Meretricio, giustizia, genere (secc. XIII-XV)
p. 425-462
Résumés
La «debolezza morale» delle donne e delle donne pubbliche in particolare caratterizza le scritture della giustizia di avanzato Medioevo. È una questione di genere connessa alla natura femminile ritenuta vulnerabile, incline alla lussuria, che nelle meretrici si colora di note di decisa esuberanza ed eccentricità. Su tutte le donne si esercitò di fatto un «controllo protettivo» che vide cooperare coerentemente la società politica con le istituzioni ecclesiastiche e la giustizia. Esercitare il meretricio non costituiva un crimine, né tantomeno un crimine afferente la sfera della sessualità, ma diventava un’aggravante penale in presenza di un crimine vero e proprio, nel caso di omicidio o tentativo di omicidio o furto. La pratica in sè trasgrediva norme di comportamento: nello specifico, le regole topografiche della residenza dettate dal bisogno di un assetto sociale ordinato. Come emerge dalle fonti, la giustizia di Bologna nel tardo Medioevo limitò espulsioni e pene corporali di meretrici a reati gravi, omicidi e affatturazioni. Multe e pene fisiche furono tendenzialmente contenute per coloro che risultavano abitare in zone proibite: le magistrature in tal senso favorivano il compromesso in denaro, mostrando al tempo stesso una certa disponibilità a riconoscere le difficoltà materiali delle accusate.
The «moral weakness» of women and of public women in particular is an expectation that was characteristic of the legal writings of the later Middle Ages. This gendered view was associated with an understanding of female nature as vulnerable and inclined to sensuality. In the case of prostitutes, there was also an expectation of exuberance and eccentricity. In fact, political society cooperated with ecclesiastical institutions and with the justice system to exercise a «protective control» over all women. To work as a prostitute did not constitute a crime, let alone a crime of sensuality, and it only became an aggravating circumstance when it was linked to a real crime like homicide, attempted homicide or theft. The practice of prostitution did transgress norms of comportment, specifically rules concerning where people were allowed to reside, topographical rules shaped by the need for a fixed social order. As the sources indicate, the judicial system in Bologna in the later Middle Age limited the expulsion or corporal punishment of prostitutes to serious crimes like homicide and fraud. For those who were found to be living in the prohibited zones, fines and physical punishments were essentially limited. Magistrates in this way preferred a monetary compromise, revealing a certain awareness of the difficult material circumstances of the accused women.
Entrées d’index
Keywords : Sexual customs, female prostitution, urban legislation, justice, investigations and urban police, strong-willed and unattached women
Parole chiave : Comportamento sessuale, prostituzione femminile, legislazione urbana, giustizia, investigazioni e polizia urbana, donne volitive e autonome
Texte intégral
Cornice
1 Gli studi sulla storia della prostituzione hanno decisamente privilegiato la declinazione al femminile della pratica prefigurando un percorso problematico di genere ben definito1.
2In questo saggio vengono proposte riflessioni e indagini documentarie sul meretricio femminile nel pieno e tardo Medioevo. L’attenzione agli usi lessicali nelle fonti del tempo è doverosa 2. L’analisi testimoniale è centrata su Bologna, senza tuttavia perdere di vista lo scenario italiano ed europeo. In questa città la realtà documentaria è particolarmente felice per l’abbondanza delle fonti normative e giudiziarie superstiti, due tipologie che devono necessariamente dialogare insieme3.
3Nell’ottica della cultura e dei rapporti di genere quello della prostituzione rappresenta il regno dei contatti per dir così classici fra uomo e donna, fra maschio e femmina, nel segno dell’eterosessualità4. In altri termini, il dato acquisito e condiviso dalla cultura tradizionale attribuisce a entrambi «parti» nettamente definite e riconosciute, anche e soprattutto a livello di pratica sessuale: i ruoli attivo e passivo, la cui ripartizione in base al genere in sede storiografica è stata di rado posta in discussione5 .
Circuiti storiografici
4Il corretto inquadramento e l’esplorazione del tema proposto, attraverso le fonti, devono necessariamente confrontarsi – ed è scontato – con la complessità dei meccanismi della giustizia, del sistema insomma, nella sua coniugazione al femminile. Mario Sbriccoli si accostava al problema della sottorappresentazione delle donne nel contesto criminale rimarcando le sfasature prodotte dall’ottica e dall’esegesi tutte maschili che hanno guidato a cogliere la capacità delle donne di delinquere esclusivamente con l’uso del corpo6, convergendo in fine sulla «ingannevole marginalità delle donne nelle statistiche criminali e la loro apparente irrilevanza nell’ambito della giustizia penale» 7.
5Tra la storiografia sul meretricio e le testimonianze dirette rese dal sistema giudiziario non esiste sempre una corrispondenza chiara. Nella fattispecie, la valutazione del meretricio come atto in sé criminale, che pure viene respinta dagli studiosi, appare in verità trattata con note di incoerenza e ambiguità8. La normativa fa rientrare la disciplina del meretricio tra quella di pertinenza criminale – i cosiddetti maleficia –9 creando non pochi equivoci soprattutto in merito alla condanna del meretricio come reato afferente la sessualità. In altri termini, un’ambiguità di fondo della riflessione storiografica, generata in gran parte dal tenace giudizio di peccato – la lussuria – espresso da teologi e canonisti10.
6La cultura di età comunale etichetta come crimine ovvero maleficium il reato di grave entità a danno di istituzioni politiche, persone, beni materiali. L’idea di maleficium imprime di sé le denominazioni degli istituti e dei funzionari a ciò deputati. Mentre riguardo alla prostituzione sono note le incertezze esecutive di misure repressive per arginare o rimuovere la pratica, data l’applicazione discontinua e parziale di provvedimenti e sanzioni.
7È certo e notissimo il fatto che tra pieno e tardo Medioevo l’identità della prostituta rimase strettamente agganciata alla mala fama e al comportamento inhonesto, che di fatto divennero dati di identificazione della persona. È altrettanto risaputo che il concetto di honestas esprime in modo peculiare, tra gli altri requisiti, la rettitudine morale ai livelli alti e medio-alti della società, a salvaguardia dell’honor delle donne e prima ancora degli uomini e delle famiglie d’appartenenza11. Il comportamento «criminale», bollato come tale dalla giustizia del tempo, consisteva essenzialmente nella trasgressione delle regole vigenti all’interno della comunità. Nel caso del meretricio, le norme relative agli spazi, alla residenza e alla mobilità delle donne accusate o sospette, più di rado estese agli uomini, ebbero dovunque una funzione determinante, costituendo le coordinate di riferimento della politica di controllo12.
8Il disciplinamento del lusso costituisce un ambito d’osservazione da non trascurare13. Anche qui le certezze applicative oscillano, dall’obbligo di esibizione del segno alla regolamentazione degli eccessi dell’apparire e del praticare certe abitudini14; in talune realtà si intervenne, significativamente, a reprimere i consumi esagerati di vino e di cibo15. Nella suntuaria, le autorità si rivolgevano alle e contro le prostitute con l’intenzione di distinguere per mettere ordine tra le varie identità sociali: non c’era l’intento di punire neppure una volontà ferrea di contenere, nello specifico, usi e costumi delle meretrici. L’obiettivo era separare per riconoscere dall’abbigliamento e dai complementi delle vesti le donne oneste da quelle non oneste. Le misure normative, anche in tal senso, finivano per integrare nella comunità cittadina anche chi dava scandalo concedendo il corpo per denaro, svolgendo un servizio importante ma senza dubbio controverso16, agganciato al filo esile della morale collettiva.
9Elementi omogenei e ricorrenti, comuni alle diverse delle realtà d’Europa, convergono sulla contestualizzazione eminentemente urbana del meretricio e sulla forte presenza di domanda da parte di giovani maschi. In tempi recenti la storiografia europea e statunitense sulla storia della prostituzione ha imboccato, opportunamente, la via dell’approfondimento di comportamenti, scelte e pratiche sessuali guardando al prolungarsi della piena-tarda età medievale nella moderna, con ampio respiro cronologico17. Per la sfera della sessualità non è avvenuto altrettanto in Italia dove gli studiosi si accostano ancora con riserve e a fatica a tematiche che sfuggono dalla tradizione18, ancorandosi con tenacia a piste «classiche» veicolate fra gli anni ’80 e’90 del ‘900 da studi francesi e statunitensi, studi che, peraltro, restano riferimenti imprescindibili di discussione19. Sono le basi solide di un tessuto problematico correlato tra l’altro a fenomeni migratori incisivi e, non ultimo, all’intensificarsi delle tracce testimoniali dal Duecento in avanti20, quando il carattere di servizio – lo si diceva – e al tempo stesso di «vizio o male necessario» alla società e alle sue dinamiche diede luogo a un interesse normativo mirato, teso al controllo ma anche alla conservazione e tutela vigilata della pratica21. La persistenza incrollabile di questo principio nell’operato delle istituzioni e della giustizia riguardò l’Europa, particolarmente l’area mediterranea, lungo il Medioevo e l’età moderna.
10Il contesto quotidiano della prostituzione – come noto – era rimarcato da pratiche variegate di delinquenza minore (furti, risse, aggressioni notturne, giochi d’azzardo) riflettendo un disordine di comportamenti e di costumi che danneggiava decoro ed equilibri, latamente intesi, della società urbana. La minaccia maggiore, avvertita come tale, era nei confronti dell’honor di mogli, figlie e gruppi familiari emergenti –lo si diceva. E fu in modo diretto e dichiarato contro questa confusione trasgressiva di usi e abitudini, nella sua variegata espressione, che le autorità municipali attivarono lungo il Due e Trecento controlli e misure punitive, attraverso gli operatori della giustizia criminale e i corpi di polizia locale. Le meretrici ne furono pienamente coinvolte. I provvedimenti varati, ripetuti e ripetitivi perché frequentemente disattesi, si registrano con poche varianti di rilievo, pur con intensità differente, nelle città europee.
11Dovunque, la creazione dei postriboli pubblici e istituzionali, fra tardo Trecento e Quattrocento, contribuì solo in parte a disciplinare i comportamenti, alimentando nuove questioni. Per le donne che si sottraevano al «luogo pubblico» e sfuggivano alle sue regole, codificate in parecchie città, si configurarono condizioni effettive di illegalità, finanche di reato: questo comportò un aggravio dei controlli, restando tuttavia poco efficaci l’applicazione normativa stessa e gli interventi della giustizia. Anche su queste basi, attraverso il Quattro e il Cinquecento si raggiunse una certa stabilità di rapporti, a livello di autorità amministrative e giudiziarie; a scandire un «nuovo equilibrio», le ordinanze straordinarie svelavano l’accresciuta intransigenza della repressione e, nel contempo, la disponibilità ragionata, ma sempre ben sorvegliata, a riconoscere e accettare il meretricio, anche da parte del mondo ecclesiastico. Il progressivo inasprimento delle norme contro il meretricio riguardò l’Europa cattolica e protestante22.
Quale giustizia?
12Tutto ciò – s’intende – nelle linee generali. L’esercizio del meretricio non costituiva un crimine, soprattutto non costituiva un crimine afferente alla sfera della sessualità, come lo erano stupri e spesso rapimenti che in Europa rappresentano, nel periodo, le tipologie più diffuse di reati sessuali. D’altra parte è pur vero che la pratica trasgrediva diverse regole di comportamento e principi di ordine morale, riguardando identità male vite et condicionis con accertamento della vox et fama publica. Su questo assunto centralissimo convergono le testimonianze rese dagli organi della giustizia23.
13In presenza di un crimine in senso stretto – nel significato corrente del termine – il meretricio poteva avvicinarsi a un atto delinquenziale e costituire a volte un elemento aggravante: più spesso in caso di omicidio e tentativi di omicidio per avvelenamento o per fatture, incantesimi e attività di sortilegio24; più di rado nei casi di furto. Ma le testimonianze sul piano lessicale vanno esaminate con molta cautela: l’identità effettiva dell’imputata, comprovata dai testimoni, poteva essere inquinata dalla calunnia diffamante e dall’ingiuria. Vi sono circostanze nelle quali l’accusa di meretricio risulta avanzata e sostenuta, con prove testimoniali, per inchieste di sodomia e pedofilia, cui si accennerà soltanto25. La prassi d’ufficio incrociava – come noto – le iniziative moralistiche dei predicatori, e recepiva un’idea di peccato tutto sommato sfumata, che filtrava di rado, pur con cenni circostanziati, nelle deposizioni dei testimoni e nelle valutazioni dei giudici26. Queste ultime si attenevano a formulari stereotipati che soprattutto dal ‘400 in avanti si arricchirono di riferimenti ai classici del pensiero cristiano circa i peccati e le trasgressioni di ordine morale.
14All’opposto e quasi paradossalmente, la fama publica e certa dello status di meretrice poteva rappresentare un elemento che attenuava l’accusa e la pena, essendo chiamato in causa, tra gli altri assunti, il peccato di lussuria quale componente tenace della «indomabile» e al tempo stesso «debole» natura femminile27. Una nota interessante proviene da un comune prossimo a Firenze, dove il divieto di risiedere in certe zone dell’abitato induceva a sancire multe dimezzate per le prostitute 28.
15Chi aggrediva e feriva, anche in modo grave, una donna pubblica per la legislazione di solito non era perseguibile. Una delle norme più antiche in materia varate dalle autorità bolognesi – si era alla metà del ‘200 – vietando alle meretrici di abitare all’interno delle mura urbane stabilisce che nessuna loro denuncia verrà accolta in giudizio, anche in caso di ferimento con danni permanenti29. Analogamente, il rapimento violento di donne e di uomini, punito con una multa molto elevata, non dava luogo ad accusa e a pena nel caso che le vittime fossero donne di mala fama (meretrici e mezzane)30. Qualche decennio più tardi, il giurista Francesco de Liaçaris era chiamato a sentenziare in merito alla richiesta di non procedere contro Giovanni, studente e colpevole di delitto a danno di Strella, pubblica meretrice; le ragioni addotte furono la fama cattiva della donna, la sua assenza dalle liste d’estimo e le condizioni del giovane, allievo dello Studium e, espressamente, persona privillegiata31.
16La normativa di fine ‘300, nel capitolo su adulterio e stupro a danno di femmine e maschi, sanciva l’impunità del reato nel caso in cui le vittime fossero tra coloro que publice prostituunt32. Così, tra le altre città, anche a Pavia dove gli stupri restavano impuniti se i corpi violati erano di donne pubbliche33 . A Urbino, solo a fine ‘500, si ebbe in tal senso una riforma radicale: un decreto ducale del 1592 sanciva l’annullamento di un certo capitolo statutario «che permette si possino iniuriare le meretrici senz’armi anchorché con effusione di sangue, citra mortem aut membri delibitationem senza incorrere in pena alcuna, prohibendo che non si possi procedere contra questi tali … commandando che tutti quelli che in qualsivoglia modo faranno offese à dette meretrici, siano gastigati secondo che ricerca la qualità dell’offesa et ingiuria»34.
