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I registri della giustizia penale nell’Italia dei secoli XII-XV

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Didier Lett

Il funzionamento delle istituzioni giudiziarie e i meccanismi della procedura

Fuori dalla città

Documenti e pratiche della giustizia dei conti Guidi nel XIV e XV secolo

Lorenzo Tanzini

Résumé

Il saggio intende affrontare la documentazione della giustizia criminale in un contesto istituzionalmente non comunale, cioè quello della signoria territoriale nei secoli finali del Medioevo. Il caso di studio è costituito dalle diverse dominazioni signorili dei Conti Guidi tra Valdarno e Casentino, una realtà molto frammentata ma ricca di notai. La ricerca fa emergere le differenti strategie di redazione e conservazione dei documenti giuridiziari: carte sciolte in pergamena, atti registrati nelle imbreviature dei notai a servizio dei signori, libri maleficiorum veri e propri nel caso eccezionale dell’archivio del vicariato di Poppi. Studiando le caratteristiche formali della documentazione superstite il saggio individua alcuni tratti caratteristici della giustizia dei signori in comparazione con la prassi dei tribunali cittadini coevi.

Texte intégral

  • 1 Vallerani 2005; Maffei 2005.
  • 2 Si osservi ad esempio la difficoltà di concretare il dettaglio della giustizia signorile anche in (...)
  • 3 Sul quale abbiamo anche la fortuna di una recente, ampia raccolta di studi a tutto tondo: Canaccin (...)

1L’intento di questo contributo è l’analisi documentaria della prassi della giustizia criminale in un contesto non cittadino, segnatamente la signoria dei diversi rami della famiglia comitale dei Guidi nel XIV secolo. È noto infatti come in generale in Italia ma specialmente in Toscana la documentazione giudiziaria si concentri essenzialmente nelle sedi di conservazione comunali, quindi presenti una fortissima focalizzazione urbana nei soggetti, nei temi e nelle procedure.1 Molto più difficile è cogliere le pratiche di giustizia in ambiente signorile, cioè in un contesto abitualmente meno ricco di documentazione diretta.2 Il caso dei conti Guidi3 offre in questo senso grandi opportunità, per la varietà dei contesti e la relativa ricchezza della documentazione nel periodo tardomedievale, e non ultimo per la tradizione di studi che specialmente negli ultimi decenni, soprattutto per merito di Marco Bicchierai, ha messo in luce la documentazione direttamente proposta dalle signorie guidinghe. A partire da questo caso sarà quindi possibile verificare in che misura le pratiche di giustizia e la relativa produzione scritta fuori dal contesto istituzionale comunale assumano caratteri propri o ripetano modalità già note.

  • 4 Non mancano nel corso del XIV secolo anche casi di comunità ‘in condominio’, dove l’ufficiale citt (...)

2Parlando di signorie guidinghe si fa in effetti riferimento ad una realtà indiscutibilmente plurale. A partire da un complesso di diritti pubblici straordinariamente esteso all’acme dell’espansione comitale, nel XII secolo, i Guidi si trovano nel corso del Trecento, quando le fonti possono soddisfare le nostre domande, a coprire una galassia di piccoli territori, normalmente retti da un singolo ramo della famiglia – non di rado in conflitto con gli altri – ritagliati tra le più compatte dominazioni cittadine. La tendenza all’assorbimento dentro ai domini urbani si compirà definitivamente nel XV secolo, con la sottomissione di Poppi e del suo territorio a Firenze nel quadro dei capitoli del conte di Battifolle con la Repubblica, ma si tratta solo della conclusione di un lungo periodo di intensa compenetrazione tra le pratiche di giustizia comitale e gli usi del territorio cittadino.4

3Quella che siamo in grado di testimoniare, dunque, è una stagione conclusiva della lunga storia della giustizia signorile; questo non significa tuttavia che si tratti di episodi marginali o ormai privi di interesse. Piuttosto si dovrà tener conto del fatto che la frammentazione geografica e anche familiare delle diverse signorie rende valida solo fino a un certo punto una presentazione complessiva dei caratteri della ‘giustizia guidinga’, e più prudente una considerazione per casi, nei quali i caratteri assunti dalle pratiche di giustizia rispondono a specifiche esigenze territoriali, insediative, di struttura sociale o di natura politica dell’autorità comitale. Altra sarà dunque la giustizia amministrata nella sede monumentale del palazzo di Poppi, dove ancor oggi trova suggestiva collocazione l’archivio del vicariato guidingo, altra quella svolta nei castelli del Chianti o della Valdambra per anni in bilico tra la fedeltà ai Guidi e la sottomissione a Firenze, e altra ancora quella della piccolissima, per certi versi residuale dominazione di Raggiolo.

  • 5 Il tema è stato ampiamente sviluppato dai saggi raccolti in Barlucchi 2016, in particolare il sagg (...)

4Un carattere comune si può comunque individuare il tutte le esperienze che vedremo in queste pagine, al di là del lato puramente negativo dell’essere una giustizia non comunale: si tratta dell’intensità e della centralità del circuito notarile. Che le dominazioni guidinghe, specialmente nell’area in cui si mantennero più compatte cioè il Casentino, siano state un territorio singolarmente ricco di notai, sia in termini quantitativi che per la qualità della cultura scrittoria e giuridica dei professionisti, è un dato ormai acquisito: lungi dal rappresentare un ambiente in qualche modo comprimario rispetto al contesto urbano, il Casentino e le terre montane di secolare tradizione guidinga ‘esportano’ notai verso la città, e consentono una produzione anche culturale di livello significativo.5 Segno questo probabilmente di quanto solo circostanze accidentali abbiano impedito ai conti Guidi di costituire un vero principato territoriale forte di un profilo politico e culturale riconoscibile.

  • 6 Barlucchi 2016b.
  • 7 Tra cui quello di ser Francesco Chiavelli che si citerà sotto a nota 14, il quale concluse la sua (...)
  • 8 ASFi, Notarile Antecosimiano, 18427-18429.
  • 9 ASFi, Notarile Antecosimiano, 18430: si noti che per la sua parentesi casentinese ser Rustichello (...)

5Questo elemento per così dire di eccellenza non è attenuato, anzi probabilmente è accentuato nel XIV secolo, nel quadro cioè di una frammentazione e lenta disgregazione della signoria a vantaggio di Firenze. Innanzitutto, infatti, la città fungeva come accennato da attrazione e luogo sociale di crescita per la mobilità sociale dei notai ‘guidinghi’: il caso di ser Grifo da Pratovecchio e dei suoi discendenti, iniziato in uno dei castelli casentinesi e proseguito ad Arezzo, Siena e nella trentennale esperienza del Notaio delle Riformagioni di Firenze è emblematico,6 ma potrebbe essere affiancato a vari altri.7 Anche senza uscire dalla dominazione guidinga, tuttavia, per i notai la signoria offriva interessanti possibilità proprio per il suo carattere frammentario. Mentre infatti nel XIII secolo l’amministrazione delle signorie guidinghe era abbastanza compatta e articolata, con figure di vicari, visconti, ufficiali eccetera, spesso con i loro notai, con la frammentazione trecentesca presso i singoli rami si diffonde l’uso di reggere le singole località per tramite di un notaio con attribuzioni onnicomprensive (giudice, addetto alle riscossioni, notaio agli atti): questo sicuramente accentuava la richiesta di versatilità e quindi valorizzava il ruolo e la dignità del professionista come interprete dell’autorità pubblica tout court. Non per nulla nella grande varietà di percorsi professionali dei notai che vennero a contatto con le signorie guidinghe non vi sono soltanto casi di progressiva attrazione verso la città, ma anche episodi altrettanto significativi di circolazione. Uno dei più emblematici è quello di ser Rustichello di ser Guido da Leccio, figlio di un professionista già attivo nel Valdarno superiore a fine Duecento, il quale ha lasciato una ricchissima messe di imbreviature rogate a Firenze, spesso per famiglie di primo piano come Bardi, Mozzi e Quaratesi dal 1329 fino ai primi anni ’60.8 Ser Rustichello, già nel pieno della sua carriera di notaio ‘fiorentino’, fu dal 1347 al 1349 vicario e ufficiale del conte Simone da Battifolle in alcune delle sue signorie casentinesi, e di tale incarico lasciò un intero registro di atti (sfortunatamente per noi privi di riferimenti alla giurisdizione criminale),9 prima di riprendere la sua consueta attività a Firenze: esempio perfetto dell’assoluta circolarità di esperienze tra il notariato guidingo e quello cittadino.

