Violenza “femminile” e violenza “maschile” nei Libri Maleficiorum bolognesi del tardo Quattrocento
p. 321-344
Résumés
L’analisi dei processi completi conservati tra 1446 e 1512 nella serie documentaria bolognese dei Libri inquisitionum et testium ha permesso di definire alcuni tratti distintivi dei processi con donne perpetratrici o vittime dei crimini oggetto delle azioni giudiziarie. I dati quantitativi derivanti dallo studio del fondo evidenziano una sottorappresentazione dei crimini perpetrati e subiti da donne. Le ragioni di questa sottorappresentazione possono essere attribuite all’organizzazione del sistema giudiziario bolognese, ma anche alla concezione dei ruoli di genere del periodo in questione. Se tale sottorappresentazione limita le informazioni desumibili dalle fonti giudiziarie, tale fonti possano comunque fornire in maniera indiretta dati preziosi per analizzare il contesto sociale e la situazione femminile nel periodo tardo medievale.
The study of the extant trial procedures in the Bolognese Libri inquisitionum et testium between 1446 and 1512 allows to define some distinctive characteristics of trials for crimes involving women as perpetrators or victims. Quantitative data obtained from this late-fifteenth-century Bolognese archival series show an under-representation of crimes involving women. The reasons of this under-representation lie in the organization of the Bolognese criminal justice system, as well as in the concept of gender roles that was accepted during the period under examination. On the one hand, the under-representation limits the information that can be obtained from judicial sources, on the other hand, judicial sources indirectly provide us with useful data for the analysis of the social context and women status during the late Middle Ages.
Entrées d’index
Keywords : gender, crime, courts of law, Bologna, fifteenth century, Libri inquisitionum et testium
Parole chiave : genere, crimine, corti giudiziarie, Bologna, quindicesimo secolo, Libri inquisitionum et testium
Texte intégral
1I registri giudiziari del periodo medievale costituiscono una fonte preziosa per l’indagine degli aspetti sociali e culturali di tale periodo storico. Pur non offrendo un resoconto diretto dell’esperienza sociale1, a cause della “trasposizione” degli eventi criminosi in “fatti processuali”2, gli atti giudiziari costituiscono una rappresentazione “plausibile” di eventi e situazioni possibili3.
2Alla luce della consapevolezza che la nozione di genere e la definizione dei ruoli sessuali debbano essere considerate tra le categorie fondamentali dell’interpretazione dei fenomeni storici e analizzate nella loro evoluzione diacronica4, uno dei campi di indagine che ha largamente impiegato l’analisi delle fonti giudiziarie è stato lo studio della questione di genere. In questo senso, è possibile formulare un parallelo tra lo studio dell’amministrazione della giustizia, che costituisce un punto di accesso privilegiato alla comprensione delle relazioni di potere all’interno della società, e lo studio della nozione di genere, che a sua volta si configura come «a primary way of signifying relationship of power».5 L’avere presente questo parallelo durante il lavoro sui libri inquisitionum et testium e sulle sentenze della corte criminale bolognese – svolto da chi scrive sulla documentazione della seconda metà del Quattrocento e del principio del XVI secolo6 con in mente interrogativi che toccavano principalmente le questioni di pratica giudiziaria, di gestione “politica” e di rapporti istituzionali – ha consentito di rilevare alcuni aspetti significativi che differenziano in modo netto i processi con imputate di sesso femminile da quelli con imputati di sesso maschile. L’abbondanza delle fonti criminali bolognesi di epoca medievale e moderna, oltre a favorire lo studio delle questioni più propriamente giuridiche e procedurali7, ha permesso lo sviluppo di numerosi studi dedicati alla tematica dei rapporti di genere e alla definizione dei ruoli sessuali e di altri aspetti socioculturali8. Sulla scia di questi studi, il testo qui proposto intende mettere in luce come il sistema giudiziario bolognese del tardo Quattrocento sia una delle cause della sottorappresentazione nelle corti di giustizia del crimine perpetrato e subito da donne, come la concezione delle differenze di genere largamente accolta nel periodo preso in questione limiti le informazioni desumibili dalle fonti giudiziarie in merito ai crimini perpetrati da donne e, infine, come tale fonti possano comunque fornire, in maniera indiretta, dati utili per analizzare il contesto sociale e la situazione femminile nel periodo tardo medievale. Per mettere in evidenza questi punti, ci soffermeremo dapprima sui dati quantitativi relativi alle procedure con imputati uomini e donne, cercando di definire le ragioni di uno squilibrio quantitativo evidente a favore dei primi. Approfondiremo in seguito l’analisi delle procedure riguardanti crimini violenti – che costituivano, come in quasi tutti i contesti coevi, la schiacciante maggioranza dei crimini oggetto delle procedure giudiziarie9 – evidenziando le differenze rilevabili negli atti documentari relativi a processi con donne imputate, con uomini imputati, e con uomini imputati in relazione a crimini perpetrati contro donne.
Processi con donne e con uomini imputati: un rapporto quantitativo squilibrato
3Un tratto caratteristico emerso dallo studio dei processi bolognesi del tardo Quattrocento è la sproporzione quantitativa tra i processi con donne e quelli con uomini principali imputati dell’azione giudiziaria. In tutti i contesti conosciuti, i crimini attribuiti a donne costituiscono una quantità nettamente inferiore rispetto a quelli attribuiti ad individui di sesso maschile10. Tuttavia, Bologna presenta un quantitativo estremamente ridotto di processi con donne imputate nel periodo tardo-quattrocentesco. Nel campione preso in esame i crimini, violenti o meno, con donne imputate costituiscono circa il 3,3 % del totale, contro il 96,7 % dei processi che videro imputati uomini.
Tab. 1 – Processi per crimini violenti e non violenti, 1446-1512.
Crimini violenti | Crimini non violenti | Totale | |
Donne imputate | 1,65 % 49/2973 | 1,65 % 49/2973 | 3,3 % 98/2973 |
Uomini imputati | 72,51 % 2156/2973 | 24,18 % 719/2973 | 96,7 % 2875/2973 |
4La ridottissima presenza femminile nelle fonti giudiziarie bolognesi risalta con maggiore evidenza se messa a confronto con altri contesti cronologici o geografici diversi. A Torino tra il 1379 e il 1383, le donne costituiscono i principali imputati in un terzo dei processi riguardanti i “governati”, il gruppo sociale più rappresentato nelle fonti giudiziarie torinesi di questo periodo11. Nelle corti fiorentine tra 1455 e 1466, le donne sono incriminate nel 14.05 % dei processi12. Il 3.3 % del contesto bolognese appare quindi in netto contrasto con questi esempi, pur non costituendo un caso isolato. Dati simili sono stati infatti riscontrati da chi scrive nei registri della corte podestarile di Lucca: tra 1446 e 1476 solo lo 3,4 % dei processi ebbe donne come principali imputate13.
Le possibili ragioni dello squilibrio quantitativo tra uomini e donne
5Secondo Samuel K. Cohn Jr., la ridotta presenza di donne nelle corti fiorentine della metà del Quattrocento è attribuibile alla trasformazione socioculturale in atto in questo periodo, che ebbe come conseguenza un generale deterioramento della condizione femminile nel contesto sociale locale14. I dati ricavati dalle fonti giudiziarie sembrano suggerire il verificarsi di una trasformazione analoga a Bologna. Elementi utili a chiarire le ragioni della ridotta presenza femminile nelle corti bolognesi possono essere ottenuti dai dati relativi al luogo di svolgimento dei crimini.
