I registri della giustizia penale nell’Italia dei secoli XII-XV
|Il genere
Crimini contro le donne
Storie di violenza nel Mezzogiorno medievale
Résumé
Il contributo si propone, attraverso lo studio della documentazione edita ed inedita del Mezzogiorno peninsulare e insulare, di mettere a fuoco la violenza perpetrata contro le donne in contesti sia urbani sia rurali nel tardo Medioevo. Il ricorso alla violenza appare frequente soprattutto nei casi di tradimento e concubinato che vedono implicati anche altri membri delle famiglie coinvolte. La violenza coniugale, con varie sfaccettature, è presente in buona parte della documentazione esaminata: una violenza spesso accettata socialmente, a cui le donne seppero in alcuni casi reagire, rivolgendosi alla giustizia. I privilegi reali, infine, illustrano la posizione indulgente dell’autorità regia anche rispetto ai crimini efferati in uno scenario che conferma, tranne poche eccezioni, la limitata tutela della vita delle donne di ogni rango e contesto sociale.
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Texte intégral
Introduzione
- 1 Si vedano ad esempio Lett 2008; Segura 2008; Bennett – Mazo Karras 2013; Gartner – Mccarthy 2014. (...)
- 2 McDougall 2010. Sbriccoli 2004, p. 73 sottolineò che nel trattamento penale dei comportamenti femm (...)
- 3 Esposito – Franceschi – Piccinni 2018.
- 4 Feniello 2018. Sulla violenza femminile nella società altomedievale si veda pure Urso 2018.
- 5 Sakellariou 2011.
- 6 Uno spaccato della società calabrese a partire dal ritrovamento, presso l’Archivio di Stato di Nap (...)
- 7 Colesanti Santoro 2008, p. 1015-1018.
- 8 Nada Patrone 1993, p. 50. Si veda Raveggi 2018.
- 9 Colesanti – Santoro 2008.
1Il tema della violenza contro le donne, nelle molteplici forme in cui si articolò – violenza sessuale (rapimento, stupro, adulteri), violenza psicologica, verbale (ingiurie, turpiloqui), fisica, economica – già da alcuni anni è investigato da storici di diverse aree, attraverso prospettive multiple e fonti di varia natura1. Tra i vari approcci, ha avuto particolare seguito quello che ha posto l'accento sulle implicazioni della violenza in termini di storia di genere: in tale ottica si ritiene che il genere abbia giocato un ruolo non secondario nella definizione di criminalità e criminali e che alcuni reati siano in un certo senso definiti, e di conseguenza puniti o no, sulla base di caratteristiche di genere2. Recentemente, la violenza contro le donne indagata nella prospettiva della storia di genere è stata oggetto dei saggi raccolti in un volume che pone l'accento sulla capacità della storia di genere di definire i ruoli sessuali all'interno della famiglia, ma anche i ruoli sociali di uomini e donne all'interno della società3: in uno di questi saggi vengono analizzati alcuni casi di violenza contro le donne nel Mezzogiorno d'Italia, dal IX al XIV secolo4. Da qui decidiamo di partire, in una sorta di prosecuzione dell'indagine che viene adesso estesa al XV secolo, con la presentazione di una casistica di reati riguardanti la violenza coniugale, ma non solo, nel Regno di Sicilia peninsulare e insulare, parti dell'antico e indiviso Regnum Siciliae di fondazione ruggeriana, separato dalla rivolta del Vespro del 1282, e riunito con Alfonso il Magnanimo (1416-1458)5. È questo un tema del quale ci siamo occupate già in passato, con la presentazione di alcuni casi di violenza femminile nella Calabria del XV secolo6: in quello studio si era dato spazio anche alle violenze verbali – previtera, a bollare la donna macchiatasi di frequentazioni intime con i religiosi; puctana ruffiana, insulto che colpisce la moglie di Tommaso Bonfiglio, assalita verbalmente da Antonio de Blasio in una pubblica piazza, con la minaccia del taglio del naso7 – attraverso le quali vengono fuori «l’atteggiamento psicologico, l’immaginario, la simbologia verbale, i valori ed i tabù dell’uomo medievale, i suoi moti di violenza più o meno repressa, le sue idiosincrasie»8. Come traspare ad esempio, ancora nella documentazione calabrese, nell’insulto rivolto alla figlia di Gregorio Falcazerio, accusata di avere lo diabolo in capo9, insulto volto a bollare un atteggiamento legato possibilmente a certe manifestazioni caratteriali della donna.
- 10 Crouzet-Pavan 2004; Casagrande – Pazzaglia 1998-1999.
- 11 Lombroso – Ferrero 2009.
2Lo scopo dello studio non è presentare una collezione di microstorie quanto contribuire alla costruzione di un dossier sul tema della violenza contro le donne nel Mezzogiorno insulare e peninsulare nei secoli XIV e XV; e tentare di riflettere sulle risposte a quella violenza, sulle reazioni innescate nelle maltrattate e nell'ambiente familiare a loro più vicino, nella consapevolezza che il contesto del tempo le volle soprattutto mogli e madri, all'insegna di una condotta di vita esemplare caratterizzata essenzialmente da castità, fedeltà e fecondità10. La donna deviante, che contravvenne alle regole che una società di impronta patriarcale si era data, più che portatrice di ribellione o disagio sociale fu spesso considerata, in ragione della sua presunta inferiorità biologica e psichica, una posseduta (strega) o una malata di mente (isterica).11
- 12 Garcia Herrero 2007.
3I casi di violenza di seguito analizzati sono dunque riconducibili a una società modellata dal patriarcato, che cooperò a stabilire una gerarchia tra uomini e donne e ruoli rigidamente divisi: sulla scia del diffondersi di un aristotelismo che vide nelle donne essere inferiori, sempre più l'adulterio divenne delitto esclusivamente femminile, che meritò la pena di morte; la violenza da parte del coniuge e dei congiunti nei confronti dell'adultera, nell'ambito di una cultura della supremazia, rientrò invece in una correzione maritale e parentale12.
Il perdono del re agli uomini violenti
- 13 Il fondo dei processi antichi, conservato presso l’archivio di Stato di Napoli, in cui si sarebber (...)
- 14 Registri Privilegiorum.
- 15 Papagna 2010.
4Le fonti esaminate in questo paragrafo non sono atti processuali13 ricchi di dettagli, ma solo semplici, ripetitivi nel formulario e limitati documenti, per lo più privilegi, prodotti dalla cancelleria alfonsina durante la seconda metà del XV secolo in risposta alle richieste di grazia o riduzione delle pene da parte di sudditi14: emergono tuttavia alcuni casi interessanti che contribuiscono ad ampliare le indagini di tipo qualitativo sulla violenza contro le donne. Protagoniste degli esempi che seguono sono donne semplici, ma anche dame dell’élite meridionale, le uniche per le quali è stato possibile rintracciare una triste e violenta storia capace di contribuire ad illustrare la loro condizione di vita in una società in cui l'asimmetria dei ruoli sessuali e la subordinazione della donna all’uomo costituivano un topos molto diffuso tra medioevo ed età moderna, supportato peraltro dalla sistemazione dottrinale della chiesa15.
- 16 Casi simili sono stati approfonditi in particolare per realtà come Venezia e in epoca più tarda pe (...)
