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Conclusioni

p. 463-467


Texte intégral

1Le pagine con le quali Didier Lett ha introdotto questo volume tolgono utilità e spazio a un tentativo di sintesi. Ma dovendo rispondere all’amichevole sollecitazione dell’amico e collega cercherò di dire molto velocemente di alcune questioni di problematica e di prospettiva.

2La questione problematica è essenzialmente una, sollevata da quasi tutti gli autori qui presenti ed è presto detta. Il potente filtro rappresentato dalla scrittura, una scrittura tecnica, in lingua diversa da quella materna dei protagonisti e incanalata lungo precise direttive culturali e giuridiche, rende impossibile trascorrere direttamente dai testi riuniti nei libri maleficiorum alla realtà sociale dei tempi e dei luoghi nei quali essi furono redatti. A questo dato strutturale si aggiunge la situazione determinata dalla tradizione archivistica: a giacimenti quale ad esempio il bolognese, talmente cospicui da avere offerto materia a più di uno degli studiosi che hanno qui collaborato, si contrappongono l’estrema lacunosità, quando non francamente l’assenza, dei libri maleficiorum in altre tradizioni di scrittura.

3Detto questo, due indicazioni risaltano. Anzitutto la necessità di rassegne sistematiche dei depositi archivistici nei quali i libri maleficiorum sono confluiti, con il chiarimento sia dei meccanismi della loro fattura originaria sia della loro tradizione e conservazione. Grazie all’iniziativa di Didier Lett, da integrare con alcune precedenti esperienze di studi e convegni che si vedranno puntualmente citati nel libro, è adesso possibile avere un panorama nitido e comparativo per quanto concerne l’Italia nelle sue diverse formazioni politiche dei secoli dal Due al Quattrocento. L’ampia introduzione di Lett e l’ancor più ampio saggio di Andrea Giorgi rispondono qui largamente a tale esigenza primaria. L’altra indicazione è che nonostante lacune e smarrimenti l’insieme delle scritture di materia giudiziaria, soprattutto criminale, che furono prodotte in Italia e negli stati veneziani fra tardo medioevo e prima età moderna è davvero imponente: decine di registri, centinaia e migliaia di pagine.

4I registri della giustizia, criminale e civile, sono una delle sei fondamentali articolazioni delle scritture di natura pubblica quali si affermarono dal secolo XII e quali sarebbero rimaste nella loro fisionomia complessiva fino a tutto il Trecento: accanto ad essi furono i libri iurium, i testi legislativi, i registri delle delibere dei Consigli, le scritture relative alla pubblica finanza e fiscalità e le raccolte di atti privati insinuati in copia in pubblici cartolari. Quest’ultima fattispecie si realizzò soltanto in alcune sedi, le altre vennero create e organizzate ovunque. Dal punto di vista dell’articolazione complessiva le scritture finanziarie e fiscali rappresentano tuttora il segmento più difficile da recensire e sistemare: perché vi confluiscono i libri di entrata e uscita (normalmente il settore più antico di quel segmento), le recensioni di patrimoni e di redditi, le modalità e i risultati di imposte e tasse, i libri del debito pubblico. Gli altri settori, segnatamente i libri iurium, i testi di legge e i registri di delibere consiliari hanno un aspetto più uniforme e strutturato, e dunque anche una maggiore somiglianza da luogo a luogo, talché sono stati oggetto di imprese di edizione e inventariazione oramai relativamente consolidate.

5E i libri maleficiorum? Essi presentano una fisionomia intermedia fra le due situazioni alle quali ho accennato, cioè si distinguono per modalità più e meno complesse, in funzione dell’eventuale distinzione tra materia civile e materia criminale, della ricezione della totalità del procedimento o solamente di alcuni suoi momenti, del riflesso che procedura accusatoria e procedura inquisitoria ebbero nella redazione dei registri, del carattere più e meno “aperto” e più e meno soggetto a revisioni e integrazioni del procedimento, della maggiore o minore presenza di scritture accessorie, e di altri elementi distintivi che si vedono ben delineati in molti dei saggi offerti qui. Inoltre, è sui libri maleficiorum che incide in maniera particolare, a segnare la distinzione tra di essi, la situazione di completa sovranità di una istituzione oppure il suo inserimento in una autorità superiore (città dominanti, principati, corone, autorità ecclesiastiche). Questo momento differenziale interessa anche altri settori della documentazione, massimamente gli statuti e altri testi legislativi, ma certamente nei libri maleficiorum esso è molto importante, e può avere anche influito sull’evoluzione che seguirono nel tempo, talora magari entro una stessa comunità, le procedure giudiziarie e i relativi depositi di scritture.