6I processi che videro donne, sia in qualità di imputate che di vittime, riguardarono in modo preponderante crimini avvenuti in contesto urbano. Nel caso dei processi che videro uomini protagonisti, la differenza quantitativa tra contado e ambito urbano è ridotta, o i due dati si equivalgono. La discrepanza diventa ancora più evidente separando i valori relativi ai processi con donne imputate da quelle con donne come sole vittime.
7Lo squilibrio verso l’ambiente urbano è netto per i processi con donne imputate, mentre i dati quantitativi relativi ai processi per crimini perpetrati da uomini contro donne sono in linea con quelli associati ai crimini perpetrati da uomini contro altri uomini.
8Soffermandosi in particolare sui crimini violenti, i processi compresi nel campione analizzato con donne del contado imputate – solamente dodici – furono iniziati ex officio o, nella maggior parte dei casi, sulla base di una notifica di un massaro. I massari del contado e i ministrali, loro omologhi in ambito urbano, erano ufficiali deputati a riferire alla corte specifiche categorie di crimini, la cui fama era notoria nelle zone di propria competenza15.
9Le dodici procedure giudiziarie in questione riguardarono casi con donne coimputate a fianco di uomini, principali perpetratori dei crimini16, oppure situazioni dalle conseguenze estreme o definibili come “anomale”: una lite domestica degenerata in un attacco con arco e frecce17, due liti tra donne con conseguenze fisiche particolarmente serie18, una rissa che coinvolse numerose protagoniste19, un infanticidio20 e un omicidio per difesa21. In un periodo in cui, nel quadro bolognese, quasi il 90 % dei processi prendeva avvio sulla base della fama dei crimini, ex officio o a seguito dell’azione di ministrali e massari22, è possibile ipotizzare che i crimini violenti perpetrati da donne al di fuori dell’ambito urbano giungessero davanti ai giudici solo quando avevano esiti estremi o caratteristiche eccezionali. I conflitti di minore portata, che le fonti giudiziarie rivelano essere il crimine più frequentemente perpetrato da donne in contesto urbano, non dovevano mancare anche nel contado. Tuttavia, se avvenuti in quest’ultimo ambito, non giungono all’attenzione della corte. Ritornando ai dati numerici, è evidente come il numero delle donne imputate per casi violenti e non violenti sia esattamente equivalente. Al contrario, i crimini violenti con imputati uomini sono nettamente preponderanti rispetto a quelli non violenti. Il dato potrebbe indicare che, più in generale, i crimini violenti perpetrati da donne giungessero con minore frequenza davanti ai giudici, poiché se ne propagava più difficilmente la fama.
10Il conflitto descritto in uno dei dodici processi per crimini perpetrati da donne e avvenuti nel contado aiuta a chiarire un’altra delle possibili ragioni dietro alla sottorappresentazione della conflittualità femminile nelle corti bolognesi. Il processo, del 144623 (testo n. 1 dell’appendice), vide come coinputati un uomo e una donna, Nicola e Diana. L’azione di Diana è presentata come una reazione violenta ad un insulto di Nicola.24 A seguito dell’alterco iniziale, svoltosi senza armi e privo di conseguenze fisiche, il marito di Diana, Jacopo, e un suo servitore, Martino si recarono al domicilio di Nicola, dove il conflitto degenerò. Dopo una sola convocazione, Jacopo comparve davanti alla corte25, basando la propria difesa su un vizio di forma della procedura giudiziaria. Secondo lo statuto in vigore, in questo caso quello del 138926, i ministrali ed i massari non erano autorizzati a notificare i crimini violenti che non comportavano perdita di sangue in assenza dell’esplicita richiesta della parte lesa, assente nel caso in questione. Accogliendo l’exceptio, il giudice dichiarò la pronumptia de non ulteriore procedendo. Il processo proseguì quindi solo per Nicola, accusato dell’unico crimine che rientrava tra i casi perseguibili ex officio o sulla base della notifica degli ufficiali, vale a dire una ferita alla mano con perdita di sangue inferta a Jacopo nel corso dei postumi del conflitto iniziale. Alla luce di questo esempio, è possibile ipotizzare che un ruolo attivo delle donne nei crimini violenti venisse semplicemente omesso se la posizione femminile non era ritenuta penalmente rilevante in base alle norme statutarie bolognesi. Questo potrebbe quindi contribuire a diminuire l’incidenza quantitativa dei crimini perpetrati da donne, e dei crimini violenti in modo particolare. La notifica dei crimini da parte di ministrali e massari, secondo la prescrizione statutaria doveva riguardare i crimini violenti solo quando questi erano perpetrati con l’uso di armi, comportavano perdita di sangue, o danni fisici al volto della vittima27. Casi che non rispondevano a queste caratteristiche potevano essere oggetto di procedure giudiziarie sole se un atto di accusa era presentato direttamente dalla parte lesa, mentre la corte non poteva procedere sulla base della notorietà di questi crimini. Poiché le armi in questo periodo erano difficilmente accessibili alle donne, ed in assenza di armi le conseguenze fisiche dei crimini avevano minore possibilità di comportare perdita di sangue, è possibile supporre che queste disposizioni abbiano contribuito a limitare la discussione da parte delle corti di conflitti violenti di minore portata, limitando di conseguenza anche la rappresentazione delle donne come imputate davanti ai giudici nello specifico contesto bolognese.
La violenza “femminile” nei formulari giudiziari
11Se le norme relative all’istituzione dei processi contribuivano a limitare la presenza delle donne nelle corti bolognesi, le descrizioni dei crimini riportate nei formulari giudiziari dei casi che giungevano effettivamente davanti ai giudici, nonostante la natura fortemente standardizzata, possono fornire degli elementi di particolare importanza nell’approfondire la conoscenza della violenza femminile nel secondo Quattrocento. Nel campione preso in esame, le descrizioni dei processi con donne imputate per crimini violenti presentano in numerosi casi elementi descrittivi aggiuntivi, generalmente assenti in omologhi processi con imputati di sesso maschile, tali elementi descrittivi permettono di formulare una suddivisione netta dei crimini perpetrati da donne in specifiche “tipologie”.
Tab. 2 – Processi per crimini violenti con donne imputate, città e contado, 1446-1512.
Liti spontanee di vicinato | 29 casi |
Liti spontanee in ambito domestico | 2 casi |
Reazione violenta per difesa | 7 casi |
Azioni violente perpetrate a fianco di uomini | 6 caso |
Violenza premeditata contro altre donne | 3 casi |
Assassinio su commissione | 1 caso |
Infanticidio | 1 caso |
12Al di là dell’impiego degli archetipi associati alle categorizzazioni giuridiche dei crimini generalmente impiegate, tali elementi descrittivi aggiuntivi presenti nei processi con donne imputate conferiscono agli atti violenti attribuiti a donne caratteristiche ricorrenti e ben determinate. Organizzando il totale dei processi con donne imputate sulla base di queste caratteristiche ricorrenti e ben determinate, la “tipologia” di crimine più frequentemente riscontrata è quella dei conflitti spontanei nell’ambito dei rapporti di vicinato o in contesto domestico.