6Venendo quindi al quadro della documentazione, l’insieme della storia dei Guidi nel tardo Medioevo ci offre alcune tipologie diverse che vedremo puntualmente, ognuna delle quali legata ad uno specifico contesto territoriale e ad un retroterra politico diverso. In primo luogo le imbreviature notarili nelle quali si conservano singoli atti di giurisdizione: un caso particolare ma certo non inconsueto di versatilità della forma-protocollo notarile, della quale le circostanze appena accennate amplificavano la portata. Secondariamente avremo a che fare con singoli atti giudiziari conservati su pergamene sciolte, per effetto di una specifica situazione storica valida per il territorio della Valdambra. Infine, il caso più fortunato sarà quello di un piccolo archivio di registri giudiziari prodotti dal tribunale signorile, quello di Poppi per la fine del ‘300 e per i primi decenni del secolo successivo fino alla fine della dominazione guidinga.

Atti giudiziari in imbreviature notarili

  • 10 Sulla storia della signoria guidinga sul castello e la sua amministrazione nel XIV secolo cfr. Bic (...)
  • 11 Bicchierai 2016, p. 76-78; sull’aspetto culturale Bettarini Bruni 2011, p. 53-135. Ser Giovanni è (...)

7Il primo dei tre casi è quello ben testimoniato dalla signoria di Raggiolo, castello collocato nel versante casentinese del Pratomagno soggetto al conte Guido Novello fino al 1320, e dal 1357 ufficialmente soggetta a Firenze.10 I documenti della giustizia criminale si trovano qui tra le copiosissime imbreviature di ser Giovanni di Buto da Ampinana, un personaggio che rappresenta perfettamente la ricchezza della storia del notariato guidingo: non solo per l’abbondanza della sua produzione e per le relazioni di alto livello politico che coltivò per tramite professionale, ma anche per la grande originalità di uomo del diritto, lettore non ignaro di letteratura e filosofia, e in ultimo sagace imprenditore.11 Tra i suoi molti incarichi ser Giovanni fu almeno dal 1316 ufficiale del conte Guido Novello in partibus Casentini, quindi figura formalmente incaricata di gestire la giustizia signorile. Non sappiamo quanto sia durato l’incarico, ma negli anni ’30 del secolo ser Giovanni compare di nuovo a servizio dei conti Guidi, questa volta nei castelli tra il Chanti (Barbischio, Gaiole) e il Valdarno superiore (Moncioni, Ganghereto), dal momento che molti dei suoi atti (per la verità quasi sempre a carattere privato) sono rogati ad banchum iuris. Per tornare al periodo in cui ser Giovanni era ufficiale del conte a Raggiolo, le sue imbreviature recano molte tracce di questo suo incarico, in mezzo agli innumerevoli atti per privati, e contengono in particolare per quattro sentenze capitali per cause criminali pronunciate a Raggiolo. La documentazione notarile ci tramanda in questo caso non la procedura penale, con i vari passaggi del processo, ma la sua conclusione, rivestita di una grande solennità e di un chiaro portato simbolico, espressione dell’autorità signorile come depositaria della piena iurisdictio:

  • 12 ASFi, Notarile Antecosimiano, 9497, cc. 122v-123r.

Late et pronuntiate fuerunt dicte sententie per eundem dominum comitem Guidonem Novellum sedentem pro tribunali ad logiam castri Raggioli presentibus testibus Bartlino de Campi Vito Serviti Benefacto Salvagni in pleno et generali consilio ad sonum campane congregato sub annis domini a nativitate MCCCXVIIII indictione prima die XXV mensis aprilis…12

8Vale la pena osservare che qui è il conte stesso a fungere da supremo giudice. La sua è però una funzione che esprime solo l’elemento simbolico del processo, che si svolge invece ad opera dello stesso ser Giovanni, a sua volta coadiuvato, almeno in alcuni dei casi superstiti, da professionisti del diritto di ambito cittadino:

  • 13 ASFi, Notarile Antecosimiano, 9498, c. 26r.

sub examine et consilio sapientis viri domini Novelli iudicis de Aritio scripta et lecta per me Iohannem notarium de curia Ampinana [nella loggia del castello di Raggiolo] in pleno et generali consilio hominum de Ragiolo.13

9In grande sintesi, la testimonianza di questi atti ci parla di un forte investimento dell’autorità comitale sulla giustizia, intesa come esercizio effettivo e in prima persona almeno per le cause criminali, e allo stesso tempo testimonia la funzione decisiva del notaio del conte e di suoi occasionali collaboratori tecnici, tali da assicurare la conformità della procedura e della produzione scritta agli standard formulari ben consolidati. Ci sarebbe anzi da chiedere per quale motivo, considerando la funzione espressamente svolta dal notaio come ufficiale comitale, la registrazione degli atti criminali tra le imbreviature sia così parsimoniosa, e peraltro riservata alle sole sentenze. La risposta che sembra più plausibile è che i passaggi processuali nelle cause penali fossero annotati in altre sedi, e poi non formalmente riportati nelle imbreviature perché, a differenza che per le cause civili, qui era meno probabile l’emergere di richieste di estrazione delle copie, quindi tutto sommato era poco economico curare una effettiva trascrizione delle note nel protocollo notarile. Prova ne sia il fatto che al di fuori dell’ambito criminale si riscontrano in varie occasioni atti processuali civili (libelli, procure, petizioni) tra le imbreviature di ser Giovanni. Complessa era dunque la dinamica che presiedeva alla conservazione dei singoli atti di giurisdizione nei tribunali signorili, ma si può ritenere che quanto restava al di fuori delle imbreviature notarili fosse destinato alla fragilità della conservazione, almeno nella parte più corrente.

  • 14 Per tutto questo caso sono debitore del saggio Becattini 2018, che l’autrice mi ha generosamente c (...)

