Violenza e dipendenza
Il regime di genere nei registri della giustizia criminale di età comunale (secc. XIV-XV)
p. 347-371
Résumés
Un «regime di genere» può essere definito come «un’articolazione particolare e unica dei rapporti di sesso in un contesto storico, documentario e relazionale specifico». In questo articolo, intendo indagare la possibile emergenza di un regime di genere specifico dell’Italia comunale (contesto storico), a partire dai libri maleficiorum di alcune quasi-città delle Marche e di Bologna nel secolo XV (contesto documentario), un tipo di documentazione che mette in luce relazioni particolari tra gli attori, decisamente caratterizzate da scontri, spesso violenti specialmente tra colpevoli e vittime (contesto relazionale). Il primo dato che va notato è il forte squilibrio quantitativo tra i sessi. Vanno poi osservate le differenze e gli elementi di congiunzione tra uomini e donne rispetto alle tipologie di reato, alle procedure e alle sentenze. Infine, studiamo i relazioni tra uomini e donne che sono profondamente segnate dalla forte dipendenza delle donne dagli uomini e dalla violenza fisica, verbale e sessuale. La prospettiva di genere applicata alla lettura dei libri maleficiorum ci costringe a prendere in considerazione, in parti uguali, uomini e donne e ad interrogare le ragioni sociali, culturali e politiche della distribuzione dei ruoli di genere.
A «gender regime» can be defined as «a particular and unique assemblage of relations of sex within a specific documentary, relational, and historical context». In this article, I intend to investigate the possible emergence of a specific gender regime of communal Italy (historical context), starting from the libri maleficiorum of some quasi-città of the Marche and Bologna in the 15th century (documentary context), a type of documentation that highlights particular relationships between the actors, definitely characterized by clashes, often violent especially between culprits and victims (relational context). The first datum to be noted is the strong quantitative imbalance between sexes. Then, we observe the differences and the elements of conjunction between men and women according to the types of crime, procedures and sentences. Finally, we study the relationships between men and women who are profoundly marked by women's strong dependence to men and physical, verbal and sexual violence. The gender perspective applied to the reading of the libri maleficiorum forces us to consider, in equal parts, men and women and to question the social, cultural and political reasons of the distribution of gender roles.
Entrées d’index
Keywords : Gender regime, Marche, Bologna, violence
Parole chiave : Regime di genere, Marche, Bologna, violenza
Texte intégral
1Possiamo definire un "regime di genere"» come «un’articolazione particolare e unica dei rapporti di sesso in un contesto storico, documentario e relazionale specifico»1. In uno stesso periodo, possono coesistere più regimi. Essi sono instabili e possono subire delle variazioni quando lo storico passa a un’altra documentazione o quando si modificano i rapporti tra gli attori al centro delle osservazioni. Il primo contesto da prendere in considerazione è quello storico, perché il genere ovviamente è un elemento variabile nel tempo. Il secondo contesto è documentario: poiché il documento è la realtà di cui dispone lo storico per ricostruire il passato, bisogna capire come è stato prodotto. I rapporti di sesso che proviamo a «presentificare»2 sono sempre e solo il risultato finale, scritto o figurato, di scambi verbali, tensioni, conflitti all’interno del gruppo di protagonisti che ha prodotto il documento. Quindi dobbiamo scomporre integralmente il documento, dalla sua produzione alla sua diffusione passando per i modi di conservazione e le catene di scrittura per recuperare gli attori del passato e soprattutto per non confondere pratiche discorsive e relazioni sociali3. Infine, il terzo contesto è relazionale. Infatti, la distinzione di sesso va studiata nell’insieme delle relazioni sociali. In ogni contesto relazionale, un attore o un’attrice mette in scena, attiva o evoca dei frammenti della sua identità che, in quel momento preciso, sono possibili, utili, indispensabili di fronte all’altro o agli altri. Nell’interazione, l’identità di genere può essere di volta in volta determinante o insignificante. Il genere è uno dei tanti criteri di distinzione, accanto ad altri tipi di relazioni socioculturali che non bisogna mai dimenticare: età, posizione nel ciclo di vita, generazione, condizione sociale, appartenenza urbana o rurale, status coniugale, relazioni di parentela, ecc.
2In questo articolo, intendo indagare la possibile emergenza di un regime di genere specifico dell’Italia comunale (contesto storico), a partire dai libri maleficiorum (contesto documentario), un tipo di documentazione che mette in luce relazioni particolari tra gli attori, decisamente caratterizzate da scontri, spesso violenti specialmente tra colpevoli e vittime (contesto relazionale). Il processo, inteso come «grande teatro sociale nel quale giocano un ruolo molti protagonisti»4, è una sede privilegiata di confronto tra le persone di età e di generazioni diverse e anche tra uomini e donne, tenuto conto, sempre, della loro estrazione sociale o dello status matrimoniale (un elemento centralissimo per le donne) e della loro posizione nella procedura, quindi nel contesto mirato del processo: imputato/a, vittima, parente, vicino/a, ecc.
3La mia conoscenza dei registri della giustizia penale si fonda su quelli provenienti da due regioni profondamente diverse sul piano della conservazione archivistica, come sui versanti della struttura urbana e delle forme di governo comunale. Si tratta dei libri maleficiorum conservati presso l’Archivio di Stato di Bologna, una grande città del diritto che emerge anche per la ricchezza e la varietà testimoniali – i libri sono fitti di dati annotati, copiati, registrati – e per la conservazione dei documenti stessi in serie continue; a questi si affiancano i libri maleficiorum delle Marche centrali o centro-meridionali, conservati di maniera tardiva e lacunosa presso l’Archivio di Stato di Macerata e le biblioteche di alcune «quasi-città», come Tolentino e San Severino.
4Il primo dato che va notato, a partire da queste basi documentarie, è il forte squilibrio quantitativo tra i sessi. Vanno poi osservate le differenze e gli elementi di congiunzione tra uomini e donne rispetto alle tipologie di reato, alle procedure e alle sentenze. Infine, e questo è il punto fondamentale per la definizione del regime di genere, le relazioni tra uomini e donne, ma anche tra uomo e uomo, tra donna e donna come esseri sessuati: relazioni che sono profondamente segnate dalla forte dipendenza delle donne dagli uomini e dalla violenza fisica, verbale e sessuale -mi sembra che questa sia un’importante specificità della nostra documentazione a proposito del legame tra il colpevole e la vittima.