- 17 Registro n. 2917, doc. 86, del 1455 maggio 24, Napoli, nel Castelnuovo, f. 125r-127r.
5La violenza dei mariti contro le mogli o quella dei loro familiari nei confronti della donna che ha leso l’onorabilità di un clan familiare, vista dalla prospettiva di una fonte cancelleresca del quindicesimo secolo come i registri della Cancelleria reale di Alfonso il Magnanimo, mostra molti casi in cui si esercita la facoltà del re di giudicare benevolmente, senza severità, le azioni violente e i femminicidi di questi uomini. In alcuni casi l’intervento reale è posteriore a un accordo extra giudiziale avvenuto tra l’accusato e i parenti della vittima che preferiscono un risarcimento economico alla condanna dell’uxoricida16. E così re Alfonso nel mese di maggio del 1455 modifica «la concessione dell’indulto in favore di un suo fidelis, Andrea Rango di Gaeta, accusato dell’omicidio involontario di sua moglie – casu fortuito potiusquam voluntario – il cui nome non viene neanche riportato», in cui si sottolinea non c'era stata voluntas dolosa. Questo secondo intervento richiesto dal padre della vittima Francesco Maça, emanato a distanza di circa un solo mese, prevedeva il pagamento di 1000 ducati alla famiglia della moglie, la rinuncia da parte di Andrea di un terreno – forse parte della dote -, e per l’omicida solo la condanna all’esilio nullo pacto accedere ingredi vel se conferre audeat vel presumat seu possit ad dictam Turrim Doria né in prossimità della città di Gaeta17.
- 18 Registro n. 2912, doc. 144 del 1447 ottobre 25, nell’accampamento regio presso la terra di Lucigna (...)
6Non tanto inconsueti erano gli indulti concessi con la motivazione di evitare ulteriori vendette e spargimenti “inutili” di sangue che venivano richiesti solo dopo l’accordo di pace tra l’omicida e la famiglia della povera assassinata, quasi sempre definita adultera per giustificarne l’omicidio preterintenzionale, come si espone in un documento del 1447 che vede protagonista un certo Giovanni di Scalea di Mercato San Severino, cognato della vittima Penta Russo, moglie del fratello di questi Sansonetto. Secondo la testimonianza dei familiari, Penta si era macchiata del reato di adulterio e, durante l’assenza di oltre un anno di Sansonetto, la donna era apparsa in stato interessante, disonorando in questo modo tutta la famiglia. Colto da un moto di rabbia, Giovanni aveva colpito in più parti la donna, fino ad ucciderla. Subito dopo l’omicidio, prima che fosse avviato l’iter giudiziario da parte dei parenti della vittima e per evitare una vendetta pubblica degli stessi familiari, il padre dell’omicida, il notaio Amerigo di Scalea di Mercato San Severino si era affrettato a stipulare un accordo di pace, tra lo stesso Giovanni e Cola Russo, fratello della donna, che peraltro aveva riconosciuto la gravità dell’adulterio e la necessità di evitare una faida. Cola quindi insieme ad altri eredi, aveva rinunciato a denunciare Giovanni per l’omicidio e le violente percosse, nonché a ricorrere ad alcun tipo di tribunale o foro, come risultava anche da un ulteriore pubblico istrumento notarile rogato dal notaio Masulo de Riccardo di Mercato San Severino nel precedente mese di luglio. Constatati i buoni propositi di pace, al re non restava che confermare e ratificare gli atti prodotti, disponendo che nessun ufficiale potesse muovere alcuna azione restrittiva contro l’assassino di una donna e del figlio che portava in grembo18.
- 19 Registro n. 2909, doc. 158, f. 174r-177r.
- 20 Registro n. 2904, doc. 234, f. 244v-245v.
- 21 Registro n. 2904, doc. 49, f. 50v-51r.
7È ancora l’adulterio di una donna assassinata a convincere nel gennaio del 1446 il re a concedere il perdono a un certo Antonio Toscano, omicida della moglie Mariella. Quest’ultima, sorella di Antonello detto Muscardino e Salvatore figli del defunto Paolillo Pomigliano di San Marcellino, dopo il matrimonio era andata a vivere a Capua. Il documento continua con il racconto ricco di dettagli in cui si specifica che durante il recente periodo di guerra che attraversava il Regno, Marinella si era data a comportamenti illeciti, allontanandosi nottetempo dalla casa maritale. Il marito, rattristato per la fuga, iniziò a cercarla per oltre un mese in tutta la città fino a quando la rinvenne in una casa sospetta dove la donna conviveva con un soldato spagnolo. Non ostante il perdono e l’ammonizione a desistere dalle sue cattive abitudini, successivamente la ritrovò molte volte in altri luoghi sospetti insieme con uomini viziosi e disonesti, fino al giorno 27 agosto, quando, trovandosi nella villa di Aprano, scoppiò tra i due una lite e Antonio, inveendo contro la moglie con frasi ingiuriose, la percosse con pugni, le strappò i capelli e poi, vinto dal dolore, la strangolò. Qualche mese dopo il re aveva però preso visione dell’istrumento di concordia, rogato a San Marcellino nelle pertinenze di Aversa solo tre giorni dopo l’omicidio – il giorno 30 agosto 1445 – in cui si sanciva un accordo tra i fratelli di Mariella da una parte e Giovanni Toscano detto Indemauro, fratello e procuratore di Antonio, nel quale si concedeva il perdono all’uxoricida, evidenziando il comportamento adultero e di concubina della povera Mariella19. Sempre a Capua, nel 1425 si verificò l’assassinio di Marucella, moglie di un certo Filippo de Maccio di Ercole. La povera donna venne ammazzata dalle percosse dal fratello, Nicola Zarrillo, perché colta in fragranza di adulterio con un certo Pietro Ottamano di Capua, residente anch’egli a Ercole. Passati venti anni il re concesse l’indulto all’assassinio che si presentò alla curia regia dopo aver ottenuto peraltro il perdono dei suoi nipoti Nicola e Margherita20. Prima di concedere il proscioglimento dall’accusa di omicidio della moglie Biancuccia al siciliano Petruccio de Brundi di Lentini i funzionari regi verificarono le testimonianze riportate nei diversi gradi di giudizio e solo il 28 dicembre del 1442 da Trani il re elargì il perdono21.
- 22 Registro n. 2911, doc. 182, f. 186v-187r.
- 23 Registro n. 2912, doc. 78, f. 79v -80v.
8Il fenomeno della violenza dei mariti sulle loro mogli è trasversale all’intero Regno e difatti altri avvenimenti si svolgono in Puglia, Abruzzo e Calabria. A Gemma de Funario di Foggia furono addebitati vari episodi di adulterio secondo la testimonianza del marito che dopo l’ennesima infamia subita e la perdita di rispettabilità di cui godeva la uccise con una pugnalata. La richiesta di indulto dalla remissione totale di tutte le pene fu concessa dal re il 18 gennaio del 144722. Maria, sposa di Matteo Lanzalona di Sulmona dopo essere fuggita e riaccolta dal marito per amore, diabolico spirito ducta iterim fugam arripuerit e tunc eam invenientis cum quedam eius filocapto; Matheus videns cor ipsius Marie induratum in malo et de malo in peius quotidie progredi, e quindi conscio dell’impossibilità di redimere la donna e non potendo più subire l’affronto e il disonore, la uccise. Il Capitano della curia bandì subito l’omicida dalla città di Sulmona, ma passati alcuni anni la madre, i fratelli e l’intero clan famigliare chiesero la clemenza per tutte le pene al fine di ottenere non solo la libertà di movimento in tutto il Regno ma, forse la cosa più importante per una famiglia, soprattutto la restituzione dei suoi beni che gli erano stati sequestrati, così come si evince dall’atto del 4 agosto 144723. Quest’ultimo documento ci permette di osservare come in alcune circostanze, pur trattandosi di omicidi legati ad un adulterio, il nome dell’adultero venne spesso e volentieri omesso per tutelare sempre l’onore dell’uomo che probabilmente in molti casi era un personaggio non di secondo piano nella comunità.
