I registri della giustizia criminale nel sistema documentario del principato sabaudo (Piemonte, secoli XIII-XIV)
p. 105-127
Résumés
Si conservano più di 250 registri giudiziari prodotti dai tribunali del Piemonte sabaudo entro il 1400. Le prassi scrittorie di quegli uffici sono qui studiate con riferimento alla struttura diplomatica e codicologica dei registri e ai rapporti funzionali tra questi e altre scritture di governo, soprattutto contabili ed epistolari. L’evoluzione di tali aspetti non dipese dalla ricezione passiva di modelli amministrativi allogeni da parte delle gens de justice piemontesi, ma tenne conto delle sollecitazioni provenienti dai quadri politici e istituzionali locali. L’oscillazione fra i tipi del registro d’ufficio e del registro notarile di imbreviature corrispose al variare del rapporto fra scriba e istituzione e alla diversa formalizzazione degli uffici giudiziari. Il complicarsi della struttura e della tipologia dei registri si collegò, tra l’altro, al moltiplicarsi degli interventi del potere centrale nella gestione locale della giustizia, intesi a porre le basi di un sistema di eccezione.
Over 250 judiciary records, produced before 1400, are known for the Piedmontese territories ruled by the house of Savoy. The writing practices of the scribes working for local courts and general judges are here analysed with reference to their diplomatic structure. The study also focuses on the functional relationships between these and other texts, such as accounting records and princely letters. The transformation of these features depended not only on the local reception of widespread technical models, but also on their adaptation to the Piedmontese institutional and political context. The fluctuation between office records and notarial records was due both to the different kinds of relationship between scribes and institutions and the different levels of formalization of the Sabaudian judicial offices. The evolution of the structure and type of records, which became more and more complicated, was linked to the increasing intervention of the central authority in the local administration of justice.
Entrées d’index
Keywords : Piedmont, house of Savoy, diplomatics, notary, judiciary records
Parole chiave : Piemonte, Savoia, diplomatica, notariato, registri giudiziari
Texte intégral
Il quadro problematico
1I territori italiani a ridosso delle Alpi, zona di frontiera tra il mondo dei comuni e quello transalpino dei principati territoriali, hanno ricevuto un’attenzione diseguale nell’ambito delle campagne di ricerca sulla documentazione giudiziaria bassomedievale. Mentre infatti i registri di atti criminali prodotti all’estremità orientale dell’arco alpino – nel patriarcato di Aquileia e a Trieste così come in Dalmazia – sono stati presi in esame da un gruppetto di studi recenti1, le scritture dei tribunali del Piemonte occidentale hanno raramente attirato l’attenzione dei medievisti.
2L’interesse per i funzionamenti della procedura giudiziaria nella regione, con particolare riferimento all’area dominata dai Savoia, è stato in verità precoce. Alle «curie sabaude» Mario Chiaudano dedicò un saggio pionieristico nel 19272; i riflessi dell’attività dei giudici principeschi sui rapporti fra Savoia e società urbana sono stati indagati, alla fine del secolo scorso, negli studi di carattere generale condotti da Rinaldo Comba e Francesco Panero3 e in ricerche locali come quelle di Gian Savino Pene Vidari e di Cinzia Burzio4; più di recente il tema è stato ripreso tra gli altri, con un significativo avanzamento delle conoscenze in merito agli aspetti procedurali, da Beatrice Del Bo, Marta Gravela, Matteo Magnani e Tomaso Perani5. Questi studi tuttavia – fatta eccezione per i pochi incentrati sull’analisi di piccoli gruppi o di singoli libri maleficiorum – hanno raramente preso le mosse dall’osservazione di registri giudiziari. Si è invece privilegiato l’uso, come fonte di riferimento, della contabilità dei castellani sabaudi, che contiene informazioni sui proventi dei banna da costoro incassati6. Tale scelta è stata dettata soprattutto dal questionario di riferimento usato dagli autori, spesso interessati più alle politiche principesche di controllo giudiziario della società che alla struttura della documentazione giudiziaria; ma è anche dipesa dalla distribuzione cronologica e geografica dei registri dei tribunali, che hanno subito una dispersione archivistica maggiore rispetto ai computi sabaudi7 e la cui consistenza non è mai stata accertata da un censimento capillare.
3Una ricerca condotta sui più antichi registri giudiziari del Piemonte occidentale, eseguita con i metodi della diplomatica e della storia delle istituzioni, avrebbe peraltro almeno due forti motivi di interesse. Il primo è collegato alla sproporzione fra le nostre conoscenze in merito a quei registri e la quantità tutto sommato considerevole delle loro sopravvivenze negli archivi della regione. Un’elementare ricognizione della documentazione due e trecentesca conservata nelle città piemontesi dominate dai Savoia suggerisce, in effetti, considerazioni di segno opposto rispetto all’estrema negatività con cui gli studiosi delle fonti della giustizia hanno guardato agli archivi dell’Italia padana8. Certo, i registri della curia principesca di Torino anteriori al 1400 – pressoché i soli ad aver ricevuto studi approfonditi – si riducono oggi a poche unità9 ed è ragionevole credere che la loro dispersione fosse forte già sullo scorcio del medioevo10; un’analoga sorte sembra aver toccato i registri giudiziari chieresi, che sopravvivono in numero di tre per il secolo XIV11. È tuttavia ben diversa, con varie decine di registri di giustizia civile e criminale conservati tra la seconda metà del Duecento e tutto il Trecento, la situazione di centri come Pinerolo e soprattutto Moncalieri. Se per il primo si conservano non meno di 23 registri a partire dal 1292, nell’archivio comunale del secondo sopravvivono oltre un centinaio di libri causarum, maleficiorum, accusationum e defensionum redatti nel secolo XIV – pochi meno di quelli censiti in un inventario di inizio Quattrocento12 – a cui si aggiungono alcune decine di registri di ordinanze e di denunce delle guardie campestri13. Sono circa 80 i registri civili e criminali conservati, per il periodo 1271-1400, tra i documenti dell’abbazia di S. Giusto di Susa, che esercitava competenze giudiziarie su alcuni centri valsusini in parallelo con i giudici sabaudi14. Sopravvivono anche una dozzina di registri trecenteschi della curia principesca di Savigliano, conservati tra quel luogo e l’Archivio di Stato di Torino15. Occorrerebbe da ultimo indagare la quantità e la distribuzione dei registri dei tribunali ecclesiastici16: per l’episcopio di Ivrea registri di questo tipo sono conservati a partire dal 131617.
4In attesa di indagini puntuali su questi e altri fondi archivistici, si può fissare provvisoriamente la quantità di registri due e trecenteschi di cui è accertata la sopravvivenza per l’area in poco più di 250 unità, a cui fa ovviamente riscontro una mole ancora maggiore per il Quattrocento. Resta insomma vero che, per il Piemonte sabaudo, le scritture finanziarie «costituiscono la più completa fonte di informazione sull’amministrazione della giustizia»18, soprattutto qualora le si spenda nel contesto di analisi quantitative su vasta scala. I registri conservati sembrano tuttavia poter offrire una gamma consistente di informazioni di qualità, utili a far luce su aspetti della procedura non presi in considerazione nella contabilità principesca – perché irrilevanti ai fini del calcolo delle entrate degli ufficiali – e sulle molte inquisitiones che si arrestavano senza che vi fosse una condanna19.
5Un secondo motivo di interesse dello studio dei libri maleficiorum e degli altri registri giudiziari piemontesi è la particolarità del quadro politico entro il quale la loro produzione ha avuto luogo. Il Piemonte occidentale fu nel basso medioevo uno spazio di sovrapposizione tra culture istituzionali eterogenee: da un lato non mancavano, nella regione, centri comunali a vocazione urbana20, in grado di esprimere tecniche documentarie per il controllo del territorio e per la gestione delle finanze in linea con quelle dei principali comuni italiani21; dall’altro lato quella stessa area fu il teatro del consolidamento di importanti principati territoriali, come i domini dei Savoia e i marchesati di Monferrato e di Saluzzo. Principati che differivano dalle coeve signorie dell’Italia centro-settentrionale perché il potere dei rispettivi domini si fondava non sull’accumulo recente di prerogative già spettanti ai comuni dominati, ma su una tradizione di esercizio di diritti pubblici inaugurata nelle strutture funzionariali dei regni italico e borgognone22.
6Non vi era invece discordanza rispetto ad altri territori italiani nella tendenza, da parte di quei domini, a servirsi in una qualche misura delle strutture e del personale messi a disposizione dai poteri sottomessi per la costruzione delle loro prassi di governo23. Questa tendenza ebbe come risultato il progressivo inglobamento di parte della documentazione amministrativa dei comuni piemontesi entro il «sistema» della documentazione principesca24: sistema a cui appartenevano tipi documentari estranei alla tradizione delle scritture comunali o, come nel caso dei domini sabaudi, addirittura elaborati di là dalle Alpi25. Le scritture dei tribunali, come vedremo, non fecero eccezione a tale andamento.