10Se fossimo in grado di seguire le testimonianze di tutti i notai superstiti in relazione con i conti Guidi, il caso di singoli atti di giurisdizione sparsi nei protocolli sarebbe probabilmente il più ricorrente. È quanto si riscontra ad esempio all’altra estremità territoriale dei domini guidinghi, nei territori tra il Valdarno superiore e il Chianti, dove ancora nella seconda metà del XIV rami della famiglia (in particolare quello di Battifolle) mantenevano porzioni di diritti pubblici su castelli come Gaione, Pietraversa, Moncioni e Barbischio, e il notaio Francesco Chiavelli da Castel San Giovanni vestiva dal 1369 i panni sia di vicario del conte che di professionista privato, con la relativa commistione di atti nelle sue ricche imbreviature fino al 1382. Anche in questo caso è difficile trovare interi processi o sezioni compatte di documenti del tribunale, ma piuttosto si riscontra una intermittente inserzione di documenti dal pesante profilo giudiziario, fino ad un caso assai raro di lettera inviata agli ufficiali locali per dirimere una questione in cui emergevano conflitti di giurisdizione con i vicini ufficiali fiorentini.14 In altre parole i protocolli notarili si dimostrano anche in questo caso un contenitore adeguato e molto usuale di atti di giurisdizione, redatti dal notaio senza soluzione di continuità rispetto agli altri documenti patrimoniali che si trovava a redigere in quanto figura di riferimento tanto del conte quanto della comunità in cui viveva. Questa redazione tra le imbreviature mantiene però sempre funzioni in qualche modo complementari ad una redazione di veri e propri libri del tribunale, la cui presenza si intuisce e silentio, ma che presumibilmente furono destinati ad una conservazione più sfortunata.

Atti giudiziari in pergamena

  • 15 Edito in Ascheri 1995: per la datazione cfr. Bicchierai 2012, p. 87-116.
  • 16 Ho esaminato il caso, fornendo anche l’edizione delle carte in oggetto, in Tanzini 2016, p. 17-48.
  • 17 Si tratta di una pratica documentaria ricorrente: Firenze vi aveva fatto ricorso già nel 1330, qua (...)

11La Valdambra, area posta entro la diocesi di Arezzo ma al confine con il contado di Firenze nel Valdarno Superiore, è uno dei territori guidinghi meglio noti, non soltanto per il precocissimo e celebre statuto della signoria,15 creduto a lungo del 1208 e presumibilmente degli anni ’60 del Duecento, che comunque disegna con straordinaria nettezza la struttura di una signoria nel territorio aretino, ma anche per la conservazione di una serie di atti vari in originale o in copia che si collocano nella prima metà del XIV secolo. In questo caso ciò che possiamo dire sulla prassi della giustizia guidinga viene non direttamente da imbreviature notarili, ma da documenti in pergamena sciolta, redatti però copiando frammenti di registri processuali. La circostanza a cui dobbiamo una simile conservazione è la sottomissione dei comuni rurali della Valdambra (attualmente comuni di Bucine e in piccola parte di Montevarchi) al comune di Firenze negli anni ’30 del Trecento. A seguito della messa a contado delle comunità della Valdambra le autorità cittadine vollero cautelarsi riguardo all’effettivo godimento dei diritti pubblici su quel territorio di fronte ad eventuali rivendicazioni di terzi, coinvolti nelle diverse fasi della complicata storia politica di quell’area: conti Guidi stessi, comune di Arezzo, famiglia Tarlati. La situazione assumeva caratteri di particolare incertezza per il castello di Pogi, acquisito molto tardi dagli stessi Guidi (poco oltre la metà del Duecento) e in forme che potevano lasciare dubbi sulla piena validità della sottomissione rispetto a diritti preesistenti sugli uomini della comunità. Per questo nel novembre 1337 il comune di Firenze ordinò a ser Giovanni di ser Chele da Bucine una serie di copie di atti processuali della signoria guidinga, redatti originariamente dal 1293 al 1334:16 una scelta selettiva non facile da comprendere, legata forse a circostanze specifiche delle cause trascritte, ma con ogni probabilità anche all’intento di tenere traccia presso gli archivi fiorentini di frammenti dell’amministrazione giudiziaria dei conti Guidi, utili sia per innestare su di essa le ‘nuove’ pratiche di governo della dominante, sia per impugnare eventuali contestazioni o eccezioni contro la iurisdictio che Firenze proprio dai conti Guidi aveva ereditato.17 Sta di fatto che il piccolo dossier, composto da otto pergamene, ci offre un selettivo ma articolato spaccato delle giustizia criminale e civile dei Guidi nella Valdambra due-trecentesca.

12Singolarmente, le pratiche messe in atto dai Guidi differiscono da quelle appena viste a Raggiolo. Innanzitutto qui non è il conte, ma i suoi vicari o podestà che agiscono come gestori della giustizia pubblica nelle cause civili e criminali. Allo stesso tempo un peso minore della figura del conte è confermato dal riferimento agli statuti del Viscontado, che certo sono un documento normativo dell’autorità guidinga ma rappresentano un riferimento puntuale per il tribunale, privo del protagonismo signorile dei casi di Raggiolo. Una giustizia insomma di minore impatto simbolico, ma sicuramente molto più capillare, quella che esce da un confronto meramente documentario tra i due casi: che tuttavia, considerando la limitatissima base offerta dalle fonti, potrebbe essere semplicemente segnale della complementarietà di pratiche adottate a seconda dei contesti dalle autorità signorili.

13Ciò che le copie di ser Giovanni offrono di più prezioso è però il riferimento agli originali da cui esse vennero tratte, per quanto si tratti di un rinvio forse mediato dal lessico di chi redasse le copie. In tre casi il copista trecentesco trovò gli atti di bandi, condanne e processi vari negli acta di ser Zaccaria di Gozzello, podestà e visconte alla fine del Duecento, successivamente conservati da ser Angelo Lachi da Bucine. Si potrebbe supporre che si trattasse di libri di imbreviature ‘misti’ come quelli di Giovanni di Buto visti sopra, conservati da uno dei successori del redattore anche a motivo dei loro contenuti. In un caso del 1299 invece la copia è estratta da un liber civilium questionum, e in un secondo del 1306 da un liber civilium questionum et criminalium, mentre di nuovo a un registro del genere si fa riferimento nella copia di una inquisitio del 1326:

In nomine Domini amen. Hic est liber causarum civilium et aliorum attorum attitata et ventilata (sic) coram me Migliore notario et offitiali magnifici viri domini Guidonis comitis Çaffini olim bone memorie comitis Amerigi de Mutilliana in terris ipsius Vallis Ambre sub annis Domini Millesimo CCCXXVI inditione VIIII die XXII mensis maii….
Hec est inquisitio que facio et facere intendo ego Meliore offitialis illustris et magnifici viri domini comitis Guidonis domini Çaffini ex offitio meo et curia domini comitis contra et adversus Casinellum et Iohannem et contra quemlibet alium qui reperiretur culpabilis de infrascriptis…

  • 18 Tanzini 2016, Appendice, n. 1: Fumus nunptius comunis de Bucino retulit in Çacharie notario se de (...)

14Per quanto si tratti di momenti diversi nell’arco di quasi un trentennio, sembra di poter dire che in questa fase molto matura della signoria guidinga in Valdambra l’autorità giurisdizionale dei conti si esprimesse in libri causarum in cui venivano partitamente redatti gli atti processuali civili e criminali secondo il loro quotidiano svolgimento. Talvolta questi registri assumevano la tediosa ripetitività delle cause civili con le loro citazioni ed eccezioni, pignoramenti e sequestri, mentre talvolta vi affiorava tutta la densità simbolica degli atti della giustizia criminale, come nel bando contro assassini posto a pubblica lettura in capite pontis de Bucino per mandato del conte stesso dal messo del comune.18

15Il quadro documentario dell’autorità signorile era peraltro anche più complesso perché alcune delle copie in pergamena risultano estratte da un libro a carattere amministrativo:

  • 19 Ivi, n. VI.

