qui ita publice. ac solemniter. eorum iura audiat et examinet. Tum etiam (et fortius) quoniam istud est omnium judicum et officialium magnum fraenum. ad justitiam bene administrandam. aliaque bene gerendum. quae poprio muneri incumbunt. dum ita sciunt se frequenter expositos esse adeo publico syndicatui. in quo de eorum gestis rationem reddere debent coram principe in adeo solemni coetu cardinalium ac praelatorum aliorumque officialium ut supra. Ac etiam ob multas informationes. quas prudens et oculatus princeps reportare potest. ac solet a curialibus et ab ipsismet partibus interessatis occasione recipiendi singulares et quodammodo auriculares informationes. absque alicuius assistentia. adeo ut libere dici valeat quid sibi videatur. Potissime quia cum uno et quandoque etiam cum duobus curialibus defensoribus admitti solet ad audientiam ipsa pars interessata. quae magis libere. seu minus circumspecte exponat gravamina. quae ipsi et aliis ab eo tribunali vel officiali inferri credat. Ideoque est optima et opportuna janua. per quam licitus reddatur ingressus veritati. quae nimium raro illum habet in aulis principum. Optimumque ac nimium commendabile dicendum est institutum. quod magis frequentari deberet. non in sola ratione explicandi illa negotia. quae omnia. vel pro maiori parte commode explicari possent in camera. sed pro dicto alio etiam politico fine regiminis publici utriusque principatus.

10 Una diminuzione poco presa in riguardo era il cambiamento introdotto sotto Innocenzo X. che i ricorsi in causis criminalibus non venivano più discussi nella Segnatura di Giustizia. ma soltanto dal cardinale prefetto o meglio dal suo uditore. Forse in queste circostanze cominciava l’ascesa di questo funzionario (uditore della Segnatura di Giustizia). un caso analogo all’uditore del papa. il quale era in sostanza l’uditore della Segnatura di Grazia (J. B. De Luca. Theatrum.... cit. n. 1. XV. p. 99 n. 50). Le ultime battaglie degl’antichi tribunali con le nuove congregazioni cardinalizie finivano certamente prima del 1650. come si desume da una «consultatio» di Jacopo Pignatelli: De Praeeminentia S. Congregationis Episcoporum super Auditoris Camerae. S. Rotae Romanae ac Signaturae Tribunalia. in J. Pignatelli. Consultationum canonicarum Tomus Primus. Venezia. 1700. p. 17-19.

11 Per la decadenza della S. Rota. cfr. E. Cerchiari. Capellani papae et Apostolicae Sedis Auditores causarum Sacri Palatii Apostolici seu Sacra Romana Rota. II. Roma. 1920. p. 188-190 (conflitto della Rota con il cardinale De Luca) e p. 210 (sfavore di Benedetto XIV). C. Lefebvre. J. B. de Luca et le tribunal de la Rote. in Ephemerides iuris canonici 14. 1959. p. 300-320. M. Tocci. Il Diario di Jacob Emerix de Matthiis Decano della Sacra Romana Rota. Napoli. 1982.

12 J. B. De Luca. Theatrum.... cit. n. 1. XII. p. 230. n. 5-6.

13 L’incomprensibilità – relativa. per uno storico – della Segnatura deriva dal fatto. che le sue competenze emanavano non da una chiara legislazione. che avrebbe creato questo tribunale ex novo. ma che ambedue le Segnature amministravano un residuo spesso non sistematico di un’antica suprema giurisdizione fortemente minata e diminuita nello sviluppo del secolo xvi. Le Segnature sono paragonabili ad un atollo di molte isole di diversa entità.

14 B. Katterbach. Referendari utriusque Signaturae a Martino V. ad Clementem IX. Roma. 1931 (Studi e testi. 55); G. Beltrami. Notizie su prefetti e referendari della Segnatura apostolica desunte dai brevi di nomina. Città del Vaticano. 1972. Con poche eccezioni. la serie di nomine in questo libro comincia col 1591 e finisce col 1743.

15 R. Ago. Burocrazia. «nazioni» e parentele nella Roma del Settecento. in Quaderni storici. 67. 1988. 73-98. Per il fondo tribunale della Segnatura. cfr.anche Chr. Weber. Kardinäle und Prälaten in den letzten Jahrzehnten des Kirchenstaates: Elite-Rekrutierung. Karriere-Muster und soziale Zusammensetzung der kurialen Führungsschicht zur Zeit Pius’ IX (1846-1878). 2 vol. . Stuttgart. 1978 (Päpste und Papsttum. 13). t. I. p. 125-135.