- 24 Registro n. 2909, doc. 81, f. 99r- 100r.
9E se la donna adultera poteva essere ammazzata e l’omicida assolto, nel caso di adulterio di un uomo come quello perpetuato da Giacomo Playense di Castellamare di Stabia nel 1444 con Mangnella dello Prevete, moglie di un certo Fabrizio de Madio, tutti della stessa cittadina, l’indulto richiesto arrivò senza indugio da parte della Corona il 28 novembre dello stesso anno24.
- 25 Registro 2912, doc. 78, f. 57r-v, Alfonso I concedette l’indulto a Cola de Caruso il 24 aprile del (...)
10Le donne erano spesso vittime di rapimenti collegati a faide familiari come quella che si sviluppò a Dipignano nelle vicinanze di Cosenza. Le famiglie implicate nelle rivalse omicide sono i De Caruso e i d’Alessandro: purtroppo non conosciamo le cause, ma sappiamo che Cola de Caruso venne accusato dell’omicidio di Valentino d’Alessandro, il quale a sua volta aveva ucciso il fratello di Cola, Andrea de Caruso, e rapito la moglie Solida, rinchiudendola in una casa di Antonio de Rao, anch’egli cittadino di Dipignano.25
- 26 Registro 2912, doc. 125, f. 122 r-v.
11Ai mariti delle donne stuprate che avevano ammazzato il violentatore si concedeva un tempo limitato a qualche settimana per poter compiere la giusta vendetta e poi ottenere in tempi brevi l'indulto. A Nardello di Masio di Ninno di Atessa si accordano due mesi per l’omicidio di Balsamo, suo concittadino che aveva brutalmente stuprato la moglie. Trascorso il tempo limite, lo stesso Nardello non potrà più essere citato dai parenti della vittima, né essere arrestato dagli ufficiali regi o avere requisiti i propri beni26.
12Se pur raramente, il re Alfonso il Magnanimo intervenne in difesa e a sostegno di alcune donne maltrattate e malmaritate, quasi sempre di un livello sociale non basso, con il fine di evitare loro ulteriori situazioni di violenza da parte di mariti. Nel 1451 il re ordinava al duca di Scalea, Francesco Sanseverino di fare in modo che Luisella di Napoli, moglie del notaio Buonanno de Ravello, fosse separata dal marito aggressivo e brutale e affidata, insieme al figlio piccolo, alla sorella Antonella Calandra di Napoli. Nel caso in cui il provvedimento di separazione e di custodia fosse stato eseguito con ritardo o non attuato, la corona avrebbe imposto al duca una pena di mille once. Probabilmente questo secondo ammonimento rispondeva ad una probabile e forse consueta elusione dell’ordine dovuta ad accordi e intese facilmente raggiungibili tra uomini sulla pelle delle donne.
- 27 Si veda la voce relativa nel Dizionario biografico degli Italiani, http://www.treccani.it/enciclop (...)
- 28 Codice Chigi, doc. 244, p. 246.
13L’appartenenza ad una famiglia della nobiltà regnicola non era per nulla una garanzia per evitare maltrattamenti da parte del nobile marito. Beatrice Caetani, dei conti di Fondi, moglie del marchese di Pescara e consigliere regio, Berardo Gaspare d’Aquino – figlio Francesco d’Aquino, conte di Loreto e Satriano, gran siniscalco del Regno e di Giovannella del Borgo – pur avendo accettato nel momento del matrimonio la sottomissione totale all’uomo scelto per lei dal fratello Onorato27, riuscì a ricorrere alla Corona – non sappiamo per ora attraverso quali canali – affinché le sue condizioni di moglie offesa e umiliata fossero oggetto di confronto davanti alla maestà. L’intervento del Magnanimo fu subito indirizzato a porre pace tra i coniugi ma il documento a noi pervenuto si limita ad una convocazione presso la corte dei consorti con questa richiesta: «e così havimo sentito che vui tractate malamente la illustre vostra mugliere per tanto... pregamo incarricamo e comandamo strictamente quanto potimo che vista la presente vui insieme con la dicta marchisia vestra muglieri debiate venire nella cita di Napoli dove speriamo fare cosa utile et grata a tucti dui»28.
- 29 Codice Chigi, doc. 240, 241, e 242, p. 243-245.
- 30 Esposito 2015.
14Emblematica testimonianza di una violenza perpetrata ai danni di una minorenne in un contesto familiare non certo poverissimo, si ritrova in tre documenti del 16 febbraio del 1452. La protagonista è una giovane ragazza, Ambrosia di Fiore, figlia del dottore in legge e regio consigliere, Nicolao di Fiore che all’epoca dei fatti era solo una bambina di dodici anni. In questo caso il re Alfonso si adopera presso la corte pontificia, scrivendo personalmente al pontefice Niccolò V, perché provveda affinché la piccola Ambrosia, costretta alla sua tenera età a subire molestie e a sposare, probabilmente come matrimonio riparatore, un certo Bartolomeo de Recanata, non venga ulteriormente molestata e venga finalmente applicata la sentenza pubblicata dopo il processo29. Un esempio questo, forse l’unico, in cui si riesce a percepire, pur in una sinottica fonte, quella violenza psicologica compiuta nei confronti delle donne che certamente era molto più diffusa di quello che i documenti giunti fino a noi permettono di indagare30.
Donne maltrattate nella Sicilia medievale
- 31 Gauvard 1991.
- 32 Lett 2014, p. 199ss.
- 33 Orlando 2018, p. 15, 19-20; Orlando 2010, p. 49-57. Si vedano inoltre i volumi dedicati ai process (...)
- 34 Orlando 2018, p. 13-14.
15Svelato lo stereotipo che vedrebbe il Medioevo come tempo, per eccellenza, della violenza31, appare innegabile come nell'ambito familiare la violenza si esercitò in una logica di subordinazione della donna32 e di piena supremazia potestativa dell'uomo, rex in domo propria. Se l'analisi di una fonte quali i processi matrimoniali – va segnalato come il quadro delle fonti matrimoniali processuali, non omogeneo, abbia reso possibile studi dettagliati solo per poche realtà, tra cui Lucca e Venezia33 – ha messo in luce i caratteri cangianti e multiformi di un istituto caratterizzato, anche, da manifestazioni violente e irrazionali, alcuni indirizzi di ricerca sulle «disfunzionalità matrimoniali», basati su fonti giudiziarie, si sono concentrati sulla violenza domestica, tradizionalmente considerata in termini di necessità34.