13Tali liti avevano generalmente conseguenze fisiche trascurabili tra persone residenti nella stessa cappella, in abitazioni attigue o entro le pareti domestiche tra donne in relazione di parentela con le proprie vittime28. Nei testi dei processi relativi a questa “tipologia”, viene chiaramente definito il contesto nel quale queste liti si sviluppavano, il loro carattere spontaneo e, frequentemente, le ragioni alla base del conflitto violento. La maggior parte dei processi relativi a liti di vicinato o domestiche si interrompe prima del completamento procedurale per forme di composizione tra le parti29, a causa dell’assenza di testimonianze probatorie, o ancora più frequentemente, per l’assenza di testimonianze tout court. La frequenza con cui si rilevano procedure interrotte per assenza di testimoni ci riporta ad una dimensione femminile ristretta all’ambito vicinale e casalingo, ove la fama dei crimini, quando riusciva a giungere alla corte, era difficilmente supportata da elementi probatori. Solo in cinque dei ventinove casi reperiti la procedura giunse a compimento e furono presentate testimonianze.
14La violenza perpetrata da donne al di fuori di questi casi di liti spontanee sembra rispondere a “tipologie” che si differenziano sulla base del genere delle vittime: la violenza contro altre donne è in genere descritta come premeditata mentre donne imputate in procedure per crimini che vedono vittime maschili sono presentate invariabilmente come mosse da necessità di difesa, sia della propria persona, sia della proprietà familiare, in quest’ultimo caso soprattutto contro ufficiali pubblici30.
15I casi che escono dalle “tipologie” fin qui presentate – liti spontanee di vicinato o domestiche, aggressioni premeditate contro altre donne o azioni per difesa contro uomini – hanno tutti esiti mortali o conseguenze fisiche estreme e vedono, in tutte le occorrenze, le donne agire a fianco di uomini31. Anche nell’unico caso di assassinio su commissione reperito la donna, principale imputata come mandante, aveva in realtà agito di concerto con individui di sesso maschile, imputati in altre procedure individuali32.
16L’unica tipologia di crimini con esiti mortali nei quali le donne sono sempre definite come uniche imputate e sole responsabili sono gli infanticidi33, e del resto, l’infanticidio è considerato il crimine femminile per antonomasia, costituendo una specifica categoria giuridica criminale34. Le descrizioni dell’infanticidio reperite35 tendono a chiarire le motivazioni delle imputate e sottolineano la natura “femminile” di tale crimine: l’infanticidio è messo in atto per coprire e cancellare “una colpa” o eliminarne le cause, è perpetrato attraverso varie forme di soffocamento e viene presentato come un crimine deliberato.
17I quarantanove processi individuati nei fondi bolognesi tra 1446 e 1512 possono tutti essere incasellati nelle “tipologie” qui sopra presentate poiché le relative descrizioni dei crimini rispondono manifestamente agli stereotipi associati all’epoca al genere femminile. Così la conflittualità spontanea sembra essere declinata esclusivamente nell’ambito ristretto del vicinato ed i crimini premeditati sembrano essere rivolti esclusivamente contro altre donne. Queste ricorrono frequentemente all’azione violenta per difesa mentre sembrano solo partecipare ai crimini più efferati perpetrati da uomini, quasi incapaci di propria volontà, così che i crimini “nefandi” di cui esse si macchiano personalmente sono spesso associati all’illustrazione di precise motivazioni, che invece è vengono chiarite solo in casi eccezionali nelle descrizioni dei crimini perpetrati da uomini. Questa categorizzazione non costituisce ovviamente l’illustrazione delle “tendenze” della violenza femminile, ma ci trasmette chiaramente la percezione di questa da parte dei giudici, che tendevano ad inserire il crimine violento attribuito a donne entro cornici che, al di là degli incasellamenti operati per rispondere alla casistica giuridica e ai formulari documentari, legavano i comportamenti femminili e la loro devianza a ruoli di genere specifici. Secondo i ruoli di genere di riferimento, le donne, esseri deboli per natura, avevano necessità di agire in maniera difensiva; i loro limiti fisici e mentali le vedevano costrette ad avvalersi della guida, maschile per portare a compimento crimini efferati, e ad agire personalmente in maniera estrema solo se costrette dalla colpa e contro soggetti in posizione di vulnerabilità, giungendo ad estendere le potenzialità violente della propria indole femminile esclusivamente nel contesto vicinale e familiare contro altre donne, affette da una simile infirmitas sexus e prone a portare a compimento il medesimo tipo di azione.
La “violenza maschile” nel contesto bolognese
18L’analisi dei processi per crimini violenti perpetrati da uomini rende necessario il ricorso ad un maggior numero di “tipologie” per operare un processo interpretativo simile a quello effettuato per i casi con donne imputate. La quantità sostanzialmente maggiore di processi con imputati maschili può spiegare solo parzialmente tale necessità.
Tab. 3 – Processi per crimini violenti con imputati maschili.
Insultus, impetus et aggressura | 671 casi |
Rixa et Rumor | 583 casi |
Ferite in conseguenza di azione violenta non specificata | 457 casi |
Homicidium | 118 casi |
Crimini violenti descritti impiegando più di una definizione giuridica | 96 casi |
Crimini violenti perpetrati da gruppi di persone armate | 47 casi |
Rapimento | 33 casi |
Liti spontanee di vicinato | 24 casi |
Episodi violenti premeditati | 20 casi |
Stupro | 17 casi |
Episodi violenti di diverso tipo in ambito familiare | 17 casi |
Violenza tra uomini che colpisce donne | 16 casi |
Assassinio su commissione | 15 casi |
Incendio | 13 casi |
Reazione violenta contro pubblico ufficiale | 6 casi |
Reazione a violenza femminile | 3 casi |
Tumulto | 3 casi |
Lancio di oggetti | 2 casi |
Morte provocata accidentalmente | 2 casi |
Mutilazione pro questuo | 2 casi |
Rapina | 2 casi |
Avvelenamento | 1 caso |
Incesto per vim | 1 caso |
Punizione violenta non giustificata | 1 caso |
Crimini violenti non definiti | 6 casi |
19A differenza dei casi con donne imputate, nella quasi totalità dei processi che videro uomini protagonisti, i crimini venivano descritti nei meri termini della categorizzazione giuridica, riportando esclusivamente la definizione legale – di rixa, impetus, homicidium, ad esempio – e le conseguenze fisiche sostenute dalle vittime ed aventi rilevanza penale.
20Il processo interpretativo di suddivisione in “tipologie” effettuato per i procedimenti con imputate di sesso femminile diventa quindi pressoché impossibile nel caso di imputati di sesso maschile.
21Anche nel caso della violenza “maschile”, i crimini le cui descrizioni permettono una definizione “tipologica” specifica sono quelli che videro delle donne coinvolte in qualità, in questo caso, di vittime36.
Tab. 4 – Processi per crimini violenti con uomini imputati e donne vittime.