7Nelle pagine che seguono cercheremo di definire un questionario di partenza utile alla ricostruzione delle forme diplomatiche e delle prassi redazionali della documentazione dei tribunali sabaudi in Piemonte, concentrandoci quando possibile sui registri della giustizia criminale. Quelle forme e quelle prassi saranno concepite non come un semplice pendant scrittorio a supporto della procedura giudiziaria, ma come espressioni di una «cultura scritta pragmatica»26 che, al pari dei funzionamenti procedurali, fu messa a punto sulla base di scelte suggerite dal confronto tra i modelli generali e le sollecitazioni dei quadri istituzionali locali.
Tipologia diplomatica: registri d’ufficio e protocolli notarili
8I territori piemontesi dominati dai Savoia intorno al 1300 possono essere ripartiti in due settori distinti, entro i quali il controllo politico della dinastia principesca si espresse secondo forme istituzionali diverse, anche sotto il profilo dell’esercizio della giustizia. Da un lato la valle di Susa, in cui la presenza politica dei conti era forte già alla fine del secolo XI; dall’altro i territori pedemontani, fronte avanzato dell’espansione sabauda lungo tutta la seconda metà del Duecento, separati nel 1294-1295 dal dominio comitale diretto e immessi nell’appannaggio di Filippo di Savoia, il futuro principe d’Acaia.
9Nei decenni finali del secolo XIII i Savoia promossero, in valle di Susa, la messa a punto di quadri amministrativi simili a quelli attestati nei domini transalpini sin dagli anni Sessanta27. La curia installata a Susa amministrava la giustizia a nome del conte entro una circoscrizione giudiziaria analoga alle giudicature sabaude che operavano di là dalle Alpi. Il controllo giudiziario dei Savoia sulla valle era peraltro lungi dall’essere totale, perché subiva la concorrenza della giustizia signorile di S. Giusto di Susa e di alcuni domini locali28. Più originale era l’organizzazione giudiziaria dei territori pedemontani, ove alle aree rurali – in cui la giustizia appare amministrata, per il principe, dai castellani con il supporto tecnico di giudici non presenti stabilmente in loco29 – si giustapponevano gli esigui districtus di centri a vocazione urbana, i cui tribunali avevano funzionamenti documentari e procedurali ben formalizzati già prima della conquista sabauda e furono inglobati, dopo quell’evento, nella struttura amministrativa che ai Savoia faceva capo. Quanto ai giudici generali attivi, almeno dal 1286, nel Piemonte subalpino sappiamo che non erano inquadrati in alcuna curia urbana e che la loro giurisdizione si riferiva a tutti i territori a sud e a est della valle di Susa, ricompresi dagli anni Novanta nell’appannaggio dei Savoia-Acaia30; ma per il periodo qui in esame le attività di quegli ufficiali hanno attestazioni per lo più indirette, nelle fonti contabili, e non è possibile ricostruire con chiarezza la composizione del loro entourage scrittorio né la documentazione da esso prodotta. Diversamente da quella segusina, le curie urbane dell’area pedemontana erano oggetto di una sorta di cogestione fra comune e potere centrale e, fatta salva l’autorità di nomina dei giudici detenuta dai Savoia, avevano un personale di servizio designato in proporzioni varie dai due poteri31. Nel Trecento questi organi ebbero un’importante funzione di raccordo tra potere centrale e magistrature comunali, simile a quella riscontrata da Beatrice Pasciuta per i tribunali urbani del regno di Sicilia32. I giudici delle curie piemontesi si rivelarono fondamentali nell’ottica della messa a punto di prassi condivise di gestione del publicum. Si pensi al loro coinvolgimento nell’amministrazione delle finanze comunali o alla loro individuazione come soggetti della conservazione e della trasmissione dei protocolli di notai defunti: azioni, queste ultime, su cui principi e comunità rivendicavano spazi di controllo33.
10Alla disparità dell’inquadramento amministrativo dei due settori del Piemonte sabaudo faceva riscontro l’uniformità dell’estrazione professionale delle équipes impiegate per la redazione dei registri giudiziari, interamente reclutate entro il notariato autoctono. Per l’area pedemontana si era trattato quasi di un automatismo, suggerito dalla continuità fra tribunali comunali e curie principesche; per la valle di Susa la designazione di notai locali come scribi di curia era in linea con la tendenza generale a servirsi della mediazione tecnica di quel gruppo per i potenziamenti amministrativi sabaudi di qua dalle Alpi34. L’impiego di notai per la redazione delle scritture giudiziarie era del resto destinato a generalizzarsi rapidamente anche nella parte transalpina dei domini dei Savoia, come prova l’abbondanza delle norme sul notariato di curia negli statuti emanati dai conti lungo tutto il Trecento35.
11Simile nelle circoscrizioni della valle di Susa e dei domini dei Savoia-Acaia fu anche la natura diplomatica della documentazione amministrativa prodotta per conto dei giudici principeschi. Già nei decenni finali del secolo XIII i registri della curia sabauda di Susa presentavano sistematicamente, al pari di quelli conservati per l’area pedemontana, la forma tipica dei registri giudiziari delle città italiane, che traevano la propria «administrative force»36 non dalla convalida notarile o cancelleresca ma dalla loro collocazione «nello spazio-cornice ‘protocollare’ e formale di un archivio d’ufficio pubblico, ... dal quale archivio perciò derivava la validità di documento diplomatico»37. Per esempio un registro della curia sabauda di Susa del 1282, in cui era esplicitata l’identità del notaio redattore, era peraltro già percepito dal notaio che poco più tardi ne estrasse copie come un «liber actorum … curie»; semplicemente come «libri curie», senza più riferimenti agli estensori degli atti, sono designati i registri di quell’ufficio negli anni iniziali del Trecento38.
12Mentre la registrazione degli atti civili e criminali in registri d’ufficio, privi di elementi di convalida di tradizione notarile o cancelleresca, appare precocemente generalizzata nei tribunali urbani controllati dai Savoia, oscillazioni tra quella forma diplomatica il tipo del registro notarile di imbreviature sono riscontrabili tanto nella documentazione delle curie signorili facenti capo a domini rurali quanto fra le scritture degli ufficiali giudiziari principeschi le cui attività non erano incardinate in una circoscrizione. Per esempio, l’impiego di notai come scribi del tribunale di S. Giusto di Susa poteva comportare, nella seconda metà del secolo XIII, la redazione di interrogatori e altri atti di quell’ufficio, appunto sotto forma di imbreviature, entro i loro protocolli. Tale fu il caso del registro prodotto negli anni 1280-1284 dal notaio Bernardo di Allevard, che riunì entro un protocollo tematico gli atti processuali redatti per S. Giusto e per altri poteri della valle titolari di prerogative giudiziarie39.
13Seguono una logica simile due documenti del 1301 conservati in un protocollo del notaio principesco Rubeo Maoneri, concernenti il ricorso in appello al giudice generale del Piemonte di un abitante di Airasca, Morando de Riaglo, contro una sentenza di decapitazione pronunciata dal signore del luogo, vassallo dei Savoia-Acaia40. Il primo documento, redatto ad Airasca il 25 ottobre alla presenza del giudice generale, riguarda la rinuncia da parte di Morando a procedere ulteriormente nella causa d’appello, rimettendosi piuttosto alla clemenza del proprio dominus. Il secondo, per noi più interessante, è del 21 novembre e contiene la decisione pronunciata a Torino, sempre in presenza del giudice generale, dal vicario del principe in merito al ricorso di Morando. La pronuncia si attiene al consilium, qui riprodotto in publicam formam, emesso da due giurisperiti sulla scorta dell’esame di vari atti che il documento descrive sommariamente: un fascicolo di quattro fogli contenente il «processum cause appellacionis», trasmesso ai due dal giudice e differente dai coevi atti comunali riguardanti i maleficia perché convalidato con due sigilli, uno dei quali appunto del giudice; un gruppo di non meglio definite «scripturas ad probandum merum imperium», contenenti interrogatori di testimoni, probabilmente utili ad accertare le prerogative giudiziarie del principe e dei domini locali nel territorio di Airasca; il «processus inquisicionis» di primo grado, dibattuto presso la curia signorile di Airasca, i cui atti appaiono anch’essi diversi dagli omologhi prodotti nei tribunali comunali perché scritti da più notai «in publicis instrumentis». Al termine dello stesso atto si riferisce come il vicario del principe, atteso il parere dei giurisperiti, abbia sentenziato rigettando il ricorso presentato da Morando.