- 35 Dean 2004, p. 527-528.
- 36 Cavina 2011, p. 50-52.
- 37 La fonte iconografica cui si fa riferimento (Storia dell’adultera punita, Compagno del Maestro del (...)
16In nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, il marito, il padre, godettero di un potere di castigo che rese la violenza coniugale e familiare diffusa e tollerata35 e l'aggressività maritale divenne quasi costitutiva di una identità di genere, della reputazione del maschio36, autorizzato a comportamenti violenti sulla legittimità di un diritto di correzione: potentemente evocativa è in tal senso l'immagine dell’adultera cui il marito con una lunga spada trafigge la gola, raffigurata nel soffitto della Sala Magna allo Steri di Palermo37.
- 38 Pasciuta 2008.
17Soffermiamo la nostra attenzione sulla Sicilia, caratterizzata nel corso dei secoli XIV e XV da una grande varietà di realtà cittadine, di forme di governo, e da un pluralismo giudiziario per cui a Palermo, ad esempio, le scritture giudiziarie prodotte dal tribunale civile nel XIV secolo si affiancano a quelle di natura amministrativa e relative al governo della città, in una sovrapposizione apparente delle funzioni in capo allo stesso organo istituzionale, la Corte Pretoriana, magistratura cittadina elettiva38.
- 39 Un excursus delle punizioni previste nell'isola nel corso dei secoli in Sardina 1999, p. 88-95.
- 40 Per un confronto si vedano Lansing 1997; Esposito 2004, p. 21-42.
18Proveremo a riflettere sul lessico utilizzato nella documentazione siciliana (fonti statutarie, documenti cancellereschi) soprattutto nei casi di adulterio e stupro: la maggior parte delle volte sulla donna pesò il giudizio di un uso non corretto del suo corpo, e l'atto violento da parte di mariti e padri, il raptus di gelosia, fu interpretato, anche dal punto di vista legislativo, come la conseguenza scontata, dovuta. Le sanzioni con cui gli atti violenti contro le donne furono puniti, tra diritto romano e diritto canonico, sono da agganciare alla percezione sociale che di essi si ebbe, e rivelano un clima culturale destinato a mutare nel tempo. Se infatti Ruggero II (1130-1154) con le Assise di Ariano stabilì per l'adultera la confisca dei beni, e il taglio del naso da parte del marito, Guglielmo II (1166-1189) inasprì le pene, introducendo per le fedifraghe la pena di morte39. Più tardi, nel Quattrocento, nelle consuetudini isolane si riscontra una notevole quantità di norme contro adulterio e concubinato: fenomeno evidentemente di proporzioni tali da richiedere provvedimenti mirati40.
- 41 La Mantia 1993, p. 331, cons. 41.
- 42 Sul tema si rimanda all'ampio studio di Prosperi 2013.
- 43 Santoro 2003, p. 68-69.
19Il primo caso su cui appuntiamo la nostra attenzione ha come protagonista un professore di diritto, Pietro Bonsignoro, che operò a Messina lungo un arco cronologico vasto, da Federico IV d'Aragona (1355-1377) sino, quasi vent'anni dopo, al duca Martino di Montblanc. In una Sicilia di metà Trecento caratterizzata da uno scontro tra latini e catalani, Pietro – tamquam legalis et fidelis servitor et vassallus – seguì il re Federico IV a Polizzi. Qui la moglie di Pietro, Sibilia Santoro, che si era mostrata semper caste, allontanatosi il marito, sue fame immemor e omni matrimoniali pudore posposito, diabolico spiritu instigata, carnaliter se immiscuit con Pietro de Rosa, appartenente alla fazione opposta a Federico IV, un nemico dunque anche di Pietro. Il comportamento ritenuto inspiegabile di Sibilia spinse a etichettarla come istigata da uno spirito diabolico. Restituita Messina ad dominium et potestatem del sovrano, Sibilia – non sappiamo se fosse andata via da casa o fosse stata ripudiata – si recò a Catania dove il marito, seguendo fedelmente il re, si era trasferito, svolgendo le funzioni di giudice della Curia. Alla vista della donna Pietro, non volens tam gravem, publicam et vituperabilem ignominiam supportare, uccise Sibiliam adulteram. I termini utilizzati nel documento di cancelleria, per quanto scarni e convenzionali, inquadrano l'uccisione di Sibilia in un atto quasi obbligato per il marito, spinto all'omicidio – si propie homicidium dici potest – da un dolore iustissimo e comunque, poi, si era pentito e pertanto gli dovevano essere restituiti tutti i beni, anche quelli portati da Sibilia in dote. In base alle consuetudini messinesi tra l'altro, il marito che avesse colto la moglie adultera in flagrante, era autorizzato a ucciderla nulla tamen mora protracta, insieme al suo amante41. La premeditazione di un omicidio era atto violento mentre la medesima azione compiuta d'impeto come atto d’onore – l'onore delle donne, e di conseguenza della famiglia, della parentela, sono nelle mani degli uomini – fu generalmente giudicata con indulgenza. Il potere regio, tra coercizione e grazia, rispose spesso con il perdono42. Alla comprensione di Federico IV per il gesto violento del fedele servitore fece seguito più tardi quello dei Martino e di Maria, sulla scia di una giustizia prerogativa del re, come già disegnato in età fridericiana con il Liber Augustalis: Pietro fu liberato da ogni pena che de iure, avrebbe dovuto scontare (volimus limina iudici fore preclusa) e, si specificò, salva sint omnia iura qua haberet si dicta Sibilia fuisset naturali morte defuncta. Se poi si fosse reso necessario, i sovrani avrebbero fatto, a ulteriore garanzia, specificam mencionem di tutti i suoi beni, concessioni e donazioni.43
- 44 Esposito 2011. Sull'adulterio, crimine in alta percentuale femminile, si veda Lett 2014, p. 246-24 (...)
- 45 Santoro 2003, p. 62.
20Una buona moglie deve fare un uso contenuto, ordinato, del suo corpo, specie in materia sessuale, per evitare di scatenare il sospetto e l'aggressività del marito, e essere circondata dalla mala fama44. Nel caso di un altro messinese, Bartolomeo Marchisio, l'uccisione della moglie Nora avvenne, sottolineò l'estensore dell'atto, quando la donna abbandonò il tetto coniugale per recarsi in Calabria in compagnia di taluni eam carnaliter cognoscentibus: giustificabile dunque la reazione di Bartolomeo che variis accensus flaminis la uccise.45
- 46 Lombardi 2004, p. 354-355.
- 47 Santoro 2003, p. 66-67.