Rapimento | 30 casi |
Liti spontanee di vicinato | 24 casi |
Episodi violenti premeditati | 20 casi |
Episodi violenti in ambito familiare | 17 casi |
Violenza tra uomini che colpisce donne come vittime collaterali | 16 casi |
Stupro | 15 casi |
Reazione di difesa a violenza femminile | 3 casi |
Mutilazione pro questuo | 2 casi |
Morte provocata accidentalmente | 1 caso |
Incesto per vim | 1 caso |
Avvelenamento | 1 caso |
Assassinio su commissione | 1 caso |
Episodi violenti descritti attraverso la sola definizione giuridica del crimine | 77 casi |
22La documentazione giudiziaria sembra quindi suggerire che i giudici della corte bolognese operassero, coscientemente o meno, una distinzione tra i crimini che coinvolgevano donne, come vittime o perpetratrici, e quelli che coinvolgevano esclusivamente uomini, e, nel caso dei primi, tendesse a adattare le descrizioni dei crimini agli stereotipi di genere accettati e pienamente inclusi nel contesto sociale dell’epoca.
La violenza “maschile” contro le donne: l’esempio della violenza domestica
23L’influenza della visione di genere sulla definizione tipologica dei crimini sembra entrare in gioco anche nel determinare quali casi di natura violenta dovessero giungere davanti alla corte. Ad esempio, la quasi totalità dei crimini violenti perpetrati da uomini contro donne in ambito domestico ebbero un esito mortale. La corte ad maleficia procedeva contro la violenza in ambito domestico, che si voleva tollerata in quanto intesa come correttiva37, solo quando questa costituiva chiaramente un eccesso. Non a caso, nel campione, l’unico processo per violenza domestica che non ebbe esito mortale vide protagonisti fratello e sorella, uscendo dallo schema della violenza correttiva maritale o paterna. La propagazione della notizia del crimine in questione, riferito da un massaro alla corte, appariva inoltre inevitabile: le testimonianze riportate nel procedimento dimostrano come la vittima avesse descritto al medico che l’aveva curata le ragioni della ferita riportata, e discusso apertamente degli eventi in presenza di persone estranee al nucleo familiare38. La propagazione della fama dei crimini domestici doveva quindi essere più difficoltosa, dato il contesto protetto entro il quale la violenza veniva perpetrata, cosicché le procedure venivano intraprese solo quando i crimini diventavano inevitabilmente di dominio pubblico, perché mortali o discussi all’esterno dell’ambiente domestico. Inoltre, l’assenza di testimonianze probatorie si rivelava decisiva nel determinare un’assoluzione nei rari casi in cui l’imputato per un crimine domestico si presentava davanti alla corte39. In altre parole, così come la fama dei fatti si propagava raramente a causa dell’ambito ristretto nel quale tali crimini venivano perpetrati, per le stesse ragioni l’assenza di testimoni informati era pressoché sistematica. Nonostante questi elementi giustifichino una scarsa presenza della violenza domestica nelle corti, la frequenza di questa è deducibile da informazioni ci giungono in modo indiretto da altre procedure. La descrizione (testo n. 2 nell’appendice) di una lite di vicinato del 147540 tra un uomo, Francesco, e una donna, Bartolomea, costituisce un chiaro esempio. Secondo la descrizione del crimine, Francesco intendeva chiedere chiarimenti a Bartolomea su un pettegolezzo che Francesco evidentemente considerava infamante e che Bartolomea avrebbe diffuso: l’accusa di maltrattamenti violenti alla moglie incinta. Lo stato di gravidanza della moglie di Bartolomeo costituiva per questi il discrimine tra la violenza domestica correttiva considerata accettabile e quella illecita, la cui accusa costituiva un’infamia da cui difendersi41. Bartolomea cercò inutilmente negare le accuse42, venendo tuttavia malmenata da Francesco. È significativo notare che se la violenza contro la moglie incinta era evidentemente considerata da Francesco un’accusa infamante, Francesco non esita a tutelarsi ricorrendo ad una violenza che è quasi estrema ed è presentata come premeditata. Bartolomea è infatti è descritta come incapace di reggersi in piedi e parlare, e si specifica che la pietra con cui la donna venne colpita quasi a morte era già tra le mani dell’imputato prima dell’alterco. La conclusione di entrambi le procedure con una assoluzione non diminuisce la portata delle informazioni che ci giungono da questo testo che, ai fini procedurali, dovevano quantomeno risultare plausibili di fronte al giudice incaricato del dibattimento: così ad un’accusa di violenza domestica che nel caso specifico diventa infamante, si contrappone una violenza “riparatoria”, poiché pur toccando anch’essa un soggetto in condizione di debolezza, è giustificata dalla necessità di riscattare l’ingiuria.
24Anche alcuni crimini di natura sessuale possono essere messi in relazione con l’ambiente familiare. Si rilevano, ad esempio, tra processi e sentenze, almeno due casi di incesto per vim43 mentre alcuni casi di rapimento “non consensuale”44 vennero perpetrati da persone che appartenevano al ristretto ambito relazionale femminile45. L’idea della liceità della violenza in ambito familiare ritorna proprio nella descrizione di un processo per stupro del 145846 (testo n. 3 nell’appendice). Iniziata ad querellam et protestationem parti offense, la procedura presenta una descrizione dei fatti particolarmente dettagliata, presumibilmente stilata a partire dal racconto diretto della presunta vittima, Pellegrina. Sebbene questa e l’imputato, Ugolino, fossero in relazione di parentela – Pellegrina è descritta come quadam filiastram dell’uomo – il tentativo di violenza è presentato come opportunistico: Ugolino avrebbe colto l’occasione di uno spostamento nelle campagne del contado bolognese. Le circostanze per le quali la vittima si trovava ad essere da sola per strada con l’imputato sono definite con il chiaro intento di stabilire la liceità di tale situazione e sottolineare la buona fama di Pellegrina: Ugolino la stava accompagnando a casa di una donna “onesta”, da cui apprendere “arti virtuose” prettamente femminili. I propositi di Ugolino vengono chiariti attraverso la descrizione di gesti prevaricatori e col discorso diretto riportato in lingua vernacolare. La resistenza di Pellegrina è descritta come strenua, ancora una volta per riaffermare la buona fama e il netto rifiuto al rapporto di natura illecita. Per superare la resistenza di questa, Ugolino avrebbe fatto ricorso dapprima ad un bastone ed in seguito ad un coltello. Anche in questo caso tuttavia, la resistenza della Pellegrina si sarebbe rivelata efficace, attirando l’attenzione di due uomini intenti a lavorare nelle vicinanze del luogo degli eventi. L’imputato, costretto ad abbandonare il tentativo di prevaricazione, avrebbe quindi proferito una giustificazione degli eventi, anche in questo caso riportata attraverso il discorso diretto, volta a ricondurre la violenza a cui i testimoni avevano assistito nel contesto della violenza educativa in ambito familiare, accettata e pienamente tollerata. Ugolino chiarisce quindi la sua parentela con la vittima, definendo la situazione e le motivazioni per le quali i propri atti sarebbero da considerare leciti: «questa è mia fiola, io la voglio menare ad imparare et lei non vole vegnire». Nel caso specifico, la querela della vittima alla corte sembra costituire la conseguenza inevitabile degli eventi: la mancata denuncia diretta dei fatti avrebbe potuto essere considerata come segno di consensualità e valere alla vittima un’imputazione personale per rapporti illeciti. Ugolino, colto in flagrante reato e posto in custodia della corte riuscì a fuggire di prigione. Il podestà considerò la sua fuga alla stregua di una piena confessione resa in iudicio ed emise una condanna capitale.