6L’interesse agli aspetti strutturali e tecnici delle fonti scritte di natura pragmatica è relativamente recente, e ancora più recente è la comprensione del fatto che fra quei diversi settori sussistono correlazioni e interferenze: così tra libri maleficiorum e legislazione, tra libri maleficiorum e delibere consiliari, e ancora fonti finanziarie e fiscali (questo in particolare data la preponderanza crescente delle pene pecuniarie), nonché documentazione di matrice privata. Il carattere recente di questa attenzione alla struttura della documentazione scritta e della presa d’atto del fatto che la massa ingente di tale documentazione non è una sorta di grande informe magazzino nel quale allungare la mano sicuri di trovare ciò che si cerca, ha talora indotto due orientamenti di segno opposto. Da un lato un tecnicismo quasi esasperato, tale cioè da prevalere sull’attenzione al testo quale fonte per i fenomeni della storia sociale. Da un altro lato l’idea che i fenomeni della storia sociale si sottraggano alla documentazione scritta in nostro possesso. Le decisioni politiche importanti, si pensa, sarebbero state prese al di fuori di ogni registrazione scritta, in consessi informali e in modalità esclusivamente orali. Quanto ai procedimenti giudiziari, essi avrebbero avuto solo l’apparenza di dirimere contenziosi effettivi, sarebbero stati invece una forma di teatralità e di convenzionale sistemazione, lontana da un momento emozionale che sarebbe stata la vera matrice del confronto.

7A fronte degli orientamenti di esagerazione degli elementi formali della scrittura oppure degli orientamenti verso un totale debasement dell’attendibilità delle fonti scritte, forte è la tentazione di assumere un atteggiamento di mero buonsenso. Lo studioso di storia lavora con il materiale che ha, non inventa le cose né organizza sedute spiritiche, fa storia e non fantasy, e di fronte all’insieme dei documenti scritti che ha pazientemente raccolto, senza istituire tra di essi ordinamenti gerarchici, prende atto delle criticità di interpretazione, delle lacune e dei silenzi, ma non si lascia paralizzare da tutto ciò. Prende anche atto, semplicemente, del fatto che i documenti scritti tardomedievali offrono una massa immensa di informazioni e suggestioni, non sono i papiri ravennati (con tutto il rispetto), sono sempre frammenti di un patrimonio originario, necessitano di una loro archeologia, fatta anch’essa di smarrimenti e crolli, ma che è comunque una archeologia i cui reperti non sono alcune isolate buche da palo (ancora una volta, con tutto il rispetto). E nei libri maleficiorum l’insieme dei dati per la storia sociale è di straordinaria densità, quale emerge anzitutto dalla struttura complessiva e poi da casi particolari e da particolari descrizioni di azioni, reazioni, circostanze, che i lettori di questo volume in più di un luogo rinverranno. Troveranno così la compresenza di elementi seriali e stereotipici e del dettaglio ricco di suggestioni di singoli atti processuali: tutti i crimini si somigliano, soprattutto nella redazione scritta, ma nessun crimine è uguale a un altro, nemmeno nella redazione scritta.

8Nella considerazione della struttura complessiva dei registri giudiziari il tratto fondamentale è rappresentato dalle figure dei professionisti della scrittura, i notai, mediatori fra la parola parlata (di accusatori, imputati, testimoni, consulenti, giudici) e la parola scritta. Ho detto altrove, e l’idea è stata raccolta qui da qualcuno degli autori, che i notai erano accreditati a tale funzione di intermediazione da una plurisecolare esperienza di traduzione dall’oralità alla scrittura. Nel tardo medioevo questa loro antica attitudine e prerogativa fu accentuata esponenzialmente, sul terreno privato, dalla pratica di redazione di contratti sempre più complessi e in particolare dalle scritture di ultima volontà, sul piano pubblico dal loro ruolo nelle verbalizzazioni delle delibere consiliari e dei procedimenti giudiziari. Senza dimenticare un fatto della tradizione documentaria che sottolinea ulteriormente il ruolo dei notai, cioè il frequente inserimento di atti giudiziari nelle loro imbreviature. E così la raccolta di studi promossa da Didier Lett si traduce anche in un contributo importante a quella storia del notariato che ha suscitato e suscita tanto interesse.