16 R. Ago. Burocrazia.... cit. n. 15. p. 75.

17 Chr. Weber. Legati e governatori dello Stato Pontificio (1550-1809). Roma. 1994 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Sussidi 7). p. 74-82: ventotto cataloghi di referendari stampati. Il Libro dei giuramenti (assai lacunoso per qualche decennio) si trova nella serie Tribunale della Segnatura dell’Archivio di Stato di Roma.

18 Un referendario rimaneva nell’ufficio fino alla morte. se non partiva di Roma come vescovo. se non riceveva il cappello rosso o se non si sposava. una via di uscita non molto rara. perché i referendari rimanevano spesso soltanto tonsurati o minoristi. Qualche volta si ritornava a casa senza avanzamento alcuno. Ma qui non è il luogo di analizzare la carriera dei referendari da vicino.

19 Nel Sei-Settecento esistevano referendari almeno in questi Stati Europei: Sacro Impero (nella Cancelleria imperiale. due Reichsreferendare per l’espedizione dei documenti latini e tedeschi). Francia (giudici in corti inferiori). Polonia (Regi regioque senatui libellos supplices referentes. due per la Polonia e due per la Lituania): Grosses vollständiges Universallexikon aller Wissenschaften und Künste. XXX. Leipzig-Halle. 1743. p. 1662 s. Oggi esistono migliaia di referendari in Germania. perché questo è il grado che ogni aspirante alla carriera superiore nello Stato riceve subito dopo l’ammissione al servizio preparatorio dopo gli esami universitari e statali. In Francia esiste il rango di Conseiller référendaire à la Cour de Comptes: Grand Larousse encyclopédique. IX. Paris. 1964. p. 75. Negli antichi Stati tedeschi il titolo di referendario non era raro e poteva anche significare uno Segretario di Stato moderno.

20 J. B. De Luca. Theatrum.... cit. n. 1. p. 89. Tre referendari che proponevano complessivamente 30 cause avanti al papa. tre altri che dovevano proporre nella prossima seduta. Questo significa che in ogni seduta soltanto tre referendari erano attivamente presenti. Per la frequenza delle sedute cfr. Chr. Weber. Die ältesten Päpstlichen Staatshandbücher. Elenchus Congregationum. Tribunalium et Collegiorum Urbis 1629-1714. Roma-Friburgo. 1991. p. 255. In un calendario giudiziario per l’anno 1664-1665 sono stabilite per il periodo dal 1 ottobre 1664 fino al 3 luglio 1665 complessivamente 21 sedute della Segnatura di Grazia e 24 sedute della Segnatura di Grazia: London. British Library. Miscellaneous documents 1987. 6. fol. 44.

21 La fonte verrà edita prossimamente.

22 Giovanni Battista Marchesani. nipote del Canonico Vaticano Antimo Marchesani. che diventò vescovo di Città di Castello 1572-1581. fungeva da referendario e votante. e poi da decano in ambedue le Segnature dal 1572 fino al 1621. cioè per uno spazio di tempo straordinario. sebbene non unico. perchè la struttura di quest’ufficio favoriva una lunga presenza di una parte dei membri: B. Katterbach. Referendari.... cit. n. 14. p. 167. 171.

23 Commissionum ac rescriptorum utriusq. Signaturae S.D.N. papae Praxis sive Tractatus Io. Bapstitae Marchesani Tifernatis. ac Romani. I. V. doctoris et in eisdem Signaturis decani. hac postrema editione in ampliorem formam aucti et opportunis in locis Sacrae Rotae Romanae decisionibus illustrati. Pars Prima [-tertia]. Roma. 1615 (prima edizione. Venezia. 1604) In questo luogo e sempre citato la parte prima della seconda edizione. e più specialmente il primo capitolo: De Sanctiss. D.N. papae utriusq. Signaturae referendariis et eorum stilo (p. 1-40).

24 P. Litta. Vitelli di Città di Castello. Milano. 1832. tavole 1-4.

25 R. Mousnier. Les institutions de la France sous la monarchie absolue 1598-1789. II. Les organes de l’État et la société. Parigi. 1980. p. 67 s.. 142-144. 484-486.