21Violenza maritale, come nei casi precedentemente analizzati, e violenza familiare, per cui il buon nome della famiglia è difeso dai padri e la violenza è diretta contro il comportamento ritenuto non decoroso delle figlie. La vicenda si svolge a Catania: Tucia, figlia di Pietro de Sancta Cruce, era prossima alle nozze, cum dote sibi competenti, ad eo quod possit secundum eius condicionem honeste viveri. Ma la ragazza, non advertens honorem parentum neque suum declinans ad libidinis condicionem instigata, seguita voluntatem carnis pocius quam honorem corporis, fu carnaliter cognita et deflorata da tale Nicola. Appresa il padre la notizia, ut caucius ageret volle de premissis verius informari, con il più tradizionale dei metodi, eius virginitatem revedendam: l’esito della visita confermò che Tucia, consenziente, era stata defloratam et devirginitam. Il gesto di violenza che ne seguì fu provocato, così l'estensore dell'atto, dal dolore e dalla vergogna per la deflorazione, solitamente punita con somma pecuniaria alla donna, da consegnare alla stessa o depositare presso parti terze46. In questo caso il padre, mosso da sentimenti di dolore e vergogna, così leggiamo nel documento, iugalavit Tucziam eadem et interfecit. Poi, humiliter, supplicò re Alfonso ut sibi remicteri et relaxari penam necis. Il re lo obbligò a dimorare un anno fuori città, quindi ridusse la pena, stabilendo che risiedesse per sex menses extra civitatem Cathanie et eius territorium.47
- 48 Sardina 1999, p. 96.
- 49 La differenza tra seduzione (stupro semplice) e violenza carnale (stupro violento) era alquanto so (...)
- 50 Sardina 2018, p. 14-15.
- 51 Sardina 1999, p. 97.
22Il perdono, l'indulgenza regia si esercitarono nei confronti di rei la cui posizione sociale era rilevante, ma non solo: nel 1397 Martino concesse ad esempio la grazia all'artigiano catanese Corrado Scammacca, accusato dell'uccisione della moglie Antonia. Si sottolineò la condotta immorale tenuta dalla donna, e l'atto di grazia del sovrano servì a bloccare immediatamente l'iter giudiziario evitando la confisca dei beni48. Anche Antonio de Blasio, di Nicosia, familiare di Giovanni de Trigesto, cappellano regio, colpevole di avere violentato Rosa e di aver picchiato il marito della donna, Filippo de Contissa, fu perdonato nel 1408 da Martino: l'atteggiamento da lui mostrato, penitens et compuntus, gli fruttò il perdono regio e gli consentì di vivere in Sicilia, nonostante nel Regno lo stupro venisse giudicato reato tanto grave da meritare la forca49. Notevole sconto di pena anche quello nei confronti di Antonio Taverna, precettore dei gerosolimitani a Corleone: il frate tenne prigioniera per giorni Antonella, figlia del maestro barilaio Angelo, abusando della ragazza a suo piacere. Considerato il suo ruolo, i giudici lo condannarono a una semplice pena pecuniaria, poi ulteriormente ridotta50. La clemenza del re arrivò anche nel caso di Giacomo Scatrillo di Catania, colpevole dell'uccisione della moglie Tisia la quale aveva commesso adulterio e utilizzato il suo corpo in vilipendium pudoris viri sui ac totius prosapie. Nonostante il tribunale si fosse pronunciato contro l'uxoricida, obbligato a soggiornare cinque anni fuori dall'isola, a Malta, nel settembre 1400 re Martino diminuì la pena a due anni, da scontare a Siracusa. Stesso trattamento nei confronti del catanese Francesco Lo Iacono, accusato dai suoceri dell'uccisione di Agata. La sua colpa fu ritenuta lieve e il gesto di violenza provocato dal comportamento immorale della donna51.
- 52 Vecchio 1994.
23Nella complessa dialettica che anima le città isolane, il potere regio manifestò dunque in tante occasioni il perdono nei confronti di uomini colpevoli di atti violenti contro le donne, spesso in virtù dei servizi prestati alla Corona. Nei casi presentati le attenuanti per i mariti violenti sono dettate da cambiamenti avvenuti nella consorte, laddove deroga dai compiti e dai modelli comportamentali connessi a crescere i figli, governare la casa, mostrare una condotta irreprensibile52. Tante volte gli uomini ritennero di avere la facoltà di amministrare la giustizia su moglie e figli, e comminare castighi, un potere punitivo solitamente riconosciuto e accettato nelle corti di giustizia.
- 53 Orlando 2015.
- 54 Dean 2007, p. 175; Cavina 2011, p. 99-104.
- 55 Lett 2014, p. 254.
- 56 Quaglioni 2000, p. 109-112, 115-116.
24La trasgressione, difficile da appurare, subentrò solo quando la violenza domestica andò oltre i confini della legittima severità punitiva ed educativa di padri e mariti, sconfinando nella brutalità e nel sopruso53: come testimonia la violenza fisica, psicologica ma anche economica contro Grazia di Mastro Giovanni. Una vicenda complessa, ambientata nel vivace contesto cittadino palermitano del Trecento, che analizziamo partendo dall'epilogo: il primo febbraio 1342, Pietro II d'Aragona ordinò al pretore e ai giudici di Palermo di non costringere il notaio Vivulo de Vivulo a includere tra i beni ereditari le 121 onze della dote della defunta moglie Grazia. Nel febbraio 1338 Grazia, appartenente al mondo artigiano, con un fratello abate, sposò il notaio Vivulo de Vivulo, fratello di un mercante, portando una dote consistente: 29 onze in denaro, 30 di corredo e oggetti vari, una vigna del valore di 60 onze. Il breve matrimonio fu caratterizzato dalle ripetute sevizie del notaio. Con una bruta, cieca e immotivata violenza nei confronti di Grazia, Vivulo arrivò a cavarle un occhio, come denunciato dalla donna: in eam pluries sevisse et oculum evulsisse ac insidiatum fuisse vite eius ad eo quod secum habitare tute non poterat necque posset. Impraticabile la convivenza, Grazia dopo due anni di vita matrimoniale chiese la separazione, assistita da un rinomato iuris civilis professor, Roberto de Cripta: si aprì una battaglia legale vertente sulla rivendicazione della dote, tra Corte pretoriana, curia arcivescovile e magna regia Curia. In considerazione della dote incassata dal marito, Grazia chiese gli alimenti e la magna regia Curia condannò il notaio a versare alla moglie 8 onze l'anno: il notaio però, ritenuto gravoso quel legame economico, ottenne l'esenzione dal versamento degli alimenti, dividendo con Grazia i beni comuni, compresa la dote, e rifiutando di calcolare nella divisione dei beni anche gli alimenti non versati in precedenza. Generalmente la separazione per sevizie, con i tribunali ecclesiastici volti a garantire la tutela dei diritti del marito, comportò trattative di ordine economico che implicarono, da un lato, la restituzione della dote e il pagamento degli alimenti, dall'altro, l'interesse dei mariti indirizzato a patteggiamenti per ritardare o annullare l'obbligo di pagamenti alle mogli54. Ulteriore elemento di riflessione, quello per cui in caso di adulterio della donna la dote sarebbe stata persa, quanto all'adulterio commesso dal marito, per i giudici non fu quasi mai motivo di scioglimento del matrimonio55. Solo nel Quattrocento, dopo i tanti casi di malmaritate che si erano rivolte ai tribunali ecclesiastici, il diritto canonico incluse le sevizie tra i motivi legittimi di separazione, introducendo il concetto di odio capitale: se la violenza correttiva rimase un pieno diritto del marito, quando si fosse stati in presenza di una animosità inconciliabile, tale da costituire un pericolo per la salute fisica di uno dei due coniugi, la via possibile fu ritenuta solo la separazione. Sarebbe spettato al giudice appurare la presenza di un comportamento talmente persecutorio e con atti di crudeltà da dovere essere disciplinato per via giudiziaria56.
