«Come signore la innata justicia veniciana ministra»
Conflitti e tensioni dal tribunale del Luogotenente della Patria del Friuli (XV secolo)
p. 249-270
Résumés
A partire dal problematico caso di studio del Friuli del XV secolo all’interno dello Stado da Terra veneziano, l’intervento analizza le pratiche di giustizia del Luogotenente veneziano di Udine nei confronti di alcuni centri minori friulani dallo statuto incerto: Gemona e Cividale. Indagando la conflittualità politica delle due comunità e muovendo dall’analisi di alcuni processi penali – concentrati tra il 1460 e il 1490 ed estratti dal Fondo del Luogotenente veneziano – il saggio si ripropone di mostrare come le dinamiche alle quali la macchina giudiziaria è sottoposta e il ricorso alla giustizia del Luogotenente da parte dei differenti attori conducano a un dialogo e a un'organizzazione peculiari tra centro e periferia.
Starting from the problematic case study of Friuli in the fifteenth century within the Venetian Mainland State, the paper analyses the practices of justice of the Venetian Lieutenant of Udine towards some centri minori of Friuli with an uncertain status: Gemona and Cividale. Investigating the political conflicts of the two communities and moving from the analysis of some criminal trials – concentrated between 1460 and 1490 and extracted from the Archive of the Venetian Lieutenant – the essay tries to show the relationships between the practices of justice and the sociopolitical organization in the dialogue between center and periphery.
Entrées d’index
Keywords : Venice, Friuli, Cividale, Gemona, lieutenant, justice, conflict, society politics
Parole chiave : Venezia, Friuli, Cividale, Gemona, luogotenente, giustizia, conflitto, società politica
Texte intégral
Introduzione
1Fra il 1420 e il 1421 le terre della Patria del Friuli, situate al confine nord-orientale della penisola italiana, uscivano dall’orbita dello stato patriarchino – il principato ecclesiastico che aveva, fin dai primi secoli del basso medioevo, retto le sorti della regione friulana – ed entravano a far parte dello stato veneziano. Le vicende di ordine interno e internazionale, militari e politiche, che condussero a quella particolare aggregazione – decisiva per la storia del territorio friulano fino all’arrivo delle armate francesi, nel 1797 – risultano complessivamente ben note. Meno conosciuto è invece il complesso dialogo che, a partire dal XV secolo, si andò articolando fra i diversi poteri che costellavano la Patria – giurisdizioni signorili (civili ed ecclesiastiche), il Parlamento, i centri urbani di Udine e Cividale, i centri minori della regione – e la città capitale. Nello specifico, l’assenza di complessivi approfondimenti, esito di cristallizzazioni e orientamenti storiografici più o meno recenti, ha interessato la fase temporalmente inquadrabile, a livello peninsulare, tra la Pace di Lodi (1454) e la Guerra della Lega di Cambrai (1508-1516) e, a livello locale, tra gli accordi fra il Patriarca e il Commune Veneciarum (1445)1 e le tragiche vicende della Crudel Zobia Grassa (1511)2. Nondimeno, tale arco cronologico risulta meritevole di una sua particolare attenzione proprio al fine di comprendere quanto la progressiva e peculiare interrelazione della realtà friulana e veneziana conduca a esiti nuovi, portando alla ridefinizione della dimensione locale e centrale del potere entro un nuovo contenitore politico. Quali risultavano essere le forme dell’organizzazione del potere locale all’indomani della conquista veneziana? Quali tensioni attraversavano la società locale in un periodo di così profonde trasformazioni politiche e sociali? È possibile individuare gli attori del dialogo che la Patria intrattiene con Venezia? Qual era il rapporto fra difesa delle autonomie – l’invenzione delle identità locali – e le modalità di riconoscimento, o di disconoscimento, dell’autorità veneziana? In questo senso, le scritture giudiziarie del panorama documentario friulano, per la loro ricchezza e abbondanza, consentono sia di tracciare una mappa degli spazi di resistenza e dei gradi di integrazione all’interno di una società sia di leggere, come in uno specchio, le forme dei conflitti e delle tensioni da cui la società è attraversata.
2Mediante la selezione degli attori locali indagati e una lettura ravvicinata di alcuni casi processuali del rettore veneziano a Udine, integrati dal continuo confronto con le fonti locali, si proverà a verificare la plausibilità degli interrogativi posti dagli incartamenti giudiziari.
Il Luogotenente veneziano
3All’altezza cronologica oggetto dell’indagine lo scenario friulano appariva costellato da una miriade di attori politici. Sotto quest’aspetto, nell'articolato e complesso panorama dei territori friulani, l'organo veneziano di maggiore rilevanza fu, fino alla caduta della Repubblica Marciana, l'istituzione luogotenenziale. Il 20 giugno del 1420 la Serenissima inviava in Friuli un proprio rappresentante – quia necessarium est providere de uno locumtenente in Patria Fori Iuli, representet nostrum dominium in terra Utini et per totam Patria Fori Iuli – e il 19 luglio del medesimo anno giungeva a Udine Roberto Morosini, divenendo il primo Luogotenente della Patria del Friuli3, un incarico inizialmente conferito per un solo anno ma esteso, nell’arco di pochi decenni, a sedici mesi. Al Luogotenente era corrisposto un salario di cento ducati al mese e il suo seguito era composto da nove servitori – sei paggi, tre valletti e nove cavalli – oltre che da un cancelliere e da un dottore in legge, da lui remunerati4. Il magistrato veneziano era anche accompagnato, nella sua attività, da altri ufficiali reclutati direttamente tra il patriziato lagunare: il tesoriere e il maresciallo, con funzioni simili a quelle dei camerlenghi delle altre città del Dominio, in particolare quelle venete. Il primo era incaricato del prelievo delle imposte mentre il secondo doveva occuparsi dei fiumi, di mantenere in buono stato le strade5 e deteneva la giurisdizione su alcune ville6.
4Tuttavia, a dispetto del ristretto seguito, la Luogotenenza godeva di un ruolo rilevante anche all’interno del quadro istituzionale dell’intera Terraferma veneziana. Rispetto ai rettorati minori infatti, spesso destinati alle fasce meno abbienti della nobiltà lagunare, l’ufficio luogotenenziale era sovente affidato a personalità veneziane appartenenti all'élite della Dominante con una maturata esperienza di governo nello Stado7. Nello specifico, a partire dagli anni centrali del XV secolo, dopo le prime fasi di assestamento del dominio, alla carica di Luogotenente cominciarono ad avvicendarsi patrizi veneziani nel cui cursus honorum comparivano ricorrentemente gli incarichi di podestà e di capitano nei maggiori centri della Terraferma – a Verona, Vicenza, Padova e Brescia – ma anche, in alcuni casi, nello stesso stado da mar – come a Creta. Per tutti siffatti soggetti la Luogotenenza si collocava nella fase finale, o addirittura al termine, della carriera e, non di rado, numerosi di questi divenivano, in seguito, Procuratori di San Marco8. In questo senso, dunque, la Luogotenenza, lontana dal caratterizzarsi come una delle magistrature minori dello Stado da Terraferma, s’inseriva pienamente all’interno della più complessiva riorganizzazione compiuta dalla Dominante all’indomani della conquista. La scelta operata da quest’ultima di far rivivere, in un quadro di apparente continuità, un’antica carica patriarchina e di rielaborarla, nella configurazione territoriale recente e nei rapporti con gli altri sudditi della Terraferma, mirava, infatti, a ridefinire le basi per l’autorità e la legittimazione veneziana nella regione9.