9Componente cruciale nelle società tardomedievali e nella loro creazione di scritture, i notai erano comunque una parte importante, ma pur sempre una parte, di un panorama culturale complessivo che in buona misura merita ancora di essere indagato nella sua articolazione, cioè nei suoi diversi livelli e nelle modalità della formazione culturale. Nella quale è molto importante la padronanza più e meno completa della lingua latina, la consapevolezza della distanza fra latino e lingue materne, la progressiva apertura a ricezioni delle lingue materne nella scrittura, in un primo tempo soprattutto per la riportazione delle ingiurie (che rappresentavano una delle modalità di reato più frequenti), ma in prosieguo di tempo anche per segmenti più estesi delle procedure. Dei livelli culturali interessa infine la conoscenza più e meno estesa del diritto comune: il quale diritto comune peraltro, occorre ricordare, mentre offriva una impalcatura di base di straordinaria solidità ai rapporti civili, lasciava però il più largo spazio all’invenzione, all’innovazione, alla creatività nel campo delle questioni di portata penale. Con la conseguenza di una frequente declinazione verso l’arbitrio dei giudici, altra questione per la quale si troveranno importanti riferimenti nelle pagine qui raccolte.

10Per instradare gli studiosi e i lettori nel difficile percorso che da quello che Massimo Vallerani definisce con efficace espressione “il mondo opaco della documentazione processuale” conduce alla comprensione dei fatti sociali sono state individuate in questo convegno alcune piste importanti per la loro frequente, talora organica, presenza: la violenza e la condizione femminile, a volte con qualche ovvia interazione tra le due sfere. Sotto questo aspetto, della violenza alle donne, ci viene offerto un ovvio, non per questo meno importante, esempio del silenzio delle fonti. Non tutti gli episodi di violenza carnale erano portati di fronte a una istanza giudiziaria, anzi è verosimile che la grande maggioranza non lo fosse. Ragioni di opportunità, idee di onore familiare e personale, dissuadevano da ogni forma di pubblicizzazione. In linea più generale, altre fattispecie importanti di silenzio delle fonti sono quelle in cui tale silenzio è parziale, si estende cioè solo sopra un momento della vicenda giudiziaria. Frequentissima, viene spiegato in più di un saggio, era la pratica del ritiro dell’accusa. Assolutamente normale la contumacia, che era considerata quale ammissione di colpevolezza, e che implica per noi l’ignoranza di forme di difesa del reo che pure certo non mancavano.

11Non sarà certo nell’anno “dantesco” che dimenticheremo una delle più clamorose condanne in contumacia (correva, come tutti sanno, l’anno 1302), una condanna di matrice francamente politica, anche se ammantata di accuse di diversa natura. Il legame fra atti giudiziari e vicenda politica, o meglio strutture della politica, è posto in evidenza nel libro attraverso numerose occorrenze: la legislazione antimagnatizia, alcune leggi suntuarie che in parte furono collegate ad essa, la pratica della grazia, che crebbe a mano a mano che crebbero le autorità principesche e regali.

12Alla discriminazione di cui era oggetto l’avversario politico fecero riscontro le discriminazioni di altro tipo, ad esempio tra cittadini e stranieri, e grande peso ebbe, come da tempo gli studiosi hanno sottolineato, la caratterizzazione di rei e testimoni nei termini della “fama”. Era questo uno degli argomenti cui ricorrevano le parti per corroborare o invalidare le accuse. Altri argomenti processuali erano di natura formale, talora molto tecnicamente formale. Essi potevano condurre al rallentamento di una procedura giudiziaria, in un contesto nel quale, come si evince da molte delle ricerche presentate in questo volume, la durata del processo era normalmente assai breve. Le persone non trascorrevano, pare, troppo tempo nei tribunali. Quel tanto che bastò, peraltro, perché dai tribunali giungessero a noi migliaia di testimonianze sui conflitti di interesse, sulle questioni di onore, sui casi di corruzione, sulla prostituzione, sui reati di natura sessuale, in misura minore ovviamente sulle questioni che erano di competenza del foro ecclesiastico. Le ricerche sulla giustizia delle corti civili suggeriscono importanti confronti con la giustizia della Chiesa, senza dire della confluenza tra i due ambiti in tante parti d’Italia e d’Europa.

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