26 Il parallelismo stretto e sorprendente sta nel fatto che ambedue le due magistrature romane e francesi erano nelle loro funzioni ordinarie relatori di suppliche davanti al sovrano. dal quale poi venivano inviate nelle provincie per esercitare la giustizia come governatori nello Stato pontificio e come intendant in Francia. Marchesani ha ben intravisto questo dinamismo. che fa di un riferente e informatore un giudice delegato in partibus. Per «les chevauchées des maîtres des requêtes». cfr. R. Mousnier. Les institutions.... cit. n. 25. p. 484 s.

27 G. B. Marchesani. Commissionum.... cit. n. 23. p. 14 e sotto in appendice.

28 Oggi sussiste «l’idea» della segnatura ancora in due luoghi costituzionali della democrazia moderna: nel diritto del Presidente dello Stato di aggraziare delinquenti. e nella commissione parlamentaria di petizioni. alla quale ognuno si può dirigere. specialmente in cause. nelle quali un individuo si sente aggravato da decisioni amministrative ritenute ingiuste.

29 Forse non a caso De Luca faceva seguire la sua Relatio romanae Curiae dal suo libro Conflictus legis. et rationis. sive oberservationes in iis legalibus observationibus. quae rationi ripugnare videntur. vel illa carere (Theatrum.... cit. n. 1. XV-3. p. 166). Questa consapevolezza preilluministica di una «irragionevolezza» del ius comune era un presupposto importante per il funzionamento della Segnatura nei secoli xvii e xviii.

30 Per l’ordinamento di Alessandro VII. cfr. G. Giandemaria. Riflessioni sopra la costituzione LXXXVIII da’ Alessandro VII. Sommo Pontefice per l’erezione del collegio de’ Referendarii d’ambedue le Segnature di Grazia e di Giustizia. e per le qualità che si richiedono ne’ Sogetti da ammettersi in quello. Parma. 1693. Per la storia antica del referendariato. il pontificato di Benedetto XIII (De Luna) segnava un passo in avanti decisivo: fra i primi tre cardinali da lui creati. due erano referendari. e da questo tempo (1395-1397) in poi. il referendariato era un presupposto sufficiente per diventare cardinale. fino al tardo Seicento. Cfr. B. Katterbach. Referendari.... cit. n. 14. p. xxv-xix per i Referendari di Benedetto XIII; C. Eubel (a cura di). Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi (...). I. Münster. 1898. p. 29 s. L’ultimo cardinale. che nella Hierarchia Catholica e menzionato come referendario al momento della sua creazione sembra essere stato Gabriele Filipucci. che però nell’anno 1706 ricusò il galero rosso: R. Ritzler e P. Sefrin (a cura di). Hierarchia Catholica.... V. Padova. 1952. p. 24 e 26. Prima di lui è creato cardinale il referendario e sottodatario Giuseppe Sacripanti nell’anno 1695: ibid.. p. 19. Questo significherebbe. che per tre secoli (1385-1695). il referendariato veniva guardato come presupposto sufficiente per la promozione al cardinalato. Dopo il pontificato di Innocenzo XII. questo primo gradino viene non tolto. ma assorbito nel sistema più generalizzato della «carriera prelatizia».

31 J. B. De Luca. Theatrum.... cit. n. 1. XV-1. p. 64-66. Una critica assai aspra della Congregatio Examinis Episcoporum. Le deficienze di questo istituto sono visibili anche presso N. Del Re. La Curia romana.... cit. n. 1. p. 356-57 (divieto di Urbano VIII. nel 1625. agli esaminatori. di partecipare le questioni dell’esame a chicchessia!).

32 R. Ago. Burocrazia.... cit. n. 15. p. 76-77; Chr. Weber. Kardinäle.... cit. n. 15. I. p. 121-125.

33 Quemadmodum providus Agricultor. Constitutio apostolica di Sisto V. 10 Kal. Ottobre 1586. in G. B. Marchesani. Commissionum.... cit. n. 23. p. 33-37. In questa riforma del referendariato della quale i particolari non sono da discutere in questa sede sono contenuti tutti i requisiti più tardi ripetuti da Alessandro VI nel 1659 con una eccezzione: Sisto V non parla di una entrata sicura di scudi annui 1500. ma si esprime soltanto così: «Habeatque in bonis temporalibus. vel beneficiis ecclesiasticis. unde in ipsa Curia dignitatis suae gradum valeat decenter sustinere» (ivi. p. 34). Purtoppo fin adesso non sono apparse fonti che ci permetterebbero di sapere. in quale modo l’ammissione al referendariato fra 1586 e 1659 realmente si svolgesse.