Una sex ratio squilibrata
Squilibri più o meno forti
5L’elenco da me elaborato delle persone presenti nel liber maleficiorum 150 di Tolentino (1401) comprende tutti coloro che sono menzionati dal notaio quando contestualizza l’accadimento nella descrizionedel fatto presso o all’interno di una casa oppure su un appezzamento di terra. Si tratta di un breve registro che documenta sei mesi di vita penale di una «quasi-città» di circa 4000 abitanti; l'elenco include 314 persone di cui 287 uomini e 27 donne: più del 91 % sono, dunque, individui di sesso maschile5. Considerando tutte le persone menzionate (testimoni, fideiussores, procuratores e proprietari di terre confinanti) si accentuano –ed è ovvio- le differenze quantitative tra uomini e donne. Nel liber maleficiorum 155 della stessa Tolentino, datato nel 1424, si contano 3 donne su 10 accusatori e 1 donna su 14 accusati; 58 imputati sono di sesso maschile e 2 di sesso femminile6. Il forte squilibrio non è specifico della documentazione della giustizia penale dell’Italia comunale. In Francia, nelle lettere di remissione relative a crimini gravi (omicidi) tale condizione è ugualmente piuttosto accentuata. Così, scorrendo queste fonti per il periodo di regno di Carlo VI, le donne rappresentano solo il 4 % dei supplicanti per ottenere la grazia sovrana7. Quindi, anche se ridotto, il numero delle donne presente nei libri maleficiorum non è irrilevante, perché si tratta di documentazione che affronta soprattutto petty crime, reati quotidiani (furti, ingiurie, risse) nei quali le donne sono ben più coinvolte rispetto agli omicidi. A Perugia, nel 1258, le donne, soprattutto insieme con il marito, sono ben rappresentate, essendo «attestate in almeno 80 processi come accusate o accusatrici per reati in genere di violenza o di natura agraria»8. Nei registri giudiziari di Torino tra il 1379 e il 1383, si trovano implicate 105 donne: 49 vittime di un reato e 56 colpevoli (di cui 36 condannate). Nel complesso, costituiscono circa un terzo degli imputati, prevalentemente nei casi di ingiurie e risse (in cui sono sia vittime sia colpevoli) e stupri (in cui sono vittime)9. Sembra che la percentuale degli imputati di sesso femminile diminuisca nel corso del secolo XV: solo il 3, 3 % nei processi celebrati a Bologna tra il 1446 e il 1512 e il 3, 4 % nei registri della corte podestarile di Lucca tra il 1446 e il 147610. Ovviamente, la tendenza alla riduzione della presenza femminile sulla scena giudiziaria, nel corso del Quattrocento, dovrebbe essere verificata in più realtà urbane, e potrebbe collegarsi alla diminuzione dei piccoli reati -molto spesso combinati insieme con crimini gravi, come accade per le ingiurie –, che a sua volta è correlata alla riduzione dei processi accusatori.
Perché un tale squilibrio?
6In Italia, la scuola positivista, a partire dai vecchi lavori dell’Ottocento (si consideri primo fra tutti Cesare Lombroso, fondatore dell’antropologia criminale)11 e durante la prima metà del Novecento, interpretavano lo squilibrio tra i sessi ricorrendo alle caratteristiche biologiche e psicologiche delle donne e proponendo una causa «naturale»: la criminalità sarebbe soprattutto un affare maschile e la delinquenza femminile rappresenterebbe un’eccezione. Quando la donna uccide o commette un reato grave – stando a queste teorie – lo farebbe per amore, per passione affettiva o per slancio sessuale, per istinto materno o per pazzia. Mentre l’uomo criminale è tale con razionalità, segue lucide strategie e, più spesso, premedita il crimine. Nel Novecento, dagli anni '70 in poi con l’affermarsi della storia delle donne, gli studi sulla criminalità declinata al femminile, soprattutto nel mondo anglosassone, sono proliferati12. Nello scenario di una storia femminista che inizialmente privilegiava la problematica dominio-sottomissione, gli studi in tema si focalizzavano essenzialmente sulle donne vittime senza problematizzare la questione della colpevolezza femminile. In seguito, grazie alla storia di genere, è stato assodato e rimarcato come anche le donne commettano crimini con «intenzione e volontà», ovvero guidate dalla ragione: il divario, nelle fonti giudiziarie tra maschi e femmine, va quindi attribuito a fattori sociali e culturali, particolarmente al modo in cui una determinata società considera e valuta la mascolinità e la femminilità. Per costruire una storia di genere a partire dai libri maleficiorum dobbiamo effettivamente considerare ogni tipo di risoluzione dei conflitti, osservare con attenzione i processi extragiudiziali e altre forme di risarcimento e di pacificazione. Per furti di poco conto, le donne, se molto povere e non recidive, potevano beneficiare di una certa indulgenza ed evitare un processo. Troviamo, ancora, le donne implicate in reati di minore portata, come il portare armi – non erano solitamente autorizzate a farlo – oppure in conflitti secondari, di carattere spontaneo, nell’ambito dei rapporti di vicinato o in contesti domestici: in altri termini, rintracciamo le donne coinvolte in reati che non arrivano davanti al tribunale o che si interrompono prima della fase probatoria per dare spazio a forme di composizione e a procedure di conciliazione. Mario Sbriccoli ha sottolineato che il diritto è intrinsecamente maschile e che i libri maleficiorum sono non solo «il riflesso della realtà» ma anche «il riflesso di un’ideologia»13.
7Lo squilibrio va, quindi, interpretato alla luce dei modi di costruzione della mascolinità e della femminilità oltre che della dominanza maschile. Nel Medioevo, la socializzazione dei ragazzi e delle ragazze, del tutto differente – secondo i principi ben distinti dell’educare i maschi e del sorvegliare le femmine14 –, produce l’interiorizzazione della vulnerabilità e della debolezza da parte delle donne e quindi può dar luogo a situazioni pericolose, con rischi da evitare15. La sottorappresentazione delle donne si spiega anche con lo stato di sottomissione femminile e quindi dipende dall’efficacia del controllo sociale praticato nelle famiglie, che porta a limitare il ricorso al penale per le femmine16. Se una coppia commette un crimine insieme, ad eccezione dell’infanticidio, l’accusato principale e maggiore è il marito poiché la moglie dipende giuridicamente da lui. Essere un uomo (manhood) comporta la capacità di proteggere la propria moglie, le proprie figlie, le proprie dipendenti, quindi l’obbligo di intervenire nello spazio pubblico. L’uomo è il garante della difesa dei valori, dell’onore, particolarmente matrimoniale, e quindi deve evitare di essere uomo tradito, di avere figli illegittimi oppure che la propria figlia venga aggredita. Affermare e difendere la propria manhood determina la necessità di essere competitivo e aggressivo. Affermare e difendere (o piuttosto proteggere) la propria femminilità comporta il silenzio, la chiusura e il ritiro dallo spazio pubblico.
8È quindi necessario in sede storiografica valutare anche gli stereotipi di genere elaborati dalle autorità comunali: anche se, a volte, un atto femminile avrebbe potuto essere molto violento (tanto violento quanto un atto maschile), ha però meno probabilità di arrivare in tribunale perché la donna è reputata non violenta (la violenza non è costituita solo da un atto ma anche dalla percezione che una determinata società ha della violenza stessa)
9La «naturale debolezza» (imbecillitas sexus) femminile ha dunque due conseguenze che spiegano in parte lo sbilanciamento quantitativo tra i sessi, riscontrato nei libri maleficiorum: le donne sono meno numerose tra i colpevoli perché i loro delitti sono considerati minori e sembra che il controllo sociale funzioni meglio per loro; e sono anche meno numerose tra le vittime poiché sono ben più frequentemente prede di crimini sessuali (stupro) o coinvolte nei delitti matrimoniali (a causa di adulterio o concubinato): quindi subiscono crimini collegati all’onore delle famiglie e per questo di rado denunciati, a meno che dallo stupro non derivi uno stato di gravidanza. Lo squilibrio nel rapporto quantitativo tra i sessi va strettamente collegato al tipo di società e alle fonti utilizzate, quindi a un regime specifico di genere. Quanto rilevato, ad esempio, nelle necropoli scavate dagli archeologi, soprattutto per i primi secoli del Medioevo, rafforza dati e considerazioni suggeriti dalle nostre fonti scritte: tra i 2216 individui adulti sepolti in 30 cimiteri, datati nel lungo periodo (tra VI e XV secolo), si contano 160 maschi a fronte di 100 femmine17. Anche questo marcato scarto quantitativo non è, evidentemente, il riflesso di una semplice realtà demografica, sussistendo tutti gli elementi già segnalati per l'inquadramento critico- interpretativo dei dati stessi.