- 57 Orlando 2010, analizza alcuni casi veneziani in cui la posizione filopatriarcale dei giudici e un (...)
- 58 Orlando 2018, p. 35.
- 59 Sciascia 2007, doc. 193, p. 272-275 e p. XXXVIII s. Sul concetto di violenza economica contro le d (...)
- 60 La Mantia 1993, p. 190-191.
25Per le malmaritate non fu comunque facile produrre prove adeguate ad attestare l'odio capitale, seguito da una sentenza di separazione che avrebbe comportato per i mariti conseguenze economiche pesanti57. Tanto più dunque il caso di Grazia, nello scomposto quadro di fonti giudiziarie isolane, offre conferma del fatto che le donne seppero servirsi delle strutture e della tecnica giudiziaria per ottenere qualche forma di giustizia alla violenza subita58: Grazia non si arrese e ricorse nuovamente alla magna regia Curia, che nel dicembre del 1341 sollecitò la Corte pretoriana a costringere il notaio a restituire metà della dote ricevuta. Due mesi dopo la sentenza in suo favore Grazia morì (inevitabile chiedersi se pesarono le violenze coniugali) e a questo punto il notaio rivendicò il diritto alla propria metà dei beni comuni, appellandosi ad una consuetudine palermitana59. In base a quella consuetudine tuttavia (De dotibus et hereditatis divisionis), se la moglie fosse morta infra annum, prima di procreare figli, al marito non sarebbe spettato nulla della dote, nisi tantummodo lectum unum cum apparatu suo, prout eo predicti iugales usi fuerunt prima nocte, qua se in unum coniunxerunt seu insimul iacuerunt60.
26I casi presentati, lungi dal rappresentare situazioni limite, confermano come l'adulterio femminile si concluse tante volte con l'uccisione delle mogli infedeli, nell'ottica di un'accettazione di tale atto nel quadro di quella che fu ritenuta giusta punizione; e come spesso i mariti ottennero il perdono regio, all'insegna di una certa flessibilità delle norme. E se per le donne la separazione per maltrattamenti fu concessa nei casi di violenza insostenibile, per l'uomo intentare causa alla propria moglie servì soprattutto a recuperare una dote o punire la sposa infedele.
27Quanto al lessico utilizzato per descrivere le diverse situazioni di violenza contro le donne che sfociarono in omicidi – espressioni come delitto 'dettato dalla passione' o 'raptus di gelosia' che giustificano l'atto criminale inserendolo in uno sfondo di matrice sessuale -, rimanda alla percezione di certi settori della società nei confronti di tale violenza.
Conclusioni
- 61 Esposito 2015, p. 22-24.
28I documenti estrapolati dai pochi registri superstiti della cancelleria alfonsina e dalla documentazione disponibile per la Sicilia confermano un quadro già noto alla storiografia più recente che però non si era finora addentrata nella difficile e multiforme realtà del Mezzogiorno tardo quattrocentesco: oltre alla diffusione della violenza domestica da parte di mariti e uomini della stessa famiglia ad ogni livello sociale, emerge la dissimmetria di coloro che ricorrono alla Corona. Le uniche donne sono quelle nobili, dame che cercano di affidarsi ad una possibile mediazione reale o a una concessione di separazione nei casi in cui riescono a denunciare pratiche di violenza fisiche e psicologiche61. Il resto della casistica sono purtroppo indulti e assoluzioni concesse a uomini violenti che ottengono attraverso indubbie testimonianze e accordi extragiudiziari il perdono o al massimo l’esilio. Non vi è dubbio che le realtà cui danno accesso la tipologia di fonti da noi utilizzate in questo lavoro sono parziali e deformate ed è solo quella porzione di donne che per vari motivi riesce ad arrivare a chiedere l’intervento della Corona o a denunciare davanti ai tribunali a trasmetterci gli atti violenti a cui venivano sottomesse donne di ogni livello sociale con minime differenze.
- 62 Feci – Schettini 2017.
29Il gesto violento, nella sua apparente naturalità e immediatezza, assume e veicola forme, linguaggi, contenuti, valori sociali diversi secondo i contesti storico-geografici ma nei casi da noi presentati la prima osservazione è quella che la rappresentazione della fedigrafa sia quasi sempre stereotipata in una duplice funzione. In primo luogo quella di presentare la donna nei sui comportamenti reprensibili senza rivelarne le autentiche ragioni e le ostilità familiari, spesso come spose potevano intercorrere nelle regole e nei maltrattamenti della famiglia acquisita. La seconda finalità invece è quella di raffigurare l’uxoricida costretto ad esercitare in primo luogo un diritto di correzione nei confronti della moglie che spesso poteva sconfinare nella violenza. Pur essendo molto chiaro sia negli individui sia nelle istituzioni l’esistenza di un limite tra l'esercizio dello ius corrigendi e l'abuso di esso sino all’omicidio62, come dimostrano anche nel nostro caso gli interventi del monarca in risposta alle istanze di alcune nobili, le fonti sia giudiziarie sia cancelleresche confermano la solitudine della donna, la violenza dei mariti e l’avidità dei coniugi e dei familiari a cui interessava più che la condanna di un assassino il controllo o il recupero almeno di una parte del patrimonio femminile. La vulnerabilità delle adolescenti favorita dalla convivenza in nuclei familiari allargati presenti in un solo caso o un numero circoscritto di violenze intrafamiliari di cui furono attori fratelli o cognati dimostrano che le ricerche devono essere approfondite verso molteplici altre questioni che riescano a mettere a fuoco anche per il Mezzogiorno medievale queste tematiche agevolando una più corretta consapevolezza della violenza e delle sue radici, delle disuguaglianze tra i generi per contribuire a contrastarla.
Bibliographie
Archivi
Archivio di Stato di Napoli, Camera della Sommaria, Dipendenza della Sommaria, Quaternus, vol. 631/2.
Bibliografia primaria
Codice Chigi = J. Mazzoleni (a cura di), Il "Codice Chigi". Un Registro della Cancelleria di Alfonso I d'Aragona Re di Napoli per gli anni 1451-1453, Napoli, 1965.
Registri Privilegiorum = C. López Rodríguez e S. Palmieri (a cura di), I Registri Privilegiorum di Alfonso il Magnanimo della Serie Neapolis dell’archivio della Corona d’Aragona, Napoli, 2018.
Bibliografia secondaria
Alessi 2007 = G. Alessi, Stupro non violento e matrimonio riparatore, in Seidel Menchi – Quaglioni 2006, p. 609-640.
Angelozzi – Casanova 2014 = G. Angelozzi-C. Casanova, Donne criminali. Il genere nella storia della giustizia, Bologna, 2014.
Bennett – Karras 2013 = J. M. Bennett, R. M. Karras (a cura di), The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe, Oxford, 2013.
Casagrande – Pazzaglia 1998-1999 = G. Casagrande, M. Pazzaglia, «Bona mulier in domo». Donne nel Giudiziario del Comune di Perugina nel Duecento, in Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Perugia. 2. Studi storico-antropologici, 22, 1998-1999, p. 127-166.
Cavina 2011 = M. Cavina, Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale, Roma-Bari, 2011.
Colesanti Santoro 2008 = G. T. Colesanti, D. Santoro, Omicidi, ingiurie, contenziosi: violenza verbale e fisica nella Calabria del XV secolo, in Anuario de Estudios Medievales, 38-2, luglio-dicembre 2008, p. 1009-1022.