In Dei nomine amen. MCCCXI a dì XIII de Novembre. Questo è el libro de Grifo d’Acorso offitiale de messere lo conte Guido, nello quale libro si è de recheste e comandamenti del detto Grifo a’ fedeli de detti messer lo conte de le terre de Valdambra cioè Bucino Pogi Gallatrona Torre Rendola.19

  • 20 Ivi, n. VIII: Anno domini MCCCXXXIIII del mese di maggio. Al nome di Dio e dela sua Madre Madonna (...)

16O altrove da un libro dell’entrata del castaldo dei conti.20

  • 21 Si veda in proposito Giorgi - Moscadelli 2012.

17Il caso della Valdambra ci mostra nel complesso una giustizia signorile che ha acquisito un alto grado di organizzazione istituzionale e articolazione documentaria, di certo non inferiore a quella che si troverebbe nelle podesterie dei coevi distretti cittadini. Il fatto che di una simile articolazione si siano conservati soltanto limitati e casuali frammenti ha a che fare con la discontinuità politica, unita alla pratica del tutto comune di trasmettere i registri degli atti insieme a quelli degli instrumenta come patrimonio del notaio redattore, con la conseguente dispersione dei mille rivoli delle successioni tra notai: una pratica del resto identica a quella adottata negli archivi degli uffici comunali,21 quindi tutt’altro che tipica dell’ambiente signorile.

Un archivio della giustizia signorile

  • 22 Bicchierai 2005.

18L’ultimo caso che possiamo prendere in considerazione rappresenta l’esempio di gran lunga più significativo e ricco. La signoria guidinga sul castello di Poppi e le sue immediate vicinanze si protrasse fino al 1440, lasciando un eccezionale patrimonio documentario che ha consentito anni fa a Marco Bicchierai di tracciare un articolato quadro della società locale e dei poteri comitali su di essa.22 La peculiarità politica del territorio di Poppi non deve far dimenticare che si tratta di una signoria superstite, nel tardo Trecento ormai sottoposta a una sorta di protettorato da parte di Firenze, quindi ‘immersa’ nel contesto fiorentino non soltanto in senso territoriale (la giurisdizione del conte si esauriva a vantaggio dei podestà cittadini già varcato il ponte sull’Arno ai piedi del castello, dove si distende oggi l’abitato moderno di Ponte a Poppi) ma in anche e più capillarmente nel senso della circolazione di uomini, personale, pratiche e culture di governo. Questo spiega in gran parte come l’autorità del conte si manifesti relativamente poco nella pratica della giustizia, mediata com’era da una pervasiva cultura professionale di fondo.

19Nella prospettiva che più ci interessa a Poppi si sono conservati, in gran parte nell’Archivio storico del comune di Poppi e in misura minore nelle collezioni manoscritte della locale Biblioteca Rilliana, una quarantina di registri della giustizia guidinga dal 1372 al 1440, a cui si aggiungono alcuni frammenti di collocazione incerta. La maggior parte di questo cospicuo archivio consiste in libri delle cause civili: otto libri o quaderni sono invece registri di cause penali (inquisizioni e/o condanne) a partire dal più antico del 1393. In questo caso comunque, anche più che nei precedenti, varrà la pena seguire i caratteri dei libri criminali nel contesto di tutta la produzione documentaria del tribunale.

  • 23 Biblioteca Rilliana di Poppi, Manoscritti, 280. Si tratta dell’unico registro che conservi insieme (...)
  • 24 Questo già nel registro più antico delle cause civili, in Biblioteca Rilliana di Poppi, Manoscritt (...)
  • 25 Tanzini 2012.
  • 26 ASCP, Archivio del vicariato, 4.

20Una prima osservazione riguarda di nuovo l’organizzazione documentaria della giustizia. In linea di massima gli ufficiali guidinghi a Poppi tenevano registri separati per criminali e civili, salvo un caso abbastanza dubbio del 1396-1397.23 Questa scelta redazionale si giustifica in parte con il rilievo demografico di Poppi, luogo di una certa complessità sociale, ma non si può attribuire soltanto a situazioni pratiche, che richiedevano modalità di giustizia differenziate. Anche perché le due tipologie tendono comunque ad intrecciarsi, per cui talvolta i bandi generali emanati dall’ufficiale sono riportati nei registri delle cause civili.24 Negli stessi anni della fine del XIV e inizio del XV secolo varie podesterie dello stato fiorentino ci hanno lasciato libri del podestà che sono insieme civili e criminali – e si tratta di luoghi non particolarmente lontani da Poppi per consistenza: Certaldo, Monsummano o Foiano.25 Quindi ci troviamo di fronte ad una complessità documentaria anche superiore a quella dei centri soggetti alla città, quasi che l’essere un dominio singolare e isolato in mezzo ad una dominazione esterna amplificasse il rilievo della scrittura della giustizia. Peraltro che la redazione dei registri attraesse una cura speciale lo dimostra proprio l’esempio sopra citato del registro del 1396-1397, che venne redatto con una cura quasi calligrafica, insolita per documentazione corrente del genere, quasi si trattasse di un modello. Il confronto con le pratiche in uso nel territorio fiorentino rivela anche una seconda peculiarità, evidente nei registri delle cause civili. Gli atti sono riportati con grande dovizia formulare: libelli, comparse, testimonianze eccezioni ed evidentemente sentenze. Questo non stupirebbe ad un’altezza cronologica più risalente, perché di quel formulario si componeva la pratica della giustizia. Ma a fine Trecento, in molti dei casi noti di registri giudiziari di ambito fiorentino la varietà del formulario appare ormai ampiamente superata da una pratica di redazione nella quale gli atti esecutivi giungevano quasi a monopolizzare le carte, e comunque ad imporre un tono estremamente sommario agli atti, tipico del modo di agire degli ufficiali fiorentini nel territorio. La versione più articolata e complessa dei registri civili si conserva semmai laddove esista o esista ancora una forma di gestione locale della giustizia da parte di notai comunitativi, quella che si sarebbe chiamata ‘banca attuaria’. Quello che si riscontra a Poppi, dunque, è una spiccata resistenza di pratiche scrittorie normalmente abbinate ad una forte identità comunitaria: in altre parole anche in questo senso la singolarità ‘signorile’ sembra portare con sé – per certi versi paradossalmente – una più efficace salvaguardia del profilo degli ufficiali locali. Una simile complementarietà tra giustizia e identità comunitaria la si riscontra in una caso molto singolare, quello del registro del periodo 1376-1382.26 La particolarità del registro è il suo riferirsi esclusivo al distretto coincidente con il villaggio di Fronzola, sempre soggetto al dominio guidingo ma giurisdizionalmente distinto da Poppi. Come osservava puntigliosamente un procuratore in una causa del 1381,

  • 27 ASCP, Archivio del vicariato, 5, cc. non numerate del 14 ottobre 1381.

aliud est castrum et curia Puppi et eius iurisdictio et forum, et aliud est castrum curia iurisdictio et forum Fronçole et de per se….et de per se solitum est habere offitium et vicecomitem dictum castrum Fronçole, et quilibet offitialis in eo loco videlicet sue iurisdictionis de per se sedere pro tribunali et ius reddere.27

  • 28 ASCP, Archivio del vicariato, 4, cc. 62v-63r e una carta sciolta dopo c. 101.