17Della contiguità strettissima fra meretricio, gioco d’azzardo e piccola criminalità in genere – un luogo classico della storiografia – s’è accennato; in questo ambito, una certa, diffusa tendenza alla composizione privata dei reati, con versamento di denaro, non lasciava traccia scritta, sfuggendo ai giudici e alla registrazione. Dallo Statuto trecentesco di Cittadella, nel Padovano, ricaviamo una lista dettagliata di categorie che il sistema giudiziario associava a meretrici pubbliche e donne vilis condicionibus, ossia vagabondi, identificati come uomini che non possiedono terra e diventano ribaldi (malfattori), sfuggendo al lavoro; persone violente e rissose; furiosi e squilibrati, falsari e spergiuri, ladri etichettati con signum distintivo della loro colpa, eunuchi, ubriachi35. Il caso è esemplare trattandosi di un centro minore non affollato e socialmente complesso quanto una città. A Bologna, analoghi elenchi di categorie per dir così a rischio circolavano soprattutto tra gli operatori della polizia locale; a partire dal ‘300 si arricchirono di nuovi soggetti: insieme a meretrici e lene, erano annotati patarini, falsificatori di monete, donne e uomini che predicevano il futuro, sodomiti. Erano le «identità» che una volta al mese o più spesso i banditori erano tenuti a declamare pubblicamente, nei luoghi più affollati, per ordinarne l’espulsione36. Nel corso del ‘300, soprattutto, vennero realizzate autentiche retate per la cattura di giocatori d’azzardo, prostitute e uomini intercettati a esibire armi vietate37.
18L’integrazione delle meretrici nella città di residenza – se ne accennava per le norme suntuarie – va considerata con prudenza trattandosi di una misura relativa, che non comportava l’assunzione dello status di civis con tutti i diritti conseguenti 38. Ma suggerisce di rivedere in forma documentata e ragionata su basi critiche l’equazione marginalità – prostituzione. Si tratta di una relazione chiamata sempre in causa dalla storiografia, configurando tra l’altro un problema di genere impostato su letture e analisi compiute ed elaborate da uomini, e su basi testimoniali prodotte da uomini. Ma tutto ciò è inevitabile.
19È peraltro fuori discussione che la precarietà del quotidiano gravava con forza sulle donne, per le quali si riducevano le offerte che il mondo del lavoro, esterno alla casa e alla famiglia, convogliava sugli uomini. Il corpo quale risorsa di guadagno propriamente femminile assume un rilievo particolare in piena e tarda età medievale: le città portavano prosperità, ricchezza e movimento di ricchezza, ma al tempo stesso chi di per sé era fragile vedeva aumentare le proprie difficoltà. Sono situazioni ben conosciute dalle donne, soprattutto se sole e di modesta condizione39. Nella intensa circolazione migratoria del tempo, le donne seguirono flussi di decisa impronta maschile, trovando in questo opportunità di sostentamento e guadagno. Nel Piemonte di fine ‘200, in sede giudiziaria, così si dichiarava: si honesta mulier esset, non ivisset ad standum in civitate Taurini prout ipsa fecit 40.
20La relazione marginalità-prostituzione ha determinato nella storiografia meccanismi noti di retorica vittimistica, più o meno esplicita, a scapito di una visione distaccata della realtà anche sul piano emozionale – certamente più genuina41. Assodati sfruttamento e violenze declinati al maschile, con talune peculiarità nel contesto del meretricio, un rinnovato sguardo critico va riservato a pratiche e comportamenti di donne sganciate dagli uomini e dalla famiglia, donne avvezze a scelte più autonome e risolute, pur dettate da stringenti bisogni materiali.
Gli uomini della giustizia podestarile
21Per le osservazioni esposte, oltre che a livello più generale, le scritture giudiziarie invitano sempre a soffermarsi sui casi di reati e trasgressioni imputati alle donne.
22Tra Medioevo ed età moderna a Bologna non funzionò una magistratura unica ad hoc preposta alla vigilanza sulle prostitute42. Del disciplinamento della pratica furono investiti, dal ‘200 in avanti, sia i Giudici ad maleficia sia gli organi di polizia locale; si trattava in ogni caso di funzionari e di operatori di strada appartenenti alla curia e al sistema giudiziario del podestà. La loro attività fu abbastanza regolare dalla seconda metà del secolo XIII sino a tutto il XIV, mostrando picchi evidenti di intensità in momenti e passaggi politico-istituzionali di particolare criticità, soprattutto di forte impatto sociale, cadenzati, nel caso degli interventi della polizia locale, da inquisitiones perlopiù mensili43. Istituzioni e parti politiche, in equilibrio fragile, cercavano continui consensi, ammiccando a un modello di efficienza amministrativa e giudiziaria capace di garantire in tutti i sensi i gruppi eminenti della cittadinanza.
23Per di più, nel clima di continue e dure lotte civili, era necessario allontanare ogni occasione delicata, di litigi e violenze che potessero alimentare la guerriglia tra le parti e tra le famiglie. Il mondo del meretricio e quello prossimo del gioco clandestino vivevano, in questi termini, un continuo fermento.
24Nel corso del ‘300, l'organo di giustizia civile attivo nel settore della fiscalità, il disco dell' Orso, percepiva parte degli incassi delle multe44. A metà di questo secolo, durante la reggenza di Giovanni Visconti, venne istituito il dazio postribulorum meretricium che la magistratura addetta appaltò per la prima volta nell’aprile 135145. Dalla fine del ‘300 in poi sino a tutto il XVIII secolo, le competenze fondamentali, anche a livello di controllo, furono trasferite all’Ufficio cosiddetto delle Bollette, addetto principalmente all’incasso delle tasse sulla pratica della prostituzione: la riscossione del tributo, comportando censimenti periodici e soprattutto la ricerca delle insolventi, dava modo ai funzionari di vigilare esercitando una forma evidente di auctoritas oltre a realistiche pressioni sulle donne 46. Negli anni ’30 del ‘400, il funzionario che presiedeva l’Ufficio delle Bollette ebbe l’incarico dell’amministrazione del nuovo postribolo pubblico e in parte del suo disciplinamento47.
25La prima evidenza, anche in area bolognese, è il saldo radicamento della regolamentazione del meretricio alla topografia urbana e suburbana 48.Vale la pena accennare, in questo ambito, alla realizzazione di provvedimenti parzialmente dissonanti: perché se da un lato proibivano con sistematicità alle meretrici di risiedere entro il perimetro civitatis, nelle parrocchie più centrali, dall’altro richiamavamo ripetutamente alle distanze di rispetto da palazzi pubblici e luoghi religiosi centralissimi – come la piazza del comune e i conventi di Minori e Predicatori: luoghi che, nonostante i divieti, le donne pur frequentavano 49. Piuttosto consistenti dalla metà del ‘200 sino a tutto il ‘300, le norme inizialmente si affastellano e si ripetono, in alternanza con provvedimenti di carattere straordinario oppure mirati a sanare circostanze particolari, denunciate alle magistrature preposte alla giustizia50. Ancora nel corpo statutario del 1288, caratterizzato da un’esposizione ordinata delle materie, la rubrica dedicata a meretrici, lenoni e ospitanti le une e gli altri risulta corredata di ben nove additiones posteriori, datate negli anni ’90, collegate alle turbolenze politiche sfociate nell’affermazione della pars populi51 .
26Nel ‘400 la normativa in materia fa registrare una flessione quantitativa; ordinanze e disposizioni, a supporto dei capitoli statutari, disciplinano ora, quasi esclusivamente, l’organizzazione del postribolo pubblico e l’impatto sulla cittadinanza, una relazione inquieta e molto difficile52. In verità, i problemi erano iniziati nella seconda metà del ‘300, in coincidenza con la prima attivazione del luogo pubblico. Le misure repressive quattrocentesche colpiscono essenzialmente le casarenghe, letteralmente «casalinghe», donne che praticano il meretricio privatamente, al di fuori del lupanare, e dunque clandestinamente, sottraendosi al segno distintivo della loro condizione; mezzane e lenoni continuano a essere oggetto di provvedimenti severi53.
27Alle meretrici che trasgredivano le regole della comunità erano richieste multe in denaro a volte piuttosto modeste, nell’ordine di qualche soldo. Per esemplificare, si osserva il caso di una donna condannata a fine ‘200 per residenza in una cappella proibita a una multa di 8 denari; a 12 denari (= 1 soldo) ammontava la tariffa per una prestazione sessuale: era il valore minimo di una piccola focaccia di pane speziato (da 1 a 2 soldi)54. Ma intorno alla metà del ‘300 la consistenza delle pene aumentò in modo cospicuo: coloro che non avessero abbandonato la cappella di residenza entro tre giorni erano condannate alla fustigazione oppure al versamento di 100 lire che ben poche erano in grado di sostenere55.
28Nelle città italiane le pene per prostitute e ruffiane, in caso di insolvenza o di recidiva, seguivano una precisa gradualità: la fustigazione per le vie della città era spesso il primo momento, cui potevano seguire la catena sulla piazza per almeno un giorno, il taglio dei capelli oppure di un pezzetto di naso, infine, l’espulsione dalla città e dal territorio oppure un’altra punizione, a discrezione del podestà. È da escludere che si effettuasse come pratica consueta il taglio del naso (di parte o di tutto il naso), che rimase, invece, una figura topica nelle ingiurie verbali contro le donne almeno fra ‘200 e ‘300, con qualche strascico nel Quattrocento. Le condanne più severe e considerate esemplari –come noto- consistevano nell’espulsione, nel bando e nelle punizioni corporali che colpivano l’aspetto fisico, riducendo fra l’altro le opportunità di lavoro56. A ospitanti di donne, a lenoni e mezzane erano richieste multe in denaro piuttosto alte57.
29Le scritture della giustizia criminale, fulcro di queste indagini a campione, si succedono fitte dalla seconda metà del Duecento alla fine del Quattrocento. Si tratta dei registri prodotti dai Giudici ad maleficia, principalmente registri di accusationes e di inquisitiones – questi ultimi con deposizioni dei testimoni. Le scritture ricalcano gli itinera delle due tipologie procedurali, i processi accusatorio e inquisitorio 58.
30A questa documentazione vanno affiancati i registri della polizia urbana, fonti giudiziarie a pieno titolo che si incrociano e talvolta si sovrappongono alle scritture della giustizia podestarile deputata espressamente ai maleficia, svelando intenti collaborativi diretti al medesimo obiettivo, l’ordine pubblico. L’Ufficio Corone e Armi fu l’organo principale della polizia urbana; operava su salde basi topografiche e sin dalla costituzione, sul finire del ‘200, fu di sua spettanza il disciplinamento del meretricio59: notai e funzionari erano chiamati, tra l’altro, ad applicare il divieto della residenza in città di donne pubbliche e prosseneti, parrocchia per parrocchia. La disposizione si alternava con l’ingiunzione di mantenere una certa di distanza dai luoghi di rispetto: la piazza e i palazzi del comune, chiese e comunità religiose e monastiche Nel corso del ‘300, con maggiore intensità ad iniziare dagli anni '30 poco dopo il passaggio della città al legato Bertrando del Poggetto, la polizia urbana organizzò periodiche ispezioni (inquisitiones) dirette anche a rintracciare meretrici, intermediari, case sospette e proprietari di case sospette. Lo si vedrà meglio. Così poteva accadere che gli interventi coincidessero con l’operato degli ufficiali ad maleficia60. Era compito del podestà e del giudice ad maleficia, appunto, effettuare almeno una inquisitio mensile generale, estesa a più categorie di irregolari oppure mirata a una soltanto. Gli interventi erano supportati dai funzionari (ministrales) di cappella e dagli uomini della vicinia -due uomini bone fame.
31Le dettagliate informazioni su abitudini e comportamenti nel – e del – mondo del meretricio fanno delle carte della giustizia e della polizia testimonianze insostituibili; la cosa è ben nota per tutti i centri che conservano questa documentazione. Più sfuggenti e incompleti, i dati relativi al funzionamento della prassi giudiziaria ci mostrano un’applicazione non del tutto organica delle regole e delle pene, talora ammorbidite rispetto alla rigidità del dettato normativo; si tratta di un elemento da non trascurare nella prospettiva di uno studio di genere. Di numerosi procedimenti non si conosce la conclusione, le scritture restano sospese ammiccando a un esito felice grazie a un esborso di denaro61. Scarse, le tracce di esecuzioni capitali e di bandi perpetui da città e territorio: tutte misure estreme che avrebbero senz’altro trovato spazio nella cronachistica del tempo e, parecchi secoli dopo, negli studi di storici ed eruditi alla ricerca di fatti insoliti e curiosi 62.
Componenti dell’identità
32Quali ruoli giocavano le donne pubbliche nelle circostanze giudiziarie? Quali gli elementi di riconoscimento? Iniziamo con osservazioni ed esempi puntati sugli aspetti identitari63. Le meretrici vengono riconosciute esplicitamente come tali: l’espressione accompagna in maniera sistematica il nome di battesimo, di rado il patronimico, più spesso sia il nome materno sia la località di provenienza. Meretrix è un dato di riconoscimento diretto a segnalare l’attività esercitata e al tempo stesso la «qualità sociale» della persona, affiancandosi di norma all’attributo publica, che si riferisce alla reputazione, pubblica e condivisa, ma anche a un atteggiamento di disponibilità, all’offerta del corpo, insomma, avvicinandosi all’espressione, di uso più limitato, «donna comune»64. La meretrice è colei che esercita ars meretricale secondo un’espressione che si diffonde dal tardo ‘300 in avanti.
33Come in numerose altre realtà, anche nel bolognese la condizione di meretrice può coincidere con quelle di adultera e di amaxia, costituendone un rafforzativo di dispregio, talvolta anche un sinonimo. Agnexia, che nel novembre 1289 denuncia un certo Giovanni, figlio di un notaio defunto, parla di insulti violenti contro di lei «quod erat publica meretrix et quod comittebat adulterium cum Marcutio de Aççis et cum pluribus aliis»: a queste parole, con una nota di richiamo posta in calce, si aggiungeva un’altra colpa «habebat filios ex adulterio comisso cum dicto Marchutio»65 .
34Le meretrices possono essere accusate e indagate oppure essere loro stesse accusatrici, presentando una denuncia vera e propria o una segnalazione. È più di altri significativo il caso di Lucia Chechi che nel 1354 denunciava Guglielmo, sedicente nunzio del comune, per averla catturata e imprigionata insieme con Osana: le donne e alcune altre praticavano fuori del lupanare pubblico66.
35È prassi normale che le meretrici siano chiamate a testimoniare, per lo più nel caso di una o più compagne querelate. Si tratta di situazioni decisamente corali in cui sono coinvolti uomini e donne del vicinato67. Le meretrici tendono comunque ad agire coese, tanto che già alla metà del ‘200 la loro concordia solidale è guardata con sospetto dalle autorità68. Da parte di donne che hanno la reputazione bone vite et condicionis coloro che si prostituiscono possono trovare anche una certa benevolenza69.
36E’ parte strutturale dell’identità il credito finanche la stima di cui possono godere, al di là della pratica infamante del meretricio70. L’impegno lavorativo costituisce un nodo trascurato dagli studi. Nei procedimenti si rintracciano giovani e meno giovani che si prostituiscono e che nel contempo lavorano come filatrici e tessitrici71, che lavano panni e capelli72, manipolano vino e cibo nelle taverne, oltre a essere loro stesse taverniere73. Nell’aprile del 1323, i ministrali di una parrocchia urbana proibita alle donne di cattiva fama denunciavano ai giudici madre e figlia, rispettivamente in quanto ruffiana e meretrix: la prima era magistra e produceva tessuti di lino e di lana; la figlia, secondo alcuni vicini, la aiutava nell’arte che veniva svolta davanti a casa, all’aperto parrebbe. Vennero inquisiti anche i proprietari dell’abitazione, due fratelli che godevano – si presume – di una certa fortuna economica e soprattutto di utili agganci, tanto da ottenere in sede difensiva un’ottima assistenza: dopo un articolato procedimento, scandito dalle deposizioni di parecchi testimoni, il consilium del giudice, vista la mancanza di certe necessarie solempnitates, ovvero per la presenza di vizi formali, decretò la conclusione della causa senza alcuna condanna. Le donne, nel rispetto dei provvedimenti, erano già state affidate a certe monache che dovevano custodirle con fermezza74.