Crouzet-Pavan 2004 = E. Crouzet-Pavan, Crimine e giustizia, in G. Calvi (a cura di), Innesti: donne e genere nella storia sociale, Roma, 2004, p. 55-72.
Dean 2004 = T. Dean, Domestic violence in late-medieval Bologna, in Renaissance Studies, 18, 2004, p. 527-543.
Dean 2007 = T. Dean, Crime and justice in late medieval Italy, Cambridge, 2007.
Devoto – Oli 2009 = G. Devoto, G. C. Oli, Vocabolario della lingua italiana, Milano, 2009.
Esposito 2011 = A. Esposito, Donne e fama tra normativa statutaria e realtà sociale, in I. Lori Sanfilippo, A. Rigon (a cura di), Fama e publica vox nel Medioevo, Roma, 2011, p. 87-102.
Esposito – Franceschi – Piccinni 2018 = A. Esposito, F. Franceschi, G. Piccinni (a cura di), Violenza alle donne. Una prospettiva medievale, Bologna, 2018.
Feci – Schettini 2017 = S. Feci e L. Schettini (a cura di), La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI), Roma, 2017.
Feniello 2018 = A. Feniello, Vittime collaterali nel conflitto fra cristiani e musulmani (sud Italia e Sicilia), in Esposito – Franceschi – Piccinni 2018, p. 307-328.
Garcia Herrero 2007 = C. Garcia Herrero, La marital corrección: un tipo de violencia aceptado en la Baja Edad Media, in Clio & Crimen, 5, 2008, p. 39-71.
Gartner – Mccarthy 2014 = R. Gartner, B. Mccarthy (a cura di), The Oxford Handbook of Gender, Sex, and Crime, Oxford, 2014.
Gauvard 1991 = C. Gauvard, ‘De grace especial’: Crime état et société, Parigi, 1991.
Giustizia e reati sessuali nel Medioevo 1986 = Giustizia e reati sessuali nel Medioevo, Studi Storici, anno 27, 3, luglio-settembre 1986.
La Mantia 1993 = V. La Mantia, Antiche consuetudini delle città della Sicilia, a cura di A. Romano, Messina, 1993.
Lansing 1997 = C. Lansing, Gender and Civic Authority: Sexual Control in a Medieval Italian Town, in Journal of Social History, 31, 1997, p. 33-59.
Lazzari 2018 = T. Lazzari, La violenza sui beni e sulle rendite delle donne, in Esposito – Franceschi – Piccinni 2018, p. 37-56.
Lett 2008 = D. Lett (a cura di), Les médiévistes et l'histoire du genre en Europe, in Genre & Histoire, 3, 2008, https://journals.openedition.org/genrehistoire/340.
Lett 2014 = D. Lett, Uomini e donne nel Medioevo. Storia del genere (secoli XII-XV), Bologna, 2014.
Lombardi 2004 = D. Lombardi, Il reato di stupro tra foro ecclesiastico e foro secolare, in Seidel Menchi – Quaglioni 2004, p. 351-382.
Lombroso – Ferrero 2009 = C. Lombroso, G. Feddero, La donna delinquente, la prostituta e la donna normale, Torino, 2009.
McDougall 2010 = S. McDougall, Bigamy: A Male Crime in Medieval Europe?, in Gender & History, 22-2, 2010, p. 430-446.
Nada Patrone 1993 = A. M. Nada Patrone, Simbologia e realtà nelle violenze verbali del tardo Medioevo, in M. Miglio, G. Lombardi (a cura di), Simbolo e realtà della vita urbana nel tardo Medioevo, Roma, 1993, p. 47-87.
Orlando 2010 = E. Orlando, Sposarsi nel medioevo. Percorsi coniugali tra Venezia, mare e continente, Roma, 2010.
Orlando 2015 = E. Orlando, Matrimoni forzati e violenza domestica a Venezia nel basso medioevo, in S. Chemotti, M. C. La Rocca (a cura di), Il genere nella ricerca storica, Padova, 2015, p. 837-853.
Orlando 2018 = E. Orlando, Cultura patriarcale e violenza domestica, in Esposito – Franceschi – Piccinni 2018, p. 13-36.
Papagna 2010 = E. Papagna Le dame napoletane tra Quattrocento e Cinquecento. Modelli culturali e pratiche comportamentali, in P. Mainoni (a cura di), «Con animo virile». Donne e Potere nel Mezzogiorno medievale (secoli XI-XV), Roma, 2010, p. 485-526.
Pasciuta 2008 = B. Pasciuta, Scritture giudiziarie e scritture amministrative: la cancelleria cittadina a Palermo nel XIV secolo, in Reti Medievali Rivista, 9, 2008, p. 591-607.
Pasciuta 2012 = B. Pasciuta, Le fonti giudiziarie del Regno di Sicilia fra tardo medioevo e prima Età moderna: le magistrature centrali, in A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), La documentazione degli organi giudiziari nell’Italia tardo-medievale e moderna, (Atti del convegno di studi Siena, Archivio di Stato 15-17 settembre 2008), Roma, 2012, p. 315-330.
Prosperi 2013 = A. Prosperi, Delitto e perdono, Torino, 2013.
Quaglioni 2000 = D. Quaglioni, «Divortium a diversitate mentium». La separazione personale dei coniugi nelle dottrine di diritto comune (appunti per una discussione), in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo, Bologna, 2000, p. 95-118.
Raveggi 2018 = S. Raveggi, Il lessico delle ingiurie contro le donne, in Esposito – Franceschi – Piccinni 2018, p. 129-149.
Rivera Garretas 2005 = M. M. Rivera Garretas, La diferencia sexual en la historia, Valenza, 2005.
Sakellariou 2011 = E. Sakellariou, Southern Italy in the Late Middle Ages: Demographic, Institutional and Economic Change in the Kingdom of Naples, c. 1440-c. 1530, Leida-Boston, 2011.
Santoro 2003 = D. Santoro, Messina l'indomita. Strategie familiari del patrizzato urbano tra XIV e XV secolo, Caltanissetta-Roma, 2003.
Sardina 1999 = P. Sardina, La sessualità femminile in Sicilia tra trasgressione, mercificazione e violenza (secc. XII-XV), in Archivio Storico Siracusano, s. III, XIII, 1999, p. 73-147.
Sardina 2018 = P. Sardina, Vizi privati e pubbliche virtù dei Gerosolimitani di Corleone tra XIV e XV secolo, in RiMe, Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea, 2/I n.s., giugno 2018, p. 5-35.
Sbriccoli 2004 = M. Sbriccoli, ‘Deterior est condicio foeminarum’. La storia della giustizia penale alla prova dell’approccio di genere, in G. Calvi (a cura di), Innesti: donne e genere nella storia sociale, Roma, 2004, p. 73-91.
Sciascia 2007 = L. Sciascia (a cura di), Registri di lettere (1340-48), Palermo, 2007.
Segura 2008 = C. Segura, La violencia sobre las mujeres en la Edad Media. Estado de la cuestión, in Clio & Crimen, 5, 2008, p. 24-38.
Seidel Menchi – Quaglioni 2000 = S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo, Bologna, 2000.