21Non per nulla in questo singolare registro si riportano anche decisioni della comunità stessa di Fronzola, quindi al di fuori dell’ambito strettamente processuale.28 In altre parole, nei domini dei conti di Battifolle alla fine del ‘300 la distinzione della giurisdizione signorile era abbinata ad uno spiccato senso delle prerogative delle singole comunità, evidentemente meno schiacciate dall’autorità superiore di quanto accadesse negli stessi anni alle curie dei centri soggetti a Firenze.

  • 29 Rispettivamente Archivio del vicariato, 20 per le inquisizioni e Archivio del vicariato, 21 e 22 c (...)
  • 30 La tipologia può avere una variante più complicata, per cui sezioni di inquisizioni e di sentenze (...)

22Nello specifico del criminale, i non moltissimi ma rilevanti registri di Poppi raccolgono talvolta sole inquisizioni o solo condanne,29 ma più spesso testimoniano una forma composita con entrambe le tipologie, in questo senso del tutto analoga a quanto osservabile in ambito cittadino, per cui ad una sezione di inquisizioni, ciascuna seguita dagli atti conseguenti della causa, segue un fascicolo finale con sole sentenze, evidentemente molto poche rispetto ai procedimenti aperti.30

  • 31 Regestata con ampie parti edite da Bicchierai 2005, p. 244-247.
  • 32 Una prima menzione già in ASCP, Archivio del Vicariato, 3, c. 191r, 8 aprile 1377; in ASCP, Archiv (...)

23Quanto alle figure coinvolte negli atti di giustizia, il modello di Poppi segue l’esempio della Valdambra e non quello (vicinissimo territorialmente) di Raggiolo, nel senso che anche le condanne penali sono pronunciate dal vicario e non dal conte in prima persona. Eccezione, a quanto ho potuto vedere unica, è quella della condanna di Andrea da Ostina e Piero di Ranuccio del 1405, che giunge a conclusione di un caso di assassinio. Trattandosi di un omicidio commesso intenzionalmente sul confine tra la giurisdizione del conte e quella della Repubblica fiorentina, il conte ritenne probabilmente di dover dare un profilo di speciale solennità alla condanna, accompagnata peraltro da un eccezionale racconto in volgare dell’intera vicenda, nata da una storia di amore e violenza degna delle pagine di Boccaccio.31 In ogni caso le sentenze sono sempre pronunciate in riferimento agli statuti di Poppi,32 a ulteriore conferma del ruolo abbastanza mediato che assume il titolare della giurisdizione signorile.

  • 33 Bicchierai 2005, p. 326-343.
  • 34 ASCP, Archivio del vicariato, 24, cc. 84v-85r: condanna a cinquanta fiorini di messer Benedetto de (...)

24L’elemento più vistoso della pratica di giustizia del conte (o più propriamente dei suoi vicari, come abbiamo appena visto) è la centralità della grazia nelle cause criminali, che già Bicchierai ha sottolineato peraltro in chiave diacronica.33 Prendendo il primo liber maleficiorum conservato, quello del 1393, su circa 100 condanne registrate nel registro solo una ventina risultano pagate integralmente dai condannati, a fronte di circa 40 rimesse in toto e altrettante graziate dopo il pagamento di un terzo o della metà, o l’ottemperanza di atti di sottomissione dà valore essenzialmente simbolico: in un caso il condannato dedit operas vinee mandato comitis, e in molti si usano riparazioni in natura ma nichil solvit. Questa evidente preferenza per la composizione della pena o la sua totale remissione interviene anche per reati assai gravi, come nel caso del 1408 che vede il rettore di una chiesa nei pressi di Poppi condannato per aver suscitato un vero tumulto contro gli uomini di una comunità soggetta a Firenze, col rischio di compromettere i rapporti diplomatici del conte con la Repubblica.34

  • 35 Sulla diffusione della grazia nei regimi signorili cittadini cfr. Vallerani 2009; Varanini 2002; C (...)

25Il conte dunque trovava in definitiva più fruttuoso puntare sull’uso sistematico della grazia che accanirsi sull’applicazione delle pene, e ciò per motivi insieme materiali di economia e praticità ma anche simbolici, dal momento che dispensare quotidianamente grazie contribuiva a rinsaldare il potere del signore almeno nella sua veste di paternalistico custode del bene delle ‘sue’ comunità, come del resto sapevano bene anche i governi signorili cittadini.35

26La documentazione di Poppi, nel suo carattere seriale anche se intermittente, consente peraltro uno studio tematico della fenomenologia del criminale. La situazione di gran lunga più ricorrente è la violenza nelle varie forme, la tipica ‘violenza di antico regime’ che abbonda nelle fonti giudiziarie del tempo: seguono in una ideale classifica dei delitti i furti, e a grande distanza il gioco d’azzardo, mentre molto rare sono le questioni sessuali, pur legate di norma a casi di particolare impatto. Tipici di questo territorio sono i reati ‘di confine’, commessi da personaggi che si muovono tra diverse appartenenza territoriali o sociali (singolare il caso di una donna sedotta da un ebreo), oppure avvenuti nel quadro di conflitti tra comunità, come nel caso del prete di S. Pietro in Frassino.

27Tornando però all’organizzazione documentaria che è il fuoco del nostro interesse, vale la pena concludere con qualche cenno agli elementi evolutivi nel primo Quattrocento, cioè verso la conclusione della storia di Poppi come signoria guidinga. Quanto ai registri di cause civili, fermo restando il carattere molto articolato e il formulario assai ricco rispetto a coevi esempi dello stato fiorentino, si riscontra un vistoso diffondersi della lettera, cioè di documenti prodotti dall’attore sulla base dei quali viene risolto il processo. Nello stato fiorentino questo tipo di modalità diviene ben presto onnipresente per via dell’uso di presentare ai tribunali periferici lettere a proprio favore di uffici centrali dello stato cittadino. Chiaramente nel territorio guidingo una dinamica del genere non era possibile, ma qualcosa di simile si riscontra nell’aprile 1403, quando un maestro David ebreo abitante di Poppi produce dinanzi al giudice una lettera dei tutores dati per commune Florentie comiti Francisco de Battifolle agli ufficiali pro comite Francisco de Battifolle in terra Pupii. La lettera, volgare, comunica la decisione di autorizzare gli ebrei a fare ragione sui loro creditori:

  • 36 ASCP, Archivio del Vicariato, 19, c. 49r (18 aprile 1403).