Case, famiglia, mariti
37L’anno precedente due coniugi, Petruccio e Franceschina, erano stati accusati di gestire un postribolo in zona interdetta; condivideva con loro l’imputazione il proprietario dell’edificio, Zonum. Furono convocati a testimoniare artigiani e alcuni nomi eccellenti della società cittadina, frequentatori abituali del luogo. La donna sparì quasi subito dall’istruttoria, e di lei non si ha più notizia; solo i due uomini proseguirono la causa, poterono contare su una difesa inattaccabile e vennero infine assolti75.
38In entrambi i casi segnalati, l’estrazione sociale e le capacità economiche degli uomini coinvolti marcarono con decisione l’esito dei procedimenti, ovviamente a favore di loro stessi. Le donne risultano un po’ ai margini di questi meccanismi, ma non escluse tout court 76 . Un numero consistente di meretrici, registrate ufficialmente come tali, aveva marito; lo status di donna coniugata era segnato con sistematicità, anche se l’uomo, il consorte, restava estraneo ai fatti contingenti: essere uxor di qualcuno, insomma, era un elemento che rientrava nei dati dell’identità della prostituta77. L’orientamento di giudizio era incerto, ma l’atteggiamento di fondo pareva indulgente nei confronti di queste «donne di famiglia»78 . D’altro canto, gli assunti moralistici determinarono l’irrigidirsi delle misure repressive: dal tardo ‘300 in poi la legislazione bolognese fissò la pena capitis per coloro che praticavano contro la volontà o all’insaputa del marito e che, dopo un primo ammonimento dei giudici, nell’arco di dieci giorni non avessero desistito 79.
39L’attacco alla casa d’abitazione rientrava dovunque tra i principali strumenti di repressione del meretricio. Lungo l’avanzato ‘200 sono frequenti i casi di minaccia di abbattimento degli edifici, una misura che colpiva in primo luogo i proprietari degli stessi, sospettati di prossenitismo e comunque di gestire postriboli80. L’accusa per le donne poteva essere raggirata e superata cambiando parrocchia di residenza, e confidando anche su ufficiali e vicini sconosciuti81. Prima che dalla città e dalla parrocchia, però, le meretrici erano espulse dalla casa in cui vivevano. Nel corso del ‘300, venivano distrutte o sequestrate le porte d’ingresso. Intorno alla metà di questo secolo, in un’area ristretta del centro urbano, furono sequestrate simultaneamente 26 porte ad altrettante meretrici: per potere recuperarle era necessario versare un riscatto82.
40Colpire l’abitazione era anzitutto una misura tesa a scoraggiare il radicamento di singole donne e, più spesso, di nuclei di conviventi, di solito una madre con una o più figlie83 . Ma le disposizioni in tal senso rivelano anche, alla base, un atto con deciso significato simbolico, riferito in certo modo al genere: violando la casa, nella fattispecie con il sequestro dell’uscio, dove le donne per tradizione devono stare e stanno, anche e soprattutto in uno stato di protezione, si finisce per oltraggiare le donne stesse, passando dunque «attraverso il loro corpo»84. Questo principio si estende alle meretrici. Quanto accade spesso nei processi per stupro o tentato stupro o rapimento è emblematico: l’uomo viola l’abitazione entrandovi di soppiatto, solitamente durante la notte; la donna viene gettata fisicamente sulla strada pubblica, viene oltraggiata a parole e violenze fisiche: infamata, perde l’onore di sé, del marito, della famiglia, e la sua condizione si avvicina a quella di «donna pubblica». 85
41Imelde, menzionata come domina, subisce una vicenda analoga la notte di Natale del 1295. Denuncia personalmente un certo Simone da Firenze che con altri uomini si era introdotto con armi vietate in casa sua, distruggendo la porta, entrando a forza con lo scopo della violenza carnale ma da consumarsi fuori dalle pareti domestiche. I testimoni che depongono pro acusante confermano le parole d’insulto pronunciate dall’aggressore: «meretrix, exi de domo, oportet quod te cognoscam carnaliter», «meretrix, exi foras, necesse est quod te cognoscam». Si tratta di formule stereotipate, ma decisamente significative per inquadrare cultura e mentalità correnti. I testi prodotti per la difesa di Simone dichiarano con dovizia di particolari probanti che Imelde è meretrice, frequenta studenti e ospizi da oltre 4 anni, e offre il suo corpo talora senza chiedere denaro. Questa versione dell’accaduto, supportata dal denaro versato dal fiorentino, viene accolta, Imelde è condannata, ma la pena non è esplicitata86.
42Dalla casa alla famiglia il passo è breve. È noto che la pratica tendeva a trasmettersi all’interno del nucleo, da madre a figlia/e: è un elemento che rimarca lo spessore economico-sociale di scelte e motivazioni 87. Le testimonianze di genitori, e particolarmente di madri che inducono le figlie a vendere il corpo sono frequenti; le fonti giudiziarie sottolineano con forza questa dinamica per accrescere il marchio d’infamia sulla circostanza e le persone coinvolte. Anna Esposito ci ha parlato recentemente di una condanna emessa a Roma nel 1449 contro un padre che aveva costretto la figlia a prostituirsi, anche con la complicità di una donna, mezzana di mestiere88. Le scritture della giustizia da parte loro accolgono ed elaborano graficamente le aggregazioni femminili, tracciando a penna segni che congiungono conviventi e consanguinee, e proponendo così un modello schematico di nucleo familiare89.
43Il «recinto» della famiglia deve essere accostato, per molti assunti evidenti, a quelli creati dal postribolo pubblico e dal convento, spazi chiusi e vigilati, gestiti con regole codificate da disposizioni normative, luoghi che dovevano assicurare, almeno negli intenti, ordine e protezione. Sui monasteri di Bologna ospitanti sin dal tardo ‘300 repentite e convertite le indagini di Trevor Dean tra le fonti giudiziarie quattrocentesche hanno chiarito molti aspetti90. La prima istituzione del postribolo pubblico – come detto – data nell’aprile 135191; venne preceduta dalle fitte inquisitiones compiute negli anni ’30 e ‘40 del ‘300 dai funzionari della polizia locale, con i quali collaborarono assai probabilmente i giudici della curia podestarile. Le misure furono di tale intensità da meritare la denominazione complessiva di factum meretricium et rufianorum. Ma gli esiti furono modesti perché le donne tendevano a schivare ispezioni e investigazioni. Erano gli anni di transizione dal dominio energico del legato Bertrando del Poggetto a quello di Taddeo Pepoli, a guida dell’oligarchia comunale sino al 1347. Come dovunque in Europa, l’esteso e variegato cosmo del meretricio sfuggiva a ogni sforzo di compattamento e accentramento fisico92. In pieno periodo visconteo, i conduttori del dazio del postribolo ebbero anche la facoltà di applicare pene sino a 10 lire, di portare armi ed emettere sentenze93 .
44Lungo il tardo ‘300, la presenza di meretrici nei registri giudiziari si ridusse. Calarono le ricerche e le denunce ad personam, e le investigazioni complessive (inquisitiones generales) divennero fatti episodici94. La questione topografica restò a connotare parecchi procedimenti95 ma con un cambiamento sostanziale: il problema erano quelle donne che per scelta se ne stavano fuori dal lupanare oppure che praticavano sia dentro che fuori dello stesso; erano a tutti gli effetti meretrici irregolari96. Già negli anni ’50 del ‘300 rintracciamo casi di meretrici costrette a entrare nel postribolo pubblico. Un fatto già ricordato, in tal senso particolarmente violento, venne denunciato da alcune giovani nel gennaio 1354: il responsabile era il gestore del postribolo pubblico che, aiutato da una certa Osana e da qualche sbirro (berroviere), compì un’indagine mirata costringendo le donne ad essere dapprima condotte in carcere poi rinchiuse nel postribolo. Era la perdita della libertà personale. Testimoniarono sui fatti almeno tre uomini, segnalando la vilania maxima compiuta dall’uomo; il caso venne registrato dai notai della giustizia come factum Guilielmi (il nome dell’uomo) coerentemente con le circostanze narrate, che lo indicavano colpevole di violenze arbitrarie, compiute sine licenciam97. Ebbero un esito favorevole (per le imputate) i procedimenti contro tre donne rintracciate, nella primavera 1387, fuori dal luogo pubblico, con l’aggravante di non indossare il contrassegno della loro identità, una mantellina o una sopraveste bianca98.
45A fine ‘300 i capitoli statutari determinarono pene più rigide soprattutto nei confronti di lene e lenoni99. Condanne al rogo, tagli di nasi e capelli, esposizioni in catene, bandi perpetui, confermarono comunque il quadro generale, lasciando intravvedere qualche accostamento alla sodomia100. Per le meretrici e coloro che le custodivano il nodo della questione era sempre la contrada di abitazione e di lavoro, ancor prima il rifiuto del lupanare pubblico. Questo, istituito come tale a metà ‘300 in un’area centralissima prossima a scuole e case di studenti, a una taverna molto frequentata e alla chiesa nascente di S. Petronio, creava più disordine e imbarazzo che altro101. Per tale ragione nel 1439 venne creato un nuovo spazio pubblico-istituzionale per l’esercizio del meretricio, con atto solenne e intervento decisivo delle autorità ecclesiastiche102. Si trattava di un aggregato di case, orti, una torre, un bagno pubblico e qualche osteria, già sedi affermate e ben frequentate della prostituzione cittadina103. Le autorità fissarono regole rigide di comportamento, in seguito stabilirono anche l’erezione di un muro di cinta (1462) 104. Le meretrici casarenghe (clandestine) se catturate e senza marito oltre alle penalità in denaro previste dovevano essere condotte a forza nel lupanare105.
46Erano donne che operavano fuori dello spazio pubblico e legale quelle che negli anni 1426 e 1456 furono accusate di aver praticato con uomini ebrei. Il reato perseguito dai giudici ad malefitia era la frequentazione ebrei-cristiani106. Nel caso più risalente l’accusato fu condannato in contumacia al taglio della testa e a una multa di 1000 lire, e venne bandito dalla città 107. Nel secondo, che durò un paio di mesi e in cui una delle meretrici fu coinvolta come testimone, scattò la tortura per due dei tre uomini accusati. Confessarono di avere normali contatti con meretrici cristiane, e riuscirono a salvarsi pagando 200 ducati d’oro (circa 500 lire di bolognini), una cifra cospicua, corrispondente alla dote di una giovane di media estrazione sociale108. In entrambi i casi alle donne non fu addebitata alcuna imputazione.
Donne come uomini
47Come si accennava, il contesto della prostituzione femminile, espressione compiuta dei rapporti eterosessuali, racchiude in sé la determinazione più tradizionale dei generi e dei loro rispettivi cardini comportamentali. Le relazioni uomo-donna, in famiglia e fuori, ripropongono una evidente «dominanza maschile» oltre a una netta separazione dei ruoli, attivo e passivo, anche nella pratica sessuale109. Le testimonianze, nello specifico quelle giudiziarie, suggeriscono però una visione più sfumata, meno rigida delle relazioni in gioco. La meretrice vive e opera, prevalentemente, al di fuori della famiglia; anche se sposata, può contare su una certa autonomia di movimento rivelando in questo e altro la prossimità a stili di vita propri dell’uomo. Con un comportamento disinvolto rispetto alle regole e alla morale la donna pubblica tende a provocare confusione di ruoli e identità. Dal tardo Medioevo in poi maturò il timore di una minaccia all’assetto ordinato e separato dei generi, timore fondato anche su un’accresciuta consapevolezza di specificità e funzioni identitarie di uomini e di donne 110. Che è anche come dire che gli uomini sembrarono avvertire un’usurpazione di ruolo 111; questi atteggiamenti vennero annotati a suo tempo da Richard Trexler scorrendo le fonti giudiziarie fiorentine112.
48Ai nostri occhi si schiude un mondo del meretricio improntato con forza dalle donne: donne che subivano e nel contempo s’imponevano su altre, che gestivano in autonomia bordelli privati e pubblici, amministrando denaro e clienti113. Lo sguardo va allargato alla pratica sessuale per riflettere sulla tradizione che le vuole subire l’atto e per cogliere nella copula una funzione attiva svolta da loro stesse. Sono considerazioni che lasciano intravvedere una forma di «supremazia sugli uomini», prefigurando un possibile, fatale ribaltamento dei ruoli114. Anche se cultura e società del tempo volevano le donne partner passive «nella vita sessuale come in altri campi in realtà le donne ignoravano le leggi e prendevano decisioni autonome, pur sempre all’interno delle costrizioni in cui si trovavano obbligate a vivere»115.
Uno sguardo d’insieme
49Dalla spiccata vocazione narrativa delle fonti giudiziarie, che non mancano di dettagli circa abitudini ed esercizio della sessualità, derivano impulsi e suggestioni per la storia di genere. Offrono spunti di sicuro interesse gli occhi di funzionari e semplici cittadini che scrutano le tante personalità femminili sorvegliate o sotto accusa: poiché, anche se l’aggressivo impatto sancito dai provvedimenti era di tipo corale – e tendeva a uniformare le diverse identità delle tante meretrici –, le inquisizioni e i procedimenti convergevano sempre su personalità singole e distinte. La maggior parte delle quali doveva anzitutto confrontarsi con il disagio socio-economico: condizioni di vita realisticamente dure e precarie che rientrano nelle più stringenti problematiche di genere.
50Le indagini restituiscono un panorama variegato e dinamico, segnalando legami familiari e matrimoniali, mansioni lavorative nell’artigianato e nell’ospitalità, provenienze geografiche; un aumento di presenze straniere maturò a Bologna a fine ‘300 e nel corso del ‘400.
51Si conferma l’idea di un «controllo protettivo» su tutte le donne, un’operazione nella quale società politica e giustizia collaborarono fianco a fianco. Per alcuni noti assunti moralistici, le condizioni delle donne pubbliche si raccordavano a quelle di «oneste» mogli e madri di famiglia per via di una «certa natura vulnerabile» e al tempo stesso «esuberante», orientata al piacere e al peccato: rappresentazioni che non possono non suggerire un’inclinazione spiccata alla misoginia, nel vivo del dibattito prodotto dalla confluenza tra la letteratura filosofica e scientifica, segnatamente quella dell’antichità, e le istanze del pensiero cristiano116. Si tratterà di verificare su basi testimoniali quanto tutto ciò abbia pesato sulla progettualità del disciplinamento da parte dei comuni urbani e dunque sull’intervento della giustizia.
52Il sondaggio su Bologna ha mostrato, ancora, poche tracce dell’operato moralistico di predicatori e uomini di chiesa; altrettanto radi i riferimenti a inchieste e punizioni per l’applicazione della normativa suntuaria. Globalmente, l’atteggiamento degli organi giudiziari fu espressione sino al ‘400 almeno di un rigore moderato, pronto a recepire elementi di giustificazione e mitigazione di pene e accuse. Fatte le dovute distinzioni. Tra le circostanze nelle quali il meretricio era perseguito in sé, per la violazione dei confini topografici117, e i casi in cui le donne pubbliche erano accusate di reato contro persone o cose. Al tribunale criminale del podestà erano affidate su tutto ciò le massime competenze, ma la questione rovente dei luoghi proibiti era gestita in forma sistematica e capillare dagli ufficiali della polizia locale.
53Le donne denunciate di un reato ben determinato, prive di un sostegno affidabile da parte di marito e famiglia, erano indagate sul filo della fama et publica vox. Sul tracciato di presunti, cattivi costumi vertevano le domande codificate (propriamente intentiones) poste ai testimoni118. Per una certa Frescha, che viveva nel suburbio ed era stata accusata di avere commissionato agli amanti l’omicidio di due mariti, le deposizioni dei testimoni – una ventina tra donne e uomini – avevano stabilito «quod …est publica et famosa meretris exercens affaturationes et pistrigias et de predictis omnibus est publica vox et fama»119.