5Certamente, numerosi elementi rilevano come la Luogotenenza non rispondesse a quell'idea di un'istituzione «portatrice di un'autorità assoluta e priva di limitazioni»10: il magistrato veneziano non disponeva di un concreto potere militare11; la presenza del tesoriere e del maresciallo, ma pure dei rettori dei centri minori12 – patrizi veneziani inviati in Terraferma con il compito di controllare i luoghi strategicamente più importanti, veri mediatori tra mondi culturali e pratiche diverse – poneva seri limiti alla libertà d'azione del rettore udinese13; le modalità attraverso cui i poteri del territorio si erano sottomessi a Venezia (i privilegi accordati sulla base dei patti di dedizione e il rispetto degli statuti locali)14 e la complessità di alcuni dei maggiori attori politici locali dell’area – da un lato, i Savorgnan, e i loro seguaci, e, dall'altro, lo schieramento dei nobili friulani identificati con i castellani15 – completavano il quadro dei freni imposti all’autorità luogotenenziale.
6Ciononostante, era nell’attività del gubernare, nel suo carattere di mediazione, e, soprattutto, nell’amministrazione della giustizia che il Luogotenente definiva e sostanziava il proprio ruolo: «come signore la innata justicia veniciana ministra et fa ragione a tuti gli foro juliani incoli che al justissimo suo tribunale se apellano», ricordava Marin Sanudo a proposito del “rettore” udinese 16. In questo senso, nel delicato compito di amministrare la giustizia il magistrato veneziano era accompagnato da due assessori, provenienti dalla Terraferma17: il capitano e il vicario; tecnici del diritto e dello ius commune, incaricati di rimediare alla mancanza di preparazione giuridica e giurisprudenziale del Luogotenente dal quale invece non si esigeva alcuna competenza di diritto18. Il capitano, antico titolo dell'ufficiale patriarcale e chiamato anche giudice del maleficio, era incaricato del giudizio su tutti i processi penali; al contrario, il vicario aveva competenza in materia civile19. Nel caso del processo penale, quando si discuteva di processi minori, il capitano era tenuto a giudicare con i giurati del consiglio della città di Udine20, come il vicario per ciò che riguardava i casi meno rilevanti nei processi civili. Diversamente, in merito ai giudizi maggiori, era solamente il giudice del maleficio ad aprire e proseguire l'istruttoria. Il Luogotenente, il vicario e il capitano componevano infine la Corte criminale del Luogotenente21 e il Tribunale del Luogotenente era il tribunale di appello per tutta la Patria, sia per i processi civili sia per quelli penali dove si specificava che in criminalibus autem volumus quia libertas et arbitrum remaneat in Locumtenenti nostro solo, anche se vi era la possibilità di fare appello al Dominio e agli Auditori Novi22. Infine, sebbene la giustizia luogotenenziale interessasse l’intero Friuli, il tribunale del magistrato veneziano non agiva ovunque in prima istanza ma doveva confrontarsi costantemente con la società politica locale: tanto con i privilegi delle giurisdizioni feudali e comunitarie – signori locali aventi giurisdizione e mero et mixto imperio; terre, castelli e comunità rurali23 – quanto con le prerogative dei rettori veneziani dislocati nei luoghi strategici del Dominio.24
7Fu proprio sulla base dell’intenso rapporto tra gli apparati giudiziari della Luogotenenza e gli altri poteri insediati sugli antichi territori patriarchini che andò articolandosi un archivio come quello del Luogotenente della Patria del Friuli. Il Fondo della Luogotenenza25, conservato presso l’Archivio di Stato di Venezia ma anticamente situato a Udine, contiene diverse tipologie documentarie utili a ricostruire tanto le indicazioni al magistrato veneziano provenienti dalla Dominante – lettere ducali, conservate su registri pergamenacei – quanto la stessa attività luogotenenziale: la corrispondenza del Luogotenente a proposito degli argomenti più vari (suppliche, proclami, petizioni, grida et cetera); i verbali delle riunioni parlamentari presiedute dal Luogotenente, durante le quali si riunivano i tre diversi corpi della Patria26; le scritture dei procedimenti penali e civili (processi, denunce, querele, sentenze, documenti penali e delle cause d’appello). Proprio quest’ultima serie costituisce un osservatorio privilegiato per approfondire le tensioni che attraversano la società, le logiche del privilegio e dell’onore, le procedure e le modalità di formalizzazione del dialogo tra realtà soggette e detentori dell’autorità costituita. Da un lato, infatti, i processi criminali rappresentano una serie continua a partire dagli anni Venti del Quattrocento che, salvo alcuni vuoti legati alla prima fase di stabilizzazione del dominio, giunge fino agli anni terminali della Repubblica. Dall’altro, tali atti, organizzati in filze raccolte per reggimento, raggiungono una mole media di mille fogli (recto-verso) per annata.
8Centrando l’attenzione sulla strutturazione e composizione di questi incartamenti è possibile avanzare ulteriori considerazioni. Una tale organizzazione contribuisce a determinare una prima grossa differenza documentaria tra gli incartamenti criminali riguardanti la “città” di Udine, e l’area direttamente circostante, e i restanti territori della Patria. Nell’area udinese, preponderanti risultano essere i reati legati alla conflittualità marginale e alle tensioni familiari e fazionarie originatesi nella città stessa, come quelle che videro contrapporsi zamberlani e strumieri oppure i diversi gruppi consortili di castellani contro la famiglia Savorgnan. In modo radicalmente differente, anche in virtù del meccanismo dell’appello, nel resto degli ex territori patriarchini la documentazione penale disegna una geografia nella quale, nonostante i reati occupino una parte considerevole degli incartamenti registrati, il dato forte risulta costituito dalla conflittualità politica locale. I conflitti, interni ed esterni, dei numerosi signori e delle altrettanto nutrite comunità – terre, castelli e comunità rurali27 – costellano in modo tutt’altro che episodico il panorama delle fonti penali. Disegnare una mappa degli spazi di resistenza e dei gradi di integrazione all’interno di una società e leggere le forme dei conflitti che attraversano la società politica alla luce del dialogo tra gli attori locali e l’autorità veneziana diventa decisivo. L’indagine è dunque destinata a rivolgersi ai meno conosciuti e indagati, rispetto alle realtà signorili e alle collettività rurali, centri minori della regione. Oggetto della nostra attenzione saranno due communitates (terre) dallo statuto incerto: Gemona e Cividale, messe a confronto attraverso il prisma costituito dalle scritture criminali luogotenenziali.