14È redatto nel contesto diplomatico di un protocollo notarile, infine, il dossier riguardante «inquisitiones et processus» condotti nel 1338 a Pont contro gli uomini di alcune valli del Canavese, sudditi dei conti di Valperga e dei conti di San Martino – a loro volta vassalli dei Savoia – che in contrasto con le tregue vigenti tra i rispettivi domini si erano reciprocamente offesi con risse, omicidi e altri crimini. Il commissario comitale deputato all’inquisitio, il notaio savoiardo Nicolet de Mouxy, scrisse egli stesso, nella cornice di un solo registro tematico, tutti gli atti relativi al procedimento, con l’esclusione della sentenza: le imbreviature dei compromessi fra i domini coinvolti e delle varie ratifiche, le citazioni da lui dirette alle parti e le intentiones presentate da queste ultime, gli interrogatori dei testimoni41.
15Si tratta, è evidente, di sopravvivenze troppo frammentarie per ricostruire con chiarezza le forme diplomatiche assunte dalla documentazione di uffici giudiziari ‘centrali’ nel Piemonte sabaudo entro la metà del secolo XIV. Sarà interessante, in futuro, confrontare queste poche attestazioni con quanto oggi sappiamo sui registri di un organo deputato a esercitare competenze di giustizia criminale entro un vasto territorio attiguo a quello sabaudo: la curia marchionale di Monferrato, che operava a fianco dei marchesi negli spostamenti attraverso i loro domini42. Una sistemazione delle prassi dei notai attivi entro quella curia, avvenuta entro gli anni Venti del Trecento, ebbe come risultato la redazione parallela di libri maleficiorum e condempnationum: del secondo gruppo si hanno solo menzioni indirette, mentre per il primo sopravvive un registro degli anni 1323-1325. Al suo interno una ventina di notai, perlopiù anonimi, hanno registrato tutti gli atti relativi alle cause dibattute nella curia, con l’ovvia esclusione delle sentenze: dalle lettere marchionali di citazione alle positiones delle parti e agli interrogatori di testimoni e imputati43. Se il liber maleficiorum degli anni Venti, privo di elementi testuali di convalida, è del tutto in linea con il tipo del registro d’ufficio, è possibile che in anni precedenti, in un contesto di minore formalizzazione delle prassi dell’organo, la redazione di atti della curia marchionale comportasse un maggiore protagonismo autenticatorio dei notai estensori: un «registrum vetus» contenente sentenze marchionali del 1314 e alcuni «libri inquisitionum, litterarum et fidelitatum» degli anni 1319-1320, menzionati in fonti tarde, sono infatti attribuiti integralmente al notaio Francesco Torsello e potrebbero aver fatto parte del gruppo, più vasto, dei protocolli da questi redatti per i marchesi di Monferrato44.
16Quanto ai registri che abbiamo definito «d’ufficio», prodotti dalle curie sabaude del Piemonte, si riscontra sin dai decenni intorno al 1300 la tendenza ad associare registri distinti a singoli aspetti o momenti della procedura di quegli uffici45. Tale situazione comporta numerose eccezioni: a Torino, per esempio, i pochi registri di giustizia criminale conservati per la seconda metà del Trecento «ripotano sempre i capi d’imputazione dei rei, i nomi dei testimoni e dei fideiussori, le deposizioni degli imputati e di quasi tutti i testimoni segnalati, le sentenze e gli eventuali patteggiamenti o remissioni»46; pensiamo anche al registro ‘generalista’ deputato dalla curia torinese a contenere gli atti del processo politico contro i fautori della congiura antisabauda del 1334, presentato genericamente come «Liber processuum prodictorum»47. Quando, invece, è avvertibile l’impegno di una curia nel produrre in parallelo più registri tematici, la varietà del loro contenuto si riflette sui termini con cui i rispettivi incipit o coperte li designano48: gli archivi piemontesi conservano, come accade per altre regioni, libri accusationum, testium e defensionum, libri sententiarum e condempantionum, libri preceptorum e citationum, libri causarum, libri processuum e ovviamente anche libri maleficiorum. Sotto quest’ultima denominazione – lo si intuisce facilmente dall’elenco appena riportato – può essere ricompresa una parte soltanto delle scritture conservate relative ai processi criminali istruiti presso una curia. I libri maleficiorum, come illustrato da vari casi moncalieresi e pinerolesi, potevano limitarsi a contenere i dati riguardanti i capi d’accusa e la fase istruttoria del processo, eventualmente seguiti dagli interrogatori49. Un censimento dei registri giudiziari sopravvissuti permetterebbe di ricostruire le scelte compiute in seno ai vari uffici per la ripartizione degli atti fra le diverse categorie di registri, stabilendo al contempo se tali scelte corrispondessero a prassi amministrative uniformemente adottate nell’area o rispecchiassero iniziative originali.
17La scomposizione su più registri delle scritture riguardanti singoli processi trova riscontri nell’evolversi parallelo della documentazione contabile dei comuni della regione, che nei decenni intorno al 1300 passò da registri generalisti, riguardanti per esempio l’insieme delle fasi di indizione e prelievo delle imposte dirette, a una vasta pluralità di libri concernenti aspetti puntuali della fiscalità comunale50. La documentazione delle città del Piemonte sabaudo tendeva insomma, all’aprirsi del Trecento, a formare sistemi di scritture, i cui elementi, privi di autosufficienza, erano collegati da nessi funzionali.
18Sviluppi di questo tipo resero necessari la messa a punto di un insieme di rimandi intertestuali, utili a rintracciare in altri registri informazioni complementari a quelle riportate in un dato liber. Prendendo come riferimento i registri di inquisitiones di Moncalieri, Pinerolo e Savigliano è in effetti possibile riscontrare, sin dall’inizio del secolo XIV, sistematici riferimenti alla collocazione nei libri defensionum delle scritture prodotte in propria difesa dagli imputati. Nei casi in cui i registri contengano solo le inquisitiones e non le sentenze, l’esito dei processi risulta solitamente aggiunto in un secondo tempo accanto all’indicazione dei nomi dei rei e dei capi d’accusa51; è possibile che, viceversa, le sentenze riportate appunto nei libri sententiarum contengano rimandi all’andamento della causa descritto in un liber processuum52. L’articolazione della documentazione amministrativa locale in sistemi di scritture stimolò anche l’individuazione di un personale deputato all’ordinata conservazione dei registri53: tanto alla documentazione contabile quanto alla documentazione giudiziaria – la cui conservazione sembra essere spettata, nei vari casi esaminati, ai comuni – dovette per esempio applicarsi la custodia dei notai che a Moncalieri tenevano, almeno dal 1332, le «claves librorum comunis»54 e che dal decennio successivo, con la denominazione di «notarii ercharum comunis», presenziarono a varie azioni amministrative che comportavano la consultazione di registri comunali55.
I registri criminali nel sistema della documentazione principesca
19Più delle complementarità interne ai gruppi dei registri prodotti nelle curie urbane interessa qui presentare gli effetti, sulla struttura e sui modi d’uso di quei registri, delle prassi documentarie dell’entourage notarile deputato all’amministrazione ‘centrale’ dei domini sabaudi e in particolare del principato di Savoia-Acaia56. Ci concentreremo su due aspetti importanti dell’attività di queste cerchie: la verifica dell’operato finanziario degli ufficiali locali e la gestione della corrispondenza epistolare con i poteri dominati.
20L’attività delle curie sabaude incideva sulle finanze delle rispettive circoscrizioni in termini sia di entrate sia di uscite. Quanto al primo aspetto, è noto che i proventi delle sanzioni pecuniarie comminate da quei tribunali erano conteggiati nei computi prodotti, su rotolo pergamenaceo, dai notai principeschi e contenenti gli esiti della verifica contabile periodicamente eseguita sull’ufficiale preposto alla loro riscossione: il castellano nelle circoscrizioni rurali, il clavario in alcune castellanie o vicariati che facevano capo a centri importanti57. Il controllo dei conti e la redazione dei computi rendevano necessario il trasporto verso Pinerolo, sede fissa di quelle operazioni per il principato di Savoia-Acaia, della documentazione d’appoggio comprovante le entrate e le uscite degli ufficiali: un insieme vasto ed eterogeneo di libri, cedule, littere e instrumenta notarili58, che poteva comprendere quei registri della locale curia in cui era indicato l’ammontare delle multe riscosse durante l’esercizio contabile in esame. L’impiego di tali registri nell’ambito del computus è attestato di frequente nel testo stesso dei rotoli: per esempio nel 1299 il redattore di un computus del clavario di Pinerolo copiò nel rotolo i simboli con cui erano segnate le coperte dei libri di accuse dei campari presso la curia di quel centro59; nel 1334 un altro liber accusacionum dei campari risultava «in computo hostensus» dal clavario di Cavour60; nel 1339 il principe ordinava al suo clavario torinese di riscuotere i banna che i computatores avrebbero trovato «non signata … manu sua» nei «papiri curie»61.