25Negli esempi presentati quindi la rappresentazione della violenza maschile diviene “peculiare” agli occhi della corte, che procede a rendere le descrizioni dei crimini più dettagliate, quando coinvolge anche individui di sesso femminile, poiché anche in questi casi è chiaramente rilevabile l’influenza di un “incasellamento culturale di genere” associato alle descrizioni dei crimini che coinvolsero donne come imputate.
26In conclusione, la violenza perpetrata da donne, o da uomini contro donne, può essere descritta attraverso linee più facilmente precisabili poiché il modo in cui i casi con donne imputate erano percepiti dagli addetti alla corte giudiziaria bolognese era con ogni probabilità pesantemente condizionato dalla visione di genere legata al ruolo femminile nella società contemporanea, che era pienamente accettata e inclusa nel sistema culturale dell’epoca. In conseguenza, la registrazione documentaria dei singoli casi subiva le influenze non solo della necessità di presentare gli avvenimenti rispondendo a determinate definizioni giuridiche, ma anche della necessità più o meno cosciente di adattare i casi che giungevano davanti alla corte alla concezione dei comportamenti femminili compresa dalla mentalità coeva. Oltre a questa tendenza all’“incasellamento concettuale” della criminalità femminile, i dati quantitativi emersi dalle fonti giudiziarie del tardo medioevo bolognese sembrano confermare l’idea che le donne, nel tardo Quattrocento, si trovino ormai ad operare in ambienti più ristretti che riducono la varietà dei legami interpersonali e le possibili occasioni di essere perpetratrici di crimini, e che questo fenomeno sia prevalente nel contado ancora più che in ambiente urbano. Tuttavia, in un sistema giudiziario nel quale ormai la maggioranza dei processi è iniziata a seguito della notifica alle autorità da parte degli ufficiali demandati, la scarsità di dibattimenti legati ad esempi di conflittualità di minore portata – che, in assenza di conseguenze fisiche, non rientrano nell’ambito di competenze dei soggetti notificatori – diveniva inevitabile ed investiva, con molta probabilità, soprattutto gli individui di genere femminile. Così, a fianco del cambiamento nella condizione femminile, anche il sostrato culturale proprio degli operatori delle corti e l’evoluzione della pratica giudiziaria sembrano giocare un ruolo altrettanto importante nell’accessibilità del sistema giudiziario alle donne: in merito a quest’ultime, i libri inquisitionum, eloquenti quando ci interessiamo di questioni giuridiche e procedurali, ci parlano piuttosto tra le righe e attraverso le omissioni.
Appendice
Testo n. 1: ASB, Libri inquisitionum et testium, n. 352, fol. 93r-96v, 5-7 dicembre 1446.
27[…] Comparet Anthonius Guidonis, massarius terre Planori comitatus Bononie, et vigore sui offitii […] denumptiat […]:
Nicolam Chiaroli de Bononie, habitatorem Planorii comitatus Bononie
Dianam uxorem Iacobi Sarrasini de Terra Manzani, habitatricem dicte terre Planorii comitatus Bononie
Iacobum Sarrasini de Manzano predicto et
Martinum de Alamania famulum Iacomini de Planorio.
In eo, de eo et super eo, quod prephatus Nicolaus, de anno presenti et mense novembris proxime elapso, pervenit ad rissam et ad verba iniuriosa cum prephata Diana, uxore dicti Iacobi Sarrasini, dicendo eidem Diane «asinella brutta» et similia verba inhonesta. In qua rissa, predicta Diana, animo et intentione offendendi dictum Nicolaum, percuxit ipsum Nicolaum cum una paletta de ferro ab igne quam ipsa Diana habebat in manibus, una percuxione super capite ipsi Nicolai sine sanguinis effuxione. […] Item in eo, de eo et super eo, quod dictus Iacobus Sarrasini, maritus dicte Diane, auditus et intellectus que gesta fuerant ut supra inter dictos Nicolaum et Dianam eius uxorem, incontinenti, armatus cum una cortellissa quam ipse Iacobus habebat ad latus, et una cum prephato Martino, famulo dicti Iacobi, armato una partesana quam habebat in manibus, et ipsi, ambo animo et intentione infrascripta committendi et ipsum Nicolaum offendendi, iverunt et agressi fuerunt atque insultum et agressuram fecerunt cum dictis armis […] contra dictum Nicolaum ad domum habitationis dicti Nicolai, et ibidem inter ipsas partes intraverunt tumultum et rumorem, ex quibus in effectu prelibatus Nicolaus in eadem rissa et rumore etiam pervenit ad manus cum prephatis aggressoribus, in qua in effectu idem Nicolaus, animo irato et animo et intentionis offendendi dictum Iacobum Sarrasini, cum una cortellissa de ferro quam ipse Nicolaus evaginatam habebat in manibus, percuxit dictum Iacobum Sarrasini una percuxione cum eadem cortellissa, in manu ipsi Iacobi sinistra cum sanguinis effusione. […]
Coram vobis, domino iudice malleficiorum domini potestatis Bononie et cetera, comparet Iacobus Sarraxini de terra Planori comitatus Bononie, suo proprio nomine et principali, ac vice et nomine […] domine Dyane filie Gasparis Gentolixii […] nec non ut tamquam unus de populo, ad quem spectat ut statuta et ordinamenta comunis Bononie observentur, et ad defensionis Martini eius Iacobi famuli occasione certe suprascripte citationis de dictis Iacobo, Diana et Martino […] et, opponendo contra dictam suprascriptam inquisitionem et suprascriptum processum, dicit et negat, cum debita reverentia, per vos et vestri offitium quoquomodo non posse vel debere inquirere contra dictos Dianam, Iacobum et Martinum modo et forma et ex causis in dicta suprascripta inquisitione et processu contentis, et maxime cum inquirendo contra supranominatos non dicitis nec allegatis quod dictum suprascriptum malleficium per dictos suprascriptos et in dicta inquisitione nominatos fuerit vel sit commissus taliter ex forma alicuius statuti comunis Bononie sit vobis, in officio vestro, atribuitum arbitrium inquirendi, sed potius sint vobis ligate manus ut minime inquirire possitis ex causis infradictis, videlicet et primo quod in dicta suprascripta inquisitione non fit aliqua mentio quod dictum suprascriptum malleficium fuerit commissus cum sanguinis effuxione vel, pro parte dicte Diane, cum aliquo genere armorum vetitorum nec cum sanguinis effuxione, […] et negat per vos procedendum esse vel posse super dicta suprascripta inquisitione, massime stante statuto comunis Bononie posito sub rubrica «de notificationibus malleficiorum per ministrales et massarios faciendas et cetera» quo omnino continetur quod per vos minime inquire posse et teneri de malleficio commisso sine sanguinis effuxione vel de simplici insultu, etiam cum armis vetitis, nisi ad requisitionem persone offense, de qua requisitione persone offense nichil apparet in dictis inquisitione et processu […].
Testo n. 2: ASB, Sententiae, busta 40, 1468 novembre 4- 1475 ottobre 23, podestà e capitano Petrus de Vespuciis de Florentia, Condemnationes, volume rilegato, 1475 gennaio 3 – ottobre 23, fol. 25r-26r.
28[…] Dominam Bartholomeam uxorem Iohannis Chiodelli de cappella Sancti Laurentii porte Sterii.