Il quadro gemonese
9Nell’articolato e nutrito panorama delle realtà territoriali della Patria le comunità di Gemona e di Cividale rappresentavano due tra i nuclei semi-urbani di maggiore rilievo. Il quadro istituzionale, la struttura politico-sociale, la densità demografica, i meccanismi di controllo del territorio e le caratteristiche dell’economia tratteggiano il profilo di due terre politicamente attive, dotate di un rilevante grado di autonomia e di caratteristiche cittadine, restituendo un’immagine piuttosto inedita rispetto a quella d’una società friulana “feudale” e “nobiliare”. Nondimeno, pur all’interno del medesimo humus cittadino, diverso era lo statuto delle due comunità: Gemona palesava, mercé anche un’economia caratterizzata dal transito delle mercanzie tedesche verso Venezia, una connotazione persistentemente “rurale”; Cividale, invece, rivendicava uno status di “città”, anche alla luce degli antichi rapporti, materiali e simbolici, che l’avevano legata ai patriarchi aquileiesi28. Sostanziali differenze, inoltre, interessavano le due società politiche locali, come le scritture giudiziarie luogotenenziali non mancano di rilevare. In questo senso, infatti, dagli anni Sessanta agli anni Novanta del XV secolo – centrando l’attenzione sulla fase di stabilizzazione quattrocentesca degli ex territori patriarchini nel nascente Stado da Terra e sui trent’anni successivi alla pace di Lodi – il rapporto esistente tra gli atti penali gemonesi e cividalesi si assesta sull’uno a tre, con una ventina di casi per Gemona e una sessantina per Cividale. In misura quasi speculare, i conflitti politici interni alla società politica gemonese appaiono, in rapporto al numero di casi complessivi, decisamente inferiori rispetto ai numerosi episodi di evidente conflittualità della società cividalese. Le diversità politico sociali tra le due comunità diventano ancora più evidenti attraverso la ricostruzione del quadro generale e l’analisi degli atti giudiziari riguardanti le singole comunità.
10Nel contesto gemonese, la casistica dei processi luogotenenziali per reati commessi si presenta come alquanto limitata e non troppo varia. In alcune circostanze i casi sollevati in sede locale potevano essere richiesti dalla Luogotenenza stessa, solitamente a causa dell’interesse suscitato rispetto alle prerogative luogotenenziali. Nel mese di ottobre del 1470 – nella sala del comune, alla presenza del capitano e dei consiglieri gemonesi – veniva denunciato un furto, avvenuto nei pressi della villa di Ospedaletto, sui colli di Gemona. Le accuse formulate conducevano prima all’arresto di Andrea Rescani e di un certo Cristiano, entrambi accusati di essersi introdotti in casa del querelante e di avergli sottratto alcuni ducati, e poi al loro interrogatorio, tramite tortura. La vicenda, conclusasi in sede locale con la confessione dei due colpevoli, continuò tuttavia in sede luogotenenziale a causa delle affermazioni di Andrea, corrisposte sotto i tormenti, a proposito di un certo Simone di Braulino, il quale fu poi interrogato e torturato dal tribunale del magistrato veneziano29. In altri casi, invece, le scritture riproducono appelli rivolti direttamente al Luogotenente da singole personalità. Tra il dicembre del 1475 e il gennaio del 1476, una certa Cresima – in seguito a presunti torti subiti dagli ufficiali e dalla comunità di Gemona – decideva di rivolgersi al sommo magistrato veneziano al fine di ottenere giustizia o di vedersi, quantomeno, risarciti i danni corrisposti da parte degli organi gemonesi30.
11Ancora più circoscritti, ed estremamente rari, sono i processi riconducibili a conflitti politici interni al centro minore. Certamente, alcuni incartamenti potevano celare sotterranee linee di tensione tra le personalità facenti parte dell’élite del centro minore e le componenti poste ai margini della società gemonese. Il 17 luglio 1480 il nobile ser Nicola Fantoni, civis terrae glemonae, compariva davanti al Luogotenente veneziano sporgendo querela nei confronti di un gruppo di gemonesi rei, a suo avviso, di aver compiuto danneggiamenti nei confronti delle sue proprietà. Il Fantoni sosteneva di possedere un prato presso la località di Goto, nelle vicinanze di Gemona, confinante, da un lato, con la roya dei mulini e, dall’altro, con uno spazio aperto riservato al pascolo. Proprio al fine di fissare i limiti dei suoi possedimenti rispetto alle terre atte al pascolo, ser Nicola aveva deciso di far erigere un fossato provocando, tuttavia, il risentimento di alcuni abitanti del luogo. Una notte questi ultimi, riunitisi in sectae contro gli ordini del Consiglio dei Dieci, erano penetrati nelle proprietà del nobile gemonese, danneggiandone e riempiendone il fossato da poco realizzato. La querela terminava con la richiesta di rapido intervento e di condanna, seguita da un elenco dei presunti colpevoli. Gli interrogatori degli accusati, tuttavia, rovesciavano totalmente la prospettiva del denunciante. In effetti, i testimoni negavano la proprietà di ser Nicola affermando che il prato in questione, sul quale gli abitanti esercitavano i diritti di pascolo e di raccolta, era da sempre appartenuto alla comunità gemonese e facendo apparire le accuse del Fantoni senza fondamento. Il processo, terminato con la semplice registrazione delle testimonianze, svela, dunque, non solo le tensioni e i contrasti tra diversi segmenti della società gemonese ma anche le due differenti logiche, culturali e processuali, rispetto al problema del controllo delle risorse. Da un lato, il richiamo al problema del confine, l’insistenza sulle violazioni compiute dagli abitanti delle parti del Consiglio dei Dieci, il paventato danno alla proprietà costituivano l’asse dell’argomentazione del nobile gemonese. Quest’ultimo utilizzava l’appello al Luogotenente come uno strumento di pressione – in cui si possono rilevare anche elementi volti ad alimentare un gioco di legittimazione reciproco – sfruttando appieno le potenzialità un tribunale meno sensibile rispetto alle logiche comunitarie o dei gruppi marginali, ed evitando quindi il delicato passaggio comunitario, ricco di insidie, che avrebbe comportato un chiarimento sulla situazione del bene in questione e un riconoscimento degli attori locali in gioco. Non era infatti un caso che, dall’altro lato, gli abitanti della piccola realtà locale attivassero pratiche culturali, di danneggiamento e di ritorsione, giustificandole alla luce del possesso comunitario ed evocando, quindi, la presenza di un soggetto collettivo e di un bene comune superiore agli interessi del singolo personaggio31.