21Quest’ultimo accento all’uso, da parte dei clavari, di contranddistinguere con signa le somme incassate entro i registri giudiziari trova numerosi riscontri nella documentazione sopravvissuta. A Moncalieri, per esempio, in vari registri della curia sono state cerchiate le parti di testo relative alle condanne il cui ammontare era stato riscosso62. A Pinerolo le somme incassate risultano semplicemente depennate63. Particolarmente chiara, poi, è la prassi usata nella seconda metà del Trecento dai clavari di Savigliano, illustrata da un liber sententiarum degli anni 1378-137964. I nomi dei condannati che hanno pagato il bannum sono stati cassati annotando a margine l’agente che ha incassato la somma (solitamente corrisposta «michi clavario») e, all’occorrenza, gli eventi che hanno comportato una dilazione del pagamento (per esempio «apellavit», seguito dall’annotazione posteriore «confirmata» nei casi in cui la sentenza sia rimasta invariata) o la mancata riscossione della somma dovuta65. I margini inferiori di ciascuna pagina contengono, come in molti altri registri contabili del periodo66, una somma parziale del denaro riscosso, calcolata al momento del computus.
22Oltre a documentare gli incassi, effettivi e mancati, degli ufficiali locali i registri di curia potevano contenere informazioni contabili relative alle spese sostenute dagli agenti principeschi attivi nei tribunali, come notai e messi. È il caso di due libri pinerolesi di accuse degli anni 1325 e 1329, che contengono nei fogli iniziali e finali i rendiconti, redatti in prima persona, delle somme incassate e sborsate da due notarii et raspi del tribunale di quel centro su mandato del clavario sabaudo e del principe stesso67. Quei testi, importanti per ricostruire le mansioni del personale della curia, sono utili anche a chiarire il funzionamento del sistema delle scritture contabili che aveva il suo vertice nei computi. Le voci di spesa sono state infatti cassate nell’ambito di una verifica contabile locale, eseguita su quegli ufficiali dal clavario stesso68; nel contesto di tale verifica sono state inserite note marginali relative al conteggio delle varie somme «in libro clavarii»: un quaderno di entrate e uscite che il clavario avrebbe a sua volta sottoposto all’entourage contabile centrale incaricato della stesura del suo computus69.
23Prendiamo ora in esame le connessioni funzionali tra i registri delle curie urbane e il carteggio principesco. Tali connessioni si intensificarono durante i decenni centrali del secolo XIV, in parallelo con il sistematizzarsi degli interventi sabaudi nella regolazione della giustizia locale. È uno sviluppo in linea con l’affermarsi, negli stati italiani del Trecento, di «sistemi di eccezione» incentrati sul ricorso frequente, da parte dei poteri centrali, a un’autorità di deroga rispetto ai funzionamenti ordinari delle istituzioni dominate, con particolare riferimento alla sfera giudiziaria70. Gli interventi principeschi nell’esercizio della giustizia presso le curie del Piemonte sabaudo sono stati studiati da Matteo Magnani con riferimento all’evolversi delle procedure71, da Beatrice Del Bo con riferimento ai loro effetti sulla dialettica tra dinastia sabauda e aristocrazie urbane72; altri studi dovrebbero prendere in considerazione l’emergere e il sistematizzarsi delle suppliche come modo ‘normale’ della comunicazione tra i Savoia – in particolare i Savoia-Acaia – e i loro sudditi nella seconda metà del Trecento73, sfruttando per quanto possibile le opportunità di comparazione offerte dalle attestazioni di comportamenti analoghi nei principati confinanti, per esempio nel marchesato di Monferrato74. Qui ci limiteremo a osservare le ricadute del moltiplicarsi di esenzioni, grazie, compositiones e altre iniziative principesche sulla struttura della documentazione giudiziaria. A tale scopo approfondiremo il caso dei registri legati alla contestazione di episodi di renitenza militare, in cui si riscontrano i primi segnali dell’adattamento della documentazione delle curie al peso crescente dell’esenzione.
24L’assenza di partecipazione o la partecipazione limitata degli uomini di una comunità agli exercitus e alle cavalcate indette dai Savoia-Acaia non erano sempre il risultato di un sommatoria di defezioni individuali: spesso erano usate dalle istituzioni comunali come strumento di negoziazione politica in vista dell’ottenimento di maggiori autonomie o condizioni fiscali più favorevoli75. Non stupisce, considerate le implicazioni politiche della renitenza, il fatto che alcune delle prime esenzioni note, rilasciate a singoli individui dai principi di Savoia-Acaia, si riferiscano appunto ai servicia militari76; non stupisce nemmeno la messa a punto precoce di strumenti procedurali e documentari utili al controllo della renitenza nei vari centri del dominio sabaudo in Piemonte.
25I documenti delle curie sono essenziali per accertare l’incidenza dei reati connessi alla mancata prestazione di servicia militari, che sono forse tra i più difficili da studiare con il solo ausilio dei rotoli dei computi: non era infrequente che le pene fossero rimesse del tutto o in parte a intere comunità, senza che le condanne inflitte ai singoli lasciassero traccia nei rotoli, né che, in assenza di tali condoni, le multe restassero in buona parte non pagate o fossero pagate a distanza anche di molti anni77. L’estrema variabilità delle proporzioni fra i condannati per renitenza attestati nei computi, l’effettivo numero dei rei e il totale delle persone, condannate o assolte, coinvolte nei processi è dimostrata dal raffronto tra varie inquisitiones per le quali si conservino tanto il registro delle condanne della curia quanto i computi degli ufficiali incaricati di riscuotere, negli anni immediatamente successivi, le sanzioni pecuniarie78.
26Le inquisitiones per renitenza erano molto frequenti: le varie curie urbane ne indicevano una al ritorno di ciascuna spedizione militare principesca. A tale iniziativa corrispondeva la redazione di una lista degli assenti, entro un liber maleficiorum relativo anche ad altre materie o in registri dedicati. Alla prima situazione si riferisce, per esempio, l’inquisitio indetta nell’ottobre 1335 dalla curia di Pinerolo contro gli uomini che non avevano partecipato, in luglio, a una spedizione principesca svoltasi a Villafranca79. Nel registro i nomi degli accusati sono scritti lasciando ampi spazi bianchi fra l’uno e l’altro: spazi che furono riempiti, invadendo anche i margini, con rimandi agli elementi addotti da ciascuno a propria discolpa. Qualora si trattasse di testimonianze, si fece riferimento al corrispondente foglio di un perduto liber testium; vari altri spazi sono invece occupati da sunti o trascrizioni di lettere principesche di esenzione da uno o più exercitus80. Al 1357 risale un registro prodotto nella curia di Moncalieri, interamente dedicato alla gestione della renitenza militare in occasione di due spedizioni tenutesi in quell’anno. La struttura del manoscritto è stata concepita tenendo conto della necessità di registrare una quantità elevata di lettere di esenzione principesche. Il registro contiene in effetti tutte le informazioni relative all’identità degli assenti – riportate separatamente in una lista iniziale – e alle loro defensiones, che occupano sezioni distinte e sono introdotte da titoletti entro riquadri; in molti casi si tratta ancora di dichiarazioni testimoniali, ma risulta ora frequente l’esibizione di una lettera di esenzione principesca, il cui testo è sempre copiato integralmente81.
27A partire da quello stesso decennio, del resto, l’intera struttura della documentazione dei comuni dominati dai Savoia-Acaia sembra essersi adattata al moltiplicarsi degli interventi principeschi nelle prassi delle istituzioni urbane. Fu allora, per esempio, che le lettere indirizzate dai principi alle varie magistrature locali – comprese quelle missive che imponevano ai giudici di rivedere o accelerare processi o di annullare o mitigare sentenze – incominciarono a essere copiate non più entro una pluralità di registri legati alle attività dei vari organi di governo ma in appositi registri litterarum. Una decina di registri di questo tipo, della seconda metà del Trecento, sono conservati tra Moncalieri82 e Chieri83 e vi sono indizi della loro produzione anche per Torino84.
28È possibile concludere la rassegna delle connessioni intertestuali fra libri maleficiorum dei tribunali locali, carteggio principesco e documentazione contabile degli ufficiali sabaudi osservando quei pochi tra i documenti giustificativi, esibiti da castellani, vicari e clavari al momento della produzione dei rispettivi computi, che siano scampati alla dispersione. Da Fossano, per esempio, provengono tredici cedole cartacee contenenti estratti dei libri sententiarum della curia, in cui si enunciano i nomi di uno o più imputati insieme con il motivo e l’entità pecuniaria della loro condanna85. Gli estratti, redatti probabilmente sulla scorta di un mandato principesco a sua volta sollecitato mediante una supplica – tale funzionamento, implicito per Fossano, è invece menzionato in analoghe scritture moncalieresi86 – erano sottoposti all’entourage del principe, che in caso di decisione favorevole al condannato riportava sulla cedola stessa un sintetico fiat (per esempio: «Fiat gracia de tercia parte et residuo solvatur clavario nostro»). Una patente di grazia munita del sigillo principesco era infine redatta in calce all’estratto o sul verso della cedola, che era riconsegnata all’ufficiale locale responsabile della riscossione dei banna e da questi mostrata, in un secondo momento, ai computatores principeschi per giustificare l’incasso solo parziale della multa87.