Karissimi nostri. Noi aviamo scritto a’ tutori del conte Francescho di costì come per certe giuste et ragionevoli cagioni noi aviamo deliberato che non obstante niuna deliberagione o decreto per noi facto per lo passato in contrario i giudei che in Poppi habitano a prestare possano da ora inanzi cominciando il primo dì iuridico dopo le feste di Pasqua proxima usare ogni loro ragione contro a ogni loro debitore in iudicio e fuora di iudicio secondo la forma et continenzia di capitoli et pacti ànno dal conte Ruberto; il che vi significhiamo et bene volgliamo che se nel proseguire le loro ragioni vi fossi obpressato alcuno inpotente et volessi alcuna cosa proporre in sua difesa che a lui sia licito il venire a noi a mostrarci di sua inpotenzia et gravamento et noi sopra ciò provederemo et daremo buono modo. Et volgliamo che de la presente lettera voi et ciascuno di voi pilgli la copia et registri nelgli acti de la corte et questa principale rimanga a presso a decto maestro David iudeo sì che la possano mostrare. Datum Florentie die X aprilis XI indictione MCCCCIII ab incarnatione.36

28Qui dunque i tutori del conte, non a caso residenti a Firenze, conferivano uno speciale privilegio ai prestatori ebrei tra cui il latore della lettera, e quindi interferivano a distanza sull’esercizio della giustizia in loco per tramite di un caso singolo. Che è esattamente quanto accade nei casi coevi di ‘giustizia in contado’.

  • 37 Si tenga presente che questo modo di aggregare più condanne insieme si era visto comparire anche i (...)
  • 38 Il formulario citato ricompare alle cc. 20v, 30v, 40v, 46v, 49v, 58v, 68r, 75v, 86v, 95r, 104v, 10 (...)

29Quanto invece al criminale, resta forte il primato della grazia, che si configura sicuramente come tratto caratteristico della giustizia signorile per tutta la sua storia, ma ora con una tendenziale semplificazione di tutto l’apparato delle condanne. In certi casi il formulario stesso delle sentenze scompare dai registri a favore di una sbrigativa annotazione della condanna: accade così ad esempio nel registro 20 del 1404, che non ha come consueto una sezione di sentenze complementare a quella più corposa delle inquisitiones, ma testimonia invece l’uso di annotare a seguito del testo di queste ultime una formula del tipo condepnetur in … con la pena pecuniaria prevista. In qualche modo assimilabile ad una tendenza simile e quanto si riscontra invece nel registro 21 del 1405-1407,37 nel quale il notaio redige un’apposita sezione di sentenze come consueto, ma riporta il dispositivo di tutte le condanne una di seguito all’altra, e inserisce solo alla fine di un cospicuo blocco dispositivi la solita forma late et date in hiis scriptis sententialiter pronuntiate et promulgate fuerunt dicte condempnationes che di norma è invece parte integrante del formulario di ogni singola sentenza. Sicuramente scelte documentarie come queste rispondono ad una logica di economia e praticità, anche perché i formulari sono riportati in maniera alquanto corsiva e trascurata, ma non si può escludere siano il riflesso del cerimoniale di giustizia: dal momento che la promulgazione delle sentenze si ripete per blocchi di condanne separate da intervalli grosso modo mensili,38 si potrebbe immaginare l’uso di pubblicare apertamente (non a caso si parla di testi volgarizzati) le sentenze ad intervalli di qualche settimana, per dare maggior impatto pubblico all’esercizio della giustizia.

30In ogni caso, negli esempi dei primi decenni del Quattrocento, tra le condanne si inseriscono sempre più spesso inserti lunghissimi di danni dati, che contribuiscono a dare un quadro molto ‘basso’ dell’esercizio della giustizia penale. Si tratta insomma di un penale sempre più nettamente orientato alla sfera contabile, nel quale infatti si incontrano spesso anche debiti fiscali. Anche in questo caso si tratta di elementi che non sono strettamente propri della giustizia signorile, ma anzi trovano ampio riscontro nelle dinamiche rilevate negli archivi giudiziari del territorio fiorentino nel XV secolo, che con l’avanzare del secolo vedono la crescita di una giustizia tutta centrata sui fattori contabili e l’assimilazione del condannato al debitore del fisco e viceversa.

Note conclusive

31Vale la pena tentare un quadro complessivo, pur con tutti i limiti che si sono segnalati all’avvio del discorso sulla frammentarietà e la varietà interna delle dominazioni guidinghe.

32La giustizia dei signori, se guardata nella prospettiva dei registri del tribunale, ha un profilo documentario molto simile a quella comunale, o comunque degli ambienti urbani coevi. Simile certamente sul piano strettamente procedurale – ma questo non sorprende data l’importanza dell’elemento notarile che funge da asse portante della redazione degli atti in entrambi gli ambienti, e ovunque si richiama a formulari ormai consolidati – ma anche su quello della produzione di libri maleficiorum. Certamente le isole signorili hanno lasciato testimonianze documentarie vistosamente più scarne rispetto agli uffici periferici dello stato cittadino, uno stato peraltro straordinariamente prodigo di documentazione come quello fiorentino o senese, ma gli accenni in qualche modo fortuiti come le pergamene sciolte della Valdambra tra XIII e XIV secolo hanno lasciato traccia di un panorama documentario articolato e complesso, anche se riprodotto in miniatura, e del resto la centralità notarile tendeva negli ambienti signorili più circoscritti così come nelle comunità soggette alle città ad esprimere analoghe situazioni di commistione documentaria tra atti giudiziari veri e propri e instrumenti per privati. Anzi, l’esempio dei registri di Poppi ci ha mostrato come anche i processi evolutivi nelle pratiche documentarie tra XIV e XV secolo siano in qualche modo analoghi a quelli presenti nei territori cittadini, in particolare nell’alternanza tra libri dell’ufficiale, centrati sui compiti istituzionali di un incaricato di giustizia ‘dall’alto’, e libri invece a forte impronta comunitaria, espressione di dinamiche microlocali gestite con personale autoctono.

33Se dovessimo quindi cercare il quid distintivo della giustizia signorile rispetto al mare cittadino in cui si trova immersa nella Toscana del XIV secolo soprattutto, non è agli strumenti documentari che dovremmo guardare, quanto piuttosto alle diverse strategie di impiego della giustizia come componente decisivo dell’immagine del potere pubblico. È ad esempio la partecipazione diretta in prima persona del conte nei procedimenti o almeno nelle sentenze, presente qui nel caso di Raggiolo, a ribadire il profilo dell’autorità del dominus principalmente come giudice, che in ambiti urbani certamente era assente perché mediata dalla struttura istituzionale cittadina, e che anche nelle comunità rurali non signorili non si esprimeva così nettamente, visto che le figure di governo e quelle di giustizia erano di fatto distinte. La partecipazione del conte è molto chiara a Raggiolo ma sporadica invece a Poppi, dove l’abbiamo rilevata solo in casi particolarissimi. Anche qui però ancora nel XV secolo, in una fase cioè in cui i registri giudiziari urbani hanno ormai avviato un processo nettissimo di corsivizzazione, si riscontrano episodi documentari in cui l’inusitata cura redazionale e grafica denuncia di nuovo una speciale attenzione dell’autorità signorile nel valorizzare le risorse simboliche della giustizia, anche nei suoi risvolti scritti. In definitiva la giustizia signorile ha uno spessore simbolico e documentario più significativo che in coeve realtà ‘cittadine’, evidentemente perché restava l’incarnazione per eccellenza dell’autorità del dominus, il suo principale volto davanti ai sudditi, molto più di quanto non accadesse in territori a dominazione cittadina dove altri strumenti (l’imposizione fiscale, gli obblighi militari, l’invadenza delle magistrature tutorie nel XV secolo) contendevano alla giustizia la funzione di linguaggio primario della dominazione politica. L’uso spropositato della grazia nei registri criminali dei conti di Poppi si potrebbe intendere come corollario di un simile principio generale, dal momento che proprio tramite la componente graziosa della giustizia il conte cura la sua paterna immagine, regola i suoi rapporti con i sottoposti e forse consolida anche le sue non abbondanti entrate.