12Tuttavia, episodi di questo tipo si presentavano come estremamente rari. Diversamente, le tensioni tra la comunità, e i suoi membri di spicco, e alcuni specifici attori esterni – in primis la potente famiglia signorile dei Savorgnan – erano ricorrenti, come alcuni incartamenti non mancano di ricordare. Nel gennaio del 1459 ser Gibilino, accompagnato da Tristano Savorgnano, querelava i gemonesi. Ser Michele, capitano di Osoppo per i Savorgnan, trovando alcuni uomini intenti a fare legna presso Saleto al Tagliamento, area sotto la giurisdizione dello stesso Gibilino e luogo pertinente alle proprietà dei suoi signori, aveva deciso di pignorare loro alcuni beni, tra cui un carro. Tuttavia, a Saleto erano sopraggiunti improvvisamente Pietro de Cramis e un certo Sylvester con sessanta persone armate di tutto punto le quali, entrate in paese, si erano date a terribili devastazioni. Alla volontà di ottenere giustizia, promossa da Gibilino, si aggiungeva, quindi, la naturale richiesta di una pena esemplare per i colpevoli, a cui seguiva una lista dei testimoni e la citazione dell’ufficiale udinese a comparire. La replica gemonese non tardava però ad arrivare. Davanti al Luogotenente comparivano sia Pietro de Cramis che Sylvester Nayt presentando una versione dei fatti totalmente diversa rispetto a quella del nobile di casa Savorgnan. A detta dei gemonesi, infatti, essi si erano semplicemente difesi dai soprusi dei loro vicini e la presenza, sul posto, di Pietro de Cramis era dovuta esclusivamente alla verifica di quanto accaduto. Sulla base di ciò, e delle presunte calunnie avanzate dai Savorgnan, si chiedeva dunque l’esplicita condanna dei querelanti, rammentando la fedeltà e la devozione degli abitanti di Gemona nei confronti della Serenissima. Il processo sarebbe tuttavia confluito, come spesso accadeva, in un nulla di fatto, terminando con la semplice raccolta delle testimonianze32. Tra gli incartamenti processuali è poi possibile rinvenire le tracce degli attriti tra gli osti di origine tedesca, residenti a Gemona, e la componente gemonese, come illustrato da una querela rivolta nei confronti di questi ultimi33. Tali contrasti avrebbero condotto la comunità, nel corso del 1488, a estromettere la componente straniera dalla condivisione dei privilegi locali riconosciuti alla cittadina34.
13Il panorama delle scritture criminali gemonesi non sembra dunque configurarsi, a prima vista, come particolarmente corposo, ricco e vario. In verità, ponendo maggiore attenzione al carattere degli atti penali, mettendo questi ultimi in relazione con le deliberazioni dei consigli cittadini e ragionando sulle presunte assenze, è possibile coglierne il disegno complessivo. L’esiguità dei reati e la prevalenza di conflitti politici con attori esterni, non interni, alla comunità consentono allora di avanzare nuove considerazioni. Se la spiegazione del limitato numero di casi penali riguardanti il centro gemonese non rimanda a un’unica origine, quasi certamente tale tendenza risente della riforma degli auditori alle appellazioni, nominati al controllo e alla verifica della validità degli appelli presentati. In effetti, la creazione e l'inserimento, nel quadro degli uffici comunitari, di questi ufficiali avvenne, in modo stabile, solamente a partire dagli anni Quaranta del XV secolo35. Il 29 settembre 1447 l'arengo, sulla base del dibattito svoltosi durante la seduta dell'assemblea, stabiliva di regolamentare tanto le procedure degli appelli civili quanto quelle degli appelli penali con un intervento volto a definire le cifre oltre le quali era possibile avanzare la richiesta di appello36. Era con tali premesse che, nel settembre del 1448, facevano la loro comparsa i quattro deputati super appellationibus corrigendis37, i quali sarebbero poi rimasti in attività almeno per tutto il Quattrocento38 e le cui dichiarazioni giurate non lasciavano dubbi sulle relative competenze, richiamando le prassi in uso nei tribunali locali39. Questi giuramenti tuttavia, come nel caso dei giurati, svelano anche ulteriori elementi di mutamento. Infatti, la comparsa degli auditori alle appellazioni, e la loro successiva stabilizzazione nel quadro di governo locale, faceva seguito agli accordi veneziani e patriarchini del 1445 e contribuiva a completare il disegno di un quadro istituzionale comunitario ormai integrato nella nuova organizzazione veneziana, come chiaramente messo in evidenza dal richiamo alle Costituzioni della Patria40. In questo senso, la logica locale nella riforma del sistema degli appelli si rivelava duplice: per un verso, la comunità reagiva alle sollecitazioni provenienti dal nuovo contesto politico lagunare, adeguandosi alle recenti tendenze; dall'altro, i gemonesi coglievano le possibilità offerte dai recenti sviluppi politico-istituzionali accentrando ulteriormente su di sé alcune funzioni nel campo dell'amministrazione della giustizia, sottraendo spazio a possibili ingerenze esterne e a tentativi di portare a Udine vertenze che si voleva, invece, restassero in loco. Un ulteriore tassello teso a rafforzare l'azione discrezionale degli auditori alle appellazioni nella gestione delle cause locali veniva messo a punto alle soglie di fine secolo, nel corso della riunione dell'arengo del 29 settembre del 1486. In quell'occasione si stabiliva che gli auditori, da quel momento in poi, avessero facoltà laudandi vel incidendi et reformandi sententias latas per iudicium della terra di Gemona; non sarebbe stato più necessario, quindi, passare attraverso il consiglio e prolungare, con grave danno per i litiganti, le cause vertenti tra i vicini41. Con quest’ultima modifica non solo si riducevano ulteriormente i margini di azione del capitano ma più determinante risultava, rispetto ai giurati (che affiancavano il capitano nella pratica civile e penale), la composizione degli ufficiali addetti agli appelli: un gruppo ridotto con legami sempre più stretti tanto nei confronti del consiglio minore quanto dell'élite locale gemonese.