54La «debolezza morale» delle meretrici costituì un’arma a più tagli, nelle mani e spesso a discrezione di giudici e di sapientes interpellati per le sentenze. Le donne pubbliche godevano di uno status giuridico di conclamata inferiorità, sul quale confluiva anche ma non solo quel giudizio di peccato che fu in certo modo opportuno mantenere in vita. Un peccato ambiguo, quello della lussuria, che poteva contare su una certa negoziabilità: coinvolgendo donne e uomini era costitutivo della natura umana, e non era facile rimediarvi120. Questo principio era in grado di attivare l’indulgenza della giustizia nei confronti delle nostre donne, anche se a prevalere era la condizione di inferiorità, giuridica e sociale: per chi usava violenza su di loro – si è detto –, una volta accertata la responsabilità, era prevista l’impunità o la riduzione della pena.
55In presenza di leggi comunali che un po’ dovunque colpivano con durezza lenoni e mezzane, le meretrici che non dovevano rispondere di ulteriori colpe riuscirono a mantenere una residenza in città o nel vicino suburbio, espiando per lo più con multe modeste e una giornata alla catena121. Una rottura dell’equilibrio fu prodotta dalle misure coercitive circa la residenza nel postribolo pubblico, a cui molte tentarono di sottrarsi come a una forma di reclusione fondata anche su dinamiche che favorivano un gravoso indebitamento. Su questi e altri aspetti che vedono le donne pubbliche inserite anzi integrate nel vivo dell’economia cittadina i dati raccolti invitano a compiere ricerche mirate.
56Restò inattaccabile la liceità dell’esercizio, governato come ogni mercato da regole formalizzate che al cospetto della giustizia prospettavano disparità di genere, peraltro attese: «Prostitution was driven by the demand of a male clientele whose activities, while non necessary condoned, were less closely surveilled and less frequently punished than those of the women who constituted the supply»122 . Domanda e offerta, maschi e femmine… anche su questo fronte si dovranno orientare nuove indagini.
Bibliographie
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ASBo = Archivio di Stato di Bologna
Bibliografia primaria
Mazzoni Toselli 1866 = Racconti storici estratti dall’archivio criminale di Bologna… per cura di O. Mazzoni Toselli, 3 voll., Bologna, Antonio Chierici, 1866.
Memoriale historicum = L. Frati e A. Sorbelli (ed.), Matthei de Griffonibus Memoriale historicum de rebus Bononiensium (a. 4448 a. C.-1472 d. C.), Città di Castello 1902 (Rerum Italicarum Scriptores, II, 18-2).
Statuti di Bologna dall'anno 1245 = L. Frati (ed. a cura di), Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267, Bologna 1869‑1877 (Monumenti istorici pertinenti alle provincie della Romagna, s. 1, Statuti, 1‑3).
Statuti di Bologna dell'anno 1288 = G. Fasoli e P. Sella (ed.), Statuti di Bologna dell'anno 1288, Città del Vaticano 1937-'39.
Lo Statuto di Bologna dell’anno 1335 = A. L. Trombetti Budriesi (ed.), Lo Statuto del Comune di Bologna dell’anno 1335, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 2008 (Fonti per la storia dell’Italia medievale, Antiquitates, 28** ).
Lo statuto di Bologna del 1376 = M. Venticelli (ed.) e A. Palareti (ed. elettronica a cura di), Lo statuto del comune di Bologna del 1376, http://www.sma.unibo.it/statuti/Bologna1376v0/statutiBolognesi1376.html.
Statuti di Cittadella = G. Ortalli, G. Parolin, M. Pozza (ed.), Statuti di Cittadella del secolo XIV, Jouvence, Roma, 1984 (Corpus Statutario delle Venezie, 1).
Lo statuto di Fabriano = G. Avarucci e U. Paoli (ed.), Lo statuto comunale di Fabriano (1415), Città e Comune di Fabriano, 1999.
Statuti di Figline = F. Berti e M. Mantovani (ed.), Statuti del Comune di Figline Valdarno (1408), Comune di Figline, Figline, 1985 (Fonti e studi di storia locale, 2).
Statuta Ferrariae = W. Montorsi (ed.), Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII, ed. W. Montorsi, Ferrara, 1955.
Statuti di Pergine = G. Gentilini (ed.), Statuti di Pergine del 1516 con la traduzione del 1548, ed. G. Gentilini, Venezia, Il Cardo, 1994 (Corpus Statutario delle Venezie, 11).
Statuti di Ravenna = Statuti del comune di Ravenna editi dal canonico Antonio Tarlazzi, Calderini, Ravenna, 1886 (Monumenti Istorici pertinenti alle provincie di Romagna, s. prima, Statuti).
Statuti di Reggio = A. Cerlini (ed.), Statuti di Reggio: consuetudini e statuti reggiani del secolo XIII, I, Milano 1933 (Corpus Statutorum Italicorum, 16).
Bibliografia secondaria
Andreolli 2004 = B. Andreolli, La terminologia del viaggio nei lessici latini dell’Italia medievale, in Lazzari – Mascanzoni – Rinaldi 2004, p. 139-157.
Angelozzi – Casanova 2014 = G. Angelozzi, C. Casanova, Donne criminali: il genere nella storia della giustizia, Bologna, 2014.
Arcuti 2011 = S. Arcuti, Segnate a vista. Donne di strada nel Medioevo, Lecce-Brescia, 2011.
Bellavitis 2016 = A. Bellavitis, Il lavoro delle donne nelle città dell’Europa moderna, Roma, 2016.
Bennett 2000 = J. M. Bennett, «Lesbian like» and the social history of lesbianism, in Journal of the history of sexuality, 9, 1-2, genn.-aprile 2000, p. 1-24.
Bennet – Karras 2013 = J. M. Bennet e R. M. Karras (a cura di), The Oxford handbook of women and gender in Medieval Europe, Oxford, 2013.
10.1093/oxfordhb/9780199582174.001.0001 :Blanshei 2010 = S. R. Blanshei, Politics and justice in late medieval Bologna, Leiden-Boston, 2010.
Capitani 2007 = O. Capitani (a cura di), Storia di Bologna, 2, Bologna nel Medioevo, Bologna, 2007.
Brundage 1987 = J. A. Brundage, Law, Sex and Christian Society in Medieval Europe, Chicago, 1987.
Bullough – Bullough 1987 = V. e B. Bullough, Women and prostitution: a Social History, New York, 1987.
Cadden 1993 = J. Cadden, Meanings of sex difference in the Middle Age. Medicine, science and culture, Cambridge, 1993.
Calvi 2004 = G. Calvi, Innesti. Donne e genere nella storia sociale, Roma, 2004.
Camerano 1998 = A. Camerano, Donne oneste o meretrici? Incertezza dell’identità fra testamenti e diritto di proprietà a Roma, in Quaderni Storici, 99, 1998, p. 637-675.
Cantarella 1992 = E. Cantarella, Secondo natura: la bisessualità nel mondo antico, Roma, 1992 (2a ed.).
Casagrande – Pazzaglia 1998-1999 = G. Casagrande e M. Pazzaglia, «Bona mulier in domo». Donne nel Giudiziario del Comune di Perugia nel Duecento, in Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia, 2, Studi storico-antropologici, XXII (1998-1999), distribuito in formato digitale da Reti Medievali, http://www.rmoa.unina.it/310/1/RM-Casagrande-Donne.pdf.
Casanova 2014 = C. Casanova, Reati maschili, reati femminili: il genere nella storia della criminalità, in Casanova – Lagioia 2014, p. 167-176.
Casanova – Lagioia 2014 = C. Casanova e V. Lagioia (a cura di), Genere e storia: percorsi, Bologna, 2014
Cohen 1991 = E. S. Cohen, Camilla la Magra, Prostituta romana, in O. Niccoli (a cura di), Rinascimento al femminile, Roma-Bari, 1991, p. 163-196
Comba 1986 = R. Comba, «Apetitus libidinis coherceatur». Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei comportamenti nel Piemonte tardo medievale, in Studi storici, 27-3, 1986, p. 529-576.
Crouzet-Pavan 1980 = E. Crouzet-Pavan, Police de moeurs, société et politique à Venise à la fin du Moyen Age, in Revue historique, 2, 1980, p. 241-288.
Crouzet-Pavan 2004 = E. Crouzet-Pavan, Crimine e giustizia, in Calvi 2004, p. 55-72.
Cucini 2014 = S. Cucini, Législation statutaire et gouvernement pontifical en Italie centrale. Le cas de l’administration de la justice criminelle à Bologne, deuxième moitié au XVe siècle, tesi di dottorato, Université Paul Valéry – Montpellier III, 2014, consultabile all’indirizzo http://tel.archives-ouvertes.fr/.
Danna 2004 = D. Danna, Donne di mondo. Commercio del sesso e controllo statale, Milano, 2004.
Davidson 1994 = N. Davidson, Theology, nature and the law: sexual sin and sexual crime in Italy from the fourteenth to the seventeenth century, in Dean – Lowe 1994, p. 74-98.
Dean 1994 = T. Dean, Criminal justice in mid fifteenth-century Bologna, in Dean – Lowe 1994, p. 16-39.
Dean 2001 = T. Dean, Crime in Medieval Europe 1200-1550, Londra, 2001, p. 86-90.
Dean 2004 = T. Dean, Gender and insult in an Italian city: Bologna in the later Middle Age, in Social History, 29-2, 2004, p. 217-231.
Dean 2007 = T. Dean, Crime and justice in late medieval Italy, Cambridge, 2007.
Dean 2008 = T. Dean, Fornicating with nuns in fifteenth-century Bologna, in Journal of Medieval History, 34, 2008, p. 374-382.
10.1016/j.jmedhist.2008.09.005 :Dean 2016 = T. Dean, Sodomy in Renaissance Bologna, in Renaissance Studies, 31-3, 2016, p. 426- 443.
10.1111/rest.12225 :Dean – Lowe 1994 = T. Dean e K. J. P. Lowe (ed.), Crime, Society and the Law in Renaissance Italy, Cambridge, 1994.
Di Stefano 1995 = E. Di Stefano, Postribolo pubblico e prostituzione a Macerata nel basso Medioevo, in Proposte e ricerche, 34-I, 1995, p. 18-36.
Dubuis 1986 = P. Dubuis, Comportamenti sessuali nelle Alpi del Basso Medioevo: l’esempio della castellania di Susa, in Studi storici, 27-3, 1986, p. 577-603.
Dupont 2003 = F. Dupont, La matrone, le louve et le soldat, in ProstituéEs, 2003, p. 21-43.
Esposito 2011 = A. Esposito, Donna e fama tra normativa statutaria e realtà sociale, in Lori Sanfilippo – Rigon 2011, p. 87-102.
Esposito 2018 = A. Esposito, Violenza psicologica, violenza fisica. Donne a Roma e nello Stato pontificio, in Esposito – Franceschi – Piccinni 2018, p. 209-232.
Esposito – Franceschi- Piccinni 2018 = A. Esposito, F. Franceschi, G. Piccinni (a cura di), Violenza alle donne. Una prospettiva medievale, Bologna, 2018.
Evans 2011a = R. Evans (ed.), A Cultural history of sexuality in the Middle Ages, Oxford-New York, 2011.
10.5040/9781350049673 :Evans 2011b = R. Evans, Introduction: What was sexuality in the Middle Ages?, in Evans 2011a, p. 1-36.
Fanti 1987 = M. Fanti, Prima dell’Archiginnasio. Dalla «curia Bulgari» alle «scuole di S. Petronio», in G. Roversi (a cura di), L’Archiginnasio. Il Palazzo, l’Università, Bologna 1987, p. 52-58.
Ferrante 1996 = L. Ferrante, Il valore del corpo, ovvero la gestione economica della sessualità femminile, in Groppi 1996, p. 206-228.
Gauvard 1993 = C. Gauvard, La Fama une parole fondatrice, in Médiévales, 24, 1993, p. 2-13.
10.3406/medi.1993.1265 :Gazzini 2018 = M. Gazzini, La violenza e la grazia. Storie di donne e di crimini nel ducato di Milano, in Esposito – Franceschi – Piccinni 2018, p. 233-254.
Ghirardo 2001 = D. Y. Ghirardo, Topography of prostitution in Renaissance Ferrara, in Journal of the Society of Architectural Historians, 60- 4, 2001, p. 401-431.
Groppi 1996 = A. Groppi (a cura di), Il lavoro delle donne, Roma-Bari, 1996.
Guidi – Lamarra 2003 = L. Guidi e A. Lamarra (a cura di), Travestimento e metamorfosi. Percorsi dell’identità di genere tra epoche e culture, Napoli, 2003.
Heusch 2005 = C. Heusch, Femmes et violences dans le fueros castillans du Moyen Age, in Cahiers d’études hispaniques médiévales, 28, 2005, p. 307-339, www.persee.fr/doc/cehm_03969045_2005_num_28_1_1707.
10.3406/cehm.2005.1707 :Hotchkiss 2012 = V. R. Hotchkiss, Clothes make the Man. Female cross dressing in Medieval Europe, New York, 2012 (I ed. 1996).
10.4324/9780203871102 :Schiavon 2014 = I meriti delle donne. Profili di arte e storia al femminile dai documenti dell’Archivio di Stato di Venezia (secoli XV-XVIII), Mostra documentaria a cura di A. Schiavon in collaborazione con P. Benussi (Venezia-Palazzo Mocenigo, marzo-giugno 2014), Trieste, 2014.
Jacobs 2011 = F. Jacobs, Sexual variations: playng with (dis)similitude, in Talvacchia 2011a, p. 73-93.
10.5040/9781350049710 :Jones 2011 = A. R. Jones, Heterosexuality: a beast with many backs, in Talvacchia 2011a, p. 35-50.
Keniston McIntosh 2005 = M. Keniston McIntosh, Working women in English society. 1300-1620, Cambridge, 2005.
Lacarra Lanz 2002 = E. Lacarra Lanz, Changing Boundaries of Licit and Illicit Unions: Concubinage and Prostitution, in E. Lacarra Lanz (a cura di), Marriage and Sexuality in Medieval and Early Modern Iberia, New York-Londra, 2002 (Hispanic Issues), p. 158-194.
Lansing 2003 = C. Lansing, Concubines, Lovers, Prostitutes. Infamy and Female Identity in Medieval Bologna, in P. Fendlen, M. M. Fontaine, D. J. Osheim (a cura di), Beyond Florence. The contours of medieval and early modern Italy, Stanford, 2003.
Lazzari – Mascanzoni – Rinaldi 2004 = T. Lazzari, L. Mascanzoni, R. Rinaldi (a cura di), La norma e la memoria. Studi per Augusto Vasina, Roma, 2004.
Lehmann 2006 = P. Lehmann, La répression des délits sexuels dans les États savoyards : Châtellenies des diocèses d’Aoste, Sion et Turin, fin XIIIe-XVe siècle, Losanna, 2006 (Cahiers Lausannois d’histoire médiévale, 39- Université de Lausanne, sect. d’histoire, Faculté des Lettres).
Lett 2017a = D. Lett, Le ‘vice sodomite’ au Moyen Âge. Contribution à une histoire des homosexuels, in R. Bethmont e M. Gross (dir.), Homosexualité et traditions monothéistes. Vers la fin d’un antagonisme ?, Ginevra, 2017, p. 247-262.
Lett 2017b = D. Lett, Sexuelle Gewalt und Gender in den Gerichtsakten von Bologna im 15. Jahrhundert, in D. Nolde (dir.), Sexuelle Gewalt gegen Kinder / Sexual Violence against Children, OEZG (Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft), Innsbruck-Vienna-Bolzano, 2017, p. 88-105.
Lett 2018 = D. Lett, Genre et violences sexuelles exercées contre les enfants dans les registres judiciaires de Bologne au XVe siècle, in Annales de Démographie Historique, 1, 2018, p. 141-172.