Crimine, genere e punizione
I piccoli reati femminili
10La ristretta presenza femminile nei Libri maleficiorum dell’Italia comunale deve essere messa in relazione alle tipologie di reato e di procedura. Le donne sono assai più presenti nei petty crime18 e più frequentemente rispetto ai processi inquisitori. Nei libri maleficiorum di Tolentino degli anni 1401 e 1424 tutti i casi in cui le donne sono accusate, inquisite o vittime sono circostanze di aggressione violenta (ingiurie, percosse o risse)19. Si tratta di delitti legati alla quotidianità che sono i più numerosi tra i reati dell’Italia comunale; sono anche le situazioni in cui le donne risultano maggiormente coinvolte. Daniel Lesnick, che ha approfondito lo studio dei libri maleficiorum di Todi per il quinquennio 1275-1280, ha mostrato che l’ingiuria è tra i tipi di reato quello maggiormente caratterizzato dalla presenza di donne e uomini: le donne sono il 30 % delle persone accusate di avere insultato , una percentuale molto più alta che per gli altri reati in cui le stesse si fermano tra il 3 e il 7 %20. Anche a Bologna, per questo delitto, le donne rappresentano un'alta percentuale: il 20 % tra il 1350 e il 1390. Ma la differenza tra maschi e femmine è soprattutto nell’uso della violenza. Il 46 % degli uomini si scambiano ingiurie prima o durante la rissa, mentre fra le donne il dato si ferma al 28 %21. La rissa è un delitto in cui le donne sono talora coinvolte. In misura inferiore, ci imbattiamo in alcune donne nei processi riguardanti liti sul diritto di proprietà o di furti. Invece, nei casi di omicidio, le donne sono rare, e sono presentate soprattutto come vittime oppure accusate di complicità in un assassinio accanto a un complice maschio, appartenente alla stessa famiglia. Tra gli omicidi, costituisce un'eccezione l’infanticidio, quasi sempre considerato un delitto femminile. Si può inoltre osservare come, contrariamente agli stereotipi veicolati dalle fonti letterarie o storiografiche, le accuse di stregoneria, ancora nel secolo XV, riguardino in ugual misura i due sessi; le avvelenatrici invece risultano rare. Anche l’adulterio (denunciato dal marito o da un parente della famiglia del marito) e la prostituzione sono ben rappresentati tra i reati femminili. La meretrice sconvolge i rapporti tradizionali di genere: è una donna «pubblica», che vive e agisce fuori della famiglia, ha una autonomia di movimento ed un comportamento morale che è simile a quello dell’uomo. Per l'età medievale l'atto sessuale è stato definito come «qualcosa che qualcuno fa a qualcun altro»22: quindi, come un atto asimmetrico dove le due parti sono rispettivamente attiva e passiva; in questo senso la prostituta dà piacere e fa qualcosa ad un altro. Per via di un contesto relazionale specifico tra prostituta e cliente uomo, il mondo della prostituzione costituisce un disturbo a livello di regime di genere.
La dipendenza femminile dall’identità
11Il nome è un marcatore fondamentale di identità. Rivela il tipo di struttura di parentela di una società e attesta le distinzioni di sesso. Malgrado il ruolo importantissimo del notaio in queste designazioni, le forti variazioni delle forme antroponimiche di una stessa persona in funzione del contesto in cui sono enunciate e delle intenzioni di colui che dichiara la propria identità, lo studio dei nomi si rivela prezioso per costruire una storia delle identità di genere. La storia di genere non deve limitarsi a constatare le differenze tra i modi di designazione degli uomini e delle donne, ma deve rendere conto del principio di divisione. I libri maleficiorum sono popolati da una moltitudine consistente di persone e quindi assai numerosi sono i nomi di persona. Come in altre fonti, la varietà antroponimica delle donne è maggiore di quella maschile e nell’onomastica femminile si nota una decisa frequenza delle forme elogiative. Le donne sono spesso chiamate con vezzeggiativi, nomi originali che ne celebrano le qualità fisiche o morali, oppure si ispirano al registro affettivo ricorrendo ad aggettivi che esprimono amore, nobiltà o bellezza. A Tolentino, nel secolo XV, troviamo Bonafemmina, Humiliata, Brunella, Bruna, Blonda, Biancha, Bonafilia, Bellabruna, ecc. Si tratta di nomi di battesimo o di nomi acquistati nel corso della vita? Chi li ha assegnati? Anche se gli uomini, in ragione del loro primato sociale e familiare, svolgono un ruolo centrale in quelle designazioni, spetta alla comunità nel suo insieme convalidare un nome dato all’atto della nascita o un appellativo consueto. L’antroponimia delle donne si avvicina a quella dei più poveri, ai quali spesso si danno dei nomi beneauguranti. L’antroponimia mette in gioco valori e intese di natura sociale. Attribuire un nome è un atto performativo. Una comunità che impone nomi come Bonafemmina, Bonafilia o Humiliata molto più frequentemente che Johannesbonus costruisce e controlla l’identità delle donne molto più di quanto non faccia con quella degli uomini.
12Inoltre, l’antroponimia femminile ricorre spesso alla mediazione di uxor e filia, rivelando la dipendenza femminile dagli uomini. L’identità delle donne è condizionata: di solito sono definite in base alla relazione di parentela con un uomo (padre o marito). Gli uomini, invece, non sono mai «marito di». La denominazione di filius, del resto eccezionale, serve soprattutto a segnalare la giovane età. In un atto notarile o in un processo, lo status coniugale o familiare dell’uomo è di scarsa importanza mentre quello della donna apporta elementi probatori supplementari. Alla fine del Medioevo, nelle Marche, dove il patronimico è di uso eccezionale, spesso il secondo nomen delle donne, al genitivo, è quello del padre, con o senza la mediazione di filia – Bruna, (filia) Pensanicti –, o del marito, con o senza la mediazione di uxor: Bruna (uxor) Pensanicti. Poiché si trovano entrambe le forme, se mancano i termini di parentela uxor o filia, risulta molto difficile accertare se Pensanictus sia il padre di Bruna oppure il marito. Quando l’onomastica delle donne laiche include un secondo elemento al genitivo che le accosta a un uomo, allora dobbiamo pensare che quell’uomo sia il padre o il marito. Senza che vi siano, in ordine di tempo, il primo e poi il secondo, perché una donna, in uno stesso documento, può essere indicata ora con l’uno ora con l’altro nome, indipendentemente dalla posizione che occupa nel ciclo di vita. Anzi è lecito chiedersi se una certa Pacifica Guadambii Raynaldi Albrici Ausi non sia stata identificata con elementi onomastici provenienti da entrambe le famiglie (quella di origine e quella acquisita), cosa che comunque dimostra la fortissima dipendenza dell’identità femminile dai familiari maschi.
La mancanza di autonomia delle donne nella procedura
13Un'altra traccia della dipendenza femminile è legata alla posizione legale delle persone. Quando una donna «denuntia et accusa», nella maggior parte dei casi, la formula è: «con l’accordo del padre o del marito». A Tolentino, nel 1424, Domna Vannarella, figlia di ser Giovanni, «cum presentia, consensu et voluntate dicti domini Johannis sui patris, in modum et per modum mallificii, denunptiat et accusat…»23. Nel 1427, Giovanna denuncia «de presentia, consensu et voluntate dicti Francisci sui mariti…»24. Si tratta dell’applicazione della normativa del territorio marchigiano. Negli statuti di Sant’ Anatolia (oggi Esanatoglia a 25 km a ovest di Tolentino), datati nel 1324, si stabilisce che nessuna donna sposata possa lanciare accuse, sporgere denuncia o avviare una procedura inquisitoria per un certo reato senza il consenso espresso del marito, o del padre nel caso che abbia un padre e non un marito25. Questa forma di dipendenza si rintraccia anche nella excusatio confessativa. A Tolentino, nel 1424, dopo una rissa in cui sono imputati Jacopo e Nicolina sua moglie, dopo la prima citatio, Jacopo giunge in tribunale per difendersi a nome proprio e di sua moglie: l’excusatio confessativa è presentata dal marito «pro suo nomine ac etiam nomine et vice Nicole sue uxoris»26. Nello stesso libro, un altro caso presenta una coppia accusata di avere picchiato e insultato una donna. L’excusatio confessativa è presentata dal marito a nome suo e a quello della moglie 27.