14Anche l’assenza di evidenti conflitti interni ai diversi gruppi comunitari trova spiegazione nelle vicende politiche del centro minore. Nella seconda metà del Quattrocento, infatti, la collettività gemonese attraversava un profondo momento di crisi. Il 14 ottobre del 1467 veniva riunito d’urgenza il consiglio maggiore della comunità: l’assemblea intendeva fare luce sulle dicerie di praticae e conventiculae organizzate da alcuni gemonesi. Tali voci, fino ad allora non verificate, dovevano tuttavia rivelarsi, in seguito alle testimonianze rese dalle diverse personalità interrogate, fondate. Alcuni abitanti avevano congiurato, con il presunto avvallo della famiglia Savorgnan, allo scopo di organizzare il rovesciamento del regimen gemonese e di installare un podestà a capo del governo della cittadina. La paura sollevata nella comunità, nonostante il fallimento del tentativo dei cospiratori, scoperto e represso per tempo, era stata tanta. Il complotto aveva fatto emergere il sotterraneo malcontento per la gestione del bene comune da parte delle élites comunitarie e le profonde divisioni che attraversavano le diverse componenti della società. In questo senso, il ricercato appoggio nei vicini signori, da anni in conflitto con la realtà gemonese, contribuiva a rimarcare lo stato di tensione tra i differenti gruppi della collettività e il forte pericolo di perdita di unità della comunità42. A spaventare non erano, tuttavia, solamente le inevitabili ripercussioni interne, o le ingerenze dei signori limitrofi, ma anche le interferenze di possibili inviati veneziani in loco e della Luogotenenza stessa. In questo senso, la notizia dell’intenzione di alcuni congiurati di rivolgersi direttamente al tribunale del sommo magistrato veneziano innescava una serie di contromisure da parte dei consigli cittadini. Oltre alla pressione esercitata sugli interessati, volta a far ritirare alcune presunte lettere indirizzate agli organi veneziani, la comunità decideva di inviare in ambasceria, presso il Luogotenente, i suoi membri più illustri, spesso notai locali, con l’incarico di tenere tutto segreto e di evitare possibili fughe di notizie43. Tali accorgimenti, dunque, non spiegano solamente i vaghi rimandi delle scritture luogotenenziali al caso in questione ma gettano luce sulla più generale assenza di procedimenti penali centrali nei riguardi della società politica gemonese. Le strategie poste in atto dai consigli e dagli uffici impedivano, o cercavano di limitare il più possibile, l’ingerenza negli affari della collettività degli organi veneziani allo scopo di salvaguardare tanto i delicati equilibri interni delle diverse famiglie quanto il soggetto collettivo comunitario.
Il panorama cividalese
15Rispetto al contesto gemonese, l’abbondanza e la varietà delle scritture criminali luogotenenziali riguardanti la realtà cividalese delineano uno scenario completamente differente.
16In numerosi casi, infatti, i reati commessi, denunziati a livello locale, possono investire la sfera delle prerogative del tribunale veneziano o sollecitarne l’interesse. Le ripetute missive luogotenenziali – intensificatesi a partire dalla seconda metà del secolo XV e inoltrate tanto al gastaldo quanto alla comunità di Cividale, con la richiesta degli incartamenti dei processi – aprono una finestra sul complesso rapporto tra la dimensione locale e centrale del potere. In questo senso, infatti, i confini tra lo spazio di azione e di giurisdizione degli ufficiali cividalesi, in particolare del gastaldo locale, e quella del Luogotenente non erano particolarmente definiti e il gastaldo veniva spesso richiamato, nel corso delle sedute consiliari, allo scopo di arginare l'azione luogotenenziale. Un esempio di questo articolato gioco è costituito dal delicato processo apertosi nei confronti di Pantaleon Quagliano, personaggio facente parte di un’importante famiglia cividalese. Nell’ottobre del 1491, al cospetto del Luogotenente si presentava un certo Domenico Cividelli, ex districtis Civitatis Autriae, il quale accusava il citato Pantaleon di aver prima importunato sua nipote di circa 10 anni, super strata publica, e poi di aver usato violenza nei confronti della ragazzina44. L’appello al massimo magistrato veneziano non era tuttavia casuale. In effetti, il controllo della gastaldia cividalese spettava in quell'anno a Giacomino da Crema (gastaldo), a Federico Formentini e a Pantaleon Quagliano, fratello di Francesco da Quagliano, quest’ultimo padre del Pantaleon Quagliano accusato dal Cividelli nella querela rivolta al Luogotenente. Era stato proprio Francesco, in seguito agli interessamenti del tribunale luogotenenziale, a sollevare il caso in consiglio richiedendo, come norma di statuto prevedeva, che gli fossero forniti due ambasciatori da inviare a Udine da parte della comunità. A parere del Quagliano, infatti, a essere leso non era solo l’onore del figlio ma l'intera giurisdizione cividalese la quale, in queste situazioni, spettava al gastaldo e non al Luogotenente45. Diversamente, l'ufficiale veneziano insisteva sull’ubicazione del reato. Essendo stato commesso su strada pubblica, materia da sempre di competenza del maresciallo patriarcale, spettava alla Luogotenenza, e non al gastaldo locale, intervenire. Con tali premesse, la vicenda non poteva che concludersi in un nulla di fatto. Da un lato, le ripetute richieste della Luogotenenza di presentare Pantaleon Quagliano e, dall’altro, la perdurante contumacia di quest'ultimo completavano il quadro sugli spazi di azione costantemente contesi tra i funzionari veneziani periferici, gli ufficiali locali e le giurisdizioni cittadine: zone grigie sfruttate dalla società locale le quali diventavano, proprio nel districtus, terreno privilegiato per più ampi scontri di competenze 46.
17In altre circostanze, invece, l’intervento luogotenenziale si inserisce in quelle complesse dinamiche volte a tutelare gli interessi dei diversi enti e soggetti della realtà cividalese. In questo senso, le richieste provenienti dalla dimensione locale spingevano il Luogotenente a occuparsi della salvaguardia dei patrimoni ecclesiastici, nonché dell’onore dei suoi appartenenti. Il 12 gennaio 1458 Leonardo Quagliano, gastaldo e fattore del Monastero femminile di Santa Maria in Valle di Cividale, denunciava presso il tribunale luogotenenziale un certo Nicola Marcatello accusandolo di essersi introdotto nel monastero e di aver intrattenuto rapporti carnali con una delle monache. Il gruppo dei testimoni – composto da numerose monache del monastero provenienti dalle maggiori famiglie aristocratiche della regione e da alcuni degli esponenti di spicco della società politica cividalese – unito alla severità della pena inflitta non lasciano dubbi sulla volontà espressa dall’intero corpo sociale, e recepita dal Luogotenente, di difendere l’integrità del Monastero e delle personalità che lo costituivano, allo scopo di salvaguardare uno spazio ecclesiastico percepito come luogo, fisico e culturale, dove le famiglie eminenti potevano consolidare e aumentare il proprio carattere di distinzione e preminenza sociale47.
18Infine, l’azione del Luogotenente può legarsi anche a problematiche di ordine generale come quelle riconducibili alle pratiche di contrabbando, in particolare del sale48, nelle zone di frontiera; alla produzione e diffusione di monete false49 e alla presenza di soldati della Dominante stanziati lungo i confini orientali dello Stado da Terra e, nello specifico, nei territori adiacenti Cividale. Questi armigeri, acquartierati nell’area cividalese allo scopo di prevenire eventuali incursioni ungheresi, potevano rappresentare un considerevole problema per le popolazioni locali e alimentare il flusso di appelli alla Luogotenenza. Il 5 aprile del 1463 compariva di fronte al Luogotenente ser Antonio domine Bette sporgendo querela nei confronti di un certo Costantino, armigero stanziato nei pressi di Cividale, e altri personaggi, accusando tutti di aver usato violenza a Villa Nova nei confronti di alcuni abitanti del luogo. Dopo aver ascoltato le diverse testimonianze il tribunale, riconoscendo colpevoli gli armigeri, optò tuttavia per una condanna di natura pecuniaria. Essa, da un lato, mirava a risarcire la popolazione locale e, dall’altro, evitava possibili tensioni con le soldatesche stanziate in loco50. In questo senso, dunque, il carattere di mediazione – imposto dalla volontà di salvaguardia degli equilibri locali, dal rispetto del ruolo delle élites cividalesi e dall’impossibilità di intervenire duramente nei confronti dei mercenari preposti al controllo del confine – si configurava come la strategia più adatta a tutelare le complesse dinamiche di un territorio di frontiera.