34 E. Breuckmann. Die Vorbereitung auf den höheren Verwaltungsdienst. Eine historische und vergleichende Untersuchung. Berlino. 1965 (Schriftenreihe der Hochschule Speyer. 28). p. 15 s. U. K. Preuß. Bildung und Bürokratie. Sozialhistorische Bedingungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. in Der Staat. 14. 1975. p. 371-396.

35 Christopherus Sentmenat e Robuster di Tarragona. canonico di Barcellona. diventò nel 1562 uditore della S. Rota e nel 1571 ca. anche referendario. Nominato vescovo di Orihuela nel 1587. lasciò questa sede nel 1594 per ritornare a Roma. ove trovava sede fra i votanti utriusque Signaturae e moriva nell’anno 1597 (E. Cerchiari. Capellani.... cit. n. 11. II. p. 106; C. Eubel [a cura di]. Hierarchia catholica.... cit. n. 30. III. Münster. 1910. p. 263). Marchesani lo chiama «integritate praecipua. ac in omni scientiarum genere eruditissimus» (G. B. Marchesani. Commissionum.... cit. n. 23. p. 11). Lo status sociale dei Robuster. famiglia nobile di Tarragona. si avverte dal fatto. che Francesco Robuster. canonico di Tarragona. era agente del Re Filippo II a Roma (morto nel 1581); V. Forcella. Iscrizioni delle Chiese e degli altri edificii di Roma da secolo xi fino i giorni nostri. 14 vol. . Roma. 1869-1884. t. III. p. 307. no 704. Più influente deve essere stato Francesco Robuster i Sala (1544-1607). vescovo di Elna (1589-1598) e di Vich (1598-1607). che prima era stato presidente della generalità di Catalonia (1581); Gran Enciclopèdia Catalana. XII. Barcelona. 1978. p. 674.

36 C. Robuster. Discursus an expediat restringi numerum Referendariorum. in G. B. Marchesani. Commissionum.... p. 11-13. part. p. 12.

37 Ibid. e poi insiste: Vilescit haec spectabilis dignitas. quia paucitas venerabilis. turba vero contemptibilis facit.

38 I dati saranno pubblicati nell’edizione delle rispettive liste.

39 Un esemplare nel ASV. Fondo Pio. 93. fol. 277-303. Giovanni Pietro Ghislieri. governatore in sei governi importanti dello Stato pontificio (1569-1585): Chr. Weber. Legati.... cit. n. 17. p. 697. La sua genealogia in Chr. Weber. Genealogien zur Papstgeschichte. 6 vol. Stuttgart. 1999-2002 (Päpste und Papsttum. 29). t. IV. p. 682. Mons. Ghislieri era nipote ex sorore del cardinale Giovanni Battista Consiglieri Ghislieri (1557-1559).

40 La distinzione dei referendari Signaturae Gratiae da quelli della Signaturae Iustitiae non fu sempre regolata così sistematicamente come Sisto V la vole-va. che prescrisse un numero massimo di 100 referendari Signaturae Iustitiae. dei quali 70 al massimo poterono essere anche «di Grazia». La duplice presenza doveva essere ristretta a quelli che per tre anni avevano prestato servizio laudabiliter nella Segnatura di Giustizia. Poi introduceva. o forse soltanto confermava Sisto V – che aveva una propensione al simbolismo numerico –. il numero di 12 votanti della Segnatura di Grazia (G. B. Marchesani. Commissionum.... cit. n. 23. p. 34.

41 G. B. Marchesani. Commissionum.... cit. n. 23. p. 13.

42 Ivi. p. 12. La funzione di patrocinatore legale di un Referendario è chiaramente riscontrabile nelle «riforme» giudiziarie di Pio IV (1562) e di Paolo V (1611). Specialmente Paolo V regolava. o meglio restringeva quest’attività molto dettagliatamente. Cfr. P. Ridolphini. De ordine Procedendi in Iudiciis in Romana Curia praxis recentior. Venezia. 1696. Appendix. p. 38 s. (Reformatio referendariorum Signaturae Iustitiae et iudicum Romanae Curiae. 1562). p. 51-80. part. p. 51 s. (Reformatio tribunalium Almae Urbis et eius officialium. 1611).