14Le vedove, però, fanno eccezione a questa dipendenza e possono accusare. Si tratta più spesso di donne anziane, non di giovani. Ecco due esempi tratti dal liber maleficiorum 157 di Tolentino (1438) relativamente a donne il cui marito è morto: «Domina Petra, olim uxor nobilis viri Adcorimbone Lodivici de dicta terra Tolentini, cum juramento in formam mallificii denunptiat et accusat»28 e «domina Francescha, uxor olim Nicholay de Fulgineo vedua, de Tolentino, in formam mallificii denunptiat et accusat…»29.
Testimoni maschi, testimoni femmine
15Non desta sorpresa il fatto che le donne siano molto meno presenti come testimoni rispetto agli uomini. Va qui ricordato il forte legame etimologico tra testimonianze e sesso maschile. L’autore della Rhetorica ecclesiastica (1160-1180) propone la seguente etimologia della parola «testimone»: «Lo chiamano testimone (testis) per via dei testicoli (testiculis): è il motivo per cui il sesso maschile è ammesso a testimoniare». La definizione collega strettamente la parola agli attributi virili. Dunque, nel diritto, le donne rientrano nella categoria dei testes inhabiles come i bambini al di sotto dei sette anni, i folli, i sordi, i muti e le persone colpite da accuse infamanti.
16Ma, anche se meno numerose, le testimonianze femminili sono ben presenti nei libri maleficiorum. È fondamentale stabilire una correlazione tra il sesso del testimone, il sesso delle vittime, il tipo di reato e le finalità delle testimonianze. Nel liber maleficiorum di Tolentino 156 (1427), quando Giovanna presenta una denuncia per un reato compiuto contro la sua persona, si può notare che i tre testimoni ad probandum, raggruppati entro una parentesi graffa, sono tutte donne sposate, a garanzia di buona fama30.
17Le donne sono spesso testimoni quando si tratta di provare l’età di un bambino o la data di un matrimonio, e nei casi di affari privati. A San Severino, nel 1458, durante il cosiddetto gioco della battaglia, Benincasa di Beneamato Corradi ferisce alla testa un altro bambino, Andrea di Nicola. Nicola di Andrea, il padre della vittima, presenta una querela a seguito della quale inizia il processo. Il padre del colpevole produce a sua volta dei testimoni soprattutto per provare che l’incidente si è svolto durante la battaglia e che suo figlio non ha ancora dieci anni (corrispondente alla maggiore età penale per questo tipo di reato, secondo gli statuti di San Severino di 1436). Osservando attentamente l’elenco dei testimoni, si può dedurre che inizialmente erano stati previsti solo quattro testimoni e che gli altri due furono aggiunti successivamente. In effetti, quattro nomi appaiono tracciati con caratteri della stessa dimensione, come il resto del testo sono incorniciati da due parentesi graffe. A fianco di quella di sinistra, possiamo leggere «testes» e a fianco di quella di destra «testes ad probandum predicta». In grafia di dimensione inferiore (probabilmente della stessa mano di tutto il testo), per mancanza di spazio, sono stati aggiunti, sopra, il nome della madre del bambino e, sotto, quello di Lucarello di Bartolomeo. I due testimoni aggiunti sono quelli che portano la maggior parte delle informazioni sul bambino, e soprattutto la madre, che prova con abilità l’età del figlio, inferiore a dieci anni31.
Doc. 1 – I testimoni ad probandum nel processo di Benincasa di Beneamato Corradi in una battaglia a San Severino nel 1458.
18Per essere autorizzati a testimoniare in un processo inquisitoriale, anche gli uomini devono essere di buona fama. Ma é sintomatico che gli statuti marchigiani sottolineino la necessità di questa condizione solo per le donne. Quelli trecenteschi di Castelremundo (un borgo situato a 17 km a ovest di Tolentino, vicino a Camerino) dichiarano: «Inoltre, decretiamo che una donna di più di 14 anni, purché sia di buona fama, è autorizzata a testimoniare per crimini (in maleficiis)»32.
Luoghi di genere nell’udienza
19Nel corso della procedura, si può notare un altro elemento di differenza tra uomini e donne, ossia il luogo dell’udienza definito dalla normativa statuaria. A Tolentino, gli uomini sono ascoltati all’interno o davanti il palazzo comunale, le donne all’interno o davanti alla chiesa di San Francesco, a 100 metri di distanza del palazzo. Nel 1438, una donna, Citia Spiche, giunge al cospetto al podestà che si trova «in logia sive porticum ecclesie Sancti Francisci […] ubi mulieribus solitum jura redduntur ut mores est»33. La carta successiva riporta una doppia testimonianza maschile (un padre, magister Giorgio di Lombardi, e suo figlio Domenico), resa al cospetto del podestà «pro tribunali sedente ad bancum juris situm in sala magna palatii comunis dicte terre»34. La distinzione di genere dei luoghi in base al genere delle persone coinvolte nelle procedure si rintraccia anche altrove. A Trieste, gli statuti comunali della metà del Trecento stabiliscono che le donne possano essere ascoltate soltanto in alcuni luoghi protetti, tra cui la chiesa di San Silvestro35.
20Non è possibile fornire un'interpretazione certa di questa separazione dei luoghi. Nell’Italia comunale, la cittadinanza è soprattutto maschile (almeno nella sua dimensione di esercizio del potere) e il palazzo rappresenta il luogo simbolico del potere civico, spesso proibito alle donne. Negli statuti delle Marche, è frequente trovare una rubrica (in generale nel libro III dedicato ai maleficia) che vieta l’entrata nel palazzo comunale alle donne. Negli statuti di Cingoli del 1325, di Belforte di 1567, di San Elpidio di 1571, una rubrica porta il seguente titolo: «Che le donne non intendano entrare all’interno del palazzo»36. Per di più, la chiesa tolentinese di San Francesco offre una protezione supplementare alle donne e forse rende la loro parola più credibile nella solennità conferita alla circostanza da un edificio religioso.
Sentenze difformi: donne con pena dimezzata?
21Nella maggior parte degli statuti comunali, a parità di colpa, le donne sono punite meno severamente degli uomini e beneficiano più spesso di circostanze attenuanti, sfuggendo alle pene infamanti, pratica spesso giustificata in nome della imbecillitas sexus. È raro che le donne siano condannate a morte. Il legislatore ritiene che, come i giovani tra i 12 e i 25 anni, esse non abbiano la piena responsabilità penale. Spesso, accade che, per un certo reato, le donne paghino solo metà dell’ammenda dovuta da un uomo. Negli statuti comunali di Sirolo, centro minore a sud di Ancona, un articolo de. 1465 intitolato «Della pena da infliggere a una donna che ne offende un’altra» precisa che, se una donna commetterà un delitto contro un’altra donna, dovrà esserle inflitta metà della pena a cui, secondo gli statuti, sarebbe stato condannato un uomo37. Nella normativa di Camporontondo del 1475, una lunga e dettagliata rubrica sulle percosse si conclude con queste parole: «Mulieres autem semper in predictis condannentur in medietate dictarum penarum in quibus venirent condempnadi masculi si predicta commisissent»38. L’applicazione di questa disciplina nelle sentenze dei libri maleficiorum non sembra sistematica, e nei casi di ingiurie o di risse tra un uomo e una donna, è frequente osservare l’applicazione della medesima pena pecuniaria.