19In questo quadro tuttavia, pur nella varietà e nella ricchezza dei casi presentati, gli incartamenti penali riconducibili ai reati veri e propri non sono numerosi. In effetti, non accadeva spesso che il Luogotenente riuscisse ad aggirare il saldo controllo sulla giurisdizione criminale da parte della comunità e, in particolare, del maggior consiglio cividalese. In questo senso, se fin quasi alla metà del Quattrocento gli Iudices maleficiorum o Iudices criminalium venivano identificati, sovente, con i provvisori della comunità cividalese, una diversa tendenza doveva manifestarsi nella seconda metà del secolo. La sostanziale revisione della presenza di questi ultimi nelle magistrature giudiziarie e d'appello, conseguenza delle tensioni che attraverseranno la comunità in quegli anni, condusse a una riorganizzazione delle funzioni in altri uffici. Nello specifico, il nuovo ufficio dei giudici criminali, detenendo un ruolo centrale nel panorama istituzionale cividalese, si trovò al centro di ripetute pratiche di conflitto e di contrattazione, soprattutto nel corso della seconda metà del XV secolo. Il 29 giugno del 1457 il consiglio cividalese regolamentò in modo stringente le procedure riguardanti l'elezione dei giudici criminali e le loro prerogative51. Il 27 aprile 1476 si rese nuovamente necessario intervenire in merito all'ufficio in questione, sulla base dei numerosi crimini rimasti impuniti, senza però alterare le logiche di fondo che reggevano l'incarico52. Tali impellenze inderogabili di ordine pubblico celavano, tuttavia, anche tensioni di carattere politico che esplosero con forza nel corso degli anni Ottanta del secolo costringendo il rettore udinese a intervenire, chiamato dalle parti locali in conflitto. Ciononostante, proprio il responso del tribunale luogotenenziale rimarcò i limiti dell’azione del sommo magistrato veneziano e la forza di contrattazione delle élites locali. Infatti, se, in un primo momento, il decimo capitolo della sentenza Luogotenenziale del maggio del 1491 approvava le richieste del popolo – facendo presenziare tre deputati dell'arengo «ali processi criminali et ala tortura appresso i deputadi del conseio, acio se faza iustitia a cadauno» – successivamente l'istanza luogotenenziale venne ritirata e cancellata, subendo la stessa sorte del passo relativo all'accesso al deposito delle munizioni. La pressione dei gruppi eminenti locali e il timore di sganciare il controllo della giustizia criminale, e la custodia delle armi, dalle prerogative di governo e di status dell'élite cividalese consigliavano ai funzionari veneziani cautela e prudenza e spingevano il Luogotenente trovare forme alternative di accomodamento meno destabilizzanti per le pratiche, le consuetudini e le prerogative giudiziarie dell'organo consiliare, il quale le avrebbe sempre rivendicate con forza e decisione53.
20Inoltre, pur rivelando una casistica più varia e numerosa, la vera differenza tra gli atti giudiziari gemonesi e cividalesi consiste nell’abbondante numero di processi legati ai conflitti politici interni all’articolata società politica di Cividale. In effetti, lo spazio sociopolitico comunitario non era costellato solamente da solidi gruppi familiari, in grado di elaborare strategie di distinzione e di preminenza negli spazi della realtà cittadina e dell’immediato circondario, ma anche da più larghi raggruppamenti parentali con i quali si identificavano i diversi schieramenti politici, e di interesse, che – attraverso le pratiche della negoziazione e, soprattutto, del conflitto – governavano la dimensione comunitaria. Alcuni casi aiutano a mettere a fuoco i problemi evocati. Il 29 giugno del 1480, presso il tribunale del Luogotenente veneziano, una certa Lunarda sporgeva querela nei confronti di alcuni «delinquenti». Questi ultimi, a detta della donna, si erano riuniti «tre hore de nocte» in casa di Antonio de Nordis, un’importante personalità della città, e uscendo armati in strada avevano assalito un certo Baldassarre, ferendolo a morte e trascinandone il corpo, ritrovato solo il giorno seguente. La scelta di Lunarda, madre dell’ucciso, di rivolgersi alla somma giustizia veneziana non era tuttavia casuale. Secondo la donna, infatti, i delinquenti risultavano tutti congiunti con i cittadini della comunità e questi personaggi facevano «dele unioni» in quella terra, proibite dallo stesso Consiglio dei Dieci. Erano queste le ragioni che spingevano la madre a richiedere l’invio del vicario del Luogotenente a Cividale, al fine di istituire un processo contro i colpevoli, e a concludere la sua querela con una lista dei querelati.
21Il processo così innescato, successivamente proseguito con deposizioni di testimoni e tensioni all’interno dello spazio cittadino, consente di mettere in luce uno dei maggiori raggruppamenti parentali della realtà cividalese. Tra i più distinti querelati è infatti possibile ritrovare: Girolamo de Nordis, decano della chiesa di Cividale; Nicola de Nordis, canonico cividalese; i fratelli della nobile famiglia dei Manzano (Guarnerio, Francesco, Nicola e Pertoldo); Leonardo Puppi e Pietro del Tor, accompagnati da un seguito di personalità minori. Tale quadro è inoltre arricchito da altri elementi posti in risalto dalle stesse scritture veneziane. Scorrendo i nominativi degli otto deputati ad inquirendum super homicidio Baldasaris è possibile osservare come quasi tutti siano, in qualche modo, imparentati con gli accusati dell’omicidio di Baldassarre. Lungi dal rappresentarsi come imparziale, la commissione rispondeva dunque alla necessità politica della comunità di salvaguardare i suoi maggiori gruppi consortili e familiari adeguandosi agli equilibri di forza del contesto comunitario; una logica che il ricorso alla corte luogotenenziale, e le successive suppliche della madre dell’ucciso, cercavano di scardinare54.