In eo, de eo et super eo quod cum dicta Bartolomea ex parte una et Franciscus Iacobi de Sancto Marino ex parte altera venerunt ad rixam et rumorem, in qua quidem rixa et rumorem prefacta Bartholomea, verbis iniurando dictum Franciscum videlicet «tu menti per la golla» et profferendo dicta verba, ellevavit manu dextram et eundem Franciscum percussit et vulneravit cum uno pugno dicte manus in et super faciem dicti Francisci una percussione cum sanguinis effusione. […]
Et quia constat nobis et curie nostre dictam dominam Bartholomeam non fuisse nec esse culpabilem de predictis, prout constat per veras et legiptimas negationes per ipsam factas ac etiam per eius probationes coram nobis factas ad eius deffensionem prout latius continentur in actis nostris et curie nostre, id chirco nos Petrus de Vesputiis de Florentie potestas et capitaneus antedictus, pro tribunali sedens et cetera, dictam Bartholomeam, tanquam non repertam culpabilem, absolvimus et liberamus […].
Franciscus Iacobi de Sancto Marino magistrum legnaminis habitatorem Bononie cappella Sancti Laurenti porte Sterii. In eo, de oe et super eo quod dictus inquisitus scienter, dolose et apensate, pervenit ad rixam et rumorem cum domina Bartholomea uxore magistri Iohannis Chiodelli, magistri legnaminis habitatoris Bononie in cappella Sancti Laurenti predicta, in qua rixa et rumore, prefactus Franciscus cepit in pectore prefactam dominam Bartholomeam cum manibus et sic captam et detentam dictam dominam Bartholomeam, tenens eam per vim, dixit per hec verba vel equa similia contra ipsam dominam Bartholomeam «puctana, assene et gagliofa, chi ci sta quello che m’e dicto che tu vadi digando ch’io sto dando de le bote a mie mugliere laqualle è gravida» et respondens prefacta domina Bartholomea ipsi Francisco et ab ipso sic detenta «Non scio quello che tu vogli dire, io non no dicto tale parole miga» et dicendo «lassame stare Franscisco» dictam Dominam Bartholomeam eicit in terre et eam cum uno lapide, in eius pugilo existente et quem gestabat in manibus, percussit et vulneravit pluribus et diversis percussionibus et vulneribus in et super faciem ipsius domine Bartolomee cum sanguinis effusione et cum magno livore et nigredine in et super occulis ipsius domine Bartolomee, ex quibus percussionibus et vulneribus cicatrix perpetua permansura seu remansura est in faciem ipsius domine Bartholomee, et sic in eis proiecta erat et remansit semimortue et vix poterat loqui et in pedibus stare. […].
Et quia constat nobis et curie nostre, dictum Franciscum non fuisse nec esse culpabilem de predictis, prout constat per veras et legiptimas negationes per ipsum factas ac etiam per eius probationes coram nobis factas ad eius deffensionem, prout latius continentur in actis nostris et curie nostre, id chirco nos Petrus de Vesputiis de Florentie potestas et capitaneus antedictus, pro tribunali sedens et cetera, dictum Franciscum, tanquam non repertum culpabilem, absolvimus et liberamus […].
Testo n. 3: ASB, Libri inquisitionum et testium, n. 363, fol. 225r-227r, 26 aprile-31 maggio 1458.
29Hec est quedam inquisitio que fit et fieri intenditur per suprascripti dominum potestatem, iudicem et curiam ex eorum et cuiusque eorum mero offitio, auctoritate, arbitrio, potestate atque bailia, nec non ad denumptiam Zonarelli Iohannis de Zonarellis, massarii ville Predalvini, vigore sui offitii, et ad querellam et protestationem partis offense et iniuriate […].
Ugolinum Berti de Procacinis de Castro Sancti Iohannis comitatus Bononie, quem dicit scienter, doloxe et appensate, animo et intentione infrascriptum malleficium, stuprum seu violamentum seu attentamentum committendi et perpetrandi, Deum pre occulis non habendo sed potius inimicum humani generis, immemore salutis eterne et honestati. Cum dictus Ugolinus inquisitus predictus duceret quadam suam filiastram a dicta villa Sancti Laurenti ad quandam villa que vocatur Pretaelvino que distat a dicta villa per duo milliaria vel circa, ad quadam honestam mulierem nominatam Catarinam, ut dictam Peregrinam docetur tessere et pannos suere et alias artes virtuosas. Et dictus Ugolinus et Peregrina devenissent iuxta dicta villa Pretaelvino iuxta quoddam nemus, dictus Ugolinus inquisitus predictus accepit dictam Peregrinam per collum et personam et missit manus in pectus et alia similia inhonesta faciendo […], dicendo dicte Peregrine «viene cum meco in quello boscho ch’io sonto deliberato ad ogne modo havere a fare teco» et tunc dicta Peregrina resistebat et clamabat versus dictum Ugolinum, dictus Ugolinus accepti quendam bastonem, et dictam Peregrinam percuxit tribus percussionibus in schina dicte Peregrine, dicendo eidem «viene meco in quello boscho» et finaliter dictus Ugolinus, dictam Peregrinam invitam in illo buscho tranmixit et ut sui peximi propositi voluntatem mandaret executioni, cepit dictam Peregrinam per pectus et personam ipsius et eam proiecit in terram, eam amplectando, et accepit pannos a parte posteriori ut eam carnaliter congosceret et similis actus inhonestos faciendo, ut eam stupraret et violaret. Et quia dicta Peregrina nolebat tali sceleri et malleficio consentire continue clamabat alta voce contra dictum Ugolinum, et videns dictus Ugolinus quod dictam Peregrinam nolebat ei consentire, tunc evaginavit quendam cultellum quem habebat ad latus et posuit ad gulam dicte Peregrine in terram prostrate dicendo eidem «se tu non stai ferma io te scamazo, porca di merda», ad quem rumorem supervenerunt duo iuvenes qui stabant iuxta dictum nemus ad laborandum, propter adventum quorum, dictus Ugolinus, totus iratus et stupefactus tamquam hoc repertus in flagranti crimine, dixit dictis iuvenibus «questa è mia fiola, io la voglio menare ad imparare, et lei non vole vegnire» […].
Bibliographie
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Archivi
ASB = Archivio di Stato di Bologna
ASL = Archivio di Stato di Lucca
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Notes de bas de page
1 Perplessità relative all’impiego delle fonti giudiziarie per lo studio, ad esempio, dei comportamenti criminali sono state sollevate da più fronti ed hanno riguardato in particolare l’impiego dell’approccio quantitativo, considerato valido per chiarire le dinamiche procedurali sviluppate nel corso dell’amministrazione giudiziaria ma poco efficace nello studio dei fenomeni criminali. Si veda a questo proposito Sbriccoli 2009, p. 1037-1038; Zorzi 1994, p. 41. Per una breve ma efficace disamina degli studi che supportano l’approccio quantitativo e più in generale l’utilizzo delle fonti giuridiche per lo studio dei comportamenti criminali, Blanshei 2016, p. 75-77, nt. 45.
2 Vallerani 2005, p. 75-111.
3 Lansing 2013, p. 118.
4 Zemon Davis 1996.
5 Scott 1986, p. 1069. Mentre gli storici della legislazione si sono concentrati sul pensiero giuridico cercando di definire l’evoluzione concettuale degli aspetti legati alle questioni di genere, ad esempio Dixon 1984; Cazzetta 1999; gli studiosi di storia sociale, ad esempio per Firenze Cohn 1996; per Venezia Ferraro 2001; Ferraro 2008, hanno analizzato la criminalità femminile e lo status giuridico delle donne di fronte alle corti di giustizia.