43 Ivi. p. 13.

44 Ibid.

45 Mario Rosa. Nobiltà e carriera nelle «Memorie» di due cardinali della Controriforma: Scipione Gonzaga e Guido Bentivoglio. in M. A. Visceglia (a cura di). Signori. patrizi. cavalieri all’Età moderna. Bari. 1992. p. 231-255.

46 Per i vescovi che furono governatori e vicelegati prima del 1550 si vedano i catalogi rispettivi citati in Chr. Weber. Legati.... cit. n. 17. ad vocem. In Orvieto. fra il 1535 e il 1559 troviamo sette vescovi (residenziali) come governatori: T. Piccolomini Adami. Guida storico-artistica della città di Orvieto. Siena. 1883. p. 362 s. I vicelegati rispettivamente governatori di Viterbo dal 1456 al 1550 erano spesso vescovi: F. Bussi. Istoria della città di Viterbo. Roma. 1742. p. 389 s. Anche per un piccolo governo come Fano si contano fra il 1508 e il 1550 tra molti nobili e dottori anche otto vescovi: P. M. Amiani. Memorie istoriche della città di Fano. Parte seconda. Fano. 1751. p. 144 s. Per la Romagna. oltre diversi cardinali. dottori e laici (Francesco Guicciardini!). troviamo nel periodo dal 1509 al 1550 nove vescovi. così che possiamo dire che la Romagna fu amministrata prevalentemente o da un cardinale legato o da un vescovo presidente: S. Bernicoli. Go-verni di Ravenna e di Romagna dalla fine all secolo xii alla fine all secolo xix. Ravenna. 1898. reprint Forlì. 1968. p. 56-66.

47 L. Paci. Serie dei Legati. Vicelegati. governatori e prefetti della provincia di Macerata. in A. Adversi. D. Cecchi e L. Paci (a cura di). Storia di Macerata. 2 vol. . Macerata. 1971. t. I. p. 420-441. part. p. 431-436. Nel periodo dal 1445 al 1560 non meno di 53 vescovi non residenti e due vescovi titolari esercitavano la carica di un vicelegato o governatore delle Marche (ibid.. p. 422 s.).

48 Cfr. P. Prodi. Il Sovrano Pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima éta moderna. Bologna. 1982. p. 211-148: capitolo sesto. «Sacerdozio e magistrato politico: chierici e laici». Prescindendo da un tentativo presto abbandonato di ripristinare le legazioni in tutto lo Stato ecclesiastico da parte di Alessandro VII. tutte le legazioni tranne le note settentrionali. furono abolite: Camerino 1566. Campagna e Marittima 1592. Perugia e Marche ambedue nel 1623. Viterbo 1625. cioè subito dopo la morte del vecchio titolare cardinale Odoardo Farnese; Chr. Weber. Legati.... cit. n. 17. p. 170. 181. 288. 331. 432. Le prime nomine di un referendario ad un governo sono le seguenti: Campagna e Marittima 1558. Romagna 1559. Città di Castello 1561. Fermo 1562. Roma. Marche e Fano 1563. Ascoli. Camerino e Orvieto 1564. Rieti 1565. Benevento e Spoleto 1571. Bologna 1578; ibid.. ad vocem.

49 Governatori scelti fra i chierici di Camera con un certo peso erano per esempio Giovanni Battista Doria e Innocenzo Malvasia (ibid.. p. 646. 751). Fra i laici governatori della seconda metà del Seicento emerge un personaggio come Sperello Sperelli di Assisi. che non soltanto esercitava sei governi fra 1557 e 1577. ma che era anche oberato di moltissimi incarichi speciali (ibid.. p. 924). Fra i protonotari apostolici che governarono province. rimane la figura più importante Monte Valenti. del quale l’epistolario del suo governo di Perugia resta una fonte importante per la storia della lotta per la «statalizzazione» di questa città e provincia (T. Valenti. L’epistolario di Mons. Monte Valenti da Trevi governatore di Perugia e dell’Umbria (1574-1575). Perugia. 1935. estratto dal Bolletino della R. Deputazione di Storia patria per l’Umbria. 32. 1935. p. i-xvi e 210.