Violenza e genere
22Nel 2004, Giulia Calvi descriveva il passaggio da una storia delle donne ad una storia del genere con accenti di rimpianto: «La fioritura, a partire dall’innesto con l’antropologia di categorie come strategie (matrimoniali, sociali, di potere), reti di relazione, rapporti informali, mediazione, influenza, pressione, negoziazione ha contribuito a costruire una storiografia del consenso e non del conflitto» ponendosi la questione: «La storia delle donne e di genere tende a espungere il conflitto?»39. Certamente la questione è ben posta poiché oggi parliamo molto più di frequente di agency delle donne, di strategie, di negoziazione e meno di dominanza maschile. Tuttavia, mi sembra che una delle specificità dei libri maleficiorum sia mostrare, soprattutto, i rapporti conflittuali e violenti tra uomini e donne (nelle risse, nelle ingiurie o nelle violenze sessuali). Causando la morte oppure lesioni di diversa gravità, gli atti di violenza s’incontrano molto numerosi nelle fonti giudiziarie, e riguardano direttamente anche le donne. Donne che non sono sempre e solo istigatrici o complici, che non giocano sempre un ruolo accessorio. La criminalità femminile infatti non è passiva, ma è una forma di criminalità attiva. È compito dello storico mettere in luce le forme diverse e sessuate di violenza.
Violenza verbale
23Anche se, come detto, l’ingiuria costituisce uno dei reati più frequenti nei libri maleficiorum, sono pochi gli studi che indagano su queste fonti40. Nel Medioevo, nell'ambito della giustizia penale, l’ingiuria verbale rappresenta un crimine grave da cui trarre informazioni importanti sull’infamia in una determina epoca o una comunità. Le ingiurie non sono sempre un preludio alla rissa e possono anche avere la loro propria autonomia e logica. Nella relatio, l’insulto resiste alla latinizzazione, tanto che, dopo il «videlicet», che è impiegato nello stesso modo in cui oggi si usano virgolette d’inizio di una citazione, il notaio lascia le parole pronunciate in forma dialettale come se non fosse possibile fare la traduzione, anche in presenza di un linguaggio osceno; la sintassi differisce da quella latina, è spesso disorganizzata e mal costruita, e talune espressioni lessicali sono molto particolari. Queste parole trascritte, che non sono la parola viva ossia quella effettivamente udita il giorno del litigio, resistono molto più a lungo dei gesti alla standardizzazione giuridica.
24Le ingiurie non sono genderless! Per questa ragione vanno per questo necessariamente distinte le ingiurie pronunciate da uomini e da donne e rivolte a uomini e a donne, così come vanno distinte le ingiurie scambiate tra due uomini oppure tra due donne o tra un uomo e una donna. Sul piano topografico, va verificata l’effettiva natura dei luoghi del reato, per confermare o smentire che l’ambito domestico o peri-domestico sia il vero spazio vitale della donna, mentre la piazza o la strada sia quello riservato agli uomini. Deve essere inoltre considerato con rigore il contenuto specifico delle singole parole pronunciate in un contesto interlocutorio. Come ha mostrato Dominique Lagorgette, l’efficacia e la potenzialità della violenza verbale dipendono soprattutto del contesto dello scambio41. Insultare è un atto perlocutivo. È necessario quindi identificare socialmente (e quindi anche rispetto al sesso), l’injureur (la persona che pronuncia l’ingiuria), l’injuriaire (colui o colei a cui l’ingiuria si rivolge) e l’injurié (l’ingiuriato/a: colui o colei cui l’ingiuria si riferisce). Quest’ultimo o ultima coincide spesso con l’injuriaire , ma non sempre perchè, a volte, l’injurieur si rivolge a una persona per offendere un’altra persona (injure référentielle): «tua madre è una putana» (la madre non è presente). Invece, se l’injuriaire e l’injurié sono la stessa persona, si parla di injure interpellative: «Tu sei una putana».
25È necessario anche tenere conto di coloro che assistono alle ingiurie, i testimoni. Le parole mutano significato e tono a seconda del contesto sociale in cui si sviluppa il dialogo; le ingiurie pronunciate nella sfera privata non sono le stesse di quelle pronunciate nello spazio pubblico, non hanno lo stesso impatto sulla fama dell’ingiuriato o dell’ingiuriata. Su tutto ciò pesa anche, al di là del genere, la distanza sociale tra i due dialoganti.
26Le ingiurie rivolte alle donne (pronunciate da uomini o da donne) ne mettono in discussione la buona reputazione sessuale: le donne sono accusate di essere «puttane» o di fare «cornuto» il marito. Implicitamente, le ingiurie verbali mettono in dubbio la legittimità della prole. Gli insulti che colpiscono gli uomini, mettono in discussione, invece, indirettamente, l'onore sessuale delle loro mogli: agli uomini si dà del «cornuto» o del «bastardo» o del «figlio di puttana», ecc. Quindi, quando si insulta una donna, è lei e il suo comportamento che sono colpiti direttamente, ma quando a essere insultato è un uomo l’attacco nei suoi confronti è indiretto perchè viene messa in discussione la reputazione (la fama) della moglie, madre, figlia o sorella. In altre parole, in entrambi i casi, si danneggia la sessualità delle donne: si accusa la donna di non controllare i propri impulsi sessuali e si accusa l’uomo di non essere in grado di dominare (di superare) la tendenza «naturale» alla lussuria della moglie o di essere stato partorito da una madre di malafama. Attraverso le ingiurie rivolte contro il corpo delle donne, si cerca di colpire l'onore degli uomini.
Violenza fisica: percosse e risse
27Se i due protagonisti di una rissa sono di sesso diverso molto spesso – ed è ovvio – l’uomo è il colpevole e la donna la vittima. Sembra che le donne coinvolte in un alterco se la prendano per lo più con altre donne e solo eccezionalmente con gli uomini. Questi ultimi invece si affrontano tra di loro oppure aggrediscono le donne. Dobbiamo prestare attenzione all’arma usata rispetto al sesso dell’assalitore perché la tipologia dell’arma stessa come il fatto di portarla addosso indicano l’intenzionalità dell’atto. Per colpire la vittima, le donne usano soprattutto le mani. Quando adoperano degli oggetti, possono armarsi di coltelli ma per lo più ricorrono a strumenti di fortuna, a oggetti di uso quotidiano come arnesi di cucina o bastoni di legno. Le liti tra uomini si concludono più spesso con un delitto grave che procura la morte; questi infatti utilizzano più spesso armi comuni (archi, spade o daghe da ferro, lanciotti ferrati) che forse rivelano un maggior grado di premeditazione.
28A volte, la rissa è talmente cruenta da provocare la morte di uno dei due contendenti: è spesso il caso del marito che picchia la moglie «senza moderazione» e, quindi, che fa uscire la violenza domestica dalla casa, provocando nel quartiere pettegolezzi che arrivano alle orecchie del podestà, il quale innesca poi una procedura ex offitio. Nei registri della giustizia penale dell’Italia comunale incontriamo altri litigi, nei quali non si conoscono i legami intercorrenti tra l’uomo e la donna. Il 7 maggio 1411, il podestà di Bologna e il suo giudice trattano un caso di omicidio. Dopo la denuncia fatta da un abitante di Castel Guelfo, nel comitato di Bologna, viene avviato un procedimento inquisitorio contro Pietro del fu Morando di Modena, un sarto abitante nella stessa comunità, che, armato, ha percosso più volte Margherita del fu Berto di Bologna e moglie di Ducciolo di Ghino, sino a provocarne la morte; la donna risiedeva nello stesso castrum. La relatio ricostruisce i fatti frantumando l'azione che ha portato all’omicidio in otto fasi distinte. In primo luogo, armato di un bastone (una clavarina)42 che aveva in mano e con la parte in ferro Pietro ha sferrato «un colpo e ferito alla testa Margherita, che aveva sedotto, sul lato destro con spargimento di sangue». Poi, l’ha colpita di nuovo alla testa, ma questa volta a sinistra, con perdita di sangue. Inoltre, la colpisce al seno destro, con altro spargimento di sangue, al braccio destro, con spargimento di sangue, e alla mano sinistra, con spargimento di sangue. In seguito, armato di un pugnale (cultellus feritorius) che teneva in mano, aggredisce ancora la sua vittima: al corpo e alle spalle, infliggendole, infine, diversi altri colpi di nuovo alla spalla; in tutti i casi vi era stato spargimento di sangue. Margherita «era ed è (fuit et est) morta»43.