34Una giustizia non attardata e rudimentale, quella guidinga, certamente non aliena da tutte le complessità e sfumature della giustizia urbana, ma che certo continuava a coltivare peculiarità dettate dai contesti sociali e politici della signoria.

Bibliographie

Archivi

ASFi = Archivio di Stato di Firenze

ASCP = Archivio storico del comune di Poppi


Bibliografia primaria

Ascheri 1995 = M. Ascheri (a cura di), Bucine e la Val d’Ambra nel Dugento. Gli ordini dei conti Guidi, Siena, 1995.

Codice Diplomatico Dantesco2016 = Codice Diplomatico Dantesco, ed. T. De Robertis , G. Milani, L. Regnicoli, S. Zamponi, Roma, 2016.


Bibliografia secondaria

Barlucchi 2016 = A. Barlucchi (a cura di), Il notariato in Casentino nel Medioevo. Cultura, prassi, carriere, Firenze, 2016.

Barlucchi 2016b = A. Barlucchi, Formazione e gavetta di un notaio casentinese. Ser Piero di ser Grifo da Pratovecchio, cittadino senese, in A. Barlucchi (a cura di), Il notariato in Casentino nel Medioevo. Cultura, prassi, carriere, Firenze, 2016, p. 95-124.

Becattini 2018 = I. Becattini, La carriera di ser Francesco Chiavelli da Castel San Giovanni (1353-1382). Un notaio fra residue presenze signorili ed egemonia cittadina, in G. Pinto, L. Tanzini, S. Tognetti (a cura di), Notariorum itinera. Notai toscani del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazione, Firenze, 2018.

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Bicchierai 1994 = M. Bicchierai, Il castello di Raggiolo e i conti Guidi. Signoria e società nella montagna casentinese del Trecento, Montepulciano, 1994.

Bicchierai 2005 = M. Bicchierai, Ai confini della Repubblica di Firenze. Poppi dalla signoria dei conti Guidi al vicariato del Casentino (1360-1480), Firenze, 2005.

Bicchierai 2012 = M. Bicchierai, La Valdambra e i conti Guidi, in L. Tanzini (a cura di), La Valdambra nel Medioevo. Territorio, poteri, società, Firenze, 2012, p. 87-116.

Bicchierai 2016 = M. Bicchierai, Notai al servizio dei conti Guidi fra XIII e XV secolo. Spunti e riflessioni, in A. Barlucchi (a cura di), Il notariato in Casentino nel Medioevo. Cultura, prassi, carriere, Firenze, 2016, p. 61-94.

Bizzarri 2013 = G. Bizzarri, La giustizia signorile il Valdinievole (sec. IX-XIV), in Giustizia e pratiche giudiziarie in Valdinievole fra Medioevo ed età moderna, Atti del convegno Buggiano Castello, 29 maggio 2011, Buggiano, 2013, p. 23-50.

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Cengarle – Chittolini – Varanini 2005 = F. Cengarle, G. Chittolini, G. M. Varanini (a cura di), Poteri signorili e feudali nelle campgne dell’Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio, Firenze, 2005.

Collavini 1998 = S. M. Collavini, «Honorabilis domus et spetiosissimus comitatus». Gli Aldobrandeschi da “conti” a “principi territoriali” (secoli IX-XIII), Pisa, 1998.

Covini 2010 = M. Covini, De gratia speciali. Sperimentazioni documentarie e pratiche di potere tra i Visconti e gli Sforza, in M. Vallerani (a cura di), Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia, Roma, 2010, p. 183-206. 

Giorgi – Moscadelli = A. Giorgi, S. Moscadelli, Conservazione e tradizione di atti giudiziari d’Antico regime: ipotesi per un cronfronto, in A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), La documentazione degli organi giudiziari nell’Italia tardo-medievale e moderna, Atti del convegno Siena, 15-17 settembre 2008, Roma, 2012, p. 37-121.

Maffei 205 = E. Maffei, Dal reato alla sentenza. Il processo criminale in età comunale, Roma, 2005.

Pirillo 2005 = P. Pirillo, Signorie dell’Appennino tra Toscana ed Emilia-Romagna alla fine del Medioevo, in F. Cengarle, G. Chittolini, G. M. Varanini (a cura di), Poteri signorili e feudali nelle campagne dell’Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio, Firenze, 2005, p. 211-225.

Tanzini 2012 = L. Tanzini, Pratiche giudiziarie e documentazione nello Stato fiorentino tra Tre e Quattrocento, in A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), La documentazione degli organi giudiziari nell’Italia tardo-medievale e moderna, Roma, 2012, p. 785-832. 

Tanzini 2016 = L. Tanzini, Pogi: un territorio, una chiesa, una comunità nella Valdambra medievale, in Memorie Valdarnesi, IX-6, 2016, p. 17-48.

Vallerani 2005 = M. Vallerani, La giustizia pubblica medievale, Bologna, 2005.

Vallerani 2009 = M. Vallerani, La supplica al signore e il potere della misericordia. Bologna 1337-1347, in Quaderni storici, XLIV-2, 2009, p. 411-441.

Varanini 2002 = G. M. Varanini, «Al magnificho e possente segnoro». Suppliche ai signori trecenteschi italiani fra cancelleria e corte: l'esempio scaligero, in C. Nubola e A. Würgler (a cura di), Suppliche e “gravamina”. Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII), Bologna, 2002, p. 65-106.

Notes

1 Vallerani 2005; Maffei 2005.

2 Si osservi ad esempio la difficoltà di concretare il dettaglio della giustizia signorile anche in un contesto di grande rilievo e fortuna storiografica come quello aldobrandesco: cfr. Collavini 1998, in particolare p. 424-493. Per il quadro delle tipologie di poteri territoriali vale la pena rinviare a Cengarle – Chittolini – Varanini 2005; alcuni elementi comparativi per i temi di nostro interesse (ma essenzialmente sul Duecento) sono in Bizzarri 2013.

3 Sul quale abbiamo anche la fortuna di una recente, ampia raccolta di studi a tutto tondo: Canaccini 2009.

4 Non mancano nel corso del XIV secolo anche casi di comunità ‘in condominio’, dove l’ufficiale cittadino esercita la giustizia su gran parte della popolazione ma un ufficiale guidingo mantiene la giurisdizione sui fideles: Pirillo 2005.

5 Il tema è stato ampiamente sviluppato dai saggi raccolti in Barlucchi 2016, in particolare il saggio di M. Bicchierai.

6 Barlucchi 2016b.

7 Tra cui quello di ser Francesco Chiavelli che si citerà sotto a nota 14, il quale concluse la sua carriera con il trasferimento a Firenze e l’inserimento nei ruoli fiscali dei cittadini.

8 ASFi, Notarile Antecosimiano, 18427-18429.

9 ASFi, Notarile Antecosimiano, 18430: si noti che per la sua parentesi casentinese ser Rustichello modificò anche i suoi usi calendariali (adeguandosi allo stile a nativitate proprio del territorio in cui operava), oltre ad adottare registri di dimensioni diverse rispetto a quelli per lui usuali a Firenze. Gli atti contenuti in questo protocollo sono perlopiù patrimoniali e comunque rogati per privati, anche se talvolta ad banchum iuris e con qualche inserimento di documenti di profilo pubblico, come alcune cessioni in appalto di pedaggi di pertinenza del conte (es. a c. 9v).