50 R. Mousnier. Les institutions.... cit. n. 25. p. 484 s.

51 Chr. Weber. Kardinäle.... cit. n. 15. I. p. 401-420; ibid.. p. 19 citazione del libro polemico e importante per la discussione suscitata di E. C. Banfield. The Moral Basis of a Backward Society. Glencoe. 1958.

52 Chr. Weber. Der Religionsphilosoph Johannes Hessen (1889-1971). Ein Gelehrtenleben zwischen Modernismus und Linkskatholizismus. Francforto. 1994 (Beiträge zur Kirchen- und Kulturgeschichte. 1). Id.. Auf dem Wege zum Papsthistoriker. Ludwig Pastors Auseinandersetzung mit Wilhelm Wattenbachs «Geschichte des römischen Papsttums» aus dem Jahre 1876. in Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins. 102. 1999-2000 [2001]. p. 367-412.

53 Questo vale anche per la Chiesa posttridentina. Quel che cerco di dimostrare per la Curia romana insistendo sulla statalicità del referendariato. ho cercato anche di provarlo rispettivamente per la Chiesa con l’analisi della figura del vicario generale: Chr. Weber. Bischöfe. Generalvikare und Erzpriester. Ein Beitrag zur Geschichte der kirchlichen Leitungsämter im Königreich Neapel in der frühen Neuzeit. Francforto. 2000 (Beiträge und Kultur- und Kulturgeschichte. 9).

54 Cfr. W. Reinhard. Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart. Monaco. 1999.

55 Cfr. F. Diaz. Il Granducato di Toscana. I Medici. Torino. 1976 (Storia d’Italia. XIII-1) con impronta forte di anticlericalismo e antiaristocratismo. C. Costantini. La Repubblica di Genova nell’età moderna. Torino. 1978. ristampa. 1986: una storia della Repubblica oligarchica senza quasi nessun cenno alla storia delle non molte famiglie dominanti. Ma come si può scrivere una storia della Repubblica di Genova senza dedicare almeno poche pagine ai Spinola. Grimaldi. Giustiniani o Lomellini? Molto diverse le opere seguenti: R. Savelli. La Repubblica oligarchica. Legislazioni. istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento. Milano. 1981. e C. Bitossi. Il Governo dei Magnifici. Patriziato e politica a Genova fra Cinque e Seicento. Genova. 1990.

56 In questo luogo devo confessare il mio grande debito intellettuale alle ope-re del compianto Bandino Giacomo Zenobi. il quale nel suo ultimo libro riuscì di riassumere i suoi molti studi per la storia delle province e città dello Stato Pontificio. specialmente nelle Marche. e di allargarli a tutto questo Stato: B. G. Zenobi. Le «ben regolate città». Modelli politici nel governo delle periferie ponteficie in età moderna. Roma. 1994 (Biblioteca del Cinquecento. 59).

57 A. Gardi. Lo Stato in provincia. L’amministrazione della legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590). Bologna. 1994. Id.. Il Cardinale Enrico Caetani e la legazione di Bologna (1586-1587). Roma. 1985. Id.. Gli «Officiali» nello Stato Pontificio del Quattrocento. in Annali della Scuola normale superiore di Pisa. IV. 1. p. 225-291 (con una nuova prosopografia dei rettori provinciali di Bologna nel xv secolo).

58 Cfr. Il libro non affatto antiquato di M. Grizi. Un prelato italiano del Seicento (1556-1612) nella vita. nella società. nella magistratura. Bologna. 1907. Si tratta di Annibale Grizi di Jesi. governatore pontificio al tempo di Paolo V. C. Casanova. Comunità e governo pontificio in Romagna in età moderna. Bologna. 1981. La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V. Roma. 1991 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi 20).

59 Chr. Weber. Legati.... cit. n. 17. p. 795. La citazione è di Michele Giustiniani nel 1665.

60 Ibid.. p. 445. La citazione è di Eugenio Gamurrini nel 1668.

61 Ibid.. p. 961 s.

62 A. Gardi. Lo Stato.... cit. n. 57. p. 244. Non a caso il capitolo rispettivo ha come titolo: «Antonio Maria Salviati: il ristabilimento dell’ordine»; p. 241. Mons. Salviati «a Bologna si presenta con un volto di amministatore efficiente e severo» (ibid.. p. 247).