Doc. 2: Pietro di Morando colpisce a morte Margarita di Berto (Bologna, maggio 1411)
Petrus condam Morandi de Mutina sartor, habitator Castri Guelfi, pervenit ad rissam et rumorem cum domina Margarita quondam Berti de Bononia et uxor Duzoli Ghiny de Castro Sancti Petri, habitatori Castri Medicine. In qua rissa et rumor, dictus Petrus cum una clavarina quam habebat in manibus et ferro ipsius clavarine, percussit et vulneravit dictam dominam Margaritam multis percussionis et vulneribus, videlicet unam percussionem et vulnerem in capite dicte domine Margarite a latere dextro cum sanguinis effusione. Item una alia percussio in capite a latere sinistro cum sanguinis effusione. Item alia percussio in mamilla dextra a latere ipsius domine Margarite cum sanguinis effusione. Item una alia percussio in brachio dextro domine cum sanguinis effusione. Item una alia percussio in manu sinistra dicte domine cum sanguinis effusione. Item dictus Petrus cum uno cultello feritorio et ferro ipsius que dictus Petrus habebat in manu, percussit et vulneravit dictam dominam Margaritam multis percussionis et vulneribus videlicet. Item, una percussionem et vulnerem in corpore ipsius domine Margarite cum sanguinis effusione. Item una alia percussio in spatulis dicte domine Margarite cum sanguinis effusione. Item alia pluribus percussionis et vulneribus in spatulis dicte domine Margarite cum sanguinis effusione. Et quibus percussionis et vulneribus dicta domina Margarita mortua fuit et est. Et predicta conmissa et perpetrata fuerunt per dictum Petrum in curie dicte terre Castri Sancti Petri, in loco dicto Dalla via dal Calvolo, juxta domum Simonis Magnani, juxta domum Guasparium Bernardi Stapuze de Bononia, juxta Violam Calvoli, juxta Cathelinum Rizardi de Bononia, de anno presenti et presenti mense maii, contra formam juris statutorum comunis Bononie.
ASBo, Curia del Podestà, Giudici ad Maleficia, Liber inquisitionum, 288, fol. 7-8v.
29Nella realtà, una rissa è sempre un evento straordinario e unico. Nessuno scontro violento può essere confuso con un altro. La scena terribile tra Pietro e Margherita si compone di momenti molto diversi, con violenze, confusione, velocità. Si è trattato di un fatto concentrato, ininterrotto e prolungato. La testimonianza scritta che rimane a disposizione dello storico è frammentata e discontinua, un pallido riflesso, attenuato, in sordina rispetto a quello che era realmente accaduto. È una ricostruzione dell'evento, una «realtà giuridica» (quindi una finzione) che si caratterizza per azioni e parole incredibilmente spezzati da cui deriva una sensazione di scene riprese al rallentatore44. L'efficacia della procedura dipende anche dal modo in cui un evento violento, passando alla stesura scritta, sotto il peso della mediazione notarile e l'abbondanza delle formule, è rallentato e tagliato. È questa la ragione per cui una rissa descritta nei Libri maleficiorum è del tutto simile alle altre risse dello stesso libro -e di altri libri. La scrittura del fatto ha standardizzato l’evento, ovvero lo ha assimilato a tutti gli altri eventi di questa «categoria» per poterlo cogliere e giudicare. La somiglianza molto forte delle narrazioni per lo stesso tipo di reato è essenziale al fine rendere il fatto «sensibile al diritto». L'unificazione documentaria è una necessità amministrativa: «registrare centinaia di libelli in breve tempo richiede infatti procedimenti logici comuni per i casi simili e iterabili, ogni volta che si presentino i presupposti minimi per far rientrare il racconto dell’attore in una data categoria. Gli scontri violenti saranno quindi tutti insulti (insultum michi fecit); le sottrazioni di oggetti, furti; le liti riguardanti proprietà di terreni, usurpazioni. Poi diventa una prassi burocratica applicare il modello senza preoccuparsi delle varianti, e il reato si confonde nel racconto standard di un episodio che si ripete identico per decine o centinaia di volte»45.
30La natura del legame tra vittima e colpevole e le motivazioni della lite spesso non sono esplicitate. Non c'è dubbio che in molti casi i fatti si inseriscano all'interno di conflitti più vecchi, lunghi e complessi. Nell'omicidio di Margherita da parte di Pietro, la sola formula «[Petrus] pervenit ad rissam et rumorem cum domina Margarita» ci informa che le percosse sferrate dall’uomo vanno inquadrate in un conflitto cominciato tempo prima, che si trasforma, a un certo punto, in una «rissa e rumore». Non possiamo osservare l’essenza della discordia ma solo il punto di rottura, un momento di crisi inserito in uno stato preesistente di tensione che ha provocato una rissa, un omicidio e la necessità di un processo. La «decontestualizzazione» del conflitto associata con la «desocializzazione» dei protagonisti rafforza l'idea di violenza gratuita e contribuisce ad accentuare le analogie, le somiglianze tra la forma giuridica di eventi singolari.
Violenza sessuale: stupro e pedocriminalità
31Le vittime più numerose della violenza sessuale maschile sono le donne, i bambini e gli adolescenti (maschi e femmine)46. Lo stupro delle donne non è frequente nelle fonti giudiziarie. Riguarda il 3 % delle lettere di remissione sotto il regno di Carlo VI e l’1 % degli atti del tribunale criminale di Parigi. A Venezia, nel XIV secolo e in quello successivo, si contano in media solo 3,3 stupri ogni anno. Nei libri maleficiorum di Bologna della fine del Duecento, Carol Lansing ha mostrato che i casi di stupro, soprattutto di donne di ceto sociale basso, sono frequenti e le punizioni del colpevole molto severe. Nel corso di tre anni (1286, 1287 e 1289), si trovano 60 processi con accusa di stupro (43 tentativi e 17 stupri consumati) e 23 sentenze conseguenti a processi inquisitori, con condanne soprattutto per contumacia e decapitazione. Su 83 vittime, 44 (= 50 %) provengono dal contado, 32 non sono sposate e molte sono senza dote e non possono aspirare al matrimonio47. A Bologna, pare che i casi di stupro femminile diminuiscano nel corso del Trecento.