Lochrie 2011 = K. Lochrie, Heterosexuality, in Evans 2011a, p. 37-56.
10.5040/9781350049673 :Lori Sanflippo – Rigon 2011 = I. Lori Sanfilippo e A. Rigon (a cura di), Fama e publica vox nel Medioevo, Atti del convegno di studio (Ascoli Piceno, 3-5 dicembre), Roma 2011.
Karras 1996 = R. Karras, Common women. Prostitution and sexuality in Medieval England, New York-Oxford, 1996.
Karras 1999 = R. M. Karras, Prostitution and the question of sexual identity in medieval Europe, in Journal of women's history, 11-2, 1999, p. 159-171.
Karras 2003 = R. Mazo Karras, From boys to men. Formations of masculinity in Late Medieval Europe, Filadelfia, 2003.
Karras 2005 = R. M. Karras, Sexuality in Medieval Europe. Doing unto others, New York-Londra, 2005.
10.4324/9781315269719 :Karras 2011= R. M. Karras, The regulation of sexuality in the Late Middle Ages: England and France, in Speculum, 86, 2011, p. 1010-1039.
10.1017/S0038713411002466 :Karras – Boyd 1996 = R. M. Karras e D. L. Boyd, «Ut cum muliere». A male transvestite prostitute in Fourteenth-Century London, in L. Fradenburg e C. Freccero (ed.), Premodern sexualities, New York-Londra, 1996, p. 99- 116.
Mazzi 1991 = M. S. Mazzi, Prostitute e lenoni nella Firenze del Quattrocento, Firenze, 1991.
Mazzi 2018 = M. S. Mazzi, La mala vita. Donne pubbliche nel Medioevo, Bologna, 2018.
Mengel 2004 = David C. Mengel, From Venice to Jerusalem and beyond: Milíč of Kroměříž and the Topography of Prostitution in Fourteenth-Century Prague, in Speculum, 79-2, 2004, p. 407-442.
10.1017/S0038713400087959 :Migliorino 2011= F. Migliorino, La Grande Hache de l’histoire. Semantica della fama e dell’infamia, in Lori Sanfilippo – Rigon 2011, p. 5-21.
Montesano 2018 = M. Montesano, Stregoneria e condizione femminile, in Esposito –Franceschi – Piccinni 2018, p. 355-371.
Moranti 1990 = L. Moranti, Note sulle meretrici nella Urbino dei secoli XV-XVII, in Proposte e ricerche, 24-1, 1990, p. 77-102.
Mummey 2011 = K. Mummey, Prostitution: the moral economy of medieval prostitution, in Evans 2011a, p. 165-180.
Muzzarelli 1994 = M. G. Muzzarelli (a cura di), Banchi ebraici a Bologna nel XV secolo, Bologna, 1994.
Muzzarelli 1996 = M. G. Muzzarelli (a cura di), Verso l'epilogo di una convivenza. Gli ebrei a Bologna nel XVI secolo, Firenze, 1996.
Muzzarelli 2007 = M. G. Muzzarelli, Identità, fama e vesti (F. Barbaro, L. B. Alberti, M. Palmieri), in Prodi 2007, p. 295-309.
Muzzarelli – Galetti – Andreolli 1991 = M. G. Muzzarelli, P. Galetti, B. Andreolli (a cura), Donne e lavoro nell’Italia medievale, a cura, Torino, 1991.
Otis 1985 = L. L. Otis, Prostitution in Medieval Society. The History of an Urban Institution in Languedoc, Chicago-Londra, 1985.
10.7208/chicago/9780226640341.001.0001 :Pelaja – Scaraffia 2008 = M. Pelaja e L. Scaraffia, Due in una carne. Chiesa e sessualità nella storia, Roma-Bari, 2008.
Prodi 2007 = P. Prodi (a cura), La fiducia secondo i linguaggi del potere, Bologna, 2007.
ProstituéEs 2003 = ProstituéEs, Clio. Femmes, Genre, Histoire, 17, 2003, a cura di C. Bard e C. Taraud.
S. Raveggi, Il lessico delle ingiurie contro le donne, in Esposito – Franceschi- Piccinni 2018, p. 129-149.
Rinaldi 1991 = R. Rinaldi, «Mulieres publicae ». Testimonianze e note sulla prostituzione tra pieno e tardo Medioevo, in Muzzarelli – Galetti – Andreolli 1991, p. 105-125.
Rizzo 2000 = V. Rizzo, Donne e criminalità a Viterbo nel XV secolo, in Rivista Storica del Lazio, 7-12, 2000, p. 11-27.
Roby-Sapin 2016 = A. Roby-Sapin, La prostitution en Midi tolousain à la fin du Moyen Age (XIIIe-XVIe siècles), tesi di dottorato, tesi di dottorato, dir. S. Brouquet, Université Toulouse – Jean Jaurès, 2016.
Rocke 2008 = M. Rocke, “Whoorish boyes”: Male prostitution in Early Modern Italy and the spurius “second part” of Antonio Vignali’s La Cazzaria, in P. Arnade e M. Rocke (ed), Power, gender ant ritual in Europe and in the Americas. Essays in Memory of Richard C. Trexler, Toronto, 2008 (Centre for Reformation and Renaissance Studies), p. 113-133.
Rossiaud 1984 = J. Rossiaud, La prostituzione nel Medioevo, Roma-Bari, 1984.
Rossiaud 2013 = J. Rossiaud, Amori venali. La prostituzione nell’Europa medievale, Roma-Bari, 2013 (ed. or. 2010).
Ruggiero 1988 = G. Ruggiero, I confini dell’eros: crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento, Venezia, 1988 (ed. or. 1985).
Ruggiero 2011 = G. Ruggiero, Prostitution: looking for love, in Talvacchia 2011a, p. 157-174.
Rushton 2011 = C. J. Rushton, Sexual variations, in Evans 2011a, p. 81-100.
Sbriccoli 2004 = M. Sbriccoli, Deterior est condicio foeminarum. La storia della giustizia penale alla prova dell’approccio di genere, in Calvi 2004, p. 73-91.
Scarabello 2008 = G. Scarabello, Meretrices. Storia della prostituzione a Venezia tra il XIII e il XVIII secolo, Venezia, 2008.
Schuster 1994 = B. Schuster, L’imaginaire de la prostitution et la société urbaine en Allemagne (XIIIe-XVIe siècles), in Médiévales, 27, 1994, p. 75-93.
Simeoni 1935 = L. Simeoni, L’uffico dei forestieri a Bologna dal s. XIV al XVI, in Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna, s. IV, v. XXV, 1935, p. 71-94.
Spindler 2009 = E. Spindler, Were Medieval Prostitues Marginals? Evidence from Sluis, 1387-1440, in Revue Belge de Philologie et d’Histoire / Belgisch tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 87, 2009, p. 239-272.
Steinberg 2001 = S. Steinberg, La confusion des sexes. Le travestissement de la Renaissance à la Révolution, Parigi, 2001.
Storey 2008 = T. Storey, Carnal commerce in Counter-Reformation Rome, Cambridge, 2008.
Studi in onore di Girolamo Arnaldi = O. Gori, G. Pesiri, A. Piazza, R. Rinaldi (a cura di), Studi in onore di Girolamo Arnaldi offerti dalla Scuola Storica Nazionale, Roma, 2001.
Talvacchia 2011a = B. Talvacchia (ed.), A cultural history of sexuality in the Renaissance, Oxford-New York, 2011.
10.5040/9781350049710 :Talvacchia 2011b = B. Talvacchia, Introduction: The look and sound of sexuality in the Renaissance, in Talvacchia 2011a, p. 1-33.
10.5040/9781350049710 :Todeschini 2007 = G. Todeschini, Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all’età moderna, Bologna, 2007.
Trexler 1981 = R. Trexler, La prostitution florentine au XVe siècle : patronages et clientèles, in Annales ESC, 36, 1981, p. 983-1015.
Trombetti Budriesi 2007 = A. L. Trombetti Budriesi, Bologna 1334-1376, in Capitani 2007, p. 761-866.
Vallerani 1997 = M. Vallerani, I processi accusatori a Bologna fra Due e Trecento, in Società e storia, 78, 1997, ora in Vallerani 2005, p. 113-166.
Vallerani 2001 = M. Vallerani, Il potere inquisitorio del podestà. Limiti e definizioni nella prassi bolognese del Duecento, in Studi in onore di Girolamo Arnaldi, ora in Vallerani 2005, p. 247-275.
Vallerani 2005 = M. Vallerani, La giustizia pubblica medievale, Bologna, 2005
Vallerani 2007 = M. Vallerani, La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo Medioevo, in Prodi 2007, p. 93-111.
Vallerani 2009 = M. Vallerani, Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino, in Rechtsgeschichte, in Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte, 14, 2009, p. 40-61.
Vallerani 2012 = M. Vallerani, Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV), in A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarilli (a cura di), La documentazione degli organi giudiziari nell’Italia tardo-medievale e moderna, Atti del convegno di studi (Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008), Roma, 2012 (Pubblicazioni degli archivi di stato, saggi, 109), p. 275-314.
Vasina 2007 = A. Vasina, Dal Comune verso la Signoria (1274-1334), in Capitani 2007, p. 581-651.
Wickham 2003 = C. Wickham, Fama and the law in twelfth-century Tuscany, in T. Fenster e D. L. Smail (ed.), Fama. The politics of talk and reputation in Medieval Europe, Ithaca-Londra, 2003, p. 15-26.
Wolfthal 2009 = D. Wolfthal, La donna alla finestra: desiderio sessuale lecito e illecito nell’Italia rinascimentale, in A. Levy (a cura di), Sesso nel Rinascimento. Pratica, perversione e punizione nell’Italia rinascimentale, Firenze, 2009, p. 57-71.
Notes de bas de page
1 Rocke 2008, p. 113-133.
2 Si parlerà qui indifferentemente di meretricio e di prostituzione, di meretrici e di prostitute, adottando un registro espressivo dei giorni nostri che considera i termini sinonimi, nonostante la complessità e le distinzioni semantiche negli usi linguistici del tempo. Non è banale segnalare che prostituta sottolinea l’aspetto commerciale della pratica. Nelle fonti normative bolognesi se prostituere è attestato a partire dall’avanzato s. XIV: la forma verbale, svincolata da sostantivi, rimarca l’atto, ancor meglio l’azione. Nei documenti dell’Italia del centro–nord, tra Medioevo e inizio di età moderna, meretrix conserva il primato: è un termine letterario di consolidata tradizione, viene utilizzato nei testi normativi e giudiziari, e ha un proprio spazio riconosciuto tra mestieri e professioni. Appellare una donna meretrix significa attribuirle un’identità legata all’attività che esercita, l’arte meretricale, attestata come tale tra ‘300 e ‘400 nelle fonti giudiziarie, che riportano anche, con una certa frequenza, l’espressione mulier publica. Quest’ultima non ha la medesima valenza di meretrix dal momento che non indica un’attività bensì una condizione; a livello sociale i due riconoscimenti si equivalgono. La locuzione, diffusa, mulier male / inhoneste vite et condicionis trova spazio fondamentalmente nelle scritture giudiziarie, racchiudendo un deciso significato sociale. Putana / puctana ricorre nei casi di ingiurie e di risse, anche fra donne, mantenendo dunque una connotazione dispregiativa che può non riferirsi a un effettivo esercizio di meretricio; l’ingiuria può essere punita, come in un centro importante nei pressi di Trento: Statuti di Pergine, p. 262: sono considerate offensive le parole meretrix e putana. Meretrix conosce anche un uso figurato particolare, specificamente nelle fonti giudiziare: il termine viene utilizzato o come sinonimo o come rafforzativo di concubina, amaxia e di altre condizioni che prefigurano, in generale, trasgressioni alla morale. Sul tema vedere: Dean 2004, p. 217-231, part. p. 221-222. Raveggi 2018, part. nel contesto giudiziario p. 141-149.
3 Per la ricchezza e l’importanza della documentazione superstite bastino alcuni rinvii: Dean 1994, p. 16-39. Blanshei 2010, part. p. 313-497 (cap. V: The politicization of criminal justice). Vallerani 1997, ora in Vallerani 2005, p. 113-166; Vallerani 2001, ora in Vallerani 2005, p. 247-275.
4 L’eterosessualità è una categoria che va applicata con molte riserve ai comportamenti di questa età, quando di fatto non era né avvertita né conosciuta; la consapevolezza in tal senso data a partire dalla trattatistica scientifica del pieno ‘500, pur sempre nello scenario di un dibattito teologico e giurisprudenziale sulla sessualità centrato sul matrimonio e la riproduzione. Lochrie 2011, ampiamente p. 37-56; Jones 2011, ampiamente p. 35-50.
5 Sono letture fondamentali: Karras 2005; Karras 2003.
6 Sbriccoli 2004, in part. p. 83-89; Crouzet-Pavan 2004, p. 55-72; Angelozzi – Casanova 2014; Casanova 2014, in Casanova – Lagioia 2014, p. 167-176 . A metà degli anni ’90 lamentavano assenza di studi sulla criminalità femminile Dean – Lowe 1994, p. 10-11: Introduction. Writing the history of crime. Vedere, inoltre, le ottime ricerche documentate sviluppate da Casagrande - Pazzaglia 1998-1999.
7 Sbriccoli 2004, p. 89.
8 Dean 2001, p. 86-90; Dean 2007, part. p. 151-154, dove si può notare un’impostazione del tema un po’ ambigua: nell’esordio l’essenza di crimine è negata, tuttavia l’approfondimento è inserito nel capitolo dedicato ai Sex crimes. Tra gli studi italiani in tema di reati sessuali in genere, sulla base di testimonianze contabili relative all’amministrazione giudiziaria, si segnalano: Comba 1986, p. 529-576; Dubuis 1986, p. 577-603. In tempi ben più recenti i dati sulle pene dei reati sessuali provenienti dalla contea di Savoia sono stati presentati e commentati da Lehmann 2006. L’impronta d’analisi penale e criminale si snoda tra le pagine di Ruggiero 1988, dove per il meretricio l’A. tende da un lato a ripercorrere in sintesi i termini del dibattito, dall’altro a proporre approfondimenti su aspetti particolari di pratica e usi (part. p. 251-252, 264-269).
9 Così ad esempio gli statuti di Fabriano: Lo statuto di Fabriano (1415), p. 164-165: LXXI De meretricibus et mulieribus male fame; ugualmente, quelli di Pergine (Statuti di Pergine p. 250-255) che accorpano nella sezione Criminalia cinque capitoli in tema di violenze e sessualità. Cui va aggiunto Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII, p. 274-276: Libro IV de malefitiis, che si apre con il giuramento del giudice ad malefitia deputatus, il quale si impegna ad ascoltare ed esaminare malefitias et criminales causas er dampna (Ivi, p. 251). Analogamente, gli statuti bolognesi del 1288: Statuti di Bologna dell'anno 1288, I, p. 197-201: Libro IV qui tractat de mallefitiis.
10 Brundage 1987, in part p. 521-530. Davidson 1994, p. 74-98. Ottima la rassegna elaborata da Karras 1996, p. 102-111. Karras 2005, p. 9-27, 59-81. Pelaja – Scaraffia 2008, a proposito di meretrici p. 170-190. Questione nodale da non trascurare, in questo ambito di discussione, la «distanza» delle meretrici da prospettive di procreazione.
11 Accenno per maggior chiarezza al fatto che le donne honeste contrapposte alle inhoneste sono molto spesso intese come appartenenti agli strati alti o medio-alti della società. Ricerche sulle testimonianze bolognesi sono proposte da Lansing 2003, p. 85-100.