Seidel Menchi – Quaglioni 2001 = S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo, Bologna, 2001.
Seidel Menchi – Quaglioni 2004 = S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia: XIV-XVIII secolo, Bologna, 2004.
Seidel Mechi – Quaglioni 2006 = S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII), Bologna, 2006.
Tramontana 1993 = S. Tramontana, Vestirsi e traverstirsi in Sicilia, Palermo, 1993.
Urso 2018 = C. Urso, Mulieres (…) plagas (…) plus crudeliter quam viri exercuerunt. La violenza femminile nella società altomedievale, in B. Figliuolo, R. Di Meglio, A. Ambrosio (a cura di), Ingenita curiositas. Studi sull'Italia medievale per Giovanni Vitolo, t. II, Battipaglia, 2018, p. 753-765.
Vasta 2015 = C. Vasta, Per una topografia della violenza femminile (Roma, secoli XVI-XVII), in Genesis, 14-2, 2015, p. 59-81.
Vecchio 1994 = S. Vecchio, La buona moglie, in C. Klapisch-Zuber (a cura di), Storia delle donne. Il Medioevo, Roma-Bari, 1994, p. 129-165.
Notes
1 Si vedano ad esempio Lett 2008; Segura 2008; Bennett – Mazo Karras 2013; Gartner – Mccarthy 2014. Alla relazione tra violenza, corpo e legge, nel 1986 la rivista Studi Storici dedicò un numero monografico, Giustizia e reati sessuali nel Medioevo, 1986.
2 McDougall 2010. Sbriccoli 2004, p. 73 sottolineò che nel trattamento penale dei comportamenti femminili, le rappresentazioni giuridiche della donna (la nubile, la maritata, la vedova) abbiano un peso, al punto che la condizione femminile appare condizionata, oltre che dal diritto, dall'opinione e dalle ideologie sociali. Il concetto è ripreso da Feci – Schettini 2017, secondo cui la debolezza dei profili di genere nella storia del crimine e della giustizia criminale non deriva dalle fonti (caratterizzate spesso da una marginalità della presenza femminile) ma dal modo con cui la storiografia ha affrontato questi temi, e nei paradigmi messi in atto nell'indagine storica, costruiti su modelli comportamentali maschili, confinando la devianza femminile dentro schemi morali e umorali.
3 Esposito – Franceschi – Piccinni 2018.
4 Feniello 2018. Sulla violenza femminile nella società altomedievale si veda pure Urso 2018.
5 Sakellariou 2011.
6 Uno spaccato della società calabrese a partire dal ritrovamento, presso l’Archivio di Stato di Napoli, dell’unico registro superstite della serie Justitiae della Cancelleria aragonese (il n. 631/2 relativo agli anni 1453-1454), in Colesanti-Santoro 2008.
7 Colesanti Santoro 2008, p. 1015-1018.
8 Nada Patrone 1993, p. 50. Si veda Raveggi 2018.
9 Colesanti – Santoro 2008.
10 Crouzet-Pavan 2004; Casagrande – Pazzaglia 1998-1999.
11 Lombroso – Ferrero 2009.
12 Garcia Herrero 2007.
13 Il fondo dei processi antichi, conservato presso l’archivio di Stato di Napoli, in cui si sarebbero potuti trovare altri documenti, è stato fuori consultazione per lunghi periodi e solo da tempi recenti è possibile accedervi.
14 Registri Privilegiorum.
15 Papagna 2010.
16 Casi simili sono stati approfonditi in particolare per realtà come Venezia e in epoca più tarda per Roma; Guzzetti 2000; Esposito 2015.
17 Registro n. 2917, doc. 86, del 1455 maggio 24, Napoli, nel Castelnuovo, f. 125r-127r.
18 Registro n. 2912, doc. 144 del 1447 ottobre 25, nell’accampamento regio presso la terra di Lucignano, f. 140v-142r.
19 Registro n. 2909, doc. 158, f. 174r-177r.
20 Registro n. 2904, doc. 234, f. 244v-245v.
21 Registro n. 2904, doc. 49, f. 50v-51r.
22 Registro n. 2911, doc. 182, f. 186v-187r.
23 Registro n. 2912, doc. 78, f. 79v -80v.
24 Registro n. 2909, doc. 81, f. 99r- 100r.
25 Registro 2912, doc. 78, f. 57r-v, Alfonso I concedette l’indulto a Cola de Caruso il 24 aprile del 1444.
26 Registro 2912, doc. 125, f. 122 r-v.
27 Si veda la voce relativa nel Dizionario biografico degli Italiani, http://www.treccani.it/enciclopedia/onorato-caetani_res-527e7104-87e9-11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/.
28 Codice Chigi, doc. 244, p. 246.
29 Codice Chigi, doc. 240, 241, e 242, p. 243-245.
30 Esposito 2015.
31 Gauvard 1991.
32 Lett 2014, p. 199ss.
33 Orlando 2018, p. 15, 19-20; Orlando 2010, p. 49-57. Si vedano inoltre i volumi dedicati ai processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, Seidel Menchi – Quaglioni 2000, 2001, 2004, 2006.
34 Orlando 2018, p. 13-14.
35 Dean 2004, p. 527-528.
36 Cavina 2011, p. 50-52.
37 La fonte iconografica cui si fa riferimento (Storia dell’adultera punita, Compagno del Maestro del giudizio di Salomone, Soffitto della Sala Magna allo Steri di Palermo), è riprodotta tra l'altro da Tramontana 1993, fig. 48.
38 Pasciuta 2008.
39 Un excursus delle punizioni previste nell'isola nel corso dei secoli in Sardina 1999, p. 88-95.
40 Per un confronto si vedano Lansing 1997; Esposito 2004, p. 21-42.
41 La Mantia 1993, p. 331, cons. 41.
42 Sul tema si rimanda all'ampio studio di Prosperi 2013.
43 Santoro 2003, p. 68-69.
44 Esposito 2011. Sull'adulterio, crimine in alta percentuale femminile, si veda Lett 2014, p. 246-249.
45 Santoro 2003, p. 62.
46 Lombardi 2004, p. 354-355.
47 Santoro 2003, p. 66-67.
48 Sardina 1999, p. 96.
49 La differenza tra seduzione (stupro semplice) e violenza carnale (stupro violento) era alquanto sottile; l'opzione fu sposare, dotare, o essere punito, Alessi 2007, p. 610-11.
50 Sardina 2018, p. 14-15.
51 Sardina 1999, p. 97.
52 Vecchio 1994.
53 Orlando 2015.
54 Dean 2007, p. 175; Cavina 2011, p. 99-104.
55 Lett 2014, p. 254.
56 Quaglioni 2000, p. 109-112, 115-116.
57 Orlando 2010, analizza alcuni casi veneziani in cui la posizione filopatriarcale dei giudici e un atteggiamento sfavorevole alle donne consentirono ai mariti di accampare giustificazioni alla violenza esercitata.
58 Orlando 2018, p. 35.
59 Sciascia 2007, doc. 193, p. 272-275 e p. XXXVIII s. Sul concetto di violenza economica contro le donne si rimanda a Lazzari 2018, p. 37-39.
60 La Mantia 1993, p. 190-191.
61 Esposito 2015, p. 22-24.
62 Feci – Schettini 2017.
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