32Sappiamo bene, però, che davanti al giudice giungono solo una minima parte dei reati commessi, anche perché tutti coloro che sono coinvolti nel crimine temono la macchia del disonore e la conseguente vergogna. Spesso, lo stupro è oggetto di accordi «in via amichevole» che precedono la sentenza, previsti negli statuti dei comuni italiani: può trattarsi di un risarcimento versato alla famiglia della vittima, oppure di un contributo per la costituzione della dote della donna aggredita o di nozze «riparatrici». Perché lo stupratore paghi per la sua colpa, è necessario che la vittima sporga denuncia, ma non può farlo quasi mai da sola a causa della sua incapacità giuridica. Inoltre, nella valutazione del crimine e, quindi, nella determinazione della pena da infliggere al colpevole, è necessario considerare lo status sociale e matrimoniale della vittima. Solo le donne di buona fama (monache, donne sposate, vergini e vedove) possono essere considerate non consenzienti all’atto sessuale; tutte le altre (solutae e donne di mala fama) sono considerati consenzienti48. Nel caso dello stupro di una meretrice o di una donna di mala fama, la sanzione consiste spesso in una modesta multa pecuniaria. Quindi, in sede di giudizio si attribuisce maggior importanza alla fama delle persone coinvolte piuttosto che all’atto in sè49.
33Nei libri maleficiorum di Bologna, tra il 1383 e il 1491, si possono contare oltre cento casi di stupri a danno di bambini e adolescenti: 54 riguardano 48 ragazzi di diverse identità e risultano compiuti da 27 uomini differenti; 51 sono le violenze compiute su 38 ragazze da 39 uomini diversi50. Le autorità comunali di Bologna nel secolo XV sembrano quindi attente in ugual misura a giudicare e a condannare gli abusi sessuali su maschi e su femmine. Ma questo perfetto equilibrio statistico tra i sessi nasconde profonde differenze a livello di presentazione degli attori (colpevoli e vittime): la trascrizione notarile delle vicende, sia nella descrizione dell’aggressione sessuale, sia per il lessico giuridico relativo all’atto, all’aggressore e alle pene, si rivela in tal senso centrale.
34In primis, la terminologia utilizzata per qualificare l’atto su ragazze abusate e su ragazzi abusati è radicalmente diversa. Per le prime, il notaio ricorre al lessico tradizionale dello stupro delle donne: l’aggressore «ha conosciuto la ragazza in maniera violenta e con la forza (carnaliter conoscere per vim et violentia)». A volte, troviamo il verbo «violare», ma si tratta di un uso molto raro. I tre verbi specifici che indicano lo stupro delle ragazze ( e che giocano sempre come una condizione aggravante per il colpevole) sono corrumpere, devirginare e deflorare. Per i ragazzi invece si ricorre al lessico della sodomia. L’aggressore ha compiuto un atto rispondente al «vicium sodomiticum». La discordanza terminologica è correlata al fatto che lo stupro, come l’atto sessuale in generale, è prevalentemente associato alla penetrazione. Il lessico per qualificare l’aggressore di ragazze è stuprator virginum o stupri perpetrator o ancora raptator virginum. Quello per designare l’assalitore di ragazzi è più ricco. Non solo è sodomita o publicus et famosus sodomita ma spesso scelerator, perversus, lascivus o ancora peccator contra naturam o strupator puerorum, subdoctor puerorum, deceptor puerorum, subtractor puerorum. Il vocabolario specifico della pederastia è eccezionale e tardivo. Le prime testimonianze nelle fonti bolognesi sono tramandate da due processi datati nel 1474 (pedicare e pedicator)51.
35Delle ragazze vittime di abusi è sempre annotato il nome, con una sola eccezione. Al contrario, l'identità dei ragazzi, anche se conosciuta, è spesso taciuta. In poco meno della metà dei casi (19 su 48) riguardanti i bambini maschi il notaio utilizza la formula: «di cui è meglio ora di tacere il nome (cuius nomen ad presens pro meliori tacetur)». In questi casi, i ragazzi spesso abitano nella città oppure nel contado, quindi in ambito locale sono ben conosciuti. La forte asimmetria di genere tra identità rivelata e identità nascosta sembra indicare la volontà dell’istituzione comunale e delle famiglie di preservare maggiormente l’onore maschile piuttosto che la fama femminile; ancor prima, però, testimonia come la penetrazione anale sia percepita come assai più infamante, per chi la subisce, rispetto a quella vaginale. Nella società medievale, caratterizzata da una preoccupazione esasperata per la verginità delle ragazze e la loro integrità fisica pre-matrimoniale, lo stupro femminile è «riparabile» mentre lo stupro maschile è «imperdonabile».
36L'età della vittima ha grande importanza nella scelta del modo con cui il giudice dovrà valutare il livello di consenso della vittima e quindi emettere la sentenza. Per questa ragione l’età è spesso menzionata, più per le ragazze (il 75 %) che per i ragazzi (il 56 %). L’età dei ragazzi abusati è di circa 14 anni, mentre quella delle ragazze è intorno a 10 anni. Questa differenza si riferisce allo scarto tra l’età della maturità sessuale e matrimoniale delle ragazze (12 anni) e dei ragazzi (14 anni), accentuandolo. Solo 6 ragazze su 28 di cui conosciamo l’età oltrepassano i 12 anni. Va anche considerato che per loro lo status di minorità sessuale influenza le decisioni del podestà sull’opportunità o meno di avviare la procedura. Oltre questa età, il crimine è giudicato semplicemente come stupro. L’aggressione sessuale contro i ragazzi è ritenuta più grave a causa della penetrazione anale; ne deriva coerentemente che la loro età sia in media più alta: 10 ragazzi su 27 hanno più di 14 anni e 4 raggiungono appena i 14 anni. Nei libri maleficiorum di Bologna nel secolo XV, i pedocriminali di ragazzi sono molto spesso efebocriminali, a differenza dei loro omologhi aggressori delle ragazze. A Firenze, le denunce anonime per «vicium sodomiticum» presso l'Ufficio della Notte tra il 1478 e il 1502 si riferiscono principalmente a giovani. Delle circa 475 persone coinvolte come «passive» e per le quali l’età è menzionata, il 90 % (426) hanno meno di 18 anni: 22 bambini sotto i 12 anni, 23 meno di 13, 46 meno di 14, 76 meno di 15, ecc.52.
37Le sentenze relative ai casi di pedocriminalità sono assai più severe per i colpevoli di sodomia che per gli aggressori di una vergine, essendo questi ultimi chiamati soprattutto a pagare pene pecuniare. I «sodomiti» sono spesso condannati alla pena capitale a causa del loro crimine «contra naturam» e anche perché, di frequente, sono detti recidivi, perversi e dediti abitualmente a questa pratica. Di solito sono condannati al rogo. Nell’ottobre 1419, Guglielmo, nativo di Appignano nelle Marche, è condannato al palo per avere abusato di Pietro, un ragazzo di 14 anni. La sentenza stabilisce: «Che sia condotto attraverso i luoghi pubblici e consueti della città di Bologna fino al luogo consueto di esecuzione (locus justitie consuetus) e lì che sia ridotto in cenere dal fuoco (igne concrematur) in modo che muoia completamente e che la sua anima sia separata dal suo corpo e che la sua punizione diventi un esempio per gli altri»53. Nella sentenza pronunciata il 14 novembre 1421 contro Francesco, figlio di un prete, che ha commesso uno stupro a danno di un puer, si legge: «Perchè la sua punizione sia esemplare per gli altri, che il detto imputato, Francesco, attraversi i luoghi pubblici e consueti (per loca publica et consueta) della città di Bologna fino al luogo abituale di esecuzione (locus justitie consuetus), e lì che sia messo e legato in una capanna di legno (capanutio) affinchè sia bruciato e ridotto in cenere fin tanto che sia completamente morto e che la sua anima sia separata dal suo corpo. Che la casa di Francesco sia bruciata e ridotta in cenere e che il fuoco distrugga completamente tutti i suoi beni mobili e immobili»54.