63 Specialmente. sotto Clemente XIII. Clemente XIV e Pio VI. la permanenza di un governatore in un determinato posto era non di rado particolamente prolungata: Angelo Altieri in Norcia 1766-1775 e in Ancona 1775-1781. Carlo Airoldi in Ascoli 1765-1775. Giovanni Battista Nicolai in Camerino 1766-1775. Luigi Gazzoli in Città di Castello 1767-1775. Giovanni Battista Baldassini in Civitavecchia 1766-1775. Giuseppe Vinci in Fermo 1766-1775. Giovanni Battista Bussi de Pretis in Frosinone 1766-1775. Giovanni Battista Mirelli in Fermo 1766-1775. R. Finocchietti in Macerata 1764-75. Giacomo Filomarino in Montalto 1764-1775. Giovanni Resta in Orvieto 1766-1775. Emerico Bolognini in Perugia 1764-1775 ed altri (Chr. Weber. Legati.... cit. n. 17. ad vocem).

64 Angelo Locatelli Martorelli Orsini. referendario nel 1727. amministrò fra il 1729 ed il 1751 dieci posti di vicelegato e governatore. e morì in Macerata. senza probabilmente mai aver esercitato un altra funzione (ibid.. p. 740). Per le nomine ai vescovati. cfr. adesso M. Papenheim. Karrieren in der Kirche. Bischöfe in Nordund Süditalien (1676-1903). Tübingen. 2001 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom. 93). specialmente il capitolo I-3. «Die Auswahl der Bischofskandidaten in Rom bis zum Ende des 18. Jahrhunderts: Normen. Prozesse. Institutionen». p. 85-139.

65 Chr. Weber. Legati.... cit. n. 17. p. 651. La citazione è del Siena 1746.

66 Ibid.. p. 707 con una notizia obituaria dell’anno 1771. nella quale si enumerano diverse «commissioni» affidategli. tutte meramente secolari.

67 P. Santini. De referendariorum.... cit. n. 1. p. 35. Bolla «Debita consideratione». 30 luglio 1540. G. Moroni. Dizionario.... LVII. Roma. 1852. p. 3-10.

68 P. Santini. De referendariorum.... cit. n. 1. p. 43.

69 Ibid.

70 Giorgio Viviano Marchesi Buonaccorsi (1681-1759). cavaliere di Santo Stefano nel 1707. entrò molto tardi nella prelatura. cioè nel 1744 ed cumulava le dignità di un protonotario sopranumerario. di un abbreviatore de Parco maiori ed il referendariato. In realtà. era scrittore storico-ecclesiastico di un barocchismo molto pre-illuminato. Cfr. G. Rossetti. Vite degli uomini illustri forlivesi. Forlì. 1858. p. 413-20.

71 G. Viviano Marchesi Buonaccorsi. Antichità ed eccellenza del protonotariato apostolico partecipante colle più scelte notizie de’ santi. Sommi Pontefici. cardinali e prelati che ne sono stati insigniti sino al presente. Faenza. 1751. p. 20.

72 Cfr. V. Falaschi. La gerarchia ecclesiastica e la famiglia pontificia. Macerata. 1828: contiene molti incisioni colorite dei costumi di tutti i ranghi di prelatura. per esempio p. 56 il prelato di mantelletta. Questo libro meriterebbe una ristampa.

73 Il desiderio ardente di tutto il ceto prelatizio di indossare la veste talare ed il rocchetto violaceo e riscontrabile in molte «istanze» di futuri Referendari specialmente durante il secolo xvii; G. Beltrami. Notizie.... cit. n. 14. nn. 185. 186. 193. 212. 221. 223. 234. Ma bisogna rendersi conto. che il referendariato non dava per sè l’abito violaceo. ma che bisognava attendere la «prelatura domestica» che sola conferiva questa distinzione; ibid.. n. 221 (ancora nel 1669).

74 Panorama. anno XXXIX. n. 3. 18 gennaio 2001. p. 74. Già nel secolo xvi. i primi giorni del gennaio erano i giorni decisivi per le nomine.

© Publications de l’École française de Rome, 2005

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