10 Sulla storia della signoria guidinga sul castello e la sua amministrazione nel XIV secolo cfr. Bicchierai 1994.

11 Bicchierai 2016, p. 76-78; sull’aspetto culturale Bettarini Bruni 2011, p. 53-135. Ser Giovanni è molto noto anche per aver rogato un celebre documento della biografica dantesca: cfr. Codice Diplomatico Dantesco 2016, ad indicem.

12 ASFi, Notarile Antecosimiano, 9497, cc. 122v-123r.

13 ASFi, Notarile Antecosimiano, 9498, c. 26r.

14 Per tutto questo caso sono debitore del saggio Becattini 2018, che l’autrice mi ha generosamente consentito di leggere ancora in bozze.

15 Edito in Ascheri 1995: per la datazione cfr. Bicchierai 2012, p. 87-116.

16 Ho esaminato il caso, fornendo anche l’edizione delle carte in oggetto, in Tanzini 2016, p. 17-48.

17 Si tratta di una pratica documentaria ricorrente: Firenze vi aveva fatto ricorso già nel 1330, quando vennero trascritti documenti giudiziari dei conti Alberti, dai quali le autorità cittadine avevano appena rilevato i diritti pubblici sul castello di Mangona. In particolare in ASFi, Diplomatico, Monte comune o delle graticole, 1330 luglio 2: si trova la trascrizione degli atti di una inquisizione con relativa condanna per il ferimento di una persona a Mangona, pronunciati dal vicario del conte, realizzata con la composizione di due segmenti testuali, uno estratto dal libro delle inquisizioni e uno da quello delle condanne. Si noti che la copia precede di poche settimane la dedizione del castello a Firenze, quindi le circostanze politico-documentarie sono simili a quelle della Valdambra.

18 Tanzini 2016, Appendice, n. 1: Fumus nunptius comunis de Bucino retulit in Çacharie notario se de mandato domini comitis Guidonis de Mutilliana publice et alta voce exbannisse et in bannum posuisse in capite pontis de Bucino
Braccium fratrem Nucii
Barfalinum
Dominicum Orlandi
Amicum Benci
Ubertinum Cennis
Vannem Filium Donati
omnes de sancto Leolino et quemlibet ipsorum pro homicidio et morte ser Fini de Tontenano notario et magistri Neri sui fratris, quod homicidium fecerunt et perpetrati fuerunt de toto vicecomitatu dicti domini comitis in personis et rebus.
Item Nuccium fabrum
Cennem
Nutum eius fratrem
Gheççum
de Sancto Leolino, aiunctos et secutores dicti homicidii et participes qui dederunt supradictis exbannitis auxilium consilium et favorem ad dictum homicidium faciendum, et quemlibet eorum de toto vicecomitatu in personis et rebus; et sit licitum omnibus et singulis ipsos et quemlibet supradictorum exbannitorum offendere in personis et rebus sine pena et banno et quod omnia bona predictorum omnium exbannitorum que habent in vicecomitatu domini comitis ipsius dominis comitis curie adplicentur et si venerint in fortiam dicti domini comitis decapitentur omnes et singuli ita quod moriantur.

19 Ivi, n. VI.

20 Ivi, n. VIII: Anno domini MCCCXXXIIII del mese di maggio. Al nome di Dio e dela sua Madre Madonna Santa Maria, a honore e stato di Missere lo conte Guido Alberto e di suoi nepoti conti da Mudigliana, queste sono l’entrate le quali sono venute a le mani di me Giorgio loro castaldo al Bucino neleltre (sic) terre del vescontado secondo che di sotto aparrane.

21 Si veda in proposito Giorgi - Moscadelli 2012.

22 Bicchierai 2005.

23 Biblioteca Rilliana di Poppi, Manoscritti, 280. Si tratta dell’unico registro che conservi insieme atti delle cause civili e criminali: le due categorie sono però redatte in parti nettamente distinte del codice, che è stato pesantemente restaurato, rendendo impossibile appurare se non si tratti piuttosto della rilegatura (comunque relativamente antica, prima della numerazione del XVI secolo) di due registri tenuti distinti e poi uniti per comodità.

24 Questo già nel registro più antico delle cause civili, in Biblioteca Rilliana di Poppi, Manoscritti, 279.

25 Tanzini 2012.

26 ASCP, Archivio del vicariato, 4.

27 ASCP, Archivio del vicariato, 5, cc. non numerate del 14 ottobre 1381.

28 ASCP, Archivio del vicariato, 4, cc. 62v-63r e una carta sciolta dopo c. 101.

29 Rispettivamente Archivio del vicariato, 20 per le inquisizioni e Archivio del vicariato, 21 e 22 con sole condanne.

30 La tipologia può avere una variante più complicata, per cui sezioni di inquisizioni e di sentenze si alternano più volte nel medesimo libro, forse anche per effetto della successiva ricomposizione di più fascicoli distinti.

31 Regestata con ampie parti edite da Bicchierai 2005, p. 244-247.

32 Una prima menzione già in ASCP, Archivio del Vicariato, 3, c. 191r, 8 aprile 1377; in ASCP, Archivio del Vicariato, 5, carte non numerate dell’ottobre 1381, una petizione riporta testualmente la rubrica dello statuto del comune di Poppi De non conveniendo vel cogendo in curia castri Puppi aliquem forensem ad petitionem alterius forensis pro debitis alibi contractis.

33 Bicchierai 2005, p. 326-343.

34 ASCP, Archivio del vicariato, 24, cc. 84v-85r: condanna a cinquanta fiorini di messer Benedetto del fu Antonio da Fronzola rettore della chiesa di S. Pietro in Frassino, reo di aver congregato una masnada di 60 uomini armati per aggredire la gente di Garliano, Cetica e Valle fiorentina al grido di «morte a questi traditori montanini che mi ànno fatto cadere in terra e dato delle busse in dispetto e vergogna degli uomini del conte»; l’aggressione è stata interrotta per intervento dell’ufficiale ma ciò non ha impedito che una trentina di uomini finissero uccisi o feriti, e comunque si è rischiato che orta fuisset maxima discordia dissensio et inimicitia inter dictum comune Florentie et dictum dominum comitem Francischum de Battifolle. A margine della condanna si annota che la pena è condonata quia dictus comes precibus et rogationibus hominum de Riseccho liberavit et gratiavit eundem dompnum Benedictum in totum gratia et amore.

35 Sulla diffusione della grazia nei regimi signorili cittadini cfr. Vallerani 2009; Varanini 2002; Covini 2010.

36 ASCP, Archivio del Vicariato, 19, c. 49r (18 aprile 1403).

37 Si tenga presente che questo modo di aggregare più condanne insieme si era visto comparire anche in ASCP, Archivio del Vicariato, 11, anche se lì in maniera più episodica.

38 Il formulario citato ricompare alle cc. 20v, 30v, 40v, 46v, 49v, 58v, 68r, 75v, 86v, 95r, 104v, 106v, 113v, 121r, 128r, 133r, 138v, 140v.

© Publications de l’École française de Rome, 2021

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