6 Cucini 2014. Lo studio ha preso in considerazione l’integralità dei processi completi – escludendo prosecutiones e processi interrotti – conservati nei Libri inquisitionum et testium bolognesi tra 1446 e 1512: ASB, Curia del Podestà, Giudici ad Maleficia, Libri inquisitionum et testium (d’ora in poi Libri inquisitionum et testium), n. 352-408, 1446-1512. Il campione così ottenuto, comprendente 2973 procedure giudiziarie, costituisce la base anche del presente studio.
7 Si vedano ad esempio i lavori di Massimo Vallerani e Sarah Rubin Blanshei, tra cui spiccano, rispettivamente, Vallerani 2005; Blanshei 2010.
8 Carol Lansing ha impiegato la documentazione giudiziaria bolognese del XIII e XIV secolo per approfondire il ruolo della fama nei processi che coinvolsero donne, lo status legale delle giovani donne nubili, l’omosessualità femminile, i conflitti domestici e il controllo sessuale, adottando un approccio basato sulla microhistory: Lansing 1997; Lansing 2002; Lansing 2003; Lansing 2005; Lansing 2013; Lansing 2013b; Lansing 2018. Trevor Dean ha combinato il medesimo approccio con l’analisi quantitativa delle fonti giudiziarie impiegando il genere come elemento concettuale per l’interpretazione di fenomeni criminali specifici, come i conflitti matrimoniali, gli insulti, il furto e la violenza domestica, tra XIV secolo e prima metà del XV: Dean 1998; Dean 2004; Dean 2004b; Dean 2008. Altri studi si sono inoltre concentrati sulle fonti giudiziarie bolognesi di epoca moderna: Adriano Prosperi ha approfondito gli aspetti concettuali, filosofici e giuridici del crimine di infanticidio a partire da un processo del tribunale del Torrone del primo XVIII secolo, Prosperi 2005, mentre Giancarlo Angelozzi e Cesarina Casanova hanno analizzato il ruolo delle donne come imputate nei procedimenti dal XVI al XVIII secolo, Angelozzi – Casanova 2014.
9 In particolare, nel contesto bolognese di questo periodo i crimini violenti di diversa tipologia erano al centro di circa il 70 % dei processi: Cucini 2014, I, p. 349 e seguenti.
10 Lansing 2006, p. 180.
11 Magnani 2014, p. 454.
12 Cohn 1996, p. 26-27. Un altro esempio in contrasto con i dati bolognesi giunge da un contesto extra-italiano: nella sua indagine della documentazione giudiziaria lionese, Nicole Gonthier rileva come le donne costituissero circa il 16,3% degli imputati nel periodo compreso tra 1427 e 1433, Gonthier 1984, p. 26.
13 L’analisi dei processi lucchesi ha preso in considerazione 395 procedure complete e incomplete, conservate in dodici registri scelti a campione tra 1446 e 1476: ASL, Curia dei Malefici, Inquisizioni, n. 5242, 1446 gennaio-dicembre; n. 5244, 1446 luglio-1447 settembre; n. 5262, 1455 gennaio-giugno; n. 5263, 1455 luglio-dicembre; n. 5264, 1456 gennaio-giugno; n. 5281, 1465 novembre-1466 giugno; n. 5282, 1466 luglio-dicembre; n. 5283, 1467 gennaio-giugno 1467; n. 5284, 1467 agosto-dicembre; n. 5299, ottobre 1475-febbraio 1476; n. 5300, 1475 marzo-agosto; n. 5301, 1476 marzo-maggio.
14 Cohn 1996, p. 30-38.
15 A Bologna, massari e ministrali erano tenuti a notificare alla corte la maggior parte delle ferite, il furto, il rapimento, lo stupro e i roghi dolosi: Cucini 2014, I, 88-91; Blanshei – Cucini 2018, 344-346. Un sistema di denuncia dei crimini simile era in vigore a Lucca nello stesso periodo: nell’ambito lucchese tali ufficiali avevano facoltà di denunciare alla corte tutte le tipologie di reato, ad esclusione dei crimini di falso: ASL, Statuti, n. 13, 1446-1447, fol. 158v, Rubrica n. 5, De maleficiis denuntiandis per consules contratarum et brachiorum civitatis lucane et burgorum et suburgorum.
16 ASB, Libri inquisitionum et testium, n. 352, 1446 ottobre-1447 aprile, fol. 93r sq.; n. 368, 1467 gennaio-maggio, registro 1, fol. 120r sq.; n. 390, 1489 luglio-dicembre, fol. 92r sq.; n. 402, 1502 luglio-ottobre, fol. 320r sq.; n. 406, 1509 dicembre-1510 maggio, registro 1, fol. 107r sq. Si vedano inoltre le seguenti sentenze: ASB, Curia del Podestà, Giudici ad Maleficia, Sententiae (d’ora in poi Sententiae), b. 42, podestà e capitano Iohannes Benedictus Barattanis de Nursia, vol. rilegato, 1499 gennaio 31-dicembre 13, fol. 61r-62r; b. 42, podestà e capitano Baptista de Flischo de Ienua, vol. rilegato 1504 giugno-1505 aprile 11, fol. 70v-72r; b. 43, podestà e capitano Petrus Antonius Framutius de Foropompilio, vol. rilegato, 1509 luglio 3- 1510 maggio 8, fol. 55r-56r e fol. 117r-118v.
17 ASB, Libri inquisitionum et testium, n. 371, 1469 giugno-novembre, registro 1, fol. 264 sq.: si tratta dell’unico caso in cui una donna è accusata di un crimine perpetrato con un’arma convenzionale.
18 ASB, Libri inquisitionum et testium, n. 355, 1450 giugno-novembre, registro 2, fol. 105r sq.; n. 403,1503 maggio-1504 aprile, registro 1, f 265r sq.; ASB, Sententiae, b. 41, podestà e capitano Thibaldus de Thibaldeschis de Urbe, 4 carte sciolte, 1494 maggio 17.
19 ASB, Libri inquisitionum et testium, n. 375, 1474 maggio-giugno, registro 1, fol. 182r sq.
20 ASB, Libri inquisitionum et testium, n. 399, 1501 gennaio-giugno, registro 1, fol. 274r sq., ASB, Sententiae, b. 42, podestà e capitano Iohannes Benedictus Baractanis de Nursia, vol. rilegato, 1499 gennaio 31-dicembre 13, fol. 39r-40v.
21 ASB, Libri inquisitionum et testium, n. 392, 1492 ottobre-dicembre, registro 2, fol. 119r sq.
22 Dei 2973 processi analizzati, 443 sono stati selezionati per un approfondimento sulle procedure giudiziarie. Il campione di 443 procedure presentava solo 40 accuse, mentre 239 processi furono iniziati a seguito di denunce di ministrali o massari, 118 ex officio, 12 a seguito di denunce degli ufficiali su sollecitazione della parte lesa, 3 casi a seguito di querele nelle quali l’identità del querelante venne mantenuta segreta, e 8 su mandato delle autorità politiche. Cfr. Cucini 2014, I, p. 337 e seguenti. Sull’evoluzione della procedura giudiziaria a Bologna e sulla progressiva diminuzione dell’incidenza quantitativa dei processi accusatori, Blanshei – Cucini 2018 e Blanshei 2018, p. 57-62.