22Un secondo aspetto di notevole importanza è invece costituito dalle relazioni e dalle famiglie attorno a cui si costituiva il raggruppamento parentale e di interesse. I Puppi, i de Nordis e i Manzano rappresentavano la base di uno dei maggiori raggruppamenti politici dell’abitato cividalese la cui essenza costitutiva era espressa dalle relazioni parentali e dai diversi interessi comunitari verso cui le strategie familiari si orientavano. Se la gastaldia cividalese restava uno dei beni al centro dei diversi scontri di interesse, gli assi tra le diverse consorterie divenivano estremamente evidenti nel corso delle procedure attivate da querele e denunce presso lo stesso tribunale luogotenenziale. Nel 1486, infatti, i capifamiglia Antonio de Nordis, Guarnerio di Manzano e Pietro de Puppi, affiancati da alii consortes, decidevano di sporgere querela nei confronti del figlio del miles Adamo de Formentini e di altri suoi complici accusandoli di aver usato violenza nella terra di Cividale e prolungandosi nella descrizione dei fatti e dei querelati. Nonostante a iniziative di questo tipo non seguisse sempre un vero e proprio processo esse, tuttavia, pongono in evidenza la saldatura tra le tre famiglie cividalesi e la capacità del raggruppamento stesso di farsi riconoscere presso la Luogotenenza nonché di poter contrapporsi, in modo unitario, a uno dei maggiori gruppi politici dell’abitato: quello che ruotava intorno alla consorteria dei Formentini, con Adamo come suo maggiore esponente55.
23Dunque, in confronto alla fragilità della società politica gemonese, le cui risorse non permettevano di confrontarsi pienamente con gli organi veneziani, le scritture giudiziarie riguardanti i conflitti politici cividalesi sottolineano la forza delle élites di Cividale le quali potevano attivare o disattivare il tribunale luogotenenziale usandolo sia come strumento di pressione all’interno dei loro giochi politici sia per aumentare la propria legittimazione, come alcuni casi non mancano di rilevare. Nell'agosto del 145956, sulle montagne che contornano Cividale, lontani dai quadri cittadini o quasi urbani, gli incaricati veneziani, spediti sul posto per verificare alcune pratiche di contrabbando, subivano una serie di rovesci a opera degli abitanti del luogo. La violenza tuttavia, una volta riconosciuta la qualifica degli ufficiali del dominio, si quietava per lasciare spazio alla mediazione che portava il Maresciallo luogotenenziale a ricordare: «et poi andareno fin a la villa et vennero da lui cum bone parole et li feceno portar da mangnar et da bere et steteno uno pezo et consiglione se quello dovevano fare e terminò di mandar do messi a Cividal ai so Signori». Personalità che si presentarono il giorno successivo: «Da possa vene quei zentilhomeni da Cividal hore do de zorno, i quali chome el vide gli parse di vedere Dio, i quali zentilhomeni de Cividal usano summa prudentia per trarlo de lì e fo fati molti parlamenti [...]». Quegli accordi permisero quindi di concludere la pace tanto in sede locale quanto al processo successivo57. In tal senso, questi episodi indicano gli attori di quei processi, descritti nelle pratiche di controllo del territorio e di governo dello spazio urbano. Al contempo, il linguaggio adoperato dagli ufficiali veneziani riproduceva tanto il taglio prospettico del potere lagunare quanto gli occhiali adoperati dalle società locali. I zentilhomeni, i signori, i nobiles costituivano solo le esemplificazioni e le categorie sintetiche di attori e identità più plastiche e fluide, in una realtà in cui le configurazioni sociali e i canali di affermazione erano legati tanto alle presenze e alle manifestazioni nelle pratiche cittadine, come il consiglio, quanto al concreto controllo sugli uomini e sul territorio, narrato e convalidato, indirettamente, dalla presenza in tribunale e dalle pratiche giudiziarie veneziane.
Conclusioni
24Alla luce degli esempi presentati, alcune considerazioni conclusive possono, infine, essere avanzate. I casi penali giungevano nelle aule del tribunale veneziano prevalentemente grazie all’appello, principale strumento a disposizione dei magistrati veneziani per intromettersi nei meccanismi delle società politiche locali, mentre la concreta pratica della giustizia criminale, lungi dall’apparire prerogativa indiscutibile della Luogotenenza, rimaneva, nei centri minori friulani, profondamente legata alla dimensione comunitaria. Tale stato di cose non era solo l’esito di una situazione venutasi a creare al momento della conquista ma anche il frutto del progressivo aumento delle prerogative di alcuni organi comunitari che, attraverso l’irrobustimento dell’azione locale, bloccavano le cause alla prima istanza, gestendo in modo accorto tanto il sistema degli appelli quanto l’accesso ai tribunali maggiori, in relazione alle esigenze e agli interessi della comunità.
25A questa considerazione vanno affiancate, inoltre, le diverse logiche attivate da parte delle differenti società politiche locali nei confronti del tribunale luogotenenziale, quest’ultimo percepito come area di negoziazione e di legittimazione politica. Nel caso gemonese – in un contesto profondamente segnato dalla dimensione di transito e da un fragile patriziato cittadino – la corte del Luogotenente diveniva uno spazio nel quale il soggetto comunitario poteva confrontarsi con i pericolosi vicini. In questo senso, lo scopo era quello di contrapporsi alle pressioni provenienti dal mondo signorile e di rafforzare la costruzione del proprio potere territoriale sulle comunità limitrofe mentre pochi e ristretti restavano i casi di personalità eminenti che si rivolgevano al tribunale. Diversamente, per la società politica cividalese il tribunale del rettore udinese rappresentava, da un lato, un’arena politica nella quale i maggiori gruppi familiari e consortili potevano confrontarsi. La posta in palio, in questi conflitti, era rappresentata non solo dall’accesso e dal controllo delle risorse locali ma anche, e soprattutto, dalla salvaguardia e dall’accrescimento dell’onore, tanto della propria famiglia quanto del proprio gruppo consortile. In altro senso, invece, la corte poteva trasformarsi in uno spazio per la ricerca della reciproca legittimazione, all’interno di un processo di agnizione reciproca tra le strutture del dominio e i diversi gruppi della società politica cividalese.
26In conclusione, fu anche nella complessa relazione tra i meccanismi giudiziari luogotenenziali – messi a disposizione dal dominio nella nuova configurazione politico-istituzionale dello Stado da Terra veneziano in Friuli – e le sollecitazioni politiche degli attori locali che le comunità cittadine e le loro élites avviarono, nel corso della seconda metà del XV secolo, quel processo di rafforzamento delle società politiche locali che avrebbe condotto alla stabilizzazione degli equilibri regionali per buona parte dell’età moderna.
Bibliographie
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Archivi
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Notes de bas de page
1 Law 1996; Law 2000.
2 Muir 1993; Bianco 1995. Per il dibattito successivo, Politi 1995, Andreozzi 1996 e Zacchigna 2001.
3 Tagliaferri 1973, p. XXXIV-XXXV; citazione a p. XXXIV.
4 Giummolé 1962-1964, p. 63. Il numero di alcuni ufficiali e la loro remunerazione mutarono nel corso della seconda metà del XV secolo; tuttavia, i ruoli non subirono rilevanti alterazioni. Tagliaferri 1973, p. 34-35 e Trebbi 1998, p. 35 e 37.