Conclusioni
29Gli approcci della diplomatica e della «storia documentaria delle istituzioni»88 ai comportamenti delle gens de justice nelle signorie dell’Italia tardomedievale hanno potenzialità che vanno ben oltre la descrizione e la localizzazione delle sopravvivenze documentarie. Tali potenzialità emergono con chiarezza qualora si esamini il caso del Piemonte sabaudo: un’area di frontiera in cui si sovrapposero diverse tradizioni istituzionali (quella comunale e quella dei principati territoriali) e documentarie (le prassi del notariato italiano e delle cancellerie transalpine) ed entro la quale il rafforzamento delle strutture di governo che facevano capo ai Savoia dovette tenere conto, più che in altri settori, dell’autonomia politica di alcuni poteri dominati e dell’autonomia professionale dei tecnici della scrittura e del diritto. La messa a punto delle prassi documentarie dei tribunali sabaudi in Piemonte non dipese semplicemente dalla ricezione di modelli scrittori ‘comunali’ o ‘principeschi’ elaborati al di fuori della regione, ma risentì anche delle scelte tecniche e politiche che quell’incontro di autonomie suggeriva.
30Lo abbiamo constatato osservando le oscillazioni tra la forma del registro d’ufficio e quella del protocollo notarile negli atti delle curie piemontesi, collegate al tipo di rapporto esistente fra i redattori e le istituzioni di riferimento – vincolo funzionariale esclusivo o collaborazione professionale autonoma – e al livello di formalizzazione degli uffici coinvolti. Abbiamo anche riscontrato come il progressivo espandersi della rete di nessi funzionali e di intertestualità, imperniata sui registri dei tribunali, non fosse solo un riflesso del generale complicarsi della «cultura scritta pragmatica» delle città italiane, bensì anche una risposta alle sollecitazioni prodotte, sui piani tecnico e istituzionale, dal parallelo sviluppo dell’apparato di controllo territoriale dipendente dai Savoia e dall’emergere della funzione dei principi come regolatori della giustizia locale per mezzo di sistemi di eccezione.
31L’analisi delle interferenze tra modelli tecnici generali e quadri istituzionali locali nella costruzione delle scritture giudiziarie nel Piemonte bassomedievale – per la quale si è qui soltanto inteso abbozzare un primo questionario di riferimento – potrà in futuro giovarsi di indagini condotte in almeno tre direzioni. Sarà anzitutto necessario accertare con precisione la consistenza e la distribuzione, spaziale e cronologica, della documentazione amministrativa di carattere giudiziario sopravvissuta per la regione: un’operazione che dovrà essere condotta sulla base di uno spoglio diretto e sistematico dei fondi archivistici – lasciando cioè da parte i carotaggi sinora eseguiti su inventari e bibliografia secondaria – e che dovrà approdare a una riflessione non puramente constatativa sulla tipologia diplomatica e codicologica dei documenti censiti. Servirà, in secondo luogo, mettere in relazione tali documenti con l’insieme delle scritture di ambito non giudiziario (contabili, epistolari…) a cui erano collegati da rapporti funzionali: rapporti che, come abbiamo visto, concorrono a spiegare gli assestamenti formali della documentazione dei tribunali. Bisognerebbe infine procedere a uno studio comparativo dell’evoluzione delle scritture giudiziarie nell’insieme delle dominazioni principesche delle Alpi occidentali. In queste pagine si è talvolta fatto riferimento alle corrispondenze fra le situazioni sabauda e monferrina, ma non meno interessante risulterebbe mettere a confronto i domini dei Savoia con altri principati il cui centro politico si trovava di là dalle Alpi – come il Delfinato e la Provenza angioina – sfruttando l’avanzamento delle conoscenze in merito alla loro documentazione assicurato, negli ultimi anni, da importanti campagne di ricerca89.
Bibliographie
Des DOI sont automatiquement ajoutés aux références bibliographiques par Bilbo, l’outil d’annotation bibliographique d’OpenEdition. Ces références bibliographiques peuvent être téléchargées dans les formats APA, Chicago et MLA.
Format
- APA
- Chicago
- MLA
Archivi
ASCC = Archivio storico comunale di Chieri
ASCM = Archivio storico comunale di Moncalieri
ASCP = Archivio storico comunale di Pinerolo
ASDI = Archivio storico diocesano di Ivrea
ASTo = Archivio di Stato di Torino
ASVS = Archivio storico vescovile di Susa
Bibliografia primaria
Bautier – Sornay 1971 = R.-H. Bautier e J. Sornay, Les sources de l’histoire économique et sociale du Moyen Âge. Provence, Comtat venaissin, Dauphiné, États de la maison de Savoie, II, Archives ecclésiastiques, communales et notariales, archives des marchands et des particuliers, Parigi, Éditions du CNRS, 1971.
Bertolotto 2013a = S. Bertolotto, Il registro di imbreviature (1280-1293) del notaio valsusino «Bernardus de Alavardo», in Bollettino storico-bibliografico subalpino, 111-1, 2013, p. 73-196.
Buffo 2015a = P. Buffo, Il Liber maleficiorum della curia di Teodoro I Paleologo (1323-1325). Prima parte, in Bollettino storico-bibliografico subalpino, 113-1, 2015, p. 59-135.
Datta 1838 = P. Datta, Statuta civitatis Montiscalerii, in Historiae patriae monumenta, Leges municipales, I, Torino, Bocca, 1838.
Gabotto 1900 = F. Gabotto, Inventario e regesto dell’archivio comunale di Moncalieri fino all’anno 1418, in Miscellanea di storia italiana, serie 3a, 5, 1900, p. 319-550.
Monetti – Ressa 1982 = F. Monetti, F. Ressa, La costruzione del castello di Torino, oggi Palazzo Madama, Torino, Bottega d’Erasmo, 1982.
Nani 1883 = C. Nani, Gli statuti dell’anno 1379 di Amedeo VI conte di Savoia, estratto da Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino, serie 2, 34, 1883.
Segato 1955 = D. Segato, Gli statuti di Pinerolo, in Historiae patriae monumenta, Leges municipales, IV, Torino, apud Mardersteig Veronensem Bibliopolam, 1955.
Bibliografia secondaria
Andenmatten – Castelnuovo 2010 = B. Andenmatten, G. Castelnuovo, Produzione documentaria e conservazione archivistica nel principato sabaudo, XIII-XV secolo, in Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano, 110-1, 2010, p. 279-343.
Baietto 2000 = L. Baietto, Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII, in Bollettino storico-bibliografico subalpino, 98-2, 2000, p. 473-528.
Barbero 2002 = A. Barbero, Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano (1416-1536), Roma-Bari, 2002.
Barbero 2012 = A. Barbero, The feudal principalities: the west (Monferrato, Saluzzo, Savoy and Savoy-Acaia), in A. Gamberini e I. Lazzarini (a cura di), The Italian Renaissance State, Cambridge, 2012, p. 177-198.
Bartoli Langeli – Giorgi – Moscadelli 2009 = A. Bartoli Langeli, A. Giorgi, S. Moscadelli (a cura di), Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna, Roma, 2009 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 92).
Bertolotto 2013b = S. Bertolotto, Strategie di documentazione e affermazione notarile nella valle di Susa della seconda metà del Duecento, Torino, 2013, Tesi di laurea magistrale presso il Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino.
Bordone 1997 = R. Bordone, Origine e sviluppi del comune di Testona (1170-1230), in G. Casiraghi (a cura di), Il rifugio del vescovo. Testona e Moncalieri nella diocesi medievale di Torino, Torino, 1997, p. 89-116.
Bordone – Guglielmotti – Vallerani 2000 = R. Bordone, P. Guglielmotti, M. Vallerani, Definizione del territorio e reti di relazione nei comuni piemontesi nei secoli XII e XIII, in M. Escher, A. Haverkamp e F. G. Hirschmann (a cura di), Städtelandschaft-Städtenetz-zentralörtlicher Gefüge. Ansätze und Befunde zur Geschichte der Städte im hohen und spaten Mittelalter, Magonza, 2000 (Trierer historische Forschungen, 43), p. 191-232.
Buffo 2014 = P. Buffo, Prassi documentarie e gestione delle finanze nei comuni del principato di Savoia-Acaia (Moncalieri, Pinerolo, Torino, fine secolo XIII-prima metà secolo XIV), in Scrineum Rivista, 11, 2014, p. 217-259.