12 Tutta la statutaria italiana, sino a ‘500 inoltrato, riporta e ribadisce l’importanza del rispetto delle regole topografiche, che erano costantemente disattese. Tra gli altri, recentemente: Mummey 2011, ampiamente p. 165-180, particolarmente p. 167-173; una ricca presentazione di testimonianze offre Ghirardo 2001, p. 401-431. Altrettanto ricca la rassegna allargata all’Europa del sud proposta ora da Mazzi 2018, p. 101-130.
13 Karras, 1996, p. 20-23; Jacobs 2011, p. 77-79.
14 V. tra gli altri: Muzzarelli 2007, p. 295-309.
15 Statuti di Bologna dall'anno 1245, p. 509: De plubicis meretricibus, latronibus et rufianis bescaçeriis expelendi de comitatu; la norma di espulsione, varata dai Domini bladi nel 1259 e di durata quinquennale, faceva leva sullo sperpero dei generi alimentari, a danno di tutta la comunità cittadina. Meretrici lene e lenoni erano classificati tra le inutiles personas secondo una morale laica segnata con forza dalla cultura comunale, poi da quella signorile. A Firenze, negli anni ’70 del ‘300 il controllo sulle meretrici fu affidato alla locale magistratura annonaria, l’Ufficio della Grascia: Mazzi 1991, p. 198-199. Altri interessanti rilievi per l’età romana in Dupont 2003, p. 25-27.
16 Mazzi, 1991, p. 184. Classifica la vendita del corpo tra i mestieri legati ai servizi alla persona Keniston McIntosh 2005, p. 75-77. Sottolinea su precise basi giuridiche e teologiche la liceità del versamento di denaro alle prostitute in ragione del servizio prestato, tra gli altri studiosi: Brundage 1987, p. 837-838.
17 Evans 2011b, p. 1-36; Rushton 2011, p. 81-100; Mummey 2011, p. 165-180. Talvacchia 2011b, p. 1-33; Jones 2011, p. 35-50; Ruggiero 2011, p. 157-174. Inoltre: Bennet – Karras 2013. Più ampie prospettive tematiche particolarmente sul versante economico caratterizzano il corposo studio di Storey 2008.
18 Tra gli studi più incisivi in Italia: Mazzi 1991; Mazzi 2018. A questi affianco: Di Stefano 1995, p. 18-36; Camerano 1998, p. 637-675; Scarabello 2008. Resta un classico per la pregnanza delle problematiche affrontate: Crouzet-Pavan 1980, p. 241-288. Una seria visione problematica è proposta da Danna 2004. Riprende questioni e studi italiani ed europei degli ultimi decenni Arcuti 2011, che ripropone in Appendice un vecchio, interessante saggio dell’erudito Giulio Rezasco (1890) in tema di Segno delle meretrici (p. 87-137).
19 Limito i rinvii a qualche studio fondamentale: Trexler 1981, p. 983-1015; Rossiaud 1984, seguito più recentemente da Rossiaud 2013; Otis 1985; Brundage, 1987; Bullough & Bullough 1987. Schuster 1994, p. 75-93. Una decisa svolta nell’approccio e nello scavo problematico viene da Karras 1996. Per la centralità delle problematiche discusse il numero monografico di «Clio» ProstituéEs (anno 2003), è tutt’ora lettura fondamentale.
20 I flussi migratori verso le città erano anzitutto declinati al maschile e coinvolgevano in vario grado anche le donne; la prostituzione femminile rientra nelle migrazioni di breve ma anche di lunga durata, per una certa tendenza al radicamento della residenza, almeno nelle città. Molto recentemente ha ribadito la centralità della presenza giovanile anche per la realtà dell’Italia Mazzi 2018, part. p. 103 con l’esempio importante di Siena, dove all’inizio del ‘400 il comune prende alcuni provvedimenti a favore della frequentazione delle prostitute da parte dei giovani. Si considerino anche riflessioni ed esempi in Karras 2003, p. 80-83. Fanno da contrappunto, oltre un secolo dopo, certe testimonianze marchigiane di fine ‘500 in cui gli organi di potere mostrano di volere tutelare i giovani dalle cattive pratiche delle donne pubbliche: Moranti 1990, p. 98-99.
21 L’indiscutibile concentrazione urbana non ne esclude l’assenza negli abitati rurali. Relativamente all’Italia del Centro-Nord si può parlare per i nuclei comitatini di una pratica solo episodicamente documentata, soprattutto di consuetudini che potevano anche restare taciute e occultate, alla luce di dinamiche sociali differenti dalla città, decisamente endogamiche nonché protettive delle comunità stesse. Testimonianze molto ricche per i centri minori provengono ad esempio dal Midi francese (Otis 1985, part. p. 51-60), dall’Inghilterra (Karras 1996, part. p. 24-25) e dalla Spagna per i bordelli pubblici costituiti tra ‘300 e ‘400: Lacarra Lanz 2002, p. 178.
22 Karras, 1996, p. 53; Lacarra Lanz 2002, p. 183-187. Vedere anche la panoramica offerta da Schuster, 1994, p. 89-93
23 Vallerani 2007, p. 93-111. Vallerani 2009, p. 40-61. Vedere anche Karras, 1996, part. p. 89-95, 99-101, dove rimarca tra l’altro l’integrazione delle meretrici nella comunità, seppure spesso agli estremi di una vita socialmente dignitosa; è apprezzabile la chiarezza di queste affermazioni motivate. Costituiscono riferimenti centrali per la discussione: Gauvard 1993, p. 2-13; Wickham 2003, p. 15-26. Migliorino 2011, p. 5-21; Esposito 2011, p. 87-102.
24 La coincidenza tra attività stregonesca e meretricio riguarda le capacità spesso imputata a donne con comportamenti disinvolti di esercitare pratiche nell’intimità delle relazioni d’amore, coinvolgenti la sessualità: Ghirardo 2001, p. 41: l’Inquisizione di Modena contro prostitute accusate di fare incantesimi e magie per aiutare le donne a riconquistare i mariti o a sedurre altri uomini. Casi analoghi si rintracciano a Bologna alla fine del ‘200: Beatrice è accusata da Bonaventura di essere meretrice pubblica, ruffiana e afacturatrice, soprattutto avvelenatrice di uomini; viene condannata alla pena del rogo e al bando perpetuo per avere progressivamente intossicato un uomo: Archivio di Stato di Bologna (d’ora in avanti ASBo), Curia del podestà, Giudici ad maleficia, Accusationes, 11bis, c. 120v. Analogamente, Belotta, che nel 1289 è condannata al rogo con le accuse di meretricio, prossenitismo di sodomiti, magie e avvelenamento di uomini e di donne; la condanna, da una nota a margine, pare eseguita, dopo l'iniziale contumacia della donna: Ivi, Accusationes, 8a, reg. VII, c. 21r; si tratta del Liber exbannitorum pro maleficiis, a capo dell'organo giudiziario Alberto da Gandino. Tra i casi più significativi: Ivi, Accusationes, 50a. 14, cc. non num., in data 17 settembre 1342; la donna fu accusata di fare fatture su uomini ad amorem libidinis querendum; venne condannata a morte. Suggestioni importanti in Karras, 2005, p. 116-118; per il periodo rinascimentale note interessanti in Talvacchia, 2011b, p. 29-30. Per una recente discussione d’insieme: Montesano 2018, p. 355-371.
25 Vedere quantomeno: Karras- Boyd, p. 99- 116; Karras 1999, p. 159-171. Hanno lavorato recentemente su atti del giudiziario bolognese: Dean 2016, p. 426- 443; Lett 2018, p. 141-172; Lett 2017b p. 88-105; Lett 2017a, p. 247-262.
26 Rileva una scarsa rispondenza pratica dalle parole dei predicatori Di Stefano1995.
27 Per le fonti cristiane del Medioevo centrale e i peccati femminili una rassegna importante in Karras 1996, p. 102-111. Karras 2005, p. 87-104. Lacarra Lanz 2002, part. p. 166-170. Vedere anche, in riferimento alle cortigiane e al godimento di certi privilegi: Camerano 1998, part. p. 663-664. Schiavon 2014, p. 58-64.
28 Si tratta di Figline Valdarno: Statuti di Figline, p. 39. Ritengo che testimonianze analoghe provengano anche da altri centri italiani. Rientra nell’ottica della tolleranza verso la colpevolezza il caso quattrocentesco di una meretrice piemontese, definita miserabile e vagabonda, che non si presentò in giudizio: Comba 1986, p. 563, nota 151.
29 Statuti di Bologna dall'anno 1245, I, p. 309-310. Statuti di Bologna dell'anno 1288, I, p. 210: coloro che aggrediscono, feriscono oppure uccidono meretrici, ruffiani, e marochis (giocatori d’azzardo e malviventi) unitamente a coloro che daranno aiuto agli aggressori non sono soggetti a norme punitive; la norma valida anche per il podestà e per i membri della sua curia: Ivi, p. 211.
30 Statuti di Bologna dall'anno 1245, I, p. 309; gli uomini di condizione servile, colpevoli e insolventi, erano puniti col taglio della testa. La norma in materia di meretrici si mantenne invariata sino al ‘300; la redazione del 1335 inaspriva la pena per chi rapiva e teneva segregata la vittima fissando la fustigazione e la pena capitale, per le donne pubbliche vittime era stabilita solo una pena pecuniaria, ad arbitrio del podestà: Lo Statuto di Bologna dell’anno 1335, II, p. 695-696, p. 750-753, queste ultime in materia meretricibus et lenonibus. Norme più rigide nella seconda metà del ‘300 e nel ‘400: v. part. Cucini 2014, II, p. 169-170. Per qualche esempio piemontese: Comba, 1986, p. 565, nota 171.
31 ASBo, Curia del podestà, Giudici ad maleficia, cc. di corredo, 1 bis.
32 Lo statuto è conservato in ASBo, Comune-Governo, 46. Ma si veda la trascrizione: Lo statuto di Bologna del 1376, p. 499-500= L. V (liber causarum criminalium), rubr. 65; lo stato di prostituta o prostituto deve essere provato da tre testimoni oppure dalla publica vox et fama. Pene esigue o cancellate per la violenza su meretrici anche a Perugia: Casagrande e Pazzaglia, 1998-1999. Interruzioni di processi inquisitori per aggressioni di meretrici sono state intercettate da Vallerani 2007, p. 264, ma si consideri più ampiamente la contestualizzane dei casi p. 262-264.
33 Da una norma statutaria tardotrecentesca citata da Gazzini 2018, p. 244-245, nota 33. Un processo romano d'inizio '500 per uxoricidio sanciva una diminuzione di pena essendo la vittima meretrice: Esposito 2018, p. 228-229.
34 Moranti 1990, p.77-78, a p. 98 il testo dell’ordinanza tesa ad abolire una norma del tardo ‘400, con antecedenti assai probabili, norma che – si badi – quando applicata causava scandali et disordini. La realtà fiorentina quattrocentesca mostra invece ripetute condanne a pene pecuniarie per i colpevoli di aggressioni e ferimenti a donne pubbliche: Mazzi, 1991, p. 372-384; ma vanno considerati alcuni aspetti peculiari: gli aggressori sono spesso lenoni; il sistema giudiziaro di questa città è caratterizzato dal rapporto complesso che divide le due magistrature competenti.
35 Statuti di Cittadella, p. 93-94.
36 Per il rinvio ad alcune regole fondamentali: Statuti di Bologna dell'anno 1288, I, p. 175, 195-196, 235.
37 La giustizia del podestà di Ravenna, a inizio ‘300, fissava un’ispezione settimanale per rintracciare donne pubbliche fuori del postribolo comunale: Statuti di Ravenna, p. 176. A Reggio Emilia, nella seconda metà del ‘200, quattro uomini per ciascuna contrada dovevano ricercare e identificare le ganeas almeno una volta al mese; previste multe, percosse pubbliche ed espulsioni: Statuti di Reggio, p. 238-239. Uno sguardo sull’Europa è offerto dal citato Dean 2001, p. 52-57. Todeschini 2006, in part. p. 139-141
38 Todeschini 2006, p. 148-149. Nel caso di Strella meretrice si rimarca la sua assenza dalle liste d’estimo, nelle quali stavano i cives: la fiscalità costituiva elemento imprescindibile di cittadinanza.
39 Ferrante 1996, p. 206-228. Bellavitis 2016, p. 200-210. Bennet – Karras 2013, p. 9-10, considerando particolarmente gli incisivi rilievi delle curatrici a p. 10, a proposito dell’impegno riproduttivo che a livello biologico e sociale fa di esse fonti di ricchezza, anche e soprattutto per l’economia della famiglia; il riferimento forte è al corpo femminile, quello delle prostitute appare valorizzato più di altri e venduto in forma diretta.
40 Riporta la citazione Comba 1985, p. 564.
41 Discutono la questione: Lacarra Lanz 2002, p. 170, dove avverte di non commettere l’errore di attribuire una valenza concettuale unica a prostituzione e prostituta, che mostrano caratteri propri ovvero peculiari in base al contesto sociale, alle relazioni di potere e alle strutture di genere delle singole realtà. Contestualmente l’A. discute il giudizio di marginalizzazione riferito alla società iberica. Interessanti spunti di riflessione vengono da Spindler 2009, part. p. 248-253, 263-270. Fondamentali le considerazioni di Karras 1996, p. 99-101.
42 Per Firenze e poi per Lucca, dove l’organizzazione riprodusse quella della dominante, il complesso panorama quattrocentesco è stato ricostruito in modo esemplare da Mazzi, 1991, soprattutto p. 200-231, 405-407; per Venezia: Scarabello, 2008, che segnala tra l’altro l’assenza del dazio del postribolo, p. 24. Del tutto condivisibili le osservazioni di Mummey, 2011, p. 165, in tema di prostituzione e misure istituzionali: «a complex network of institutions and quotidian interactions through which society struggled to find an equilibrium between what was and what ought to have been». Sul disciplinamento della pratica e la giustizia civile ed ecclesiastica v. gli approfondimenti più recenti di Karras 2011, p. 1010-1039.
43 Un breve quadro schematico: gli anni ’80 e ’90 del ‘200, con la piena affermazione del popolo dopo la seconda cacciata degli avversari (parte lambertazza); il periodo tra gli anni ’20 e’40 del Trecento, scandito dal governo legatizio di Bertrando del Poggetto e dall’ affermazione signorile di Taddeo Pepoli e famiglia; gli anni ’60 e ’70 del Trecento quando si alternarono l’egemonia viscontea, la ripresa di un energico dominio legatizio (Egidio Albornoz) e, infine, il ripristino della cosiddetta autonomia comunale da parte delle aristocrazie cittadine (1376-‘77). Vasina 2007, p. 581-651; Trombetti Budriesi 2007, p. 761-866.
44 Lo Statuto del Comune di Bologna dell’anno 1335, p. 42-43. Ma sul coinvolgimento di questa magistratura esiste qualche testimonianza già a fine ‘200: ASBo, Comune Governo, Curia del podestà, Disco dell’Orso, 16, reg. 7 (primo semestre 1289), ad esempio c. 92 v: multa di 5 lire a una meretrice e ruffiana originaria di Trento per trasgressione di regole topografiche.
45 Ibid., Difensori dell’avere e dei diritti di Camera, Amministrazione dei dazi, 83, c. LXVr. Nella sua declinazione al plurale, il tributo in verità gravava principalmente su una certa area di prostituzione tradizionale, la curia Sancti Arcangeli, che di fatto costituì, a partire da questo affidamento all’incanto, il primo lupanare pubblico della città. Per un opportuno inquadramento nella realtà europea del periodo v. Mazzi, 2018, p. 101-130.