38I libri maleficiorum di alcune «quasi-città» delle Marche e di Bologna nel secolo XV ci mostrano un regime di genere che si caratterizza per una forte dipendenza delle donne dagli uomini della stessa famiglia (padre o marito), per una loro autonomia limitata nel vivo della procedura giudiziaria e per rapporti profondamente segnati dal conflitto e dalla violenza. Pur essendo con i bambini le principali vittime delle violenze sessuali, le donne sono anche colpevoli di violenze verbali e fisiche. Quindi, nonostante una presenza nettamente più sfumata in questa documentazione rispetto agli uomini, le donne dimostrano una notevole capacità di agire (agency). Partecipano alla vita sociale e al sistema conflittuale della comunità per proteggere il proprio onore e quello della propria famiglia, soprattutto nelle risse, nelle ingiurie e per la difesa dei beni. Non sono sistematicamente complici di criminali uomini e non commettono delitti passionali (senza ragione) e infanticidi ricorrendo a stratagemmi, tradimenti e menzogne. Chi lo pensasse diffonderebbe degli stereotipi di genere, accreditando la convinzione che quello femminile sia un «sesso debole» incapace di controllare le proprie emozioni. Anche le donne possono uccidere per denaro, anche i padri si macchiano di infanticidio. La prospettiva di genere applicata alla lettura dei libri maleficiorum ci costringe a prendere in considerazione, in parti uguali, uomini e donne e ad interrogare le ragioni sociali, culturali e politiche della distribuzione dei ruoli sessuati in un contesto storico, documentario e relazionale specifico: e tutto ciò per la ricerca di una definizione del regime di genere attraverso i libri della giustizia penale dell’Italia comunale, nel secolo conclusivo del Medioevo.
Bibliographie
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Archivi
ASCT = Archivio Storico Comunale di Tolentino.
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Notes de bas de page
1 Lett 2012, p. 565-566.
2 Cioè «rendere nuovamente presente». Anche in francese «présentifier» è un neologismo.
3 Ho svolto personalmente questo lavoro di decostruzione di documentazione inquisitoria per approdare alla storia sociale: Lett 2008.
4 Vallerani 2005, p. 13.
5 ASCT, Liber malefizi 150 (1401).
6 ASCT, Liber malefizi 155 (1424).
7 Gauvard 1991, vol. 1, p. 300.
8 Vallerani 1991, p. 49.
9 Magnani 2014, p. 467-468.
10 Si veda l’articolo di Sara Cucini in questo volume.
11 Ferrero – Lombroso 1893. Sulla storia della criminologia in Italia, Coffin 2016.
12 Si veda il bilancio di Crouzet-Pavan 2004.
13 Sbriccoli 2004, p. 83-89.
14 Lett 2014, p. 91-95.
15 Sulle differenze di genere nel comportamento criminale, si veda l’ampia rassegna elaborata da Pitch 2002 e il vecchio articolo, ma sempre utile di Porteau-Bitker 1980.
16 Sbriccoli 2004, p. 75-78.
17 Barbiera 2008 e 2018.
18 Jones 2006.
19 ASCT, Liber malefizi 150 (1401) e 155 (1424).
20 Lesnick 1991.
21 Si veda l’articolo di Chloé Tardivel in questo volume.
22 Karras 2005.
23 ASCT, Liber malefizi 155 (1424), c. 117.
24 ASCT, Liber malefizi 156 (1427), c. 27.
25 Statuimus quod nulla mulier habens maritum possit aliquem vel aliquam accusare vel denuntiare vel inquisitionem fieri facere de aliquo malefitio vel excessu sine expressu consensu mariti vel patris, si haberet patrem et non maritum, SSA, Rub. CLVI, p. 102.
26 ASCT, Liber malefizi 155 (1424), c. 128v.
27 ASCT, Liber malefizi 155 (1424), c. 159.
28 ASCT, Liber malefizi 157 (1437-38), c. 84.
29 ASCT, Liber malefizi 157 (1437-38), c. 156.
30 Domina Margarita uxor Chiodii Angellii, caldararii, domina Vannuctia uxor quondam Anthonii Vanisnicole, domina Anthonia uxor Catervii Anthonii Vannis»; a destra della graffa: de Tolentino, testes ad predicta probanda, ASCT, Liber malefizi 156 (1427), c. 27.
31 ASCSS, Liber maleficiorum 1457-1458, c. 204-207v. Sull’analisi di questo reato, si veda Lett 2015.
32 Item statuimus quod mulier maior XIIII annis, dummodo dicta mulier sit bone fama, admittatur in maleficiis ad testimonium; et si aliqua exceptio proponeretur contra mulierem et testimonium eius, non audiatur, et ex nunc dicimus eam admittere testem in maleficiis, SC, p. 186.
33 ASCT, Liber malefizi 157 (1437-38), c. 57v.
34 Costituti personaliter in juditio coram supradicto domino potestate pro tribunali sedente ad bancum juris situm in sala magna palatii comunis dicte terre ut supra siti et confinati, magister Georgius Lombardus Cola Ranaldi et Domenicus eius filius, testes, ASCT, Liber malefizi 157 (1437-38), c. 58.
35 Si veda l’articolo di Miriam Davide in questo volume.
36 Quod mulieres intrare palacium non cogantur, SCC, rub. XLVII, p. 11; Quod mulieres non cogantur intrare palatium, SOCHTB, Lib. III, rub. 9, cap. 9; Quod mulieres non cogantur intrare palatium, SETSE, Lib. 3, rub. 6. In questi ultimi statuti, la rubrica precisa ad evitandum omnem suspitione infamiam.
37 SCS, Lib. 1, cap. 19, p. 122.
38 Cecchi 1971, Lib. III, XVIII, p. 535-536.
39 Calvi 2004a, p. XXV-XXVI.
40 Lesnick 1991, Nada Padrone 1993, Dean 2004, Vise 2015, Raveggi 2018 e la tesi in corso di Chloé Tardivel Paroles blessantes. Genre, identités sociales et violence verbale dans l’Italie communale (Bologne, XVe siècle), sotto la direzione di Didier Lett (Université de Paris).
41 Lagorgette 1994 e Obry 2008.
42 Una clavarina (diminutive di clava: mazza o clava) è uno strumento rintracciato molto frequentemente nelle risse a Bologna, nel secolo XV.
43 ASB 288, Curia del podestà, Giudici ad Maleficia, Sententiae, busta 33 (septembre 1408-avril 1412), fasc. 3, fol. 2; e ASBo, Curia del Podestà, Giudici ad Maleficia, Liber inquisitionum, 288, fol. 7-8v.
44 Lett 2016.
45 Vallerani 2005, p. 122.
46 Si preferisce qui la parola «pedocriminalità» a «pedofilia» perché si parla di un crimine; il termine «pedofilia» ha come significato etimologico «chi ama i bambini». E’ possibile che alla fine del Medioevo non esista una categoria di persone adulte che nutrono un’attrazione sessuale per i bambini impuberi. Non ci è dato saperlo con certezza. I libri maleficiorum registrano semplicemente la presenza di uomini che praticano atti «pedofili» violenti, imponendo rapporti sessuali a bambini, senza dare alcun indizio sul fatto che siano adulti esclusivamente o in maniera preferenziale oppure occasionalmente attratti da impuberi.
47 Lansing 2018.
48 Lett 2010.
49 Si vedano due processi registrati nei libri maleficiorum di Viterbo del 1428 e 1443, analizzati da Rizzo 2000.
50 Lett 2018.
51 ASBo, Vacchettini 10, fasc. 5, c. 46v e Liber inquisitionum, 374, c. 209 et s.
52 Rocke 1996: tabelle p. 243.
53 ASBo, Sententiae 36, fasc. 2, c. 31v.
54 ASBo, Sententiae 37, fasc. 5, c. 27v.
Auteur
Université de Paris, Laboratoire I.C.T (Identités, Cultures, Territoires) - didier.lett@wanadoo.fr
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