Buffo 2015b = P. Buffo, Guerra e costruzione del publicum nel principato di Savoia-Acaia (1295-1360), in MEFRM, 127-1, 2015, p. 149-168.
10.4000/mefrm.2541 :Buffo 2017a = P. Buffo, La documentazione dei principi di Savoia-Acaia. Prassi e fisionomia di una burocrazia notarile in costruzione, Torino, 2017 (Biblioteca storica subalpina, 227).
Buffo 2017b = P. Buffo, L’entourage notarile dei principi di Savoia-Acaia: statuto professionale e percorsi familiari nel secolo XIV, in P. Grillo e S. Levati (a cura di), Legittimazione e credito tra medioevo e Ottocento. Notai e ceto notarile tra ruoli pubblici e vita privata, Milano, 2017, p. 57-81.
Buffo 2017c = P. Buffo, Gérer la diversité. Les comptables des Savoie-Achaïe face aux comptabilités urbaines et ecclésiastiques, in Th. Pécout (a cura di), De l’autel à l’écritoire. Genèse des comptabilités princières en Occident (XIIe-XIVe siècle), Parigi, 2017, p. 393-413.
Burzio 1990 = C. Burzio, Il principe, il giudice e il condannato. L’amministrazione della giustizia a Fossano all’inizio del Trecento, Cuneo, 1990.
Caffù 2005 = D. Caffù, Costruire un territorio: strumenti, forme e sviluppi locali dell’espansione del comune di Chieri nel Duecento, in Bollettino storico-bibliografico subalpino, 103-2, 2005, p. 401-444.
Cammarosano 2012 = P. Cammarosano, La documentazione degli organi giudiziari nelle città italiane. Tra quadri generali e casi territoriali, in A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di) La documentazione degli organi giudiziari nell’italia tardo medievale e moderna, Roma, 2012, I, p. 15-35.
Cancian 2004 = P. Cancian, Aspetti problematici del notariato nelle Alpi occidentali, in G. M. Varanini (a cura di), Le Alpi medievali nello sviluppo delle regioni contermini, Napoli, 2004, p. 6-19.
Cancian 2018 = P. Cancian, La giustizia tra i secoli X e XIII come indicatore delle gerarchie politiche in Valle di Susa, in P. Del Vecchio e D. Vota (a cura di), Storia delle valli di Susa. Preistoria, età romana e medioevo fino al Trecento. Terra di confine, Borgone, 2018, p. 249-270.
Castelnuovo – Guilleré 2000 = G. Castelnuovo, C. Guilleré, Les finances et l’administration de la maison de Savoie au XIIIe siècle, in B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani e E. Pibiri (a cura di), Pierre II de Savoie. ‘Le petit Charlemagne’ († 1268), Losanna, 2000 (Cahiers lausannois d’histoire médiévale, 27), p. 33-125.
Chiaudano 1927 = M. Chiaudano, Le curie sabaude nel secolo XIII. Saggio di storia del diritto processuale con documenti inediti, Torino, 1927 (Biblioteca della Società storica subalpina, 53-2).
Chittolini 1990 = G. Chittolini, Quasi-città. Borghi e terre in area lombarda nel tardo medioevo, in Società e storia, 47, 1990, p. 3-26.
Comba 1986 = R. Comba, «Apetitus libidinis coherceatur». Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei comportamenti nel Piemonte tardomedievale, in Studi storici, 27-3, 1986, p. 529-576.
Comba – Del Bo 2010 = R. Comba (a cura di), con la collaborazione di B. Del Bo, Storia di Fossano e del suo territorio, II, Il secolo degli Acaia (1314-1418), Fossano, 2010.
Davide 2008 = M. Davide, La giustizia criminale, in P. Cammarosano (a cura di), Medioevo a Trieste. Istituzioni, arte, società nel ´300, Roma, 2008, p. 225-244.
Davide 2012 = M. Davide, La documentazione giudiziaria tardo-medievale e della prima Età moderna nel Patriarcato di Aquileia e a Trieste, in A. Giorgi, S. Moscadelli e C. Zarrilli (a cura di), La documentazione degli organi giudiziari nell’italia tardo medievale e moderna, Roma, 2012, I, p. 223-248.
Del Bo 2011 = B. Del Bo, La spada e la grazia. Vite di aristocratici nel Trecento subalpino, Torino, 2011 (Biblioteca storica subalpina, 224).
Drendel 1997 = J. Drendel, Localism and literacy: village chancelleries in fourteenth century Provence, in K. Fianu e D. Guth (a cura di), Écrit et pouvoir dans les chancelleries médiévales : espace français, espace anglais, Louvain-la-Neuve, 1997, p. 255-268.
10.1484/tema-eb :Fasolio 2015 = M. Fasolio, I vassalli e le comunità renitenti agli obblighi militari nei documenti del marchese Teodoro I Paleologo di Monferrato, in Bollettino storico-bibliografico subalpino, 113-2, 2015, p. 315-358.
Gaulin – Guilleré 1992 = J.-L. Gaulin, C. Guilleré, Des rouleaux et des hommes: premières recherches sur les comptes de châtellenies savoyards, in Études savoisiennes, 1, 1992, p. 51-108.
Giorgi – Moscadelli 2012 = A. Giorgi, S. Moscadelli, Conservazione e tradizione di atti giudiziari d’Antico regime: ipotesi per un confronto, in A. Giorgi e S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), La documentazione degli organi giudiziari nell’Italia tardo medievale e moderna, Roma, 2012, I, p. 37-122.
Gravela 2010 = M. Gravela, Processo politico e lotta di fazione a Torino nel secolo XIV: la congiura del 1334 contro Filippo d’Acaia, in Bollettino storico-bibliografico subalpino, 108-2, 2010, p. 483-551.
Grillo 2010 = P. Grillo, I Fossanesi e il principe, in R. Comba (a cura di), con la collaborazione di B. Del Bo, Storia di Fossano e del suo territorio, II, Il secolo degli Acaia (1314-1418), Fossano, 2010, p. 183-203.
Grillo 2012 = P. Grillo, Il governo del marchesato, in A. A. Settia (a cura di), «Quando venit marchio Grecus in terra Montisferrati». L’avvento di Teodoro I Paleologo nel VII centenario (1306-2006, Casale Monferrato, 2008, p. 103-117.
Guglielmotti 1995 = P. Guglielmotti, Territori senza città. Riorganizzazioni duecentesche del paesaggio politico nel Piemonte meridionale, in Quaderni storici, 90, 1995, p. 765-798.
La Rocca 1986 = C. La Rocca, Da Testona a Moncalieri. Vicende del popolamento sulla collina torinese nel medioevo, Torino, 1986 (Biblioteca storica subalpina, 192).
Lazzarini 1992 = I. Lazzarini, Gli atti di giurisdizione: qualche nota attorno alle fonti giudiziarie nell’Italia del medioevo (secoli XIII-XV), in Società e storia, 58, 1992, p. 825-846.
Lazzarini 2001 = I. Lazzarini, La nomination des officiers dans les états italiens du bas Moyen Âge. Pour une histoire documentaire des institutions, in Bibliothèque de l’École des chartes, 159, 2001, p. 389-412.
10.3406/bec.2001.463074 :Lazzarini 2003 = I. Lazzarini, L’Italia degli stati territoriali. Secoli XIII-XV, Roma Bari, 2003.
Lonza – Janeković Römer 1991 = N. Lonza, Z. Janeković Römer, Dubrovački Liber de maleficiis iz 1312-1313. godine, in Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 25, 1991, p. 173-228.
Magnani 2011 = M. Magnani, Il funzionamento della giustizia del comune di Torino alla fine del Trecento. Il sistema probatorio, la pena e la sua negoziazione, in Bollettino storico-bibliografico subalpino, 109-2, 2011, p. 497-566.
Magnani 2012 = M. Magnani, Conflittualità politica in un comune «ad autonomia limitata». L’esempio della Torino sabauda alla fine del secolo XIV, in Bollettino storico-bibliografico subalpino, 110-2, 2012, p. 449-477.
Magnani 2014 = M. Magnani, I conflitti dei governati a Torino alla fine del Trecento, in Bollettino storico-bibliografico subalpino, 112-2, 2014, p. 447-482.
Nicolaj 2007 = G. Nicolaj, Lezioni di diplomatica generale. I. Istituzioni, Roma, 2007.
Olivieri 2013 = A. Olivieri, Il salario del notaio ad officia. Spunti torelliani e ricerche regionali. Il caso di Torino nel Trecento e nei primi decenni del Quattrocento, in I. Lazzarini e G. Gardoni (a cura di), Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomatica comunale di Pietro Torelli, Roma, 2013, p. 213-230.
Panero 1990 = F. Panero, Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nel Piemonte e nella Valle d’Aosta, in Ricerche storiche, 20-2-3, 1990, p. 465-487.