46 Le figure maschili legate al mondo del meretricio sono comparse episodiche negli atti della magistratura. L’istituzione dell’organo venne sancita negli statuti del 1376: Lo statuto del comune di Bologna del 1376, p. 285-288. A partire dai primi del ‘500, gli ufficiali gestirono anche l’indebitamento di forestieri e meretrici, esercitando una forma di controllo economico-sociale di sicura importanza. Una magistratura analoga attestata a Ferrara e nello Stato estense: Ghirardo 2001; v. inoltre: Mengel 2004, p. 407-442
47 La delibera del 1439 si conserva in ASBo, Comune Governo, 308 (Liber Fantini), cc. 77v-78v. Le regole, perfezionate gradualmente lungo la prima metà del ‘400, vennero compiutamente inserite nello statuto urbano del 1454. All’Ufficio delle Bollette fu riconosciuta anche la facoltà di incassare determinate multe o quote di multe.
48 Una interessante, recente suggestione è offerta dalla tesi dottorale di Agathe Roby che riprende e amplia la discussione in materia di «spazio sessuato» e di geografia (im)morale della prostituzione: Roby-Sapin 2016, in part. Inscription spatiale de la prostitution: essai de géographie morale, I, p. 205-221.
49 Le misure, evidentemente, si incrociavano e sovrapponevano. Già negli anni ’20-’30 del ‘200, gli atti notarili estendevano a meretrici, biscazzieri e tavernieri il divieto di abitare presso talune chiese urbane, divieto già esistente per fabbri e artigiani che producevano rifiuti e rumori molesti. La «distanza di sicurezza» sancita già negli statuti di avanzato ‘200 fu ripresa con forza da un provvedimento del febbraio 1289 (ASBo, Comune Governo, 128, c. 177v) che, per problemi di ordine pubblico, fissava in 30 pertiche (110 m.) la lontananza dai palazzi del comune: era destinato a meretrici, lene e lenoni, lavandaie, e coinvolgeva anche taverne e ospizi. Una riforma consiliare (a. 1300) stabiliva di attendere 5 anni per la costruzione di una nuova casa al posto di quella abbattuta. Si prevedevano l’azione di delatori e l’applicazione di multe elevate anche per i funzionari che non avessero provveduto a sanare questa realtà, di disagio per i vicini e al tempo stesso fonte di guadagni elevati ed eccessivi per i proprietari delle case (Ivi, 314, 25). Nel corso del secolo la distanza di rispetto oscillò tra 25 e 50 pertiche, previste queste ultime per determinate comunità religiose di giovane fondazione (Lo Statuto del Comune di Bologna dell’anno 1335, I, p. 325-326, II, p. 751-752). Meretrici e giocatori d’azzardo potevano però sostare e praticare nei pressi del palazzo del comune, ad almeno 3 pertiche (poco più di 10 m.) di distanza (Lo statuto del comune di Bologna del 1376, p. 574).
50 Per un’esemplificazione: Statuti di Bologna dall'anno 1245, I, p. 452-453; la rubrica, diretta a tutelare la chiesa vescovile e la contrada vicina, fissa pene particolarmente dure: sarà dichiarato infamis chi darà sostegno e una casa alle donne; podestà e ministrali di contrada che non eseguiranno ispezioni mensili saranno multati in ragione di 50 e 10 lire rispettivamente. Su marginalità civica e infamia: Todeschini 2007, p. 63-68; Vallerani 2007, p. 96-99.
51 Statuti di Bologna dell'anno 1288, I, p. 197-201; le aggiunte riguardano i luoghi proibiti della città intramurali, sempre più fitti; l’ultima del 1293 è relativa a un agglomerato edilizio privato, anch’esso urbano, dove accanto a quella delle donne pubbliche si vieta la presenza di lavanderie capitum.
52 Proteste e ribellioni da parte della cittadinanza venivano affrontate di volta in volta con ordinanze straordinarie per lo più in risposta a suppliche di istituti religiosi e cittadini influenti; un’importante sistemazione normativa circa il postribolo venne inserita negli statuti del 1454 e successivamente ripresentata con poche varianti nel 1462: ASBo, Ufficio delle Bollette e della presentazione dei forestieri, 4.2. Una trascrizione non completa venne proposta da Simeoni 1935, p. 71-94. A Torino, tra le altre località, il luogo pubblico destò un analogo malcontento: Comba, 1986, p. 570-572. Simili le vicende veneziane: Scarabello 2008, p. 20-35.
53 ASBo, Comune-Governo, 50 (statuti del 1454); vedere la trascrizione in Cucini 2014, II, p. 244-246.
54 ASBo, Giudici ad maleficia, Accusationes, 11a, reg. 2, c. 147r (1293). Altri elementi di confronto: 1 gonnella costava intorno ai 30 soldi; un’asinella veniva valutata 40 soldi.
55 Ibid., Corone e Armi, b. 43, cc. non num. in gruppo contrassegnato provvisoriamente anno 1341.
56 Ibid., Comune-Governo, 47 (Statuto 1389), cc. 324r-325v. Le pene riguardano rigorosamente il luogo di abitazione: per le meretrici, in sequenza, erano previsti fustigazione, rasatura dei capelli ed esposizione pubblica in catena per un giorno. Per mezzane fustigazione e in caso di recidiva taglio del naso fino alla morte sul rogo. Per chi li ospitasse in casa propria multa di 100 lire e confisca dell’edificio. Per lene e lenoni adescatori di giovani vergini era prevista la pena capitale. Nello stesso capitolo è disciplinato il lenocinio di maschi, punito con il rogo e la distruzione dell’edificio, oppure con una multa di 1000 lire.
57 La normativa del 1454 esigeva dalle meretrici casarenghe una multa in denaro pari a 5 lire, che va comparata con quella gravante su coloro che ospitavano lene e meretrici, pari a 25 lire: Cucini 2014, p. 245-246. Va appena segnalato che la documentazione giudiziaria delle valli piemontesi e aostana segnala come sistematicamente punito con multe pecuniarie l’adulterio, sia per le donne sia per gli uomini: una rapida segnalazione di casi in Dubuis 1986, p. 598-600
58 Vallerani 2007, p. 114-124, 247-253. L’Ufficio curava anche la redazione di registri di Sententiae, giunti a noi in quantità esigua, e di copie di atti processuali selezionati, dall’avanzato ‘300 in poi, conosciuti come serie archivistica Vacchettini seu Bastardelli. Altre copie di atti processuali furono prodotti per il tardo Trecento a cura dei notai forensi, componenti dell’omonimo Ufficio. Ai giudici competeva anche la raccolta della variegata documentazione complementare prodotta e soprattutto delle notifiche o accuse che davano via al processo: questo materiale va a comporre la serie assai corposa cosiddetta carte di corredo. Dean 1994, part. p. 16-21. Per l’opportuno inquadramento istituzionale Vallerani 2012, p. 275-314.
59 Statuti di Bologna dell'anno 1288, I, p. 26, p. 244-245. Lo Statuto del Comune di Bologna dell’anno 1335, I, p. 45. In realtà l’ufficio venne creato per il controllo suntuario e delle armi vietate, cui si aggiunsero in breve tempo la vigilanza su meretrici, giocatori d’azzardo e viandanti sine lumine. Nel ‘300 i settori di intervento si allargarono; l’organo parallelo – Ufficio acque strade, fanghi e rifiuti – in periodi limitati ebbe l’incarico di disciplinare anche meretricio e gioco: Lo Statuto del Comune di Bologna dell’anno 1335, I, p. 42-43. I notai erano i funzionari a capo di questi uffici. Nelle carte dell'Ufficio è episodicamente documentata l'attività inquisitoria dei berrovieri (1320-1321): ASBo, Curia del podestà, Corone e Armi, b. 28, cc. non num.
60 I ministrali di cappella segnalavano ai giudici ad maleficia nomi e residenze di donne e uomini sospetti. Diversi esempi di avanzato ‘300: Ibid., b. 43, cc. non numerate, ordinate in data 1341 ca.
61 Ibid., carte di corredo, 4, c. non num., in data 1295, settembre 2; la circostanza è ben formalizzata: un allievo tedesco dello Studium rinuncia alla denuncia contro una meretrice connazionale, versando 10 soldi alla gabella. L’anno dopo Meglore e Benvenuta, ruffiana e meretrice, per difendersi dall’accusa di frequentare scolari cui cedere il loro corpo per denaro in zona proibita, pattuiscono presumibilmente una quota di denaro (Ivi, anno 1296).
62 Per la cronachistica, una notizia isolata riferisce di una mala femmina condotta al rogo: Memoriale historicum de rebus Bononiensium, p. 13 (1255). Per l’erudizione ottocentesca locale: Mazzoni Toselli 1866. Dello stesso Mazzoni Toselli si conservano manoscritti indici e transunti di documentazione dell’antico archivio criminale, per lo più relativamente ai secoli XIV-XV: Spogli degli atti civili e criminali, presso Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna, sez. manoscritti.
63 Lansing 2003, p. 91. Non si può non condividere quanto la studiosa americana osserva a proposito della valenza delle fonti giudiziarie: «The tales told by these witnesses do describe a culture not encompassed in studies of the elite, in Florence or elsewhere. There are vivid glimpsed of ideas about female identity and about what it meant to be married, to be a concubine, an amaxia or a prostitute».
64 Si tratta della common whore ben identificata dalla storiografia anglo-americana; per la realtà inglese del ‘300-‘400, Karras 1996, p. 27-29. Coglie in profondità il nodo tematico delle contraddizioni speculative in merito del mestiere di prostituta, un’attività disonorevole per la quale è ammesso e considerato legittimo il compenso in denaro, particolarmente quando fra XII e XIII sec. si afferma il modello autorevole di Maria Maddalena, Todeschini, 2007, p. 147-153.
65 ASBo, Giudici ad maleficia, cc. di corredo, 13, c. non num. in data novembre 1289. Una deposizione testimoniale del 1321, tra le numerose altre, puntualizza che «publicas et famosas meretrices ita reputantur et habentur a personis cognoscentes eas, et fuerunt iam sunt plures anni et quod corpus earum datum libidini mediante pecuniam et lucrum» (Ivi, Corone e Armi, 28, reg. 2, c. XXXVIII). Spiccano, tra gli altri assunti, il denaro e la continuità dell’esercizio, che sono una costante in queste testimonianze. Equivale e conferma la descrizione di una certa Benvenuta che era solita frequentare studenti e nel 1296 viene denunciata da un uomo «quod publice vidit ad domos scolarium et ubicumque placet habentes volentibus eam pro denariis suponere» (Ivi, Giudici ad maleficia, cc. di corredo, 4, c. non num.).
66 Ibid., Vacchettini, 1, reg. anno 1354, in data 8 gennaio. Alla denuncia di Lucia fece immediatamente seguito quella di due sorelle meretrici e di altre donne che, come i testimoni chiamati a deporre, insistettero molto sui metodi violenti del presunto ufficiale e dei berrovieri. L’esito della vicenda non è ancora stato rintracciato nella documentazione del tempo.
67 Ad esempio: Ibid., Giudici ad maleficia, Libri inquisitionum et testium, 242, 6, cc. 3-6, in data 1 dicembre 1383; processo per rissa tra meretrici nel postribolo pubblico.
68 Statuti di Bologna dall'anno 1245, I, p. 311, per il divieto di riunirsi in concione. Su ciò rinvio anche a Rinaldi 1991, p. 114-115.
69 Le donne pubbliche non sono sempre e necessariamente oggetto della riprovazione di altre donne. Qualche nota in Lansing 2003 p. 91.
70 È noto che le prostitute erano considerate esperte di anatomia maschile e accertavano l’impotenza degli uomini, svolgendo in questo una funzione con riconoscimento pubblico: Karras 1996, p. 97-99; Karras 2011, p. 1027, nota 75. Ripreso in ultimo da Evans 2011, p. 31.
71 ASBo, Corone e Armi, b. 43, c. non num. in data 1341: Elena que facit pectines, con riferimento al trattamento della fibra per ottenere il filato. In quegli stessi anni, e in un quartiere non lontano Iohanna è tessaria e Antonia è lavandaia: Ivi, in data 1335 circa. Nell’arte figurativa il fuso sembra costituire un sicuro riferimento alla sessualità: Scarabello, 2008, p. 138.
72 McIntosh 2005 p. 75; Karras 2003, p. 76-77; Lansing 2003, p. 98.
73 Maria detta Florinella, viene ferita a morte da Restorius: era meretrice e solita vendere frutta nelle taverne: ASBo, Giudici ad maleficia, Libri inquisitionum et testium, 109, 5, c. 174 (1323). Lazzarina è etichettata come infamata persona, viene accusata di dare ospitalità e preparare cibo a meretrici e lenoni, nei pressi delle case degli studenti. La donna confessò ma dovette pagare una multa di 25 lire (1324): ASBo, Curia del podestà Ufficio acque strade, fanghi, 17, 1, c. 10 r e v. L’inquisitio di un ministrale di cappella, datata 1339, portò alla segnalazione di un’articolata lista di indagati del mondo del meretricio, attivi nell’ospitalità e nella ristorazione: Ivi, Giudici ad maleficia Vacchettini, I, reg. anno 1339, c. volante. Tabernaria coincide a meretrix nel Catholicon di Giovanni Balbi: traggo la citazione da Andreolli 2004, p. 145.
74 ASBo, Giudici ad maleficia, Libri inquisitionum et testium, 109, reg. 5, cc. 44r-54v. Si tratta di uno dei processi più lunghi e dettagliati. Da rilevare che le due donne avevano ricevuto assistenza per la loro difesa, erano state presentate exceptiones e prodotti certi capitoli statutari e provvedimenti.
75 Erano state stabilite distinte multe in denaro, che forse furono versate ma non restano prove. Il consilium venne affidato a un insigne giurista, Francesco de’ Liaçariis: Ibid., 108, reg. 1, cc. 6 r-10 r
76 Un segnale è l’appellativo domine o donne riferito a donne pubbliche che emergono sulle altre per questo elemento e anche per la presenza di famule al loro fianco: si tratta di realtà che richiedono ulteriori indagini per far luce sull’ambito socio-economico: v. Ibid., Corone e Armi, b. 43, cc. non numerate, ordinate in data 1341 ca.
77 Lo stato coniugale non era sempre inteso come derivante da effettiva e legittima unione matrimoniale; forme di convivenza accertata e lunga, ossia uno stato di concubinato consolidato e riconosciuto poteva essere equiparato al matrimonio: Heusch 2005, p. 313-314. Lansing 2003, p. 91-98. È ambiguamente connotata la relazione fra la meretrice Margherita e il compagno, poi marito – parrebbe –, Giovanni da Cologna, accusato di prossenitismo (1371): i due sono imputati di lenocinio nel luogo del primo postribolo pubblico della città. Il dibattimento è soprattutto a carico della donna poiché l’uomo risulta essersi assentato per qualche giorno, per poi ricomparire un mese dopo. I legali e procuratori dei due indirizzarono alcune suppliche alle autorità politiche, attestando bona vita et conditiones e, per Margherita nella fattispecie, il matrimonio recente con lo stesso Giovanni che la scagionava da ogni accusa e peccato «et sit mulier que olim pecchaverit et modo de presenti se astineat a peccando … peccatrix fuit et ut bene ageret maritum accepit»: ASBo, Giudici ad maleficia, Libri inquisitionum et testium, 210, 5, cc. 3-15. Notizie di donne che abbandonano il marito per approdare al mondo della prostituzione: Ivi, Vacchettini, 1, reg. 1322, cc. non num., istruttoria in data 20 febbraio 1322.