23 ASB, Libri inquisitionum et testium, n. 352, 1446 ottobre-1447 aprile, fol. 93r-96v.
24 L’insulto in lingua vernacolare, «asinella brutta», è l’unico riportato letteralmente nei processi del campione – ad esclusione di un altro processo, censito come «non violento», ove l’insulto costituisce l’unico capo di imputazione: ASB, Libri inquisitionum et testium, n. 356, 1450 dicembre-1451 aprile, registro 2, fol. 89r sq. In genere, la descrizione dello scambio di insulti si limitava alla generica formula di verba iniuriosa o inhonesta senza specificarne la natura. L’insulto menzionato nel processo preso in considerazione si distanzia inoltre dalla tipologia descritta da Dean 2004a, p. 231.
25 Comparendo non solo in quanto imputato e rappresentante della moglie e del servitore, ma anche come unus de populo, figura attestata in diversi processi di questo periodo cui spectat ut statuta et ordinamenta comunis Bononie observentur. Cucini 2014, I, p. 378-382.
26 ASB, Comune-Governo, Statuti, (d’ora in poi Statuti) vol. XVI, n. 49, 1389-1453, fol. 292r-293r, De notifficationibus malleficiorum per ministrales vel massarios fiendis. Rubrica.
27 Gli statuti più tardivi, in vigore dal 1454 e per tutto il periodo preso in considerazione da questo studio, riprendono il contenuto del testo del 1389: ASB, Statuti, n. 50, vol. XVII, 1454-1463, fol. 311v-312v, in particolare fol. 311v.
28 ASB, Libri inquisitionum et testium, n. 352, 1446 ottobre-1447 aprile, fol. 51r sq.; n. 371, 1469 gennaio-giugno, registro 1, fol. 264r sq.
29 Si noti tuttavia che, nella sua analisi dei volumi dell’Ufficio del Registro bolognese, Dean ha potuto reperire un unico atto di pacificazione stipulato da una donna nel XV secolo: Dean 2002, p. 11-12. Dean tuttavia sottolinea che il campione analizzato è particolarmente ridotto e suppone che numerosi atti non fossero correttamente depositati.
30 ASB, Libri inquisitionum et testium, n. 353, 1447 dicembre-1448 aprile, registro 1, fol. 22r sq.; 367, 1465 dicembre-1466 maggio, registro 1, fol. 58r e segg; n. 367, 1465 dicembre-1466 maggio, registro 2, fol. 85r sq.; n. 392, 1492 gennaio-maggio, registro 2, fol. 119r sq.; n. 393, 1493 gennaio-giugno, registro 2, fol. 227r sq.; n. 396, 1497 luglio-dicembre, fol. 203r e seg.; n. 402, 1502 giugno-ottobre, registro 222r sq.; n. 407, 1510 giugno-settembre, registro 2, fol. 103r sq.
31 ASB, Libri inquisitionum et testium, n. 353, 1447 dicembre-1448 aprile, registro 1, fol. 51r sq., n. 357, 1451 giugno-novembre, fol. 118r sq.; n. 368, 1467 gennaio-maggio, registro 2, fol. 120r sq., n. 390, 1489 luglio-dicembre, fol. 92r sq., n. 396, 1497 luglio-dicembre, fol. 203r sq.; n. 402, 1502 giugno-ottobre, fol. 320r sq.
32 Come dimostrato da Trevor Dean, che descrive dettagliatamente il caso in Dean 2004a, p. 539-541. Per gli atti del processo si veda ASB, Libri inquisitionum et testium, n. 361, 1456 gennaio-giugno, registro 1, fol. 78r-81 e 93r-v.
33 Altri due casi che vedono donne sole imputate, le cui caratteristiche rinviano, rispettivamente, ad un crimine per difesa ed a una lite di vicinato, si concludono con la morte della vittima di sesso maschile: ASB, Libri inquisitionum et testium, n. 392, 1492 ottobre-dicembre, registro 2, fol. 119r e segg; ASB, Libri inquisitionum et testium, 402, 1502 giugno-ottobre, fol. 277r sq., quest’ultimo si rivela essere un omicidio casu fortuitu.
34 Lansing 2006, p. 180. Si veda inoltre Dean 2001, p. 79-81. Sulla categorizzazione giuridica dell’infanticidio, Lonza 2002, p. 68-70. Sulla concezione e sulle implicazioni morali dell’infanticidio, Prosperi 2005.
35 Oltre al processo riportato nella tabella, due esempi sono stati reperiti nelle sentenze: ASB, Libri inquisitionum et testium, n. 399, 1500 gennaio-giugno, registro n. 1, fol. 274r-276v; ASB, Sententiae, b. 40, podestà e capitano Nicolaus de Palude de Parma, Condemnationes, volume rilegato, 1472 settembre 12- 1473 ottobre 23, fol. 109r-110r; b. 42, podestà Iohannes Benedictus Barattanis de Nursia, volume rilegato, 1499 gennaio 31-dicembre 13, fol. 39v-40v.
36 I casi che videro donne coinvolte esclusivamente come parte lesa di crimini violenti nella documentazione conservata 1447 e 1512 sono 208, corrispondenti al 6,97% dei processi completi conservati per questo periodo.
37 Sulla violenza maritale correttiva si veda Del Carmen García Herrero 2008.
38 ASB, Libri inquisitionum et testium, n. 389, 1488 giugno-ottobre, fol. 251r-252v.
39 La quasi totalità dei casi reperiti si conclude per la contumacia degli imputati. Una condanna in contumacia è emessa nell’80 % circa dei crimini mortali contro le donne (23 casi sui 33 attestati nel campione).
40 ASB, Sententiae, b. 40, podestà e capitano Petrus de Vespuciis de Florentia, Condemnationes, volume rilegato, 1475 gennaio 3-ottobre 23, fol. 25r-26r.
41 L’aborto, anche procurato, era considerato indistinto a livello giuridico dall’omicidio e quindi punibile come tale. Sulla mancata distinzione tra aborto e infanticidio Walter 1985. Sulla criminalizzazione dell’aborto Müller 2012.
42 Cosa che nel processo a lei intentato diventa un elemento penalmente rilevante. L’espressione usata da Bartolomea, «tu menti per la gola», ricorre spesso come ingiuria in diversi processi bolognesi, Dean lo classifica tra gli insulti abitualmente rivolti a uomini: Dean 2004b, p. 221.
43 Si veda ad esempio: ASB, Sententiae, b. 42, podestà e capitano Iohannes Benedictus de Baractanis de Nursia, 4 fol. non rilegate, 1499 agosto 16.
44 La cui violenza era chiaramente percepita in questo periodo, si veda su questo punto Prevenier 1998.
45 Ad esempio ASB, Libri inquisitionum et testium, n. 358, 1451 dicembre-1452 ottobre, registro 1, fol. 58 sq., costituito da un caso di rapimento perpetrato da parte del promesso sposo senza il consenso della ragazza.
46 ASB, Libri inquisitionum et testium, n. 363, 1458 gennaio-giugno, registro 1, fol. 225r-227r.
Auteur
Université Paul Valéry – Montpellier - sara.cucini@weigl.com
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