Pasciuta 2008 = B. Pasciuta, Scritture giudiziarie e scritture amministrative: la cancelleria cittadina a Palermo nel XIV secolo, in Reti medievali Rivista, 9, 2008, p. 591-607.
Pene Vidari 1970 = G. S. Pene Vidari, Sulla criminalità e sui banni del comune di Ivrea nei primi anni della dominazione sabauda (1313-1347), in Bollettino storico-bibliografico subalpino, 68-1, 1970, p. 157-211.
Perani 2011 = T. Perani, L’amministrazione della giustizia criminale a Cumiana nel XIV secolo, in A. Barbero (a cura di), Cumiana medievale, Torino, 2011, p. 221-249.
Pia 2014 = E. C. Pia, La giustizia del vescovo. Società, economia e Chiesa cittadina ad Asti tra XIII e XIV secolo, Roma, 2014.
Sergi 2013 = G. Sergi, Gerarchie in movimento. Spazi e progetti medievali tra Italia ed Europa, Spoleto, 2013.
Vallerani 2012 = M. Vallerani, Paradigmi dell’eccezione nel tardo medioevo, in Storia del pensiero politico, 2, 2012, p. 3-30.
Zorzi 1989 = A. Zorzi, Giustizia criminale e criminalità nell’Italia del tardo medioevo: studi e prospettive di ricerca, in Società e storia, 49, 1989, p. 923-965.
Notes de bas de page
1 Cfr. per esempio, oltre ai saggi di Miriam Davide, Lorenzo Freschi e Nella Lonza in questo stesso volume e alle rispettive bibliografie, Davide 2008, Davide 2012 e Lonza – Janeković Römer 1991.
2 Chiaudano 1927.
3 Comba 1986; Panero 1990.
4 Pene Vidari 1970; Burzio 1990.
5 Del Bo 2011, p. 139-164; Gravela 2010; Magnani 2012; Magnani 2014; Perani 2011.
6 Su tale forma documentaria cfr. Gaulin – Guilleré 1992; Buffo 2017a, p. 246-295.
7 Per una presentazione generale delle prassi di conservazione della documentazione giudiziaria nell’Italia di antico regime cfr. Giorgi – Moscadelli 2012.
8 Zorzi 1989, p. 942-945; Lazzarini 1992, p. 834; Cammarosano 2012, p. 24-26.
9 Gravela 2010, Magnani 2011, Magnani 2012, Magnani 2014.
10 Un «sacco pieno di registri di atti della curia di Torino», prelevati intorno al 1400 per essere usati in una delle lunghe dispute tra i principi di Savoia-Acaia e i marchesi di Monferrato, fu immesso poco più tardi negli archivi principeschi esistenti nella crota del castello di Pinerolo e in seguito se ne persero le tracce (Buffo 2017a, p. 314).
11 Bautier – Sornay 1971, II, p. 1116.
12 ASCM, serie I, n. 1.
13 Gabotto 1900, p. 343-344.
14 ASTo, Camerale Piemonte, articolo 706, paragrafo 16; ASVS, cat. 2, cartelle 8-12. I registri giudiziari di S. Giusto di Susa e in generale il sistema della documentazione prodotta per quel monastero sono oggetto della ricerca dottorale di Livia Orla, attualmente in corso presso l’Università di Torino. Cfr. anche Bertolotto 2013a e Cancian 2018.
15 Bautier – Sornay 1971, II, p. 1105; cfr. oltre, nota 47.
16 Alla giustizia ecclesiastica in Piemonte, con particolare riferimento al caso astigiano, è dedicato Pia 2014.
17 ASDI, VII-2-YM 316/318/1.
18 Comba 1986, p. 534.
19 Magnani 2011, p. 500. Sui limiti dei computi sabaudi come fonte per la ricostruzione delle prassi giudiziarie cfr. Perani 2011, p. 224-228.
20 Le riflessioni sul protagonismo politico di realtà comunali minori, proposte anzitutto in Chittolini 1990, trovano in un territorio privo di grandi città come il Piemonte occidentale interessanti termini di confronto, per quanto le situazioni piemontese e lombarda presentino forti divergenze sotto il profilo dell’organizzazione istituzionale. Cfr. le riflessioni di sintesi in Guglielmotti 1995 e in Bordone – Guglielmotti – Vallerani 2000. Casi di singoli centri a vocazione urbana, provvisti o meno dello statuto di civitas, sono studiati in La Rocca 1986; Bordone 1997; Caffù 2005; Comba – Del Bo 2010; Sergi 2013, p. 397-409.
21 Il merito di avere applicato alla documentazione dei principali comuni urbani piemontesi uno studio di sintesi, usando i metodi della storia istituzionale e della diplomatica, spetta a Laura Baietto (Baietto 2000), il cui studio non ha tuttavia riguardato la documentazione dei centri ‘minori’ a vocazione urbana né le scritture amministrative su carta e in registro. In assenza di una ricerca ad ampio raggio su questi due temi mi permetto di rinviare alla rassegna bibliografica eseguita in Buffo 2014, p. 219, note 5 e 6.
22 La sintesi più recente sulla geografia politica dell’area nel tardo medioevo è fornita da Barbero 2012, p. 178-182.
23 Casi di osmosi tra il gruppo dei notai-ufficiali comunali e quello dei notai principeschi sono esaminati in Buffo 2017b, p. 61-68.
24 Lazzarini 2003, p. 9.
25 Andenmatten – Castelnuovo 2010; Buffo 2017a, p. 106-113; Buffo 2017c, p. 394-399.
26 Lazzarini 2003, p. 9.
27 La messa a punto delle giudicature sabaude è ricostruita in Castelnuovo – Guilleré 2000, p. 79-83; Chiaudano 1927, p. 9-36.
28 Cancian 2018, p. 256-270.
29 Perani 2011, p. 228-231. Sono peraltro documentati casi in cui il principe attribuì a castellani la facoltà di imporre arbitrariamente pene agli uomini sottoposti alla loro giurisdizione (ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all’Interno, Protocolli dei notai della Corona, serie rossa, n. 5, fol. 29v).
30 ASTo, Camerale Piemonte, Conti delle castellanie, art. 44 Miradolo e San Secondo, par. 1, m. 1, n. 1.
31 La nomina dei notai delle curie fu uno dei fronti più vivaci della dialettica istituzionale fra i Savoia e le istituzioni comunali della regione nei decenni intorno al 1300. Il caso di Torino è studiato in Olivieri 2013. Mancano indagini approfondite sui casi di Pinerolo e di Moncalieri, ove la composizione del funzionariato di curia fu oggetto di negoziazioni con il potere centrale: a Pinerolo la questione fu regolata nel 1285 e nel 1299 (Segato 1955, col. 102, 165), a Moncalieri entro la metà degli anni Ottanta (Datta 1838, col. 1381).
32 Pasciuta 2008, p. 595.
33 Buffo 2017a, p. 297-309.
34 Cancian 2004; Cancian 2018; Buffo 2017a, p. 106-113.
35 L’attività dei notai attivi in seno alle curie non è regolata negli statuti emanati da Pietro II negli anni Sessanta del Duecento. Menzioni dei «notarii curiarum» sono invece riscontrabili negli statuti di Edoardo del 1325; a quegli stessi ufficiali, designati con la titolatura funzionariale, si riferiscono anche varie norme degli statuti di Amedeo VI del 1379 (Nani 1883, soprattutto p. 48, doc. 2).
36 Drendel 1997, p. 262.
37 Nicolaj 2007, p. 180.
38 ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Novalesa S. Pietro, m. 3, n. 62; m. 4, n. 31. I due documenti sono analizzati in Bertolotto 2013b, p. 39-41.
39 Bertolotto 2013a, p. 98-99.
40 ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all’Interno, Protocolli dei notai della Corona, serie rossa, n. 5, fol. 46v, 55v-56v.
41 ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all’Interno, Protocolli dei notai della Corona, serie nera, n. 74.
42 Sulla curia e sull’attività giudiziaria dei marchesi di Monferrato cfr. Grillo 2008, p. 112-113; Buffo 2015a; Fasolio 2015.
43 ASTo, Corte, Paesi, Monferrato, Ducato di Monferrato, Materie economiche ed altre, m. 8, n. 3. Il registro è studiato in Buffo 2015a, p. 78-87.
44 Buffo 2015a, p. 80.
45 Cfr. per esempio il censimento eseguito, per Moncalieri, in Gabotto 1900, p. 343-344.
46 Magnani 2011, p. 499.
47 Gravela 2010, p. 539-543.
48 Per esempio l’inventario di inizio Quattrocento dell’archivio comunale di Moncalieri elenca registri accusacionum, causarum, citacionum, maleficiorum, parvarum condempnacionum, preceptorum (ASCM, serie I, n. 1).