78 Così a Ravenna, all’inizio del ‘300, dove per le meretrici sposate a cittadini ravennati oppure proprietarie di beni immobili non valevano le regole topografiche fissate per le altre: Statuti di Ravenna, p. 175-176. A Bologna lungo il ‘300 aumenta senz’altro la cura per indicare lo stato matrimoniale delle prostitute: v. per diversi casi ASBo, Giudici ad maleficia, Vacchettini, 1 (reg. anno 1322). In sede di discussione, M.me Gauvard propone un approfondimento del tema prostituzione – condizione matrimoniale, trascurato dalla storiografia. Ringrazio M.me Gauvard per l’intervento e l’opportuna sollecitazione di studio. L’impressione complessiva, tutta da dimostrare, è che la condizione di maritata per la prostituta rappresentasse un’arma a doppio taglio: un vantaggio per la tutela maschile, ma anche un’aggravante sul piano della moralità dei comportamenti. Un caso a latere ma interessante perché getta luce sul contesto sociale del tempo è quello di Frescha, una donna delle campagne che nel 1295 subisce un processo per l’accusa di omicidio del primo marito; il duplice matrimonio, la relazione con un certo amaxio e una condotta di vita complessivamente sospetta le fanno meritare le etichette di iniquissima mulier, famosa meretrix exercens affaturationes e altro. Del processo restano solo gli atti di notifica e l’appunto di una testimonianza resa poco dopo la conclusione del processo: Frescha era stata condotta in un monastero e, presumibilmente, assolta dall’accusa del delitto (ASBo, Giudici ad maleficia, carte di corredo, 27, non num.).
79 Lo statuto del comune di Bologna del 1376, p. 500-501. Cucini 2014, p. 169.
80 La distruzione totale degli edifici era particolarmente contemplata, a livello normativo, in caso di lenocinio e di sodomia, praticata oppure favorita.
81 Anche qui come in altre città le donne erano avvezze a cambiare abitazione. ASBo, Corone e Armi, b. 43, cc. non num. (aa. ’30-’40 del ‘300): è il caso di Benvenuta che in anni vicini è registrata in due distinte ma vicine parrocchie. Ivi, Giudici ad maleficia, Accusationes 8a, reg. 8, cc. 7v-8r (a. 1288): accusato è un taverniere che ha promesso a Cera, una meretrice toscana, certi privilegi per mantenere l’abitazione nella parrocchia dove sorge la cattedrale cittadina; la testimonianza è tratta da un Liber exbanitos attribuito al podestà Antonio Fissiraga e al giudice Alberto da Gandino. Un altro caso eloquente per più ragioni si rintraccia per l’anno 1435: Mattea è una donna sposata male vite; i vicini la denunciano chiedendone l’allontanamento dalla cappella, i testimoni parlano di più cambi di residenza in città: Ivi, Vacchettini, 4, reg. 1435-’36, c. non num., in data 11 aprile 1435.
82 ASBo, Miscellanea bellica, materiale in corso di riordino. Le porte furono poi consegnate all’ufficiale dei pegni, pochi giorni dopo furono eseguiti altri sequestri di oggetti domestici e vennero restituiti alcuni battenti di porte. Casi analoghi segnalati in Karras 1996, p. 96.
83 I proprietari degli edifici subivano, stando alla normativa, il trattamento più severo: una multa in denaro (25 lire a fine ‘200) e l’abbattimento della casa; ma è assai probabile che non si arrivasse che di rado alla distruzione dell’edificio. Una riforma deliberata dal Consiglio del Popolo (a. 1300) stabiliva l’obbligo di attendere 5 anni per la costruzione di una nuova casa al posto di quella abbattuta. Si prevedevano l’azione legalizzata di delatori e l’applicazione di multe elevate (100 lire) anche per i funzionari che non avessero provveduto a sanare questa realtà – disagio per i vicini e al tempo stesso fonte di guadagni esosi per i proprietari delle case (ASBo, Comune-Governo 314, cc. non num., in data 12 agosto 1300). La forte tendenza all’aggregazione di meretrici con relative soluzioni abitative, registrata in diverse realtà del Centro-Nord d’Italia, portò alla realizzazione di ricerche capillari relativamente agli edifici e ai loro proprietari. A Bologna, questo si realizzò particolarmente tra quarto e quinto decennio del ‘300, quando, anche attraverso l’operato di giudici e notai della curia podestarile, si pianificò gradualmente l’istituzione del primo lupanare pubblico: Ivi, Corone e Armi, b. 43, cc, non num.; segnalo tra le altre una carta (datata a matita 1334) in cui si appuntò il censimento delle case sospette in due parrocchie del centro, San Geminiano e S. Maria de’ Bulgari, con interessanti particolari procedurali coinvolgenti funzionari e testimoni. Nei procedimenti relativi alle case e al loro abbattimento, si fanno strada sospetti di calunnia motivati dallo scontro fra le parti cittadine: Ivi, Giudici ad maleficia, carte di corredo, 454, c. non num. e non datata, ma da collocarsi a fine sec. XIII; si tratta di intentio probatoria a difesa di Bencevenne beccario.
84 La teoria classica del dentro e fuori casa, declinata in base al genere, va giustamente riveduta: The Oxford handbook of women, 2013, part. p. 8-12.
85 Su ciò v. anche Cohen 1991, p. 163-196. Importanti le riflessioni in tema di violenze alle donne al chiudersi del Medioevo in Heusch 2005, ampiamente p. 307-339.
86 Ibid., Giudici ad maleficia, Libri inquisitionum et testium, 35, reg. 8, cc. 53r-57r; il processo sul piano tecnico-giuridico è complesso. L’esito è segnalato da una nota a margine, ma la sentenza vera e propria non è per ora stata rintracciata. Convergono su questo assunto certi ammiccamenti a donne che filano sulla soglia di casa, sospettate: Giudici ad maleficia, Libri inquisitionum et testium, 109. 5, c. 45. Altro luogo carico di valenze circa la sessualità, la finestra: Wolfthal 2009, p. 57-71. Una nota interessante in Ghirardo 2001, p. 411.
87 Karras 1996, p. 63-64. Per il contesto romano quattro-cinquecentesco: Camerano 1998, p. 641-650.
88 Esposito 2018, p. 214-216. Oltre a una multa piuttosto elevata di 50 ducati d'ora l'uomo subì diverse punizioni fisiche infamanti. Si v. anche il caso molto complesso presentato da Rizzo 2000, p. 11-27.
89 Per esempi significativi vedere: ASBo, Corone e Armi, b. 43, carte non num. e non datate; si tratta di notifiche di ministrali di cappella collocabili tra gli anni ’30 e ’40 del Trecento.
90 Dean 2008, p. 374-382.
91 L’arcivescovo Giovanni Visconti, alla guida della città, unitamente alle magistrature locali, cedette il dazio dei postriboli urbani e suburbani a due uomini, che a loro volta siglarono una locazione annuale per la conduzione; l’atto notarile completo in ASBo, Ufficio dei Memoriali, Memoriale 235, c. 119rv (in data 29 aprile 1351); la regolamentazione applicata – come affermato espressamente – era quella vigente a Milano e in tutte le città soggette al dominio del Visconti.
92 A Bologna ancora a fine ‘400-inizio‘500 si lamentavano in tal senso dispersioni e disagi con ricorsi (petitiones) alle autorità; v. ad esempio ASBo, Comune – Governo, 307 (Liber novissimarum provisionum), c. 153, in data 14 dicembre 1490; Ivi, 310 (Liber provisionum), c.127 r, in data 18 marzo 1491. Per un documentato e ragionato panorama europeo Mummey 2011, p. 168-174, dove si rileva la consistente distribuzione dei postriboli nell’Europa mediterranea rispetto a quella più contenuta nell’Europa del Centro-Nord. Per la modesta diffusione dei bordelli istituzionali in Inghilterra: Karras 1996, p. 43-47.
93 A iniziare dal 1351 il dazio del bordello venne appaltato a uomini o donne per quote diverse di denaro e periodi di tempo più o meno lunghi (da 4 mesi a 2 anni). L’organo di controllo faceva capo alla magistratura Difensori dell’Avere: ASBo, Difensori dell’Avere, Amministrazione dei dazi, 83, c. LXVr; la concessione, di durata annuale, prevedeva un versamento di 1300 fiorini d’oro ripartiti in quote mensili: si tratta di una cifra elevatissima, pari a circa 2500 lire di bolognini. Negli anni seguenti il costo dell’appalto diminuì in modo consistente.
94 L’assenza completa delle inquisitiones si registra ad esempio nel periodo 1375-1380.
95 Vedere la rassegna recente tracciata per l’Europa da Rossiaud, 2013, p. 107-112.
96 Tra gli altri v. Lacarra Lanz 2002, p. 173-175; Mengel 2004, p. 419-422, con riferimenti anche all’area franco-germanica.
97 ASBo, Giudici ad maleficia, Vacchettini, 1, reg. anno 1354/1, cc. non num., inchiesta iniziata in data 8 gennaio 1354; l’esito della vicenda non fu registrato.
98 Ibid., Vacchettini, 2, reg. 1387 (maggio-agosto), cc. non num., alle date 27 marzo, 2 aprile, 3 maggio.
99 Per Venezia v. Scarabello 2008, p. 45-46
100 Statuti 1376 p. 528-529; ASBo, Comune Governo, 47 (Statuti 1389-1453), cc. 324r-325v .
101 ASBo, Comune –Governo, 281, c. 14v, c. 33r (1354). Inoltre: Fanti 1987, p. 52-58.
102 ASBo, Comune-Governo, 308, cc. 77v-78v.
103 Cucini 2014, p. 243-249. La lunga rubrica fissa le penalità per varie trasgressioni, soprattutto nei confronti delle caxarenghe.
104 ASBo, Ufficio delle Bollette, Scritture diverse, 4.2. Probabilmente il muro non venne mai completato.
105 La questione delle donne non strutturate – diremmo oggi – venne affrontata e temporaneamente risolta nel 1485, quando un provvedimento degli ufficiali delle bollette fissò il pagamento di una tassa di 5 soldi mensili per le meretrici che stavano fuori del lupanare, cui si aggiungeva un’imposta annua di 2 soldi. Potevano dunque esercitare nella legalità, così come le donne che venivano da fuori e si fermavano in città per poco tempo, tenute al versamento dei 5 soldi sia in entrata che in uscita dalla città: ASBo, Ufficio delle Bollette, Scritture diverse, 4.2 (cod. miniati 64), c. 19v. Va detto che il segno distintivo doveva essere indossato solo dalle meretrici pubbliche, configurandosi anche come elemento che garantiva una certa protezione istituzionale, di cui non godevano le cax(s)arenghe.
106 Per le relazioni cristiani-ebrei nel tardo Medioevo e nella prima età moderna v. i saggi raccolti in: Muzzarelli 1994; Muzzarelli 1996.
107 ASBo, Giudici ad maleficia, Libri inquisitionum et testium, 324, reg. 1425-1426, cc. non num., in data 14 gennaio 1426.
108 Ibid., Vacchettini, 5, reg. 1456, cc. non num. in data 25 giugno 1456.
109 Karras 2005, soprattutto p. 120-149. Va aggiunto che la documentazione giudiziaria bolognese, almeno sino a inizio ‘300, indica l’atto sessuale compiuto dalle meretrici con l’espressione se su(b)ponere: un esempio eloquente in ASBo, Giudici ad maleficia, Libri inquisitionum et testium, 35, reg. 8, cc. 54-55, dove è attestato anche il verbo futere, a significare l’atto compiuto dall’uomo.
110 Talvacchia 2011, p. 3-33, con particolare attenzione all’abbigliamento e ad aspetti artistici figurativi; Jones 2011, p. 35-50.
111 Bennett 2000, p. 1-24. Karras 2005, p. 23-24. Vedere anche Cantarella 1992, p. 218-219.
112 Trexler 1981, p. 995- 998, con importanti osservazioni sul travestitismo delle prostitute, in abiti e atteggiamenti maschili, e sulla pratica della sodomia, nel contesto stesso del meretricio. Non risulta che questi spunti d’approfondimento in seguito siano stati indagati. Sul tema: Hotchkiss 2012; Steinberg 2001; Guidi – Lamarra 2003.
113 Rossiaud 2013, p. 96-98, dove parlando di Digione conta 83 postriboli complessivi di cui 75 condotti da donne anche sposate (p. 96). Otis 1985, p. 54-56, più ampiamente p. 60-66, dove tra l’altro rileva per il Midi francese un processo di mascolinizzazione nella reggenza dei lupanari (fine ‘400). Karras 1996, p. 44-45; per svariati casi di figure femminili attive nell’organizzazione del meretricio in varie forme, Ivi, p. 58-62; Scarabello 2008, p. 19, 24, 39.
114 Bennett 2000; Jacobs 2011, part. p. 73-85.
115 Karras 2005, p. 118 (la traduzione letterale è mia). Su questo si vedano anche le puntuali riflessioni di Mazzi, che chiude lo studio importante sulla prostituzione fiorentina accennando all’«indipendenza nella relazione sessuale» e all’emancipazione «dai vincoli di subordinazione e dalle regole grazie alla mercificazione stessa del corpo», cogliendo «un altro modo di essere, un altro modo di vivere il ruolo femminile, che sfugge ai canoni riconosciuti e inquina le certezze di un universo noto e codificato» (Mazzi 1994, p. 407).
116 Rimando alle riflessioni d’approfondimento formulate da Cadden 1993, part. p. 54-165. Ringrazio Marzio Barbagli per la generosa segnalazione di questa e altre edificanti letture.
117 Rappresentarono ragioni di riduzione di pena gravidanze e figli, talora associati a dichiarazioni formalizzate di indigenza: esempi in ASBo, Corone e Arme, 43, cc. non num., tra le investigazioni degli anni 1331-1341 circa. Ibid., Vacchettini, 2, reg. anno 1387 (maggio-agosto), c. non num., in data 2 aprile: Ungarina meretrice, che sta fuori del lupanare pubblico, pauperrima e madre di più figli piccoli, viene sottoposta a inchiesta; il collegio giudicante sentenzia di non procedere con le sanzioni. La presenza del marito può contribuire a un esito equilibrato ricorrendo a un atto pace: ASBo, Giudici ad maleficia, Libri inquisitionum et testium, 210, 5, cc. 3-15 (1371); è un caso assai complesso e importante per elementi e fasi procedurali; sono tra l’altro coinvolti parecchi vicini responsabili di delazioni contro i due coniugi inquisiti, attivi nel mondo del meretricio. Altre note dettagliate sul caso: infra, nota 77.
118 Per esemplicare, a fine ‘200 le indagini su Lucia, meretrice pubblica che ha trasgredito le regole di abitazione in città, portano alla formulazione schematica di quattro domande: est publica meretrix? publice pretio se exponit ? e … da quanto tempo? su tutto ciò vi è publica vox et fama ?: ASBo, Giudici ad maleficia, carte di corredo, 2, c. non num. ( in data 1286). Per Bonadomane, che in quegli stessi anni ha una causa con un certo Iacobo, è necessario provare la bona fama attraverso le deposizioni guidate dei testi della difesa; le domande, preordinate, dovranno accertare la serietà e la vita onesta, la frequentazione di donne oneste e le identità di queste, la stabilità della vita coniugale, in casa e in famiglia, astinendo se quod fuit rufiana meretricum et mulierum. Le indagini vengono allargate a Paganino, il marito, e alla sua «buona condotta» (Ivi, carte di corredo, 31, cc. non num., anno 1298).
119 Ibid., 27, c. non num., notifica in data 1295 (anno tracciato a penna da mano posteriore).
120 Karras 1996, p. 105-107.
121 All’opposto, i reati d’omicidio e affatturazione -piuttosto diffuso quest’ultimo- riservavano a meretrici e non meretrici la pena capitale; si veda tra gli altri: ASBo, Giudici ad maleficia, Accusationes, 50 a, reg. 14, cc. non num. (in data 1342, settembre 17).
122 Mummey 2011, p. 166.
Auteur
Archivio di Stato di Bologna – rinaldirossella164@gmail.com
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