5 Sanudo 1853, p. 18-19. Il maresciallo, sempre eletto tra i patrizi veneziani, verrà introdotto nel 1436 in seguito alle proteste dei feudatari e delle comunità. Trebbi 1998, p. 32 nota 104 e p. 35 nota 116.
6 Porcia 1897, p. 69; Sanudo 1853, p. 19.
7 Nonostante l’assenza di studi analitici riguardanti le personalità e le reti familiari che occuparono l’ufficio luogotenenziale si vedano, almeno, gli elenchi quasi completi contenuti in Paschini 2003, p. 460, tavola 15.
8 Anche i personaggi minori che ricoprirono l'incarico di Luogotenente potevano fregiarsi di una consolidata esperienza nelle realtà di Terraferma. Si veda, a titolo di esempio, il caso di Ettore Pasqualigo – Luogotenente nel 1460, precedentemente podestà di Vicenza, di Brescia, di Verona e Duca di Creta. Inoltre, numerose personalità, dopo aver ricoperto la carica di Luogotenente, diventavano anche Procuratori di San Marco. Nel 1457 il Luogotenente Paolo Bernardo poteva vantarsi di essere stato podestà di Vicenza, di Verona e Duca di Creta e nel 1464 diveniva Procuratore di San Marco. Infine, la Luogotenenza rappresentava uno degli ultimi incarichi di Giovanni Mocenigo prima di essere eletto Doge nel 1478.
9 Gobessi – Orlando 1998, p. 24 e note da 53 a 56. La carica di Locumtenens e Vicedomino esisteva già durante il periodo patriarcale. Leicht 1917, p. XXII.
10 Trebbi 1998, p. 32.
11 Giummolé 1962-64, p. 69-71.
12 Per le prassi amministrativo-giudiziarie e di mediazione politica, Varanini 1997, p. 164-166.
13 Cozzi 1986, p. 210-220; Scarabello 1981; Tagliaferri 1976; Gaddi 1997.
14 Trebbi 1998, p. 32-33 e Ortalli 1996.
15 Un momento chiave fu la riforma delle Costitutiones Patriae Foriiulii, avvenuta nel corso degli anni Venti del Quattrocento. Leicht 1943-1951, p. 73, 80-81; Id. 1955; Degrassi 2000. Sull'attività della città di Udine, Stefanutti 2006, p. 74. Per un quadro completo della vicenda, Trebbi 1998, p. 33-34 e Leicht 1955, p. 29-30.
16 Sanudo 1853, p. 15-16.
17 Sulla figura dell'assessore, Povolo 1991.
18 Trebbi 1998, p. 37; Viggiano 1993, p. 36 e sgg.
19 Sanudo 1853, p. 18; Porcia 1897, p. 68-70.
20 Trebbi 1998, p. 36 e nota 120.
21 Porcia 1897, p. 68-70. In particolare, Trebbi 1988, p. 36-37 nota 123 e Tagliaferri 1973, p. XXXV.
22 Sui rapporti che intercorrevano tra le differenti magistrature veneziane, Viggiano 1993, p. 147 e sgg e p. 551 e sgg., ma anche Viggiano 1991.
23 Per l’amministrazione della giustizia in una giurisdizione feudale, Perusini 1952-53. Più recente, come esempio delle pratiche di amministrazione della giustizia in un feudo minore, si veda Davide 2011. Per la dimensione della vicinia, Gri 1984 e Gri – Morassi 1984.
24 Con prospettive diverse, si vedano le interpretazioni di Trebbi 1998, p. 35-36, Viggiano 1996, p. 37-38 e Viggiano 1994, p. 495-498.
25 Il primo studio in questione è Giummolé 1962-1964. Le ricerche che meglio hanno evidenziato il ritardo archivistico nell'indagine del Fondo sono: Viggiano 1990; Viggiano 1996 e Viggiano 2003, p. 391, nota 1. Si veda anche il contributo di Davide 2012, p. 233-236.
26 Modolo 1988-89.
27 Ibid.
28 Freschi 2016-2017.
29 Archivio di Stato di Venezia, Luogotenente Patria Friuli, Criminali, busta 44, cc. 349r-359r; d’ora in avanti: ASV, LPF, Criminali. b., c.
30 ASV, LPF, Criminali, b. 54, cc. 955r-962r.
31 ASV, LPF, Criminali, b. 68, cc. 305r-309v.
32 ASV, LPF, Criminali, b. 27, cc. 231r-234v.
33 ASV, LPF, Criminali, b. 86, cc. 125r-132r.
34 Archivio Comunale di Gemona, Deliberazioni, reg. 113, cc. 20r; 40v-41v; 43r; 46v; 47r-v; 48r-v; d’ora in avanti (ACG, Deliberazioni, reg., c.).
35 Nel 1440 faceva la sua comparsa un ufficio intitolato Advocati e composto da quattro persone (ACG, Deliberazioni, reg. 64, c. 12v). Ciononostante, esso non ricompariva negli anni immediatamente successivi se non nel 1447, ma sotto altro nome.
36 ACG, Deliberazioni, reg. 71, c. 2r.
37 ACG, Deliberazioni, reg. 72, c. 2r.
38 ACG, Deliberazioni, reg. 122, c. 1v.
39 ACG, Deliberazioni, reg. 84, c. 3v.
40 Un utile confronto può essere operato con le rubriche delle costituzioni riguardanti gli appelli, in particolare dal capitolo 77 a 80 cfr. Gobessi – Orlando 1998, p. 206-212.
41 ACG, Deliberazioni, reg. 111, c. 3v.
42 ACG, Deliberazioni, reg. 91, cc. 38r-39v.
43 ACG, Deliberazioni, reg. 91, cc. 41r-v.
44 ASV, LPF, Criminali, b. 91, cc. 400r-v.
45 Archivio Comunale di Cividale, Definitiones, Archivio Magnifica Comunità G01 16, registro 1304, cc. 168v-169r; d’ora in avanti: ACC, Definitiones, AMC, reg., c.
46 ASV, LPF, Criminali, b. 91, cc. 400r-407r.
47 ASV, LPF, Criminali, b. 24, cc. 3r-6v.
48 ASV, LPF, Criminali, b. 86, cc. 63r-67v.
49 ASV, LPF, Criminali, b. 36, cc. 289r-291v.
50 ASV, LPF, Criminali, b. 42, cc. 321r-328v.
51 ACC, Definitiones, AMC G02 18, reg. 6, c. 140r.
52 ACC, Definitiones, AMC G02 18, reg. 6, cc. 140r-140v.
53 ASV, LPF, Criminali, b. 92, c. 623v.
54 ASV, LPF, Criminali, b. 68, cc. 240r-295r.
55 ASV, LPF, Criminali, b. 80, c. 971r.
56 ASV, LPF, Criminali, b. 26, c. 302r-311r. Per l'intera vicenda processuale, Viggiano 2003, p. 399-409.
57 Ivi, p. 409.
Auteur
Istituto italiano per gli studi storici - lorenzo.freschi.88@gmail.com
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