49 Cfr. per esempio ASCM, serie C. n. 15 e 20; ASCP, cat. 18, fald. 1, n. 888.
50 Buffo 2014, p. 226-244.
51 Cfr. per esempio i registri citati sopra, alla nota 49.
52 Per esempio: «Vide processum in libro processuum in foleo XV» (ASTo, Camerale Piemonte, art. 660, par 22, m. 1, n. 1, fol. 22v).
53 Il tema della conservazione documentaria nei comuni a vocazione urbana del Piemonte sabaudo è stato poco studiato. Per un inquadramento del problema, con riferimenti ad altre regioni dell’Italia settentrionale, cfr. Bartoli Langeli – Giorgi – Moscadelli 2009.
54 ASCM, serie E, n. 3, fol. 9r.
55 ASCM, serie E, n. 3, fol. 121r.
56 Per un esame approfondito di questo entourage cfr. Buffo 2017b.
57 Comba 1986, p. 532-534.
58 Per la composizione di questo gruppo di scritture cfr. Buffo 2017a, p. 260-292.
59 ASTo, Camerale Piemonte, Conti delle castellanie, art. 60 Pinerolo, par. 1, m. 1, n. 1.
60 ASTo, Camerale Piemonte, Conti delle castellanie, art. 25 Cavour, par. 1, m. 1, n. 13.
61 ASTo, Camerale Piemonte, Conti delle castellanie, art. 75 Torino, par. 1, m. 3, n. 14.
62 ASCM, serie C, n. 15 e seguenti.
63 ASCP, cat. 18, fald. 1, n. 888.
64 ASTo, art. 660, par. 22, m. 1, n. 1.
65 Quitatus dictus Franceschinus et cançellatus de mandato illustris domini nostri principis et per eius patentes litteras michi notario traditas et presentatas, sigillo ipsius illustris domini, hoc est sigillo domini Amedei Simeoni militis, sigillatas, datas Pinerolii, die XVI mensis decembris, anno Domini millesimo CCCLXXVIIII, per dominum, presentibus dominis Aymoni L[…], Amedeo Simeonis militibus, Savino de Florano cancellario et Francisco Bonivardi» (fol. 5r); «Recexit de Savillano et ibi nichil habet, (fol. 67v).
66 Buffo 2014, p. 230; Buffo 2017a, p. 270.
67 ASCP, cat. 18, fald. 1, n. 885 e 886.
68 Che quei conti servissero come documentazione d’appoggio di una procedura di verifica che aveva come protagonista il clavario è dimostrato dalle note di chiusura di tale procedura, redatte in un secondo momento. Per esempio: «Facto computo cum domino Ardicione clavario usque ad diem ultimam iunii, omnibus computatis, restat quod debeo dare dicto Ardicioni solidos XXXII, denarios VI. Quos sibi solvi et libravi prout in fine computi continetur. Sic eque inter dicto clvario et me Nicoletum» (ASCP, cat. 18, fald. 1, n. 886, fol. 64v).
69 Buffo 2017a, p. 273-275.
70 Per una bibliografia aggiornata e una sintesi problematica sul tema si rimanda senz’altro a Vallerani 2012.
71 Magnani 2011, p. 547-566.
72 Del Bo 2011, p. 140-153.
73 Cfr. per il momento Buffo 2017a, p. 230-241.
74 Per quel territorio si è conservato, in particolare, un registro di sentenze criminali estratte da un liber condempnationum del tribunale di Casale dell’anno 1332, che contiene nei margini annotazioni riguardanti interventi graziosi del marchese di Monferrato (ASTo, Corte, Paesi, Monferrato, Ducato di Monferrato, Materie economiche ed altre, m. 8, n. 2).
75 Tali funzionamenti sono l’oggetto di Buffo 2015b.
76 Cfr. per esempio quella rilasciata da Filippo di Savoia-Acaia a un signore di Bagnolo nel 1315 (ASTo, Corte, Materie politiche per rapporto all’Interno, Protocolli dei notai della Corona, serie rossa, n. 9, fol. 73v).
77 Uno dei primi casi noti di compositio tra i Savoia e le istituzioni di una comunità piemontese per la mancata prestazione di servizi militari riguardò, nel 1320, Filippo di Savoia-Acaia e il comune di Pinerolo, che lo indennizzò per mano dei suoi clavari per la somma di duecento lire di viennesi.
78 Nell’inquisitio del giudice di Pinerolo contro gli assenti da un exercitus principesco diretto a Villafranca (cfr. la nota successiva) furono presi in esame 101 imputati, dei quali soltanto 32 furono effettivamente condannati; nella contabilità dei clavari pinerolesi per il decennio successivo, tuttavia, due sole persone risultano aver pagato la condanna, una interamente e l’altra in parte per effetto di una compositio (ASTo, Camerale Piemonte, art. 60 Pinerolo, par. 1, m. 3, n. 15). Diversa è la situazione dell’inquisitio indetta dalla curia di Moncalieri nel 1357 contro gli assenti da un exercitus diretto da Giacomo di Savoia-Acaia contro il marchesato di Saluzzo: in quel caso l’inquisitio della curia locale riguardò nel complesso circa duecento persone (ASCM, serie C, n. 20, fol. 40r-46v); delle 119 condannate un centinaio circa pagarono la pena entro l’anno successivo, come dichiarato nel computus del clavario moncalierese (ASTo, Camerale Piemonte, Conti delle castellanie, art. 46 Moncalieri, m. 4, n. 32).
79 ASCP, cat. 18, fald. 1, n. 888, fol. 225r-231r.
80 Per esempio: «Fantinus de Fantinis. Condempnatus in solidis LV. Absolutus est et quitatus iste Fantinus de gratia per dominam principissam de toto ipso banno istius exercitus, ad instanciam Petri de Lucerna, per literas domine de testimonio et mandato, datas die XXI mensis novembris MCCCXXXV, quas redidit. Et ideo cançellatus» (fol. 226v); «Perinus Scandaglerius. Die penultima octubris, idem Perinus Excandaglerius utitur ad sui deffenxionem quasdam litteras domine principisse, cuius tenor talis est: ‘Nos Katelina de Vienna principissa curatorio nomine Iacobi de Sabaudia principis Achaye absolvimus et quitamus Perinum Excandaglerium de Pynarolio de presenti exercitu ad partes Saviglani et Foxani pro quodam servicio per ipsum nobis facto. Mandentes iudici et clavario nostris Pynarolii quatenus ipsum Perinum non molestetis si in dictum exercitum non iverit. Datum Pynarolii, die VI iulii MCCCXXXV’. Manço scripsit» (fol. 228r).
81 ASCM, serie C, n. 20.
82 Quelli anteriori al 1400 sono conservati in ASCM, serie C, n. 17; serie P, n. 1-7.
83 ASCC, Ordini sovrani e dei vicari di Chieri, n. 1 e 2.
84 Per Torino l’esistenza di registri di copie di lettere principesche, oggi tutti perduti, è desumibile dalla quasi totale scomparsa di tali copie dai registri delle delibere consiliari nella seconda metà del Trecento (Buffo 2017a, p. 226).
85 ASTo, Camerale Piemonte, Conti delle castellanie, art. 38 Fossano, m. 28/2. Sulla curia sabauda di Fossano cfr. Grillo 2010.
86 ASCM, serie C, n. 17, fol. 43v.
87 Tale funzionamento è descritto Buffo 2017a, p. 236-239.
88 L’espressione è ripresa dal titolo di Lazzarini 2001.
89 Per un aggiornamento bibliografico sui temi della documentazione amministrativa di quei principati si rimanda alla sintesi proposta dal portale http://ressourcescomptables.huma-num.fr/ [consultato il 12 febbraio 2019].
Auteur
Università di Bergamo - paolo.buffo@unibg.it
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Le Thermalisme en Toscane à la fin du Moyen Âge
Les bains siennois de la fin du XIIIe siècle au début du XVIe siècle
Didier Boisseuil
2002
Rome et la Révolution française
La théologie politique et la politique du Saint-Siège devant la Révolution française (1789-1799)
Gérard Pelletier
2004
Sainte-Marie-Majeure
Une basilique de Rome dans l’histoire de la ville et de son église (Ve-XIIIe siècle)
Victor Saxer
2001
Offices et papauté (XIVe-XVIIe siècle)
Charges, hommes, destins
Armand Jamme et Olivier Poncet (dir.)
2005
La politique au naturel
Comportement des hommes politiques et représentations publiques en France et en Italie du XIXe au XXIe siècle
Fabrice D’Almeida
2007
La Réforme en France et en Italie
Contacts, comparaisons et contrastes
Philip Benedict, Silvana Seidel Menchi et Alain Tallon (dir.)
2007
Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge
Jacques Chiffoleau, Claude Gauvard et Andrea Zorzi (dir.)
2007
Souverain et pontife
Recherches prosopographiques sur la Curie Romaine à l’âge de la Restauration (1814-1846)
Philippe Bountry
2002